DELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Registro delle Deliberazioni
DELLA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Delibera n. 323
SEDUTA DEL 02/11/2011
Riguardante l’argomento inserito al n. 17 dell’ordine del giorno:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TERRITORIALE (ART. 12,
C. 6 LETT. A DEL PTCP) CON I COMUNI DI CAMPEGINE, GATTATICO E SANT'ILARIO D'ENZA, RELATIVO ALL'AMBITO DI QUALIFICAZIONE PRODUTTIVA DI RILIEVO SOVRAPROVINCIALE "CASELLO TERRE DI CANOSSA-CAMPEGINE" - REF. N. 56561
L’anno duemilaundici questo giorno 02 del mese di Novembre alle ore 16:15 in Reggio Emilia, nella sala delle adunanze posta nella Sede Provinciale, si è riunita la Giunta della Provincia per trattare gli affari all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza la Sig.ra XXXXXX XXXXX. Sono presenti i Signori:
XXXXXX XXXXX | PRESIDENTE | Presente |
XXXXXXXX XXXXXXXXX | VICEPRESIDENTE | Assente |
XXXX XXXXXXX | ASSESSORE | Presente |
XXXXXXX XXXXXXX | ASSESSORE | Presente |
XXXXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | Assente |
XXXXXX XXXXX | ASSESSORE | Presente |
XXXXXXX XXXXX | ASSESSORE | Assente |
XXXXXXXX XXXXXXXXXX | ASSESSORE | Presente |
Presenti n.5 Assenti n. 3
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa XXXXXX XXXXXXXXX.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Provinciale
Premesso che:
l’art. 15 della L.R. 20/2000 recita:
1. I Comuni e la Provincia possono promuovere accordi territoriali per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni ovvero per coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneita' delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali”. omissis
2. Per l'attuazione del PTCP la Provincia puo' promuovere accordi territoriali diretti a definire, anche con riguardo alle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di livello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito e che attengono:
a) alla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale previste dal piano nonche' delle infrastrutture, opere o servizi cui e' subordinata l'attuazione dei piani urbanistici comunali, a norma del comma 4 dell'art. 26;
b) a interventi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico ovvero alla realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambientali;
c) a progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse paesaggistiche e ambientali del territorio.
3. Gli accordi territoriali di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.
4. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla presente legge, la disciplina propria degli accordi tra amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 1990;
Visto l’allegato 5 alle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione consiliare n. 124 del 17 giugno 2010;
Considerato che:
il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione consiliare n. 124 del 17 giugno 2010, di seguito PTCP, individua nella tav. P3a un ambito di sviluppo di qualificazione produttiva di rilievo sovraprovinciale denominato “Casello Terre di Canossa – Campegine” con un bacino di gravitazione esteso, indicativamente, ai comuni di Campegine, Gattatico e X.Xxxxxx d’Enza;
le vocazioni funzionali per tale ambito, così come indicate dal PTCP sono:
− attività manifatturiere di alto contenuto tecnologico
− funzioni terziarie avanzate e commerciali a sostegno dell’agroalimentare
− servizi di supporto al comparto turistico-culturale ed enogastronomico
− funzioni logistiche e per il trasporto;
il predetto strumento urbanistico prescrive che l’attuazione delle previsioni relative agli ambiti di qualificazione produttiva di rilievo sovraprovinciale e sovracomunale (ove sia prevista una componente “di sviluppo”) sia disciplinata attraverso specifici Accordi territoriali da stipularsi tra la Provincia ed i Comuni interessati dai bacini di gravitazione;
l’art 15 sopra richiamato riconosce “l’Accordo territoriale” come lo strumento negoziale che la Provincia e i Comuni possono utilizzare per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni e per definire gli interventi di livello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito, e che l’art. A-13 sancisce che le aree produttive di rilievo sovracomunale siano attuate attraverso tali Accordi;
il PTCP prescrive che gli ambiti di qualificazione produttiva di rilievo sovracomunale debbano raggiungere la qualifica di Aree Ecologicamente Attrezzate, ai sensi della delibera del Consiglio Regionale nr. 118 del 2007;
l’Allegato 5 alle norme di attuazione del PTCP 2010 (“Linee guida per l’elaborazione dei piani urbanistici comunali e direttive per l’applicazione del Titolo II – Il sistema insediativo”) individua i contenuti minimi per gli Accordi territoriali;
Atteso che:
la Provincia, con la collaborazione dello IUAV, ha predisposto delle linee guida per la trasformazione di paesaggi relativi al previsto polo produttivo di interesse sovracomunale, collegato al casello autostradale di “terre di Canossa – Campegine”;
il Comune di Campegine ha adottato il Piano Strutturale Comunale con deliberazione consiliare n. 21 del 29 aprile 2010, a seguito della conferenza di pianificazione e dell'accordo di pianificazione con la Provincia concluso in data 23 giugno 2009;
l'Accordo di pianificazione sottoscritto fra il Comune di Campegine e la Provincia di Reggio Emilia prevede:
− l’individuazione ideogrammatica di una “direttrice di sviluppo produttivo”, un areale di localizzazione di nuove aree produttive artigianali - industriali da programmare in accordo con l’Amministrazione Provinciale ed i confinanti comuni di Sant’Ilario d’Enza e Gattatico, individuato nel PTCP all’epoca
adottato, quale Xxxx produttivo ecologicamente attrezzato di interesse sovraprovinciale.
− entro tale direttrice di sviluppo, di localizzare in aree contermini al nuovo Casello autostradale (dal tracciato autostradale al limite nord della zona agricola di valore paesaggistico – ambientale) un ambito d’intervento di iniziativa pubblica con un mix funzionale capace di dare risposta alle esigenze di ambientazione stradale, di spazi per servizi all'autotrasporto, per il soccorso stradale e la protezione civile, e per le esigenze di intervento delle aziende di trasporto e logistica, coinvolgendo nel progetto la riqualificazione dell'area occupata da fabbricati rurali dismessi o in dismissione;
nel PSC adottato del Comune di Campegine quest’ultimo ambito è stato individuato, nella tav. PS1 con apposita campitura, nelle sue caratteristiche strutturali per la porzione di nuovo insediamento, con una superficie territoriale indicativa pari a 250.000 mq circa e che i Comuni di Gattatico e X. Xxxxxx d’Enza hanno da poco intrapreso i lavori per la redazione dei propri PSC;
Ritenuto pertanto di approvare il testo dell’ACCORDO TERRITORIALE PER L'AMBITO DI QUALIFICAZIONE PRODUTTIVA DI RILIEVO SOVRAPROVINCIALE - DENOMINATO "CASELLO TERRE DI CANOSSA-
CAMPEGINE" con i Comuni di Campegine, Gattatico e Sant’Ilario d’Enza, allegato al presente atto quale parte integrate e sostanziale, finalizzato alla definizione condivisa di obiettivi, scelte strategiche di assetto funzionale e principali dotazioni ed infrastrutture inerenti lo sviluppo dell'ambito di qualificazione produttiva denominato "Casello Terre di Canossa-Campegine" e la sua realizzazione come Area Ecologicamente Attrezzata in attuazione delle previsioni del PTCP;
Dato atto che in sede di sottoscrizione dell’Accordo potranno essere apportate modificazioni formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali;
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
A voti unanimi, espressi nelle forme di rito,
DELIBERA
di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il testo dell’ACCORDO TERRITORIALE PER L'AMBITO DI QUALIFICAZIONE PRODUTTIVA DI RILIEVO SOVRAPROVINCIALE - DENOMINATO "CASELLO TERRE DI
CANOSSA-CAMPEGINE" con i Comuni di Campegine, Gattatico e Sant’Ilario d’Enza, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che:
in sede di sottoscrizione dell’Accordo potranno essere apportate le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;
l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente. Infine la Giunta Provinciale,
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione; Visto l'art. 134,comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
LA PRESIDENTE XXXXX XXXXXX
IL VICE SEGRETARIO GENERALE XXXXXX XXXXXXXXX
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal
Reggio Xxxxxx, IL VICE SEGRETARIO GENERALE XXXXXX XXXXXXXXX
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 il 02/11/2011
Reggio Xxxxxx, IL VICE SEGRETARIO GENERALE XXXXXX XXXXXXXXX
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000, il
Reggio Xxxxxx,
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal al
Reggio Emilia,
ACCORDO TERRITORIALE PER L'AMBITO DI QUALIFICAZIONE PRODUTTIVA DI RILIEVO SOVRAPROVINCIALE DENOMINATO
"CASELLO TERRE DI CANOSSA-CAMPEGINE"
Ai sensi dell’art. 15 della LR 20/2000 e dell’Allegato 5 alle NA del PTCP 2010 della Provincia di Reggio Emilia
tra
- la Provincia di Reggio Emilia, rappresentata dalla Presidente Xxxxx Xxxxxx
- il Comune di Campegine, rappresentato dal Sindaco
- il Comune di Gattatico, rappresentato dal Sindaco
- il Comune di Sant'Ilario d'Enza, rappresentato dal Sindaco
PREMESSO
che il P.T.C.P. vigente della Provincia di Reggio Emilia approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n°124 del 17/06/2010 (di seguito PTCP 2010) individua nella tav. P3a un ambito di sviluppo di qualificazione produttiva di rilievo sovraprovinciale denominato “Casello Terre di Canossa – Campegine” con un bacino di gravitazione esteso, indicativamente, ai comuni di Campegine, Gattatico e X.Xxxxxx d’Enza;
che le vocazioni funzionali per tale ambito, così come indicate dal PTCP sono:
- attività manifatturiere di alto contenuto tecnologico
- funzioni terziarie avanzate e commerciali a sostegno dell’agroalimentare
- servizi di supporto al comparto turistico-culturale ed enogastronomico
- funzioni logistiche e per il trasporto
che il PTCP 2010 prescrive che l’attuazione delle previsioni relative agli ambiti di qualificazione produttiva di rilievo sovraprovinciale e sovracomunale (ove sia prevista una componente “di sviluppo”) sia disciplinata attraverso specifici Accordi territoriali da stipularsi tra la Provincia ed i Comuni interessati dai bacini di gravitazione;
che l’art 15 della LR 20/2000 riconosce “l’Accordo territoriale” come lo strumento negoziale che la Provincia e i Comuni possono utilizzare per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni e per definire gli interventi di livello sovracomunale da realizzare in un arco temporale definito, e che l’art. A-13 sancisce che le aree produttive di rilievo sovracomunale siano attuate attraverso tali Accordi;
che il PTCP 2010 prescrive che gli ambiti di qualificazione produttiva di rilievo sovracomunale debbano raggiungere la qualifica di Aree Ecologicamente Attrezzate, ai sensi della delibera del Consiglio Regionale nr. 118 del 2007;
che l’Allegato 5 alle norme di attuazione del PTCP 2010 (“Linee guida per l’elaborazione dei piani urbanistici comunali e direttive per l’applicazione del Titolo II
– Il sistema insediativo”) individua i contenuti minimi per gli Accordi territoriali che si intendono qui richiamati;
che la Provincia, con la collaborazione dello IUAV, ha predisposto delle linee guida per la trasformazione di paesaggi relativi al previsto polo produttivo di interesse sovracomunale, collegato al casello autostradale di “terre di Canossa – Campegine”;
che il Comune di Campegine ha adottato il Piano Strutturale Comunale con deliberazione consiliare n. 21 del 29 aprile 2010, a seguito della conferenza di pianificazione e dell'accordo di pianificazione con la Provincia concluso in data 23 giugno 2009;
che l'accordo di pianificazione sottoscritto fra il Comune di Campegine e la Provincia di Reggio Emilia prevedeva:
- l’individuazione ideogrammatica di una “direttrice di sviluppo produttivo”, un areale di localizzazione di nuove aree produttive artigianali – industriali da programmare in Accordo con l’Amministrazione Provinciale ed i confinanti comuni di Sant’Ilario d’Enza e Gattatico, individuato nel PTCP all’epoca adottato, quale Polo produttivo ecologicamente attrezzato di interesse sovraprovinciale.
- entro tale direttrice di sviluppo, di localizzare in aree contermini al nuovo Casello autostradale (dal tracciato autostradale al limite nord della zona agricola di valore paesaggistico – ambientale) un ambito d’intervento di iniziativa pubblica con un mix funzionale capace di dare risposta alle esigenze di ambientazione stradale, di spazi per servizi all'autotrasporto, per il soccorso stradale e la protezione civile, e per le esigenze di intervento delle aziende di trasporto e logistica, coinvolgendo nel progetto la riqualificazione dell'area occupata da fabbricati rurali dismessi o in dismissione;
che nel PSC adottato del Comune di Campegine quest’ultimo ambito è stato individuato, nella tav. PS1 con apposita campitura, nelle sue caratteristiche strutturali per la porzione di nuovo insediamento, con una superficie territoriale indicativa pari a 250.000 mq circa;
che il Comune di X. Xxxxxx x’Xxxx ha da poco intrapreso i lavori per la redazione dei proprio PSC ed il Comune di Gattatico deve ancora avviare l'elaborazione del nuovo piano urbanistico comunale;
che tali strumenti adottati ed in divenire dovranno conformarsi ai contenuti del presente accordo;
SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE
Art. 1. Oggetto, inquadramento urbanistico e bacino di gravitazione
1. Oggetto del presente Accordo è la definizione condivisa di obiettivi, scelte strategiche di assetto funzionale e principali dotazioni ed infrastrutture inerenti lo sviluppo dell'ambito di qualificazione produttiva denominato "Casello Terre di Canossa-Campegine", e la sua realizzazione come Area Ecologicamente Attrezzata in attuazione delle previsioni del PTCP 2010.
2. L’ambito è localizzato, come da cartografia allegata, sia nelle aree contermini al nuovo casello autostradale "Terre di Canossa-Campegine" (tra il tracciato autostradale, la S.P. 39 e il limite nord della zona agricola di valore paesaggistico – ambientale come delimitata dal PTCP 2010) sia, per le parti di nuovo insediamento, ad ovest ed in continuità con l’ambito denominato “P.P. Coopsette - Milanello”, già inserito nel PRG vigente del Comune di Campegine.
3. Il PTCP 2010 riconosce a tale ambito la valenza di polo strategico per la competitività, l’internazionalizzazione, la qualificazione e lo sviluppo del sistema economico reggiano, opportunità per la costituzione di un ambito specializzato per attività produttive e per la logistica ecoefficiente di interesse sovra-provinciale. Il bacino di gravitazione è costituito dai comuni di Campegine, Gattatico, Sant'Ilario d'Enza, firmatari del presente Accordo.
4. L’ambito sarà fondato su una nuova concezione degli spazi dedicati alla produzione, integrati da un’ampia gamma di dotazioni tecnologiche e ambientali e con la presenza di una significativa quota di spazi aperti a verde pubblico e privato permeabile (che non potrà essere inferiore al 45% della superficie territoriale). Al contempo sono da prevedersi insediamenti di buona qualità edilizia ed architettonica, che utilizzano fonti energetiche rinnovabili e sistemi per il contenimento dei consumi termici e delle emissioni inquinanti (in atmosfera, nelle acque superficiali e sotterranee, ecc.) nonché un’adeguata dotazione di infrastrutture tecnologiche innovative (ad es. cablatura a banda larga).
5. La Provincia di Reggio Emilia ed i Comuni si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a mettere in atto le azioni ed i provvedimenti amministrativi necessari ad attuare le scelte previste nel presente Accordo.
Le Parti, altresì, assumono quanto disposto dal presente articolato (nonché dall'accordo territoriale attuativo) come riferimento vincolante per l'elaborazione ed approvazione dei PSC, dei POC e dei Piani Urbanistici Attuativi, o di eventuali varianti ai PRG vigenti che si rendessero necessarie, nonché per la programmazione e progettazione delle opere pubbliche di competenza e di tutte le ulteriori attività amministrative attinenti alla progettazione urbanistica, edilizia ed architettonica relative all'ambito in oggetto.
6. L'Accordo è costituito dal presente documento di cui le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante.
Art. 2. Assetto funzionale e obiettivi di qualificazione
1. Il Comuni individuano nell’ambito denominato “Casello Terre di Canossa- Campegine” il luogo insediativo principale per lo sviluppo di nuove attività produttive, l’ampliamento e trasferimento di quelle già insediate e per la delocalizzazione di quelle incongrue, in conformità alle previsioni del PTCP 2010; altresì, i Comuni, all’interno dei rispettivi Piani Strutturali Comunali in corso di redazione o attraverso varianti ai PRG, non potranno prevedere altri nuovi ambiti specializzati per attività produttive, fatte salve le eventuali previsioni di modesti ampliamenti degli ambiti specializzati per attività produttive di livello comunali se coerenti con l'art. 12 delle Norme di attuazione del PTCP.
2. Le parti convengono che l'ambito in oggetto dovrà prioritariamente soddisfare le esigenze insediative e funzionali relative a:
a) aziende manifatturiere di elevato livello tecnologico od appartenenti a settori produttivi a maggiore contenuto tecnologico;
b) attività terziarie avanzate e commerciali a sostegno dell’agroalimentare;
c) attività e servizi di supporto al comparto turistico-culturale ed enogastronomico;
d) attività legate alla logistica per il trasporto, servizi all'autotrasporto, per il soccorso stradale e la protezione civile;
e) attività derivanti dalla eventuale delocalizzazione di insediamenti incongrui sotto il profilo urbanistico ed igienico-sanitario presenti sui territori dei tre Comuni, previa loro qualificazione ambientale in coerenza con il livello di qualità ambientale, urbanistica, edilizia, tecnologica, che dovrà assumere l'ambito produttivo.
Con riferimento all’articolazione funzionale sopra prevista le parti concordano di indicare quella di cui alla lettera a) come prioritaria sulle restanti, posto che la tipologia d) sarà limitata alle sole aree limitrofe al casello “Terre di Canossa- Campegine”.
3. Al contempo, oltre ai requisiti qualitativi richiesti per l’APEA, la progettazione attuativa ed edilizia dell'ambito dovrà tenere conto delle Linee guida per la trasformazione di paesaggi relativi al previsto polo produttivo di interesse sovracomunale, collegato al casello autostradale di “terre di Canossa – Campegine”. redatte dalla Provincia di Reggio Emilia e dovrà porre una particolare cura, altresì, all’efficienza energetica e all’innovazione tecnologica, come meglio specificato al seguente art. 4.
Art. 3. Fabbisogni e linee evolutive
1. Le parti convengono sulla quantificazione di un fabbisogno, nella prima fase di sviluppo dell'ambito, che potrà essere soddisfatto dall'area individuata dal Comune di Campegine nel proprio territorio, pari ad una superficie territoriale di 25 ettari (si veda schema allegato), da sommarsi all’ambito denominato “P.P. Coopsette Milanello” già previsto nel PRG vigente di Campegine e già sottoposto a Piano Particolareggiato.
2. Successivamente, in una seconda fase, lo sviluppo dell’APEA sarà ospitato nell’area, ubicata nel Comune di Gattatico, ad ovest ed in continuità, come da cartografia allegata, con l’ambito denominato “P.P. Coopsette-Milanello". Il fabbisogno relativo a questa ulteriore fase sarà definito nel corso dell’elaborazione dei nuovi strumenti urbanistici dei Comuni di Gattatico e di Sant’Ilario (tramite accordo territoriale integrativo) ed attuato negli strumenti urbanistici del Comune di Gattatico tenendo conto di quanto indicato all'articolo 1.
3. L'ambito dovrà comunque attuarsi in più fasi, in relazione alla verifica degli impatti sui sistemi naturali ed antropici ed alla conseguente realizzazione delle connesse dotazioni infrastrutturali ed ecologico ambientali come meglio specificato in seguito.
4. Stante i fabbisogni sopra riportati ed i limiti alla espansione definiti dal PTCP 2010 e che qui si richiamano: "l'individuazione di ambiti di nuovo insediamento in contiguità con le aree produttive esistenti o previste ad ovest del casello autostradale, dovrà avvenire assumendo come limiti fisici l'asse autostradale a nord e la S.P. 39 a sud ed, in prossimità del casello, lo scolo Fontana ed il limite della zona di particolare interesse paesaggistico ambientale come rappresentata nella tav. P5a, preservando l'integrità delle aree agricole a sud della S.P.", le Parti assumono lo schema di assetto urbanistico di massima di seguito allegato riportante le direttrici di espansione dell'ambito, le macro destinazioni funzionali e le principali infrastrutture per la mobilità
5. Per quanto attiene le funzioni commerciali di interesse sovracomunale, ai sensi dell'Allegato 6 delle NA del PTCP 2010, l'ambito potrà ospitare, a seguito di proposte adeguate e dei necessari atti amministrativi, una grande struttura non alimentare entro il limite massimo di 10.000 mq. di Sv. La realizzabilità della grande struttura di vendita è subordinata alla disponibilità del range di variazione di cui all'art. 25 del PTCP 2010. Data la localizzazione del casello quale porta di accesso delle "Terre di Canossa" è ammessa inoltre la realizzazione di strutture alimentari (entro la tipologia delle aggregazioni di medie) che offrano prodotti enogastronomici tipici della Val d'Enza.
Art. 4. Obiettivi e criteri per il progetto di un nuovo paesaggio e la realizzazione di un'area produttiva ecologicamente attrezzata
1. Le parti concordano con gli obiettivi di qualificare l’Ambito dal punto di vista urbanistico ed architettonico, infrastrutturale, ambientale e della dotazione di servizi, nonché di promuovere la sua trasformazione in area ecologicamente attrezzata, ai sensi dell’art. A-14 della L.R. 20/2000 e della normativa regionale vigente in materia, secondo le modalità ed i criteri che saranno definiti nell’accordo territoriale attuativo, oltre a quanto evidenziato dal presente accordo. A tale scopo sarà realizzato uno studio di fattibilità sull’assetto dell’ nel suo complesso, coinvolgendo anche l’area del PP “Coopsette-Milanello”
2. I nuovi insediamenti dovranno integrarsi anche con gli obiettivi di valorizzazione e qualificazione paesaggistica del territorio (rif. Allegato 1 NA PTCP 2010), tenendo conto delle risorse del paesaggio agricolo e le sue eccellenze agro-alimentari e sulle potenzialità di implementazione del casello autostradale, quale porta di accesso alle risorse turistiche e culturali offerte dalle terre di Canossa e dalla Val d’Enza.
3. Per perseguire tali finalità prioritarie la progettazione dell'ambito (a partire dai contenuti dei PSC o del PRG, sino all'accordo territoriale attuativo, al POC ed ai PUA per le parti di propria competenza) dovrà riconoscere il valore paesaggistico del sistema agricolo circostante e le seguenti eccellenze:
- la matrice fondiaria dei suoli agricoli tuttora leggibile nei segni della centuriazione romana;
- la presenza della viabilità (SP 39 Taneto-Castelnovo Sotto) e delle relative canalizzazioni storiche di connessione tra il centro di Campegine e la Val d’Enza;
- la presenza di ville e poderi agricoli tra la via Emilia e l’ambito oggetto del presente accordo;
- la presenza di ritrovamenti archeologici risalenti all’età del ferro ed all’età romana;
- il sistema minore di segni che caratterizzano il paesaggio agricolo (siepi, rete idrica, viabilità poderale, etc.).
4. La progettazione dell'ambito dovrà favorire la valorizzazione e recupero paesaggistico della strada di accesso alla Val d’Enza (SP 39) che, anche in relazione alla previsione della nuova via Emilia bis, vedrà progressivamente ridurre i flussi di traffico pesante a vantaggio della mobilità lenta e del recupero dei canali a bordo stradale, dove non più visibili.
5. Dovranno, altresì, essere assunti i seguenti criteri:
a) Paesaggio
Sviluppo di un progetto paesaggistico unitario a corredo del POC a partire dalle seguenti indicazioni di massima:
- valorizzare il margine settentrionale dell'ambito nonché le aree intercluse dalle infrastrutture viarie ed i fronti delle aree prospicienti la strada storica, attraverso la realizzazione di fasce alberate;
- realizzare una fascia verde tra il margine meridionale dell’ambito territoriale interessato e le aree agricole adiacenti. In particolare tale fascia dovrà assolvere le funzioni di filtro, depurazione delle acque meteoriche che percolano sui suoli permeabili e di bacino di laminazione per il governo degli eccessi idraulici (a tal fine dovrà osservarsi il principio di invarianza idraulica di cui all'art. 70 delle NA del PTCP 2010);
- in considerazione dei ritrovamenti dell’età del ferro e dell’età romana segnalati nella redigenda carta della potenzialità archeologica sarà necessario mettere in atto le eventuali disposizioni che a riguardo detterà la Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Xxxxxx Xxxxxxx;
- integrare le volumetrie di progetto con la sistemazione degli spazi aperti e dei piazzali di manovra, della viabilità di accesso e dei parcheggi a raso e con il progetto di illuminazione.
b) Ambiente
L’Accordo territoriale attuativo, di cui alla lettera b del comma 6 dell’art. 11 delle Norme di PTCP, dovrà contenere dettagliatamente gli obiettivi di qualità ed i requisiti che si intendono perseguire nell’attuazione dell’APEA, nonché le opere, gli impianti e le misure gestionali che dovranno realizzarsi a tal fine, a specificazione di quanto riportato nel presente Accordo, articolati per singoli tematismi.
In particolare dovranno essere adottati particolari accorgimenti infrastrutturali e gestionali in un sistema unitario e di qualità, al fine di garantire elevate prestazioni ambientali relativamente ai seguenti settori:
a) salubrità e igiene dei luoghi di lavoro;
b) prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del terreno;
c) smaltimento e recupero rifiuti;
d) trattamento delle acque reflue;
e) contenimento del consumo dell’energia e al suo utilizzo efficace;
f) prevenzione, controllo e gestione delle sostanze pericolose;
g) adeguata e razionale accessibilità delle persone e delle merci.
c) Mobilità ed accessibilità
• minimizzazione dei nodi di accesso alle aree di nuovo insediamento dalla SP 39, utilizzando i nodi già esistenti o in fase di esecuzione e realizzazione di una viabilità di distribuzione interna all’ambito (si veda lo schema allegato);
• incentivazione della mobilità lenta attraverso la realizzazione di tracciati in sede propria, o utilizzanti strade vicinali a basso traffico veicolare, con priorità per il raccordo con i centri urbani dei comuni firmatari del presente accordo;
• realizzazione di un efficace sistema di trasporto pubblico a servizio dell'ambito e suo raccordo con gli assi forti individuati dal PTCP 2010;
d) Criteri insediativi
• disposizione dei nuovi manufatti secondo criteri di ottimizzazione del microclima locale e del risparmio energetico dei fabbricati;
• valorizzazione e disposizione delle architetture riservate alle funzioni di pregio in relazione al tracciato storico della viabilità esistente, alla loro visibilità dall’infrastruttura autostradale, alla relazione con il casello autostradale;
• valorizzazione delle coperture dei nuovi manufatti attraverso la realizzazione di manti vegetali od impianti solari e/o fotovoltaici.
Art. 5. Principali interventi riguardanti il sistema delle infrastrutture per la mobilità e dotazioni territoriali (prima fase)
1. Le parti convengono che l'attuazione della prima fase dell'ambito produttivo sovracomunale oggetto del presente accordo sia subordinata alla realizzazione ed entrata in esercizio delle seguenti principali opere infrastrutturali prioritarie:
a) realizzazione rotatoria all’innesto fra la SP 39 e via San Xxxxxx e degli altri interventi previsti nell'accordo di programma siglato tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Campegine e Coopsette;
b) realizzazione di una viabilità interna all'ambito per l'accesso ai lotti;
b) collettore fognario (a servizio anche della porzione esistente dell'ambito produttivo) e potenziamento del depuratore di Meletole, previsto dalla programmazione del gestore del servizio idrico integrato entro per il 2011;
c) verifica del criterio di invarianza idraulica per la riduzione della portata di picco e realizzazione delle opere necessarie, da concordare con l’Ente di Bonifica, al fine di ovviare alle criticità emerse dallo studio preliminare condotto dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale; nello specifico le aree lungo il canale scolo Fontana, a
confine sud dell'ambito, potranno essere utilizzate per la laminazione delle acque meteoriche, fatte salve eventuali altre disposizioni del Consorzio di Bonifica, realizzando invasi unitari e con tipologia naturaliforme; a tale uso si prestano, segnatamente, le aree in prossimità dell'ingresso all'autostrada.
2. Nell’ambito va perseguita una progettazione unitaria ed una piena integrazione delle reti ed infrastrutture di servizio, razionalizzando le dotazioni territoriali da realizzarsi e gli spazi per servizi comuni, fino a raggiungere la gestione unitaria.
Art. 6. Fasi di attuazione
1. I soggetti sottoscrittori concordano la seguente scansione temporale che corrisponde ad altrettanti macro-stralci attuativi dell’ambito. Nell’ottica di fornire una visione di insieme dell’intero ambito produttivo di rilievo sovracomunale, si inseriscono anche le fasi attuative relative alle previsioni pregresse:
• La fase 0 è quella attuale e lo scenario di riferimento è costituito dalle aree site nel territorio Comunale di Campegine già attuate o in corso di costruzione, dove risultano già definiti gli accordi con i privati e decisi gli interventi da realizzare (P.P. Coopsette - Milanello);
• La fase 1 è invece caratterizzata dall’attuazione dell'area di nuovo insediamento, già prevista dal PSC adottato del Comune di Campegine, che dovrà sin da subito caratterizzarsi come APEA;
2. Le successive fasi riguardano più direttamente l’attuazione delle parti poste ad ovest dell'insediamento "PP Coopsette-Milanello" ed anch’esse dovranno sin da subito caratterizzarsi come APEA. Tali fasi saranno definite nell'ambito dell’elaborazione degli strumenti urbanistici dei Comuni di Gattatico e Sant’Ilario ed attuate all’interno degli Strumenti Urbanistici del Comune di Gattatico. Queste dovranno essere precedute da un adeguato studio degli impatti ambientali e sulla viabilità. Il citato studio fornirà indirizzi utili ad una scansione temporale del raggiungimento delle dimensioni massime dell’APEA.
3. Gli aspetti relativi alle fasi successive alla 1 saranno contenuti in un accordo integrativo al presente accordo da sottoscrivere preventivamente all’approvazione del PSC di Gattatico e di Sant’Ilario.
Art. 7. Misure perequative di scala locale e sovracomunale
1. Al fine di dare attuazione all’ambito produttivo sovracomunale l’Accordo territoriale attuativo dovrà prevedere le modalità per l’attuazione delle misure di perequazione territoriale mirate a compensare fra i Comuni gli oneri e gli introiti derivanti dai nuovi insediamenti produttivi inseriti nell’ApEA “Casello Terre di Canossa-Campegine”, escludendo l’ambito già individuato nel PRG di Campegine ed oggetto di un Piano Particolareggiato già approvato, in parte edificato e per il quale è già stata sottoscritta relativa convenzione urbanistica, denominato "PP Coopsette
- Milanello", sia ai fini dell’equità distributiva, sia ai fini di eliminare nella gestione del territorio gli effetti della concorrenza fra i Comuni stessi in materia di offerta insediativa. L’Accordo attuativo, pertanto, dovrà prevedere le modalità di costituzione e di gestione di un fondo di compensazione finanziato con parte delle
risorse derivanti ai Comuni dai nuovi insediamenti produttivi che si insedieranno nell'ambito dell’APEA, ad eccezione di quelli del “PP Coopsette – Milanello” sopra richiamato. A tal fine, in sede di Accordo territoriale attuativo, sarà individuato un Comune capofila per la gestione contabile del fondo.
2. Le parti concordano che, per i nuovi insediamenti produttivi specificati nel comma precedente, i Comuni firmatari destineranno a tale fondo:
A - La gran parte delle entrate derivanti dai contributi di costruzione di cui all'art. 27 della L.R. 31/2002 (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione)
B – Parte delle entrate derivanti dall'ICI-IMU. Per quanto riguarda la ripartizione di queste entrate, tra i vari fattori di cui tenere conto, sarà dato un peso preponderante al consumo di suolo da parte dei comuni che inseriranno l'APEA nei propri strumenti urbanistici.
La determinazione precisa delle quote da destinare al fondo, di tali entrate, sarà definita nell’Accordo territoriale attuativo.
3. L’Accordo territoriale attuativo stabilirà le modalità di versamento delle risorse di cui sopra e ne programmerà in maniera unitaria il prioritario utilizzo per il finanziamento degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi necessari (artt. 15 c.3, e A-13 c.10 della LR 20/2000).
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 11 delle Norme di Attuazione del PTCP una quota di risorse del citato fondo di compensazione sarà destinata alla realizzazione di opere e interventi in favore della sostenibilità ecologica ed infrastrutturale d'area vasta i cui criteri di determinazione saranno definiti dall'accordo territoriale attuativo.
Art. 8. Soggetto Gestore
1. I Comuni sottoscrittori del presente Accordo territoriale, si impegnano ad individuare il Soggetto responsabile della gestione dell’APEA in oggetto, con modalità che saranno definite dall’Accordo Territoriale attuativo, così come disposto dall’Allegato 5 delle Norme di Attuazione del PTCP 2010.
2. Al Soggetto Gestore saranno affidati i compiti previsti nella DCR 118/2007. Il Soggetto Gestore dovrà costituire il punto di riferimento per la corretta gestione ambientale dell’area e dovrà essere dotato di adeguate capacità tecniche e organizzative.
3. Al Soggetto Gestore sarà affidata la gestione complessiva dell’APEA, nonché la generale responsabilità in merito all’effettuazione dell’analisi ambientale iniziale dell’area e alla redazione del programma ambientale, nonché alla progettazione e gestione di taluni servizi e infrastrutture comuni che in essa insisteranno.
Art. 9. Comitato di Indirizzo
1. Ai sensi della DCR 118/2007, con il presente Accordo, viene costituito un Comitato di Indirizzo, quale sede in cui far convergere i diversi interessi pubblici e privati direttamente coinvolti nella realizzazione e gestione dell’APEA e assicurare con continuità lo svolgimento della funzione di indirizzo, coordinamento e vigilanza
sull’APEA stessa per tutto l’arco di tempo necessario alla pianificazione, realizzazione e consolidamento della gestione stessa.
2. La composizione del Comitato di Indirizzo è tale da garantire che il Comitato stesso possieda una differente soggettività giuridica rispetto al Soggetto Gestore di cui al punto precedente.
3. Esso è costituito da un collegio composto da un rappresentante di ciascun Ente sottoscrittore del presente Accordo e svolge le seguenti funzioni:
- approva il Programma Ambientale ed esamina i rapporti periodici trasmessi dal Gestore Unico relativi all'attività di verifica del Programma stesso, al fine di controllare il raggiungimento degli obiettivi/target ivi prefissati. Nel caso rilevi comportamenti non conformi, può decidere la revisione del Programma ambientale, o l'assunzione di azioni correttive, fino alla risoluzione del rapporto con il Gestore Unico;
- definisce i criteri da osservarsi per l'individuazione delle imprese interessate ad insediarsi nell'ambito;
- opera le ulteriori attività di vigilanza secondo quanto sarà disposto dall'accordo territoriale attuativo.
4. Le decisioni del Comitato di Indirizzo sono assunte all'unanimità.
5. Le attività suddette saranno svolte assicurando la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni imprenditoriali.
6. Il Comitato di indirizzo non prevede costi a carico delle amministrazioni pubbliche coinvolte.
ALLEGATO: SCHEMA DI ASSETTO URBANISTICO
Reggio Emilia, lì …
I soggetti sottoscrittori:
Per la Provincia di Reggio Emilia: la Presidente Xxxxx Xxxxxx
Per il Comune di Campegine: il Sindaco River Tagliavini
Per il Comune di Gattatico: il Sindaco Xxxxxx Xxxxxx
Per il Comune di Sant'Ilario d'Enza: il Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxxx