Contratto di Assicurazione Estensione di Garanzia e Assistenza
Contratto di Assicurazione Estensione di Garanzia e Assistenza
Il presente Set Informativo, contenente:
• il Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)
• il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
• le Condizioni Generali di Assicurazione, comprensive del Glossario
• Modulo di Proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto assicurativo.
Il contraente deve prendere visione del Set Informativo prima della sottoscrizione. Edizione: febbraio 2019
OPTEVEN ASSURANCES S.A, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica Italiana in Regime di Stabilimento, è iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS con il n. I.00141, codice IVASS n. D942R.
Sede legale: 00-00 xxx Xxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxx) - 379 954 886 RCS Lyon.
Sede Secondaria in Italia: Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX)- Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.IVA 09915270962 – REA MI – 00000000 Tel: 00 00000000 Fax: 00 00000000 PEC: xxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Assicurazione Danni
Estensione di Garanzia e Assistenza
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Opteven Assurances SA – Francia. Autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento, iscritta nell’Elenco I allegato all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS con il n. I.00141
Prodotto: OPTETIME XXL SUPER
Garanzia e Assistenza Veicoli Nuovi
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono fornite in altri documenti.
Guasti meccanici
✓ I guasti meccanici, elettrici, elettronici occorsi a tutte le componenti del veicolo ad eccezione dei pezzi, organi e materiali espressamente esclusi dalla copertura.
Il Contratto copre il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) volte all’eliminazione del Guasto, purché esso avvenga in modo fortuito, imprevisto e abbia come origine una causa interna e si verifichi durante l’uso normale del veicolo, in conformità con gli standard e le raccomandazioni fornite dal costruttore.
✓ Il contratto prevede per l’assicurato che si trovi in difficoltà un aiuto tempestivo, in denaro o in natura, per mezzo della Struttura organizzativa. Le prestazioni di assistenza includono:
- Soccorso stradale per guasto incidente, furto totale, tentato e parziale, rapina tentata o parziale, incendio, foratura, perdita o rottura chiavi, mancanza carburante, errato rifornimento e atto vandalico
- Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
- Depannage
- Autovettura in sostituzione (solo in Italia)
- Demolizione del veicolo in Italia
- Taxi/Spese di trasferimento per raggiungere la stazione di noleggio del veicolo sostitutivo o altra destinazione
- Spese di albergo per riparazioni superiori a 24 ore
- Demolizione del veicolo in Italia
- Abbandono legale all’estero
- Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio per riparazioni superiori alle 24 ore
- Recupero del veicolo riparato per riparazioni superiori alle 24 ore
- Autista a disposizione qualora l’assicurato non sia in condizione di guidare
- Invio di un’autoambulanza in Italia.
- Viaggio di un familiare all’Estero.
- Accompagnamento minori.
- Interprete all’Estero.
- Invio fisioterapista
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurati:
🗶 i veicoli usati;
🗶 i veicoli con meno di 4 ruote; con più di 3,5 tonnellate di peso a pieno carico; immatricolati all’estero;
🗶 i veicoli terrestri a motore nuovi o comunque non conformi alla nota descrittiva del modello consegnato dal Costruttore e che abbiano subito qualunque modifiche rispetto alle norme e alle specifiche fornite dal Costruttore medesimo;
🗶 i veicoli con un’anzianità dalla data di prima immatricolazione superiore a 30 mesi e con un residuo di Garanzia Esterna inferiore a 6 mesi, con un chilometraggio al momento della sottoscrizione superiore a 50.000 km e potenza del motore superiore a 250 KW;
🗶 i veicoli che siano stati convertiti ad alimentazione GPL o gas metano successivamente alla data di inserimento del Veicolo in copertura; i veicoli per i quali i pezzi originali non sono stati sostituiti da ricambi originali o da ricambi di qualità equivalente; i veicoli in cui vi sono manomissioni del contachilometri, prima o dopo la sottoscrizione della garanzia.
🗶 i veicoli diffusi in meno di 300 esemplari per anno nel territorio
nazionale;
I Veicoli adibiti anche occasionalmente:
🗶 a fini sportivi o per qualsiasi tipo di competizione, rally, o corse in genere anche di tipo dilettantistico, o per i relativi allenamenti; a trasporto pubblico (ad esempio taxi) o a trasporto oneroso privato; a scopo di noleggio (con o senza conducente), servizio di polizia, ambulanza, pubblico servizio e servizio di pronto intervento e soccorso in genere; a trasporto oneroso di merci o di persone, siano adibiti a corriere espresso; a Veicolo medici leggeri.
Sono esclusi dalla copertura e in caso di sinistro non verrà erogata alcuna prestazione:
! circostanze eccezionali (come guerra civile o estera, terrorismo,
catastrofi naturali o eventi climatici);
! comportamenti colposi o dolosi; incendio, corto-circuito, urto, collisione, furto, rapina; scoppio o da agenti atmosferici; causa esterna, da un corpo estraneo e/o non riconducibili ad un guasto accidentale; lucro cessante;
! vizi propri del Veicolo e già esistenti, di cui l’Assicurato fosse a conoscenza e che non li abbia dichiarato con dolo o colpa;
! difetti già segnalati dal fabbricante o rientranti nella garanzia fornita dallo stesso;
! uso improprio del Veicolo; circolazione “fuori strada”; incidente stradale; imputabili a negligenza, imperizia da parte dell’acquirente;
! normale usura del Veicolo; mancata o insufficiente lubrificazione; dalla
conversione del veicolo con impianto GPL o metano;
! mancato rispetto del Piano di Manutenzione e Revisione e delle norme di manutenzione in genere, nonché dall’inosservanza delle istruzioni previste, nonché dalla mancata o incompiuta esecuzione della manutenzione programmata.
Per le prestazioni di Assistenza, inoltre sono previsti i seguenti limiti:
! le garanzie prestate sono diverse e presentano differenti limitazioni di
copertura;
! le prestazioni Spese d’albergo, Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio, Recupero del veicolo riparato sono operanti ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
OPTETIME XXL Super è un contratto di assicurazione a copertura del costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) per i guasti meccanici, elettrici, ed elettronici a favore degli acquirenti di veicoli nuovi nonché di assistenza stradale.
✓ La copertura vale in Italia e nei seguenti Paesi esteri, se il Veicolo non vi sia rimasto per più di 90 giorni consecutivi: Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. ✓ Le prestazioni di Assistenza “Autovettura in sostituzione”, “Demolizione del Veicolo” e “Invio di un’autoambulanza” valgono unicamente in Italia. Le prestazioni “Abbandono Legale”, “Anticipo Spese Legali”, “Anticipo delle cauzioni penali e civili”, “Anticipo delle spese mediche”, “Invio dei pezzi di ricambio”, “Viaggio di un familiare” e “Interprete all’Estero” valgono unicamente nei paesi esteri sopra indicati. |
- All’inizio del contratto: l’Assicurato ha il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare alla compagnia l’esistenza (e, in seguito, la successiva stipulazione) di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita del diritto all’indennizzo. Inoltre l’Assicurato ha l’obbligo di pagare il premio. - Nel corso del contratto: l’Assicurato ha il dovere di comunicare alla Compagnia ogni circostanza che aggravi il rischio assicurato e di informare la Compagnia di ogni trasferimento di proprietà del Veicolo. L’Assicurato ha inoltre l’obbligo di eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione prescritte dal costruttore del Veicolo con la frequenza da questi prevista, avendo cura che il Meccanico completi e firmi il libretto ad ogni intervento. - In caso di sinistro con riferimento alla garanzia per guasti elettromeccanici: affidare il veicolo guasto al rivenditore autorizzato o all’officina di riparazione di fiducia e inviare tempestivamente alla Compagnia entro 5 giorni dalla data in cui esso si verifica, prima di effettuare qualsiasi riparazione, il preventivo di spesa dettagliato nonché tutti i documenti utili ad una corretta istruzione e valutazione del sinistro e di collaborare con la Compagnia per la corretta istruzione del sinistro. - In caso di sinistro con riferimento alla garanzia assistenza: denunciare il sinistro il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 giorni successivi al suo verificarsi. |
- Il premio viene corrisposto al momento della sottoscrizione del Contratto; - non è prevista la possibilità di frazionare il pagamento; - il pagamento del Premio può essere effettuato con i mezzi di pagamento consentiti dall’intermediario nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa primaria e regolamentare. Il pagamento del premio tramite denaro contante è consentito nei limiti previsti dalla normativa in vigore (all’intermediario è fatto divieto di accettare pagamenti in contanti per premi superiori a EUR 750,00). - In caso di mancato pagamento, la copertura assicurativa è sospesa dal 15° giorno successivo a quello di mancato pagamento e riprende dalle ore 24:00 del giorno di accredito. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura assicurativa decorre: - dalle ore 24.00 del giorno di scadenza dell’eventuale periodo residuo di garanzia legale o convenzionale rilasciata dal Costruttore e/o dal venditore; oppure - dalle ore 24.00 del giorno di raggiungimento del limite chilometrico eventualmente previsto dalla garanzia del costruttore. Nel caso in cui il limite chilometrico massimo previsto dalla garanzia del costruttore sia raggiunto in un momento anteriore rispetto a quello previsto, la copertura decorre dalla data in cui il raggiungimento di tale limite viene comunicato alla Compagnia. La copertura rimane in vigore per la durata prescelta dal contraente e indicata nel modulo di polizza. In ogni caso, la garanzia cessa in caso di: - perdita totale del Veicolo assicurato per qualsiasi causa, compreso furto totale, incendio o incidente stradale, distruzione totale del Veicolo; - recesso dal contratto; - inosservanza delle prescrizioni del Costruttore relative all’uso del Veicolo e di mancato rispetto delle clausole concernenti la manutenzione dello stesso; - confisca del Veicolo da parte di Autorità o Pubblica Amministrazione. |
Come posso disdire la polizza? L’Assicurato può recedere dal contratto: - in caso di Xxxxxxxx, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto della Prestazione. La polizza cesserà decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso; - nei contratti di durata superiore a 5 anni, a partire dal quinto anno di efficacia del Contratto, con effetto a decorrere dall’inizio della annualità successiva e senza alcun onere, salvo preavviso di 60 giorni; - nei contratti poliennali di durata inferiore o uguale a 5 anni il recesso annuale non è consentito. Il diritto di recesso può essere esercitato tramite comunicazione scritta alla Compagnia trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno. |
Assicurazione Xxxxx Xxxxxxxxxx di Garanzia e Assistenza Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Impresa che realizza il prodotto: Opteven Assurances S.A. Prodotto: OPTETIME XXL Super Garanzia e Assistenza Veicoli Nuovi Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato redatto in data 01/02/2019, ed è l’ultimo aggiornamento disponibile. |
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
La Compagnia è ammessa ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in Regime di Stabilimento, numero di iscrizione nell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS I.00141 e codice IVASS D942R, nei rami 9 (Altri danni ai beni), 16 (Perdite pecuniarie di vario genere) e 18 (Assistenza).
OPTEVEN ASSURANCES S.A. opera in Italia in regime di stabilimento ed è soggetta alla vigilanza della Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 00 Xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx.
Con riferimento all’ultimo bilancio di esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare, in milioni di Euro, del patrimonio netto di OPTEVEN ASSURANCES è pari a Euro 27.373.860,23, del capitale sociale è pari a Euro 5.335.715,00 e del totale delle riserve patrimoniali a Euro 46.147.141,58.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SCFR) è disponibile sul sito dell’impresa xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/ mentions-legales. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 16,54 Mln €, il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 4,13 Mln € mentre i Fondi propri ammissibili alla loro copertura sono di 36,28 Mln €.
La Compagnia dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all’art. 45bis del D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), pari a 222%.
Al Contratto si applica la legge italiana
Con riferimento alla Garanzia Guasti elettromeccanici: La Compagnia prenderà in carico le spese per la sostituzione o la riparazione di tutti gli elementi meccanici, elettrici o elettronici che abbiano subito un danno a causa di guasto meccanico che ne determini la rottura o il disfunzionamento purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- il Guasto avviene in modo fortuito, imprevisto e ha come origine una causa interna;
- il Guasto avviene sul Veicolo, senza che il Sinistro rientri in nessuna delle cause di esclusione previste dalla Garanzia Guasti;
- il Guasto avviene in seguito o durante l’utilizzo normale e appropriato del Veicolo, conformemente alle istruzioni di utilizzo fornite dal Costruttore del Veicolo.
La formula OPTETIME XXL Super copre i costi per la riparazione di tutti i pezzi e gli organi del Veicolo, unitamente ai materiali di consumo necessari alla riparazione dei guasti meccanici, elettrici ed elettronici subiti, ad eccezione dei seguenti pezzi, organi e materiali espressamente di seguito elencati:
- I pezzi soggetti ad usura quando il malfunzionamento è dovuto alla Normale usura (pastiglie dei freni, dischi e tamburi dei freni, spazzole tergicristallo, ammortizzatori anteriori e posteriori, tubi e silenziatori di scarico, candele, ricarica e essiccatore aria condizionata, meccanismo e disco della frizione); batterie dei veicoli elettrici o ibridi; cerchioni e pneumatici; cilindretti freni a tamburo; copricerchi; tutti gli elementi di carrozzeria; vernice; cristalli e guarnizioni; tappezzeria sedili e imbottiture; finiture interne; griglie di ventilazione; componenti non montati di serie sul veicolo; elementi della cellula camper.
Con riferimento alla Garanzia Assistenza: Il Contratto ha per oggetto l’Assistenza a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il Veicolo. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa rispetto alle garanzie prestate, descritte nel DIP Danni, è rapportato ai massimali di seguito indicati in relazione ai singoli eventi assicurati.
- Soccorso stradale (per i Veicoli fino a 35 x.xx.): € 300,00 IVA inclusa.
- Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale: € 1.000,00 Iva inclusa per sinistro.
- Depannage
- Autovettura in sostituzione (solo in Italia):
○ in caso di guasto: 5 giorni consecutivi;
○ in caso di furto totale: 7 giorni consecutivi;
○ in caso di furto totale e previo riacquisto di altra vettura presso il Concessionario/Venditore del Veicolo: 30 giorni complessivi.
- Taxi/Spese di trasferimento (per ogni Sinistro): € 100,00 IVA inclusa.
- Spese di albergo per riparazioni superiori a 24 ore:
○ € 100,00 IVA inclusa per notte e per persona,
○ € 500,00 IVA inclusa per sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
- Demolizione del veicolo in Italia
- Abbandono legale all’Estero
- Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio (in Italia e all’Estero): € 260,00 IVA inclusa.
- Recupero del veicolo riparato in Italia e all’Estero
- Autista a disposizione in Italia e all’Estero
- Anticipo spese di prima necessità in Italia ed all’Estero (per ogni Sinistro): € 2.000,00 IVA inclusa.
- Anticipo spese legali all’Estero (per ogni Sinistro): € 1.000,00 IVA inclusa.
- Anticipo delle cauzioni penali e civili all’Estero (per Sinistro): € 5.000,00 IVA inclusa.
- Anticipo delle spese mediche all’Estero (ricovero per infortunio o malattia improvvisa): € 2.000,00 IVA inclusa.
- Invio pezzi di ricambio all’Estero
- Rientro sanitario
- Rientro salma (anche se coinvolti più Assicurati): € 5.000,00 IVA inclusa.
- Viaggio di un familiare all’Estero: € 250,00 IVA inclusa.
- Accompagnamento minori (per Sinistro): € 500,00 IVA inclusa.
- Interprete all’Estero (per Sinistro): € 600,00 IVA inclusa.
- Invio fisioterapista (per Sinistro e per anno assicurativo): € 250,00 IVA inclusa.
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Con riferimento alla Garanzia Guasti elettromeccanici: Il Contratto prevede un Massimale per Sinistro pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro come risultante dal listino Eurotax Blu.
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro con riferimento alla Garanzia Guasti elettromeccanici: Per attivare la copertura assicurativa, il Contraente deve tempestivamente trasmettere alla Compagnia, entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui il sinistro si verifica, una denuncia di Sinistro in forma scritta, recante: - descrizione di data, luogo e cause del Sinistro; - dati del Veicolo, del Proprietario del Veicolo; - gli estremi della Polizza e della Comunicazione di Veicolo sottorischio, - un recapito telefonico del Proprietario del Veicolo; - luogo dove si trova il Veicolo. Tali informazioni dovranno essere corredate da tutta la documentazione utile alla istruzione e valutazione del Sinistro da parte della Compagnia. La denuncia del Sinistro deve essere effettuata per iscritto ai seguenti recapiti: - tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx oppure - tramite il modulo disponibile nell’area riservata del sito xxx.xxxxxxx.xx Per chiarimenti in relazione alle procedure di denuncia di Sinistro, il Contraente può contattare il seguente recapito telefonico: x00 0000000000. Denuncia di sinistro con riferimento all’Assistenza: Trattandosi di prestazioni assistenziali, l’Assicurato per attivare le prestazioni oggetto di garanzia deve prontamente comunicare il verificarsi del sinistro alla Struttura Organizzativa, fornendo alla stessa tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione del sinistro medesimo. Per avere diritto alle prestazioni, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa, è necessario contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, l’Assicurato dovrà telefonare al seguente numero dall’Italia e dall’Estero: 800 230935 dall’Italia e x00 00 00000000 dall’Estero In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. +39 02/00000000. |
Gestione da parte di altre imprese: non vi sono altre imprese assicurative coinvolte. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione, ivi compreso il diritto alla Prestazione assicurativa, si prescrivono in due (2) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
La formulazione da parte dell’Assicurato di dichiarazioni inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (ad es. in relazione all’anzianità del veicolo) possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa, comportandone la perdita totale o parziale o, in caso di dichiarazione rilasciata con dolo o colpa grave, l’annullamento del Contratto. | |
Con riferimento alla Garanzia Guasti elettromeccanici: La Compagnia si impegna a procedere al pagamento della Prestazione oggetto della copertura entro i 30 (trenta) giorni successivi all’autorizzazione ed al ricevimento della documentazione completa comprendente il documento comprovante le spese effettuate per la riparazione del Veicolo). Con riferimento alla Garanzia Assistenza: La Compagnia si impegna a fornire le Prestazioni all’Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa, che è in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 365 (trecentosessantacinque) giorni all’anno. |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Non sono previsti casi di rimborso del premio per il periodo di assicurazione non goduto. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
In caso di mancato pagamento del Premio da parte del Contraente la copertura assicurativa è sospesa a partire dal 15° giorno successivo da quello di mancato pagamento del Premio. La copertura riprende dalle ore 24.00 del giorno di accredito del Premio sul conto corrente della Compagnia. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Non sono previsti casi di risoluzione del contratto. |
Il prodotto è rivolto agli acquirenti di veicoli nuovi che siano interessati a proteggere il proprio veicolo per un ulteriore periodo oltre la garanzia
del Costruttore, al fine di coprirsi da eventuali guasti elettromeccanici o nel caso in cui il conducente del veicolo necessiti di assistenza.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 30%.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx È inoltre facoltà del reclamante rivolgersi all’autorità del Paese d’origine della Compagnia, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 00 Xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxx. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il procedimento di mediazione è obbligatorio. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
INDICE
Da oggi la qualità ha un nome
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ...................................................................................................... pag. 2 di 10
SEZIONE 1: NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ....................................................... pag. 2 di 10 Art. 1.1. Decorrenza e durata del Contratto ...................................................................................................... pag. 2 di 10 Art. 1.2. Premio..................................................................................................................................................... pag. 2 di 10
Art. 1.3. Veicoli che possono beneficiare delle garanzie .................................................................................. pag. 2 di 10 Art. 1.4. Veicoli ed usi esclusi .............................................................................................................................. pag. 2 di 10
Art. 1.5. Massimali e Scoperti.............................................................................................................................. pag. 3 di 10
Art. 1.6. Operatività della garanzia e presa a carico delle riparazioni ............................................................. pag. 3 di 10 Art. 1.7. Estensione territoriale............................................................................................................................ pag. 3 di 10
Art. 1.8. Recesso dal contratto ............................................................................................................................ pag. 3 di 10
Art. 1.9. Obblighi dell’Assicurato........................................................................................................................ pag. 3 di 10
Art. 1.10.Oneri fiscali e amministrativi ................................................................................................................. pag. 3 di 10
Art. 1.11.Prescrizione............................................................................................................................................. pag. 4 di 10
Art. 1.12.Altre assicurazioni .................................................................................................................................. pag. 4 di 10
Art. 1.13.Reclami.................................................................................................................................................... pag. 4 di 10
Art. 1.14.Comunicazioni........................................................................................................................................ pag. 4 di 10
Art. 1.15.Diritto applicabile .................................................................................................................................. pag. 4 di 10
Art. 1.16.Foro competente ................................................................................................................................... pag. 4 di 10
SEZIONE 2: ESTENSIONE DI GARANZIA ............................................................................................................... pag. 4 di 10
Art. 2.1. Le garanzie ............................................................................................................................................. pag. 4 di 10
Art. 2.2. Validità delle garanzie............................................................................................................................ pag. 5 di 10
Art. 2.3. Massimali e Scoperti.............................................................................................................................. pag. 5 di 10
Art. 2.4. Esclusioni ................................................................................................................................................ pag. 5 di 10 Art. 2.5. Formalità da compiere in caso di Sinistro............................................................................................ pag. 5 di 10
Art. 2.6. Perizia contraddittoria ........................................................................................................................... pag. 6 di 10
Art. 2.7. Ambito normativo .................................................................................................................................. pag. 6 di 10
SEZIONE 3: ASSISTENZA ......................................................................................................................................... pag. 6 di 10
Art. 3.1 prestazione assicurativa......................................................................................................................... pag. 6 di 10 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI............................................................................. pag. 9 di 10 CONDIZIONI PARTICOLARI....................................................................................................................................... pag. 1 di 1
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ESTENSIONE DI GARANZIA E ASSISTENZA
Mod. EWOI_297_CGA 1902/001
Di seguito si riportano le definizioni dei termini utilizzati nel Contratto per una migliore comprensione dello stesso
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Estensione di Garanzia e dall’Assistenza di cui al presente Contratto.
Assistenza: insieme delle prestazioni fornite dalla Compagnia all’Assicurato a seguito di un evento (fatto dannoso o furto) che abbia coinvolto il Veicolo o l’Assicurato, elencate nella sezione 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Compagnia: OPTEVEN ASSURANCES, S.A., con Sede Legale in Francia, 00-00 xxx Xxxxx Xxxxxx - 00000 Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx sita in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 0, Codice Fiscale e Partita IVA 09915270962, R.E.A. MI – 2121531.
Conclusione del Contratto: il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento della sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, del Modulo di Polizza e del pagamento del Premio.
Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Condizioni Particolari di Assicurazione: Condizioni di Assicurazione relative alle singole Formule Contrattuali.
Conflitto di interessi: l’insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può confliggere con quello della Contraente o dell’Assicurato.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con la Compagnia. Nel presente Contratto il Contraente Coincide con l’Assicurato.
Contratto: contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a indennizzare l’Assicurato dei danni prodotti da un evento coperto dalla Garanzia.
Costruttore: casa produttrice del Veicolo che presta la garanzia legale e/o convenzionale.
Decorrenza del Contratto: momento in cui le garanzie divengono operanti, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.
DIP Danni: Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni, redatto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell’11 agosto 2017.
DIP aggiuntivo Danni: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni, redatto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Ivass 41/2018.
Formule Contrattuali: indentificano le diverse combinazioni di coperture offerte dalla Compagnia che differiscono per ambito di operatività, servizi richiesti, limitazioni, esclusioni, massimali, franchigie e scoperti.
Garanzia Esterna: qualsiasi garanzia legale o convenzionale (indipendente dal presente Contratto) gravante sul venditore e/o sul costruttore del Veicolo (anche in virtù di disposizioni normative) che includa le prestazioni di cui all’art. 2.1 delle presenti Condizioni di assicurazione. È ricompresa nella definizione di Garanzia Esterna, senza limitazione alcuna, la garanzia cui è tenuto il venditore del Veicolo ai sensi degli artt. 132 e ss. del Codice del consumo - Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Guasto: il malfunzionamento o il mancato funzionamento degli organi, dei pezzi e delle parti componenti garantiti, tale da rendere il Veicolo non marciante, a causa di una rottura imprevista o di un guasto meccanico, elettronico o elettrico. In ogni caso, non sono compresi in questa definizione (l) gli incidenti stradali o qualsiasi fatto esterno o (Il) i guasti avvenuti alle componenti elettriche, elettroniche e meccaniche non espressamente citate dall’art. 2.1.2. e nelle Condizioni Particolari di Assicurazione relative a ciascuna Formula contrattuale in quanto componenti escluse. Per la copertura Assistenza si intende danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tali da rendere impossibile l’utilizzo dello stesso in
condizioni normali. Non sono considerati guasto: gli immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento. Sono esclusi i casi di mancanza di carica alla batteria per i Veicoli elettrici.
Indennizzo o Prestazione Assicurativa: somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro.
Intermediario di Assicurazione: persona fisica o giuridica, regolarmente iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, che a titolo oneroso esercita attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e dispone, ove previsto, da parte della Compagnia di mandato all’incasso del Premio.
IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Massimale: somma espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino alla cui concorrenza la Compagnia presta le coperture assicurative previste in Polizza. Per la sola copertura Estensione di Garanzia il Contratto prevede un massimale per Sinistro:
- Massimale per Sinistro: somma massima indennizzabile per ogni Sinistro, che varia in base alla formula prescelta, fermo restando il limite massimo per sinistro del valore commerciale del Veicolo.
Modulo di Polizza: il modulo attraverso cui l’Assicurato dichiara di aderire al Contratto Garanzia e Assistenza
Normale usura: deterioramento del Veicolo e delle parti componenti per effetto del loro utilizzo.
Officina: officina più vicina al luogo dell’evento in grado di effettuare la riparazione.
OPTEVEN: il marchio commerciale che identifica OPTEVEN ASSURANCES (la Compagnia).
Polizza/Contratto: il presente documento, complessivamente considerato, che prova l’Assicurazione e regola i rapporti fra le Parti.
Premio: la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte e commissioni all’Intermediario di Assicurazione, dovuta alla Compagnia dal Contraente quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.
Programma Assicurativo: l’insieme delle garanzie prestate dalla Compagnia.
Proprietario del Veicolo: persona fisica o giuridica che acquista il Veicolo presso l’Assicurato.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto: percentuale dell’indennizzo dovuto all’Assicurato che rimane a carico dell’Assicurato stesso.
Servizio Tecnico: la struttura di OPTEVEN ASSURANCES o di una società di servizi da questa incaricata in base ad apposita convenzione, costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non), che provvede alla gestione dei Sinistri, curando: (i) il contatto e il rapporto con l’Assicurato e con i riparatori;
(ii) la verifica dell’operatività dell’Assicurazione, dando o negando la conferma di copertura con conseguente l’autorizzazione alla riparazione e provvedendo al pagamento della stessa nei limiti delle condizioni di assicurazione
Set Informativo: l’insieme dei documenti che sono predisposti,
consegnati unitariamente al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Il Set Informativo è composto dal DIP danni, DIP aggiuntivo Danni, Condizioni Generali di Assicurazione comprensive di Glossario e Modulo di Adesione.
Sinistro: evento dannoso per cui è prestata l’Assicurazione ed al cui verificarsi viene erogata la Prestazione. L’insieme dei danni derivanti da uno stesso evento costituisce un unico Sinistro.
Struttura Organizzativa: la struttura di OPTEVEN ASSURANCES o di una società di servizi da questa incaricata in base ad apposita convenzione, costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno che provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.
Valore Commerciale: è il prezzo di mercato del Veicolo al momento del Sinistro, desunto dalle quotazioni aggiornate pubblicate dalla pubblicazione Eurotax Blu.
Veicolo Nuovo: veicolo nuovo acquistato quale primo intestatario dall’Assicurato presso il Concessionario/venditore e coperto dalla
garanzia del Costruttore, di peso inferiore a 3,5 tonnellate, che sia immatricolato in Italia (data di prima immatricolazione) da un periodo di tempo inferiore a 30 mesi, purché residuino 6 mesi di Garanzia Esterna, il cui chilometraggio sia inferiore o uguale a quanto previsto nelle Condizioni Particolari in base alla specifica Formula contrattuale prescelta, alla data di adesione al Contratto. Ai fini dell’ammissione al Programma Assicurativo, la data di anzianità del Veicolo viene calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione - risultante dal libretto di circolazione - ancorché effettuata all’estero. Nel caso in cui tale data non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell’anno indicato.
Veicolo Km 0: il veicolo di peso inferiore a 3,5 tonnellate e con potenza espressa in Kilowatt inferiore a 250 KW, che sia immatricolato in Italia dalle concessionarie d’auto che al momento della vendita ha una percorrenza massima inferiore o uguale a 100 (cento) chilometri e un’anzianità non superiore ai 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione.
Veicolo: il Veicolo Nuovo o Km 0 assicurato in base al presente Contratto, i cui dati sono contenuti nel Modulo di Polizza.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Le previsioni contrattuali che introducono termini, nullità o limitazioni delle garanzie sono evidenziate con il carattere grassetto.
Data di ultimo aggiornamento: febbraio 2019.
I termini riportati con la lettera maiuscola sono definiti nel Glossario.
SEZIONE 1: NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1.1. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto ha la durata indicata nel Modulo di Polizza, prescelta dal Cliente.
Le coperture Estensione di Garanzia e Assistenza decorrono dalle ore
24.00 del giorno di scadenza della garanzia legale o convenzionale del Costruttore o del Venditore operante sul Veicolo (Garanzia Esterna) e rimane in vigore per la durata indicata nel Modulo di Polizza, fermi restando i limiti massimi di durata indicati nelle Condizioni Particolari di Assicurazione in base alla formula prescelta.
Nel caso in cui la Garanzia Esterna rilasciata dal Costruttore del Veicolo dovesse prevedere un limite chilometrico, l’Estensione di Garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione alla Compagnia da parte dell’Assicurato del raggiungimento della percorrenza in km prevista dalla Garanzia Esterna, se antecedente alla predetta scadenza, ferma restando la durata indicata nel Modulo di Polizza.
Per entrambe le coperture, l’Assicurazione dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta nel medesimo giorno dell’acquisto dell’autoveicolo o in data successiva purché entro il trentesimo mese di anzianità del Veicolo, a condizione che residuino 6 mesi di Garanzia Esterna.
Le coperture cesseranno la propria efficacia in caso di distruzione del Veicolo per qualsiasi causa questa avvenga.
Il Premio è determinato per entrambe le coperture in base alle caratteristiche, all’anzianità ed alla potenza espressa in Kilowatt del Veicolo nonché alla durata del Contratto ed è indicato nel Modulo di Polizza.
Se il Contratto è stipulato per una durata superiore ai 12 (dodici) mesi al Premio si applica una riduzione pari al 5%. Il Premio indicato nel Modulo di Polizza comprende già la suddetta riduzione. A fronte dello sconto applicato l’Assicurato non potrà recedere per i primi 5 anni di durata della Polizza come indicato al successivo art. 1.4 delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.
Il Premio viene corrisposto interamente alla conclusione del Contratto. Non è prevista la possibilità di frazionare il Premio.
Il pagamento del Premio può essere effettuato con i mezzi di pagamento consentiti dall’intermediario nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente
normativa primaria e regolamentare.
Se il pagamento del Premio è effettuato in contanti, si applicano i limiti previsti dall’art. 54, comma 7 del Regolamento IVASS n.40/2018.
ART. 1.3. VEICOLI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLE GARANZIE
Possono rientrare nelle coperture previste dal presente Contratto i Veicoli terrestri a motore, che:
- siano Veicoli Nuovi acquistati come primo intestatario dell’Assicurato o siano Veicoli Km 0;
- siano conformi alla nota descrittiva del modello consegnato dal Costruttore e che non abbiano subito modifiche rispetto alle norme e alle specifiche fornite dal Costruttore medesimo;
- abbiano 4 ruote e meno di 3,5 tonnellate di peso a pieno carico;
- siano stati immatricolati in Italia;
- abbiano un chilometraggio inferiore o uguale a quanto previsto nelle Condizioni Particolari in base alla specifica Formula contrattuale prescelta, alla data di adesione al Contratto.
- siano immatricolati da un periodo di tempo uguale o inferiore a quanto indicato nelle Condizioni Particolari della Formula Contrattuale prescelta dall’Assicurato. Ai fini della copertura assicurativa l’anzianità del Veicolo viene calcolata a partire dalla data di prima immatricolazione - risultante dal libretto di circolazione - ancorché effettuata all’estero. Nel caso in cui tale data non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell’anno di immatricolazione.
- siano Veicoli con alimentazione GPL o metano montata di serie o installata secondo gli standard di modifica, riparazione o smontaggio prescritti dal Costruttore prima dell’inserimento del Veicolo in copertura, purché siano rispettate le condizioni di cui ai punti precedenti;
- siano Veicoli ibridi, purché siano rispettate le condizioni di cui ai punti precedenti.
ART. 1.4. VEICOLI ED USI ESCLUSI
Sono esclusi dal presente Contratto:
- i veicoli che non presentano le caratteristiche indicate all’art. 1.3 e nelle Condizioni Particolari delle singole Formule Contrattuali prescelte;
ART. 1.5. MASSIMALI E SCOPERTI
La Polizza prevede massimali e scoperti.
I massimali e gli scoperti sono disciplinati dalle Condizioni Particolari di Assicurazione della Formula contrattuale prescelta.
ART. 1.6. OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA E PRESA A CARICO DELLE RIPARAZIONI
Le coperture previste dal Contratto operano una volta trascorso il periodo di copertura della Garanzia Esterna applicabile.
Qualora risulti un limite chilometrico di applicabilità della Garanzia Esterna che ne determina la cessazione, la copertura Estensione di Garanzia sarà efficace dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione da parte dell’Assicurato del raggiungimento di detto limite chilometrico, ferma restando la durata dell’Estensione di Garanzia indicata nel Modulo di Polizza.
ART. 1.7. ESTENSIONE TERRITORIALE
Le coperture operano per i Veicoli venduti e immatricolati in Italia e che, al momento del sinistro, si trovino nel territorio dei seguenti Stati: Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
Se il Sinistro avviene all’estero, il Veicolo non deve essere stato più di 90 (novanta) giorni consecutivi al di fuori del territorio italiano.
ART. 1.8. RECESSO DAL CONTRATTO
- i veicoli destinati a noleggio, servizio di polizia, ambulanza, pubblico servizio e servizio di pronto intervento e soccorso in genere;
- i veicoli destinati o utilizzati anche occasionalmente come Veicoli per scuola guida, scuola di pilotaggio o qualsiasi altra forma di insegnamento;
- i veicoli adibiti o utilizzati anche occasionalmente a trasporto pubblico di persone (es. taxi) o a trasporto oneroso privato;
- i quad;
- i veicoli adibiti a carro funebre;
- i veicoli sanitari leggeri;
- i veicoli destinati a trasporto oneroso privato di merci o persone;
- i veicoli adibiti a corriere espresso;
- i veicoli modificati o utilizzati anche occasionalmente per fini sportivi, rally, corse, prove di velocità e competizioni in genere, anche amatoriali o dilettantistiche, o per i relativi allenamenti;
- i veicoli diffusi in meno di 300 esemplari per anno nel territorio nazionale;
- i veicoli che siano stati convertiti ad alimentazione GPL o gas metano qualora non sia installato di serie dal costruttore o sia installato successivamente alla data di inserimento del Veicolo in copertura;
- i veicoli che sono stati oggetto di qualunque modifica rispetto alle norme e specifiche del Costruttore successivamente alla loro prima messa in circolazione;
- i veicoli per i quali i pezzi originali non sono stati sostituiti da ricambi originali o da ricambi di qualità equivalente;
- i veicoli in cui vi sono manomissioni del contachilometri, prima o dopo la sottoscrizione della garanzia.
Nel caso di contratti poliennali di durata superiore a 5 (cinque) anni, a partire dal quinto anno di efficacia del Contratto, l’Assicurato può recedere, con effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla fine dell’annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso. Per contratti poliennali di durata inferiore o uguale a 5 (cinque) anni il recesso annuale non è consentito.
In caso di recesso, a partire dal quinto anno di efficacia del Contratto sarà restituito all’Assicurato, entro 30 (trenta) giorni dalla data del recesso, il Premio già pagato relativo al periodo di rischio residuo (secondo il criterio pro-rata temporis), al netto delle imposte di legge e delle spese.
Qualora, durante il periodo per l’esercizio del recesso, sia denunciato alla Compagnia un Sinistro, la Compagnia riconoscerà l’Indennizzo (ove effettivamente dovuto ai sensi del presente Contratto) e tratterrà il Premio versato anche qualora l’Assicurato, successivamente alla denuncia del Sinistro, dichiari di voler recedere.
In caso di Sinistro, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto della Prestazione il Contraente o la Compagnia possono recedere dalla Polizza dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata.
Le comunicazioni di recesso di cui al presente articolo devono essere inviate dall’Assicurato a Opteven Assurances S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x.0, 00000 Xxxxxx (XX).
ART. 1.9. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
Art. 1.9.1. Aggravamento del Rischio
Ai sensi dell’art. 1898 c.c., l’Assicurato è tenuto a dare immediato avviso alla Compagnia dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dalla Compagnia al momento della conclusione del Contratto, la Compagnia non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
La Compagnia è tenuta a indennizzare l’Assicurato nei limiti del Massimale indicato nelle Condizioni Particolari di Assicurazione. Il valore degli organi e dei pezzi forniti ai fini del calcolo del Massimale è quello risultante dai listini del Costruttore del Veicolo.
In ogni caso, l’indennizzo non può superare, per singolo Sinistro, il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, come risultante dal listino Eurotax Blu.
L’Indennizzo è soggetto all’applicazione delle limitazioni e degli Scoperti indicati nelle Condizioni Particolari di Assicurazione della Formula contrattuale prescelta.
In tali casi, la Compagnia può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Art. 1.9.2. Dichiarazioni false e reticenze dell’Assicurato
Ai sensi dell’art. 1892 c.c. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 c.c.
L’adesione dell’Assicurato al presente Contratto è relativa all’acquisto di un solo Veicolo.
L’Assicurato potrà in ogni caso aderire alla polizza di Estensione di Garanzia e Assistenza in relazione a ulteriori Veicoli acquistati.
Art. 1.9.4. Alienazione del Veicolo
L’Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia di ogni trasferimento di proprietà del Veicolo.
In caso di trasferimento di proprietà, la garanzia può essere trasferita al nuovo proprietario del Veicolo, purché l’Assicurato o il nuovo proprietario ne diano tempestivo avviso alla Compagnia nel termine di 15 (quindici) giorni dall’effettivo trasferimento, inviando la documentazione a supporto della richiesta.
Decorso il termine di 15 (quindici) giorni dal trasferimento, senza che la Compagnia abbia ricevuto apposita comunicazione, la polizza si intenderà automaticamente risolta.
Nel caso in cui la richiesta di risarcimento si riveli fraudolenta o siano usati mezzi o espedienti fraudolenti dall’Assicurato o da terzi al fine di ottenere l’indennizzo, la Compagnia richiederà all’Assicurato la restituzione totale o parziale delle somme pagate a titolo di indennizzo.
ART. 1.10. ONERI FISCALI E AMMINISTRATIVI
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme in vigore sono a carico dell’Assicurato.
L’ammontare del Premio di cui al presente Contratto sarà modificato sulla base di ogni eventuale variazione delle aliquote di imposta allo stesso applicabili, sia in caso di aumento sia in caso di decremento
delle aliquote, in tutti i casi in cui intervenga una modifica alle aliquote attualmente applicabili o vengano create nuove imposte applicabili al presente Contratto.
Ai sensi dell’art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal presente Contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.
ART. 1.12. ALTRE ASSICURAZIONI
Ai sensi dell’art. 1910 c.c, l’Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente Contratto o di altre polizze aventi il medesimo contenuto, stipulate (anche da persone diverse dall’Assicurato) in relazione al Veicolo.
In caso di omissione dolosa di tale informazione da parte dell’Assicurato, la Compagnia non sarà tenuta a pagare l’indennità.
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi del Sinistro o dal momento in cui l’Assicurato ha avuto conoscenza del Sinistro medesimo.
Le somme complessivamente riscosse presso i diversi Assicuratori non potranno in ogni caso superare l’ammontare del danno subito dall’Assicurato.
Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia in relazione al rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx (XX),
Fax x00 00 00000000,
e-mail: xxxxxxx.xx@xxxxxxx.xxx
La Compagnia gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.
Il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia, scrivendo a IVASS - Servizio tutela degli Utenti xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, fax 00.000.00.000/745 - PEC: ivass@pec.ivass, nei seguenti casi:
- reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del
D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- reclami già inoltrati direttamente alla Compagnia per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali la Compagnia non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto).
- reclami inoltrati direttamente alla Compagnia, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all’IVASS, o ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle
controversie quali:
a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo.
b) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
Resta comunque salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, dopo l’esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Il reclamo indirizzato all’IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad IVASS può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Per il Consumatore” - sottosezione “Come presentare un reclamo”
Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all’Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR - DCPC / SIR, 00 xxx Xxxxxxxx, 00000 XXXXX CEDEX 09, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Ogni comunicazione nei confronti della Compagnia dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:
OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx (XX),
Telefono: x00 00 00000000
Fax x00 00 00000000,
ART. 1.15. DIRITTO APPLICABILE
Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
Il foro competente per le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione ed esecuzione della Polizza è quello del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato.
SEZIONE 2: ESTENSIONE DI GARANZIA
Art. 2.1.1. Coperture assicurative
Le coperture assicurative previste dalla presente Sezione del Contratto coprono il costo delle riparazioni (manodopera e pezzi di ricambio) per l’eliminazione del Guasto occorso al Veicolo e per il ripristino della sua precedente funzionalità, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1. il Guasto avvenga in modo fortuito, imprevisto e abbia come origine
una causa interna al Veicolo;
2. non ricorra nessuna delle cause di esclusione della copertura Estensione di Garanzia;
3. il Guasto avvenga in seguito o durante l’utilizzo normale ed appropriato del Veicolo, come risulta dalle istruzioni di utilizzo fornite dal costruttore.
In caso di Xxxxxxxx, la Compagnia rimborsa all’Assicurato i costi sostenuti per l’intervento di riparazione di un Guasto al Veicolo.
- da una causa esterna, da un evento climatico naturale, da atti vandalici o di degrado volontario;
- dalla presenza o dall’azione di animali o insetti all’interno del Veicolo;
- dal mancato rispetto delle indicazioni e delle tempistiche di manutenzione prescritte dal Costruttore o dall’uso di un lubrificante per il motore non prescritto dal Costruttore o dall’utilizzo di carburante non adeguato;
- dalla negligenza del proprietario del Veicolo durante il periodo di copertura del presente Contratto;
- da un evento conosciuto dall’Assicurato prima della data di sottoscrizione;
- da danni derivanti dall’utilizzo a fini sportivi o in competizioni;
- da trasformazioni di parti del Veicolo per aumentare la potenza o non adatte al Veicolo, sovraccarico nonché tutti gli utilizzi non conformi a quelli prescritti dal Costruttore;
- da elementi o pezzi non conformi ai dati originali del veicolo secondo il Costruttore;
- dalla rottura di una parte non coperta dal presente Contratto.
• I danni provocati intenzionalmente dall’Assicurato o dall’utilizzatore del Veicolo;
• I danni la cui origine è anteriore alla data di effetto dell’Estensione di Garanzia o posteriore alla sua scadenza;
• I danni corrispondenti alla definizione di vizio di fabbricazione o vizio occulto;
• Ai danni aventi per origine la mancata preparazione del Veicolo prima della vendita da parte del Concessionario Venditore;
• I danni aventi per origine la mancata o cattiva esecuzione, secondo la regola d’arte, di una riparazione o di un intervento di manutenzione sul Veicolo da parte di un professionista del settore auto, da parte dell’Assicurato o da tutte le persone autorizzate ad intervenire sul veicolo;
• Le operazioni di manutenzione, di messa a punto e regolazione o ai danni o incidenti aventi la Normale usura per origine.
I pezzi e le parti componenti oggetto della copertura sono elencati nelle Condizioni Particolari di Assicurazione relative alla specifica Formula contrattuale prescelta dall’Assicurato.
Art. 2.1.2. Organi e pezzi garantiti
Ferme restando le esclusioni di cui al successivo art. 2.4, l’Estensione di Garanzia copre tutti i Guasti meccanici, elettrici ed elettronici occorsi alle parti del Veicolo specificamente indicati nelle Condizioni Particolari di Assicurazione a seconda della Formula contrattuale prescelta.
Non è oggetto della Garanzia:
- la riparazione del Veicolo in seguito a incidente o in seguito a Normale usura. La Normale usura viene riscontrata attraverso il confronto tra lo stato dei pezzi danneggiati, il loro chilometraggio, il loro tempo di utilizzo e la media potenziale di funzionamento;
- qualsiasi intervento di manutenzione, messa a punto o regolazione, in relazione a guasti o a incidenti dovuti alla Normale usura;
- qualsiasi vizio occulto del Veicolo e le relative conseguenze;
- la copertura di responsabilità civili professionali, contrattuali o penali dipendenti o meno da altre convenzioni o modalità di assicurazione.
La presente garanzia non è cedibile.
ART. 2.2. VALIDITÀ DELLE GARANZIE
L’Assicurato dovrà fare eseguire a proprie spese le operazioni di manutenzione richieste dal costruttore del Veicolo con la frequenza da questi prevista. La mancata esecuzione delle predette operazioni di manutenzione comporterà l’inoperatività delle garanzie previste dalla Polizza.
La manutenzione dovrà essere eseguita da un professionista,
preferibilmente presso l’officina del Concessionario Venditore oppure presso un distributore o un agente autorizzato dalla casa costruttrice del Veicolo.
Art. 2.2.2. Aggravamento del Rischio e manutenzione
La mancata manutenzione del Veicolo è ritenuta ipotesi di aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1.9.1. delle presenti Condizioni.
Per non incorrere nella cessazione della garanzia, l’Assicurato dovrà pertanto:
- procedere alle operazioni di manutenzione, verifica e regolazione necessarie per prevenire danni ai pezzi garantiti;
- poter giustificare ogni intervento di manutenzione con il libretto di manutenzione consegnato dal Costruttore del Veicolo, completato e firmato dal meccanico ad ogni manutenzione, e le fatture corrispondenti.
Queste operazioni saranno verificabili in qualsiasi momento dal Servizio Tecnico.
Le presenti garanzie hanno l’unica finalità di ripristinare il Veicolo al suo stato di funzionalità anteriore al Guasto secondo le condizioni descritte nel presente documento.
Non sono quindi coperti:
- i danni diretti o indiretti derivanti dall’immobilizzo del Veicolo, le conseguenze professionali, le spese di locazione di un veicolo sostitutivo (salvo diverso accordo);
- le spese di custodia, di parcheggio o le multe;
- i danni di sfruttamento o di deprezzamento del veicolo;
- le perdite di gestione, i danni commerciali diretti o indiretti;
- le sostituzioni di pezzi per raccomandazioni o per ragioni di comfort;
- eventuali lesioni o danni diversi da quelli subiti dal Veicolo risultanti da un’avaria sia prima che dopo la riparazione del veicolo;
- le spese relative a campagne di richiamo previste dal Costruttore.
ART. 2.3. MASSIMALI E SCOPERTI
La polizza prevede massimali e scoperti.
I massimali e gli scoperti sono disciplinati dalle Condizioni Particolari di Assicurazione della Formula contrattuale prescelta.
La Compagnia è tenuta a indennizzare l’Assicurato nei limiti del Massimale indicato nelle Condizioni Particolari di Assicurazione. Il valore degli organi e dei pezzi forniti ai fini del calcolo del Massimale è quello risultante dai listini del Costruttore del Veicolo.
In ogni caso, l’indennizzo non può superare, per singolo Sinistro, il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, come risultante dal listino Eurotax Blu.
L’Indennizzo è soggetto all’applicazione delle limitazioni e degli Scoperti indicati nelle Condizioni Particolari di Assicurazione della Formula contrattuale prescelta.
In ogni caso, la Compagnia non assumerà a proprio carico alcuna riparazione senza il previo consenso del Servizio Tecnico.
ART. 2.5. FORMALITÀ DA COMPIERE IN CASO DI SINISTRO
Qualora si verifichi un Sinistro, l’Assicurato è tenuto a trasmettere alla Compagnia una denuncia del Sinistro entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui esso si verifica, dando immediata comunicazione alla Compagnia.
La denuncia del Sinistro deve essere effettuata contattando la Compagnia ai seguenti recapiti:
OPTEVEN ASSURANCES S.A. SERVIZIO TECNICO
Tel. x00 00 00 00 00 00 - fax x00 00 00 00 00 00
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Sono esclusi:
• I danni o agli interventi risultanti:
- da incidente stradale, furto, incendio, corto circuito, rimozione o confisca del Veicolo;
- da eccesso di calore o freddo, immersione o immobilizzo prolungato del Veicolo;
o tramite il modulo online messo a disposizione all’officina riparatrice sul sito xxx.xxxxxxx.xx.
L’Assicurato dovrà fornire i propri dati identificativi e quelli relativi al Veicolo, gli estremi della Polizza, un recapito telefonico, il luogo dove si trova il Veicolo e tutti gli altri dati necessari per ricevere l’assistenza.
Successivamente al Sinistro, l’Assicurato deve tempestivamente trasmettere
alla Compagnia una denuncia di Xxxxxxxx in forma scritta, recante la descrizione, il luogo e le cause del Sinistro completa dei documenti utili alla istruzione e valutazione del medesimo da parte della Compagnia.
In caso di Sinistro, la Compagnia provvede al pagamento della Prestazione assicurativa a seguito della riparazione del Guasto occorso al Veicolo indicato nel Modulo di Polizza. Il pagamento della Prestazione potrà essere effettuato direttamente a favore dell’Assicurato o, per conto dell’Assicurato, direttamente in favore dell’officina autorizzata incaricata della riparazione.
In caso di Sinistro occorso all’estero, l’Assicurato è tenuto, in ogni caso, ad anticipare il costo della riparazione effettuata dall’officina incaricata e autorizzata dalla Compagnia.
L’Assicurato dovrà fornire all’officina riparatrice, individuata d’accordo con la Compagnia, l’autorizzazione per lo smontaggio, al fine di effettuare la ricerca e la diagnosi certa del Guasto e quindi far pervenire alla Compagnia tramite la piattaforma online messa a disposizione dalla stessa o tramite e-mail a xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx un preventivo dettagliato contenente le seguenti informazioni:
a) data in cui si è verificato il Guasto e chilometraggio del Veicolo al momento del Guasto;
b) dati dell’Assicurato (nome e cognome, recapito telefonico);
c) dati del Veicolo (marca, modello, targa);
d) dati dell’officina riparatrice (Ragione Sociale, Partita lva, recapito telefonico e fax, nominativo della persona da contattare);
e) causa del Guasto;
f) preventivo dettagliato a diagnosi certa (manodopera, ricambi con numero categorico, marca e numeri da rilevare sul corpo delle parti componenti e dei pezzi).
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere la documentazione comprovante l’acquisto e la proprietà del Veicolo (copia del libretto di circolazione e della polizza di responsabilità civile), nonché la documentazione relativa all’effettuazione del Piano di Revisione e Manutenzione. La Compagnia si riserva altresì di inviare propri periti di fiducia al fine di esaminare il Veicolo prima dell’intervento dell’officina riparatrice.
L‘Assicurato deve collaborare per il più corretto svolgimento delle attività di assistenza, fornendo alla Compagnia qualsiasi informazione riguardante le circostanze e le conseguenze del Sinistro oltre alle informazioni complementari che lo stesso dovesse richiedere, presentando i documenti giustificativi, le ricevute e quanto altro giustifichi sia il verificarsi del Sinistro, sia le circostanze che dimostrino la copertura assicurativa, sia infine le spese indennizzabili ai sensi della stessa. L’Assicurato deve fornire tutti i chiarimenti necessari e prestarsi per facilitare le azioni che la Compagnia intende intraprendere per limitare le conseguenze del Sinistro.
Se si verifica un Sinistro, l’Assicurato ha l’obbligo di rispettare le seguenti regole:
a) ai sensi dell’art. 1924 c.c. impiegare tutti i mezzi a propria disposizione per ridurre al minimo le conseguenze del Sinistro. Se l’inosservanza è dolosa e ha determinato un danno significativo alla Compagnia, quest’ultima è esonerata dall’adempimento della propria Prestazione. La Compagnia può ridurre o negare la Prestazione in considerazione dei danni causati dall’inosservanza della Polizza, secondo quanto previsto dall’art. 1915 c.c.;
b) comunicare alla Compagnia l’esistenza di altre polizze assicurative che l’Assicurato abbia eventualmente stipulato per coprire i rischi già oggetto della Polizza;
c) collaborare alla corretta gestione del Sinistro e fornire alla Compagnia qualsiasi tipo di informazioni sulle circostanze e conseguenze del Sinistro, in aggiunta alle informazioni complementari che costui eventualmente richieda. L’inosservanza di tale dovere esonera l’Assicurazione dall’obbligo di adempiere alle proprie Prestazioni;
d) riunire i giustificativi, ricevute, attestati e denunce che giustifichino l’avvenimento del Sinistro.
L’Assicurato non dovrà, in nessun caso, negoziare, ammettere o rifiutare reclami di terzi riguardo al Sinistro, salvo che riceva autorizzazione espressa, per iscritto da parte della Compagnia.
In ogni caso qualsiasi intervento sul Veicolo deve essere inderogabilmente e preventivamente autorizzato dalla Compagnia. In mancanza di autorizzazione, la Compagnia si riterrà esonerata dall’adempimento delle sue obbligazioni.
La Compagnia ha obbligo di procedere al pagamento della prestazione oggetto della copertura entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di autorizzazione del Sinistro.
ART. 2.6. PERIZIA CONTRADDITTORIA
In caso di disaccordo sull’operatività della Garanzia ad un determinato intervento di riparazione, l’Assicurato può richiedere una perizia da parte di un terzo designato di comune accordo con il Servizio Tecnico.
Le spese peritali saranno a carico dell’Assicurato. Esse saranno completamente rimborsate se la perizia dimostrerà che l’intervento è coperto dall’Estensione di Garanzia.
Le disposizioni relative all’Estensione di Garanzia non sostituiscono né riducono le garanzie relative ai vizi occulti previste dal Codice Civile e da qualsiasi altra disposizione normativa applicabile.
La presente copertura assicurativa è complementare rispetto alla garanzia legale o convenzionale previste in relazione al contratto di acquisto del Veicolo. Indipendentemente dalla copertura Opteven, il venditore è tenuto a garantire che il bene resti immune dai difetti di conformità del bene oggetto del contratto di compravendita, secondo quanto previsto dalla disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta (art. 1490 c.c.).
SEZIONE 3: ASSISTENZA
ART. 3.1 PRESTAZIONE ASSICURATIVA
Il Contratto ha per oggetto l’Assistenza a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il Veicolo. L’Assistenza viene erogata dalla Compagnia, direttamente o tramite aziende partner specializzate e autorizzate ad operare nel settore.
Le prestazioni rientranti nelle coperture previste dal presente Contratto vengono attivate prendendo contatto con la Struttura Organizzativa.
La Compagnia presta inoltre agli Assicurati il servizio di assistenza telefonica operativa al fine di facilitare l’erogazione delle prestazioni di assistenza previste dal Contratto.
Le prestazioni e coperture che rientrano nella sezione Assistenza sono definite negli articoli che seguono.
La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile in caso di danno o aggravamento del danno subito dall’Assicurato o da un terzo in caso di utilizzo del Veicolo guasto.
Ad ogni copertura si applicano i massimali e le limitazioni specificamente indicati negli articoli che seguono.
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, furto
totale, tentato e parziale, rapina tentata o parziale, incendio, foratura, perdita o rottura chiavi, mancanza carburante, errato rifornimento e atto vandalico in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà, quando possibile, alla riparazione sul posto, oppure, organizzerà il traino del veicolo stesso fino al Rivenditore o al più vicino Riparatore, entro i massimali di costo previsti.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
- fino a € 300 IVA inclusa per i Veicoli fino a 35 x.xx;
L’eventuale eccedenza di costo per il traino sino all’officina indicata resta a carico dell’Assicurato stesso.
Sono esclusi dalla copertura:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
Art. 3.1.2. RECUPERO DEL VEICOLO FUORIUSCITO DALLA SEDE STRADALE
A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 1.000,00 Iva inclusa per sinistro.
Le eventuali spese eccedenti restano a carico dell’Assicurato che dovrà pagarle sul posto direttamente al soccorritore intervenuto.
In caso di Veicolo immobilizzato per foratura pneumatico, esaurimento batteria, mancato avviamento del Veicolo che impedisca allo stesso di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà, se possibile, alla riparazione sul posto.
Sono escluse dalla copertura:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all’intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali, ad esempio, percorsi fuoristrada).
Qualora il guasto non rientrasse in quelli previsti dalla garanzia, i costi di manodopera e del materiale di consumo restano a carico dell’Assicurato.
La copertura depannage opera purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo. In caso contrario verrà attivata la copertura Soccorso Stradale (art. 3.1.1.).
Art. 3.1.4. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE (SOLO IN ITALIA)
In caso di immobilizzazione del Veicolo per
(i) guasto la cui riparazione richieda più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificati dal riparatore, nonché per
(ii) furto totale,
l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione un’autovettura sostitutiva a noleggio adibita ad uso privato, senza autista, di categoria C, a chilometraggio illimitato. L’autovettura sostitutiva sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura della medesima e compatibilmente con le disponibilità della Società di noleggio. Il ritiro dell’autovettura sostitutiva avverrà secondo le modalità determinate dalla Società di noleggio. Potrà essere richiesta, ad esempio, la presentazione di una carta di credito a garanzia del ritiro.
Il Contratto copre i costi per il noleggio dell’autovettura sostitutiva, a chilometraggio illimitato,
(i) in caso di guasto, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 5 (cinque) giorni consecutivi;
(ii) in caso di furto totale, per un massimo di 7 (sette) giorni consecutivi;
(iii) in caso di furto totale e previo riacquisto di altra vettura presso il Concessionario/Venditore del Veicolo, il periodo di utilizzo del veicolo sarà esteso fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni complessivi.
Sono esclusi dalla copertura:
- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono in ogni caso cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- i costi di drop-off in caso di riconsegna in un Paese o località diversa da quello in cui l’autovettura sostitutiva è stata presa a noleggio.
Le spese relative al carburante e alle assicurazioni non obbligatorie rimarranno a carico dell’Assicurato.
Ove previsto, le Società di autonoleggio possono chiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione.
Art. 3.1.5. TAXI / SPESE DI TRASFERIMENTO
In caso di immobilizzo del Veicolo a seguito di guasto presso un Rivenditore/ Riparatore, l’Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa
la disponibilità di un Taxi per raggiungere la stazione di noleggio per il rilascio dell’autovettura sostitutiva o altra destinazione indicata.
Il Contratto prevede la copertura dei costi del Taxi fino ad un importo massimo di € 100,00 Iva inclusa per ogni sinistro.
(Copertura operante ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato)
In caso di immobilizzo del Veicolo per guasto, per cui sia necessario un fermo per riparazione superiore alle 24 ore, che costringa l’Assicurato e i passeggeri a una sosta forzata prima di rientrare o proseguire il viaggio, il Contratto prevede la copertura delle spese di pernottamento in albergo. La Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.
Limitazioni e massimali:
È previsto un massimale fino a € 100,00 Iva inclusa per notte e per persona, per un massimo di € 500,00 Iva inclusa per sinistro qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Sono escluse dalla copertura le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.
Art. 3.1.7. DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA
Qualora l’Assicurato, a seguito di incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del Veicolo, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizza il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.
Il Contratto prevede la copertura delle spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.
L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe veicolo.
In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell’intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d’identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui l’Assicurato trasmette i sopra citati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
Art. 3.1.8. ABBANDONO LEGALE ALL’ESTERO
Qualora il valore commerciale del Veicolo dopo il sinistro dovesse risultare inferiore all’ammontare delle spese previste per la riparazione o il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare l’abbandono legale del Veicolo all’estero e la sua demolizione.
Qualora non fosse possibile procedere alla demolizione in loco, la Struttura Organizzativa provvederà a trasportare il Veicolo al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.
Restano a carico dell’Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell’Assicurato stesso.
Art. 3.1.9. RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO IN ITALIA ED ALL’ESTERO
(Copertura operante se il Veicolo si trovi ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato)
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 24 ore, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà a fornire all’Assicurato e ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica e/o taxi per il rientro alla residenza o per il proseguimento del viaggio.
È escluso dalla copertura il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto utilizzati.
Per il costo dei biglietti o del taxi, è previsto un massimale di € 260,00 (Iva inclusa) per ogni rientro o proseguimento avvenuto in Italia e all’Estero.
Art. 3.1.10. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO IN ITALIA ED ALL’ESTERO
(Copertura fornita ad oltre 50 Km dal Comune di residenza dell’Assicurato) Qualora in seguito a guasto, il veicolo rimanesse immobilizzato presso l’officina riparatrice per oltre 24 ore, certificate dall’officina riparatrice, a causa dei tempi di riparazione o della chiusura dell’officina riparatrice medesima, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, prenoterà all’Assicurato un biglietto ferroviario in prima classe o un biglietto aereo in classe economica per consentire il recupero del veicolo riparato.
Limitazioni e massimali:
Sono escluse dalla copertura le spese di carburante e pedaggio (autostrade, traghetti, etc.).
Il Contratto copre le spese per l’acquisto del biglietto.
Art. 3.1.11. AUTISTA A DISPOSIZIONE IN ITALIA ED ALL’ESTERO
Restano a carico dell’Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade, confini nazionali e simili) nonché dei traghetti per il rientro del veicolo.
Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell’Assicurato secondo l’itinerario più breve.
Art. 3.1.12. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN ITALIA ED ALL’ESTERO
Qualora in conseguenza del Sinistro, l’Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Compagnia provvederà al pagamento sul posto, per conto dell’Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 2.000,00 (Iva inclusa) per ogni Sinistro.
L’Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria e il suo recapito. Poiché il pagamento avviene unicamente a titolo di anticipo, l’Assicurato deve fornire opportuna garanzia, ritenuta adeguata dalla Compagnia o dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di carta di credito intestata all’Assicurato in corso di validità).
Art. 3.1.13. ANTICIPO SPESE LEGALI ALL’ESTERO
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di € 1.000,00 Iva inclusa per ogni Sinistro.
Il pagamento avviene a titolo di mera anticipazione. L’Assicurato deve pertanto fornire opportuna garanzia, ritenuta adeguata dalla Compagnia o dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di carta di credito intestata all’Assicurato in corso di validità).
Art. 3.1.14. ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALI E CIVILI ALL’ESTERO
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Compagnia, direttamente o tramite la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non possa provvedervi direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di € 5.000,00 (Iva inclusa) per Xxxxxxxx, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
Poiché il pagamento avviene unicamente a titolo di anticipazione, l’Assicurato deve fornire opportuna garanzia, ritenuta adeguata dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di carta di credito intestata all’Assicurato in corso di validità).
Art. 3.1.15. ANTICIPO DELLE SPESE MEDICHE ALL’ESTERO
In caso di ricovero per infortunio o malattia improvvisa ed entro il limite di
€ 2.000,00 Iva inclusa, la Struttura Organizzativa anticiperà all’Assicurato la somma necessaria al pagamento delle spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche od ospedaliere.
Poiché il pagamento avviene unicamente a titolo di anticipazione, l’Assicurato deve fornire opportuna garanzia, ritenuta adeguata dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell’anticipo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di carta di credito intestata all’Assicurato in corso di validità).
Art. 3.1.16. INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL’ESTERO
Qualora a seguito di un fatto dannoso verificatosi all’Estero non fosse possibile reperire in loco i pezzi di ricambio indispensabili per rimettere il veicolo in condizione di viaggiare, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà alla spedizione degli stessi, sempre che siano ancora in produzione ed ancora disponibili in Italia presso i rivenditori o i concessionari della casa costruttrice del veicolo.
In caso di guasto non coperto dalle prestazioni di cui alla sez. A delle Condizioni Generali di Assicurazione, i costi dei pezzi di ricambio e dei relativi diritti doganali sono ad esclusivo carico dell’Assicurato, mentre restano a carico della Struttura Organizzativa i costi di ricerca e di spedizione. I pezzi di ricambio, in caso di spedizione aerea, sono posti a disposizione dell’Assicurato all’aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.
Art. 3.1.17. RIENTRO SANITARIO
In seguito a infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, qualora le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in una struttura ospedaliera attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Compagnia, per il tramite della Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare il trasporto dell’Assicurato, con uno dei seguenti mezzi, in base alle condizioni di salute dell’Assicurato:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato e pagato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l’aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi nei Paesi Europei.
La Struttura Organizzativa, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il titolo di viaggio non utilizzato.
La presente copertura non opera per le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio.
La copertura non opera altresì nel caso in cui l’Assicurato o i suoi familiari richiedano le dimissioni volontarie dalla struttura ospedaliera contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
Qualora, a seguito di incidente, l’Assicurato sia deceduto, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Limiti e Massimali:
La Compagnia sostiene i costi relativi alla presente copertura fino ad un
esclusioni previste per le singole coperture. l’Assistenza non opera e l’indennizzo risulta escluso qualora:
- non siano rispettate le Istruzioni del Costruttore nell’utilizzo del Veicolo.
- l’Assicurato per propria scelta non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- Le prestazioni non sono dovute in dipendenza di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici nonché fenomeni di trasmutazione dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, atti di terrorismo, atti di vandalismo.
- Le prestazioni non sono dovute per veicoli che l’Assicurato sottoponga ad uso improprio.
- Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Non abilitazione dell’Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
- Dolo o colpa grave dell’Assicurato.
- Frode o possesso illegale del veicolo.
- Abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni.
- Tentato suicidio o suicidio.
- Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi dell’Evento.
- Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa deve essere esercitato dall’Assicurato, a pena di estinzione, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell’Evento che ha dato origine al diritto stesso.
- La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.
massimo di € 5.000,00 (Iva inclusa) ancorché siano coinvolti più Assicurati.
Per gli importi superiori a detto massimale, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguata.
Sono in ogni caso escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
Art. 3.1.19. INVIO DI UN’AUTO AMBULANZA IN ITALIA
Qualora l’Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo e successivamente al ricovero di primo soccorso, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa invierà direttamente l’autoambulanza.
Il massimale previsto per la presente copertura è di € 300,00 Iva Inclusa.
Art. 3.1.20. VIAGGIO DI UN FAMILIARE ALL’ESTERO
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, l’Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a cinque giorni, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’Assicurato ricoverato.
Il Massimale previsto per la presente copertura è di € 250,00 Iva inclusa. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
Art. 3.1.21. ACCOMPAGNAMENTO MINORI
Qualora l’Assicurato accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell’impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
Il Massimale previsto per la presente copertura è di € 500,00 Iva inclusa per Sinistro. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.
L’Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, possa contattarlo e organizzare il viaggio.
Art. 3.1.22. INTERPRETE ALL’ESTERO
Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, l’Assicurato necessiti di un interprete, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad organizzare l’assistenza di un interprete in favore dell’Assicurato.
Il massimale previsto dalla presente copertura ammonta ad € 600,00 Iva inclusa per Sinistro.
Art. 3.1.23. INVIO FISIOTERAPISTA
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplici, la Struttura Organizzativa invierà al domicilio dell’Assicurato un fisioterapista per le cure necessarie.
Il massimale previsto dalla presente copertura ammonta ad € 250,00 inclusa per Sinistro e per anno assicurativo.
Ferme restando le condizioni di assicurabilità di cui all’art. 1.4 e le
Art. 3.1.25. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA D’ASSISTENZA
Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, l’Assicurato dovrà telefonare al seguente numero dall’Italia e dall’Estero:
800 230935 dall’Italia
e x00 00 00000000 dall’Estero
In caso d’impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. +39 02/00000000.
L’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Modello e targa del Veicolo
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Per qualsiasi comunicazione, l’Assicurato potrà contattare la Compagnia ai seguenti recapiti:
OPTEVEN ASSURANCES S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx (XX), tel x00 0000000000 – e-mail: xxxx.xx@xxxxxxx.xxx.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La mancata comunicazione dei dati, in quanto requisito necessario per
OPTEVEN ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx (XX) è titolare del trattamento dei dati personali dell’Assicurato (di seguito anche Interessato).
Responsabile per la Protezione dei Dati
La Compagnia ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO), raggiungibile all’indirizzo xxxxxx@xxxxxxx.xxx.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati dell’Interessato è necessario per fornire i servizi assicurativi richiesti nonché per la conclusione e l’esecuzione del contratto stesso. I dati personali dell’Interessato vengono pertanto trattati sulla base della necessità del trattamento.
la conclusione del contratto, impedisce la stipulazione e l’esecuzione del contratto assicurativo di cui l’Interessato è parte.
I dati appartenenti a particolari categorie ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 saranno trattati da Opteven sulla base del consenso esplicito dell’Interessato.
I dati verranno pertanto trattati, in conformità con la normativa vigente, per la conclusione ed esecuzione del contratto assicurativo, anche con riferimento alla istruzione del modulo di adesione nonché alla gestione di eventuali sinistri e reclami, la disposizione di pagamenti.
I dati saranno inoltre trattati per fini statistici o commerciali sulla base del consenso dell’Interessato.
I dati saranno inoltre trattati per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa europea, da disposizioni impartite dalle Autorità o da Organi di vigilanza e di controllo e per la prevenzione delle frodi.
Il trattamento può avvenire in forma manuale o tramite mezzi elettronici. I dati personali non vengono diffusi.
Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali Destinatari dei dati possono essere i distributori assicurativi tramite i quali il Contratto è stato stipulato, e, se necessario, altri assicuratori e riassicuratori. I dati possono essere comunicati alle Compagnie e alle società del Gruppo Opteven nel territorio della Repubblica Francese o della Repubblica Italiana. I dati sono in ogni caso trattati, conservati e gestiti nel territorio dell’Unione europea.
Periodo di conservazione dei dati
I dati sono trattati e conservati per l’intera durata del Contratto di assicurazione di cui l’Interessato è parte e conservati per un periodo di 10 anni dopo la sua scadenza.
Nel caso in cui l’adesione non dovesse andare a buon fine, impedendo la stipulazione del contratto assicurativo, i dati sono conservati per il periodo di un anno.
L’Interessato ha diritto all’accesso ai propri dati personali, alla conferma dell’esistenza dei dati presso la Compagnia, alla rettifica, alla cancellazione, alla portabilità, alla limitazione del trattamento e
alla opposizione al trattamento in relazione ai dati personali che lo riguardano nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
L’Interessato ha diritto a proporre reclamo all’autorità di controllo preposta se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione della normativa vigente.
L’Interessato ha diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento con effetto dalla data di ricezione della revoca, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
La revoca del consenso al trattamento dei dati particolari potrebbe impedire l’esecuzione del contratto assicurativo di cui l’Interessato è parte.
L’Assicurato può esercitare tali diritti mediante richiesta scritta (indicando nome, cognome e codice fiscale e allegando copia di un documento d’identità o di altro documento che consenta l’identificazione del richiedente e precisando quale diritto si intenda esercitare), indirizzata alla Compagnia all’indirizzo di posta elettronica mydata@opteven.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Da oggi la qualità ha un nome
ESTENSIONE DI GARANZIA E ASSISTENZA
Veicoli Nuovi
1. Condizioni di Assicurabilità
Fermo restando quanto indicato agli Artt. 1.3, 1.4 e 2.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione possono rientrare in copertura i veicoli terrestri a motore con 4 ruote, alimentati a benzina o gasolio, elettrici o ibridi, o a GPL di primo impianto montato di serie o installato secondo gli standard di modifica, riparazione o smontaggio prescritti dal Costruttore prima dell’inserimento del Veicolo in copertura, con peso totale a pieno carico autorizzato inferiore a 3,5 tonnellate, con potenza espressa in Kilowatt inferiore a 250 KW, immatricolati in Italia, con un chilometraggio al momento della sottoscrizione inferiore a 50.000 km e con un’anzianità dalla data di prima immatricolazione inferiore a 30 mesi a condizione che residuino almeno 6 mesi di Garanzia del Costruttore.
Nel caso in cui la data di prima immatricolazione non comprenda il giorno ed il mese, il veicolo si considererà immatricolato il primo luglio dell’anno indicato nel libretto di circolazione.
La durata massima dell’Estensione di garanzia non potrà superare i 60 (sessanta) mesi.
2. Parti componenti e pezzi Garantiti
Ad integrazione e precisazione dell’art. 2.1.2. delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Estensione di Garanzia OPTETIME XXL Super ha per finalità la riparazione di tutti i pezzi e gli organi, unitamente ai materiali di consumo necessari alla riparazione ad eccezione dei seguenti pezzi, organi e materiali espressamente di seguito elencati e secondo le disposizioni delle Condizioni Generali e Particolari:
Sono esclusi:
- I pezzi soggetti ad usura quando il malfunzionamento è dovuto alla Normale usura (pastiglie dei freni, dischi e tamburi dei freni, spazzole tergicristallo, ammortizzatori anteriori e posteriori, tubi e silenziatori di scarico, candele, ricarica e essiccatore aria condizionata, meccanismo e disco della frizione);
- batterie dei veicoli elettrici o ibridi;
- cerchioni e pneumatici; cilindretti freni a tamburo; copricerchi; tutti gli elementi di carrozzeria,
- vernice
- cristalli e guarnizioni;
- tappezzeria sedili e imbottiture; finiture interne; griglie di ventilazione;
- componenti non montati di serie sul veicolo;
- elementi della cellula camper.
3. Massimali e Scoperti
Ad integrazione dell’art. 2.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che il Massimale per Sinistro è pari al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, come risultante dal listino Eurotax Blu.
In deroga a quanto previsto all’art. 2.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione non verrà applicato alcun Scoperto.
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE ESTENSIONE DI GARANZIA E ASSISTENZA
Mod. EWOI_297_CPA 1902/001
1 di 1
ASSISTENZA STRADALE
24 h su 24 - 7 giorni su 7
Per l’Italia Numero Verde 800 230935
Per l’Estero
Tel. x00 00 00000000
SERVIZIO TECNICO
Richieste di presa in carico e informazioni
Tel. x00 00 00000000
@: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
SERVIZIO CLIENTI
Tel. x00 00 00000000
@: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Mod. EWOI_297_CGA 1902/001
OPTEVEN ASSURANCES S.A.
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 0 -00000 XXXXXX (XX)
Tel : x00 00 00 00 00 00
OPTEVEN ASSURANCES S.A.
00-00 xxx Xxxxx Xxxxxx -00000 Xxxxxxxxxxxx
Xxx : x00 0 00 00 00 00
OPTEVEN UK
00 Xxx Xxxxx -Xxxxxx XX0X 0XX Northern Europe xxx.xxxxxxx.xx.xx
OPTEVEN IBERIA S.L
Xxxxx Xxxxxxxxx X.x 0 , 0 Xxxx. 00000 Madrid xxx.xxxxxxx.xxx