TERZO ADDENDUM ALL’ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2016 SOTTOSCRITTO IL 16 DICEMBRE 2016
TERZO ADDENDUM ALL’ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2016 SOTTOSCRITTO IL 16 DICEMBRE 2016
Utilizzo della riserva del 50% ex art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185
VISTI:
− L’art. 44, comma 6, del D.lgs. 14 settembre 2015 n.148 che prevede, per l'anno 2015, che le Regioni e le Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. 1° agosto 2014, n.83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite;
− L’art. 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, tra l’altro, per l’anno 2016, prevede che le Regioni e le Province autonome possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto n. 83473/14, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite;
− L’Accordo Quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Lombardia - anno 2016 sottoscritto tra Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 12 gennaio 2016;
− Gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre e il 21 novembre 2016;
VISTI, in particolare:
− L’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185, il quale stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano disporre, nell'anno 2016, l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento delle risorse assegnate, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 e che, in alternativa, abbiano facoltà di destinare le risorse di cui sopra ad azioni di politica attiva del lavoro;
− La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 34 del 4 novembre 2016;
− Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in data 5 dicembre 2016 in risposta ai quesiti delle Regioni;
− La circolare INPS n.217 del 13/12/2016;
CONSIDERATO che:
▪ Il disposto di legge sopra citato prevede che nella determinazione della quota di riserva possano essere utilizzate le risorse assegnate dallo Stato alla Regione negli anni 2014, 2015 e 2016 con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione;
▪ La possibilità di ampliare la quota di riserva fino ad un massimo del 50% delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale in deroga 2016 è comunque condizionata alla disponibilità effettiva delle risorse finanziarie residue attribuite alla Regione Lombardia;
▪ Le risorse finanziarie disponibili – in base alle citate disposizioni ministeriali e alla citata circolare INPS – sono determinate sulla base delle economie risultanti dalla scheda di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga presente nella Banca dati percettori INPS, periodicamente aggiornata dall’Istituto;
▪ Dalla scheda INPS, aggiornata al 11.12.2016 in applicazione delle citate disposizioni ministeriali, si rilevano economie presumibilmente sufficienti al fine di coprire i trattamenti di CIGD che potranno rendersi necessari nel periodo a cavallo fra il 2016 e il 2017;
▪ L’Accordo Quadro 2016, nell’ambito della c.d. riserva del 5%, già individua come destinatari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori e gli apprendisti che, ai sensi della
normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa, prevedendo la cassa in deroga per gli apprendisti stessi oltre i 3 mesi di durata massima nel corso dell’anno 2016 e fino al limite dei programmi di cui sopra;
▪ ln relazione al raccordo tra la disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi, il Ministero del Lavoro ha comunicato che, anche per periodi che proseguano nell’anno 2017, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa ai Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.lgs. n. 148/15 possono scegliere di accedere alla CIGD nei limiti previsti dalla normativa di settore sopra richiamata o alle prestazioni previste dai suddetti Fondi purché le domande di accesso all’integrazione salariale abbiano per oggetto periodi di intervento non parzialmente o totalmente coincidenti;
ATTESO che il presente Xxxxxxxx sostituisce integralmente gli Addendum all’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016 sottoscritti rispettivamente il 27 ottobre 2016 e il 21 novembre 2016 che individuano già alcune tipologie di destinatari; sono fatti salvi gli effetti prodotti alla data odierna;
Tutto ciò premesso
Le parti convengono di ricorrere all’utilizzo della quota di riserva prevista dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod. per un importo non superiore alle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, prioritariamente per consentire l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) da parte delle seguenti tipologie:
a) Aziende che, a seguito dei controlli operati da INPS successivamente alla decretazione, risultano con matricole sospese o cessate;
b) Aziende che hanno presentato la domanda oltre il termine dei 20 giorni e oltre il periodo di CIGD richiesto, in presenza di giorni decretabili al netto delle decurtazioni operate in base all’art. 2 comma 7 del D.I. n. 83473/14;
c) Aziende, ivi comprese le aziende in procedura concorsuale o in liquidazione, che non siano in grado di documentare espressamente la certezza della continuità aziendale ed occupazionale, ma per le quali sia evidenziata (e comprovabile) la continuazione di azioni concrete volte a perseguirle, anche attraverso la cessione o l’affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa;
d) Aziende con un numero di addetti non superiore alle 5 unità che siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGS;
e) Datori di lavoro non imprenditori;
f) Apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa;
g) Aziende con un numero di addetti superiore alle 5 unità che siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGS;
Per le tipologie c), d) e) f) e g) il periodo di CIGD autorizzato dovrà avere inizio nell’anno 2016, potrà protrarsi nell’anno 2017 senza possibilità di frazionamento e non potrà eccedere un periodo massimo di 6 mesi (pari a 182 giorni) comprensivo dei periodi richiesti/autorizzati anno 2016.
Gli accordi di CIGD stipulati in sede sindacale ai sensi del presente Addendum, dell’Addendum del 27 ottobre e dell’Addendum del 21 novembre non possono essere sottoscritti, né prevedere una decorrenza del trattamento, in data antecedente alla data di sottoscrizione degli Addendum medesimi.
Detti accordi devono essere sottoscritti entro il 31/12/2016 e prevedere l’inizio del trattamento di CIGD entro la stessa data.
Il mancato rispetto dei termini precisati ai paragrafi precedenti comporterà la non ammissibilità e la reiezione della relativa domanda di intervento.
Le aziende di cui alla tipologia c) dovranno produrre la documentazione relativa ad azioni attivate per la cessione o per l’affitto, anche parziale, dell’azienda condizionati al mantenimento dei rapporti di lavoro con il personale in forza.
Inoltre, per tale tipologia di aziende, la consultazione sindacale dovrà concludersi con l’esame congiunto in sede pubblica presso l’Agenzia Regionale per l’Istruzione, Formazione e Lavoro (A.R.I.F.L.), ufficio competente individuato dalla Regione Lombardia per l’esame congiunto della situazione aziendale.
In tal caso il datore di lavoro potrà procedere alla sospensione dei lavoratori a partire dalla data dell’esame congiunto.
Le aziende che abbiano precedentemente concluso la consultazione sindacale in sede pubblica prevista nell’Addendum sottoscritto il 27 ottobre 2016 ed intendano avvalersi delle nuove possibilità disposte dall’Addendum del 21 novembre 2016 devono richiedere un nuovo esame congiunto in sede pubblica.
L’esame congiunto andrà chiesto ad A.R.I.F.L. al seguente indirizzo PEC: xxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Le autorizzazioni inerenti alla concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga saranno emesse nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Si esclude fin d’ora il concorso di risorse regionali per la copertura dei trattamenti per le domande che non potranno essere autorizzate nel limite del 50% delle risorse attribuite dallo Stato secondo quanto disposto dall’art. 44, comma 6-bis, del D.lgs. n. 148/2015 e succ. mod.
Non è prevista alcuna estensione delle possibilità di accesso alla mobilità in deroga rispetto a quelle già previste nell’Accordo Quadro 2016 sottoscritto tra Regione Lombardia e Parti Sociali lombarde il 12 gennaio 2016.
Per quanto non disciplinato dal presente Addendum restano in essere tutti i criteri previsti nell’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga 2016.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I TRATTAMENTI CON INIZIO SOSPENSIONI NEL 2016 CHE SI PROTRAGGONO NEL 2017
In base alle nuove procedure INPS - circolare n.217 del 13/12/2016 - le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione (e non all’INPS).
La Regione comunicherà, attraverso i canali istituzionali (il sito regionale xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx e la pagina avvisi del sistema “Finanziamenti on line”) la data di apertura del sistema informativo dopo i necessari adeguamenti delle procedure.
Le aziende pertanto sono tenute a verificare, a partire dal 27 dicembre, direttamente sul sistema informativo “Finanziamenti on line” o sul sito regionale, la data di apertura del sistema informativo stesso.
Considerato che, di norma, le domande devono essere presentate alla Regione entro il termine di 20 giorni dall’inizio delle sospensioni e tenuto conto dei necessari adeguamenti del sistema informativo il termine perentorio per la presentazione delle domande alla Regione è fissato al 19 gennaio 2017.
Le domande eventualmente ed erroneamente presentate ad INPS non verranno prese in considerazione (né rispetto ai termini di presentazione, né rispetto all’ammissibilità). Le imprese richiedenti sono tenute ad inviare comunque la domanda alla Regione nei termini sopra indicati.
Le aziende che hanno presentato domanda di CIG in deroga ai sensi dell’Accordo Quadro Ammortizzatori sociali in deroga 2016 per un periodo, entro il limite dei 91 giorni, fino al 31/12/2016 e hanno la necessità di proseguire i trattamenti nel 2017, devono richiedere la riparametrazione della domanda già presentata al fine di escludere la sovrapposizione dei periodi di cassa, tenuto conto che la successiva domanda deve comunque comprendere un periodo almeno di un giorno di sospensione nell’anno 2016.
La Regione dispone il documento di regole operative in applicazione del presente Addendum e il modello standard per la sottoscrizione degli accordi sindacali comunicati attraverso le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali e i canali istituzionali (il sito regionale xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx, la pagina avvisi del sistema “Finanziamenti on line”). Le aziende sono tenute a tenerne conto per la sottoscrizione degli accordi e per la presentazione delle domande.
Milano, 16 dicembre 2016 Letto, confermato e sottoscritto
Regione Lombardia
Per ANMIC
Per ANMIL
Per CLAAI - Federazione Regionale Lombarda delle Associazioni Artigiane
Per CNA Lombardia
Per Compagnia delle Opere
Per Confagricoltura Lombardia
Per Confapindustria Lombardia
Per Confartigianato Lombardia
Per Confcommercio Lombardia – Imprese per l’Italia
Per Confcooperative Lombardia
Per Confesercenti Lombardia
Per Confindustria Lombardia
Per Federazione Regionale Coltivatori diretti
Per Legacoop Lombardia
Per CGIL
Per CISL
Per UIL
Per UGL
Per CISAL
Per CONFSAL
Consigliera Regionale
Regole operative in applicazione dell’Addendum sottoscritto il 16 dicembre 2016 tra Regione Lombardia e Parti Sociali predisposte dalla Struttura regionale competente
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016 prevede la possibilità per le Regioni - nell’ambito delle risorse finanziarie ad esse attribuite nei limiti del 50% - di concedere, anche dopo la data del 31 dicembre 2016, trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga che hanno inizio entro la fine dell’anno 2016.
Non è quindi prevista la possibilità per le aziende di richiedere la CIG in Deroga per un periodo riferito al solo anno 2017.
Inoltre il periodo con inizio CIGD nel 2016 e prosecuzione nel 2017 non può essere frazionato (il periodo deve essere continuo).
Le istanze, pertanto, possono essere presentate solo per un periodo con data inizio CIGD antecedente al 1 gennaio 2017 e data fine CIGD nel 2017 (es.: 23/11/16 - 15/01/17 oppure 31/12/16 - 25/03/17).
La successiva circolare INPS n. 217 del 13/12/2016 stabilisce che i provvedimenti di concessione che si riferiscono a periodi “a cavallo” delle annualità 2016 - 2017 devono essere trasmessi dalle Regioni all’INPS attraverso l’utilizzo esclusivo del cosiddetto “flusso B”.
Ciò significa che le domande di CIG in deroga per periodi con inizio CIGD nel 2016 e prosecuzione (senza possibilità di frazionamento) nel 2017 devono essere presentate esclusivamente alla Regione Lombardia e non più all’INPS.
I termini di presentazione delle domande sono quindi fissati dalla Regione che non terrà conto dei termini di presentazione delle eventuali domande già avanzate o che saranno presentate all’Istituto di Previdenza Sociale.
Le domande suddette dovranno essere presentate dalla data di apertura del sistema informativo “Finanziamenti on line” ed entro il 19 gennaio 2017, termine perentorio fissato dalla Regione.
Di seguito si forniscono alcune indicazioni e regole operative finalizzate alla presentazione delle domande di CIG in Deroga per alcune tipologie individuate dall’Addendum del 16 dicembre 2016 e dal precedente Addendum del 21 novembre 2016.
Le domande che si concludono entro il 31 dicembre 2016 devono essere inserite nell’apposita sezione del sistema “Finanziamenti on line” utilizzato per le istanze relative al periodo di CIGD 01/09/14 - 31/12/16 (domande inerenti il 3° quadrimestre 2014, domande annualità 2015 e 2016).
In questa sezione esiste un controllo che verifica che la domanda sia presentata per un periodo che termina al 31/12/2016, pertanto, blocca l’inserimento di domande in cui la data di fine CIGD ricade nell’anno 2017.
Per le domande con inizio CIGD nel 2016 e prosecuzione nel 2017 il sistema “Finanziamenti on line” prevedrà una nuova sezione del sistema dedicata esclusivamente a tali istanze.
1. Aziende con un numero di addetti non superiore alle 5 unità che siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGS - tipologia d)
Gli accordi di CIGD stipulati in sede sindacale ai sensi dell’Addendum del 21 novembre 2016 non possono essere sottoscritti né prevedere una decorrenza del trattamento in data antecedente alla data di sottoscrizione dell’Addendum medesimo.
Le domande riferite a periodi che si concludono nel 2016 e non prevedono la prosecuzione della CIG in Deroga nel 2017 devono essere presentate all’INPS e alla Regione Lombardia con le consuete modalità
operative allegando l’accordo sindacale redatto in forma libera o sulla base del modello standard approvato in data 12 gennaio 2016 nei quali le Parti sottoscrittrici devono dichiarare di conoscere i contenuti dell’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2016 del 12/01/2016 e dell’Addendum del 21 novembre 2016.
Il periodo di CIGD richiesto può partire dal 21/11/16 e terminare entro il 31/12/16.
Le domande riferite a periodi con inizio CIGD nel 2016 e prosecuzione nel 2017 (senza possibilità di frazionamento), devono essere presentate esclusivamente alla Regione Lombardia (non all’INPS) dalla data di apertura del sistema informativo “Finanziamenti on line” ed entro il termine del 19 gennaio 2017.
Le aziende che, a fronte di un accordo sindacale che prevede la CIGD per un periodo a cavallo degli anni 2016 – 2017 e che hanno presentato erroneamente la domanda ad INPS per tale periodo, non devono sottoscrivere un nuovo accordo sindacale ma sono tenute a presentare l’istanza a Regione Lombardia entro il termine perentorio del 19 gennaio 2017 allegando l’accordo sindacale suddetto.
Regione, infatti, non terrà conto dei termini di presentazione di tali domande ad INPS.
Le aziende che, a fronte di un accordo sindacale che prevede la CIGD per un periodo a cavallo degli anni 2016 – 2017 e che hanno presentato erroneamente la domanda a Regione Lombardia per il solo periodo compreso nell’anno 2016 (esistendo un controllo del sistema informativo che impedisce l’inserimento di una data successiva al 31/12/2016) sono tenute ad inviare al fax server regionale 02/3936135 la richiesta di annullamento con la relativa motivazione.
Entro il 19 gennaio 2017, tali aziende dovranno inserire la domanda (per il periodo 2016 - 2017) nel sistema informativo “Finanziamenti on line” nell’apposita sezione dedicata.
Per le aziende tipologia d) gli accordi sindacali devono prevedere, un periodo a cavallo degli anni 2016 - 2017 (es. 30/12/16 - 02/02/17) e possono essere redatti in forma libera o sulla base del modello standard approvato in data 12 gennaio 2016 oppure sulla base del nuovo modello standard allegato alla presente nota.
Gli accordi possono essere sottoscritti dal 21 novembre 2016 al 31 dicembre 2016 (non oltre).
Nel caso di utilizzo del nuovo modello standard la sottoscrizione dell’accordo potrà avvenire nel periodo dal 16 dicembre al 31 dicembre 2016 (non oltre).
In ogni caso, negli accordi sindacali sopra menzionati, le Parti sottoscrittrici devono dichiarare di conoscere i contenuti dell’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2016 del 12/01/2016 e dell’Addendum del 21 novembre 2016 o dell’Addendum del 16 dicembre 2016 che considerano parti integranti dell’accordo.
2. Datori di lavoro non imprenditori - tipologia e)
Anche i datori di lavoro non imprenditori possono presentare domande per un periodo aggiuntivo ai 91 giorni previsti per l’anno 2016 con conclusione della CIG in Deroga al 31 dicembre 2016. In tal caso il periodo di CIGD richiesto può partire dal 16/12/16 e terminare entro il 31/12/16.
Possono presentare anche domande riferite a periodi con inizio CIGD nel 2016 e prosecuzione nel 2017 (senza possibilità di frazionamento).
Per la presentazione delle domande sono valide le stesse regole previste per le aziende di tipologia d).
La sottoscrizione degli accordi sindacali potrà avvenire nel periodo dal 16 dicembre al 31 dicembre 2016 (non oltre).
Gli accordi sindacali possono essere redatti in forma libera oppure sulla base del nuovo modello standard. In tali accordi le Parti sottoscrittrici devono dichiarare:
a) di conoscere i contenuti dell’art. 44, comma 6 bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185.
b) di conoscere i contenuti dell’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2016 del 12/01/2016 e del Terzo Addendum del 16 dicembre 2016 che considerano parti integranti dell’accordo sindacale.
3. Apprendisti che, ai sensi della normativa vigente, siano esclusi da programmi di intervento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro utilizzati dagli altri lavoratori della stessa unità operativa - tipologia f)
Anche per questa tipologia le aziende possono presentare domande riferite a periodi con inizio CIGD nel 2016 e prosecuzione nel 2017 (senza possibilità di frazionamento).
La sottoscrizione degli accordi sindacali potrà avvenire nel periodo dal 16 dicembre al 31 dicembre 2016 (non oltre).
I medesimi possono essere redatti in forma libera oppure sulla base del nuovo modello standard. In tali accordi le Parti sottoscrittrici devono dichiarare:
c) di conoscere i contenuti dell’art. 44, comma 6 bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185.
d) di conoscere i contenuti dell’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2016 del 12/01/2016 e del Terzo Addendum del 16 dicembre 2016 che considerano parti integranti dell’accordo sindacale.
Le domande devono essere presentate entro il 19 gennaio 2017 alla Regione Lombardia.
4. Aziende con un numero di addetti superiore alle 5 unità che siano escluse dalla possibilità di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGS - tipologia g)
L’Addendum sottoscritto il 21 novembre 2016 stabiliva che le aziende di tale tipologia potevano richiedere un periodo aggiuntivo di CIG in Deroga (oltre i 91 giorni previsti dall’Accordo Quadro 2016) fruibile entro il 30 dicembre 2016.
Le domande riferite a periodi che si concludono al 30 dicembre 2016 possono essere presentate all’INPS e alla Regione Lombardia con le consuete modalità operative.
Gli accordi sindacali riferiti ai periodi suddetti possono essere redatti in forma libera o sulla base del modello standard approvato in data 12 gennaio 2016 e possono essere sottoscritti a partire dal 21 novembre 2016.
Negli accordi sindacali le Parti sottoscrittrici devono dichiarare di conoscere i contenuti dell’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2016 del 12/01/2016 e dell’Addendum del 21 novembre 2016 che considerano parti integranti dell’accordo sindacale.
Poiché il Ministero del Lavoro ha recentemente chiarito che anche per il 2017, rimane l’opzione fra prestazione dei Fondi di solidarietà e CIGD, le aziende possono richiedere un periodo di Cassa che inizia nel 2016 e prosegue nel 2017 (senza possibilità di frazionamento).
Pertanto, quelle che hanno chiesto o stanno per chiedere un periodo aggiuntivo fino al 30 dicembre 2016, possono richiedere un ulteriore periodo di Cassa, a partire dal giorno successivo alla data di fine CIGD (del periodo aggiuntivo) o dal 31 dicembre con prosecuzione nell’anno 2017, entro comunque i limiti previsti dall’Addendum (periodo massimo di 6 mesi, pari a 182 giorni, comprensivo dei periodi richiesti/autorizzati anno 2016).
In tal caso gli accordi sindacali (redatti in forma libera o sul nuovo modello standard) devono essere sottoscritti a partire dal 16 dicembre ed entro il 31 dicembre 2016 (non oltre).
Coloro che alla data di sottoscrizione del terzo Addendum non hanno ancora stipulato un accordo sindacale per il periodo aggiuntivo previsto dall’Addendum del 21 novembre scorso possono comunque richiedere un
ulteriore periodo con inizio nel 2016 (a partire dal 16 dicembre 2016) e prosecuzione nel 2017 tenendo conto del periodo massimo di 6 mesi, pari a 182 giorni, comprensivo dei periodi richiesti/autorizzati anno 2016.
Anche in questo caso gli accordi sindacali (redatti in forma libera o sul nuovo modello standard) devono essere sottoscritti a partire dal 16 dicembre ed entro il 31 dicembre 2016 (non oltre).
In ogni caso, negli accordi sindacali le Parti sottoscrittrici devono dichiarare:
a) di conoscere i contenuti dell’art. 44, comma 6 bis, del D.lgs. n. 148/2015 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.lgs. 24 settembre 2016, n. 185.
b) di conoscere i contenuti dell’Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga 2016 del 12/01/2016 e del Terzo Addendum del 16 dicembre 2016 che considerano parti integranti dell’accordo sindacale.
Le domande devono essere presentate entro il 19 gennaio 2017 alla Regione Lombardia.
5. Aziende che hanno presentato domande di CIG in deroga ai sensi dell’Accordo Quadro ammortizzatori sociali in deroga anno 2016 con periodi di CIGD che terminano al 31 dicembre 2016 e che hanno necessità di accedere alla deroga per l’anno 2017
Al fine di dare la possibilità a tutte le aziende individuate nell’Addendum del 16 dicembre 2016 di utilizzare un periodo di Cassa che abbia inizio nel 2016 e prosecuzione nel 2017, il citato Addendum stabilisce che le aziende che hanno presentato domanda di CIG in deroga ai sensi dell’Accordo Quadro Ammortizzatori sociali in deroga 2016 per un periodo, entro il limite dei 91 giorni, fino al 31.12.2016 e hanno la necessità di proseguire i trattamenti nel 2017, devono richiedere la riparametrazione della domanda già presentata al fine di escludere la sovrapposizione dei periodi di cassa, tenuto conto che la successiva domanda deve comunque comprendere un periodo almeno di un giorno nell’anno 2016.
Es. azienda che ha chiesto, entro il limite dei 91 giorni, CIG in deroga per il periodo 02/10/16 - 31/12/16 e ha la necessità di proseguire la CIG in deroga nel 2017.
L’azienda chiede all’Ente istruttore (Provincia competente o A.R.I.F.L.) la riparametrazione della domanda già presentata per il periodo 02/10/16 - 31/12/16 intervenendo sulla data di fine CIGD ed eventualmente sulle ore se dovessero superare i massimali INPS.
Ad esempio è possibile riparametrare la domanda nel seguente modo: 02/10/16 - 30/12/16 e poi richiedere una successiva istanza per il periodo 31/12/16 - 31/03/16 (completamento 6 mesi).
Nella domanda presentata per il periodo 02/10/16 - 31/12/16 dovrà essere inserito un documento integrativo nel quale l’azienda precisa il motivo della riparametrazione della data ed eventualmente chiede la rettifica delle ore di Xxxxx richieste in origine. Sarà altresì necessario, nel caso di riparametrazione delle ore aggiornare la rendicontazione.
Regola comune alle tipologie d) - e) -g)
Per le aziende che hanno presentato domande ai sensi dell’Accordo Quadro 2016 e per le quali, in sede di istruttoria, si dovesse rilevare che hanno richiesto un periodo superiore ai 91 giorni stabiliti dal citato Accordo, (in particolare istanze, presentate prima della sottoscrizione dell’Addendum del 21/11/16, ma con termine oltre il 21/11/16) si procederà alla decurtazione del periodo eccedente di Cassa, così come previsto dalla normativa in vigore e dall’Accordo Quadro.