AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
C.F. 00247260086 REPERTORIO N° 30798 del 18/10/2023 CONTRATTO D'APPALTO
OGGETTO: “Intervento di riqualificazione area sportiva all’aperto esistente di pertinenza
del Liceo Statale A. Aprosio sito in xxx Xxx X. Xxxxx x.0 x Xxxxxxxxxxx (XX)”
CIG: A005F71392– CUP: I39I22000000006.
Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n° 522 del 17/07/2023, esecutiva, è stato stabilito:
• di approvare il Progetto Esecutivo relativo all’Intervento di “Riqualificazione area sportiva all’aperto esistente di pertinenza del Liceo Statale A. Aprosio sito in xxx Xxx X. Xxxxx x.0 x Xxxxxxxxxxx (XX)" - D.M. 7 dicembre 2022, n. 320 - Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 - "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, dell’importo complessivo di
€ 507.500,00 redatto dall’Arch. Xxxxxxx XXXXXXX, tecnico incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 250 in data 27/03/2023, nonché di approvare le relative verifiche e validazione del progetto eseguite ai sensi dell’art 26 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (ora art. 42 del D. Lgs 36/2023);
• di procedere all’appalto dei lavori di cui sopra ai sensi di quanto disposto dall’art. 50 comma 1 lett. d) del D. Lgs 36/2023 mediante procedura negoziata senza bando, preceduto da Avviso pubblicato sul sito della Provincia (prot. 15500 del 15.06.2023), con consultazione di almeno 5 operatori economici ove esistenti, in modalità telematica, secondo quanto previsto dall’art. 25 del D. Lgs. 36/2023, sulla piattaforma di approvvigionamento digitale, per un totale complessivo €. 436.356,24 (€. 351.512,97 per lavori soggetti a ribasso, €. 6.156,08 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 78.687,19 per IVA 22%);
• di prenotare la spesa complessiva di €. 487.597,92 sul PEG 2023/2025, all’annualità 2023, come di seguito dettagliato:
- €. 436.356,24 (€. 351.512,97 per lavori soggetti a ribasso, € 6.156,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €. 78.687,19 per IVA 22 %) alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2000, del PEG 2023/2025 annualità 2023;
-€. 45.663,71 (somme a disposizione dell’amministrazione per spese tecniche, spese di gara, imprevisti, arrotondamenti, acquisto attrezzature sportive) alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2000;
- € 5.577,97 per Incentivo funzioni tecniche e fondo innovazione art. 45 D. Lgs 36/2023 alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2000, del PEG 2023/2025 annualità 2023;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dall’art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/20, è stata data evidenza dell’avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione del relativo Avviso prot. n° 15500 del 15.06.2023 sul sito internet istituzionale dell’Ente;
- con verbale prot n° 20917 del 21.08.2023 si è proceduto a prendere atto della mancata partecipazione di tutti gli operatori invitati, dichiarando deserta la procedura negoziata senza bando avviata con la succitata D.D. n° 522 del 17/07/2023;
- si è reso necessario, pertanto, indire - stante la necessità di rispettare i tempi e le scadenze imposte dal PNRR, pena la perdita del finanziamento (affidamento lavori entro il 15.09.2023)
- una nuova procedura negoziata senza bando;
- con Determinazione Dirigenziale n° 592 del 21.08.2023 è stato stabilito:
• di procedere ad un nuovo appalto per i lavori di cui sopra mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma 1 lett. D) del D. Lgs 36/2023 mediante procedura negoziata senza bando, preceduto da Avviso pubblicato sul sito della Provincia (prot. 17782 del 13.7.2023), per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, con l’applicazione dei termini abbreviati;
• di modificare la prenotazione della spesa effettuata con D.D. 522 del 17.07.2023, per complessivi €. 487.347,92 sul PEG 2023/2025 all’annualità 2023 come segue:
o €. 436.356,24 (€. 351.512,97 per lavori soggetti a ribasso, € 6.156,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, €. 78.687,19 per IVA 22 %) alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2000, del PEG 2023/2025;
o €. 45.413,71 (somme a disposizione dell’amministrazione per spese tecniche, allacciamenti, imprevisti, arrotondamenti, acquisto attrezzature sportive, ecc…) alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2000;
ridotti rispetto al precedente impegno in considerazione del fatto che il contributo ANAC di €. 250,00 per la precedente gara è stato effettuato con D.D. 152/2023, mentre l’ulteriore contributo ANAC per la suddetta gara veniva impegnato contestualmente nella Determinazione n. 592 del 21.08.2023;
o € 5.577,97 per Incentivo funzioni tecniche e fondo innovazione art. 45 D. Lgs 36/2023 alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2000, del PEG 2023/2025 annualità 2023;
- la migliore delle imprese invitate è risultata essere la Marino Snc di Xxxxxx Xxxx & C.- corrente in XXXXXXXXXX, XXX – XXXXXXXX, c.f. /P.I. 01060890082 – la quale ha offerto un ribasso percentuale del 2,83% sull’importo a base d’asta, per un importo di aggiudicazione pari ad €. 347.721,23 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA 22% (come da Verbale di gara nota prot. 22582 in data 08.09.2023);
- con D.D. n. 648 del 11.09.2023 si sono aggiudicati i lavori di “Intervento di riqualificazione area sportiva all’aperto esistente di pertinenza del Liceo Statale A. Aprosio sito in xxx Xxx X. Xxxxx x.0 x Xxxxxxxxxxx (XX)” alla suddetta ditta ed è stato verificato il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 – 98 del D. Lgs. 36/2023 per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;
DATO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento in oggetto, a seguito dell’applicazione del ribasso offerto del 2,83% viene a quantificarsi in € 429.797,87 come di seguito dettagliato:
o €. 424.219,90 (€. 341.565,15 per lavori, € 6.156,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 76.498,67 per IVA 22 %) alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2000, del PEG 2023/2025 annualità 2023;
o € 5.577,97 per Incentivo funzioni tecniche e fondo innovazione art. 45 D. Lgs 36/2023 alla Missione 04, programma 02, titolo 2, macroaggregato 02, capitolo 2000, del PEG 2023/2025 annualità 2023;
• DATO ATTO altresì che, per quanto attiene l’impegno delle ulteriori spese, si procederà con
successivo apposito atto; e che il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 36/2023.
- L’impresa, in possesso di idonea certificazione:
• ha costituito garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di €. 17.386,06= come risulta da scheda tecnica 1.2 di polizza fidejussoria n° 2033506 rilasciata il 16/10/2023 dalla REVO INSURANCE S.p.A. – Agenzia di Genova (pec xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx) e relativo certificato ISO 9001:2015, agli atti dell’Ufficio Contratti;
• ha prodotto - a garanzia dei rischi di esecuzione – scheda tecnica 2.3 di polizza n° 2033548 di € 347.721,20=, rilasciata in data 16/10/2023 dalla REVO INSURANCE S.p.A., Agenzia di Genova (pec xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx) anch’essa agli atti dell’Ufficio Contratti.
Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge fra i sottoscritti:
1) Ingegner Xxxxxxx XXXXX, nato a XXXXXXXX il XXXXXXX, residente a XXXXX, Dirigente del Settore Servizio Idrico Integrato – Patrimonio - Parchi dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, in nome e nell'interesse della quale agisce, ai sensi dell'art. 29 del vigente Statuto Provinciale;
2) Sig.ra Xxxxxx XXXXXXXXX, nata a XXXXXXXX il XXXXX - residente in XXXXXXXXXXX.d, carta d’identità n. XXXXXXXXX rilasciata dal comune di XXXXXXXXX in data XXXXXX con scadenza in data XXXXXXXXX- in qualità di Legale Rappresentante della ditta Marino Snc di Xxxxxx Xxxx & C.- corrente in XXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXX, c.f./P.IVA. 01060890082, come risulta dai documenti conservati in atti di questo Ente;
si conviene e si stipula quanto segue:
1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto, cui sono allegati sotto le lettere A), B) e C) l’estratto del capitolato speciale di appalto e norme tecniche, il computo metrico estimativo e l’offerta economica.
Sono parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti della Provincia, la dichiarazione dell’art. 3, 1° c., lett. b) D.M.LL.PP. N°
145/2000, contenente altresì gli estremi del conto dedicato ed i dati delle persone delegate ad operare sullo stesso di cui all’art. 3 L. 13.8.2010 n° 136 e s.m.i. pervenuti con nota prot. 25935 del 17.10.2023; nonché lo schema di contratto.
2. L’Amministrazione Provinciale, come sopra rappresentata, aggiudica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, c. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’impresa Xxxxxx Snc di Xxxxxx Xxxx & C, - per la quale dichiara di accettare la Sig.ra Xxxxxx XXXXXXXXX, nata a XXXXXXXXXX - xxxxxxxxx xx XXXXXXXXXXXXXXX - in qualità di Legale Rappresentante della sopra citata impresa, i lavori di “Miglioramento sismico Liceo G.D. Cassini - plesso Villa Magnolie a Sanremo".
3. L’appalto ha una durata di 100 giorni consecutivi continui, in conformità con quanto meglio precisato all’art. 4 dello Schema di Contratto. In ogni caso l’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 36/2023.
4. I pagamenti relativi all’appalto di che trattasi, previamente liquidati ed ordinati dal Responsabile del Servizio competente a sensi dell’art. 34 del vigente regolamento di Contabilità dell’Amministrazione Provinciale sulla base di mandati di pagamento, saranno effettuati dal Tesoriere della Provincia - ai sensi dell’art. 3 L. 13.8.2010 n° 136 e s.m.i. - a favore delle persone indicate nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 3, 1° c., lett. b) D.M.LL.PP. N° 145/2000, e conservata agli atti di questo Ente, tramite bonifico bancario o postale, o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.
5. Sig.ra Xxxxxx XXXXXXXXX, nata a XXXXXXXX il XXXXXXXX - in qualità di Legale Rappresentante della ditta Marino Snc di Xxxxxx Xxxx & C., dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge in argomento ed in particolare si impegna, pena nullità, all’osservanza del disposto di cui all’art.3, c. 8 L. 136/2010 e s.m.i. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..
Il Contratto sarà inoltre risolto nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal
D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), dal Codice
Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia approvato dalla Giunta Provinciale con atto n. 305 del 12/12/2013 e della Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O., relativo al triennio 2023-2025, approvata con Decreto del Presidente n. 44 del 27 marzo 2023. A tal fine l’Impresa è consapevole ed accetta che, aifini della completa e piena conoscenza dei codici sopra citati e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, l’Amministrazione ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l’accessibilità all’indirizzo web xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx- generali/programma-trasparenza- integrita e si impegna a osservare e far osservare i suddetti obblighi a sua volta ai propri dipendenti che lavoreranno con l’Ente.
6. In caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. il risarcimento dovuto all’esecutore sarà quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del Codice Civile e secondo i criteri di cui all’art. 10 del D.M. 07.03.2018 n. 49.
7. Per quanto non espressamente stabilito il presente atto è regolato dal Capitolato speciale di appalto e norme tecniche, nonché, in quanto applicabili, dalle disposizioni richiamate dall’art. 2 del vigente Regolamento dei contratti, da quelle del Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M.LL.PP. n° 145/2000, per la parte rimasta in vigore, da quelle del D.P.R. 207/2010, e dalle disposizioni del D. Lgs. 36/2023, che l'appaltatore dichiara di conoscere integralmente, impegnandosi ad osservarle.
8. Sig.ra Xxxxxx XXXXXXXXX- in qualità di Amministratore Unico della Ditta- accetta tutto quanto sopra senza eccezioni o riserve, obbligandosi di fare tutto quanto gli spetta e tutto quanto gli sarà dall'Amministrazione Provinciale ordinato, e per essa dai suoi agenti, relativamente all'appalto che assume, di cui garantisce l'esatta osservanza di prezzi e condizioni, nulla escluso o riservato.
9. Sig.ra Xxxxxx XXXXXXXXX, per conto dell’impresa che rappresenta, attesta l’insussistenza di relazioni professionali e l’assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità sussistente con il Dirigente o i dipendenti che intervengono nel procedimento. Dichiara altresì che, a decorrere dall’entrata in vigore del comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del medesimo decreto, se questi avevano esercitato, nei confronti dello stesso poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell’Amministrazione di appartenenza.
10. Tutte le spese conseguenti e dipendenti dalla stipulazione del presente atto sono a carico dell'impresa appaltatrice senza eccezioni.
11. Ad ogni effetto di legge, l'appaltatore dichiara di eleggere domicilio in Imperia, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale.
12. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla normativa vigente (Regolamento UE 2016/679) i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattasi ai sensi dell’art.6 lett. b) e c) del GDPR. Ai fini di una più dettagliata informativa si rimanda al presente link: xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx.
13. Ai sensi dell'art. 5, 2° c. D.P.R. 26.4.1986 n° 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, trattandosi di atto soggetto ad I.V.A.
14. Si dà atto che l’imposta di bollo di € 120,00 è stata assolta mediante versamento all’Agenzia delle Entrate il 12.10.2023 come risulta da distinta di pagamento relativa a Mod. F24 Elide, conservato in atti dall’Ufficio Contratti della Provincia.
15. La presente scrittura privata, redatta in numero di otto facciate, e letta ai comparenti che la approvano e la sottoscrivono qui di seguito, e negli allegati A), B) e C) è conservata al Repertorio dell’Ente come originale informatico sottoscritto con firma digitale.
p. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE p. L’IMPRESA
IL DIRIGENTE COMPETENTE IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Xxx. Xxxxxxx XXXXX Xxx.ra Xxxxxx XXXXXXXXX
PNRR MISSIONE 4 PROVINCIA DI IMPERIA | |
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | |
PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO | |
OGGETTO: | OFFERTA SERVIZI ISTRUZIONE. INVESTIMENTO 1.3 - PIANO INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA LICEO STATALE |
"A. APROSIO" DI VENTIMIGLIA - CUP I39I2200000 | |
COMMITTENTE: | PROVINCIA DI IMPERIA |
GENOVA, 03/07/2023 | |
IL TECNICO | |
Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx | |
CAPITOLO 1
OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE
Art 1.1
OGGETTO DELL'APPALTO IN AMBITO PNRR
LINEA DI FINANZIAMENTO E ANAGRAFICA DELL'INVESTIMENTO:
• Titolo Misura: FUTURA - LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI;
• Missione: 4;
• Componente: 1;
• Intervento: 1.3.
La Stazione appaltante è stata ammessa al finanziamento per l'intervento in epigrafe individuato rientrando lo stesso nell'Investimento n. 1.3, nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
L'appalto ha, duqnue, per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: M4-C1-1.3
XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXX - XXXXXXXX 0: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL9OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ. INVESTIMENTO 1.3 - PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE. RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALL'APERTO ESISTENTE DI PERTINENZA AL LICEO STATALE "A. APROSIO" DI VENTIMIGLIA SITO IN VIA XXX XXXXX XXXXX - CUP I39I22000000006
I lavori come sopra individuati, devono garantire la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.
L'Intervento dell'Investimento in questione rientra nel:
REGIME - 2: rispetta il principio del DNSH e non arreca danno significativo all'ambiente
Pertanto, per l'attuazione dei lavori oggetto del presente appalto si utilizzeranno le seguenti Schede Tecniche:
SCHEDA 5 3
Interventi edilizi e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici
Le schede tecniche sono una sintesi delle informazioni operative e normative che identifichino i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, per le attività che fanno parte degli interventi previsti dal Piano, incluse le eventuali caratteristiche di acquisto e le scelte sulle forniture.
Le schede tecniche, pertanto, identificano gli elementi di verifica dei vincoli DNSH, differenziandoli, ove applicabile, tra quelli ante-operam a quelli post-operam.
Le schede sopra menzionate contengono tutte le indicazioni utili per garantire il soddisfacimento del principio del DNSH e pertanto l'Appaltatore si impegna a seguirle in maniera precisa e puntale.
La raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di verifica è un aspetto importante in quanto permette, in caso di verifica all9Investimento in oggetto, di dimostrare la <sostenibilità ai criteri ambientali EU= dell9intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.
Sono compresi, quindi, nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera
e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell9offerta tecnica presentata dall9appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all9intervento è e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell9intervento è I39I22000000006
Art 1.2
FORMA DELL'APPALTO
Il presente appalto è dato a: MISURA in funzione della formulazione dei prezzi unitari indicati nel computo metrico e nell'elenco prezzi, con offerta a UNICO RIBASSO
Si avrà il seguente criterio in base alla tipologia di appalto:
Tipo di appalto | Criteri di offerta |
A MISURA | Offerta con unico ribasso |
L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 108 del DLgs 36/2023, mediante UNICO RIBASSO del prezzo posto a base di gara.
L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:
Quadro economico di sintesi | |
A) Per lavori a CORPO | Euro 351.512,97 |
B) COSTI SICUREZZA | Euro 6.156,08 |
Totale dei Lavori | Euro 357.669,05 |
La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023., per un totale di: 101.113,83 ¬
Le voci delle lavorazioni previste sono state desunte dal Prezzario Regione Liguria Edizione 2023 aggiornamento 28/12/2022, per le voci di lavorazioni non presenti dal Prezzario Regionale Liguria è stato utilizzato il Prezzario Piemonte. Per alcune voci sono stati redatti Nuovi Xxxxxx con le rispettive analisi.
I prezzi previsti comprendono la retribuzione contrattuale, le spese generali e gli utili di impresa.
Art 1.2.1
QUADRO ECONOMICO GENERALE
LAVORAZIONI PREVISTE | ||||||||||
1 | DEMOLIZIONI 3 RIMOZIONI | ¬ 39.489,38 | ||||||||
2 | SOTTOFONDI - ASFALTI | ¬ 88.270,37 | ||||||||
3 | DRENAGGI - CORDOLATURE | ¬ 19.567,05 | ||||||||
4 | PAVIMENTAZIONI SPORTIVE | ¬ 157.197,13 | ||||||||
5 | OPERE EDILI IN GENERE | ¬ 14.869,51 | ||||||||
6 | ATTREZZATURE SPORTIVE | ¬ 9.842,89 | ||||||||
7 | RIPRISTINO TRIBUNA | ¬ 22.276,64 | ||||||||
a. COSTO OPERE (1+2+3+4+5+6+7) | ¬ 351.512,97 | |||||||||
b. ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | ¬ 6.156,08 | |||||||||
C. SOMMANO IMPORTO LAVORI (a+b) | ¬ 357.669,05 | |||||||||
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | ||||||||||
d. I.V.A. 22% su LAVORI (c) | % | 22 | ¬ 78.687,19 | |||||||
e. SPESE TECNICHE (progettazione, direzione lavori, coordinamneto sicurezza in esecuzione) | ¬ 18.896,40 | |||||||||
f. CASSA PROFESSIONALE (4%) su SPESE TECNICHE (e+e1) | % | 4 | ¬ 755,86 | |||||||
g. IVA 22% su SPESE TECNICHE + CASSA PROF. (non dovuta per regime forfettario ex art. 1 commi 54-89 Legge 190/2014) | % | 0 | ¬ 0,00 | |||||||
h. INCENTIVO ART.113 DLGS 50/2016 | ¬ 5.577,97 | |||||||||
i. RECLUTAMENTO DI PERSONALE ex Art. 1 co 1 DL 80/2011 | ¬ 18.500,00 | |||||||||
l. SUPPORTO AL RUP | ¬ 10.000,00 | |||||||||
m. IVA 22% SU SUPPORTO AL RUP | % | 22 | ¬ 2.200,00 | |||||||
n. PUBBLICITÀ' | ¬ 1.081,48 | |||||||||
o. SPESE VARIE - ALTRE VOCI | ¬ 2.000,00 | |||||||||
p. IMPREVISTI, ARROTONDAMENTI, LAVORI AGGIUNTIVI, ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE | ¬ 12.132,05 | |||||||||
Q. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | ¬ 149.830,95 | |||||||||
R. COSTO TOTALE REALIZZAZIONE OPERE PREVISTE (C+Q) | ¬ 507.500,00 |
Art 1.3 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta e Euro 357.669,05 (Euro TRECENTOCINQUANTASETTEMILASEICENTOSSESSANTANOVE/05).
L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di Euro 351.512,97, per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 6.156,08 che non sono soggetti a tale ribasso.
Sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell9intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d9asta, gli eventuali maggiori costi derivanti dall9adeguamento e dall9integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento.
L'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l9adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, così come richiesto dall9art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023.
Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
a) CATEGORIA PREVALENTE
Cod. | Descrizione | Importo (Euro) | ||
in cifre | in lettere | % | ||
O6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | 351.512,97 | TRECENTOCINQUANTUMILACINQUECENTODODICI/97 | 100 |
b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI NESSUNA
Cod. | Descrizione | Importo (Euro) | ||
in cifre | in lettere | % | ||
O | 0,00 | 0,00 |
I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell9appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale.
Restano esclusi dall'appalto i lavori che la stazione appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.
Struttura delle Categorie del Computo
Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTO TOTALE | Incid.% |
M:001 | RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA LICEO APROSIO | 351 512.97 | 98.279 (100.000) |
M:001.001 | DEMOLIZIONI RIMOZIONI SCAVI | 39 489.38 | 11.041 (11.234) |
M:001.002 | SOTTOFONDI - ASFALTI | 88 270.37 | 24.679 (25.112) |
M:001.003 | XXXXXXXX - XXXXXXXXXXX | 00 567.05 | 5.471 (5.567) |
M:001.004 | PAVIMENTAZIONI SPORTIVE | 157 197.13 | 43.950 (44.720) |
M:001.005 | OPERE EDILI IN GENERE | 14 869.51 | 4.157 (4.230) |
M:001.006 | ATTREZZATURE SPORTIVE | 9 842.89 | 2.752 (2.800) |
M:001.007 | RIPRISTINO TRIBUNA | 22 276.64 | 6.228 (6.337) |
S | COSTI SICUREZZA (speciali) | 6 156.08 | 1.721 (100,000) |
Art. 1.4 AFFIDAMENTO E CONTRATTO
Divenuta efficace l9aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo l9esercizio dei poteri di autotutela, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, salvo diverso termine:
1. previsto nel bando o nell9invito a offrire;
2. nell9ipotesi di differimento concordato con l9aggiudicatario e motivato in base all9interesse della stazione appaltante o dell9ente concedente;
3. nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non può essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sarà pubblicato il provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all9udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del condice);
4. di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell9art. 55, c. 2 del codice.
Il contratto, in ogni caso, non viene stipulato prima di 35 giorni dall9invio dell9ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, nei casi di inerzia del RUP, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutio, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonchè al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. In questi casi al momento della stipulazione, il contratto diviene immediatamente efficace.
Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla stazione appaltante, l9aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all9aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato
per fatto imputabile all9aggiudicatario.
Al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a versare un'imposta da bollo di euro 120.
Il valore dell'imposta di bollo è determinato dalla tabella A dell'allegato I.4 del codice, di seguito riportata.
Fascia di importo contratto (valori in euro) | Imposta (valori in euro) |
< 40.000 | esente |
g 40.000 < 150.000 | 40 |
g 150.000 < 1.000.000 | 120 |
g 1.000.000 < 5.000.000 | 250 |
g 5.000.000 < 25.000.000 | 500 |
g 25.000.000 | 1000 |
Art. 1.5
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto sono conformi alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6.
Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località e le principali dimensioni:
In sintesi è prevista la totale riqualificazione dell9impianto sportivo <complementare= a servizio dell9Istituto scolastico con il rifacimento della pista di atletica e delle relative pedane (lungo, alto, peso), il ripristino dei campi polivalenti in resina, la formazione di adeguato sistema di smaltimento delle acque piovane, la realizzazione di un campo calcio a 5 giocatori in erba artificiale, il recupero della tribuna in calcestruzzo del campo 01 e un generale riordino dei percorsi e dei collegamenti tra le varie superfici sportive.
Art. 1.6
MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:
a. le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);
b. si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell9appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l9aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d9opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – in questo caso il contratto può essere modificato solo se l9aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive);
d. un nuovo contraente sostituisce l9aggiudicatario dell9appalto nel caso di:
• modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
• successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell9aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l9applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
• assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.
e. il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
f. il valore della modifica(1) è < 15 % del valore iniziale del contratto.
g. le modifiche non sono sostanziali(2).
Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall9ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purchè la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.
Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell9importo contrattuale(3), la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.
Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell9art. 9(4) del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell9esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l9adeguamento del contratto all9equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell9obbligo di rinegoziazione.
Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione appaltante pubblica un avviso di intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall9allegato II.14(5) del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.
Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
• desumendoli dai prezzari di cui all9art. 41 del codice, ove esistenti;
• ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d9opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell9offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l9esecutore, e approvati dal RUP.
Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
Se l9esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l9esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l9esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, una contenente la descrizione delle lavorazioni e l9altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in dettaglio:
• nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell9oggetto dell9appalto, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
• nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla L 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al
d.m 37/2008 (Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
Art. 2.2
PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA
Le attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei disabili) e all'art. 47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRRe PNC), DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021.
Al riguardo l'appaltatore dovrà presentare:
• copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 46 DLgs 198/2006, conforme a quello trasmesso alle rapresentnze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
• dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nel risptto degli obblighi previsti dalla L 68/1999.
Oppure
L'appaltatore avendo un'impresa con numero di dipendenti inferiore a 50, si impegna a produrre a questa Stazione Appaltante entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto:
• una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile. La predetta relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
• una dichiarazione che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999.
La mancata produzione della documentazione, sopra richiamata, comporta l'applicazione di Penali, determinate nel presente Capitolato speciale e contratto d'appalto, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.
Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personle maschile e femminile, l'appaltatore sarà interdetto per un periodo di 12 mesi, dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.
L'appaltatore, si impegna altresì, ad adempiere all'obbligo previsto, dall'art. 47, comma 4, ovverosia di riservare, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, e pertanto garantisce:
1. una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
2. una quota pari al 30% di occupazione femminile.
Art. 2.3 PRINCIPIO DEL DNSH
Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto devono soddisfare il principio del DNSH, ovverosia non devono arrecare danno significativo all'ambiente.
Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione DNSH che dovrà essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post.
Il principio del DNSH è stato codificato all9interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 - ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinate per l'accesso ai finanziamenti dell'RRF (le misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica).
Il Regolamento UE stila una Tassonomia ovverosia una classificazione delle attività economiche (NACE) che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell9accordo di Parigi (Green Deal europeo).
Un'attività economica può arrecare un danno significativo:
1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
2. all9adattamento ai cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro, sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all9uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine;
4. all9economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a inefficienze significative nell9uso dei materiali o nell9uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, dell9incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell9incenerimento di
rifiuti pericolosi non riciclabili;
5. alla prevenzione e riduzione dell9inquinamento: se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell9aria, nell9acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l9Unione.
Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa(1) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR.
L'appalto dovrà quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida Operativa. La guida operativa si compone di:
• mappatura delle misure del PNRR - una mappatura (tra investimenti del PNRR e le schede tecniche) delle singole misure del PNRR rispetto alle <aree di intervento= che hanno analoghe implicazioni in termini di vincoli DNSH (es. edilizia, cantieri, efficienza energetica);
• schede di autovalutazione dell9obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento – contengono l9autovalutazione riguardo l9impatto della riforma o investimento su ciascuno dei 6 obiettivi ambientali, che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea;
• schede tecniche relative a ciascun settore di intervento – forniscono una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
• Checklist di verifica e controllo(2) - per ciascun settore di intervento dovranno essere effettuati dei controlli in itinire individuando la documentazione da predisporre per provare il rispetto del DNSH.
• appendice 1 - della Metodologia per lo svolgimento dell9analisi dei rischi climatici come da Framework dell9Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.
La Stazione Appaltante, in qualità di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intedersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post.
Per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto dovranno essere rispettate, quindi, le indicazioni riportate nelle Schede Tecniche individuate nell'articolo Oggetto dell'Appalto (PNRR).
La Stazione appaltante, di concerto con l'Appaltatore, garantisce il rispetto dell'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone(3) associati all'intervento.
L'elaborazione della relazione DNSH(4) e la produzione della documentazione probatoria pertinente è elemento necessario a dimostrare la sostenibilità ai criteri ambientali EU dell9intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.
Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno applicate le Penali di cui al presente Capitolato.
Art. 2.4
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:
- Elaborato A: Relazione generale tecnico illustrativa
- Elaborato B: Capitolato speciale d9appalto – schema di contratto
- Elaborato B1: Relazione DNSH
- Elaborato C: Computo metrico estimativo
- Elaborato C1: Stima incidenza mano d9opera
- Elaborato D: Elenco prezzi unitari
- Elaborato D1: Analisi nuovi prezzi
- Elaborato E: Quadro economico
- Elaborato F: Cronoprogramma
- Elaborato G: PSC – Stima costi sicurezza - Fascicolo
- Elaborato H: Planimetria inquadramento
- Elaborato H1: Planimetria rilievo esistente 1:200
- Elaborato I: Planimetria tracciamenti 1:200
- Elaborato J: Planimetria regimentazione acque 1:200
- Xxxxxxxxx X: Pianta e dettagli pista atletica 1:200
- Elaborato L: Piante e dettagli campi polivalenti 1:100
- Elaborato M: Planimetria raffronto 1:200
- Elaborato N: Interventi su tribuna esistente
- Elaborato O: Piano di manutenzione dell9opera
- le polizze di garanzia;
- l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;
Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
• il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023;
• le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
• delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
• le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.
Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi, anche in relazione al fatto che tale elaborato avrà valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato al contratto.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 2.5
QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI(1)
Per i lavori indicati dal presente Capitolato la stazione appaltante ha verificato l'assenza di cause di esclusione, ai sensi degli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023, e il possesso dei requisiti di partecipazione dell'operatore economico, consultando il fascicolo virtuale di cui all9articolo 24 e gli altri documenti allegati, tramite l9interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all9articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale - d.lgs. 82/2005 - e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
Nel dettaglio, l'operatore economico è in possesso di attestazione di qualificazione secondo quanto disposto dall'art. 100 c. 4 del codice.
Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione.
Categorie di opere generali
Tabella A
(Art. 46 allegato II.12 d.lgs. 36/2023)
OG 1 | Edifici civili e industriali |
OG 2 | Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali |
OG 3 | Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari |
OG 4 | Opere d'arte nel sottosuolo |
OG 5 | Dighe |
OG 6 | Acquedotti, gasdotti, xxxxxxxxx, opere di irrigazione e di evacuazione |
OG 7 | Opere marittime e lavori di dragaggio |
OG 8 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica |
OG 9 | Impianti per la produzione di energia elettrica |
OG 10 | Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione |
OG 11 | Impianti tecnologici |
OG 12 | Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale |
OG 13 | Opere di ingegneria naturalistica |
Categorie di opere specializzate
OS 1 | Lavori in terra |
OS 2-A | Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico |
OS 2-B | Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario |
OS 3 | Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie |
OS 4 | Impianti elettromeccanici trasportatori |
OS 5 | Impianti pneumatici e antintrusione |
OS 6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi |
OS 7 | Finiture di opere generali di natura edile e tecnica |
OS 8 | Opere di impermeabilizzazione |
OS 9 | Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico |
OS 10 | Segnaletica stradale non luminosa |
OS 11 | Apparecchiature strutturali speciali |
OS 12-A | Barriere stradali di sicurezza |
OS 12-B | Barriere paramassi, fermaneve e simili |
OS 13 | Strutture prefabbricate in cemento armato |
OS 14 | Impianti di smaltimento e recupero rifiuti |
OS 15 | Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali |
OS 16 | Impianti per centrali di produzione energia elettrica |
OS 17 | Linee telefoniche ed impianti di telefonia |
OS 18-A | Componenti strutturali in acciaio |
OS 18-B | Componenti per facciate continue |
OS 19 | Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati |
OS 20-A | Rilevamenti topografici |
OS 20-B | Indagini geognostiche |
OS 21 | Opere strutturali speciali |
OS 22 | Impianti di potabilizzazione e depurazione |
OS 23 | Demolizione di opere |
OS 24 | Verde e arredo urbano |
OS 25 | Scavi archeologici |
OS 26 | Pavimentazioni e sovrastrutture speciali |
OS 27 | Impianti per la trazione elettrica |
OS 28 | Impianti termici e di condizionamento |
OS 29 | Armamento ferroviario |
OS 30 | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi |
OS 31 | Impianti per la mobilità sospesa |
OS 32 | Strutture in legno |
OS 33 | Coperture speciali |
OS 34 | Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità |
OS 35 | Interventi a basso impatto ambientale |
Le categorie sono classificate secondo i livelli di importo riportati all'art. 2 c. 4 dell'allegato II.12 del codice.
Classifiche
a) I: fino a euro 258.000;
b) II: fino a euro 516.000;
c) III: fino a euro 1.033.000;
d) III-bis: fino a euro 1.500.000;
e) IV: fino a euro 2.582.000;
f) IV-bis: fino a euro 3.500.000;
g) V: fino a euro 5.165.000;
h) VI: fino a euro 10.329.000;
i) VII: fino a euro 15.494.000;
l) VIII: oltre euro 15.494.000.
La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.
L'attestazione di qualificazione, rilasciata secondo la procedura prevista dall'allegato II.12, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
I requisiti di ordine speciale necessari per ottenere la qualificazione sono:
• l9idoneità professionale;
• la capacità economica e finanziaria;
• le capacità tecniche e professionali.
Pertanto, l'operatore economico possiede la qualifica richiesta dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice Appalti e dalla norma vigente.
Cat. | Descrizione | Importo | Classifica | % sul totale |
O6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | 357.669,05 | II | 100 |
2.5.1) AVVALIMENTO
L9avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico, che concorre in una procedura di gara, dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell9appalto, ai sensi dell'art. 104 c. 1 del d.lgs. 36/2023.
L'operatore economico dovrà produrre regolare contratto di avvalimento(1) concluso con l'impresa ausiliaria che gli conferisce dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell9appalto, al fine dell'acquisizione di un requisito di partecipazione.
L9operatore economico, pertanto, ha allegato alla domanda di partecipazione:
• il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se si è avvalso delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o migliorare la propria offerta;
• la certificazione rilasciata dalla SOA o dall9ANAC.
Per i fini sopra indicati, l'impresa ausiliaria ha dichiarato a questa stazione appaltante:
• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale;
• di impegnarsi verso l9operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell9appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria ha trasmesso la propria attestazione di qualificazione(3) finalizzata all'acquisizione del requisito di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dei lavori.
L9operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell9operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara, ai sensi dell'art. 104 c.7 del codice.
La stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua delle verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo
impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Art. 2.6
ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
La stazione appaltante, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, nomina, su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), un direttore dei lavori per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori. L'attività del direttore dei lavori è disciplinata dall'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP affinchè i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Nel caso di interventi particolarmente complessi, può essere supportatto da un ufficio di direzione lavori assumendosi, pertanto, la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle relative attività.
Interloquisce, inoltre, in via esclusiva con l'esecutore cui impartisce ordini di servizio riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell9appalto; l9esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ricevute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
Nel dettaglio, il direttore dei lavori:
• prima della consegna dei lavori, redige e rilascia al RUP un'attestazione sullo stato dei luoghi con riferimento all9accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori e all9assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;
• consegna i lavori, accertata l'idoneità dei luoghi, nelle modalità previste dall'articolo Consegna dei lavori;
• provvede all'accettazione di materiali e componenti messi in opera e, in caso contrario, emette motivato rifiuto;
• impartisce gli ordini di servizio(1) all9esecutore per fornirgli istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici dell'appalto; tali disposizioni sono comunicate al RUP e riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite;
• accerta che il deposito dei progetti strutturali delle costruzioni sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
• accerta che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondono ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
• verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
• controlla e verifica il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 e all9allegato I.9 del codice, la direzione dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale delle costruzioni);
• dispone tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d9azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d9appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all9allegato
I.9 del codice, il direttore dei lavori si avvale di modalità di gestione informativa digitale per la redazione del predetto verbale);
• verifica, con l9ausilio dell9ufficio di direzione, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici, nonché dei subcontraenti, accertando l9effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato. Il direttore dei lavori registra le relative ed eventuali contestazioni dell9esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti in subappalto, rileva e segnala al RUP l9eventuale inosservanza;
• supporta il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica nel caso di avvalimento dell'esecutore;
• controlla lo sviluppo dei lavori e impartisce disposizioni per l'esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. Sono comprese in tale attività le visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione dei lavori per accertare le condizioni delle opere e l9eventuale presenza di
manodopera e di macchinari e per impartire le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;
• compila relazioni da trasmettere al RUP se nel corso dell9esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà e redige processo verbale alla presenza dell9esecutore per determinare l9eventuale indennizzo in caso di danni causati da forza maggiore;
• fornisce al RUP l9ausilio istruttorio e consultivo necessario per gli accertamenti finalizzati all9adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, ferma restando la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell9importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP;
• determina i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto in contraddittorio con l9esecutore;
• rilascia gli stati d9avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell9emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
• procede alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere, in contraddittorio con l9esecutore, ed emette il certificato di ultimazione(2) dei lavori da trasmettere al RUP (che ne rilascia copia conforme all9esecutore);
• verifica periodicamente la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati (quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 e all9allegato I.9 del d.lgs. 36/2023, il direttore dei lavori assicura la correlazione con i modelli informativi prodotti o aggiornati nel corso dell9esecuzione dei lavori sino al collaudo);
• gestisce le contestazioni su aspetti tecnici e riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d9appalto;
• fornisce chiarimenti, spiegazioni e documenti all9organo di collaudo, assistendo quest9ultimo nell'espletamento delle operazioni e approvando, previo esame, il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
• svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza - nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze;
• quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all9articolo 43 e all9allegato I.9 del d.lgs. 36/2023, il coordinatore dei flussi informativi assicura che siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all9informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori. Il direttore dei lavori può, altresì, utilizzare strumenti di raccolta e di registrazione dei dati di competenza in maniera strutturata e interoperabile con la gestione informativa digitale;
• controlla la spesa legata all9esecuzione dell9opera o dei lavori, compilando i documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa(3);
• controlla l'effettiva applicazione del principio del DNSH così come previsto nel progetto, evidenziando eventuali problematiche riscontrate durante le lavorazioni.
•
2.6.1) UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI
In relazione alla complessità dell'intervento, il direttore dei lavori può essere supportato da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.
Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale elle costruzioni di cui all9allegato I.9 del codice, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. Quando si utilizzano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'art. 43 e all9allegato I.9 del codice, all9interno dell9ufficio di direzione dei lavori è nominato anche un coordinatore dei flussi informativi; tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.
Direttori operativi
Gli assistenti con funzione di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali e rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
Ai direttori operativi sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:
• verifica che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
• programmazione e coordinamento delle attività dell'ispettore dei lavori;
• aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori con indicazione delle eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali e dei necessari interventi correttivi;
• assistenza al direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
• individuazione e analisi delle cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e delle relative azioni correttive;
• assistenza ai collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
• esame e approvazione del programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
• direzione di lavorazioni specialistiche.
Il direttore operativo svolge le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), se il direttore dei lavori non possiede i requisiti - nel caso di contratti di importo > 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze.
Ispettori di cantiere
Gli assistenti con funzione di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori e sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e di eventuali manutenzioni.
La figura dell9ispettore di cantiere è subordinata a quella del direttore operativo. La differenza sostanziale tra le rispettive mansioni consiste nel fatto che, mentre l9ispettore di cantiere svolge attività propriamente pratiche, come la sorveglianza in cantiere, il direttore operativo occupa un ruolo più gestionale; tra i compiti del direttore operativo vi è, infatti, quello di programmare e coordinare le attività dell9ispettore di cantiere
Agli ispettori di cantiere sono demandati i seguenti compiti da parte del direttore dei lavori:
• verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
• verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
• controllo sulle attività dei subappaltatori;
• controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;
• assistenza alle prove di laboratorio;
• assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
• predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni;
• assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
•
2.6.2) ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Il direttore dei lavori ha il compito dell'accettazione dei materiali previsti dal progetto, sia prima che dopo la messa in opera: al momento in cui vengono introdotti in cantiere valuta lo stato e la relativa documentazione (accettazione preliminare), l'accettazione diventa definitiva solo successivamente alla posa in opera; restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
Nel dettaglio, prima della messa in opera, i materiali vengono campionati e sottoposti all9approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni. In tale fase il direttore dei lavori rifiuta quelli deperiti o non conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell9Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, invitando l9esecutore a rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a proprie spese. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Se l9esecutore non procede alla rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell9esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d9ufficio.
Il direttore dei lavori verifica anche il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall9esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
In ogni caso, i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell9esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui ne accerti l9esecuzione senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 giorni dalla scoperta della non conformità.
Infine, il direttore dei lavori o l9organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d9appalto finalizzate a stabilire l9idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell9esecutore.
2.6.3) DOCUMENTI CONTABILI
La contabilità dei lavori è effettuata mediante l9utilizzo di strumenti elettronici specifici(1), che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari.
I documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori, o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere delegati dallo stesso(2), e firmati contestualmente alla compilazione secondo la cronologia di inserimento dei dati, sono:
1. il giornale dei lavori;
2. i libretti di misura;
3. il registro di contabilità;
4. lo stato di avanzamento lavori (SAL);
5. il conto finale.
1. Il giornale dei lavori riporta per ciascun giorno:
• l9ordine, il modo e l9attività con cui progrediscono le lavorazioni;
• la qualifica e il numero degli operai impiegati;
• l9attrezzatura tecnica impiegata per l9esecuzione dei lavori;
• l9elenco delle provviste fornite dall9esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant9altro interessi l9andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
• l9indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
• le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
• le relazioni indirizzate al RUP;
• i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
• le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
• le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi;
2. I libretti di misura(3) delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.
I libretti delle misure possono anche contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.
3. Il registro di contabilità(4) è il documento che riassume e accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto di misura associa i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore.
Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.
4. Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora; è ricavato dal registro di contabilità e rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto. Il SAL riporta:
• il corrispettivo maturato;
• gli acconti già corrisposti;
• l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.
Il direttore dei lavori trasmette immediatamente il SAL al RUP, il quale emette il certificato di pagamento. Previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, il RUP invia il certificato di pagamento alla
stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.
5. il conto finale dei lavori viene compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione dei lavori e trasmesso al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione(5).
Il conto finale viene sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ma deve limitarsi a confermare le riserve già iscritte negli atti contabili Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato. Il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore.
Art. 2.7
PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CRONOPROGRAMMA - PIANO DI QUALITÀ
Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore deve presentare alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Cronoprogramma(1)
Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell9intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione.
Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.
Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.
A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell9intervento può essere associato l9utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all9art. 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell9intervento.
Art. 2.8 CONSEGNA DEI LAVORI
Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori ha attestato lo stato dei luoghi verificando:
• l9accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
• l9assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell9approvazione del progetto medesimo.
L'attività è stata documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo trasmesso al RUP.
La consegna dei lavori, oggetto dell'appalto, all'esecutore avviene da parte del direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; negli altri casi il termine di 45 giorni decorre dalla data di stipula del contratto.
Il direttore dei Lavori, comunica con congruo preavviso all9esecutore, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo piani, profili e disegni di progetto.
Avvenuta la consegna, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono apposito verbale, che viene trasmesso al RUP, dalla cui data decorre il termine per il completamento dei lavori.
Il verbale contiene:
• le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
• l9indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d9opera per l9esecuzione dei lavori dell9esecutore, nonché dell9ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell9esecutore stesso;
• la dichiarazione che l9area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l9avvio e la prosecuzione dei lavori.
Sono a carico dell9esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 100 (CENTO) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
In caso di appalto con il criterio di selezione dell9OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori sarà determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell9offerta di ribasso presentata dall9esecutore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente.
L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Mancata consegna
• Nel caso in cui si riscontrano differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l9importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
• Nel caso in cui l'esecutore non prende parte alla consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la stazione appaltante può fissare una nuova data di consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, oppure risolvere il contratto ed incamerare la cauzione.
• La consegna può non avvenire per causa imputabile alla stazione appaltante(1) ed in tal caso l'esecutore può chiedere il recesso del contratto.
Se l'istanza di recesso viene accolta, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore a $MANUAL$, calcolato sull'importo netto dell'appalto considerando le percentuali riportate al comma 12 del predetto art. 3:
• 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
• 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
• 0,20% per la parte eccedente 1.549.000 euro.
La richiesta di pagamento delle spese, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell9istanza
recesso ed è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e confermare nel registro di contabilità.
Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l9esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell9importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante.
Se l'istanza di recesso non viene accolta(2), si procede alla consegna tardiva dei lavori, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
Sospensione
Avvenuta la consegna, la stazione appaltante può sospendere i lavori per ragioni non di forza maggiore, purché la sospensione non si protragga per più di 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto allo stesso modo del caso di consegna tardiva per causa imputabile alla stazione appaltante.
Consegna parziale
Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili ed, in contraddittorio con l'appaltatore, sottoscrive il verbale di consegna parziale dei lavori.
Al riguardo, l'esecutore presenta, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Tuttavia, se le cause di indisponibilità permangono anche dopo che sono stati realizzati i lavori previsti dal programma, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
Nel caso di consegna d9urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l9esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
Dopo la verifica dei requisiti dell9aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all9esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l9aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l9esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell9esecuzione.
Art. 2.9
SOSPENSIONI E TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI
È disposta la sospensione dell'esecuzione(1) ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:
• quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
• per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.
Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:
• le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
• lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate al fine della ripresa dell9intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;
• la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.
La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.
Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP dà avviso all9ANAC; contrariamente, l9ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell9art. 222 c.13 del codice.
In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione - l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall9esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa dei lavori, l9esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all9atto della ripresa dei lavori.
Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l9esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori(2) non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell9allegato II.14 del codice:
1. Osgi,max = 0,65 ç(Ic- Ui - Sg)çgsosp / Tcontr dove:
• Osgi,max = limite massimo per il risacimento dovuto ai maggiori oneri per le spese generali infruttifere
• Ic = importo contrattuale
• Ui = utile di impresa = 10% Ic
• Sg = spese generali = 15% Ic
• Tcontr = tempo contrattuale
• gsosp= giorni sospensione
2. lesione dell9utile coincidente con la ritardata percezione dell9utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all9art.2, c. 1, lett. e), del d.lgs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10 %, rapportata alla durata dell9illegittima sospensione;
3. mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte riferiti rispettivamente al valore reale, all9atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della manodopera accertati dal direttore dei lavori;
4. determinazione dell9ammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.
L'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
Xxxx'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori(3).
Art. 2.10
ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CASO DI PROCEDURE DI INSOLVENZA
Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 124 del d.lgs. 36/2023, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta(1).
Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio dell'impresa, stipula il contratto(2) qualora l9aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed esegue il contratto già stipulato dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.
Art. 2.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:
a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell9art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
b) modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell9appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.
Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:
• invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;
• formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest9ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.
Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.
Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all9appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:
• al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti - nei casi a) e b);
• al pagamento delle prestazione relative ai lavori regolarmente eseguiti decurtato:
• degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
• e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento
- quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).
Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all91% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art. 2.12 GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell'art. 53, c. 1, d.lgs. 36/2023:
Nelle procedure di affidamento di cui all9art. 50, c. 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all9articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso c. 1 dell9art. 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell9avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% dell9importo previsto nell9avviso o nell9invito per il contratto oggetto di affidamento
La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023, copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Tale garanzia - art. 106 c. 1, del codice - è pari al 2% del valore complessivo del presente appalto. Per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto d'appalto e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può ridurre l'importo sino all'1% o incrementarlo sino al 4%, con apposita motivazione.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura del 2% del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciscuna impresa del raggruppamento medesimo
La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante.
Oppure
La garazia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilascita da istituto di credito autorizzato(1), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.
La garanzia prevede la rinuncia:
• al beneficio della preventiva escussione del debitore principle;
• all'eccezione di cui all'art. 1957(2) c. 2 c.c.;
• all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.
Tale garanzia copre un arco temporale almeno di 180 giorni - che possono variare in relazione alla durata presumibile del procedimento - decorrenti dalla presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30% quando, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI CEI ISO 9000, è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione del 30% e del 50%, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediande ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1. L'importo della garanzia e del suo rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del 30% e del 50%, quando l'operatore economico possegga una o più delle certificazioni o marchi individuati dall'allegato II.13 del codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. Nel caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per beneficiare della riduzione il possesso dei requisiti viene espressamente indicato nel contratto, in quanto opportunamente documentatto nei modi previsti dalla
normativa vigente in sede di offerta.
La garanzia è conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell9economia e delle finanze, e prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.
Art. 2.13 GARANZIA DEFINITIVA
L'appaltatore alla sottoscrizione del contratto, costituisce, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalità previste dall9articolo 106 del d.lgs. 36/2023, ed è pari al 10% dell'importo contrattuale(1).
La garanzia definitiva è costituita sotto forma di cauzione con bonifico (o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante.
Oppure
La garazia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilascita da istituto di credito autorizzato(2), a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamentte presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.
La garanzia prevede la rinuncia:
• al beneficio della preventiva escussione del debitore principle;
• all'eccezione di cui all'art. 1957(3) c. 2 c.c.;
• all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.
Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.
La stazione appaltante richiede all9aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo Garanzia provvisoria.
L'esecutore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l9applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l9erogazione dell9anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell9appalto o a specifiche situazioni soggettive dell9esecutore dei lavori, la stazione appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.
Le ritenute sono svincolate dalla stazione appaltante all9emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La stazione appaltate ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall9esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincola con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell980% dell'iniziale importo garantito. L9ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o CRE o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Art. 2.14 COPERTURE ASSICURATIVE
L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L9importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto(1).
Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell9economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.
La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.
Art. 2.15 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Il subappalto è il contratto con il quale l9appaltatore affida a terzi l9esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.
Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall9appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.
Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice la stazione appaltante, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell9aggiudicatario sulla base:
• delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all9art. 104 c. 11(1) del codice (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);
• dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell9elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al c. 52 dell'art. 1
della L. 190/2012, ovvero nell9anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall9art. 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell9inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Sussite l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l9oggetto del subappalto subisce variazioni e l9importo dello stessoviene incrementato.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II(2), del codice;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.
L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all9esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l9ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L9aggiudicatario è responsabile in solido(3) con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l9applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l9oggetto dell9appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell9oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi
di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni(4).
È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenzza della mano d'opera(5) relativa allo specifico contratto affidato.
Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute(6) al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.lgs. 81/2008, nonché dell9art. 5, c. 1, della
L. 136/2010, l9appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L9appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell9autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell9appalto e dell9esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo(7) delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l9ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che
non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.
Art. 2.16
PREMIO DI ACCELERAZIONE E PENALI
I contratti di appalto prevedono premi di accelerazione nel caso in cui l'opera venga ultimata in anticipo rispetto ai termini contrattualmente previsti, mentre nel coso contrario, ovverosia per ritardi nell'esecuzione delle prestazioni - ritardi imputabili all'appaltatore - penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto.
Ebbene, al rigurdo, la Stazione Appaltante ha previsto che qualora l'ultimazione dei lavori oggetto del presente Capitolato speciale d'appalto e del contratto, avvenga in anticipo rispetto al termine riportato(1) nell'articolo Consegna lavori - Inizio e termine per l'esecuzione, viene riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione, calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza superare complessivamente il 20% di detto ammontare. Il riconoscimento del premio di accelerazione è subordinato alla previa approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità e sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.
Le penali dovute, invece, per il ritardato adempimento e quelle per il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 47, comma 3, 3-bis e 4, di cui al DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021, volti a favorire la pari oppotunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, sono calcolate, anche in questo caso, in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille(2) dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e alla gravità della violazione, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale.
La Stazione appaltante laddove l'importo delle penali applicate raggiunga il 20% del valore dell'importo netto contrattuale, può risolvere il contratto tramite comunicazione scritta.
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera DELL'1 PER MILLE dell'importo netto contrattuale.
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Art. 2.17 SICUREZZA DEI LAVORI
L9appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell9articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008.
L9obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante.
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 8) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell9appaltatore, prima dell9inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), all'Appaltatore potrà essere richiesta la redazione di un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori,
ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:
a) verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) copia della notifica preliminare, se ricorre il caso di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).
All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore, e per suo tramite i subappaltatori, dovranno dichiarare esplicitamente di essere a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in cui si colloca l'appalto e cioè:
• il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
• il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
• che i lavori appaltati rientrano/non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
• il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione;
• il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
• di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 6.156,08.
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81:
• verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ove previsto;
• verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
• adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
• organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
• sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
• controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
• segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
• proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, il CSE provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
I piani di sicurezza dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell9articolo 119, c. 12, del d.lgs. 36/2023, l9affidatario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell9appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell9interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 2.18
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L9amministrazione attuatrice, secondo le indicazioni fornite dall9Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo $MANUAL$, caricando la documentazione inerente il conseguimento dei milestone e target e conservando la documentazione specifica relativa alla presente procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l9espletamento delle verifiche previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano.
Pertanto, l'Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi in materia contabile previsti dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022(1).
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
Tutti i movimenti finanziari relativi all9intervento per pagamenti a favore dell9appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all9intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall9ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.
Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all9intervento.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 2.19
ANTICIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l9importo dell9anticipazione del prezzo pari al 20%(1) da corrispondere all9appaltatore entro 15 giorni dall9effettivo inizio della prestazione.
L9erogazione dell9anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, c. 8 e 9 del codice è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi dell'art. 106 c. 3 del codice, o assicurative, autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l9assicurazione e che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell9albo degli intermediari finanziari di cui all9arti. 106 del d.lgs. 385/1993 che svolgono esclusivamente attività di rilascio garanzie e sono sottoposti a revisione contabile.
La garanzia fideiussoria è emessa e firmata digitalmente ed è verificabile telematicamente presso l9emittente, ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell9art. 8-ter c. 1, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall9Agid con il provvedimento di cui all9art. 26 c. 1 del codice.
L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00
Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall9adozione di ogni SAL, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
Il SAL, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nelle modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l9esecutore dei lavori. Contestualmente all9esito positivo dell9accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell9esecutore, il direttore dei lavori adotta il SAL e lo trasmette al RUP.
In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell9esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l9adozione del SAL, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l9esecutore, archivia la comunicazione oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.
I certificati di pagamento(3) relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all9adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell9esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento. L9esecutore emette fattura al momento dell9adozione del certificato di pagamento.
Il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo all9esito positivo del collaudo dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall9emissione dei relativi certificati. Il pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo non sia concordato un diverso termine nel contratto (non superiore a 60 giorni) e purchè ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell9opera, ai sensi dell9art. 1666 c.
2 del c.c.
In caso di ritardo nei pagamenti si applicano gli interessi moratori di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs.
231/2002.
Le piattaforme digitali di cui all9art. 25 del codice, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti ai SAL e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l9interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l9interconnessione e l9interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall9art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005.
Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell9esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l9importo corrispondente all9inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull9importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l9affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d9opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all9affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
Art. 2.20
CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI
Si stabilisce che il conto finale viene compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell9ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l9esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, non superiore a 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato.
Firmato dall'esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP dà avviso al sindaco o ai sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il sindaco trasmette al RUP i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.
Al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:
• il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
• gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
• le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
• gli eventuali nuovi prezzi e i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
• gli ordini di servizio impartiti;
• la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
• i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;
• gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
• i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
• le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del codice;
• gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
• tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Art. 2.21
ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, all'Appaltatore è concesso un premio di accelerazione(1) per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della Penali (PNRR).
Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell9esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l9esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all9esecutore.
Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l9assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull9uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l9inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l9avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
In sede di collaudo il direttore dei lavori:
a) fornirà all9organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo stesso la documentazione relativa all9esecuzione dei lavori;
b) assisterà i collaudatori nell9espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.
Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
Salvo quanto disposto dall9articolo 1669 del codice civile, l9appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell9opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l9incarico di collaudo dell9opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all9articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l9impresa affidataria. Il certificato sarà quindi
confermato dal responsabile del procedimento.
La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:
1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all9articolo 117 del d.lgs. n. 36/2023, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all9articolo 117 del d.lgs. n. 36/2023, per la durata di dieci anni.
Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l9apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.
All9esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell9emissione della fattura da parte dell9appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell9opera, ai sensi dell9articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Art. 2.22
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell9allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:
• la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
• i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
• la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
• la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della stazione appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
• la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
• la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
• il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
• la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
• l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
• la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
• l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59 e s.m.i.;
• le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
• l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
• il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
• la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati daaltre ditte;
• il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della stazione appaltante;
• l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
• il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
• la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 119 c. 11 del d.lgs. 36/2023;
• l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
• il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
• la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023;
• la trasmissione alla stazione appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 119 c. 5 del d.lgs. 36/2023. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale
compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
Si evidenzia infine che, le amministrazioni titolari delle misure sono responsabili del raggiungimento di traguardi intermedi e finali (milestone e target), mentre i soggetti attuatori, hanno la responsabilità di realizzare le opere nel rispetto del principio del DNSH e della normativa PNRR.
Nel caso in cui l9amministrazione attuatrice non raggiunga i milestone e target finali previsti dal PNRR per l9attuazione degli interventi ad essa affidati, l9Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR revoca i contributi previsti per il loro finanziamento riassegnando le pertinenti risorse con le modalità previste dalla legislazione vigente.
L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire che la propria attività sia realizzata nel rispetto del tagging ambientale.
Di conseguenza dovrà rispettare i seguenti obblighi:
• dimostrare il raggiungimento dei target e delle milestone;
• rispettare gli obblighi relativi al DNSH;
• produrre nel sistema informatico documentazione pertinente e provante il rispetto del Principio del DNSH (documentazione che sarà oggetto di verifica da parte di questa Stazione Appaltante);
• rispttare gli obblighi in materia contabile conformente a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 9 del 10 febbraio 2022(2).
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.
Art. 2.23
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la stazione appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 119 c. 13 del d.lgs. 36/2023, sono indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Art. 2.24
PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della stazione appaltante.
L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla stazione appaltante intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Qualora detti materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di contratto.
Art. 2.25 RINVENIMENTI
Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico, di cui all'allegato I.8 del d.lgs. 36/2023, risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica l'art. 35 del Capitolato generale d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla stazione appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redige regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.
L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che sono state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.
Art. 2.26 BREVETTI DI INVENZIONE
I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non è possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».
Nel caso la stazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.
Art. 2.27
GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilità è sottoposto all9esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.
Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilità:
• la precisa quantificazione(1) delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute;
• l9indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell9appalto;
• le contestazioni relative all9esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d9appalto o dal progetto esecutivo;
• le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell9appalto;
• le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell9appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell9appalto.
L9esecutore, all9atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall9invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l9onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.
Se l9esecutore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato II.14, del d.lgs. 36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione
le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto, ma le riserve non sono state iscritte secondo le modalità sopra indicate, i dati registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere le sue riserve o le domande che ad esse si riferiscono.
Accordo bonario
Qualora in seguito all9iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell9importo contrattuale si può procedere ad un accordo bonario(2).
Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del codice(4).
Prima dell9approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l9importo delle riserve, il RUP attiva l9accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.
Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato.
Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto dopo aver acquisito la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx, scegliendolo nell'ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall9allegato V.1 - Compensi degli arbitri - del codice. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo entro 90 giorni dalla data di comunicazione.
L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:
• verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
• effettua eventuali ulteriori audizioni;
• istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;
• formula, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l9accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L9accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 60esimo giorno successivo alla accettazione dell9accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
Tutte le ulteriori controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice ordinario – Foro competente di Imperia.
Art. 2.28
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI E CLAUSOLE DI REVISIONE
Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è stato calcolato secondo quanto indicato nel computo metrico estimativo che comprende l9indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari.
I prezzi unitari in base ai quali sono pagati i lavori appaltati sono stati computati tenendo conto di risorse umane, attrezzature e prodotti impiegati nella realizzazione dell'opera:
• risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell9uomo - manodopera. I costi delle risorse umane sono costituiti dal costo del lavoro determinato annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro omparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
• attrezzatura: fattore produttivo capitale che include i beni strumentali, le macchine, i mezzi, i noli, i trasporti - noli e trasporti. Si distingue in nolo a freddo e nolo a caldo in funzione dei costi compresi in esso, secondo e seguenti definizioni:
• nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d9opera o dell9attrezzatura non comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
• nolo a caldo(1): comprende i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (come i carburanti o i lubrificanti), la normale manutenzione e le assicurazioni R.C.;
• prodotto: risultato di un9attività produttiva dell9uomo, tecnicamente ed economicamente definita, per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell9attività produttiva delle costruzioni. I costi dei prodotti comprendono gli oneri derivanti all'appaltatore dalla relativa fornitura franco cantiere, incluso il costo del trasporto.
I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore.
Il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni viene determinato considerando i prezzi correnti alla data dell9approvazione del progetto, riportati nei prezzari predisposti dalle regioni(2).
I prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell9anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data, ovvero:
• nel caso di un progetto di fattibilità tecnica economica da porre a base di gara, approvato entro il 30 giugno, per quantificare il limite di spesa è possibile utilizzare il prezzario vigente nell9anno precedente; dopo il 30 giugno si procede alla revisione del progetto utilizzando il prezzario vigente;
• nel caso di un progetto esecutivo da porre a base di gara, approvato entro il 30 giugno, si utilizza l9elenco dei prezzi approvato con il livello progettuale precedente; nel caso in cui siano necessari ulteriori prezzi, i medesimi possono essere dedotti dal prezzario vigente nell9anno precedente.
Disposizioni introdotte in via transitoria dalla L 197/2022 (Legge di Bilancio)(3) per far fronte all'aumento del costo dei materiali da costruzione anche per l'anno 2023
caso 1 - Procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
A causa dell'aumento eccezionale dei prezzi, ai sensi dell'art. 1, comma 371, Legge 197/2022, questa stazione appaltate contabilizza i lavori oggetto del presente appalto sulla base del prezzario regionale infrannuale aggiornato alla data del 28 Dicembre 2022 valido fino al 31 marzo 2023 (art. 26, comma 2, DL 50/2022, convertito con modificazioni dalla L 91/2022), termine entro il quale la regione dovrà obbligatoriamente procedere all'aggiornamento annuale del prezzario, secondo quanto stabilito dall'art. 41, c. 13 del d.lgs. 36/2023
Nei casi sopra riportati la Stazione appaltante riconosce tali maggiori importi, al netto dei ribassi d'asta formulati in sede di offerta e nella misura del 90 o 80(4) per cento e il relativo certificato di pagamento verrà emesso contestualmente entro 5 giorni dall'adozione del SAL. Il pagamento è effettuato utilizzando:
• risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nel limite del 50%;
• eventuali somme a disposizione della stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
• somme derivanti da ribassi d9asta qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
• somme relative ad altri interventi già ultimati e collaudati, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della relativa spesa autorizzata.
Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte(5) dell'appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.
Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore riconosce la compensazione così come segue:
• se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;
• se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.
La compensazione è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
2.28.1) CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI
La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.
Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si da luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.
La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT(1).
Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
• desumendoli dai prezzari di cui all9art. 41 del codice, ove esistenti;
• ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d9opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell9offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l9esecutore, e approvati dal RUP.
Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta offerto dall9appaltatore in sede di gara.
Se l9esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l9esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l9esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
• nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
• le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
• le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
•
Art. 2.29
OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI
La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il <Regolamento dei prodotti da costruzione=.
L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell9esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l9obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.
Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all9origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
CAPITOLO 3
REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DISPOSIZIONI DI SETTORE
Art. 3.1
PER QUANTO DI PERTINENZA AL PRESENTE APPALTO SI RIPORTA IL PROTOCCOLLO "FIDAL SMART TRACK" RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI PERL'ALTETICA LEGGERA DI TIPO "P - PROMOZIONALI" (SCOLASTICI - PARTI EVIDENZIATE IN GIALLO)
L9impianto in quanto di pertinenza ad una scuola e non utilizzato per competizioni agonistiche ufficiali, non è specificatamente soggetto alle normative di settore sportivo quali il DM 18/03/1996
<Norme di sicurezza per la costruzione e l9esercizio degli impianti sportivi=, le Norme Coni impiantistica sportiva e i regolamenti delle federazioni sportive coinvolte, FIDAL atletica, FIP Basket, FIPAV volley, FIGC calcio e pertanto non è previsto obbligo per l9ottenimento dei relativi pareri preventivi di competenza. Tuttavia la presente progettazione è stata condotta nel rispetto delle suddette norme anche al fine di un possibile utilizzo della struttura in orari extrascolastici a servizio di realtà dilettantistiche locali. In particolare l9impianto sportivo scolastico, in riferimento alle <Norme Coni sull'Impiantistica Sportiva 2008=, si configura come <impianto sportivo complementare= "..destinati esclusivamente alla pratica di attività fisico-sportive non regolamentate dalle FSN e DSA, aventi anche finalità ludico ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa". Gli impianti sportivi complementari sono soggetti alle normative emanate dalle Istituzioni competenti al riguardo.
L9 IMPIANTO DI ATLETICA
1.13 RACCOMANDAZIONI
In ragione degli elevati oneri di realizzazione e di ristrutturazione dell'impianto di atletica leggera, oneri principalmente derivati dalle dimensioni delle sue aree sportive, dai costi delle superfici specialistiche e dall9ampia dotazione delle attrezzature, l9attenta lettura della Circolare Tecnica FIDAL <SmarTrack= 2019, è caldamente raccomandata a quanti dovranno affrontarne il tema della realizzazione o della ristrutturazione.
L'impianto di atletica leggera è universalmente riconosciuto quale infrastruttura sportiva dall'elevato valore sociale e sportivo. Quindi, tra i criteri oggi da adottare per la corretta progettazione di un nuovo impianto o per la riconversione di uno esistente, alle molteplici e specialistiche particolarità progettuali e costruttive che caratterizzano le sue aree sportive e relative attrezzature obbligatorie, dovranno necessariamente essere considerati anche quelli volti a garantire l'efficienza funzionale e quindi la sostenibilità gestionale dell'opera. Si dovrà quindi avere un approccio progettuale che sia pure parzialmente e ove possibile, non prenda più in considerazione i vecchi modelli progettuali ancora assai diffusi.
E9 di tutta evidenza quanto oggi scelte progettuali e aspetti gestionali siano fortemente condizionati dal mercato e dalle tendenze dallo stesso indicate. Per rimanere nell'ambito dell'impiantistica sportiva in generale e quindi anche di quella destinata all'atletica leggera, si può però affermare che le tendenze possono essere anche condizionate e possono affermarsi in virtù dell9offerta di impianti di nuova generazione. Impianti (luoghi) nei quali la pratica della più antica e naturale di tutte le discipline sportive, possa essere stimolata da scelte progettuali innovative in piena sintonia con l'ambiente circostante (urbano e naturale), oltre che certamente e finalmente dalla possibilità di poter svolgere all'interno dello stesso impianto tutto il "ciclo tecnico" dell'allenamento.
Ma per evitare di vanificare sia pur solo parzialmente l'investimento e quindi garantire la sostenibilità dell'impianto unitamente alla massima diffusione di una disciplina sportiva come pochissime altre dagli elevati contenuti etici, civici e salutistici, questi impianti, questi luoghi, dovranno attrarre e fidelizzare i
frequentatori, quale concreta espressione di un nuovo concetto di polifunzionalità impiantistica della disciplina: veri e propri "athletic utility center", finalmente capaci di offrire oltre a spazi sportivi alternativi (diversificazione = sostenibilità), anche spazi destinati ad una qualitativa offerta di servizi tecnici, di cortesia e sociali, che avendo anche attenzione a disabilità e ambiente, possano finalmente essere al passo con i tempi e con le attese delle future generazioni di appassionati dell'atletica leggera e dei cittadini in genere.
Nelle considerazioni che d9ora in avanti si dovranno fare in previsione della realizzazione di un nuovo impianto completo o parziale, come nella ristrutturazione del patrimonio esistente, dovrà necessariamente essere presa in esame anche l9ipotesi che impianti completi possano essere <dismessi= e/o riconvertiti in impianti parziali o ridotti di più attuale concezione, di massima efficienza gestionale e di piena rispondenza alla locale realtà atletica.
Considerazioni di approccio che consentiranno quindi di calibrare gli interventi alla reale consistenza del movimento atletico sul territorio di riferimento, capaci perciò di contribuire a una maggiore diffusione della cultura atletica ottimizzando gli investimenti, anche attraverso la realizzazione degli <Impianti a Km 0=, identificabili in due fondamentali tipologie di intervento:
alle Società di Atletica Leggera e alle Associazioni che si occupano di disabilità;
- "Elementi di atletica" - singoli componenti di un impianto di atletica leggera da inserire all9interno di esistenti o erigendi impianti sportivi pluridisciplinari e non (pubblici e privati), come pure da inserire all'interno di complessi scolastici, ma fruibili negli orari extra scolastici
- <Athletics ground= - aree polivalenti sportive a libero accesso ad evidente vocazione atletica, destinate alla pratica/gioco della disciplina e capaci di stimolare aggregazione, da realizzarsi in piazze, in giardini pubblici, in parchi comunali e residenziali, o all'interno di edifici/spazi industriali da recuperare. Per la promozione degli "Athletics Ground" la FIDAL ha già realizzato modelli di riferimento.
Questa più attuale e flessibile interpretazione del tema, vuole trasformare il tradizionale e classico impianto di atletica leggera in uno "SmarTrack".
Questa 10^ edizione della Circolare Tecnica FIDAL, che proprio in virtù di questo avviato e profondo rinnovamento è definita "SmarTrack", è quindi il primo e più importante strumento di approfondimento consultivo degli aspetti procedurali, progettuali e tipologici che la FIDAL mette a disposizione di quanti dovranno affrontare il tema della progettazione o riprogettazione di un impianto destinato all'avvio o alla pratica diffusa della disciplina olimpica per eccellenza.
La Circolare Tecnica FIDAL SmarTrack 2019, con gli allegati tecnico-funzionali dei quali nel tempo sarà corredata, è quindi in grado di offrire un concreto supporto utile ad orientare il Progettista, la Pubblica Amministrazione, il Gestore o il Dirigente di Società, nei tanti aspetti procedurali, progettuali e gestionali che oggi possono concorrere al successo di un9impresa sportiva, supportandoli nelle scelte da prediligere.
Aspetti questi per i quali la FIDAL e il Settore Impianti e Programmazione, attraverso l'operato dell'Ufficio Impianti Sportivi, sono in grado di fornire ulteriore e costante attività di consulenza in fase progettuale e di assistenza in fase di realizzazione e collaudo dell'impianto sportivo.
1.2 3 PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
Quali generali Norme di riferimento per la progettazione di nuovi impianti sportivi o per la ristrutturazione di impianti esistenti, riteniamo utile riportare quanto al riguardo sinteticamente indicato sul sito del CONI, nel link di <Sport e Salute (già CONI Servizi) - Consulenza Impiantistica Sportiva=, che ricorda l'obbligo di fare riferimento ad una serie di vigenti norme e regolamenti quali:
◼ Principi generali e disposizioni comuni di cui al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 Giugno 2016, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni)
◼ Xxxxx e prescrizioni nazionali su Sicurezza e Aspetti Igienico-sanitari;
◼ Normative tecniche (Norme UNI, Norme UNI EN, Norme UNI ISO, Norme ISO);
◼ Normativa CONI per l9impiantistica sportiva;
÷ Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate; In particolare:
◼ Il Regolamento <Principi informatori= (Delibera CN CONI n. 1476 del 30 Ottobre 2012 - revisione).
◼ Il Regolamento Pareri (Delibera CN CONI n° 1470 del 3 Luglio 2012, che aggiorna la precedente Delibera CN CONI n° 1421 del 25 Giugno 2010);
◼ DM Interni 18 Marzo 1996 (coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale del 6 Giugno 2005);
L'insieme di queste Norme e Regolamenti definisce, per i singoli e specifici argomenti trattati, tutte le caratteristiche alle quali deve riferirsi l'infrastruttura sportiva nel suo insieme e le modalità di acquisizione del preventivo Parere CONI al progetto; parere vincolante allorquando l'opera sia realizzata con mutui ottenuti dall'Istituto per il Credito Sportivo o altre forme di finanziamento pubblico che lo prevedano (es.: Sport e Periferie).
Alla Federazione Italiana di Atletica, sulla base dei Regolamenti emanati e periodicamente aggiornati da WA (World Athletics), è invece demandata la responsabilità e la competenza per l9emissione dei pareri in merito alla progettazione delle specialistiche aree sportive dell9impianto; Pareri propedeutici all9omologazione delle stesse una volta realizzate.
L'omologazione federale è l'atto che, stabilendo la corretta realizzazione e la piena rispondenza delle aree sportive e delle relative attrezzature a quanto previsto dal progetto e presupposto il permanere nel tempo delle ideali condizioni delle componenti sportive specialistiche, stabilisce che i risultati agonistici che sullo stesso impianto saranno ottenuti, potranno essere ufficialmente validati/riconosciuti e pertanto potranno essere inseriti nelle graduatorie nazionali ed internazionali.
Per la progettazione degli impianti di atletica leggera i principali documenti di riferimento sono:
- IAAF Track & Field Facilities Manual 2008;
- Regolamento Tecnico Internazionale di WA;
- Manuale Tecnico per la progettazione degli impianti di atletica leggera edito dalla FIDAL;
- Circolare Tecnica della FIDAL per quanto nella stessa eventualmente citato.
1.3 3 DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE
Per l9approvazione di un progetto da parte dell'Ufficio Impianti Sportivi della FIDAL, il progetto per la realizzazione di un impianto di atletica leggera, possibilmente nella versione <Definitivo=, deve comprendere i seguenti elaborati:
1. la Relazione Tecnica;
2. il Capitolato Speciale d9Appalto, per la specifica parte che si riferisce alle prescrizioni e alle caratteristiche dell9impiantistica FIDAL
3. il Computo Metrico Estimativo, con il quadro economico comprensivo degli importi della Tassa di Omologazione e delle previste Visite di Controllo in Corso d9Opera;
4. l9Elenco dei Prezzi Unitari comprensivo delle eventuali analisi prezzi per i NP;
5. l9Elenco delle Attrezzature necessarie all9omologazione FIDAL;
6. quanto altro necessario a fornire una chiara e univoca descrizione dei lavori da realizzare.
7. i seguenti Elaborati Grafici di specifico riferimento all9impianto specialistico e quelli degli elementi accessori:
◼ piano quotato di anello e pedane dell9esistente impianto atletica leggera (nel solo caso di intervento di ristrutturazione)
÷ planimetria generale dell9area sportiva in scala 1:1000
◼ planimetria generale dell9impianto sportivo in scala 1:500
◼ planimetria generale quotata di anello e pedane dell9impianto di atletica leggera in scala 1:200
◼ planimetria come sopra riportante quote e pendenze di progetto
◼ planimetria come sopra riportante gli impianti tecnologici e il sistema di smaltimento delle acque superficiali
◼ tavola dei particolari costruttivi di anello e pedane in scala 1:10 / 1:20 comprensiva delle sezioni
◼ ove previsto da progetto o perché già esistenti, planimetrie in scala 1:200 degli spogliatoi e dei locali destinati all9organizzazione degli eventi o delle quotidiane attività di gestione dell9impianto sportivo, con particolare raccomandazione a quanto ora previsto nel successivo Paragrafo 1.4 – Requisiti Tecnici e Gestionali dell9Impianto; il tutto in totale conformità con il Regolamento Tecnico Internazionale I.A.A.F - F.I.D.A.L.
Si raccomanda che nel Capitolato Speciale d9Appalto sia riportato di fornire l9impianto dell9obbligatoria minima dotazione di Attrezzature ed Arredi Tecnici secondo quanto previsto nel Capitolo IX della presente Circolare; dotazione ritenuta parte integrante della costruzione di un impianto e imprescindibile per l9omologazione finale dello stesso.
Si richiede di inserire nel Capitolato Speciale d9Appalto e nel Bando di Gara per l9aggiudicazione dei lavori, quali spese non soggette al ribasso d9asta come gli oneri della sicurezza, che l9importo degli Oneri di Collaudo e se preventivamente quantificabili come numero anche quelli delle Visite di Controllo in Corso d9Opera, siano inseriti nell9importo lavori a base d9appalto del Quadro Economico.
Si raccomanda infine all9Ente Appaltante di inserire nelle prescrizioni contrattuali del Capitolato Speciale d9Appalto la richiesta vincolante delle garanzie a suo favore elencate nella presente Circolare al successivo Capitolo II, parr. 2.2 e 2.3 .
1.4 - REQUISITI TECNICI e GESTIONALI DELL9IMPIANTO
Per poter garantire alle Amministrazioni Proprietarie e ai futuri Gestori che anche gli impianti di atletica possano finalmente avere concrete opportunità gestionali, e che sugli stessi impianti Atleti e Tecnici vi possano finalmente completare l9intero ciclo dell9allenamento e infine che le Società e i Dirigenti vi possano al contempo maturare significative esperienze gestionali e manageriali, possibilmente consentendo, se richiesto, che nell9impianto stesso una o più Società possano individuare la loro Sede Sociale, è necessario che gli impianti di atletica subiscano un radicale ed appropriato processo di rinnovamento infrastrutturale. Rinnovamento che deve obbligatoriamente riguardare gli impianti di nuova progettazione, come quelli esistenti, in parte o totalmente da ristrutturare, che a fronte dei maggiori investimenti potranno però garantire maggiori entrate e, contrariamente agli attuali modelli, piena e duratura autonomia gestionale.
A partire dal 1° Gennaio 2020, la progettazione degli impianti di nuova costruzione e per quanto possibile anche quella di completamento, ampliamento e ristrutturazione di quanti altri già esistenti, dovrà necessariamente prevedere nell9ipotesi progettuale, la realizzazione degli <spazi ad attività sportive e non accessorie= di seguito evidenziati.
Spazi di seguito specificati, programmabili anche in differenti lotti funzionali, per i quali è già stata avviata la richiesta di inserimento degli stessi all9interno della Norma CONI, quali componenti obbligatori per gli impianti di atletica leggera di nuova progettazione.
1.4.1 - Ulteriori aree destinate a Spazi Sportivi e Servizi di Cortesia
- Aree destinate all9accoglienza/reception (min. mq 15/20,00);
- area di ristoro (min. mq 25/30,00 esclusi eventuali spazi all9aperto);
- pro-shop (min. mq 20/30 + piccolo deposito);
- aree destinate a Segreteria delle Attività e Gestione Impianto (min. mq 35,00);
- aree destinate alle attività Societarie e/o di supporto ad attività didattiche (min. mq 60 in uno o due ambienti);
- spogliatoi per minori accompagnati (min. mq 35,00);
- aree destinate allo svolgimento di attività di muscolazione, pesistica e/o a corpo libero (min. mq 50/60,00);
- altre aree sportive compatibili (es.: calcio, rugby, polivalenti 20 x 40 outdoor, piste di pattinaggio, ecc.) (*);
- implementazione di spazi/aree destinate alle disabilità;
- sala medica/fisioterapica (min. mq. 20,00 + spogliatoio/servizio igienico).
(*) anche realizzati all9interno dell9anello nei casi in cui nell9impianto non si svolgessero attività di lanci lunghi o nei casi in cui l9area dei lanci fosse realizzata esternamente, ma limitrofa all9impianto di atletica leggera. Nel primo caso l9impianto sarà classificato come Impianto Parziale, nel secondo caso l9impianto sarà classificato come Impianto Completo.
Nell9Allegato V di prossima pubblicazione alla CT2019, saranno proposti schemi e ipotesi progettuali e funzionali per l9impianto di atletica leggera di ultima generazione, completo o parziale, che metteranno in risalto le prerogative gestionali che gli stessi dovranno necessariamente avere.
IMPORTANTE!
Non potranno ottenere il Parere Preventivo della FIDAL, e di conseguenza gli impianti la successiva eventuale omologazione, i progetti che, redatti a partire da Gennaio 2020 e relativi a impianti di nuova costruzione o a impianti per i quali, nell9ambito di una eventuale ristrutturazione delle componenti infrastrutturali (non sportive), non prevedano quanto al riguardo specificato al presente <Capitolo 1.4 – Requisiti Tecnici e Gestionali dell9Impianto=.
1.4.2 3 Interventi a favore della sostenibilità ambientale e della pratica dei Disabili
La Federazione Italiana di Atletica Leggera, da sempre sensibile alle problematiche ambientali e di contenimento dei costi energetici che tanto incidono nei costi di gestione degli impianti, raccomanda fortemente l9adozione di soluzioni e sistemi, che in tal senso possano fornire un concreto contributo all9ambiente e a quanti hanno o vorranno avere impianti di a.l. in gestione. 14
In quest9ottica, a quanti vorranno percorrere la strada del profondo rinnovamento che con la Circolare 2019 si vuole dare all9impiantistica di atletica leggera, l9Ufficio Impianti Sportivi Federale può fornire il necessario supporto tecnico:
◼ sistemi atti al recupero delle acque piovane, riutilizzabili per irrigazione e pulizia delle aree sportive (in applicazione al Decreto Prima Pioggia);
◼ installazione di impianti per il Solare Termico;
◼ installazione di impianti Fotovoltaici;
◼ installazione di impianti di Cogenerazione;
◼ creazione di spazi e adozione di sistemi di Gestione dei Rifiuti, in linea con le ultime Normative Europee, compatibilmente a quanto adottato dalle Amministrazioni Locali;
◼ interventi volti a migliorare l9accessibilità e a favorire la fruibilità sportiva per i disabili (vedere al riguardo anche Xxxxx CONI)
LE GARANZIE A FAVORE DEGLI ENTI APPALTANTI
2.1 - OBBLIGHI IN FASE PROGETTUALE E DI ASSEGNAZIONE DELLE OPERE
2.1.1 3 Acquisizione del Parere FIDAL
L9acquisizione del Parere FIDAL è fortemente consigliato per evitare che ad impianto completato, lo stesso possa non essere collaudato e conseguentemente non omologato, a causa di errori e/o incongruenze progettuali.
Il Parere viene rilasciato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera tramite il suo Ufficio Impianti Sportivi, a seguito della visione degli elaborati di progetto. La visione degli elaborati può essere effettuata direttamente presso l9Ufficio Impianti, oppure definendo con lo stesso le modalità di invio/spedizione della documentazione progettuale da visionare, citata al Capitolo I, Par. 1.3.
La richiesta del Parere FIDAL, ha un costo pari a ¬ 1.000,00 + IVA di Legge. Per avviare la richiesta di emissione del Parere FIDAL è necessario che l9Amministrazione proprietaria dell9impianto, o l9Impresa, inviino tramite mail all9Ufficio Impianti Sportivi una comunicazione su carta intestata con la richiesta; la richiesta dovrà contenere la specifica dei dati fiscali, il codice univoco ufficio (IPA) e tutti gli altri dati da inserire in fattura (CIG, determinazioni, ecc). Solo successivamente all9emissione della fattura elettronica da parte della FIDAL, l9Amministrazione, o l'Impresa, potrà versare gli oneri relativi al Parere FIDAL; il Richiedente potrà in ogni caso richiedere l9incontro o inviare la documentazione progettuale anche prima di aver adempiuto agli aspetti amministrativi.
Per abbreviare i tempi dell9approvazione obbligatoria dei progetti da parte della CIS CONI o dei Consulenti CONI per l9Impiantistica Sportiva a livello Regionale, si consiglia, laddove se ne ravvisi la necessità, di acquisire per tempo il Parere FIDAL, allegandolo poi alla documentazione progettuale, prima che la stessa sia sottoposta all9approvazione degli Organi Tecnici del CONI.
2.2 - GARANZIE IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE
In fase di realizzazione delle opere, la FIDAL, previa richiesta della Stazione Appaltante e/o dell9Ente Proprietario, o anche dell9Impresa Aggiudicataria, potrà fornire la necessaria assistenza tecnica, finalizzata a garantire che le più specialistiche tra le attività di costruzione dell9impianto, siano realizzate in conformità a quanto previsto dai vigenti Regolamenti Tecnici di WA e dai Dettati Tecnici Federali. La corretta realizzazione delle opere, effettuata nel rispetto dei suddetti Dettati, è condizione primaria per il rilascio del Collaudo Sportivo da parte della FIDAL.
2.2.1 3 Visite di Controllo dei Lavori in Corso d9Opera
Al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere specialistiche, la FIDAL consiglia all9Ente Richiedente di effettuare non meno di tre (3) Visite di Controllo in Corso d9Opera. 16
Le Visite devono essere richieste dall9Ente Richiedente (Proprietario, Gestore, Impresa, ecc.) inoltrando la richiesta su carta intestata dello stesso Ente esclusivamente all9Ufficio Impianti Sportivi della FIDAL, anche via mail. La FIDAL provvederà ad incaricare un Collaudatore che contattando la Direzione Lavori e/o l9Ufficio Tecnico dell9Ente, concorderà data e modalità del suo intervento; intervento che il Collaudatore dovrà obbligatoriamente svolgere alla presenza di un Rappresentante della Stazione Appaltante.
La prima Visita di Controllo in Corso d9Opera è gratuita.
L9importo di ogni ulteriore Visita di Controllo in Corso d9Opera, successiva alla prima, è determinato in ¬ 800,00 + IVA di Legge, cadauna. Tempi e modalità di versamento dell9onere sono identici a quelli della richiesta del Parere FIDAL (Par. 2.1.1).
All9atto dell9incontro con i Rappresentanti dell9Ente proprietario e/o della Stazione Appaltante, il
Collaudatore dovrà esibire l9originale della lettera d9incarico, recante l9oggetto (Controllo in Corso d9Opera, Incarico di Collaudo, ecc&), unitamente alla denominazione dell9impianto per il quale allo stesso è stato conferito l9incarico. IMPORTANTE!
Nel caso di un impianto di nuova realizzazione o di totale ristrutturazione di un impianto esistente, si raccomanda che nel corso della prima Visita di Controllo in Corso d9Opera, il Collaudatore e il Rappresentante dell9Ente Richiedente, contestualmente eseguano/verifichino con appropriato strumento la piena rispondenza delle quote d'impostazione di anello e pedane a quelle previste dal progetto, oppure il corretto andamento altimetrico delle esistenti cordolature.
Nel caso di un intervento di retopping, ove il progetto di ristrutturazione di anello e pedane non
abbia previsto le preventive verifiche altimetriche delle cordolature, si raccomanda di realizzare un Piano Quotato dello stato di fatto, affinchè, in caso di anomalie siano predisposti i necessari interventi di regolarizzazione.
Una copia dei Piani Quotati così realizzati, firmati dal Collaudatore e dal Rappresentante dell9Ente Richiedente la Visita, tramite il Collaudatore dovrà sempre pervenire all9Ufficio Impianti Sportivi della FIDAL unitamente alla Relazione che lo stesso Collaudatore dovrà redigere a fine Visita.
Ove i Piani Quotati per giustificate cause di forza maggiore non dovessero essere rilevati nel rispetto di quanto indicato, l9Ente Richiedente dovrà farne pervenire all9Ufficio Impianti Sportivi della FIDAL una copia firmata dal Direttore dei Lavori o dal RUP e da un Rappresentante dell9Impresa che ha eseguito il rilievo altimetrico.
In generale è quindi vivamente consigliato di eseguire le Visite di Controllo durante le seguenti fasi di cantiere:
- impostazione delle quote di cantiere;
- successivamente alla realizzazione delle cordolature di anello e pedane per la verifica dimensionale e altimetrica;
- a conclusione delle opere di realizzazione dei conglomerati bituminosi (consigliata per la successiva verifica delle planarità e delle pendenze);
- durante le opere di realizzazione della superficie sintetica specialistica;
- durante le opere di segnatura e targhettatura della pista e delle pedane.
Preso atto di quanto la corretta e perfetta realizzazione dei sottofondi (planarità e pendenze comprese) sia di fondamentale importanza anche per la successiva corretta realizzazione delle superfici sintetiche che sugli stessi saranno incollate o colate in opera, si raccomanda che successivamente alla virifica della corretta realizzazione del tappetino bituminoso, l9Impresa realizzatrice della superficie specialistica consegni al Collaudatore e alla DL / RUP una Dichiarazione di Accettazione dei sottofondi.
Il Collaudatore, successivamente ad ogni Visita effettuata, è tenuto ad inviare una Relazione Tecnica alla FIDAL, per informarla in merito al corretto avanzamento delle opere, ovvero, in merito alle eventuali irregolarità riscontrate e alle relative eventuali prescrizioni da rilasciare all9Ente.
A conclusione di ogni singola Visita di Controllo in Corso d9Opera, il Collaudatore e il Rappresentante dell9Ente Richiedente dovranno compilare e firmare l9Attestazione di Visita (Allegato 1). Nel Verbale dovranno essere sinteticamente riportate le attività di verifica effettuate.
2.3 3 GARANZIE A CONCLUSIONE DELLE OPERE E OMOLOGAZIONE DELL9IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA
A conclusione delle opere di costruzione dell9impianto sportivo, ovviamente pavimentazioni specialistiche comprese e ad eventuale fornitura delle necessarie Attrezzature e degli Arreadi Tecnici indispensabili (Capitolo IX) l9Ente Proprietario dovrà avviare la Procedura di Collaudo dell9impianto stesso, inviando la richiesta di Visita di Collaudo all9Ufficio Impianti Sportivi della FIDAL. Tempi e modalità di richiesta e versamento dell9Onere di Xxxxxxxx sono identici a quelli della richiesta del Parere FIDAL (Par. 2.1.1). Gli importi di collaudo sono differenziati per tipologia di impianto e di esecuzione del collaudo (per maggiori dettagli vedere la Tabella IV.1)
La FIDAL, entro i 30 giorni successivi alla ricezione della richiesta della Visita di Xxxxxxxx, provvederà ad incaricare il Collaudatore Federale, che potrà non essere lo stesso che ha effettuato le precedenti Visite di Controllo in Corso d9Opera.
Per maggior garanzia della Stazione Appaltante, nel Disciplinare d9Appalto dovrà essere previsto quale documento liberatorio ai fini del <Verbale di regolare esecuzione delle opere=, anche il Certificato di Collaudo Tecnico Sportivo rilasciato dalla FIDAL
2.3.1 3 La Visita di Collaudo
Ricevuto l9Incarico di Xxxxxxxx, il Collaudatore concorderà con la DL o con il RUP e con un Rappresentante dell9Impresa, la data d9inizio delle attività di verifica tecnica previste dalla Procedura di Xxxxxxxx che, comunque, il Collaudatore dovrà fissare entro i venti (20) giorni successivi alla data di ricevimento del proprio incarico.
Il Collaudatore, applicando quanto contenuto nella Circolare Tecnica FIDAL, verificherà la perfetta rispondenza dell9impianto a quanto stabilito dallo <IAAF Track & Field Facilities Manual 2008= e dal
<Regolamento Tecnico Internazionale= (RTI), tramite:
◼ verifica delle planarità, delle quote e delle pendenze di pista, pedane e prato, mediante il riscontro di un preciso piano quotato, realizzato come stabilito al Par. 8.4;
◼ verifica geometrica e dimensionale dell9anello e delle pedane;
◼ verifica degli spessori della superficie sintetica nel caso in cui il Collaudo non dovesse prevedere
l9intervento del Laboratorio Specialistico incaricato di eseguire i testi sulla supeficie sintetica;
◼ verifica delle segnature orizzontali di anello e pedane e delle targhette segnaletiche della pista, tramite l9utilizzazione del <Programma per il calcolo degli Scalari= della FIDAL; (*)
◼ verifica per quantità e regolarità della dotazione delle Attrezzature;
◼ solo per le supefici di nuova realizzazione (esclusi quindi gli interventi di retopping) predisposizione in cantiere dei campioni di manto che dovranno essere sottoposti alle prove di laboratorio, per verificarne la rispondenza ai valori di <Resistenza a rottura= ed <Allungamento percentuale minimo= (il ritiro dei campioni avverrà a cura del Laboratorio all9atto dell9esecuzione dei test in sito);
◼ E9 opportuno che all9atto dell9esecuzione delle Prove in Sito, che potranno essere svolte anche in assenza Collaudatore FIDAL, sia però presente un Rappresentante della Stazione Appaltante (DL o RUP);
(*) Per determinare il corretto sviluppo del percorso con siepi è necessario che il Collaudatore durante le Visite di Controllo in Corso d9Opera, rilevi la lunghezza del raggio dei due tratti curvilinei che raccordano la curva dell9anello e i due tratti rettilinei in entrata e in uscita del percorso con siepi, oppure che allo stesso Collaudatore la misura sia ufficialmente trasmessa.
Nell9ambito delle attività previste dalla Visita di Xxxxxxxx e per le sole superfici colate in opera, quelle relative alle prove in sito che dovrà effettuare il Laboratorio, dovranno essere svolte non prima di trenta (30) giorni dal completamento delle segnature e comunque non oltre il compimento del novantesimo (90°) giorno.
Le prove da eseguire sulle superfici sintetiche prefabbricate, potranno essere svolte già a partire dal quindicesimo (15°) giorno successivo al completamento delle segnature e comunque sempre non oltre il compimento del novantesimo (90°) giorno.
Eseguiti i controlli geometrici tipologici e dimensionali dell9impianto, nonché rilevate quantità, tipologia e dimensioni di tutte le Attrezzature e gli Arredi Tecnici in dotazione all9impianto e sinteticamente rilevate le caratteristiche delle restanti componenti infrastrutturali, il Collaudatore invierà alla FIDAL il Verbale di Collaudo, nel quale saranno riportate le risultanze dei controlli eseguiti.
Su eventuale richiesta del Collaudatore Incaricato, all9atto della Visita di Xxxxxxxx, l9Impresa o l9Ufficio Tecnico dell9Ente Proprietario, dovranno predisporre la presenza di un topografo dotato di adeguato strumento di misurazione ottica.
2.3.2 3 Modalità della Richiesta della Visita di Xxxxxxxx
L9Ente interessato deve far pervenire la domanda a:
Federazione Italiana di Atletica Leggera - Ufficio Impianti Sportivi Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 000 - 00000 Xxxx 19
Sulla domanda in carta libera, dovrà essere specificato quanto segue:
a) data inizio lavori dell9Impianto di Atletica Leggera;
b) data termine lavori dell9Impianto di Atletica Leggera;
c) nominativo dell9Impresa aggiudicataria dell9appalto;
d) se diversa dalla precedente, eventuale nominativo dell9Impresa che ha realizzato/posato la pavimentazione sintetica superficiale (o manto) per la pista e le pedane di atletica leggera;
e) data di ultimazione posa o realizzazione della superficie sintetica (leggere quanto specificato nel Par 2.3.1 in merito ai tempi di esecuzione delle prove in sito)
f) tipo di manto che è stato realizzato o installato (prefabbricato, colato in opera o sistema misto) e sua corretta e completa denominazione commerciale;
g) elenco delle Attrezzature e degli Arredi Tecnici presenti sull9impianto o eventualmente ordinati;
g) dati fiscali, il codice univoco ufficio (IPA) e tutti gli altri dati da inserire in fattura (CIG, determinazioni, ecc);
h) una planimetria dell9impianto di atletica leggera in scala 1 : 200.
Inoltre, all9atto della Visita di Xxxxxxxx, al Collaudatore Incaricato dovranno essere consegnati su
2.3.3 3 Omologazione dell9Impianto
La FIDAL, tramite l9Ufficio Impianti Sportivi provvederà ad <Omologare= e <Classificare= l9impianto, rilasciando apposita Certificazione di Collaudo a firma del Segretario Federale, nel caso in cui tutti i controlli eseguiti dal Collaudatore, unitamente alle risultanze delle prove in sito ed eventualmente anche di quelle di laboratorio
eseguite sulla superficie sintetica, siano rispondenti ai requisiti richiesti dallo <IAAF Track & Field Facilities Manual 2008= e di quanto altro eventualmente al riguardo previsto/integrato dalla presente Circolare Impianti FIDAL <SmarTrack= 2019.
Il periodo di validità dell9omologazione dell9impianto è di 14 anni, fatto salvo quanto possa scaturire dall9obbligatoria Verifica Tecnica del Settimo Anno di cui al Cap. 2.3.4 della presente Circolare Tecnica, oltre che di quanto potrebbe verificarsi a seguito di eventi imprevisti e di quanto altro previsto al Cap. 2.3.5 in merito alla possibile Estensione dell9Omologazione.
2.3.3.1 – Mancanza della dotazione minima di Attrezzature e Arredi Tecnici
Per essere omologato e quindi poter ospitare regolari manfestazioni di atletica leggera, l9impianto standard di 400 m con minimo 4 corsie, oltre all9ovvio <Corredo specialistico di 20 completamento= (Par. 9.1.1), dovrà essere corredato della dotazione minima di Attrezzature e Arredi Tecnici definita nei Parr. 9.1.2 e 9.2.1 .
Nel caso in cui la prevista obbligatoria dotazione di Attrezzature e Arredi Tecnici sia mancante o carente di due o più Attrezzature (es.: gabbia martello e zona caduta asta; oppure ostacoli e zona caduta alto), oppure sia dotato di almeno due attrezzature purchè nell9ideale stato di conservazione e utilizzo e/o di buona parte degli Arredi Tecnici, l9impianto, se non dovesse presentare ulteriori irregolarità o difformità costruttive rispetto a quelle enunciate dalla presente Circolare Tecnica, verrà classificato come <Impianto Incompleto= ed inserito nel Catasto Nazionale degli Impianti Sportivi nella Classe <I=.
Quale <Impianto Incompleto= potrà pertanto essere classificato un impianto standard di 400 metri con almeno 4 corsie e dotato di almeno due Attrezzature obbligatorie, però corredate di quanto necessario al regolare svolgimento delle specialità di riferimento delle attrezzature presenti sull9impianto.
Nei casi di cui sopra nel Verbale di Collaudo e nel Certificato di Omologazione saranno riportate le limitazioni d9uso dell9impianto, oppure le specialità che è possibile praticarvi; i risultati agonistici ottenuti nel corso di eventi organizzati su questi impianti potranno essere regolarmente validati.
Nel caso in cui l9impianto dovesse essere totalmente carente delle Attrezzature e degli Arredi Tecnici, l9impianto sarà classificato come <Impianto di Esercizio= e inserito nel Catasto Nazionale degli Impianti Sportivi nella Classe <IE=.
Presupposto il rispetto di tutti gli specialistici criteri costruttivi e il permanere delle ideali condizioni degli stessi, gli impianti inseriti nella Classe =IE= potranno ospitare manifestazioni di qualsiasi Categoria Federale per le specialità di fondo, mezzofondo e corsa veloce (eventualmente anche quelle con ostacoli se presenti), oltre ai salti in estensione e vederne regolarmente validati i risultati.
La FIDAL, comunque, su richiesta dell9Ente Proprietario e/o Appaltante, vista la relazione completa del relativo parere del Collaudatore Incaricato, per i casi di cui sopra e per i soli fini tecnico-amministrativi, potrà rilasciare una <Dichiarazione di Conformità= al R.T.I. relativamente alla corretta realizzazione delle opere (caratteristiche tipologiche, geometriche e dimensionali dell9impianto e della superficie sintetica specialistica).
La successiva e completa acquisizione delle Attrezzature e degli Arredi Tecnici, sempre che avvenga entro e non oltre l9anno successivo alla data della Visita di Xxxxxxxx, consentirà, ad avvenuta verifica della fornitura, di classificare in maniera definitiva l9impianto.
Decorso un anno senza che sia stata ottemperata l9acquisizione, gli Enti Proprietari dovranno inoltrare una nuova Richiesta di Xxxxxxxx, accompagnata dal versamento di una nuova Tassa di Collaudo, di importo pari al 50% di quella precedentemente versata. Diversamente l9impianto sarà definitivamente assegnato alla Classe di Esercizio.
2.3.3.2 – Omologazione di impianti con campo in erba artificiale
Nel caso in cui l9impianto sia dotato di un campo in erba artificiale, all9impianto verrà rilasciata l9omologazione nella Classe di pertinenza (A, B, I, R o IE) seguita dalla sigla EA (vedi Tabella III.I).
Nel Certificato di Omologazione dovranno però essere chiaramente evidenziate le specialità dei lanci che non potranno essere effettuate.
Sugli impianti omologati in Classe A/EA, B/EA, I/EA, R/EA e IE/EA potranno essere regolarmente svolte tutte le restanti competizioni relative alle gare di corsa e ai salti in elevazione ed estensione, purché l9impianto, nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare Tecnica 2019 sia dotato delle necessarie e Attrezzature e degli Arredi Tecnici
Anche in questo caso, la FIDAL, su richiesta dell9Ente Proprietario e/o Appaltante, dopo aver consultato il Collaudatore Incaricato, potrà rilasciare la <Dichiarazione di Conformità=.
2.3.3.3 – Omologazione di impianti con area lanci esterna
La sempre maggiore diffusione di impianti multidisciplinari atletica/calcio o atletica con altri giochi di squadra, dotati di campo in erba artificiale, ha inevitabilmente generato la nascita di una generazione di impianti di atletica leggera dotati di area lanci esterna all9anello, quando, non esterna allo stesso impianto.
La FIDAL segnalando la particolarità nel Certificato di Omologazione e a condizione che siano però garantiti i requisiti di seguito riportati, riconosce agli impianti realizzati con questa modalità pari dignità di un Impianto Completo:
- adozione di tutte le misure di sicurezza (adeguati spazi di sicurezza perimetrali ai <settori di caduta degli attrezzi= e conseguenti recinzioni di delimitazione dell9area) ritenute necessarie e idonee a garantire l9incolumità di quanti si trovano all9interno e all9esterno dell9area lanci;
- adozione e rispetto di tutti i criteri e le Norme stabilite dal RTI per la costruzione delle pedane dei lanci e relative zone di caduta degli attrezzi per gli impianti standard.
2.3.3.4 – Superfici sintetiche non rispondenti ai requisiti indicati da WA
Le caratteristiche prestazionali alle quali devono rispondere le superfici specialistiche per atletica leggera, nuove e rigenerate (retopping), sono stabilite dalla Normativa WA (<IAAF Track and Field Facility Manual 2008=).
Tramite l'esecuzione dei test in sito ed in laboratorio (questi ultimi solo per le superfici di totale nuova realizzazione) dalla stessa Normativa WA definiti, viene verificata la corretta realizzazione della superficie sintetica presa in esame, ovvero la sua rispondenza a quanto definito da WA.
I test, attuati sulla base delle dettagliate procedure descritte nello <IAAF Track e Field Facility Manual 2008=, sono eseguiti da specialistici laboratori certificati dalla stessa WA.
Tramite l'operato congiunto della Commissione Impianti Sportivi e dell'Ufficio Impianti Sportivi, la FIDAL in questi ultimi anni ha studiato con particolare attenzione la diffusione della pratica del retopping. Lo studio ha necessariamente preso in considerazione gli aspetti tecnico-specialistici e di ordine pratico relativi al retopping.
I criteri e le procedure di classificazione delle superfici sintetiche, rigenerate e nuove, soprattutto in relazione al contesto nazionale di riferimento e al dovuto rispetto del Regolamento Tecnico Internazionale (RTI) per l'organizzazione delle competizioni di atletica leggera, vengono dunque aggiornati con la Circolare SmarTrack 2019.
La Circolare SmarTrack 2019 relativamente ai valori di Deformazione Verticale (VD) e Riduzione di Forza o Assorbimento di Energia (KA) adotta ora anche quanto in materia di pavimentazioni per atletica leggera è previsto dalla Norma Comunitaria EN 14877; vengono quindi adottati due differenti percorsi, coerenti con le premesse, per la classificazione delle supefici sintetiche nuove o rigenerate non rispondenti ai parametri WA.
2.3.3.4.1 - Superifici di nuova costruzione
La procedura di seguito descritta si applica alle superfici prefabbricate, a quelle colate in opera e ai sistemi misti realizzati ex-novo non rispondenti ai parametri stabiliti da WA:
◼ successivamente alla pubblicazione del Report del Laboratorio con test in sito e/o in laboratorio con esiti negativi, dandone preventiva comunicazione all'Ente Proprietario dell'impianto e/o alla Stazione Appaltante, si autorizzerà l'esecuzione in contraddottorio per le sole prove con esito negativo di un ulteriore set di test, tra il laboratorio incaricato dalla FIDAL e un altro laboratorio accreditato WA e scelto dall'impresa che ha realizzato la superficie;
◼ laddove anche la pubblicazione dell'ulteriore report dovesse confermare gli esiti dei primi test, tenendo comunque presenti le eventuali azioni che vorrà adottare la Stazione Appaltante nei confronti dell'Impresa che ha realizzato la superficie sintetica, la FIDAL emetterà un Certificato di Collaudo nel quale la sigla della Classe di Omologazione che si darà all'impianto sarà seguita dall'acronimo "SNR" (Superficie Non Regolare);
◼ sugli impianti con superfici di nuova realizzazione risultate non in linea con la Norma WA, per i 4 anni successivi alla data di emissione del Certificato di Collaudo non si potranno organizzare Campionati Italiani Assoluti, Finali Oro e Argento dei CdS; Campionati Italiani Individuali Juniores/Promesse, Campionati Italiani Individuali Allievi e Meeting/Incontri Internazionali di Atletica Leggera;
◼ le Imprese responsabili della realizzazione di superfici di nuova realizzazione risultate non conformi, non potranno richiedere alla FIDAL per un anno temporale copia dei Certificati di Omologazione degli impianti dalla stessa precedentemente realizzati anche se regolarmente omologati.
2.3.3.4.2 - Superifici rigenerate (RETOPPING)
La procedura di seguito descritta si applica alle superfici prefabbricate, a quelle colate in opera e ai sistemi misti, non rispondenti ai parametri stabiliti dalla Norma WA, integrata dalla Norma EN 14877 con particolare riferimento ai Valori di VD e KA:
◼ successivamente alla pubblicazione del Report del Laboratorio con esiti negativi per i test in sito, dandone preventiva comunicazione all'Ente Proprietario dell'impianto e/o alla Stazione Appaltante e per le sole prove con esito negativo, si autorizzerà l'esecuzione in contraddottorio di un ulteriore set di test, tra il laboratorio incaricato dalla FIDAL e un altro laboratorio accreditato WA e scelto dall'impresa che ha realizzato la superficie;
◼ laddove anche la pubblicazione dell'ulteriore report dovesse confermare gli esiti dei primi test e comunque solo successivamente alle eventuali azioni che vorrà adottare la Stazione Appaltante nei confronti dell'Impresa che ha realizzato la superficie sintetica, la FIDAL emetterà un Certificato di Xxxxxxxx nel quale la sigla della Classe di Omologazione che si darà all'impianto, sarà seguita dall'acronimo "SNR" (Superficie Non Regolare);
◼ sugli impianti con superfici rigenerate (retopping) risultate non in linea con la Norma WA per i successivi 2 anni successivi alla data di emissione del Certificato di Collaudo non si potranno organizzare Fasi Interregionali e Finali dei CdS successive a quelle Oro/Argento; Campionati Regionali Assoluti, Juniores e Allievi; Meeting/Incontri Internazionali di Atletica Leggera;
◼ le Imprese responsabili della realizzazione di superfici rigenerate non conformi, per l9anno successivo non potranno richiedere alla FIDAL per un anno temporale copia dei Certificati di Omologazione degli impianti dalla stessa precedentemente realizzati anche se regolarmente omologati.
2.3.4 - Verifica Tecnica del Settimo (7°) Anno
Al settimo dei quattordici anni di validità dell9Omologazione Federale l9impianto di atletica, le sue attrezzature e le altre principali componenti dello stesso dovranno essere sottoposti alla <Verifica Tecnica=, nel corso della quale il Collaudatore incaricato procederà alla verifica di quanto segue:
- verifica dell'andamento altimetrico dellle cordolature di anello e pedane
- stato di usura apparente, spessori e planarità della superficie sintetica di pista e pedane (soprattutto nei punti di maggiore stress);
- stato di conservazione delle segnature orizzontali e delle targhette segnaletiche;
- stato di conservazione e dotazione del cordolo perimetrale interno;
- stato di conservazione e presenza delle Attrezzature e degli Arredi Tecnici indispensabili all9omologazione dell9impianto;
- stato di conservazione e mantenimento dell9originaria destinazione d9uso di spogliatoi, locali organizzativi e magazzini;
- verifica funzionale degli impianti tecnologici di cui l9impianto è dotato (diffusione sonora, elettrico e illuminazione, trasmissione dati, irrigazione e smaltimento acque meteoriche).
Il mantenimento dello <stato= di Impianto Omologato è quindi vincolato al perdurare delle ideali e idonee condizioni di conservazione di anello e pedane, delle infrastrutture, delle loro superfici sintetiche e della quantità e qualità delle Attrezzature e degli Arredi Tecnici presenti nell9impianto al momento della Verifica Tecnica.
A conclusione delle attività di verifica, il Collaudatore invierà una dettagliata relazione all9Ufficio Impianti XXXXX, corredata da alcune significative fotografie, nella quale, tra l9altro, segnalerà quelli che a suo giudizio dovranno essere gli eventuali interventi di ripristino o di integrazione di attrezzature (Prescrizioni per la Conferma dell'Omologazione, che saranno poi trasmessi dall9Ufficio Impianti Sportivi della FIDAL all9Ente Proprietario per gli interventi del caso.
Qualora, all9atto della Verifica Tecnica, l9impianto risultasse rispondente ai requisiti funzionali allo svolgimento delle manifestazioni di Atletica Leggera, lo stesso, a seguito di comunicazione ufficiale della FIDAL sarà confermato nella Classe di appartenenza e godrà degli ulteriori sette (7) anni di Agibilità Sportiva.
Al contrario, qualora all9atto della Verifica Tecnica venissero a mancare le condizioni di cui sopra, l9impianto sarà retrocesso nella Classe che verrà ritenuta idonea allo suo stato di fatto. Solo a seguito dell9attuazione dei necessari interventi di ristrutturazione e/o di integrazione della Attrezzature e/o Arredi Tecnici e a seguito della richiesta da parte dell9Ente Proprietario di una nuova completa Procedura di Collaudo finalizzata ad una nuova omologazione, la FIDAL, verificato che siano state realmente ripristinate tutte le condizioni previste, concederà una nuova Omologazione Sportiva.
Le Verifiche Tecniche, indipendentemente da quelle del 7° Anno, sono affidate dall9Ufficio Impianti Sportivi della FIDAL, a seguito di richiesta delle Amministrazioni Proprietari, a seguito di segnalazione dei Comitati Regionali, o eventualmente a seguito di riscontri effettuati dallo stesso Ufficio Impianti Sportivi della FIDAL. Gli esiti delle visite svolte dai Collaudatori dovranno poi essere sempre inviati all9Ufficio Impianti che contestualmente all9aggiornamento degli Archivi Nazionali, provvederà all9emissione e all9invio delle relative certificazioni.
La Verifica Tecnica per l9Ente Proprietario/Gestore avrà un costo di ¬ 1.100,00 + IVA e dovrà essere versato alla FIDAL con le modalità precedentemente descritte.
L9omologazione decadrà comunque alla scadenza del 14° anno.
2.3.5 3 Estensione dell9omologazione
L9Ente Proprietario/Gestore, con identiche modalità e costi della Verifica Tecnica e entro i tre mesi successivi alla data di scadenza dell9Omologazione (14° anno), potrà richiedere alla FIDAL una visita finalizzata all9individuazione degli interventi strettamente necessari a ripristinare l9ideale status di omologabilità dell9impianto. Gli interventi da attuare saranno dalla FIDAL ufficialmente comunicati all9Ente Proprietario/Gestore, e se realizzati entro l9anno successivo a quello della comunicazione consentiranno di prorogare di ulteriori sei (6) anni l9omologazione (14 anni + 6 anni).
Di fatto, l9Ente Proprietario o il Gestore, laddove siano riscontrate le ideali condizioni, con un oculato intervento di rigenerazione (retopping) della superficie sintetica indicativamente da realizzarsi tra il 7° e il 9° anno di vita dell9impianto (vedi Capitolo VI), potrà protrarre la regolamentare vita dello stesso fino al 20° anno. Tutti gli interventi dovranno essere omologati nel rispetto di quanto contemplato dalla CT 2019.
Alla scadenza del 20° anno non sarà più possibile prorogare l9omologazione e l9Ente Proprietario/Gestore dovrà avviare una nuova e completa Procedura di Xxxxxxxx, secondo le modalità previste al Cap. 2.3.2 della Circolare Tecnica SmarTrack 2019, ovviamente assumendo il rischio che gli esiti possano essere negativi, oppure accettando che l9omologazione dell9impianto sia revocata fino all'esecuzione di un successivo e radicale intervento di ristrutturazione.
Ovviamente laddove persistano le ideali condizioni di agibilità (sempre di competenza dell'Ente Proprietario e/o se previsto dal Gestore), su di un impianto non più omologato potranno regolarmente svolgersi le quotidiane attività di allenamento.
2.3.6 3 Valutazione degli impianti con Omologazione scaduta
Sulla scorta delle decennali esperienze maturate, la FIDAL ritiene che la vita <utile= di un impianto di atletica leggera e delle sue componenti (superfici, sottofondo e cordolature comprese), non possa essere superiore ai quattordici (14) anni; venti (20) al massimo, quando realizzati gli interventi secondo quanto descritto nel precedente Paragrafo 2.3.5 .
In assenza di una omologazione federale in vigenza (quindi successivamente ai 14 o ai 20 anni), l9impianto non potrà essere più utilizzato per lo svolgimento di alcuna ufficiale manifestazione federale e in casi estremi neanche per le quotidiane attività di allenamento.
La procedura per il rinnovo dell9omologazione presuppone la preventiva Visita di Valutazione di un Collaudatore Federale (costo ¬ 1.100,00 + IVA), finalizzata all9approfondita analisi dello stato di conservazione della superfice sintetica e della consistenza delle componenti atletiche (anello, pedane e attrezzature).
Laddove lo stato delle componenti atletiche e quello apparente della superfice sintetica, siano tali da far presupporre la possibilità di rinnovare l9omologazione per ulteriori quattordici (14) anni, integrando il precedente versamento fino alla concorrenza dell9importo dell9Onere di Collaudo corrispondente alla Classe di appartenenza dell9impianto, la FIDAL avvierà una nuova e completa prodeura di collaudo, che dovrà verificare l9andamento plano-altimetrico di anello e pedane ed la corrispondenza della superfice specialistica alle Norme di riferimento.
Ove dagli esiti delle verifiche l9impianto di atletica in tutte le sue componenti dovesse risultare ancora in buona efficienza, verrà rilasciato un nuovo Certificato di Omologazione con validità di quattordici (14) anni.
Alla luce di quanto sopra e successivamente agli esiti della Visita di Valutazione., l9Amministrazione dovrà quindi attentamente valutare l9opportunità di richiedere la Visita di Collaudo. 26
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ATLETICA LEGGERA
Con gli aggiornamenti apportati dalla Circolare SmarTrack anche in materia di classificazione degli impianti di atletica leggera, la Federazione di fatto suddivide ora gli impianti in due sole e nuove grandi "famiglie":
- Impianti di Attività: sono gli impianti di varie tipologie sui quali è comunque possibile organizzare competizioni e riconoscere i risultati nelle stesse ottenuti (Classe A, B, C, I, R e IE con o senza campo in Erba Artificiale/EA), a loro volta suddivisibili in due sole differenti fasce qualitative sulla base delle differenti tipologie di superfici sintetiche delle quali saranno dotati.
- Impianti Inagibili: identificati dalla sigla NA sono tutti gli impianti che originariamente appartenenti a una delle Classi di Omologazione precedentemente citate, per varie ragioni non possono più essere utilizzati, non solo per le competizioni, ma sia pure parzialmente neanche per gli allenamenti (superfici oltre i valori previsti dalla EN 14877, evidente inadeguatezza delle superfici sintetiche anche solo ad ospitare gare di corsa, superfici in discreto stato di conservazione ma con altimetrie dei cordoli evidentemente alterate, ecc.) Come con la precedente pubblicazione la Circolare SmarTrack 2019 la FIDAL si pone l'obiettivo di migliorare ulteriormente, alcuni fondamentali aspetti procedurali e tecnici:
- affinare e migliorare le procedure di controllo e collaudo degli impianti di a.l.;
- incrementare la disponibilità numerica e qualitativa degli impianti destianti all'attività agonistica di qualsiasi livello (assoluto e promozionale);
- migliorare la qualità degli impianti con particolare riferimento agli aspetti gestionali e di programmazione degli interventi;
- classificare e migliorare le tipologie di superfici specialistiche maggiormente diffuse;
- per il tramite dei nuovi criteri di classificazione adottati per gli Impianti di Attività, ora suddivisi in due sole differenti fasce qualitative, offrire ulteriore supporto al processo di standardizzazione delle procedure di richiesta e assegnazione delle manifestazioni di atletica leggera, semplifando la verifica della corrispondenza tra i requisiti tecnico-impiantistici e quelli organizzativi stabiliti dalle <Linee guida per la predisposizione del progetto organizzativo dei Campionati Federali.
Ai fini dell9Omologazione, gli impianti di atletica leggera sono suddivisi nelle CLASSI riportate nella Tabella
III.1 a seguire. 27
Tabella III.1 – Classificazione degli Impianti di Atletica Leggera e sigle accessorie FAMIGLIA | CLASSE | DESCRIZIONE TIPOLOGICA |
Impianti di Attività | ||
A | - Impianti completi outdoor ad anello da mt. 400,00 a 8 o più corsie - Impianti completi indoor ad anello da mt. 200,00 Sono impianti soggetti alla completa Procedura di Collaudo. Per l9importo della Tassa di Collaudo vedi Tabella IV.1 | |
B | - Impianti completi outdoor ad anello da mt. 400,00 a 4 o 6 corsie - Impianti completi indoor ad anello da mt. 160,00 Sono impianti soggetti alla completa Procedura di Collaudo. | |
I Impianti Incompleti | - Impianti outdoor ad anello mancanti di due o più componenti e impianti outdoor ad altra tipologia planimetrica; - Impianti indoor ad anello mancanti di parterre o parti dello stesso; - Impianti indoor rettilinei, dotati di appendici per i salti in elevazione e in estensione - Impianti indoor rettilinei anche solo parzialmente mancanti delle appendici per i salti Gli Impianti Incompleti sono impianti realizzati con i layout più svariati ma in conformità a quanto previsto dal R.T.I. WA e dal R.T. FIDAL, dotati delle necessarie attrezzature di supporto all9attività agonistica, idonei per ospitare manifestazioni <parziali=, i cui risultati potranno essere regolarmente omologati. Gli Impianti Incompleti sono impianti soggetti a Procedura di Collaudo parziale, per i quali le Imprese dovranno però produrre dichiarazione di conformità alle norme FIDAL/WA delle superfici sintetiche realizzate. | |
R | ||
Impianti Ridotti | - Impianti outdoor ad anello con qualsiasi numero di | |
corsie aventi raggio al cordolo inferiore o uguale a | ||
36.49 m; | ||
- Impianti outdoor ad anello con qualsiasi numero di |
corsie aventi sviluppo al cordolo inferiore a 398,12 m; - Impianti outdoor aventi tutte e due le precedenti caratteristiche. Qualora dotati delle necessarie attrezzature di supporto all9attività agonistica, potranno ospitare manifestazione di a.l., con esclusione di Campionati Federali, Finali dei CdS e Meeting Internazionali, i cui risultati potranno essere regolarmente omologati. Sono impianti soggetti alla completa Procedura di Collaudo. | ||
IE Impianti di Esercizio | - Impianti standard ad anello con almeno 4 corsie totalmente mancanti delle Attrezzature e degli Arredi Tecnici (vedi Capitolo IX). Sono impianti soggetti alla completa procedura di collaudo i cui risultati agonistici potranno essere regolarmente riconosciuti. | |
P Impianti Promozionali | - Definiti anche Impianti a Km 0, sono gli Impianti Scolastici outdoor o indoor e gli <Athletics (Play) Ground= realizzati con qualsiasi tipologia planimetrica. Sono impianti soggetti a sola <Verifica Dimensionale= (non onerosa), sui quali si possono svolgere Manifestazioni Studentesche e Giovanili. | |
Impianti Inagibili | NA | - Impianti appartenenti a una delle Classi di Omologazione precedenti che per varie ragioni non possono essere utilizzati, non solo per le competizioni, ma sia pure parzialmente neanche per gli allenamenti (superfici oltre i valori previsti dalla EN 14877, evidente inadeguatezza delle superfici sintetiche anche solo ad ospitare gare di corsa, superfici in discreto stato di conservazione ma con altimetrie dei cordoli evidentemente alterate, ecc.) |
Sigle Aggiuntive | EA | - Impianti appartenenti a una delle precedenti Classi ma con campo in Erba Artificiale. |
SNR | - Superificie Non Regolamentare |
ONERI IMPIANTISTICI
Gli Oneri di Collaudo, come pure quelli relativi ai Controlli in Corso d9Opera, alla Verifica Tecnica del Settimo Anno e quelli di Riomologazione potranno essere versati dall9Ente Proprietario/Appaltante o dalla Ditta Appaltatrice dei Lavori.
Al riguardo si suggerisce di inserire gli Oneri di Collaudo nel Capitolato Speciale d9Appalto e nel Bando di Gara, quali adempimenti oneri a carico dell9Impresa Aggiudicataria.
L9Onere relativo alla Richiesta di Parere FIDAL sul progetto, potrà essere richiesto dall9Ente Proprietario/Appaltante o dal Professionista/Studio Professionale incaricato per la progettazione dell9opera.
In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di <Fatturazione Elettronica per le Pubbliche Amministrazioni=, il Soggetto che dovesse richiedere:
• Emissione del Parere Progettuale;
• la Visita di Controllo in Corso d9Opera (esclusa la 1^ Visita che è gratuita);
• la Visita di Collaudo (anche relativa all9allestimento degli <impianti in piazza=); " la Verifica Tecnica del 7° Anno;
contestualmente all9invio della richiesta, dovrà comunicare alla FIDAL gli estremi del CIG e del Codice Univoco e di tutti i restanti dati necessari all9emissione della fattura elettronica.
Solo successivamente alla ricezione della fattura, l9Ente Richiedente potrà procedere al versamentio dei relative oneri.
Non sono accettati e considerati validi versamenti effettuati ad Organi Periferici della Federazione.
Qualora il Collaudo Sportivo, compreso quello finalizzato alla Riomologazione dell9impianto, per inadempienza dell9Ente proprietario non avvenisse entro i 18 mesi successivi alla data di conferimento dell9Incarico di Collaudo, gli Oneri dovranno essere nuovamente versati e, contestualmente, dovrà essere inoltrata alla FIDAL una nuova richiesta di Visita di Collaudo.
4.1 3 IMPORTI DEGLI ONERI DI COLLAUDO
Gli importi degli Oneri di Collaudo e di Riomologazione variano in relazione alla Classe nella quale è inserito l9impianto da Omologare.
Sull9importo corrispondente dovrà essere caricata l9IVA di Legge imposta al momento dell9emissione della fatturazione. 29
Tabella IV.1 – Oneri di Collaudo CLASSE | IMPORTI DEGLI ONERI DI COLLAUDO |
A A/EA | ¬ 8.500,00 + IVA Comprensivo delle prestazioni del Laboratorio Prove e delle ulteirori spese generali sostenute dalla FIDAL |
B B/EA | ¬ 7.500,00 + IVA Comprensivo delle prestazioni del Laboratorio Prove e delle ulteirori spese generali sostenute dalla FIDAL |
I I/EA | ¬ 4.000,00 + IVA Comprensivo delle spese generali sostenute dalla FIDAL |
R R/EA | ¬ 6.500,00 + IVA Comprensivo delle prestazioni del Laboratorio Prove e delle ulteiori spese generali sostenute dalla FIDAL |
IE IE/EA | ¬ da 4.000,00 a 8.500,00 + IVA in relazione all9appartenenza dell9impianto a una delle 4 precedenti Classi |
V | ¬ 3.000,00 + IVA Comprensivo delle spese generali sostenute dalla FIDAL. Impianti appartenenti a una delle precedenti Classi, le cui superfici sintetiche sono state oggetto di un intervento di Conservazione o Manutenzione |
P Impianti Promozionali | Certificazione Non Onerosa |
4.2 3 ONERI DI RIOMOLOGAZIONE
Tutti gli impianti di atletica leggera sottoposti agli interventi di ricostruzione e conservazione della superficie sintetica o che, comunque, abbiano superato i quattordici anni dalla data della prima omologazione, salvo quanto previsto ai precedenti Capitoli 2.3.4 e 2.3.5 dovranno essere nuovamente sottoposti alla completa Procedura di Collaudo tramite Richiesta di Visita di Collaudo e versamento di un nuovo Onere di Omologazione, secondo gli importi indicati alla Tabella IV.1 e all9eventuale effettuazione delle prove in sito e in laboratorio sui campioni del manto, secondo quanto disposto dalla Circolare SmarTrack 2019.
Tabella IV.2 – Ulteriori Oneri di Impiantistica DENOMINAZIONE | ATTIVITA9 | IMPORTO |
Parere Progettuale | Parere obbligatorio da richiedere all9Ufficio Impianti della FIDAL per ottenere la preventiva approvazione di un progetto relativo ad una nuova realizzazione o a una ristrutturazione, oltre che per interventi relativi alla Ricostruzione di una superficie sintetica. | ¬ 1.000 + IVA di Legge |
Visite di Controllo in Corso d9Opera | Attività di consulenza e verifica da richiedere all9Ufficio Impianti della FIDAL, prestata dai Collaudatori della FIDAL nel corso delle più specialistiche fasi di realizzazione ex novo o di ricostruzione di un impianto di atletica. La prima Visita è offerta gratuitamente dalla FIDAL, le successive sono a pagamento. | ¬ 800 + IVA cadauna |
Verifica Tecnica del 7° Anno | Attività di consulenza e verifica da richiedere all9Ufficio Impianti della FIDAL, effettuata dai Collaudatori della FIDAL per verificare il generale stato in cui versa l9impianto sportivo e le sue principali componenti, a metà periodo di validità dell9omologazione federale. | ¬ 1.100 + IVA di Legge |
Visita di Valutazione dell9Impianto | Attività di consulenza e verifica da richiedere all9Ufficio Impianti della FIDAL, effettuata dai Collaudatori della FIDAL per valutare il generale stato in cui versa l9impianto di atletica con omologazione federale scaduta. | ¬ 1.100 + IVA di Legge |
Manifestazioni in Piazza | Attività di verifica e omologazione relativa all9allestimento non-stadia di provvisorie componenti di un impianto di atletica leggera, destinate allo svolgimento di manifestazioni agonistiche per le quali è richiesto il regolare riconoscimento dei risultati. | ¬ 450 + IVA di Legge |
NORME PER LA RICOSTRUZIONE (RETOPPING) E LA CONSERVAZIONE DELLE SUPERFICI SINTETICHE
Per intervento di recupero funzionale di una superficie sintetica, si intende un intervento di ristrutturazione effettuato sulla totalità di una preesistente superficie sintetica adeguatamente preparata e realizzato in conformità alle differenti modalità di intervento riconosciute dalla Federazione Internazionale di Atletica Leggera (WA) e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL).
Nella considerazione che anche le opere riguardanti gli interventi di recupero delle superfici sintetiche sono economicamente determinanti, si consiglia vivamente alle Stazioni Appaltanti, prima della realizzazione dell9intervento di RETOPPING, di fare eseguire con incarico a figura tecnica esperta della materia o in alternativa direttamente al Laboratorio Prove incaricato dalla FIDAL una perizia sullo stato di fatto del manto esistente. Perizia da eseguirsi in un punto del rettilineo principale ed in un punto significativo di una pedana semicircolare, tramite l9utilizzazione <dell9Atleta di Berlino= per rilevare i dati della Deformazione Verticale (VD) e della Riduzione di Forza (KA). Sugli stessi punti, successivamente alla realizzazione di due campionature di superficie ricostruita secondo la tipologia di intervento che si vorrebbe realizzare, è altrettanto necessario ripetere i precedenti test. I risultati potranno fornire indicazione utili alla corretta calibratura dell9intervento. Se possibile, si consiglia di eseguire questa seconda serie di test, non prima di dieci (10) giorni successivi alla realizzazione della campionatura di retopping.
IMPORTANTE
Affinché gli interventi di ricostruzione possano garantire all9impianto il mantenimento del Livello Qualitativo di partenza, è opportuno che nell9esecuzione degli stessi siano adottate tipologie ricostruttive ritenute idonee alla finalità. Ove ciò non dovesse verificarsi, ovvero l9intervento di retopping fosse eseguito con tipologia ricostruttiva di livello inferiore rispetto alla superficie originaria, questa verrà considerata di Livello Qualitativo inferiore.
6.13 MODALITA9 DI RICOSTRUZIONE DELLE SUPERFICI SINTETICHE
Viene riconosciuto come Retopping l9intervento di ricostruzione di una superficie sintetica, eseguito con la necessaria aggiunta di nuovo materiale (colato in opera o prefabbricato) per uno
spessore solitamente compreso tra i 4,0 e gli 8,0mm. Oltre tale spessore l9intervento non è ritenuto economicamente conveniente.
Fermo restando quanto raccomandato in apertura di Capitolo, a seguire, per ogni tipologia di superfice sintetica riportata nella Tabella V.I, sono descritti gli ideali interventi di ricostruzione.
6.13 MODALITA9 DI RICOSTRUZIONE DELLE SUPERFICI SINTETICHE
Viene riconosciuto come Retopping l9intervento di ricostruzione di una superficie sintetica, eseguito con la necessaria aggiunta di nuovo materiale (colato in opera o prefabbricato) per uno spessore solitamente compreso tra i 4,0 e gli 8,0mm. Oltre tale spessore l9intervento non è ritenuto economicamente conveniente.
Fermo restando quanto raccomandato in apertura di Capitolo, a seguire, per ogni tipologia di superfice sintetica riportata nella Tabella V.I, sono descritti gli ideali interventi di ricostruzione.
TIPOLOGIE DI FASCIA 1 |
R01 - RETOPPING IN COLATO SU MANTO PREFABBRICATO. BICOLORE NELLO SPESSORE, IMPERMEABILE, SANDWICH A FINITURA TOPPING SEMINATO. SPESSORE TOTALE DEL RETOPPING MM 8.0 |
Intervento di ricostruzione (Retopping) su manto sintetico prefabbricato, che prevede il ripristino di parte dello strato di base e dello strato di usura,comprendente: 1. accurata pulizia del manto esistente con smerigliatura delle parti cristallizzate e ripetuti passaggi di macchina aspiratrice; 2. fresatura del manto esistente di spessore variabile a seconda dello stato del manto, eseguito con macchina fresatrice a controllo millimetrico e successiva aspirazione meccanica del materiale di risulta (a conclusione di questa fase è opportuno prevedere la verifica dei piani quotati e delle planarità); 3. mano di attacco con primer poliuretanico specifico per l'ancoraggio al manto sintetico esistente, data a rullo o a spruzzo in ragione di kg/mq 0,15 ; 4. strato di base dello spessore di mm 5 realizzato a freddo per colata di impasto di granuli di gomma SBR di colore nero ed a curva granulometrica predeterminata in ragione di kg./mq 4,50 e polimero poliuretanico monocomponente come legante in ragione di kg./mq 0,80,confezionato in apposita miscelatrice a dosatura automatica e posto in opera con speciale macchina vibrofinitrice-lisciatrice, con giunti longitudinali realizzati con la tecnica del "fresco su fresco"; 5. strato impermeabilizzante (turapori) in mescola di resina poliuretanica bicomponente colorata e polvere di terpolimero EPDM pure colorata, posta in opera con speciali frattazzi, per una quantità di mescola di kg./mq 1,25; 6. strato superficiale di usura dello spessore di mm. 3,00, costituito da colata autolivellante in resina poliuretanica bicomponente colorata, in ragione di kg./mq 2,10, posta in opera con rabbielli dentati e successiva semina manuale o meccanica di granuli di terpolimero (EPDM) pure colorati, di granulometria mm. 1,00/3,50, in ragione di kg./mq 4,00 eseguita sullo strato di resina bicomponente non ancora catalizzata per ottenere il parziale inglobamento nella stessa; 7. aspirazione meccanica dei granuli in eccesso non perfettamente legati, in maniera da formare un tappeto continuo ad alta resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica delle scarpette chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso. Il tutto realizzato in maniera che il manto finale abbia gli spessori e le caratteristiche fisico-meccaniche secondo i Regolamenti tecnici FIDAL/WA per l'omologabilità e la certificazione dei manti superiori sintetici per impianti di atletica leggera. |
R02 3 RETOPPING IN COLATO SU MANTO IMPERMEABILE COLATO O PREFABBRICATO, A COLORE UNITO NELLO SPESSORE, COMPATTO, IMPERMEABILE, FINITURA A TOPPING SEMINATO. SPESSORE TOTALE DEL RETOPPING MM 4 |
Intervento di ricostruzione (Retopping) in colato, impermeabile, compatto su manto sintetico colato impermeabile esistente (sandwich o compatto), con finitura a topping seminato, che prevede l9integrazione dello strato di base ed il rifacimento dello strato di usura, comprendente: 1. accurata pulizia del manto esistente con smerigliatura delle parti cristallizzate e ripetuti passaggi di macchina aspiratrice; 2. fresatura del manto esistente di spessore variabile a seconda dello stato del manto, eseguita con macchina fresatrice a controllo millimetrico e successiva aspirazione meccanica del materiale di risulta (a conclusione di questa fase è opportuno prevedere la verifica dei piani quotati e delle planarità); 3. mano di attacco con primer poliuretanico specifico per l'ancoraggio al manto sintetico esistente, data a |
rullo o a spruzzo in ragione di 0,15 kg/mq; 4. strato superficiale di usura formato da colata autolivellante in resina poliuretanica bicomponente colorata, in ragione di kg./mq 2,10, posta in opera con rabbielli dentati e successiva semina manuale o meccanica di granuli di terpolimero (EPDM) pure colorati, di granulometria mm. 1,00/3,50, in ragione di kg./mq 4,00 eseguita sullo strato di resina bicomponente non ancora catalizzata per ottenere il parziale inglobamento nella stessa; 5. aspirazione meccanica dei granuli in eccesso non perfettamente legati, in maniera da formare un tappeto continuo ad alta resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica delle scarpette chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso. Il tutto realizzato in maniera che il manto finale abbia gli spessori e le caratteristiche fisico-meccaniche secondo i Regolamenti tecnici FIDAL/WA per l'omologabilità e la certificazione dei manti superiori sintetici per impianti di atletica leggera. |
R03 – RETOPPING IN COLATO SU MANTO COLATO DRENANTE, A COLORE UNITO NELLO SPESSORE, IMPERMEABILE, COMPATTO, FINITURA A TOPPING SEMINATO. SPESSORE TOTALE DEL RETOPPING MM 4.00 |
Intervento di ricostruzione (Retopping) su manto sintetico colato drenante, che prevede il ripristino di parte dello strato di base e dello strato di usura, comprendente: 1. accurata pulizia del manto esistente con smerigliatura delle parti cristallizzate e ripetuti passaggi di macchina aspiratrice; 2. fresatura del manto esistente di spessore variabile a seconda dello stato del manto, eseguita con macchina fresatrice a controllo millimetrico e successiva aspirazione meccanica del materiale di risulta (a conclusione di questa fase è opportuno prevedere la verifica dei piani quotati e delle planarità); 3. strato impermeabilizzante (turapori) in mescola di resina poliuretanica bicomponente colorata e polvere di terpolimero EPDM pure colorata, posta in opera con speciali frattazzi, per una quantità di mescola di kg./mq 1,25; 4. strato superficiale di usura formato da colata autolivellante in resina poliuretanica bicomponente colorata, in ragione di kg./mq 2,10, posta in opera con rabbielli dentati e successiva semina manuale o meccanica di granuli di terpolimero (EPDM) pure colorati, di granulometria mm. 1,00/3,50, in ragione di kg./mq 4,00 eseguita sullo strato di resina bicomponente non ancora catalizzata per ottenere il parziale inglobamento nella stessa; 5. aspirazione meccanica dei granuli in eccesso non perfettamente legati, in maniera da formare un tappeto continuo ad alta resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica delle scarpette chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso. Il tutto realizzato in maniera che il manto finale abbia gli spessori e le caratteristiche fisico-meccaniche secondo i Regolamenti tecnici FIDAL/WA per l'omologabilità e la certificazione dei manti superiori sintetici per impianti di atletica leggera. |
R04 3 RETOPPING COLATO SU MANTO IMPERMEABILE COLATO O PREFABBRICATO, A DUE STRATI IMPERMEABILE, COMPATTO, BICOLORE NELLO SPESSORE, FINITURA A TOPPING SEMINATO. SPESSORE TOTALE DEL RETOPPING MM 6.0/8.0 |
Intervento di ricostruzione (Retopping) colato, impermeabile, compatto su manto sintetico colato impermeabile esistente (sandwich o compatto), con finitura a topping seminato, che prevede l9integrazione dello strato di base ed il rifacimento dello strato di usura,comprendente: 1. accurata pulizia del manto esistente con smerigliatura delle parti cristallizzate e ripetuti passaggi di macchina aspiratrice; 2. fresatura del manto esistente di spessore variabile a seconda dello stato del manto, eseguita con macchina fresatrice a controllo millimetrico e successiva aspirazione meccanica del materiale di risulta (a conclusione di questa fase è opportuno prevedere la verifica dei piani quotati e delle planarità); 3. mano di attacco con primer poliuretanico specifico per l'ancoraggio al manto sintetico esistente, data a rullo o a spruzzo in ragione di 0,15 kg/mq; |
4. 1°strato di base formato da colata autolivellante in resina poliuretanica bicomponente colorata, in ragione di kg./mq 2,10, posta in opera con rabbielli dentati e successiva semina manuale o meccanica di granuli di SBR, di granulometria mm. 1,00/3,50, in ragione di kg./mq 3,50 eseguita sullo strato di resina bicomponente non ancora catalizzata per ottenere il parziale inglobamento nella stessa; 5. aspirazione meccanica dei granuli in eccesso non perfettamente legati, in maniera da formare uno strato continuo; 6. 2° strato superficiale di usura formato da colata autolivellante in resina poliuretanica bicomponente colorata, in ragione di kg./mq 2,10, posta in opera con rabbielli dentati e successiva semina manuale o meccanica di granuli di terpolimero (EPDM) pure colorati, di granulometria mm. 1,00/3,50, in ragione di kg./mq 3,50 eseguita sullo strato di resina bicomponente non ancora catalizzata per ottenere il parziale inglobamento nella stessa; |
7. aspirazione meccanica dei granuli in eccesso non perfettamente legati, in maniera da formare un tappeto continuo ad alta resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica delle scarpette chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso. Il tutto realizzato in maniera che il manto finale abbia gli spessori e le caratteristiche fisico-meccaniche secondo i Regolamenti tecnici FIDAL/WA per l'omologabilità e la certificazione dei manti superiori sintetici per impianti di atletica leggera. | |
R05 3 RETOPPING DI MANTO PREFABBRICATO SU MANTO PREFABBRICATO | |
1. Smerigliatura eseguita con idonea attrezzatura, di tutta la superficie pavimentata, successiva livellatura con adesivo eseguita sulla pavimentazione esistente allo scopo di migliorare eventuali ristagni. 2. fornitura ed applicazione previo incollaggio di pavimento sportivo prefabbricato in gomma ecocompatibile dello spessore di mm. 8-9-10-11-12 da verificare in analisi progettuale a secondo dell9elasticità residua del manto esistente. 3. manto a base di gomma naturale e sintetica e cariche minerali, vulcanizzato e calandrato, si presenterà in formato teli aventi lunghezza max di 15 ml. e larghezza variabile da 1,22 a 1,83 ml. 4. strato superficiale impermeabile colorato connotato da una tassellatura regolare e direzionale, di opportuna durezza, antisdrucciolo, antiriflesso, con ottima polivalenza; 5. strato inferiore di colore nero o marrone avente una particolare struttura alveolare reticolare con spessore (monocolore), pari a mm. 8-9-10-11-12 dovrà essere costante in ogni punto della pavimentazione. Il manto, su specifiche indicazioni del produttore, potrà essere installato mediante collante poliuretanico bi- componente su medesime pavimentazioni in gomma prefabbricate per operazioni di retopping previa opportuna lavorazione del manto esistente. La posa dovrà essere effettuata con una temperatura ambientale non inferiore ai 10/15°C. | |
R06- RETOPPING CON TIPOLOGIA MISTA SU MANTO PREFABBRICATO. BICOLORE NELLO SPESSORE, IMPERMEABILE A TOPPING SEMINATO. SPESSORE TOTALE DEL RETOPPING MM 8.0 | |
Intervento di ricostruzione (Retopping) su manto sintetico prefabbricato, che prevede il ripristino di parte dello strato di base e dello strato di usura, comprendente: 1. accurata pulizia del manto esistente con smerigliatura delle parti cristallizzate e ripetuti passaggi di macchina aspiratrice; 2. fresatura del manto esistente di spessore variabile a seconda dello stato del manto, eseguito con macchina fresatrice a controllo millimetrico e successiva aspirazione meccanica del materiale di risulta. 3. rasatura del manto esistente trattato, eseguita con stesura a staggia della quantità necessaria di collante poliuretanico bicomponente per la correzione della planarità. | |
4. strato di supporto in telo prefabbricato realizzato in fabbrica a spessore costante costituito da fibre e granuli di gomma SBR selezionati con dimensioni controllate, miscelati ed uniti con un legante poliuretanico monocomponente non contenente metalli pesanti. Lo strato di gomma prefabbricata è progettato e realizzato in rotoli con uno spessore necessario al raggiungimento dei requisiti di omologazione valutato in fase progettuale e incollato al sottofondo bituminoso mediante adesivo poliuretanico bicomponente. 5. strato impermeabilizzante (turapori) in resina poliuretanica bicomponente colorata, posta in opera con speciali frattazzi, per una quantità di mescola di kg./mq 0,4. 6. strato di usura dello spessore totale di mm. 3, formato da strato con rivestimento continuo in poliuretano, resistente ai chiodi, applicato allo stato liquido, costituito da poliuretano autolivellante per un consumo minimo di 2,00 kg/mq . Finitura superficiale eseguita con semina manuale di granuli di gomma EPDM colorata con diametro controllato da 1,0 – 3,5 mm, in ragione di kg. 4,00/mq. eseguita sullo strato di resina bicomponente non ancora catalizzata per ottenere il parziale inglobamento nella stessa; Il tutto realizzato con uno spessore totale del manto necessario al raggiungimento delle prestazionalità secondo Regolamento Tecnico FIDAL/WA per l'omologabilità e la certificazione dei manti superiori sintetici per impianti di Atletica Leggera. |
TIPOLOGIE DI FASCIA 2 |
R07 - RETOPPING IN COLATO SU MANTO PREFABBRICATO. BICOLORE NELLO SPESSORE, SEMIDRENANTE A TOPPING SPRUZZATO. SPESSORE TOTALE DEL RETOPPING MM 8.0 |
Intervento di ricostruzione (Retopping) su manto sintetico prefabbricato, che prevede il ripristino di parte dello strato di base e dello strato di usura, comprendente: 1. accurata pulizia del manto esistente con smerigliatura delle parti cristallizzate e ripetuti passaggi di macchina aspiratrice; |
2. fresatura del manto esistente di spessore variabile a seconda dello stato del manto, eseguito con macchina fresatrice a controllo millimetrico e successiva aspirazione meccanica del materiale di risulta (a conclusione di questa fase è opportuno prevedere la verifica dei piani quotati e delle planarità); 3. mano di attacco con primer poliuretanico specifico per l'ancoraggio al manto sintetico esistente, data a rullo o a spruzzo in ragione di kg/mq 0,15; 4. strato di base dello spessore di mm 6 realizzato a freddo per colata di impasto di granuli di gomma SBR di colore nero ed a curva granulometrica predeterminata in ragione di kg./mq 4,50 e polimero poliuretanico monocomponente come legante in ragione di kg./mq 0.80, confezionato in apposita miscelatrice a dosatura automatica e posto in opera con speciale macchina vibrofinitrice-lisciatrice, con giunti longitudinali realizzati con la tecnica del "fresco su fresco"; 5. strato superficiale di usura dello spessore di mm. 2,50 eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata in ragione di kg./mq 1,15 e granuli di terpolimero (EPDM) pure colorati, di granulometria mm. 0,00/1,50, in ragione di kg./mq. 0.85, per un totale di mescola di kg./mq. 2,00 , data in più mani, ad alta resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica delle scarpette chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso. Il tutto realizzato in maniera che il manto finale abbia gli spessori e le caratteristiche fisico-meccaniche conformi ai Regolamenti Tecnici FIDAL/WA per l'omologabilità e la certificazione dei manti superiori sintetici per impianti di atletica leggera. |
R08 - RETOPPING IN COLATO SU MANTO PREFABBRICATO. BICOLORE NELLO SPESSORE, IMPERMEABILE A TOPPING SPRUZZATO. SPESSORE TOTALE DEL RETOPPING MM 8.0 |
Intervento di ricostruzione (Retopping) su manto sintetico prefabbricato, che prevede il ripristino di parte dello strato di base e dello strato di usura, comprendente: 1. accurata pulizia del manto esistente con smerigliatura delle parti cristallizzate e ripetuti passaggi di macchina aspiratrice; 2. fresatura del manto esistente di spessore variabile a seconda dello stato del manto, eseguito con macchina fresatrice a controllo millimetrico e successiva aspirazione meccanica del materiale di risulta (a conclusione di questa fase è opportuno prevedere la verifica dei piani quotati e delle planarità); 3. mano di attacco con primer poliuretanico specifico per l'ancoraggio al manto sintetico esistente, data a rullo o a spruzzo in ragione di kg/mq 0,15; 4. strato di base dello spessore di mm 6/7 realizzato a freddo per colata di impasto di granuli di gomma SBR di colore nero ed a curva granulometrica predeterminata in ragione di kg./mq 4,50 e polimero poliuretanico monocomponente come legante in ragione di kg./mq 0.80, confezionato in apposita miscelatrice a dosatura automatica e posto in opera con speciale macchina vibrofinitrice-lisciatrice, con giunti longitudinali realizzati con la tecnica del "fresco su fresco"; 5. strato impermeabilizzante (turapori) in mescola di resina poliuretanica bicomponente colorata e polvere di terpolimero EPDM pure colorata, posta in opera con speciali frattazzi, per una quantità di mescola di kg./mq 1,25; 6. strato superficiale di usura dello spessore di mm. 2,50 eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata in ragione di kg./mq 1,15 e granuli di terpolimero (EPDM) pure colorati, di granulometria mm. 0,00/1,50, in ragione di kg./mq. 0.85, per un totale di mescola di kg./mq. 2,00 , data in più mani, ad alta resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica delle scarpette chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso. Il tutto realizzato in maniera che il manto finale abbia gli spessori e le caratteristiche fisico-meccaniche conformi ai Regolamenti Tecnici FIDAL/WA per l'omologabilità e la certificazione dei manti superiori sintetici per impianti di atletica leggera. |
R09- RETOPPING CON TIPOLOGIA MISTA SU MANTO PREFABBRICATO. BICOLORE NELLO SPESSORE, IMPERMEABILE A TOPPING SPRUZZATO. SPESSORE TOTALE DEL RETOPPING MM 8.0 |
Intervento di ricostruzione (Retopping) su manto sintetico prefabbricato, che prevede il ripristino di parte dello strato di base e dello strato di usura, comprendente: 1. accurata pulizia del manto esistente con smerigliatura delle parti cristallizzate e ripetuti passaggi di macchina aspiratrice; 2. fresatura del manto esistente di spessore variabile a seconda dello stato del manto, eseguito con macchina fresatrice a controllo millimetrico e successiva aspirazione meccanica del materiale di risulta. 3. rasatura del manto esistente trattato, eseguita con stesura a staggia della quantità necessaria di collante poliuretanico bicomponente per la correzione della planarità. 4. strato di supporto in telo prefabbricato realizzato in fabbrica a spessore costante costituito da fibre e |
granuli di gomma SBR selezionati con dimensioni controllate, miscelati ed uniti con un legante poliuretanico monocomponente non contenente metalli pesanti. Lo strato di gomma prefabbricata è progettato e realizzato in rotoli con uno spessore necessario al raggiungimento dei requisiti di omologazione incollato al sottofondo bituminoso mediante adesivo poliuretanico bicomponente. 5. strato impermeabilizzante (turapori) in resina poliuretanica bicomponente colorata, posta in opera con speciali frattazzi, per una quantità di mescola di kg./mq 0,6. 6. strato superficiale di usura dello spessore di mm. 2,00 eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata in ragione di kg./mq 1,20 e granuli di terpolimero (EPDM) pure colorati, di granulometria mm. 0,50/1,50, in ragione di kg./mq. 0,85, data in più mani, ad alta resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, all'azione meccanica delle scarpette chiodate, antisdrucciolo e antiriflesso. Il tutto realizzato con uno spessore totale del manto necessario al raggiungimento delle prestazionalità secondo Regolamento Tecnico FIDAL/WA per l'omologabilità e la certificazione dei manti superiori sintetici per impianti di Atletica Leggera. |
SUPERFICI SINTETICHE PER GLI <ATHLETICS GROUND= E GLI IMPIANTI A KM 0 / SCOLASTICI
Con il progetto SmarTrack la FIDAL promuove la realizzazione di impianti polivalenti a forte vocazione atletica, ad accesso libero, da realizzarsi nei plessi scolastici o in spazi pubblici (parchi, piazze, aree interessate da interventi di recupero urbanistico).
Per questa tipologia di impianti vengono individuate superfici di costo medio-basso, di facile applicazione e tendenzialmente non destinate per l9uso di scarpette chiodate.
Tabella VII.1 – Descrizione tipologica delle superfici per Athletics Ground e Impianti Scolastici
SUPERFICI SINTETICHE PER ATHLETICS GROUND E IMPIANTI SCOLASTICI
AG01 - MANTO SCOLASTICO IN RESINE ACRILICHE SOLO SU TAPPETINO BITUMINOSO, IMPERMEABILE, COLORE UNITO NELLO SPESSORE DI MM. 3,00 - NON CHIODABILE
1. strato impermeabilizzante e di livellamento del sottofondo mediante l'applicazione a spatola di 1/ 2 mani di pasta acrilico-bituminosa addizionata di sabbia di granulometria selezionata, con un consumo di circa 1 kg/mq;
2. strato di base mediante applicazione a spatola gommata di 3/4 mani di un compound di elastomeri sintetici (senza inerti) e legante elastico monocomponente in emulsione acquosa in ragione di ca. 2,5 kg/mq. avente funzione di assicurare una notevole elasticità alla pavimentazione sportiva ed ha una lunga durata nel tempo;
3. strato di finitura mediante applicazione a spatola gommata di 2 mani di un compound colorato costituito da copolimeri elastomerici stiroloacrilici e cariche minerali, in ragione di ca. 1-1,5 kg/mq.
Superficie dalle elevate caratteristiche di resistenza all'abrasione ed alle radiazioni u.v., durevole nel tempo, non necessita di manutenzione.
AG02 - MANTO SCOLASTICO COLATO SEMIDRENANTE BICOLORE NELLO SPESSORE A FINITURA SPRUZZATA SPESSORE MM. 9,00 - ANCHE CHIODABILE
1. mano di attacco in primer poliuretanico per l'ancoraggio al sottofondo bituminoso o cementizio, data a rullo o spruzzo in ragione di kg./mq. 0,15 per asfalto e kg./mq. 0,20 per cemento;
2. strato di base dello spessore di mm.6,50 realizzato a freddo per colata di impasto di granuli di gomma SBR di colore nero ed a curva granulometrica predeterminata in ragione di kg./mq 4.50, e polimero poliuretanico monocomponente come legante in ragione di kg./mq 0.81, confezionato in apposita miscelatrice a dosatura automatica e posto in opera con speciale macchina vibrofinitrice- lisciatrice, con giunti longitudinali realizzati con la tecnica del "fresco su fresco";
3. strato superficiale di usura dello spessore di mm. 2,50 eseguito mediante spruzzatura con speciale macchina spruzzatrice, di una mescola di resina poliuretanica colorata in ragione di kg./mq 1,15 e granuli di terpolimero (EPDM) pure colorati, di granulometria mm. 0,00/1,50,, in ragione di kg./mq. 0,85,per un totale di mescola di kg./mq.2,00 , data in più mani, ad alta resistenza ai raggi UV,
agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica delle scarpette chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso. Il tutto realizzato nello spessore di mm. 9,00 (6,50+2,50)
AG03 - MANTO SINTETICO PREFABBRICATO MULTISTRATO SANDWICH BICOLORE NELLO SPESSORE DI MM. 11
Manto ecocompatibile, bicolore, a base di gomma naturale e sintetica e cariche minerali, vulcanizzato e calandrato, formato in teli aventi di lunghezza max 25 ml. e larghezza variabile da 1,70 a 1,83 ml.
1. strato superiore impermeabile di colore a scelta (secondo gamme disponibili) con spessore non inferiore a mm. 6.0 connotato da una tassellatura regolare e direzionale di opportuna durezza, antisdrucciolo, antiriflesso, ottime caratteristiche di polivalenza.
2. strato inferiore di colore nero o marrone avente una particolare struttura alveolare a forma esagonale asimmetrica nella direzione longitudinale. Lo spessore (bicolore), pari a mm. 11 , dovrà essere costante in ogni punto della pavimentazione; il peso al mq. sarà pari a 12,5 kg.
3. da installare su sottofondi in bitume o in cemento idoneamente predisposti e stagionati mediante collante poliuretanico bicomponente. Posa da effettuarsi a temperatura ambientale non inferiore ai 10/15°C.
Il tutto realizzato per uno spessore totale del manto finito di mm. 11 ed avente caratteristiche fisico- meccaniche secondo Regolamento Tecnico FIDAL/WA e conforme alla Normativa EN 14877.
AG04 - MANTO SINTETICO MISTO, IMPERMEABILE, REALIZZATO CON STRATO DI BASE IN TAPPETINO DI GOMMA PREFABBRICATA E FINITURA A TOPPING SEMINATO.
SPESSORE MM. 8-10 NON CHIODABILE
1. strato di supporto in telo prefabbricato realizzato in fabbrica a spessore costante costituito da fibre e granuli di gomma SBR selezionati con dimensioni controllate, miscelati ed uniti con un legante poliuretanico monocomponente non contenente metalli pesanti. Lo strato di gomma prefabbricata è progettato e realizzato in rotoli con uno spessore di 11mm. che viene incollato al sottofondo bituminoso mediante adesivo poliuretanico bicomponente.
2. strato impermeabilizzante (turapori) in resina poliuretanica bicomponente colorata, posta in opera con speciali frattazzi, per una quantità di mescola di kg./mq 0,4.
3. strato di usura dello spessore totale di mm. 2, formato da strato con rivestimento continuo in poliuretano, resistente ai chiodi, applicato allo stato liquido, costituito da poliuretano autolivellante per un consumo minimo di 2,00 kg/mq . Finitura superficiale eseguita con semina manuale di granuli di gomma EPDM colorata con diametro controllato da 0,5 – 1,5 mm, in ragione di kg. 4,00/mq. eseguita sullo strato di resina bicomponente non ancora catalizzata per ottenere il parziale inglobamento nella stessa;
4. aspirazione meccanica dei granuli non perfettamente legati, in maniera da formare un tappeto continuo ad alta resistenza ai raggi u.v., agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica delle scarpette chiodate, antisdrucciolo, antiriflesso.
AG05 - MANTO SINTETICO PREFABBRICATO MULTISTRATO BICOLORE. SPESSORE MM. 8 NON CHIODABILE
Manto sportivo polivalente per esterni in telo prefabbricato realizzato in fabbrica a spessore costante costituito da due strati di fibre e granuli di gomma selezionati con dimensioni controllate, miscelati ed uniti con un legante poliuretanico monocomponente non contenente metalli pesanti. Lo strato inferiore è composto da granuli di gomma nera da 5mm mentre lo strato superficiale finale è realizzato con uno strato laminato di granuli di gomma EPDM colorata rossa selezionati con diametro controllato con spessore 0xx.Xx telo così composto sarà incollato ai sottofondi bituminosi predisposti mediante collante poliuretanico bicomponente con consumo medio 1,10 kg/mq e avrà le seguenti minime caratteristiche: Spessore minimo assoluto (mm): 8,0, Riduzione della forza (%): 20%, Peso al mq: 8,84 Kg/mq, Larghezza teli: 1,22/1,25 mt, Resistenza alle temperature: -40°C fino a +115°C
REQUISITI TECNICI DELLE PISTE DI ATLETICA LEGGERA
Questo Capitolo riporta sinteticamente e per dovere di informazione ad Amministratori, Professionisti e Aziende, alcuni requisiti di esercizio gestionale e di sicurezza, dei quali si dovrà tener conto in fase di progettazione, oltre ad alcuni fondamentali requisiti di carattere geometrico, relativi a specifiche Normative, per la cui dettagliata conoscenza si rimanda alla lettura, oltre che dei testi integrali delle stesse, anche a quella de <L9Impianto di Atletica Leggera – Manuale Tecnico=, pubblicato dalla FIDAL (procedura per l9acquisto in coda alla pubblicazione).
8.1 - REQUISITI DI SICUREZZA E FUNZIONALI
Sono questi, requisiti fondamentali per ottenere l9omologazione dell9impianto di atletica leggera. I requisiti di sicurezza di pista e pedane, sono volti al generale incremento delle condizioni di sicurezza dell9area sportiva e della tutela dei suoi frequentatori. I requisiti funzionali, che si integrano con quelli di sicurezza, delineano parametri costruttivi necessari ad implementare il livello qualitativo e gestionale dell9impianto e delle attività che si svolgono all9interno dello stesso.
8.1.1 3 Fascia di rispetto
Una fascia di rispetto libera da ingombri e ostacoli permanenti e della larghezza minima di mt. 1,50, dovrà essere garantita lungo tutto il perimetro interno e esterno dell9anello di atletica leggera.
La fascia di rispetto esterna all9anello, al fine di garantire la maggior durata della superficie sintetica e per rispondere ai più idonei criteri di gestione, dovrà essere realizzata in sintetico, asfalto o calcestruzzo verniciati con appropriate resine. La fascia di rispetto esterna, possibilmente, dovrà essere alla stessa quota della pavimentazione sintetica della pista anulare, con eventuale pendenza verso l9interno dell9anello, quando non eccessivamente larga.
Sono accettati impianti con fasce di rispetto ridotte, solo nel caso di preesistenze impossibili da modificare.
Le strutture fisse non modificabili, poste all9interno della fascia di sicurezza, dovranno obbligatoriamente essere dotate di adeguati sistemi di protezione (meterassine sagomante, ecc.).
Nella fascia esterna, vero e proprio spazio di servizio all9area sportiva, nei casi in cui la stessa abbia larghezza inferiore a m 2,00, è opportuno che siano vietate le attività di corsa.
8.1.2 - Attraversamenti tecnologici
Almeno due attraversamenti principali con idonee caratteristiche costruttive e di adeguata sezione, dovranno essere realizzati in corrispondenza delle Tangenti A e C della pista anulare, per consentire il facile e sicuro accesso all9interno dell9anello, dei cavi degli impianti tecnologici permanenti e/o provvisori. Ognuno dei due attraversamenti dovrà essere servito da due pozzetti di adeguate dimensioni, forniti di coperchio a raso.
E9 comunque consigliata la realizzazione di un cavidotto perimetrale al campo di calcio che, assistito da un idoneo numero di pozzetti ispezionabili e collegato agli attraversamenti della pista, consenta una più uniforme e sicura distribuzione di energia e dei segnali tecnologici (trasmissione dati per gestione gare, telefonici/interfonici, audio, video).
Almeno un ulteriore attraversamento assistito da due piccole scatole stagne e riservato all9allestimento dei sistemi di rilevamento tempi/passaggi con i microchip, dovrà essere realizzato in asse con l9arrivo generale. Le modalità costruttive e le caratteristiche tecniche di
questo particolare e specifico attraversamento, potranno essere richieste direttamente all9Ufficio Impianti della FIDAL.
8.1.3 3 Rete di smaltimento e recupero delle acque meteoriche
Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e la migliore agibilità dell9impianto anche in caso di avverse condizioni meteorologiche, l9impianto sportivo dovrà sempre essere dotato di una adeguata rete di smaltimento delle acque meteoriche tale che, unitamente alla corretta realizzazione delle pendenze dei sottofondi e della pavimentazione specialistica, possa garantire un rapido deflusso delle acque superficiali e limitare l9eccessivo ristagno delle stesse su porzioni di pista e pedane.
Nell9ottica dell9incentivazione alla sostenibilità ambientale degli impianti di atletica leggera, in relazione alla realizzazione dei sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche, si rammenta l9opportunità di realizzare adeguate vasche di accumulo.
8.1.4 3 Palco lampade sull9arrivo generale
Già da alcuni anni è fortemente sconsigliata, quanto meno in forma permanente, la realizzazione di simili strutture. Laddove assolutamente necessario, si consiglia di realizzare strutture amovibili comunque eseguite nel rispetto delle normative di adeguamento alla sicurezza, prevedendo quindi che i montanti degli stessi siano collocati a non meno di 1,50 m di distanza dai cordoli della pista e 0,50 m dopo l9arrivo generale.
8.1.5 3 Strutture di supporto per apparati tecnologici (finish e telecamere)
Nella considerazione che gli attuali impianti di cronometraggio, fotofinish e ripresa televisiva hanno caratteristiche costruttive e funzionali ed esigenze decisamente ridotte rispetto al passato, non è più ammessa la realizzazione e/o la presenza di castelli, palchi e trabattelli, fissi o mobili all9interno dell9anello. Anche per ragioni di sicurezza e manutenzione delle suddette strutture, laddove queste siano ancora presenti, anche in impianti di costruzione datata, se ne raccomanda la rimozione.
8.1.6 - Traini
Su qualsiasi tipologia di superficie sintetica è assolutamente da vietare la pratica del traino di
=atleta con atleta=, di piastre, pesi, pneumatici e <slitte= che non abbiano il fondo assolutamente liscio e antiaderente. L9azione di questi metodi/strumenti di allenamento spesso impropriamente utilizzati sulla piste di atletica, è causa di elevatissima erosione della superficie sintetica.
8.2 - REQUISITI DI CARATTERE COSTRUTTIVO
I requisiti di carattere geometrico di pista e pedane sono definiti nel rispetto di quanto stabilito nello <IAAF Track & Field Facilities Manual 2008=.
8.2.1 3 Raggio di curvatura
L9esperienza indica come i più idonei impianti ad anello di 400 m siano realizzati con un raggio al cordolo compreso tra i 36.50 ed i 38.00 m.
Impianti realizzati con raggio al cordolo inferiore a m 35.00 o superiori a m 38.00, non vengono accettati per lo svolgimento di competizioni internazionali (IAAF T. & F. Facilities Manual – Cap. 2.2.1.8). Il rispetto dei suddetti limiti, è consigliato anche per gli impianti che dovranno ospitare <Eventi TOP= del Calendario Federale.
In ogni caso si consiglia che il raggio di curvatura della corsia più esterna di un anello, non sia mai superiore a m 50.00 (IAAF T. & F. Facilities Manual 2008 – Cap. 2.2.1).
Impianti realizzati con raggio di curvatura inferiore a m 36.50, se realizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dalla presente Circolare Tecnica, saranno omologati in Classe R (Ridotti).
8.2.2 - Regolarità superficiale o planarità
Un rilevante difetto di planarità influisce sempre e comunque sulla fruibilità della pista, compromettendone il drenaggio superficiale e la sicurezza degli atleti. Inoltre, può essere indice di imperfetta esecuzione del manto superficiale e/o del suo sottofondo, con conseguenti disuniformi spessori della superficie sintetica e, quindi, di variazione delle caratteristiche elastiche da punto a punto della pista e delle pedane.
8.2.3 - Quote
Si indica con questo termine la corrispondenza tra la quota reale di ciascun punto della pista e quella prevista da progetto. Le quote reali, non devono discostarsi dalla quota nominale prevista in progetto.
Stante la differenza di quota tra la cordolatura interna e quella esterna dell9anello, quest9ultima più alta per facilitare il deflusso delle acque superficiali e per la stessa, con la sola eccezione dei particolari tratti di raccordo nella/e testata/e di partenza del/i rettilineo/i , tutti i punti che costituiscono le suddette cordolature dovranno essere alla stessa quota. Anche il cordolo interno amovibile dovrà essere posato perfettamente orizzontale ed in continuità di quota uguale e costante.
8.2.4 3 Pendenze
La superficie della pista e delle pedane per i salti in estensione, comunque sia realizzata (manto colato in opera drenante o impermeabile, manto prefabbricato o sistemi misti a varia finitura), deve avere una pendenza trasversale non maggiore dell9 1% verso l9interno della pista. Tale pendenza è utile per un rapido deflusso delle acque meteoriche.
La pendenza massima ammissibile per pista e pedane dei salti in estensione, in senso longitudinale, è dello 0,1%.
La pendenza delle pedane a D o a mezzaluna, deve avere un valore massimo dello 0,4% in senso radiale alla curva.
8.2.5 - Spessore
Lo spessore indicativo per la pista e le pedane è di 13 mm. Le variazioni massime di spessore ammesse sui valori reali rispetto allo spessore nominale di progetto sono di più o meno 2,0 mm nel 20% dei punti di misurazione prescritti.
Il valore medio di tutti i punti di misurazione, tuttavia, non può essere minore dello spessore nominale di progetto.
Sono ammessi e sono omologabili impianti che presentano pista e pedane con spessori differenti (ad esempio, pista con 13 mm di spessore e pedane con spessori di 15 mm).
Sono altresì ammessi e quindi omologabili, impianti che presentano manti inferiori o superiori a 13 mm di spessore, continui ed uniformi nella stesura, purché sufficienti a garantire il rispetto dei valori dinamici prescritti dalla <Riduzione della forza KA= e della <Deformazione Verticale VD=, di cui ai successivi paragrafi 8.3.5 e 8.3.6, oltre che una adeguata resistenza all9azione di chiodi e corone delle calzature specialistici.
8.2.6 3 Sottofondi in asfalto o calcestruzzo armato
Proprio per garantire la massima omogeneità dello spessore di tutte le superfici sintetiche realizzate in un impianto di atletica leggera, è opportuno che i sottofondi in asfalto o calcestruzzo armato, vengano realizzati con la massima cura nel rispetto di quanto stabilito dal RTI della WA.
Si raccomanda al riguardo che prima dell9inizio della realizzazione di una superficie colata in opera o della posa di una superficie prefabbricata, la DL, anche con il supporto del Collaudatore FIDAL, verifichi al piena rispondenza dei sottofondi a quanto previsto dal RTI. Nei casi in cui l9Impresa realizzatrice i sottofondi sia diversa da quella che dovrà realizzare o posare la superficie sintetica, al fine di evitare dannosi contenziosi, eseguite le dovute e
contestuali verifiche, si consiglia di far sempre redigere un Verbale di Accettazione dei sottofondi.
8.2.7 3 Aree di stress
Si intendono per <Aree di stress= quelle porzioni di superfici sintetiche dell9impianto di atletica, soggette a particolari sollecitazioni e quindi a maggior usura meccanica delle superfici stesse. Sono considerate <Aree di stress=:
- gli ultimi 10,00 metri di rincorsa della pedana per il lancio del giavellotto per tutta la larghezza della pedana o quanto meno per i 2,00 m centrali della stessa;
- i 3,00 m della pedana di rincorsa per il salto con l9asta che precedono la cassetta di imbucata;
- il fronte della zona di caduta per il salto in alto (5,00-6,00 m), per una larghezza massima di 2,00 m.
- l9area di posizionamento dei blocchi di partenza dei m 110 Hs e dei m 100 piani, per una larghezza di m 1,50 prima delle rispettive linee di partenza.
Limitatamente a queste aree è autorizzata l9adozione di soluzioni costruttive volte a ridurre l9eccessiva usura, quali:
- aumento degli spessori della superficie specialistica che in ogni caso, anche in queste aree, deve comunque mantenere il piano di calpestio allo stesso identico livello delle restanti circostanti superfici;
- inserimento all9interno della superficie sintetica, ma a profondità che non interferisca con le differenti lunghezze dei chiodi delle diverse scarpe specialistiche, di <retine= capaci di migliorare la resistenza meccanica della superficie;
- adozione contemporanea delle due soluzioni.
8.3 - REQUISITI DI CARATTERE FISICO DELLE SUPERFICI SINTETICHE.
8.3.1 3 Permeabilità
La superficie sintetica può essere di tipo permeabile o impermeabile. La permeabilità del rivestimento dipende sia dalle caratteristiche strutturali del materiale (granulometria degli inerti e percentuale di legante), sia dalla permeabilità del sottofondo e dal tipo di posa in opera.
8.3.2 - Resistenza alla trazione ed allungamento percentuale a rottura
La resistenza alla trazione è il quoziente risultante dal rapporto tra il valore della forza massima, misurata prima o durante la rottura, e la sezione iniziale trasversale del provino.
L9allungamento percentuale è la variazione di lunghezza, riferita alla lunghezza iniziale misurata, che si ha in corrispondenza della massima resistenza a trazione.
La prova di trazione è anche utile per confrontare i valori di resistenza e di elasticità posseduti dal manto prima e dopo una prova di invecchiamento artificiale e per valutarne quindi, il decadimento. Per i materiali non porosi è richiesta una resistenza a trazione minima di 0,5 MPa, per quelli porosi di 0,4 MPa.
Per tutti i materiali è richiesto che l9allungamento percentuale a rottura sia almeno del 40%.
8.3.3 3 Resistenza allo scivolamento
E9 l9indice delle forze di attrito che si sviluppano tra la scarpa e il pavimento o tra l9attrezzo sportivo e il pavimento. Il valore del coefficiente d9attrito non deve essere minore di 0.5 su superficie bagnata.
8.3.4 3 Macrorugosità superficiale
E9 una caratteristica della superficie del rivestimento sintetico. Concorre a migliorare l9attrito superficiale della pavimentazione, soprattutto quando questa è bagnata.
8.3.5 3 Riduzione della forza (KA) secondo Xxxxx XX
L9interazione dinamica tra l9atleta e la superficie condiziona la prestazione e la sicurezza dell9atleta stesso. Perciò è fondamentale la capacità della superficie di <assorbire energia=. Il valore di <Riduzione della Forza= deve essere compreso tra il 35% ed il 50%, con temperature della superficie sintetica comprese tra i 10° e i 40°C.
Il rispetto di quanto stabilito da questa Norma è dovuto per l9organizzazione di manifestazioni Nazionali ed Internazionali di livello assoluto
L9esecuzione delle Prove in Sito finalizzate alla determinazione dei valori di Riduzione della Forza, non potrà essere effettuata prima di trenta (30) giorni dalla conclusione delle attività di posa e segnatura del nuovo manto e non oltre novanta (90) giorni dalla conclusione delle stesse.
8.3.5.1 – Riduzione della Forza (KA) secondo Xxxxx EN14877
Con la pubblicazione della Circolare SmarTrack 2019, la FIDAL, introduce quanto al riguardo previsto dalla Norma EN 14877, ovvero che siano accettate anche superfici che ai test in sito effettuati dal Laboratorio, presentino valori di <Riduzione della Forza=, compresi tra il 25% e il 34%, rilevati con temperature della superficie sintetica comprese tra i 10° e i 40°C.
Sempre presupposta da parte della Stazione Appaltante l9accettazione di superfici con tai valori, laddove eventualmente richiesto il rispetto della Norma WA, trattandosi di una Norma Comunitaria anche su queste superfici potranno svolgersi regolari manifestazioni di atletica leggera. Anche per questi casi la finale classificazione dell9impianto sarà seguita dall9acronimo SNR (Superficie non Regolare)
8.3.6 3 Deformazione Verticale (VD) secondo Noma WA
Anche in questo requisito di carattere fisico, l9interazione dinamica tra l9atleta e la superficie condiziona la prestazione e la sicurezza dell9atleta. E9 quindi fondamentale la capacità della superficie di <deformarsi= sotto l9azione dell9atleta. Un9eccessiva deformazione della superficie sintetica può minare l9integrità dell9atleta a causa dell9instabilità dell9appoggio, mentre l9indeformabilità della superficie sintetica può causare danni all9atleta in virtù di un impatto eccessivo. La <Deformazione Verticale= dovrà essere compresa tra valori di 0,6 mm e 2,5 mm, con temperature della superficie sintetica comprese tra i 10°C ed i 40°C.
Il rispetto di quanto stabilito da questa Norma è dovuto per l9organizzazione di manifestazioni Nazionali ed Internazionali di livello assoluto.
L9esecuzione delle Prove in Sito finalizzate alla determinazione dei valori di Deformazione Verticale, non potrà essere effettuata prima di trenta (30) giorni dalla conclusione delle attività di posa e segnatura del nuovo manto e non oltre novanta (90) giorni dalla conclusione delle stesse.
8.3.6.1 – Deformazione verticale (VD) secondo Xxxxx EN14877
Con la pubblicazione della Circolare SmarTrack 2019, la FIDAL, introduce quanto al riguardo previsto dalla Norma EN 14877, ovvero che siano accettate anche superfici che ai test in sito effettuati dal Laboratorio, presentino valori di <Deformazione Verticale= f 3 mm rilevati con temperature della superficie sintetica comprese tra i 10° e i 40°C.
Sempre presupposta da parte della Stazione Appaltante l9accettazione di superfici con tai valori, laddove eventualmente richiesto il rispetto della Norma WA, trattandosi di una Norma Comunitaria anche su queste superfici potranno svolgersi regolari manifestazioni di atletica leggera. Anche per questi casi la finale classificazione dell9impianto sarà seguita dall9acronimo SNR (Superficie non Regolare)
8.4 - VERIFICHE E CONTROLLI DELL9IMPIANTO E DELLE SUPERFICI SINTETICHE
8.4.13 Prelievo dei campioni di manto
I campioni di manto da sottoporre alle prove di laboratorio, dovranno essere prelevati in cantiere dal Laboratorio incaricato dell9effettuazione delle prove.
I campioni dovranno essere realizzati e prelevati secondo le seguenti modalità:
- superfici colate in opera: n.1 campione di manto delle dimensioni di cm 50 x 50, realizzato fuori opera e su apposita superficie antiaderente per evitare <stress da strappo=, realizzato contestualmente alla pavimentazione specialistica dell9impianto e alla presenza del Collaudatore incaricato;
- superfici prefabbricate: n.1 campione di manto delle dimensioni di cm 50 x 50, direttamente prelevato dalla fornitura di manto giunta sull9impianto sportivo;
- Non potranno essere in alcun caso consegnati campioni di pavimentazione colata in opera realizzati in stabilimento o fuori opera.
Qualora sull9impianto siano realizzate pavimentazioni differenti (es.: per colore, marche, tipologie di manto, spessori, ecc.), dovrà essere realizzato e/o prelevato e inviato al Laboratorio un campione per ogni singola tipologia di manto, mentre le prove in sito dovranno essere eseguite con l9alternanza dichiarata dalla tipologia.
In questo caso, i maggiori costi, relativi all9esecuzione di un numero di prove di Laboratorio superiore a quello normalmente previsto nella Procedura di Collaudo, saranno per tempo comunicati dall9Ufficio Impianti della FIDAL all9Ente proprietario e/o all9Impresa.
Su ogni campione di manto devono essere riportate le seguenti indicazioni:
- identificazione dell9impianto sportivo;
- la data di conclusione della posa in opera della superficie sintetica;
- data di prelievo del campione di superficie sintetica;
- nome della ditta che ha realizzato e/o posato la superficie sintetica;
- completa denominazione commerciale del materiale prelevato;
- Indicazione della tipologia del materiale, se poroso o non poroso;
8.4.2 3 Controlli di carattere geometrico
I requisiti tipologici e dimensionali della pista, ivi compresa la tracciatura, vanno controllati secondo i criteri stabiliti dalle normative WA – FIDAL. Tra questi, i <Requisiti di Regolarità= della pista e delle pedane vanno verificati come riportato nei paragrafi a seguire:
8.4.2.1 – Planarità
S9intende con questo termine il grado di corrispondenza della superficie dei piani in esame con la superficie geometrica prescritta. La superficie teorica viene <materializzata= con un <regolo= o <barra di planarità= lunga 4 mt. semplicemente appoggiata sulla superficie del manto. Il regolo deve essere esente da significative inflessioni dovute al proprio peso.
E9 realizzato con un profilato in alluminio, perfettamente rettilineo, di 1 mm di spessore, avente una sezione rettangolare minima di mm 30 x mm 60. Il profilato viene appoggiato con il lato minore a contatto con il terreno.
Una volta appoggiato il regolo sulla pavimentazione, viene misurato il valore del massimo distacco tra la superficie di appoggio del regolo e la pavimentazione sintetica.
Deve essere, inoltre, misurata la distanza tra questo punto di massimo distacco (asse del cuneo di misura) ed i punti di contatto più vicini. Gli scostamenti del piano reale da quello teorico (la fessura) vengono misurati inserendo un cuneo graduato di alluminio. La lettura va fatta con l9approssimazione di 0,5 mm, con il cuneo semplicemente appoggiato ed accostato ortogonalmente all9asse del regolo, fino al pieno contatto con la superficie di riferimento.
Le verifiche di planarità dovranno essere effettuate come segue:
- verifiche sui rettilinei della pista, sia in senso longitudinale che trasversale
- almeno una rilevazione ogni 40 mt. in senso trasversale su tutta la larghezza della pista
- almeno una rilevazione ogni 40 mt. in senso longitudinale, lungo il bordo interno
- almeno una rilevazione ogni 60 mt. in senso longitudinale in altri punti interni della pista ed in corrispondenza all9esterno della stessa
- almeno 4 rilevazioni in senso trasversale in ogni curva
- almeno 4 rilevazioni nel senso della massima pendenza per ogni zona del salto in alto
- almeno 1 rilevazione ogni 30 mt. in senso longitudinale e almeno 1 rilevazione ogni 30 mt. in senso trasversale, sulle altre pedane, con un minimo di due rilevazioni per senso.
8.4.2.2 – Quote
Il rilievo delle quote va effettuato mediante rilevazione con idoneo strumento topografico corredato di certificazione valida e nel rispetto di quanto previsto dall9Allegato 1 del Verbale di Collaudo.
In relazione alla tipologia di collaudo che verrà richiesta (FIDAL o WA) la verifica delle quote dovrà pertanto essere eseguita utilizzando:
- Allegato 1 del Verbale di Xxxxxxxx XXXXX;
- WA Track and Field Facilities Measurement Report Outdoor Facilities
8.4.2.3 - Pendenze
Il valore delle pendenze longitudinali della pista e della pendenza delle pedane per il salto possono essere ricavati dal rilevamento delle quote. Le pendenze trasversali possono anche essere misurate direttamente con appositi strumenti.
Le rilevazioni di pendenza vanno effettuate nel numero minimo previsto per le rilevazioni di planarità.
8.4.2.4 – Spessori
Il controllo sulla pavimentazione realizzata si effettua con idoneo strumento. La rilevazione degli spessori è sempre eseguita dal Laboratorio all9atto dell9esecuzione delle prove in sito. Laddove il collaudo non dovesse prevedere l9intervento del Laboratorio, il Collaudatore dovrà rilevare gli spessori come previsto dall9Allegato 2 del Verbale di Collaudo.
8.4.3 3 Controlli di carattere fisico
I controlli relativi ai Requisiti di Carattere Fisico, riportati nel Paragrafo 8.3 e successivi, vengono effettuati in sito ed in laboratorio secondo i parametri e le procedure descritte nel
<IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 – Chapter 3=. In particolare, si dovranno effettuare i controlli su:
- Drenaggio
- Resistenza a Trazione ed Allungamento Percentuale a Rottura
- Resistenza all9Attrito
- Riduzione della Forza
- Deformazione Verticale
Art. 3.2 SUPERFICI DI GIOCO
L'intervento prevede la realizzazione di un impianto costituito da campo sportivo polivalente scoperto da destinare alla pratica delle seguenti discipline sportive:
- atletica
- basket
- volley
- calcio a 5
Tutte a livello scolastico
Le superfici dei campi da gioco di tipo sintetico dovranno soddisfare i requisiti generali indicati dalla UNI EN 1817 e dalla UNI EN 14904 se coperti.
Proprietà tecniche e metodi di prova
La superficie del campo da realizzare dovrà rispecchiare specifiche proprietà tecniche dettate dalle relative norme di riferimento elencate di seguito.
Il comportamento del rimbalzo verticale della palla dovrà essere conforme ai minimi indicati dalla norma UNI EN 12235. (I valori percentuali dovranno essere maggiori o uguali al 90%).
• La resistenza ad un carico rotante dovrà essere conforme alle indicazioni della norma UNI EN 1569 (spostamento minore o uguale a 0,5 mm).
• La resistenza all'usura dovrà essere conforme alle indicazioni della norma UNI EN ISO 5470-1.
• La resistenza al fuoco dovrà essere conforme alle indicazioni della norma UNI EN 13501-1.
• La brillantezza speculare dovrà essere conforme alle indicazioni della norma UNI EN ISO 2813 (valori percentuali minori o uguali al 30%).
• La resistenza all'impronta sarà conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 1516 (valori in mm minori o uguali a 0,5).
• La resistenza all'impatto dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 1517 (valori in mm minori o uguali a 0,5).
• La resistenza allo scivolamento dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 13036-4.
• L'assorbimento degli urti sarà conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 14808 (valori percentuali compresi tra 25% e 75%).
• La deformazione verticale sarà conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 14809 (valori in mm minori o uguali a 5).
• La resistenza termica dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 12667.
• La resistenza alla bruciatura di sigaretta sarà conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 1399.
• La resistenza all'azione di una sedia a rotelle sarà conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN 425.
• La stabilità dimensionale dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI EN ISO 23999.
• La durezza dello strato di usura sarà conforme alle indicazioni fornite dalla norma UNI ISO 48-4.
Norme CONI per l'impiantistica sportiva - Tabella A
Caratteristiche delle pavimentazioni sportive per attività e livello d'uso
Attività sportiva | Codici delle pavimentazioni | |||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 51 | 52 | 53 | 61 | 62 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 91 | 92 | 93 | |
Calcio | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Calcio a 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
Pallavolo | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Pallacanestro | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Handball | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Tennis | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Livelli d'uso
1 - Attività non agonistiche
2 - Attività agonistiche a livello locale
3 - Attività agonistiche a livello nazionale e internazionale
Appendice alla tabella A
Codici dei tipi di pavimentazione sportiva e loro destinazione
Codice | Descrizione | indoor | outdoor |
10 | tappeti erbosi naturali | x | |
20 | terre stabilizzate | x | |
30 | ghiaccio | x | x |
40 | legno | x | |
50 | cementizi | ||
51 | conglomerati cementizi compatti | x | x |
52 | conglomerati cementizi porosi | x | x |
53 | granigliati cementizi in getti | x | x |
60 | asfaltoidi | ||
61 | conglomerati bituminosi asfaltosi normali | x | x |
62 | conglomerati bituminosi asfaltosi con elastomeri | x | x |
70 | sintetici | ||
71 | elastomeri omogenei | x | x |
72 | granulati compatti | x | x |
73 | granulati porosi | x | x |
74 | multistrati | x | x |
75 | PVC | x | |
76 | gomma | x | x |
77 | linoleum | x | |
78 | resine acriliche e/o elastomeriche | x | x |
79 | resine epossidiche | x | x |
80 | manti erbosi artificiali | ||
81 | senza intasamento | x | x |
82 | con intasamento | x | |
90 | altri | ||
91 | prefabbricati in materie plastiche | x | x |
92 | moquette | x | x |
93 | tappeti e pedane speciali | x | x |
Norme CONI per l'impiantistica sportiva - Tabella B
Caratteristiche illuminotecniche consigliate per le attività sportive
Spazi - impianti | Livello attività (a) | All'aperto (b) | Al coperto (b) | Note | ||||
Illuminamento medio (lux) | Ill. min./ ill. medio | Illuminamen to specifico (lux) | Illuminamen to medio (lux) | Ill. min./ ill. medio | Illuminamento medio (lux) |
Calcio | 3 | 500 | 0,7 | |||||
2 | 200 | 0,6 | ||||||
1 | 75 | 0,5 | ||||||
Calcio a 5 | 3 | 500 | 0,7 | 750 | 0,7 | |||
2 | 200 | 0,7 | 500 | 0,7 | ||||
1 | 75 | 0,5 | 200 | 0,5 | ||||
Pallacanestro Pallavolo Pallamano | 3 | 500 | 0,7 | 750 | 0,7 | |||
2 | 200 | 0,6 | 500 | 0,7 | ||||
1 | 100 | 0,5 | 200 | 0,5 | ||||
Tennis | 3 | 500 | 0,7 | 750 | 0,7 | |||
2 | 300 | 0,7 | 500 | 0,7 | ||||
1 | 200 | 0,6 | 300 | 0,5 |
N.B.
(a) Livelli di attività:
1. Attività non agonistiche
2. Attività agonistiche a livello locale
3. Attività agonistiche a livello nazionale o internazionale
(b) Gli illuminamenti, salvo diversa specifica, si intendono sul piano orizzontale, coincidente con la superficie dello spazio di attività (sup. dell9acqua per le vasche natatorie).
Pavimentazioni outdoor
Nell'impianto sportivo outdoor dovrà essere utilizzata una pavimentazione monolitica dalle seguenti caratteristiche conformi alla UNI EN 14877:
• impermeabilità;
• elevate caratteristiche meccaniche;
• elevata durabilità;
• elevate prestazioni sportive e di sicurezza;
• uniformità di rimbalzo e stabilità di appoggio;
• elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV;
• scarsa manutenzione.
Il rivestimento o pavimentazione sarà costituito da resina acrilica e dovrà essere idonea per la pratica sportiva del basket, della pallavolo, della pallamano, del tennis e del calcetto COME DI SEGUITO INDICATO:
SISTEMA MULTISTRATO A BASE DI RESINE ACRILICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA IN COMBINAZIONE CON UNA RETE IN FIBRA DI VETRO PER LA RISTRUTTURAZIONE DI CAMPI POLIVALENTI - TIPO MAPECOAT TNS REINFORCED O SIMILARE
PREPARAZIONI DELLE SUPERFICI
1. Caratteristiche del sottofondo: Prima di procedere all9esecuzione del ciclo MAPECOAT TNS REINFORCED, è necessaria un9attenta ed approfondita analisi del supporto su cui sarà posato il rivestimento. Per la buona riuscita del lavoro occorre verificare che sul sottofondo non vi sia presenza di materiali che potrebbero impedire l9adesione del successivo rivestimento quali:
– lattime di cemento;
– polvere, parti in distacco o non aderenti;
– cere protettive, prodotti stagionanti, paraffine, efflorescenze;
– macchie di olio o strati di resina sporchi;
– residui di vernici o di prodotti chimici.
Qualsiasi altro inquinante che possa compromettere l9adesione del rivestimento stesso deve essere rimosso prima dell9inizio delle lavorazioni. Se il supporto risulta essere inquinato da questi elementi occorre NECESSARIAMENTE eseguirne la preparazione mediante azioni specifiche.
• La resistenza allo strappo del supporto sia maggiore di 1,5 N/mm².
• Il sottofondo sia il più possibile planare e comunque con pendenze non superiori all91,5%.
• Il contenuto massimo di umidità del supporto se in calcestruzzo non sia superiore al 4% e vi sia un9adeguata barriera a vapore; se ciò non fosse verificato è necessario provvedere ad un adeguato trattamento della superficie con prodotti appropriati, valutando in un secondo momento se l9applicazione di MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT è possibile, in quanto una errata valutazione potrebbe dare origine a fenomeni di distacco e/o di formazione di bolle.
L9utilizzo di MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT sopra altri tipi di finiture a base di resine acriliche è possibile solo dopo un9attenta valutazione di compatibilità tra la vecchia verniciatura e MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT.
2. Preparazione del sottofondo Un9appropriata preparazione della superficie è indispensabile per assicurare un9ottima applicazione e garantire le migliori prestazioni al ciclo acrilico MAPECOAT TNS REINFORCED.
Per le superfici in calcestruzzo il metodo di preparazione più indicato è la molatura con mole diamantate e la successiva aspirazione delle polveri. Sono sconsigliati i metodi chimici come i lavaggi con acidi o metodi di percussione aggressiva che potrebbero danneggiare il sottofondo.
Eventuali difetti quali buchi, vaiolature, fessurazioni ecc., devono essere riparati utilizzando EPORIP, MAPEGROUT oppure PLANITOP RASA&RIPARA a seconda della larghezza e della profondità dei difetti e delle lesioni.
Per le superfici in asfalto il metodo di preparazione più indicato è la carteggiatura e conseguente aspirazione delle polveri.
Difetti quali buche, vaiolature, fessurazioni, avvallamenti ecc., devono essere riparati utilizzando ADESILEX G19 caricato con sabbia di quarzo lavata ed essiccata a forno di granulometria 1-2 mm.
3. Verifiche preliminari all9applicazione. Accertarsi che siano state eseguite le verifiche di cui al punto 1 <Caratteristiche del supporto= e che tutte le operazioni indicate al punto 2 <Preparazione del sottofondo=, siano state eseguite correttamente.
La temperatura ambiente deve essere compresa tra +15°C e +30°C e la temperatura del sottofondo di almeno 3°C sopra la temperatura di rugiada.
4. Preparazione ed applicazione dei prodotti
Attenersi alle modalità di preparazione descritte nelle schede tecniche dei singoli materiali che costituiscono il ciclo applicativo: MAPENET 150, MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT, MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4, MAPECOAT TNS LINE O SIMILARI
Rivestimento spessore 2-2,5 mm
• mano di fondo (MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT) - MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT si applica tal quale o diluito con acqua pulita in ragione del 5-10% a seconda della modalità applicativa, quindi mescolare con trapano munito di frusta, a basso numero di giri, fino ad
ottenere un impasto omogeneo. Versare il prodotto così preparato sulla pavimentazione da rivestire e distribuirlo omogeneamente ed uniformemente mediante spatola dentata o spatola gommata. il ciclo prevede l9applicazione di almeno 3 mani di MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT di cui la seconda con contestuale posa di rete in fibra di vetro MAPENET 150, posata sovrapponendo i teli adiacenti di almeno 10 cm. e premendola con spatola piana sul supporto fino a perfetta bagnatura.
• Carteggiatura e aspirazione delle polveri. Ad indurimento avvenuto di MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT, carteggiare la superficie per rimuovere eventuali irregolarità, ed aspirare le polveri con apposito aspiratore industriale.
• Protezione delle superfici (MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT). Proteggere adeguatamente le superfici appena trattate con MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT dalla pioggia, da eccessiva ventilazione, temperature alte o dalla caduta accidentale di foglie o altri oggetti che potrebbero compromettere la qualità della superficie
• Pulizia. Per la pulizia delle attrezzature adoperate per la posa di MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT, utilizzare acqua pulita. Dopo l9essiccamento è possibile rimuovere i residui di prodotto solo con mezzi meccanici.
• Finitura (MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4) MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4 si applica diluito con acqua pulita in ragione del 10-15%. Mescolare con trapano munito di frusta, a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo. Versare il prodotto così preparato sulla pavimentazione da rivestire e distribuirlo omogeneamente ed uniformemente mediante spatola gommata. Il ciclo di rivestimento prevede l9applicazione di almeno 3 mani di MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4 a distanza di 12 ore una dall9altra in condizioni normali di umidità e temperatura.
• Protezione delle superfici (MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4). Proteggere adeguatamente le superfici appena trattate con MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4, dalla pioggia, da eccessiva ventilazione, temperature alte o dalla caduta accidentale di foglie o altri oggetti che potrebbero compromettere la qualità della superficie.
• Pulizia. Per la pulizia delle attrezzature adoperate per la posa di MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4, utilizzare acqua pulita. Dopo l9essiccamento è possibile rimuovere i residui di prodotto solo con mezzi meccanici.
• Segnaletica orizzontale (MAPECOAT TNS LINE) Applicare MAPECOAT TNS LINE direttamente su MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4 asciutto. Diluire con acqua pulita in ragione del 10-15%, quindi mescolare con trapano munito di frusta, a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo. Applicare il prodotto così preparato sulla pavimentazione con pennello, rullo o spruzzo. Al fine di migliorare la capacità coprente di MAPECOAT TNS LINE, si consiglia l9applicazione di due mani, a distanza di circa 8-12 ore una dall9altra.
5. Indurimento e xxxxxxxxxxxxxx.Xx rivestimento MAPECOAT TNS FINISH 1.3.4, ad una temperatura di +25°C, risulta essere pedonabile dopo 12 ore, mentre per il transito di autoveicoli attendere almeno 24 ore dalla stesura dell9ultima mano di finitura. Temperature inferiori allungano i tempi di indurimento e di transitabilità del rivestimento.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Una regolare pulizia e manutenzione aumenta la durata del pavimento trattato, ne migliora l9aspetto estetico e riduce la tendenza a trattenere lo sporco. In generale le pavimentazioni realizzate con MAPECOAT TNS REINFORCED sono facilmente lavabili con detergenti neutri o
alcalini diluiti in acqua in concentrazioni dal 5 al 10%. Sono inoltre facilmente reperibili detergenti ed attrezzature idonee per la pulizia dei pavimenti.
DATI TECNICI RIFERITI AL MAPECOAT TNS REINFORCED (a 7 giorni a +23°C)
Abrasione Xxxxx test dopo 7 gg +23°C - 50% U.R. mole H22 giri 000/0.000 x (xxxxxxx xxxx): 2,8 g (6%) Abrasione Xxxxx test dopo 7 gg +23°C - 50% U.R. mole CS17 giri 1000 (perdita peso): < 0,1 g (< 1%) Durezza Shore A: 60
Carico a rottura (DIN 53504) dopo 7 giorni a +23°C: ca. 10 N/mm² Allungamento a rottura (DIN 53504) dopo 7 giorni a +23°C: ca. 40% Variazione colore dopo 1000 ore di esposizione:
al Weather-Ometer (secondo normativa ASTM G 155 ciclo 1)
– colore blu:
– colore verde:
– colore azzurro:
– colore rosso:
– colore bianco:
—E < 0,8
—E < 0,5
—E < 0,5
—E < 0,5
—E < 0,5
Fattore resistenza alla diffusione del vapore (¿) (ISO 7783/2): 200
Resistenza al passaggio del vapore relativo a 0,10 mm di spessore secco SD (m) (ISO 7783/2): 0,02
Fattore di assorbimento d9acqua per capillarità W24 [kg/(m²·h0.5)] (ISO 1062/3): 0,09 Adesione su calcestruzzo (N/mm²): 2,40
Superficie in erba sintetica
Negli impianti sportivi, la superficie di gioco in erba sintetica deve garantire una idonea risposta biomeccanica sia all'interazione giocatore-superficie, che all'interazione palla-superficie secondo i parametri indicati delle norme UNI EN 15306 e UNI EN 15330-1.
L'interazione palla-superficie dipenderà dalla lunghezza dell'erba e dalla qualità e quantità di intaso utilizzato, che determinerà anche la velocità del campo.
Un buon sistema in erba sintetica dovrà essere resiliente, avere una elevata durata nel tempo e una efficiente protezione UV.
Le zolle di erba sintetica saranno composte da filamenti in polietilene o polipropilene del colore indicato in
progetto, con le seguenti caratteristiche tecniche e dimensionali:
Manto in erba artificiale drenante realizzata in monofilo sezione minima 200 micron e denaratura minima 9.000 dtex H 40 mm prodotto in teli da mtl. 4,00 circa di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo, prodotte per estrusione con polimeri al 100% in polietilene extra morbido, resistenti ai raggi U.V., al gelo, completamente antiabrasive e di ottima durabilità, tessute su supporto drenante;
Il tappeto prefabbricato sarà costituito in materiale atossico, non contenente metalli pesanti o derivati di idrocarburi, elastico ammortizzante e drenante, totalmente rivestito da materiale tessuto non tessuto, tale da assicurare una deformazione ottimale del sistema.
L'intaso prestazionale potrà essere costituito da una delle seguenti categorie:
1) Gomma termoplastica vergine, in granuli
2) Gomma EPDM vergine, in granuli
3) Vegetale mix, particelle, filamenti e granuli di vegetale miscelato con un solo tipo di gomma
4) Vegetale rivestito, in granuli di vegetale incapsulati con resina poliuretanica
5) Gomma vulcanizzata nobilitata, in granuli colorati e incapsulati con resina poliuretanica
6) Totalmente vegetale, particelle, filamenti e granuli di vegetale
7) Organico di sintesi, in granuli elastomerici estrusi con una componente vegetale L'intaso di stabilizzazione sarà in sabbia silicea.
Il "sistema di incollaggio" sarà un insieme inscindibile di 4 componenti: il primario sul quale viene tessuta l9erba artificiale, la spalmatura del primario stesso (del quale è vietato l9utilizzo del lattice di SBR a far data dal 31 agosto 2014), la colla utilizzata e la banda di supporto alla colla. Il sistema sarà considerato valido solo ed esclusivamente se i 4 componenti rimarranno gli stessi.
Il sistema di incollaggio dovrà resistere alle sollecitazioni meccaniche idonee all9impiego per il quale è destinato, per evitare problematiche di cedimento degli accoppiamenti dei teli dei manti. Tramite analisi di laboratorio, dovrà essere accertato che il prodotto sia idoneo e risponda ai requisiti minimi richiesti.
Oltre alle specifiche dettate dal produttore, il sistema di incollaggio dovrà rispettare le seguenti caratteristiche minime:
• Spalmatura -> Poliuretano, tecnologia <Hot melt= ed altre soluzioni tecniche ecocompatibili eventualmente proposte
• Larghezza della banda g 400 mm
• Resistenza del sistema di incollaggio nuovo allo strappo g 1500N
• Resistenza del sistema di incollaggio invecchiato allo strappo g 1350N
• Resistenza del sistema di incollaggio nuovo allo scollamento g 120N
• Resistenza del sistema di incollaggio invecchiato allo scollamento g 100N
Generalità - campo di gioco
Art. 3.3 IMPIANTO DI BASKET
Il campo di gioco è costituito da una superficie piana, dura, libera da ostacoli avente le dimensioni di m 28 in lunghezza e di m 15 in larghezza, misurate dal bordo interno delle linee perimetrali. Ammesse anche le misure di 26x14 compatibili con l'uso scolastico dell'impianto.
Linee
Tutte le linee devono essere tracciate di colore bianco, di cm 5 in larghezza e perfettamente visibili.
Linea perimetrale
Il terreno di gioco è delimitato dalla linea perimetrale, costituita sia dalle linee di fondo che da quelle laterali. Queste linee non fanno parte del terreno di gioco.
Il terreno di gioco deve essere ad almeno 2 metri da qualsiasi ostacolo incluse le persone sedute in panchina.
Linea centrale, cerchio centrale e semicerchi di tiro libero
La linea centrale deve essere tracciata parallelamente alle linee di fondo a partire dal punto medio delle linee laterali; si estende per 15 cm all9esterno di ciascuna di esse. La linea centrale fa parte della zona di difesa.
Il cerchio centrale deve essere tracciato al centro del terreno di gioco e deve avere un raggio di 1,80 m, misurato dal bordo esterno della circonferenza. Se l9interno del cerchio centrale è colorato, esso deve essere dello stesso colore delle aree dei tre secondi.
I semicerchi di tiro libero devono essere tracciati sul terreno di gioco con un raggio di 1,80 m, misurato dal bordo esterno della circonferenza e aventi il centro nel punto medio delle linee di tiro libero.
Linee di tiro libero, aree dei tre secondi e spazi per il rimbalzo
La linea di tiro libero deve essere tracciata parallelamente a ciascuna linea di fondo. Il suo bordo esterno dista 5,80 m dal bordo interno della linea di fondo e deve avere una lunghezza di 3,60 m. Il suo punto medio deve essere posizionato sulla linea immaginaria che unisce il punto medio delle due linee di fondo.
Le aree dei tre secondi sono le aree rettangolari tracciate sul terreno di gioco delimitate dalle linee di fondo, dalle linee di tiro libero estese e dalle linee che hanno origine sulle linee di fondo, i cui bordi esterni sono distanti m 2,45 dal punto medio delle linee di fondo e terminano al bordo esterno delle linee di tiro libero estese. Queste linee, con l9esclusione di quelle di fondo, fanno parte dell9area dei tre secondi. L9interno delle aree dei tre secondi deve essere colorato.
Gli spazi per il rimbalzo lungo le aree dei tre secondi, riservati per i giocatori durante i tiri liberi, devono essere tracciati come nella figura.
Area di tiro da tre punti
L9area di tiro da tre punti delle squadre è costituita dall9intera superficie del terreno di gioco, tranne l9area vicino al canestro avversario, limitata da e comprensiva di:
• Due linee parallele che si estendono perpendicolarmente dalla linea di fondo, con il bordo esterno a
0,90 m dal bordo interno delle linee laterali.
• Un arco avente un raggio di 6,75 m misurato dal punto sul terreno sotto il centro esatto del canestro avversario al bordo esterno dell9arco. La distanza del punto sul terreno dal bordo interno del punto medio della linea di fondo è 1,575 m. L9arco è unito alle linee parallele.
La linea dei tre punti non è parte dell9area di tiro da tre punti.
Aree delle panchine delle squadre
Le aree delle panchine delle squadre devono essere tracciate all9esterno del terreno di gioco delimitate da due linee.
Devono essere presenti quattordici posti in ogni area della panchina a disposizione degli allenatori, dei vice-allenatori, dei sostituti e delle persone al seguito. Ogni altra persona deve essere posizionata almeno 2 m dietro la panchina della squadra.
Linee delle rimesse
Le due linee di 15 cm di lunghezza devono essere tracciate all9esterno del terreno di gioco, sulle linee laterali opposte al tavolo degli ufficiali di campo, con il bordo esterno delle linee a 8,325 m dal bordo interno della linea di fondo vicina.
Aree dei semicerchi no-sfondamento
Le linee dei semicerchi no-sfondamento devono essere tracciate sul terreno di gioco, limitate da:
• un semicerchio avente un raggio di 1,30 m misurato dal punto sul terreno sotto il xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx del semicerchio.
• Il semicerchio è unito a: le 2 linee parallele perpendicolari alla linea di fondo, il bordo esterno 1,30 m dal punto sul terreno sotto il centro esatto del canestro, 0,375 m di lunghezza e terminanti 1,20 m dal bordo interno della linea di fondo.
Le aree dei semicerchi no-sfondamento sono completate da linee immaginarie che uniscono la fine delle linee parallele direttamente con i bordi anteriori dei tabelloni.
Le linee dei semicerchi no-sfondamento sono parte delle aree dei semicerchi no-sfondamento.
Attrezzature
Si provvederà alla fornitura e all'installazione dei seguenti arredi permanenti/mobili in dotazione al campo da gioco.
Requisiti minimi dell'allestimento dell'impianto da basket
• Unità di supporto per tabelloni;
• Canestri, comprendenti gli anelli (con sganciamento a pressione) e retine;
• Strutture di sostegno del tabellone, incluse le protezioni;
• Palloni;
Impianto da basket monotubolare
Impianto basket monotubolare, a sezione quadrata realizzato in acciaio verniciato, con sbalzo standard da cm 225 e corredato di tabelloni in bilaminato o plexiglass, completi di cerchi e retine.
L9installazione dell9impianto deve avvenire mediante interramento di un bicchiere in acciaio sul quale viene avvitato il palo di sostegno del tabellone.
L9impianto sarà caratterizzato da grande solidità e nel contempo dall9elasticità necessaria a garantire l9assorbimento delle sollecitazioni alle quali è sottoposto durante il gioco.
Il palo sarà rivestito con una protezione antinfortunistica in PVC imbottita avente la possibilità di personalizzazione mediante stampa del logo o del nome della società sportiva/scuola, ecc. secondo le indicazioni della D.L.
Generalità - campo di gioco
Art. 3.4 IMPIANTO DI PALLAVOLO
L'area di gioco sarà costituita dal terreno di gioco e dalle seguenti zone dedicate:
• Zona di servizio
La zona di servizio è l9area larga 9 metri situata oltre la linea di fondo. Essa è delimitata lateralmente da due linee di 15 cm, tracciate a 20 cm dalla linea di fondo sul prolungamento delle linee laterali, entrambe incluse nella larghezza della zona. In profondità la zona di servizio si estende fino al termine della zona libera.
• Zona di sostituzione
La zona di sostituzione è delimitata dal prolungamento delle due linee d9attacco fino all9altezza del tavolo del segnapunti.
• Zona di rimpiazzo del libero
La zona di rimpiazzo del LIBERO è la parte della zona libera dal lato delle panchine, limitata dal prolungamento della linea d9attacco e dalla linea di fondo.
• Area di riscaldamento
Le aree di riscaldamento, di dimensioni approssimativamente di m 3 x 3, sono collocate agli angoli, dal lato delle panchine, oltre la zona libera.
Dimensioni e tracciatura del campo
Il terreno di gioco è individuato da un rettangolo di m 18 x 9, circondato da una zona libera larga almeno 3 metri in ogni parte.
Lo spazio di gioco libero è lo spazio sopra l9area di gioco che è libero da ogni ostacolo. Lo spazio di gioco libero al di sopra della superficie di gioco deve essere di almeno 7 metri.
Per le competizioni mondiali ed ufficiali FIVB, la zona libera deve misurare almeno 5 metri dalle linee laterali e almeno 8 metri dalle linee di fondo. Lo spazio di gioco libero deve misurare almeno 12,5 metri al di sopra della superficie di gioco.
Per i terreni all9aperto è permessa una pendenza di 5 mm per metro per il drenaggio. Sono vietate le linee segnate con materiali solidi.
Tutte le linee sono larghe 5 cm. Esse debbono essere di colore differente da quello del terreno di gioco e di ogni altra linea eventualmente su esso tracciata.
Le linee perimetrali sono costituite da 2 linee laterali e due di fondo che delimitano il terreno di gioco. Esse sono tracciate all9interno delle sue dimensioni.
L9asse della linea centrale divide il terreno di gioco in due campi uguali di m 9 x 9; comunque l9intera
larghezza della linea appartiene egualmente ad entrambi i campi. Si estende sotto la rete da una linea laterale all9altra.
Su ogni campo è tracciata una linea a 3 metri dall9asse della linea centrale, che delimita la zona d9attacco. Le linee d9attacco sono prolungate oltre le linee laterali con cinque tratti di 15 cm, larghi 5 cm, distanti 20 cm l9uno dall9altro, per una lunghezza totale di 1,75 metri. Su ogni campo la zona d9attacco è delimitata dall9asse della linea centrale e il margine posteriore della linea d9attacco.
La zona d9attacco è considerata estesa oltre le linee perimetrali fino al limite della zona libera.
La <linea di delimitazione dell9allenatore= (una linea tratteggiata parallela ed a m. 1,75 dalla linea laterale dal lato delle panchine), che parte dal prolungamento della linea d'attacco fino all'altezza della linea di fondo, dello stesso colore delle linee perimetrali del terreno di gioco, larga 5 cm., con i tratti lunghi 15 cm. e distanti 20 cm., delimita l9area operativa dell9allenatore.
Un9area di penalizzazione, di dimensioni approssimativamente di m. 1 x 1 ed equipaggiata con due sedie, è localizzata nell9area di controllo dietro ciascuna panchina, sul prolungamento della linea di fondo. Essa può essere delimitata con linee di colore rosso di 5 cm di larghezza.
La superficie di gioco
La superficie deve essere piana, orizzontale ed uniforme. Essa non deve presentare alcun pericolo per i giocatori. È vietato giocare su superfici rugose o scivolose. Nelle palestre la superficie del terreno di gioco deve essere di colore chiaro.
Attrezzature
Si provvederà alla fornitura e all'installazione dei seguenti arredi permanenti/mobili in dotazione al campo da gioco in conformità alla norma UNI EN 1271:
Impianto zavorrato per il gioco della pallavolo
Impianto mobile zavorrato con struttura in tubolari di acciaio zincato elettrosaldato. La base di appoggio dovrà essere pesantemente zavorrata consentendo un comfort di gioco ed una stabilità assolute. La zavorra è data, oltre che dal peso stesso dei materiali costituenti la base, anche dal fatto che i tubolari sono riempiti, in fase di preverniciatura, con materiale inerte ad alta densità. Ciò deve consentire un incremento di peso come ulteriore garanzia di stabilità. A corredo della base sarà presente anche una piastra in acciaio dotata di ugello per l9inserimento di un perno di fissaggio a pavimento in grado di completare la dotazione e rendere l9impianto totalmente inamovibile ed in grado di reggere tutti i possibili stress di gioco. La verniciatura deve avvenire a caldo con particolari vernici antigraffio in grado di resistere nel tempo, proteggendo il metallo vivo dell9impianto dall9usura e dal tempo. Regolabile in altezza fino al raggiungimento della misura regolamentare di gioco, deve consentire aste di sostegno regolabili, anch9esse realizzate in acciaio zincato, dotate di cremagliera tendirete. A completare la dotazione, le basi di sostegno saranno dotate di ruote di trasporto in materiale polimerico ad alta densità, in grado di reggere comodamente lo stress di rotolamento durante il trasporto dell9impianto, avendo il duplice vantaggio di non consentire lo scivolamento dello stesso in direzioni non desiderate. Sarà fornito comprensivo di rete e protezioni antinfortunistiche in gomma piuma e materiale antistrappo. Il colore sarà personalizzabile.
Impianto fisso per il gioco della pallavolo
Impianto fisso da interrare, monotubolare, in acciaio elettrozincato, completo di tendirete con sistema antiscatto. L'impianto deve essere funzionale per la pallavolo e l'altezza della rete deve essere regolata in pochi secondi con apposito sistema a scorrimento: il bloccaggio avverrà con l'ausilio di manopole a vite. Il bicchiere andrà interrato e l'impianto infilato nel contenitore. La facilità di montaggio e smontaggio deve consentire di utilizzare l'impianto in campi di gioco polifunzionali adibiti a differenti sport. A corredo sarà fornita la rete ed i tappi che consentono la copertura del foro a pavimento per la rimozione dell'impianto lasciando la pavimentazione in sicurezza. Sarà fornito comprensivo di rete e protezioni antinfortunistiche in gomma piuma e materiale antistrappo.
Xxxxxxxxx per arbitro da pallavolo
Xxxxxxxxx per arbitro da pallavolo realizzato in metallo verniciato, con ruote che ne permettano il facile spostamento. Di altezza sufficiente a permettere una perfetta visione di gioco.
Rete di pallavolo regolamentare
Rete di pallavolo regolamentare realizzata in polipropilene, resistente ai raggi UV, con fettuccia e nastro PES 100 mm. - MISURE lorde m. 10 x 1,00. Cavo in acciaio ricoperto - pessore mm $MANUAL$; Filo di rete mm $MANUAL$; Maglia esagonale elettrosaldata mm. 100 x 100.
Generalità - campo di gioco
Art. 3.5 IMPIANTO DI CALCIO A 5
Il campo di giuoco sarà costituito dall9area di gioco, dal campo per destinazione che circonda l9area di gioco e dallo spazio occupato dalle panchine e dal tavolo del cronometrista.
L'area dei "Servizi", sarà tutto lo spazio destinato agli atleti, agli addetti allo svolgimento della disciplina sportiva, agli addetti al campo, ed al pubblico.
Dimensioni e tracciatura del campo
L9area di giuoco deve essere un rettangolo con linee di delimitazione chiaramente visibili di larghezza da 5 a 8 cm. Tutte le linee devono essere tracciate in un unico colore, ben visibili mantenendo la regolarità della superficie dell9area di gioco.
In caso di impianti polivalenti, le tracciature devono essere di colore diverso rispetto a quelle degli altri sport praticati. L9area di giuoco e lo spazio per destinazione devono avere una superficie piana omogenea sempre pulita, asciutta, non sdrucciolevole, dello stesso tipo e non deve presentare elementi di discontinuità.
La superficie che costituisce il piano di calpestio dell9area di gioco deve essere piana, rigorosamente orizzontale (pendenza massima tollerata: 0,5% nella direzione degli assi), liscia e priva di asperità.
L'area di gioco in progetto dovrà avere le seguenti dimensioni:
• Lunghezza: m 30
• Larghezza: m 15
I lati maggiori del rettangolo sono denominati <linee laterali=, quelli minori <linee di porta=. La linea di porta, all'interno della porta, in ogni caso deve essere larga cm.8. Attraverso il rettangolo per tutta la sua larghezza, deve essere tracciata la <linea mediana=.
Nel centro deve essere chiaramente segnato un punto, intorno al quale deve essere tracciata una circonferenza avente il raggio di m. 3.
Da entrambe le linee di porta, facendo centro in ciascun palo e con un raggio di m. 6, sono tracciati, verso l9interno del rettangolo di giuoco, due quarti di circonferenza congiunti nella parte superiore da una retta, parallela alla linea di porta, lunga m. 3.16. Lo spazio racchiuso tra queste linee e quella di porta è denominato <area di rigore=.
A distanza di 6 metri dal centro di ciascuna linea di porta, misurato lungo una linea immaginaria, perpendicolare ad essa, deve essere segnato in modo chiaramente visibile un punto, denominato <punto del calcio di rigore=. Nel campo in oggetto vista la larghezza del campo a 15 metri l'area di rigore verrà tracciata a 4 metri come previsto dalle decisioni IFAB
A distanza di 10 metri dal centro di ciascuna linea di porta misurata lungo una linea immaginaria perpendicolare ad essa deve essere segnato in modo chiaramente visibile un punto denominato <punto del tiro libero=.
Su ogni angolo, verso l'interno dell9area di gioco, sarà tracciato un quarto di circonferenza con un raggio interno di cm. 25. Si dovrà tracciare una linea fuori dal rettangolo di giuoco di lunghezza cm 50, a m. 5 dall9arco d9angolo e perpendicolare alla linea di porta per garantire che si osservi questa distanza quando si tira un calcio d9angolo. La larghezza di questa linea deve essere di cm. 8.
Campo per destinazione
Tra le linee perimetrali dell9area di gioco ed un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano ed al medesimo livello, della larghezza minima di m. 1,00 denominato <campo per destinazione=.
Per i Campionati nei quali l9area di gioco deve essere obbligatoriamente al coperto è consentita una tolleranza di cm 10.
La zona delle sostituzioni è situata sullo stesso lato in cui sono ubicate le panchine delle squadre, direttamente di fronte ad esse, da dove i calciatori entrano ed escono per le sostituzioni.
Le zone di sostituzione sono situate direttamente di fronte alle panchine delle squadre e ciascuna deve essere lunga m. 3. Sono segnate, da ogni lato, da una linea, perpendicolare alla linea laterale, larga cm. 8 e lunga cm. 80, di cui cm. 40 all9interno della superficie di giuoco e cm. 40 all9esterno di essa.
Ci deve essere una distanza di m. 3 tra l9estremità più vicina di ciascuna delle zone delle sostituzioni e l9intersezione della linea mediana con la linea laterale. Questo spazio aperto, situato proprio di fronte al tavolo del cronometrista, deve essere tenuto libero.
Le porte
Al centro di ciascuna linea di porta devono essere collocate le porte, costituite da due pali verticali, equidistanti dagli angoli e distanti tra loro, all9interno, metri 3.
I pali debbono essere congiunti alle loro estremità da una sbarra trasversale che deve risultare ad un9altezza dal terreno di metri 2 (misurata dal bordo inferiore) e parallela ad esso. I pali e la sbarra trasversale devono avere lo stesso spessore e/o raggio di cm. 8.
Dietro le porte devono essere fissate, ai pali ed alla trasversale, le reti, che, opportunamente montate e sostenute nella parte inferiore da aste ricurve o da altri idonei supporti, non devono costituire intralcio ai calciatori né consentire il passaggio del pallone.
La profondità della porta, intesa come distanza tra il bordo interno dei pali della porta verso l'esterno del
rettangolo di giuoco sarà di almeno cm. 80 nella parte superiore e di cm. 100 al livello del terreno.
Le porte possono essere bianche, ovvero a tratti alternati, purché siano contrastanti con l9ambiente ed il fondo del rettangolo di giuoco. Le reti dovranno essere realizzate in canapa, juta o nylon, o altro materiale approvato.
Le porte, incluse quelle portatili, dovranno essere fissate solidamente al suolo, o in forma stabile, ovvero attraverso idonea attrezzatura che ne impedisca comunque il ribaltamento e/o il movimento.
Art. 3.6
CICLO RECUPERO CALCESTRUZZO TRIBUNA
L'intervento prevede il recupero e messa norma della tribuna esistente in cemento armato tramite adeguate rimozioni, ripristino dei ferri e nuovo ciclo di ripresa del calcestruzzo
- rimozione tavelline esistenti sulle pedate dei gradoni e delle scale di distribuzione
- preparazione del supporto con idrolavaggio ad alta pressione
- rimozione di tutte le parti incoerenti
- ripristino di tutte le parti in ferro tramite adeguati prodotti (tipo Mapei Mapeferr o similare)
- allargamento a 120 cm delle scale di distribuzione in cls tramite getto in opera di calcestruzzo armato
- esecuzione di prima rasatura ad alto spessore sulle alzate dei gradoni e sull9ingombro della tavelle rimosse dalle pedate con malta tissotropica monocomponente, a ritiro compensato e a presa normale, di classe R4, formulata con cementi ad alta resistenza ai solfati, per spessori da 1 a 5 cm per strato mediante applicazione a spruzzo con pompa intonacatrice, Tipo Mapegrout T60 o similare.
- seconda rasatura di finitura sulle pedate dei gradoni con malta tissotropica bicomponente, a ritiro compensato e a presa normale, di classe R3, a basso modulo elastico (17 GPa) e additivata con inibitore di corrosione a base organica, per spessori da 0,3 a 2 cm per strato mediante applicazione a spruzzo con pompa intonacatrice. Tipo Mapegrout LM2K o similare
- finitura finale su tutta la tribuna con posa in opera di malta monocomponente, resistente ai solfati e ad alta resistenza all9abrasione a base di cementi ad alta resistenza, aggregati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in polvere (tipo Monofinish HD o similare) idonea per la regolarizzazione e protezione di tutte le superfici in calcestruzzo. Spessore 2 mm
CICLO RECUPERO TRIBUNA
A seguito delle rimozione delle parti ammalorate, della preparazione con idrolavaggio, del ripristino dei ferri d'armatura, dell'allargamento a 120 cm delle scale di distribuzione:
1 - esecuzione di prima rasatura ad alto spessore sulle alzate dei gradoni e sull9ingombro della tavelle rimosse:
Mapegrout T60 O SIMILARE
Fornitura e posa in opera di malta tissotropica, monocomponente, a ritiro compensato e a presa normale, formulata con cementi ad alta resistenza ai solfati, aggregati selezionati, fibre sintetiche in poliacrilonitrile, inibitore di corrosione organico e speciali additivi e ritentori d9 acqua (tipo Mapegrout T60 o similare) per la ricostruzione di strutture degradate in calcestruzzo. L9applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto asportando il calcestruzzo ammalorato fino a ottenere un sottofondo solido, esente da parti in distacco e sufficientemente ruvido con asperità non inferiore a 5 mm. Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua mediante l9applicazione a spatola, a cazzuola o a spruzzo con pompa intonacatrice in uno spessore compreso tra 1 e 10 cm per strato. per riporti di malta superiori a 2 cm, si dovrà prevedere anche l9inserimento di reti di contrasto. Per migliorare l9espansione all9aria durante i primi giorni di stagionatura, il prodotto dovrà essere miscelato con l9aggiunta di uno speciale additivo stagionante in grado di ridurre sia il ritiro plastico che il ritiro idraulico (tipo Mapecure SRA della MAPEI) in un dosaggio pari allo 0,25% in peso sulla malta.
Il prodotto dovrà rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4 e avere le seguenti caratteristiche prestazionali:
Massa volumica dell9impasto (kg/m³): 2.200
Rapporto dell9impasto: 100 parti di Mapegrout T60 con 16,5-17,5 parti di acqua (circa 4,1-4,4 l di acqua per ogni sacco da 25 kg) e 0,25% di Mapecure SRA (1 flacone da 0,25 kg ogni 4 sacchi di Mapegrout T60)
pH dell9impasto: > 12,5
Caratteristiche meccaniche impiegando il 17% di acqua:
Resistenza a compressione (EN 12190) (MPa): 60 (a 28 gg)
Resistenza a flessione (EN 196/1) (MPa): 8 (a 28 gg)
Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): 27 (a 28 gg)
Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): > 2 (a 28 gg)
Espansione contrastata (UNI 8147) (µm/m): > 400 (a 1 g)
Resistenza alla fessurazione (<O Ring Test=): nessuna fessura dopo 180 gg
Resistenza alla carbonatazione accelerata (EN 13295): minore del calcestruzzo di riferimento
Impermeabilità all9acqua - profondità di penetrazione - (EN
12390/8) (mm): < 5
Assorbimento capillare (EN 13057) (kg/m²·h0,5): < 0,25
Resistenza allo sfilamento delle barre d9acciaio (RILEM-CEB-FIP
RC6-78) - tensione di adesione - (MPa): > 25
Compatibilità termica misurata come adesione secondo EN 1542 (MPa):
– cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN 13687/1):
– cicli temporaleschi (EN 13687/2):
– cicli termici a secco (EN 13687/4):
g 2 (dopo 50 cicli)
g 2 (dopo 30 cicli)
g 2 (dopo 30 cicli)
Reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse): A1
Consumo (per cm di spessore) (kg/m²): 18,5 (se utilizzato puro)
14,5 (se utilizzato in miscela con il 30% di ghiaietto da 3 a 6-8 mm)
2 - esecuzione di seconda rasatura di finitura sulle pedate dei gradoni:
Mapegrout LM2K O SIMILARE
Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente a basso modulo elastico, fibrorinforzata, additivata con inibitore di corrosione a base organica, composta da cemento, aggregati selezionati, fibre sintetiche e resine polimeriche (tipo Mapegrout LM2K della MAPEI o similare) per la ricostruzione volumetrica e rasatura del calcestruzzo, mediante applicazione, su sottofondo leggermente ruvido e umido. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte di classe R3. Per esaltare le già eccellenti prestazioni di Mapegrout LM2K, in particolare alle alte temperature come nei mesi estivi, si può aggiungere durante la miscelazione lo 0,25% di uno speciale additivo stagionante interno in grado di ridurre la tensione superficiale nei pori capillari con conseguente miglioramento della stabilità dimensionale (tipo Mapecure SRA della MAPEI S.p.A.). L9applicazione dovrà avvenire a cazzuola, spatola o a spruzzo, in uno spessore compreso tra 3 e 20 mm, in una sola mano.
La malta dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:
Resistenza a compressione (EN 12190): g 38 MPa (a 28 gg)
Resistenza a flessione (EN 196-1): g 7 MPa (a 28 gg)
Modulo elastico a compressione (EN 13412): 17 GPa (a 28 gg)
Adesione al supporto (EN 1542): g 2 MPa (a 28 gg)
Adesione al supporto determinata per taglio (EN 12615 mod.): g 5 MPa (a 28 gg)
Resistenza alla carbonatazione accelerata (EN 13295): minore del calcestruzzo di riferimento
Compatibilità termica misurata come adesione secondo (EN 1542):
– cicli gelo-disgelo con xxxx xxxxxxxxxx (EN 13687-1): g 2 MPa (dopo 50 cicli)
– cicli temporaleschi (EN 13687-2): g 2 MPa (dopo 30 cicli)
– cicli termici a secco (EN 13687-4): g 2 MPa (dopo 30 cicli)
Resistenza ai sali disgelanti — m dopo 30 cicli (SIA 262-1): < 0,6 mg/mm²
Assorbimento capillare (EN 13057): < 0,5 kg/m²·h0,5
Impermeabilità all9acqua – profondità di penetrazione (EN 12390-8): < 15 mm
Reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse): E
3 - esecuzione finitura finale su tutta la tribuna:
Monofinish HD O SIMILARE
Fornitura e posa in opera di malta monocomponente, resistente ai solfati e ad alta resistenza all9abrasione a base di cementi ad alta resistenza, aggregati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in polvere (tipo Monofinish HD della MAPEI o similare) idonea per la regolarizzazione e protezione di tutte le superfici in calcestruzzo. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R4 e ai requisiti richiesti minimi dalla EN 1504-2 rivestimento (C), secondo i principi MC, PR e IR, per la protezione del calcestruzzo. Il prodotto dovrà essere applicato nello spessore massimo, per strato, di circa 2-3 mm e successivamente rifinito con frattazzo di spugna.
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:
Rapporto dell9impasto: 100 parti di Monofinish HD con
15,5-16,5 parti di acqua (circa 3,9-4,15 l di acqua per ogni sacco da 25 kg)
Massa volumica dell9impasto (kg/m³): 2.200
Durata dell9impasto: circa 30 min.
Caratteristiche meccaniche impiegando il 16% di acqua:
Resistenza a compressione (EN 12910) (MPa): 50 (dopo 28 gg)
Resistenza a flessione (EN 196/1) (MPa): 8 (dopo 28 gg)
Modulo elastico a compressione (EN 13412) (GPa): g 20 (dopo 28 gg)
Adesione al supporto (EN 1542) (MPa): g 2 (dopo 28 gg)
Compatibilità termica ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti (EN
13687/1) misurata come adesione (EN 1542) (MPa): g 2
Assorbimento capillare (EN 13057) (kg/m²·h0,5): f 0,5
Resistenza alla carbonatazione accelerata (EN 13295): < del calcestruzzo di riferimento
Impermeabilità espressa come coefficiente di permeabilità all9acqua libera (EN 1062-3) (kg/m²·h0,5):
Permeabilità al vapore acqueo (EN ISO 7783-1)
– spessore di aria equivalente SD (m):
W < 0,1
Classe III (bassa permeabilità all9acqua)
SD < 5
Classe I (permeabilità al vapore acqueo)
Reazione al fuoco (EN 13501-1) (Euroclasse): E
Resistenza all9urto (EN ISO 6272-1): Classe III g 20 Nm
(nessuna fessura e delaminazione)
Resistenza all9abrasione (ISO 5470-1) (mg): < 1.000
Consumo (per mm di spessore) (kg/m²): circa 1,8
CAPITOLO 4
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 4.1
OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI
La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il <Regolamento dei prodotti da costruzione=.
L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell9esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l9obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.
Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all9origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
Art. 4.2
NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.
Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l9esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori.
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.
Art. 4.3
MATERIALI INERTI SOTTOFONDO E PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE
1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia.
2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055. È consentito l9uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui al punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018 a condizione che la miscela di xxxxxxxxxxxx, confezionato con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata, nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure di cui alle citate norme.
Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate al punto 11.2.9.2 del
D.M. 17 gennaio 2018.
3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali", l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti).
4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 4.4
MALTE E CONGLOMERATI CEMENTIZI
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
1° | Malta comune: - Calce comune in pasta - Sabbia | 0,45 m³ 0,90 m³ |
2° | Malta semidraulica di pozzolana: - Calce comune in pasta - Sabbia - Pozzolana | 0,45 m³ 0,45 m³ 0,45 m³ |
3° | Malta idraulica: - Calce idraulica - Sabbia | $MANUAL$ kg 0,90 m³ |
4° | Malta idraulica di pozzolana: - Calce comune in pasta - Pozzolana | 0,45 m³ 0,90 m³ |
5° | Malta cementizia: - Agglomerante cementizio a lenta presa - Sabbia | $MANUAL$ kg 1,00 m³ |
6° | Malta cementizia (per intonaci): - Agglomerante cementizio a lenta presa - Sabbia | $MANUAL$ kg 1,00 m³ |
7° | Calcestruzzo idraulico (per fondazione): - Malta idraulica - Pietrisco o ghiaia | 0,45 m³ 0,90 m³ |
8° | Smalto idraulico per cappe: - Malta idraulica - Pietrisco | 0,45 m³ 0,90 m³ |
9° | Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate): - Cemento normale (a lenta presa) - Sabbia - Pietrisco o ghiaia | 200 kg 0,400 m³ 0,800 m³ |
10° | Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.): - Agglomerante cementizio a lenta presa - Sabbia - Pietrisco o ghiaia | 200÷250 kg 0,400 m³ 0,800 m³ |
11° | Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati: - Cemento - Sabbia - Pietrisco e ghiaia | 300 kg 0,400 m³ 0,800 m³ |
12° | Conglomerato cementizio per pietra artificiale (per parapetti o coronamenti di ponti, ponticelli o tombini): - Agglomerante cementizio a lenta presa - Sabbia - Pietrisco o ghiaia - Graniglia marmo nella parte vista battuta a martellina | 350 kg 0,400 m³ 0,800 m³ $MANUAL$ m³ |
13° | Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a doppio strato: - Agglomerante cementizio a lenta presa - Sabbia - Pietrisco | 200 kg 0,400 m³ 0,800 m³ |
14° | Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in cemento a due strati, oppure per pavimentazioni ad unico strato: - Cemento ad alta resistenza - Sabbia - Pietrisco | 350 kg 0,400 m³ 0,800 m³ |
Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione dei Lavori e che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del D.M. 17 gennaio 2018.
Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unità di volume del getto.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilità del getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.
I getti debbono essere convenientemente vibrati.
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.
Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile