DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA TELEMATICA APERTA
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale
Città Metropolitana di Roma Capitale
U.C. “Appalti e contratti”
Servizio 1 “S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”
Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture” Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00 - 00000 Xxxx
Comune di Bracciano
Politiche Sociali (Area 5) Xxxxxx Xxxxxxx, 0
00000 Xxxxxxxxx (Xx)
DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA TELEMATICA APERTA
PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO
CODICE GARA PA VSFQ 14/22/SUA
CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
OGGETTO: PA VSFQ14/22/SUA - Comune di Bracciano (RM) - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi Multitarget declinati secondo il nomenclatore definito dalla DGR n. 584 del 06/08/2020, come di seguito elencati: a) C1_G1- Assistenza domiciliare socio-assistenziale; b) B2_G1 - Assistenza domiciliare socio educativa; c) B4_D5 - Mediazione familiare (ex Sportello Famiglia); d) B3_F1 - Sostegno socio-educativo scolastico.
CIG: 9350329795
1. Informazioni generali
La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale è stata istituita, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014; con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.64 del 29/12/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, alla quale ha aderito il Comune di Bracciano su richiesta di quest’ultimo.
In base a quanto disciplinato da Convenzione e Regolamento S.U.A., ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, si indice, sulla base delle motivazioni espresse nell’atto di indizione, una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi Multitarget declinati secondo il nomenclatore definito dalla DGR n. 584 del 06/08/2020, come di seguito elencati: a) C1_G1- Assistenza domiciliare socio-assistenziale; b) B2_G1 -
Assistenza domiciliare socio educativa; c) B4_D5 - Mediazione familiare (ex Sportello Famiglia); d) B3_F1 - Sostegno socio-educativo scolastico.
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all’affidamento in oggetto.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - COMUNE DI BRACCIANO Dott.ssa Xxxxxx Xx Xxxxx.
DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 “STAZIONE UNICA APPALTANTE”: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA “LL.PP. VIABILITÀ, SERVIZI E FORNITURE”: Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx.
Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 11.00 del 25 agosto 2022.
Il valore stimato del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell’importo massimo presunto degli appalti specifici che potranno essere affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo e con riferimento alla durata di due anni con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, comprensivo dell’attivazione di tutti i servizi previsti, è pari ad € 3.658.059,65, esclusa IVA. Il presente Accordo Quadro non prevede un minimo garantito.
Si precisa altresì che l’importo degli oneri della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, è quantificato in €. 0,00 = (zero).
Non sussistono i presupposti di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI.
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/ entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell’Allegato 3 “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul portale gare telematiche”.
I documenti di gara sono altresì disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxx-xx-xxxx-xxxxxxx-x- forniture/
Data di svolgimento della prima seduta di gara: 25 agosto 2022, ore 11.30.
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche “fisiche”, bensì telematiche, per l’apertura delle buste costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara nell’ambito del citato Portale.
CIG: 9350329795; ammontare del contributo a carico del soggetto concorrente: € 140,00, dovuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.830 del 21 dicembre 2021.
Garanzia provvisoria: 1% € 24.387,06; si evidenzia che alla presente procedura, la quale non rientra tra le modalità di affidamento di cui all’art.1 del D.L. n.76/2020, non è applicabile il comma 4 del citato articolo e pertanto rimane obbligatoria la presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., tuttavia l’importo della medesima, ai sensi del primo comma del citato art. 93, viene ridotto dalla Stazione appaltante, al fine di armonizzarne l’applicazione con la ratio del richiamato decreto, dal 2% all’1% dell’importo stimato dell’Accordo Quadro per i due anni di durata, al netto dell’opzione eventuale di rinnovo per un ulteriore anno, ulteriormente riducibile nei casi previsti dall’art. 93.
Determinazione Dirigenziale di indizione gara: R.G. n. 1165 del 03/08/2022 - Comune di Bracciano.
Il costo orario medio della manodopera, individuato ai sensi dell’art.23, co.16 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato stimato dalla Stazione Appaltante secondo quanto specificato in dettaglio nel successivo articolo 6.
2. Tipo di procedura
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016, senza minimo garantito.
La presente procedura è stata suddivisa in lotti funzionali in quanto l’eventuale frammentazione delle attività oggetto dell’Accordo Quadro e successivamente dei singoli Appalti specifici in capo a più Fornitori risulterebbe diseconomica per la gestione del servizio, creerebbe forti inefficienze gestionali e una problematica frammentazione delle responsabilità contrattuali.
3. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016), valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, mediante il metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto in questa sede specificato.
4. Oggetto
Il presente affidamento ha per oggetto, secondo quanto specificato in dettaglio nel Capitolato, i servizi Multitarget declinati secondo il nomenclatore definito dalla DGR n. 584 del 06/08/2020, come di seguito elencati:
• C1_G1 Assistenza domiciliare socioassistenziale;
• B2_G1 Assistenza domiciliare socioeducativa;
• B4_D5 Servizio di mediazione familiare (ex Sportello Famiglia);
• B3_F1 Sostegno socioeducativo scolastico;
rivolti a persone anziane, persone con disabilità, persone con disagio psichico, famiglie e minori residenti nel Distretto Roma 4.3, composto dai Comuni di: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxx. I Servizi devono essere svolti conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento (L. 328/2000, L. 104/1992, L.R. 11/2016) e, per i servizi assistenziali, come normato nella
D.G.R. n. 88/2017.
C1_G1 - Assistenza domiciliare socioassistenziale gestione distrettuale
Per servizio di Assistenza Domiciliare socioassistenziale si intende l’insieme di prestazioni rese nel contesto di vita quotidiana delle persone adulte ed anziane, con disabilità e/o disagio psichico. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza della persona il più a lungo possibile nel proprio ambito familiare e sociale, elevando la qualità della sua vita e dei membri della sua famiglia.
B2_G1 - Assistenza domiciliare socioeducativa gestione distrettuale
L’Assistenza domiciliare socioeducativa prevede interventi in favore di famiglie con minori con disabilità e/o con minori in situazione di rischio/pregiudizio, ossia che si trovino in situazioni connotate da criticità complessa. In tal caso il servizio prevede anche l’assistenza durante eventuali incontri protetti programmati.
L’assistenza educativa viene resa presso il domicilio e/o in contesti ricreativi, socializzanti e sportivi che rispondono alle esigenze dei minori, come specificato nel singolo progetto educativo individualizzato.
B4_D5 - Servizio di mediazione familiare (ex Sportello Famiglia) gestione distrettuale
Il servizio di mediazione familiare “Sportello Famiglia” prevede l’attuazione di counseling familiare ed individuale, tramite l’osservazione partecipata della situazione di interazione familiare che richiede il monitoraggio delle relazioni intrafamiliari, la progettazione di interventi integrati di tutela di minori con famiglie con ridotte o compromesse competenze genitoriali e la mediazione familiare.
B3_F1 Sostegno socioeducativo scolastico
In merito al servizio di Sostegno socio-educativo scolastico, l'art. 12, comma 3 della legge 104/1992 indica come obiettivi dell'integrazione scolastica dei portatori di handicap la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali. L'obiettivo generale del servizio oggetto di appalto è, quindi, quello di garantire agli alunni con bisogni educativi speciali, con disturbi specifici dell’apprendimento o in condizione di handicap grave o gravissimo, un supporto al loro sviluppo psico-fisico, alla capacità di socializzazione e all'acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con gli organismi scolastici e le famiglie di riferimento, non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata.
4.1 Accordo Quadro e appalti specifici
La presente procedura riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs18.4.2016, n. 50 in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, i servizi indicati nel precedente articolo, secondo quanto stabilito in dettaglio nel Capitolato Speciale.
Il presente accordo quadro, ai sensi del citato articolo 54, stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili e le relative condizioni, la durata dell’accordo quadro ed il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente accordo.
Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca il corretto approvvigionamento dei servizi e prestazioni oggetto dell’accordo, secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale
I documenti di gara stabiliscono le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.
I contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità nei limiti dell’importo complessivo stimato per l’accordo.
Non esiste un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell’arco temporale di durata dell’accordo quadro; il solo vincolo è dato dalla somma degli importi affidati nei singoli contratti discendenti che non dovrà superare il valore stimato dell’accordo, come definito negli atti di gara.
Con riferimento a ciascun appalto specifico, l’affidatario dovrà garantire l’esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato e le condizioni offerte in sede di gara
Con la conclusione dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
La conclusione dell’accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro, né è previsto un ammontare minimo garantito.
Le prestazioni successivamente appaltate, che potranno riguardare di volta in volta una o più delle tipologie di servizi descritti al precedente art. 4, saranno remunerate a misura sulla base dei costi orari dei relativi servizi posti a base di gara, decurtati del relativo ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara per la conclusione dell’accordo quadro.
I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall’operatore economico a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell’accordo.
Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l’osservanza delle norme stabilite dai documenti di gara.
Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale, restando l’Amministrazione completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 del citato art.54, le Amministrazioni aggiudicatrici del presente Accordo Quadro sono i Comuni del Distretto Socio-Sanitario Roma 4.3, vale a dire: Bracciano (Comune capofila), Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano.
La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Bracciano e/o per gli altri Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario Roma 4.3, dianzi citati, nei confronti dell’aggiudicatario del medesimo.
La stipula dell’Accordo Quadro avrà luogo dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative; nelle more della firma dell’Accordo Quadro, l’aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta del Comune di Bracciano, all’esecuzione del servizio prevista dal Capitolato ai patti e condizioni offerte in gara.
L’Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa dal Comune di Bracciano, in qualità di Comune capofila.
I singoli contratti degli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, nella forma prescritta dalla normativa vigente in ragione del relativo importo, tra il Comune capofila (Bracciano) e l’operatore economico risultato aggiudicatario dell’Accordo Quadro; è fatta salva tuttavia la possibilità, previa intesa con il Comune capofila, che, nel caso di appalto specifico di servizi di interesse di un singolo Comune diverso dal capofila, questo proceda direttamente alla stipula dello specifico contratto.
I singoli contratti stipulati sulla base dell’Accordo Quadro dovranno essere identificati con un CIG derivato, acquisito dall’Amministrazione, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto.
La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare presso il Comune di Bracciano tutta la documentazione dallo stesso richiesta entro i termini che saranno definiti in vista della citata stipula.
Qualora la ditta aggiudicataria nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, l’Amministrazione avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale e scorrere la graduatoria, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Ai sensi dell’art. 32, c. 10, lett. b) del D.Lvo n. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto medesimo o della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto specifico.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico dell’Impresa appaltatrice. E’a carico della stazione appaltante la sola IVA.
4.2 Modalità di finanziamento; pagamento
Modalità di finanziamento: Fondi regionali per l’attuazione dei piani sociali di zona, finanziamenti comunali, fondi PON Inclusione ed altro, come indicato nell’atto di indizione.
Il pagamento del corrispettivo del servizio per gli appalti specifici derivati è disciplinato dall’articolo 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
5. Durata dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro ha durata di anni 2 (due), con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, secondo quanto previsto all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Oneri e più precisamente dall’01.09.2022 al 31.08.2024, fatta salva la possibilità di esercizio dell'opzione di rinnovo per un ulteriore anno, fino al 31/08/2025.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni aggiudicatrici potranno affidare i singoli appalti specifici salvo che l’importo massimo spendibile, precisato all’articolo 6 del presente disciplinare, venga raggiunto in un termine minore; in tal caso, l’Accordo Quadro si intenderà comunque concluso, anche prima del termine di scadenza.
Alla scadenza dell’Accordo Quadro non possono essere più conclusi dalla Stazione Appaltante appalti specifici, né eventuali atti aggiuntivi agli stessi
Alla scadenza del suddetto termine l’accordo con l’aggiudicatario si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate allo stesso, senza che per questo possa richiedersi alcuna forma di indennizzo.
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante, di procedere come detto al rinnovo per un periodo di ulteriori dodici mesi, previa comunicazione scritta all’affidatario da parte del Comune di Bracciano almeno due mesi prima della scadenza dei due anni di durata del presente Accordo Quadro.
La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
Prima della scadenza, ai sensi dell’art. 106, co. 11 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto potrà essere prorogato, fino ad un massimo di sei mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione, per il
periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l’individuazione del nuovo affidatario. Resta inteso, che è facoltà dell’Amministrazione non disporre alcuna proroga al contratto. L’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo nel caso in cui venga deciso di non disporre la predetta proroga.
6. Valore stimato dell’Accordo Quadro e base d’asta
Il valore stimato del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell’importo massimo presunto degli appalti specifici che potranno essere affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo e con riferimento alla durata di due anni con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, comprensivo dell’attivazione di tutti i servizi previsti, è pari ad € 3.658.059,65, esclusa IVA. Il presente Accordo Quadro non prevede un minimo garantito.
Si riporta a seguire la stima distinta per tipologia di servizi ricompresi nell’Accordo Quadro:
Totale € 3.658.059,65, esclusa IVA
L’importo si cui sopra, più in dettaglio, è dato dall’importo stimato dell’Accordo Quadro per i 2 anni di durata (dal 01.09.2022 al 31.08.2024), pari a € 2.438.706,43 (IVA esclusa), maggiorato dell’importo stimato di € 1.219.353,22 (IVA esclusa) per l’eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo per un ulteriore anno (dal 01.09.2024 al 31.08.2025).
Si precisa altresì che l’importo degli oneri della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, è quantificato in €. 0,00 = (zero).
Non sussistono i presupposti di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI.
Si evidenzia che il valore dell’Accordo Quadro, come sopra riportato, è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario Roma 4.3 che utilizzeranno l’Accordo Quadro nell’arco temporale di durata dello stesso.
Essendo la predetta stima meramente presuntiva e basata sul dato storico e sulle risorse all’uopo programmate, essa non è in alcun modo impegnativa né vincolante nei confronti dell’aggiudicatario dell’Accordo Quadro, per il Comune di Bracciano, come pure per i Comuni di Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano.
Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate attraverso gli appalti specifici fino a concorrenza del predetto importo massimo. Non è previsto un importo minimo garantito.
Gli importi orari, distinti per tipologia di servizio oggetto del presente Accordo Quadro, posti a base di gara sono i seguenti:
SERVIZIO | IMPORTO ORARIO DEL SERVIZIO IVA ESCLUSA POSTO A BASE DI GARA |
C1_G1 Assistenza domiciliare socioassistenziale | € 21,00 |
B2_G1 Assistenza domiciliare socioeducativa | € 24,00 |
B4_D5 Servizio di mediazione familiare | € 26,50 |
B3_F1 Sostegno socioeducativo scolastico | € 22,00 |
I prezzi contrattuali determinati sulla base dei costi orari dei relativi servizi posti a base di gara, decurtati del relativo ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara per la conclusione dell’accordo quadro, si intendono accettati pienamente dall’operatore economico a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell’accordo.
Nei richiamati prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nei documenti di gara sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.
Pertanto il concorrente nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente accordo, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante.
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nei documenti di gara, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.
Il costo orario medio della manodopera, individuato ai sensi dell’art.23, co.16 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato stimato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto riportato a seguire:
1. Assistente, operatore sociale, ADEST, OSA, OTA: € 18,79/h, - Xxx. B1, Inquadramento CCNL COOP. SOC;
2. Assistente, operatore sociale, ADEST, OSA, OTA: € 20,09/h - Liv. C1, Inquadramento CCNL COOP. SOC;
3. OSS, OEPAC: € 20,09/h, - Liv. C1, Inquadramento CCNL COOP. SOC;
4. Educatore professionale, Psicologo, Pedagogista, Consulente Familiare, Assistente sociale, Mediatore familiare:
€ 21,49/h oltre IVA - Xxx. D1 e D2, Inquadramento CCNL COOP. SOC.
Il prospetto del personale oggetto di assorbimento, che risulta attualmente impiegato dai gestori uscenti nell’erogazione dei servizi ricompresi nel presente Accordo Quadro ed il relativo attuale inquadramento, è riportato nel successivo art. 19.1.
Le spese di pubblicità relative alla gara ai sensi dell’art Art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016 sono a carico dell’aggiudicatario ed ammontano a circa euro 4.000,00.
7. Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016):
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) e e), del D.lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta deve contenere tale l’impegno.
Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o consorziati (consorzi ordinari).
Nel caso di soggetti già formalmente costituitisi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, nella “Busta Documentazione amministrativa” di cui al successivo paragrafo 12.1), devono essere acclusi l’originale o la copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, dell’atto di costituzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16- ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
8. Requisiti di ammissione
Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8.1 Requisiti di ordine generale
8.1.1) Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito elencati:
1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1):
• xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
• xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
• false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
• frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
• xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
• delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
• sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
• ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima
2) cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall’art.34-bis, co. 6 e 7, del D.Lgs. n.159/2011), con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);
3) violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4);
4.1) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (art. 80, comma 5, lett. a);
4.2) che sia sottoposto a fallimento o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o che abbia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del Codice e 186-bis del X.X. x.000/0000 (xxx. 80, comma 5, lett. b);
4.3) gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell’operatore economico (art. 80, comma 5, lett.c);
4.4) tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett.c-bis);
4.5) dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (art. 80, comma 5, lett.c-ter);
4.6) grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett.c-quater);
NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie di cui al comma 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione, che l’ordinamento rimette alla stessa, in ordine alla gravità, inerenza e prossimità temporale degli eventi potenzialmente rilevanti occorsi. Ne discende
conseguentemente che, laddove ricorrano circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai sensi del |
richiamato comma 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater, le stesse debbano essere dettagliatamente rappresentate |
dal concorrente attraverso apposita Relazione da allegare all’istanza di partecipazione, corredata altresì da |
ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento |
etc.) ai fini della valutazione rimessa alla Stazione appaltante.
4.7) una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell’operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);
4.8) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all’art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);
4.9) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);
4.10) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis);
4.11) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);
4.12) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);
4.13) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);
4.14) mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);
4.15) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);
4.16) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);
Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l’operatore economico o un subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8).
S’intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui all’art. 80, commi 10, 10-bis e 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell’articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’X.X.XX. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Il Dichiarante prende atto che l’Allegato “Istanza” è stato predisposto dalla Amministrazione in applicazione alla decisione 16/2014 dell’Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l’indicazione nominativa di “Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa”. Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell’allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di “Amministratore di fatto” (di cui l’art. 2639 del c.c.), secondo l’interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.
8.2 Requisiti di idoneità professionale
• Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016, consorzi traimprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 0000 x 000 ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’ambito di attività inerente all’oggetto della gara. Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara d’appalto raggruppamenti ordinari diconcorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art 45, comma 2, lettera e) X.Xxx. 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio.
• Per i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n.328”, per i quali non sussiste obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A., l’iscrizione ad altri Albio Registri legalmente riconosciuti a livello nazionale e/o regionale ed i relativi Atti Costitutivi e Statutari.
• Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991 l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative; nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali di cui all’art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991, l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali.
• Essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
8.3 Requisiti di capacità economico finanziaria
8.3.1.1 aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale di impresa non inferiore nel triennio complessivamente ad € 2.500.000,00 I.V.A. esclusa;
8.3.1.2 aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato complessivo di impresa specifico nel triennio, per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro (servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale e socioeducativa, di sostegno socioeducativo scolastico e di mediazione familiare) di cui al precedente articolo 4, non inferiore complessivamente ad € 1.200.000,00 I.V.A. esclusa;
Nota: i risultati economico ‐ finanziari di cui sopra devono essere desumibili dal conto economico del bilancio di ogni anno alla voce “ricavi delle vendite e prestazioni”. Si sottolinea, inoltre, che sono effettivamente utilizzabili gli esercizi finanziari relativi agli anni per i quali i dati di bilancio, ovvero delle dichiarazioni fiscali dell’operatore economico concorrente, sono stati approvati e depositati/presentati ai sensi di Legge agli uffici pubblici competenti.
La comprova dei requisiti di cui al presente punto è fornita:
⮚ per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
⮚ per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la dichiarazione IVA.
Le motivazioni che hanno determinato l’individuazione del suddetto fatturato minimo globale di impresa, in misura inferiore al limite massimo previsto ai sensi dell’art. 83, comma 5 del D.lgs. 50/2016 sono principalmente legate alla corretta individuazione del miglior equilibrio dell’applicazione del principio della cosiddetta “favor partecipationis” con l’esigenza di affidare il servizio ad imprese sufficientemente preparate dal punto di vista tecnico ed organizzativo e quindi perfettamente in grado di assolvere agli impegni da assumere nei confronti della stazione appaltante e dell’utenza.
Nel caso di:
a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, co. 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016],
detti requisiti (fatturato minimo globale e specifico) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento/consorzio (coerentemente con la quota di esecuzione di ciascun operatore).
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, questi dovranno autonomamente possedere il citato requisito.
Nel caso di consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016], ai sensi dell’art. 47, comma 2 e 2-bis, del D.lgs. 50/2016, la sussistenza in capo ai consorzi stabili del requisito richiesto nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza del predetto requisito in capo ai singoli consorziati.
8.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale
8.4.1 Servizi analoghi richiesti: aver espletato nel corso dei tre anni antecedenti la pubblicazione del Bando (agosto 2019 - luglio 2022), a favore di pubbliche amministrazioni, un servizio per ciascuna delle seguenti tipologie, ciascuno dei quali per un Comune o ente sovracomunale con popolazione residente non inferiore a
20.000 abitanti:
a) assistenza domiciliare socioassistenziale;
b) assistenza domiciliare socioeducativa;
c) mediazione familiare;
d) sostegno socioeducativo scolastico.
Nota: ai fini della computazione della popolazione residente, nel caso di uno specifico servizio prestato per più annualità tra quelle indicate, la popolazione residente servita è da computarsi per una sola volta e non da moltiplicarsi per le annualità del servizio stesso.
Ai fini della computabilità di un servizio è sufficiente che lo stesso abbia data inizio o termine ricadente nell’arco temporale indicato e sia stato svolto per almeno otto mesi continuativi in detto arco temporale.
E’ richiesta a tal fine la presentazione di un elenco con l’indicazione della descrizione dei servizi, degli importi, delle date e dei destinatari, ai sensi dell’art. 83, comma 6 e dell’Allegato XVII del D.lgs. 50/2016.
La comprova dei requisiti di cui al presente punto, ove richiesta dalla stazione appaltante, è fornita mediante attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti relative ai servizi dichiarati, con indicazione della tipologia dei servizi, decorrenza e scadenza del contratto.
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, questi potranno cumulare il presente requisito, posseduto singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati.
Nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016], detto requisito deve essere posseduto dal consorzio.
Nel caso di consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016], ai sensi dell’art. 47, comma 2 e 2-bis, del D.lgs. 50/2016, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
8.4.2 Certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all’oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Nel caso di:
a) raggruppamenti temporanei di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
b) consorzi ordinari di concorrenti [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
c) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, co. 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
d) gruppo europeo di interesse economico o GEIE [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];
e) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016];
f) consorzi stabili [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016]; ciascun soggetto partecipante all’appalto deve possedere il citato requisito.
Relativamente al requisito del possesso della certificazione di qualità, il concorrente può ricorrere all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Si evidenzia che, ai fini dell’idoneità del contratto di avvalimento, occorre che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione. La qualità risulta, difatti, inscindibile dal complesso dell’impresa che rimane in capo all’ausiliaria.
8.5 si prescrive inoltre:
a) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
b) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell’art. 3 del presente Disciplinare;
c) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell’art. 3 del presente Disciplinare;
d) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
e) nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
8.5.1 Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, , l’istanza deve prevedere la specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere una quota di qualificazione corrispondente almeno alla quota di esecuzione del servizio, fatta eccezione per i requisiti declinati negli atti di gara come non frazionabili.
8.5.2 Unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 8.1.1, dovrà, altresì, essere presentata, sempre attraverso la modulistica allegata al presente disciplinare (All.1), una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:
a) l’accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dal Capitolato speciale d’Oneri;
b) la dichiarazione che l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall’Ente è quello indicato in sede di registrazione al Portale;
c) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
d) l’indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell’Agenzia delle Entrate di competenza;
e) l’indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara
4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
5) se trattasi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c) D.Lgs. 50/2016 gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
7) se trattasi dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
f) l’indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell’indicazione delle rispettive quote di partecipazione.
8.5.3 Ove le dichiarazioni di cui alla lettera a) del punto 8.1.1:
a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R.
n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s’intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, per i membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Ove le dichiarazioni di cui lettera a) del punto 8.1.1 siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad
e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.
8.5.4 L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri– con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al punto
8.1.1 che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
8.5.5 Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.
8.6 Sopralluogo
Ai fini della partecipazione alla presente gara NON È PREVISTO IL RILASCIO DI ALCUNA ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.
9. Garanzia provvisoria
AVVERTENZA: si conferma che alla presente procedura, la quale non rientra tra le modalità di affidamento di cui all’art.1 del D.L. n.76/2020, non è applicabile il comma 4 del citato articolo e pertanto rimane obbligatoria la presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., tuttavia l’importo della medesima, ai sensi del primo comma del citato art. 93, viene ridotto dalla Stazione appaltante dal 2% all’1%, come riportato al precedente art. 1, al fine di armonizzarne l’applicazione con la ratio del richiamato decreto. All’importo così determinato, sono evidentemente applicabili poi le riduzioni ulteriori previste dal citato art. 93.
I soggetti giuridici partecipanti alla gara dovranno costituire - ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 una garanzia provvisoria costituita alternativamente:
- da attestazione dell’avvenuto pagamento del deposito cauzionale a titolo di garanzia provvisoria per l’importo anzidetto e con le modalità indicate nella piattaforma di pagamento di Città Metropolitana di Roma Capitale all’indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx-xxx/xxxx-xxx- deposito-cauzionale/ (allegando la ricevuta).
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del deposito cauzionale entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta; tale operazione è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva registrazione a sistema del versamento, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo diverso da cause imputabili alla piattaforma di pagamento di Città Metropolitana di Roma Capitale.
Si invitano pertanto gli operatori economici ad effettuare l’operazione in parola con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
L’operatore economico (OE) che intende partecipare alla presente procedura aperta, dovrà accedere alla piattaforma di pagamento della “Città Metropolitana di Roma Capitale”, scegliere il tipo di pagamento e compilare i campi richiesti indicando l’identificativo di gara ed il CIG nonché, generare l’attestazione di pagamento pagoPA, con una delle seguenti modalità:
· “Pagamento on line” scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
· “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.).
Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti PagoPA Città Metropolitana di Roma Capitale, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del Portale dei pagamenti PagoPA dell’Ente.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, sempre a condizione che il pagamento risulti a sistema effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.
- da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata ai sensi del
D.M. n.31/2018 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunziando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fidejussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario (tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese – art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.).
Inoltre la fideiussione dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.
In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest’ultima dovrà essere intestata al Comune di
Bracciano, Xxxxxx XX Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxxxx (Xx) – C.F. 80157470586.
Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.
La fideiussione è da presentare secondo una delle seguenti modalità:
A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale oltre che dall’assicurato altresì dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
ovvero, in alternativa,
B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione “rafforzata” di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005.
Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza
costituita come documento cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente solo dal
concorrente.
Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante procederà all’escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatarie (v. Adunanza Plenaria CdS n.34/2014).
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
• la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
• la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l’indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l’Amministrazione aggiudicatrice dell’inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese (in merito alle definizioni di micro, piccole e medie imprese, si rinvia al Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005). Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
L’importo della garanzia è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefìci, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti periodi, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI EN ISO 50001 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire dei benefìci di cui al presente comma, l'operatore deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la certificazione succitata. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (artt. 93, comma 8-bis, e 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, occorre distinguere:
- in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell’importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
- nell’ipotesi di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell’importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane.
Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile.
10. Garanzia definitiva
al momento della conclusione dell’accordo quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull’importo
Al fine di evitare costi sproporzionati all’impresa aderente all’accordo quadro e in considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (accordo quadro e appalto specifico delle singole prestazioni),
complessivo stimato dell’accordo stesso.
Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del D.Lvo n. 50/16. La stessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi previsti di inadempienza e grave errore. La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall’accordo quadro.
In merito agli oneri assicurativi a carico dell’aggiudicatario dell’Accordo Quadro, per i quali non si applica quanto previsto dal presente articolo con riferimento alla cauzione definitiva, si richiama quanto stabilito dall’art.12 del Capitolato.
11. Criterio di aggiudicazione e punteggi
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, valutata sulla base dei criteri di seguito riportati, mediante il metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto in questa sede specificato.
Tale offerta è individuata sulla base degli elementi di valutazione, qualitativi (offerta tecnica – sottocriteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 e 5.1 - massimo 80 punti) e quantitativi (offerta economica – sottocriteri 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 - massimo 20 punti), come specificati in dettaglio nel presente articolo.
Si rappresenta che i punteggi attribuiti, secondo le modalità di seguito riportate, all’Offerta Tecnica non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ] dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a), espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata d’ufficio all’unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all’unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque;
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)[sottocriterio];
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno; Σn = sommatoria.
Si precisa che i coefficienti V(a)i, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto metodo aggregativo-compensatore, si procede alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata d’ufficio all’unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all’unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque, sono determinati nei seguenti modi:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sottocriteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 e 5.1) aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, per ciascun criterio i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario attribuisce discrezionalmente, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti;
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (offerta economica – sottocriteri 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4) aventi
natura quantitativa, il punteggio attribuito sarà determinato, per ciascuno di detti sottocriteri, come segue: il coefficiente attribuito sarà calcolato attraverso la seguente formula:
dove
Ci è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo; Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo; Rmax = ribasso percentuale massimo offerto;
α = 0,30
OFFERTA TECNICA | PUNTI 80 | |
1 | Organizzazione e procedure operative per la gestione del servizio | Max punti 30 |
1.1 Procedure e modalità d’attuazione degli interventi di assistenza diretta alla persona nell’ambito del servizio di assistenza domiciliare socioassistenziale e educativa, nonché sostegno socioeducativo scolastico | 10 | |
1.2 Nell’ambito delle sole Assistenze Domiciliari socioassistenziale e educativa, procedure e modalità d’attuazione degli interventi basati su servizi esterni all’abitazione (supporto per commissioni esterne, accompagnamento assistiti, ecc.) | 5 | |
1.3 Struttura di coordinamento e modalità e strumenti di relazione con i servizi sociosanitari territoriali e gli uffici (Ufficio di Piano e Servizi Sociali Comunali) adibiti al coordinamento del servizio di assistenza domiciliare socioassistenziale e educativa, nonché sostegno socioeducativo scolastico, in merito alla programmazione, gestione, monitoraggio e verifica del servizio stesso | 5 | |
1.4 Metodologia di gestione e supervisione degli operatori | 5 | |
1.5 Supporto ai caregiver familiari o informali relativamente ai soli servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale e educativa | 5 | |
2 | Promozione, monitoraggio e controllo della qualità | Max punti 15 |
2.1 Monitoraggio e controllo interno | 5 | |
2.2 Qualità della comunicazione organizzativa | 5 | |
2.3 Rilevazione della soddisfazione degli utenti | 3 | |
2.4 Gestione dei reclami e dei suggerimenti | 2 | |
3 | Personale: formazione e Piano di riassorbimento | Max punti 20 |
3.1 Programma di formazione, prodotta direttamente o partecipata all’esterno, che l’impresa intende realizzare in corso di esecuzione dell’appalto in favore dei coordinatori e degli operatori impiegati nei servizi. | 12 | |
3.2 Piano di assorbimento del personale | 8 | |
4 | Sistema di rilevazione e registrazione informatizzata degli interventi di Assistenza Domiciliare e di Sostegno socioeducativo e Scolastico | Max punti 8 |
4.1 Caratteristiche, funzionalità, tempi di implementazione e operatività del sistema | 5 | |
4.2 Assolvimento delle verifiche del servizio prestato | 3 | |
5 | Rete di servizi | Max punti 7 |
5.1 Coinvolgimento di strutture e risorse del territorio | 7 | |
6 | OFFERTA ECONOMICA | PUNTI 20 |
6.1 Ribasso percentuale offerto sull’importo orario a base di gara (€ 21,00/h) per l’assistenza domiciliare socioassistenziale | 5 | |
6.2 Ribasso percentuale offerto sull’importo orario a base di gara (€ 24,00/h) per l’assistenza domiciliare socioeducativa | 5 | |
6.3 Ribasso percentuale offerto sull’importo orario a base di gara (€ 26,50/h) per il servizio di mediazione familiare | 5 | |
6.4 Ribasso percentuale offerto sull’importo orario a base di gara (€ 22,00/h) per il sostegno socioeducativo scolastico | 5 |
CRITERI MOTIVAZIONALI
Con riferimento agli elementi di valutazione (sottocriteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 e 5.1) aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, la Commissione avrà riguardo in particolare per quanto di seguito rispettivamente specificato:
1.1: la capacità del concorrente di attuare, in modo efficace ed appropriato alle necessità delle persone assistite, gli interventi di assistenza diretta alla persona, con particolare riferimento alle tecniche operative e relazionali ed agli strumenti utilizzati.
1.2: la capacità del concorrente di attuare, in modo efficace ed appropriato alle necessità delle persone assistite, gli interventi basati su servizi svolti all’esterno dell’ambiente domestico, con particolare riferimento al n. di automezzi dotati di pedana ed al n. di automezzi messi a disposizione per il presente affidamento, al n. di km rimborsabili riconoscibili a ciascun operatore, alle tecniche operative ed agli strumenti utilizzati messi a disposizione per il presente appalto (scivoli, carrozzine, carrozzine e scooter elettrici per anziani, superamento barriere architettoniche, montascale, sollevatori fissi e mobili).
1. 3: l’organizzazione e le modalità operative della struttura di coordinamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata e Assistenza Educativa Scolastica e la sua capacità di governare efficacemente la gestione, la programmazione, il monitoraggio e la verifica complessiva del servizio, nonché di rapportarsi in merito con i competenti servizi e uffici distrettuali e comunali.
1.4: la capacità del concorrente di gestire, in termini di efficacia ed efficienza, gli operatori del servizio in riferimento alla programmazione e organizzazione del loro lavoro, alla gestione dei casi assegnati e dei rapporti con la rete assistenziale; alla selezione e inserimento in servizio di nuovi operatori; alle modalità e tempi per la sostituzione del personale assente, per la gestione delle emergenze e per il contenimento del turn over sugli assistiti.
1.5: adeguatezza e completezza delle forme di sostegno ai caregiver familiari o informali, a supporto della permanenza a domicilio della persona assistita.
2.1: efficacia, concretezza e realistica fattibilità delle modalità di monitoraggio e controllo interno della qualità, degli strumenti di rilevazione, delle strategie correttive delle disfunzioni rilevate, anche in riferimento alle attività di competenza del personale della struttura di coordinamento.
2.2: semplicità, fluidità e chiarezza del processo e delle modalità di comunicazione interna, in particolar modo con gli operatori, ed esterna finalizzata ad un efficiente ed efficace gestione del servizio.
2.3: efficacia degli strumenti e delle procedure di rilevazione della soddisfazione degli utenti, valutazione dei risultati, anche in termini di eventuale impatto sulla gestione e organizzazione del servizio, e restituzione degli stessi agli utenti ed all’Ufficio di Piano Distrettuale.
2.4: modalità di gestione (e di tracciamento) dei reclami e dei suggerimenti, in termini di semplicità ed accessibilità per gli utenti nel rappresentarli e di loro tempestiva ed efficace risoluzione o considerazione.
3.1: modalità di rilevazione e definizione dei bisogni formativi in relazione alle diverse figure coinvolte nei servizi, programma di formazione proposto in favore dei coordinatori e degli operatori impiegati nei servizi, in riferimento all’attinenza del corso alle competenze specifiche necessarie per l’espletamento degli stessi, alla quantità e durata dei corsi, ed alla quantità di operatori e coordinatori coinvolti, al numero di ore formative complessivo offerto.
3.2: coerenza del “Piano di assorbimento” proposto in relazione al personale interessato dalla clausola sociale, come rappresentato nel successivo articolo 19.1, riconoscendo in particolare il maggior punteggio alla proposta che assicuri al meglio la stabilità occupazionale dei soggetti interessati, avendo altresì riguardo per il trattamento economico e giuridico che il concorrente si vincola a riconoscere agli stessi ed in particolare la valorizzazione del livello di inquadramento contrattuale delle unità di personale rispetto alle attuali condizioni di ciascun operatore da riassorbire.
4.1: caratteristiche del sistema di rilevazione e registrazione informatizzata degli interventi di Assistenza Domiciliare e Sostegno socioeducativo scolastico proposto dal concorrente, con particolare riferimento alla adeguatezza e completezza delle sue caratteristiche tecniche, all’attivazione di aree di accesso al sistema anche da parte della
stazione appaltante, alle ulteriori opportunità offerte rispetto alle caratteristiche base indicate nel capitolato; costituirà del pari oggetto di valutazione altresì la tempistica di implementazione e piena operatività del sistema di rilevazione e registrazione telematica degli interventi di Assistenza Domiciliare e Sostegno socioeducativo scolastico, compresa la formazione degli operatori.
4.2: modalità di assolvimento da parte del concorrente delle verifiche del servizio prestato sull’andamento dei servizi oggetto di appalto verso i servizi distrettuali e comunali interessati, con riferimento alla qualità, completezza, puntualità, chiarezza e livello di elaborazione delle informazioni e report tecnici amministrativi.
5.1: capacità del concorrente di coinvolgere, in un’ottica di rete, strutture e risorse formali ed informali o di volontariato del territorio, al fine di migliorare in modo concreto e funzionale la qualità e l’organizzazione dei servizi (ad esempio comprovata esperienza tramite documentazione scritta relativa alla gestione di appalti analoghi con altri Distretti e/o ASL), capacità del concorrente di utilizzare la rete in ordine al Progetto Individualizzato della persona in carico (n. di lettere di adesione, Convenzioni, Protocolli di intesa e Accordi sottoscritti con Enti Pubblici e/o realtà associative, culturali, sportive, religiose, ecc. del Distretto).
I punteggi inerenti i criteri previsti dal presente disciplinare saranno calcolati fino alla seconda cifra decimale, arrotondata d’ufficio all’unità superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all’unità inferiore laddove la terza cifra sia inferiore a cinque.
Si rappresenta e ribadisce che i punteggi attribuiti, secondo le modalità dianzi riportate, agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa (sottocriteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 e 5.1) come pure il punteggio complessivo per l’offerta tecnica, risultante dalla sommatoria degli stessi, non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.
Con riferimento al punteggio relativo agli ai richiamati elementi di valutazione, aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:
Giudizio | coefficiente |
ottimo | da 0,71 fino a 1,00 |
buono | da 0,61 fino a 0,70 |
sufficiente | da 0,50 fino a 0,60 |
insufficiente | da 0,31 fino a 0,49 |
molto insufficiente | da 0,00 fino a 0,30 |
In particolare:
a. È da intendersi MOLTO INSUFFICIENTE, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che non formuli proposta alcuna o risulti non conforme a quanto prescritto dal presente disciplinare ovvero sia connotata da estrema genericità ed approssimazione;
b. È da intendersi INSUFFICIENTE, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti incompleta, cioè evidenzi uno scarso riscontro di quanto previsto caratterizzata da proposte poco strutturate e poco sviluppate.
c. È da intendersi SUFFICIENTE, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi evidenziano attinenza con il tema oggetto di valutazione e degli obiettivi da raggiungere senza però adeguati approfondimenti o quando la proposta non soddisfa compiutamente quanto richiesto dal criterio di valutazione.
d. È da intendersi BUONA, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che si connoti come conforme, completa e coerente con gli obiettivi, dove i riferimenti espressi chiariscono con evidenza che la proposta ha correttamente inteso le prospettive connesse con l’intervento, dimostrando appropriata conoscenza del tema proposto e il soddisfacimento degli obiettivi nello specifico perseguiti.
e. È da intendersi OTTIMA, in relazione al singolo elemento di valutazione, una offerta che risulti conforme, completa e coerente con gli obiettivi, capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto individuato e proposto coincide nella forma e nella sostanza con le migliori prospettive auspicabili per la realizzazione dell’intervento, oltre a soddisfare completamente il contenuto del requisito oggetto di valutazione specificatamente in relazione con i principi progettuali e gli obiettivi dell’Amministrazione, mostrando inoltre una specifica ed approfondita conoscenza ed esperienza su quanto progettato e proposto.
12. Termini e modalità di presentazione dell’offerta
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/ entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell’Allegato 3 “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul portale gare telematiche”.
I documenti di gara sono altresì disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxx-xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxx-xx-xxxx-xxxxxxx-x- forniture/
Per partecipare alla presente procedura di gara telematica è indispensabile la previa registrazione al Portale richiamato.
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d’accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come dichiarato all’atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all’attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00.
Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.
Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link CAMBIO PASSWORD.
Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Citta Metropolitana di Roma Capitale.
Si rinvia inoltre a quanto specificato nel citato Allegato 3, oltre alla Guida per i fornitori presente sul Portale stesso. L’offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa concorrente.
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.
Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.
Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dal Bando di gara, informando l’impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della Citta Metropolitana di Roma Capitale.
Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l’ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando di gara, degli allegati saranno escluse.
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la Città Metropolitana di Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.
In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.
Nella sezione BANDI DI GARA del Portale sono disponibili alcune demo che consentono agli operatori di testare il proprio grado di comprensione del meccanismo di gara in relazione alla sottoscrizione ed al caricamento della propria offerta: la partecipazione alla demo è facoltativa. Si precisa che la documentazione allegata alle suddette demo è necessariamente generica e non prevale sulle istruzioni contenute nella documentazione della presente procedura di gara (presenti nella sezione ATTI DI GARA) che mantengono inalterata la loro assoluta prevalenza.
Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nel bando di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.
Istruzioni per la presentazione dell’offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un’unica offerta telematica.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co.8 del D.lgs.n.50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell’impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 50/16 e di consorzi costituiti ai sensi dell’art. 45 co 2 lettere b) e c) ed e) del d.lgs. 50/16, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’ATI o consorzio.
L’offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa legittimata a presentare l’offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l’accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.
Si rinvia per ogni altro aspetto di carattere tecnico a quanto specificato nell’Allegato 3.
12.1 A - BUSTA DOCUMENTAZIONE
Nella busta “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta in lingua italiana in bollo (si vedano al riguardo le istruzioni più avanti riportate), compilando l’apposito modulo (ALLEGATO 1) predisposto dalla SUA, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in conformità al modello formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del 05/01/2016, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale istanza dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs.
medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente - a pena di esclusione - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L’offerta, inoltre, dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi ordinari di concorrenti già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente - a pena di esclusione - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
L’offerta, inoltre, dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente - a pena di esclusione – dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
o Nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta digitalmente – a pena di esclusione - dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare – in sede di offerta – se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
2) GARANZIA PROVVISORIA presentata secondo le modalità indicate all’articolo 9 del presente disciplinare.
Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle indicate nel citato articolo 9: in particolare, si ribadisce che non è ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento cartaceo senza sottoscrizione digitale o sottoscritta digitalmente dal solo concorrente.
3) copia in formato elettronico della documentazione comprovante l’avvenuto versamento del CONTRIBUTO a favore dell’A.N.A.C., come quantificato al precedente art.1, dovuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione A.V.C.P. (ora X.X.XX.) di attuazione.
Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al “Servizio Riscossione Contributi” presente sul sito dell’X.X.XX. Dal 16 dicembre 2019 è attivo il nuovo servizio “Gestione Contributi Gara” (GCG), il quale si profila come unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente; accessibile al seguente link:
4) copia in formato elettronico del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’A.N.A.C. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’A.N.A.C. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall’A.N.A.C.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’X.X.XX. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Qualora il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell’ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:
- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.
5) PATTO D’INTEGRITÀ in materia di contratti pubblici (Allegato 2), adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n.109 del 15/10/2018, sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente; in caso di raggruppamenti temporanei, avvalimento e consorzi, il documento deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità specificamente riportate nella nota n.1 del richiamato allegato.
6) copia in formato elettronico dello Statuto/atto costitutivo (per i soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001, per i quali non sussiste obbligo di legge di iscrizione alla C.C.I.A.A).
7) copia in formato elettronico della documentazione comprovante oppure, in alternativa, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa al POSSESSO della Certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all’oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, secondo quanto previsto al precedente punto 8.4.2;
8) copia in formato elettronico della documentazione (F23 o F24) comprovante l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo (o dichiarazione di esenzione).
Imposta di bollo
Per quanto concerne il versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue:
Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).
L’imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:
1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: agenti della riscossione, banca, ufficio postale.
2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei
soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circolari presso le banche, o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione;
o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l’incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l’ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.
3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti: 6. Ufficio o Ente: codice dell’ufficio o dell’ente al quale va riferito il versamento (TJT) . Estremi dell’atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara (solo caratteri numerici preceduti da tanti zeri quante sono le caselle da valorizzare). Estremi dell’atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara -
11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica – 13. Importo: 16,00 euro. Al termine delle operazioni di gara, l’ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del controllo sull’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo: non è necessario pertanto inviare alcuna documentazione a comprova del pagamento.
Relativamente all’ipotesi di pagamento mediante utilizzo del modello F24, si riportano le seguenti indicazioni: Sezione Erario – Imposte Dirette: Codice tributo: 2501; Importo dovuto: 16,00 euro
12.1.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori in caso di avvalimento o di soggetti associati da inserire nella “Busta documentazione”.
• In caso di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, co.1 del Codice, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
• Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
• Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
• Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
• Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
• Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
• Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
12.2 B - BUSTA TECNICA
La busta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta tecnica - completa degli allegati obbligatori previsti - sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante dell’operatore economico ed articolata secondo quanto specificato a seguire, al fine di documentare le proposte formulate e consentirne la valutazione:
1) Relazione tecnico-descrittiva relativa a ciascun sottocriterio afferente gli elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (sottocriteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2 e 5.1 – al sottocriterio 3.2 invece è dedicato un elaborato distinto), articolata in tanti capitoli quanti sono i detti sottocriteri per i quali vengono formulate proposte, i quali illustrino e definiscano efficacemente le soluzioni migliorative e le integrazioni che il concorrente eventualmente ritenga di introdurre nel progetto posto a base di gara; tali proposte dovranno chiaramente indicare a quali parti della prestazione esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con quanto posto a base di gara; laddove un
concorrente ometta di formulare proposte per uno o più dei sottocriteri anzidetti, lo stesso non verrà escluso ma non conseguirà alcun punteggio con riferimento ai sottocriteri di valutazione per i quali non risultano formulate proposte.
Per la stesura della citata Relazione i concorrenti potranno utilizzare complessivamente un massimo di n. 50 facciate, formato A4, carattere Times new roman con dimensione minima 10 (dieci), interlinea 1 (uno) e con un numero massimo di 50 (cinquanta) righe per pagina; si rappresenta al riguardo che il richiamato limite riveste carattere meramente indicativo, suggerito dalla opportunità di non incoraggiare la produzione di elaborati inutilmente prolissi.
2) “Piano di assorbimento del personale” (relativo al sottocriterio 3.2), il quale, ai sensi e per gli effetti delle Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" (Deliberazione X.X.XX. 13/2/2019 n. 114), illustri le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).
Nota: la mancata presentazione del “Piano di assorbimento” equivale a mancata accettazione della clausola sociale, connotando in tal modo l’offerta del concorrente come “condizionata” e conseguentemente inammissibile e determinando l’esclusione del concorrente stesso dalla gara.
Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l’esecuzione del contratto; la Commissione avrà riguardo per la coerenza del “Piano di assorbimento” proposto in relazione al personale interessato dalla clausola sociale, come rappresentato nel successivo articolo 19.1, riconoscendo in particolare il maggior punteggio alla proposta che assicuri al meglio la stabilità occupazionale dei soggetti interessati, avendo altresì riguardo per il trattamento economico e giuridico che il concorrente si vincola a riconoscere agli stessi ed in particolare la valorizzazione del livello di inquadramento contrattuale delle unità di personale rispetto alle attuali condizioni di ciascun operatore da riassorbire.
Detti elaborati (nn. 1 e 2) rivestono carattere obbligatorio e la loro omissione comporta l’esclusione.
3) Curriculum vitae di: a) Responsabile individuato per il servizio di Mediazione Familiare, b) del Coordinatore individuato per i servizi di Assistenza domiciliare socioassistenziale e educativa e c) del Coordinatore per il Sostegno socioeducativo scolastico, come previsti dall’art. 9 del Capitolato, da cui si evinca la comprovata esperienza nello specifico servizio che sono chiamati a coordinare (con riferimento al subcriterio 1.3).
NOTA: si rappresenta che la medesima persona fisica, sebbene di comprovata esperienza nei tre ambiti indicati,
non può essere designata per più di uno dei tre incarichi di coordinamento, incarichi per i quali pertanto
devono individuarsi tre distinte persone fisiche.
4) Eventuale documentazione ulteriore (schede tecniche, brochure, documenti di cui al subcrit. 5.1, grafici etc.) a corredo della Relazione tecnico-descrittiva, reputata funzionale a meglio illustrare ed approfondire specifici aspetti della stessa.
Si rammenta che quanto offerto dai concorrenti deve intendersi remunerato con il corrispettivo contrattuale risultante in sede di aggiudicazione della gara e pertanto nessun onere ulteriore o compenso o variazione dei prezzi previsti verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte a tal fine presentate, intendendosi queste incluse nell’offerta economica prodotta.
L’elaborazione progettuale esecutiva e di dettaglio, il modello organizzativo e strutturale dei servizi, le risorse umane, i mezzi ed i presidi tecnico – strumentali nonché tutte le ulteriori specifiche tecniche ed esecutive che l’operatore economico concorrente intende mettere in campo nello svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento, devono essere indicati dagli operatori economici concorrenti nell’Offerta Tecnica, che costituisce proposta contrattuale soggetta alle valutazioni della Commissione Giudicatrice in base ai parametri ed ai fattori ponderali prestabiliti nel presente disciplinare.
La documentazione inserita nella Busta “Offerta Tecnica” non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all’offerta economica ovvero che consentano di desumere gli
elementi quantitativi dell’offerta del concorrente che saranno contenuti nella Busta “Offerta economica”, né essere formulata in maniera alternativa (in tal caso verrà presa in considerazione solo la prima soluzione proposta in ordine di presentazione) o condizionata [l’indicazione della retribuzione lorda annua per i soggetti interessati dalla clausola sociale è invece ammessa, sia in quanto funzionale alla valutazione del piano di assorbimento, sia in quanto dalla stessa non è desumibile l’offerta economica del concorrente].
NOTA BENE: Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituirà causa di esclusione; verificare pertanto con attenzione, prima di sottoscrivere digitalmente il file “busta tecnica” e quello “busta economica”, il contenuto dagli stessi riportato.
Resta inteso che gli aspetti tecnico-gestionali dichiarati dal concorrente in sede di offerta per i vari criteri valutativi, utilizzati per la valutazione tecnica della stessa e l’assegnazione del relativo punteggio, costituiranno condizioni contrattuali vincolanti per il concorrente aggiudicatario, integrative degli obblighi già contenuti nello schema di contratto, da eseguirsi con oneri a carico dell’aggiudicatario.
Si conferma e si prescrive che nessun onere ulteriore o compenso o variazione dei prezzi unitari previsti verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate, intendendosi queste incluse nell’offerta economica presentata e che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano state valutate dalla commissione giudicatrice in sede di determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o non migliorative o comunque non riguardanti gli aspetti indicati nei criteri di valutazione previsti e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell’assegnazione dei coefficienti numerici ed il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nel progetto posto a base di gara. Non sono ammesse offerte che riducano le prestazioni del progetto.
Tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e che abbia costituito oggetto di assegnazione di punteggio, costituirà vincolo contrattuale e non potrà dare adito a nessun tipo di richiesta di aumento dei costi.
Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché risultare coerenti con il progetto a base di gara, in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati dello stesso.
Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell’offerta.
Qualora l’offerta tecnica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre – se non già presente all’interno della documentazione amministrativa - una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma. La documentazione, allegata all’offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l’offerta tecnica: in caso di difformità alla suddetta disposizione, la documentazione non sottoscritta non sarà valutata e – se prevista necessariamente a pena di esclusione determinerà l’esclusione del concorrente.
Nell’ipotesi di segreti tecnici o commerciali, gli operatori concorrenti devono allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell’offerta che si ritiene debbano essere sottratte all’accesso, fatto salvo quanto previsto all’art. 53 co. 6 del d.lgs. 50/2016; la suddetta dichiarazione è da inserire al termine della Relazione tecnico-descrittiva, a titolo di Appendice alla stessa. In mancanza, l’intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso c.d. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in
caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si rinvia, per quanto attiene alla sottoscrizione dell’offerta tecnica, a quanto precisato nell’ambito dell’articolo relativo all’offerta economica, tenuto conto altresì delle istruzioni tecniche riportate in allegato nel disciplinare.
Si precisa che qualora uno o più file caricati nell’ambito dell’offerta tecnica non dovessero risultare per l’Amministrazione leggibili in quanto danneggiati, neanche tramite i più comuni applicativi di recupero per il ripristino dei file, gli stessi non potranno essere oggetto di valutazione. Pertanto, sarà onere del concorrente verificare l’integrità e leggibilità del file che si intende caricare.
12.3 C - BUSTA ECONOMICA
Nella sezione BUSTA ECONOMICA dovrà essere inserita l’offerta economica, completa della documentazione a corredo eventualmente richiesta - sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante dell’operatore economico seguendo le istruzioni riportate di seguito.
Qualora l’offerta economica – ivi compresi gli allegati - sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, se non già presente all’interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l’offerta economica e l’ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.
Per la corretta compilazione della sezione BUSTA ECONOMICA occorre seguire la seguente procedura:
1. compilare l’apposito campo denominato VALORE OFFERTA inserendo:
a. il ribasso percentuale offerto sull’importo orario a base di gara (€ 21,00/h) per l’assistenza domiciliare socioassistenziale (con riferimento al subcriterio 6.1);
b. il ribasso percentuale offerto sull’importo orario a base di gara (€ 24,00/h) per l’assistenza domiciliare socioeducativa (con riferimento al subcriterio 6.2);
c. il ribasso percentuale offerto sull’importo orario a base di gara (€ 26,50/h) per il servizio di mediazione familiare (con riferimento al subcriterio 6.3);
d. il ribasso percentuale offerto sull’importo orario a base di gara (€ 22,00/h) per il sostegno socioeducativo scolastico (con riferimento al subcriterio 6.4);
2. indicare l’importo del costo orario medio relativo alla manodopera, distinto per:1) Assistente, operatore sociale, ADEST, OSA, OTA - Liv. B1 (stima Ente: € 18,79/h); 2) Assistente, operatore sociale, ADEST, OSA, OTX - Xxx. C1 (stima Ente: € 20,09/h); 3) OSS, OEPAC - Liv. C1 (stima Ente: € 20,09/h); 4) Educatore professionale, Psicologo, Pedagogista, Consulente Familiare, Assistente sociale, Mediatore familiare - Liv. D1 e D2 (stima Ente: € 21,49/h) e degli oneri aziendali annui concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che costituiscono elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 95 co.10 del d.lgs. 50/16;
3. inserire eventuali ulteriori allegati, laddove prescritti;
4. cliccare sul bottone "GENERA PDF" in fondo alla pagina;
5. salvare sul proprio PC il file pdf così generato e firmarlo digitalmente ad opera di tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione;
6. allegare il pdf firmato nell'apposita area denominata " Allegato PDF firmato", cliccando sull'apposito bottone.
Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:
- Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
- Il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d’asta;
- Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento;
- L’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- L’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle prestazioni previste per il presente affidamento dai relativi documenti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- La validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art.32 co.4 del D.Lgs. 50/2016;
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice” si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare:
• in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;
- l’offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016, se non già indicato in precedenza;
- nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre
imprese del raggruppamento;
• in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio;
- nell’offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura /quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell’ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del RTI / Consorzio ordinario;
• in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice:
- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del Consorzio;
• in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo stesso compilerà il campo offerta economica nell’ambito del Portale;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la qualifica di mandataria;
in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.
Detta offerta dovrà indicare:
a) il ribasso percentuale offerto sull’importo orario a base di gara (€ 21,00/h) per l’assistenza domiciliare socioassistenziale (con riferimento al subcriterio 6.1);
b) il ribasso percentuale offerto sull’importo orario a base di gara (€ 24,00/h) per l’assistenza domiciliare socioeducativa (con riferimento al subcriterio 6.2);
c) il ribasso percentuale offerto sull’importo orario a base di gara (€ 26,50/h) per il servizio di mediazione familiare (con riferimento al subcriterio 6.3);
d) il ribasso percentuale offerto sull’importo orario a base di gara (€ 22,00/h) per il sostegno socioeducativo scolastico (con riferimento al subcriterio 6.4);
e) l’importo dei costi aziendali annui concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a pena di esclusione [vedi nota* a seguire];
f) l’ammontare del costo orario medio relativo alla manodopera, con riferimento a: Assistente, operatore sociale, ADEST, OSA, OTX - Xxx. B1 (stima Ente: € 18,79/h) (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento della prestazione, a pena di esclusione [vedi nota* a seguire].
g) l’ammontare del costo orario medio relativo alla manodopera, con riferimento a: Assistente, operatore sociale, ADEST, OSA, OTX - Xxx. C1 (stima Ente: € 20,09/h) (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento della prestazione, a pena di esclusione [vedi nota* a seguire].
h) l’ammontare del costo orario medio relativo alla manodopera, con riferimento a: OSS, OEPAC - Liv. C1 (stima Ente: € 20,09/h) (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento della prestazione, a pena di esclusione [vedi nota* a seguire].
i) l’ammontare del costo orario medio relativo alla manodopera, con riferimento a: Educatore professionale, Psicologo, Pedagogista, Consulente Familiare, Assistente sociale, Mediatore familiare - Liv. D1 e D2 (stima Ente: € 21,49/h) (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento della prestazione, a pena di esclusione [vedi nota* a seguire].
Nota*: L’offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l’ammontare in euro dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016) per i servizi oggetto dell’appalto (v. sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 815 del 07.02.2018 e sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell’X.X.XX. del 27.05.2015). L’omessa indicazione dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali comporterà l’esclusione dalla gara.
Nell'offerta economica l'operatore deve altresì indicare in euro i propri costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) per l'espletamento dei servizi (costi della manodopera preventivati, in linea generale, dall’Amministrazione nei documenti di gara.). L’omessa indicazione dell’importo relativo a tali costi, come pure l’indicazione di un importo pari a zero, comporterà l’esclusione dalla gara. Si precisa che la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta, prima dell'aggiudicazione procede a verificare che tali costi non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (tabelle redatte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Si evidenzia che l’indicazione nell’offerta economica di un costo orario medio della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante, come quantificato al precedente art. 1, comporterà in capo al primo classificato, l’attivazione della verifica di cui all’art. 95, comma 10.
Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell’offerta economica comporterà l’esclusione dalla gara.
Con la presentazione dell’offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e comunque nell’intera documentazione di gara.
Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte condizionate, parziali o in aumento.
L’offerta economica deve intendersi comprensiva:
1) di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l’esecuzione del contratto e, quindi, anche dell’utile, delle spese generali, delle spese per la salute e la sicurezza del lavoro, delle spese per imprevisti;
2) delle prestazioni relative alle proposte migliorative presentate dal concorrente in sede di offerta tecnica.
12.4 Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016
La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell’accezione e secondo i criteri esplicitati nella determinazione ANAC n. 1/2015) degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo (di cui all’art. 83 dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica.
In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data della scadenza del termine della presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della citata Determinazione ANAC n. 1/2015.
Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nella seduta successiva, la SUA procederà all’ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
13. Modalità di svolgimento della gara
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche “fisiche” per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire sul Portale le relative sedute pubbliche telematiche, riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara sia attraverso il citato Portale, sia sul sito dell’Amministrazione.
La procedura di aggiudicazione si svolge secondo le fasi di seguito descritte: il Seggio di gara procederà in una o più sedute: 1. all’apertura dei plichi e delle buste “Documentazione” relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell’ammissione/esclusione degli stessi.
2. Successivamente, fatta salva l’ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato dianzi, il Presidente del richiamato Seggio di gara dispone la messa a disposizione delle offerte tecniche alla commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016.
Terminata la fase di verifica della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell’art. 76 co. 2-bis del Codice, a pubblicare sul profilo di committente – Sezione “esiti” – un estratto del provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti.
La Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art 77 del d.lgs. 50/16, procederà in una o più sedute riservate:
3. all’apertura delle buste “Offerte tecniche” dei concorrenti ammessi; 4. alla valutazione delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione (sottocriteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 e 5.1) aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale.
5. I punteggi relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa (offerta economica – sottocriteri 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4) saranno assegnati, una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta telematica dal Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante (o altro Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale) - seduta la cui ora e data è comunicata, con almeno un giorno di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara, attraverso il Portale. In quella sede, una volta aperte le buste - Offerta Economica, il Seggio di gara procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e viene redatta infine la graduatoria dei concorrenti.
Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valuterà le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, determinando la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’offerta migliore.
L’eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97 del D.Lgs. verrà attivata da parte della Stazione appaltante e verrà svolta dall’organo all’uopo individuato dalla stazione appaltante stessa ai sensi della normativa vigente.
Si rappresenta che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 97, comma 3, del d.lgs 50/2016 – ove il punteggio complessivo dell’offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l’elemento economico (prezzo) che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel disciplinare ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara si procederà alla verifica della congruità dell’offerta in parola. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre; in caso contrario, trova comunque applicazione l'ultimo periodo del comma 6 del citato articolo.
In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 dell’X.X.XX. del 21/09/2016, recanti “offerta economicamente più vantaggiosa”, ai fini della verifica di anomalia, la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito della procedura di riparametrazione, sempre che questa sia prevista dai documenti di gara.
La stazione appaltante in ogni caso può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.
Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti.
Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all’uopo prodotta dall’operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell’affidamento, sarà allegata al contratto.
La Stazione appaltante, nel caso in cui l’offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell’anomalia da parte dell’organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all’esito positivo della stessa, all’aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.
La Stazione appaltante, nel caso in cui l’offerta in sede di valutazione dell’anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha
ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione qualitativi. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo, si procederà immediatamente, nella medesima seduta, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n.827/1924, a richiedere ai concorrenti così risultati a pari merito un’offerta economica migliorativa nel termine stabilito dal Seggio, comunque non superiore a sessanta minuti dalla richiesta; laddove nessuno dei concorrenti a pari merito sia presente (la presenza è comprovata dalla risposta stessa nei termini alla richiesta di offerta migliorativa), o i presenti non producano offerta migliorativa nel termine dato, il Seggio procede all’aggiudicazione mediante sorteggio nella medesima o in successiva seduta pubblica.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. É in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d’appalto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).
Successivamente, la SUA procederà alla verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale nonché dei requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016). L’eventuale provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L’aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).
14. Chiarimenti, comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto
14.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche, utilizzando l’apposita funzione RICHIESTA QUESITO presente all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto entro il termine stabilito sul Portale.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell’area privata del Portale nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI/MIEI QUESITI relativa al bando in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo di posta certificata dell’operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
14.2 Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il Portale Gare e saranno reperibili nell’area privata del Portale, sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all’indirizzo PEC dell’operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
Ai fini dell’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 76 del D.Lgs. 50/2016, la SUA utilizza la posta elettronica certificata; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all’Allegato 1 del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC.
Il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o strumento analogo.
Il concorrente si impegna a comunicare alla SUA qualsiasi variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata
presso lo stesso da utilizzare ai fini dell’invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata comunicazione delle
predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.
14.3 Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, xxxxx i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione).
L’accesso agli atti del procedimento (referente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, tel. 06/00000000), può essere effettuato direttamente online tramite l’apposita funzione RICHIESTA ACCESSO ATTI.
La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti online è la seguente:
1. accedere al Portale inserendo la propria terna di valori e cliccando su ACCEDI;
2. c1iccare sulla voce a sinistra dove è riportata la scritta “AVVISI/BANDI” e di seguito sulla scritta “BANDI PUBBLICATI”
3. c1iccare sul comando BANDI SCADUTI;
4. c1iccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del bando di gara ai cui atti si richiede l’accesso;
5. c1iccare sul pulsante RICHIESTA ACCESSO ATTI per creare la propria richiesta di accesso;
6. a11egare la propria richiesta di accesso agli atti, sottoscritta con apposizione di valida firma digitale, in corrispondenza della riga RICHIESTA ACCESSO già predisposta da sistema. E’ possibile allegare ulteriori documenti utilizzando la funzione AGGIUNGI ALLEGATO.
7. c1iccare sul pulsante INVIO, per inviare la propria richiesta: in qualunque momento si potranno visualizzare le proprie richieste di accesso aghi atti, utilizzando il comando “DOCUMENTI COLLEGATI”, presente all’interno del bando di gara.
I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all’interno dell’area privata del Portale Gare Telematiche, sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI relativa al bando in oggetto, sia nella cartella COMUNICAZIONI.
Dell’avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso all’indirizzo PEC dell’operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.
La stazione appaltante si riserva di valutare ha compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.
14.4 L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per la stazione appaltante fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la SUA, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
L’Ente committente, dopo l’aggiudicazione, si riserva di procedere alla consegna anticipata sotto riserva di legge, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs, salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
In previsione della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre ai diritti di rogito ed alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (capitolato speciale, elenco prezzi unitari, etc.).
I capitolati e il computo metrico estimativo, ove presente, fanno parte integrante del contratto.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”. Pertanto, il rappresentante legale dell’impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.
15. Avvalimento
In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del suddetto X.Xxx., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o della relativa attestazione. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena d’esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016; in particolare l’impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
NOTA: Ai sensi dell’art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, come
individuate, nelle more dell’adozione del Regolamento di cui all’art. 216, co.27-octies del Codice, con D.M. MIT del 10 novembre 2016, n. 248.
16. Termine di validità dell’offerta
Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace.
17. Condizioni cui è soggetta l’esecuzione del contratto
17.1 Recesso unilaterale
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., Nel caso di recesso unilaterale del Comune trova applicazione l’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
17.2) Proroga
Prima della scadenza, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., il contratto può essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l’individuazione del nuovo affidatario. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione. La proroga potrà avere una durata massima di sei mesi. Resta inteso, che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L’Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non disporre la predetta proroga.
17.3) Subappalto
Non è consentito di subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto del presente affidamento.
17.4) Divieto di cessione
E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell’accordo quadro e dei contratti da esso derivanti.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’art.1406 e seguenti del codice civile e dell’art. 106 del D.lgs. 50/16 e smi, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
18. Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l’attuazione dei rapporti contrattuali con l’aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.
I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.
I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.
I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell’autorizzazione n. 7/2013 recante “Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici” del Garante della Protezione dei Dati Personali.
I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.
Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l’incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l’ammissione del concorrente alla stessa.
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:
a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale all’uopo incaricato della
Città Metropolitana di Roma Capitale e dell’Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all’espletamento della procedura per l’affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X – 00000 Xxxx;
d. il responsabile del trattamento è il il Direttore dell’U.C. Appalti e Contratti, con sede in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00/00 – 00000 Xxxx.
Il legale rappresentante dell’impresa concorrente, sottoscrivendo l’istanza di ammissione allegata al presente Disciplinare, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.
19.1 Clausola sociale di protezione o di assorbimento del personale
Al fine di salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro e qualora ciò sia compatibile con la propria organizzazione di impresa l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbliga, nei limiti di cui alle Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" (Deliberazione X.X.XX. 13/2/2019 n. 114), nell’esecuzione del contratto, ad assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall’art. 1, comma 42 della legge 28 giugno 2012 n. 92, senza periodo di prova con riconoscimento dell’anzianità economica maturata e maturanda, e ad utilizzare prioritariamente qualora disponibile, il personale che risulta direttamente impiegato dall’appaltatore uscente nell’erogazione del servizio oggetto di appalto. Tale obbligo si intende esteso al personale che, al momento del subentro del nuovo aggiudicatario, si trova in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco ex legge 300/1970, garantendone l’assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro. Qualora l’appaltatore sia una cooperativa, il personale da assorbire non può essere obbligato ad associarsi alla cooperativa medesima.
Il personale in questione, sulla base dei dati trasmessi dal Comune di Bracciano e dagli altri Comuni del Distretto sociosanitario Roma 4.3, viene riportato nelle tabelle a seguire:
PROSPETTO PERSONALE IMPIEGATO servizio distrettuale di mediazione familiare (ex sportello per la famiglia) | |||||
operatore | Qualifica | data contratto | livello | tipo di rapporto | ore settimanali |
1 | consulente familiare | 00/00/0000 | - - - | x.xxx | 00 |
0 | Psicologa | 00/00/0000 | - - - | x.xxx | 00 |
0 | consulente familiare | 02/09/2019 | - - - | p.iva | 13 |
PROSPETTO PERSONALE IMPIEGATO: servizio distrettuale di assistenza domiciliare socioassistenziale | ||||||||||
Op. | qualifica | data assunz. | liv. | tipo di rapporto | CCNL applicato | ore sett. | part time % | scatti | Pros. scatto | giorni assenze (malattia- maternità- infortuni) |
1 | ass. dom. | 02/09/2019 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 20 | 52,64 | 0,11 | set-23 | |
2 | ass. dom. | 17/12/2020 | c1 | Determin. | Coop. Soc. | 18 | 36,85 | |||
3 | ass. dom. | 02/09/2019 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 24 | 63,16 | 0,11 | set-23 | |
4 | Osa | 23/07/2021 | c1 | Determin. | Coop. Soc. | 12 | 31,58 | |||
5 | Osa | 02/09/2019 | c1 | Indetermin. | Coop. Soc. | 28 | 74 | 5 |
6 | Osa | 02/09/2019 | c1 | Indetermin. | Coop. Soc. | 5 | 13 | 2 | ott-22 | |
7 | Osa | 03/01/2020 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 9 | 24 | 1 | gen-24 | |
8 | ass. dom. | 18/11/2020 | c1 | Determ. | Coop. Soc. | 20 | 53 | dic-22 | ||
9 | Osa | 02/09/2019 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 27 | 1 | set-23 | ||
10 | Osa | 02/09/2019 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 25 | 1 | set-23 | ||
11 | Osa | 02/09/2019 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 17 | 44,73 | 0,11 | set/23 | |
12 | ass. dom. | 18/05/2021 | b1 | Determ. | Coop. Soc. | 20 | 52,63 | |||
13 | Oss | 02/09/2019 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 12 | 31,57 | 0,11 | ||
14 | Oss | 02/09/2019 | c1 | Determ. | Coop. Soc. | 25 | 65,78 | 0,11 | set-23 | |
15 | Oss | 02/09/2019 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 17 | 44,73 | 0,11 | ||
16 | COORD. | 01/09/2018 | d3 | Indeterm. | Coop. Soc. | 23 | ||||
17 | Op. dom. | 14/04/2021 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 18 | 47,37 | |||
18 | Op. dom. | 09/08/2019 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 16 | 55,26 | |||
19 | Oss | 03/09/2018 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 22 | ||||
20 | Op. dom. | 02/09/2019 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 27 | ||||
21 | Op. dom. | 02/09/2019 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 36 | set-23 | |||
22 | ass. dom. | 11/11/2020 | c1 | Determ. | Coop. Soc. | 16 | Maternità |
PROSPETTO PERSONALE IMPIEGATO: servizio distrettuale di assistenza domiciliare educativa | ||||||||||
Op. | qualifica | data assunz. | liv. | tipo di rapporto | CCNL applicato | ore sett. | part time % | Scatti maturati | Pros. scatto | giorni assenze (malattia- maternità- infortuni) |
1 | Educat. | 04/06/2020 | d2 | Determ. | Coop. Soc | 18 | 1 | gen-24 | ||
2 | Educat. | 27/05/2021 | d2 | Determ. | Coop. Soc | 12 | 31% | 1 | gen-24 | |
3 | Educat. | 18/10/2021 | d2 | Determ. | Coop. Soc | 12 | 32% | nov-23 | ||
4 | Educat. | 09/04/2022 | d1 | Determ. | Coop. Soc | 12 | 31,57 | |||
5 | Educat. | 15/02/2021 | Determ. | Coop. Soc | 16 | 36,58 | ||||
6 | Educat. | 15/12/2020 | Determ. | Coop. Soc | 18 | 47,37 | ||||
7 | Educat. | 01/04/2022 | d2 | Determ. | Coop. Soc | 12 | ||||
8 | Educat. | 28/10/2020 | d2 | Determ. | Coop. Soc | 24 | 63,16 | |||
9 | Educat. | 26/04/2021 | d1 | Determ. | Coop. Soc | 12 | ||||
10 | Educat. | d2 | Coll. Occas. | 2 |
PROSPETTO PERSONALE IMPIEGATO: Servizio di assistenza domiciliare socioassistenziale Comune di Anguillara Sabazia che sta confluendo nella gestione distrettuale | ||||||||||
Op. | Qualifica | data assunz. | liv. | tipo di rapporto | CCNL applicato | ore sett. | part time % | Scatti maturati | Pros. scatto | giorni assenze (malattia- maternità- infortuni) |
1 | Assist. | 01/01/2022 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 22 | 5 | |||
2 | Assist. | 01/01/2022 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 22 | 3 | Nov-22 | ||
3 | Assist. | 01/01/2022 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 22 | 5 | |||
4 | Assist. | 01/01/2022 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 15 | ||||
5 | Coordin. | 01/01/2022 | c1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 30 | Gen-24 |
PROSPETTO PERSONALE IMPIEGATO: Servizio di Assistenza domiciliare educativa E Servizio di Sostegno socioeducativo scolastico Comune di Anguillara Sabazia che stanno confluendo nella gestione distrettuale | ||||||||||
Op. | Qualifica | data assunz. | liv. | tipo di rapporto | CCNL applicato | ore sett. | part time % | Scatti maturati | Pros. scatto | giorni assenze (malattia- maternità- infortuni) |
1 | Assist. | 01/01/2022 | C1 | Determ. | Coop. Soc. | 15h | ||||
2 | Coordin. Assist. | 01/01/2022 | C1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 30h | Gen- 2024 | |||
3 | Assist. | 01/01/2022 | C1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 25h | Gen- 2024 | |||
4 | Educat. | 01/01/2022 | D2 | Indeterm. | Coop. Soc. | 24h | 5 | |||
5 | Assistente | 01/01/2022 | C1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 20h | 1 | |||
6 | Educat. | 01/01/2022 | D2 | Indeterm. | Coop. Soc. | 24h | 1 | Gen- 2026 | ||
7 | Assist. | 01/01/2022 | C1 | Determ. | Coop. Soc. | 20h | ||||
8 | Educat. | 01/01/2022 | D2 | Indeterm. | Coop. Soc. | 25h | 5 | |||
9 | Assist. | 01/01/2022 | C1 | Indeterm. | Coop. Soc. | 25h | Gen- 2024 | |||
10 | Assist. | 02/05/2022 | C1 | Determ. | Coop. Soc. | 10h |
PROSPETTO PERSONALE IMPIEGATO: Servizio di Sostegno socioeducativo scolastico Comune di Canale Monterano che sta confluendo nella gestione distrettuale | ||||||||||
Op. | Qualifica | data assunz. | liv. | tipo di rapporto | CCNL applicato | ore sett. | part time % | Scatti maturati | Pros. scatto | giorni assenze (malattia- maternità- infortuni) |
1 | Assist. | 13/09/2021 | C1 | Determ. | Coop. Soc. | 28 h | Ott-23 | |||
2 | Assist. | 02/03/2022 | C1 | Determ. | Coop. Soc. | 14 h | 11 gg. assenza |
PROSPETTO PERSONALE IMPIEGATO: Servizio di Sostegno socioeducativo scolastico Comune di Manziana che sta confluendo nella gestione distrettuale | ||||||||||
Op. | Qualifica | data assunz. | liv. | tipo di rapporto | CCNL applicato | ore sett. | part time % | Scatti maturati | Pros. Scatto | giorni assenze (malattia- maternità- infortuni) |
1 | Coordin. | 01/09/2020 | c1 | socio- lavoratore | UNCI- ANCOS- CISAL | 15 | set/22 | 14 | ||
2 | Educat. | 18/10/2021 | b1 | Dipend. | UNCI- ANCOS- CISAL | 8 | nov/23 | 3 | ||
3 | Educat. | 17/09/2021 | b1 | socio- lavoratore | UNCI- ANCOS- CISAL | 19 | ott/23 | 3 | ||
4 | Educat. | 18/10/2021 | b1 | Dipend. | UNCI- ANCOS- CISAL | 25 | nov/23 | 1 | ||
5 | Psicologa | 09/02/2022 | Dipend. | xx.xx.xx. | 5 | 3 | ||||
6 | Oepac | 18/10/2021 | b1 | Dipend. | UNCI- ANCOS- CISAL | 12 | nov/23 | 0 | ||
7 | Oepac | 09/02/2022 | Dipend. | xx.xx.xx. | 8 | 0 | ||||
8 | Oepac | 09/02/2022 | Dipend. | xx.xx.xx. | 14 | 0 |
PROSPETTO PERSONALE IMPIEGATO: Servizio di Sostegno socioeducativo scolastico Comune di Bracciano che sta confluendo nella gestione distrettuale | ||||||||||
Op. | Qualifica | data assunz. | liv. | tipo di rapporto | CCNL applicato | ore sett | part time % | Scatti maturati | Pros. Scatto | giorni assenze (malattia- maternità- infortuni) |
1 | Coordin. | 04/10/2016 | C1 | Indeter. | Coop. Soc. | 35 | 92,1 | 0,23 | lug-23 | |
2 | Educat. | 04/10/2016 | C1 | Indeter. | Coop. Soc. | 30 | 78,95 | 0,23 | lug-23 | |
3 | Operatore | 08/01/2019 | C1 | Indeter. | Coop. Soc. | 12 | 31,58 | 0,11 | apr-23 | |
4 | Operatore | 12/09/2019 | C1 | Indeter. | Coop. Soc. | 26 | 68,42 | 0,56 | ||
5 | Operatore | 12/09/2019 | C1 | Indeter. | Coop. Soc. | 8 | 21,05 | 0,56 | ||
6 | Operatore | 12/09/2019 | C1 | Coop. Soc. | 26 | 68,42 | 0,56 | Aspettativa non retribuita | ||
7 | Operatore | 12/09/2019 | C1 | Indeter. | Coop. Soc. | 25 | 65,79 | 0,563 | ||
8 | Operatore | 12/09/2019 | C1 | Coop. Soc. | 26 | 68,42 | 0,23 | nov-23 | Maternità | |
9 | Operatore | 12/09/2019 | C1 | Indeter. | Coop. Soc. | 21 | 55,26 | 0,56 | ||
10 | Educat. | 03/02/2020 | D2 | Indeter. | Coop. Soc. | 24 | 63,16 | 0,14 | apr-24 | |
11 | Operatore | 12/10/2021 | C1 | Determin. | Coop. Soc. | 20 | 52,63 | nov-23 | ||
12 | Operatore | 12/10/2021 | C1 | Determin. | Coop. Soc. | 20 | 52,63 | nov-23 | ||
13 | Operatore | 12/10/2021 | C1 | Determin. | Coop. Soc. | 20 | 52,63 | nov-23 | ||
14 | Operatore | 19/10/2021 | C1 | Determin. | Coop. Soc. | 20 | 52,63 | nov-23 |
PROSPETTO PERSONALE IMPIEGATO: Servizio di assistenza domiciliare socioassistenziale e Servizio di assistenza domiciliare educativa Comune di Trevignano Romano che stanno confluendo nella gestione distrettuale | ||||||||||
Op. | Qualifica | data assunz. | liv. | tipo di rapporto | CCNL applicato | ore sett. | part time % | Scatti maturati | Pros. Scatto | giorni assenze (malattia- maternità- infortuni) |
1 | Operatore | 08/01/2007 | C1 | Indeter. | Coop. Soc. | 26 | 68,42 | 0,56 | ||
2 | Educat. | 04/12/2018 | C1 | Indeter. | Coop. Soc. | 30 | 78,95 | 0,11 | gen-23 |
Si specifica che non sono disponibili i prospetti del personale relativo all’Assistenza domiciliare socioassistenziale ed all’Assistenza domiciliare educativa riferiti al Comune di Canale Monterano, in quanto tali servizi ad oggi non sono appaltati.
I nominativi dei lavoratori indicati nel suddetto elenco saranno comunicati all’aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali.
Si intende inoltre richiamato quanto previsto in merito dal CSA.
In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tali condizioni particolari per l’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari ed allegare all’offerta tecnica, a pena di esclusione, il “Piano di assorbimento del personale”, secondo quanto previsto dal precedente art.12.2.
19.2 Disposizioni a tutela del lavoro
L’operatore economico aggiudicatario è obbligato ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente CCNL del comparto applicato.
L’affidatario è tenuto a trasmettere al Comune contestualmente al verbale di consegna ed avvio del servizio, copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.
Su richiesta del RUP, l’impresa è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
20. Informazioni complementari
a) L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a proprio insindacabile giudizio. Si riserva, altresì, per qualsiasi causa legittima, di non procedere all’aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi, risarcimenti, compensi o indennizzi per la presentazione delle offerte.
b) L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016.
c) Ai sensi del D.L. n.76/2020, il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell’art. 1, co. 1 del citato decreto, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso o di risoluzione del contratto per inadempimento.
d) Il concorrente, attraverso le dichiarazioni di cui all’Istanza di partecipazione (Allegato 1) dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023, approvato con Deliberazione n.3/2021 del Consiglio della Città metropolitana e accessibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx- contenuti/corruzione/piano-triennale-prevenzione-della-corruzione-p-t-p-c/
e) Ai sensi dell’art.83-bis del D.lgs. n.159/2011, come introdotto dal D.L. n.76/2020, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto il mancato rispetto dei protocolli di legalità.
f) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 209 del D.lgs. 50/2016, si rende noto che il contratto non contiene la clausola compromissoria.
g) L’Amministrazione si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di recesso unilaterale dell’Amministrazione, trova applicazione l’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
h) Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Amministrazione.
i) Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
k) il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
l) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
m) Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.
n) L’Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
o) Nei casi di cui ai punti precedenti, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
p) A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l’Ente e l’impresa aggiudicataria, ovvero per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.
q) ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni […] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
r) eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e tecnica sono da inoltrarsi alla S.U.A. (referente xxxx. Xxxxxxx Xxxxx – 06/67663606) a mezzo posta elettronica ordinaria ai seguenti indirizzi: x.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Le richieste sono riscontrate, e, se di interesse generale, sono pubblicate in forma anonima sul Portale e sul sito Internet istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale.
21. Disposizioni antimafia
La stipulazione del contratto e l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.
La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l’assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 84, commi 2 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell’aggiudicatario.
L’operatore economico aggiudicatario della presente gara d’appalto si impegna a comunicare immediatamente all’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:
- i procedimenti o provvedimenti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/16 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.
22. Perfezionamento del rapporto contrattuale
L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l’Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016).
Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto che la SUA provvederà a dare all’impresa aggiudicataria a mezzo PEC. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell’offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell’impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare.
Il contratto è stipulato con le formalità di cui all’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/16 entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ex art 32, comma 8, cit. Il predetto termine è fissato in favore dell’Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.
Il rappresentante dell’operatore economico risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell’ora che saranno stabiliti e comunicati dall’Amministrazione, dando nell’occasione prova di aver effettuato la costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 10 del presente Disciplinare.
In casi di urgenza, nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l’Amministrazione si riserva la potestà di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l’opposizione ingiustificata da parte dell’aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, l’Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall’aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di appalto con l’operatore economico classificatasi come secondo nella graduatoria finale.
23. Oneri e spese
Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d’appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell’Amministrazione.
In particolare, secondo quanto disposto dal D.L. n. 179/12 convertito nella L. 221/12 art. 34, comma 35, le spese per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara, dovranno essere obbligatoriamente rimborsate dall’affidatario del contratto, per un importo presunto pari ad € 4.000,00, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto. Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto.
24. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’X.X.XX. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
25. Vicende soggettive dell’offerente e dell’aggiudicatario
Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione
26. Pubblicazione
Il bando di gara, trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 4 agosto 2022, viene pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 del D. X.xx 50 del 2016 e del D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, dall’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale – contratti pubblici n.93 del 10/08/2022, sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico dell’Osservatorio, per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale, nonché sul profilo della Città Metropolitana di Roma Capitale e su quello del Comune di Bracciano.
Il Responsabile SUA e Dirigente del Servizio 1
“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”
(Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Firmato
digitalmente da
xxxxxxx xxxxxxxxxx
montebello
CN = sabrina
O = Città metropolitana di Roma Capitale
C = IT
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