SCHEMA DI CONVENZIONE
COMUNE DI LATRONICO PROVINCIA DI POTENZA |
SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE COMUNALE DI LATRONICO
Latronico, 19/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Xxxx. Xxxxxxx XXXXX
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE COMUNALE DI LATRONICO
PREMESSO
- che il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 all'art. 84, 1° comma, stabilisce che "I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti";
- che la legge 14 agosto 1991 n. 281 all'art.4, 1° comma, stabilisce che: "I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione";
- che l’art. 5 della L.R. 30 novembre 2018 n.46 demanda ai Comuni la predisposizione di strutture di ricovero deputate alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, nonché la prestazione del servizio di ricovero di animali d’affezione catturati o raccolti;
- che il Comune di Latronico possiede idonea struttura per l'espletamento del servizio;
- che il Comune di l'espletamento del servizio;
- Vista la L.R. n. 46 del 30.11.2018;
non possiede idonea struttura per
CONSIDERATO:
che l’art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 prevede che: "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie".
RITENUTO:
di avvalersi dello strumento della convenzione onde proseguire la gestione in forma associata dei servizi previsti dalle richiamate leggi in materia di randagismo, allo scopo di evitare la dispersione di mezzi materiali e non, che necessariamente deriverebbe da gestioni autonome e particolari effettuate da ogni Comune, con conseguenti gravi limitazioni nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalle leggi predette;
VISTO:
altresì, l'art.15 legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che: "Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".
TUTTO CIO’ PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO:
Tra i Comuni di Latronico e rappresentati da:
1) , nato a
il
residente in
, nella sua qualità di Sindaco/Responsabile del Servizio del Comune di , autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta la deliberazione di giunta comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge;
2) , nato a
il
residente in
, nella sua qualità di Sindaco/Responsabile del Servizio del Comune di , autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta la deliberazione di giunta comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
I sottoscritti comparenti, nelle esclusive qualità sopra indicate, convengono di stipulare apposita convenzione al fine di utilizzare il servizio di accalappiamento, custodia, cura e mantenimento dei cani vaganti catturati all’interno del territorio comunale di
presso il canile di proprietà del Comune di Latronico mediante concessione a terzi, i quali dovranno altresì fornire la struttura per il ricovero, nel rispetto dei seguenti
PATTI E CONDIZIONI
1) CONFERMA DELLE PREMESSE
Le premesse formano parte costitutiva ed integrante del presente atto.
2) FINI DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione è stipulata al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nella legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", nella legge regionale 46 del 30 novembre 2018, nel rispetto degli obiettivi, prescrizioni ed indicazioni di cui alle leggi medesime ed in particolare, per l’utilizzo del canile del Comune di Latronico per il servizio di ricovero cani abbandonati.
L'ambito territoriale assunto in riferimento coincide con il territorio del Comune convenzionato che ha aderito alla convenzione.
I Comuni si impegnano formalmente ad esercitare singolarmente ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di:
- prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
- rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.
3) DURATA
La durata della Convenzione viene fissata in anni _ a decorrere dal
;
Decorso questo periodo, con deliberazione dei competenti organi dei Comuni aderenti, la convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori anni, ovvero un periodo diverso se così deciso dai Comuni aderenti. In difetto di rinnovo, da deliberarsi non oltre sessanta giorni antecedenti la scadenza del termine, la convenzione perderà efficacia.
4) GESTIONE DEI SERVIZI
La gestione dei servizi dovrà essere effettuata nel seguente modo:
a) con affidamento ad enti, associazioni o cooperative sociali;
b) mediante affidamento a imprenditori privati;
Le principali attività di riferimento del servizio oggetto della presente convenzione consisteranno in:
• servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi ;
• cura della popolazione canina in struttura ;
• assistenza veterinaria ai cani ospiti della struttura ;
• funzioni dirette all’accoglienza dei cittadini nel canile comunale ;
• tenuta del registro informatizzato del canile sulla banca dati regionale, relativamente ai cani in ingresso ed ai cani in uscita ;
• apertura, chiusura, sorveglianza e custodia delle strutture oggetto di gestione;
• pulizia degli spazi e delle strutture del canile oggetto di gestione;
• manutenzione ordinaria programmata delle strutture e degli impianti riferita al servizio di gestione nella sua totalità;
• cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti;
Le cure sanitarie (pronto soccorso, medicinali, operazioni chirurgiche, vaccinazioni, sterilizza-zioni, tatuaggi, ecc.) sono di competenza e a completo carico del gestore del Canile, secondo le prescrizioni che saranno date dall’A.S.L. competente. Nei casi
eccezionali in cui per grave sofferenza o incurabilità o di comprovata carica di aggressività degli animali si rendesse necessario applicare l'eutanasia, questa sarà effettuata da un veterinario autorizzato. Nel caso si tratti di un ambulatorio veterinario privato, il veterinario dovrà preventivamente consultare il veterinario dell'A.S.L.
Le associazioni ambientaliste ed animaliste verranno comunque informate di tali provvedimenti.
5) COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E ZOOFILE.
I Comuni convenzionati si impegnano, in osservanza a quanto prevede la normativa statale e regionale, a collaborare con le Associazioni di protezione degli animali e zoofile al fine di promuovere e attuare progetti per l’ adozione gratuita, per la sterilizzazione e per l’ aumento del benessere psicofisico dei cani ricoverati .
6) PROPRIETA’ DEI CANI
I cani ospitati presso il canile comunale in applicazione della presente convenzione vengono annotati su un registro e rimangono di èroprietà del Comune di provenienza.
Trascorso il tempo necessario per l’eventuale restituzione ai proprietari, gli stessi possono essere ceduti in adozione.
7) SPESE
Le spese connesse e conseguenti ai servizi di gestione saranno corrisposte direttamente dal Comune convenzionato al Gestore della struttura.
Le tariffe da applicarsi saranno quelle stabilite con la Deliberazione di Giunta Comunale n……. del ……….., sulle quali il Gestore ha formulato offerta in sede di gara per l’affidamento del servizio, e saranno comprensive dei servizi di cui all’art. 4 della presente convenzione (compreso le cure sanitarie), nonché di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l’espletamento del Servizio di ricovero, custodia e mantenimento.
Tali tariffe si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
Il Comune convenzionato dovrà provvedere mensilmente al pagamento delle spese di loro competenza , senza che il Comune di Latronico possa essere chiamato in causa per qualsiasi inadempienza e/o ritardo dei pagamenti nei confronti del Gestore.
8) DIVIETO DI RECESSO
Per anni decorrenti dal è esclusa la possibilità di recesso da parte del Comune convenzionato.
Decorso questo periodo, il recesso è consentito previo preavviso da comunicare entro il 30 giugno di ogni anno al Comune di Latronico, con effetto dal 1° gennaio del successivo anno solare.
9) RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Scaduto il termine di durata di cui al precedente art. 3, la convenzione cesserà di avere efficacia, con liberazione dei Comuni associati da ogni conseguente obbligo.
10) OBBLIGHI IN CASO DI RECESSO O DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.
Nel caso di recesso di cui al precedente art. 8 e nei casi di mancato rinnovo alla scadenza e di risoluzione della Convenzione, è fatto comunque obbligo al Comune convenzionato di assumere a proprio carico l'onere per il mantenimento dei propri cani in custodia presso il canile del Comune di Latronico.
16) CONTROVERSIE
La definizione di ogni e qualsiasi controversia dipendente dall'interpretazione della presente convenzione sarà devoluta al Giudice ordinario presso il Tribunale di Lagonegro.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Latronico
Per il Comune di