FONDATA NEL 1828 / Via Corte d’Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) / Tel. +39 011 4311111
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Servizio assistenza “Buongiorno Reale”: 800 320320 - xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Assicurazione X.X.XXXX
Autobus – Autocarri – Macchine operatrici – Macchine agricole
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP aggiuntivo R.C. Auto)
Impresa che realizza il prodotto: Società Reale Mutua di Assicurazioni
Prodotto: AUTOMIA REALE VEICOLI PROFESSIONALI
DIP Aggiuntivo R.C. auto ed. 08/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo pre- contrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d’Appello, 11 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel. x00 000 0000000 - Fax x00 000 0000000 - xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxx.xx - Registro Imprese To- rino, - Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Il patrimonio netto dell’Impresa è pari a 2.084 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.024 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxx.
Si specificano i seguenti dati:
• requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 859,5 milioni;
• requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 386,8 milioni;
• fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.186,2 milioni di euro;
• solvency ratio: 370,7%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | ||
La garanzia di Responsabilità Civile Auto prevede sempre: ✓ Circolazione in aree private ✓ Circolazione del veicolo in aree aeroportuali sia civili sia militari non equiparate a pubbliche con il limite di € 3.000.000. ✓ Guida libera il veicolo assicurato è sempre coperto indipendentemente da chi si trovi alla guida ✓ Guida con patente scaduta quanto la validità della stessa venga confermata entro 6 mesi dalla data del sinistro ✓ Xxxxx subiti da terzi trasportati in caso di trasporto non conforme (purché ciò avvenga all’insaputa del proprietario del veicolo) ✓ Rinuncia alla rivalsa limitata entro determinati importi nei confronti del proprietario in caso di guida da parte di conducente che si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. L’ampiezza dell’impegno di Reale Mutua è rapportato ai massimali RCA. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | ||
Massimali | I massimali minimi previsti dalla normativa sono riportati nel DIP. La polizza può essere stipulata per massimali su- periori a quelli minimi previsti per legge mediante il pagamento di un premio più elevato. |
Mod. 5253/DA RCA - Ed. 08/2019
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SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI REGISTRO IMPRESE TORINO, CODICE FISCALE 00875360018 - N. PARTITA IVA 11998320011 - R.E.A. TORINO N. 9806 ISCRITTA AL NUMERO 1.00001 DELL’ALBO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO ASSICURATIVO REALE MUTUA, ISCRITTO AL NUMERO 006 DELL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI.
Garanzie estese | Non previste |
Tipo di guida | Non previsto |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
Opzioni | Non previste |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Rinunce alla rivalsa | L’Impresa si impegna a non esercitare, in tutto o in parte, l’azione di rivalsa e quindi a non recuperare dall’assicurato le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento dei danni nei seguenti casi: ✓ Conducente non abilitato: fatto dei figli minori ✓ Guida in stato d’ebbrezza ✓ Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ✓ Trasporto di persone non conforme alle disposizioni vigenti. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo? |
In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
FURTO TOTALE O PARZIALE - INCENDIO (garanzie opzionali) | |
Garanzie di base | ✓ FURTO TOTALE O PARZIALE: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo, fermo o in circolazione, dopo il furto o la rapina. ✓ INCENDIO: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. L’ampiezza dell’impegno di Reale Mutua è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. |
Ulteriori ga- ranzie con pre- mio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Eventuali franchigie o scoperti sono indicati in polizza. L’Impresa non indennizza i danni causati al veicolo da: 🗶 atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione 🗶 fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro 🗶 partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti 🗶 semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio 🗶 dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi 🗶 colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi 🗶 atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio solo per la garanzia furto. 🗶 trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali. Relativamente alla garanzia Ricorso terzi da incendio Reale Mutua non risarcisce i danni: 🗶 subiti dall’Assicurato o dalle cose che abbia in consegna, possesso o custodia, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario del veicolo, nonché dai loro coniugi, ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati e dagli altri parenti ed affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; 🗶 subiti, ove l’Assicurato si auna società, dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovino con loro in uno dei rapporti sopra indicati; 🗶 da inquinamento o da contaminazione; 🗶 cagionati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubri- ficanti, combustibili, infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive. |
ATTI VANDALICI - CALAMITÀ NATURALI (garanzie opzionali) | |
Garanzie di base | ✓ ATTI VANDALICI: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da atti van- dalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio. ✓ CALAMITÀ NATURALI: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da: – tromba d’aria, uragano, bufera, tempesta, grandine, vento e cose da esso trascinate; – fuoriuscita di corsi d’acqua, laghi e bacini idrici, inondazioni, mareggiate, allagamenti, valanghe e slavine, caduta di neve, franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi; – terremoti o eruzioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo di € 15.000 per veicolo assicurato a con- dizione che detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti. L’ampiezza dell’impegno di Reale Mutua è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Ulteriori ga- ranzie con pre- mio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Eventuali franchigie o scoperti sono indicati in polizza. In caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata, lo scoperto e il relativo minimo o le franchi- gie, indicate in polizza, sono ridotti alla metà. Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da: 🗶 atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione 🗶 fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro 🗶 partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti 🗶 semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio 🗶 dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi 🗶 colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi 🗶 atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, solo per la garanzia Eventi Naturali. 🗶 trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali solo per la garanzia Atti vandalici. |
GUASTI INTEGRALE - GUASTI PARZIALE - CRISTALLI (garanzie opzionali) | |
Garanzie di base | ✓ GUASTI INTEGRALE: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione anche se determinati da colpa grave dell’Assi- curato o dei familiari conviventi. ✓ GUASTI PARZIALE: danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo causati da col- lisione con veicolo identificato tramite targa o, se mancante, telaio avvenuta durante la circolazione anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato o dei familiari conviventi. ✓ CRISTALLI: rottura accidentale dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo, compresi i tetti apribili e/o pano- ramici, non conseguente ad atti vandalici e dolosi. Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi, con l’applicazione di una franchigia di € 100. L’ampiezza dell’impegno di Reale Mutua è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Ulteriori ga- ranzie con pre- mio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Eventuali franchigie o scoperti sono indicati in polizza. Limitazioni comuni a tutte le garanzie. Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da: 🗶 atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione 🗶 fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro 🗶 partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti 🗶 semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio 🗶 dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi 🗶 atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio Limitazioni relative alle garanzie Guasti Integrale, Gusti Parziale Reale Mutua inoltre non risarcisce i danni provocati al veicolo da: 🗶 conducente che, al momento del sinistro, si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e venga sanzionato per violazione del Codice della Strada 🗶 trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali 🗶 conducente non abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta od in attesa di rilascio (dopo il superamento dell’esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata o il rilascio avvenga entro 6 mesi dalla data del sinistro da parte degli organi competenti; 🗶 da cose od animali trasportati sul veicolo 🗶 da operazioni di carico e scarico 🗶 subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso stradale, di manovre a spinta, o da circolazione fuori strada 🗶 alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile 🗶 conseguenti al furto o all’incendio del veicolo In caso di riparazione del veicolo presso una Carrozzeria convenzionata, lo scoperto e il relativo minimo o le franchi- gie, indicate in polizza, non vengono applicati. Limitazioni relative alla garanzia Cristalli. Reale Mutua inoltre non risarcisce i danni provocati al veicolo da: 🗶 da rigature, segnature, screpolature e simili 🗶 conseguenti a collisione con altri veicoli nonché urto contro ostacoli fissi 🗶 ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni Reale Mutua rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, comprese le spese per la messa in opera, o la riparazione degli stessi entro il massimale indicato in polizza con l’applicazione di una franchigia di € 100. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato si avvalga di Centri di assistenza per la riparazio- ne o la sostituzione. L’elenco dei Centri di assistenza è a disposizione presso gli Intermediari e nel sito internet |
GARANZIE SPECIALI (garanzie opzionali) | |
Garanzie di base | Oltre alla garanzia R.C. Auto è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori pacchetti di garanzie (garanzie speciali), con pagamento di premio aggiuntivo. “Garanzie accessorie”, comprende le seguenti garanzie: FORMULA “UNO” ✓ Immatricolazione ✓ Custodia e parcheggio ✓ Trasporto feriti ✓ Tassa di proprietà ✓ Spese documenti FORMULA “DUE” ✓ Spese di reimmatricolazione/Duplicazione patente ✓ Sottrazione chiavi ✓ Spese di dissequestro ✓ Spese di disinfezione e lavaggio “Garanzie aggiuntive”, comprende le seguenti garanzie: ✓ Ripristino Airbag/cinture di sicurezza ✓ Ripristino antifurto e/o navigatore satellitare ✓ Danni subiti da furto di bagagli trasportati “Indennità patente”, comprende le seguenti garanzie: ✓ Indennità autoscuola ✓ Indennità zero punti. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Ulteriori ga- ranzie con pre- mio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Per alcune prestazioni sono previsti franchigie, scoperti e limiti massimi indennizzabili. Limitazioni comuni a tutte le garanzie. Reale Mutua non indennizza i danni causati al veicolo da: 🗶 atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; 🗶 fissione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva derivante da queste, indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso al sinistro; 🗶 partecipazione a gare o competizioni sportive, alle prove ufficiali e ai relativi allenamenti 🗶 semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio 🗶 dolo dell’Assicurato o dei familiari conviventi 🗶 colpa grave dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi 🗶 atti vandalici e dolosi in genere, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio 🗶 trombe d’aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta di neve, grandine, terremoti, eruzioni vulcaniche o altre calamità naturali. |
ASSISTENZA IN VIAGGIO (garanzie opzionali) | |
Garanzie di base | Le prestazioni di Assistenza stradale sono erogate dalla Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A, attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. La Centrale Operativa fornisce informazioni riguardanti: – rete di officine disponibili e loro ubicazione in Europa – informazioni di primo aiuto in caso di sinistro e servizio di messaggistica urgente in caso di incidente stradale Prestazioni e servizi forniti per autocarri fino a 3.5 t. e relativi rimorchi se agganciati ai veicoli: – In Europa: ✓ Soccorso stradale, interventi e riparazioni sul posto, traino; ✓ Soccorso stradale per foratura o danni ai pneumatici; ✓ Recupero difficoltoso del veicolo; ✓ Invio di un’autoambulanza; ✓ Autovettura in sostituzione. – In Europa purché l’Assicurato si trovi ad oltre 50 chilometri dal proprio Comune di residenza: ✓ Rientro degli occupanti del veicolo assicurato, proseguimento del viaggio o pernottamento; ✓ Riconsegna del veicolo assicurato ✓ Anticipo di denaro per spese di prima necessità ✓ Spedizione dei pezzi di ricambio ✓ Rientro sanitario ✓ Rientro funerario ✓ Invio di un autista – In Europa esclusi i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano: ✓ Interprete a disposizione ✓ Anticipo della cauzione penale e spese legali; ✓ Rimpatrio del veicolo assicurato; ✓ Abbandono legale del veicolo. – Nei soli territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano: ✓ Demolizione e cancellazione del veicolo assicurato. Prestazioni e servizi forniti per autocarri oltre 3,5 tonnellate e relativi rimorchi se agganciati ai veicoli: – In Europa ✓ Invio di un’autoambulanza; ✓ Rimessaggio e custodia; ✓ Invio di un autista; ✓ Rientro sanitario; ✓ Rientro funerario; |
Garanzie di base | – Prestazioni fornite nel territorio della Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Città del Vaticano e nel territorio del Portogallo, Spagna, Gibilterra, Andorra, Francia, Principato di Monaco, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Sviz- zera, Liecthtnstein, Ungheria, Austria, Polonia, Slovenia, Repubblica Slovacca, Croazia: ✓ Recupero difficoltoso; ✓ Soccorso stradale; ✓ Interventi e riparazioni sul posto; ✓ Traino. Prestazioni operanti ad oltre 200 km dalla sede di lavoro dell’autista: – In Europa ✓ Spese di hotel ✓ Servizi medico-sanitari di prima necessità in viaggio – In Europa, esclusi i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano ✓ Spedizione pezzi di ricambio ✓ Interprete a disposizione |
Ulteriori ga- ranzie con pre- mio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La garanzia Assistenza non viene prestata: 🗶 In caso di dolo dell’Assicurato; 🗶 Per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; 🗶 Stato di guerra dichiarata o di belligeranza di fatto, rivoluzione, saccheggi, terremoti, fenomeni atmosferici o di trasmutazione dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche; 🗶 In caso di utilizzo del veicolo in percorsi fuoristrada; 🗶 Qualora l’indisponibilità del veicolo assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di acces- sori o ad interventi sulla carrozzeria indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati. Qualora l’Assicurato non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Reale Mutua non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa, salvo quanto indicato nella prestazione “Soccorso stradale/interventi, riparazioni sul posto, traino” e “invio di un’autoambulanza”. Sono previsti specifici casi di esclusioni, limitazioni e limiti massimi indennizzabili per le singole prestazioni. |
TUTELA LEGALE (garanzie opzionali) | |
Garanzie di base | Le prestazioni di “Tutela Legale” sono erogate da ARAG SE rappresentanza generale e direzione per l’Italia. La garanzia “Tutela Legale” garantisce le spese che l’Assicurato sostiene per l’assistenza di un legale e per gli oneri processuali durante una causa giudiziaria connessa alla circolazione del veicolo. FORMULA ESTESA comprende: ✓ le spese sostenute dall’Assicurato per richiedere il risarcimento dei danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedi- mento penale a carico della controparte; ✓ le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. ✓ le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, connessi ad incidente stradale; ✓ le spese per il dissequestro del veicolo assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale; ✓ le spese sostenute dall’Assicurato nelle vertenze per presunte inadempienze contrattuali proprie o di contropar- te derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, se il valore in lite è superiore a € 150 (centocinquanta); ✓ le spese sostenute dall’Assicurato per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dallo stesso assicurato e connessi alla circolazione stradale del veicolo assicurato; ✓ le spese sostenute dall’Assicurato per l’impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa acces- xxxxx di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso; ✓ le spese sostenute dall’Assicurato per l’impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito a violazione del codice della strada, circolazione non autorizzata del proprio veicolo nel caso di furto e clonazione della targa del veicolo;. ✓ le spese per la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all’estero; ✓ le spese per l’assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrit- tiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all’estero; ✓ le spese sostenute dall’Assicurato per proporre ricorso in caso di irregolare variazione di punti comunicata dall’A- nagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida; ✓ le spese sostenute dall’Assicurato per proporre ricorso o opposizione contro le sanzioni amministrative com- minate per le violazioni al Codice della Strada che comportano una decurtazione del punteggio superiore a 5 (cinque) punti. |
Garanzie di base | FORMULA BASE comprende: ✓ le spese sostenute dall’Assicurato per richiedere il risarcimento dei danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedi- mento penale a carico della controparte; ✓ le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi ad incidente stradale; ✓ le spese per il dissequestro del veicolo assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale. ✓ le spese sostenute dall’Assicurato per l’impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connes- se allo stesso. L’ampiezza dell’impegno di Reale Mutua è rapportato ai massimali. I massimali si intendono per sinistro e senza limite annuo. |
Ulteriori ga- ranzie con pre- mio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | La tutela legale non garantisce la copertura di: 🗶 compensi dell’Avvocato determinati tramite patti quota lite; 🗶 spese per l’indennità di trasferta; 🗶 compensi dell’Avvocato per la querela se la Controparte non è rinviata a giudizio; 🗶 spese dell’organismo di mediazione quando non è obbligatoria; 🗶 spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro; 🗶 imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; 🗶 multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere; 🗶 spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali; 🗶 spese non concordate con ARAG; 🗶 nella richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti da terzi, non sono garantite le spese se il danno non è connesso alla circolazione stradale; 🗶 nei procedimenti penali, non sono garantite le spese se il procedimento penale non è connesso ad incidente stradale; 🗶 nei delitti dolosi, non sono garantite le spese per i casi di estinzione del reato diversi da assoluzione, derubrica- zione e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste; 🗶 nel dissequestro, non sono garantite le spese se il sequestro del veicolo non è connesso ad incidente stradale; 🗶 nelle vertenze per presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte non sono garantite le spese se l’inadempimento deriva da contratti che non riguardano il veicolo assicurato e se il valore in lite non è superiore a € 150 (centocinquanta); 🗶 nella richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali causati a terzi, non sono garantite le spese se il danno non è connesso alla circolazione stradale; 🗶 nell’anticipo cauzionale per arresto, minaccia di arresto o per altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad incidente stradale che non si è verificato all’estero; 🗶 nell’assistenza di un interprete in sede di interrogatorio per arresto, detenzione e/o per altra misura restrittiva, non sono garantite le spese se la responsabilità penale è connessa ad incidente stradale che non si è verificato all’estero; 🗶 nell’impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, non sono garantite le spese se la sanzione non è irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non valgono per i sinistri relativi a: 🗶 materia fiscale ed amministrativa; 🗶 fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; 🗶 fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; 🗶 fatti dolosi delle persone assicurate; 🗶 fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; 🗶 casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure il veicolo è usato in difformità da immatri- colazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs n. 209/2005; 🗶 ai casi in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 90 (novanta) giorni dal sinistro. 🗶 casi di contestazione per guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza salvo che l’Assicurato venga assolto con decisione definitiva in sede penale; 🗶 fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’ACI; 🗶 controversie con Reale Mutua; 🗶 adesione ad azioni di classe (class action); 🗶 casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool. Inoltre, per la sola Tutela Legale Estesa, se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non valgono per i sinistri relativi a violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse ad eventi derivanti dalla circola- zione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. |
INFORTUNI DEL CONDUCENTE (garanzie opzionali) | |
Garanzie di base | Reale Mutua assicura il conducente del veicolo indicato nella polizza contro gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione del veicolo stesso. Sono previste le seguenti prestazioni: ✓ Morte – prevede la corresponsione del capitale assicurato ai beneficiari. ✓ Invalidità Permanente – prevede un indennizzo calcolato in base alla percentuale di invalidità accertata. Nel caso l’invalidità permanente accertata sia pari o superiore al 60%, è riconosciuta una rendita vitalizia. ✓ Rimborso delle spese di cura – prevede il rimborso delle spese sostenute per la cura delle lesioni. ✓ Diaria da ricovero – prevede la corresponsione di un importo per ogni giorno di degenza in seguito ad infortunio. |
Ulteriori ga- ranzie con pre- mio aggiuntivo | Non previste |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Reale Mutua non indennizza gli infortuni derivanti: 🗶 Dalla partecipazione a corse, gare o competizioni e relative prove e allenamenti 🗶 Dalla guida di veicoli a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo 🗶 Dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope sanzionate ai sensi degli Artt. 186 o 187 del D.L 30/4/1992 n.285 🗶 Da azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato, nonché da partecipazione ad imprese temerarie, compiute non per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa 🗶 Da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo (naturali o provocati) o accelerazioni di particelle atomiche 🗶 Dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: partecipazione a raid automobilistici) 🗶 Da guerra o insurrezione 🗶 Da infarti miocardici e rotture sottocutanee dei tendini 🗶 Da ernie, salvo quelle determinate da eventi traumatici |
Che cosa NON è assicurato? | ||
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro R.C.A: La denuncia del sinistro deve essere compilata utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di Incidente (mo- dulo blu C.A.I) ed essere trasmessa all’Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quanto l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Inoltre l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso contattando, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Cen- trale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attiva per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24) Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documen- tazione o atti giudiziari, l’Impresa ha il diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto. Si rinvia al sito xxx.xxxxxxxxxx.xx per l’individuazione del centro liquidazione sinistri competente. Reale Mutua provvede alla liquidazione dei sinistri: ✓ sulla base della procedura di “risarcimento diretto”, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e as- sicurati per la garanzia Responsabilità Civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non responsabile; tale modalità si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%). ✓ sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato: i danni subiti dal trasportato devono essere risarciti dall’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’Impresa di assicurazione del re- sponsabile civile se il veicolo assicurato con quest’ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell’Impresa di assicura- zione del veicolo sul quale era a bordo. ✓ sulla base della procedura di “risarcimento ordinaria”: quando non siano applicabili le procedure sopra riportate, il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicuratore del responsabile civile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. | |
La procedura di “risarcimento diretto” non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero e macchine agricole. In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento va indirizzata all’Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la CONSAP S.p.A. – Concessio- naria Servizi Assicurativi Pubblici. Denuncia di sinistro per le garanzie diverse da R.C.A: La denuncia di sinistro, deve essere trasmessa all’intermediario a cui è assegnato il contratto oppure alla sede di Reale Mutua entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quanto l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Negli stessi termini l’Assicurato può denunciare il sinistro occorso relativo alle garanzie Guasti integrale e Guasti parziale, contattando dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, la Centrale Operativa Sinistri Auto al numero verde 800.092.092 (attivo per informazioni 365 giorni all’anno, 24 ore su 24). | ||
Assistenza diretta/in convenzione: L’Assicurato ha la possibilità di rivolgersi per la riparazione del veicolo, ad una Carrozzeria convenzionata con Reale Mutua, il cui elenco è disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx | ||
Rimborso del sinistro per evitare il malus Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base all’applicazione della clausola Bonus/ Malus, rimborsando, all’atto del rinnovo del contratto, gli importi pagati per tutti o parte dei sinistri che avrebbero dato luogo al risarcimento a detta maggiorazione. Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura di risarcimento diretto il Contraente, al fine di conoscere l’importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi, direttamente o con l’ausilio dell’intermediario, alla “stanza di compensazione” presso CONSAP – Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx) Nel caso in cui il sinistro rientri nell’ambito della procedura ordinaria di risarcimento il Contraente, al fine di cono- scere l’importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi direttamente a Reale Mutua. |
Cosa fare in caso di sinistro? | Gestione da parte di altre imprese: Nell’ambito della sezione Assistenza in viaggio la gestone del sinistro è affidata a Blue Assistance S.p.A. tramite la sua Struttura Organizzativa a cui, deve essere inoltrata la relativa denuncia. Nell’ambito della Sezione Tutela Legale la gestione del sinistro è affidata ad ARAG SE. Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, a cui l’Assicurato può inoltrare la relativa denuncia. |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione di Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risar- cimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l’annullamento del contratto. |
Obblighi dell’impresa | Reale Mutua è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di seguito indicati: 1. per i sinistri con soli danni a cose: - Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti - Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente. 2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: - entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, Reale Mutua è tenuta al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione; anche nel caso in cui il danneggiato non accetti l’offerta Reale Mutua è tenuta a corrispondere la somma offerta, imputata nella liquidazione definitiva del danno. Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Reale Mutua è tenuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta: - decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di risarcimento diretto; - decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di risarcimento. |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. | |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. | |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Come posso disdire la polizza? | ||
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto è annuale e non necessita di disdetta neanche in presenza delle garanzie accessorie. | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. | |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Garanzia R.C. Auto: a chiunque pone in circolazione un veicolo a motore compresi i rimorchi. Garanzie Accessorie - Sezione Xxxxx: al proprietario o altro soggetto che abbia interesse a proteggere il veicolo dai danni materiali e diretti che possono comportare la perdita o il danneggiamento dello stesso e conseguenti ai vari eventi previsti da ciascuna garanzia. Garanzie Accessorie - Sezioni Assistenza, Tutela legale e Infortuni del conducente: al proprietario del veicolo o altro soggetto che abbia interesse a garantirsi prestazioni di Assistenza e Tutela Legale a seguito di eventi connessi alla circolazione del veicolo e/o a proteggere il conducente per gli infortuni subiti mentre si trova alla guida dello stesso. |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 10,33% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
Reclami all’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio “Buongiorno Reale”- Reale Mutua Assicurazioni, xxx Xxxxx x’Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 000 0000000, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in xxx X.X. Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. L’impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Potrà trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx |
Reclami all’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx . In caso di controversia con un’impresa d’assicurazione con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, l’interessato può presentare reclamo all’IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione per la conci- liazione delle controversie | La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. La mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l’assistenza di un avvocato. |
Negoziazione assistita | In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, qualora si intenda intraprendere un’azione giudiziale dovrà essere previamente esperita la procedura di negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Reale Mutua. |
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ASSICURATO – Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la “Commissione di Garanzia dell’Assicurato” con sede in Xxx xxxx’Xxxxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx e-mail xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx. La Commissione composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Xxxxxx Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l’Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | PROCEDURA DI CONCILIAZIONE PARITETICA ANIA/ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI – In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori, il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni, sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx. Qualora sussistano le condizioni previste dall’Accordo, l’Associazione fa compilare e sottoscrivere dall’Assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostan- ze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l’Assicurato conferisce mandato al conciliatore dell’Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia. |
ARBITRATO Nella liquidazione dei sinistri nelle garanzie Danni, Tutela Legale, Infortuni del conducente per la risoluzione di eventuali controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. | |
FIN-NET Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO REALE MUTUA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.
POLIZZA X.X.XXXX (Veicoli Professionali)
DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI
Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Prodotto: “AUTOMIA Veicoli Professionali”
DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura gli autocarri, autobus, macchine operatrici e macchine agricole.
La garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A) copre i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private. Le garanzie accessorie coprono l’Assicurato per i danni materiali e diretti subiti a seguito della perdita o del danneggiamento del veicolo; offrono inoltre copertura per gli Infortuni subiti dal conducente del veicolo nonché prestazioni di Assistenza e Tutela Legale a seguito di altri eventi connessi alla circolazione.
CHE COSA È ASSICURATO?
• Garanzia Responsabilità civile:
Danni causati a terzi:
✓ dalla circolazione del veicolo assicurato
✓ dal rimorchio assicurato quando lo stesso è sganciato dalla motrice
✓ da rimorchi e xxxxxxxx appendice quando sono agganciati ai veicolo assicurato
✓ da operazioni di carico e scarico sul veicolo
✓ dall’allievo conducente di veicolo adibito a scuola guida purché in presenza di un istrut- tore abilitato
✓ dai trasportati durante la circolazione
La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. mas- simale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e di 1.220.000 euro per i danni alle cose. Limitatamente agli autobus il massimale minimo previsto dalla Legge è di 30.000.000 euro per i danni alla persona indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e di 2.000.000 euro per i danni alle cose.
• Garanzie Accessorie:
✓ Furto totale o parziale
✓ Incendio
✓ Atti vandalici
✓ Calamità Naturali
✓ Cristalli
✓ Guasti integrale
✓ Guasti Parziale
✓ Garanzie speciali
✓ Assistenza in viaggio
✓ Tutela legale
✓ Infortuni del conducente
CHE COSA NON È ASSICURATO?
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione R.C.A:
✘ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
Per i soli danni a cose:
✘ il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acqui- rente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
✘ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o del proprietario del vei- colo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing
✘ i parenti ed affini entro il terzo grado del con- ducente e del proprietario del veicolo, dell’usu- fruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico.
✘ se l’assicurato è una società, i soci a responsa- bilità illimitata e i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti legittimi naturali o adottivi, e, se conviventi o a loro carico, gli affiliati e gli altri parenti ed affini entro il terzo grado.
Sono inoltre esclusi i danni causati:
✘ dalla partecipazione del veicolo a gare e competi- zioni sportive
✘ da terzi trasportati al veicolo e alle cose ivi tra- sportate nonché i danni arrecati ai soggetti non considerati terzi.
Le esclusioni relative alle garanzie accessorie sono riportate sul DIP aggiuntivo.
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
Reale Mutua ha diritto a recuperare dall’assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:
! Guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
! Partecipazione del veicolo a gare non autorizzate
! Conducente non abilitato alla guida
! Xxxxx subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti
! Veicolo che non ha superato la revisione
! Mancata osservanza delle disposizioni per i veicoli con targa prova, adibiti a scuola guida o a noleggio con conducente. I limiti di copertura relativi alle garanzie accessorie sono riportati sul DIP aggiuntivo.
DOVE VALE LA COPERTURA?
L’assicurazione vale per il territorio dell’Italia, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati ade- renti all’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Ser- bia e Svizzera. L’assicurazione vale anche per gli Stati aderenti al sistema della Carta Verde riportati nel certificato inter- nazionale di assicurazione (Carta Verde), che viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L’assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.
CHE OBBLIGHI HO?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti, come ad esempio una variazione di residenza che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione della polizza. Puoi chiedere il frazionamento semestrale (escluso rimor- chi e le targhe prova) con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
Puoi pagare il premio tramite denaro contante nei limiti previsti dalla legge, fatta salva la disponibilità dell’intermediario ad accettare anche assegno bancario o circolare, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA?
La copertura assicurativa decorre dal giorno e dall’ora indicati in polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva fino alla decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato per il medesimo veicolo e comun- que non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza.
Puoi sospendere temporaneamente l’assicurazione (escluso ciclomotori trasporto cose), ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?