OGGETTO
CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
Lotto 1 - Polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO)
OGGETTO
Città Metropolitana di Genova Sede Legale
Piazzale Mazzini, 2 16122 – GENOVA (GE) C.F. 80007350103
STAZIONE APPALTANTE
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana
CENTRALE DI COMMITTENZA
Xxxxxxxx Xxxxx
RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
DEFINIZIONI
Contraente/Ente ......................................................... La Città Metropolitana di Genova, che stipula il
contratto di assicurazione
Assicurazione Il contratto di assicurazione
Contratto/Polizza Il documento che prova l'assicurazione
Assicurato .................................................................. Il soggetto il cui interesse è protetto
dall'assicurazione
Società L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)
Broker La ASSIDEA & DELTA Srl
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
l’assicurazione
Indennizzo/Risarcimento la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Cose sia gli oggetti materiali che gli animali
Franchigia la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto ..................................................................... la parte percentuale di danno che rimane a carico
dell’Assicurato
Mercedi ....................................................................... ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle
ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale dipendente compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL)
DEFINIZIONI
SOMMARIO
pagina
Articolo 1 Oggetto 4
Articolo 2 Importo a base di gara 4
Articolo 3 Premi assicurativi 4
Articolo 4 Modalità e termini di pagamento 4
Articolo 5 Tracciabilità dei flussi finanziari 5
Articolo 6 Clausola broker 5
Articolo 7 Obblighi derivanti da rapporti di lavoro 6
Articolo 8 Obblighi in materia di sicurezza 6
Articolo 9 Tutela della riservatezza 6
Articolo 10 Garanzie e cauzione definitiva 7
Articolo 11 Ripartizione dell’assicurazione e delega 7
Articolo 12 Risoluzione contrattuale 8
Articolo 13 Motivi di risoluzione contrattuale 8
Articolo 14 Diffida ad adempiere 8
Articolo 15 Recesso unilaterale 9
Articolo 16 Clausole finali 9
Articolo 1 Oggetto
Il presente capitolato speciale d’oneri ha per oggetto l’affidamento della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dipendenti come disciplinata dalla polizza allegata e dalle disposizioni seguenti.
Le condizioni contrattuali che regolano le singole assicurazioni sono indicate nelle polizze allegate.
Il contratto di assicurazione sarà formalizzato mediante sottoscrizione della polizza allegata al presente capitolato integrate in appendice dalle relative schede di offerta del soggetto aggiudicatario.
Articolo 2 Importo a base di gara
L’importo complessivo a base di gara ammonta a € 1.250.000,00 (compresi imposte ed oneri). Non sono quantificati oneri per la sicurezza in quanto non sono configurabili rischi interferenziali
Articolo 3 Premi assicurativi
I premi indicati in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario o comunque gli eventuali parametri di calcolo restano fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale, ferme restando le eventuali regolazioni previste.
Articolo 4 Modalità e termini di pagamento
Ferma la validità della polizza, la prima rata di premio deve essere pagata entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto all’Assicuratore. Il periodo di mora vale anche per le rate di premio successive alla prima o in caso di eventuali appendici, anche di proroga o di mantenimento in ogni caso della copertura. Qualora la consegna del contratto o dei documenti sia successiva a tale data, il pagamento del relativo premio dovrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla consegna del/i medesimo/i al broker.
I termini di pagamento sopra indicati valgono anche in caso di eventuali ratei, appendice, proroga o mantenimento a qualunque titolo della copertura assicurativa.
L’assicurazione conserva inoltre la propria validità anche durante il decorso di eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.
La Società da e prende altresì atto, che il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce adempimento per il pagamento del premio ai sensi dell’art. 1901 del codice civile, nei confronti della Società e di eventuali coassicuratori.
I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.
L’Assicuratore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che, in assenza di dette comunicazioni, la Città Metropolitana non esegue i pagamenti senza che l’Assicuratore possa avere nulla a pretendere per il
ritardo.
Non è consentito all’Assicuratore di segnalare più di un conto dedicato. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato.
Qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio con le modalità sopra indicate, l’Assicuratore, ferma la facoltà di adottare tutti i provvedimenti a tutela del proprio credito, può applicare gli interessi nella misura prevista dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, fatta salva la risarcibilità dell’eventuale maggior danno subito.
Articolo 5 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Assicuratore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Assicuratore s’impegna a comunicare ai sub-contraenti e sub-fornitori ed eventuali coassicuratori il codice unico di progetto (CUP), se previsto, e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto.
L’Assicuratore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-fornitori, i sub-contraenti e i coassicuratori, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.
La mancanza delle clausole di cui al comma 2 costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. A tal fine l’Assicuratore deve trasmettere copia dei suddetti contratti alla Città Metropolitana.
L’Assicuratore è tenuto a risolvere i contratti di cui al comma 2 in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e dalla presente convenzione comporta la risoluzione del contratto.
Articolo 6 Clausola broker
La Città Metropolitana ha affidato, ai sensi della normativa vigente, alla società Assidea & Delta S.r.l., con sede legale in Isernia, Via Occidentale n. 148, la gestione ed esecuzione della presente assicurazione, in qualità di broker del Contraente.
Ad ogni effetto di legge, le parti riconoscono alla suddetta Società, iscritta alla sez. B del RUI al n. B000101964, il ruolo di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, “Codice delle assicurazioni private”, relativamente alla collaborazione e all’assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti il presente contratto avverranno per il tramite del Broker incaricato. Nel caso in cui il pagamento di premi o importi comunque dovuti in dipendenza dello stesso, avvenissero per il tramite del broker, l’Assicuratore delega espressamente Assidea & Delta S.r.l. all’incasso di tali premi o importi, ai sensi dell’articolo 118 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con effetto liberatorio per il Contraente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1901 del codice civile. In caso di coassicurazione tale delega è espressamente rilasciata, con pari effetti, oltre che dall’impresa Delegataria, da ciascuna impresa Coassicuratrice.
La percentuale di remunerazione del Broker per la polizza assicurativa RCT-RCO è del 5%. La remunerazione è a carico dell’assicuratore in conformità agli usi del mercato nazionale ed internazionale dalle compagnie di assicurazioni ed è compresa nell’offerta presentata.
Articolo 7 Obblighi derivanti da rapporti di lavoro
L’Assicuratore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L’Assicuratore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.
L’Assicuratore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L’Assicuratore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Il Contraente può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa dell’appaltatore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Città Metropolitana e manleva quest’ultima da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.
Sono fatti salvi gli obblighi posti a carico dell’amministrazione dall’applicazione dell’articolo 4, comma 2, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
L’Assicuratore è responsabile dell’osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.
Articolo 8 Obblighi in materia di sicurezza
L’Assicuratore s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Assicuratore s’impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.
L’Assicuratore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel suddetto decreto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori.
L’Assicuratore, recepita l’informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza.
L’Assicuratore s’impegna a manlevare la Città Metropolitana da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.
L’Assicuratore è responsabile dell’osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.
Articolo 9 Tutela della riservatezza
L’Assicuratore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L’Assicuratore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti idonei per proteggere e mantenere
riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell’esecuzione del contratto.
Il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente, nel termine di dieci giorni antecedenti la stipula del contratto di concessione, il nominativo del responsabile designato del trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L’Assicuratore manleva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei collaboratori che utilizzerà.
Articolo 10 Garanzie e cauzione definitiva
L’Assicuratore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, salvo gli incrementi e le riduzioni previsti dall’articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La cauzione può essere costituita nei modi previsti dall’articolo 93, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Contraente.
La garanzia fideiussoria deve avere validità per tutta la durata del contratto e cessa di avere effetto solo a seguito dell’emissione del collaudo, del certificato di regolare esecuzione o della verifica finale di conformità. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Contraente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.
In caso di proroga e/o rinnovo del contratto il soggetto aggiudicatario s’impegna a mantenere la garanzia fideiussoria.
Articolo 11 Ripartizione dell’assicurazione e delega
Qualora dall’offerta aggiudicataria risulti che l’Assicurazione è divisa fra diverse imprese coassicuratrici, tutti i coassicuratori devono sottoscrivere la polizza, accettando tutte le seguenti condizioni.
Le imprese coassicuratrici devono affidare la delega per la gestione del contratto alla Società e riconoscere che il Contraente/Assicurato ha affidato per parte sua tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione al Broker ASSIDEA & DELTA S.r.l., la quale tratterà esclusivamente con l'impresa Delegataria.
Le Società coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, anche sostanziali, ivi comprese quelle in relazione a sinistri, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Società delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente, eventualmente anche per il tramite della ASSIDEA & DELTA Srl, direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.
Per effetto di quanto sopra, resta convenuto che tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società delegataria, compreso, in caso di sinistro, ogni comunicazione relativa alla interruzione della prescrizione che, inviata alla Società delegataria, avrà pieno ed integrale effetto ai sensi di legge anche nei confronti delle imprese coassicuratrici senza necessità di ulteriori comunicazioni.
La Società delegataria è tenuta al pagamento dell’intero indennizzo nei confronti dell’assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
La Società delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle imprese coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.
È ammessa la riassicurazione. È fatto assoluto divieto al soggetto aggiudicatario e ai coassicuratori di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto.
Articolo 12 Risoluzione contrattuale
Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi di clausola risolutiva espressa previsti dal contratto di assicurazione e dalla polizza.
Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Contraente, in forma di lettera raccomandata, comunicazione PEC o fax, di volersi avvalere della risoluzione. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell’inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato all’Appaltatore un termine minimo di 5 (cinque) giorni per formulare giustificazioni.
Qualora la Società non ottemperi, non rispetti il termine sopraindicato o qualora le deduzioni non siano a giudizio del Contraente accoglibili, è facoltà del Contraente di risolvere il contratto.
La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 13 Motivi di risoluzione contrattuale
Costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fatti salvi altri casi espressamente indicati nel capitolato o nella polizza, le seguenti ipotesi di inadempimento:
(a) nel caso in cui il Contraente accerti l'effettuazione da parte dell’Assicuratore di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
(b) nel caso di cancellazione della Società dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private;
(c) la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente.
Articolo 14 Diffida ad adempiere
Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Contraente, indipendentemente dall’applicazione delle penali, eventualmente previste, comunica alla Società, in forma di lettera raccomandata, comunicazione PEC o fax, gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere inferiore qualora sia giustificato da ragioni di interesse pubblico o da pericolo di pregiudizio per il Contraente.
Qualora la Società non ottemperi, è facoltà del concedente risolvere il contratto.
Analogamente può procedere la Società qualora il Contraente si renda inadempiente agli obblighi ad esso
riconducibili.
La risoluzione del contratto comporta l’escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno ulteriore.
Articolo 15 Recesso unilaterale
Il Contraente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza in caso di giusta causa, intesa come cessazione del rapporto di fiducia sottostante il presente contratto, a seguito della perdita di un requisito di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero di intervento di un motivo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:
(a) sia stato depositato nei confronti dell’Assicuratore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell’aggiudicatario;
(b) l’Assicuratore perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara;
(c) sia accertata a carico dell’Assicuratore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l’esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
(d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte all’Assicuratore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d’ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
(e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
Dalla data del recesso l’Assicuratore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Contraente.
Il Contraente si riserva, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune.
In caso di recesso l’Assicuratore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Articolo 16 Clausole finali
Sono a carico dell’Assicuratore tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Per tutto ciò che non sia esplicitamente disciplinato nel presente capitolato speciale d’oneri e nella relativa polizza s’intende fare riferimento alle norme di legge.
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente contratto sono devolute al giudice
ordinario Foro competente di Genova.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
Lotto 1 - Polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO)
OGGETTO
Città Metropolitana di Genova Sede Legale
Piazzale Mazzini, 2 16122 – GENOVA (GE) C.F. 80007350103
STAZIONE APPALTANTE
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana
CENTRALE DI COMMITTENZA
Xxxxxxxx Xxxxx
RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
Inizio: ore 24 del 30.06.2016
Scadenza: ore 24 del 31.12.2018
DURATA DEL CONTRATTO
DEFINIZIONI
Contraente/Ente ......................................................... La Città Metropolitana di Genova, che stipula il
contratto di assicurazione
Assicurazione Il contratto di assicurazione
Polizza/Contratto Il documento che prova l'assicurazione
Assicurato .................................................................. Il soggetto il cui interesse è protetto
dall'assicurazione
Società L'impresa assicuratrice (e le coassicuratrici)
Broker La ASSIDEA & DELTA Srl
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
l’assicurazione
Indennizzo/Risarcimento la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Cose sia gli oggetti materiali che gli animali
Franchigia la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto ..................................................................... la parte percentuale di danno che rimane a carico
dell’Assicurato
Mercedi ....................................................................... ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle
ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale dipendente compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL)
DEFINIZIONI
SOMMARIO
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SEZIONE A - DESCRIZIONE DEL RISCHIO 4
A.1. Descrizione del rischio 4
A.1.1. Attività escluse 4
A.1.2. Precisazioni 4
A.2. Scoperti e franchigie per sinistro 9
A.3. Limiti di risarcimento 10
A.4. Assicurati 10
A.5. Dichiarazioni dell’assicurato 10
A.6. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 11
SEZIONE B - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT 12
B.1. Oggetto dell’assicurazione RCT 12
B.2. Novero dei terzi 12
B.3. Responsabilità personale dei dipendenti 12
B.4. Responsabilità personale dei non dipendenti 13
B.5. Diritto di rivalsa 13
B.6. Esclusioni 13
SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCO 15
C.1. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro 15
C.2. Esclusioni 15
SEZIONE D - NORME ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRI 17
D.1. Obblighi del Contraente in caso di sinistro 17
D.2. Gestione delle vertenze di danno 17
D.3. Recesso in caso di sinistro 18
D.4. Osservazione del bilancio tecnico 18
SOMMARIO
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SEZIONE E - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 19
E.1. Durata del contratto 19
E.2. Rescindibilità annuale 19
E.3. Massimali 19
E.3.1. Responsabilità Civile verso terzi 19
E.3.2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro 19
E.4. Premio assicurativo 19
E.5. Aggravamento di rischio 20
E.6. Diminuzione di rischio 21
E.7. Operatività delle garanzie – Altre assicurazioni 21
E.8. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte 21
E.9. Interpretazione del contratto 21
E.10. Modifiche dell’assicurazione 21
E.11. Validità territoriale 21
E.12. Forma delle comunicazioni alla Società 21
E.13. Coassicurazione 22
SEZIONE A - DESCRIZIONE DEL RISCHIO
A.1. Descrizione del rischio
La polizza copre il rischio della Città Metropolitana di Genova, ente territoriale di area vasta istituito dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, per tutte le funzioni in essa indicate e per quelle ulteriori attribuite dallo Stato o dalla Regione, nonché per quelle svolte in convenzione con i comuni, a titolo di supporto, cooperazione, collaborazione e aggregazione.
La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità dell’Ente per l’esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi e di ogni altra attività, nulla escluso, che competa istituzionalmente e/o non, direttamente od indirettamente all’Ente stesso, anche in qualità di committente, in tutti i suoi interessi, per tutto il patrimonio di sua proprietà od in locazione, concessione, comodato, uso, etc. e/o dato in locazione, concessione, comodato, uso, etc., e/o occupato da terzi, per tutte le attrezzature, manufatti e beni in genere, salve le delimitazioni di garanzia e le esclusioni espressamente menzionate dalle ESCLUSIONI, nonché dalle eventuali CONDIZIONI PARTICOLARI espressamente richiamate.
Devono pertanto intendersi comprese anche tutte le operazioni e attività preparatorie, accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza.
Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi/attività sopra indicati anche partecipando ad enti, società o consorzi, a forme associative in genere ed anche avvalendosi di terzi (persone fisiche e/o giuridiche).
A.1.1. Attività escluse
Salvo quando diversamente concordato, l’assicurazione non opera per i danni derivanti da atti connessi con l’espletamento delle funzioni amministrative proprie dell’Ente che non producano morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose.
A.1.2. Precisazioni
A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per:
1. la proprietà, conduzione e uso di fabbricati in genere, o loro porzioni, a qualsiasi titolo o destinazione, compresa l’ordinaria e straordinaria manutenzione, la demolizione, l’ampliamento, la costruzione a nuovo.
Si intendono compresi:
1.1. i relativi impianti, (ascensori, montacarichi, antenne TV, etc.);
1.2. gli spazi adiacenti di pertinenza di tali fabbricati anche tenuti a giardino o parco, compreso gli impianti ed attrezzature all’aperto o altro;
1.3. i danni da spargimento da acqua e/o rigurgiti di fognature.
2. La proprietà, l’uso, la manutenzione anche straordinaria, la conduzione e la gestione di:
2.1. aree adibite a parcheggi custoditi e non;
2.2. aree, compreso quelle protette, naturalistiche o riserve, e di giardini pubblici attrezzati e non, di parchi, di orti botanici, vivai, ippovie, rifugi escursionistici, percorsi vita e percorsi in genere
anche attrezzati, compreso aree attrezzate per il picnic, di spiagge libere attrezzate e/o di stabilimenti balneari, anche su terreni demaniali e/o di terzi;
2.3. recinzioni in muratura, cancelli o altro, alberi, anche d’alto fusto, etc.;
2.4. terreni e fondi in genere, anche ai sensi dell’art. 840 del C.C.;
2.5. insegne, anche luminose, cartelloni, striscioni e palloni pubblicitari, illuminazioni e/o luminarie in genere, etc., compresa installazione, smontaggio e loro permanenza in loco;
2.6. impianti sportivi in genere;
2.7. impianti, attrezzature, macchinari, manufatti o beni di qualunque tipo e genere, sia propri che di terzi, anche se condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore;
2.8. bar, refettori e mense in genere e/o distributori automatici di cibi e bevande, spacci e CRAL, anche se in gestione diretta a dipendenti, compreso il rischio derivante dalla preparazione, conservazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande in qualunque modo ed in qualunque ubicazione. Qualora la gestione degli stessi fosse affidata a terzi, con esclusione di spacci e CRAL in gestione diretta a dipendenti, la garanzia é operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Ente nella sua qualità di committente e/o proprietario degli impianti, attrezzature o fabbricati;
2.9. apparecchiature, anche montate su autocarro, per la pulizia ed il disintasamento di fognature e xxxxx xxxx o per operazioni di disinfestazione;
2.10. raccoglitori o riciclatori di rifiuti anche speciali;
2.11. macchine operatrici e/o di carrelli elevatori, veicoli a motore e mezzi meccanici di carico/scarico e/o sollevamento, compresi portapacchi anche azionati elettricamente, in uso per le attività svolte quali, ad esempio, operazioni svolte nell’ambito di cimiteri, parchi e riserve, giardini, orti botanici, vivai, percorsi in genere ed ippovie, manutenzione e pulizia strade e sentieri, prevenzione incendi, etc. La garanzia é prestata anche per la responsabilità civile derivante all’Ente qualora le suddette macchine operatrici fossero date in uso a terzi per i rischi derivanti dalla proprietà delle stesse. Resta confermato quanto previsto dal punto B.6 lettera d) delle Esclusioni;
2.12. impiego di biciclette, anche di proprietà dei dipendenti o collaboratori dell’Ente se utilizzate in occasione di lavoro o servizio per conto dell’Ente stesso, di ciclofurgoni e/o altri veicoli/natanti non soggetti all’obbligo di assicurazione in conformità al D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 ed eventuali successive variazioni ed integrazioni, nonché di mezzi di trasporto a mano, il tutto anche all’esterno delle aree occupate dall’Ente assicurato. Si intende compresa l’attività di messa a disposizione del pubblico di biciclette, anche elettriche, in utilizzo/noleggio.
3. L’esercizio, l’organizzazione, il patrocinio ed il funzionamento di:
3.1. vigilanza, anche sanitaria, igiene, opere assistenziali, nettezza urbana, mortuari, trasporto defunti, cimiteriali (compresi eventuali danni a tombe - loculi - tumuli - monumenti funerari - etc.), ambulatoriali, servizi sociali in genere, etc. La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i servizi che lo stesso eroghi presso il domicilio di assistiti o comunque fuori sede, con personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, compresi i danni “in itinere” subiti dal personale e/o collaboratori stessi;
3.2. scuole ed istituti di ogni ordine e grado, asili nido, ivi compresi i campi solari o montani, nonché qualsiasi altro tipo di centro di educazione scolastica e ricreativo, compresa la responsabilità civile derivante dall’utilizzo di ausiliari, insegnanti, bidelli, sorveglianti, inservienti ed accompagnatori di studenti, alunni e/o allievi e/o portatori di handicap, anche in relazione a trasporti scolastici effettuati a mezzo di scuolabus o di altri veicoli (fermo quanto previsto dal
punto B.6 lettera d) delle Esclusioni da e per i centri di educazione, ricreativi, palestre, etc., nonché all’abitazione e viceversa, comprese anche le visite o gite guidate ed autorizzate dai rispettivi centri educativi. Sono comprese le attività ludiche, di formazione e/o hobbistiche, organizzate e/o gestite e/o patrocinate e/o promosse dall’Assicurato. E’ altresì compresa la responsabilità personale di studenti, allievi, alunni, iscritti e partecipanti a tutte le attività succitate;
3.3. centri sociali, cinema e teatri (anche all’aperto), musei, biblioteche, case di riposo e/o residenze per anziani (compresa la responsabilità personale dei relativi ospiti) ed altri enti o aziende anche municipalizzate, etc.;
3.4. soggiorni per anziani, visite guidate e gite in genere anche fuori del territorio di competenza dell’Ente stesso;
3.5. concorsi, prove d’esame e selezione, finalizzate all’assunzione o all’utilizzo di personale;
3.6. attività per il trasporto e/o accompagnamento di ammalati e/o anziani, persone diversamente abili, etc. (Ambulanza o altro), presso uffici, presidi sanitari, centri medici e fisioterapici, ambulatori, etc., esclusi i rischi della circolazione ascrivibili all’assicurazione obbligatoria (come previsto dal punto B.6 lettera d) delle Esclusioni;
3.7. xxxxx, anche di formazione, addestramento o istruzione professionale, anche finanziati o promossi da terzi, compresa la promozione e/o esecuzione di stage anche presso terzi; nonché l’organizzazione, la promozione e/o il patrocinio di convegni , congressi, etc. L’assicurazione vale anche per la responsabilità personale di insegnanti, ausiliari, collaboratori, etc. e dei partecipanti e/o iscritti alle attività di cui sopra;
3.8. farmacie comunali, compreso il rischio derivante dalla conservazione, smercio e somministrazione di prodotti farmaceutici nonché dalla preparazione, conservazione, smercio e somministrazione di prodotti galenici;
3.9. spettacoli e manifestazioni turistiche, culturali, religiose, commemorative, artistiche o similari, fiere, concerti e mostre ovunque organizzati, feste, esposizioni, sfilate, comprese quelle di carri allegorici; manifestazioni sportive (competizioni, gare, tornei e relative prove ed allenamenti) o altro, anche con la partecipazione di animali, con esclusione di quelle motoristiche relativamente ai soli rischi per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs 2005 n. 209 ed eventuali successive variazioni ed integrazioni, è obbligatoria l’assicurazione; compreso installazione, montaggio e/o smontaggio di stands, palchi, tribune mobili e non, attrezzature e/o altri manufatti in genere, e/o la loro permanenza in loco anche in assenza di manifestazioni. E’ compreso il rischio della preparazione, somministrazione, conservazione, smercio, etc. di cibi e bevande. E’ altresì garantita la responsabilità personale degli addetti per conto dell’Ente a tali manifestazioni e la responsabilità dell’Ente quale partecipante ad analoghe iniziative organizzate da terzi.
3.10. funzioni amministrative di polizia, funzioni organizzative, svolte da altri soggetti nei confronti degli utenti;
3.11. operazioni per lo smaltimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi (eseguite da terzi) che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/o inquinamento dell’ambiente, a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato ad aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3.12. attività della Consulta Giovanile, compresa la responsabilità personale degli eletti.
4. Esecuzione di lavori in genere, nonché la messa in opera, la gestione e la manutenzione anche straordinaria:
4.1. di strade, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x/x xxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx in genere e/o aree pubbliche compreso aree adibite a pubblico passaggio, arenili, etc.;
4.2. della segnaletica stradale compresi i danni arrecati a terzi da mancato funzionamento di semafori e da anomalie della segnaletica stessa;
4.3. della rete fognaria compresi i danni arrecati a terzi da errata o mancata segnalazione di eventuali lavori di manutenzione;
4.4. di impianti per la captazione e la depurazione delle acque;
4.5. dell’acquedotto comunale, comprese le stazioni di pompaggio e compresi i lavori di manutenzione degli impianti e di allacciamento. Sono altresì compresi i danni arrecati a terzi da erogazione di acqua alterata;
5. La garanzia deve intendersi altresì valida:
5.1. per i danni subiti dal conducente (compresi gli Amministratori dell’Ente) nell’uso dei veicoli di cui il Contraente/Assicurato è proprietario o locatario, a causa di vizio occulto di costruzione o difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere;
5.2. per i danni a cose trasportate su veicoli utilizzati dagli Amministratori, dipendenti, collaboratori, Segretario, Direttore generale, city manager, etc. (con esclusione di veicoli di proprietà dell’Ente o in uso a qualsiasi titolo allo stesso) occorsi in occasione di missioni o adempimenti di servizio
o mandato fuori dall’ufficio per conto dell’Ente. La presente estensione di garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ogni altra eventuale copertura assicurativa operante per gli stessi rischi;
5.3. per la responsabilità derivante all’Ente ai sensi dell'art. 2049 C.C.. Sono altresì compresi i danni, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli a motore utilizzati dai dipendenti, collaboratori, amministratori, segretario comunale, direttore generale, city manager, commissario e sub-commissari, amministratori e/o dipendenti di cui ad istituzioni costituite ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 o persone incaricate dal Contraente/Assicurato, in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Ente ovvero a lui locati;
5.4. per la responsabilità derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché da tutta la legislazione, anche previgente, a questi riconducibile in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro;
5.5. per la responsabilità derivante all’Ente in qualità di affidatario di minori. E’ altresì garantita la responsabilità civile personale delle famiglie o persone a cui l’Ente affidi anche temporaneamente i minori, nonché la responsabilità personale dei minori stessi. La garanzia comprende, in deroga a quanto previsto dal punto B.6 lettera d) delle Esclusioni, le azioni di rivalsa da parte di imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in conseguenza di fatti provocati da minori all’insaputa degli affidatari e dei quali l’Ente, o le famiglie/persone alle quali i minori sono stati temporaneamente affidati, debbano rispondere, per le somme che le imprese stesse abbiano dovuto pagare a terzi in conseguenza delle inopponibilità di eccezioni prevista dall’art. 144 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni;
5.6. per la responsabilità derivante all’Ente per i danni derivanti dalla conduzione di locali in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi, in caso di concorsi, seminari , convegni di studi, stage e corsi anche di formazione, tavole rotonde, manifestazioni e spettacoli, concerti e mostre ovunque organizzati;
5.7. per i danni a cose di terzi in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Restano in ogni caso esclusi i danni alle cose stesse conseguenti a deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale del loro uso, nonché quelli derivanti da omessa manutenzione. E’ fatto salvo quanto diversamente regolato;
5.8. per i danni a cose di terzi, rimorchiate, rimosse, sollevate, caricate/scaricate anche se causati da guasti ai mezzi meccanici all’uopo impiegati;
5.9. per i danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori, anche presso terzi, che per volume o peso o destinazione non possono essere facilmente rimosse;
5.10. per i danni a mezzi di trasporto (compreso quelli di dipendenti e del Sindaco o Presidente dell’Ente) sotto carico/scarico, in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, comprese le cose sugli stessi mezzi trasportate;
5.11. per i danni cagionati alle cose di terzi, derivanti da incendio, esplosione, implosione e scoppio delle cose dell’Assicurato o da lui detenute. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da polizze incendio, purché valide ed operanti, ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime;
5.12. per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di terzi e/o dell’utilizzo di beni;
5.13. per i danni dei quali il Contraente/Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile.
5.14. La garanzia opera altresì per le cose depositate in cassettiere o presso banchi di ingresso di luoghi vari che i visitatori sono tenuti a lasciare per motivi di opportunità o sicurezza;
5.15. per la responsabilità derivante all’Ente per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sullo stesso;
5.16. per la responsabilità derivante all’Ente dall’attività antincendio e di protezione civile, compreso l’utilizzo di squadre antincendio e/o di protezione civile costituite dall’Ente e/o non;
5.17. per la responsabilità derivante all’Ente dalle prestazioni: di volontari in genere, dipendenti o no dall’Ente stesso, compresi volontari in servizio civile e/o militari di leva distaccati presso l’Ente; di collaboratori occasionali e non, nonché di chiunque partecipi alle attività (manuali e/o non) dell’Ente;
5.18. per la responsabilità derivante all’Ente dalla promozione di progetti e dall’utilizzo, anche temporaneo, di personale non alle dirette dipendenze dell’Ente, ivi compreso l’inserimento lavorativo del personale stesso, anche presso terzi (progetti e/o lavori socialmente utili, cantieri scuola e di lavoro, soggetti svantaggiati, borse lavoro, personale distaccato a comando o prestito di manodopera, dipendenti di altri Enti pubblici e/o privati, contratti a tempo determinato, contratti di inserimento, lavoro interinale, contratti di somministrazione di lavoro, appalto di servizio, tirocinio e/o stage, etc.). L’assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante al Contraente, anche in qualità di Ente capogruppo/capofila, e/o agli appartenenti di Distretto Sociale (o Ambito Territoriale Sociale – ATS), compresa la responsabilità dei rispettivi legali rappresentati, per le attività svolte di competenza di tale ATS. E’ inoltre compresa la responsabilità personale del personale utilizzato quand’esso svolge attività, anche presso terzi, per conto dell’Ente o sotto il suo patrocinio.;
5.19. per la responsabilità derivante all’Ente in conseguenza di inquinamento (dell’acqua, dell’aria e del suolo) causato da sostanze fuoriuscite a seguito di fatto accidentale;
5.20. per le spese sostenute dall’Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne avviso alla Società;
5.21. per la responsabilità civile derivante alle istituzioni costituite ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per quanto di competenza. La qualifica di Assicurato di cui alle definizioni di polizza si intende estesa agli Amministratori, al Direttore e a chiunque dipendente o meno, partecipi alle attività di tali istituzioni;
5.22. per la responsabilità civile, a parziale deroga dell’oggetto dell’assicurazione, relativa alle attività, rischi e responsabilità degli assicurati ex D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
6. L’assicurazione (RCT – RCO) vale altresì:
6.1. per le richieste di risarcimento, regresso, rivalsa e/o surroga esperite dall’INAIL, dall’INPS (anche ai sensi dell’art. 14 della legge 12.06.84 n. 222) e/o da enti previdenziali (o similari) in genere;
6.2. per i danni derivanti da fatti colposi e dolosi di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere, comprese le persone non in rapporto di dipendenza e della cui opera l’Assicurato si avvalga nell’esercizio della sua attività.
A.2. Scoperti e franchigie per sinistro
La garanzia RCT è prestata previa detrazione per ciascun singolo sinistro delle franchigie sotto riportate (gli importi sono espressi in Euro):
Causale | Scoperto | 1) Franchigia |
Franchigia fissa per ciascun tipo di danno | 1.000,00 | |
Danni a cose per assestamento, cedimento, franamento, smottamento e vibrazioni del terreno | 1.500,00 (fabbricati) | |
Danni derivanti da inquinamento accidentale (di cui al punto 5.19 delle precisazioni) | 5.000,00 |
Si conviene tra le parti che i risarcimenti dovuti a seguito di sinistro, saranno liquidati dalla Società al lordo delle franchigie indicate nella presente clausola. Quanto convenuto si rende operante anche in caso di sinistri di importo inferiore alla franchigia stabilita.
Resta inteso che il Contraente è obbligato alla restituzione delle somme erogate dalla Società a titolo di franchigia, previa esibizione della documentazione in possesso dell’Assicuratore attestante l’avvenuta liquidazione.
A tal fine, la Società redigerà, con cadenza trimestrale, l’elenco dettagliato delle somme dovute dal Contraente che lo stesso si impegna a versare entro 60 giorni dalla ricezione del relativo rendiconto.
La richiesta di tali somme dovrà necessariamente essere inviata all’Ente unitamente alla statistica sinistri di cui alla sezione D.4 – Osservazione del bilancio tecnico.
A.3. Limiti di risarcimento
I valori sono espressi in Euro.
Causale | Per sinistro | Per anno assicurativo |
Danni cagionati ad impianti e condutture sotterranei | 500.000,00 | |
Danni a cose per assestamento, cedimento, franamento, smottamento, vibrazioni del terreno | 500.000,00 | |
Danni a cose derivanti da incendio | 1.500.000,00 | |
Danni derivanti da inquinamento accidentale (di cui al punto 5.19) delle precisazioni) | 1.000.000,00 | |
Danni per interruzioni o sospensioni di attività di terzi | 1.000.000,00 | |
Xxxxx subiti da cose in consegna e custodia (di cui al punto 5.7) delle precisazioni). | 200.000,00 | |
Danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate | 200.000,00 |
A.4. Assicurati
L’Ente Città Metropolitana di Genova, contraente.
Il legale rappresentante e gli amministratori dell’ente (Sindaco Metropolitano e i Consiglieri tutti che compongono il Consiglio Metropolitano).
Il Commissario straordinario e i sub Commissari per il caso di scioglimento del Consiglio dell’Ente.
Il Segretario Generale, il Direttore Generale, il City Manager, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall’Ente assicurato o che sono specificatamente indicati nelle condizioni di polizza.
I soggetti che nelle istituzioni della Città Metropolitana costituite ai sensi dell’art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rivestono il ruolo di presidente, membro del consiglio di amministrazione, direttore.
Per l’identificazione degli assicurati fanno fede i provvedimenti, gli atti e/o qualsiasi documentazione dell’Ente.
A.5. Dichiarazioni dell’assicurato
L’assicurato dichiara:
A) che nel periodo 2011-2015 si sono verificati sinistri inerenti le garanzie prestate;
B) che nel periodo 2011-2015 non sono state annullate polizze per gli stessi rischi da parte di Società assicuratrici a causa di sinistri.
A.6. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, si conviene che l’omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come l’incompleta od inesatta dichiarazione all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto di risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato e con l’intesa che lo stesso avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é manifestata.
SEZIONE B - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT
B.1. Oggetto dell’assicurazione RCT
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitali, rivalutazione, interessi e spese) di danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione (Attività assicurata).
È compresa anche la R.C. derivante all'Ente per fatti imputabili alla attività di persone terze in un qualunque rapporto anche convenzionale con l’Ente stesso, quali a titolo esplicativo e non limitativo:
a) appartenenti ad Associazioni di volontariato;
b) volontari in genere, del servizio civile e militari di leva distaccati presso l’Ente;
c) borsisti/tirocinanti, ammessi a frequentare le strutture a titolo di volontariato o per perfezionamento professionale;
d) appartenenti al clero;
e) specializzandi ed allievi che svolgono tirocinio pratico;
f) ricercatori e docenti;
g) personale medico e paramedico in relazione ai servizi oggetto di garanzia;
h) appaltatori e subappaltatori;
i) chiunque svolga attività manuale e/o non per conto e/ o ordine dell’Ente o sotto il suo patrocinio.
Ad integrazione di quanto sopra esplicitato e/o nel caso in cui l’Ente abbia appaltato o subappaltato ad altre imprese o persone lavori e/o prestazioni attinenti l’attività svolta si conviene che:
A) sono compresi i danni causati a terzi da dette persone/imprese;
B) i dipendenti del Contraente, le persone/imprese ed i loro dipendenti sono considerati terzi tra loro;
C) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti di dette persone/imprese solo se autorizzata dal Contraente.
B.2. Novero dei terzi
Non sono considerati terzi unicamente i prestatori di lavoro per cui operi la copertura di RCO di cui alla sezione C.1 quando subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio e solo quando operi la garanzia RCO. Si precisa, comunque, che detti prestatori di lavoro ed il legale rappresentante, che in ogni caso è considerato terzo qualora subisca lesioni personali, sono considerati terzi quando fruiscano delle prestazioni e dei servizi erogati dall’Assicurato, nonché quando subiscano il danno in qualità di cittadini e/o per le cose di loro proprietà.
B.3. Responsabilità personale dei dipendenti
La garanzia copre la responsabilità personale (compresa quella per le funzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonchè da tutta la legislazione, anche previgente, a questi riconducibile in materia di salute e
sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro) del personale dipendente tutto (compresi quadri, dirigenti e preposti), in rapporto di impiego o servizio a qualunque titolo con il Contraente/Assicurato, per l’attività prestata per conto o ordine dello Stesso e anche se demandati temporaneamente a prestare la loro attività per conto di terzi. La garanzia vale per le condizioni/sezioni tutte di polizza. Sono altresì compresi i danni arrecati in occasione di lavoro ad altri prestatori d’opera del Contraente/Assicurato e/o non.
B.4. Responsabilità personale dei non dipendenti
La garanzia deve intendersi valida per la responsabilità personale di tutti i soggetti, non rientranti in quelli descritti alla sezione B.3, che in qualunque modo possono essere ritenuti responsabili per la loro attività/funzione prestata a qualunque titolo in nome e/o per conto o ordine del Contraente/Assicurato o sotto il suo patrocinio e anche se demandati a prestare la loro attività/funzione per conto di xxxxx.Xx garanzia vale per le condizioni/sezioni tutte di polizza. Sono altresì compresi i danni arrecati in occasione di lavoro ai prestatori d’opera del Contraente/Assicurato e/o non.
B.5. Diritto di rivalsa
Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia espressamente alla facoltà concessale dall’art. 1916 del C.C. nei confronti di tutti coloro per la cui responsabilità deve rispondere l’Assicurato o il Contraente o la cui responsabilità sia comunque garantita dalla presente polizza.
La garanzia vale per le condizioni/sezioni tutte di polizza.
B.6. Esclusioni
L’assicurazione RCT non comprende i danni:
a) conseguenti ad inquinamento non accidentale dell’aria, dell’acqua o del suolo; è fatto salvo quanto previsto al punto 4.5 e punto 3.11 delle precisazioni sezione A.1.2;
b) da furto, salvo quanto previsto al punto 5.7, 5.13,5.14 e 5.15 delle precisazioni sezione A.1.2;
c) da impiego di aeromobili;
d) ascrivibili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità al D.lgs, n. 209/2005, ed eventuali successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria. E’ fatto salvo quanto previsto al punto 5.3 e 5.5 delle precisazioni sezione A.1.2;
L’assicurazione RCT ed RCO non comprende i danni:
A) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
B) riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto;
C) conseguenti a responsabilità derivanti da campi magnetici;
D) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica;
E) direttamente o indirettamente causati da, avvenuti in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato;
F) direttamente o indirettamente derivanti da ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing,
violenze o abusi sessuali, e simili,
G) derivanti da alluvioni, inondazioni ed allagamenti in genere.
SEZIONE C - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCO
C.1. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitali, rivalutazione, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro subordinato, obbligatoriamente iscritti all’INAIL, da lui dipendenti. Resta convenuto che l’assicurazione non è efficace se, al momento del sinistro, uno o più dipendenti dell’Assicurato non risultano iscritti all’INAIL, esclusivamente nel caso in cui l’omessa iscrizione derivi da dolo dei legali rappresentanti dell’Assicurato stesso.
Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che sono altresì comprese:
a) erogazione di somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare all’infortunato non tutelato dall’assicurazione di legge o agli aventi diritto;
b) erogazione all’infortunato o agli aventi diritto di somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i.
La garanzia deve intendersi valida anche per gli infortuni sofferti:
1) dai lavoratori parasubordinati, così come definiti dal D. Lgs. 38/2000 (sue modifiche ed integrazioni);
2) dai prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97 ed al D.Lgs. n. 276/03 (e loro modifiche ed integrazioni).
Nel caso in cui l’INAIL esercitasse l’azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., i prestatori di lavoro saranno considerati terzi.
Sono inoltre compresi gli infortuni “in itinere”.
Devono altresì intendersi comprese le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato alle seguenti condizioni:
L’estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell’Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si sono verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.
La presente estensione è altresì valida per le malattie professionali che dovessero manifestarsi successivamente alla cessazione della garanzia, purché denunciate entro 24 mesi dalla cessazione della polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta, comunque, la massima esposizione della Società:
A) per più danni verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo;
B) per i danni denunciati dopo la cessazione della polizza;
con l'intesa che in caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il massimale a condizioni da stabilirsi.
In caso di esistenza di altre assicurazioni, la presente estensione opera per le somme eccedenti previste per lo stesso rischio da eventuali polizze preesistenti purché valide ed operanti, ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
C.2. Esclusioni
La garanzia non vale per le malattie professionali connesse alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti
amianto.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
L’assicurazione RCO non comprende i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente.
SEZIONE D - NORME ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRI
D.1. Obblighi del Contraente in caso di sinistro
Il Contraente o l’Assicurato, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società entro 30 giorni e rimetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto, secondo le modalità di seguito riportate, restando inteso che tale termine, pertanto, decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di denunciare il sinistro. Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.
Ai fini della garanzia RCT il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali:
A) sia pervenuta richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato e/o di chiunque ne abbia diritto, così come la convocazione alla procedura di mediazione ex X.Xxx. 28/2010 e s.m.i.;
B) sia pervenuta richiesta di risarcimento/regresso/rivalsa/surroga da parte dell’INAIL, dell’INPS e/o di altri enti previdenziali o similari.
Ai fini della garanzia RCO il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine previsto per la denuncia decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.
Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni (e/o altri enti previdenziali in genere o similari) trasmettendo atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
D.2. Gestione delle vertenze di danno
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Si conviene tuttavia che, in caso di procedimento penale, la designazione di legali o tecnici, sarà effettuata di comune accordo tra la Società e l’Assicurato, su richiesta di quest’ultimo, restando in ogni caso le spese, entro i limiti di seguito indicati, a carico della Società.
Assunta la difesa, la Società si impegna a proseguirla sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione del danneggiato che, qualora intervenga durante l’istruttoria, verrà ugualmente prestata qualora il Pubblico Ministero abbia, già in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato.
Con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, e più in particolare di quanto previsto all’art. 8, comma 4-bis ed art. 13, le parti si impegnano vicendevolmente a partecipare al procedimento di mediazione adoperandosi finché, in ragione di validi e concreti presupposti, si possa addivenire all’accordo di conciliazione.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse calcolato sulla base del risarcimento riconosciuto in via giudiziale o stragiudiziale.
La Società non risponde di multe od ammende.
D.3. Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione della Società da parte del Contraente. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Il recesso esercitato dalla Società non avrà effetto qualora la medesima non abbia comunicato al Contraente contestualmente all’esercizio di recesso stesso, le informazioni di cui al successivo punto D.4).
D.4. Osservazione del bilancio tecnico
La Società dovrà redigere ed inviare all’Ente o al broker di cui all’art.7 del Capitolato Speciale d’Oneri, con cadenza trimestrale e sino alla definizione delle pratiche di sinistro occorse anche oltre il termine di scadenza del contratto, la statistica dei sinistri verificatisi e ad essa denunciati in tale periodo e di quelli verificatisi antecedentemente e non ancora definiti, nella quale dovranno essere contenute le seguenti informazioni minime:
1) numero del sinistro;
2) data dell’accadimento;
3) data della richiesta di risarcimento;
4) data dell’apertura del sinistro;
5) cognome, nome o ragione sociale del danneggiato;
6) ammontare del danno richiesto;
7) importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
8) eventuale contenzioso;
9) rivalsa/xxxxxxxxxx;
10) stato della pratica.
L’inosservanza di questi impegni alle scadenze convenute costituirà inadempienza contrattuale.
Resta ferma la facoltà dell’Ente, a semplice richiesta, di ottenere ulteriori statistiche dei sinistri occorsi, secondo le modalità sopra rappresentate, in eccesso a quelle temporalmente previste.
SEZIONE E - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
E.1. Durata del contratto
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del 30/06/2016 sino alle ore 24.00 del 31/12/2018 con rescindibilità annuale ed esclusione di tacito rinnovo.
Ai fini del pagamento del premio si considera un primo periodo assicurativo dalle ore 24.00 del 30/06/2016 alle ore 24.00 del 31/12/2016 con scadenze successive al 31/12 di ogni anno.
È facoltà del Contraente richiedere alla Società il mantenimento della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.
La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a mantenere l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta per un periodo massimo di centottanta giorni dalla scadenza contrattuale.
E’ fatto salvo quanto previsto al punto D.3 (Recesso in caso di sinistro).
E.2. Rescindibilità annuale
Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto non inferiore a 120 giorni, naturali e consecutivi, da darsi con lettera raccomandata.
Resta fermo l’impegno della Società a mantenere l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso al momento della richiesta effettuata dal Contraente per un periodo massimo di centoottanta giorni dalla nuova scadenza contrattuale, secondo le disposizioni di cui all’articolo precedente.
E.3. Massimali
La Società, sulla base delle condizioni di assicurazione pattuite, presta l'assicurazione, fino alla concorrenza delle seguenti somme:
E.3.1. Responsabilità Civile verso terzi
Euro | 12.000.000,00 | per ogni sinistro, con il limite di |
Euro | 12.000.000,00 | per ogni persona e |
Euro | 12.000.000,00 | per danneggiamenti a cose |
E.3.2. Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro
Euro | 12.000.000,00 | per ogni sinistro, con il limite di |
Euro | 12.000.000,00 | per ogni persona |
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
E.4. Premio assicurativo
Il premio annuo è calcolato applicando il tasso lordo (comprese cioè le imposte di legge), risultante dall’offerta aggiudicataria di pro-mille sull’importo totale delle mercedi lorde (vedi definizione) erogate ai dipendenti.
Poiché il premio é convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio di polizza, applicando il tasso lordo di cui al comma 1 sul totale delle mercedi indicate in via presuntiva in € 18.000.000,00.
Al termine di ogni periodo assicurativo, il premio verrà regolato secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando l’eventuale premio minimo di polizza.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione annuo o della minor durata del contratto, il Contraente dovrà fornire alla Società i dati necessari per il conteggio definitivo del premio.
Le differenze attive risultanti, dovranno essere regolate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.
Se il Contraente non effettua, nei termini prescritti, le comunicazioni dei dati predetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia provveduto ad adempiere ai suoi obblighi, salvi i diritti della Società ad agire giudizialmente o dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto; in tal caso il premio anticipato in via provvisoria per il periodo successivo verrà considerato in acconto o a garanzia del conguaglio dovuto.
La mancata comunicazione dei dati di regolazione od il mancato pagamento del maggior premio dovuto, non addebitabili al Contraente a titolo di dolo, non costituirà eccezione per il pagamento di eventuali sinistri che saranno comunque liquidati, in quanto dovuti, nella stessa proporzione esistente tra il premio anticipato e l’ammontare dell’intero premio dovuto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo quanto previsto al punto che precede anche in riferimento alla proroga dei termini per la messa in mora e fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente é tenuto a fornire i chiarimenti richiesti e la documentazione necessaria.
Salvo in caso di dolo, resta inteso che qualora l’Ente abbia fornito indicazioni inesatte o incomplete circa i dati relativi alla regolazione del premio, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto ad esigere le eventuali quote di premio non percepite.
Si conviene che la somma dovuta alla Società quale premio minimo comunque acquisito per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore al premio anticipato in via provvisoria.
Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione della polizza.
E.5. Aggravamento di rischio
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del codice civile.
È fatto salvo quanto previsto alla sezione A.6).
Il Contraente/Assicurato, é comunque esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio quando le stesse siano conseguenti a provvedimenti od a disposizioni di legge o di Enti pubblici, compreso regolamenti ed atti amministrativi, nonché quando si verifichino per fatti altrui, rientrando pertanto il nuovo rischio automaticamente in garanzia.
E.6. Diminuzione di rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
E.7. Operatività delle garanzie – Altre assicurazioni
Il Contraente e l’Assicurato sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Società di assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, la presente polizza opererà in eccedenza a dette assicurazioni, mentre in caso di inefficienza, anche parziale, di dette assicurazioni la presente polizza opererà come se le altre assicurazioni non esistessero.
E.8. Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte di cui alla presente polizza ed al capitolato speciale d’oneri.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa, o altro, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
E.9. Interpretazione del contratto
Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente o Assicurato (in ragione delle rispettive competenze) su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
A tal fine, si precisa che laddove sia indicato Contraente/Assicurato, la garanzia é operante per ciascuna delle figure interessate in ragione delle rispettive competenze.
E.10. Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
E.11. Validità territoriale
Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.
E.12. Forma delle comunicazioni alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l’Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), od altro mezzo (telefax, e-mail, PEC o simili), indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
La Società prende atto che le comunicazioni fatte dal Contraente/Assicurato per il tramite del Broker si intenderanno come effettuate direttamente dal Contraente/Assicurato stesso.
E.13. Coassicurazione
Qualora dall’offerta aggiudicataria risulti che l’Assicurazione è divisa fra diverse imprese coassicuratrici l'assicurazione è ripartita per quote come indicato nel sotto riportato riparto del premio:
Società | Ruolo | Quota di partecipazione (%) |
Coassicuratrice/Delegataria | ||
Coassicuratrice/Delegante | ||
Coassicuratrice/Delegante | ||
TOTALE | 100 |
Si applica quanto previsto dall’articolo 11 del Capitolato Speciale d’Oneri.