AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDCI PER ELETTROFISIOLOGIA CONTRATTO ESTIMATORIO
AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDCI PER ELETTROFISIOLOGIA CONTRATTO ESTIMATORIO
APPENDICE ALL’ACCORDO QUADRO
PREMESSO CHE
- Con Deliberazione n. 84 del 17 gennaio 2018 è stata indetta la procedura di gara per fornitura di
“Dispositivi medici per elettrofisiologia ”
- Con Deliberazione n. del sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di gara e disposta
l’aggiudicazione della fornitura a favore della Ditta da effettuarsi con le modalità del conto deposito (contratto estimatorio art. 1556 cc)
TRA
la Azienda , in seguito, per brevità, indicata come “Amministrazione”, con sede legale in , Via , Codice fiscale e Partita I.V.A. , rappresentata da , che dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della stessa Azienda
E
la Ditta , con sede legale a ( ) in Via , Partita IVA
rappresentata, in qualità di , dal Sig.
, nato a ( ) il / / , Cod..Fiscale , residente in ( ) in Via , in seguito denominata “appaltatore”.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto la consegna in conto deposito (art. 1556 c.c.), da parte dell’appaltatore alla Amministrazione dei dispositivi individuati dettagliatamente per tipologia/quantità/prezzo nell’allegato elenco (Allegato “A1”) che forma parte integrante del presente contratto.
La Amministrazione si obbliga a pagare all’ Appaltatore i materiali impiantati e a restituire alla stessa, al termine della fornitura, quelli non utilizzati.
Articolo 2 - Durata del contratto
Il presente contratto decorrerà dal e scadrà unitamene all’accordo quadro cui afferisce , fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 dello stesso.
Articolo 3 - Individuazione dei soggetti Responsabili del Conto Deposito (R.F. – R.U.O)
La Amministrazione individua:
- nel referente afferente alla Farmacia ospedaliera (per brevità: R.F.) il
responsabile della gestione documentale del conto deposito, ovvero colui che sarà incaricato dell’invio della richiesta del materiale alla ditta fornitrice, presa in carico/controllo del materiale
pervenuto e consegna dello stesso al personale individuato della U.O. ; emissione degli ordinativi/lettere di reintegro per il materiale impiantato, consegna dei dispositivi inutilizzati alla ditta fornitrice alla scadenza del contratto;
- nel referente afferente alla UO / (per brevità R.U.O) il responsabile della custodia dei dispositivi nel magazzino della , gestione della movimentazione del materiale (Art. 4-5); gestione delle scorte secondo il metodo FEFO (si utilizzano prima i prodotti in base alla scadenza più vicina), invio della documentazione necessaria per l’emissione degli ordinativo/reintegri al R.F. in relazione ai dispositivi utilizzati, consegna alla scadenza del contratto dei dispositivi non utilizzati al R.F. per la restituzione all’appaltatore.
I soggetti individuati quali Responsabili della gestione del conto deposito sono: R.F:
R.U.O./
Articolo 4 - Costituzione del conto deposito
Il Conto Deposito verrà istituito presso la dopo il recepimento ed il controllo dei dispositivi da parte del R.F.
Entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto oppure data indicata nel contratto, l’appaltatore si obbliga a consegnare in conto deposito al R.F. il materiale nelle quantità e qualità definite nell’allegato “A1”.
L’Appaltatore provvede ad emettere, per ogni tipologia di dispositivo sterile, documento di trasporto dettagliato in triplice copia, uno per ogni dispositivo, con la causale del conto deposito con la quantità consegnata, il codice prodotto dell’appaltatore, il numero di lotto di riferimento, l’eventuale numero di matricola di ciascun dispositivo, la scadenza.
Tale documento dovrà essere firmato dal R.F., una copia verrà restituita all’appaltatore, una copia trattenuta dal R.F. e una copia verrà trasmessa al R.U.O./ unitamente ai dispositivi.
Il R.U.O./sottoscriverà all’atto dei ritiro dei dispositivi documento di consegna.
I dispositivi verranno registrati nella procedura informatica di Magazzino di Farmacia a cura del R.F.
Il R.F. con la sottoscrizione della documentazione di consegna, dà atto solo della verifica quantitativa tra quanto richiesto e quanto consegnato e non esonera l’appaltatore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma che vengano accertati al momento dell’impiego.
L’appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori della Amministrazione o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento, entro 24 ore dalla richiesta inoltrata dal R.F., senza oneri a carico della Amministrazione.
L’ Appaltatore si obbliga a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto deposito, sia rispetto alla quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità.
Articolo 5 - Impianto e ripristino dei materiali
All’atto dell’impianto del dispositivo, l’utilizzatore è responsabile dell’apposizione dell’etichetta del prodotto, o in mancanza di questa, di trascrivere il codice del prodotto utilizzato nella scheda dell’atto chirurgico o cartella clinica del paziente.
L’infermiere di sala è responsabile dello scarico dei materiali impiantati in scheda paziente e della consegna di questa e del materiale non impiantato al R.U.O./. Tali operazioni dovranno avvenire al termine del’intervento.
Entro 24 ore dall’impianto del materiale sterile, il R.U./ provvederà a trasmettere via fax al R.F. la documentazione al fine di trasmettere, entro 48 ore, la lettera di reintegro/ordine all’appaltatore il quale dovrà provvedere entro le 48 ore successive al reintegro dei dispositivi utilizzati, salvo dichiarazione di urgenza, in questo caso il reintegro deve avvenire entro le 12 ore successive dalla richiesta.
É fatto divieto all’appaltatore emettere fattura o procedere al reintegro in assenza dell’ordine.
Articolo 6 - Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali
In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte dell’appaltatore, il R.U.O./ ne autorizzerà l’accesso, in presenza anche del R.F..
Con periodicità semestrale l’esecutore, previo appuntamento, ed in regime di contraddittorio con il R.U.O./ e R.F. provvederà ad effettuare l’inventario del materiale giacente in deposito. Delle operazioni sarà redatto apposito verbale contenente la verifica dei beni utilizzati rispetto alle scorte iniziali e di cui viene rilasciata copia alle parti.
L’eventuale mancata corrispondenza dovrà essere verificata dall’appaltatore e dal R.U.O. e .R.F controllando la documentazione in possesso alla Amministrazione, individuando le eventuali cause dell’incongruenza dei dati e provvedendo alla soluzione del problema entro il termine di 5 giorni.
Articolo 7 - Ordinativi e fatturazioni
Solo con l’emissione dell’ordinativo dei dispositivi utilizzati, l’ Amministrazione si obbliga a pagare il prezzo all’appaltatore: tale ordinativo verrà effettuato previo ricevimento da parte del R.F. della documentazione attestante l’utilizzo del dispositivo da parte del R.U.O.
L’ordine riporterà dettagliatamente il materiale impiantato/utilizzato e tali informazioni dovranno essere indicate nella relativa fattura facendo anche riferimento anche alla bolla di consegna emessa a suo tempo in conto deposito.
Articolo 8 - Custodia dei beni
La Amministrazione si impegna attraverso i soggetti responsabili del conto deposito a:
• provvedere ad una adeguata custodia, sorveglianza e manutenzione del materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite,dall’appaltatore e si impegna, inoltre ad impiegare detto materiale secondo l’uso per cui sono progettati;
• impiantare i materiali forniti secondo il metodo F.E.F.O. (First Expired First Out) si utilizzano prima i prodotti inbase alla data di scadenza più vicina;
• informare immediatamente il fornitore di eventuali danni ai materiali in deposito in conseguenza dei quali possaessere derivata perdita o inservibilità del bene.
Articolo 9 - Responsabilità
La Amministrazione che ha ricevuto i dispositivi non è liberata dall’obbligo di pagarne il prezzo se la restituzionedegli stessi nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1557 c.c.).
Articolo 10 - Disponibilità dei beni
L’appaltatore non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che la Amministrazione non provveda adeffettuarne la restituzione, il tutto dovrà avvenire tramite movimentazione documentata del R.U.O/R.B.O. e R.F.
L’appaltatore per proprie esigenze, previa autorizzazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, potràprelevare temporaneamente dei dispositivi per poi garantirne il reintegro entro il termine concordato con il Direttoredell’esecuzione del contratto in sede di autorizzazione.
L’effetto traslativo della proprietà in capo alla Amministrazione della merce consegnata, non si produce al momentodel suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino della farmacia), bensì all’utilizzo del bene.
Articolo 11 - Difetti ed imperfezioni
La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte del R.F. non esonera l’appaltatore per eventuali vizi diproduzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego.
L’appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile aglioperatori della Amministrazione o per qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezzadell’intervento, entro 24 ore dalla richiesta, senza oneri a carico della Amministrazione.
Articolo 13 - Tracciabilità dei materiali - Recall
L’appaltatore si impegna a fornire con sollecitudine le informazioni (codice, numero di serie del dispositivo,ecc……)che, interfacciate con quelle della Amministrazione, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazientiai quali è stato impiantato un dispositivo oggetto di recall.
L’appaltatore in ogni caso garantisce il pieno rispetto del sistema di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 46/1997 art. 9 ecomunque secondo vigente normativa (articolo 5 del capitolato d’oneri).
Articolo 14 – Gestione dei dispositivi prossimi alla scadenza /ritiro dei materiali al termine del contratto
L’appaltatore dovrà provvedere al ritiro e relativa sostituzione dei dispositivi prossimi alla scadenza; l’appaltatoredovrà pertanto segnalare 30 gg prima della scadenza effettiva del dispositivo, i dispositivi che dovranno essereritirati e sostituiti e concordare le predette operazioni con il R.F. e R.U.O./R.B.O.. Si precisa che l’amministrazionenon corrisponderà oneri per dispositivi scaduti.
Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto, l’appaltatore, previo accordo con il R.F.e R.U.O. dovrà provvedere al ritiro dei prodotti non utilizzati. Sarà redatto a cura dell’appaltatore, del Direttore dell’
esecuzione delcontratto, X.X. x R.U.O./R.B.O.. apposito verbale attestante il buono stato degli stessi unitamente alla bolla di resosulla quale saranno dettagliati i dispositivi e le relative quantità.
Le spese relative alla consegna ed al ritiro del materiale sono a carico dell’appaltatore.
***
Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d’uso, consta di n. pagine (compreso allegato
“A1”).
Il presente contratto viene redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto. Per l’Azienda
“ ” di
IL
( ) L’appaltatore
Il
( )