Ministero dell’Interno
Firmato digitalmente da:
XXXXXXX XXXXXX
Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S.
Firmato il 17/02/2022 09:44
Seriale Certificato: 3269221743290320306
Valido dal 10/06/2020 al 10/06/2022
ReApru.baNPE.C EU Qualified Certificates CA G1
Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Contratto in forma pubblica amministrativa, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, avente ad oggetto "la Realizzazione del sistema di videosorveglianza nel comune di Castel Volturno (CE), mediante l’implementazione di sistemi evoluti ed analisi intelligente con la fornitura di telecamere di videosorveglianza di tipo “PTZ” e fisso, di “lettura targhe” e di componenti “hardware e software”, con connessi servizi di installazione e configurazione”, nell’ambito del Progetto n. 103.5.1, denominato “Realizzazione del sistema di videosorveglianza nel comune di Castel Volturno”, a valere sul “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF1 POLICE – OS5 – ON1”.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2022 addì del mese di in Roma, la/il Dott./Dott.ssa , Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato _ prot. N. , riceve il presente contratto in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., da:
1) La dr.ssa Xxxxx XXXXXXX, agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico- Logistici e della Gestione Patrimoniale, la quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) Il Sig. , nato a il nella sua qualità di dirigente e procuratore della Società/RTI _ con sede legale in , via , n. , il quale dichiara che la Società “ ”, rappresentata, è iscritta nel Registro delle Imprese di , al n.
, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. , con attività esercitata dal
/ / “ ” come risulta anche dal
certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di
.
PRESO ATTO
- della gravissima emergenza sanitaria da “COVID-19”, come riconosciuta e disciplinata ufficialmente con le fonti normative progressivamente emanate dagli Organi di Governo, che qui si intendono richiamate;
- delle persistenti raccomandazioni intese a limitare i contatti diretti tra le persone, al fine di prevenire il rischio di una sempre temuta recrudescenza dell’epidemia;
- della specifica disposizione, dettata dall’articolo 13 del D.P.C.M. 02/03/2021, secondo cui: “nell’ambito delle pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza”, la cui vigenza è successivamente confermata, fino al 31/03/2022, dall’art. 1 del D.L. 24/12/2021, nr. 221;
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre prot. n. 15302 del 15.02.2022, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per “la realizzazione del sistema di videosorveglianza nel comune di Castel Volturno (CE), mediante l’implementazione di sistemi evoluti ed analisi intelligente con la fornitura di telecamere di videosorveglianza di tipo “PTZ” e “fisso”, di “lettura targhe” e di componenti “hardware e software”, con connessi servizi di installazione e configurazione”, nell’ambito del Progetto n. 103.5.1, denominato “Realizzazione del sistema di videosorveglianza nel comune di Castel Volturno”, a valere sul “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF1 POLICE – OS5 – ON1”;
b) il Servizio Telecomunicazioni ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in complessivi € 600.000,00, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara aperta da svolgere con ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, di cui all’articolo 55 del D.Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell’“offerta economicamente più
vantaggiosa”, in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 95, comma 2, del menzionato decreto legislativo;
c) L’Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera d’invito del / /2022, trasmessa in modalità telematica, ad invitare le Società già ammesse al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per le “categorie merceologiche” oggetto della procedura e per le “classi di ammissioni” determinate dalla Stazione appaltante;
d) sono pervenute nr. offerte e il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del / / , è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI “ ”, al prezzo di Euro
, cui sono da aggiungere Euro , per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro , ;
e) il/la Società/RTI viene indicato per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura, importo contrattuale, luogo di esecuzione)
1.1 Oggetto del contratto
Il presente atto ha come oggetto la “la realizzazione del sistema di videosorveglianza nel comune di Castel Volturno (CE), mediante l’implementazione di sistemi evoluti ed analisi intelligente con la fornitura di telecamere di videosorveglianza di tipo “PTZ” e “fisso”, di “lettura targhe” e di componenti “hardware e software”, con connessi servizi di installazione e configurazione”, nell’ambito del Progetto n. 103.5.1, denominato “Realizzazione del sistema di videosorveglianza nel comune di Castel Volturno”, a valere sul “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF1 POLICE
– OS5 – ON1”.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all’offerta tecnico-economica dell’Impresa in data / / ,
documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell’Amministrazione, costituiscono anch’essi parte integrante del presente contratto.
1.2 Descrizione della fornitura
Nello specifico, la presente fornitura consta del complesso degli apparati, dei servizi e delle attività di seguito elencati;
- nr. 40 (quaranta) telecamere di videosorveglianza di tipo “PTZ”, con le caratteristiche tecniche di cui al Paragrafo 4 del capitolato tecnico, Parte II, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale;
- nr. 15 (quindici) telecamere di videosorveglianza di tipo “fisso”, con le caratteristiche tecniche di cui al Paragrafo 5 del capitolato tecnico, Parte II, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale;
- nr. 82 (ottantadue) telecamere di lettura targhe e relative licenze “software”, con le caratteristiche tecniche di cui ai Paragrafi 6 e 6.1 del capitolato tecnico, Parte II, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale;
- nr. 2 (due) postazioni di controllo per “Sala Operativa”, con le caratteristiche tecniche di cui ai Paragrafi 7 e 7.1 del capitolato tecnico, Parte II, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale;
- nr. 3 (tre) “monitor da tavolo” e nr. 2 (due) “monitor da parete”, con le caratteristiche tecniche di cui ai Paragrafi 7.2 e 7.3 del capitolato tecnico, Parte II, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale;
- servizi d’installazione, configurazione, presa in carico per l’inserimento delle telecamere nel sistema di monitoraggio,” con le modalità di cui al Paragrafo 8 del capitolato tecnico, Parte II, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale.
1.3 Importo contrattuale
L’ammontare complessivo del contratto è di € , cui sono da aggiungere €
, per IVA al 22%, per un valore totale non superabile di € , come da unita tabella:
Unità di misura | Q.TA’ | IMPORTO UNITARIO | IMPORTO TOTALE | ||
Fornitura telecamere, licenze sw e postazioni sala operativa | Telecamera di videosorveglianza PTZ (incluse staffe alimentatori) | Un. | 40 | ||
Telecamere di videosorveglianza fisse | Un. | 15 | |||
Telecamere di lettura targhe (incluse staffe alimentatori) | Un. | 82 | |||
Altro materiale (Staffe, supporti, alimentatori,ecc..) | a corpo | - | - | ||
Memorie SD da 128 GB per telecamere di lettura targhe | Un. | 82 | |||
Memorie SD da 256 GB (o da 512 GB se proposte dall'Offerente) per telecamere di videosorveglianza fisse | Un. | 15 | |||
Memorie SD da 256 GB (o superiori se proposte dall'Offerente) per telecamere di videosorveglianza di tipo PTZ | Un. | 40 | |||
Licenze software ViMS per 82 lettori targhe | a corpo | - | - | ||
Postazioni di Sala operativa | Un. | 2 | - | ||
Monitor da tavolo per postazioni di Sala operativa | Un. | 3 | - | ||
Monitor da parete (50”) per postazioni di Sala operativa | Un. | 2 | - | ||
Servizi professionali | Installazione telecamere di videosorveglianza e di lettura targhe | a corpo | - | - | |
Presa in carico telecamere su Milestone e ViMS e supoorto presa in carico IBM Tivoli | a corpo | - | - | ||
Gestione del progetto (responsabile del servizio) | a corpo | - | |||
Totale offerta, IVA esclusa | |||||
Di cui oneri aziendali per salute e sicurezza sul lavoro (art.95 co. 10 D.Lgs 50/2016) | |||||
Di cui costi di manodopera (art.95 co. 10 D.Lgs 50/2016) |
Si precisa che le forniture e le attività di cui sopra sono da intendersi comprensive di tutto quanto necessario al corretto funzionamento dei sensori, ivi compresi, cavi di rete, cavi di alimentazione, alimentatori elettrici, staffe e supporti per l’installazione sui siti periferici.
Le apparecchiature fornite devono essere provviste di regolare marcatura “CE”.
Tutte le apparecchiature, i sistemi e gli impianti devono essere conformi alle normative “CEI” o ad altre disposizioni europee riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche, disciplinanti i componenti e le modalità di impiego degli stessi anche nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza elettrica, emissioni/compatibilità elettromagnetica e sostanze pericolose.
L’Impresa, nell’esecuzione della fornitura e nella prestazione dei servizi e delle attività di cui sopra, deve rispettare la normativa di riferimento attualmente vigente, ivi compresa quella in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., quella in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37, nonché quelle in materia di protezione dei dati personali nell’ambito della videosorveglianza e relativa alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza in ambito comunale.
1.4 Luogo di esecuzione
La consegna della fornitura è prevista presso il Comune di Castel Volturno (CE), presso il Commissariato di Polizia di Stato e il Comando di Polizia Municipale del medesimo Comune di Castel Volturno (CE) e presso la Questura di Caserta.
Etichette
In relazione agli obblighi di informazione e di pubblicità relativi al beneficio del finanziamento, l’Impresa si impegna a rispettare le previsioni di cui al Regolamento delegato (UE) nr. 1049/2014 del 30 luglio 2014 e relativo Allegato, che definisce le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico ed ai beneficiari ai sensi del Regolamento (UE) nr. 514/2014, in conformità al “fac-simile” di cui all’allegato 11 del capitolato d’oneri.
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di € , XXX xxxxxxx, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità;
4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, nelle forme previste dall’art.52, comma ,1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e dall’art. 5-bis del D.Lgs.vo n. 82/2005. Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/04/2017, nr. 56, entrato in vigore in data 20/05/2017, nonché dalla Legge 14/06/2019, nr. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18/04/2019, nr. 32, dal Decreto Legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, nonché dall’ulteriore Decreto Legge nr. 77 del 31/5/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/07/2021, nr. 108;
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
j) i Regolamenti (UE) n. 513/2014, nr. 514/2014 e nr. 515/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/4/2014, nonchè i Regolamenti (UE) nr. 1042/2014, nr. 1048/2014 e nr. 1049/2014 della Commissione Europea del 25/7/2014 e 30/7/2014;
k) l’articolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29;
l) il Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101;
m) le norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
n) i Codici Etici di Consip S.p.A consultabili sul sito internet xxx.xxxxxx.xx;
o) la Direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
p) il Decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
q) la normativa inerente il Codice dell’Amministrazione Digitale e l’Agenda Digitale Europea;
r) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l), m), n), o), p), q) e r), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato;
s) tutte le disposizioni vigenti che regolano la materia dei contratti pubblici.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti da a) a s), che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, nonché del Decreto Ministeriale n. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l’Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l’Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Il suddetto “Responsabile Generale di Progetto” sarà incaricato di curare il coordinamento tecnico delle attività in fase di messa in esercizio, nonché di svolgere la funzione di unico referente nei confronti dell’Amministrazione.
In particolare, al “Responsabile Generale di Progetto” faranno capo gli adempimenti di seguito indicati:
⮚ programmazione, organizzazione, coordinamento e monitoraggio del progetto;
⮚ interfacciamento con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
⮚ raccolta e controllo delle informazioni per la gestione della reportistica e delle penali;
⮚ gestione del processo di fatturazione;
⮚ gestione delle richieste, delle segnalazioni e delle problematiche sollevate dall’Amministrazione in merito all’erogazione dei servizi e delle forniture.
Il “Responsabile Generale del Progetto” dovrà anticipare e porre rimedio a tutte le criticità che dovessero emergere sia nella fase di realizzazione del progetto sia in quella successiva di erogazione dei servizi di assistenza, provvedendo alla tempestiva segnalazione all’Amministrazione di eventuali problematiche per le quali è richiesto l’intervento dell’Amministrazione stessa.
Il “Responsabile Generale del Progetto” dovrà garantire all’Amministrazione una costante ed efficace informazione sull’andamento del presente contratto.
In particolare, nella fase implementativa, fino alla verifica di conformità, si terranno riunioni di monitoraggio delle attività con cadenza almeno quindicinale.
In tali riunioni, il “Responsabile Generale di Progetto” dovrà presentare il documento di “Stato Avanzamento Lavori (SAL)” aggiornato di riunione in riunione.
L’Impresa dovrà fornire i riferimenti (numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail) del “Responsabile Generale di Progetto”.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo, per cause imputabili all’Impresa, comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
Articolo 4 (Validità contrattuale)
VALIDITA’ CONTRATTUALE
La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare tramite PEC da parte dell’Amministrazione, successivamente all’esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici dell’Autorità Responsabile del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020”, nonché dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii..
Articolo 4.bis
(Kick-off meeting – Approvvigionamento della fornitura (Telecamere di videosorveglianza di tipo “PTZ”, telecamere di videosorveglianza di tipo” fisso”, telecamere di lettura targhe, licenze per software di lettura targhe, Workstation per Sala Operativa, Monitor da tavolo per postazioni di Sala Operativa, Monitor da parete) – Approntamento alla verifica
inventariale - FASE 1)
4.bis.1 - “Kick-off meeting”
L’Amministrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare tramite PEC da parte dell’Amministrazione, dell’esito positivo dei controlli dell’Autorità Responsabile del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020” e dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, di cui al precedente articolo 4, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché successivamente all’avvenuta nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, provvederà, per il tramite dello stesso, ad organizzare un primo incontro (c.d. “Kick-off meeting”) con il “Responsabile Generale di Progetto”, con redazione di un verbale finale recante la pianificazione delle attività successive, dando così contestualmente “avvio ai lavori”.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo per cause imputabili all’Impresa comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
4.bis.2 – Approvvigionamento della fornitura (telecamere di videosorveglianza di tipo “PTZ”, telecamere di videosorveglianza di tipo “fisso”, telecamere di “lettura targhe”, licenze per “software” di “lettura targhe”, “workstation” per “Sala Operativa”, “monitor da tavolo” per postazioni di “Sala Operativa” e “monitor da parete”)
L’Impresa, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla data del verbale, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, attestante l’avvenuto “Kick-off meeting”, dovrà provvedere all'approvvigionamento della fornitura oggetto del presente atto, secondo le seguenti modalità e relative tipologie.
4.bis.2.1 Fornitura di nr. 40 (quaranta) telecamere di videosorveglianza di “TIPO PTZ”
Le telecamere di videosorveglianza di “tipo PTZ”, oggetto di fornitura in opera, dovranno rispettare i requisiti di seguito riportati:
1. telecamera “IP nativa”, di tipo “speedome PTZ”;
2. telecamera a colori di tipo "DAY/NIGHT" con rimozione “filtro IR automatica (ICR)”;
3. sensore di “ripresa CMOS” a colori progressive “scan” da almeno 1/3”;
4. risoluzione di almeno “2 Mpxl”;
5. sensibilità del complesso di ripresa di almeno “0,2 Lux in modalità colore (day)”;
6. “wide Dynamic Range” di almeno “120dB”, realizzato mediante la cattura di più immagini con un diverso livello di esposizione;
7. bilanciamento automatico del livello di bianco;
8. ottica motorizzata con:
a. focale minima compresa tra “4 e 5 mm”;
b. zoom ottico di almeno “30x”;
c. “autofocus”;
d. “autoiris” o “P-IRIS”;
e. apertura minima pari a “F=1.6 o inferiore”;
9. zoom digitale almeno “12x”;
10. tempo di otturazione minino di “1/10000 s”;
11. illuminatori “IR” integrati con range di copertura di almeno “150 m”;
12. formati di compressione video supportati “H.264, H.265 e M-JPEG”;
13. “frame rate” fino a “30 fps” alla massima risoluzione;
14. interfaccia di “rete ethernet RJ45;”
15. protocolli di “networking”: “IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS, TCP/IP, UDP, SNMP, RTSP, RTP, NTP, DHCP, DNS FTP, 802.1x”;
16. compliance allo “Standard Onvif Profilo S e Profilo G”;
17. possibilità di trasmettere almeno due “stream video” configurabili indipendentemente, di cui almeno uno alla massima risoluzione;
18. funzionalità di “video motion detection”;
19. possibilità di definire posizioni angolari preselezionabili (Preset) e possibilità di configurare “tour (ronde)”;
20. xxxxxx xx. 0 xxxxxxxx x xxxxxx xx. 0 uscita d'allarme a bordo camera. Si precisa che, nel caso in cui la telecamera proposta preveda l’impiego di un separato “modulo relè I/O di rete”, che inoltra gli allarmi su rete ethernet, l’impresa dovrà assicurare tutti gli interventi necessari ad adeguare il singolo “sito di campo” e far sì che esso sia perfettamente funzionante (ad esempio fornitura di switch aggiuntivi, sostituzione box di contenimento apparati laddove le dimensioni fossero insufficienti, ecc.);
21. “range” di “movimento PAN” continuo a 360° con velocità manuale di almeno 100°/s;
22. “range” di “movimento TILT”: da 0° (o inferiore) a - 90° con velocità manuale di almeno 50°/s;
23. almeno nr. 8 (otto) zone di esclusione (Privacy Mask);
24. indice di protezione dagli agenti atmosferici almeno pari a “IP66”;
25. alimentazione sia in “modalità PoE” con eventuale “adattatore PoE” incluso nella fornitura, sia in “modalità 220 VAC”, con alimentatore incluso nella fornitura;
26. temperatura di funzionamento compresa almeno nel seguente intervallo: -20 °C, 50°C;
27. livello di umidità operativo ≤90%;
28. dimensioni massime: altezza (H) 35cm, larghezza (L)22cm.
La fornitura delle telecamere è da ritenersi comprensiva delle staffe e dei supporti necessari per l’installazione delle stesse a palo, nonché degli eventuali cavi di alimentazione o cavi per “connessioni I/O” necessari a riportare gli allarmi in ingresso e/o uscita.
Tutte le telecamere dovranno essere dotate di “scheda di memoria SD da 256 GB”, con un “trasfer rate” nominale non inferiore a “30MB/s”. In assenza di collegamento con la “Sala Apparati”, i flussi video dovranno essere memorizzati in locale sulla “memoria SD” e all’atto del ripristino del collegamento i dati dovranno essere trasmessi alla “server farm” per la loro memorizzazione sullo “storage” dedicato.
Le telecamere proposte dovranno essere compatibili con il “software ViMS Milestone XProtect Corporate”. Laddove, invece, le telecamere offerte non siano nella lista dei modelli compatibili con il citato software, l’Impresa, al momento della presentazione dell’offerta, dovrà produrre una dichiarazione vincolante con la quale si impegna ad effettuare, a proprio carico, le attività finalizzate al rilascio da parte del produttore del “software” in questione dei necessari “plug-in”. Le telecamere fornite dovranno essere coperte da garanzia del produttore di almeno 2 anni ed, in fase esecutiva, l'Impresa dovrà fornire all’Amministrazione la documentazione comprovante il possesso di tale requisito (es. fattura di vendita).
Alla data di presentazione dell’offerta, le “telecamere PTZ” proposte non dovranno essere state dichiarate in “End of Life e/o in End of Support” dal produttore.
4.bis.2.2 Fornitura di nr. 15 (quindici) telecamere di tipo “fisso”
Le telecamere di videosorveglianza di tipo “fisso”, oggetto di fornitura in opera, dovranno rispettare i requisiti di seguito riportati:
1. telecamera “IP nativa”;
2. telecamera a colori di tipo "DAY/NIGHT", con rimozione “filtro IR automatica (ICR)”;
3. sensore di “ripresa CMOS” a colori progressive scan da almeno 1/3”;
4. risoluzione di almeno “5 Mpxl”;
5. sensibilità del complesso di ripresa di almeno “0,2 Lux in modalità colore (day)”;
6. “wide dynamic range” di almeno “120dB”, realizzato mediante la cattura di più immagini con un diverso livello di esposizione;
7. bilanciamento automatico del livello di bianco;
8. ottica varifocale motorizzata con:
(a) focale minima compresa tra 2,7 e 3,8 mm;
(b) rapporto di “zoom ottico” di almeno 2,5x;
(c) “autoiris o P-Iris”;
(d) apertura minima pari a F=1.5 o inferiore;
9. tempo di otturazione minino di “1/10000 s”;
10. “illuminatori IR” integrati con “range di copertura” di almeno 30 m;
11. angolo di campo orizzontale massimo pari almeno a 90°;
12. formati di compressione video supportati: “H.264 e M-JPEG”;
13. “frame rate” almeno fino a “20 fps” alla massima risoluzione;
14. interfaccia di “rete ethernet RJ45”;
15. “protocolli di networking”: “IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS, TCP/IP, UDP, SNMP, RTSP, RTP, NTP, DHCP, DNS FTP, 802.1x”;
16. “compliance” allo “Standard Onvif Profilo S e Profilo G”;
17. possibilità di trasmettere almeno due “stream video” configurabili indipendentemente di cui almeno uno alla massima risoluzione;
18. funzionalità di “video motion detection”;
19. xxxxxx xx. 0 xxxxxxxx x xxxxxx xx. 0 uscita d'allarme a bordo camera. Si precisa che, nel caso in cui la telecamera proposta preveda l’impiego di un separato “modulo relè I/O” di rete, che inoltra gli allarmi su rete ethernet, l’Impresa dovrà assicurare tutti gli interventi necessari ad adeguare il singolo “sito di campo” e far sì che esso sia perfettamente funzionante (ad esempio fornitura di switch aggiuntivi, sostituzione box di contenimento apparati laddove le dimensioni fossero insufficienti, ecc.);
20. indice di protezione dagli agenti atmosferici almeno pari a “IP67”;
21. grado di protezione contro gli urti non inferiore a “IK10”;
22. alimentazione sia in “modalità PoE” con eventuale “adattatore PoE” incluso nella fornitura sia in “modalità 220 VAC”, con alimentatore incluso nella fornitura;
23. temperatura di funzionamento compresa almeno nel seguente intervallo: -20 °C, 50°C;
24. livello di umidità operativo ≤90%;
25. lunghezza massima del dispositivo: 400 mm (parasole incluso).
La fornitura delle telecamere è da ritenersi comprensiva delle staffe e dei supporti necessari per l’installazione delle stesse, parasole e cavi di alimentazione o cavi per “connessioni I/O” necessari a riportare gli allarmi in ingresso e/o uscita.
Tutte le telecamere dovranno essere dotate di scheda di “memoria SDXC da 256 GB” con una velocità di scrittura non inferiore a “30MB/s, Class 3(U3)”. In assenza di collegamento con la “Sala Apparati Provinciale”, i flussi video dovranno essere memorizzati in locale sulla “memoria SDXC” e, all’atto del ripristino del collegamento, i dati dovranno essere trasmessi alla “server farm” per la loro memorizzazione sullo “storage” dedicato.
Le telecamere proposte dovranno essere compatibili con il “software ViMS Milestone XProtect Corporate”. Laddove, invece, le telecamere offerte non siano nella lista dei modelli compatibili con il citato software, l’Impresa, al momento della presentazione dell’offerta, dovrà produrre una dichiarazione vincolante con la quale si impegna ad effettuare, a proprio carico, le attività finalizzate al rilascio da parte del produttore del “software” in questione dei necessari “plug-in”. Le telecamere fornite dovranno essere coperte da garanzia del produttore di almeno 2 anni ed, in fase esecutiva, l'Impresa dovrà fornire all’Amministrazione la documentazione comprovante il possesso di tale requisito (es. fattura di vendita).
4.bis.2.3 Fornitura di telecamere di lettura targhe
Le telecamere di “lettura targhe”, oggetto di fornitura in opera, dovranno rispettare i requisiti di seguito descritti.
L’Impresa dovrà fornire una tipologia di telecamera con “funzionalità ANPR”, in cui tutte le logiche (OCR compresa) siano eseguite a bordo dell’apparato senza ausilio di componenti elaborazione esterne. L’apparato dovrà essere dotato di un sensore per il rilevamento delle targhe e di un sensore di contesto.
Il “lettore” fornito per ogni transito dovrà fornire:
- stringa di dati alfanumerica della targa rilevata;
- immagine “OCR in B/N” dalla quale deve essere possibile rilevare con esattezza la targa del veicolo;
- immagine “JPEG” a colori del contesto, relativo stesso istante temporale dell’immagine in “B/N”;
- “CROP IMAGE”, cioè porzione dell’immagine in “B/N” contenente la targa catturata dal sensore di lettura delle targhe.
Il “lettore” fornito dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche minimali:
- modalità di funzionamento di “tipo free-run” (riconoscimento della targa dei mezzi transitanti senza l’ausilio di trigger esterni);
- doppia telecamera:
o una telecamera per la “lettura targhe (OCR”), avente risoluzione minima di “5 Megapixel”, sensore “CMOS di tipo global shutter” da almeno 1/2", “frame rate” di almeno “60 fps”;
o una telecamera di contesto a colori con risoluzione minima “2 Mpxl”.
- illuminatori “IR a led integrati”;
- esecuzione dell’algoritmo “OCR a bordo camera”;
- larghezza supportata della carreggiata inquadrata di almeno “4m”;
- distanza massima di riconoscimento delle targhe di almeno “25 m”;
- riconoscimento delle targhe dell’Unione Europea, dei principali Paesi extra comunitari, targhe speciali (esempio, Forze di Polizia, ecc.), riconoscimento di “pannelli Kemler” di segnalazione merci pericolose (Direttiva europea 2008/68/CE) relativa al trasporto del carico e della pericolosità dello stesso;
- percentuale di rilevazione fotografica dei veicoli in transito: almeno pari a “99%”;
- percentuale di riconoscimento delle targhe sul totale riconoscibile ad occhio umano: almeno pari a “95%”;
- massima velocità del veicolo da rilevare di almeno “250 km/h”;
- capacità di rilevazione del colore e di classificazione degli autoveicoli;
- almeno una “interfaccia Ethernet 10/100”;
- protocolli supportati: “TCP/IP, FTP, HTTP, SNMP”;
- “streaming video” su “protocollo RTSP/RTP” e compressione “H264 o superiore”;
- storage interno di almeno “128 GB” (tale requisito può essere soddisfatto anche mediante la fornitura di schede “SD transfer rate” di almeno “30 MB/s”, se supportate);
- gestione di “black-list e white-list”;
- “range operativo di temperatura” da “-30° a 55°”;
- grado di protezione contr agenti atmosferici pari almeno ad “IP66”;
- n° 1 ingresso d'allarme a bordo lettore;
- n° 1 uscita d’allarme a bordo lettore;
- alimentatore con ingresso “220 VAC” ed uscita “24VAC o 24 VDC o 48 VDC” o altra alimentazione in bassa tensione, incluso nella fornitura.
La fornitura delle telecamere di “lettura targhe” deve ritenersi comprensiva delle staffe e dei supporti necessari per l’installazione delle stesse, nonché degli eventuali cavi di alimentazione o cavi per “connessioni I/O” necessari a riportare gli allarmi in ingresso e/o uscita.
In assenza di collegamento con la “Sala Apparati”, i dati rilevati dovranno essere memorizzati in locale sulla memoria dell’apparato e, all’atto del ripristino del collegamento, i dati dovranno essere trasmessi alla “server farm” per la loro memorizzazione sullo “storage” dedicato.
Le telecamere proposte dovranno essere compatibili con il “software di gestione Prassel ViMS”. Eeventuali oneri dovuti alla necessità di rendere integrabili i lettori targhe forniti con il “software” sopra citato sono completamente a carico dell’Impresa.
L’Impresa, in sede di offerta, dovrà produrre una dichiarazione vincolante con la quale si impegna ad effettuare, a proprio carico, le necessarie attività finalizzate al rilascio, da parte del produttore del “software”, dei necessari “plug-in”.
Le telecamere di “lettura targhe” fornite dovranno essere coperte da garanzia del produttore di almeno 2 anni ed, in fase esecutiva, l’Impresa dovrà fornire all’Amministrazione la documentazione comprovante il possesso di tale requisito (es. fattura di vendita).
4.bis.2.4 Licenze per software di lettura targhe
Per la ricezione e la gestione dei dati generati dalle telecamere di lettura targhe, l’Amministrazione dispone già dell’“applicativo Prassel ViMS”.
Al fine di poter integrare le telecamere di “lettura targhe” all’interno del suddetto “applicativo”, l’Impresa dovrà provvedere alla fornitura di tutte le “licenze ViMS” necessarie a caricare i nuovi sensori all’interno del “server ViMS” già disponibile.
4.bis.2.5 Postazioni di controllo per “Sala Operativa”
Per la fruizione delle immagini e dei transiti rilevati dai “sensori” l’Impresa dovrà fornire nr. 2 (due) postazioni di controllo da installarsi presso il Commissariato di Polizia di Stato e presso il Comando della Polizia Municipale di Castel Volturno.
Ciascuna “postazione” sarà costituita da una “workstation” sulla quale dovranno essere installati i “client software XProtect Smart Client e Prassel ViMS”.
Nell’ottica di fornitura “chiavi in mano” l’Impresa dovrà fornire quanto necessario per mettere in funzione le “postazioni”, (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’interruttore da quadro “16Am”, i cavi elettrici, i cavi dati, il collegamento “LAN” con l’armadio dati, etc.).
Le “workstation” in fornitura dovranno essere di un unico produttore e non della tipologia “assemblati”.
L’Impresa dovrà fornire anche tutto quanto necessario alla posa in opera delle “workstation” e dei relativi “monitor”, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cavi, staffe di supporto, alimentatori, etc.
La “postazione di controllo” del Commissariato di Polizia di Stato dovrà essere dotata di nr. 2 (due) “monitor da tavolo” e di un “monitor da parete” da 50”, mentre la “postazione di controllo” della Polizia Municipale dovrà essere dotata di un solo “monitor da tavolo” e di un “monitor da parete” da 50”.
4.bis.2.5.1 Workstation per “Sala Operativa”
La postazione di tipo “workstation” in fornitura deve garantire prestazioni elevate, deve essere progettata e testata con “applicazioni software” di tipo professionale e deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
- tipologia: “PC Tower”;
- processore: “Intel Core i7”, almeno 6 “core”, di decima generazione o superiore con frequenza del processore almeno “2,7Ghz”;
- memoria “RAM: 16 GB SDRAM DDR4” installata e espandibile fino a “32GB”;
- unità “storage” interna “#1: Unità SSD PCIeNVMe M.2” da almeno “500GB”;
- unità “storage” interna “#2: Unità SATA 6.0Gb/s”, da 2.5" o 3.5", “7200 rpm da 1TB”;
- scheda grafica professionale “NVIDIA®/AMD” con memoria “2 GB” di memoria “RAM” dedicata “GDDR5” o superiore, che supporti contemporaneamente almeno 3 (tre) “monitor” indipendenti alla risoluzione massima supportata dalla scheda e che sia dotata di tramite 3 uscite video dedicate di tipo “DP” o “HDMI” o “DVI”;
- “sistema operativo (S.O.)”: “Windows 10 Pro 64 bit”;
- unità ottica: “Lettore DVD 24 x read, 24 x write”;
- doppia porta “Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps Full Duplex”;
- Conformità “ISO 8802-3”: “IEEE 802.3 (10Base-T)”, 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T);
- almeno nr. “8 x USB”, di cui minimo “3 x USB 3.0 o superiore”;
- ingresso audio/uscita audio;
- tastiera italiana estesa, tipologia “USB”, “QWERTY”, con tasto funzione “Windows®”, tastierino numerico separato e tasto EURO (comprensiva dei led di indicazione per “Caps Lock”, uso tastiera numerica, “blocco scorr”);
- “mouse ottico” “USB”, a due pulsanti con rotella per lo “scrolling”, risoluzione almeno a 800 dpi.
Il “Sistema Operativo” dovrà essere fornito nell’ultima versione ed in lingua italiana e dovrà essere installato comprensivo dell’ultima versione dei relativi “Service Pack”.
L’installazione dovrà essere effettuata sull’unità “SSD” prevista in fornitura.
Il “software” deve includere tutti i “device drivers”, necessari a garantire la piena operatività di tutti i dispositivi “hardware” presenti o collegati al “sistema”.
Qualora i “device drivers” necessari a garantire la piena operatività di tutti i dispositivi “hardware” presenti o collegati al “sistema” non fossero compresi nel “Sistema Operativo”, gli stessi dovranno essere forniti su appositi “supporti”.
4.bis.2.5.2 Monitor da tavolo per postazioni da Sala operativa
I “monitor da tavolo” dovranno avere le seguenti caratteristiche minimali:
- garanzia d’uso “24/7” per 5 anni, comprensiva della caratteristica della retroilluminazione;
- regolazione ergonomica dell’altezza dello schermo, adattandolo dal livello della scrivania da “0 fino a 150 mm”;
- tecnologie integrate: “Low Blue Light e Flicker-Free”;
- tecnologia “LCD TFT tipo IPS”, per un migliore angolo di visione e la massima precisione di colore;
- “schermo widescreen” 24.0" (diagonale almeno 23,8”) retroilluminato a LED;
- formato schermo “16:9”;
- “pixel pitch (mm)”: “0,27 mm”;
- risoluzione “1920 x 1080 Full HD (27”)”;
- luminosità tipica “250 cd/m2”;
- rapporto di contrasto tipico “1000:1”;
- supporto gamma colore: “16,7” milioni di colori;
- angolo visualizzazione orizzontale/verticale: “178°/178°”;
- tempo di risposta tipica “[ms]: 5 ms”;
- connettori per segnali di ingresso: “1x Display port (con HDCP), 1x HDMI (con HDCP), 1x DVI-D, 1 x DSub”;
- almeno “4 x USB” ver. 3.0 o superiore;
- inclinazione schermo [°] (tilt range): da “-5 a +35”;
- rotazione schermo sul piano orizzontale “[°] (Swivel): Da -170 a + 170”;
- rotazione schermo da modalità paesaggio a modalità ritratto “[°]: Da 0 a +90”;
- audio: Altoparlanti integrati (minimo 1W+ 1 W);
- certificazioni: “CE, ENERGY STAR 7.0 o superiore, TCO Display 7.0 o superiore, TUV Rheinland Eye Comfort/Blue Low Light o equivalente”;
- “ISO 9241-307” (errore pixel classe I).
4.bis.2.5.3 Monitor da parete
I “monitor da parete” dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche minime:
- schermo da almeno 50” (diagonale);
- modalità operativa “24/7” (conformità agli standard per contesti professionali operativi, da dimostrarsi con dichiarazione del produttore allegata alla Relazione Tecnica);
- tecnologia LCD con retroilluminazione a LED;
- risoluzione “UHD (3840 x 2160)”;
- formato schermo “16:9”;
- luminosità tipica almeno “500 cd/m2”;
- angolo visualizzazione orizz/vert almeno pari a “178°/178°”;
- rapporto di contrasto standard almeno di “3500:1”;
- tempo di risposta tipico al massimo pari a “8 ms”;
- grado di riflessione (Haze Level) almemo pari a 25%;
- input video, almeno: “1xDisplayPort(HDCP), 1xDVI-D (con HDCP), 2xHDMI(HDCP)”;
- input audio, almeno: “Stereo mini Jack, DVI, HDMI”;
- output video: “1x HDMI”;
- output audio: “Stereo mini Jack”;
- porte di controllo esterno, almeno: “1 x RS232” e “1 x porte rete Ethernet 100Mbit”;
- sistema di montaggio “VESA”;
- certificazioni –Sicurezza ed ergonomia: certificazione e marchio CE, Direttiva RoHS, EMC CLASSE B;
- classe di errore pixel “ISO 9241-307”, classe difettosità “2”.
La fornitura dei monitor è da intendersi comprensiva delle staffe di supporto per l’installazione a parete.
Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 1 comporterà l’applicazione delle specifiche penalità di cui al successivo articolo 12.
4.bis.3 – Approntamento alla verifica inventariale - “Fase 1”
L’approvvigionamento di tutte le forniture previste, di cui al precedente Paragrafo, dovranno concludersi entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla data del verbale attestante l’avvenuto “Kick-off meeting”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, e, conseguentemente, al termine delle predette attività, l’Impresa dovrà dare comunicazione scritta a mezzo PEC all’indirizzo xxxxx.000.xxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx, dell’approntamento alla verifica inventariale delle forniture in parola relativamente alla “Fase 1”.
La presente comunicazione di approntamento alla verifica inventariale dovrà essere corredata di:
⮚ elenco di tutte le telecamere di videosorveglianza di “Tipo PTZ”, di “Tipo fisso” e di “Lettura targhe”, con relativi numeri seriali, e di postazioni di controllo per “Sala Operativa”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2, Sottoparagrafi 4.bis.2.1., 4.bis.2.2, 4.bis.2.3, 4.bis.2.4 e 4.bis.2.5.
Il mancato rispetto delle tempistiche e delle previsioni contenute nel presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 12.
Articolo 5
(Installazione, configurazione e presa in carico dei “sensori” - Supporto per la presa in carico dei sensori su “IBM TIVOLI” – Installazione e configurazione delle “postazioni” di “Sala Operativa” - Approntamento alla verifica funzionale - FASE 2)
5.1 - Installazione, configurazione e presa in carico dei sensori
L’Impresa, a decorrere dall’esito positivo della verifica di conformità inventariale della “Fase 1”, di cui al successivo articolo 6, Paragrafo 6.2, ed entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni solari, decorrenti dalla comunicazione, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, di messa in disponibilità dei nuovi siti, dovrà provvedere all’installazione, configurazione e presa in carico di tutti i “sensori”.
In considerazione della specificità della presenta fornitura, al fine di assicurare il pieno soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione, l’Impresa dovrà garantire che le operazioni di presa in carico dei “sensori” siano effettuate da personale con comprovata esperienza nella gestione di sistema di videosorveglianza, ed, in particolare, dovrà conoscere gli “applicativi” della “suite Milestone Xprotect e ViMS”.
Sarà cura del Direttore dell’Esecuzione del Contratto verificare, a fronte dei “curricula vitae” presentati in fase di procedura di gara, che le figure professionali effettivamente impiegate per le cennate attività siano in possesso dell’esperienza richiesta.
Si precisa che, in caso di disponibilità alla lavorazione di un numero parziale di “siti” rispetto al numero complessivo, si potrà richiedere all’Impresa di avviare la lavorazione dei “siti” disponibili, nelle more dell’ultimazione dei lavori di implementazione di quelli non ancora disponibili, ferma restando la durata complessiva dell’attività in questione.
Il servizio di installazione e configurazione dei “sensori” comprende tutte le attività necessarie per rendere operative le telecamere.
Di seguito si riporta un elenco, esemplificativo ma non esaustivo, di tali attività:
- montaggio e fissaggio delle telecamere;
- collegamento delle telecamere alla rete di trasmissione;
- collegamento delle telecamere alla rete di alimentazione;
- orientamento delle telecamere in base alle esigenze operative dell’Amministrazione;
- configurazione dei dati principali necessari al corretto riconoscimento e funzionamento della telecamera in rete (configurazione dell’indirizzo IP, assegnazione del nome di rete).
Il fissaggio dei “sensori” per le telecamere proposte dovrà avvenire mediante staffe e supporti specifici, i quali sono da intendersi come parte integrante della fornitura, e, pertanto, il relativo costo sarà a carico dell’Impresa.
Per quanto riguarda il collegamento dei “sensori” all’apparato di trasmissione e alle alimentazioni, l’Impresa dovrà provvedere alla stesura dei cavi di rete e di alimentazione tra il box e il palo, fino al punto di installazione dei sensori, mediante infilaggio degli stessi all’interno delle canalizzazioni disponibili. Anche i cavi di rete e di alimentazione sono parte integrante della fornitura e, pertanto, il relativo costo sarà a carico dell’Impresa.
A tal fine, l'Impresa dovrà impiegare nr. 1 squadra di installazione così composta:
• nr. 1 capo-squadra installatore 5° categoria CCNL Metalmeccanico o equivalente;
• nr. 1 installatore impianti manutentore 4° categoria CCNL Metalmeccanico o equivalente;
• nr.1 nolo di piattaforma aerea.
Il mancato rispetto dei termini indicati al precedente comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
5.2 - Supporto per “presa in carico” dei “sensori” su “IBM TIVOLI”
L’Impresa, sempre a decorrere dall’esito positivo della verifica di conformità inventariale della Fase 1, di cui al successivo articolo 6, Paragrafo 6.2, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari, decorrenti dalla comunicazione, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, di messa in disponibilità dei nuovi “siti”, dovrà, al fine di poter fruire dei flussi generati dai “sensori” in fornitura, prendere in carico e configurare le telecamere all’interno dei “sistemi applicativi di gestione” già in possesso dell’Amministrazione (Milestone e ViMS).
L’Impresa dovrà provvedere alla presa in carico dei nuovi “sensori”, configurandoli opportunamente in tali “applicativi”.
L’attività di “presa in carico” dovrà essere eseguita congiuntamente a quella di installazione delle telecamere.
Nello specifico, il personale dell’Impresa deputato alla “presa in carico” delle telecamere dovrà operare presso la Questura di Caserta, ove sono presenti i “server” che ospitano gli “applicativi” di cui sopra, ed eseguire le necessarie attività di configurazione finalizzate a prendere in carico i
nuovi “sensori”, collaborando attivamente con il personale che opera sul campo per l’installazione fisica dei “sensori”.
Il personale dell’Amministrazione supervisionerà le attività di installazione e “presa in carico”, al fine di verificare che i “sensori” siano installati e puntati in modo da inquadrare in maniera utile lo scenario operativo.
L’Amministrazione dispone di un sistema di monitoraggio degli impianti di videosorveglianza territoriale, basato sulla “piattaforma IBM Tivoli”.
Tale “sistema” consente l’apertura automatica delle segnalazioni di guasto, ed, in particolare, a fronte di un’anomalia di funzionamento, il “sistema di monitoraggio” invia una email all’Impresa con i dettagli relativi al guasto stesso.
Al fine di abilitare tale sistema di monitoraggio ad operare anche sui “sensori” oggetto della presente fornitura, l’Impresa dovrà mettere a disposizione del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli un “file .xls”, recante le informazioni relative ad ogni apparato (tipologia di apparato, marca modello, riferimento dell’help desk, relazione gerarchica con altri apparati etc.). Ulteriori indicazioni sulle modalità di compilazione del suddetto “file” saranno fornite in fase esecutiva, a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il “file .xls” sarà caricato sulla “piattaforma IBM Tivoli” da parte dell’Amministrazione.
In tale fase, l’Impresa dovrà garantire tutto il supporto necessario ad assicurare il corretto caricamento delle anagrafiche nonché effettuare tutte le necessarie configurazioni sugli apparati che dovranno essere presi in carico da “IBM Tivoli” (es.: configurazione per accettare interrogazioni SNMP).
Il mancato rispetto delle tempistiche e delle previsioni contenute nel presente Paragrafo, comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 12.
5.3 - Installazione e configurazione delle postazioni di “Sala Operativa”
L’Impresa, sempre a decorrere dall’esito positivo della verifica di conformità inventariale della Fase 1, di cui al successivo articolo 6, Paragrafo 6.2, ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari, decorrenti dalla comunicazione, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, di messa in disponibilità dei nuovi “siti”, dovrà provvedere alla consegna, installazione e configurazione delle “workstation” e dei relativi “monitor” presso la “Sala Operativa” del Commissariato di Polizia di Stato e il Comando di Polizia Municipale di Castel Volturno (CE).
Nello specifico, l’Impresa dovrà provvedere all’esecuzione di tutte le attività necessarie per il funzionamento delle “postazioni”, ivi comprese attività di montaggio dei supporti (es. staffe VESA), collegamento alla rete di alimentazione, collegamento alla rete dati, installazioni di interruttori, ect.
L’Impresa dovrà, inoltre, eseguire l’installazione del “Sistema Operativo” e dei “client applicativi Milestone Xprotect Smart Client e Prassel ViMS”, nonchè configurarli in modo che consentano la visualizzazione dei flussi generati dai “sensori” di interesse per il Commissariato di P.S. “Castel Volturno” e per il Comando di Polizia Municipale.
La fornitura in opera delle telecamere si intenderà conclusa nel momento in cui:
- risulteranno correttamente installate e prese in carico all’interno dei “sistemi di gestione Milestone Xprotect e Prassel ViMS” e, pertanto, i relativi flussi saranno fruibili tramite le postazioni di controllo dell’Amministrazione;
- saranno state effettuate tutte le attività necessarie alla presa in carico dei “sensori” sulla “piattaforma di monitoraggio IBM Tivoli” del Ministero dell’interno;
- le postazioni di “Sala Operativa” in fornitura risultino funzionanti e consentano la visualizzazione dei flussi dei sensori.
Tutte le installazioni dovranno essere effettuate a regola d’arte assicurando la stabilità di tutte le telecamere e gli apparati installati su palo.
A tal proposito, l’Impresa, per ogni “sito”, dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione di installazione e montaggio secondo regola d’arte.
Laddove, per l’esecuzione delle attività di cui al presente Paragrafo, si renda necessaria l’acquisizione di autorizzazioni da parte di enti terzi (es: amministrazione comunale, ente di gestione di reti e servizi per l’energia, etc) e/o la supervisione di figure professionali specialistiche di settore (es. archeologi, tecnici ei altri enti etc.), gli eventuali oneri economici e burocratici derivanti da queste attività sono a carico dell’Impresa.
Il mancato rispetto delle tempistiche e delle previsioni contenute nel presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 12.
5.4. – Approntamento alla verifica funzionale “Fase 2”
Nel medesimo termine di 60 (sessanta) giorni solari, di cui al precedente Paragrafo 5.1, l’Impresa dovrà dare comunicazione scritta a mezzo PEC all’indirizzo
xxxxx.000.xxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx, dell’approntamento alla verifica di conformità funzionale della fornitura in parola relativamente alla “Fase 2”.
La presente comunicazione di approntamento alla verifica funzionale dovrà essere corredata di:
- elenco di tutte le telecamere installate specificando per ognuna il sito di installazione, il tipo di telecamera, il numero seriale e il tipo di installazione (a bordo palo ad hoc, o di palo dell’illuminazione pubblica);
- piano dei test funzionali;
- dichiarazione di installazione e montaggio secondo la regola d’arte, per tutti i “sensori” installati presso i “siti di campo”;
- certificazione del cablaggio dati ed elettrico realizzato.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
Articolo 6
(Piano dei test- Verifiche Inventariali e Funzionali – FASE 1 e FASE 2) 6.1 “Piano dei Test”
Entro il medesimo termine di cui al Paragrafo 5.1 del precedente articolo 5, l’Impresa dovrà redigere e consegnare un “Piano dei test”, contenente l’articolazione delle prove per la verifica dei requisiti nell’ambito delle previste verifiche tecniche funzionali relative alle “FASE 2”.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare l’articolazione ed il tipo di “test” proposti.
Detto documento sarà sottoposto a valutazione ed approvazione da parte dell’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano dei test” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano dei test” non sia ancora disponibile o la successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa tramite PEC.
Il mancato rispetto del termine indicato al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
6.2 – Verifica inventariale “FASE 1”
La verifica inventariale di conformità relativa alla “Fase 1” sarà eseguita, presso il luogo di consegna, dal Direttore dell’esecuzione contrattuale, entro il termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire e mettere a disposizione del Direttore dell’esecuzione contrattuale tutta la documentazione attestante:
- elenco di tutte le telecamere di videosorveglianza sia di tipo “PTZ”;
- elenco di tutte le telecamere di videosorveglianza sia di tipo “fisso”;
- elenco di tutte le telecamere di lettura targhe fornite; con i relativi “numeri seriali”.
Il relativo certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro il termine di 30 (trenta) giorni solari da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all’Impresa tramite PEC, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data della verifica stessa.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Le apparecchiature, le componenti “hardware” facenti parte dell’apparato e i “software di sistema” e/o del “firmware” e/o licenze “software” forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità funzionale finale e, di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
6.3 – Verifica funzionale “FASE 2”
La verifica di conformità funzionale relativa al completamento della “Fase 2”, volta ad accertare il corretto funzionamento delle telecamere di videosorveglianza e delle telecamere di “lettura targhe” fornite in opera e la loro presa in carico sulle “piattaforme di gestione” (“Milestone, ViMS”) e sulla piattaforma “IBM Tivoli” del Centro Elettronico Nazionale, sarà eseguita, presso
i luoghi di consegna, da apposita Commissione da nominarsi con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 102, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica di cui al precedente Articolo 5, Paragrafo 5.3, nonché in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell’offerta tecnica dell’Impresa, oltre ad ogni altra prova e verifica che la Commissione riterrà necessaria.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione.
Il relativo certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro il termine di 30 (trenta) giorni solari da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all’Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data della verifica stessa.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Le apparecchiature, le componenti “hardware” facenti parte dell’apparato e i “software di sistema” e/o del “firmware” e/o licenze “software” forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità funzionale finale e, di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Articolo 7
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall’Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell’azienda.
Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all’Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell’Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l’Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell’Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l’Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del Procedimento dà avviso all’ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l’Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un’esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Inoltre, in aderenza alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, il rispetto delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del D. L. nr. 6 del 2020 e dall’articolo 1 del
D.L. nr. 19/2020, nonché dei relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche se parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii. e, qualora impedisce di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecuzione ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.
Non si applicano gli obblighi di comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione e le sanzioni previste dal termine di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 107 del decreto legislativo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 8 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza delle previsioni di cui alle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012 e dal Decreto Legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, ed all’art. 51 del decreto-legge nr. 77 del 2021 come convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 108/2021.
In base alla normativa antimafia, si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza dell’informativa antimafia in ossequio all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, recante la previsione, fino al 31 dicembre 2021, di procedere all’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, sotto condizione risolutiva.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011, l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione.
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
La presente fornitura potrà comunque essere subappaltata, ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e secondo le disposizioni del D.L. nr. 77/2021, come convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 108/2021.
L’Amministrazione, pur tenendo in debita considerazione le intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose.
Pertanto, ai sensi della previsione normativa di cui all’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del
D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., come sostituito dall’articolo 49, comma 2, lett. A), della Legge
n. 108/2021, che prevede l’individuazione, in ragione della natura e complessità delle prestazioni da rendere e nell’ottica di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, quali attività, oggetto del discendente contratto di appalto, si è determinato che le prestazioni da eseguire esclusivamente a cura dell’operatore economico contraente concernono i servizi di:
⮚ Approvvigionamento della fornitura;
fatta salva l’ipotesi della iscrizione dei subappaltatori nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazione, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229.
In applicazione dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs.vo nr.50/2016, come da ultimo modificato dall’articolo 49, comma 1, lettera b), sub. 2). del Decreto Legge n. 77/2021, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, nr.108, Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.
L’Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L’Impresa comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettera c), della Legge n. 108/2021, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il contraente principale è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente comma.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 9
(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito una garanzia definitiva di € , pari al _% dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria a scelta dell’aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385. La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1944 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell’appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: Garanzia provvisoria per la procedura di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., per "la realizzazione del sistema di videosorveglianza nel comune di Castel Volturno (CE), mediante l’implementazione di sistemi evoluti ed analisi intelligente con la fornitura di telecamere di videosorveglianza di tipo “PTZ” e fisso, di “lettura targhe” e di componenti “hardware e software”, con connessi servizi di installazione e configurazione”, nell’ambito del Progetto n. 103.5.1, denominato “Realizzazione del sistema di videosorveglianza nel comune di Castel Volturno”, a valere sul “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF1 POLICE – OS5 – ON1”.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 10 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l’Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 11
(Rifiuto e ripresentazione alla verifica inventariale e/o funzionale)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione/DEC all’uopo nominata/o pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica inventariale e/o funzionale, l’Impresa potrà, alternativamente:
• riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione/DEC – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
• sottoporre - entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione/DEC
- alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti xxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’articolo 6 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall’Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore considerato congruo dall’Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell’ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica inventariale e/o funzionale, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell’Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 6 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 12
(Penalità - Termine essenziale)
12.1 – Presentazione documento “Stato di avanzamento lavori” (quindicinale)
I ritardi maturati nelle operazioni di predisposizione del documento “Stato di avanzamento lavori (SAL)”, secondo le rispettive date previste per la loro presentazione, di cui ai commi 8 e 9 del precedente articolo 3, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’0,2 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
12.2 – “Kick-off meeting”
I ritardi maturati nell’effettuazione/organizzazione del “kick-off meeting”, addebitabili all’Impresa, di cui al precedente articolo 4 bis, Paragrafo 4.bis.1, comma 1, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
12.3 – Approvvigionamento fornitura
I ritardi maturati nelle operazioni di consegna della fornitura prevista dal presente atto negoziale nei termini e modalità, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, comma 1, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,1 per mille del valore netto del contratto.
12.4 – Approntamento alla verifica inventariale “Fase 1”
I ritardi maturati nelle operazioni di predisposizione della comunicazione di “approntamento alla verifica inventariale”, di cui al comma 1 dell’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
12.5 Installazione, configurazione e “presa in carico” dei sensori
I ritardi maturati nelle operazioni di installazione, configurazione, e presa in carico dei sensori di cui al comma 1 dell’articolo 5, Paragrafo 5.1, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
12.6 Supporto per la “presa in carico” dei sensori su “IBM TIVOLI”
I ritardi maturati nelle operazioni cui al comma 1 dell’articolo 5, Paragrafo 5.2, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
12.7 Installazione e configurazione delle postazioni di “Sala Operativa”
I ritardi maturati nelle operazioni di installazione e configurazione delle postazioni di Sala Operativa di cui al comma 1 dell’articolo 5, Paragrafo 5.3, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
12.8– Approntamento alla verifica funzionale “Fase 2”
I ritardi maturati nelle operazioni di predisposizione della comunicazione di “approntamento alla verifica funzionale”, di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.4, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
12.9 “Piano di test”
I ritardi maturati nella presentazione del “Piano dei Test”, di cui al precedente articolo 6, Paragrafo 6.1, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
12.10 – Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l’Amministrazione, previa diffida ad eseguire l’attività entro il termine ultimo di 30 (trenta) giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario
ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell’ulteriore risarcimento per i danni causati dall’ inadempimento del contratto.
L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l’applicazione della penalità.
Articolo 13
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
13.1 – Approvvigionamento della fornitura - Installazione, configurazione e presa in carico dei “sensori” - Supporto per la “presa in carico” dei sensori su “IBM TIVOLI” – Installazione e configurazione delle postazioni di “Sala Operativa”
(Importo complessivo pari ad € , IVA al 22 % esclusa)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica funzionale positiva relativamente alla “FASE 2” contrattuale, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica funzionale positiva relativamente alla “FASE 2” contrattuale, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.
In ogni caso la stazione appaltante sull’importo netto progressivo delle prestazioni potrà operare una ritenuta dello 0,50 %, e le stesse somme possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La predetta fattura, recante obbligatoriamente il numero di codice CIG nr. 9103825A0B ed il codice CUP nr. F79J21014200007, dovrà essere intestata a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU
La stessa dovrà, altresì, necessariamente riportare anche la seguente dicitura: “Le spese relative alla presente fattura saranno liquidate nella misura di un 50% quale quota cofinanziamento UE e di un 50% quale quota di cofinanziamento nazionale, sulla base del tasso di cofinanziamento del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”.
Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore e gravanti nell’ambito del Progetto 103.5.1, denominato “Realizzazione del sistema di videosorveglianza nel Comune di Castel Volturno”, a valere sul “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF1 Police – OS5 – ON1”, si provvederà tramite le risorse nazionali e comunitarie erogate dall’Autorità Responsabile a favore del Beneficiario e disponibili sul Fondo di Rotazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze ex Legge nr. 183/1987, subordinatamente all’esito positivo dei contratti effettuati dai competenti Uffici della “Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali”, nella misura di n 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale.
Si precisa, altresì, che il pagamento delle spese andrà a valere sulle risorse del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - ISF1 – Police - Obiettivo Specifico 5 - Obiettivo Nazionale 1”, previo esito positivo dei controlli da parte dei competenti Uffici dell’Autorità Responsabile sulla procedura di gara e degli Organismi deputati al controllo di legittimità sulla procedura ed atti di gara, in anticipazione “secondo le seguenti modalità”:
• prefinanziamento pari al 50% del budget previsionale ammesso al finanziamento.
• le ulteriori tranche di trasferimento dei fondi verranno erogate a seguito della rendicontazione di almeno il 75% dell’importo ricevuto a titolo di prefinanziamento e, se del caso, di tranche di trasferimento. Le somme saranno liquidate a seguito di esito positivo
dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa, secondo il seguente piano:
i. I° tranche di trasferimento pari al 40% dell’importo del progetto, al netto di eventuali rettifiche finanziarie applicate e di eventuali economie maturate, corrisposto al Beneficiario, a seguito dell’esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa;
ii. saldo pari al 10% dell’importo del progetto, al netto di eventuali rettifiche finanziarie applicate, che verrà corrisposto al Beneficiario, a seguito dell’esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa.
L’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle spese a causa della eventuale temporanea mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi sul capitolo di spesa individuato.
Ai sensi dell’Art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n. 514/2014 “La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici”.
CODICE CIG 9103825A0B CODICE CUP F79J21014200007 CONTO CORRENTE DEDICATO:
GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:
CODICE FISCALE AZIENDA:
13.2 - Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
L’Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata legge.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Impresa si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Nell’eventualità in cui trattasi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le parti stipulato.
L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali dell’Impresa,
quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione stipulante.
Ove si ometta la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 14 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 15
(Clausola dell’Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell’applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d’autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine “prodotti”, o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d’autore.
In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l’Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l’Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un’azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d’autore, l’Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all’Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d’autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
⮚ se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
⮚ se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l’Amministrazione basata su:
⮚ combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
⮚ modifiche effettuate dall’Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
⮚ violazione in Italia di brevetti e diritti d’autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 17
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore
in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 30, commi 5 e 6, del D.L 50/2016, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 18
(Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 10.8.2018, n. 101, recante il “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, che ha recepito il Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016, concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, a fronte della capacità di assicurare e dimostrare l’adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, l’Impresa è designata “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di recepimento e adeguamento.
Il “Responsabile del trattamento” dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall’Amministrazione, in qualità di “Titolare del trattamento”, riportati nell’Allegato 9 al capitolato d’oneri (Atto di nomina quale “Responsabile del trattamento dei dati personali”), nonché in altro atto di natura contrattuale. Dovrà attenersi, inoltre, alle eventuali istruzioni che il
“Titolare del trattamento” dovesse impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
L’Impresa è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate e, pertanto, eventuali trattamenti, comunicazioni e cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto medesimo dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal “Titolare del trattamento”.
Inoltre, il personale dell’Impresa che, nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione, indicati quali “elementi classificati riservati”, dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo livello richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
È fatto divieto al personale dell’Impresa ed a quello dell’Amministrazione di divulgare i dati attinenti alle informazioni di cui esso venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto, anche nell’eventualità di suo scioglimento per qualsiasi ragione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie a tali fini. Ove l’Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti dati tecnici sull’oggetto del contratto, che non siano stati
precedentemente resi pubblici mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) immagini riguardanti l’oggetto del contratto prima che lo stesso sia stato consegnato all’Amministrazione ed impiegato nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati per conoscenza gli Uffici interessati.
L’Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l’attività in corso.
Il personale impiegato dall’Impresa dovrà essere di gradimento dell’Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate, nell’esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall’Amministrazione.
I medesimi obblighi e prescrizioni dovranno essere assolti dalle Imprese subappaltatrici. (in caso di subappalto).
Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell’Impresa e/o degli eventuali subappaltatori, di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti dal presente articolo e nell’ “Allegato Privacy”, al Paragrafo 2d), Punto 7, ed al Paragrafo V, Punto 3, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente il contratto ed escutere la garanzia definitiva, previa diffida ad adempiere entro un termine inderogabile di 15 giorni2, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all’Amministrazione e/o a terzi.
Articolo 19 (Decadenza e diritti dell’assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 20
(Recesso dell'Amministrazione)
Ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni
(quindici) e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 21 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 22 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa, dichiara che il proprio domicilio digitale è ,, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 23 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 24
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L’Amministrazione parteciperà all’Impresa, tramite PEC, l’avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d’autore) del presente contratto.
L’applicazione delle penali ai sensi dell’articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.10, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
- articolo 3, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2., ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.1, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.3, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.4, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.1, ultimo comma.
L’Amministrazione, oltre all’ipotesi prevista dall’articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.10, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell’Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera PEC - e all’esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 7, comma 8;
− articolo 8, ultimo comma;
− articolo 9, quintultimo comma;
− articolo 11, comma 4;
− articolo 13, Paragrafo 13.2;
− articolo 18, ultimo comma;
− articolo 27, comma 2.
Qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l’Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all’esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Inoltre, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:
a) procede all’esecuzione in via diretta delle prestazioni, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell’ambito del quadro economico dell’opera;
b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, alfine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;
c) indice una nuova procedura per l’affidamento del completamento delle prestazioni;
d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento delle prestazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l’impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue le prestazioni anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.
Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione delle prestazioni, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, dell’articolo 5, decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 25 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 26 (Salvaguardia dell’obsolescenza)
E’ fatto obbligo all’Impresa di fornire, fino all’avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all’Impresa.
Articolo 27
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E’ sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all’erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all’avvenuta esecuzione del contratto, l’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto. L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 28
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Si allega il D.U.V.R.I statico (Allegato 1).
Articolo 29 (Patto di integrità)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità” (Allegato 2), predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi
reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 30
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno” (Allegato 3), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16/4/2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 31
(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni: a) articolo 62 del Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell’Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l’erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all’Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all’articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 32
(Clausola revisionale dei prezzi)
In aderenza alla lettera a), comma 1, dell’articolo 106 del Codice, così come modificato dall’articolo 29, comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022, l’Amministrazione, al fine di favorire la corretta attuazione del presente atto negoziale, anche attraverso la disponibilità a riallinearne le previsioni alle eventuali mutate circostanze, provvederà, su espressa richiesta dell’Impresa da rendersi sulla scorta del modulo allegato (Allegato 4) “Istanza di modifica delle condizioni economiche del contratto per cause di forza maggiore”, ad avviare un procedimento di verifica circa la spettanza del compenso revisionale.
La determinazione della revisione prezzi sarà effettuata dalla stazione appaltante all’esito di un’istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento, secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale.
Articolo 33
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 56 pagine scritte per intero e parte della presente, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono, con firma acquisita digitalmente a norma di legge.
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo PEC l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
- Articolo 4 – Validità contrattuale;
- Articolo 4.bis – (Kick-off meeting – Approvvigionamento della fornitura (Telecamere di videosorveglianza di tipo “PTZ”, telecamere di videosorveglianza di tipo” fisso”, telecamere di lettura targhe, licenze per software di lettura targhe, Workstation per Sala Operativa, Monitor da tavolo per postazioni di Sala Operativa, Monitor da parete) – Approntamento alla verifica inventariale - FASE 1);
- Articolo 5 (Installazione, configurazione, presa in carico dei sensori - Supporto per la presa in carico dei sensori su “IBM TIVOLI” – installazione e configurazione delle postazioni di Sala Operativa - Approntamento alla verifica funzionale FASE 2);
- Articolo 6 ((Piano dei test- Verifiche Inventariali e Funzionali);
- Articolo 7– Scioperi e cause di forza maggiore;
- Articolo 8 – Adempimenti antimafia e subappalto;
- Articolo 9 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto;
- Articolo 10 –Modifiche e varianti tecniche;
- Articolo 11 – Rifiuto e ripresentazione alla verifica inventariale e/o funzionale;
- Articolo 12 – Penalità – Termine essenziale;
- Articolo 13 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari;
- Articolo 14 - Vizi;
- Articolo 15 – Clausola dell’Amministrazione più favorita;
- Articolo 16 – Xxxxxxxx e diritti d’autore;
- Articolo 17 – Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- Articolo 18 – Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza e di trattamento di dati personali;
- Articolo 19 – Decadenza e diritti dell’assuntore;
- Articolo 20 – Recesso dell’Amministrazione;
- Articolo 24 – Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
- Articolo 25 – Cessione del credito;
- Articolo 26 – Salvaguardia dell’obsolescenza:
- Articolo 29– Risoluzione in caso di condanna penale.