TRA
Repertorio n.
SCHEMA TIPO CONTRATTO D’APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO CLOUD PUBBLICO MICROSOFT AZURE NECESSARIO ALL’ ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO.
TRA
L’ATS della Città Metropolitana di Milano, C.F. e P. IVA n. 09320520969, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x. 00, nella persona del Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, nominato con DGR della Regione Lombardia n. XI/1054 del 17.12.2018 (nel seguito per brevità anche “Amministrazione Appaltante”)
E
in persona di
in qualità Legale Rappresentante della mandataria (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”)
PREMESSO CHE
- La società , a seguito di espletamento di gara d’appalto a procedura aperta sopra soglia comunitaria, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano n. del , è risultata aggiudicataria del servizio cloud pubblico Microsoft Azure.
- con nota prot. n. del si trasmetteva all’Appaltatore sopra citato comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l’Amministrazione Appaltante ha provveduto ad acquisire:
- cauzione definitiva;
- estremi del conto corrente dedicato all’appalto ai sensi del D. Lgs. 136/2010;
- DURC regolare;
- [facoltativo: altra eventuale documentazione];
- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare i controlli di Legge.
SI CONVIENE E STIPULA:
Art. 1) – Oggetto dell’appalto
Il presente Contratto d’Appalto ha ad oggetto il servizio Cloud pubblico Microsoft Azure necessario all’ ATS Città Metropolitana di Milano. In particolare:
Nome | Descrizione | SKU (tipologia di Unit) | Unit of Measure | Quantità di Unit mensile | Numero di Mesi | Prezzo unitario listino mensile per Unit |
Azure Monetary Commitment | AzureMonetaryCommit ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit | 6QK- 00001 | Monthly | 120 | 12 | 84,33 euro IVA esclusa |
Art. 2) - Caratteristiche del servizio
Le caratteristiche e i requisiti funzionali che l’Appaltatore si impegna a garantire sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrande del presente Contratto d’Appalto, anche se non materialmente allegato.
Art. 3) - Durata appalto
Il presente Contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal giorno 01.03.2021.
Art. 4) - Importo appalto
L'importo dell’appalto è pari a € XXX.XXX,XX (Iva esclusa).
Art. 5) Varianti contrattuali
L’ATS si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente.
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, varianti al contratto secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016 s.m.i., comprese
quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Le varianti saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni, l’Appaltatore non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall’Amministrazione sulla corretta esecuzione del presente contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di richiesta d’ordine.
Art 6) – Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all’esercizio della sua attività.
L’Appaltatore si impegna, senza eccezione alcuna, a:
- garantire il servizio di manutenzione e supporto delle licenze Azure Monetary Commitment per l’intera durata contrattuale nelle modalità e tempistiche indicate nel Capitolato;
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche ed organizzative anche di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante la vigenza del rapporto contrattuale. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l’Appaltatore non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
Art. 7) - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:
- assume l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione a questa Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Inoltre, l’Appaltatore dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 5, D.M. 55/2013.
Art. 8) - Fatturazione e pagamenti
Le condizioni economiche saranno quelle offerte dall’Appaltatore, comprensive di tutte le prestazioni previste nel presente Contratto d’Appalto, Capitolato Speciale d’Appalto.
Le prestazioni, rese nei modi prescritti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, saranno oggetto di fatturazione da parte dell’Appaltatore, con cadenza .
Le fatture devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia e comunque in maniera chiara e lineare, in modo da rendere i riscontri facili ed immediati.
L’Appaltatore invierà all’ATS esclusivamente fattura elettronica riportante il numero e la data dell’ordinativo nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.
ATS della Città Metropolitana di Milano
Denominazione Ente: ATS della Città Metropolitana di Milano Sede legale: Corso Italia, 52 – 00000 Xxxxxx
Codice Fiscale: 09320520969
Partita IVA: 09320520969
Codice IPA: atsmetmi
Codice Univoco ufficio: BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS
Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web xxx.xxxxxxxx.xxx.xx per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi del richiamato art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG).
Ai sensi dell’art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l’Amministrazione non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG di riferimento, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, d.l. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.
Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato dall’Amministrazione;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge.
- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero d’ordine d’acquisto;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile.
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
In mancanza delle informazioni sopra descritte, le fatture saranno rifiutate dall’Amministrazione, ai sensi del D.M. n. 132 in data 24.08.2020.
Si informa, altresì, che, con D.M. 7 Dicembre 2018 il MEF ha introdotto, dal 1° Febbraio 2020 per le forniture, e dal 1° gennaio 2021 per i servizi, l’obbligo di trasmissione di tutti gli ordini di beni e servizi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale tramite la piattaforma Nodo Smistamento Ordini (NSO), sviluppata da Sogei S.p.A., di cui al comma 412 della Legge di Bilancio n. 205/2017. Dopo l'entrata in vigore del NSO, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale al nodo stesso.
Pagamenti
Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dalla Amministrazione a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante ordinativi di pagamento.
Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:
- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra le prestazioni fornite e quelle richieste;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta.
Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all’appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore.
Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell’Appaltatore, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte dell’Amministrazione.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D.Lgs. 231/2002, testo vigente.
Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell’emissione dell’ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.
Per provvedere al pagamento l’Amministrazione dovrà essere in possesso di un D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito d’ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell’Appaltatore.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Amministrazione sarà tenuta all’osservanza di quanto disposto dall’art. 30 D.Lgs 50/2016 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
Art. 9) Direttore dell’Esecuzione del contratto
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è il dell’ATS .
Art 10) – Inadempienze e Penalità
L’aggiudicatario si dovrà impegnare a rendere disponibile il credito “Azure Monetary Commitment” sul portale Microsoft Azure della sottoscrizione di ATS Milano entro la data di avvio contrattuale. Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari al 0,1% del valore complessivo del contratto.
Si sottolinea che per quanto concerne i Livelli di Servizio (SLA) ATS Milano farà riferimento al documento “Contratto di Servizio per Microsoft Online Services” aggiornato e pubblicato sul sito
Microsoft - nell’ambito della regione “EMEA”, settore commerciale “Public Sector”, tipo di documento “Online Services SLA” - della pagina web
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx, con il seguente nome del relativo file “OnlineSvcsConsolidatedSLA(WW)(Italian)(meseanno di pubblicazione)”.
Qualora Microsoft dovesse modificare l’url di riferimento del sito, l’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente tale aggiornamento ad ATS Milano
Art. 11) - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del presente Contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’Amministrazione può risolvere il Contratto con l’Appaltatore durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Amministrazione;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione delle prestazioni di cui al presente CSA, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
L’Amministrazione deve, inoltre, risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- il Direttore dell’Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- si verifichi un’ipotesi di non rispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche del presente Contratto e dei relativi allegati, ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali. In tale caso l’ATS si riserva la
facoltà di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti;
- si siano verificati ipotesi di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara, relativi alla procedura attraverso cui è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto;
- si siano verificati violazioni di norme e principi contenuti nel Codice di Comportamento delle Amministrazioni, nel Codice Generale di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dall’Amministrazione e/o nel Patto di Integrità di cui alla DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019;
- sia realizzato subappalto non autorizzato dall’Amministrazione
- sia accertato il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- siano realizzate altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del contratto);
- siano sospese o interrotte le prestazioni da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Amministrazione);
- ricorrano le altre ipotesi di risoluzione specificamente previsti dal presente Contratto;
- l’Appaltatore non si adegui alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Ai sensi dell’art. 9 – bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. e i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- si verifichi cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del contratto fuori dai casi previsti dalla Legge.
La risoluzione del Contratto opererà di diritto nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi la risoluzione si verificherà quando l’Amministrazione provvederà a comunicare all’Appaltatore in forma scritta l’intenzione di valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456, comma 2 c.c..
Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato dall’ ATS, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto
il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, dichiara risolto il contratto.
Nei casi sopra previsti, l’Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 12) - Ipotesi di recesso
In materia di recesso si applica l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In particolare, Amministrazione ha diritto, ai sensi dell’art. 1671 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi formalmente all’ Appaltatore:
• in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’Appaltatore è obbligato a comunicare all’Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
• mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture dell’ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del presente Contratto richiesto da parte delle ATS;
• qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o e/o l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) attivassero una Convenzione riferita al servizio oggetto del presente Contratto;
• disposizioni nazionali o regionali che dovessero riflettersi sul servizio oggetto del presente Contratto;
• prezzi di aggiudicazione superiori rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall’ANAC nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
• venir meno delle condizioni iniziali previste dal presente Contratto.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con l’ATS, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima ATS.
In caso di recesso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguite, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito.
L’Appaltatore dovrà comunque, se richiesto dall’ATS, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’Amministrazione medesima, provocare danno alle stesse, fino al subentro di altro operatore economico.
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti gli organi di amministrazione o gli amministratori delegati o i Direttori Generali o i responsabili tecnici dell’ Appaltatore siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
Si applica anche in tale ipotesi di recesso quanto previsto in merito alla prosecuzione del servizio e al pagamento del servizio effettuato.
Non è consentito il recesso da parte dell’Appaltatore.
Art. 13) - Codice del Comportamento, Piano Anticorruzione e Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali
L’ATS della Città Metropolitana di Milano informa la propria attività contrattuale ai contenuti di cui al Codice di Comportamento, inteso come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’ATS sono tenuti ad osservare e delle responsabilità dell’Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
Il suddetto Codice è stato adottato dall’ATS con Deliberazione n. 120 del 07.02.2018 ed è reperibile sul sito internet aziendale xxx.xxx-xxxxxx.xx.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici ex DPR n. 62/2013 ed il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottati dall’ATS e disponibili sul rispettivo sito web.
L’Amministrazione stabilisce, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici
regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Art. 14) – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
L’Appaltatore non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Contratto.
Tutte le riserve che l’Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Amministrazione e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene di avere diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l’Appaltatore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art. 15) - Designazione responsabile esterno del trattamento di dati personali
Il Direttore Generale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano, in qualità di Titolare del Trattamento di Dati Personali dei cittadini che ad essa ricorrono, designa, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ai sensi del REG UE 679/2016, l’operatore economico quale Responsabile Esterno del trattamento di dati personali relativi al servizio oggetto del presente Contratto, come previsto dall’articolo 29 del citato Decreto e ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento UE 679/2016.
Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento delle attività.
, in quanto responsabile esterno, è tenuto:
• a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza;
• a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
• a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della fornitura/servizio;
• ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del suddetto Xxxxxx;
• ad informare l’interessato ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (modulistica), coordinandosi con il Titolare;
• ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l’aggiornamento periodico e la formazione;
• a fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d’ufficio;
• in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 del citato Decreto, riconducibili alla definizione di categorie particolari di dati di cui al Reg. UE 679/2016 (artt. 9 e 10), a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
• in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l’accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.
è responsabile dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
, quale responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verranno fornite all’atto dell’aggiudicazione e si impegna a comunicare alla Amministrazione i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.
L’Amministrazione informa che Titolare del trattamento dei dati è l’ATS della Città Metropolitana di Milano.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
Art. 16) - Deposito cauzionale
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali, si dà atto che l’Appaltatore ha stipulato,
quale deposito cauzionale definitivo, polizza fideiussoria n. rilasciata da
per una somma garantita di €
).
Art. 17) - Documenti che fanno parte del contratto
(euro
Costituiscono parti integranti del presente contratto il Capitolato Speciale d’Appalto, Capitolato Tecnico, l’offerta tecnico – qualitativa e l’offerta economica dall’Appaltatore prodotte in sede di partecipazione alla gara [altra eventuale documentazione], anche se non materialmente allegati.
Art. 18) - Foro competente
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di Procedura Civile, in caso di controversie è competente, il Foro di Milano.
Art. 19) - Spese bollatura del contratto
È a carico dell’Appaltatore la spesa inerente la registrazione del contratto, compresa l’imposta di registro e di bollo, nessuna eccettuata o esclusa.
L’imposta di bollo deve essere assolta o mediante la produzione fisica di n. 1 marca da bollo del valore di € 16,00 ogni n. 4 pagine di contratto, ovvero mediante il pagamento dell’imposta di bollo virtuale con le modalità indicate sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutte le spese per la scritturazione delle copie occorrenti alla stessa società ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dall’ATS della Città Metropolitana. L’IVA, se ed in quanto dovuta, sarà a carico dell’Amministrazione Appaltante.
Per l’Appaltante Per l’Appaltatore
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante Xxxxxx Xxxxxxxxxxx