TIROLER
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VERSICHERUNG V. a.G.
Fascicolo Informativo Contratto di Assicurazione CasaSicura 1821 WHI17, versione 07/2017 Contratto di Assicurazione per rischi privati.
Il presente Fascicolo Informativo contiene Nota Informativa con il glossario Condizioni di Assicurazione
Allegato: riassunto garanzie
e deve essere consegnato al Contraente prima della sott della proposta di assicurazione/polizza.
Prima della sottoscrizione della proposta
di assicurazione/polizza leggere attentamente la Nota Informativa!
scrizione
Indice | Pagina |
Nota Informativa | 01 a 09 |
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione | 01 |
B. Informazioni sul contratto di assicurazione | 01 |
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclaim | 05 |
D. Informazioni relative alle nozioni tecnico-assicurative | 06 |
Condizioni di Assicurazione | 01 a 26 |
Condizioni Generali | 01 |
Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipula del contratto | 01 |
Articolo 2 – Aggravamento del rischio | 01 |
Articolo 3 – Diminuzione del rischio | 01 |
Articolo 4 – Pagamento del premio, decorrenza della copertura assicurativa | 01 |
Articolo 5 – Effetti della procedura fallimentare e di concordato | 01 |
Articolo 6 – Altre assicurazioni | 02 |
Articolo 7 – Procedura peritale | 02 |
Articolo 8 – Causazione dolosa del sinistro; adempimento di disposizioni legislative | 02 |
Articolo 9 – Recesso in caso di sinistro | 02 |
Articolo 10 – Forma delle dichiarazioni | 02 |
Articolo 11 – Rinnovo tacito del contratto di assicurazione; Periodo assicurativo | 03 |
Articolo 12 – Trasloco; Spostamento del contenuto assicurato | 03 |
Articolo 13 – Oneri fiscali | 03 |
Articolo 14 – Legge applicabile | 03 |
Articolo 15 – Definizione della Contraenza | 03 |
Articolo 16 – Variazione della persona del Contraente | 03 |
Articolo 17 – Rinvio alle norme di Legge | 03 |
Articolo 18 – Ispezione dei rischi assicurati | 04 |
Articolo 19 – Rivalsa | 04 |
Articolo 20 – Adeguamento in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo dell’ISTAT per le famiglie di operai e impiegati (FOI) | 04 |
Articolo 21 – Ambito della copertura assicurativa | 04 |
Condizioni Particolari | 05 |
Sezione I: Assicurazione incendio e garanzie supplementari | 05 |
Articolo 22 – Cose assicurate | 05 |
Articolo 23 – Beni di terzi | 05 |
Articolo 24 – Xxxxxx e danni assicurati | 05 |
Articolo 24.1. Assicurazione incendio | 05 |
Articolo 24.2. Assicurazione acqua condotta | 06 |
Articolo 24.3. Assicurazione eventi atmosferici | 07 |
Articolo 24.4. Assicurazione vetri e cristalli | 07 |
Articolo 24.5. Assicurazione eventi naturali straordinari | 08 |
Articolo 25 – Spese assicurate | 08 |
Articolo 26 – Somme assicurate dopo il sinistro | 09 |
Articolo 27 – Validità territoriale per le cose mobili | 09 |
Articolo 28 – Esclusioni generali | 10 |
Sezione II: Disposizioni relative ai sinistri inerenti alla sezione | |
“Assicurazione incendio e garanzie supplementari“ | 12 |
Articolo 29 – Valore assicurato | 12 |
Articolo 30 – Indennizzo | 12 |
Articolo 31 – Ricostruzione in Italia | 13 |
Articolo 32 – Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo | 13 |
Articolo 33 – Anticipo sull’indennizzo | 13 |
Articolo 34 – Deroga alla proporzionale | 13 |
Articolo 35 – Disposizioni relative all’assicurazione a primo rischio assoluto | 14 |
Articolo 36 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro | 14 |
Sezione III: Assicurazione furto con scasso | 15 |
Articolo 37 – Cose assicurate | 15 |
Articolo 38 – Beni di terzi | 15 |
Articolo 39 – Misure minime di sicurezza | 15 |
Articolo 40 – Xxxxxx e danni assicurati - copertura completa | 16 |
Articolo 41 – Spese assicurate – copertura completa | 16 |
Articolo 42 – Xxxxxx e danni assicurati – copertura base | 17 |
Articolo 43 – Somme assicurate dopo il sinistro | 17 |
Articolo 44 – Validità territoriale per le cose mobili | 17 |
Articolo 45 – Esclusioni | 18 |
Sezione IV: Disposizioni relative ai sinistri inerenti alla sezione “Assicurazione furto con scasso“ | 19 |
Articolo 46 – Valore assicurato | 19 |
Articolo 47 – Indennizzo | 19 |
Articolo 48 – Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo | 20 |
Articolo 49 – Deroga alla proporzionale | 20 |
Articolo 50 – Disposizioni relative all’assicurazione a primo rischio assoluto | 20 |
Articolo 51 – Obblighi del Contraente prima del sinistro | 20 |
Articolo 52 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro | 20 |
Sezione V: Assicurazione di responsabilità civile privata | 22 |
Articolo 53 – Sinistro e copertura assicurativa | 22 |
Articolo 54 – Xxxxxx e danni assicurati | 22 |
Articolo 55 – Affittacamere e appartamenti per ferie privati | 24 |
Articolo 56 – Proprietà di fabbricati e terreni | 24 |
Articolo 57 – Persone assicurate | 25 |
Articolo 58 – Validità territoriale | 25 |
Articolo 59 – Validità temporale | 25 |
Articolo 60 – Massimali e risarcimenti | 25 |
Articolo 61 – Esclusioni | 26 |
Articolo 62 – Obblighi | 26 |
Allegato: Riassunto garanzie | 01 a 9 |
Sezione I: Assicurazione incendio e garanzie supplementari | 01 |
Sezione III: Assicurazione furto con scasso | 05 |
Sezionet V: Assicurazione responsabilità civile privata | 07 |
NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CASASICURA 1821
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (ex ISVAP) ai sensi del Regolamento n. 35,
ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS (ex ISVAP).
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del modulo di proposta e/o della polizza.
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet xxx.xxxxxxx.xx/Xxxxxxx/Xxxx-x-Xxxxx.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Denominazione e forma giuridica dell’impresa di assicurazione
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
b) Indirizzo della sede legale in Austria
Xxxxxxx-Xxxxx-Xxxxxx 00, X-0000 Xxxxxxxxx
c) Indirizzo della Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia
Xxx xxx Xxxxxxx 00, X-00000 Xxxxxxx
d) Dati di contatto e sito Internet
Telefono: 0000-0000000000
Numero di fax: 0000-0000000000 E-Mail: xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx PEC-Mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Internet: xxx.xxxxxxx.xx
e) Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. è iscritta nel Registro austriaco delle imprese (Österreichisches Firmenbuch) al numero 32927Y, ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Istituto austriaco per la vigilanza sulle assicurazioni (Österreichische Versicherungsaufsicht FMA-Finanzmarktaufsicht).
La Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia è iscritta nel Registro delle Imprese di Bolzano al numero 182399.
La Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo assicurazioni contro i danni a cose, con comunicazione della FMA del 10 aprile 1996 e autorizzazione dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS (ex ISVAP) del 12 ottobre 2005.
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. svolge l’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
a) Patrimonio netto
L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dal bilancio per l’anno 2016 è pari a EUR 181.342.000,- e si compone secondo le attuali normative vigenti del diritto europeo.
b) Indice di solvibilità
L’indice di solvibilità rilevabile dal bilancio per l’anno 2016 è pari a 223,8 % (Solvency Capital Requirement). Questa cifra indica il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalle normative vigenti della Solvency II.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Il presente contratto è stipulato nella forma “con tacito rinnovo”, se non diversamente indicato in polizza.
AVVERTENZA:
Il contratto con durata non inferirore ad un anno può essere disdetto da entrambe le parti con comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC che deve essere inviata all'altra parte almeno 30 giorni prima dalla scadenza; diversamente il contratto di durata non inferiore ad un anno si intende prorogato per la durata di un anno e così successivamente.
Se il periodo di validità del contratto è inferiore ad un anno, questo cessa alla scadenza convenuta senza richiederne la disdetta.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio all‘articolo 11 delle Condizioni Generali.
3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni Coperture assicurative e relative condizioni:
Il contratto è destinato all’assciurazione di rischi privati.
Il Contraente può scegliere quali garanzie attivare all’interno delle seguenti sezioni:
Sezione I - Assicurazione incendio e garanzie supplementari.
Se esplicitamente convenuto in polizza il contratto copre i danni alle cose assicurate derivanti da incendio (articolo. 24.1); acqua condotta (articolo 24.2); eventi atmosferici (articolo 24.3); eventi naturali straordinari (articolo 24.5). La garanzia può essere estesa a danni a vetri e cristalli (articolo 24.4).
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli 22-36 delle condizioni d’assicurazione.
Sezione III – Assicurazione furto con scasso.
Se esplicitamente convenuto in polizza il contratto copre i danni alle cose assicurate derivanti da furto con scasso. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli 37-52 delle condizioni d’assicurazione.
Sezione V – Assicurazione di responsabilità civile privata.
Se esplicitamente convenuto in polizza il contratto copre gli obblighi di risarcimento del contraente in qualità di persona privata
derivanti dai pericoli della vita quotidiana, ad eccezione del pericolo derivante da un’attività commerciale, professionale o aziendale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli 53-62 delle condizioni d’assicurazione.
Limitazioni ed esclusioni alle coperture, condizioni di sospensione della garanzia:
AVVERTENZA:
Il contratto prevede esclusioni e limitazioni delle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia, che sono illustrate dettagliatamente nelle condizioni di assicurazione e in particolare negli articoli di seguito indicati.
Condizioni di sospensione della garanzia: articolo 4 (Pagamento del premio, decorrenza della copertura assicurativa).
Esclusioni e limitazioni relative alle sezioni I e II - Assicurazione incendio e garanzie supplementari: articolo 24 (Rischi e danni assicurati), articolo 25 (Spese assicurate), articolo 26 (Somme assicurate dopo il sinistro), articolo 27 (Validità territoriale per le cose mobili), articolo 28 (Esclusioni generali), articolo 31 (Ricostruzione in Italia).
Esclusioni e limitazioni relative alle sezioni III e IV - Assicurazione furto con scasso: articolo 39 (Misure minime di sicurezza), articolo 40 (Rischi e danni assicurati – copertura completa), articolo 41 (Spese assicurate – copertura completa), articolo 42 (Rischi e danni assicurati – copertura base), articolo 43 (Somme assicurate dopo il sinistro), 44 (Validità territoriale per le cose mobili), 45 (Esclusioni).
Esclusioni e limitazioni relative alla sezione V - Assicurazione di responsabilità civile privata: articolo 54 (Xxxxxx e danni assicurati), articolo 55 (Affittacamere e appartamenti per ferie privati), articolo 56 (Proprietà di fabbricati e terreni), articolo 59 (Validità temporale), articolo 61 (Esclusioni).
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo:
AVVERTENZA:
A seconda del ramo scelto e delle garanzie concordate le prestazioni assicurative del presente contratto possono essere soggette a franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. I dettagli sono riportati in polizza e nelle rispettive condizioni di assicurazione, e in particolare agli articoli di seguito indicati.
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo relativi alla sezione I - Assicurazione incendio e garanzie supplementari: articolo 24 (Rischi e danni assicurati), articolo 25 (Spese assicurate).
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo relativi alla sezione III - Assicurazione furto con scasso: articoli 40 (Rischi e danni assicurati – copertura completa), articolo 41 (Spese assicurate – copertura completa), articolo 42 (Xxxxxx e danni assicurati – copertura base).
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo relativi alla sezione V - Assicurazione di responsabilità civile privata: articolo 54 (Rischi e danni assicurati), articolo 55 (Affittacamere e appartamenti per ferie privati), articolo 56 (Proprietà di fabbricati e terreni).
Per facilitare la comprensione da parte del Contraente, si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo mediante esemplificazioni numeriche.
Esempio per l’applicazione della franchigia (tratto da sezione I - Assicurazione incendio e garanzie supplementari): Danno da acqua condotta: EUR 5.000,00
Franchigia: EUR 150,00 per sinistro
Indennizzo: EUR 5.000,00 - EUR 150,00 = EUR 4.850,00
Esempio per l'applicazione dello scoperto (tratto da sezione III - Assicurazione furto con scasso–copertura completa):
Danno materiale conseguente a un furto con scasso in assenza delle misure minime di sicurezza (ai sensi dell’articolo 39): EUR 10.000,00
Scoperto: 20% del danno con una franchigia minima di EUR 500,00 per ogni sinistro.
L’indennizzo ammonta a EUR 8.000,00 , cioè EUR 10.000,00 meno lo scoperto di EUR 2.000,00 (20% del danno).
Esempio per l’applicazione del limite di indennizzo (tratto da sezione V - Assicurazione di responsabilità civile privata): Danno da rischio locativo: EUR 200.000,00
Limite massimo d’indennizzo pari al 10% della somma assicurata per periodo assicurativo.
In presenza di una somma assicurata globale concordata in polizza di EUR 1.500.000,00 il limite massimo di indennizzo è di EUR 150.000,00.
Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale:
Per la disciplina applicabile nel caso in cui la somma assicurata secondo polizza sia inferiore al valore assicurato delle cose (cd. sottoassicurazione), il contratto prevede delle deroghe alla regola proporzionale di cui dall'articolo 1907 c.c. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli 34 e 49.
Esempio per l’applicazione della deroga alla proporzionale del 20%:
Somma assicurata per il fabbricato secondo polizza: EUR 1.000.000,00
Somma assicurata + 20% di deroga alla proporzionale: EUR 1.000.000,00 + EUR 200.000,00 = EUR 1.200.000,00 Valore assicurato accertato del fabbricato: EUR 1.300.000,00
Esempio di calcolo in caso di danno parziale di EUR 10.000,00:
10.000,00 x 1.200.000,00 / 1.300.000,00 = indennizzo di EUR 9.230,77
-> L’indennizzo è comunque limitato con la somma assicurata concordata in polizza.
4. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA:
Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di stipula del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’articolo 1 delle Condizioni Generali nonché agli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c. per la disciplina delle conseguenze derivanti da tali dichiarazioni.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della stipula del contratto, TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
Si rinvia all’articolo 2 delle Condizioni Generali nonché all’articolo 1898 c.c.
Un aggravamento del rischio può essere costituito, per esempio, dal cambiamento dell’utilizzo del fabbricato assicurato.
Esempio: Si avvia un’attività commerciale in un fabbricato ad uso abitativo.
Il Contraente deve dare comunicazione scritta a TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. di ogni diminuzione del rischio. Valgono le
disposizioni dell’articolo 3 delle Condizioni Generali nonché dell’articolo 1897 c.c.
Nell’assicurazione furto con scasso una diminuzione del rischio è costituita, per esempio, dal cambiamento di un fabbricato non stabilmente abitato in un fabbricato stabilmente abitato.
6. Premi
Il Contraente deve versare al più tardi il primo premio, inclusi accessori, a fronte della consegna della polizza, e premi successivi, inclusi accessori, secondo le scadenze stabilite nella polizza stessa.
Qualora non altrimenti concordato l’assicurazione è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio. In caso contrario, l’assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento del premio.
Qualora l’Assicuratore abbia concesso una copertura provvisoria mediante indicazione nel modulo di proposta, l’assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di ricevimento del modulo di proposta presso la Sede dell’Assicuratore, ovvero dalle ore 00:00 della data indicata nel modulo di proposta se successiva.
In caso di mancato pagamento del premio o della prima rata di premio, la copertura provvisoria cessa trascorsi due mesi dal suo inizio, oppure – se questo momento si verifichi prima – alle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla consegna della polizza.
Qualora il Contraente non paghi i premi successivi o le successive rate di premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza e torna operante solo dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento.
Restano impregiudicate le successive scadenze.
AVVERTENZA:
La compagnia di assicurazione e/o l’intermediario si riservano il diritto di applicare sconti sul premio di tariffa sulla base di
valutazioni tecniche o commerciali.
Per la disciplina di tutti gli aspetti di dettaglio relativi al pagamento del premio e alla decorrenza del contratto si rinvia
all’articolo 4 delle Condizioni Generali.
Per quanto non diversamente regolato valgono le disposizioni dell’articolo 1901 c.c.
7. Diritto di rivalsa
AVVERTENZA:
Se l’Assicuratore indennizza il danno al Contraente, vengono trasferiti all’Assicuratore, ai sensi dell’articolo 1916 c.c. eventuali diritti al risarcimento dei danni vantati dal Contraente nei confronti di terzi.
Tuttavia, l’Assicuratore rinuncia a questo diritto di rivalsa se la rivendicazione del risarcimento è rivolta ad un inquilino, coniuge, ai conviventi, ospiti o collaboratori domestici.
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti delle persone assicurate.
Inoltre, detta rinuncia alla rivalsa vale solo se l’obbligato al risarcimento non ha cagionato il danno con dolo. Per quanto non diversamente regolato valgono le disposizioni dell’articolo 19.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA:
Al verificarsi del sinistro sia l’Assicuratore che il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto di assicurazione.
Il diritto di recesso può essere esercitato a partire dal momento della denuncia del sinistro fino a 60 giorni dal pagamento o
del rifiuto dell’indennizzo.
Il recesso dell’Assicuratore avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla sua comunicazione.
Per la disciplina degli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 9 delle Condizioni Generali.
Secondo l’articolo 10 delle Condizioni Generali tutte le denunce e le dichiarazioni del Contraente, ivi incluse le dichiarazioni di recesso e di disdetta, richiedono la forma scritta.
L'Assicuratore può inoltre recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni nel caso in cui sul patrimonio del Contraente venga aperta una procedura fallimentare o di concordato, ovvero se viene disposta l’esecuzione forzata sugli immobili del medesimo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo 5 delle Condizioni Generali.
9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'articolo 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento al Contraente o ha promosso contro di questo azione.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’articolo 14 delle Condizioni Generali il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.
11. Regime fiscale
Ai sensi dell’articolo 13 delle Condizioni Generali gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il contratto è soggetto a un’imposta sull’assicurazione* nella misura del:
Imposta sull‘assicurazione* | |
Sezione I: Assicurazione incendio e garanzie supplementari | 22,25 % |
Sezione III: Assicurazione furto con scasso | 22,25 % |
Sezione V: Assicurazione di responsabilità civile privata | 22,25 % |
*incluso 1% addizionale Anitracket e qualora non siano previsti altri tassi d‘imposta
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA:
Il sinistro dev’essere denunciato entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto
conoscenza. Valgono le disposizioni dell’articolo 1913 c.c.
AVVERTENZA:
In caso di sinistro il Contraente deve rispettare le modalità, i termini e le norme di comportamento disciplinati in dettaglio dagli articoli delle condizioni di assicurazione qui di seguito riportati:
- Articolo 51 – Obblighi del Contraente prima del sinistro
- Articoli 36 e 52 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro
- Articolo 62 – Obblighi
Per i criteri di determinazione del danno e le modalità di liquidazione si rinvia agli articoli delle condizioni di assicurazione qui di seguito riportati:
- Articolo 31 – Ricostruzione in Italia
- Articoli 26 e 43 – Somme assicurate dopo il sinistro
- Articoli 29 e 46 – Valore assicurato
- Articoli 30 e 47 – Indennizzo
- Articoli 32 e 48 – Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione, rimpiazzo
- Articolo 33 – Anticipo sull’indennizzo
- Articoli 34 e 49 – Deroga alla proporzionale
- Articolo 59 – Validità temporale
- Articolo 60 – Massimali e risarcimenti
13. Reclami
Eventuali reclami in merito al contratto o alla gestione del sinistro devono essere rivolti per iscritto al seguente recapito:
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Direzione e Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio Reclami
Xxx xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx Numero di fax 0000-0000 000000 E-Mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi:
- nome, cognome e domicilio del reclamante
- numero di polizza e dati del Contraente
- numero di sinistro, se disponibile
- motivo del reclamo e descrizione delle circostanze
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni IVASS (ex ISVAP), Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, numero di fax 0039-06.42.133.745/353, indirizzo pec xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Possono essere presentati direttamente all’IVASS (ex ISVAP) eventuali reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione, delle disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, nonché i reclami per la risoluzione di liti trasfrontaliere.
Il reclamo all‘IVASS (ex ISVAP) deve contenere i seguenti elementi essenziali:
Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, nelle ipotesi di assenza di riscontro o di riscontro ritenuto non soddisfacente; ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la presentazione del reclamo è possibile utilizzare l'apposito modulo scaricabile dal sito IVASS (ex ISVAP) (xxx.xxxxx.xx)
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante può presentare il reclamo all’IVASS (ex ISVAP) o direttamente al sistema estero competente. A tale scopo il reclamante può presentare un richiesta di conciliazione a FIN-NET oppure individuare il sistema conciliativo competente accedendo al sito internet: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Per la risoluzione delle controversie riguardanti la causa e l'ammontare del danno è prevista la possibilità di ricorrere alla procedura peritale disciplinata dall’articolo 7 delle Condizioni Generali.
AVVERTENZA:
Resta comunque ferma la facoltà per il Contraente di rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
D. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE NOZIONI TECNICO-ASSICURATIVE
15. Glossario
Alluvione/Allagamento Vedasi articolo “Inondazione”
Beni di terzi Fabbricati e contenuto di abitazioni i quali non sono di proprietà del Contraente
Caduta e urto di aeromobili
Caduta massi/caduta sassi
Si intende la caduta o l’urto di aeroplani o veicoli spaziali, dotati di equipaggio o meno, di loro parti o del loro carico.
Con caduta massi e caduta sassi s’intende il distacco spontaneo e la caduta di cumuli di pietrame sul
terreno.
c.c. Codice civile
Colate detritiche La colata detritica si verifica a causa dello spostamento di una massa di terra, acqua, fango e altro
materiale, dovuto all’effetto dell’acqua in relazione a fenomeni naturali.
Contenuto di abitazioni Ai sensi del presente accordo, per contenuto s’intende tutto ciò che si trova all’interno delle abitazioni. Ciò comprende tutti i beni mobili destinati all’uso e al consumo privato e di proprietà del Contraente, del coniuge/convivente more uxorio, dei figli e di altri parenti che fanno parte del medesimo nucleo familiare.
Sono altresì ivi compresi beni di terzi – eccetto quelli del conduttore, del subconduttore e degli ospiti alloggiati a titolo oneroso – laddove non si possa chiedere un indennizzo in forza di un’altra assicurazione, come pure denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio, gioielli, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete.
Il contenuto di abitazioni comprende altresì l’arredamento di camere oppure appartamenti dati in affitto nell’ambito dell’attività di affittacamere privati, nonchè attrezzature di uffici ad uso aziendale in misura subordinata.
Non sono compresi nel contenuto dell’abitazione: autoveicoli di ogni genere e relativi rimorchi, ciclomotori, motocicli, barche a motore e a vela incl. accessori, aeroplani, merci di ogni genere e denaro aziendale e proveniente da collette.
Copertura sussidiaria Per copertura sussidiaria si intende una prestazione assicurativa che opera solo nel caso in cui non si possa chiedere un indennizzo in forza di un’altra assicurazione.
Danneggiamento doloso, Atti vandalici
Per danneggiamento doloso o atti vandalici s’intende qualsivoglia danneggiamento o distruzione intenzionale di cose assicurate.
Danno a persone Per danno a persone s’intende l’uccisione, la lesione fisica o un danno alla salute delle persone.
Danno da inquinamento Per danno da inquinamento s’intende il pregiudizio della qualità di aria, terreno o acque a seguito di
immissioni.
Danno differenziale Il danno differenziale è rappresentato da quelle componenti di danno alla salute di un cittadino che abbia subito un infortunio sul lavoro, che non sono soddisfatte dall’intervento dello Stato attraverso l’assicurazione Inail (articolo 38 Costituzione).
Danno materiale/a cose Per danno materiale/a cose s’intende il danneggiamento o la distruzione di cose materiali.
Non rientrano tra i danni materiali la perdita, la modifica o l’indisponibilità di dati memorizzati su
supporto elettronico.
Denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali
Rientrano in questa voce denaro e valori assimilabili di ogni genere, libretti di risparmio con o senza codice segreto, titoli di credito con cambio ufficiale e altri titoli di credito i quali non sono di uso privato/personale e si riferiscono ad un’attività aziendale.
Disordini interni Si hanno disordini interni quando un numero non irrilevante di persone si muove in modo tale da
disturbare la quiete e l’ordine pubblici e commette atti di violenza contro persone o cose.
Esplosione L’esplosione è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l’espansione violenta di gas o vapori.
Si ha esplosione di un contenitore (caldaia, tubature e simili) solo nel caso in cui le pareti dello stesso siano lacerate in modo tale da consentire un immediato livellamento della differenza di pressione tra l’interno e l’esterno del contenitore medesimo.
Un’esplosione provocata da una reazione chimica all’interno di un contenitore è parimenti intesa come
esplosione, anche se le pareti del contenitore non sono lacerate.
Fabbricati Per fabbricati s’intendono
• tutti gli edifici in senso stretto ossia tutte le opere che proteggono persone e cose dagli influssi esterni grazie a una recinzione spaziale, consentono l’accesso alle persone, sono saldamente ancorate al terreno e di una certa stabilità. Sono inoltre opere con una delle seguenti caratteristiche:
- opere che costituiscono una parte integrante strutturale dei fabbricati;
- opere realizzate prevalentemente con criteri edilizi;
- opere che nel capitale immobilizzato sono considerate fabbricati.
A titolo esemplificativo: tettoie, palloni pneumatici, coperture, pensiline, ponti di collegamento, rampe, pozzi dell’ascensore, silos, bunker, serbatoi per acqua e altri contenitori, camini, canali e pozzetti, corridoi di comunicazione, recinzioni di fabbricati.
• tutti gli elementi strutturali e gli accessori che nel capitale immobilizzato sono considerati fabbricati. A titolo esemplificativo:
- dispositivi parafulmine;
- impianti sanitari, ossia installazioni wc e destinate all’igiene personale;
- impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda, illuminazione, aerazione, climatizzazione, allarme, antincendio, rilevatori di fumo, fotovoltaici e sprinkler, come pure ascensori, montacarichi, scale mobili e simili, incluse installazioni, linee, cavi e condutture ad essi relativi;
- pareti divisorie fisse, tramezzi mobili, controsoffitti fissi, rivestimenti di soffitti, plafoni pensili, ma non mobili a muro e arredi divisori;
- pavimentazioni, rivestimenti di pareti e piastrellature a posa fissa; battiscopa e altri elementi fissi di copertura delle pareti;
- scale, anche a pioli, saldamente collegate al fabbricato e aste portabandiera, anche esterne;
- porte ad azionamento elettromeccanico e/o riscaldate elettricamente (anche sbarre nelle recinzioni di fabbricati), inclusi tutti i relativi elementi di azionamento e/o riscaldanti;
- tende da sole, veneziane e tapparelle, inclusi elementi di azionamento;
- stufe in muratura per il riscaldamento degli ambienti;
- installazioni elettriche, di gas e di acqua inclusi gli accessori, ma senza dispositivi e apparecchi ad essi collegati;
- pavimenti installati in modo fisso, piastrelle, asfalto e pavimentazioni anche sul fondo assicurato;
- rivestimenti di balcone;
- antenne esterne;
- citofoni esterni e interni, impianti di azionamento di portoni e cancelli;
- Piscine all’interno dei fabbricati inclusi dispositivi tecnici e coperture di piscine.
• Rientrano nella somma assicurata dei fabbricati anche gli oneri di progettazione e urbanizzazione.
Fabbricati minori Con il termine fabbricati minori s’intendono esclusivamente garage, rimesse, aree coperte e casette in giardino sul fondo assicurato. La somma assicurata di questi fabbricati deve essere compresa nella somma assicurata del fabbricato principale.
Fabbricati stabilmente abitati / non stabilmente abitati
Fenomeni elettrici ed elettronici
Si intende per stabilmente abitato un fabbricato in cui si trova un’abitazione che viene utilizzata come
dimora abituale in modo continuativo. In caso contrario il fabbricato si intende non stabilmente abitato.
Gli effetti della energia elettrica (p. es. incremento dell’intensità di corrente, sovratensione, difetti di isolamento, cortocircuito, dispersione a terra, difetti di contatto, guasto di dispositivi di misurazione, di regolazione, di sicurezza, scarica, sovraccarico) come pure sovratensione o induzione in seguito a fulmine diretto o indiretto.
Frane in roccia Con frane in roccia s’intende lo scivolamento spontaneo di masse di terra o cumuli di pietrame su uno
strato sotto la superficie.
Fulmine Il fulmine è l’effetto, in termini di forza e calore, sviluppato direttamente da una scarica elettrica
derivante da un fenomeno meteorologico su cose (fulmine diretto).
Fuoriuscita di fumo Fuoriuscita di fumi dovuta a un difetto dell’impianto di riscaldamento del fabbricato assicurato non riconducibile a usura, corrosione, imperfezione del materiale ovvero a manutenzione manchevole.
Furto con scasso Si configura un furto con scasso se un ladro si introduce nei locali indicati in polizza:
- sfondando o forzando porte, finestre o altre parti del fabbricato;
- superando ostacoli difficoltosi attraverso aperture non adibite all’accesso;
- e, nonostante siano chiusi, vi sottrae cose;
- aprendo le serrature con l’ausilio di xxxxxx o chiavi false (chiavi realizzate illegalmente).
- utilizzando le chiavi autentiche, che si è procurato effettuando un furto con scasso in locali differenti da quelli indicati in polizza, ovvero con una rapina.
- e, in presenza di persone, entra di forza in locali chiusi come da punti precedenti.
Si configura il furto con scasso in un contenitore chiuso, quando un ladro
- conformemente ai punti summenzionati, entra con la forza e scassina un contenitore, ovvero
lo apre con xxxxxx o chiavi false;
- apre un contenitore con le chiavi autentiche, che si è procurato effettuando un furto con scasso di un contenitore analogamente protetto.
- entra nei locali indicati in polizza in presenza di persone e forza i contenitori xxxxxx xxx riposti,
ovvero li apre con l’ausilio di xxxxxx o chiavi false.
Grandine Con grandine s’intende una precipitazione sotto forma di chicchi di ghiaccio dovuta a condizioni
atmosferiche.
Guerra civile La Guerra civile è un conflitto armato di vaste proporzioni, nel quale le parti belligeranti sono principalmente costituite da persone appartenenti alla stessa popolazione e quindi di uno stesso stato o paese, tipicamente divise in fazioni averse.
Impianti esterni Si considerano impianti esterni contenitori di concime organico e rifiuti, altalene, scivoli, cassoni per la sabbia, castelli da gioco, tappeti elastici, impianti sportivi, crocifissi, piloni votivi, insegne aziendali, insegne pubblicitarie, lanterne, portabandiere, piscine e idromassaggi all’esterno incluse coperture e accessori.
Implosione Per implosione si intende danni da sottopressione.
Incendio L’incendio è una combustione con fiamma che si autoestende propagandosi con effetti dannosi
(fiamme dannose). Vale altresì come incendio l’incendio doloso da terzi.
Inondazione L’inondazione è l’allagamento del terreno del luogo assicurato dovuto a
- precipitazioni atmosferiche straordinarie,
- fuoriuscita dalle sponde di acque di superficie stagnanti o correnti.
Onda sonica Per onda sonica s’intende un’onda d’urto generatasi quando aeroplani e oggetti in generale superano
la velocità del suono.
Onde d’urto provocate da
valanghe
L’onda d’urto provocata dalla valanga è lo spostamento d’aria consequenziale alla stessa.
Rapina Si configura una rapina quando, minacciando o usando violenza nei confronti del Contraente, delle persone che convivono con lui o di altre persone, legittimamente presenti nei locali indicati in polizza, vengono sottratti beni, ovvero ne viene estorta la consegna.
Ribellione Una ribellione è una resistenza aperta e violenta di più persone contro l’autorità dello Stato. Si tratta di una ribellione quando l’azione di resistenza si rivolge contro un governo in carica mediante l’impiego di armi.
Rischio in quota Sussiste rischio in quota se il rischio da assicurare non è raggiungibile dai vigili del fuoco con veicoli antincendio per una organizzata ed efficiente lotta antincendio.
Rivoluzione La rivoluzione è un profondo e duraturo mutamento strutturale di uno o più ordini sociali o statuali. Esso avviene per lo più in modo repentino oppure in un lasso di tempo relativamente breve.
Sabotaggio Il sabotaggio è l’impedimento o l’intralcio intenzionale di progetti procurati con danneggiamento,
distruzione o azioni impeditive, ovvero attività occulta di disturbo.
Sciopero Per sciopero s’intende la concertata sospensione del lavoro di un numero di dipendenti relativamente elevato attuata per un determinato scopo.
Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio.
Serrata Per serrata s’intende l’esclusione pianificata di un numero di dipendenti relativamente elevato attuata
per un determinato scopo.
Sinistro Per sinistro s’intende un evento dannoso derivante da un rischio assicurato. In particolare per quanto riguarda l’assicurzione di responsabilità civile si tratta di eventi dannosi che comportano o potrebbero comportare obblighi risarcitori in capo al Contraente.
Sovraccarico di neve Con sovraccarico di neve s’intende la forza esercitata da ammassi statici di neve o di ghiaccio depositatisi naturalmente.
Tempesta Con tempesta s’intende un movimento di aria dovuto a condizioni atmosferiche, che supera i 60 km/h
nel luogo assicurato.
Nel caso specifico, per l’accertamento della velocità si fa riferimento al rilevamento del competente istituto per la meteorologia e la geodinamica regionale.
Terrorismo Ai sensi delle presenti Condizioni, per terrorismo s’intende qualsivoglia azione perpetrata da singoli individui o da gruppi di persone per il raggiungimento di obiettivi di carattere politico, etnico, religioso, ideologico e simili, atta a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parte di essa, influendo così su un governo o una istituzione statale.
Valanghe Le valanghe sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.
Valore assicurato Il valore assicurato è il valore da attribuire alle cose assicurate ai sensi delle disposizioni riportate nelle condizioni, per esempio il valore a nuovo, il valore allo stato d’uso, il valore di mercato e il valore nominale.
Valore a nuovo Quale valore a nuovo di un fabbricato s’intendono le spese necessarie per la sua ricostruzione secondo i prezzi correnti nella zona in questione, ivi incluse le spese di progettazione e urbanizzazione. Per valore a nuovo di contenuto di abitazioni s’intendono le spese necessarie per rimpiazzare nuovi beni dello stesso genere e qualità.
Valore allo stato d’uso Il valore allo stato d’uso è determinato detraendo dal valore a nuovo un importo in funzione dello stato
d’uso, dell’età e del degrado del bene.
Valore di mercato Il valore di mercato di una cosa è il prezzo di vendita realizzabile. In caso di un fabbricato il valore del terreno non viene preso in considerazione.
TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
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Direttore e Rappresentante Generale per l’Italia
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio alla stipula del contratto
1.1. Alla stipulazione del contratto, il Contraente deve comunicare all’Assicuratore in modo completo e veritiero tutte le circostanze a lui note che sono rilevanti per l’assunzione del rischio. In casi dubbi sono considerate rilevanti le circostanze sulle quali l’Assicuratore ha fatto domande esplicite e per iscritto.
1.2. La violazione degli obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo nonché l’annullamento ovvero il recesso dal contratto di assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.
Articolo 2 Aggravamento del rischio
2.1. Stipulato il contratto, il Contraente non può dar luogo ad un aggravamento del rischio senza il consenso dell’Assicuratore, né ammettere che un terzo agisca in tal senso. Qualora il Contraente venga a sapere che, senza che lui ne fosse a conoscenza o lo avesse voluto, si sono verificate circostanze tali da determinare un aggravamento del rischio, deve informare senza indugi per iscritto l'Assicuratore in merito.
2.2. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 2.1. può comportare la perdita parziale o totale del diritto
all’indennizzo nonché il recesso dal contratto di assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 c.c.
2.3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano altresì applicazione qualora, nel lasso di tempo che intercorre tra la richiesta di copertura assicurativa e la relativa accettazione, intervenga un aggravamento del rischio del quale l’Assicuratore non era a conoscenza all’accoglimento della domanda.
Articolo 3 Diminuzione del rischio
3.1. Nel caso di diminuzione del rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione scritta del Contraente ai sensi dell’articolo 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Articolo 4
Pagamento del premio, decorrenza della copertura assicurativa
4.1. Il Contraente deve versare al più tardi il primo premio, inclusi accessori, a fronte della consegna della polizza, e premi successivi, inclusi accessori, secondo le scadenze stabilite nella polizza stessa.
4.2. Qualora non altrimenti concordato l’assicurazione è operante dalle ore 00:00 del giorno indicato in polizza, a condizione che sia stato già pagato il premio o la prima rata di premio. In caso contrario, l’assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento del premio.
Qualora l’Assicuratore abbia concesso una copertura provvisoria mediante indicazione nel modulo di proposta, l’assicurazione diventa operante dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di ricevimento del modulo di proposta presso la Sede dell’Assicuratore, ovvero dalle ore 00:00 della data indicata nel modulo di proposta se successiva.
In caso di mancato pagamento del premio o della prima rata di premio, la copertura provvisoria cessa trascorsi due mesi dal suo inizio, oppure – se questo momento si verifichi prima – alle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla consegna della polizza.
Altrimenti valgono le disposizioni dell’articolo 1901 c.c.
4.3. Qualora il Contraente non paghi i premi successivi o le successive rate di premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 00:00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza e torna operante solo dalle ore 00:00 del giorno successivo al pagamento.
Altrimenti valgono le disposizioni dell’articolo 1901 c.c. Restano impregiudicate le successive scadenze.
Articolo 5
Effetti della procedura fallimentare e di concordato
5.1. Se viene aperta una procedura fallimentare o di concordato sul patrimonio del Contraente, ovvero se viene disposta l’esecuzione forzata sugli immobili del medesimo, l’Assicuratore può recedere dal contratto con un preavviso di trenta giorni.
Altre assicurazioni
6.1. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, il Contraente deve comunicare senza indugi all’Assicuratore il nome dell’altro Assicuratore e la somma assicurata. Valgono le disposizioni dell’articolo 1910 c.c.
6.2. In caso di sinistro il Contraente deve darne preavviso a tutti gli Assicuratori a norma dell’articolo 1913 c.c., indicando a ciascuno il nome degli altri. Il Contraente può chiedere a ciascun Assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
6.3. Se, per tutti i rischi assicurati o per alcuni di essi, è stata o viene stipulata un’ulteriore assicurazione presso un altro Assicuratore, concordando con quest’ultimo che l’indennizzo dovrà essere liquidato solo in via sussidiaria, anche la responsabilità dell'Assicuratore derivante dal presente contratto sarà unicamente in via sussidiaria. Ciò vale, anche quando l’accordo sussidiario del presente contratto è stato stipulato precedentemente a quello del contratto concorrente. In questo caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1910 c.c.
Articolo 7 Procedura peritale
7.1. Le parti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano essere accertati da periti.
7.2. Se di seguito non vengono previste pattuizioni in deroga, per la procedura peritale trovano applicazione le disposizioni di legge.
7.2.1. L’accordo relativo alla procedura peritale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- Tipologia ed entità delle domande da porre ai periti;
- Nomi dei periti; ciascuna parte nomina il proprio perito e lo incarica di procedere con i suoi accertamenti.
7.2.2. Prima di avviare la procedura di accertamento, i due periti designano un terzo con funzioni di arbitro. Qualora essi non addivengano ad un accordo, su richiesta di una o di entrambe le parti, l’arbitro sarà nominato dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova la residenza/sede legale del Contraente.
7.2.3. I periti consegnano contemporaneamente l’esito dei propri accertamenti all’Assicuratore e al Contraente. Qualora gli accertamenti risultino divergenti tra loro, l’Assicuratore provvederà a consegnarli senza indugi all’arbitro. Questi decide in merito ai punti ancora controversi, limitatamente alle due perizie, e consegna le proprie conclusioni contemporaneamente all'Assicuratore e al Contraente.
7.2.4. Gli accertamenti compiuti dai periti nei limiti della loro competenza sono vincolanti e su di essi dovrà basarsi il computo dell’indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato di fatto effettivo.
7.3. La procedura peritale non ha alcun effetto sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistro.
Articolo 8
Causazione dolosa del sinistro; adempimento di disposizioni legislative
8.1. Qualora il Contraente, l’Assicurato, il beneficiario, i legali rappresentanti, l’amministratore o i soci cagionino il danno con dolo, per tale sinistro l’Assicuratore è liberato da qualsivoglia obbligo a fornire la prestazione.
8.2. L’Assicuratore è esonerato dall’obbligo del risarcimento se leggi, disposizioni o norme amministrative vigenti per il rischio assicurato vengono violate con dolo dal Contraente, Assicurato, beneficiario, legale rappresentante, amministratore o soci, a condizione che l’avvenimento del danno sia riconducibile a detta violazione.
8.3. In deroga all’articolo 1900 c.c. l’Assicuratore risponde anche per i sinistri cagionati con colpa grave.
Articolo 9
Recesso in caso di sinistro
9.1. Al verificarsi del sinistro sia l’Assicuratore che il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto di assicurazione con l’invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite pec (posta eletronica certificata).
9.2. Il diritto di recesso può essere esercitato a partire dal momento della denuncia del sinistro fino a 60 giorni dal
pagamento o del rifiuto dell’indennizzo.
9.3. Il recesso dell’Assicuratore avrà effetto trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Articolo 10
Forma delle dichiarazioni
10.1. Tutte le denunce e le dichiarazioni del Contraente, ivi incluse le dichiarazioni di recesso e di disdetta, richiedono la forma scritta.
Rinnovo tacito del contratto di assicurazione; Periodo assicurativo
11.1. Il contratto, inizialmente, è valido per il periodo indicato nella polizza. I contratti, la cui durata convenuta è di almeno un anno, vengono prorogati con cadenza annuale, se non disdetti con l’invio della comunicazione entro 30 giorni prima della loro scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite pec (posta eletronica certificata).
11.2. Se il periodo di validità del contratto è inferiore ad un anno, questo cessa senza richiederne la disdetta.
Articolo 12
Trasloco; Spostamento del contenuto assicurato
12.1. Qualora il Contraente traslochi presso altra ubicazione, lo stesso deve darne preventivo avviso all’Assicuratore. In seguito a tale avviso le garanzie di polizza, per un periodo massimo di 15 giorni, vengono prestate nelle due località indicate dal Contraente (sempre che la nuova ubicazione sia situata nel territorio italiano) dall’inizio del trasloco fino alle ore 00:00 del 16° giorno dall’avvenuto inizio. Trascorso tale periodo le garanzie saranno operanti esclusivamente per la nuova ubicazione. La data di inizio dovrà essere provata attraverso documentazione idonea.
12.2. In caso di aggravamento del rischio vale quanto disposto dall’articolo 2.
12.3. Qualsiasi modifica contrattuale a seguito dello spostamento del contenuto assicurato a una nuova ubicazione dovrà essere riportata nel contratto assicurativo.
Articolo 13 Oneri fiscali
13.1. Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 14 Legge applicabile
14.1. Il presente contratto è disciplinato dalla Legge italiana.
Articolo 15 Definizione della contraenza
15.1. Il Contraente si presume coincidente con l'Assicurato.
15.2. Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente o quando la copertura assicurativa è estesa a persone diverse da esso, i diritti, le garanzie e le esclusioni previste dal presente contratto con riguardo al Contraente devono intendersi riferite all'Assicurato e/o alle persone assicurate.
15.3. Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente o quando la copertura assicurativa è estesa a persone diverse da esso, l'Assicurato e/o le persone assicurate sono tenute ad adempiere gli obblighi del presente contratto che per loro natura non possono essere adempiuti da altri o che comunque sono di più facile adempimento da parte dell'Assicurato e/o delle persone assicurate (ad esempio: obbligo di salvataggio, di denuncia del sinistro, di consentire l'accertamento del danno, di rendere le dichiarazioni relative alle circostanze di rischio e al loro mutamento, di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi).
Articolo 16
Variazione della persona del Contraente
16.1. Il Contraente stipula la polizza per se e i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare la polizza fino alla divisione dell’eredità. Dopo la divisione la polizza continua con l’erede o con gli eredi ai quali siano state assegnate le cose assicurate.
16.2. Le variazioni su indicate devono essere comunicate all’Assicuratore dal Contraente, dai suoi eredi o aventi causa entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi. L’Assicuratore o il Contraente, nei 30 giorni successivi, hanno facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.
Articolo 17
Rinvio alle norme di Legge
17.1. Per tutto quanto che non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
Articolo 18
Ispezione dei rischi assicurati
18.1. L’Assicuratore ha sempre il diritto di ispezionare i rischi assicurati e il Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative ai rischi.
Articolo 19 Rivalsa
19.1. Se l’Assicuratore indennizza il danno al Contraente, vengono trasferiti all’Assicuratore eventuali diritti al risarcimento dei danni vantati dal Contraente nei confronti di terzi, secondo l’articolo 1916 c.c.
19.2. Tuttavia, l’Assicuratore rinuncia a questo diritto di rivalsa se la rivendicazione del risarcimento è rivolta ad un inquilino, coniuge, ai conviventi, ospiti o collaboratori domestici.
19.3. Nell’assicurazione della responsabilità civile l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti delle persone assicurate.
19.4. Inoltre, detta rinuncia alla rivalsa vale solo se l’obbligato al risarcimento non ha cagionato il danno con dolo.
Articolo 20
Adeguamento in funzione degli indici nazionali dei prezzi al consumo dell’ISTAT per le famiglie di operai e
impiegati (FOI)
20.1. Il presente accordo trova applicazione se specificamente convenuto in polizza per le relative garanzie:
20.1.1. Alla scadenza annuale del premio le somme assicurate indicate in polizza subiscono un aumento o una riduzione pari alla percentuale di variazione dell’indice convenuto dalla data d'inizio del contratto o dall’ultimo adeguamento. In via proporzionale viene aumentato o ridotto il premio.
20.1.2. L’adeguamento fa riferimento agli indici pubblicati dall’ISTAT, Istituto nazionale di statistica, xxx Xxxxxx Xxxxx 00, 00000 – Xxxx, “Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” (base 1995 = 100%). Per calcolare la percentuale di variazione fa fede il valore dell’indice in atto quattro mesi prima della scadenza principale del premio. L’indice è pubblicato sulla home page del sito xxx.xxxxx.xx.
20.2. Il presente accordo (adeguamento dei premi) può essere singolarmente disdettato da ogni parte con termine di 30 giorni alla scadenza del premio, indipendentemente dalla continuità di tutte le altre condizioni del contratto.
Articolo 21
Ambito della copertura assicurativa
21.1. Per quanto riguarda le garanzie operanti “se esplicitamente convenuto in polizza”, esse si considerano generalmente escluse dal contratto e operano solo nell’ambito delle coperture in cui vengono esplicitamente riportate.
21.2. Tutte le disposizioni specifiche che prevedono la copertura di un determinato rischio derogano le relative disposizioni previste da clausole di portata generale.
CONDIZIONI PARTICOLARI
SEZIONE I: ASSICURAZIONE INCENDIO E GARANZIE SUPPLEMENTARI
Articolo 22 Cose assicurate
22.1. Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente, del coniuge/convivente more uxorio, dei figli e di altri parenti che fanno parte del medesimo nucleo familiare.
Articolo 23 Beni di terzi
23.1. S’intendono parimenti assicurati i beni di terzi, laddove non si tratti di cose del conduttore, del subconduttore, degli ospiti alloggiati e dei dipendenti del Contraente.
23.2. La copertura è operante per conto degli effettivi proprietari, se essa non sussiste già in forza di un altro contratto di assicurazione o il Contraente non ha pattuito diversamente con il proprietario e tale pattuizione sia comprovabile.
Articolo 24
Xxxxxx e danni assicurati
24.1. Assicurazione incendio (se esplicitamente convenuto in polizza)
Sono coperti danni alle cose assicurate da:
24.1.1. Incendio;
24.1.2. Fulmine;
24.1.3. Esplosione;
24.1.4. Caduta e urto di aeromobili con o senza pilota;
24.1.5. Implosione;
24.1.6. Caduta di ascensori e montacarichi;
24.1.7. Fenomeni elettrici ed elettronici;
Sono esclusi dall’assicurazione fenomeni elettrici ed elettronici:
- Danni dovuti a difetti del materiale o a errori di costruzione, come anche quelli riconducibili all’usura o al logorio interni o esterni del materiale stesso, ovvero a una manutenzione periodica inadeguata;
- Parti meccaniche quali, a titolo esemplificativo, cuscinetti, giunti, materiale di esercizio e prodotti ausiliari di ogni genere, anche se esse devono essere sostituite a seguito di un danno soggetto a risarcimento;
- Parti soggette a usura quali, a titolo esemplificativo, lampade a incandescenza, tubi e simili;
- Spese di ogni genere che non interessano la riparazione o la sostituzione della cosa danneggiata in sé;
- Danni indiretti di qualsiasi natura.
La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
24.1.8. Eventi sociopolitici di seguito elencati:
- Disordini interni;
- Danneggiamento doloso;
- Atti vandalici;
- Sabotaggio;
- Terrorismo;
- Sciopero e serrata
La copertura è operante per danni dovuti ad azioni dei dipendenti in sciopero o interessati dalla serrata in relazione a uno sciopero o in caso di resistenza a una serrata; Sono esclusi dall’assicurazione danni a cose dei dipendenti.
Sono esclusi dall’assicurazione eventi sociopolitici i seguenti danni:
- Danni a seguito di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate, disposti da un’autorità di fatto o
di diritto;
- Danni dovuti a perdita, furto con scasso, rapina, estorsione, saccheggio, ovvero
- Danni cagionati dall’imbrattamento dei muri esterni del fabbricato.
Inoltre l’assicurazione non è estesa a danni cagionati
- dal Contraente medesimo, ovvero
- da dipendenti, ovvero
- da terze persone che operano nell’esercizio, ovvero
- da abitanti o inquilini dei fabbricati assicurati.
La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Il limite massimo di indennizzo corrisponde alla rispettiva somma assicurata concordata in polizza.
24.1.9. Incendio del camino, così come i danni subiti da impianti di essiccazione e da altri impianti di riscaldamento (incluso il relativo contenuto), se l’incendio scoppia all’interno degli stessi;
Non trova applicazione l’articolo 28.2.1.
24.1.10. Onda sonica;
24.1.11. Fuoriuscita di fumo, gas e vapori da un impianto di riscaldamento collegato a canne fumarie e camini adeguati;
Sono esclusi i danni riconducibili ad usura, corrosione, difetti del materiale o manutenzione manchevole.
24.1.12. Veicoli stradali ignoti
Sono coperti danni da veicoli stradali ignoti a fabbricati assicurati, ai campi e alle colture nonché alle recinzioni pertinenti al fabbricato assicurato;
La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Il limite massimo di indennizzo ammonta ad EUR 10.000,-.
24.1.13. Scoppio.
Sono altresì coperti i seguenti danni derivanti dagli eventi descritti agli articoli 24.1.1.-00.0.00.:
24.1.14. Danni a cose assicurate sul fondo assicurato;
24.1.15. Danni a terreni e colture sul fondo assicurato.
La prestazione indennitaria viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia. Il limite massimo di indennizzo ammonta ad EUR 10.000,-.
Se esplicitamente convenuto in polizza, sono altresì coperti:
24.1.16. Danni a impianti esterni derivanti dagli eventi descritti agli articoli 24.1.1.-24.1.13.;
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
24.1.17. Danni derivanti da responsabilità civile verso terzi a seguito di incendio (ricorso terzi); L’Assicuratore garantisce l’operatività della copertura secondo le disposizioni dell’articolo 54.18. Il limite massimo di indennizzo corrisponde alla somma assicurata indicata in polizza.
24.1.18. Distruzione di denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali, causata dagli eventi descritti agli articoli 24.1.1.- 24.1.13.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
24.2. Assicurazione acqua condotta (se esplicitamente convenuto in polizza)
La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia.
Sono assicurati:
24.2.1. Xxxxx alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta da tubature idriche, rubinetteria o dispositivi ad essi collegati.
24.2.2. Tubature all’interno del fabbricato;
A condizione che sia assicurato un fabbricato la copertura assicurativa si estende, fino alla concorrenza della somma assicurata a primo rischio assoluto indicato in polizza, a:
- Spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da gelo alle tubature di acqua condotta e alle condutture del gas, impianti di riscaldamento a pavimento, a parete e soffitto, impianti solari e di climatizzazione, situati all’interno del fabbricato.
- Spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da rottura alle tubature di acqua condotta e alle condutture del gas, impianti di riscaldamento a pavimento, a parete e soffitto, impianti solari e di climatizzazione, a condizione che detti danni non siano riconducibili a corrosione, usura o logorio e che siano all’interno del fabbricato.
Se esplicitamente convenuto in polizza si considerano coperti:
24.2.3. Danni da fuoriuscita di acqua da acquari, letti ad acqua e colonne d’acqua;
Danni alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua da acquari, letti ad acqua e colonne d’acqua all’interno del fabbricato assicurato. Non è necessario che gli acquari, i letti ad acqua e le colonne d’acqua siano collegati alla rete idrica. Sono esclusi i danni graduali.
Per la garanzia “fuoriuscita di acqua da acquari, letti ad acqua e colonne d’acqua” vale una somma a primo rischio assoluto di EUR 3.000,-.
24.2.4. Distruzione di denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali causata dagli eventi di cui all’articolo 24.2.;
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
A condizione che sia assicurato un fabbricato la copertura assicurativa, se esplicitamente convenuto in polizza, si estende a:
24.2.5. Tubature all’esterno del fabbricato;
- Spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da gelo alle tubature di acqua condotta e alle condutture del gas, situate all’esterno del fabbricato sul fondo assicurato.
- Spese per la ricerca e il ripristino di danni causati da rottura alle tubature di acqua condotta e alle condutture del gas, a condizione che detti danni non siano riconducibili a corrosione, usura o logorio, situate all’esterno del fabbricato sul fondo assicurato.
Per la garanzia “tubature all’esterno del fabbricato” vale la somma a primo rischio assoluto indicata in polizza.
24.2.6. Copertura estesa;
- Spese di ricerca e ripristino di rottura di tubature di acqua condotta e alle condutture del gas all’interno del fabbricato assicurato a causa di corrosione, usura o logorio;
- Rimozione di danni a guarnizioni di tubature di acqua condotta e alle condutture del gas all’interno del fabbricato
assicurato;
- Sostituzione della rubinetteria e di dispositivi acquiferi collegati alla tubazione all’interno del fabbricato assicurato se
essa è necessaria in seguito alla riparazione o al ripristino di un tubo rotto;
- Danni da rottura e gelo alla rubinetteria e a dispositivi acquiferi collegati alla tubazione all’interno del fabbricato
assicurato.
Per la garanzia “copertura estesa” vale una somma a primo rischio assoluto di EUR 3.000,-.
24.2.7. Rimozioni di ostruzioni;
Le spese sostenute per rimuovere ostruzioni di tubi di scarico all’interno del fabbricato assicurato. Per la garanzia “rimozioni di ostruzioni” vale una somma a primo rischio assoluto di EUR 3.000,-.
24.2.8. Danni da fuoriuscita di acqua da piscine;
Danni alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua da piscine all’interno del fabbricato oppure sul fondo assicurato.
24.3. Assicurazione eventi atmosferici (se esplicitamente convenuto in polizza)
La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia.
Sono coperti i danni alle cose assicurate che si verificano come effetto diretto da:
24.3.1. Tempesta;
24.3.2. Grandine;
24.3.3. Sovraccarico di neve;
24.3.4. Caduta massi/caduta sassi;
24.3.5. Frane in roccia.
Se esplicitamente convenuto in polizza, sono altresì coperti:
24.3.6. Danni a impianti esterni derivanti da un evento atmosferico assicurato;
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza;
24.3.7. Danni alle cose assicurate a causa di acqua piovana o acqua di disgelo a seguito di ostruzione di grondaie pluviali, anche in assenza di un evento atmosferico assicurato, fino ad EUR 5.000,- a primo rischio assoluto;
24.3.8. Danni a tende da sole derivanti da un evento atmosferico assicurato;
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza, il telo viene risarcito al valore allo stato
d’uso.
24.3.9. Distruzione di denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali, causata da un evento atmosferico assicurato.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
24.4. Assicurazione vetri e cristalli (se esplicitamente convenuto in polizza)
A scelta il limite di indennizzo massimo ammonta ad EUR 2.500,- oppure EUR 5.000,- per ogni singolo elemento di vetro.
Sono possibili le seguenti varianti di copertura:
24.4.1. Copertura base (rottura di vetri e cristalli a causa di eventi atmosferici)
La copertura assicurativa si estende ai danni da rottura di lastre delle seguenti cose assicurate in seguito a tempesta, grandine, sovraccarico di neve, caduta massi/caduta di sassi, frane in roccia:
- Finestre, porte, finestre di tetto, lucernari di fabbricati;
- Mobili e quadri;
- Cabine di doccia;
- Specchi a parete e acquari;
- Verande da giardino e vetrate di protezione antivento incluse le vetrate del tetto;
- Rivestimenti in cucine e bagni;
- Vetrate di limitazione, di terrazze e di balconi;
- Tetti e tettoie in vetro.
24.4.2. Copertura top (rottura di vetri e cristalli indipendentemente dalla causa)
La copertura assicurativa si estende ai danni da rottura di lastre delle seguenti cose assicurate indipendentemente dalla causa:
- Finestre, porte, finestre di tetto, lucernari di fabbricati;
- Mobili e quadri;
- Cabine di doccia;
- Specchi a parete e acquari;
- Verande da giardino e vetrate di protezione antivento incluse le vetrate del tetto;
- Rivestimenti in cucine e bagni;
- Vetrate di limitazione, di terrazze e di balconi;
- Tetti e tettoie in vetro.
Se esplicitamente convenuto in polizza, sono coperti i danni da rottura a:
24.4.3. Vetrate di piombo, ottone e artistiche;
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
24.4.4. Vetrate di impianti solari e fotovoltaici fissati al fabbricato assicurato;
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
24.4.5. Piani di cottura in vetroceramica.
Vale l’indennizzo massimo indicato in polizza.
24.5. Assicurazione eventi naturali straordinari (se esplicitamente convenuto in polizza)
La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 500,- a titolo di franchigia.
Il limite di indennizzo per ogni singolo fabbricato, a scelta, ammonta ad EUR 50.000,- oppure EUR 100.000,-, e ad EUR 50.000,- per ogni singolo contenuto di abitazioni.
Sono coperti i danni alle cose assicurate che si verificano come effetto diretto da:
24.5.1. Valanghe e onde d’urto provocate da valanghe;
24.5.2. Colate detritiche;
24.5.3. Allagamento, alluvione e inondazione;
24.5.4. Ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche straordinarie.
Articolo 25 Spese assicurate
25.1. Spese per la diminuzione del danno
Sono assicurate le spese affrontate per gli interventi che il Contraente poteva ritenere necessari in caso di sinistro per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, salvo che si tratti di interventi operati sconsideratamente.
Nel caso di sottoassicurazione, le spese sono coperte in proporzione del valore assicurato rispetto al valore che la cosa aveva al momento del sinistro.
25.2. Spese accessorie per le garanzie “Incendio”, “Acqua condotta” e “Eventi atmosferici”
Fino alla concorrenza della somma riportata in polizza si considerano assicurate:
25.2.1. Spese di estinzione dell'incendio
Sono spese sostenute per la lotta antincendio.
25.2.2. Spese di spostamento e di protezione
Sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti di fabbricati.
25.2.3. Spese di demolizione e di sgombero
Sono spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
25.2.4. Spese di smaltimento
Sono spese sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal
sinistro.
25.3. Spese accessorie per le garanzie “Eventi naturali straordinari” e “Vetri e cristalli”
Nel limite dell’indennizzo massimo concordato si considerano assicurate:
25.3.1. Spese di spostamento e di protezione
Sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti dei fabbricati.
25.3.2. Spese di demolizione e di sgombero
Sono spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
25.3.3. Spese di smaltimento
Sono spese sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal
sinistro.
25.3.4. Spese per la messa in sicurezza di vetrate danneggiate (senza lavori straordinari)
25.4. Spese di perizia
L’Assicuratore rimborsa al Contraente le spese peritali che questi deve sostenere ai sensi dell’articolo 7 fino alla concorrenza del 10% del rispettivo danno, massimo EUR 5.000,- per periodo assicurativo.
Il rimborso delle spese peritali fa riferimento esclusivamente all’accertamento del danno ai beni oggetto di quel contratto di assicurazione che copre anche le spese peritali stesse.
25.5. Perdita pigioni per fabbricati abitativi
In caso di fabbricati ad uso abitativo locati o abitati dal Contraente proprietario l’Assicuratore risarcisce la perdita delle pigioni ovvero il valore locativo usuale della zona in questione. La garanzia opera a condizioni che i locali assicurati siano inabitabili a seguito di un sinistro a causa di incendio, acqua condotta o eventi atmosferici indennizzabile a termini di polizza. La garanzia viene prestata al massimo fino a 6 mesi dal momento del sinistro ed è limitata con il danno effettivamente documentato e subito.
Se esplicitamente convenuto in polizza si considerano assicurate le seguenti spese:
25.6. Costi maggiori dovuti da obblighi imposti dalle autorità
Per costi maggiori s’intendono i costi che eccedono quelli di ripristino delle condizioni originarie e che il Contraente deve sostenere dopo un sinistro indennizzabile a termini di polizza in forza di disposizioni di legge o obblighi imposti dalle autorità.
L’Assicuratore risarcisce detti costi solamente laddove egli sia tenuto a riconoscere il valore a nuovo e solo se le disposizioni di legge o gli obblighi imposti dalle autorità non siano riconducibili ad una diversa destinazione d’uso.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
25.7. Spese di ripristino supporto dati
L’indennizzo per il ripristino di supporti dati, libri contabili, atti, disegni e i relativi dati, nonché per il ripristino di strumenti ausiliari per la riproduzione, quali modelli, stampi e simili fa riferimento alle spese di rimpiazzo o di ripristino, laddove questi si rendano necessari e siano effettuati entro due anni dal sinistro; in caso contrario l’indennizzo è pari al valore del materiale. Detta garanzia è operante anche in caso di danni elettrici ed elettronici.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
25.8. Costi sostenuti per la perdita di acqua
L’Assicuratore rimborsa le spese per la perdita di acqua che saranno addebitate al cliente da parte di un ente di fornitura di acqua in seguito ad un danno da rottura di tubazioni.
Vale la somma assicurata a primo rischio assoluto indicata in polizza.
Articolo 26
Somme assicurate dopo il sinistro
26.1. La somma assicurata non si riduce con il pagamento di un indennizzo.
26.2. Tale pattuizione non trova applicazione per le somme assicurate a primo rischio assoluto. Le somme assicurate e i relativi limiti massimi d’indennizzo delle voci a primo rischio assoluto si riducono in caso di sinistro con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso dell’importo della prestazione indennitaria, detratte eventuali franchigie e scoperti, senza il relativo rimborso dei premi.
Articolo 27
Validità territoriale per le cose mobili
27.1. I danni alle cose mobili assicurate derivanti dai rischi previsti all'articolo 24.1. (assicurazione incendio) sono coperti se al momento del sinistro le cose si trovavano in fabbricati oppure all’aperto sull’ubicazione del rischio.
27.2. I danni alle cose mobili assicurate derivanti dai rischi previsti agli articoli 24.2. (assicurazione acqua condotta), 24.3. (assicurazione eventi atmosferici), 24.4. (assicurazione vetri e cristalli) e 24.5. (assicurazione eventi naturali straordinari) sono coperti se al momento del sinistro le cose si trovavano in fabbricati sull’ubicazione del rischio.
27.3. Operatività dell’assicurazione al di fuori dell’ubicazione per le garanzie incendio, acqua condotta e eventi atmosferici
Nell’ambito delle somme assicurate concordate per il contenuto le cose assicurate si considerano coperte fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, qualora esse si trovino per non più di tre mesi al di fuori
dell’ubicazione del rischio ma comunque entro i confini geografici dell’Europa o di uno Stato extraeuropeo che si affaccia sul Mediterraneo e se non sussite altra assicurazione da cui possa essere richiesto un indennizzo. Per quanto riguarda l’assicurazione acqua condotta e eventi atmosferici la presente garanzia opera solo per le cose assicurate che si trovano all’interno di fabbricati (non in tende o all’aperto).
Articolo 28 Esclusioni
28.1. Esclusioni generali; sono esclusi danni derivanti da:
28.1.1. Eventi bellici di ogni genere;
28.1.2. Guerre civili, rivoluzioni, ribellioni;
28.1.3. Tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (articoli 28.1.1. e 28.1.2.);
28.1.4. Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, impatto di meteoriti;
28.1.5. Energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti;
28.1.6. Inoltre sono esclusi danni indiretti di qualunque tipo.
28.2. Esclusioni specifiche relative all’assicurazione incendio
28.2.1. Danni a cose che, per l’uso al quale sono destinate, sono esposte a fuochi previsti e controllati, calore o fumo;
28.2.2. Xxxxx a cose che cadono o vengono gettate in un fuoco previsto e controllato;
28.2.3. Danni da bruciature (fuoco senza fiamma).
28.3. Esclusioni specifiche relative all’assicurazione acqua condotta:
28.3.1. Danni a impianti destinati esclusivamente al deflusso di acque meteoriche;
28.3.2. Danni a impianti antincendio sprinkler, o dovuti ad essi;
28.3.3. Danni da acque freatiche, allagamento, alluvione, inondazioni, colate detritiche, acque meteoriche e relativo ristagno;
28.3.4. Danni a tubature all’esterno del fabbricato (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 24.2.5.);
28.3.5. Xxxxx rientranti nella copertura estesa ai sensi dell’articolo 24.2.6. (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 24.2.6.);
28.3.6. Rimozioni di ostruzioni (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 24.2.7.);
28.3.7. Danni da fuoriuscita di acqua da piscine (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 24.2.8.).
28.4. Esclusioni specifiche relative all’assicurazione eventi atmosferici:
28.4.1. Danni causati da valanghe o onde d’urto provocate da valanghe, mareggiate, allagamento, alluvione, inondazioni o colate detritiche;
28.4.2. Danni causati da acqua o dal relativo ristagno, come pure da condizioni atmosferiche o ambientali persistenti;
I danni causati all’interno del fabbricato da acque di disgelo o meteoriche sono coperti se l’acqua penetra nei fabbricati a causa di un danneggiamento o una distruzione di elementi strutturali fissi o finestre o porte esterne debitamente chiuse in seguito ad un sinistro;
28.4.3. Danni causati dal movimento di masse di terra o pietrame, se provocato da attività edili o minerarie;
28.4.4. Danni causati da cedimento del terreno;
28.4.5. Compromissione senza effetti sull’utilizzabilità, la funzionalità o la vita utile delle cose;
I danni estetici, che non rappresentano danni materiali in senso stretto (ossia nessuna compromissione dell’utilizzabilità, della funzionalità o della vita utile delle cose), s’intendono assicurati se interessano parti a vista della facciata delle cose danneggiate che è necessario sostituire per motivi estetici.
28.4.6. Danni dovuti al fatto che, fabbricati assicurati, o parti di essi, erano pericolanti;
28.4.7. Danni dovuti al fatto che in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collegamento con esso era stato staccato.
28.4.8. Danni da acque freatiche e danni causati da acqua che penetra attraverso finestre e/o porte aperte, in posizione
“drehkipp” e non stagne;
28.4.9. Vetrate e vetrate in materie plastiche di ogni genere, come pure lucernari;
28.4.10. Cose mobili all’esterno ovvero trasportate;
28.4.11. Danni a tende da sole (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 24.3.8.).
28.5. Esclusioni specifiche relative all’assicurazione vetri e cristalli
28.5.1. Rivestimenti di facciate in vetro
28.5.2. Mattonelle in vetro
28.5.3. Serre
28.5.4. Danni che consistono semplicemente in un graffio, una scalfittura o una scheggiatura degli spigoli, della superficie del vetro o delle pellicole, pitture, scritte o altri rivestimenti che la ricoprono, anche quelli riflettenti;
28.5.5. Danni a supporti e cornici;
28.5.6. Danni indiretti;
28.5.7. Xxxxx conseguenti a inserimento, estrazione o trasporto di vetri;
28.5.8. Xxxxx conseguenti ad operazioni sui vetri stessi, i loro supporti o cornici. Sono assicurati i danni dovuti a lavori di pulizia;
28.5.9. Vetrate di fabbricati aperti e tettoie;
28.5.10. Vetrate di piombo, ottone e artistiche (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 24.4.3.);
28.5.11. Vetrate di impianti solari e fotovoltaici (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 24.4.4.);
28.5.12. Piani di cottura in vetroceramica (se non esplicitamente concordato ai sensi dell’articolo 24.4.5.).
28.6. Esclusioni specifiche relative all’assicurazione eventi naturali straordinari:
28.6.1. Danni da acque freatiche, dovuti esclusivamente all’innalzamento dello specchio dell’acqua freatica, e danni da
infiltrazioni, anche se i danni sono stati provocati da un’inondazione, e danni da disgelo;
28.6.2. Danni per masse di neve cadute dai tetti;
28.6.3. Danni da acqua, non riconducibili a uno dei sinistri assicurati;
28.6.4. Danni dovuti al movimento di blocchi di roccia, masse di pietre o terra o a colate detritiche, se tali eventi sono provocati da interramenti o sterramenti, da brillamenti o dallo sfruttamento di sostanze gassose, liquide o solide del sottosuolo;
28.6.5. Danni dovuti al fatto che i fabbricati assicurati, o parti di essi, erano pericolanti;
28.6.6. Danni dovuti al fatto che in fase di edificazione, ampliamento o ristrutturazione di fabbricati assicurati, elementi strutturali non erano collegati, o non lo erano ancora in modo debitamente stabile, al resto del fabbricato, oppure il loro usuale collegamento con esso era stato staccato.
28.7. Esclusioni relative alle spese assicurate:
28.7.1. Le spese sostenute per danni alla salute nell’adempimento dell’obbligo di salvataggio.
SEZIONE II: DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINISTRI INERENTI ALLA SEZIONE
“ASSICURAZIONE INCENDIO E GARANZIE SUPPLEMENTARI”
Articolo 29 Valore assicurato
Disposizioni particolari per il valore assicurato
29.1. Quale valore assicurato di fabbricati e contenuto di abitazioni può essere pattuito:
- il valore a nuovo
- il valore allo stato d’uso
29.2. Il valore assicurato
- di denaro e valori assimilabili è il valore nominale,
- di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale,
- di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
29.3. Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
29.4. Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati agli articoli 29.1. – 29.3., è il valore di mercato. Disposizioni generali per il valore assicurato
29.5. A prescindere dalle disposizioni di cui agli articoli 29.1. – 29.3., il valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato nel caso di cose di valore storico o artistico che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
29.6. All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 30 Indennizzo
30.1. Per ciò che concerne i fabbricati e il contenuto di abitazioni (articolo 29.1.)
30.1.1. Se è convenuta l’assicurazione del valore a nuovo ai sensi dell’articolo 29:
- in caso di distruzione vengono risarcite le spese necessarie per ricostruire o riacquistare le cose assicurate dello stesso genere con le stesse caratteristiche di qualità che avevano al momento del sinistro,
- in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese necessarie per riparare le cose assicurate, se inferiori a quelle necessarie per la ricostuzione o il riacquisto.
Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il valore allo stato d’uso della cosa interessata dallo stesso era inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore allo stato d’uso.
In deroga a quanto sopra si intende convenuto che i fabbricati oggetto di manutenzione e utilizzati come pure il contenuto di abitazioni utilizzate hanno un valore allo stato d’uso non inferiore al 40% e quindi in caso di sinistro viene indennizzato l’intero valore a nuovo.
Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, un fabbricato era destinato alla demolizione non è dovuto alcun indennizzo.
30.1.2. Se è convenuta l’assicurazione del valore allo stato d’uso ai sensi dell’articolo 29:
- in caso di distruzione vengono risarcite le spese necessarie per ricostruire o riacquistare le cose assicurate, decurtate di un importo in funzione dello stato d’uso, dell’età e del degrado del bene
- in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese necessarie per riparare le cose assicurate, se inferiori a quelle necessarie per la ricostruzione o il riacquisto, decurtate di un importo in funzione dello stato d’uso, dell’età e del degrado del bene
Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, un fabbricato era destinato alla demolizione non è dovuto alcun
indennizzo.
30.1.3. Se è convenuta l’assicurazione del valore di mercato ai sensi dell’articolo 29:
- viene risarcito il prezzo di vendita delle cose assicurate che sarebbe stato realizzabile nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro. In caso di un fabbricato il valore del terreno non viene preso in considerazione.
30.2. Per denaro e valori assimilabili come pure titoli di credito (articolo 29.2.) viene rimborsato il loro valore nominale, immediatamente prima del sinistro.
30.3. Per supporti dati e simili (articolo 29.3.) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove queste sono necessarie e compiutie effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.
30.4. Per altri beni mobili (articolo 29.4.)
30.4.1. in caso di distruzione viene risarcito il valore di mercato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
30.4.2. in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia
entro il limite massimo del valore di mercato immediatamente prima dello stesso.
30.5. Per le spese assicurate vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
30.6. In ogni caso l'importo dell’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Ricostruzione in Italia
31.1. Se quale valore assicurato di fabbricati (ai sensi dell'articolo 29) è convenuto il valore a nuovo, in caso di distruzione del fabbricato assicurato la ricostruzione può avvenire anche in un luogo diverso rispetto a quello dove il fabbricato si trovava originariamente, purchè ubicato sul territorio italiano.
31.2. In tal caso la prestazione indennitaria è tuttavia limitata all'importo che sarebbe occorso per la ricostruzione nel luogo originario e di pari entità.
31.3. Restano ferme le ulteriori limitazioni previste dall'articolo 30.
Articolo 32
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo
32.1. Inizialmente il Contraente ha solo il diritto:
32.1.1. Per i fabbricati
- in caso di distruzione, all’indennizzo del valore allo stato d’uso, tuttavia entro i limiti del valore di mercato;
- in caso di danneggiamento, all’indennizzo del danno a valore allo stato d’uso, tuttavia entro i limiti del danno a valore di mercato.
32.1.2. Per contenuto di abitazioni
- all’indennizzo del valore allo stato d’uso in caso di distruzione;
- all’indennizzo del danno a valore allo stato d’uso in caso di danneggiamento.
32.1.3. Il rapporto tra danno a valore allo stato d’uso e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore allo stato d’uso e valore a nuovo.
32.1.4. Il rapporto tra danno a valore di mercato e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore di mercato e valore a nuovo.
32.2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento ai sensi
dell’articolo 32.1. solo quando e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
32.2.1. È appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo;
Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in
produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
32.2.2. Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità o al medesimo impiego;
32.2.3. La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
Articolo 33
Anticipo sull’indennizzo
33.1. Si intende convenuto che, trascorse due settimane dalla denuncia del danno, può essere richiesto un primo pagamento
parziale, pari all’importo minimo da liquidare in base allo stato dei fatti.
33.2. Se in quel momento non si dispone ancora di una perizia, l’Assicuratore individuerà, d’accordo con il perito, un adeguato importo da riconoscere a titolo di acconto.
33.3. Anche nel caso in cui non ci sia assoluta certezza circa l’obbligo in capo all’Assicuratore di erogare la prestazione, si provvederà a concedere un acconto senza pregiudizio e con l’obbligo di restituzione integrale dello stesso in caso di esonero dalla prestazione, a condizione che il Contraente metta a disposizione una garanzia corrispondente.
33.4. Le predette pattuizioni valgono fatto salvo il consenso dei beneficiari del vincolo a pagare l’indennizzo al
Contraente.
Articolo 34 Deroga alla proporzionale
34.1. Nel caso in cui la somma assicurata secondo polizza sia inferiore al valore assicurato della cosa al tempo del sinistro (cd. sottoassicurazione), si conviene di derogare alla regola proporzionale di cui dall'articolo 1907 c.c. come segue:
34.1.1. Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa non supera il 20%, l'Assicuratore indennizza l'intero danno patito fino alla concorrenza della somma assicurata.
34.1.2. Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa supera il 20%, l'Assicuratore indennizza il danno in proporzione del rapporto tra somma assicurata maggiorata del 20% e valore assicurato della cosa, fino alla concorrenza della somma assicurata.
Articolo 35
Disposizioni relative all’assicurazione a primo rischio assoluto
35.1. Nel caso in cui, con riguardo a una o più coperture, in polizza sia espressamente pattuita l’assicurazione a primo rischio assoluto, l’Assicuratore si impegna ad indennizzare il danno effettivamente patito fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all’articolo 1907 c.c e all’articolo 34.
35.2. Si applica quanto previsto dall'articolo 26.2.
Articolo 36
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
36.1. Obbligo di salvataggio
Il Contraente deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All’uopo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1914 c.c.
36.2. Obbligo di denuncia del sinistro
Secondo le disposizioni dell’articolo 1913 c.c. il Contraente deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto conoscenza.
36.3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
36.3.1. Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa
e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
36.3.2. Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore
la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
36.3.3. Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro
fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
36.3.4. Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico.
36.4. Esonero dall’obbligo di prestazione ai sensi dell’articolo 1915 c.c.
36.4.1. Il Contraente che dolosamente non adempia l’obbligo dell’avviso o del salvataggio o l’accertamento del danno perde il diritto all’indennità.
36.4.2. Se il Contraente omette colposamente di adempiere tali obblighi l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in
ragione del pregiudizio sofferto.
SEZIONE III: ASSICURAZIONE FURTO CON SCASSO
(se esplicitamente convenuto in polizza)
Articolo 37 Cose assicurate
37.1. Sono assicurate le cose indicate in polizza, di proprietà del Contraente del coniuge/convivente more uxorio, dei figli e di altri parenti che fanno parte del medesimo nucleo familiare.
Articolo 38 Beni di terzi
38.1. S’intendono parimenti assicurati i beni di terzi, laddove non si tratti di cose del locatario, del sublocatario, degli ospiti alloggiati e dei dipendenti del Contraente.
38.2. La copertura è operante per conto degli effettivi proprietari, se essa non sussiste già in forza di un altro contratto di assicurazione o il Contraente non ha pattuito altrimenti con il proprietario e tale pattuizione sia comprovabile.
Articolo 39
Misure minime di sicurezza
Per l’assicurazione furto con scasso è fatto obbligo al Contraente di predisporre e osservare le seguenti misure
minime di sicurezza nel luogo indicato in polizza prima che si verifichi il sinistro:
39.1. In fabbricati stabilmente abitati:
39.1.1. Porte di entrata e di terrazze, finestre e ogni altra apertura dei locali assicurati devono essere chiusi correttamente. Le serrature presenti devono essere azionate. Ciò non vale per finestre, porte di balconi e altre aperture attraverso le quali un ladro può intromettersi solo superando ostacoli aggravanti.
39.1.2. Contenitori di denaro, gioielli e simili devono essere chiusi correttamente.
39.1.3. Casseforti devono essere ancorate, murate o cementate a regola d’arte secondo le istruzioni fornite dal produttore.
Casseforti devono presentare i seguenti requisiti:
- Pareti e porte con spessore adeguato con accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione tramite mezzi meccanici usuali
39.2. In fabbricati non stabilmente abitati:
39.2.1. Per i fabbricati non stabilmente abitati si danno per convenute tutte le misure di sicurezza previste per quelli stabilmente abitati.
39.2.2. Tutte le porte esterne (ad eccezione di porte di balconi e terrazzi di fabbricati ad uso abitativo) devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- serratura a cilindro con ferramenta di sicurezza
- in caso di porte a più ante, protezione con blocco chiavistello
- per porte che danno all’esterno, con dispositivi anti-scardinamento
- nel caso di telai in legno, listello antieffrazione
- per parti di porte in vetro, inferriate o vetri antisfondamento
39.2.3. Le finestre ad altezza raggiungibile, le porte di balconi e terrazze e le aperture di altra natura devono essere dotate dei seguenti dispositivi di sicurezza:
- inferriate o serrande a pantografo, ovvero
- serrande avvolgibili/griglie avvolgibili, ovvero
- saracinesche con binari, ovvero
- persiane di finestre e porte con chiavistello interno, ovvero
- persiane di finestre e porte con barra trasversale e lucchetto, ovvero
- vetri antisfondamento
Articolo 40
Xxxxxx e danni assicurati
(se in polizza è indicata la variante di copertura completa)
40.1. La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia.
Qualora le misure minime di sicurezza richieste, ai sensi dell’articolo 39, non fossero state opportunamente adottate, verrà applicato uno scoperto pari al 20%, con una franchigia minima di EUR 500,- per ogni sinistro.
40.2. Sono assicurati:
40.2.1. I danni materiali conseguenti a un furto con scasso, consumato o tentato all'interno dei locali indicati in polizza
40.2.2. I danni materiali conseguenti a rapina all’interno dei locali indicati in polizza
40.2.3. I danni causati da atti vandalici all’interno dei locali indicati in polizza, se l’autore del furto con scasso o della rapina si è introdotto nei locali assicurati.
Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto EUR 5.000,-.
40.2.4. Le spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti, o di adeguamento dei locali indicati in polizza derivanti da un furto con scasso o rapina.
Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto indicato in polizza. Per le parti comuni l’indennizzo del danno avviene in proporzione alla rispettiva quota di proprietà.
40.2.5. I danni derivanti dalla sottrazione, conseguente a furto con scasso o rapina, di denaro e valori assimilabili, libretti di risparmio, gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete (in caso di fabbricati non stabilmente abitati, la copertura per i valori testé menzionati viene sospesa nei periodi di disabitazione) con i seguenti limiti di indennizzo:
- se si trovavano al di fuori di contenitori:
- denaro, valori e libretti di risparmio – limite di indennizzo a primo rischio assoluto EUR 500,-
- gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete – limite di indennizzo a primo rischio assoluto EUR 2.000,-
- se si trovavano in mobili, anche non chiusi a chiave:
- denaro, valori e libretti di risparmio – limite di indennizzo a primo rischio assoluto EUR 1.000,-
- gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete – limite di indennizzo a primo rischio assoluto EUR 4.000,-
- se si trovavano in casseforti chiuse (peso minimo 100 kg oppure ancorate a regola d’arte al muro o al
pavimento secondo le indicazioni del produttore):
- denaro, valori e libretti di risparmio, gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete – limite di indennizzo a primo rischio assoluto EUR 25.000,-
- se si trovavano in casseforti chiuse (peso minimo 250 kg oppure murata a regola d’arte secondo le indicazioni del produttore):
- denaro, valori e libretti di risparmio, gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete – limite di indennizzo a primo rischio assoluto EUR 50.000,-
40.2.6. Oggetti d’arte, tappeti e quadri fino ad EUR 15.000,- indennizzo massimo per pezzo nei limiti della somma assicurata convenuta per il contenuto di abitazioni.
40.2.7. Posate e servizi di argenteria – limite di indennizzo a primo rischio assoluto EUR 15.000,-
Se esplicitamente convenuto in polizza si considerano assicurati i seguenti danni:
40.2.8. Denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali
Denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali in casseforti chiuse (peso minimo 100 kg oppure fissate a
regola d’arte secondo le indicazioni del produttore, cioè ancorate al muro o al pavimento oppure murate)
Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto indicato in polizza. Questa copertura non è assicurabile se il fabbricato non è stabilmente abitato.
Articolo 41 Spese assicurate
(se in polizza è indicata la variante di copertura completa)
41.1. Spese di sostituzione della serratura
Sono assicurate le spese per le necessarie modifiche delle serrature dei locali indicati in polizza, se le chiavi vengono smarrite a seguito di un furto con scasso o di una rapina.
Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto EUR 1.500,-.
41.2. Spese per misure di sicurezza necessarie a breve termine
Le spese sostenute per i provvedimenti che il Contraente potrebbe ritenere necessari al verificarsi dell’evento dannoso per scongiurare o ridurre il danno, indipendentemente dal loro esito, in particolare le spese sostenute per predisporre le misure
di sicurezza necessarie a breve termine (sorveglianza, coperture di emergenza ecc), salvo che si tratti di provvedimenti assunti inconsideratamente.
41.3. Spese per il ripristino e rimpiazzo di titoli, documenti e simili
Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto EUR 1.000,-.
41.4. Spese di perizia
L’Assicuratore rimborsa al Contraente le spese peritali che questi deve sostenere ai sensi dell’articolo 7 fino alla concorrenza del 10% del rispettivo danno, massimo EUR 5.000,- per periodo assicurativo.
Il rimborso delle spese peritali fa riferimento esclusivamente all’accertamento del danno dei beni oggetto di quel contratto di assicurazione che copre anche le spese peritali stesse.
Se esplicitamente convenuto in polizza si considerano assicurate le seguenti spese:
41.5. Spese accessorie
Fino alla concorrenza della somma riportata in polizza si considerano assicurate:
41.5.1. Spese di spostamento e di protezione
Sono spese sostenute per lo spostamento, la modifica o la protezione di beni al fine di ripristinare o rimpiazzare le cose assicurate; segnatamente si tratta di spese per lo smontaggio e il rimontaggio di macchinari o impianti e per la rottura, la demolizione o la ricostruzione di parti dei fabbricati.
41.5.2. Spese di demolizione e di sgombero
Sono spese per le attività effettuate nel luogo assicurato afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
41.5.3. Spese di smaltimento
Sono spese sostenute per l’analisi, la rimozione, il trattamento e la messa in discarica di cose assicurate interessate dal
sinistro.
41.6. Spese di ripristino supporto dati
L’indennizzo per il ripristino di supporti dati, libri contabili, atti, disegni e i relativi dati, nonché per il ripristino di strumenti ausiliari per la riproduzione, quali modelli, stampi e simili fa riferimento alle spese di rimpiazzo o di ripristino, laddove questi si rendano necessari e siano effettuati entro due anni dal sinistro; in caso contrario l’indennizzo è pari al valore del materiale.
Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto indicato in polizza.
Articolo 42
Xxxxxx e danni assicurati
(se in polizza è indicata la variante di copertura base)
42.1. La prestazione indennitaria riferita alle seguenti garanzie assicurative viene decurtata in ogni sinistro di EUR 150,- a titolo di franchigia.
Qualora le misure minime di sicurezza richieste, ai sensi dell’articolo 39, non fossero state opportunamente adottate, verrà applicato uno scoperto pari al 20%, con una franchigia minima di EUR 500,- per ogni sinistro.
42.2. Sono assicurate le spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti, o di adeguamento dei locali indicati in polizza derivanti da un furto con scasso, consumato o tentato, o rapina.
Limite di indennizzo massimo a primo rischio assoluto indicato in polizza. Per le parti comuni l’indennizzo del danno avviene in proporzione alla rispettiva quota di proprietà.
Articolo 43
Somme assicurate dopo il sinistro
43.1. La somma assicurata non si riduce con il pagamento di un indennizzo.
43.2. Tale pattuizione non trova applicazione per le somme assicurate a primo rischio assoluto. Le somme assicurate e i relativi limiti massimi d’indennizzo delle voci a primo rischio assoluto si riducono in caso di sinistro con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso dell’importo della prestazione indennitaria, detratte eventuali franchigie e scoperti, senza il relativo rimborso dei premi.
Articolo 44
Validità territoriale per le cose mobili
44.1. Le cose mobili sono assicurate all’interno dei locali indicati in polizza.
Articolo 45 Esclusioni
Non sono assicurati, neanche quali conseguenze inevitabili di un sinistro:
45.1. Furto o perdita di cose, senza che si configuri un furto con scasso o una rapina;
45.2. Dolo del Contraente o dei suoi rappresentanti;
45.3. Danni cagionati da azioni dolose di persone che condividono l’abitazione con il Contraente;
45.4. Danni cagionati da azioni dolose di persone che lavorano per il Contraente e hanno accesso ai locali indicati in polizza, a meno che il furto con scasso non abbia avuto luogo in momenti nei quali detti locali erano a loro inaccessibili ed essi non hanno utilizzato chiavi, né autentiche né false;
45.5. Danni per lucro cessante e danni indiretti;
45.6. Danni indiretti di qualunque tipo e danni diretti derivanti da
45.6.1. Eventi bellici di ogni genere;
45.6.2. Disordini interni, guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, insurrezioni;
45.6.3. Tutti i provvedimenti di carattere militare e amministrativo connessi agli eventi predetti (articoli 45.6.1. e 45.6.2.);
45.7. Terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, impatto di meteoriti;
45.8. Energia nucleare, isotopi radioattivi o radiazioni ionizzanti.
SEZIONE IV: DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINISTRI INERENTI ALLA SEZIONE
“ASSICURAZIONE FURTO CON SCASSO”
Articolo 46 Valore assicurato
Disposizioni particolari per il valore assicurato
46.1. Il valore assicurato di elementi strutturali e contenuto di abitazioni è il valore a nuovo.
46.2. Il valore assicurato
46.2.1. di denaro e valori assimilabili è il valore nominale;
46.2.2. di titoli di credito con cambio ufficiale è l’ultima quotazione ufficiale;
46.2.3. di altri titoli di credito è il prezzo di mercato.
46.3. Il valore assicurato di supporti dati con i relativi programmi e dati, strumenti ausiliari per la riproduzione, documenti, modelli, prototipi e simili sono le spese di ripristino o rimpiazzo.
46.4. Il valore assicurato di altri beni mobili, non menzionati agli articoli 46.1. – 46.3., è il valore di mercato.
46.5. Disposizioni generali per il valore assicurato
46.5.1. A prescindere dalle disposizioni di cui agli articoli 46.1. – 46.3., il valore assicurato coincide sempre con il valore di mercato nel caso di cose di valore storico o artistico che, in generale, non perdono valore con il passare del tempo;
46.6. All’accertamento del valore assicurato non concorre il valore affettivo soggettivo.
Articolo 47 Indennizzo
47.1. Per ciò che concerne elementi strutturali e contenuto di abitazioni (articolo 46.1.)
47.1.1. in caso di distruzione o perdita vengono risarcite le spese necessarie per ricostruire o riacquistare le cose assicurate dello stesso genere con le stesse caratteristiche di qualità che avevano al momento del sinistro,
47.1.2. in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese necessarie per riparare le cose assicurate, se inferiori a quelle necessarie per la ricostruzione o il riacquisto.
47.1.3. Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, il valore allo stato d’uso della cosa interessata da tale evento era
inferiore al 40% del valore a nuovo, il limite massimo del rimborso è il valore allo stato d’uso.
In deroga da quanto sopra si intende convenuto che i fabbricati oggetto di manutenzione e utilizzati come pure il contenuto di abitazioni utilizzato hanno un valore allo stato d’uso non inferiore al 40% e quindi in caso di sinistro viene indennizzato l’intero valore a nuovo.
Se, immediatamente prima dell’evento dannoso, un fabbricato era destinato alla demolizione non è dovuto alcun indennizzo.
47.2. Per denaro e valori assimilabili come pure titoli di credito (articoli 46.2.1. e 46.2.2.) viene rimborsato il loro valore nominale, immediatamente prima del sinistro.
47.3. Per supporti dati e simili (articolo 46.3.) vengono rimborsate le spese di ripristino o rimpiazzo, laddove queste sono necessare e compiute effettivamente entro due anni dal sinistro; in caso contrario sarà rimborsato solo il valore del materiale.
47.4. Per altri beni mobili
47.4.1. in caso di distruzione o perdita viene risarcito il valore di mercato nel momento immediatamente precedente il verificarsi del sinistro;
47.4.2. in caso di danneggiamento vengono rimborsate le spese di riparazione necessarie all’atto del sinistro, tuttavia entro il limite massimo del valore di mercato immediatamente prima dello stesso.
47.5. Per le spese assicurate vengono rimborsate le spese effettivamente occorse.
47.6. Nel caso di cose perdute e successivamente recuperate, si dà per convenuto quanto segue:
47.6.1. Al Contraente corre l’obbligo di riprendere dette cose, se ciò sia ragionevolmente pretendibile.
47.6.2. Se le cose vengono recuperate dopo la liquidazione dell’indennizzo, il Contraente deve rendere l’indennizzo ricevuto, detratta l’indennità per un’eventuale minusvalenza. La proprietà delle cose che non possono essere ragionevolmente riprese deve essere trasferita all’Assicuratore.
47.7. In ogni caso l'importo dell’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Articolo 48
Pagamento dell’indennizzo; ricostruzione e rimpiazzo
48.1. Nel caso di elementi strutturali e contenuto di abitazioni, inizialmente il Contraente ha unicamente diritto:
48.1.1. all’indennizzo del valore allo stato d’uso in caso di distruzione o perdita;
48.1.2. all’indennizzo del danno a valore allo stato d’uso in caso di danneggiamento.
Il rapporto tra danno a valore allo stato d’uso e danno a valore a nuovo è uguale a quello che intercorre tra valore allo stato
d’uso e valore a nuovo.
48.2. Inoltre, il Contraente acquisisce il diritto alla liquidazione dell’indennizzo eccedente il pagamento ai sensi
dell’articolo 48.1. solo quando e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
48.2.1. è appurato che l’indennizzo sarà destinato integralmente alla ricostruzione o al rimpiazzo.
Le cose che erano già state prodotte, acquistate o ordinate prima del sinistro, ovvero che si trovavano in produzione, non s’intendono come ricostruite o rimpiazzate;
48.2.2. Le cose ricostruite o rimpiazzate sono destinate alle medesime finalità o al medesimo impiego;
48.2.3. La ricostruzione o il rimpiazzo sono effettuati entro tre anni dall’evento dannoso.
Articolo 49 Deroga alla proporzionale
49.1. Nel caso in cui la somma assicurata secondo polizza sia inferiore al valore assicurato della cosa al tempo del sinistro (cd. sottoassicurazione), si conviene di derogare alla regola proporzionale di cui dall'articolo 1907 c.c. come segue:
49.1.1. Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa non supera il 20%, l'Assicuratore indennizza l'intero danno patito fino alla concorrenza della somma assicurata.
49.1.2. Se la differenza tra somma assicurata e valore assicurato della cosa supera il 20%, l'Assicuratore indennizza il danno in proporzione del rapporto tra somma assicurata maggiorata del 20% e valore assicurato della cosa, fino alla concorrenza della somma assicurata.
Articolo 50
Disposizioni relative all’assicurazione a primo rischio assoluto
50.1. Nel caso in cui, con riguardo a una o più coperture, sia espressamente pattuita l'assicurazione a primo rischio assoluto, l'Assicuratore si impegna ad indennizzare il danno effettivamente patito fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 c.c. e all’articolo 49.
50.2. Si applica quanto previsto dall'articolo 43.2.
Articolo 51
Obblighi del Contraente prima del sinistro
51.1. Se tutte le persone si allontanano dai locali indicati in polizza, anche se per breve tempo, il Contraente deve,
51.1.1. tenere sempre debitamente chiuse le porte, le finestre e tutte le altre aperture dei locali in questione, chiudendo anche le serrature presenti. Ciò non vale per finestre, porte di balconi e altre aperture attraverso le quali un ladro può intromettersi solo superando ostacoli aggravanti.
51.1.2. chiudere debitamente i contenitori;
51.1.3. utilizzare compiutamente tutte le misure di sicurezza convenute.
51.2. Le casseforti devono essere installate a regola d’arte secondo le disposizioni dell’articolo 39.1.3.
51.3. I predetti obblighi sono da intendersi come prescrizioni di sicurezza. La loro violazione comporta l’esonero dalla prestazione dell’Assicuratore.
51.4. In riferimento al rispetto degli obblighi non trova applicazione l’articolo 8.3. (colpa grave).
Articolo 52
Obblighi del Contraente in caso di sinistro
52.1. Obbligo di salvataggio
Il Contraente deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All’uopo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1914 c.c.
52.2. Obbligo di denuncia del sinistro
52.2.1. Secondo le disposizioni dell’articolo 1913 c.c. il Contraente deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto conoscenza.
52.2.2. Tutti i sinistri devono essere denunciati senza indugio all’autorità competente in materia di sicurezza. Nella denuncia in parola devono essere indicate, in particolare, tutte le cose sottratte.
52.3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
52.3.1. Per quanto possibile, si deve consentire all’Assicuratore di effettuare qualsiasi indagine volta ad accertare la causa e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria.
52.3.2. Si deve collaborare attivamente all’accertamento del danno e, su richiesta, mettere a disposizione dell’Assicuratore
la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
52.3.3. Nel caso di danni strutturali, su richiesta deve essere prodotto all’Assicuratore un estratto autenticato del libro
fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente.
52.3.4. Fintantoché non si è accertato il danno, la situazione prodotta dal sinistro non può essere modificata senza il consenso dell'Assicuratore, salvo il caso in cui tale modificazione si renda necessaria per il salvataggio, ovvero nell’interesse pubblico.
52.4. Esonero dall’obbligo di prestazione ai sensi dell’articolo 1915 c.c.
52.4.1. Il Contraente che dolosamente non adempia l’obbligo dell’avviso o del salvataggio o l’accertamento del danno
perde il diritto all’indennità.
52.4.2. Se il Contraente omette colposamente di adempiere tali obblighi l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in
ragione del pregiudizio sofferto.
52.5. In riferimento al rispetto degli obblighi non trova applicazione l’articolo 8.3. (colpa grave).
SEZIONE V: ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA
(se esplicitamente convenuto in polizza)
Articolo 53
Sinistro e copertura assicurativa
53.1. Sinistro
Per sinistro s’intende un evento dannoso che deriva dalla sfera di rischio privata e che comporta o potrebbe comportare obblighi risarcitori in capo al Contraente.
53.2. Sinistro in serie
Più eventi dannosi dovuti alla medesima causa sono considerati un unico sinistro. Inoltre, s’intendono come un unico sinistro eventi dannosi dovuti a cause analoghe in connessione temporale, se tra dette cause vi è un nesso giuridico, economico o tecnico.
53.3. Copertura assicurativa
Nel caso di sinistro l’Assicuratore si assume, nei limiti e nelle modalità previste dalle specifiche garanzie
53.3.1. l'adempimento di quanto il Contraente sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ("obblighi risarcitori") per danni cagionati a terzi:
- per morte o lesioni fisiche ("danni a persone")
- per danneggiamenti a cose ("danni a cose")
Si intendono compresi anche i danni indiretti (ad es. da interruzione o sospensione di attività, da mancato guadagno) conseguenti a danni a persone o a cose risarcibili a termini di polizza
53.3.2. le spese per l’accertamento e la difesa da obblighi risarcitori pretesi da terzi con riferimento all’articolo 1917 c.c.
Articolo 54
Xxxxxx e danni assicurati
54.1. Ai sensi dell’articolo 53 la garanzia assicurativa si estende agli obblighi di risarcimento del Contraente in qualità di persona privata derivanti dai pericoli della vita quotidiana, ad eccezione del pericolo derivante da un’attività commerciale, professionale o aziendale o comunque retribuita.
La garanzia comprende anche gli obblighi di risarcimento del contraente:
54.2. quale detentore e/o conduttore di fabbricati abitativi, parti di fabbricati abitativi e locali ad uso privato nonché i terreni e attrezzature ad essi pertinenti, a condizione che essi vengono utilizzati come dimora principale o secondaria.
In deroga all`articolo 58 la garanzia assicurativa è valida sul territorio della Repubblica Italiana.
54.3. quale proprietario di fabbricati abitativi, parti di fabbricati abitativi e locali ad uso privato nonché i terreni e attrezzature ad essi pertinenti, a condizione che essi vengono utilizzati come dimora principale o secondaria.
In deroga all`articolo 58 la garanzia assicurativa è valida sul territorio della Repubblica Italiana.
54.4. derivanti dall’esecuzione di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, costruzione e ristrutturazione di fabbricati e di terreni, ivi inclusi i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 81/2008.
54.4.1. Tale garanzia è prestata per il Contraente anche in qualità di committente, a condizione che il Contraente abbia designato il responsabile dei lavori e, ove richiesto dalla normativa vigente, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
54.4.2. Per gli obblighi riasrcitori relativi ad infortuni sul lavoro si applicano le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 54.5. R.C.O.
54.4.3. La copertura opera per lavori il cui costo complessivo (inclusa IVA) non superi l’importo di EUR 400.000,-.
54.5. quale datore di lavoro di personale domestico – (R.C.O.):
L’assicurazione si obbliga a tenere indenne il Contraente, purché questi sia in regola al momento del sinistro con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e di mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) in qualità di civilmente responsabile:
54.5.1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso dell'INAIL e/o dell'INPS per tutti gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro addetti (in breve: regresso)
54.5.2. ai sensi del codice civile per danni non rientranti nei casi di cui al precedente articolo 52.5.1. subiti dai prestatori di lavoro addetti (in breve: danno differenziale)
54.5.3. inoltre, per infortuni subiti da categorie di soggetti non tutelati dalle ipotesi di legge qui sopra indicate, qualora dalla prestazione sia loro derivata morte o lesioni che superano un grado di invalidità permanente del 6% (in breve: danni gravi)
54.5.4. Categorie dei soggetti con indicazione delle coperture operanti:
Le singole coperture di cui agli articoli 54.5.1. – 54.5.3. operano nei limiti di quanto indicato nella seguente tabella:
Tutti i lavoratori dipendenti del Contraente | Regresso ai sensi dell’articolo 54.5.1. Danni differenziali ai sensi dell’articolo 54.5.2. |
I lavoratori occasionali ex articolo 48 D.lgs 81/2015 | Regresso ai sensi dell’articolo 54.5.1. Danni differenziali ai sensi dell’articolo 54.5.2. |
I lavoratori parasubordinati | Regresso ai sensi dell’articolo 54.5.1. Danni differenziali ai sensi dell’articolo 54.5.2. |
I soggetti che prestano la propria opera manuale a titolo meramente occasionale e di cortesia, senza percepire alcun compenso | Regresso ai sensi dell’articolo 54.5.1. Danni gravi ai sensi dell’articolo 54.5.3. |
54.5.5. Dall'assicurazione sono escluse in ogni caso le malattie professionali.
54.6. derivanti da danni provocati da incendio, esplosione e acqua condotta ai fabbricati o locali presi in affitto, in locazione o in leasing dal Contraente o da una persona assicurata per scopi abitativi o di vacanza; limite massimo d’indennizzo pari al 10% del massimale globale per periodo assicurativo.
Non trovano applicazione gli articoli 61.6.1 e 61.6.2.
54.7. derivanti da danni provocati da incendio e esplosione al contenuto di fabbricati o locali presi in affitto o in locazione per scopi abitativi o di vacanza, a condizione che la conduzione non superi i 90 giorni consecutivi; limite massimo d’indennizzo pari al 10% del massimale globale per periodo assicurativo; franchigia di EUR 100,- per sinistro;
Non trovano applicazione gli articoli 61.6.1. e 61.6.2.
54.8. derivanti da danni a beni di terzi, presi in custodia dal Contraente fino ad un massimo di EUR 5.000,- per sinistro; franchigia di EUR 100,- per sinistro;
Non trova applicazione l’articolo 61.6.2.
54.9. derivanti da danneggiamento di beni di terzi, in seguito al loro utilizzo o altra attività fino ad un massimo di EUR 5.000,- per sinistro, franchigia di EUR 100,- per sinistro. Rimangono esclusi gli obblighi di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, aerei e natanti;
Non trovano applicazione gli articoli 61.6.2. e 61.6.3.
54.10. per danni derivanti dalla detenzione e dall’uso di biciclette e di sedie a rotelle (anche a motore elettrico);
54.11. per danni derivanti dall’esercizio di attività sportiva non professionale;
54.12. per danni derivanti dal possesso autorizzato e uso di armi da punta, da taglio e da fuoco per difesa personale o in qualità di attrezzatura sportiva, regolarmente denunciate alle autorità; l’uso di armi per l’esercizio della caccia è escluso in ogni caso;
54.13. per danni derivanti da proprietà, uso e possesso di animali domestici e animali da sella di ogni tipo; la franchigia ammonta a EUR 100,- per sinistro;
La copertura assicurativa si estende altresì agli obblighi di risarcimento del rispettivo custode, assistente o responsabile autorizzato.
54.14. per danni derivanti dalla detenzione e dall’uso di natanti a vela non superiori a 6,5 metri di lunghezza, barche a motore elettrico e di altri natanti non a motore nonché di modelli di barca. Si considerano altresì assicurate obblighi risarcitori di persone coinvolte nell’uso del natante o da esso trasportate con il consenso del detentore;
Non trova applicazione l’articolo 61.4.2.
54.15. danni derivanti dalla detenzione e dall’uso di modelli di aerei non a motore fino ad un peso massimo di 5 kg;
Non trova applicazione l’articolo 61.4.2.
54.16. per danni a cose derivanti da inquinamento nell’ambito della sfera di rischio privata fino ad un importo massimo di EUR 75.000,- nell’ambito del massimale globale.
54.17. in seguito alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi degli articoli 2048 e 2049 c.c.
54.18. derivante dalla responsabilità civile verso terzi a seguito di incendio (ricorso terzi)
L’Assicuratore garantisce l’operatività della copertura nel caso in cui al Contraente siano avanzate pretese risarcitorie per danni dovuti a un incendio o ad una esplosione.
54.19. per danni causati dai propri figli minori non conviventi con il Contraente.
54.20. per danni causati da minori affidati temporaneamente al Contraente.
54.21. per danni a minori affidati temporaneamente al Contraente.
54.22. per danni derivanti dall’attività di volontariato (copertura sussidiaria)
54.23. La copertura assicurativa si estende anche:
54.23.1. agli obblighi di risarcimento degli addetti ai servizi domestici nell’esercizio delle proprie mansioni per conto del Contraente;
54.23.2. agli obblighi di risarcimento di persone non conviventi con il Contraente a cui sono affidati i figli minori del Contraente. La garanzia opera per danni causati da detti minori a terzi e non al sorvegliante stesso. (Copertura sussidiaria);
54.23.3. ad azioni di rivalsa dall’Assicurazione RC-Auto per guida illecita dei figli minori del Contraente.
Non trova applicazione l’articolo 61.4.1.
54.23.4. ad obblighi di risarcimento derivanti al Contraente nella sua qualità di trasportato a bordo di autoveicoli nel salire o scendere dagli autoveicoli stessi. L’assicurazione è estesa anche alle azioni di rivalsa dall’assicurazione RC-Auto in conseguenza di fatti accidentali provocati dal Contraente nella sua qualità di trasportato su detti veicoli.
Non trova applicazione l’articolo 61.4.1.
Se esplicitamente convenuto in polizza si considerano assicurate le seguenti garanzie:
54.24. Estensione del rischio locativo
Obblighi di risarcimento del Contraente derivanti dal danneggiamento di locali ed del relativo contenuto presi in affitto o in locazione, a scopi abitativi e vacanze a condizione che la conduzione non superi i 90 giorni consecutivi; limite massimo d’indennizzo pari al 10% del massimale globale per periodo assicurativo; franchigia di EUR 100,- per sinistro;
Non trovano applicazione gli articoli 61.6.1 e 61.6.2.
54.25. Modelli di aerei a motore
Obblighi di risarcimento del Contraente derivanti dalla detenzione e dall’uso di modelli di aerei a motore fino ad un peso massimo di 5 kg
Non trova applicazione l’articolo 61.4.2.
54.26. Terreni non edificati
Obblighi di risarcimento del Contraente derivanti dalla proprietà privata di boschi e terreni non edificati che vanno oltre alle
previsioni di qui all’articolo 54.3.
Articolo 55
Affittacamere e appartamenti per ferie privati
Se esplicitamente convenuto in polizza si considerano assicurate le seguenti garanzie:
55.1. Obblighi di risarcimento del Contraente ai sensi dell’articolo 53 derivanti dall’alloggio di ospiti nell’ambito della licenza
d’esercizio ai sensi della normativa vigente in materia. Si considerano assicurati:
55.2. Obblighi di risarcimento riconducibili a cose introdotte (portate) dagli ospiti, la copertura assicurativa è prestata:
- per cose non consegnate al Contraente fino a100 volte il prezzo del pernottamento per ciascun ospite;
- per cose consegnate al Contraente.
Danni a biciclette e biciclette elettriche introdotte di ospiti in seguito a furto e/o sparizione sono assicurati anche se non sussiste una responsabilità specifica del Contraente (assicurazione danni a favore di terzi).
55.2.1. A tale riguardo il limite di risarcimento è il 10% del massimale globale.
55.2.2. Non trova applicazione l’articolo 61.6.2.
55.3. Obblighi di risarcimento per danneggiamento, perdita o sparizione di veicoli a motore e componenti di essi, rimorchi e imbarcazioni dagli ospiti.
55.3.1. A tale riguardo il limite di risarcimento è il 10% del massimale globale.
55.3.2. Non trova applicazione l’articolo 61.6.2.
55.4. Impianti ricreativi
Obblighi di risarcimento del Contraente derivanti dalla detenzione e conduzione di piscine, saune e aree giochi per bambini
55.5. Proprietà di fabbricati e terreni
Obblighi di risarcimento del Contraente quale proprietario di terreni ivi inclusi le installazioni e i fabbricati abitativi e/o parti di fabbricati abitativi che si trovano su di essi, adibiti a dimora principale o saltuaria nei quali viene svolta l’attività di affittacamere e appartamenti per ferie privati.
Articolo 56
Proprietà di fabbricati e terreni
Se esplicitamente convenuto in polizza, si considerano assicurati i seguenti rischi
56.1. Sono assicurati gli obblighi risarcitori del Contraente, ai sensi dell'articolo 53, per
56.1.1. la proprietà e la conduzione di fabbricati abitativi, parti di fabbricati abitativi e locali nonché i terreni e attrezzature ad essi pertinenti.
La copertura assicurativa è operante anche se fondi, fabbricati o locali insistenti sui fondi pertinenti al fabbricato assicurato sono interamente o parzialmente locati o affittati, oppure adibiti altrimenti ad uso di terzi.
56.1.2. l’esecuzione di lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, costruzione e ristrutturazione di fabbricati e di terreni di cui
all’articolo 56.1.1., ivi inclusi i lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 81/2008.
Tale garanzia è prestata per il Contraente anche in qualità di committente, a condizione che il Contraente abbia designato il responsabile dei lavori e, ove richiesto dalla normativa vigente, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Per gli obblighi riasrcitori relativi ad infortuni sul lavoro si applicano le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 54.5. R.C.O.
La copertura opera per lavori il cui costo complessivo (inclusa IVA) non superi l’importo di EUR 400.000,-.
56.1.3. l’impiego di addetti ai servizi pertinenti al fabbricato assicurato nell’esercizio delle proprie mansioni per conto del
Contraente.
Per gli obblighi risarcitori relativi ad infortuni sul lavoro si applicano le condizioni ed i limiti di cui all'articolo 54.5. R.C.O.
56.1.4. danni a cose in seguito a danni da inquinamento nell’ambito della sfera di rischio privata fino ad un importo massimo di EUR 75.000,- nell’ambito del massimale globale.
56.1.5. per danni da incendio (ricorso terzi)
L’Assicuratore garantisce l’operatività della copertura nel caso in cui al Contraente siano avanzate pretese risarcitorie per danni dovuti a un incendio o ad una esplosione.
56.2. In deroga all`articolo 58 la garanzia assicurativa è valida sul territorio della Repubblica Italiana.
Articolo 57 Persone assicurate
57.1. L’assicurazione si estende altresì agli obblighi di risarcimento di tutte le persone iscritte nello stesso certificato di stato di famiglia del Contraente.
57.2. Le disposizioni contrattuali relative al Contraente si applicano anche alle persone assicurate.
Articolo 58
Validità territoriale
58.1. L’assicurazione è valida in tutto il mondo (Fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 54.2., 54.3. e 56).
Articolo 59 Validità temporale
59.1. L’assicurazione è operante per sinistri occorsi nel periodo di validità della copertura assicurativa (con riferimento alle
disposizioni dell’articolo 4).
59.2. I sinistri occorsi nel periodo di validità della copertura assicurativa la cui causa, tuttavia, precede la stipulazione del contratto, sono assicurati solo se il Contraente o l’Assicurato non era a conoscenza della causa che ha cagionato il sinistro fino alla stipulazione del contratto predetto.
59.3. Nel caso di danno alle persone, se sussistono dubbi circa il verificarsi di un evento assicurato, questo s’intende
occorso con il primo accertamento medico verificabile di danno alla salute.
Articolo 60 Massimali e risarcimenti
60.1. Salvo quanto previsto dall'articolo 60.3.3., il massimale rappresenta la massima esposizione dell’Assicuratore per un sinistro ai sensi dell’articolo 53.1., anche nel caso in cui la copertura assicurativa operi per più persone tenute a risarcire il danno.
Qualora sia stato concordato un massimale globale, questo vale congiuntamente per danni alle persone e danni a cose.
60.2. Nel caso di più sinistri verificatisi nel corso di un periodo assicurativo, la copertura è offerta fino ad un importo massimo costituito da un multiplo del massimale di riferimento, come di seguito indicato:
60.2.1. Qualora sia stato convenuto un massimale da EUR 1.500.000,- fino ad EUR 3.000.000,- massimo il triplo del massimale di riferimento.
60.2.2. Qualora sia stato convenuto un massimale da EUR 4.000.000,- fino ad EUR 5.000.000,- massimo il doppio del massimale di riferimento.
60.2.3. Qualora sia stato convenuto un massimale superiore ad EUR 5.000.000,- massimo il massimale di riferimento.
60.3. Spese
60.3.1. L’assicurazione copre, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 1917 c.c., le spese giudiziali e stragiudiziali, richieste dalle circostanze, di accertamento e difesa da un obbligo risarcitorio preteso da un terzo, anche nel caso in cui la pretesa si riveli ingiustificata.
60.3.2. Inoltre, l’assicurazione copre le spese della difesa condotta su indicazione dell’Assicuratore in un procedimento di carattere penale o disciplinare da cui può derivare un obbligo risarcitorio.
60.3.3. Ai sensi dell'articolo 1917 c.c. le spese di cui agli articoli 60.3.1 e 60.3.2 sono coperte anche oltre il massimale, per un importo pari ad un quarto del massimale. Tuttavia, nel caso in cui il risarcimento dovuto al terzo superi il massimale, le spese vengono ripartite tra Contraente ed Assicuratore in proporzione del relativo interesse.
60.3.4. Qualora l’Assicuratore veda fallire la propria richiesta di ottemperare a un obbligo risarcitorio tramite riconoscimento, soddisfazione o transazione a causa dell’opposizione del Contraente e dichiari a mezzo raccomandata di tenere a disposizione la sua quota contrattualmente dovuta a titolo di indennizzo e spese per la soddisfazione del danneggiato, l’Assicuratore non deve rispondere delle maggiori spese occorrenti dalla dichiarazione predetta in relazione alla questione principale, agli interessi e alle spese.
Articolo 61 Esclusioni
Non sono assicurati:
61.1. le pretese che, in base ad un contratto o ad un accordo particolare superano l’entità dell’obbligo di risarcimento
stabilito per legge;
61.2. l’adempimento di contratti e la prestazione d’indennizzo che sostituisce l’adempimento;
61.3. obblighi di risarcimento derivanti da danni legati direttamente o indirettamente alle conseguenze dell’energia
atomica;
61.4. obblighi di risarcimento derivanti da danni causati dal Contraente o dalle persone assicurate
61.4.1. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
61.4.2. derivanti dalla detenzione e circolazione di natanti, aeromobili e apparecchi aerei;
61.4.3. da veicoli speciali a motore quali motoslitte, veicoli battipista, moto d'acqua e simili.
61.5. Danni causati
61.5.1. al Contraente stesso;
61.5.2. alle persone assicurate.
61.6. Obblighi di risarcimento per danni a
61.6.1. cose che il Contraente o le persone assicurate hanno preso in comodato, in locazione, in leasing o in affitto;
61.6.2. cose che il Contraente o le persone assicurate hanno preso in custodia, laddove ciò deve intendersi anche come obbligo accessorio (p. es. consegna di una cosa per riparazione e/o servizio assistenza);
61.6.3. cose mobili cagionati da o in seguito al loro utilizzo, trasporto, lavorazione o altra attività presso o con i rispettivi beni;
61.6.4. parti di cose immobili che sono oggetto diretto di lavorazione, di uso o di altra attività.
61.7. Obblighi di risarcimento per danni a beni cagionati da emissioni graduali o azione graduale di temperatura, gas, vapori, liquidi, umidità o precipitazioni non atmosferiche (quali fumo, fuliggine, polvere ecc.).
Articolo 62 Obblighi
62.1. Obbligo di salvataggio
Il Contraente deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All’uopo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1914 c.c.
62.2. Obbligo di denuncia del sinistro
62.2.1. Secondo le disposizioni dell’articolo 1913 c.c. il Contraente deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore entro tre
giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto conoscenza.
62.2.2. Sinistri riconducibili allo smarrimento di cose devono essere denunciati senza indugio all’autorità competente in
materia di sicurezza.
62.2.3. Nella denuncia di sinistro in particolare devono essere indicati:
- la descrizione del sinistro;
- la richiesta di danni intimata dal danneggiato o da un suo legale;
- l'eventuale notifica di atti giudiziari;
- ogni altra informazione o documentazione relativa al sinistro o comunque utile alla sua gestione.
62.3. Obbligo di consentire l’accertamento del danno
62.3.1. Il Contraente deve collaborare attivamente e diligentemente con l’Assicuratore nel corso dell’accertamento e della liquidazione del danno o del rigetto dello stesso.
62.3.2. Il Contraente deve rilasciare procura all’avvocato nominato dall’Assicuratore (difensore, consulente), dargli tutte le
informazioni che gli sono necessarie e affidargli la conduzione del processo.
L’Assicuratore non rimborsa le spese sostenute dal Contraente per i legali o periti che non siano da essa designati.
62.3.3. Qualora il Contraente non possa ricevere tempestivamente le istruzioni dell’Assicuratore, deve provvedere autonomamente entro il termine prescritto a tutte le azioni processuali necessarie (di diritto civile, penale e amministrativo).
62.3.4. Senza il previo consenso dell'Assicuratore il Contraente non può riconoscere o comporre, in tutto o in parte, obblighi risarcitori.
62.4. Esonero dall’obbligo di prestazione ai sensi dell’articolo 1915 c.c.
62.4.1. Il Contraente che dolosamente non adempia l’obbligo dell’avviso o del salvataggio o l’accertamento del danno perde il diritto all’indennità.
62.4.2. Se il Contraente omette colposamente di adempiere tali obblighi l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in
ragione del pregiudizio sofferto.
ALLEGATO:
Riassunto garanzie CasaSicura 1821
SEZIONE I: Assicurazione incendio e garanzie supplementari
Le garanzie elencate qui di seguito valgono solamente se sono stati concordati i relativi rami con le rispettive somme assicurate e forme di copertura per il rischio richiamato in polizza.
I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti espressi in percentuale valgono per ogni singolo sinistro.
Per le posizioni a primo rischio assoluto vale l’indennizzo massimo concordato, per ogni singolo sinistro e per il periodo assicurativo. Si rinvia inoltre all’articolo 26.
Articolo | Garanzia | Operatività | Franchigia per sinistro | Indennizzo massimo |
24.1.1. | Incendio | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata indicata in polizza |
24.1.2. | Fulmine | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata indicata in polizza |
24.1.3. | Esplosione | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata indicata in polizza |
24.1.4. | Caduta e urto di aeromobili con o senza pilota | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata indicata in polizza |
24.1.5. | Implosione | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata indicata in polizza |
24.1.6. | Caduta di ascensori e montacarichi | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata indicata in polizza |
Sempre operante nell’assicurazione incendio | EUR 10.000,- a primo rischio assoluto | |||
EUR 150,- | ||||
24.1.7. | Fenomeni elettrici ed elettronici | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione incendio | Dietro sovrappremio possono essere scelte le seguenti somme | |
di indennizzo massimo a primo | ||||
rischio assoluto: | ||||
EUR 15.000,- | ||||
EUR 20.000,- | ||||
EUR 25.000,- | ||||
EUR 30.000,- | ||||
24.1.8. | Eventi sociopolitici | Sempre operante nell’assicurazione incendio | EUR 150,- | Somma assicurata indicata in polizza |
24.1.9. | Incendio del camino e danni subiti da impianti di essiccazione e da altri impianti di riscaldamento | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata indicata in polizza |
24.1.10. | Onda sonica | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata indicata in polizza |
24.1.11. | Fuoriuscita di fumo, gas e vapori da un impianto di riscaldamento | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata indicata in polizza |
24.1.12. | Veicoli stradali ignoti | Sempre operante nell’assicurazione incendio | EUR 150,- | Indenizzo massimo EUR 10.000,- |
24.1.13. | Scoppio | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata indicata in polizza |
24.1.14. | Danni a cose assicurate sul fondo assicurato (esclusi veicoli) | Sempre operante nell’assicurazione incendio | - | Somma assicurata indicata in polizza |
24.1.15. | Danni a terreni e colture sul fondo assicurato | Sempre operante nell’assicurazione incendio | EUR 150,- | EUR 10.000,- a primo rischio assoluto |
24.1.16. | Danni a impianti esterni | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione incendio | - | Somma a primo rischio assoluto indicata in polizza |
23.1.17. | Ricorso terzi | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione incendio | - | Indennizzo massimo indicato in polizza |
24.2.1. | Xxxxxxxxxxx di acqua condotta | Sempre operante nell’assicurazione acqua condotta | EUR 150,- | Somma assicurata indicata in polizza |
Sempre operante nell’assicurazione acqua condotta | EUR 3.000,- a primo rischio assoluto | |||
24.2.2. | Tubature all’interno del fabbricato (Spese di ricerca e ripristino per danni da gelo e rottura alle tubature – esclusa corrosione) | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione acqua condotta | EUR 150,- | Dietro sovrappremio possono essere scelte le seguenti somme di indennizzo massimo a primo rischio assoluto: |
EUR 5.000,- | ||||
EUR 10.000,- | ||||
EUR 15.000,- | ||||
24.2.3. | Danni da fuoriuscita di acqua da acquari, letti ad acqua e colonne d’acqua | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione acqua condotta | EUR 150,- | EUR 3.000,- ,- a primo rischio assoluto |
possono essere scelte le | ||||
seguenti somme di indennizzo | ||||
massimo a primo rischio | ||||
24.2.5. | Tubature all’esterno del fabbricato sul fondo assicurato (Spese di ricerca e ripristino per danni da gelo e rottura alle tubature – esclusa corrosione) | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione acqua condotta | EUR 150,- | assoluto: EUR 3.000,- EUR 5.000,- |
EUR 10.000,- | ||||
EUR 15.000,- | ||||
24.2.6. | Copertura estesa acqua condotta: - Spese di ricerca e ripristino in caso di corrosione, degrado d’uso o usura alle tubature all’interno del fabbricato - Rimozione di danni a guarnizioni di tubature all’interno del fabbricato - Sostituzione della rubinetteria e di dispositivi acquiferi collegati, in seguito alla riparazione o al ripristino di un tubo rotto – all’interno del fabbricato - Danni da rottura o gelo alla rubinetteria e dispositivi acquiferi collegati all’interno del fabbricato | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione acqua condotta | EUR 150,- | EUR 3.000,- a primo rischio assoluto |
24.2.7. | Rimozione di ostruzioni a tubi di scarico all’interno del fabbricato | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione acqua condotta | EUR 150,- | EUR 3.000,- a primo rischio assoluto |
24.2.8. | Fuoriuscita di acqua da piscine | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione acqua condotta | EUR 150,- | Somma assicurata indicata in polizza |
24.3.1. | Tempesta | Sempre operante nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | Somma assicurata indicata in polizza |
24.3.2. | Grandine | Sempre operante nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | Somma assicurata indicata in polizza |
24.3.3. | Sovraccarico di neve | Sempre operante nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | Somma assicurata indicata in polizza |
24.3.4. | Caduta massi/caduta sassi | Sempre operante nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | Somma assicurata indicata in polizza |
24.3.5. | Frane in roccia | Sempre operante nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | Somma assicurata indicata in polizza |
24.3.6. | Danni a impianti esterni | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | Somma a primo rischio assoluto indicata in polizza |
24.3.7. | Danni a causa di acqua piovana/disgelo a seguito di ostruzione di grondaie pluviali | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | EUR 5.000,- a primo rischio assoluto |
24.3.8. | Danni a tende da sole | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione eventi atmosferici | EUR 150,- | Somma a primo rischio assoluto indicata in polizza |
A scelta: | ||||
24.4.1. | Rottura vetri cristalli a causa di tempesta, grandine, sovraccarico di neve, caduta massi/caduta sassi, frane in roccia (copertura base) | Sempre operante nell’assicurazione vetri e cristalli | - | A scelta EUR 2.500,- oppure EUR 5.000,- |
oppure | ||||
24.4.2. | Rottura vetri e cirstalli indipendentemente dalla causa (copertura top) | per singolo elemento di vetro assicurato | ||
24.4.3. | Vetrate di piombo, ottone e artistiche | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione vetri e cristalli | - | Somma a primo rischio indicata in polizza |
24.4.4. | Vetrate di impianti solari e fotovoltaici fissati al fabbricato assicurato | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione vetri e cristalli | - | Somma a primo rischio assoluto indicata in polizza |
24.4.5. | Piani di cottura in vetroceramica | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione vetri e cristalli | - | A scelta EUR 2.500,- oppure EUR 5.000,- per singolo elemento di vetro assicurato |
24.5.1. | Valanghe e onde d’urto da valanghe | Sempre operante nell’assicurazione eventi naturali straordinari | EUR 500,- | A scelta EUR 50.000,- oppure EUR 100.000,- |
24.5.2. | Colate detritiche | Sempre operante nell’assicurazione eventi naturali straordinari | EUR 500,- | A scelta EUR 50.000,- oppure |
EUR 100.000,- | ||||
24.5.3. | Allagamento, alluvione e inondazione | Sempre operante nell’assicurazione eventi naturali straordinari | EUR 500,- | A scelta EUR 50.000,- oppure EUR 100.000,- |
24.5.4. | Ristagno nei canali | Sempre operante nell’assicurazione eventi naturali straordinari | EUR 500,- | A scelta EUR 50.000,- oppure EUR 100.000,- |
24.1.18, 24.2.4., 24.3.10. | Denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione incendio, acqua condotta ed eventi atmosferici | - EUR 150,- EUR 150,- | Somma a primo rischio assoluto indicata in polizza |
25.1. | Spese per la diminuzione del danno | Sempre operante | - | - |
25.2. 25.3. | Spese accessorie | Sempre operante | - | Somma indicata in polizza Nel limite dell’indennizzo |
25.4. | Spese di perizia | Sempre operante | - | 10% del danno, massimo EUR 5.000,- |
25.5. | Perdita pigioni per fabbricati abitativi | Sempre operante | - | 6 mesi |
25.6. | Costi maggiori da obblighi imposti dalle autorità | Estensione con sovrappremio | - | Somma a primo rischio assoluto indicata in polizza |
25.7. | Spese di ripristino supporto dati | Estensione con sovrappremio | - | Somma a primo rischio assoluto indicata in polizza |
25.8. | Costi sostenuti per la perdita di acqua | Estensione con sovrappremio nell’assicurazione acqua condotta | - | Somma a primo rischio assoluto indicata in polizza |
27.3. | Operatività dell’assicurazione al di fuori dell’ubicazione | Sempre operante nell’assicurazione incendio, acqua condotta ed eventi atmosferici | - | 10% della somma assicurata del contenuto |
SEZIONE III: Assicurazione furto con scasso
Le garanzie elencate qui di seguito valgono solamente se è stato concordato il relativo ramo con le rispettive somme assicurate e forme di copertura per il rischio richiamato in polizza.
I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti espressi in percentuale valgono per ogni singolo sinistro.
Per le posizioni a primo rischio assoluto vale l’indennizzo massimo concordato, per ogni singolo sinistro e per il periodo assicurativo. Si rinvia inoltre all’articolo 43.
In ogni sinistro gli indennizzi relativi alle garanzie elencate qui di seguito vengono decurtati della franchigia di EUR 150,-. Qualora non dovessero essere completamente presenti le misure di sicurezza richieste ai sensi dell’articolo 39 in caso di danni da furto con scasso verrà applicato uno scoperto pari al 20%, con una una franchigia minima di EUR 500,- per ogni sinistro
Copertura completa ai sensi degli articoli 40 e 41 | |||
Articolo | Garanzia | Operatività | Indennizzo massimo |
40.2.1. | Danni materiali da furto con scasso tentato o consumato all'interno dei locali assicurati | Sempre operante | Somma assicurata indicata in polizza |
40.2.2. | Danni materiali da rapina all'interno dei locali assicurati | Sempre operante | Somma assicurata indicata in polizza |
40.2.3. | Atti vandalici | Sempre operante | EUR 5.000,- a primo rischio assoluto |
40.2.4. | Spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti | Sempre operante Estensione con sovrappremio | EUR 5.000,- a primo rischio assoluto Dietro sovrappremio possono essere scelte le seguenti somme di indennizzo massimo a primo rischio: EUR 10.000,- EUR 15.000,- |
40.2.5. | Denaro, valori e libretti di risparmio - al di fuori di contenitori | Sempre operante | EUR 500,- a primo rischio assoluto |
40.2.5. | Denaro, valori e libretti di risparmio - in mobili, anche non chiusi a chiave | Sempre operante | EUR 1.000,- a primo rischio assoluto |
40.2.5. | Gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete - al di fuori di contenitori | Sempre operante | EUR 2.000,- a primo rischio assoluto |
40.2.5. | Gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete - in mobili, anche non chiusi a chiave | Sempre operante | EUR 4.000,- a primo rischio assoluto |
40.2.5. | Denaro, valori e libretti di risparmio, gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete - in casseforti chiuse (peso minimo 100 kg oppure ancorate a regola d’arte al muro o al pavimento secondo le indicazione del produttore) | Sempre operante | EUR 25.000,- a primo rischio assoluto |
40.2.5. | Denaro, valori e libretti di risparmio, gioielli, orologi da polso, pietre e metalli preziosi, collezioni di francobolli e monete - in casseforti chiuse (peso minimo 250 kg oppure murata a regola d’arte secondo le indicazione del produttore) | Sempre operante | EUR 50.000,- a primo rischio assoluto |
40.2.6. | Oggetti d’arte, tappeti e quadri | Sempre operante | EUR 15.000,- per oggetto |
40.2.7. | Posate e servizi di argenteria | Sempre operante | EUR 15.000,- a primo rischio assoluto |
40.2.8. | Denaro e valori assimilabili derivanti da attività professionali in casseforti chiuse | Estensione con sovrappremio | Somma a primo rischio assoluto indicata in polizza |
41.1. | Spese di sostituzione della serratura | Sempre operante | EUR 1.500,- a primo rischio assoluto |
41.2. | Spese per misure di sicurezza necessarie a breve termine | Sempre operante | Nell’ambito della somma assicurata |
41.3. | Spese per il ripristino e il rimpiazzo di titoli, documenti e simili | Sempre operante | EUR 1.000,- a primo rischio assoluto |
41.4. | Spese di perizia | Sempre operante | 10% del danno, massimo EUR 5.000,- |
41.5. | Spese accessorie | Estensione con sovrappremio | Somma indicata in polizza |
41.6. | Spese di ripristino supporto dati | Estensione con sovrappremio | Somma a primo rischio assoluto indicata in polizza |
Copertura base ai sensi dell’articolo 42: | |||
Articolo | Garanzia | Operatività | Indennizzo xxxxxxx |
Xxxxxxx essere scelte le | |||
seguenti somme di indennizzo | |||
massimo a primo rischio | |||
assoluto: | |||
42. | Le spese di ripristino di elementi strutturali danneggiati, ovvero di rimpiazzo di quelli sottratti | Sempre operante | EUR 5.000,- |
EUR 10.000,- | |||
EUR 15.000,- |
SEZIONE V: Assicurazione responsabilità civile privata
Le garanzie elencate qui di seguito valgono solamente se è stato concordato il relativo ramo con i rispettivi massimali per il rischio richiamato in polizza.
I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti espressi in percentuale valgono per ogni singolo sinistro.
Se nella tabella non è indicato un limite massimo di risarcimento vale il massimale globale riportato in polizza insieme per danni a cose, danni a persone e danni patrimoniali riconducibili a un danno a cose o a persone.
Si rinvia in particolare all’articolo 60 “Massimali e riscarcimenti”.
Articolo | Garanzia | Operatività | Franchigia per sinistro | Indennizzo massimo |
54.1. | RC privata per i rischi della vita quotidiana | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.2. | Detentore e/o conduttore di fabbricati abitativi, parti di fabbricati abitativi e locali ad uso privato nonché i terreni e attrezzature ad essi pertinenti (dimora principale o secondaria) | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.3. | Proprietario di fabbricati abitativi, parti di fabbricati abitativi e locali ad uso privato nonché i terreni e attrezzature ad essi pertinenti (dimora principale o secondaria) | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.4. | Lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione, costruzione e ristrutturazione e RC del committente | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.5. | Datore di lavoro di personale domestico (R.C.O.) | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.6. | Rischio locativo (danni ai fabbricati provocati da incendio, esplosione e acqua condotta) | Sempre operante | - | 10% del massimale globale concordato |
54.7. | Rischio locativo (danni al contenuto di fabbricati provocati da incendio e esplosione. Durata massimale del rapporto di locazione: 90 giorni) | Sempre operante | EUR 100,- | 10% del massimale globale concordato |
54.8. | Danni a beni di terzi, presi in custodia | Sempre operante | EUR 100,- | EUR 5.000,- nell’ambito del massimale globale |
54.9. | Danneggiamento di beni di terzi in seguito al loro utilizzo | Sempre operante | EUR 100,- | EUR 5.000,- nell’ambito del massimale globale |
54.10. | Detenzione e uso e biciclette e sedie a rotelle (anche a motore elettrico) | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.11. | Attività sportiva non professionale | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.12. | Possesso autorizzato e uso di armi da punta, da taglio e da fuoco per difesa personale o in qualità di attrezzatura sportiva | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.13. | Proprietà, uso e possesso di animali domestici e animali da sella | Sempre operante | EUR 100,- | Massimale globale |
54.14. | Detenzione e uso di natanti a vela non superiori a 6,5 metri di lunghezza, barche a motere elettrico e altri natanti non a motore | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.15. | Detenzione e uso di modelli di aerei non a motore, fino a 5 kg | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.16. | Danni da inquinamento | Sempre operante | - | EUR 75.000,- nell’ambito del massimale globale |
54.17. | Atti dolosi di persone per le quali il Contraente risponde ai sensi degli articoli 2048 e 2049 c.c. | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.18. | Ricorso terzi | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.19. | Xxxxx causati dai propri figli minori non conviventi con il Contraente | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.20. | Danni causati da minori affidati temporaneamente al Contraente | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.21. | Xxxxx a minori affidati temporaneamente al Contraente | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.22. | Danni derivanti dall’attività di volontariato | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.23.1. | Obblighi di risarcimento degli addetti ai servizi domestici | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.23.2. | Obblighi di risarcimento di persone non conviventi con il Contraente a cui sono affidati i figli minori del Contraente (copertura sussidiaria) | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.23.3. | Azioni di rivalsa dall’assicurazione RC-Auto per guida illecita dei figli minori | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.23.4. | Obblighi di risarcimento derivanti al Contraente nella sua qualità di trasportato a bordo di autoveicoli nel salire o scendere | Sempre operante | - | Massimale globale |
54.24. | Estensione del rischio locativo (danneggiamento di locali presi in affitto o in locazione, a scopi abitativi e vacanze e del contenuto degli stessi; durata massimale del rapporto di locazione: 90 giorni) | Estensione con sovrappremio | EUR 100,- | 10% del massimale globale concordato |
54.25. | Detenzione ed uso di modelli di aerei a motore fino ad un peso massimo di 5 kg | Estensione con sovrappremio | - | Massimale globale |
54.26. | Obblighi di risarcimento dalla proprietà privata di boschi e terreni non edificati | Estensione con sovrappremio | - | Massimale globale |
Affittacamere e appartamenti per ferie privati ai sensi dell’articolo 55 | ||||
Articolo | Garanzia | Operatività | Franchigia per sinistro | Indennizzo massimo |
55.1. | Obblighi di risarcimento del Contraente derivanti dall’alloggio di ospiti nell’ambito della licenza d’esercizio | Estensione con sovrappremio | - | Massimale globale |
55.2. | Proprietà degli ospiti | Estensione con sovrappremio | - | 10% della massimale globale concordata |
55.3. | Danneggiamento, perdita o sparizione di veicoli a motore di ospiti | Estensione con sovrappremio | - | 10% del massimale globale concordato |
55.4. | Impianti ricreativi | Estensione con sovrappremio | - | Massimale globale |
55.5. | Proprietà di fabbricati e terreni | Estensione con sovrappremio | - | Massimale globale |
Proprietà di fabbricati e terreni ai sensi dell’articolo 56 | ||||
Articolo | Garanzia | Operatività | Franchigia per sinistro | Indennizzo massimo |
56.1.1. | Proprietà e conduzione di fabbricati abitativi, parti di fabbricati abitativi, locali nonché i terreni e attrezzature ad essi pertinenti (adibiti ad uso terzi) | Estensione con sovrappremio | - | Massimale globale |
56.1.2. | Ordinaria e/o straordinaria manutenzione, costruzione e ristrutturazione e RC del committente | Estensione con sovrappremio | - | Massimale globale |
56.1.3. | Obblighi di risarcimento degli dall’impiego di addetti ai servizi pertinenti al fabbricato assicurato (anche R.C.O.) | Estensione con sovrappremio | - | Massimale globale |
56.1.4. | Danni da inquinamento | Estensione con sovrappremio | - | EUR 75.000,- nell’ambito del massimale globale |
56.1.5. | Ricorso terzi | Estensione con sovrappremio | - | Massimale globale |
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