che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale
Decreto del Consiglio federale
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale
del 13 dicembre 2011
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concer- nente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro,
decreta:
Art. 1
Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore del prestito di personale, viene conferita l’obbligatorietà generale.
Art. 2
1 La dichiarazione d’obbligatorietà generale è valida per tutto il territorio della Svizzera.
2 La dichiarazione d’obbligatorietà è valida per tutte le aziende
a. che possiedono un permesso di lavoro a prestito federale o cantonale con- formemente alle Legge federale sul collocamento e
b. assicurate nella classe 70C SUVA conformemente all’articolo 66 della Leg- ge sull’assicurazione contro gli infortuni e
c. che per quanto concerne i lavoratori presi in prestito, presentano un salario annuo di almeno 1 200 000.– franchi.
3 Aziende che possono rendere credibile nei confronti della Commissione professio- nale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPPC), il fatto che il salario di 1 200 000.– franchi venga superato esclusivamente momentaneamente per motivi dovuti alla congiuntura, vengono escluse dalla CPPC del campo d’applica- zione della dichiarazione d’obbligatorietà generale.
4 La dichiarazione d’obbligatorietà generale vale per i lavoratori che vengono presta- ti dalle aziende conformemente alla cifra 2. Sono esclusi i lavoratori con salari al di sopra del guadagno massimo assicurato in base alla SUVA. Sono anche esclusi lavaratori che vengono prestati nelle aziende agricole in caso di difficoltà (per esem- pio assenze dovute alle vacanze e impedimenti al lavoro del dirigente dell’azienda o a situazioni di ingente lavoro).
1 RS 221.215.311
2012–0146 1
Art. 3
Per quanto riguarda i contributi secondo l’articolo 7 del CCL occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l’esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2012 ed è valido sino al 31 dicembre 2014. Durante un periodo transitorio di tre mesi dall’entrata in vigore, possono essere effettuati controlli dagli organi d’esecuzione del CCL per il settore del prestito di personale, ma non saranno inflitte pene convenzionali e spese di controllo in caso di eventuali infrazioni al CCL durante questo periodo transitorio.
13 dicembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Xxxxxxxxx Xxxxx-Rey La cancelliera della Confederazione, Xxxxxx Xxxxxxxx
Appendice
Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale
concluso il 17 marzo 2009/15 luglio 2011 tra
swissstaffing,
da una parte
e
il Sindacato UNIA, il Sindacato SYNA, la società svizzera degli impiegati del commercio nonché la società impiegati Svizzeri,
dall’altra parte
Disposizioni dichiarate d’obbligatorietà generale
Art. 3 Aziende con altri contratti collettivi di lavoro
1 Il CCL per il settore del prestito di personale si applica anche se un’azienda acqui- sitrice sottostà già a un altro contratto collettivo di lavoro. In questi casi – fatta salva l’applicazione delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale – il CCL per il settore del prestito di personale recepisce esclusivamente le disposizioni vincolanti concernenti il salario e la durata del lavoro ai sensi dell’articolo 20 LC (RS 823.11) e dell’articolo 48a OC (RS 823.111), disciplinate dai CCL esistenti nelle aziende,
– che sono dichiarate d’obbligatorietà generale, oppure
– che rappresentano – in quanto regolamentazioni non dichiarate d’ obbligato- rietà generale – contratti tra i partner sociali, secondo l’elenco di cui all’Appendice 1
– nonché eventuali disposizioni concernenti il pensionamento flessibile con- formemente all’articolo 20 LC.
2 Non vengono invece recepite le disposizioni concernenti l’assicurazione di inden- nità giornaliera in caso di malattia, la previdenza professionale, i contributi per l’applicazione e la formazione continua, ammesso che le soluzioni previste dal presente CCL per il settore del prestito di personale siano almeno equivalenti alle disposizioni dei CCL dichiarate d’obbligatorietà generale dei rispettivi settori.
3 In aziende con contratti collettivi di lavoro non dichiarati d’obbligatorietà generale e non elencati nell’Appendice 1 del presente CCL, valgono le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Da tale validità, nelle aziende dell’industria chimico-farmaceutica, dell’industria meccanica, dell’industria grafica, dell’industria orologiera, dell’industria alimentare e dei generi voluttuari, nonché in aziende dei
trasporti pubblici sono escluse le disposizioni sui salari minimi ai sensi dell’arti- colo 20 CCL (salario minimo) per il settore del prestito di personale.
4 I parametri quantitativi fondamentali dei contratti collettivi di lavoro elencati all’Appendice 1, nonché le loro modifiche, entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione da parte delle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati elettronica CCL indicata dalla Commissione paritetica. I parametri dei contratti collettivi di lavoro dichiarati d’obbligatorietà generale ai sensi dell’articolo 3, capovrso 1 ven- gono pure pubblicati dalle organizzazioni dei lavoratori nella banca dati.
Art. 5 Durata dell’impiego
Per tutte le prestazioni definite in base alla durata dell’impiego del lavoratore presso l’azienda acquisitrice (ad eccezione del periodo di prova e del periodo di disdetta) vengono addizionate tutte le missioni compiute sull’arco di 12 mesi presso la mede- sima azienda acquisitrice. Ventidue giorni retribuiti di lavoro, di vacanza, festivi, di malattia o infortunio sono considerati un mese.
Art. 7 Applicazione, aggiornamento professionale e fondo sociale
1 Ai sensi dell’articolo 357b CO, le parti contraenti il CCL per il settore del prestito di personale esercitano in comune il diritto di esigere l’adempimento delle disposi- zioni del Contratto collettivo di lavoro da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati.
2 …
3 Esse affidano l’applicazione, la promozione e l’esecuzione delle misure di forma- zione e perfezionamento professionale così come la promozione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dei lavoratori a prestito a un’associazione composta in modo paritetico, fermo restante che nei settori coperti da CCL l’appli- cazione è delegata agli organi paritetici competenti. L’associazione deve presentare annualmente un resoconto e allestire un preventivo conformemente agli articoli 2 e 3 LOCCL. La gestione degli affari è affidata al sindacato Unia per quanto riguarda l’ambito dell’applicazione e a swissstaffing per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale. Il Fondo sociale è invece gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing.
4 Il finanziamento è assicurato da contributi professionali versati dai datori di lavoro e dai lavoratori; la somma dei contributi delle due parti deve ammontare all’1 % della massa salariale. La quota a carico dei datori di lavori è dello 0,3 %, quella dei lavoratori è dello 0,7 %. …
5 …
6 L’offerta di corsi di formazione e aggiornamento professionale proposta dai CCL settoriali si rivolge anche al personale a prestito, alle condizioni stabilite dai perti- nenti regolamenti.
7 L’incasso dei contributi professionali in base alla massa salariale soggetta alla SUVA viene effettuato dall’Associazione per l’applicazione, per l’aggiornamento professionale e per il fondo sociale. Il Regolamento disciplina l’organizzazione e l’utilizzazione dei fondi nei singoli casi.
Art. 8 Associazione per l’applicazione, la formazione e il fondo sociale
1 L’organizzazione … per l’applicazione, il fondo sociale, la promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale, nonché per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ha la forma giuridica di associa- zione. …
2 Il Segretariato per l’applicazione è gestito dal sindacato Unia. …
3 Il Segretariato per la formazione continua è gestito da swissstaffing. …
4 Il Segretariato per il Fondo sociale è gestito dalla Fondazione 2° pilastro swissstaf- fing. …
5 …
6 Il finanziamento è garantito dai lavoratori e dai datori di lavoro assoggettati, i cui contributi, stabiliti in base alla massa salariale soggetta alla Suva, sono prelevati dai datori di lavoro. Queste trattenute sostituiscono ogni sorta di contributo a fondi d’applicazione e formazione (Parifonds) previsti dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 3.
Art. 9 Divieto di prestare crumiri e divieto di lavoro nero
1 Non è consentito li prestito di crumiri ad aziende in cui ha luogo uno sciopero legale.
2 … i datori di lavoro si impegnano a non eseguire opere in nero.
Art. 10 Periodo di prova
1 Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la cui assunzione determina l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro, i primi tre mesi d’impiego sono considerati periodo di prova.
2 Il tempo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente.
3 Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, sono considerati periodo di prova i primi due terzi di tale durata, al massimo comunque tre mesi.
4 …
Art. 12 Orario di lavoro
1 L’orario di lavoro settimanale normale ammonta a 42 ore. Le ore di lavoro prestate in più – dalla 43a alla 45a ora settimanale – sono considerate ore supplementari senza supplemento o compensabili in tempo libero di pari durata.
2 Le ore di lavoro prestate in più - a partire dalla 10a ora di lavoro giornaliero fino al massimo alla 12a, nonché a partire dalla 46a ora di lavoro settimanale fino al massi- mo alla 50a – sono considerate ore di lavoro straordinario e indennizzate con un supplemento del 25 % per i giorni settimanali e del 50 % per le domeniche. Sono fatte salve le disposizioni della legge sul lavoro (RS 822.11) e dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (RS 822.111).
Art. 13 Vacanze
1 Fino al compimento del 20° anno di età e a partire dal 50° anno di età il lavoratore ha diritto a 25 giorni lavorativi di vacanza (10,6 %). Tutti gli altri lavoratori hanno diritto a 20 giorni lavorativi (8,33 %) di vacanza.
2 Per rapporti di lavoro di durata massima di 3 mesi, il salario per le vacanze può essere versato direttamente con il salario, ma deve essere indicato separatamente nel conteggio salariale. Per tutti gli altri rapporti di lavoro, il salario per le vacanze può essere versato soltanto al momento delle vacanze o in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, ammesso che fruire delle vacanze durante il periodo di dis- detta non sia possibile o sia vietato dalla legge. I conteggi salariali devono regolar- mente riportare il saldo aggiornato dei giorni di vacanza.
Art. 14 Giorni festivi
1 Trascorse 13 settimane, il lavoratore ha diritto all’indennità per la perdita di gua- dagno per tutti i giorni festivi ufficiali equiparabili alla domenica che cadono su un giorno lavorativo. Il datore di lavoro è libero di indennizzare il giorno festivo con un supplemento forfettario pari al 3,2 % del salario soggetto all’AVS.
2 Le missioni di lavoro compiute sull’arco di 12 mesi presso la medesima azienda acquisitrice vengono addizionate. Quale base di calcolo viene considerato l’orario di lavoro normale stipulato per contratto. Il lavoratore ha diritto sin dal primo giorni di lavoro all’indennità per la perdita di guadagno il 1° agosto, ammesso che esso cada su un giorno lavorativo.
Art. 15 Assenze di breve durata
Dopo il periodo di prova i lavoratori hanno diritto a un’indennità per la perdita di guadagno dovuta alle loro assenze inevitabili nei casi seguenti:
– Matrimonio del lavoratore, decesso di un membro del
nucleo famigliare o del partner convivente 3 giorni
– Decesso di fratelli/sorelle, genitori, nonni e suoceri 1 giorno
– Xxxxxxx o matrimonio di un/a figlio/a 1 giorno
– Ispezione militare ½ giorno
– Cura dei figli malati: al massimo, per ogni caso di malattia 3 giorno
– Adempimento di obblighi legali le ore necessarie
L’indennità è calcolata in base all’orario di lavoro normale stabilito dal contratto.
Art. 16 Servizio militare o civile obbligatorio
1 Dopo il periodo di prova, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori hanno diritto a percepire un’indennità per la perdita di guadagno durante il servizio militare o civile obbligatorio prestato in Svizzera:
– l’80 % del salario per una durata di quattro mesi l’anno al massimo e
– dopo due anni di impiego senza interruzione l’80 % del salario secondo la scala bernese.
L’indennità è calcolata in base all’orario di lavoro normale stabilito dal contratto.
2 Se le prestazioni dell’indennità di perdita di guadagno sono superiori alle presta- zioni versate dal datore di lavoro, la differenza va a favore del lavoratore.
3 Se, per ragioni d’ordine amministrativo, vengono trattenuti dalle prestazioni dell’IPG (Indennità di perdita di guadagno) contributi alla SUVA, al fondo di appli- cazione e formazione, tali contributi non vengono rimborsati ai lavoratori. L’inden- nità per perdita di guadagno secondo l’articolo 16 capoverso 1, in tal caso, viene considerata ridotta dell’importo di tali deduzioni.
4 Le prestazioni summenzionate sono considerate una prosecuzione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro ai sensi degli articoli 324a e 324b CO.
Art. 17 Maternità
1 …
2 …
3 Le indennità per le perdita di guadagno dovute a malattia durante la gravidanza sono versate conformemente alle disposizioni dell’articolo 28 del presente CCL.
Art. 18 Retribuzione
1 Le classi salariali, le assegnazioni alle classi e i salari inseriti nella banca dati elettronica CCL indicata dalla Commissione paritetica costituiscono parte integrante del presente contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale.
2 Sussiste un diritto alla 13a mensilità.
Art. 19 Assegnazione alle classi salariali
Il datore di lavoro ha il compito di assegnare ogni lavoratore alla classe salariale che gli corrisponde e di riportare tale assegnazione nel contratto di impiego del lavo- ratore.
Art. 20 Salario minimo
1 Devono essere rispettati i seguenti salari minimi soggetti all’AVS:
Lavoratori non qualificati Fr. 39 000/anno o Fr. 3000/mese × 13 o Xx. 00.00/xxx
(xxxxxxx di base)
Lavoratori non qualificati in zona con salario elevato
Fr. 41 600/anno o Fr. 3200/mese × 13 o Xx. 00.00/xxx (xxxxxxx di base)
Lavoratori qualificati Fr. 52 000/anno o Fr. 4000/mese × 13 o Xx. 00.00/xxx
(xxxxxxx di base)
Lavoratori qualificati in zona con salario elevato
…
Fr. 55 900/anno o Fr. 4300/mese × 13 o Xx. 00.00/xxx (xxxxxxx di base)
2 Zona a salario elevato (agglomerazione BE, BS, BL, ZH, GE, Arco del Lemano).
3 Zone di frontiera del Ticino e del Giura occidentale: Nel primo anno di questo contratto il salario minimo di 39 000 franchi per lavoratori senza qualifica può essere ridotto del 10 %, nel secondo anno del 5 %. Dopo il secondo anno questa regola transitoria decade. La Commissione paritetica definisce le zone di frontiera.
4 Nel primo anno dopo l’apprendistato il salario minimo (per lavoratori qualificati) può essere ridotto del 10 %
5 Base per il calcolo delle ore annuali: 52,07 settimane a 42 ore ciascuna = 2187 ore.
6 …
Art. 21 Casi particolari
Dietro richiesta, la Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPPC) può – con il consenso della commissione professionale paritetica competente – autorizzare salari fino al 15 % inferiori alle tariffe fissate per i lavoratori d’età inferiore ai 17 anni, studenti, praticanti e persone che lavorano al massimo due mesi durante l’anno civile, nonché per persone con limitate capacità di rendimento fisico o intellettuale.
Art. 22 Base di calcolo locale
La base di calcolo per il salario e per tutte le prestazioni e deduzioni è costituita in principio dal luogo in cui si trova l’azienda acquisitrice.
Art. 23 Versamento del salario
Il versamento del salario deve avvenire almeno una volta al mese, al più tardi il quinto giorno del mese immediatamente successivo al mese d’impiego.
Art. 24 Supplementi salariali
1 I supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non possono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.
2 Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastrono- mia, trasporti pubblici, enti pubblici e aziende del turismo). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a prestito.
Art. 25 Lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno, dalle 23.00 alle 06.00, prestate provvisoriamente o i turni di lavoro notturno (23.00–06.00, risp. 22.00–05.00 o 00.00–07.00) prestati provviso- riamente sono indennizzati con un supplemento del 25 %. Sono fatte salve le dispo- sizioni della legge sul lavoro e delle relative ordinanze.
Art. 26 Sicurezza sul lavoro/lavori speciali e lavori pericolosi
1 I titolari di autorizzazioni per l’attività di collocamento e prestito di personale devono dimostrare alla Commissione d’applicazione che il rispetto delle direttive della CFSL è garantito.
2 Le aziende prestatrici devono impartire ai consulenti del personale e ai lavoratori istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro e confermare l’avvenuta istruzione nel contratto di missione. Le parti contraenti definiscono gli obiettivi di apprendimento e i contenuti delle lezioni necessarie per l’istruzione di base.
3 …
Art. 27 Pasti fuori sede
Se un contratto collettivo settoriale, le cui disposizioni salariali sono parte integrante del presente contratto, prevede un’indennità per i pasti in caso di lavoro fuori sede, tale indennità è dovuta anche al personale a prestito.
Art. 28 Malattia
1 Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS, sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una com- pagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazione sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tale assicurazione equivalgo- no all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. I lavoratori che beneficiano di una rendita AVS sono indennizzati conformemente all’arti- colo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il giorno dell’entrata in servizio.
2 Le prestazioni ammontano almeno all’80 % del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25 %.
3 Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni, matura il seguente diritto:
– per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni consecutivi
– per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di personale, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni consecutivi
– per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assoggettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del presti- to di personaleprestazioni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni consecutivi.
4 … Insieme al contratto quadro o contratto d’impiego, al lavoratore deve essere comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, il lavoratore deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il datore di lavoro.
5 Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di 12 mesi.
Art. 29 Assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia
1 Continuazione del pagamento dello stipendio da parte dell’assicurazione collet- tiva: L’azienda è tenuta ad assicurare collettivamente i lavoratori assoggettati al CCL per il settore del prestito di personale per un’indennità giornaliera pari all’80 % del salario perso per malattia, tenuto conto dell’ultimo salario versato in base alla normale durata lavorativa prevista dal contratto2. …
2 Premi:
a) Pagamento dei premi: la parte dei premi a carico dei lavoratori ammonta al massimo al 50 %, al massimo al 3,0 % durante il primo anno di questo con- tratto, poi al massimo al 2,5 %.). Le eventuali eccedenze di premi vengono destinate ogni anno alla riduzione dei premi.
b) Pagamento differito delle indennità giornaliere: qualora un’impresa stipuli un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera in caso di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e due giorni di at- tesa per ogni caso di malattia, essa dovrà sopportare l’80 % del salario perso durante il periodo di differimento. In tal caso, il lavoratore deve pagare al massimo la metà del premio dell’assicurazione di indennità giornaliera diffe- xxxx in base alla scala delle riduzioni dell’assicuratore, al massimo il 3,0 % durante il primo anno di questo contratto, poi al massimo il 2,5 %. L’azienda deve giustificare in base alla struttura tariffaria ufficiale dell’assicuratore … l’entità del premio necessario.
2 Conformemente alla legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal), RS 832.10 o alla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1)
3 Condizioni minime d’assicurazione: le condizioni assicurative devono prevedere almeno quanto segue:
a) inizio dell’assicurazione a partire dal giorno in cui il lavoratore inizia il lavoro,
b) il versamento di un’indennità in maniera analoga ai criteri della SUVA dopo al massimo due giorni di attesa, a carico del lavoratore. Durante un obbligo di prestazione rinviato, la perdita di guadagno deve essere corrisposta dal datore di lavoro alle stesse condizioni,
c) il pagamento dell’indennità va definito in base all’articolo 28.
d) il versamento dell’indennità giornaliera in caso di incapacità lavorativa par- ziale proporzionata al grado di inabilità a condizione che questa sia almeno del 25 %,
e) l’esclusione del diritto alle prestazioni in caso di un soggiorno all’estero di oltre tre mesi, salvo nei casi di impegni per lavoro all’estero, di altre disposi- zioni giuridiche o di soggiorno in una clinica per convalescenza durante il quale non sia possibile il rientro in Svizzera per motivi di salute,
f) l’esonero dal pagamento dei premi durante il periodo di malattia,
g) la possibilità per il lavoratore, in caso di uscita dall’assicurazione collettiva, di passare all’assicurazione individuale entro 90 giorni ai sensi dell’arti- colo 71 capoverso 2 LAMal e dell’articolo 109 OAMAL, fermo restando che il premio per l’assicurazione individuale è stabilito in base all’età del lavoratore al momento dell’entrata nell’assicurazione collettiva. Se l’assicu- razione collettiva prevede prestazioni differite dell’indennità giornaliera, le condizioni di assicurazione devono essere tali da non mettere il lavoratore uscito dall’assicurazione collettiva in una situazione peggiore di quella di un’assicurazione malattia senza premi differiti; in altre parole il termine di attesa può su richiesta del lavoratore uscente essere ridotto fino a due giorni.
4 …
Art. 31 Previdenza professionale
1 Il datore di lavoro e il lavoratore sono obbligati, in conformità alle disposizioni della LPP, ad aderire a un’istituzione di previdenza professionale.
Il Regolamento deve garantire almeno i seguenti punti:
2 Obbligo di assicurazione
lavoratori con obblighi di assistenza nei confronti
di figli obbligatoria dal 1° giorno
altri lavoratori facoltativa dal 1° giorno
lavoratori con contratti a tempo indeterminato o
contratti la cui durata supera i tre mesi obbligatoria dal 1° giorno
lavoratori con contratti di durata limitata fino a tre mesi
nessun obbligo di assicura- zione, possibilità di assicu- rarsi facoltativamente
prorogato a una durata che supera tre mesi presa di conoscenza della
proroga
a partire dalla 14a settimana di lavoro sempre obbligatoria
3 Per tutte le prestazioni che vengono definite in funzione della durata di impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionati tutte le missioni compiute dal lavoratore sull’arco di 12 mesi per la medesima azienda prestatrice.
4 Salario mensile assicurato
Il salario mensile assicurato deve essere calcolato e assicurato secondo il seguente esempio:
Xxxxxxx orario, dal quale vengono dedotti i contributi AVS
(max. CHF 36.85 – corrisponde al massimo LPP riportato all’ora) | CHF | 25.75 |
Importo di coordinamento da dedurre | CHF | 10.75 |
Salario orario assicurato (min. CHF 1.55) | CHF | 15.00 |
Moltiplicato per le ore di lavoro effettivamente prestate durante il mese | 150 | |
Salario mensile assicurato | CHF | 2250.00 |
5 Gli importi «massimi» e «minimi» nonché gli importi di coordinamento cambiano ogniqualvolta subentra un adeguamento della LPP. I cambiamenti vengono registrati dalla Fondazione 2° pilastro swissstaffing nella banca dati elettronica CCL indicata dalla Commissione paritetica e pubblicati tempestivamente.
Art. 32 Applicazione
L’attuazione, applicazione ed esecuzione congiunta delle disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale è di competenza della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPPC). …
Art. 33 Commissioni professionali paritetiche regionali
Entro 12 mesi al più tardi dall’entrata in vigore della Dichiarazione di obbligatorietà generale del presente CCL vengono istituite tre commissioni professionali pariteti- che regionali (CPPR), definite in base alle regioni linguistiche, alle quali viene affidata l’applicazione dei settori privi di organi d’applicazione. Tale delega dell’applicazione implica in particolare anche le competenze relative alla vigilanza sul rispetto delle norme contrattuali e la competenza di applicare pene convenziona- li. Le CPPC assume in questo caso il ruolo di organo di sorveglianza.
Art. 34 Collaborazione con commissioni professionali paritetiche di altre associazioni di categoria
1 Al fine di garantire un’efficiente applicazione del presente CCL per il settore del prestito di personale, laddove esistano già organi di applicazione paritetici settoriali, la Commissione professionale paritetica svizzera (CPPC) affida l’applicazione contrattuale alle rispettive commissioni professionali paritetiche e provvede a inden- nizzarle per il loro lavoro. Tale delega dell’applicazione implica anche le competen- ze concernenti i controlli delle condizioni di lavoro minime nonché la competenza di infliggere pene convenzionali nel quadro previsto dal pertinente CCL.
2 La Commissione professionale paritetica svizzera (CPPC) assicura il coordinamen- to e difende gli interessi del settore del collocamento e prestito di personale.
Art. 35 Controlli aziendali
La Commissione professionale paritetica svizzera (CPPC) e le Commissione profes- sionali paritetiche regionali e (CPPR) per il settore del collocamento di personale possono ordinare ed eseguire controlli aziendali, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni sugli orari di lavoro e sui salari, le prestazioni minime dell’assicura- zione di indennità giornaliera in caso di malattia e la prestazione di contributi al fondo di applicazione, di formazione e sociale. La Commissione professionale paritetica svizzera (CPPC) assicura il coordinamento.
Art. 36 Organi di controllo
I controlli aziendali vengono eseguiti, su incarico della Commissione paritetica svizzera o regionale per il settore del collocamento di personale, da aziende/istitu- zioni specializzate.
Art. 37 Conseguenze in caso di lievi violazioni del CCL per il settore del prestito di personale
1 Nei casi di contravvenzione di lieve portata, la Commissione paritetica (CPPC/CPPR) decide in merito alla fatturazione dei costi del controllo. La decisione terrà conto anche dell’avvenuta correzione delle infrazioni constatate dell’adempi- mento dei doveri da parte dell’azienda controllata.
2 Le aziende controllate non hanno diritto a indennizzi in relazione ai controlli aziendali effettuati.
Art. 38 Conseguenze in caso di constatazione di violazioni
1 In caso di violazione del contratto, gli organi responsabili applicano le disposizioni del CCL considerato prevalente.
2 Sia la CPPC, sia le CPPR possono imporre alle aziende responsabili di violazioni contrattuali, oltre al pagamento della pena convenzionale, di assumere le spese procedurali e di controllo sostenute e dimostrate per gli oggetti di cui all’articolo 35 CCL e all’articolo 357b capoverso 1 CO. Questo vale anche per le spese sostenute da terzi incaricati dalla CPPC o da una CCPR.
3 L’azienda controllata deve assumere i costi della compensazione finanziaria risul- tante dalla violazione constatata. Entro un mese a decorrere dalla pubblicazione scritta della decisione, essa è tenuta a presentare per iscritto la prova del versamento compensatorio effettuato.
4 La CPPC/CPPR può infliggere pene convenzionali fino a 50 000.– franchi nei confronti di aziende che violano le disposizioni del CCL per il settore del prestito di personale. Per stabilire l’ammontare della multa convenzionale vengono considerati l’entità delle prestazioni monetarie negate, la durata del controllo, il numero dei dipendenti controllati nonché elementi attenuanti, quali il versamento tempestivo delle prestazioni monetarie negate, così come elementi aggravanti, quali la viola- zione di disposizioni contrattuali non monetarie e un supplemento per la particolare gravità in caso di violazioni ripetute.
5 Nei casi di violazione recidiva o ripetuta delle nome del CCL per il settore del prestito di personale, può essere inflitta la massima multa prevista. Va comunque tenuto debitamente conto anche delle dimensioni dell’azienda giudicata colpevole.
6 Una pena convenzionale inflitta va pagata entro 30 giorni alla CPPC. La Commis- sione professionale paritetica svizzera per il settore del collocamento di personale (CPPC) impiega gli importi relativi alle pene convenzionali per coprire le spese di controllo e i relativi eccedenti in maniera adeguata, soprattutto a favore degli scopi comuni del presente contratto. …
7 …
Art. 39 Istanza di ricorso
1 Viene creata una commissione di ricorso composta da due rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori facenti parte dell’assemblea del Fondo paritetico d’applica- zione, di formazione e sociale per il settore del prestito di personale.
2 La commissione di ricorso tratta e decide in merito ai ricorsi presentati dagli inte- ressati contro decisioni di assoggettamento, decisioni di constatazione, pene conven- zionali, decisioni di controllo, segnatamente contro l’imposizione delle spese di controllo, decisioni concernenti domande di sostegno per l’aggiornamento profes- sionale, decisioni concernenti domande di sostegno di misure per la protezione della salute e la sicurezza sul lavoro della CPPC e delle CPPR.
Appendice 1
Elenco dei CCL non dichiarati d’obbligatorietà generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 CCL vale il principio del primato.
I testi di questi CCL sono disponibili in forma elettronica sulla seguente pagina internet, sotto l’indicazione delle disposizioni applicabili:
xxx.xxxxxxxxxxx.xx (questa pagina dovrebbe essere disponibile su internet il 2 gennaio 2012)
Settore CCL (versione abbreviata)
Professione
Piastrellisti e fumisti Piastrellisti e fumisti
Falegnami Falegnamerie e fabbriche di mobili e serramenti (TI)
Industria del legno Industria svizzera del legno Concessionari/autorimesse Concessionari Canton AG
Concessionari Canton BE+JU Concessionari Canton BL+BS Concessionari Canton LU/NW/OW Concessionari Canton SO Concessionari Canton UR Concessionari Canton ZG Concessionari Canton ZH
Autorimesse e aziende simili nel Canton Neuchâtel Autorimesse Canton FR
Posatori di pavimenti Bauwerk Parkett AG St. Xxxxxxxxxx
Industria
Cura dei tessuti/lavanderie Bardusch AG/ZEBA Zentralwäscherei Basel
Terziario
Commercio Ferramenta e commercio di metalli, Ginevra
Porti Ultra-Brag (Xxxxx), Basel + Muttenz
Sanità Ospedali cantonali Canton Argovia Case per anziani (ROCA)
Ente Ospedaliero Cantonale del Cantone Ticino Fondation pour l’Aide et les soins à domicile, Giura Hôpital du Jura
Istituti Ospedalieri Privati del Cantone Ticino Servizi di assistenza e cura a domicilio, Sopraceneri Servizi di assistenza e cura a domicilio, Sottoceneri Ospedale cantonale di Zugo
Spital STS
Trasporto aereo ISS Aviation Ginevra e Zurigo Swissport Basilea
Swissport Ginevra Swissport Zurigo
Branca posta/trasporto/logistica CCL Posta
PostLogsitics AG CCL Ausiliari Posta