CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE BLUE ASSISTANCE S.p.A.
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE BLUE ASSISTANCE S.p.A.
Il giorno 4 dicembre 2009,
tra
• BLUE ASSISTANCE S.p.A., in persona dell’Amministratore Delegato Xxxx Xxxxxxxxx, con l’assistenza della Direzione Risorse Umane della Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni, nelle persone di Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
e
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Blue Assistance S.p.A., con l’assistenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali della Società Reale Mutua di Assicurazioni:
- FISAC/CGIL, nelle persone di Xxxxxxxx Xxxxxx, Massimo Scocca, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx
- FNA, nelle persone di Xxxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx
- FIBA/CISL, nelle persone di Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx
- UILCA, nelle persone di Xxxx Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx
- SNFIA, nelle persone di Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx De Falco e Xxxxxxx Xxxxxx
si è convenuto quanto segue
ART. 1 – SFERA DI APPLICAZIONE
1.1. Il presente accordo aziendale si applica con decorrenza dalla data di firma, salvo diversa decorrenza prevista dai singoli articoli, al Personale non Dirigente di BLUE ASSISTANCE S.p.A., il cui rapporto di lavoro è regolato dal vigente C.C.N.L. ANIA «Disciplina dei Rapporti fra le Imprese di Assicurazione e il Personale Amministrativo e quello addetto all’Organizzazione Produttiva ed alla Produzione» e successive modifiche.
ART. 1 bis – SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE
1bis.1. In coerenza con quanto previsto dall’art. 1 bis del CCNL ANIA le parti si incontreranno, una volta all’anno entro il 30 giugno, per monitorare e verificare gli assetti operativi relativi all’attività di liquidazione danni; in tale circostanza la Società fornirà alle RSA informazioni circa le competenze del personale liquidativo.
1bis.2. In caso di nuove assunzioni di personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima troverà applicazione quanto previsto dall’art. 15 del presente C.I.A.
ART. 2 – DIFESA DELLA SALUTE
2.1. Ferme le disposizioni di cui all’articolo 173 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2008 in tema di visite mediche per i lavoratori ivi indicati, per il Personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Terza sono previste una volta all’anno, una visita audiometrica ed una visita otorinolaringoiatrica. Le suddette visite saranno a cura e carico dell’Impresa nell’ambito delle procedure del sopracitato D.Lgs. 81/2008.
2.2. Il periodo di conservazione del posto di lavoro di cui all’art. 44, 6° comma del vigente
C.C.N.L. viene aumentato di sei mesi.
2.3. Le parti convengono che in materia di elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza si applica quanto previsto nell’Allegato 8.
ART. 3 - ORARIO
3.1. Conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. ANIA, l’orario normale di lavoro è attualmente di 37 ore settimanali così ripartite:
a) per il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Prima del vigente C.C.N.L. ANIA, l'orario di lavoro è articolato secondo gli schemi di cui all’Allegato 1.
b) per il personale di cui alla Disciplina Speciale, Parte Terza del vigente C.C.N.L., l'orario di lavoro è articolato su turni e distribuito secondo gli schemi di cui all'Allegato 2.
3.2. Oltre a quanto previsto dal vigente C.C.N.L., ciascun addetto di cui alla Disciplina Speciale Parte Terza del vigente C.C.N.L. ha diritto alle seguenti maggiorazioni della paga oraria:
- una maggiorazione pari al 30% per le ore prestate dalle ore 21.00 alle ore 7.00;
- una maggiorazione pari al 35% per le ore prestate nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali non destinati al riposo;
- una maggiorazione pari al 15% per le ore prestate nella giornata di sabato dalle ore
14.00 alle ore 20.00 e nei giorni semifestivi.
Ciascun addetto di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima del vigente C.C.N.L. ha diritto ad una maggiorazione della paga oraria pari al 15% per le ore prestate nella giornata di sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
3.3. La Società si impegna a contenere il ricorso al lavoro straordinario.
3.4. L’effettuazione del lavoro straordinario è volontaria e deve essere preventivamente richiesta ed autorizzata dalla Società.
3.5. Il lavoro straordinario, prestato nell'ambito delle norme di legge e contrattuali, nonché delle prassi aziendali vigenti in materia, può avvenire solo dopo lo svolgimento dell'orario di lavoro ovvero in anticipo sull’orario di ingresso.
3.6. Le Parti recepiscono l’Accordo del 6/6/2003 nel testo riportato nell’Allegato 6.
Nota a verbale
Sulla base delle informazioni previste dal C.C.N.L. ANIA, articolate per servizi, le parti si impegnano qualora in futuro ne ricorressero le condizioni, ad incontrarsi per verificare la possibilità di introdurre l’istituto della banca ore previsto dall’art. 115 del vigente C.C.N.L. ANIA.
ART. 4 – ORARIO A TEMPO PARZIALE
4.1. Sono attuati i seguenti rapporti di lavoro a tempo parziale:
a) orario settimanale di 24 ore distribuite su 3 giorni lavorativi (8 ore per 3 giorni);
b) orario settimanale di 25 ore distribuite su 5 giorni lavorativi (5 ore per 5 giorni);
c) orario settimanale di 30 ore distribuite su 6 giorni lavorativi (5 ore per 6 giorni);
d) orario settimanale di 30 ore con le seguenti distribuzioni:
1) distribuite su 5 giorni lavorativi (6 ore per 5 giorni);
2) distribuite su 5 giorni lavorativi (6 ore per 5 giorni) con rientro pomeridiano di almeno un’ora, a far tempo dall’1/1/2010.
4.2. Le richieste di passaggio da tempo pieno a tempo parziale potranno essere inoltrate solo da quei lavoratori con contratto a tempo indeterminato per i quali sussistano i seguenti requisiti:
a) abbiano maturato almeno 2 anni di servizio e non siano preposti, al momento della richiesta di passaggio a tempo parziale, ad attività di coordinamento, come indicata agli art. 92 e 124 del vigente C.C.N.L. e
b) abbiano la necessità di assistere, perché gravemente ammalati, i genitori, il coniuge, i figli o altri familiari anche non conviventi o
c) abbiano la necessità di accudire figli di età inferiore a 15 anni o
d) abbiano altri gravi e comprovati motivi personali.
La Società si dichiara disponibile ad esaminare le richieste presentate dai Dipendenti, anche quelli esclusi dalla normativa in oggetto, e ad accoglierle in presenza dei requisiti di cui sopra o di altri gravi e comprovati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
4.3. Il numero di lavoratori occupati a tempo parziale, ammessi a norma del precedente punto 4.2, non potrà superare il 20% di tutto il personale Dipendente con contratto a tempo indeterminato, ovvero con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi, che abbia superato il periodo di prova ed a cui si applica il vigente C.C.N.L. Le parti convengono che, in ogni caso, almeno il 25% del personale con contratto di lavoro a tempo parziale presterà la propria attività lavorativa anche in orario pomeridiano.
4.4. La trasformazione, in caso di accoglimento, verrà attuata entro tre mesi dalla richiesta, purché il Dipendente dichiari la propria disponibilità all'eventuale cambiamento di ufficio e/o delle mansioni per quanto equivalenti.
4.5. La durata del rapporto a tempo parziale, che dovrà essere definita nel tempo all’atto della presentazione della richiesta, non potrà essere superiore a quattro anni (sei anni dall’1/1/2010) anni né inferiore ad un anno. Su richiesta del lavoratore e con un preavviso di tre mesi sarà possibile una proroga per un ulteriore periodo di un anno, purché permangano le condizioni di cui al precedente punto 4.2.
4.6. Non sarà comunque possibile il rientro a tempo pieno, prima di quanto definito al precedente punto 4.5, nel corso di assenze dal servizio per qualunque causa. In tali casi il rientro a tempo pieno potrà avvenire soltanto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello del rientro.
4.7. Il lavoratore che abbia già usufruito di un periodo di rapporto di lavoro a tempo parziale potrà presentare una nuova richiesta.
Il personale in servizio a tempo parziale che abbia già usufruito della proroga di cui al precedente punto 4.5 potrà presentare una nuova richiesta nei due mesi antecedenti alla scadenza del periodo di rapporto a tempo parziale.
Le domande saranno accolte in ordine cronologico di presentazione, purché sussistano le condizioni di cui al precedente punto 4.2.
4.8. Al rapporto di lavoro a tempo parziale è applicata la disciplina prevista dal vigente C.C.N.L. ANIA per il personale a tempo pieno, con le seguenti specificazioni:
a) la retribuzione è ridotta proporzionalmente alla durata della prestazione lavorativa; per retribuzione deve intendersi qualsiasi corresponsione spettante per disposizioni di carattere collettivo e qualsiasi emolumento percepito all'atto della trasformazione;
b) non sono corrisposti i buoni pasto ai lavoratori a tempo parziale orizzontale, fatto salvo il caso di cui al punto 4.1 d) 2) del presente articolo;
c) gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge;
d) ai fini della determinazione dei premi di anzianità di cui all'art. 32 del vigente C.C.N.L. e di qualsiasi altra eventuale e comunque denominata integrazione retributiva di carattere collettivo, si tiene proporzionalmente conto del periodo a tempo parziale;
e) ai fini della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto si tiene conto della retribuzione proporzionalmente spettante;
f) al momento della cessazione se il rapporto di lavoro è a tempo parziale l’indennità sostitutiva del preavviso sarà ridotta proporzionalmente;
g) è ammesso il lavoro supplementare nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita ad un periodo non superiore ad un mese e utilizzabile nell’arco di più di una settimana;
h) gli istituti contrattuali e di legge, quanto al contenuto tipicamente normativo (per es. malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, congedo matrimoniale, festività infrasettimanali, etc...) si applicano integralmente; la retribuzione, ove dovuta, è corrisposta in proporzione al tempo lavorato;
i) il personale a tempo parziale è tenuto a dare comunicazione alla Società qualora assuma occupazione con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi o svolga altra attività, fermo restando, comunque, il divieto di svolgere attività contrarie agli interessi della Società o incompatibili con i doveri di ufficio.
Nota a verbale 1
Le disposizioni di cui al punto 4.5 possono trovare applicazione solo nei confronti del personale inquadrato con contratto a tempo parziale successivamente alla data di firma del C.I.A. 2006, nonché, ferme tutte le altre disposizioni del presente articolo, nei confronti del personale che farà richiesta di orario a tempo parziale ai sensi del presente C.I.A.
Nota a verbale 2
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in essere alla data di firma del presente
C.I.A. potrà richiedere il passaggio alla nuova tipologia di orario a tempo parziale (punto 4.1- d)2) entro il 31/3/20l0. In tal caso troverà applicazione quanto previsto al punto 4.4 del presente articolo.
Nota a verbale 3
Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in essere alla data di firma del presente
C.I.A. quanto previsto dal punto 4.5 del presente articolo troverà applicazione alla scadenza del contratto a tempo parziale in essere, comprensivo della proroga, di cui al precedente C.I.A. 2006.
ART. 5 – FERIE, PERMESSI RETRIBUITI IN SOSTITUZIONE DELLE FESTIVITÀ ABOLITE E PERMESSI EX ART. 39 C.C.N.L.
5.1. Per le ferie vale quanto previsto dall’art. 33 del vigente C.C.N.L.
Resta inteso che per il personale che osserva un orario di lavoro distribuito su un numero di giorni lavorativi alla settimana diverso da quanto previsto dall’art. 33 del vigente C.C.N.L., i giorni spettanti di ferie sono aumentati o ridotti in proporzione ai giorni lavorativi settimanali.
5.2. Le ferie non possono essere fruite in ore ma solo in giornate intere, fatta eccezione per una giornata che, dall’1/1/2010, sarà frazionabile in ore intere.
5.3. In relazione a quanto previsto dall'Accordo sulle festività abolite, contenuto nell'allegato 7 del vigente C.C.N.L., i permessi straordinari retribuiti di cui all'articolo 3 di detto Accordo possono essere utilizzati suddivisi in ore, e anche in giorni consecutivi.
5.4. I permessi straordinari retribuiti, eventualmente non usufruiti al 31/12 di ciascun anno, potranno essere riportati all'anno successivo per essere utilizzati entro e non oltre il 31/3.
5.5. In merito alle 8 ore annue di riduzione di orario previste dall’art. 39 1°c. del vigente C.C.N.L., e in deroga a quanto previsto dallo stesso art. 39, si conviene che l’utilizzo delle suddette ore avverrà con le stesse modalità previste per le festività abolite di cui ai precedenti punti 5.3 e 5.4.
5.6. Resta inteso che l’utilizzo a ore dei suddetti permessi di cui all’art. 39 1°c. può essere collegato a quello, sempre ad ore dei permessi straordinari retribuiti di cui al precedente punto 5.3 nonché all’utilizzo delle ferie.
5.7. Le parti si danno atto che, a far tempo dal 2006, per il personale di parte III, alle 8 ore ex art. 39, 1° c. C.C.N.L., si sommano ulteriori 6 ore da fruire con le medesime modalità.
5.8. Per il personale con orario di lavoro a tempo parziale le ore di permesso ex art. 39 1° c., i permessi straordinari retribuiti, le giornate di ferie, le semifestività, le disposizioni dell’Allegato 6 e, per il personale di parte III, le ulteriori 6 ore di cui al punto 5.7 sono riproporzionate in relazione alla durata della prestazione lavorativa. Al riguardo, le parti convengono che:
a) i permessi ex art. 39 C.C.N.L. sono così riproporzionati:
- 5 ore per i p.t. di 24 e di 25 ore settimanali;
- 6 ore per i p.t. di 30 ore settimanali;
b) le semifestività sono così riproporzionate:
- 2 ore per i p.t. di 24 e 25 ore settimanali;
- 3 ore per i p.t. di 30 ore settimanali;
c) le 6 ore di cui al punto 5.7 sono così riproporzionate:
- 4 ore per i p.t. di 24 e 25 ore settimanali;
- 5 ore per i p.t. di 30 ore settimanali.
ART. 5 BIS –PERMESSI RETRIBUITI E ASPETTATIVE
A) PERMESSI RETRIBUITI
5bis.1. Le parti convengono che, a far tempo dall’1/1/2010, si considerano permessi retribuiti, oltre a quelli già previsti dalla legge, dal C.C.N.L. e dall’art. 5 del Contratto Integrativo Aziendale, i seguenti permessi:
- permesso per visita medica, accertamento diagnostico e terapie ( fruibile ad ore, purché l’avvenuta prestazione sia comprovata con idonea certificazione);
- permesso per indisposizione ( fruibile ad ore);
- permesso per trasloco (un giorno e nell’ambito della provincia di residenza);
- permesso per pubblicazioni di matrimonio (fruibile ad ore);
- permesso per nascita figli (un giorno).
I permessi previsti dalla legge 53/2000 (3 giorni per assistenza o decesso familiari) sono fruibili anche ad ore.
In virtù di quanto previsto dai decreti attuativi della legge 53/2000 sui “congedi parentali”, tali permessi sono estesi all’assistenza ai parenti di secondo grado non conviventi, restando inteso che eventuali modifiche legislative in materia saranno automaticamente recepite in sede aziendale.
B) ASPETTATIVE
5bis.2. Le parti convengono che, a far tempo dall’1/1/2010, in sostituzione di quanto previsto dal primo, terzo, sesto comma dell’art. 37 del vigente C.C.N.L., operano rispettivamente le seguenti disposizioni:
- il lavoratore in servizio effettivo da almeno 3 anni ha diritto ad un’aspettativa, della durata massima di due mesi, da usufruire in un’unica soluzione oppure con frazionamento in due periodi, ciascuno di durata minima di 7 giorni di calendario;
- l’aspettativa può essere nuovamente richiesta trascorsi almeno 5 anni dalla precedente; per il dipendente che abbia maturato un periodo di anzianità pari o maggiore di 10 anni il periodo di cui sopra è ridotto a 3 anni;
- la disposizione di cui al 6° comma dell’art. 37 del vigente C.C.N.L. si intende riferita a 7 giorni anziché a 15.
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI IN TRASFERTA
6.1. RIMBORSI SPESE. Ai lavoratori inviati in trasferta, ovvero in missione fuori dal Comune ove è fissata la loro sede di servizio, compete il rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute e documentate di:
a) albergo;
b) colazione, pranzo e cena;
c) viaggio (biglietti ferroviari; biglietti aerei; taxi; pedaggi autostradali; ecc.);
d) parcheggio.
6.2. RIMBORSO CHILOMETRICO. Ai lavoratori che, per ragioni di servizio, usano l'autovettura viene corrisposto - per ogni chilometro percorso - un rimborso spese pari a:
- € 0,54 per percorrenze chilometriche annue fino a 10.000 Km;
- € 0,47 per percorrenze chilometriche annue oltre i 10.000 Km.
Gli importi dei costi chilometrici presi in considerazioni sono quelli indicati dalla pubblicazione “Costi chilometrici d’esercizio di alcuni tipi di autovetture e motoveicoli” edita dall’A.C.I, Roma, ottobre 2009- Sezione “costi analitici di esercizio per modelli a gasolio in produzione” con riferimento al “calcolo dei costi totali per fasce di percorrenza annua” dei seguenti autoveicoli:
- FIAT IDEA 1.6/16V–MJT,120CV per percorrenze fino a 10.000 Km;
- ALFA 159, 1.9 JTDM, 120CV–SPORTWAGON per percorrenze superiori ai 10.000 Km
Nel caso venisse a cessare la produzione di detti veicoli, si farà riferimento a vetture FIAT di pari cilindrata e caratteristiche.
Qualora, successivamente a detta data, gli importi di cui al precedente comma risultino variati, in aumento od in diminuzione, in misura superiore al 2% i rimborsi verranno di conseguenza aumentati o diminuiti con decorrenza dalla data di determinazione dei costi di esercizio effettuata dalla pubblicazione sopra indicata.
Le trasferte dovranno essere effettuate utilizzando i mezzi pubblici di trasporto; l'uso della autovettura è ammesso su specifica autorizzazione della Società.
Il pedaggio autostradale sarà rimborsato a parte.
ART. 7 – BUONO PASTO
7.1. Per ogni giornata effettiva di lavoro con prestazioni, anche su turno, con intervallo, sarà corrisposto un buono pasto del valore di Euro 6,00 (€ 6.50 dall’1/1/2010) comprensivo di quanto previsto dal C.C.N.L. stesso.
Il presente buono pasto verrà automaticamente aumentato di un importo pari all’eventuale incremento previsto al medesimo titolo da futuri C.C.N.L. Il buono pasto non verrà computato, ad alcun titolo, agli effetti della determinazione della retribuzione.
7.2. I buoni pasto non sono cumulabili, né cedibili, né commerciabili o convertibili in denaro, né saranno erogati in ogni caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, aspettative, trasferte o missioni, astensione per maternità, malattia, infortunio, festività, etc.).
ART. 8 – PREMIO AZIENDALE
8.1. Al personale il cui rapporto di lavoro è regolato dal vigente C.C.N.L. - Disciplina Speciale parte prima, e Disciplina Speciale parte terza - che abbia superato il periodo di prova e che sia in servizio alla data di corresponsione, sarà corrisposto il premio aziendale di produttività in cifra fissa, sulla base di quanto previsto dagli artt. 84, lett. o) e 85 del vigente C.C.N.L.
8.2. Le parti convengono che, a decorrere dall’anno 2010, a ciascun Dipendente verrà erogato, nel mese di luglio, un premio aziendale di produttività parametrato secondo la seguente tabella:
Dall’ anno 2010 | |
Livelli | PAP |
Parte III - Unico | 1.400,00 |
Da 1 a 3 | 1.400,00 |
Da 4 a 6 | 1.500,00 |
Funzionari | 1.600,00 |
Tale premio sarà considerato a tutti gli effetti, tranne che per il conteggio del compenso per il lavoro straordinario, facente parte della retribuzione.
8.3. Ai lavoratori assunti o cessati in corso d’anno, il premio aziendale di produttività fisso compete in misura proporzionale al periodo di servizio prestato nell’anno.
Ai lavoratori che nel corso dell’anno fruiscono di aspettative, compresa l’aspettativa post- partum prevista dal D.lgs. del 26 marzo 2001 n.151 e successive modifiche ed integrazioni, il premio sarà ridotto proporzionalmente.
Erogazione straordinaria
Ai Dipendenti in servizio alla data di firma del presente CIA, che abbiano superato il periodo di prova, sarà corrisposta nel mese di dicembre 2009 una somma una tantum pari ad Euro 300,00, che sarà erogata in proporzione al periodo di servizio prestato nell’anno 2009.
ART. 9 – POLIZZE INFORTUNI E IPM
9.1. La Società si impegna, su richiesta dell’interessato, a stipulare una polizza infortuni che assicura i Dipendenti per i casi di morte e invalidità permanente in conseguenza di infortunio professionale o extraprofessionale, intervenuto successivamente alla richiesta di copertura da parte del Dipendente. I limiti di indennizzo sono così fissati:
- caso morte: 3 volte la retribuzione annua lorda (capitale massimo assicurato di Euro 150.000,00);
- caso invalidità permanente: 4 volte la retribuzione annua lorda (capitale massimo assicurato di Euro 200.000,00).
9.2. La retribuzione è formata da tutte le voci ricorrenti come rilevabili dal libro paga.
9.3. Per gli infortuni professionali non è prevista alcuna franchigia.
9.4. È prevista per gli infortuni extraprofessionali una franchigia del 3% che si annulla se il grado di invalidità permanente è superiore al 10%.
9.5. Nel caso in cui il grado di invalidità sia superiore al 60% si liquida il 100%.
9.6. La polizza in oggetto prevede:
- le «estensioni di garanzie» normalmente praticate dal mercato;
- l'estensione della garanzia agli infortuni subiti dagli Assicurati in conseguenza di movimenti tellurici verificatisi al di fuori della provincia di residenza.
9.7. La Società si impegna altresì a stipulare, sempre su richiesta dell’interessato, una polizza di invalidità permanente da malattia che assicura i Dipendenti con lo stesso capitale massimo previsto per l’invalidità permanente da infortunio per il caso di invalidità permanente conseguente a malattia insorta successivamente alla richiesta di copertura da parte del Dipendente, di grado superiore al 25%.
9.8. Tali impegni della Società, in caso di mancata richiesta individuale da parte dei Dipendenti, non si convertiranno in alcun trattamento di altro genere.
9.9. Il Dipendente neoassunto dovrà dichiarare per iscritto la sua adesione o non adesione subito dopo aver superato il periodo di prova. Successivamente il Dipendente potrà rinunciare previa comunicazione scritta da presentare entro il 15 dicembre e che avrà effetto dal 1°gennaio dell’anno successivo. Analogamente, il Dipendente che non aveva aderito alla polizza potrà presentare richiesta scritta di adesione entro il 15 dicembre; tale adesione avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
ART. 10 - POLIZZA VITA
10.1. La Società si impegna a stipulare, su richiesta del Dipendente, una polizza vita tale da assicurarlo in caso di morte intervenuta durante il rapporto di lavoro.
10.2. Il Dipendente neoassunto dovrà dichiarare per iscritto la sua adesione o non adesione subito dopo aver superato il periodo di prova, scegliendo, in caso di adesione, una delle due coperture vita sottoindicate. Successivamente il Dipendente potrà rinunciare, ovvero variare copertura, previa comunicazione scritta da presentare entro il 15 dicembre e che avrà effetto dal 1°gennaio dell’anno successivo. Analogamente, il Dipendente che non aveva aderito alla polizza potrà presentare richiesta scritta di adesione entro il 15 dicembre; tale adesione avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
10.3. COPERTURA A)
1) Previdenza in caso di morte del Dipendente.
La Società si impegna, su richiesta dell’interessato, a stipulare una polizza vita tale da assicurare, in caso di sua morte intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma pari a due volte la retribuzione annua lorda (come indicata nel precedente articolo 9 - POLIZZA INFORTUNI) con il minimo di Euro 50.000,00.
La somma da corrispondersi da parte della Società sarà distribuita secondo i criteri e le modalità stabiliti dall’articolo 2122 Cod. civ.
A decorrere dall’1/3/2010 i beneficiari sono quelli indicati dal Dipendente nel modulo appositamente predisposto.
L’indicazione nel modulo deve comunque riguardare persone legate al lavoratore da rapporti di parentela, il coniuge non legalmente separato ovvero il convivente more uxorio ovvero persone al cui mantenimento il lavoratore contribuisca.
La somma da corrispondersi sarà distribuita tra i beneficiari in parti uguali.
Tale impegno della Società, in caso di mancata richiesta individuale da parte del Dipendente, non si convertirà in alcun trattamento di altro genere.
2) Indicizzazione.
La somma indicata al precedente punto 1) è soggetta a revisione percentuale in base alle variazioni del numero indice nazionale complessivo ISTAT (Bollettino Mensile di Statistica) del costo della vita, intervenute tra la data di stipula del presente CIA ed il momento del sinistro.
3) Estensione della garanzia Vita ai casi di IP totale.
La previdenza Vita di cui al punto 1) è estesa al caso di Invalidità Permanente totale.
Agli effetti di tale estensione viene considerato totalmente e permanentemente invalido il lavoratore cui l’I.N.P.S. abbia riconosciuto il diritto ai trattamenti di invalidità di cui agli artt.
1 o 2 della legge 12/6/1984 n. 222 e successive modificazioni e per il quale a causa dell’invalidità sia cessato il rapporto di lavoro con la Società.
10.4. COPERTURA B)
1) Previdenza in caso di morte del Dipendente.
La Società si impegna, su richiesta dell’interessato, a stipulare una polizza vita tale da assicurare, in caso di sua morte intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma risultante dal seguente conteggio:
a) una cifra pari a due volte la retribuzione annua lorda (come indicata nel precedente articolo 9 - POLIZZA INFORTUNI) con il minimo di Euro 50.000,00;
b) Euro 27.000,00 per ogni familiare che figuri sullo stato di famiglia del Dipendente e che risulti a suo carico. La cifra suddetta (punto b) viene raddoppiata per ciascun figlio anche
se non a carico fino al compimento del decimo anno di età; per i figli di età compresa tra i dieci e i diciotto anni di età risultanti dallo stato di famiglia e a carico la cifra di cui al punto
b) è pari ad Euro 40.000,00.
Gli altri familiari di cui sopra si considerano a carico del dipendente qualora non percepiscano redditi maggiori di 2 volte quelli indicati dal T.U. sugli assegni familiari (T.U. 30/5/1955 n. 797) e successive modifiche ed integrazioni, ovvero siano lavoratori Dipendenti in cassa integrazione o in mobilità come definiti dalla legge 23/7/1991 n. 223.
Il numero massimo dei familiari conteggiabili e beneficiari, secondo quanto previsto dal punto b), non potrà in ogni caso superare il numero di tre.
La somma da corrispondersi da parte della Società sarà distribuita secondo i criteri e le modalità stabiliti dall’articolo 2122 c. c.
A far tempo dall’ 1/3/2010 i beneficiari di cui al punto a) e/o quelli di cui al punto b) devono essere indicati dal Dipendente nel modulo appositamente predisposto.
L’indicazione nel modulo deve comunque riguardare persone legate al lavoratore da rapporti di parentela, il coniuge non legalmente separato ovvero il convivente more uxorio ovvero persone al cui mantenimento il lavoratore contribuisca.
La somma da corrispondersi sarà distribuita tra i beneficiari per la quota a) in parti uguali e per la quota b) secondo l’importo per ciascuno conteggiato.
Tale impegno della Società, in caso di mancata richiesta individuale da parte del Dipendente, non si convertirà in alcun trattamento di altro genere.
2) Indicizzazione.
Le somme indicate al precedente punto 1) lettere a) e b) sono soggette a revisione percentuale in base alle variazioni del numero indice nazionale complessivo ISTAT (Bollettino Mensile di Statistica) del costo della vita, intervenute tra la data di stipula del presente CIA ed il momento del sinistro.
3) Estensione della garanzia Vita ai casi di I.P. totale.
La previdenza Vita di cui al punto 1) è estesa al caso di Invalidità Permanente totale.
Agli effetti di tale estensione viene considerato totalmente e permanentemente invalido il lavoratore cui l’I.N.P.S. abbia riconosciuto il diritto ai trattamenti di invalidità di cui agli artt.
1 o 2 della legge 12/6/1984 n. 222 e successive modificazioni e per il quale a causa dell’invalidità sia cessato il rapporto di lavoro con la Società.
ART. 11 - POLIZZE DIPENDENTI
11.1. Rami Elementari
Le polizze personali del Dipendente e dei familiari conviventi - con esclusione delle polizze dei Rami Credito/Cauzione/Trasporti - potranno essere appoggiate all'Agenzia 259 della Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni alle seguenti condizioni:
- durata massima annuale tacitamente rinnovabile;
- applicazione delle condizioni e tariffe praticate alla migliore clientela;
- applicazione dei dovuti tributi erariali;
- non corresponsione di alcun corrispettivo provvigionale e di incasso;
- in caso di surroga condizioni di tariffa invariate fino alla scadenza annua successiva. Saranno inoltre escluse dalle sopra citate condizioni le polizze relative ad attività agricole, commerciali, artigianali, industriali e professionali.
Il pagamento del premio RCA avverrà mediante trattenuta mensile sulla retribuzione del Dipendente.
11.2. Ramo Vita
Viene data ai Dipendenti e ai familiari conviventi la possibilità di stipulare polizze previdenziali Vita o di capitalizzazione, utilizzando i premi puri di tariffa.
Per le polizze di cui sopra l'eventuale aliquota di partecipazione al rendimento sarà la migliore autorizzata per i Dipendenti e l’eventuale commissione di rivalutazione non potrà essere superiore allo 0,20%.
E’ prevista inoltre la possibilità di stipulare polizze di Ramo I utilizzando i premi puri di tariffa e applicando l’eventuale commissione di rivalutazione non superiore allo 0,20%.
E' data facoltà all'Assicurato di riscattare la polizza secondo le condizioni fissate per ogni
singola forma tariffaria, tenendo presente che in nessun caso il valore di riscatto potrà essere superiore alla riserva matematica.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro del Dipendente per causa diversa dalla quiescenza, le polizze del Dipendente e dei familiari conviventi rimarranno in vigore senza le agevolazioni relative alla tassazione a premio puro di tariffa ed alla misura della rivalutazione.
ART. 12 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
12.1. Al fine di garantire ai Dipendenti il trattamento di previdenza complementare previsto dall'articolo 86 e Allegato 13 del vigente C.C.N.L., in conformità al D.Lgs. 252/05 e successive modifiche e integrazioni, è data facoltà ai Dipendenti di aderire al Fondo Pensione Aperto Teseo di Reale Mutua.
12.2. Il trattamento di previdenza complementare di cui sopra è così regolamentato:
1) Destinatari: i Dipendenti non Dirigenti, il cui rapporto di lavoro è regolato dal vigente
C.C.N.L. (di seguito “Dipendenti”) che abbiano superato il periodo di prova e che aderiscano volontariamente, ad esclusione dei contratti a tempo determinato di durata inferiore a dodici mesi.
2) Scopo: attuare per i Dipendenti un trattamento di previdenza complementare ai sensi del D.Lgs. 252/05 e successive modifiche e integrazioni, garantendo agli stessi per il momento in cui lasceranno il servizio avendo maturato il diritto al percepimento della pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità a carico dell'I.N.P.S., l'erogazione di una rendita vitalizia e/o di un capitale, con le modalità e nei limiti stabiliti dal sopracitato Decreto Legislativo.
3) Adesione: l’adesione avviene su base volontaria, con effetto dalla data di ricevimento della richiesta. All'atto dell'adesione devono essere indicate la misura del versamento e l’eventuale opzione relativa al TFR secondo quanto indicato al successivo punto 6). La misura del versamento e/o l’eventuale opzione relativa al TFR rimarranno valide sino a diversa comunicazione del Dipendente, comunicazione che avrà effetto dal 1/1 dell'anno successivo a quello della sua presentazione.
4) Contribuzione della Società: la Società contribuisce al finanziamento del Fondo Pensione mediante versamento, a favore di ciascun Dipendente che vi abbia aderito, una volta all'anno, al 1° Aprile, di una somma pari al 2% (2,25% dall’anno 2010) delle voci retributive
indicate al punto 8 dell'Allegato 19 del vigente C.C.N.L.
5) Contribuzione del Dipendente: ogni Dipendente per il quale la Società versi il contributo di cui sopra è soggetto a un contributo obbligatorio pari a una delle seguenti aliquote, a sua scelta: 0,5%; 1%; 1,5%; 2%; 3%; 4%.
Detta aliquota sarà applicata alla stessa retribuzione annua indicata al precedente punto 4). La Società provvederà a trattenere tale contributo del Dipendente, in un'unica soluzione, dallo stipendio del mese di Marzo e a trasferirlo al Fondo Pensione contestualmente con il proprio versamento.
Il Dipendente «vecchio iscritto» ai sensi del Decreto Legislativo n. 124/1993 potrà prelevare un importo lordo corrispondente al suo contributo annuo dal TFR maturato al mese precedente, secondo il disposto dell'articolo 1 della Legge 29/5/1982 n. 297.
6) Quote annue di TFR.
a) I Dipendenti “vecchi iscritti” ai sensi del Decreto Legislativo n. 124/1993 e successive modifiche e integrazioni potranno inoltre destinare al Fondo un quota dell’accantonamento annuale del TFR per un importo uguale a quello versato dalla Società; qualora il TFR maturato nell’anno risultasse inferiore al predetto contributo, esso sarà integralmente destinato al Fondo.
b) I Dipendenti “nuovi iscritti” ai sensi del Decreto Legislativo n. 124/1993 e successive modifiche e integrazioni, con esclusione di quelli di cui al 3° comma dell’art. 8, (cosiddetti “lavoratori di prima occupazione”), dovranno contribuire inoltre al Fondo Pensione mediante la destinazione di una quota dell’accantonamento annuale del TFR per un importo pari alla metà della somma del contributo a carico della Società e di quello a loro carico. Qualora il TFR maturato nell’anno risultasse inferiore al predetto contributo, esso sarà integralmente destinato alla previdenza complementare.
c) I Dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 dell’art. 8 del D.lgs. 21 Aprile 1993 n. 124, e successive modifiche e integrazioni, (cosiddetti “lavoratori di prima occupazione”) dovranno contribuire invece con l’integrale destinazione alla previdenza complementare degli accantonamenti annuali al TFR.
La Società provvederà a trasferire al Fondo Pensione le quote annue di TFR, secondo quanto sopra indicato, in unica soluzione entro il 31/12 dell’anno.
12.3. Per i Dipendenti assunti in corso d'anno, il versamento della Società sarà commisurato ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio e sarà effettuato, congiuntamente al
versamento del contributo trattenuto al Dipendente (anch’esso commisurato ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato) e all’eventuale trasferimento della quota annua di TFR destinata al Fondo, entro il 31/12 dell’anno.
Per i Dipendenti cessati in corso d'anno, i versamenti della Società e del Dipendente saranno commisurati ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato. In caso di cessazione successiva al versamento, la quota della Società eventualmente eccedente il rateo sopra indicato sarà recuperata dalla Società stessa sulle competenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto.
Per i Dipendenti in aspettativa, o assenti per qualunque causa senza diritto a retribuzione, alla data del prelievo del contributo:
• in caso di assenza di durata determinata e conosciuta all'epoca del versamento, i contributi della Società e del Dipendente saranno ridotti in misura proporzionale ai mesi di mancata retribuzione (le frazioni di mese saranno detratte come mesi interi);
• in caso di assenza intervenuta successivamente all'epoca del versamento, o di durata diversa da quella precedentemente prevista, saranno effettuati i necessari conguagli in riferimento ai mesi interi di servizio, sia per la Società sia per il Dipendente, in occasione del versamento dell'anno successivo;
• in caso di assenza prevista per l'intero anno, non si procederà ad alcuna contribuzione, né da parte della Società né da parte del Dipendente.
L'astensione obbligatoria dal lavoro per la tutela di legge delle lavoratrici madri è equiparata, agli effetti del presente punto, al servizio effettivamente prestato.
12.4. Il contributo della Società, in caso di eventuale non adesione individuale, non si convertirà in alcun trattamento di altro genere.
12.5. Qualora norme di legge o di contratto rendessero obbligatoria la costituzione di Trattamenti Previdenziali analoghi a quello di cui al presente Regolamento, gli obblighi di versamento della Società non subiranno alcun automatico incremento.
12.6. Le Parti si danno atto che in materia di conferimento del TFR alla previdenza complementare vale quanto previsto dal D.Lgs. 252/05.
ART. 13 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
13.1. Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dalla legge n. 297 del 29/5/1982 in materia di anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto, si conviene che il limite del 70% ivi previsto è elevato al 90% e che le richieste di anticipazione sono giustificate dalla necessità di:
1) spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, per il lavoratore, per il coniuge ed i parenti in linea retta;
2) acquisto documentato della casa di abitazione per il lavoratore o per i figli mediante presentazione del compromesso, salvo esibizione successiva dell’atto di acquisto;
3) ristrutturazione della casa di proprietà, purché abitata dal lavoratore o dai suoi figli, o in caso di inagibilità provvisoria, con documentazione delle relative spese.
13.2. Le anticipazioni sono ottenibili anche per più di una volta, nei limiti del 90% del residuo disponibile all'atto di ciascuna richiesta.
L'anticipazione per i motivi di cui al primo comma punto 3) non potrà essere richiesta se non saranno trascorsi almeno 5 anni da un precedente ottenimento originato dalla stessa motivazione o dall'acquisto della casa di abitazione.
13.3 Le parti si danno atto che per le quote di TFR maturate dall’1/1/2007 è possibile richiedere anticipazioni solo per i motivi previsti dalla legge. In particolare non trova più applicazione quanto previsto dal punto 3 del precedente capoverso.
Le parti si incontreranno in caso di modifica dell’attuale normativa.
ART. 14 - ASSISTENZA MALATTIE
14.1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 87 del vigente C.C.N.L., la Società si impegna, su richiesta dell’interessato, a garantire una copertura di assistenza malattie per il personale inquadrato nell’area professionale A – sezione B, B, C, D ed E (dal 6° al 1° livello retributivo) e per il personale di cui alla Disciplina Speciale Parte terza del vigente C.C.N.L., nonchè per il loro nucleo familiare - inteso come coniuge (ovvero convivente more uxorio) ed i figli fiscalmente a carico e conviventi, quale risulta dallo stato di famiglia - nei termini ed alle condizioni indicate nell’Allegato 3/A del presente Accordo. Il contributo annuo a
carico del Dipendente verrà trattenuto sulla retribuzione e sarà pari a quello risultante dalla seguente tabella (tributi erariali esclusi):
- per il solo Dipendente Euro 62,00;
- per il Dipendente con nucleo familiare a carico, come sopra definito Euro 90,00;
- per il Dipendente con nucleo familiare composto dal coniuge (ovvero convivente more uxorio) non fiscalmente a carico e
dagli eventuali figli a carico come sopra definiti Euro 312,00.
La gestione della sopracitata copertura sarà attuata tramite la Cassa di Assistenza dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua. La Cassa avrà diritto di percepire dalla Società i contributi, comprensivi della parte a carico del Dipendente che vi abbia aderito.
Tale impegno della Società, in caso di mancata richiesta individuale da parte dei Dipendenti, non si convertirà in alcun trattamento di altro genere.
14.2. L’attuazione dei trattamenti di assistenza integrativa malattie per i Funzionari della Società, previsti dall’art.133, dall’Allegato 5 del vigente C.C.N.L. e successive modifiche e/o integrazioni, sarà integrata e parzialmente modificata da quanto previsto dal presente articolo e dall’Allegato 3/B del presente accordo.
E’ assicurabile il Funzionario ed il suo nucleo familiare - inteso come coniuge (ovvero convivente more uxorio) ed i figli fiscalmente a carico e conviventi, quale risulta dallo stato di famiglia - nei termini ed alle condizioni indicate nell’Allegato 3/B del presente Accordo. Il contributo annuo a carico del Funzionario verrà trattenuto sulla retribuzione e sarà pari a quello risultante dalla seguente tabella (tributi erariali esclusi):
- per il solo Funzionario Euro 31,00;
- per il Funzionario con nucleo familiare a carico, come sopra definito Euro 45,00;
- per il Funzionario con nucleo familiare composto dal coniuge
- (ovvero convivente more uxorio) non a carico e
dagli eventuali figli a carico come sopra definiti Euro 156,00. La gestione della sopracitata copertura sarà attuata tramite la Cassa di Assistenza dei Dipendenti del Gruppo Reale Mutua. La Cassa avrà diritto di percepire dalla Società i contributi, comprensivi della parte a carico del Funzionario che vi abbia aderito.
Tale impegno della Società, in caso di mancata richiesta individuale da parte dei Funzionari, non si convertirà in alcun trattamento di altro genere.
14.3. Per i casi di ingresso in polizza avvenuti nel xxxxx xxx 0x xxxxxxxx xxxx'xxxx, il contributo è dovuto per intero ed i massimali previsti sono riconosciuti per intero.
Per i casi di ingresso in polizza avvenuti nel xxxxx xxx 0x xxxxxxxx xxxx'xxxx, il contributo dovuto e i massimali garantiti sono ridotti al 50%.
Inoltre, resta convenuto quanto segue:
14.4. Il personale iscritto alla Cassa con la copertura prevista dal precedente C.I.A.14/6/2006 fruirà automaticamente delle nuove garanzie decorrenti dall’1/1/2011 senza nuova comunicazione di adesione.
14.5. Il personale in servizio che, avendone diritto, non abbia aderito alla Cassa di Assistenza potrà aderire con comunicazione scritta che dovrà pervenire entro il 31/12 di ogni anno, con decorrenza delle garanzie dall’1/1 dell’anno successivo; è fatto salvo quanto indicato nella norma transitoria del presente articolo.
14.6. Il personale neo-assunto che abbia superato il periodo di prova potrà dare la sua adesione entro 90 giorni dalla data di conferma in servizio. L’iscritto che costituisce un nuovo nucleo familiare potrà inserirlo in garanzia entro 90 giorni dal matrimonio ovvero dalla data di costituzione del nuovo nucleo familiare.
14.7. Il personale cessato dal servizio per aver conseguito il diritto al percepimento non differito della pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità a carico dell’I.N.P.S. sarà tenuto al versamento dell'intero contributo annuo di cui sopra e avrà diritto alla garanzia intera sino alla scadenza annua prevista.
14.8. Il personale cessato dal servizio per cause diverse da quella indicata al punto 14.7. sarà tenuto al versamento dell'intero contributo annuo di cui sopra, con scadenza della garanzia alla data della cessazione del rapporto di lavoro.
NOTA A VERBALE
Le parti convengono che fino al 31/12/2010 resta in vigore la copertura prevista dal previgente C.I.A. 14/6/2006 e riportata negli Allegati 3/A e 3/B.
ART. 15 - CRESCITA PROFESSIONALE
15.1. Le parti convengono di favorire la crescita professionale del personale anche mediante corsi di qualificazione; in particolare, per coprire future esigenze di personale di cui alla
Disciplina Speciale, Parte I del vigente C.C.N.L., la Società prenderà prioritariamente in considerazione le richieste degli addetti di cui alla Disciplina Speciale, Parte III del vigente C.C.N.L.
Commissione paritetica per la formazione
Le Parti convengono sull’opportunità di promuovere iniziative in materia di formazione, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo professionale dei lavoratori/lavoratrici, con particolare riferimento a coloro che hanno maggiore anzianità di servizio nello stesso inquadramento/livello, di consolidare e valorizzare le competenze degli stessi anche attraverso l’accesso alla formazione finanziata per il tramite del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua per le imprese del settore bancario- assicurativo (Fondo F.B.A.).
Le Parti convengono altresì sulla costituzione di una Commissione Paritetica per la Formazione Professionale composta da 3 membri designati dalle R.S.A. e 3 membri designati dalla Società; ogni componente potrà usufruire di un monte ore annuo retribuito di 15 ore .
La Commissione si riunirà almeno una volta all’anno con le parti firmatarie del presente C.I.A., in tempo utile per consentire l’accesso alla sopra citata formazione finanziata.
Art. 16 - AUTO FUNZIONARI
A) PARCHEGGIO
16.1. In considerazione dei compiti loro assegnati e del fatto che agli stessi è richiesto di utilizzare la propria autovettura per ragioni di servizio, ai Dipendenti inquadrati nell’Area Professionale A – Sez.A) - Funzionari si applica quanto segue:
su richiesta del Funzionario, la Società metterà a disposizione in alternativa:
- un voucher mensile per il parcheggio nelle “zone a strisce blu” a tariffa ordinaria G.T.T. (attualmente di € 102,00).
- ovvero corrisponderà al funzionario un’indennità parcheggio pari ad € 102,00 lordi mensili corrisposta in dodici mensilità.
16.2. Gli importi di cui sopra saranno aggiornati in relazione agli aumenti degli abbonamenti
parcheggi G.T.T.
B) PRESTITO AUTO
16.3. A decorrere dall’anno 2010 i Dipendenti inquadrati nell’Area Professionale A – Sez.A) - Funzionari possono richiedere prestiti, ciascuno fino ad un massimo di € 15.000,00 per l'acquisto dell'auto, nel limite della spesa effettivamente sostenuta, con le seguenti regole:
a) il prestito sarà restituito in 36, 48 o 60 rate mensili da trattenere sugli emolumenti a partire dal mese successivo a quello della concessione;
b) i primi € 10.000,00 saranno restituiti senza interessi, la parte restante sarà restituita ad un interesse annuo pari al 50% del T.U.R. in vigore al momento della concessione;
c) il prestito successivo sarà concesso a condizione che il precedente sia stato interamente rimborsato.
16.4. L'interesse sarà trattenuto sulle doppie mensilità di Giugno e di Dicembre di ogni anno.
16.5. Nel caso in cui l'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto risultasse insufficiente quale garanzia del prestito, l'interessato potrà accedere al prestito stesso mediante fideiussione bancaria od altra adeguata garanzia con l'obbligo di stipulare una polizza Incendio - Furti per capitali congrui vincolata a favore della Società.
16.6. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni del Dipendente, non determinate da pensionamento I.N.P.S., la restituzione della parte residua del prestito eventualmente in corso dovrà essere effettuata contestualmente alla cessazione del rapporto stesso.
ART. 17 – MUTUO CASA
17.1. A far tempo dall’1/1/2010 Blue Assistance S.p.A. mette a disposizione dei Dipendenti la possibilità di finanziamento per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione attraverso il seguente Mutuo Casa presso Banca Reale S.p.A. (di seguito “Banca”).
17.2. L'accordo si applica ai Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano maturato almeno due anni di effettivo servizio e che non abbiano superato il 57esimo anno di età.
In ogni caso, su uno stesso immobile potrà essere concesso un solo mutuo.
Il Dipendente nel corso del rapporto di lavoro può beneficiare una sola volta del mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa alle condizioni di cui al presente articolo.
17.3. Per l’assegnazione dei mutui è costituita una Commissione composta da 4 persone - 2 designate da Blue Assistance e 2 designate dalle R.S.A. che si riunisce 4 volte all’anno, entro un mese dalla fine di ogni trimestre.
17.4. La Banca stipulerà mutui con garanzia ipotecaria sull'immobile alle seguenti condizioni:
- i Dipendenti potranno accedere al mutuo per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione nel limite massimo annuo di 9 dipendenti (di cui 7 tra il personale inquadrato nelle aree professionali A sez. B), B, C, D, E e 2 tra il personale inquadrato nell’area professionale A sez. A) – Funzionari);
- l’importo massimo ottenibile individualmente è di Euro 130.000,00 per il personale inquadrato nelle aree professionali A sez. B), B, C, D, E e di Euro 150.000,00 per il personale inquadrato nell’area professionale A sez. A) – Funzionari) e non potrà superare l’80% del valore di perizia dell’immobile (redazione perizia a cura di professionisti indicati dalla Banca);
- il mutuo sarà concesso ad un tasso variabile, pari all’Euribor a 6 mesi ovvero ad un tasso fisso, pari all’ Eurirs riferito alla durata del mutuo;
- il mutuo avrà durata minima di 5 anni e massima di 20 anni;
- il mutuo sarà rimborsabile mediante rate mensili o semestrali;
- verrà accesa ipoteca di primo grado a favore della Banca (per un importo pari al 130% dell’importo del prestito);
- tutte le spese (notarili, di registrazione dell’atto, di iscrizione e cancellazione ipotecaria, assicurazione scoppio/incendio, relative alla perizia iniziale, etc.) saranno a carico del dipendente;
- la domanda dovrà essere presentata alla Direzione di Blue Assistance, corredata della documentazione indicata nell’allegato 7;
- il mutuo potrà essere concesso a condizione che:
- non vi siano né protesti né pregiudizievoli in capo al dipendente;
- vi sia regolarità negli eventuali impegni finanziari già in essere presso il sistema (sia diretti che in qualità di garante);
- la somma degli eventuali impegni finanziari in essere presso il sistema (sia diretti che in qualità di garante), comprensiva del mutuo casa in richiesta presso Banca Reale, non ecceda il 40% della retribuzione annua al netto degli oneri contributivi e fiscali del dipendente.
Nel caso di coniuge o convivente more uxorio, in qualità di comproprietario dell’immobile e cointestatario del mutuo in richiesta, verrà considerata la somma delle retribuzioni/redditi da lavoro autonomo al netto degli oneri contributivi e fiscali (anche per il cointestatario è richiesta l’assenza di protesti e pregiudizievoli e la regolarità degli eventuali impegni finanziari presso il sistema);
- la Commissione di cui al punto 17.3. procederà ad esaminare le richieste e procederà alla compilazione della graduatoria degli aspiranti provvedendo a tale incombente entro un mese dalla fine del trimestre;
- il mutuo non è trasferibile: in caso di alienazione dell’immobile, per cause diverse da quelle contemplate dal successivo capoverso, dovrà pertanto essere estinto con il pagamento del capitale residuo;
- in caso di vendita e contemporaneo acquisto della prima casa di abitazione il mutuo potrà essere trasferito, alle stesse condizioni, su altro immobile sul quale verrà accesa ipoteca a favore della Banca, il tutto a spese del Dipendente e a condizione che il capitale residuo non superi l’80% del valore di perizia della nuova proprietà;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il mutuo potrà essere estinto anticipatamente senza penali, diversamente il contratto proseguirà regolato ad un tasso di mercato:
1) se concesso a tasso variabile, il tasso applicato non sarà comunque inferiore al tasso Euribor + 1,50%
2) se concesso a tasso fisso, il tasso applicato non sarà comunque inferiore al tasso Eurirs originario + 1,50%.
17.5. Per le medesime finalità di cui al primo capoverso del presente articolo è altresì consentita la portabilità (“surroga”) del mutuo in essere in capo al dipendente presso altro istituto di credito. In tal caso si applica quanto indicato al presente articolo, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla vigente normativa.
ART. 18 – MOBILITA’ SOSTENIBILE
18.1 Le parti convengono, a decorrere dall’anno 2011, di partecipare ad iniziative finalizzate alla mobilità sostenibile attraverso la partecipazione ad eventuali bandi e condizionate all’ottenimento del finanziamento pubblico.
ART. 19 - DECORRENZA E DURATA
19.1. Il presente accordo avrà effetto dalla data di firma, salvo diversa decorrenza prevista dai singoli articoli, e scadrà il 31/12/2011. Si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo qualora non venga data disdetta scritta da una delle Parti entro tre mesi dalla scadenza.
ALLEGATO 1
ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI CUI ALLA DISCIPLINA SPECIALE,
PARTE I DEL VIGENTE C.C.N.L.
In applicazione di quanto previsto all’articolo 3, punto 1, lettera a) del presente accordo, il personale di cui alla disciplina speciale, parte I del vigente C.C.N.L. lavora secondo il seguente schema orario:
1. Personale addetto ai servizi di staff e di back office (copertura del servizio dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00)
1a) L’orario garantisce l’operatività del servizio dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì.
1b) L'orario di lavoro è distribuito su un orario settimanale di 37 ore articolato su 4 giorni lavorativi di 8 ore, con intervallo di un’ora e 1 giorno lavorativo di 5 ore collocato al venerdì mattina o al lunedì pomeriggio.
La distribuzione dell’orario di lavoro sarà comunicata agli interessati con un anticipo di almeno 30 giorni di calendario.
2. Personale addetto ai servizi di back office sanità e supervisori di centrale operativa (copertura del servizio dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13)
2a) In deroga all’orario di lavoro così come regolato dall’art. 101 Disciplina Speciale Parte prima del vigente C.C.N.L., è garantita l’operatività del servizio dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del Sabato.
2b) Per il personale che svolge attività impiegatizia di concetto (inquadrato a partire dal 4° livello retributivo) l'orario di lavoro è distribuito su un orario settimanale di 37 ore articolato su 4 giorni lavorativi di 8 ore, con intervallo di un’ora e 1 giorno lavorativo di 5 ore collocato, di preferenza, al venerdì o al sabato.
2c) In considerazione del tipo di attività svolta, il personale impiegatizio d’ordine (inquadrato nel 3° livello retributivo) non presta servizio nella giornata di sabato, osservando per il resto l’orario indicato nel precedente punto 2b).
La distribuzione dell’orario di lavoro sarà comunicata agli interessati con un anticipo di almeno 30 giorni di calendario.
ALLEGATO 2
TURNI PER IL PERSONALE DI CUI ALLA DISCIPLINA SPECIALE, PARTE III DEL
VIGENTE C.C.N.L.
In applicazione di quanto previsto all’articolo 3, punto 1, lettera b) e all’articolo 4 del presente accordo, il personale di cui alla disciplina speciale, parte III del vigente C.C.N.L. lavora secondo turni con le regole stabilite ai punti seguenti, comuni a tutte le tipologie di turno:
- Effettuazione di 37 ore settimanali;
- Intervallo minimo tra la fine di un turno e l’inizio di quello successivo di almeno 11 ore;
- 5 giorni lavorativi per ogni settimana, ad eccezione dei Dipendenti a tempo parziale;
- Equa ripartizione dei turni fra tutti i Dipendenti interessati;
- I turni possono subire variazioni in relazione a esigenze organizzative derivanti da sostituzione di persone assenti o altre emergenze.
- E’ concessa la possibilità di cambiare il turno lavorativo da 7 ore con quello da 8 ore e viceversa, restando inteso che le ore lavorate in più o in meno confluiscono in un “monte ore permessi compensativi” da utilizzare per compensare, entro il 31/12 di ogni anno, le ore lavorate in eccesso o in difetto nell’ambito dei suddetti turni; qualora al 31/12 il saldo non fosse pari a zero, le ore in eccesso o in difetto saranno rispettivamente accreditate o addebitate sullo stipendio del mese di gennaio dell’anno successivo.
1. Personale addetto ai servizi front-line con copertura dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
1a) I turni garantiscono l'operatività del servizio dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dal Lunedì al Venerdì e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
1b) L'orario di lavoro settimanale è di 37 ore distribuite in settimane con 4 giorni lavorativi da 8 ore e 1 giorno lavorativo da 5 ore cadente il sabato mattina e in settimane con 2 giorni lavorativi da 8 ore e 3 giorni lavorativi da 7 ore.
1c) Sono fatti salvi gli schemi orari relativi al personale a tempo parziale, ai quali si applica la disciplina contenuta all’art. 4 del presente accordo.
1d) L’orario di lavoro è articolato in modo tale da garantire al massimo 1 sabato lavorativo ogni 6 settimane.
1e) Nelle giornate con orario di lavoro di durata superiore a 6 ore è comunque prevista una pausa retribuita di 30 minuti, regolata con il responsabile di servizio, che sarà fruita da ciascun addetto in funzione delle esigenze organizzative del servizio e tenuto conto del traffico telefonico.
1f) Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dall’articolo 170 del vigente C.C.N.L. il buono pasto viene corrisposto anche per le giornate con orario di lavoro superiore a 6 ore per le quali è prevista una pausa.
2. Personale addetto ai servizi front-line con copertura dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00
2a) I turni garantiscono l'operatività del servizio dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal Lunedì al Sabato.
2b) L'orario di lavoro settimanale è di 37 ore, distribuite in settimane con 2 giorni lavorativi di 8 ore e 3 giorni lavorativi di 7 ore e in settimane con 4 giorni lavorativi da 8 ore e 1 giorno lavorativo da 5 ore, quando è previsto il turno di lavoro il sabato mattina.
2c) Sono fatti salvi gli schemi orari del personale a tempo parziale cui si applica la disciplina prevista dall’art.4 del presente accordo.
2d) L’orario è articolato in modo tale da garantire, all’interno di un ciclo di 6 settimane, un turno lavorativo nella giornata di sabato.
2e) Nelle giornate con orario di lavoro superiore a 6 ore è comunque prevista una pausa retribuita di 30 minuti, regolata con il responsabile di servizio, che sarà fruita da ciascun addetto in funzione delle esigenze organizzative del servizio e tenuto conto del traffico telefonico.
2f) Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dall’articolo 170 del vigente C.C.N.L. il buono pasto viene corrisposto anche per le giornate di lavoro superiore a 6 ore per le quali è prevista una pausa.
3. Personale addetto ai servizi front-line con copertura 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno
3a) I turni garantiscono l’operatività 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
3b) L'orario di lavoro settimanale è di 37 ore, distribuite in settimane con 4 giorni lavorativi di 8 ore e 1 giorno lavorativo di 5 ore e, quando non è previsto il turno notturno, in settimane con 2 giorni lavorativi di 8 ore e 3 giorni lavorativi di 7 ore.
3c) Sono fatti salvi gli schemi orari del personale a tempo parziale cui si applica la disciplina prevista dall’art. 4 del presente accordo.
3d) L’orario di lavoro è articolato in modo tale da garantire per ogni ciclo di 9 settimane: due settimane con un giorno di riposo nella giornata di sabato, due settimane con un giorno di riposo nella giornata di domenica, due settimane con due giorni di riposo cadenti il sabato e la domenica, una settimana con due giorni di riposo cadenti il sabato e la domenica ed uno cadente il lunedì della settimana successiva.
3e) Per tutti i Dipendenti che effettuano turni notturni, è prevista una sola notte per ogni settimana.
3f) Nelle giornate con orario di lavoro di durata superiore a 6 ore è comunque prevista una pausa retribuita di 30 minuti, regolata con il responsabile di servizio, che sarà fruita da ciascun addetto in funzione delle esigenze organizzative del servizio e tenuto conto del traffico telefonico.
3g) Ad integrazione e parziale modifica di quanto previsto dall’articolo 170 del vigente C.C.N.L. il buono pasto viene corrisposto per le giornate con orario di lavoro superiore a 6 ore per le quali è prevista una pausa.
Tabelle orarie invariate rispetto al CIA 2006
ALLEGATO 3/A
3/A.1 ASSISTENZA MALATTIE FINO AL 31/12/2010
DIPENDENTI FINO AL 6° LIVELLO RETRIBUTIVO
ASSICURATI: Dipendenti inquadrati nelle aree professionali A – Sezione B, B, C, D ed E (dal 6° al 1° livello retributivo) e Dipendenti di cui alla Disciplina Speciale Parte terza del vigente
C.C.N.L. ed il loro nucleo familiare - inteso come coniuge (ovvero convivente more uxorio) ed i figli fiscalmente a carico e conviventi, quale risulta dallo stato di famiglia.
GARANZIE:
A) Ricoveri (anche in day hospital) / intervento chirurgico ambulatoriale
Massimale annuo: Euro 120.000,00 (raddoppiato in caso di intervento di alta chirurgia) Sottolimiti di indennizzo (per sinistro):
- parto cesareo Euro 10.000,00;
- parto non cesareo Euro 2.000,00.
Diaria surrogatoria (in caso di utilizzo del S.S.N.) Euro 190,00 die (Euro 93,00 per day hospital) per un massimo di 100 giorni per anno assicurativo. Qualora il ricovero sia solo in parte a carico del SSN, l’assicurato può scegliere tra il rimborso dell’eccedenza di spesa rimasta a suo carico e l’indennità sostitutiva di cui sopra.
Franchigie/scoperti (per sinistro):
a) pagamento diretto, senza applicazione di franchigia o scoperto in caso di utilizzo del network Blue Assistance (struttura e medico convenzionati).
b) Scoperto 15% col minimo di Euro 1.032,92 per il ricorso all’extra network (struttura e/o medico non convenzionati). In questa ipotesi è compreso anche il ricovero in regime
«intramoenia» presso strutture non convenzionate con Blue Assistance.
c) Scoperto 10% per i ricoveri in regime di accreditamento con il S.S.N. (diverso dall’«intramoenia»).
B) Visite specialistiche e diagnostica extraricovero
La garanzia comprende gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche (escluse quelle pediatriche, odontoiatriche, ortodontiche) e i trattamenti specialistici.
Massimale: Euro 5.000,00 annuo.
Scoperti/franchigie (per accertamento o serie di accertamenti previsti da una unica prescrizione medica per visita o per ciclo di trattamenti specialistici ):
- Euro 20,00 per l’utilizzo del network Blue Assistance.
- Scoperto 20% minimo Euro 20,00 per l’extra network.
Sono compresi i ticket del S.S.N., rimborsati senza applicazione di scoperti o franchigie, purchè gli stessi siano di importo anche cumulativo superiore a € 50.
C) Garanzie odontoiatriche:
Rimborso delle spese sostenute per visite e cure odontoiatriche ed ortodontiche, applicazione di protesi dentarie, trattamenti ortodontici.
- Massimale: Euro 2.000,00 annui.
- Scoperto 30%.
3/A. 2 ASSISTENZA MALATTIE DALL’ANNO 2011
DIPENDENTI FINO AL 6° LIVELLO RETRIBUTIVO
ASSICURATI: Dipendenti inquadrati nelle aree professionali A – Sezione B, B, C, D ed E (dal 6° al 1° livello retributivo) e Dipendenti di cui alla Disciplina Speciale Parte terza del vigente
C.C.N.L. ed il loro nucleo familiare - inteso come coniuge (ovvero convivente more uxorio) ed i figli fiscalmente a carico e conviventi, quale risulta dallo stato di famiglia.
GARANZIE:
A) Ricoveri (anche in day hospital) / intervento chirurgico ambulatoriale
Massimale annuo: Euro 130.000,00 (raddoppiato in caso di intervento di alta chirurgia) Sottolimiti di indennizzo (per sinistro):
- parto cesareo Euro 10.550,00;
- parto non cesareo Euro 2.100,00;
- aborto spontaneo o post-traumatico Euro 820,00.
Diaria surrogatoria (in caso di utilizzo del S.S.N.) Euro 190,00 die (Euro 93,00 per day hospital) per un massimo di 100 giorni per anno assicurativo. Qualora il ricovero sia solo in parte a carico del S.S.N., l’assicurato può scegliere tra il rimborso dell’eccedenza di spesa rimasta a suo carico e l’indennità sostitutiva di cui sopra.
Franchigie/scoperti (per sinistro):
a) pagamento diretto, senza applicazione di franchigia o scoperto in caso di utilizzo del network Blue Assistance (struttura e medico convenzionati).
b) Scoperto 15% col minimo di Euro 1.032,92 per il ricorso all’extra network (struttura e/o medico non convenzionati). In questa ipotesi è compreso anche il ricovero in regime
«intramoenia» presso strutture non convenzionate con Blue Assistance.
c) Nessuno scoperto per i ricoveri in regime di accreditamento con il S.S.N. (diverso dall’«intramoenia»).
Estensione della garanzia:
In caso di intervento chirurgico per la correzione della miopia (cheratotomia/laser ad eccimeri), per la correzione dell’ipermetropia e per la correzione dell’astigmatismo la Società rimborsa il 70% delle spesa sostenuta per il solo intervento, con il limite di Euro 1.600,00 per ciascun occhio.
B) Visite specialistiche e diagnostica extraricovero:
La garanzia comprende gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche (escluse quelle pediatriche, odontoiatriche, ortodontiche) e i trattamenti specialistici.
Massimale: Euro 5.000,00 annuo.
Scoperti/franchigie (per accertamento o serie di accertamenti previsti da una unica prescrizione medica per visita o per ciclo di trattamenti specialistici ): scoperto 20% minimo Euro 20,00 per l’extra network.
Sono compresi i ticket del S.S.N., rimborsati senza applicazione di scoperti o franchigie, purchè gli stessi siano di importo anche cumulativo superiore a € 30.
C) Garanzie odontoiatriche:
Rimborso delle spese sostenute per visite e cure odontoiatriche ed ortodontiche, applicazione di protesi dentarie, trattamenti ortodontici.
- Massimale: Euro 2.100,00 annui se il nucleo familiare è composto dal solo dipendente o Euro 2.300,00 annui se il nucleo familiare è composto dal dipendente e da altri familiari (come da definizione di “assicurati”).
- Scoperto 30%.
D) Lenti ed occhiali:
La Società rimborsa il 70% della spesa sostenuta, restando il rimanente 30% a carico dell’assicurato, per lenti da vista (comprese quelle “a contatto”, ad eccezione delle lenti “usa e getta” che sono escluse dalla garanzia), entro il massimo rimborso di € 80,00 per lente, in caso di documentata variazione del visus (anche da parte di un optometrista). La prestazione riguarda esclusivamente il Dipendente della Società e non i componenti del nucleo familiare.
Si intendono in ogni caso escluse dal rimborso le spese sostenute per l’acquisto di montature.
E) Prevenzione:
Nell’ambito del massimale di € 5.000 previsto dal punto B) del presente allegato (“VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICA EXTRARICOVERO”), allo scopo di
favorire la "diagnosi precoce" e la prevenzione in genere, la Società rimborsa l'80% - il rimanente 20% con il minimo di € 20,00 per visita/accertamento resta a carico dell'Assicurato - della spesa per le seguenti prestazioni:
- visite oculistiche;
- visite ginecologiche anche con esame mammografico ed ecografico, pap-test, colposcopia, amniocentesi, prelievo dei villi coriali;
- visita andrologica;
- visita cardiologica;
- esame elettrocardiografico.
ALLEGATO 3/B
3/B. 1 ASSISTENZA MALATTIE FINO AL 31/12/2010
FUNZIONARI
ASSICURATI: Dipendenti inquadrati nell’area professionale A – Sezione A) del vigente
C.C.N.L. ed il loro nucleo familiare - inteso come coniuge (ovvero convivente more uxorio) ed i figli fiscalmente a carico e conviventi, quale risulta dallo stato di famiglia.
E’ equiparato al coniuge (ovvero convivente more uxorio) fiscalmente a carico il coniuge (ovvero convivente more uxorio) con reddito fino al limite indicato all’art. 3 dell’Allegato 5 del vigente C.C.N.L.
GARANZIE: in sostituzione di quanto previsto dall’art. 4 lett. A, punti 1, 2, 3, 4-a) dell’Allegato 5 del vigente C.C.N.L., e successive modifiche ed integrazioni, dall’1/7/2006 troveranno applicazione le seguenti garanzie:
A) Ricoveri (anche in day hospital) / intervento chirurgico ambulatoriale
Massimale annuo: Euro 120.000,00 (raddoppiato in caso di intervento di alta chirurgia) Sottolimiti di indennizzo (per sinistro):
- parto cesareo Euro 10.000,00;
- parto non cesareo Euro 2.000,00.
Diaria surrogatoria (in caso di utilizzo del S.S.N.) Euro 190,00 die (Euro 93,00 per day hospital) per un massimo di 100 giorni per anno assicurativo. Qualora il ricovero sia solo in parte a carico del SSN, l’assicurato può scegliere tra il rimborso dell’eccedenza di spesa rimasta a suo carico e l’indennità sostitutiva di cui sopra.
Franchigie/scoperti (per sinistro):
a) pagamento diretto, senza applicazione di franchigia o scoperto in caso di utilizzo del network Blue Assistance (struttura e medico convenzionati).
b) Scoperto 15% col minimo di Euro 1.032,92 per il ricorso all’extra network (struttura e/o medico non convenzionati). In questa ipotesi è compreso anche il ricovero in regime
«intramoenia» presso strutture non convenzionate con Blue Assistance.
c) Scoperto 10% per i ricoveri in regime di accreditamento con il S.S.N. (diverso dall’«intramoenia»).
B) Visite specialistiche e diagnostica extraricovero
La garanzia comprende gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche ( escluse quelle pediatriche, odontoiatriche, ortodontiche) e i trattamenti specialistici.
Massimale: Euro 5.000,00 annuo.
Scoperti/franchigie (per accertamento o serie di accertamenti previsti da una unica prescrizione medica per visita o per ciclo di trattamenti specialistici ):
- Euro 20,00 per l’utilizzo del network Blue Assistance;
- Scoperto 20% minimo Euro 20,00 per l’extra network.
Sono compresi i ticket del S.S.N., rimborsati senza applicazione di scoperti o franchigie, purchè gli stessi siano di importo anche cumulativo superiore a Euro 50.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Allegato, nonché dall’art. 14 punto 2, vale quanto disposto dall’Allegato 5 del vigente C.C.N.L.
3/B.2 ASSISTENZA MALATTIE DALL’ANNO 2011
FUNZIONARI
ASSICURATI: Dipendenti inquadrati nell’area professionale A – Sezione A) del vigente
C.C.N.L. ed il loro nucleo familiare - inteso come coniuge (ovvero convivente more uxorio) ed i figli fiscalmente a carico e conviventi, quale risulta dallo stato di famiglia.
E’ equiparato al coniuge (ovvero convivente more uxorio) fiscalmente a carico il coniuge (ovvero convivente more uxorio) con reddito fino al limite indicato all’art. 3 dell’Allegato 5 del vigente C.C.N.L.
GARANZIE: a parziale modifica e/o in sostituzione di quanto previsto dall’art. 4 dell’Allegato
5 del vigente C.C.N.L., e successive modifiche ed integrazioni, troveranno applicazione le seguenti garanzie:
A) A parziale modifica di quanto previsto dall’art. 4 punto 1 (RICOVERI PER C.D. GRANDI INTERVENTI), punto 2 (ALTRI RICOVERI PER MALATTIA ED INFORTUNIO E INTERVENTI CHIRURGICI AMBULATORIALI), punto 3 (PARTO) dell’Allegato 5 del vigente C.C.N.L., e successive modifiche ed integrazioni, operano le seguenti garanzie:
Ricoveri (anche in day hospital) / intervento chirurgico ambulatoriale
Massimale annuo: Euro 130.000,00 (raddoppiato in caso di intervento di alta chirurgia) Sottolimiti di indennizzo (per sinistro):
- parto cesareo Euro 10.550,00;
- parto non cesareo Euro 2.100,00;
- aborto spontaneo o post-traumatico Euro 820,00.
Diaria surrogatoria (in caso di utilizzo del S.S.N.) Euro 190,00 die (Euro 93,00 per day hospital) per un massimo di 100 giorni per anno assicurativo. Qualora il ricovero sia solo in parte a carico del S.S.N., l’assicurato può scegliere tra il rimborso dell’eccedenza di spesa rimasta a suo carico e l’indennità sostitutiva di cui sopra.
Franchigie/scoperti (per sinistro):
a) pagamento diretto, senza applicazione di franchigia o scoperto in caso di utilizzo del network Blue Assistance (struttura e medico convenzionati).
b) Scoperto 15% col minimo di Euro 1.032,92 per il ricorso all’extra network (struttura e/o medico non convenzionati). In questa ipotesi è compreso anche il ricovero in regime
«intramoenia» presso strutture non convenzionate con Blue Assistance.
c) Nessuno scoperto per i ricoveri in regime di accreditamento con il S.S.N. (diverso dall’«intramoenia»).
Estensione della garanzia:
In caso di intervento chirurgico per la correzione della miopia (cheratotomia/laser ad eccimeri), per la correzione dell’ipermetropia e per la correzione dell’astigmatismo la
Società rimborsa il 70% delle spesa sostenuta per il solo intervento, con il limite di Euro 1.600,00 per ciascun occhio.
B) In sostituzione di quanto previsto dall’art. 4 punto 4 primo, secondo e quarto alinea (RIMBORSO SPESE EXTRAOSPEDALIERE) dell’Allegato 5 del vigente C.C.N.L., e successive modifiche ed integrazioni, trova applicazione la seguente garanzia:
Visite specialistiche e diagnostica extraricovero
La garanzia comprende gli accertamenti diagnostici, le visite specialistiche (escluse quelle pediatriche, odontoiatriche, ortodontiche) e i trattamenti specialistici.
Massimale: Euro 5.000,00 annuo.
Scoperti/franchigie (per accertamento o serie di accertamenti previsti da una unica prescrizione medica per visita o per ciclo di trattamenti specialistici ): scoperto 20% minimo Euro 20,00 per l’extra network.
Sono compresi i ticket del S.S.N., rimborsati senza applicazione di scoperti o franchigie, purchè gli stessi siano di importo anche cumulativo superiore a Euro 30.
C) Garanzie odontoiatriche
In sostituzione dei massimali previsti dall’art. 4 punto 5 (PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE) primo capoverso dell’Allegato 5 del vigente C.C.N.L., e successive modifiche ed integrazioni, la Società rimborsa le spese sostenute per prestazioni odontoiatriche con il limite massimo per anno assicurativo per il complesso delle prestazioni riferite al nucleo familiare, pari ad Euro 2.100,00, aumentato di Euro 930,00 per i primi due carichi familiari e di Euro 380 per ciascuno dei carichi familiari successivi.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 4 punto 5 (PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE) secondo capoverso dell’Allegato 5 del vigente C.C.N.L.
D) Lenti ed occhiali:
La Società rimborsa il 70% della spesa sostenuta, restando il rimanente 30% a carico dell’assicurato, per lenti da vista (comprese quelle “a contatto”, ad eccezione delle lenti
“usa e getta” che sono escluse dalla garanzia), entro il massimo rimborso di Euro 80,00 per lente, in caso di documentata variazione del visus (anche da parte di un optometrista). La prestazione riguarda esclusivamente il Dipendente della Società e non i componenti del nucleo familiare.
Si intendono in ogni caso escluse dal rimborso le spese sostenute per l’acquisto di montature.
E) Prevenzione
In sostituzione di quanto previsto dall’art. 4 punto 4 terzo alinea (CHECK-UP DIAGNOSTICO PREVENTIVO) dell’Allegato 5 del vigente C.C.N.L. e successive
modifiche e integrazioni, allo scopo di favorire la "diagnosi precoce" e la prevenzione in genere, nell'ambito del massimale di Euro 5.000 previsto dal punto B) del presente allegato
(“VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICA EXTRARICOVERO”):
a) la Società rimborsa l'80% - il rimanente 20% con il minimo di Euro 20,00 per visita/accertamento resta a carico dell'Assicurato - della spesa per le seguenti prestazioni:
- visite oculistiche;
- visite ginecologiche anche con esame mammografico ed ecografico, pap-test, colposcopia, amniocentesi, prelievo dei villi coriali;
- visita andrologica;
- visita cardiologica;
- esame elettrocardiografico.
b) Inoltre la Società, nell’ambito del massimale di Euro 5.000 previsto dal punto B) del presente allegato (“VISITE SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICA EXTRARICOVERO”), rimborsa integralmente le spese sostenute esclusivamente dal Dipendente, una volta ogni due anni per i seguenti accertamenti diagnostici:
- analisi cliniche: colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, glicemia, uricemia, creatinemia, GOT/GPT, HbsAg, Pap test, PSA, ricerca sangue occulto nelle feci, emocromo completo, esame urine completo;
- diagnostica per immagini: Rx torace in due proiezioni, mammografia, ecografia prostatica;
- esami strumentali: pressione arteriosa in posizione ortostatica e clinostatica,
elettrocardiogramma;
- visita medica: visita conclusiva da parte del medico coordinatore del check up con letture referti e consigli medici.
Gli accertamenti di cui al presente punto b) devono essere effettuati presso strutture convenzionate con Blue Assistance S.p.A., su prenotazione della medesima.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Allegato, nonché dall’art. 14 punto 2, vale quanto disposto dall’Allegato 5 del vigente C.C.N.L.
ALLEGATO 4
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 6 Luglio 2001 si sono incontrate:
Blue Assistance S.p.A. rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Pisani CAL S.p.A. rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Pisani
Società Reale Mutua di Assicurazioni rappresentata da Xxxxx Xxxxxx Zorini Le Organizzazioni Sindacali
FILCAMS-CGIL rappresentata da Xxxxx Xxxxxxx FISAC-CGIL rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxxx FIBA-CISL rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxx UILCA-UIL rappresentata da Massimo Scocca
Premesso che:
a) nell’odierno incontro, effettuato ai sensi della procedura prevista dall’art. 47 della legge 29/12/1990 n.428, le parti hanno preso in esame l’operazione di fusione per incorporazione della CAL S.p.A., con sede in Torino X.xx Svizzera n.185, nella Blue Assistance S.p.A., con sede in Torino X.xx Svizzera n.185, deliberata dalle società stesse e dalla capogruppo, Società Reale Mutua di Assicurazioni;
b) tale operazione interessa numero 29 Dipendenti, di cui n.27 Impiegati e n.2 Dirigenti
Si conviene quanto segue:
1) alla data di effetto giuridico dell’operazione (che avverrà entro il 31 Luglio 2001), tutti i Dipendenti di Cal S.p.A. proseguiranno, senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 C.C., alle dipendenze di Blue Assistance S.p.A. nei medesimi uffici dove attualmente operano, in Torino X.xx Svizzera n.185;
2) ai Dipendenti saranno integralmente mantenuti tutti i diritti acquisiti, le condizioni normative e i trattamenti economici collettivi ed individuali attualmente esistenti presso la Società incorporata, nel rispetto dell’art. 2112 C.C., e con continuità nell’applicazione del CCNL, settore terziario, del 20.9.1999 e del secondo biennio della parte economica del 2.7.2001;
3) successivamente all’operazione di fusione per incorporazione di Cal S.p.A. in Blue Assistance S.p.A., sarà applicato a tutti i Dipendenti non Dirigenti di Blue Assistance S.p.A., il CCNL ANIA, settore assicurazioni, in luogo del CCNL Commercio, con la decorrenza e le modalità che saranno concordate con le XX.XX. del settore assicurativo;
4) l’operazione di cui al punto 3 del presente accordo, avverrà con il mantenimento dei livelli occupazionali, con la conservazione di tutti i diritti acquisiti e nel rispetto dei livelli di inquadramento e delle retribuzioni in atto;
5) con il presente verbale di accordo, le parti ritengono espletata la procedura di cui all’art.47 della legge 29/12/1990 numero 428.
Letto, confermato e sottoscritto in Torino, 6 luglio 2001
ALLEGATO 5
ACCORDO del 27/9/2001 – BLUE ASSISTANCE S.p.A.
Stesura definitiva dell’Ipotesi di Accordo stipulata il 7/7/2001
Il giorno 27 settembre 2001
tra
• la SOCIETÀ BLUE ASSISTANCE S.p.A., in persona di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Pisani,
• la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona di Xxxxx Xxxxxx Zorini
e
Le XX.XX. e le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Società Reale Mutua di Assicurazioni:
- FISAC/CGIL, nella persona di Xxxxxx Xxxxxxxxx
- FNA, nella persona di Xxxxxxxx Di Xxxxxxx
- FIBA/CISL, nella persona di Xxxxxx Xxxxxxxx
- UILCA/UIL, nella persona di Massimo Scocca
- SNFIA, nelle persone di Xxxxxxxx Xxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx
Si conviene di recepire quanto concordato il 7/7/2001 ed in data odierna nel testo di seguito riportato:
Il giorno 7 luglio 2001
tra
• la SOCIETÀ CAL S.p.A., in persona di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Pisani,
• la SOCIETÀ BLUE ASSISTANCE S.p.A., in persona di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Pisani,
• la SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona di Xxxxx Xxxxxx Zorini
e
Le XX.XX. e le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Società Reale Mutua di Assicurazioni:
- FISAC/CGIL, nella persona di Xxxxxx Xxxxxxxxx
- FNA, nella persona di Xxxxxxxxxx Xxxxx
- FIBA/CISL, nella persona di Xxxxxx Xxxxxxxx
- UILCA/UIL, nella persona di Massimo Scocca
- SNFIA, nelle persone di Xxxxxxxx Xxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx
premesso che
▪ Blue Assistance S.p.A è la nuova Società derivante dalla fusione per incorporazione nella medesima di CAL S.p.A, operazione che avrà effetto giuridico entro il 31/7/2001.
▪ I Dipendenti di CAL S.p.A proseguono il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità in Blue Assistance S.p.A, con il mantenimento di tutti i diritti acquisiti come convenuto e certificato dal verbale di accordo del 6 Luglio 2001, ai sensi dell’art. 47 della Legge 29/12/90
n. 428 (che si allega al presente accordo – Allegato A).
▪ Blue Assistance S.p.A è Società appartenente al Gruppo Reale Mutua che oggi fornisce servizi al Gruppo stesso, oltre ad operare per terzi.
▪ Blue Assistance S.p.A è caratterizzata da una operatività continua, dall’utilizzo di una elevata tecnologia e da specifica professionalità delle/dei Dipendenti.
▪ I lavoratori, per il tramite delle XX.XX, hanno richiesto l’inserimento nell’area contrattuale del vigente CCNL ANIA “Disciplina dei rapporti fra le Imprese di Assicurazione ed il Personale dipendente non dirigente”; la Società ha accettato di inserire l’intero personale non dirigente nell’ambito della contrattualistica del settore assicurativo e del Gruppo.
Le parti convengono quanto segue:
1. Blue Assistance S.p.A opera nella prospettiva di un sempre maggiore sviluppo operativo e si impegna alla salvaguardia e, possibilmente, alla crescita dell’occupazione.
2. L’attività di Blue Assistance S.p.A rientra nell’area contrattuale definita dagli artt. 1, 2 e 3 del vigente CCNL ANIA “Disciplina dei rapporti fra le Imprese di Assicurazione ed il Personale dipendente non dirigente”.
3. In conseguenza di quanto al punto 2, al personale dipendente non dirigente di Blue Assistance S.p.A è applicato il vigente CCNL ANIA e successive modifiche, nonché quanto stabilito dal presente accordo.
4. L’applicazione del vigente CCNL ANIA e del presente accordo avverrà a partire dall’1/10/2001.
5. L’inserimento dei Dipendenti nel citato CCNL ANIA avviene con l’integrale mantenimento dei diritti acquisiti nel rispetto delle condizioni professionali (inquadramento, livelli), di quelle economiche (retribuzione, anzianità), nonché di tutti gli aspetti normativi.
6. Il personale in servizio all’ 1/10/2001 (a cui ora si applica il CCNL Aziende del Terziario – distribuzione e servizi – aziende del commercio) viene reinquadrato nel CCNL ANIA – “Disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigente”, in base alle mansioni svolte, secondo il seguente schema:
a) coloro che operano attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l’utilizzo di centrali specializzate e con il supporto della tecnologia informatica e che, operando nell’ambito del call center, svolgono compiti strettamente conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front-line (oggi 3° o 4° livello del CCNL Commercio) sono inquadrati nella Disciplina Speciale, Parte III, Sezione I del CCNL ANIA;
b) coloro che svolgono attività impiegatizie d’ordine (oggi 4° livello del CCNL Commercio) sono inquadrati nell’Area Professionale C (3° livello retributivo) della Disciplina speciale, Parte I, Sezione I del CCNL ANIA;
c) coloro che svolgono attività impiegatizie di concetto (oggi 3° o 4° livello del CCNL Commercio), sono inquadrati nell’Area Professionale B, Posizione Organizzativa 1 (4° livello retributivo) della Disciplina speciale, Parte I, Sezione I del CCNL ANIA (a titolo esemplificativo rientrano i tecnici EDP, gli addetti alla liquidazione, gli addetti dell’amministrazione, i segretari di direzione);
d) coloro che svolgono la funzione di assistenti di sala (oggi 2° o 3° livello del CCNL Commercio) sono inseriti nell’Area Professionale B, Posizione organizzativa 2 (5° livello retributivo) della Disciplina speciale, Parte I, Sezione I del CCNL ANIA;
e) coloro che sono preposti quali responsabili ad attività di coordinamento e controllo e/o coloro che svolgono compiti di particolare contenuto tecnico – professionale o forniscono assistenza e consulenza per problemi complessi (oggi 2° livello del CCNL Commercio) sono inquadrati nell’Area Professionale B, Posizione organizzativa 2 (5° livello retributivo) della Disciplina speciale, Parte I, Sezione I del CCNL ANIA;
f) coloro che sono preposti quali responsabili ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di un gruppo di persone per le quali si richiede un elevato grado di competenza tecnico - professionale e/o coloro che in autonomia e continuità svolgono compiti per i quali è richiesta un’elevata competenza tecnico – professionale (oggi 1° livello del CCNL
Commercio) sono inquadrati nell’Area professionale B, Posizione organizzativa 3 (6° livello retributivo) della Disciplina speciale, Parte I, Sezione I del CCNL ANIA;
g) coloro che rivestono oggi la qualifica di quadro del CCNL Commercio sono inquadrati nell’Area Professionale A, Sez. A) Funzionari di 1° grado (7° livello retributivo) della Disciplina speciale, Parte I, Sezione II del CCNL ANIA.
7. Con riferimento a quanto previsto dal precedente punto 6, in merito al reinquadramento, a ciascun Dipendente viene riconosciuta l’anzianità maturata dalla data di assunzione, con inserimento nella classe di anzianità corrispondente, prevista dal vigente CCNL ANIA per il personale assunto a far tempo dal 18/12/1999.
Ai soli effetti del trattamento economico tabellare, qualora dall’applicazione delle regole di cui sopra derivi un livello retributivo (RAL) inferiore a quello percepito al momento del passaggio (con riferimento al trattamento previsto dal CCNL Commercio, inclusi gli assegni ad personam ed escluse eventuali maggiorazioni), l’inserimento avverrà:
- per il personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima nella classe di anzianità di importo uguale o, in mancanza, immediatamente superiore a quello percepito al momento del passaggio, fermo il corrispondente livello del CCNL ANIA ;
- per il personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Terza nella classe di anzianità di importo immediatamente superiore a quello percepito al momento del passaggio, aumentato dell’importo previsto per l’anno 2002 dall’Accordo 2/7/2001 relativo al 2° biennio della parte economica del CCNL Commercio.
8. I Dipendenti di Blue Assistance S.p.A. saranno rappresentati dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie del presente accordo e, nella discussione delle problematiche aziendali , Blue Assistance S.p.A. sarà affiancata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni. Qualora, in futuro, fossero nominate in Blue Assistance S.p.A. rappresentanze sindacali, le parti convengono che, salvo diversa richiesta dei suddetti rappresentanti sindacali, le problematiche sindacali continueranno a essere discusse con la presenza delle Rappresentanze Sindacali firmatarie del presente accordo e della Direzione della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
9. Ad integrazione ed in attuazione di quanto previsto dal CCNL ANIA, le parti regolano alcune materie con l’Accordo allegato (Allegato B).
ALLEGATO 6
Il giorno 6 giugno 2003
tra
- la SOCIETA’ BLUE ASSISTANCE S.p.A., in persona di Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Pisani,
- la SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona di Xxxxx Xxxxxx Zorini
e
- le Rappresentanze Sindacali Aziendali della Società Reale Mutua di Assicurazioni
- FISAC/CGIL, nella persona di Xxxxxx Xxxxxxxxx e Massimo Scocca;
- FNA, nella persona di Xxxxxxxx Bostiga,
- FIBA/CISL, nella persona di Xxxxx Xxxxx;
- UILCA/UIL, nella persona di Xxxxxx Xxxxxxxx;
- SNFIA, nella persona di Xxxxxxxx Xxxx.
premesso che
A con l’accordo sindacale aziendale del 27/9/2001 si è convenuto, a far tempo dall’1/10/2001, di inserire nell’area contrattuale del vigente C.C.N.L. ANIA “Disciplina dei rapporti tra le Imprese di Assicurazione ed il personale dipendente non dirigente”; il personale non dirigente di Blue Assistance S.p.A., Società appartenente al gruppo Reale Mutua, in luogo del
C.C.N.L. commercio precedentemente applicato;
B i giorni festivi e semifestivi sono indicati dall’art.291 del vigente C.C.N.L. ANIA;
C Blue Assistance S.p.A. si caratterizza anche per l’ampia operatività dei servizi, come previsto nell’art.2 allegato b dell’accordo aziendale 27.9.2001 nel quale, per il Servizio Assistenza, il personale addetto garantisce la copertura 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
le parti definiscono quanto segue:
1) Al fine di rispondere alle accresciute esigenze operative dell’Azienda si conviene, in deroga all’art.29 (ora art. 30) del vigente C.C.N.L. ANIA, che nei giorni festivi del venerdì prima di Pasqua, del 16 Agosto e del Patrono di Torino e nei giorni semifestivi del 14 Agosto2, del 2 Novembre, del 24 Dicembre e del 31 Dicembre, il personale inquadrato nella Disciplina Speciale Parte Terza del vigente C.C.N.L. ANIA, presterà la propria attività lavorativa con
1 Ora art. 30 del vigente C.C.N.L. ANIA.
2 La giornata del 14 Agosto è considerata interamente come permesso retribuito straordinario ai sensi dell’art. 30 del
C.C.N.L. Ania del 17 settembre 2007.
una presenza massima del 50% degli addetti inquadrati nella Disciplina Speciale Parte III - ad eccezione del Servizio Assistenza che seguirà le turnazioni prestabilite – sulla base dell’alternanza come indicato al punto 2.
2) Semifestività: 14 Agosto ovvero 2 Novembre; 24 Dicembre ovvero 31 Dicembre; Festività: Venerdì di Pasqua ovvero 16 Agosto; Patrono di Torino alternanza in due anni3.
3) Al personale di cui al punto 1 spetterà il riposo compensativo secondo le modalità che seguono:
a) per le giornate festive lavorate un pari numero di giorni di ferie in più4;
b) per le giornate semifestive lavorate in eccedenza alle prime quattro ore un pari numero di ore di permessi retribuiti da utilizzarsi secondo i criteri delle festività soppresse;
c) per le giornate festive lavorate una maggiorazione stipendiale del 30%5; per le giornate semifestive lavorate una maggiorazione stipendiale del 10%6, secondo quanto indicato al punto 2.2 dell’art.2 dell’Allegato B7 all’Accordo aziendale 27.9.2001.
4) la premessa fa parte integrante del presente accordo;
5) il presente accordo decorre dal giugno 2003 ed è inserito nell’accordo aziendale del 27.9.2001 di cui segue la cadenza.
Torino, 6.6.2003 NOTA A VERBALE 1:
Le parti si danno atto che, a far tempo dall’1/1/2006, agli addetti al Servizio Assistenza che prestano servizio nelle giornate festive e semifestive previste dall’articolo 30 del C.C.N.L. spetterà un riposo compensativo con le seguenti modalità:
a) per le giornate festive lavorate un pari numero di giorni di ferie in più;
b)per le giornate semifestive lavorate in eccedenza alle prime quattro ore un pari numero di ore di permessi retribuiti da utilizzarsi secondo i criteri delle festività soppresse.
NOTA A VERBALE 2:
Per tutti i Dipendenti di cui alla Disciplina speciale, parte III del vigente C.C.N.L. la fruizione dei riposi compensativi di cui ai punti 3a e 3b dell’Accordo 6/6/2003 e di cui alla Nota a Verbale 1 dovranno essere previamente concordati con i responsabili al fine di garantire l’operatività del servizio.
3 A far tempo dalla data di firma del presente CIA il punto 2) è così modificato:
- 24 Dicembre ovvero 31 Dicembre; 2 Novembre alternanza in due anni;
- 14 Agosto (considerato interamente come permesso retribuito ai sensi dall’art. 30 del C.C.N.L. 2007) ovvero 16 Agosto; Venerdì di Pasqua ovvero Patrono di Torino.
4 A far tempo dall’anno 2010, fra i giorni festivi è compresa la Domenica di Pasqua.
5 A far tempo dalla data di firma del presente CIA tale maggiorazione è aumentata al 35%.
6 A far tempo dall’1/1/2006, tale maggiorazione è aumentata al 15%.
7 Ora Allegato 5 del presente C.I.A.
ALLEGATO 7
MUTUO CASA
A) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- fotocopia documento di identificazione e codice fiscale
- stato di famiglia (in carta libera rilasciato dal comune di residenza)
- ultima busta paga
- dichiarazione dei redditi
- compromesso
- planimetria dell’immobile (scala 1:100)
- copia ultimo atto di acquisto (se pervenuto in eredità copia dell’atto di successione)
- relazione notarile preliminare
- certificato di abitabilità
B) GRADUATORIA
Ai fini della concessione del mutuo casa, fermo quanto previsto dall’art. 17 del presente CIA, a parità di requisiti costituirà titolo preferenziale, nell’ordine:
1) ordinanza di sgombero o sentenza esecutiva di sfratto non per morosità;
2) maggiore anzianità effettiva di servizio;
3) età anagrafica più elevata.
ALLEGATO 8
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - PROCEDURA ELETTORALE
Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e dal vigente CCNL ANIA (Allegato 14), le parti convengono che presso Blue Assistance S.p.A. il numero dei componenti della rappresentanza dei lavoratori è pari a due persone scelte con elezione diretta a scrutinio segreto da parte dei lavoratori dell’Azienda.
Una Commissione Elettorale verrà costituita presso la sede di Blue Assistance S.p.A. almeno trenta giorni prima della data fissata per lo spoglio e scrutinio delle schede. Detta commissione formata da tre membri designati dalle XX.XX. costituite presso la Società, provvederà alle operazioni di voto ed al relativo scrutinio.
Le RSA, inoltre, comunicheranno alla Commissione Elettorale i nominativi dei candidati.
E’ riconosciuto il diritto di voto a tutti i Dipendenti di Blue Assistance S.p.A. in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data di distribuzione/spedizione della scheda elettorale.
Il voto viene espresso mediante scheda di votazione che dovrà pervenire alla Commissione Elettorale secondo tempi e modalità che la Commissione stessa indicherà.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e devono essere effettuate nel seguente modo:
a) ogni Dipendente può esprimere un solo voto; sulla scheda deve essere indicato il cognome ed il nome del candidato, prescelto esclusivamente tra quelli della lista elettorale;
b) dopo aver compilato la scheda, il votante ha cura di piegarla e depositarla personalmente nell’apposita urna alla presenza degli scrutatori, i quali devono prendere nota dell’avvenuta votazione;
c) il personale non operante presso la sede vota per corrispondenza; riceverà –unitamente alla lista dei candidati- una busta bianca contenente la scheda per la votazione ed una seconda busta preintestata.
Esercitato il diritto di voto secondo quanto indicato al precedente punto a), dovrà inserire e sigillare la scheda di votazione nella busta bianca, e introdurla a sua volta nella busta preintestata, che andrà completata con nome e cognome e sede di lavoro del votante:
Mittente: Sig./Sig.ra…….
Sede di lavoro in ……..
Tale busta dovrà essere inoltrata alla Commissione Elettorale; la busta verrà aperta a cura della Commissione Elettorale, che provvederà ad inserirla nell’urna, prendendo nota dell’avvenuta votazione.
Le buste preintestate dovranno pervenire, a cura del votante (usufruendo dei normali circuiti della posta diretta alla Direzione dalle sedi ed uffici periferici), alla Commissione che le custodirà fino alla data stabilita per lo spoglio.
Saranno ritenute valide le schede le cui buste, completate con i dati del mittente, risultino consegnate alla Commissione entro il giorno e l’ora stabiliti dalla Commissione elettorale stessa.
In ogni caso, non vengono prese in considerazione le buste pervenute alla Commissione dopo la chiusura dei seggi.
Le buste preintestate e l’originale del verbale, di cui al successivo alinea, verranno raccolti in un plico che, controfirmato dai Commissari componenti la Commissione, verrà conservato a cura della Società almeno fino all’avvenuta futura nomina di rappresentanti per il quadriennio successivo.
Dell’operazione di spoglio e scrutinio delle schede elettorali verrà redatto apposito verbale, nel quale verrà registrata, tra l’altro, la integrità e regolarità delle schede pervenute, il numero dei votanti e quello degli aventi diritto in base all’elenco, l’esito dello scrutinio e la lista degli eletti con l’indicazione delle preferenze ottenute da ciascun candidato e quant’altro i membri della Commissione riterranno opportuno verbalizzare.
Sulla validità della votazione non influisce il numero degli esercitanti di fatto il diritto di voto. Non è ammesso il voto per delega.
Risulteranno eletti i candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti; in caso di cessazione dal servizio o dimissioni subentrerà il primo non eletto e così via.
La Commissione redigerà una nota di proclamazione dei rappresentanti eletti, sottoscritta da tutti i componenti della Commissione, che verrà portata a conoscenza dei lavoratori a cura delle XX.XX., così come ne verrà data copia alla Società ed agli altri organi previsti dal D.Lgs. 81/2008.
La prima elezione avverrà entro il 31/3/2010.