Contract
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI MILANO -DIREZIONE VERDE E AMBIENTE - UNITÀ TUTELA ANIMALI- E AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI DECEDUTI SUL SUOLO PUBBLICO CITTADINO.
TRA
COMUNE DI MILANO con sede legale in Piazza della Scala 2 e domicilio fiscale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX) – C.F. e P.IVA 01199250158 - rappresentato dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Direttore della Direzione Verde e Ambiente, il quale interviene al presente atto in virtù del potere attribuito ex art. 107 del D.lgs 267/2000 (TU Autonomie Locali).
E
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (di
seguito, “ATS Milano”) con sede legale in X.xx Italia 52 20122 Milano (MI) - C.F. e P.IVA 09320520969 - nella persona del Legale rappresentante, il Direttore Generale pro tempore xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale;
- Comune di Milano e ATS Milano, ove congiuntamente considerate, di
seguito le “Parti”;
PREMESSO:
▪ che ATS Milano e Comune di Milano intendono tutelare la salute pubblica e la salute degli animali da eventuali rischi causati dalla presenza di animali morti sul suolo pubblico;
▪ che la presenza di animali morti sul suolo pubblico può essere fonte di
rischio di dispersione di agenti patogeni;
Imposta di bollo di Euro 48,00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 23923/2016 del 05.02.2016 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 5
▪ che tali materiali classificati ai sensi del Reg. 1069/2009/CE quali “materiali di categoria 1” devono essere manipolati, raccolti, trasportati e smaltiti con le modalità stabilite dalla vigente normativa;
▪ che tali materiali, se non correttamente gestiti, possono rappresentare un rischio per la salute pubblica;
▪ che tali materiali e loro derivati non devono entrare nella catena alimentare di altri animali;
▪ che è opportuno mantenere una stretta collaborazione tra Comune di Milano e ATS Milano per la corretta gestione di tale problematica in modo di fornire un servizio efficiente ed efficace alla cittadinanza di Milano, in quanto ATS Milano è già titolare, ai sensi della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii., della competenza ad individuare le malattie infettive e diffusive del bestiame, dell'obbligo di abbattimento e se del caso, della distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione;
▪ che Comune di Milano e ATS Milano, con propri provvedimenti, approvano il testo del presente atto negoziale per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento carcasse di animali deceduti sul suolo pubblico, nelle modalità citate successivamente, dal 01/01/2023 al 31/12/2024 per un importo complessivo di € 120.000,00= (IVA compresa);
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Premesse e allegati
Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 2 - Oggetto
Il presente accordo regola i rapporti tra Comune di Milano e ATS Milano per
tutto quello che concerne le spese necessarie ad assicurare la raccolta, la gestione e lo smaltimento di animali morti che si trovino nel territorio del Comune di Milano.
Articolo 3 - Modalità operative/procedura di fornitura della prestazione
3.1 ATS Milano - avvalendosi di idonei fornitori/prestatori di servizi, selezionati ai sensi delle disposizioni normative regionali e nazionali - si impegna ad espletare il servizio di raccolta, gestione e smaltimento di animali morti che vengano rinvenuti sul suolo pubblico del territorio del Comune di Milano, assicurando le prestazioni riepilogative nell’allegato tecnico al presente accordo.
3.2 ATS Milano, previa comunicazione al Comune di Milano -Direzione Verde e Ambiente - Unità Tutela Animali-, potrà apportare al succitato allegato le necessarie modifiche in ordine a prestazioni accessorie, anche dettate dal necessario adeguamento ad eventuali disposizioni normative sopravvenute, nonché altre variazioni che si rendessero necessarie per il corretto espletamento del servizio.
Articolo 4 - Durata dell’accordo Diritto di Recesso
4.1 Il presente accordo ha durata biennale, con decorrenza dal 01/01/2023 al 31/12/2024.
4.2 Allo scadere del termine non è previsto il rinnovo automatico. Ove ne ricorrano i presupposti, l’accordo potrà essere rinegoziato previo atto espresso approvata dagli organi competenti delle parti.
Articolo 5 - Diritto di Recesso
Qualora una delle parti intenda avvalersi del diritto di recesso, esigibile prima
della scadenza naturale dell’accordo, dovrà comunicarlo formalmente
alla controparte, a mezzo PEC/Raccomandata A/X. Xxxxx comunicazione dovrà pervenire all’altro contraente almeno 60 giorni prima della data individuata per la cessazione delle prestazioni.
Articolo 6 - Corrispettivi e modalità di fatturazione
6.1 Il Comune di Milano corrisponde ad ATS Milano, per le prestazioni rese per il tramite della ditta esterna aggiudicataria del servizio, un compenso annuo di stimato in € 60.000,00 (IVA compresa) per un totale di € 120.000,00 (IVA compresa), stimato per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2024.
6.2 Nell’ambito di tale importo si individuano, con riferimento al contratto in essere con l’aggiudicatario, le seguenti componenti del servizio, oggetto di fatturazione:
• quota fissa per il servizio di pronta reperibilità, di cui all’articolo 7 dell’Allegato tecnico;
• quota variabile per intervento ordinario (con riduzione del 60% del relativo compenso in caso di uscita a vuoto);
• quota variabile per intervento urgente.
6.3 Nell’ambito della predetta previsione, il pagamento dei rimborsi a favore di ATS Milano avrà luogo entro 30 giorni dalla data di ricezione delle singole fatture elettroniche, emesse su base mensile. Le fatture elettroniche dovranno essere espresse in lingua italiana e dovranno necessariamente contenere i seguenti elementi: l’importo contrattuale espresso in Euro, tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente - Codice IBAN), il codice univoco ufficio, il codice identificativo dell’unità organizzativa competente per la gestione del contratto ed ogni altra
indicazione utile. In caso di fattura elettronica irregolare, il saggio di
interesse è determinato in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 231/2002, e successive modificazioni ed integrazioni disposte dal D.Lgs. 192/2012 ed il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell’Amministrazione.
6.4 In caso di pagamento ritardato il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 910/2002 n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 911/2012 n. 192.
Articolo 7 - Vigilanza e controllo
7.1 Il Comune di Milano ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alle specificità del servizio.
7.2 Qualora il Comune di Milano riscontri eventuali inadempienze nell’esecuzione del servizio di raccolta, gestione e smaltimento di animali morti, disciplinato nel presente accordo, ne darà formale comunicazione ad ATS Milano che provvederà ad applicare quanto previsto in materia nel contratto sottoscritto con i fornitori/prestatori di servizi.
Articolo 8 - Referenti
8.1 Per i rapporti con ATS Milano, tramite gli uffici competenti, il Comune di Milano individua quale referente il Responsabile dell’Unità Tutela Animali - Direzione Verde e Ambiente, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
8.2 Per i rapporti con il Comune di Milano, tramite gli uffici competenti, ATS Milano individua quale referente il Direttore della UOC Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx.
Articolo 9 - Rinvii normativi
9.1. Per quanto non contemplato nel presente atto le Parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
9.2 Per quanto riguarda l’IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
Articolo 10 - Trattamento dei dati e riservatezza
Le Parti contraenti, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali, le categorie particolari di dati ed i dati giudiziari esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo ed in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e al D.lgs. n. 196/2003 novellato dal D.lgs. n. 101/2018, nonché alla normativa specifica vigente in materia.
Articolo 11 - Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)
11.1 In ottemperanza al DPR n. 62 del 16/04/2013 risulta adottato da entrambe le Parti il Codice di comportamento nel quale vengono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che anche tutti i collaboratori e fornitori di ATS Milano sono tenuti ad osservare.
11.2 La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione, nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.
11.3 Le Parti danno atto, altresì, di aver preso visione e di conoscere il contenuto delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) pubblicato nelle
sezioni dedicate all’Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali
xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx - xxx.xxx-xxxxxx.xx
11.4 Le Parti, nel darsi reciproca rassicurazione circa l’accettazione del relativo contenuto, si impegnano ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei predetti atti, qualora applicabili e non in reciproco contrasto.
Articolo 12 - Controversie
12.1 Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo.
12.2 Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Milano.
Articolo 13 - Modifiche all’accordo
Qualsiasi modifica che le Parti converranno di apportare al testo del presente accordo, che dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto dalle Parti stesse, costituendone atto aggiuntivo.
Articolo 14 - Obblighi di collaborazione
Entrambi i contraenti si impegnano alla reciproca collaborazione per il pieno soddisfacimento dei fini del presente accordo.
Articolo 15 - Conformità atto
Il presente accordo, firmata digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L’imposta di bollo (art. 2 dell’Allegato A - tariffa
Parte I^ del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.), pari ad euro 48,00 (per un totale di n. 12 pagine), graverà su entrambe le Parti in pari misura e sarà assolta in modo virtuale da ATS Milano, giusta Aut. N. 23923/2016 del 05/02/2016, che provvederà a richiedere al Comune di Milano il rimborso della quota di spettanza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Milano
Il Direttore della Direzione Verde e Ambiente, x.xx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx (*)
Per l’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano
Il Direttore Generale, x.xx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx (*)
(*) Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
ALLEGATO TECNICO
Articolo 1 - Oggetto del servizio
Le principali caratteristiche dell’erogazione del servizio di raccolta e smaltimento dei materiali di origine animale giacenti sul suolo pubblico del territorio del Comune di Milano sono specificate negli articoli seguenti.
Articolo 2 - Rinvio a norme vigenti
Il servizio sarà espletato in osservanza delle seguenti disposizioni normative:
• RD n. 1265 del 27/1934 art. 264;
• DPR n. 320 del 8/2/1954 e relativa circolare d’applicazione n. 55/1954;
• D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
• LR 33/09, Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, e successive modifiche ex L.R. 15/2016;
• Regolamento CE 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21/10/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento CE n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
• Regolamento 142/2011/CE del 25/02/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento 1069/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
• D.lgs. n. 186 del 01 ottobre 2012, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano …omissis…
Articolo 3 - Legenda esplicativa dell’oggetto del servizio
Ai fini del presente servizio si intendono per:
Materiali: carcasse di animali (cani, gatti ed altri animali vertebrati) che vivevano liberi sul territorio milanese od erano allevati e custoditi (solo nei casi in cui non è rintracciabile immediatamente il proprietario) nella città di Milano per qualsiasi scopo, deceduti per qualsiasi causa (tranne per malattie infettive o se sospetti d’infezione, di cui la competenza è delle ATS) e rinvenuti sul territorio del Comune di Milano, con esclusione di piccoli mammiferi (quali topi, ratti, ecc.) e volatili (quali piccioni, corvi ecc.) tranne
eventuale specifica richiesta da parte di ATS di Milano o della Polizia Locale
del Comune di Milano.
Distruzione: Procedimento cui sottoporre materiali di cui sopra, tali da renderli completamente inutilizzabili e non riciclabili e da eliminare ogni rischio sanitario con gli stessi connessi. Tali materiali classificati come materiale di categoria 1 vanno trasformati ed eliminati secondo le modalità previste dal Regolamento 1069/2009/CE.
Dipartimento Veterinario: Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale dell’ATS di Milano con sede in xxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx (Xx).
Articolo 4 - Caratteristiche del servizio
Servizio di raccolta di materiali, meglio indicati all’articolo precedente, che in base al Regolamento 1069/2009/CE sono classificati come MATERIALI DI CATEGORIA 1, e successivo smaltimento degli stessi tramite invio alla distruzione.
Articolo 5 - Prescrizioni generali
Per quanto attiene alla raccolta dei materiali di cui all’art.4, sarà cura del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale fornire – all’Azienda affidataria del servizio – immediata comunicazione d’eventuale situazione di pericolo ed indicare, sentito l’UOC Igiene e Sanità Pubblica Milano dell’ATS, le necessarie cautele che dovranno essere adottate per la manipolazione, il trasporto e la distruzione del materiale. La raccolta del materiale è assegnata all’Azienda affidataria che provvederà per mezzo di personale particolarmente addestrato, dotato di attrezzature (guanti, maschere, contenitori, disinfettanti, polveri assorbenti, pale, pinze e mezzi e
strumenti per il trasporto di animali di taglia grossa, telefono cellulare)
adatte alla tutela della salute e del lavoratore, con automezzi, a norma di legge, conformi alla normativa sulla raccolta dei rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1069/2009/CE.
Articolo 6 - Caratteristiche delle prestazioni
La raccolta sul pubblico suolo del materiale classificato all’art. 4 è eseguita dal personale dell’azienda affidataria, attivata mediante richiesta di intervento da parte del centralino della Polizia Municipale o dell’ATS stessa. Il ritiro degli animali morti presso il parco canile del Comune di Milano è attivato tramite richiesta di intervento da parte di personale afferente all’Unità Tutela Animali del Comune di Milano (per un massimo di 6 ritiri all’anno ciascuno di peso non superiore a 200 kg. complessivi).
Articolo 7 - Servizio di pronta reperibilità
Per la raccolta di materiale, l’azienda affidataria deve organizzare il servizio in modo che possano essere garantiti interventi di particolare urgenza, nelle ore serali e nei giorni festivi (dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del lunedì immediatamente successivo). Gli interventi in argomento sono richiesti in ogni caso, attraverso il Centralino della Polizia Municipale e comportano i medesimi obblighi di cui al precedente articolo 6.
Articolo 8 - Contabilizzazione delle prestazioni
Gli interventi di raccolta dei materiali di cui all’art. 4, devono essere sottoposti al controllo da parte dell’azienda affidataria che provvederà a fare pervenire al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale il rendiconto giornaliero degli interventi effettuati, ai fini della quantificazione dei costi. Le prestazioni saranno contabilizzate, da parte del
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, in
base al numero degli interventi di raccolta effettuati. Qualora il soggetto aggiudicatario effettui interventi senza recuperare la carcassa oggetto di segnalazione, il compenso per tale intervento risulterà ridotto del 60% rispetto alla quota stabilita.