PRIMA LETTURA
PRIMA LETTURA
MANOVRA 2023
Libretto di famiglia e contratti di prestazione occasionale: le novità per il 2023
di Xxxxxxxxx Xxxxx – LaborTre Studio Associato | 20 GENNAIO 2023
Con Circolare 19 gennaio 2023, n. 6, l’INPS fornisce indicazioni in merito all’applicazione delle nuove norme introdotte dall’articolo 1, commi 342 e 343, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilan- cio 2023), in materia di prestazioni occasionali.
L’articolo 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotto, in sede di conversione, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha fornito una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (cfr. le Circolari n. 107/2017 e n. 103/2018). La norma citata attribuisce all’INPS la gestione delle operazioni di registrazio- ne degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rap- porti di lavoro, da effettuarsi tramite un’apposita piattaforma informatica.
Ai sensi della normativa sopra citata, è possibile per i datori di lavoro acquisire prestazioni di lavoro oc- casionali secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occa- sionale.
Quadro normativo | Il comma 1 dell’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017 definisce le pre- stazioni di lavoro occasionali con riferimento a un limite di com- penso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni del Li- bretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale. Tale limite di compenso, riferito all’anno civile, è relativo a: a. ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizza- tori; b. ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; c. prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in fa- vore del medesimo utilizzatore. Quanto ai destinatari delle misure: 1. possono utilizzare il Libretto Famiglia soltanto le persone fisi- che, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per: • piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di puli- zia o di manutenzione; • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; • insegnamento privato supplementare. Successivamente, l’articolo 1, comma 368, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, |
ha introdotto la possibilità dell’utilizzo del Libretto Famiglia per il pagamento, da parte delle società sportive di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, delle prestazioni occasionali rese dagli steward (cfr. la circolare n. 95/2018) per le attività di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, successi- vamente sostituito dal decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019; 2. possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli indicati nell’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, asso- ciazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché Ammini- strazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. | |
Sintesi delle novità 2023 | Con l’articolo 1, commi 342 e 343, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finan- ziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025”, pub- blicata in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29 dicem- bre 2022 – in vigore dal 1° gennaio 2023, sono state introdotte alcune significative modificazioni alla disciplina di cui al citatoarti- colo 54-bis. In particolare: • per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è stato esteso l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore al- la totalità dei prestatori (lettera b) sopra indicata), che, dal 1° gennaio 2023, è pari a 10.000 euro; • è stata ampliata la platea di utilizzatori del Contratto di pre- stazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori su- bordinati a tempo indeterminato (elevando, così, il preceden- te limite di cinque lavoratori subordinati a tempo indetermi- nato); • è stato, inoltre, parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, le quali potranno, pertanto, acquisire prestazioni occasionali nei limiti dimensionali previ- sti per tutti gli altri utilizzatori e potranno utilizzare anche la- voratori non appartenenti alle categorie di cui al comma 8 dell’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, diversamente da quan- to previsto in precedenza; • i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavora- tive di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1; • risulta, infine, previsto un divieto generale di accesso al Con- tratto di prestazione occasionale da parte delle imprese ope- ranti nel settore agricoltura. |
Limiti economici per l’accesso al Libretto | Ai sensi dell’articolo 1, comma 342, lettera a), della Legge n. 197/2022, ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei |
Famiglia e al Contratto di prestazione occa- sionale | prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 potrà erogare com- pensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile. Attenzione Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (articolo 54-bis, comma 1, lettera a), del D.L. n. 50/2017) e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (articolo 54 bis, comma 1, lettera c), del D.L. n. 50/2017). Pertanto, i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all’anno civile, sono pari a: a. per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli uti- lizzatori, compensi di importo complessivamente non supe- riore a 5.000 euro; b. per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei pre- statori, compensi di importo complessivamente non superio- re a 10.000 euro; c. per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro. Attenzione Si precisa che: - i suddetti limiti si applicano anche alle attività lavorative di natu- ra occasionale, svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1; - per le sole società sportive di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, per le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, è possibile erogare compensi per cia- scun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non su- periore a 5.000 euro (lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 54- biscitato). Per le stesse società, inoltre, permane la non applica- zione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, pari a 10.000 eu- ro dal 1° gennaio 2023 (cfr. Circolare n. 95/2018). |
Nuovo limite dimen- sionale degli utilizza- tori del Contratto di prestazione occasiona- le | Per effetto delle modifiche apportate alla lettera a) del comma 14 dell’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017 dal citato articolo 1, comma 342, lettera d), punto 1), della Legge n. 197/2022, è stato elevato a dieci lavoratori il previgente limite per il quale non era consentito l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Ne consegue che, dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al |
Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tem- po indeterminato. Attenzione Il medesimo limite dimensionale di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo. Lo stesso non opera esclusivamente per le pubbliche Ammini- strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward per le attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, successivamente sostituito dal Decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019. | |
Modifiche al regime per le aziende alber- ghiere e per le struttu- re ricettive del settore turismo | Per effetto della parziale abrogazione di quanto in precedenza di- sposto dal comma 14, lettera a), dell’articolo 54-bis citato, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel setto- re del turismo possono utilizzare il Contratto di prestazione occa- sionale per la remunerazione delle attività lavorative rese anche da lavoratori non appartenenti alle categorie di soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 54-bis richiamati al precedente paragrafo 2. Ne discende che le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, possono stipu- lare accordi di prestazioni occasionali con i lavoratori anche se non appartenenti alle suddette categorie. Attenzione Si precisa che: - nella Circolare n. 103/2018, paragrafo 3, sono indicate le modali- tà di individuazione delle imprese appartenenti alla categoria del- le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo; - è comunque vietato l’accesso alle prestazioni occasionali da par- te delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive del settore turismo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato; - rimane fermo l’obbligo, per tale categoria di aziende, di effettua- re la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali – al- meno un’ora prima l’inizio della prestazione stessa – mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la proce- dura dell’Istituto, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della presta- zione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della dura- ta complessiva della predetta prestazione; - in ogni caso è vietato il ricorso al Contratto di prestazione occa- sionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. |
Divieto di utilizzo del Contratto di presta- zione occasionale per l’agricoltura | Dal 1° gennaio 2023, è vietato l’utilizzo del Contratto di prestazio- ne occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura. Attenzione Atteso il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasiona- le per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate. Per il biennio 2023-2024, sarà possibile per le imprese agricole ri- correre a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura secondo le dispo- sizioni dei commi da 344 a 354 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022, mediante l’inoltro al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligato- ria di cui articolo 9-bis del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608. In riferimento alle novità introdotte dai citati commi da 344 a 354 e segnatamente alle modalità di dichiarazione e di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale agricola all’Inps, saranno successivamente fornite indicazioni in un’apposita circo- lare illustrativa. |
Riferimenti normativi
• Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 342 e 343
• D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 54-bis (convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96)
• INPS, Circolare 19 gennaio 2023, n. 6