Schema di disciplinare di
ALLEGATO 6
Schema di disciplinare di
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi di gestione e funzionamento dei centri di cui all’art. 10 - ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e ss.mm.ii.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
3
4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 4
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 8
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 9
7.1 Requisiti di idoneità professionale 10
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 10
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 11
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete, GEIE 12
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 13
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 19
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 21
15.1 Domanda di partecipazione 22
15.2 Documento di gara unico europeo 22
15.3 Dichiarazioni integrative 24
15.4 Documentazione a corredo 26
15.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 26
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 28
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 28
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 29
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 30
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 30
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 31
23. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E STIPULA DEL CONTRATTO 32
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 33
24.2 Particolari condizioni di esecuzione 34
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 34
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 34
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il presente disciplinare-tipo si applica a tutte le procedure aperte bandite dalle Prefetture per l’affidamento dei contratti d’appalto indicati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Le Prefetture modificano il testo del disciplinare-tipo al fine di adeguarlo ad ogni sopravvenienza normativa. Le Prefetture possono, inoltre, procedere ad adattare le clausole del disciplinare alle proprie necessità, sempre nel rispetto del capitolato e dei relativi allegati.
Nel testo sono evidenziate, mediante il ricorso a corsivo o parentesi quadre, le parti variabili o opzionali come di seguito precisato.
A. IPOTESI ALTERNATIVE
Le clausole alternative sono segnalate dalle espressioni: [o in alternativa] o [oppure]. La stazione appaltante sceglie la clausola che ritiene più opportuna.
Ad esempio:
B. PARTI EVENTUALI E FACOLTATIVE
Le clausole eventuali e facoltative sono precedute da espressioni quali [Facoltativo], [Se richiesto…], [In caso di …] etc. La stazione appaltante sceglie se inserire o meno la clausola.
Ad esempio:
«[Facoltativo: in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.»
C. INDICAZIONI OPERATIVE
In appositi riquadri contrassegnati dall’annotazione
N.B.: .......
sono fornite indicazioni operative utili alla
stazione appaltante per la stesura del disciplinare. Tali riquadri andranno omessi nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.
Ad esempio:
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Talvolta sono fornite, tra parentesi quadre, ulteriori indicazioni operative che andranno omesse nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.
Ad esempio:
«[fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice».
DISCIPLINARE DI GARA
1. PREMESSE
Con determina/decreto a contrarre n. ...................... del ………….……, la Prefettura di ha deliberato
di affidare i servizi di gestione e funzionamento del centro di ………………………………… (nel seguito, Centro) per un fabbisogno presunto di posti pari a …………………… per il periodo ……………….
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
La procedura prevede l’affidamento dell’appalto senza la suddivisione in lotti, attesa l’esigenza di assicurare la flessibilità dell’organizzazione in relazione alle contingenti esigenze connesse all’andamento dei flussi ed alla variazione delle presenze dei migranti.
Il luogo di esecuzione è ...................................................... (codice NUTS..................) [la Prefettura integra la clausola fornendo indicazioni sul luogo di esecuzione anche con riferimento ad uno specifico allegato appositamente predisposto]
CIG........................
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è [indicare nome e cognome].
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Capitolato di appalto e allegati;
2) Bando di gara;
4) [ove presente] Patto di integrità/protocollo di legalità …….. [indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. … del , delibera n… del … da cui discende l’applicazione del
suddetto patto/protocollo];
5) [indicare eventuali altri allegati].
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx [indicare l’indirizzo completo
delle pagine relative].
[Facoltativo] La documentazione di gara è disponibile anche ….. [indicare luogo, orari e condizioni. es. presso gli uffici del RUP siti in ……………………………. nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore …….
alle ore ……., previo appuntamento telefonico al numero ……….… entro il (data del termine per la presa
visione). Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo ....................................[posta elettronica/PEC], entro il .................[indicare una data che sia almeno 6 giorni antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte]. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx [indicare l’indirizzo del profilo del committente
dove sono pubblicati i chiarimenti].
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2, tutte le comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC [indicare l’indirizzo PEC della stazione appaltante] e all’indirizzo
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
I concorrenti indicano, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui sopra.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO, IMPORTO
La procedura ha ad oggetto l’affidamento dell’appalto dei servizi di gestione e funzionamento del Centro, di seguito riportati e meglio descritti nel Capitolato e nei relativi allegati.
Descrizione dei servizi | P (principale) S (secondaria) | CPV |
Erogazione di servizi di gestione amministrativa, di assistenza generica e sanitaria alla persona e fornitura di beni | P | ………… |
Servizio di preparazione e fornitura dei pasti [ovvero, se impostato come sola fornitura] fornitura pasti | S | ………… |
Servizio di pulizia e di igiene ambientale | S | ………… |
Tabella 1
I prezzi a base di gara sono:
n. | Oggetto dell’appalto | Prezzo a base di gara |
1 | Servizi di gestione e funzionamento del Centro | € ……… pro die/pro capite |
2 | Fornitura del Kit | € per singolo kit |
Tabella 2
I suddetti prezzi a base di gara sono al netto di Iva se dovuta. Ad entrambi i prezzi verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente.
L’importo – in base al fabbisogno presunto di n. posti destinati all’accoglienza – è stimato in:
1) € ………………….per il servizio di cui al n. 1. Tale importo deriva dal prezzo a base di gara pro capite por die - che tiene conto dei costi medi di riferimento contenuti nell’allegato al vigente schema di capitolato – moltiplicato per il n. dei posti sopra menzionati e per la durata di 365 giorni;
2) € …………………. per la fornitura di cui al n. 2. Tale importo deriva dal prezzo a base di gara per singolo kit - che tiene conto dei costi medi di riferimento contenuti nell’allegato al vigente schema di capitolato – moltiplicato per un turnover stimato nel corso dei 12 mesi pari a n. 24;
3) € , non soggetti a ribasso, per la fornitura del Pocket Money (derivante dall’importo di €
2,50 moltiplicato per il n. dei posti sopra menzionati e per la durata di 365 giorni) e della tessera telefonica (derivante dall’importo di € 5,00 moltiplicato per il n. dei posti sopra menzionati e per un turnover stimato nel corso dei 12 mesi pari a n. 24.
L’importo complessivo, dato dalla somma delle voci di cui ai punti nn. 1, 2 e 3, è pari a
€………………………..
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice il prezzo pro capite pro die a base di gara tiene conto dei costi medi di riferimento del costo della manodopera secondo quanto indicato nell’allegato al vigente schema di capitolato.
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi decorrenti dalla data di [la
Prefettura indica il termine iniziale].
4.2 OPZIONI Rinnovo del contratto
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata non superiore a 12 mesi, per un importo stimato di € ……………..……[indicare l’importo complessivo per l’anno di rinnovo], al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
In caso di rinnovo la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto, alle medesime condizioni del precedente, previa negoziazione avente ad oggetto esclusivamente l’eventuale modifica del numero complessivo di posti, tenuto conto delle presenze effettive al momento del rinnovo nonché del fabbisogno stimato in base all’andamento dei flussi.
La Prefettura comunicherà all’appaltatore la volontà di procedere al rinnovo del contratto d’appalto mediante posta elettronica certificata almeno [indicare i giorni/mesi] prima della scadenza del contratto originario.
Modifiche del contratto
Il contratto d’appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, anche in ragione di aumento/decremento dei flussi, per quanto attiene al numero dei migranti cui dare accoglienza per un limite massimo del 50% dei posti contrattualizzati, resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del Codice relativamente al quinto d’obbligo.
Proroga tecnica
La durata del contratto di appalto potrà essere modificata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Valore complessivo ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore complessivo dell’appalto, Iva esclusa, tenuto conto delle opzioni e dei rinnovi di cui al presente paragrafo, è stimato in:
Importo complessivo di cui all’art. 3 comprensivo di oneri per la sicurezza] | Rinnovo | Opzione art.106, comma 12, | Opzione art.106, comma 1, lettera a), (Max 50% | TOTALE |
€ ………….. | € ………….. | € ………….. | € ………….. | € ………….. |
Tabella 3
Il valore della proroga tecnica non è quantificabile a priori.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici di cui all’art. 3, lett. p) del Codice ivi compresi gli enti del Terzo Settore che abbiano nei propri fini istituzionali quello di operare in un settore d'intervento pertinente all’oggetto del presente bando, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori retisti non partecipanti all’aggregazione di rete possono presentare offerta in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra operatori economici aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
[Facoltativo: qualora la stazione appaltante richieda una forma giuridica specifica ai raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, dopo l’aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del Codice, la forma di. [inserire la forma giuridica specifica].
[Facoltativo: in caso di specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, nell’esecuzione dell’appalto, dovranno rispettare, ai sensi dell’art. 45 comma 5 del Codice, le seguenti condizioni: …. [inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive].
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
N.B: le Prefetture possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all’oggetto dell’appalto e allo scopo perseguito.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
a) Per le imprese: iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Per le cooperative: iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
c) Per le cooperative sociali ex l. 381/1991 e i relativi consorzi: iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara
d) Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli Albi previsti dalla legge unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell’atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
e) Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: iscrizione in uno degli registri previsti dalla l. 383/2000 unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell’atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività oggetto della presente procedura di gara.
f) Per gli altri soggetti senza scopo di lucro: compatibilità della forma giuridica e dello scopo sociale riportati nello statuto e/o nell’atto costitutivo con le attività oggetto della presente procedura di gara.
g) …………….. [inserire, ove necessario, ulteriori requisiti di idoneità richiesti in relazione ai potenziali concorrenti al fine di provarne l’idoneità tecnica per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto (ad esempio iscrizione specifica per chi eseguirà le prestazioni relative al servizio di pulizia)].
NB: le Prefetture provvederanno ad aggiornare i requisiti sopra indicati a seguito della messa a regime del sistema previsto dal lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) che prevede l’istituzione di un Registro unico nazionale del Terzo settore ancora non operativo.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Gli ulteriori documenti non in possesso di pubbliche amministrazioni saranno forniti dal concorrente.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
h) [Facoltativo] Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n.….. [indicare da uno a massimo tre] esercizi finanziari disponibili di € IVA esclusa; tale requisito è richiesto
............................... [indicare le ragioni della richiesta ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice];
[o in alternativa al fatturato minimo annuo]
Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n [indicare da uno a massimo tre] esercizi finanziari
disponibili non inferiore ad €……….IVA esclusa; tale requisito è richiesto ........................... [indicare le ragioni della richiesta ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice];
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- [la stazione appaltante indica altri eventuali mezzi di prova].
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
i) [Facoltativo] Possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € [indicare un valore massimo del 50% dell’importo complessivo come indicato
all’art. 3].
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in corso di validità, in copia conforme.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
j) [Facoltativo] Esecuzione di servizi analoghi negli ultimi tre anni
[Se la Prefettura intende richiedere un servizio “di punta” e/o un elenco di servizi nella prestazione principale] Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:
un servizio analogo all’oggetto della prestazione principale di importo minimo pari a € ;
[in alternativa al singolo servizio di punta o in aggiunta ad esso]
un elenco di servizi analoghi all’oggetto della prestazione principale di importo complessivo minimo pari a € …………………..
N.B. Se la Prefettura intende richiedere un servizio “di punta” e/o un elenco di servizi anche in una o più delle prestazioni secondarie, formula apposita clausola, specificando rispetto a quali prestazioni secondarie i servizi devono essere posseduti e per quale importo minimo.
N.B.: la Prefettura, per i servizi analoghi, può prendere in considerazione un periodo più ampio degli ultimi tre anni al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza (allegato XVII, parte II lett. a) punto ii, del Codice).
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- [indicare altri eventuali mezzi di prova];
- [indicare altri eventuali mezzi di prova].
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- [indicare altri eventuali mezzi di prova]
- [indicare altri eventuali mezzi di prova]
k) [Facoltativo] [la Prefettura può prevedere ulteriori requisiti di capacità tecnica e
professionale al fine di garantire che gli operatori economici che partecipano alla gara possiedano le risorse umane e tecniche per eseguire l’appalto con adeguati standard di qualità. In tal caso per la comprova si utilizzano i mezzi di cui all’allegato XVII del Codice].
La comprova del requisito è fornita mediante [la Prefettura specifica i documenti richiesti
ai fini della comprova del requisito richiesto ricorrendo alle indicazioni di cui all’allegato XVII del Codice].
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI OPERATORI ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, GEIE
Gli operatori economici che partecipano con le modalità di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1 (iscrizione Registro delle imprese e/o altri Registri/Albi) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, da ciascun aderente al contratto di rete e indicato come esecutore nonché dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica e dal GEIE, in relazione alla natura di ciascuno ed alla relativa attività svolta.
[Se richiesto requisito di fatturato globale]
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. h) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
[o in alternativa]
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. h) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: ……………………… [la Prefettura indica l’eventuale percentuale/altra misura specifica richiesta per la mandataria e/o per la/le mandante/i]. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
[Se richiesto requisito relativo alla copertura assicurativa]
Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. i) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.
[Se richiesto il requisito di un servizio “di punta” analogo alla prestazione principale] Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. j) relativo al servizio di punta nella prestazione principale deve essere posseduto per intero dalla mandataria.
NB: la Prefettura, nel caso in cui abbia richiesto un servizio di punta anche in una o più delle prestazioni secondarie, dovrà formulare una apposita clausola nella quale indicare quale soggetto deve possedere tale requisito, ferma restando la sua infrazionabilità.
[Se richiesto il requisito di un elenco di servizi analoghi alla prestazione principale] Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. j) relativo all’elenco dei servizi analoghi, in caso di raggruppamento orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
NB: la Prefettura, nel caso in cui abbia richiesto un elenco dei servizi analoghi anche in una o più delle prestazioni secondarie, dovrà formulare una apposita clausola nella quale indicare quali soggetti devono possedere tale requisito, fermo restando che nel raggruppamento verticale ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire. In ogni caso la Prefettura può prescrivere misure minime per mandanti e mandatarie.
[Se previsti ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. k)I requisiti di cui al precedente punto 7.3 lett. .........[indicare i riferimenti degli ulteriori requisiti richiesti] sono posseduti da:
................................................................. [la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito].
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nei Registri delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio. Le consorziate indicate come esecutrici devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto 7.1 lett. a) - f) [ovvero g), se previsto come requisito] in relazione alla natura e all’attività svolta dalle medesime.
[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3] I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (cfr. art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice) di cui ai punti 7.2 e 7.3 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
[Facoltativo] Ai sensi dell’art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l’operatore economico sostituisce l’ausiliaria nei seguenti casi: ………………. [indicare i motivi non obbligatori di esclusione purché si tratti di requisiti tecnici].
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante (cfr punto 15.2 - DGUE, parte II, sezione C). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile – e quindi causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea che intenda subappaltare. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% [la Prefettura può motivatamente ridurre l’importo sino all’1% ovvero incrementarlo sino al 4% ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice] dell’importo complessivo indicato all’art. 3 e precisamente pari a € ………………….., salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice in ordine alle riduzioni della garanzia medesima.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso
....................................[la Prefettura indica gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario o postale];
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”
4) avere validità per ... giorni [almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell’offerta come indicata al successivo paragrafo 13] dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento/consorzio ordinario o il GEIE o l’aggregazione di rete siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs.
82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo su …………………….…………………….[indicare aree/locali oggetto di sopralluogo] è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni…. [indicare i giorni].
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a … [indicare indirizzo mail/PEC] e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore ….. del giorno …….
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ……. giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La stazione appaltante accerta - mediante consultazione dei propri sistemi/registri - l’avvenuto sopralluogo da parte dei concorrenti.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad €…………………… [il calcolo del contributo prende a riferimento l’importo complessivo dell’appalto di cui all’art. 3] secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ……del ……………. …………….[es., n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 o successiva delibera]pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara se non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano …. [specificare modalità, es. tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore …….. alle ore ……… presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in … ].
Il plico deve pervenire entro le ore ……. del giorno ……, esclusivamente all’indirizzo …..
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura:
CIG ………. procedura aperta per ....................................................
Scadenza offerte: Non aprire
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.
Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE in formato elettronico, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
[Facoltativo] Le dichiarazioni [specificare quali] potranno essere redatte sui modelli predisposti e
messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx [indicare indirizzo completo delle pagine relative].
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
[Facoltativo] Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per [indicare il numero dei
giorni pari ad almeno 180 giorni] dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo [ove predisposto, la Prefettura indica quale modello utilizzare]. Nella domanda il concorrente dichiara:
a) la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (operatore economico singolo, consorzio, raggruppamento, aggregazione di rete, GEIE);
b) in caso di raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun componente (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
c) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) dei consorziati per i quali il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi alcun consorziato si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
Nel caso di soggetti che partecipano in forma associata la domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, da ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dall’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dall’organo comune nonché dal ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura [e ove la stazione possegga un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contente l’indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”].
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
l’indirizzo completo delle pagine relative], secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega
1) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare (la quota percentuale dell’importo complessivo del contratto va indicata nella parte IV, lett. C) nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega
1) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore nei termini indicati al punto 15.3;
3) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B- C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
a) per il requisito relativo all’idoneità professionale di cui punto n. 7.1 la sezione A:
- n. 1, per l’iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio o all’Albo provinciale delle imprese artigiane (solo per gli operatori economici obbligati);
- n. 2, per l’iscrizione in altri tipi di Registri/Albi;
b) per i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 le corrispondenti voci della sezione B;
c) per i requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 le corrispondenti voci della sezione C.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto, mediante [la stazione appaltante indica le modalità di firma in conformità al
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82] ed è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete, dall’organo comune, ove presente, e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. [Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara:
per gli operatori economici indicati all’art. 80, comma 3 del Codice (impresa individuale, s.n.c., s.a.s, altro tipo di società o consorzio)
a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
per gli enti e le associazioni di promozione sociale:
b) che lo Statuto e/o l’atto costitutivo consentono lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura di gara;
c) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti che hanno la rappresentanza legale;
per gli altri soggetti senza scopo di lucro:
d) che la forma giuridica e lo scopo sociale riportati nello statuto e/o nell’atto costitutivo sono compatibili con le attività oggetto della presente procedura di gara;
e) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti che hanno la rappresentanza legale.
3. accetta, anche ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, le condizioni particolari di esecuzione con riferimento a quanto indicato all’art 24 del disciplinare e nelle corrispondenti parti del Capitolato e allegati, e dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. [in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] accetta il patto di integrità/protocollo di legalità … [indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. … del …, delibera n… del … da cui discende l’applicazione del suddetto patto/protocollo] allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. [in caso di vigenza di codice di comportamento della stazione appaltante] dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con ……… reperibile a [indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo] e si impegna, in
caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ;
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 9;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 9;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (dati identificativi dei rappresentanti e degli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 5 (protocollo di legalità); n. 6 (codice di comportamento); n. 8 (privacy) e, ove pertinente, n. 9 (concordato preventivo).
Le aggregazioni di rete di cui al punto 5, lett. a), b), c) del presente disciplinare si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (dati identificativi dei rappresentanti e degli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 5 (protocollo di legalità); n. 6 (codice di comportamento); n. 8 (privacy) e, ove pertinente, n. 9 (concordato preventivo);
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore con riferimento a n. 1 integrazioni al DGUE; n. 2 (dati identificativi dei rappresentanti e degli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3).
15.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
10. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
11. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
12. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
13. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
14. per gli operatori economici che ricorrono all’avvalimento e/o al subappalto, documentazione di cui al punto 15.2 parte II del DGUE;
15.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di rete
I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete- soggetto)
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
II. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (c.d. rete contratto)
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
III. rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo:
- in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta tecnica predisposta secondo quanto indicato nell’allegato ……del Capitolato [oppure, nel caso in cui la Prefettura abbia redatto apposito modello da mettere a disposizione dei concorrenti, sostituire la clausola riportando i riferimenti del medesimo.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello…….… [riportare i riferimenti del modello redatto dalla Prefettura] e contenere i seguenti elementi:
a) il ribasso percentuale cha sarà applicato ad entrambi i prezzi a base di gara (prezzo pro capite pro die
e prezzo per singolo kit di cui all’art 3) - al netto di Xxx, se dovuta.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali, con troncamento delle successive.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino il prezzo/importo a base d’asta.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base punteggi e alle formule previsti negli allegati al Capitolato.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno …….., alle ore ……… presso … [indicare l’indirizzo] e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo ....................... [specificare mezzo: es. pubblicazione sul sito informatico/PEC] almeno [indicare il numero] giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo .......................
[specificare mezzo: ad es. pubblicazione sul sito informatico/PEC, etc.] almeno ....................[indicare il numero] giorni prima della data fissata.
Il [scegliere tra RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell’organico
della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante - cfr. Linee Guida ANAC n.3] procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il [RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice:
……………………………………….. [indicare le relative modalità].
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell’operatività dell’Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all’art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice. Al momento dell’entrata in vigore dell’Albo le stazioni appaltanti provvederanno ad aggiornare tali prescrizioni nelle parti in cui si renderà necessario.
Le incompatibilità di cui all’art. 77 comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con riferimento alla singola procedura.
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n [min. 3 max 5]
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il...........................[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei predetti allegati.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nei predetti allegati.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul …………..[scegliere tra offerta economica o offerta tecnica].
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica ad individuare il concorrente che verrà collocato prima nella graduatoria.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al...........................[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio] - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E STIPULA DEL CONTRATTO
La procedura aperta di cui al presente disciplinare si concluderà con l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’operatore economico che ha presentato la miglior offerta.
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice la quale, con tale adempimento, chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e i documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
[Facoltativo] Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla conclusione del medesimo, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
a) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, i documenti necessari alla prova del possesso dei requisiti generali e speciali. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
c) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
d) richiedere, ai fini delle verifiche antimafia, una dichiarazione contenente i dati identificativi e luogo di residenza dei soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011 e dei relativi familiari conviventi di maggiore età.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. a).
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni [la stazione appaltante può stabilire un termine diverso] dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato….............. [indicare “con atto pubblico notarile informatico” oppure “in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante” oppure “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”].
L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, deposita:
- la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice;
- copia conforme della copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, ove non già in possesso dell’Amministrazione;
- i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
L’aggiudicatario, prima dell’inizio della prestazione, comunica per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,. ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del
d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € ........................ La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
24.1 CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, l’aggiudicatario, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro. Ciò previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione dell’operatore e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’erogazione del servizio, garantendo l’applicazione dei CCNNL di settore e di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
24.2 PARTICOLARI CONDIZIONI DI ESECUZIONE
Per ragioni connesse a considerazioni economiche che coinvolgono, altresì, la salvaguardia dei livelli occupazionali, in conformità a quanto previsto dall’art. 24, commi 2 e 3 del Capitolato, qualora nel centro non si registrino presenze di migranti, al gestore dovrà essere riconosciuto il rimborso delle spese per le utenze eventualmente a suo carico nonché un corrispettivo pari al costo del personale da utilizzarsi, quale presidio fisso ed indispensabile, nella misura indicata nella Tabella di cui all’Allegato A del Capitolato. Nell’ipotesi in cui le presenze nel punto di crisi si riducano transitoriamente al di sotto del limite delle 25 unità, all’ente gestore dovrà essere riconosciuto, per il corrispondente periodo, il corrispettivo pari al prezzo pro capite e pro die dei servizi di cui all’art 2, lettere A), B), C) del Capitolato, commisurato in ogni caso a n. 25 ospiti. Resta fermo, il pagamento del corrispettivo sulla base delle effettive presenze, nel caso in cui il punto di crisi accolga nuovamente ospiti in misura superiore alle 25 unità.
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ……................... [indicare il foro competente], rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.