Azione d’annullamento ex art. 184 c.c.
Azione d’annullamento ex art. 184 c.c.
CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 31 gennaio 2012, n. 1385 - Pres. Xxxxxxxxx - Rel. Xxxxxxxxx
Comunione legale tra coniugi - Preliminare di vendita concluso da un solo coniuge su bene della comunione - Annulla- bilità ex art. 184, comma 1, c.c. - Configurabilità - Inefficacia del contratto, nel caso in cui il bene risulti intestato a favo- re del solo coniuge pretermesso - Esclusione - Applicabilità dell’azione di annullamento non solo al caso dell’alienazio- ne (o della promessa di alienazione) effettuata da coniuge unico intestatario del bene, ma anche ai casi in cui il titolo d’acquisto del bene risulti trascritto sui RR. II. a solo favore del coniuge pretermesso o di entrambi - Configurabilità.
(C.c. art. 184, comma 1)
In regime di comunione legale, il contratto preliminare di vendita di bene immobile stipulato da un coniuge (quale promittente venditore) senza la partecipazione o il consenso dell’altro è soggetto alla disciplina dell’art. 184, comma 1, c.c. Esso non è, pertanto, inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all’azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l’esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell’atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione. L’azione di annullamento in oggetto costituisce l’uni- co rimedio per l’alienazione (o la promessa d’alienazione) di un bene immobile o mobile registrato della comu- nione, posta in essere da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro, non solo allorquando il titolo d’ac- quisto risulti trascritto a favore del coniuge agente, bensì anche allorquando esso sia trascritto a favore del solo coniuge pretermesso, oppure di entrambi i coniugi.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme | Sull’applicabilità dell’art. 184 c.c. al contratto preliminare di vendita: Cass., 28 ottobre 1983, n. 6386; Cass., 18 giugno 1992, n. 7524; Cass., 17 dicembre 1994, n. 10872; Cass., 21 dicembre 2001, n. 16177; Cass., 8 gennaio 2007, n. 88; App. Napoli, 15 maggio 1981. Sull’applicabilità dell’art. 184 c.c. anche in relazione all’alienazione di un bene intestato al coniuge non agente o ad entrambi: Xxxx., 2 febbraio 1995, n. 1252. |
Difforme | Sull’applicabilità dell’art. 184 c.c. anche in relazione all’alienazione di un bene intestato al coniuge non agente o ad entrambi (affermandosi invece la tesi della radicale inefficacia): Trib. Catania, 29 luglio 1986. |
... Omissis ...
Svolgimento del processo
gito notarile di compravendita con i figli G., L. e T.P., mentre il figlio T.V. (che era stato nominato tutore della madre, la quale era deceduta il (omissis)) non si era pre-
Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2000 C.G. assumeva:
in data 24 giugno 1996 l’esponente aveva stipulato con
T. F. un preliminare di compravendita immobiliare aven- te ad oggetto un fabbricato ed annesso terreno siti in (omissis) per il corrispettivo di lire 119.500.000 di cui lire
60.000.000 versati al momento della stipulazione, lire
20.000.000 in data 12 luglio 1996 e la residua somma di lire 39.5000.000 da pagare all’atto del rogito;
l’immobile oggetto del contratto era in comproprietà tra il T. e la moglie L.E., impedita alla firma per le gravi con- dizioni di salute psicofisica nelle quali ella versava;
nel preliminare si dava atto del fatto che il T. aveva pre- sentato un ricorso ex art. 183 c.c. per l’esclusione della moglie dall’amministrazione dei beni comuni, cosicché il preliminare stesso era sottoposto alla condizione risoluti- va costituita dal rigetto del ricorso: (il T. aveva rinuncia- to alla suddetta procedura, ed in data 6-12-1996 era de- ceduto, mentre il ricorso ex art. 183 c.c. era stato ripro- posto dai suoi figli, che peraltro avevano invocato la riso- luzione del contratto preliminare per il verificarsi della condizione risolutiva; l’attore era riuscito a stipulare il ro-
sentato davanti al notaio.
Tanto premesso, il C. conveniva in giudizio T.V. dinanzi al Tribunale di Saluzzo chiedendo pronunciarsi sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. offrendo il pagamento della residua quota di prezzo spettante al convenuto; in via su- bordinata chiedeva la condanna del T. al risarcimento dei danni nella somma indicativa di lire 50.000.000.
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando il fon- damento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Saluzzo con sentenza del 9 settembre 2002 respingeva le domande del C..
Proposto gravame da parte di quest’ultimo cui resisteva il
T. la Corte di Appello di Torino con sentenza del 14 feb- braio 2005 ha rigettato l’impugnazione, attribuendo rile- vanza decisiva al fatto che dal rogito notarile prodotto ri- sultava che intestataria formale degli immobili era solo la L., moglie di T. F.; xxxxxx, avendo stipulato il suddetto preliminare soltanto quest’ultimo, non intestatario del bene, non poteva applicarsi l’art. 184 c.c. ipotizzando la possibilità di una azione di annullamento dell’atto da parte dell’altro coniuge, ma si doveva ritenere l’atto stes- so inefficace, perché la parte interessata non era in grado
Comunione legale
di conoscerlo e, quindi, di attivarsi nel termine di un an- no previsto dall’art. 184 c.c..
Per la cassazione di tale sentenza il C. ha proposto un ri- corso basato su di un unico articolato motivo illustrato successivamente da una memoria cui il T. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo formulato il C., denunciando viola- zione e/o falsa applicazione dell’art. 184 c.c. ed insuffi- ciente e contraddittoria motivazione, assume che la tesi del giudice di appello - secondo cui l’operatività dell’art. 184 c.c. sarebbe esclusa sia nel caso in cui il bene oggetto di comunione legale tra i coniugi risulti intestato ad en- trambi, sia nel caso in cui l’atto dispositivo del bene sia stato posto in essere dal solo coniuge non intestatario - non può essere condivisa sotto diversi profili.
Il ricorrente rileva anzitutto che il testo dell’art. 184 c.c. non autorizza a distinguere tra atti concernenti beni inte- stati nei registri immobiliari esclusivamente al coniuge disponente da un lato, ed atti concernenti beni intestati alla comunione coniugale ovvero non intestati al dispo- nente dall’altro, considerato che gli artt. 177 e ss. c.c., a differenza di quanto attiene alla comunione ordinaria, fanno riferimento ai beni della comunione coniugale in- dipendentemente dalla loro formale intestazione; né ciò appare in contrasto con il principio della continuità del- le trascrizioni, poiché, quando i coniugi operano con- giuntamente, risulta disponente del bene anche il coniu- ge non indicato nell’atto di provenienza; inoltre, poiché in caso di acquisto di un bene operato da uno solo dei co- niugi in regime di comunione l’acquisto opera automati- camente anche a vantaggio dell’altro, non si comprende perché lo stesso principio non debba valere anche nel ca- so di disposizione del bene medesimo.
Il ricorrente evidenzia poi l’infondatezza dell’ulteriore as- sunto della Corte territoriale secondo cui la sottoscrizio- ne del preliminare suddetto da parte del solo T.F. non in- testatario formale comporterebbe l’inefficacia dell’atto, e non la semplice azione di annullamento ex art. 184 c.c., anche per la ragione che il coniuge intestatario non sa- rebbe stato in grado di conoscere l’atto e di attivarsi quin- di nel termine di un anno di cui all’art. 184 c.c.; invero il giudice di appello è incorso nell’equivoco di considerare il momento dai quale decorre il suddetto termine coinci- dente con la stipula dell’atto, laddove invece esso decor- re dal momento in cui il coniuge pretermesso ha effettiva conoscenza dell’atto e, in via sussidiaria, entro un anno dalla trascrizione.
Il C. inoltre, sottolineando che l’art. 184 c.c. si limita a prevedere solo l’annullabilità (o la convalida) dell’atto di disposizione dell’intero bene da parte del singolo coniuge a richiesta del coniuge pretermesso, afferma che la norma suddetta presuppone la piena efficacia dell’atto di dispo- sizione dell’intero immobile fin dall’origine, nell’ambito di una scelta legislativa di bilanciamento della tutela da un lato della posizione del coniuge pretermesso e dall’al- tro del terzo acquirente.
La censura è fondata.
La sentenza impugnata ha affermato che, poiché il con-
tratto preliminare del 24 giugno 1996 riguardante un im- mobile oggetto di comunione legale tra i coniugi T.F. ed
L. E. era stato stipulato dal solo marito, non intestatario del bene, si versava in una ipotesi non già di annulla- mento dell’atto ex art. 184 c.c., non essendo la parte in- teressata in grado di conoscerlo e quindi di attivarsi nel termine annuale ivi previsto, ma di sua inefficacia; a tal riguardo ha considerato tale caso assimilabile a quello di immobile che, pur appartenente alla comunione legale, sia intestato ad entrambi i coniugi, dove pure si determi- nerebbe una situazione di inefficacia dell’atto, xxxxxx- mando a conforto di tale assunto - secondo cui quindi l’art. 184 c.c. troverebbe applicazione solo nell’ipotesi di atto compiuto, nonostante il regime di comunione lega- le, dal coniuge intestatario del bene stesso - la pronuncia di questa Corte 2 febbraio 1995 n. 1252.
Tale convincimento è frutto di un errata interpretazione dell’art. 184 c.c. ed anche di un palese fraintendimento della sentenza ora menzionata, che invero ha affermato un principio di diritto del tutto diverso rispetto a quello sostenuto dalla Corte territoriale.
Muovendo dunque con tale ultimo rilevante profilo, è be- ne sottolineare che con tale pronuncia si è ritenuto che in tema di comunione legale tra i coniugi tutto gli atti di di- sposizione di beni immobili o beni mobili registrati appar- tenenti alla comunione legale, compiuti da un solo coniu- ge senza il necessario consenso dell’altro, ovverosia in vio- lazione della regola dell’amministrazione congiunta, sono validi ed efficaci e sottoposti alla sola sanzione dell’annul- lamento ai sensi dell’art. 184 c.c. in forza dell’azione pro- ponibile dal coniuge (il cui consenso era necessario) entro i termini previsti dalla stessa norma, ed ha cassato la sen- tenza del giudice di merito, il quale aveva ritenuto che l’annullabilità prevista dall’art. 184 c.c. riguarderebbe la sola ipotesi in cui l’atto di disposizione sia compiuto dal coniuge che risulti unico intestatario del bene.
Occorre poi evidenziare che la motivazione della pronun- cia 2 febbraio 1995 n. 1252 di questa Corte offre esaurien- ti e convincerti argomentazioni a sostegno de principio di diritto sopra enunciato; è stato invero ivi affermato in par- ticolare che, a differenza della comunione ordinaria, la co- munione legale tra i coniugi prescinde rigorosamente dal dato della intestazione formale dei beni, e che d’altra par- te, se le risultanze dei registri immobiliari sono indifferen- ti per quanto attiene all’accertamento circa l’appartenen- za dei beni alla comunione legale, è del tutto arbitrario af- fermare che la norma in esame non riguardi qualsiasi atto, ma soltanto gli atti concernenti i beni intestati nei registri immobiliari al coniuge disponente.
Rilevato poi che, in mancanza di espresse disposizioni de- rogatorie, gli effetti della disposizione dell’intera cosa co- mune nella comunione tra i coniugi soggiacciono alle stesse regole stabilite per la comunione ordinaria, e che nessun argomento autorizza a ritenere che l’art. 184 c.c. preveda che gli atti di disposizione posti in essere da uno solo dei coniugi siano soggetti a sanzioni diverse dalla an- nullabilità e, quindi, sottoposti ad una disciplina diversa, la sentenza impugnata ha concluso che tale norma, per l’esigenza di tutelare la rapidità e la certezza della circola- zione dei beni in regime di comunione legale, disciplina
il conflitto tra il terzo ed il coniuge pretermesso in modo più favorevole al primo, con il regime degli effetti ten- dente alla conservazione del negozio.
Alla luce di tali considerazioni si deve concludere che il convincimento della sentenza impugnata in ordine alla asserita inefficacia dell’atto di disposizione di un immobi- le oggetto di comunione legale tra i coniugi da parte del coniuge non intestatario del bene appare sprovvisto di ogni aggancio positivo ed in contrasto con il sistema di circolazione dei beni in regime di comunione legale co- me sopra delineato; del resto l’orientamento consolidato di questa Corte esclude una disciplina differenziata per tale ipotesi, ritenendo che, in regime di comunione lega- le tra i coniugi, il contratto preliminare di vendita di be- ne immobile stipulato da un coniuge senza la partecipa- zione o il consenso dell’altro è soggetto alla disciplina
dell’art. 184 c.c., comma 1, e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto al- l’azione di annullamento da parte del coniuge non con- senziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ri- stretto l’esercizio di tale azione, decorrente dalla cono- scenza effettiva dell’atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione (Cass. 21 dicembre 2001 n. 16177; Cass. 11 giugno 2010 n.
14093).
In definitiva in accoglimento del ricorso la sentenza im- pugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinvia- ta da altra sezione della Corte di Appello di Torino che deciderà la controversia in conformità del principio di di- ritto sopra enunciato e che provvedere anche alla pro- nuncia sulle spese del presente giudizio.
… Omissis …
PROMESSA DI VENDITA IMMOBILIARE E TUTELA DEL CONIUGE PRETERMESSO IN COMUNIONE LEGALE:
TRA INEFFICACIA ED ANNULLABILITÁ
di Xxxxxxx Xxxxxx (*)
La Cassazione ribadisce, a distanza di diciassette anni dal suo precedente del 1995, che l’azione di annulla- mento ex art. 184, primo e secondo comma, x.x. xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx- xxx amministrazione compiuto da un coniuge su beni della comunione in assenza del necessario consenso dell’altro. Viene così ulteriormente smentita la tesi, proposta da una parte della dottrina, che voleva ricon- durre la fattispecie al generale rimedio della radicale inefficacia gli atti dispositivi (e, più in generale, di stra- ordinaria amministrazione) nel caso il disponente non risultasse intestatario del bene sui pubblici registri im- mobiliari, o vi risultasse intestatario con il coniuge in comunione, laddove la speciale ipotesi di annullamen- to di cui alla norma in materia di comunione avrebbe trovato applicazione nella sola situazione di esclusiva intestazione del bene in favore del disponente stesso. La decisione si pronuncia però anche sull’applicabili- tà dell’art. 184 cit. al preliminare di vendita, mentre non affronta una serie di questioni di un certo interesse, che pure la fattispecie in esame pone all’attenzione dell’interprete.
1. Introduzione. Le molteplici peculiarità del caso di specie
Le peculiarità del caso sottoposto all’esame della Cassazione nella fattispecie in esame sono di un nu- mero e di una complessità tale da rendere quest’ulti- ma un vero e proprio «caso di scuola», da cui com- missioni d’esame e di concorso non dovrebbero mancare di trarre ispirazione. Semmai, spiace che solo alcuni di tali molteplici e multiformi profili sia- no stati colti dai legali delle parti e che, conseguen- temente, la pronunzia qui in commento si concentri su di un numero assai più limitato di questioni.
Procedendo con ordine, vediamo di illustrare in pri- mo luogo i dati di fatto, concentrando poi l’atten- zione sui punti decisi dalla Corte Suprema. In chiu- sura faremo un rapido cenno alle questioni che le parti si sono lasciate sfuggire (e la cui trattazione nel
giudizio di rinvio risulta, ovviamente, irrimediabil- mente preclusa).
Dunque, in una ridente cittadina della provincia cu- neese (tanto carica di ricordi - sia consentito ag- giungerlo - per l’autore di questa nota), un uomo promette di vendere un fabbricato ed annesso terre- no, di cui egli è comproprietario con la moglie in re- gime di comunione dei beni. Il contratto viene sot- toposto alla condizione risolutiva del rigetto del ri- corso proposto dal promittente venditore, volto ad ottenere l’esclusione della moglie dall’amministra- zione dei beni comuni, ex art. 183 c.c. Poco tempo dopo, il promittente venditore rinuncia agli atti del-
Nota:
(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu- tazione di un referee.
la suddetta procedura e quindi muore. Decede quin- di anche la moglie, dopo che la domanda ex art 183
c.c. era stata «riproposta» dai figli, a seguito del de- cesso del padre (circostanza, questa, che emerge te- stualmente dalla motivazione della decisione qui in commento, ma che appare piuttosto stupefacente, visto che la morte del marito aveva determinato ip- so iure lo scioglimento del regime legale, per cui un problema di esclusione della moglie superstite dal- l’amministrazione di una comunione legale ormai cessata non avrebbe avuto alcun senso e l’azione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, ove novellamente proposta, o improseguibile, ove prose- guita dagli eredi). A questo punto il promissario ac- quirente stipula il definitivo con due dei figli della coppia, mentre il terzo si rifiuta di alienare la propria quota. Il compratore propone così azione ex art. 2932 c.c. contro il figlio «renitente» del promitten- te venditore, ma si vede respingere la domanda dal tribunale di Saluzzo, con decisione confermata dalla corte d’appello di Torino. La decisione della corte di merito si fonda sul rilievo per cui dal rogito notarile prodotto risultava che intestataria formale degli im- mobili era solo la moglie del promittente venditore; ne deriverebbe che, avendo stipulato il suddetto preliminare soltanto il marito, non intestatario del bene, non si potrebbe applicare l’art. 184 c.c. ipotiz- zando la possibilità di una azione di annullamento dell’atto da parte dell’altro coniuge, ma si dovrebbe ritenere l’atto stesso inefficace, perché la parte inte- ressata non era in grado di conoscerlo e, quindi, di attivarsi nel termine di un anno previsto dall’art. 184 c.c.
La Cassazione rovescia quest’impostazione, richia- mando l’unico suo precedente in termini del 1995 sull’applicabilità «a tutto tondo» dell’art. 184 c.c., a prescindere dalle risultanze dei pubblici registri im- mobiliari.
Dalla lettura della decisione di legittimità sembra che si siano perse per strada (ovvero, non siano mai state sollevate) questioni pur rilevanti per la soluzio- ne del caso e, segnatamente: a) l’inefficacia della promessa, sottoposta espressamente a condizione le- gata alla sorte della domanda proposta dal promit- tente venditore ex art. 183 c.c.; b) l’intervenuta pre- scrizione dell’azione ex art. 184 c.c. per non essere stata la stessa proposta nell’anno dal decesso del ma- rito, causa di scioglimento del regime, ex art. 191 c.c.; c) l’applicabilità all’azione predetta, pur se pre- scritta, della regola secondo cui quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum; d) la rilevanza nella specie del fatto che in causa non vi era il pro- mittente venditore, bensì il figlio ed erede di costui,
che era però nel contempo figlio ed erede anche del coniuge pretermesso. A questi profili si farà breve cenno in chiusura della presente nota. Ora è giunto però il momento di trattare le questioni affrontate e (condivisibilmente) risolte dalla Corte Suprema.
2. I rimedi contro la violazione della regola dell’agire congiunto nell’esperienza europea: tra inefficacia, responsabilità
e invalidità
Al fine di contemperare gli opposti interessi di tute- la del coniuge pretermesso, da un lato, e della sicu- rezza del traffico giuridico, dall’altro, l’art. 184, pri- mo e secondo comma, c.c. prevede che, qualora gli atti di straordinaria amministrazione riguardino be- ni immobili o beni mobili registrati, il coniuge che non ha prestato il suo consenso - salva la possibilità di convalidarli - possa domandare l’annullamento degli atti medesimi «entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l’atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della co- munione l’azione non può essere proposta oltre l’an- no dallo scioglimento stesso» (1).
Non vi è dubbio che, tra le norme in tema di ammi- nistrazione della comunione, la disposizione appena citata sia quella che riveste maggiore interesse, sia sul piano applicativo, che sotto il profilo del coordi- namento con i principi in tema di circolazione dei beni, posto che essa individua il punto di innesto della disciplina della comunione sul generale regime
Nota:
(1) Sull’art. 184 c.c. cfr. per tutti Oberto, La comunione legale tra coniugi, nel Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu, Messineo e Xxxxxxx, continuato da Xxxxxxxxxxx, II, Mila- no, 2010, 1297 ss. V. anche (oltre agli AA. che verranno citati in prosieguo, in relazione a singoli profili), Cendon, Comunione fra coniugi ed alienazioni mobiliari, Padova, 1979, passim; Cospite, La validità degli atti compiuti da uno solo dei coniugi sui beni mo- bili in comunione, in Riv. dir. civ., 1979, II, 110 ss.; Xxxxx, Gli atti di straordinaria amministrazione del singolo coniuge sui beni im- mobili della comunione, in Riv. dir. civ., 1980, 600 ss.; X. Xxxxxx, L’amministrazione dei beni della comunione legale, Milano, 1989, 205 ss.; Sesta, Diritto di famiglia, Padova, 2005, 206; Di Xxxxxxx e Rovera, L’amministrazione dei beni, in Aa. Vv. Il diritto di famiglia, Trattato diretto da Xxxxxxxx e Xxxxxxxx, continuato da Bonilini, II, Il regime patrimoniale della famiglia, Torino, 2007, 224 ss.; Valignani, L’amministrazione dei beni in comunione, in Il nuovo diritto di famiglia, Trattato diretto da Xxxxxxxx, II, Rappor- ti personali e patrimoniali, Bologna, 2008, 499 ss.; Paladini, Del- la comunione legale, AA. VV., Commentario del codice civile, di- retto da Xxxxxxxxx. Della Famiglia, a cura di Xxxxx Xxxxxxxx, artt. 177-342 ter, Torino, 2010, 107 ss.; X. Xxxxxxxx (fu Xxxxxx), L’am- ministrazione dei beni della comunione legale, in AA. VV., Gli aspetti patrimoniali della famiglia. I rapporti patrimoniali tra co- niugi e conviventi nella fase fisiologica ed in quella patologica, a cura di Xxxxxx, Padova, 2011, 600 ss.
della circolazione giuridica (2), ossia il momento in cui la comunione legale cessa di essere soltanto re- gola «interna» di ridistribuzione della ricchezza al- l’interno della coppia e viene ad incidere diretta- mente sulla legittimazione di ciascun coniuge a compiere atti sui beni comuni (3).
La storia del regime comunistico conosce da molto tempo diversi tipi di reazione al compimento, da parte di un coniuge, di atti di straordinaria ammini- strazione su beni della comunione contro l’interesse dell’altro. Se è vero, infatti, che il potere pressoché illimitato di gestione dei beni comuni attribuito al marito dal droit coutumier francese (4) e, successiva- mente, per molti anni, dal Code Napoléon (5) rele- gava a situazioni del tutto eccezionali per la loro gra- vità le possibilità di reazione della moglie rispetto agli atti dispositivi del patrimonio posti in essere dal marito, è altresì vero che gli strumenti apprestati al riguardo potevano spingersi ad intaccare l’efficacia dell’atto verso il terzo. Così, come si è avuto modo di vedere in altra sede (6), gli atti posti in essere in frode ai diritti della moglie venivano usualmente ri- tenuti inefficaci nell’antico diritto francese, quanto meno per la quota di spettanza di quest’ultima, ed era, anzi, questo uno degli indizi a favore della tesi per cui la donna si sarebbe dovuta considerare vere domina della sua quota, già manente communione.
Non fanno difetto, in altri antichi ordinamenti giu- ridici, ipotesi di impugnabilità degli atti di disposi- zione sul patrimonio comune da parte del solo ma- rito, come dimostrato dalla stessa esperienza della comunione statutaria siciliana, nella quale si am- metteva, pur se a determinate condizioni, l’impu- gnabilità degli atti dispositivi posti in essere dal marito sui beni della comunione in fraudem uxoris, vel filiorum (7). Talora ciò accadeva persino in si- stemi ispirati alla regola della Gemeinschaft zur ge- sammten Hand, con l’effetto di determinare un’in- validazione del rapporto anche verso il terzo, sulla base del solo fatto che il negozio fosse stato posto in essere senza il consenso della moglie, a prescindere pertanto dalla prova della frode in danno di que- st’ultima (8).
Nella Francia coutumière, invece, il principio del- l’impugnabilità degli atti di disposizione per effetto
Note:
(2) Cfr. Xxxxxx, L’amministrazione della comunione legale, in Trat- tato di diritto di famiglia diretto da Xxxxx, III, Regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2002, 255.
(3) Cfr. Anelli, L’amministrazione della comunione legale, cit., 255.
(4) Cfr. Oberto, La comunione legale tra coniugi, nel Trattato di
diritto civile e commerciale, già diretto da Xxxx, Messineo e Xxxxxxx, continuato da Xxxxxxxxxxx, I, Milano, 2010, 33 ss., 225 ss.
(5) Cfr. Oberto, La comunione legale tra coniugi, I, cit., 111 ss.
(6) Cfr. Oberto, La comunione legale tra coniugi, I, cit., 240 ss.
(7) Cfr. Muta, Commentaria Xxxxx Xxxx U.I.D. Panhormitani in antiquissimas felicis S.P.Q.P. Consuetudines, Xxxxxxxx, 1644, 430 s., nel caso di alienazione «in fraudem uxoris vel filiorum, ut puta si [maritus] alienat, & convertat in pecuniam eamque filijs alterius matrimonij tradat vel quid simile faciat, & infert quod si pro modico pretio tales res vendidit praesumitur simulata vendi- tio (…) & poterit repetere uxor vel eius haeredes».
(8) «Excipiendo konnte selbst der Xxxx, der die Verfügung vor- genommen hatte, sich auf die fehlende Zustimmung seiner Frau berufen, eine Anfechtungsklage aber konnte nur der ver- letzte Ehegatte, in der Regel also nur die Frau, anstellen, und (…) fand die Anfechtung wol regelmässig erst nach dem Tode des Xxxxxx statt, vorausgesetzt dass die Frau, um keine re- chte Gewere enstehen zu lassen, binnen Jahr und Tag nach Kenntinissnahme von der Verfügung ihren Widerspruch zu er- kennen gegeben hatte»: cfr. Xxxxxxxxx, Das fränkische eheli- che Güterrecht im Mittelalter, Stettin, Xxxxxx, Elbing, 1871, 29, con riferimento all’antico diritto della Franconia. Nel senso che l’alienazione dell’intero patrimonio comune (Veräu erung des gemeinschaftlichen Vermögens) potesse essere dichiarata in- valida a seguito di azione intentata dalla moglie, per effetto del suo mancato assenso, cfr. Xxxxx, Die Rechts-Lehre von der Ge- meinschaft der Güther unter denen teutschen Eheleuten, zu La- tein Communio Bonorum Conjugalis genannt, aus ihren ächten Quellen und nach unverwerflichen Grundsätzen erläutert, Bey- reuth, 1766, 172; contra Neuß, Theorie der Lehre von der eheli- chen Gütergemeinschaft sowohl im Allgemeinen als nach den besonderen Gexxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, 0000, 92 s., ad avviso del quale l’unico rimedio in caso di mala gestio da parte del marito era la richiesta di attribuzione per via giudiziale del potere di amministrare la comunione alla moglie, ciò che poteva essere fatto «wenn sie dazu tauglich ist»; l’azio- ne zur Rescission contro il terzo sarebbe stata ammissibile solo in caso la moglie fosse stata in grado di provare che il marito aveva agito fraudolentemente in suo danno (e, nel caso di atti a titolo oneroso, in presenza della consapevolezza da parte del terzo della frode). Sulla c.d. reclamatio uxoria, che - ai sensi del- le disposizioni del codice civile prussiano (cfr. ALR, II, 1, §§ 387 ss.) - conferiva «der Frau das Recht bezüglich beabsichtigter Verfügungen ihres Xxxxxx gegenüber Dritten, mit welchen sie vollzogen werden sollten, ihren Widerspruch zu erklären, wo- durch dieselbe unwirksam wurde» cfr. Dernburg, Deutsches Familienrecht, in Das bürgerliche Recht des Deutschen Reiches und Preu ens, Halle, 1903, nt. 2, 184 s., che cita al riguardo an- che le disposizioni di diversi altri Partikularrechte. Con riguardo poi alla Errungenschaftsgemeinschaft del BGB (cioè ad una for- ma di comunione immediata degli acquisti, prevista dalla legi- slazione germanica del 1900 quale regime convenzionale: cfr. Xxxxxx, La comunione legale tra coniugi, I, cit., 142 ss.) va te- nuto presente che, ai sensi dei §§ 1444 ss., dettati per la Gü- termeinschaft (comunione universale convenzionale) e richia- mati per la comunione degli acquisti dal § 1519 (ci si riferisce qui, ovviamente, alla versione del BGB in vigore sino al 1° luglio 1958), determinati atti dispositivi sul Gesammtgut compiuti dal marito senza il consenso della moglie erano senz’altro ineffica- ci: v. per tutti Schefold, Die Erxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, 0000, 26 ss. Analoga- mente dispongono oggi i §§ 1427 e 1428 BGB in relazione a de- terminati atti dispositivi compiuti da un coniuge senza il con- senso dell’altro sul Gesamtgut oggetto del regime di comunio- ne convenzionale (Gütermeinschaft), con richiamo alle disposi- zioni previste per i più gravi atti di disposizione posti in essere da un coniuge senza il consenso dell’altro nel regime legale (cfr.
§§ 1366 ss. BGB, su cui v. per un accenno Oberto, La comunio-
ne legale tra coniugi, II, cit., 1304).
della frode perpetrata dal marito, sebbene non espressamente recepito dalla codificazione napoleo-
Francia, per il caso di atti effettuati da un solo coniu- ge a titolo gratuito (ad eccezione delle liberalità
nica, fu sempre ritenuto immanente nel sistema (9),
per venire poi espressamente consacrato nell’art. 1421 c.c. fr., a partire dalla riforma del 1965, e, suc- cessivamente, per così dire, «integrato» dalla previ- sione dell’art. 1427, nella versione riformata nel 1985, della nullità di determinati atti (posti in esse- re, ovviamente, dall’uno o dall’altro dei coniugi, or- mai posti su di un piano di assoluta parità).
Tale ultima riforma, invero, portando a pieno com- pimento l’evoluzione normativa sul principio di per- fetta uguaglianza coniugale, è venuta a stabilire (10) che «Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation» (cfr. art. 1427, comma 1, cit.). L’azione «est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté» (cfr. art. 1427, com- ma 2, cit.) (11). Le osservazioni svolte dalla dottrina d’Oltralpe chiariscono che l’introduzione della re- gola dell’invalidità per violazione del principio del- l’agire congiunto ha determinato, da un lato, un obiettivo ridimensionamento del ruolo del persi- stente principio in tema di frode (12) e, dall’altro, una diversa considerazione degli effetti della stessa fraude, che da causa di semplice inefficacia relativa al coniuge vittima della manovra fraudolenta, costi- tuisce ora (secondo l’opinione prevalente) motivo d’invalidità dei negozi tramite i quali tale manovra si sia esplicata, anche nei casi non rientranti nelle ipotesi di nullità previste dall’art. 1427 cit. (13).
Il sistema sanzionatorio francese è poi completato, da un lato, dalla clausola generale di responsabilità, prevista dall’art. 1421, comma 1, prima parte, c.c. fr., secondo cui «Chacun des époux a le pouvoir d’ad- ministrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa ge- stion» e, dall’altro, da un ulteriore e peculiare tipo di
«punizione» per il coniuge agente, costituita dalla espressa previsione del carattere non liberatorio dei pagamenti effettuati dagli aventi causa dal singolo coniuge a quest’ultimo (cfr. art. 1424, u.p., c.c. fr.), con la conseguenza che i terzi si vedranno così espo- sti all’azione del coniuge pretermesso, nel caso co- stui preferisse la manutenzione del contratto (14). Un sistema simile a quello francese, imperniato, co- me si è appena visto, sul «concorso» tra rimedi sul piano della validità, rimedi risarcitori e rimedi fon- dati sull’inefficacia relativa degli atti fraudolenti, ca- ratterizza la gestione della sociedad de gananciales spa- gnola. Qui, infatti, la nullità viene prevista, come in
Note:
(9) V. sul punto i richiami alla giurisprudenza dell’Ottocento e del Novecento in Cornu, Les régimes matrimoniaux, Paris, 1995, 460 s.
(10) In relazione agli atti elencati dagli artt. 1422, 1424 e 1425
c.c. fr., vale a dire le donazioni e le costituzioni di garanzie reali, le alienazioni di (o le costituzioni di diritti reali su) beni immobili, aziende, beni mobili registrati o diritti indisponibili derivanti da partecipazione a società, così come la concessione di affitto di fondi rustici o locazione d’immobili ad uso commerciale, indu- striale o artigianale. Per ciò che attiene agli altri beni mobili, va precisato che la sicurezza dei terzi è garantita dalle présom- ptions de pouvoir previste dagli artt. 221 e 222, comma 2, del Code: cfr. Xxxxx e Xxxxxx, Droit civil. Les régimes matrimoniaux, Paxxx, 0000, 378.
(11) La dottrina unanime chiarisce sul punto che trattasi di nulli- tà relativa «car protectrice d’un intérêt particulier: celui de l’èpoux qui n’a pas donné son accord», con la conseguenza che l’invalidità non può essere fatta valere se non dal coniuge pre- termesso e neppure dal terzo acquirente (cfr. per tutti Flour e Xxxxxxxxxx, Les régimes matrimoniaux, Paris, 1995, 329; v. inoltre Xxxxx e Xxxxxx, op. cit., 379), caratterizzata dal fatto di es- sere concessa non già ad una delle parti, ma ad un terzo (il co- niuge pretermesso, appunto): cfr. Xxxxx e Xxxxxx, op. cit., 380. Peraltro, la sua estensione è tale da determinarne l’applicazione anche in caso di eccesso di potere rappresentativo rispetto alla procura effettivamente conferita da un coniuge all’altro (cfr. Flour e Champenois, op. loc. ultt. citt.). Sul carattere relativo del- la nullità in discorso cfr. anche Xxxxxxxx, La communauté conju- gale nouvelle en droit français, Paris, 1970, 106 ss. Sulla distin- zione tra nullità relativa e assoluta nel diritto francese v. per tutti Xxxxxxx, Le contrat, in Xxxxxxx (sous la direction de), Traité de droit civil. Les obligations, Paris, 1980, p. 619 ss., 636 ss., 667 ss. Sulla (non) distinzione tra nullité e annulation del contratto in diritto francese, sui rapporti con il concetto di nullità ipso iure e di inesistenza, nonché sulle differenze del sistema di invalidità negoziale d’Oltralpe rispetto a quello italiano cfr., anche per gli ulteriori richiami, Xxxxx, Le azioni di impugnativa negoziale. Con- tributo allo studio della tutela costitutiva, Milano, 1998, 71 ss., 88 ss.
(12) Cfr. Flour e Xxxxxxxxxx, op.cit., 308 s., 310. Anche Colo- mer, Droit civil. Régimes matrimoniaux, Paris, 1992, 242 osser- va che l’introduzione della nullità ha fatto sì che «le domaine de la fraude s’est substantiellement retreci». Sul carattere sussidia- rio dell’azione fondata sulla frode v. inoltre Xxxx-Xxxxxxxx, Régi- mes matrimoniaux et régimes patrimoniaux des couples non mariés, Orléans, 2009, 175 ss., 177.
(13) Cfr. Flour e Xxxxxxxxxx, op. cit., 332 ss.; Xxxxx, Les régimes matrimoniaux, cit., 463. Alcuni Autori pongono peraltro in rilievo che, in caso di frode non rientrante tra le ipotesi di cui all’art. 1427 del Code, la nullità dell’atto conseguirebbe solo al caso in cui il terzo «a connu la fraude commise par l’èpoux» (cfr. Xxxxxxx, in Xxxxx e Rau, Droit civil français, VIII, Paris, 1973, 375). Va inoltre notato che il ruolo della frode ha assunto carat- tere ulteriormente residuale anche rispetto all’azione di respon- sabilità, prevista dall’art. 1421, comma 1, prima parte, c.c. fr. (menzionata immediatamente di seguito nel testo): cfr. Xxxxx, Les régimes matrimoniaux, cit., 461.
(14) Per questa lettura della norma citata, già presente nella ver- sione dell’art. 1424 anteriore alla riforma del 1985 (perché intro- dotta da quella del 1965), cfr. Savatier, La communauté conjuga- le nouvelle en droit français, cit., 107. Una sanzione del genere potrebbe forse essere utilmente introdotta anche nel nostro or- dinamento, anche se, per evitare palesi ingiustizie a danno del terzo, essa andrebbe probabilmente contemperata con i criteri in tema di pagamento al creditore apparente.
d’uso) su beni della comunione (cfr. art. 1300 xxx xx- xxxx xxxxx), xxxxxx, xx xxxxx xenerale, l’art. 1322, com- ma 1, codice spagnolo (con norma dettata nell’ambi- to del capitolo delle disposizioni generali sul regime economico matrimoniale) prevede che «Cuando la ley requiera para un acto de administración o disposición que uno de los cónyuges actúe con el consentimiento del otro, los realizados sin él y que no hayan sido expresa o tácitamente confirmados podrán ser anulados a instancia del cónyuge cuyo consentimiento se haya omitido o de sus herederos». Tra questi atti ricadono in primo luogo quelli di disposizione dei beni comuni, per il compi- mento dei quali l’art. 1375 del Código richiede l’agire congiunto. Peraltro, vengono espressamente dichia- rati validi (cfr. art. 1384 del código civil) «los actos de xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xor el cónyuge a cuyo nombre fi- guren o en cuyo poder se encuentren»: al di là, dunque, dei casi di invalidità, la tutela del coniuge pretermes- so viene così affidata al principio che punisce la fro- de, coinvolgendo il terzo solo se in mala fede, salva la responsabilità del coniuge agente (15).
Su di un sistema di invalidità degli atti appare inve- ce pressoché integralmente fondata la disciplina portoghese. Ai sensi dell’art. 1687 del relativo Códi- go, infatti, si prevede che la violazione della regola dell’agire congiunto - richiesta per atti quali l’alie- nazione e la costituzione di diritti reali o di partico- lari diritti di godimento relativamente a beni immo- bili, mobili registrati e per determinate categorie di mobili non registrati - comporterà che siffatti nego- zi «são anuláveis a requerimento do cônjuge que não deu o consentimento ou dos seus herdeiros». Peraltro tale direito de anulação può essere esercitato solo entro sei mesi dalla data in cui il coniuge pretermesso ha avu- to conoscenza dell’atto, e in ogni caso non oltre tre anni dal compimento dell’atto medesimo. Lo stesso articolo soggiunge poi che, in caso di alienazione o di concessione di diritti reali minori relativamente a beni mobili non registrati, l’annullamento non può essere opposto all’acquirente in buona fede.
Analogamente, il codice civile belga, dopo avere concesso ad ogni coniuge la possibilità di rivolgersi, in via preventiva, al juge de paix perché questi vieti
«à son conjoint d’accomplir tout acte de gestion pouvant lui causer préjudice ou nuire aux intérêts de la famille» (cfr. art. 1421 del codice civile belga, a mente del quale il giudice di pace può «autoriser l’acte ou sou- mettre son autorisation à des conditions déterminées»), prevede che il coniuge pretermesso possa adire il tri- bunale per fare «annuler l’acte accompli par l’autre époux», allorquando si tratti di uno di quei negozi per il compimento dei quali è richiesto il consenso
di entrambi (cfr. art. 1422: da notare la disposizione per cui l’annullamento di una serie di atti di minore importanza, per cui comunque è chiesto il consenso di entrambi, presuppone la prova dell’esistenza di un pregiudizio), ovvero se il negozio è stato compiuto
«en fraude des droits du demandeur». Singolare la pre- visione in punto buona fede: l’art. 1422, comma 2, del codice civile belga prevede infatti che «La preu- ve de sa bonne foi incombe au tiers contractant». Il suc- cessivo art. 1423, poi, stabilisce che «L’action en nul- lité doit être introduite à peine de forclusion dans l’année du jour où l’èpoux demandeur a eu connaissance de l’ac- te accompli par son conjoint et au plus tard avant la li- quidation définitive du régime. Si l’èpoux décède avant que la forclusion soit atteinte, ses héritiers disposent à dater du décès d’un nouveau délai d’un an» (16).
Anche in un sistema che, come quello tedesco, me- diante il ricorso alla comunione differita, ha mostra- to di preferire la scelta di conservare l’autonomia di gestione propria dei sistemi «separatisti», così evi- tando gli «impacci» cui la comunione può dar luo- go, non fanno difetto penetranti strumenti a tutela della posizione dei singoli coniugi. Già si è detto, in altra sede, delle garanzie offerte sul piano dell’esatta determinazione dei beni che formeranno oggetto dell’Ausgleich finale (17), nonché dei rimedi diretti ad impedire operazioni fraudolente a detrimento del coniuge più debole (18) e, ancora, della previsione
Note:
(15) «Artículo 1390. Si como consecuencia de un acto de admi- nistración o de disposición llevado a cabo por uno solo de los có- nyuges hubiere éste obtenido un beneficio o lucro exclusivo pa- ra él u ocasionado dolosamente un daño a la sociedad, será deu- dor a la misma por su importe, aunque el otro cónyuge no impu- gne cuando proceda la eficacia del acto». «Artículo 1391. Cuan- do el cónyuge hubiere realizado un acto en fraude de los dere- chos de su consorte será, en todo caso, de aplicación lo dispue- sto en el artículo anterior y, además, si el adquirente hubiere pro- cedido de mala fe, el acto será rescindible». Sul tema cfr. per tut- ti Xxxxxx Xxxxxx, Libertad e igualdad en la nueva sociedad de ga- nanciales, Madrid, 1992, 87 ss., 118 ss.; A.M. Xxxxx, Xxxxxx e Roca, Derecho de familia, Madrid, 1992, 242 s.; Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxx, Derecho de familia, Barcelona, 1982, 459 ss., 475 ss.
(16) Sul punto v. per tutti de Page, Le régime matrimonial, Brx- xxxxxx, 0000, 156 ss.
(17) Sul punto cfr. infatti quanto disposto dal § 1379 BGB, che prevede un preciso dovere di informazione sulla consistenza pa- trimoniale dei coniugi, non solo al momento dello scioglimento del regime, ma anche in caso di richiesta anticipata di Ausgleich da parte di uno di essi.
(18) Ed infatti cfr. quanto stabilito dai commi secondo e texxx xxx
§ 0000 XXX, a mente dei quali si imputano al patrimonio finale dei coniugi anche, in linea di massima, le attribuzioni patrimonia- li effettuate a titolo gratuito, così come gli atti di dispersione del patrimonio, ovvero ancora gli atti fraudolentemente posti in es- sere al fine di danneggiare l’altro coniuge, ad eccezione di quelli cui quest’ultimo abbia espressamente consentito.
secondo cui l’Ausgleich finale incontra, una volta de- terminatosi lo scioglimento del regime, un preciso limite per cui a tale operazione non si fa luogo ove la medesima appaia «profondamente iniqua» (grob un- billig) (19). Qui si potrà ancora aggiungere che i §§ da 1365 a 1369 BGB prevedono che alcuni atti di particolare rilievo non possano essere compiuti sen- za il consenso dell’altro coniuge (o, in alternativa, l’autorizzazione giudiziale), anche se relativi al pro- prio patrimonio. Così il coniuge non può disporre del proprio patrimonio nel suo complesso (§ 1365), né può disporre di beni relativi all’abitazione coniu- gale (§ 1369), pena l’inefficacia (Unwirksamkeit), che l’altro coniuge può far valere giudizialmente an- che nei riguardi del terzo (§ 1368), pur contro l’eventuale buona fede di quest’ultimo (20).
3. L’azione di annullamento ex art. 184, primo e secondo comma, c.c. nel pensiero della Corte costituzionale
Come si è avuto modo di illustrare in altra sede (21), la Corte costituzionale è stata investita diversi anni or sono del giudizio di legittimità dell’art. 184 c.c., sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina da esso prevista con riguardo al diverso trattamento della comunione legale rispetto alla comunione or-
la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i credi- tori della comunione (art. 190), e infine la propor- zione in cui, sciolta la comunione, l’attivo e il passi- vo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194)».
Poste tali premesse, la Corte rileva che «nei rappor- ti coi terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione. Il consenso dell’altro, ri- chiesto dal modulo dell’amministrazione congiunti- va adottato dall’art. 180, comma 2, per gli atti di straordinaria amministrazione, non è un negozio (unilaterale) autorizzativo nel senso di atto attribu- tivo di un potere, ma piuttosto nel senso di atto che rimuove un limite all’esercizio di un potere. Esso è un requisito di regolarità del procedimento di for- mazione dell’atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio». Assodato quindi che, secondo il Giudice delle leggi, «l’art. 184, pri- mo comma, non è tecnicamente un caso di acquisto da un alienante non legittimato, bensì un caso di ac- quisto a domino in base a un titolo viziato», se ne è
dinaria, alla deroga del principio nemo plus iuris ad
alium transferre potest quam ipse habet e alla conse- guente deteriore tutela del coniuge pretermesso; ciò anche sotto il profilo del breve termine di prescrizio- ne entro il quale l’azione volta ad ottenere l’annul- lamento dell’atto è esercitabile.
Le questioni sono state dichiarate infondate da una decisione del 1988, che ha (ri)presentato sulla scena l’idea - cara ad una (piccola) parte della dottrina francese ed italiana dei primi anni del Novecento - della comunione legale come comproprietà solidale (22). In particolare la Consulta, dopo aver osservato che «Dalla disciplina della comunione legale risulta una struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria», ne ha concluso che, mentre «Questa è una comunione per quote, quella è una comunione senza quote; nell’una le quote so- no oggetto di un diritto individuale dei singoli par- tecipanti (arg. ex art. 2825 c.c.) e delimitano il po- tere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103); nell’altra i coniugi non sono individual- mente titolari di un diritto di quota, bensì solidal- mente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione (arg. ex art. 189, secondo comma)». La decisione soggiunge poi che
«Nella comunione legale la quota non è un elemen- to strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire
Note:
(19) Cfr. il § 1381 BGB. Ciò avviene, per esempio, nel caso in cui il coniuge che la pretende abbia colpevolmente omesso, per un lungo periodo, di adempiere ai suoi doveri patrimoniali.
(20) Cfr. ad es. Xxxxxx e Xxxxxxxxx, Eheliches Güterrecht, Ba- den-Baden, 2005, 79 ss., i quali rimarcano anche che, secondo la c.d. Einzeltheorie, l’opinione prevalente in dottrina e in giuri- sprudenza estende la regola di cui al § 1365 BGB, testualmente riferita alla sola ipotesi di alienazione dell’intero patrimonio, al ca- so di alienazioni di singoli beni o quote che, per la loro rilevanza, possa dirsi rappresentino «im Wesentlichen das ganze Vermö- gen». Tale situazione viene usualmente ritenuta esistente quan- do il valore del bene o della quota alienati supera il 70% del va- lore (al netto dei debiti) dell’intero patrimonio del coniuge dispo- nente. Si precisa poi anche che, nella predetta valutazione, l’esi- stenza e l’entità della controprestazione non svolgono alcun ruo- lo. Più alienazioni separate possono rilevare a tal fine, se appaio- no preordinate a raggiungere una sicura «unità di scopo» (Zwec- keinheit) e se si compiono in una situazione di contestualità fat- tuale e temporale. Ulteriori approfondimenti (oltre che rinvii alla casistica giurisprudenziale) in Reiners, Die Errungenschaftsge- meinschaft des gemeinspanischen Código Civil und die Zuge- winngemeinschaft des BGB - Eine rechtsvergleichende Darstel- lung, Bonn, 2001, 110 ss.; Xxxxxx e Xxxxx, X. xxx Xxxxxxxxxxx Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsge- setz und Xxxxxxxxxxxxx, Viertes Buch, Familienrecht, §§ 1363- 1563, Berlin, 2000, 41 ss.
(21) Cfr. Oberto, La comunione legale tra coniugi, I, cit., 261 ss.
(22) Corte cost., 10 marzo 0000, x. 000, xx Xxxx. xxxx., 0000, X, 0000; in Giust. civ., 1988, I, 1388, con nota di Natucci; in Nuova giur. civ. comm., 1988, I, 561, con nota di Xxxxx; in Dir. fam., 1988, 715; in Riv. not., 1988, II, 1306; in Foro it., 1990, I, c. 2146; in Vita notar., 1988, 640. Sulla decisione v. amplius Xxxxxx, La comunione legale tra coniugi, I, cit., 261 ss., II, 1202 ss.
derivato che «il principio di inefficacia delle aliena- zioni a non domino non può fornire il tertium compa- rationis rispetto al quale possa prospettarsi una viola- zione dell’art. 3 Cost. in danno del coniuge preter- messo».
Xxxx, se si pone mente che nel diritto privato i vizi del procedimento di formazione di un atto negoziale sono rilevanti come causa di invalidità solo nei casi espressamente previsti dalla legge, non per regola generale, la norma in esame appare - sempre, ovvia- mente, secondo la Consulta - «disposta a maggiore tutela dell’altro coniuge, non già in eccessivo favore dei terzi», posto che «senza di essa il coniuge preter- messo dovrebbe, come nel caso regolato nel terzo comma dell’art. 184, accontentarsi del diritto obbli- gatorio alla riparazione del danno».
Non è questa la sede per affrontare la critica a que- sta insostenibile, ancorché autorevole, idea, su cui l’autore di questo commento ha speso diverse pagine (23).
Qui potrà solo rilevarsi che, come la tesi della com- proprietà solidale ha pesantemente (e, ad avviso dello scrivente, in modo negativo) influenzato la giurisprudenza di legittimità su questioni per lo più legate alla determinazione dell’oggetto della comu- nione legale, così la stessa decisione ha condiziona- to talune prese di posizione dottrinali, come quella, altrove ricordata, circa l’asserita non necessità del rispetto della forma scritta in merito all’atto di ma- nifestazione del consenso idoneo ad escludere l’ap- plicabilità dell’art. 184 c.c. (24). Ma, come si è cer- cato di dimostrare nelle sedi appropriate, la chiave di lettura proposta dalla Consulta non appare in gra- do di fornire di per sé strumenti più idonei, rispetto a quelli fondati sui tradizionali canoni ermeneutici, per la soluzione dei molteplici problemi che affatica- no la comunione legale. E ciò anche perché, qua- lunque sia la tesi che si voglia seguire sulla natura della comunione legale, non può negarsi che, nella fattispecie descritta dall’art. 184 c.c., vi è «una si- tuazione di carenza di legittimazione del singolo co- niuge rispetto agli interessi regolati col negozio» (25), sebbene a tale carenza di legittimazione il legi- slatore abbia inteso reagire comminando una sanzio- ne diversa da quella «usuale» dell’inefficacia.
4. L’azione di annullamento non riguarda il solo atto dispositivo compiuto
dal coniuge unico intestatario del bene
Quello stesso disagio che rinveniamo alla base della sentenza della Consulta di cui si è riferito, derivante dal rifiuto concettuale di concepire che un’azione di annullamento possa concernere un’alienazione a
non domino, senza tenere peraltro adeguatamente conto del fatto che il legislatore dispone del sovrano potere di alterare (anche inconsapevolmente!) i principi che secoli di dottrina giuridica hanno ela- borato, quello stesso disagio - dicevamo - si era espresso nei primi interpreti della riforma del 1975, mediante una lettura fortemente riduttiva dei pre- supposti di applicabilità dell’art. 184 c.c.
Ed invero, proprio partendo dall’idea di integrare il disposto dell’art. 184 c.c. con i principi generali in materia di alienazione di cosa altrui e di legittima- zione formale (cfr. in particolare gli artt. 1372, 1478 e 2643 ss. c.c., concernenti, rispettivamente, gli ef- fetti del contratto, la vendita di cosa altrui e la pub- blicità immobiliare e mobiliare), una parte della dottrina aveva proposto una lettura riduttiva delle disposizioni appena citate, nel senso che esse do- vrebbero trovare applicazione in relazione ai soli at- ti compiuti dal coniuge unico intestatario (sulla ba- se delle risultanze dei pubblici registri immobiliari) del bene oggetto di disposizione, posto che costui, pur non essendo legittimato all’atto sul piano del re- gime speciale, ossia sul piano della proprietà sostan- ziale, appare invece legittimato sul piano formale. In altre parole, mentre l’azione di annullamento in questione disciplinerebbe il solo caso dell’atto di- spositivo posto in essere dal coniuge risultante sui pubblici registri immobiliari come unico titolare del bene, l’alienazione posta in essere dal coniuge non intestatario (o non esclusivo intestatario) sarebbe colpita dalla generale sanzione dell’inefficacia. Il ri- sultato, si osservava, risponderebbe anche a criteri di ragionevolezza, posto che, in queste due ultime fattispecie, il terzo è posto in grado di comprendere, già dalla lettura dei registri immobiliari, che il dante causa non è legittimato. Nell’altro caso, invece, sif- fatto risultato è acquisibile solo tramite la più elabo- rata indagine «incrociata» tra i registri immobiliari e gli atti di stato civile. Sarebbe quindi più logico li- mitare la sanabilità dell’atto offerta dal mancato (tempestivo) esperimento dell’azione di annulla- mento alla situazione dell’alienazione realizzata dal coniuge che si presenti esternamente come unico ti- tolare del bene, senza estenderla invece a quelle fat-
Note:
(23) Cfr. Oberto, La comunione legale tra coniugi, I, cit., Cap. II,
§§ 3 ss.
(24) Oberto, La comunione legale tra coniugi, I, cit., 261 ss.
(25) Così Xxxxxxxx, L’amministrazione dei beni in comunione le- gale, in Dir. priv., 2000, 61, il quale soggiunge che «Anche in ma- teria di rappresentanza senza potere, secondo comune afferma- zione, il. contratto è inefficace in attesa della ratifica dell’interes- xxxx, anche se la legge parla di invalidità (artt. 1398 e 1399)».
tispecie in cui egli appaia già, per così dire, ictu ocu- li, sprovvisto di ogni legittimazione. In quest’ultima situazione, invero, il trattamento di favore (rispetto ai principi generali) concesso al terzo per via della più agevole possibilità di pervenire alla sanatoria dell’atto sembrerebbe assai più difficilmente spiega- bile, ben potendo il terzo, come si è detto, già sulla base di una semplice indagine sui registri immobilia- ri, comprendere che il coniuge non poteva da solo disporre del bene (26).
Contro questa impostazione si è però esattamente osservato che il testo normativo non consente di- stinzioni di sorta (27). Già la Corte costituzionale, nella nota pronuncia del 1988 sulla comproprietà solidale (28), non aveva ritenuto di introdurre diffe- renziazioni di alcun genere in relazione alla sfera di applicabilità dell’art. 184, commi 1 e 2, c.c. (29).
Più chiaramente ancora, una successiva decisione di legittimità ha stabilito che tutti gli atti di disposizio- ne di beni immobili o beni mobili registrati (e, quin- di, di un diritto reale frazionario su bene immobile) appartenenti alla comunione coniugale, compiuti da uno solo dei coniugi, senza il necessario consenso dell’altro, ovverosia in violazione della regola del- l’amministrazione congiunta, sono sottoposti alla sola sanzione dell’annullamento ai sensi dell’art. 184 c.c., in forza dell’azione proponibile dal coniuge il cui consenso era necessario entro i termini previ- sti dalla stessa norma. Nella specie la Corte, in ap- plicazione del principio enunciato, ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva ritenu- to, conformemente alla citata opinione dottrinale, che l’annullabilità prevista dall’art. 184 x.x. xxxxxx- xxxxxxx xx xxxx ipotesi in cui l’atto di disposizione sia compiuto dal coniuge che risulti unico intestatario del bene, mentre nella specie l’atto di disposizione compiuto dal marito aveva ad oggetto un bene ap- partenente alla comunione coniugale ed intestato ad entrambi i coniugi, cosicché esso doveva consi- derarsi, nell’opinione del giudice di merito, del tutto inefficace (30).
Come esattamente rilevato in dottrina, l’idea di am- mettere l’inefficacia dell’atto dispositivo nell’ipotesi di bene intestato ad entrambi i coniugi o al solo co- niuge non partecipe dell’atto ed invece di accoglie-
Note:
(26) Cfr. X. Xxxxx, Il regime patrimoniale della famiglia, I, in Tratta- to di diritto civile e commerciale, diretto da Xxxx e Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 1979, 141 ss., 146 ss. Cfr. inol- tre Sacco, Regime patrimoniale e convenzioni, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di Xxxxxxx, Oppo e Tra- xxxxxx, I, 1, Padova, 1977, 335 s., per cui l’art. 184, con la (lieve) sanzione dell’annullabilità in luogo di quella (dura) dell’inefficacia
degli atti dispositivi di cose altrui, si applicherebbe solo ai casi in cui la proprietà del coniuge pretermesso non sia «esplicitata nel titolo», o non sia «protetta dalla trascrizione del titolo stesso»; Xxxxxxx e Re, Proposta di un diverso modo d’intendere la co- munione dei beni tra coniugi, in Riv. notar., 1978, 756 ss.; San- tosuosso, Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia, in Commentario del codice civile, redatto a cura di magistrati e docenti, I, 1, III, Torino, 1983, cit., 265. Anche se- condo Barbiera, La comunione legale, in Trattato di diritto priva- to, diretto da Xxxxxxxx, 3, II, Torino, 1996, 547, l’applicabilità del- le disposizioni contenute nell’art. 184 c.c. è circoscritta agli atti del coniuge titolare del diritto sul bene; se invece l’atto trasgres- sivo della norma di cui all’art. 180, comma 2, c.c. è compiuto dal coniuge non titolare, esso è inefficace.
(27) Considerano più corretto attenersi al dato normativo A. e X. Xxxxxxxxxxx, Diritto di famiglia, I, Milano, 1984, 1080 ss.; Natuc- ci, Gli atti di amministrazione straordinaria del coniuge in regime di comunione legale, Nota a Corte cost., 10 marzo 1988, n. 311, in Giust. civ., 1988, I, 117 ss., 140 ss.; X. Xxxxxx, L’amministra- zione dei beni della comunione legale, cit., 205 ss.; Xxxxxxxxx Xxxxx, In tema di comunione coniugale e atti di disposizione da parte del singolo coniuge (a proposito di una sentenza delle Cor- te costituzionale), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1990, 259 ss. Anche Xxxxxx, Regime degli atti dispositivi di beni immobili in comu- nione legale compiuti da uno solo dei coniugi, Nota a Cass., 2 febbraio 1995, n. 1252, in Nuova giur. civ. comm., 1995, I, 1055, osserva che la comunione prescinde rigorosamente dal dato for- male, mentre «l’intestazione in capo ad uno solo dei coniugi co- stituisce un dato non risolutivo nell’ottica dell’accertamento in ordine alla titolarità sostanziale, tenuto conto che esso passa at- traverso l’interazione fra l’esame dei Registri Immobiliari e quel- lo dello Stato civile».
(28) Cfr. Corte cost. 17 marzo 1988, n. 311, cit.
(29) Da notare che, nella specie, il coniuge alienante aveva ac- quistato l’immobile dichiarando falsamente nel rogito di essere separato dalla moglie, e xxxx riuscendo a procurarsi un titolo che gli aveva consentito di trascrivere l’acquisto soltanto a suo no- me.
(30) Cass., 2 febbraio 1995, n. 1252, cit. Da notare sul punto la posizione di X. Xxxxxxxxxx, Trasferimento di bene immobile in comunione legale senza il consenso dell’altro coniuge, Nota a Cass., 2 febbraio 1995, n. 1252, in Corr. giur., 1995, 719 ss., il quale critica la valutazione compiuta da tale decisione, secondo cui l’art. 184 c.c. «disciplina il conflitto tra il terzo ed il coniuge pretermesso in modo più favorevole al primo, con il regime de- gli effetti tendente alla conservazione del negozio». Ad avviso di tale Autore, infatti, «lungi dal derogarsi ai princìpi sulla comunio- ne in danno del coniuge pretermesso, si è notevolmente raffor- zata la posizione di quest’ultimo, attribuendogli un’azione di an- nullamento. E tale azione (…) non ha la sua premessa nell’atto di disposizione di un diritto altrui (in relazione al quale il coniuge pretermesso è privo di interesse, giacché il disponente, anche in tal caso, non ha trasferito efficacemente se non il suo diritto di comunione), che non varrebbe a giustificarla, ma invece nella violazione di una norma diversa, sull’amministrazione (sembra inevitabile il richiamo alle ipotesi previste dall’art. 322 c.c., in re- lazione agli artt. 316 e 320, comma 2 c.c., che prevede l’annulla- bilità degli atti concernenti beni dei figli minori compiuti da uno dei genitori senza il consenso dell’altro o autorizzazione, e agli artt. 377, 396 e 424 c.c. per gli atti del tutore e del curatore)». Dunque, se si è ben compreso, l’azione di annullamento, secon- do il citato Autore, dovrebbe «convivere» con la tradizionale tu- tela costituita dalla declaratoria di inefficacia della alienazione della quota del coniuge pretermesso (visto che, bene o male, l’altro coniuge tutto il bene ha inteso vendere, e non certo la so- la sua quota). Ma allora non si comprende quale interesse avreb- be il coniuge pretermesso ad azionare una tutela assai più «de- bole», quale quella rimessa ad un’azione prescrivibile in un bre- ve lasso di tempo e paralizzabile mediante un’eventuale ecce- zione che facesse leva su di una supposta convalida.
re il criterio legale dell’annullabilità solo in presen- za di intestazione a favore del solo coniuge agente poteva comprendersi negli anni immediatamente successivi alla riforma, quando appariva estranea al sistema una pubblicità di rapporti patrimoniali nei registri di stato civile istituzionalmente destinati a procurare la conoscenza delle vicende delle persone fisiche, ma non si giustifica più oggi, dopo una più consapevole maturazione del sistema pubblicitario introdotto dal legislatore del 1975. Con la novella si è, in realtà, affermato un diverso principio di intera- zione della condizione coniugale con la posizione patrimoniale dei coniugi: il mutamento del regime patrimoniale familiare implica un mutamento dello stesso contenuto (derogabile) del rapporto coniuga- le. È peraltro un punto ormai acquisito alla giuri- sprudenza di legittimità di prescindere dalle modali- tà di intestazione dei bene ai fini della invalidità de- gli atti di amministrazione straordinaria privi del consenso di entrambi i coniugi (31) e la decisione qui in commento si colloca proprio in questa linea ermeneutica.
5. Il preliminare di vendita immobiliare di fronte all’art. 184, commi 1 e 2, c.c.
Nell’ambito della ricca casistica giurisprudenziale e dottrinale sull’art. 184 c.c. (32) la stipula di un pre- liminare di vendita di beni immobili è sempre stata considerata atto di straordinaria amministrazione, sia dalla giurisprudenza (33), che dalla dottrina.
Quest’ultima, in particolare, perviene alla soluzione argomentando usualmente dalle norme in materia di società o di comunione ordinaria (34). Comun-
Note:
(31) Cfr. Bocchini, L’amministrazione dei beni in comunione le- gale, cit., 63.
(32) Su cui v. per tutti Oberto, La comunione legale tra coniugi, II, cit., 1169 ss.
(33) Cfr. Cass., 18 giugno 1992, n. 7524, in Dir. fam. pers., 1993, 75; ivi, 1995, 55, con nota di Xxxxxxxx, che ha concesso alla mo- glie l’azione d’annullamento, xx xxx. 000 x.x., xxx xxxxxxxxxxx di vendita stipulato dal marito in relazione ad un fondo edificato, ac- quistato in costanza di regime legale dal solo marito e sul quale le costruzioni erano state realizzate in epoca successiva all’ac- quisto, manente communione; Cass., 17 dicembre 1994, n. 10872, in Giust. civ., 1995, I, 358, con nota di Triola; in Nuova giur. civ. comm., 1995, I, 889, con nota di Xxxxxx (secondo cui
«Il contratto preliminare di vendita di un bene immobile rientran- te nella comunione legale dei coniugi, stipulato da uno di essi senza la partecipazione o il consenso dell’altro, non è assoluta- mente inefficace nei confronti della comunione, ma soggetto al- l’annullamento da parte del coniuge non consenziente, ai sensi dell’art. 184 c.c. Il termine per la prescrizione dell’azione di an- nullamento, fuori dell’ipotesi di conoscenza effettiva dell’atto, decorre dalla trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ.»); Cass., 21 dicembre 2001, n. 16177, in Nuova giur. civ. comm., 2003, I, 55, con nota di Xxxxxxxxx; in Familia, 2002, 890 ss., con
nota di Gnani; in Riv. not., 2002, 976, con nota di Xxxxxxxx, che ha stabilito che il preliminare di vendita di un bene immobile del- la comunione stipulato da un solo coniuge «non è (…) inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all’azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel bre- ve termine prescrizionale entro cui è ristretto l’esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell’atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della co- munione; ne consegue che, finché l’azione di annullamento non venga proposta, l’atto è produttivo di effetti nei confronti dei ter- zi». Per l’annullabilità del preliminare si pronuncia anche (in moti- vazione) Cass., 28 ottobre 1983, n. 6386, in Giust. civ., 1984, I,
p. 404; Riv. giur. edil., 1984, I, p. 50 (su cui cfr. Oberto, La comu- nione legale tra coniugi, I, cit., 725, II, cit., p. 1359). La già ricor- data Cass., 8 gennaio 2007, n. 88, cit., ha poi sancito l’ammissi- bilità di un trasferimento iussu iudicis ex art. 2932 c.c., nella sua interezza, di un immobile della comunione promesso in vendita dal solo marito, aggiungendo che «la mancata partecipazione di un coniuge ad un atto dispositivo di beni della comunione ex art. 177 c.c. non esclude che dei correlativi effetti anch’egli risenta ove non abbia tempestivamente esercitato l’azione di annulla- mento di quell’atto. Pervenendosi, altrimenti, all’assurdo di rite- nere che, nella specie, da un pur valido (perché non invalidato dal coniuge pretermesso) preliminare di vendita derivi una obbliga- zione di stipula del definitivo non validamente eseguibile, perché facente carico (in tesi) ad uno soltanto dei coniugi, mentre oc- corre il consenso di entrambi per la stipula dell’atto pubblico di trasferimento di beni facenti parte di quella particolare comunio- ne (c.d. “senza quote”) che è la comunione legale di cui al citato art. 177 c.c.» (sul tema della comunione «senza quote» cfr. pe- raltro quanto illustrato in Oberto, La comunione legale tra coniu- gi, I, cit., 225 ss., 261 ss.; per considerazioni critiche sulla con- danna del coniuge non agente, in solido con il coniuge promit- tente venditore, al risarcimento dei danni in favore del promissa- rio acquirente v. ibidem, 728 ss.).
Per la giurisprudenza di merito v. App. Napoli, 15 maggio 1981, in Giur. merito, 1984, 98, sull’annullabilità di una promessa di vendita di un immobile di edilizia economica e popolare. Secon- do Trib. Catania, 29 luglio 1986, in Dir. fam., 1987, I, 243, «Qua- lora un bene immobile ricada nella comunione legale tra coniugi, il contratto preliminare di vendita stipulato da uno solo di essi, senza il consenso dell’altro, deve considerarsi inefficace; ne con- segue che il promittente acquirente non può ottenere l’esecu- zione in forma specifica del preliminare, neppure al limitato fine di conseguire l’acquisto della quota del coniuge che il contratto preliminare ha sottoscritto, dal momento che tale quota è indi- sponibile: può il terzo agire soltanto per il risarcimento del danno, allorché il promittente venditore abbia agito in qualità di procura- tore dell’altro coniuge, senza essere munito del potere di rap- presentarlo». Cfr. poi anche App. Firenze, 13 gennaio 1993, in Giur. merito, 1994, 462, con riguardo però ad un caso di comu- nione ordinaria tra coniugi in regime di separazione sul bene pro- messo in vendita.
(34) Cfr. Xxxxxxxx, La «comunione legale» nel diritto di famiglia ri- formato, in Riv. notar., 1976, 48; Ricca, Gli atti di amministrazio- ne nel regime patrimoniale della famiglia, in AA.VV., Studi sulla ri- forma del diritto di famiglia, Ricerca a cura dell’istituto di diritto privato dell’Università di Messina, diretto da X. Xxxxx, Milano, 1973, 478. Per l’applicabilità dell’art. 184 c.c. al contratto preli- minare v. anche Xxxxxxxxxxx, Commento agli artt. 184-185 c.c., in Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di Xxxx, Oppo e Xxxxxxxxx, III, Padova, 1992, 201; C.M. Xxxxxx, Gli atti di straordinaria amministrazione, cit in AA.VV., La comunione lega- le, a cura di C.M. Xxxxxx, I, Milano, 1989, 604, 615 s.; Bruscuglia, L’amministrazione dei beni della comunione legale, in Trattato di diritto privato diretto da Xxxxxxx, IV, Il diritto di famiglia, II, Tori- no, 1999, 302 s.; Bocchini, L’amministrazione dei beni in comu- nione legale, cit., 57; Anelli, L’amministrazione della comunione legale, cit., 272 s.; Gnani, In tema di preliminare di vendita stipu- lato da uno dei coniugi in regime di comunione legale, Nota a
(segue)
que si voglia ragionare, è innegabile che il contratto preliminare rientri tra gli atti di straordinaria ammi- nistrazione, in quanto potenzialmente pregiudizie- vole per l’altro coniuge e per la comunione; inoltre non è possibile affermare l’estraneità del contratto preliminare alla sfera di applicazione degli artt. 180 e 184 c.c. adducendo il fatto che da esso derivano solo effetti obbligatori e che l’applicazione delle norme in questione è ristretta ai soli atti dispositivi con effetto reale. Il preliminare di compravendita, invero, si pone come «momento originario di una serie obbligatoria consequenziale e successiva, il cui esito conclusivo necessitato è il trasferimento della proprietà del bene» (35); e proprio in virtù dell’ef- fetto conclusivo del trasferimento della proprietà di un bene immobile, anche esso deve essere conside- rato atto di straordinaria amministrazione soggetto alle regole di cui all’art. 184 c.c.
Con riguardo a quest’ultima disposizione, poi, è sta- to esattamente posto in luce che la stessa lettera del- la norma sembra decisamente deporre nel senso del- l’annullabilità del preliminare di vendita di un im- mobile comune, laddove, lungi dal parlare specifica- mente di atti di alienazione, si riferisce invece a que- gli atti che «riguardano» beni immobili (o mobili re- gistrati): espressione, questa, volutamente generica idonea a ricomprendere non solo gli atti diretta- mente distrattivi dalla comunione in conseguenza di un effetto reale immediato, ma anche altri atti che, come il preliminare di vendita, comunque abbiano un’incidenza potenzialmente pregiudizievole sulla comunione con attinenza a beni immobili, ancor- ché l’effetto reale non sia immediato, ma conse- guenza legittimamente necessitata e giuridicamente tutelata fino alla costituzione degli effetti del con- tratto definitivo, in mancanza di volontà dell’obbli- gato (36).
L’introduzione, poi, della trascrizione del prelimi- nare ad opera dell’art. 2645-bis c.c. è venuta ad eli- minare ogni possibile obiezione fondata sul rilievo per cui, avendo il legislatore ancorato la decorren- za del termine prescrizionale per l’azione d’annulla- mento alla data di trascrizione del contratto, que- st’ultimo, ove non previsto come trascrivibile, non avrebbe potuto formare oggetto di domanda di an- nullamento (37). A ben vedere, peraltro, per con- trobattere tale fallace argomentazione sarebbe stato sufficiente prendere in considerazione il fatto che il dies a quo in oggetto non è affatto ancorato in via esclusiva all’esecuzione della predetta formalità, ma coincide, in linea generale, con il momento in cui il coniuge pretermesso ha avuto conoscenza della conclusione del negozio (e non dalla data di
stipula del contratto, come appare del resto ragio- nevole, avuto riguardo al fatto che il legittimato at- tivo all’azione non è parte del contratto: cfr. art. 184 cpv. c.c.) (38).
Da notare che le stesse Sezioni Unite della Cassa- zione, risolvendo il contrasto sul tema del litiscon- sorzio necessario tra i coniugi, in caso di proposi- zione, da parte del terzo promissario acquirente, della domanda ex art. 2932 c.c. (39), hanno te- stualmente riconosciuto che «Anche il contratto preliminare può avere (…) una rilevanza pregiudi- zievole sulla consistenza patrimoniale della comu- nione e sulle condizioni di vita della famiglia, in
Note:
(continua nota 34)
Cass., 21 dicembre 2001, n. 16177, in Familia, 2002, 896 s.; Va- lignani, L’amministrazione dei beni in comunione, cit., 508. Que- st’ultima Autrice rileva che la soluzione «si impone, secondo il ragionamento della Suprema Corte, in quanto il preliminare, pur essendo di per sé inidoneo a determinare l’immediata fuoriusci- ta del cespite d comunione, integra il momento originario di una serie obbligatoria sequenziale e successiva, il cui esito conclusi- vo necessitato è il trasferimento del bene, per effetto della con- clusione del definitivo o in forza della sentenza di cui all’art. 2932 c.c.: in virtù dell’effetto conclusivo della sequenza, quindi, lo stesso preliminare, che alla serie obbligatoria dà inizio, diviene atto eccedente l’ordinaria amministrazione. (…) Anche la stessa lettera dell’art. 184 c.c. sembra decisamente deporre nel senso dell’annullabilità del preliminare di vendita di un immobile comu- ne: la norma infatti non parla specificamente di atti di alienazio- ne ma, con espressione ampia, idonea a ricomprendere anche il preliminare, si riferisce a quegli atti che «riguardano» beni im- mobili (o mobili registrati)»; v. inoltre Ead., Preliminare di vendita di immobile facente parte della comunione legale, esecuzione forzata in forma specifica e litisconsorzio necessario, Nota a Cass., Sez. Un., 24 agosto 2007, n. 17952, in Corr. giur., 2008, 513 ss.; Carta, Il preliminare di vendita immobiliare e la speciale azione di annullamento degli atti “abusivi” ex art. 184 c.c., Nota a Cass., 8 gennaio 2007, n. 88, in Obbl. e contr., 2007, 907 ss. Sulla responsabilità del notaio che roghi un atto pubblico (o che autentichi una scrittura privata) contenente un preliminare di vendita di un bene in comunione da parte di un solo coniuge cfr. Andrini, L’autonomia privata dei coniugi tra status e contratto. Le convenzioni coniugali, Torino, 2006, 85 ss.
(35) Cass., 21 dicembre 2001, n. 16177, in Riv. notar., 2002, II, 971, con nota di Vocaturo; in Giust. civ., 2002, I, 2820; in Xxxx xx- xxx., 0000, X, 000.
(36) Così Valignani, Preliminare di vendita di immobile facente parte della comunione legale, esecuzione forzata in forma speci- fica e litisconsorzio necessario, cit., 515.
(37) Sul tema cfr. Agnino, La sorte del contratto preliminare sti- pulato da un solo coniuge in regime di comunione legale, Nota a Cass., 8 gennaio 2007, n. 88, in Corr. giur., 2007, 510; Carta, Il preliminare di vendita immobiliare e la speciale azione di annul- lamento degli atti “abusivi” xx xxx. 000 x.x., xxx. xxx. xxx.; Di Cri- sto, Contratto preliminare e comunione legale, Nota a Cass., 8 gennaio 2007, n. 88, in Fam. pers. succ., 2008, 405 ss.
(38) V. inoltre quanto rimarcato Oberto, La comunione legale tra coniugi, I, cit., 1341 ss., sull’applicabilità della sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. all’azione di annullamento inter coniuges.
(39) Cfr. Cass., Sez. Un., 24 agosto 2007, n. 17952, cit.; il tema è stato affrontato in Oberto, La comunione legale tra coniugi, I, cit., 768 ss.
considerazione dell’obbligazione assunta dal dispo- nente, che pur vincola unicamente costui, e della responsabilità dello stesso per l’inadempimento; onde il contratto preliminare di vendita di bene immobile in regime di comunione legale costitui- sce negozio eccedente l’ordinaria amministrazione e, per il richiamato espresso disposto del secondo comma dell’art. 180 c.c., le azioni che da esso trag- gono origine richiedono la presenza in giudizio d’entrambi i coniugi».
Ciò detto sarà poi il caso di aggiungere che, contra-
Sarà d’uopo intrattenersi qui brevemente, innanzi tutto, sui profili evidenziati sub b) e c).
Nella decisione qui commentata la Cassazione insi- ste nell’errore concettuale di qualificare espressa- mente come «valido» il contratto annullabile, lad- dove è chiaro (o, per lo meno, dovrebbe esserlo), che il negozio annullabile valido non è. Si è detto
«insiste», perché non è certo la prima volta che la Corte afferma la «validità» del negozio in violazione dell’art. 180 c.c., anche se al fine di predicarne l’ef- ficacia, o comunque di rafforzare l’affermazione del-
riamente a quanto affermato in dottrina (40),
l’eventuale inutile decorso del termine prescriziona- le per l’esercizio dell’azione di annullamento del contratto preliminare non sembra dispiegare effetti di sorta sul diritto del coniuge pretermesso di even- tualmente impugnare il contratto definitivo che, sulla base del preliminare «consolidatosi» per man- cata tempestiva impugnativa, il partner abbia succes- sivamente posto in essere. La stipulazione di un con- tratto preliminare di per sé non determina l’uscita del bene dal patrimonio comune, con la conseguen- za che di esso il coniuge pretermesso è ancora titola- re. La conclusione del contratto definitivo - sebbene
«atto dovuto» per il coniuge promittente venditore nei rapporti con il promissario acquirente - rientra sicuramente nel disposto dell’art. 180 cpv. c.c., con le conseguenze previste dall’art. 184 c.c. in caso di pretermissione del coniuge contitolare del diritto alienato.
6. Le questioni sfuggite all’attenzione delle parti nel caso in esame: in particolare l’esperimento dell’azione di annullamento ex art. 184 c.c. in via d’eccezione
Come si diceva in apertura del presente scritto (41), la lettura della decisione di legittimità evidenzia la presenza, nella specie, di questioni pur rilevanti per la soluzione del caso, che non risultano essere state trattate dalle parti e, segnatamente: a) l’inefficacia della promessa, sottoposta espressamente a condi- zione legata alla sorte della domanda proposta dal promittente venditore ex art. 183 c.c.; b) l’interve- nuta prescrizione dell’azione ex art. 184 c.c. per non essere stata la stessa proposta nell’anno dal decesso del marito, causa di scioglimento del regime, ex art. 191 c.c.; c) l’applicabilità all’azione predetta, pur se prescritta, della regola secondo cui quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum; d) la rilevanza nella specie del fatto che in causa non vi era il pro- mittente venditore, bensì il figlio ed erede di costui, che era però nel contempo figlio ed erede anche del coniuge pretermesso.
Note:
(40) Cfr. Gnani, In tema di preliminare di vendita stipulato da uno dei coniugi in regime di comunione legale, cit., 898, ad avviso del quale «prescrittasi l’azione di annullamento (del preliminare), è venuto meno il limite al potere del coniuge di disporre valida- mente dell’intero cespite comune: la sua legittimazione ad assu- mere un obbligo produttivo di effetti verso la comunione è ormai divenuta piena, senza che più occorra l’intervento dell’altro com- proprietario». Una indicazione in questo senso sembrerebbe ve- nire anche da Xxxx., 17 dicembre 1994, n. 10872, cit., ove si af- ferma che «l’efficacia del preliminare è integrata dalla validità del vincolo obbligatorio alla stipulazione del contratto definitivo ov- vero ad ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c. che, in quanto esecutiva di un obbligo valido nei confronti del coniuge dissen- ziente, è essa stessa opponibile a detto coniuge. Se il prelimina- re è opponibile al coniuge non più legittimato all’azione di annul- lamento per intervenuta prescrizione del relativo diritto, al coniu- ge stesso diviene opponibile l’intera sequenza obbligatoria che causalmente deriva dall’opponibilità e dall’efficacia del prelimi- nare. Il contratto definitivo, o la sentenza che ad esso si sostitui- sca con effetto costitutivo, in quanto esecuzione di un obbligo valido ed efficace nei confronti del coniuge dissenziente, non può essere autonomamente annullabile per la stessa causa che ha colpito il preliminare, ed in relazione alla quale l’azione di an- nullamento è caduta per prescrizione. Quand’anche nella doppia causa del definitivo si privilegi quella tipica della vendita immobi- liare, l’autonomia negoziale assumerebbe rilievo per vizi autono- mamente ascrivibili al negozio definitivo, non per vizi, e correlati- vi diritti già risalenti al preliminare e dei quali sia stata persa la ti- tolarità e la disponibilità per prescrizione. La certezza dei rappor- ti giuridici, che alla previsione di un termine prescrizionale si con- nette, verrebbe violata qualora lo stesso diritto fosse reiterata- mente esercitabile sia con riferimento al contratto preliminare, sia con riferimento alla situazione definitiva, una volta che con ri- ferimento al primo negozio la prescrizione si fosse verificata». Su queste basi, la S.C. ha rigettato l’opposizione esercitata ex art. 404, comma 1, c.p.c. dal coniuge pretermesso contro la sen- tenza pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c. in un giudizio dove non era stato convenuto insieme al coniuge promittente, rile- vando che l’azione di annullamento del preliminare si era ormai prescritta (il decorso del termine annuale, nel caso di specie, è stato fatto decorrere, dalla data di trascrizione della domanda giudiziale). Quest’ultimo peculiare caso è però, obiettivamente, ben diverso da quello discusso nel testo. Nell’ipotesi, invero, di sequenza preliminare-definitivo si hanno due distinti contratti, ciascuno dei quali rappresenta un atto di straordinaria ammini- strazione su beni della comunione: entrambi questi momenti possono pertanto formare, indipendentemente l’uno dall’altro, oggetto di impugnativa ex art. 184 c.c. Nel caso, invece, della se- quenza preliminare-sentenza costitutiva, il secondo termine del binomio non può qualificarsi alla stregua di un «atto di ammini- strazione» dei beni della comunione, posto che l’effetto lesivo per il patrimonio comune non deriva qui più da un negozio giuri- dico, ma da una decisione del giudice.
(41) X. xxxxx, § 0, in fine.
l’assenza di inefficacia, sino al vittorioso esperimen- to dell’azione di annullamento (42). In ogni caso, è chiaro che il contratto annullabile, in difetto di tempestivo esperimento dell’azione d’annullamen- to, è in grado di produrre (rectius: di continuare a produrre) definitivamente i suoi effetti. Il problema, semmai, deriva dal fatto che l’azione di annullamen- to è sottoposta ad un termine particolarmente bre- ve. Nel caso in esame, poi, al momento dell’esperi- mento dell’azione ex art. 2932 c.c. da parte del pro- missario acquirente, l’anno dal decesso del marito (coniuge defunto per primo) era ampiamente tra- scorso.
La questione diviene dunque quella di vedere se la domanda avrebbe potuto essere proposta nel corso del giudizio intentato dal promissario acquirente. Sul punto viene in considerazione l’art. 1442, com- ma 4, c.c., secondo cui «L’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla va- lere», regola che trova espressione nel noto brocar- do latino per cui quae temporalia ad agendum, perpe- tua ad excipiendum (cfr. anche artt. 1495, ult. cpv.,
c.c. e 1667 cpv. c.c.; in senso contrario v. invece art. 1449 cpv. c.c.). La questione diviene dunque quella di sapere se siffatto principio trova applicazione al- l’annullamento di cui all’art. 184 c.c. (43).
Al riguardo potrà dirsi che il carattere, in altra sede enucleato come per molti versi «speciale» della pre- scrizione delineata dalla citata norma giusfamiliare (44), potrebbe, quanto meno in astratto, indurre a rispondere negativamente.
Una prima pronuncia - con riferimento ad una ipo- tesi in cui il contratto era già stato eseguito - ha af- fermato la possibilità di opporre in via di eccezione l’annullabilità dell’atto, sostenendo che «l’eccezio- ne di annullamento del contratto è proponibile an- che dopo il termine di prescrizione dell’azione di an- nullamento». Peraltro, dopo aver rimarcato che l’eccezione è sollevabile «solo dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto», i giudici hanno con- cluso che essa non può essere utilmente opposta
«dopo che il contratto ha avuto esecuzione, al fine di resistere alla domanda di accertamento della sua esistenza e della sua efficacia»; ciò «neppure se, trat- tandosi del contratto di compravendita di un immo- bile stipulato con scrittura privata non autenticata, tale domanda sia strumentale a quella di trascrizione o di condanna alla stipulazione del contratto ripro- duttivo in forma pubblica». La Corte, dunque, par- tendo dalla constatazione per cui il termine annuale previsto dall’art. 184 c.c. è di prescrizione, e non di decadenza, «al pari del termine previsto dall’art.
1442 c.c. per la generale azione di annullamento dei contratti, dal quale si distingue solo per la diversa durata», ne ha dedotto - in astratto - l’applicabilità della regola dettata dal quarto comma dell’art. 1442 c.c., peraltro escludendone l’operatività nel caso og- getto di lite. In esso, infatti, il marito aveva vendu-
Note:
(42) Xxx. Xxxx., 00 xxxxxxxx 0000, x. 00000, in questa Rivista, 2001, 385, con nota di Xxxxxxxxxx Xxxxx; in Giust. civ., 2001, I, 2173; in Xxx. xxx., XX, 000, secondo la quale «In regime di comu- nione legale tra coniugi gli atti di disposizione di beni immobili compiuti da uno solo dei coniugi, senza il necessario consenso dell’altro, sono validi ed efficaci e sottoposti alla sola sanzione dell’annullamento; il coniuge che non ha prestato il consenso, né ha esperito l’azione di annullamento, a norma dell’art. 184 c.c., assume, attraverso l’implicita convalida, la posizione di contra- ente occulto; intervenuto il fallimento del coniuge comunista che non ha partecipato all’atto è ammissibile l’azione revocatoria fallimentare per la declaratoria di inefficacia dell’atto in relazione alla quota dell’immobile spettante al fallito». Nel medesimo ordi- ne d’idee si colloca anche la successiva Cass., 29 ottobre 2008,
n. 25984, secondo cui «In tema di comunione legale tra coniugi, tutti gli atti di disposizione di beni immobili ad essa appartenen- ti, compiuti da uno solo dei coniugi, senza il necessario consen- so dell’altro ovverosia in violazione della regola dell’amministra- zione congiunta, sono validi ed efficaci e sottoposti alla sola san- zione dell’annullamento ai sensi dell’art. 184 c.c., in forza del- l’azione proponibile dal coniuge entro i termini previsti dalla stes- sa norma; tale principio vale, a maggior ragione, nell’ipotesi in cui il trasferimento del bene,come nella specie, è già avvenuto per atto pubblico sottoscritto da tutte le parti e la scrittura priva- ta, sottoscritta solo da un coniuge, si sia limitata a prevedere un diverso e maggiore prezzo ed una diversa modalità di pagamen- to, ciò escludendo la sua natura di atto di disposizione o di stra- ordinaria amministrazione ed invero ricorrendo l’applicabilità del- la regola dell’amministrazione disgiunta ai sensi dell’art. 180, comma 1, c.c.». Naturalmente, l’espressione «sono validi ed ef- ficaci» - certamente impropria, tenuto conto del fatto che l’an- nullabilità è tradizionalmente riconducibile ad una delle fattispe- cie paradigmatiche dell’invalidità negoziale - va intesa nel senso che, in difetto di convalida o di tempestivo esperimento del- l’azione d’annullamento, il contratto è in grado di produrre defi- nitivamente i suoi effetti. Consapevole della differenza tra validi- tà ed efficacia si mostra invece, ad es., Cass., 14 dicembre 1978, n. 5975, in Riv. not., 1979, II, 554: «La rinuncia ad una pre- stazione contrattuale, espressa da persona inabilitata, quale be- neficiaria di un contratto a favore di terzo, costituisce atto di stra- ordinaria amministrazione, che, se compiuto senza l’osservanza delle prescritte formalità e senza l’assistenza del curatore, è an- nullabile ai sensi dell’art 427, comma 2, c.c. L’annullamento può essere pronunciato solo su istanza dell’inabilitato, o dei suoi ere- di o aventi causa, con la conseguenza che, in difetto di tale istan- za, la rinunzia, ancorché invalida, rimane efficace».
(43) Il richiamo all’art. 1442 c.c. sarebbe sicuramente precluso qualora si intendesse ricondurre il capoverso dell’art. 184 c.c. al- l’istituto della decadenza, anziché a quello della prescrizione. Nel senso che «All’istituto della decadenza non è applicabile la rego- la quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, non potendo rivivere sotto forma di eccezione il diritto ormai estinto, perché non fatto valere nel termine perentorio» cfr. Cass., 27 giugno 1969, n. 2324, in Previd. soc., 1969, 1593. Sulla regola di cui all’art. 1442 c.c. e per un’approfondita dimostrazione storica del relativo carattere generale cfr. X. Xxxxxxxxx, Temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, in Riv. dir. civ., 2008, 713 ss.
(44) Cfr. Oberto, La comunione legale tra coniugi, II, cit., 1350 ss.
to, senza il consenso dell’altro coniuge, mediante semplice scrittura privata, un immobile ad un terzo. L’acquirente aveva citato in giudizio entrambi i co- niugi per la verificazione della scrittura privata e la moglie aveva eccepito l’annullamento. La Corte ha respinto tale eccezione rilevando che il processo in cui quest’ultima si era venuta a collocare non era di- retto all’adempimento del contratto (come invece richiesto dall’art. 1442, quarto comma, c.c.), ma al- la verificazione di una scrittura privata (45).
In una successiva decisione la Cassazione ha invece escluso, anche in astratto, l’applicabilità della rego- la di cui al quarto comma dell’art. 1442 c.c. Muo- vendo, infatti, dal carattere speciale dalla disposizio- ne contenuta nell’art. 184 c.c., si è ritenuto che per questa particolare ipotesi di annullabilità non valga la regola generale della imprescrittibilità dell’ecce- zione di annullabilità dalla disciplina generale in te- ma di annullamento del contratto (46).
La dottrina, al contrario, rilevando come la discipli- na dell’azione di annullamento non si discosti - quanto alla natura ed al senso dei limiti temporali imposti all’esercizio del diritto - da quella generale dettata dall’art. 1442 c.c. e ponendo in evidenza il carattere generale proprio della normativa racchiusa nella norma testé citata (47), conclude per la ten- denziale applicabilità del quarto comma dell’art. 1442 c.c. all’azione di annullamento ex art. 184, commi 1 e 2 c.c. (48).
Questa soluzione appare sicuramente preferibile (49).
Invero, qualsiasi dubbio in proposito, derivante dal fatto che il coniuge pretermesso, in quanto non par- te del negozio dispositivo, non potrebbe essere con- venuto in giudizio per l’adempimento, laddove l’art.
Note:
(45) Cfr. Cass., 19 febbraio 1996, n. 1279, in Vita not., 1996, I, 873; in Giur. it., 1997, 962, con nota di Xxxxxxx.
(46) Cass., 27 ottobre 2003, n. 16099, in Giust. civ., 2004, I, 53; in Vita not., 2004, I, 275; in Contratti, 2005, 68, con nota di Gelli; la Cassazione ha stabilito che «l’azione di annullamento degli at- ti di disposizione di beni immobili o mobili registrati posti in es- sere da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro è sog- getta alla prescrizione annuale prevista dall’art. 184 c.c. e rispet- to ad essa non trova applicazione, neppure in via analogica, la re- gola posta dall’ultimo comma dell’art. 1442 c.c. in tema di azio- ne generale di annullamento dei contratti, secondo cui l’annulla- bilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla valere». In motivazione leggesi che «una interpretazione estensiva della (...) regola dell’art. 1442 c.c., fino a ritenervi implicitamente conte- nute le (...) ipotesi di annullabilità degli atti, compiuti da un co- niuge senza il necessario consenso dell’altro, di cui all’art. 184 c.c., trova ostacolo non superabile nella esposta singolarità della comunione legale tra coniugi e nella specialità del regime di cir- colazione dei beni, che ne sono oggetto, di cui ciascun coniuge
ha il potere di disporre, solo esaustivamente riconoscendosi al coniuge pretermesso nell’atto dispositivo, quando afferente a beni immobili o mobili registrati, una prescrittibile azione di an- nullamento e non anche una imprescrittibile eccezione di annul- lamento, contrastante - quest’ultima - con la sopraindicata salva- guardia degli opposti interessi in campo». Alle medesime con- clusioni perviene - ancorché meramente in obiter - anche la suc- cessiva Cass., 8 gennaio 2007, n. 88, in Obbl. e contr., 2007, 907, con nota di Carta; in Corr. giur., 2007, 506, con nota di Agni- no; in Fam. pers. succ., 2008, 405, con nota di Di Cristo.
(47) Come attestato dal fatto che lo stesso art. 1442 c.c., dopo aver preso in considerazione (ai fini della disciplina della decor- renza del termine prescrizionale) le ipotesi di annullabilità con- template nel Capo XII del codice, si preoccupa, al terzo comma, di indicare quale sia il criterio generale di individuazione del dies a quo «negli altri casi»: cfr. Xxxxxxxxxx, Annullabilità degli atti compiuti senza il necessario consenso del coniuge in regime di comunione legale e disciplina della prescrizione, in Familia, 2004, 256.
(48) Cfr. Xxxxxxxxxx, Annullabilità degli atti compiuti senza il ne- cessario consenso del coniuge in regime di comunione legale e disciplina della prescrizione, cit., 256 ss.; v. inoltre Gionfrida Dai- no, In tema di comunione coniugale e atti di disposizione da par- te del singolo coniuge (a proposito di una sentenza delle Corte costituzionale), cit., 286 ss., 290; Paladini, La comunione legale come “proprietà solidale”: le conseguenze sistematiche e appli- cative, Nota a Cass., 24 agosto 2007, n. 17952, in questa Rivista, 2008, 693 s.; Id., Della comunione legale, cit., 115; Gelli, Perpe- tuità dell’eccezione di annullamento e regime degli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso del’altro coniuge, Nota a Cass., 27 ottobre 2003, n. 16099, in Nuova giur. civ. comm., 2005, 72 ss. Anche Dossetti, Preliminare di vendita di un bene comune e posizione del coniuge non stipulante, in Contrat- ti, 2008, 346, perviene alle medesime conclusioni, ponendo in luce, in primo luogo, che l’azione di annullamento di cui all’art. 184 c.c. è unanimemente considerata una vera e propria azione di annullamento, e il termine annuale un termine di prescrizione e non di decadenza. L’Autrice rileva inoltre che «uno degli gli aspetti peculiari dell’azione di annullamento di cui all’art. 184 comma 1 c.c., è costituito dal fatto che titolare ne è un soggetto rimasto estraneo al contratto; questa “anomalia”, però, dipende dalla scelta del legislatore di evitare la più grave sanzione del- l’inefficacia per l’atto di disposizione compiuto da un coniuge senza averne il potere - che sarebbe invocabile da chiunque e im- prescrittibile -, e di degradare la violazione a mancanza di un re- quisito di regolarità dell’atto. La ragione di questa scelta sta, co- me è noto, in una esigenza di tutela del terzo estraneo alla cop- pia, e la stessa funzione è svolta dalla brevità del termine di pre- scrizione, rispetto a quello generale di cinque anni. Non bisogna però confondere la ratio di alcune caratteristiche “speciali” della disciplina dell’azione con la sua funzione propria e principale, che è quella di tutelare il coniuge pretermesso: dunque, tutto quanto può costituire limite alla tutela del coniuge deve essere espres- samente previsto, o almeno giustificato in modo convincente». Rimarca Carta, Il preliminare di vendita immobiliare e la speciale azione di annullamento degli atti “abusivi” ex art. 184 c.c., Nota a Cass., 8 gennaio 2007, n. 88, in Obbl. e contr., 2007, 907 ss., che «la specialità della comunione dei beni non implica necessa- riamente l’esaustività dell’insieme di disposizioni che la regolano (…). Il riconoscimento della specialità dell’istituto in questione sembra potersi ravvisare piuttosto in un certo atteggiamento dell’interprete che, dinanzi alla divergenza tra taluni profili di di- sciplina della comunione legale e i principi del nostro ordinamen- to giuridico, segua una ricostruzione coerente con la ratio interna della comunione. Non v’è dubbio, allora, che la specialità del- l’istituto della comunione dei beni non precluda qualunque forma di eterointegrazione della relativa disciplina».
(49) In questo senso appaiono unanimemente orientate anche la dottrina e la giurisprudenza francesi, in relazione al termine di cui al secondo comma dell’art. 1427 c.c. fr.: cfr. per tutti Flour e Champenois, op. cit., 330; Xxxxx e Xxxxxx, op. cit., 380.
1442, comma 4, c.c. si riferisce proprio alla «parte convenuta per l’esecuzione del contratto», è supera- bile sulla base del rilievo per cui, innanzi tutto, è a tale coniuge (e solo a tale coniuge) che la legge con- ferisce il potere di chiedere l’annullamento. In se- condo luogo, è innegabile che questo coniuge, ben- ché non sia «parte» nel senso di «persona che ac- quista i diritti ed assume gli obblighi nascenti dal contratto», è tuttavia «parte» nel senso di «persona nei cui confronti gli effetti del contratto devono es- sere fatti valere», come del resto confermato da quella giurisprudenza (50) che non mostra esitazioni nell’affermare che il coniuge pretermesso ha comun- que la veste di litisconsorte necessario nel giudizio volto all’accertamento o all’esecuzione del contratto concluso singolarmente partner: e ciò perché egli è comunque destinatario della pretesa avanzata dal terzo contraente. Del resto, l’azione proposta da par- te del terzo acquirente per l’adempimento (si pensi alla richiesta di condanna alla consegna del bene) nei confronti del coniuge alienante assume sicura- mente la valenza, se proposta anche nei riguardi del coniuge pretermesso, di accertamento della proprie- tà e di rivendica nei suoi confronti, con conseguen- te configurabilità di una situazione di litisconsorzio necessario (51).
Dunque, allorquando l’art. 1442, ultimo comma,
certamento, ovvero di condanna, ovvero costitutiva sul bene oggetto di comunione legale) (54).
La conclusione raggiunta con riferimento all’art. 1442, comma 4, c.c., non appare in contrasto con quella altrove illustrata relativamente ai rapporti con l’art. 2941, n. 1, c.c. (55): nel caso qui citato per secondo, infatti, si riscontra una vera e propria in- compatibilità della struttura normativa finalizzata alla determinazione del calcolo del periodo prescri- zionale ex art. 184 cpv. c.c. rispetto alla regola gene- rale, tale da rendere certamente speciale la prescri- zione giusfamiliare rispetto ai principi generali. Tut- to al contrario, le peculiarità dell’art. 184 c.c. non sono tali da porlo in contrasto con la regola genera- le dettata dall’art. 1442, comma 4, c.c. La soluzione proposta si inserisce del resto nel filone interpretati- vo teso a valorizzare il richiamo del terzo comma dell’art. 1442 cit. a «tutti gli altri casi», così attri- buendo a tale articolo una valenza di norma genera- le, come ad esempio dimostrato dalla giurisprudenza che estende la regola qui in esame anche alla do- manda di annullamento del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi col rappre- sentato, ex art. 1394 c.c. (56).
Concludendo sul punto dell’azione ex art. 184, pri- mo e secondo comma, c.c., va notato come nel caso risolto dalla decisione qui in commento, non essen-
c.c. si riferisce alla «parte convenuta per l’esecuzio-
ne del contratto», esso indica proprio quale sia la condizione necessaria e sufficiente per identificare tale «parte»: l’essere, cioè, destinatario della pretesa del terzo rivolta a veder attuato il programma con- trattuale, ancorché ciò significhi, per il coniuge non agente, essere parte di un’azione di rivendica. Lo stesso è a dirsi allorquando l’azione abbia carattere non già di accertamento e/o di condanna, bensì pos- segga natura costitutiva, come accade nel caso pre- visto dall’art. 2932 c.c. Ecco perché, nel caso in cui il contratto concluso sia ad effetti obbligatori ed il terzo agisca per l’esecuzione (52), il coniuge che non aveva prestato il proprio consenso ha piena legitti- mazione ad opporre in via di eccezione l’annullabili- tà del contratto, anche quando la relativa azione sia prescritta, in applicazione della regola dettata dal- l’art. 1442, quarto comma, c.c. (53). In fondo, a ben vedere, la soluzione prospettata si limita a presup- porre una semplice interpretazione estensiva del- l’art. 1442, quarto comma, c.c., nella misura in cui l’espressione: «parte convenuta per l’esecuzione del contratto» viene letta nel modo seguente: «parte convenuta nell’ambito di un giudizio per l’esecuzio- ne del contratto» (nel contesto del quale si aggiun- ge, contro il coniuge non agente, una domanda d’ac-
Note:
(50) Oberto, La comunione legale tra coniugi, I, cit., 768 ss.
(51) Oberto, La comunione legale tra coniugi, I, cit., 750 ss., 756 ss.
(52) Sulla presenza di un litisconsorzio necessario in tale ipotesi cfr. Oberto, La comunione legale tra coniugi, I, cit., 768 ss.
(53) Così Xxxxxxxxxx, Annullabilità degli atti compiuti senza il ne- cessario consenso del coniuge in regime di comunione legale e disciplina della prescrizione, cit., 260. Analogamente Xxxxxxxxx Xxxxx, In tema di comunione coniugale e atti di disposizione da parte del singolo coniuge (a proposito di una sentenza delle Cor- te costituzionale), cit., 286 ss.; Barbiera, La comunione legale, cit., 552; Galasso, Del regime patrimoniale della famiglia, I, Artt. 159-230, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca a cu- ra di Xxxxxxx, Bologna-Roma, 2003, 372.
(54) Contra Valignani, L’amministrazione dei beni in comunione, cit., 517 s., secondo cui «un’interpretazione estensiva della re- gola di cui all’art. 1442 c.c., fino a ritenervi implicitamente con- tenuta anche l’ipotesi di annullabilità disciplinata dall’art. 184 c.c.», troverebbe «un ostacolo insuperabile nella particolare na- tura della comunione legale e nella specialità del regime di circo- lazione dei beni che ne fanno parte, dei quali ciascun coniuge ha il potere di disporre, essendo unicamente accordata al coniuge pretermesso una “prescrittibile” azione di annullamento e non anche una “imprescrittibile” eccezione di annullamento, che contrasterebbe con la salvaguardia dei contrapposti interessi in campo».
(55) Cfr. Oberto, La comunione legale tra coniugi, II, cit., 1346 ss.
(56) Cfr. Cass., 28 luglio 1987, n. 6542, in Giust. civ., 1988, I, 454; in Riv. not., 1988, II, 971; Cass., 5 maggio 2003, n. 6755.
do comunque stata proposta (per lo meno, sulla ba- se di quanto è dato capire dalla lettura della motiva- zione della decisione di legittimità) eccezione d’an- nullamento, tale profilo non potrà certo più essere sollevato (tanto meno, per evidenti motivi proces- suali, in fase di rinvio), con conseguente consolida- zione degli effetti del contratto annullabile.
7. Segue. L’inefficacia legata alla condizione risolutiva
Un ulteriore profilo la cui trattazione appare nella specie preclusa è dato dal tema, già ricordato, del- l’eventuale inefficacia del preliminare, risolutiva- mente condizionato alla reiezione della domanda già proposta dal promittente venditore ex art. 183
c.c. nei riguardi della moglie. Ora, la peculiarità della specie è che (sempre, ovviamente, a quanto consta dalla lettura della motivazione della decisio- ne di legittimità) la domanda citata venne abban- donata dal marito stesso in corso di causa. Tale au- tonomo profilo di inefficacia, almeno apparente- mente, non avrebbe così potuto essere fatto valere nel giudizio ex art. 2932 c.c., atteso che la domanda diretta all’esclusione della moglie dal potere di am- ministrare i beni della comunione non poteva dirsi
«rigettata».
Sarà il caso però di porre in luce che, nella peculia- re situazione in oggetto, la parte interessata a difen- dersi dalla domanda ex art. 2932 c.c., vale a dire l’erede del promittente venditore (nella sua veste, questa volta, di erede della moglie pretermessa …), avrebbe potuto appellarsi alla regola scolpita nel- l’art. 1359 c.c., secondo cui «La condizione si consi- dera avverata qualora sia mancata per causa imputa- bile alla parte che aveva interesse contrario all’av- veramento di essa».
Anche quest’eccezione è ormai (tanto più nel giudi- zio di rinvio) irrimediabilmente preclusa: ove, però, tempestivamente sollevata dal convenuto nel giudi- zio di adempimento in forma specifica, essa avrebbe forse potuto portare ad un rigetto della domanda proposta dal promissario acquirente, posto che l’inefficacia derivante dall’avveramento di una con- dizione risolutiva sfugge alla «tagliola» temporale di cui all’art. 184 cpv. c.c. Diciamo «forse», perché il convenuto si trovava nella particolare posizione di erede, al contempo, del coniuge pretermesso, ma an- che di quello pretermittente, sebbene il fatto di por- tare, come direbbero i francesi, tale double casquette non sembri, quanto meno di primo acchito, pregiu- dicare, in una situazione del genere, i diritti derivan- ti ex utroque latere.