CUI I DISTRIBUTORI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
B022/001
REGOLAMENTO IVASS NRO 40 DEL 2 AGOSTO 2018 - ALLEGATO 3 (ex modello 7A) INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI I DISTRIBUTORI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del Codice Delle Assicurazioni Private (codice) e del Regolamento IVASS Nro 40/2018
in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al Contraente copia del documento (allegato 4 al Regolamento XXXXX Xxx 00 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'Intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle
forme di tutela del Contraente;
- forniscono al Contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente o dell'Assicurato; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze;
nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal Contraente e dall'intermediario.
d) consegnano al Contraente copia della documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1) Assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione o all'intermediario espressamente in tale qualità;
2) Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici anche nella forma online che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1);
3) Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo Responsabilità Civile Auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la Responsabilità Cvile Auto), nonchè per i contratti degli altri rami danni con il
limite di 750 euro annue per ciascun contratto.
REGOLAMENTO IVASS NRO 40 DEL 2 AGOSTO 2018 - ALLEGATO 4 (ex modello 7B) INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI I DISTRIBUTORI
SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA, IL DISTRIBUTORE HA L'OBBLIGO DI CONSEGANRE AL CONTRAENTE IL PRESENTE DOCUMENTO, CHE CONTIENE NOTIZIE SUL DISTRIBUTORE MEDESIMO, SU POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI,
E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DELCONTRAENTE. L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA E' PUNITA CON LE SANZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 324 DEL DLGS 209/2005 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE ("Codice").
SEZIONE I - intermediario che entra in contatto con il Contraente: XXXXX XXXXXXX
Iscritto al registro degli intermediari assicurativi: Numero:
Data:
Attività svolta per conto di:
Ragione sociale: XXXXX XXXXXXX SRL
Sede legale ed operativa: Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx
Telefono: 00.00000000
Fax: 00.00000000
Posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Posta certificata: xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi:
Numero: B000137118
Data: 26/03/2007
Sezione: B
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta
IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX
SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo:
XXXXX BROKERS SRL agisce su incarico del Cliente
XXXXX XXXXXXX XXX ha in corso i seguenti accordi di libera collaborazione ai sensi dell'Art.22, comma 10, del D.lgs 18 ottobre 2012 n.179 convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n.221.
INCASSO* | COMPAGNIA/AGENZIA/SOTTOSCRITTORE | CODICE MANDATO |
Si | GENERALI ITALIA EX INA ASSITALIA AGENZIA ASSIFIERA | A01 |
Si | D.A.S. DIFESA SINISTRI SPA | A03 |
Si | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI/GERENZA MILANO | A04 |
Si | ITALIANA ASSICURAZIONI | A05 |
Si | APRIL ITALIA | X00 |
XX | X&X XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX 000 | X00 |
Xx | HELVETIA | A11 |
Si | AGENZIA PADANA SEVIZI ASSICURATIVI/HELVETIA VITA | A12 |
Si | LIBERTY SPECIAL MARKETS | X00 |
Xx | XXXXXXXX - XXXXXXX XXXXXXXX XXXX | X00 |
Xx | METLIFE EUROPE D.A.C | A15 |
Si | AEC UNDERWRITING | A16 |
Si | EUROPE ASSISTANCE | A17 |
Si | INSURANCE PLACEMENT AGENCY SRL | A18 |
Si | ASSIMERE SAS DI XXXXX XXXXXXXXXX - AGENZIA AXA | A19 |
Si | GENERALI ITALIA SPA AGENZIA 560 | A22 |
Si | GENERALI ITALIA AGENZIA T5F EX TORO ASSICURAZIONI | X00 |
Xx | XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX/XXXXXXX XXXXXX-XXX-XXXXXXXX | X00 |
Xx | TRUST RISK GROUP SPA | A31 |
NO | XXXXXX.XX | A35 |
Si | COFACE AGENZIA DIEPI XXX.XX SPA | A36 |
Si | ASSITA-ASSICURATRICE MILANESE | X00 |
Xx | XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX | X00 |
Xx | I.S.&B SRL AGENZIA PLURIMANDATO | A43 |
Si | AEC MASTER BROKER SRL | A45 |
Si | NAVIGATORS UNDERWRITING LIMITED | A46 |
Si | REALE MUTUA XXX.XX AGENZIA COLLI&PERIN MILANO DOGANA | A25 |
Con riferimento al pagamento dei premi:
1) i premi pagati dal Contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
2) se esiste l'accordo con l'impresa o con l'agenzia, ratificato dall'impresa e in corso di validità che autorizza XXXXX BROKERS SRL ad incassare i premi *(incasso S/N)*, il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ha effetto liberatorio
nei confronti del Contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. - Art.118 D.Lgs. 209/2005 -
SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni:
XXXXX BROKERS SRL conferma di recepire dalle Imprese d'assicurazione o dagli intermediari con cui ha in corso l'accordo di libera collaborazione ai sensi dell'Art.22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n.221, una remunerazione a titolo di provvigione in misura percentuale rispetto al premio imponibile dovuto dal Contraente.
SEZIONE IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi:
BRIAN BROKERS e le persone riportate nella SEZIONE I NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della BRIAN BROKERS.
XXXXX BROKERS SRL distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e laddove fornisce al Contraente una consulenza ai sensi dell'Art.119 ter del Codice, tale consulenza è basata su un'analisi imparziale e personale.
SEZIONE V - Informazioni sugli strumenti di TUTELA DEL CONTRAENTE:
L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
Il contraente e l'assicurato hanno facoltà di rivolgersi al:
Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione
c/o IVASS
Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - Tel.: +39 06/421.331
per richiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.
Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo all'IVASS.
PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RECLAMI
IVASS - (Provvedimento n. 46 del 3 maggio 2016)
I reclami, per poter essere trattati secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa, devono essere formulati esclusivamente per iscritto. I Reclami scritti devono essere inviati mediante posta ordinaria, raccomandata AR al seguente recapito:
XXXXX XXXXXXX SRL
XXX XXXXXXXXX XXXXXX 00 00000 XXXXXX
In alternativa
• xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
• Fax: 00.00000000
• Redatto sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx nell’area dedicata “reclami”
Nel caso di consegna diretta presso la sede sopra indicata, le faremo compilare e controfirmare il modulo di reclamo apponendo su questo la data di ricezione.
Da tale data ci riserviamo 45 giorni per risponderLe. L'iter di gestione del Suo reclamo potrà essere consultato in tempo reale nell'area clienti del sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx accedendo con le proprie credenziali utente (o registrandosi qualora già non lo fosse)
I reclami irrituali, cioè presentati con modalità diverse da quelle precedenti, sono comunque validi purché contengano:
• gli estremi del ricorrente
• data e luogo di presentazione del reclamo
• l’oggetto del reclamo
• i motivi del reclamo
Ai fini della presente procedura sono escluse le contestazioni relative:
• Al trattamento dei dati personali (G.D.P.R.)
RISOLUZIONE DEL RECLAMO E RISPOSTA AL RECLAMANTE
Terminata l’istruttoria, sarà nostra premura inviarLe la risposta:
- se il reclamo è ritenuto fondato, le indicheremo le iniziative che ci impegnamo ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate
- se il reclamo è ritenuto infondato o parzialmente infondato, un’illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto o parziale rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di rivolgersi all’Autorità di Xxxxxxxxx o altre forme di risoluzione stragiudiziale
della controversia, specificandone le modalità.
Ulteriori informazioni, modulo per i reclami, e descrizione completa della procedura sono disponibili presso i nostri uffici e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx