CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER:
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Mediolanum Capitale Casa
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER:
- DANNI AL FABBRICATO CON OPZIONE TERREMOTO
- DANNI AL CONTENUTO CON OPZIONE FURTO
- RESPONSABILITÀ CIVILE
Edizione 10/01/2020
Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Xxxxxx" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall’ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi
È un prodotto di
Retro di copertina
Gentile Cliente,
per semplificare la lettura delle Condizioni di Assicurazione, ti presentiamo sinteticamente la polizza Mediolanum Capitale Casa, indicandone i principali contenuti ed anticipando gli accorgimenti grafici adottati.
✓ A COSA SERVE
È pensata per tutelare sia uno tra i beni più preziosi, la casa, sia l’integrità del patrimonio dell’Assicurato, attraverso un’offerta modulare e flessibile.
✓ CHI PUO’ SOTTOSCRIVERLA
Tutte le persone fisiche con un’età pari o superiore a 18 anni.
✓ COSA OFFRE
Riconosce in base alle garanzie sottoscritte, un indennizzo per danni al fabbricato e al suo contenuto in caso di danni diretti e materiali purché non siano espressamente esclusi.
A tutela del patrimonio è possibile attivare la garanzia “Responsabilità Civile” che riconosce un risarcimento, nel caso in cui l’Assicurato o un familiare convivente sia responsabile di un danno cagionato involontariamente ad una terza persona o ai suoi beni.
A queste Garanzie sono sempre abbinate prestazioni di assistenza erogate in collaborazione con Europ Assistance S.p.A.
✓ LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE
Prevede esclusioni, limitazioni e franchigie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento delle prestazioni.
Come potrai vedere, abbiamo inserito all’interno delle presenti Condizioni alcuni box di consultazione, identificati da simboli facilmente individuabili, per fornire risposte a dubbi e/o quesiti:
Risposte ai dubbi Esempi esplicativi Tavole riepilogative
Ricorda che tali box non hanno alcun valore contrattuale, ma costituiscono solo un aiuto!
Infine, ti invitiamo a prestare attenzione ai termini in grassetto che richiamano informazioni di importanza rilevante e a quelli in corsivo che identificano le definizioni richiamate nel Glossario.
Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Amministratore Delegato e Rappresentante Legale
Xxxxxxx Xxxxxxx
INDICE
- GLOSSARIO -
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE –
SEZIONE I. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
X. XXX PUÓ ESSERE ASSICURATO
Art. 1. Beni immobili, beni mobili e persone assicurabili pag. 8/29
B. CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI
Art. 2. Cosa è assicurato....................................................................................................... pag. 8/29
C. COME MI ASSICURO E COME OPERANO LE COPERTURE
Art. 3. Garanzie prestate....................................................................................................... pag. 8/29
Art. 3.1. XXXXXXXX A – Danni al Fabbricato............................................................................ pag. 9/29
Art. 3.1.1.OPZIONE TERREMOTO (estensione facoltativa di garanzia operante
solo se presente in polizza)...................................................................................... pag. 10/29
Art. 3.2. XXXXXXXX B – Danni al Contenuto ........................................................................ pag. 10/29
Art. 3.2.1.OPZIONE FURTO (estensione facoltativa di garanzia operante
solo se presente in polizza)...................................................................................... pag. 10/29
Art. 3.2.2.Impianto di Xxxxxxx (se selezionato in polizza)…………..…………………............... pag. 11/29 Art. 3.3. GARANZIA C – Responsabilità Civile...................................................................... pag. 11/29
Art. 3.4. GARANZIA D – Assistenza...................................................................................... pag. 11/29
Art. 4. Massimali assicurati limiti e scoperti......................................................................... pag. 13/29 Art. 4.1. Limiti e massimali della GARANZIA A – Danni al Fabbricato................................... pag. 13/29 Art. 4.1.1. Limiti e massimali dell’OPZIONE TERREMOTO...................................................... pag. 13/29
Art. 4.2. Limiti e massimali della GARANZIA B – Danni al Contenuto................................... pag. 14/29 Art. 4.2.1. Limiti e massimali dell’OPZIONE FURTO................................................................ pag. 14/29
Art. 4.3. Limiti e massimali della GARANZIA C – Responsabilità Civile................................ pag. 15/29 Art. 4.4. Limiti e massimali delle Prestazioni di Assistenza.................................................... pag. 16/29
D. LIMITAZIONI ALL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 7. Estensione territoriale............................................................................................... pag. 20/29
Art. 8. Beni immobili e persone non assicurabili.................................................................. pag. 20/29
Art. 9. Esclusioni dall'Assicurazione.................................................................................... pag. 20/29
Art. 9.1. Esclusioni per la GARANZIA A – Danni al Fabbricato.............................................. pag. 20/29
Art. 9.1.1.Esclusioni per l’OPZIONE TERREMOTO................................................................. pag. 20/29
Art. 9.2. Esclusioni per la GARANZIA B – Danni al Contenuto.............................................. pag. 21/29
Art. 9.3. Esclusioni per la GARANZIA C – Responsabilità Civile........................................... pag. 21/29
Art. 9.4. Esclusioni per la GARANZIA D – Assistenza........................................................... pag. 22/29
SEZIONE II. PRINCIPALI CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
Art. 10. Premio...................................................................................................................... pag. 24/29 Art. 11. Conclusione dell'Assicurazione................................................................................ pag. 24/29
Art. 12. Effetto e decorrenza dell’Assicurazione.................................................................... pag. 24/29
Art 13. Durata dell’Assicurazione......................................................................................... pag. 24/29
SEZIONE III. ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
Art. 14. Modifiche delle Condizioni di Assicurazione……………........................................... pag. 25/29 Art. 15. Oneri fiscali………………………………………………………………………...……… pag. 25/29 Art. 16. Foro competente…………........................................................................................ pag. 25/29
Art. 17. Rinvio alle norme di legge………………………………….......................................... pag. 25/29
Art. 18. Assicurazione per conto altrui o di chi spetta…………............................................. pag. 25/29 Art. 19. Altre assicurazioni..................................................................................................... pag. 25/29
Art. 20. Diritto di recesso....................................................................................................... pag. 25/29
Art. 21. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio....................................................... pag. 25/29
Art. 22. Aggravamento e diminuzione del rischio................................................................... pag. 26/29 Art. 23. Buona fede................................................................................................................ pag. 26/29
Art. 24. Rinuncia al Diritto di Rivalsa...................................................................................... pag. 26/29
Art. 25. Esagerazione dolosa del danno................................................................................ pag. 26/29
Art. 26. Periodo di Prescrizione.............................................................................................. pag. 26/29
Art. 27. Vincolo....................................................................................................................... pag. 26/29
SEZIONE IV. SINISTRI
Art. 28. Denuncia del Sinistro e Obblighi dell’Assicurato pag. 27/29
Art. 28.1. Obblighi dell’Assicurato in relazione alla GARANZIA A – Danni al Fabbricato
– Opzione Terremoto e GARANZIA B – Danni al Contenuto – Opzione Furto........ pag. 27/29 Art. 29. Determinazione del valore del danno……................................................................ pag. 28/29
Art. 29.1. XXXXXXXX A – Danni al Fabbricato.......................................................................... pag. 28/29
Art. 29.2. XXXXXXXX B – Xxxxx al Contenuto.......................................................................... pag. 28/29
Art. 30. Procedura di definizione della natura del sinistro, valutazione, quantificazione e criteri di liquidazione per la GARANZIA A – Danni al Fabbricato e
XXXXXXXX B – Xxxxx al Contenuto.......................................................................... pag. 28/29
Art. 30.1. Mandato dei Periti..................................................................................................... pag. 28/29
Art. 31. Gestione delle vertenze di Danno in relazione alla GARANZIA C – Responsabilità Civile......................................................................................................................... pag. 29/29
Art. 32. Servizio di Assistenza............................................................................................... pag. 29/29
GLOSSARIO
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.
Acqua condotta
L’acqua canalizzata negli impianti idrici, igienici e termici esistenti in un Fabbricato.
Allagamento
Presenza di acqua raccoltasi in luogo normalmente asciutto, non causata da rottura di impianti al servizio dell’immobile identificato o da infiltrazioni dal terreno, ma dovuta a formazione di rivoli o accumulo esterno di acqua derivante o proveniente da eventi atmosferici diversi da Terremoto, inondazione, alluvione, eruzione vulcanica, mareggiata o penetrazione di acqua marina, valanga o slavina, cedimento o frana del terreno.
Assicurato
Il soggetto portatore di un interesse protetto dal contratto di assicurazione, che può in taluni casi coincidere con il Contraente.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Attività professionale
Qualsiasi attività non inerente alla vita privata (per es.: attività commerciali, artigianali, industriali, sportive, professionali, anche se non esercitate come attività principale).
Cassaforte o armadio corazzato
Mobile con pareti e battenti di adeguato spessore, costruito con materiali specifici ed accorgimenti di difesa che si integrano fra di loro costituendo un complesso monolitico idoneo ad opporre valida resistenza all’effrazione, di peso non inferiore a 200 kg o con apposito sistema di ancoraggio nel muro nel quale è incassato in modo da non poter essere sfilato senza demolizione del muro stesso.
Compagnia
Mediolanum Assicurazioni S.p.A.
Contenuto
Mobilio, arredo e quanto serve per uso domestico e personale, collocato all’interno di un Fabbricato. Sono ad esempio compresi: abbigliamento, provviste, apparecchi elettrici ed elettronici, impianti di prevenzione, d’allarme e antincendio, lastre stabilmente collocate su vetrine, mensole e mobili, tappeti, oggetti d’arte e d’antiquariato, Valori, Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni; sono per esempio esclusi: animali e autoveicoli, motoveicoli o natanti e i relativi accessori, fissati e non, ai veicoli stessi.
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e/o di altri soggetti, che può in taluni casi coincidere con l’Assicurato.
Diritto di surroga
Diritto dell’assicuratore che ha corrisposto l’indennizzo, di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno sia conseguenza diretta di illecito compiuto dal terzo danneggiato.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato (Immobile assicurabile)
Unità immobiliare urbana individuata al catasto fabbricati e accatastata come abitazione, in conformità della destinazione urbanistica d’uso residenziale assegnata dalla normativa applicabile, situata in Territorio italiano, in cui abbia residenza anagrafica il Contraente o il coniuge del Contraente o un parente del Contraente; oppure del cui diritto di proprietà, piena o superficiaria o di usufrutto o di abitazione sia titolare, anche per una quota soltanto,
il Contraente o il coniuge del Contraente o un parente del Contraente che sia stabile convivente del Contraente in base allo stato di famiglia di quest’ultimo o un convivente more uxorio del Contraente che parimenti risulti tale dallo stato di famiglia di quest’ultimo.. Sono incluse le parti comuni di cui all’Art. 1117 del Codice Civile eventualmente inerenti al fabbricato, qualora esso sia proporzione di un condominio. Sono compresi: fondazioni e parti interrate, fissi e infissi, tutti gli impianti ed installazioni considerati fissi per natura e destinazione (non impianti d’allarme e antincendio), pannelli solari (termici e fotovoltaici), sanitari, caldaie, stufe a pellet, scaldabagni, condizionatori a muro, tinteggiature e rivestimenti, tende parasole fisse esterne, pertinenze, giardini e parchi, piscine e campi da gioco, recinzioni, cancelli, strutture di sostegno, lastre stabilmente collocate su porte, finestre, vetrate e pareti. Non si considera Fabbricato tutto quanto definito alla voce Contenuto.
Fenomeno elettrico
Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.
Franchigia assoluta
Parte di danno che rimane a carico dell’Assicurato. In caso di danno superiore alla franchigia assoluta, il Risarcimento sarà pari alla differenza tra l’ammontare del danno e la franchigia, fatta eccezione laddove il danno risulti superiore alla Somma assicurata. Nel qual caso la Compagnia non applica alcuna franchigia.
Furto
Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia a secondo rischio
Garanzia che prevede il rimborso solo di quella parte di danno che eccede l’importo indennizzabile dalla prima garanzia, ovvero la garanzia a cui fa riferimento e che è indicata nelle condizioni di assicurazione.
Gioielli e preziosi
Oggetti d’oro o di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, coralli e relative raccolte e collezioni, nonché orologi da polso e da taschino anche in metallo non prezioso con valore di mercato superiore a
€ 4.000.
Incendio
Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo
Somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro, in eccesso ad eventuali importi che l’Assicurato dovrà tenere a proprio carico.
Massimale
Nei casi in cui non si assicura un determinato bene e non è quindi possibile delimitare l’entità economica del danno (per es. Responsabilità civile), si fa riferimento al massimale quale importo massimo della prestazione assicurativa per ogni Sinistro ovvero, se specificato in Polizza, per uno o più Sinistri in ciascun periodo assicurativo. Il limite massimo entro cui sono contenute le prestazioni assicurative dovute può essere stabilito per singolo Sinistro o per ciascun periodo assicurativo (ossia per tutti i Sinistri che si verifichino nel corso di esso) o per entrambi.
Materiali incombustibili
Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non sviluppano fiamma né reazione esotermica, secondo il metodo di prova adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26/6/1984 del Ministero dell’Interno).
Mezzi di chiusura e/o protezione
Elementi posti a difesa o chiusura dei locali del Fabbricato in cui sia collocato il Contenuto. A titolo esemplificativo e non esaustivo: muri, porte, portefinestre, finestre, lucernari, vetrate, tapparelle, persiane, inferriate, serrande,
saracinesche, serrature, lucchetti, catenacci, vetro e altro materiale trasparente, impianti antifurto, sistemi e dispositivi di controllo e/o sorveglianza. Non si considerano mezzi di chiusura o protezione le recinzioni e i relativi cancelli.
Nucleo Familiare
I familiari del Contraente, con questi conviventi al momento del Sinistro, come risultante dal certificato di “stato di famiglia”. Con esplicita pattuizione contrattuale, può essere inserito nel nucleo familiare un ulteriore soggetto, anche se non iscritto nello “stato di famiglia”, purché tale soggetto risulti convivente con il Contraente al momento del Sinistro.
Pertinenze
Locali quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati del Fabbricato, purché realizzati nel Fabbricato stesso o indicati come tali al catasto.
Polizza
Documento cartaceo che attesta l’esistenza dell’Assicurazione e contiene gli elementi identificativi delle persone, dei beni e dei rischi oggetto delle garanzie contrattuali.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per le garanzie assicurative.
Primo Immobile
Fabbricato indicato come tale dal Contraente nella Proposta di assicurazione.
Primo rischio assoluto
Forma di Assicurazione in base alla quale l’Indennizzo avviene fino a concorrenza del Massimale, indipendentemente dal valore complessivo dei beni e senza l’applicazione della Regola proporzionale.
Proposta di assicurazione
Documento contrattuale di richiesta dell’Assicurazione sottoscritto dal Contraente, trasmesso alla Compagnia e da quest’ultima ricevuta.
Rapina
Sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, avvenuta in un Fabbricato, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Regola proporzionale
Criterio secondo il quale l’assicuratore riduce proporzionalmente l’Indennizzo, quando l’Assicurazione copra solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del Sinistro, ai sensi dell’Art. 1907 del Codice Civile.
Risarcimento
Somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall’Assicurato.
Rischio locativo
È il rischio relativo al caso in cui l’Assicurato, non proprietario dei beni assicurati ma disponendone in forza di un contratto di locazione, deve rispondere nei confronti del proprietario dei danni materiali diretti subiti dai beni stessi ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.
Rivalsa
Il diritto di agire nei confronti del responsabile del Sinistro per recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta a Esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Secondo Immobile
Fabbricato indicato come tale dal Contraente nella Proposta di assicurazione.
Secondo rischio
Quando è operante un’altra Assicurazione per il medesimo rischio, la prestazione viene pagata per l’importo eccedente rispetto a quello del Massimale dell’altra Assicurazione.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Somma assicurata
Nell’Assicurazione di un bene sono determinabili il suo valore e quello di un eventuale danno: la somma assicurata è l’importo massimo della prestazione assicurativa per ogni Sinistro ovvero, se specificato in Polizza, per uno o più Sinistri in ciascun periodo assicurativo. Nelle assicurazioni di cose, corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore assicurabile).
Struttura Organizzativa
È la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia, provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Territorio italiano
Il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Valore a nuovo
Criterio di determinazione del valore dei beni sinistrati in base al quale non si considerano il degrado, lo stato di conservazione e il deprezzamento dei beni stessi. L’ammontare del danno secondo il valore a nuovo è attribuito in base:
• per il Fabbricato, alla stima del costo di riparazione delle cose soltanto danneggiate e di ricostruzione di quelle distrutte con analoghe caratteristiche costruttive, escludendo il valore dell’area, di eventuali opere d’arte fisse e detraendo il valore dei recuperi;
• per il Contenuto, al costo di riparazione delle cose assicurate soltanto danneggiate o alla stima del costo di sostituzione delle cose assicurate distrutte con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione, comprensivo delle spese di trasporto e montaggio.
Valore di ricostruzione a nuovo
Rappresenta il valore, calcolato dalla Compagnia sulla base delle informazioni fornite dal Contraente riguardo la tipologia dell’immobile/degli immobili, la sua/loro classificazione, posizione, provincia, i metri quadri della/e abitazione/i e i metri quadri delle Pertinenze ai fini della determinazione dell’importo del Premio.
Valori
Denaro, carte valori e titoli di credito.
SEZIONE I. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A. CHI PUO’ ESSERE ASSICURATO
Art. 1. Beni immobili, beni mobili e persone assicurabili La presente polizza può essere sottoscritta da proprietari o locatari di immobili che vogliono tutelare il Fabbricato (come definito in Glossario) e il suo Contenuto da danni derivanti ad esempio da incendio, terremoto, furto e/o altri fenomeni, che potrebbero comprometterne l’integrità, nonché tutelare il patrimonio a fronte di richieste di risarcimento civilistiche per danni involontariamente causati a terzi (Responsabilità civile).
B. CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI
Art. 2. Cosa è assicurato
A fronte del pagamento di un premio annuale, la polizza prevede le seguenti coperture:
GARANZIA A – Danni al Fabbricato
Assicura la protezione del Primo Immobile e/o del Secondo Immobile dell’Assicurato (c.d. Fabbricato) identificati in polizza
La Garanzia può essere completata con la sottoscrizione dell’OPZIONE TERREMOTO.
GARANZIA B – Danni al Contenuto
Assicura la protezione dei beni mobili (c.d. Contenuto) collocati nel Primo Immobile e/o nel Secondo Immobile dell’Assicurato identificati in polizza.
La Garanzia può essere completata con la sottoscrizione dell’OPZIONE FURTO.
GARANZIA C – Responsabilità Civile
Tutela gli interessi delle seguenti persone (c.d. Assicurato):
• il Contraente, i componenti del suo nucleo familiare e i suoi figli minori non conviventi ma a lui temporaneamente affidati. Sono inclusi anche i danni cagionati a terzi dagli animali domestici di proprietà del Contraente e/o dei componenti del suo nucleo familiare;
• gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere, limitatamente ai fatti accidentali accaduti nell’espletamento delle mansioni svolte a favore del Contraente e del suo nucleo familiare;
• i soggetti che hanno in affidamento temporaneo i figli minori del Contraente relativamente ai fatti commessi dai minori stessi, nonché i soggetti che hanno in custodia temporanea gli animali domestici del Contraente e/o dei componenti del suo nucleo familiare, relativamente ai fatti commessi dagli animali stessi.
Per quanto attiene alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione di immobili, la garanzia si riferisce:
- esclusivamente agli immobili identificati in polizza, se è operante la Garanzia A - DANNI AL FABBRICATO;
- esclusivamente alla residenza anagrafica dell’Assicurato, se non è operante la Garanzia A - DANNI AL FABBRICATO.
XXXXXXXX X – Assistenza
La Compagnia, per il tramite della centrale Operativa di Europ Assistance Italia S.p.A. mette a disposizione dell’Assicurato che si trovi in stato di necessità a seguito di eventi imprevisti, attinenti al/agli immobile/i assicurato/i, verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione, servizi specifici di assistenza come elencati nel successivo art. 3.4., che prevedono anche l’intervento di artigiani (ad es. idraulico, fabbro).
C. COME MI ASSICURO E COME OPERANO LE COPERTURE
Art. 3. Garanzie prestate
- GARANZIA A – Danni al Fabbricato (con Opzione Terremoto facoltativa)
- GARANZIA B – Danni al Contenuto (con Opzione Furto facoltativa)
- GARANZIA C – Responsabilità Civile
- GARANZIA D – Assistenza
Art. 3.1. GARANZIA A – Danni al Fabbricato
La Compagnia indennizza l’Assicurato per i danni accidentali materiali e diretti subiti in seguito a un sinistro che colpisca il Fabbricato, purché il caso non sia escluso ai sensi del successivo art. 9.1., nella forma a “Primo rischio assoluto”, non applicando la regola proporzionale (ex Art.1907 Codice Civile) prevista se l’indennizzo avvenisse invece nella forma a “Valore Intero”.
1) Qual è la differenza tra assicurazione in forma “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” e a “Valore Intero” ?
➢ Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione con la quale la Compagnia rinuncia all’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Codice Civile. Pertanto, il danno sarà indennizzato entro i limiti della somma assicurata, a prescindere dal valore di ricostruzione a nuovo del bene con l’applicazione di eventuali limiti, scoperti e franchigie.
➢ Valore Intero è una forma di assicurazione con la quale la Compagnia prevede la copertura della totalità delle cose assicurate per l’intero loro valore e comporta l’applicazione della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione (valore del bene al momento del sinistro superiore alla somma assicurata).
Esempio di indennizzo a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” e a “Formula a Valore Intero”
Valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile al verificarsi del sinistro: € 100.000 Somma assicurata per l’immobile in fase di sottoscrizione: € 50.000
Danno da incendio al Fabbricato: € 10.000
Indennizzo:
➢ Primo rischio assoluto: € 10.000 il danno viene rimborsato per intero perché all’interno della
somma assicurata.
➢ Formula a valore intero (con applicazione della regola proporzionale): € 5.000; il danno viene rimborsato al 50% perché tale percentuale è la risultante del rapporto tra il valore dell’immobile (€ 100.000) e la somma assicurata (€ 50.000).
La Compagnia indennizza inoltre:
- le spese per demolire, sgombrare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro nei limiti stabiliti al successivo art. 4.1.;
- in caso di rottura accidentale o guasto che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni collocate nei muri o nei pavimenti, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o guasto, per la sostituzione della tubazione danneggiata e relativi raccordi nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti del Fabbricato. La rottura o guasto che riguarda invece le tubazioni di acqua o gas collocati sotto terra al di fuori delle mura del Fabbricato sono indennizzabili nei limiti del successivo art. 4.1.
La garanzia assicurativa è operante a condizione che il Fabbricato e il maggiore immobile di cui eventualmente costituisca porzione:
• siano realizzati con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; sono ammessi solai e strutture portanti del tetto comunque costruite, nonché rivestimenti e coibentazioni di qualsiasi tipo purché aderenti a strutture continue in laterizi e/o materiali incombustibili;
• siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali;
• qualora costituiscano porzione di un edificio, siano parte di una più ampia costruzione edilizia che complessivamente soddisfi i requisiti indicati nei due alinea che precedono;
• non siano abusivi ai sensi della normativa urbanistica o edilizia.
Qualora l’Assicurato disponga del Fabbricato in forza di un contratto di locazione, essendone di terzi la proprietà, la garanzia deve intendersi prestata per i danni di cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (c.d. Rischio locativo).
2) Cos’è il Rischio Locativo?
È la responsabilità che ricade in capo a un locatario (inteso come colui che, mediante regolare contratto di affitto, alloggia in una casa oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene immobile o mobile, in essa contenuto) a fronte di danni provocati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, e per la quale è dovuto il risarcimento al proprietario del bene.
Con la stipula di un'assicurazione rischio locativo l'affittuario si pone al riparo dal dover pagare personalmente il danno al proprietario del bene assicurato, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto ne causi il danneggiamento.
In caso di trasloco in un Fabbricato diverso da quello identificato in polizza, la garanzia assicurativa viene sospesa dalle ore 24 del giorno precedente il trasloco stesso.
Qualora però l’Assicurato abbia dato avviso del trasloco alla Compagnia almeno 10 giorni prima della data di inizio e il nuovo Fabbricato abbia le medesime caratteristiche e sia adibito agli stessi usi di quello identificato in polizza, la garanzia assicurativa rimane invece operante anche per il nuovo Fabbricato fino alle ore 24 del 10° giorno successivo alla data di inizio trasloco, dopodiché cessa nei confronti del precedente Fabbricato identificato in polizza.
Art. 3.1.1. OPZIONE TERREMOTO (estensione facoltativa di garanzia operante solo se presente in polizza)
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - causati da terremoto. Le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
Art. 3.2. GARANZIA B – Danni al Contenuto
La Compagnia indennizza l’Assicurato per i danni accidentali materiali e diretti subiti in seguito a un sinistro che colpisca il Contenuto, purché il caso non sia escluso ai sensi del successivo art. 9.2., nella forma a “Primo rischio assoluto”.
La Compagnia indennizza inoltre le eventuali spese per sgombrare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, nei limiti di cui al successivo art. 4.2.
La garanzia assicurativa è operante a condizione che il Fabbricato e il maggiore immobile di cui eventualmente costituisca porzione, in cui è collocato il Contenuto:
• siano realizzati con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; sono ammessi solai e strutture portanti del tetto comunque costruite, nonché rivestimenti e coibentazioni di qualsiasi tipo purché aderenti a strutture continue in laterizi e/o materiali incombustibili;
• siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali;
• qualora costituiscano porzione di un edificio, siano parte di una più ampia costruzione edilizia che complessivamente soddisfi i requisiti indicati nei due alinea che precedono;
• non siano abusivi ai sensi della normativa urbanistica o edilizia.
Qualora l’Assicurato disponga del Contenuto in forza di un contratto di locazione, essendone di terzi la proprietà, la garanzia deve intendersi prestata per i danni di cui l’Assicurato stesso debba rispondere ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (c.d. Rischio locativo).
In caso di trasloco in un Fabbricato diverso da quello identificato in polizza, la garanzia assicurativa viene sospesa dalle ore 24 del giorno precedente il trasloco stesso.
Qualora però il Contraente o l’Assicurato abbiano dato avviso del trasloco alla Compagnia almeno 10 giorni prima della data di inizio e il nuovo Fabbricato abbia le medesime caratteristiche e sia adibito agli stessi usi di quello identificato in polizza, la garanzia assicurativa rimane invece operante anche per il nuovo Fabbricato fino alle ore 24 del 10° giorno successivo alla data di inizio trasloco, dopodiché cessa nei confronti del precedente Fabbricato.
Art. 3.2.1. OPZIONE FURTO (estensione facoltativa di garanzia operante solo se presente in polizza) L’assicurazione garantisce la protezione dei seguenti beni mobili, cui nel seguito viene fatto unico riferimento con la denominazione Contenuto, collocati:
• all’interno dei locali del Primo Immobile, identificato in polizza;
• all’interno dei locali del Secondo Immobile, identificato in polizza.
La Compagnia indennizza l’Assicurato, nei limiti stabiliti nel successivo art. 4.2.1., - ferme restando tutte le disposizioni delle Condizioni di Assicurazione valevoli per la Garanzia B - DANNI AL CONTENUTO, fatta eccezione per quanto stabilito alla lettera d) del successivo art. 9.2. - anche per i danni materiali e diretti subiti in seguito a furto, rapina o estorsione del contenuto nella forma a “Primo rischio assoluto” considerando i limiti di indennizzo stabiliti all’art. 4.2.1.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati per commettere il furto o per tentare di commetterlo sia al Fabbricato che al Contenuto.
La garanzia è operante a condizione che l’autore del furto si sia introdotto in modo fraudolento nei locali in cui è collocato il Contenuto violando, mediante effrazione, rimozione, forzamento, ovvero mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili, i mezzi di chiusura e/o protezione dei locali stessi, nonché praticando una apertura o una breccia nei muri e/o nel tetto. Equivale ad uso di chiavi false l’uso di chiave vera ottenuta in modo fraudolento. La garanzia è altresì operante qualora:
a) l’autore del furto si sia introdotto nei locali, per via diversa da quella ordinaria, mediante superamento di ostacoli o di ripiani accessibili dall’esterno, utilizzando mezzi artificiosi o particolare agilità personale,
asportando i beni assicurati senza violazione dei mezzi di chiusura e/o di protezione posti a tutela dei locali;
b) nei locali vi sia presenza di persone e l’autore del furto si sia introdotto nei locali attraverso finestre e/o porte finestre aperte utilizzando anche ponteggi installati per lavori di manutenzione al Fabbricato, asportando quindi i beni assicurati senza violazione dei mezzi di chiusura e/o di protezione posti a tutela dei locali;
c) l’autore del furto, approfittando di particolari condizioni, senza destare sospetti e all’insaputa delle persone che occupano i locali, si sia fatto rinchiudere clandestinamente nei locali stessi, asportando quindi successivamente i beni assicurati mentre i locali erano chiusi e disabitati.
Art. 3.2.2. Impianto di Allarme (se selezionato in polizza)
In presenza di impianto di allarme antintrusione a norme CEI a protezione dei locali contenenti i Beni assicurati, il Contraente si impegna a mantenere detto impianto in condizioni di efficace funzionamento e ad attivarlo ogni qualvolta vi sia la necessità di proteggere i locali contenenti i Beni assicurati (es. non vi sia presenza di persone).
Art. 3.3. GARANZIA C – Responsabilità Civile
La Compagnia si obbliga, entro i limiti specificati al successivo art. 4.3. e purché il caso non sia escluso ai sensi dell’art. 9.3., a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell’ambito della vita privata e di relazione .
Nel caso in cui sia operante un’altra copertura assicurativa, quale ad esempio una polizza stipulata dal condominio per l’intero Fabbricato, la garanzia è prestata a “secondo rischio” per l’eccedenza rispetto ai massimali dell’altra assicurazione.
Non sono considerati terzi:
a) gli Assicurati, i genitori ed i figli degli Assicurati e qualsiasi altro parente od affine convivente con gli Assicurati;
b) gli addetti ai servizi domestici ed i collaboratori familiari in genere che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo i casi di morte o di lesioni gravi o gravissime, come definite dall’Art. 583 del Codice Penale, e di rivalsa dell’INAIL per le somme che l’ Assicurato sia tenuto a pagare a sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive eventuali modifiche;
c) le persone che hanno in affidamento temporaneo i figli minori dell’Assicurato nonché le persone che hanno in custodia animali domestici del Contraente e/o dei componenti del suo nucleo familiare.
3) Se il mio cane accidentalmente morde la persona cui l’ho temporaneamente affidato (ad esempio
un amico/xxxxxxx), si attiva la copertura assicurativa per Responsabilità Civile?
No, se il cane causa un qualsiasi danno a chi lo detiene l’assicurazione non è operante, in quanto chi ha in affido l’animale non è considerato persona terza.
Art. 3.4. XXXXXXXX X – Assistenza
Le seguenti prestazioni, indicate ai successivi punti da 1 a 11, sono prestate, per il tramite di Europ Assistance Italia S.p.A. (nelle modalità indicate al successivo art. 32.), a favore dell’Assicurato e dei componenti il suo nucleo familiare, cui nel seguito viene fatto unico riferimento con la denominazione Assicurato, che si trovi in stato di necessità a seguito di eventi imprevisti, attinenti al/agli immobile/i assicurato/i, verificatosi durante il periodo di validità dell’assicurazione.
Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la
Struttura Organizzativa provvede all’invio di un idraulico nei limiti stabiliti al successivo art. 4.4. La prestazione è operante per i seguenti casi:
a. allagamento o infiltrazione nell’abitazione provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b. mancanza d’acqua nell’abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore, provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico;
c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
2. Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un elettricista nei limiti stabiliti al successivo art. 4.4.
3. Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un fabbro nei limiti stabiliti al successivo art. 4.4.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l’accesso ai locali dell’abitazione;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell’abitazione.
4. Invio di un artigiano per interventi ordinari
Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvede all’invio dello stesso nei limiti stabiliti al successivo art. 4.4.
5. Spese di albergo
Qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 1., 2., 3. (Invio di un idraulico per interventi di emergenza / Invio di un elettricista per interventi di emergenza / Invio di un fabbro per interventi di emergenza) la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo per l’Assicurato, nei limiti stabiliti al successivo art. 4.4.
6. Rientro anticipato
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2., 3. oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà, all’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, nei limiti stabiliti al successivo art. 4.4.
Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico le relative spese.
7. Interventi di emergenza per danni da acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell’abitazione e del relativo Contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, nei limiti stabiliti al successivo art. 4.4.
8. Invio di un sorvegliante
Qualora a causa di uno dei sinistri descritti alle precedenti prestazioni 1., 2., 3. o a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione dell’Assicurato, la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell’abitazione dell’Assicurato, nei limiti stabiliti al successivo art. 4.4.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o fosse già stato contattato un
Istituto di Vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa.
9. Trasloco
Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l’abitazione dell’Assicurato per un periodo non inferiore a
30 giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco della mobilia
dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia nei limiti stabiliti al successivo art. 4.4. L’Assicurato dovrà richiedere l’effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.
Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l’Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell’abitazione.
10. Trasferimento di mobili
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione, si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell’abitazione danneggiata, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario, per il quale è consentita la guida con patente B.
11. Ripristino abitazione
Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’abitazione necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l’abitabilità dell’immobile, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento ed all’invio di un’impresa specializzata limiti stabiliti al successivo art. 4.4.
Art. 4. Massimali assicurati, limiti e scoperti
Si elencano nei punti seguenti i massimali, limiti e scoperti/franchigie previsti per ciascuna Garanzia.
Art. 4.1. Limiti e massimali della GARANZIA A – Danni al Fabbricato
Per la presente garanzia, la somma assicurabile è pari al 100% del valore di ricostruzione a nuovo, con un minimo di € 80.000 e un massimo di € 1.500.000.
La Compagnia indennizza fino al massimo della somma assicurata indicata in polizza per questa specifica garanzia, per ogni annualità assicurativa.
Sono inoltre previsti i seguenti sotto massimali:
• sino a concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza per le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica dei residui del sinistro, fermo restando che l’importo complessivamente pagato non sarà in ogni caso superiore alla somma assicurata;
• l’importo massimo di € 3.000 per le spese sostenute per la ricerca e riparazione, in caso di rottura accidentale o guasto di tubazioni di acqua e/o gas collocate sotto terra al di fuori delle mura del Fabbricato.
• l’importo massimo di € 3.000 per ciascun sinistro in caso di allagamento; sono tuttavia indennizzabili i danni sino a concorrenza della somma assicurata se l’acqua penetra direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del Fabbricato identificato dalla violenza del fenomeno atmosferico.
• l’importo massimo di € 5.000 per singolo valore relativamente ad opere d’arte fisse;
• l’importo massimo di € 10.000 per piante, fiori e coltivazioni in genere.
Fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, in merito all’obbligo di salvataggio a carico dall’Assicurato per evitare o diminuire il danno, in nessun altro caso la Compagnia sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
È prevista una franchigia assoluta di € 250 per ciascun sinistro. Art. 4.1.1. Limiti e massimali dell’OPZIONE TERREMOTO
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato:
• previa detrazione, per singolo sinistro, di un una franchigia assoluta pari al 10% della somma assicurata;
• entro il limite massimo del 70% della somma assicurata, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.
Si riportano di seguito esempi numerici per facilitare la comprensione del calcolo dell’indennizzo e del meccanismo di funzionamento della franchigia assoluta in caso di danno da terremoto, considerato in ogni caso il limite di indennizzabilità sulla somma assicurata:
Esempio 1 (ammontare del danno indennizzabile ricompreso nel limite di indennizzo annuo) |
- somma annua assicurata del fabbricato pari a € 100.000; - ammontare del danno € 60.000; - indennizzo € 50.000 (€ 60.000 - € 10.000, pari alla franchigia assoluta del 10% di € 100.000). |
Esempio 2 (ammontare del danno indennizzabile eccedente il limite di indennizzo annuo) |
- somma annua assicurata del fabbricato pari a € 100.000; - ammontare del danno € 90.000; - indennizzo € 70.000 (limite di indennizzo pari al 70% di € 100.000). |
Art. 4.2. Limiti e massimali della GARANZIA B – Danni al Contenuto
La somma assicurabile per la specifica garanzia è compresa tra il 10% e il 30% del Valore di ricostruzione a nuovo, con un minimo di € 15.000 e un massimo di € 450.000.
La Compagnia indennizza fino al massimo della somma assicurata indicata in polizza per questa specifica garanzia, per ogni annualità assicurativa.
Sono inoltre previsti i seguenti sotto massimali:
• sino a concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza per le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica dei residui del sinistro, fermo restando che l’importo complessivamente pagato non sarà in ogni caso superiore alla somma assicurata;
• l’importo massimo di € 1.000 per ciascun sinistro in caso di allagamento; sono tuttavia indennizzabili i danni sino a concorrenza della somma assicurata se l’acqua penetra direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti del Fabbricato identificato dalla violenza del fenomeno atmosferico.
• sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a valori;
• sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a gioielli e preziosi;
• sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a collezioni numismatiche e filateliche;
• sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a pellicce, tappeti, oggetti d’arte e argenteria.
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Compagnia l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano diventati inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Fatto salvo quanto previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, in merito all’obbligo di salvataggio a carico dell’Assicurato per evitare o diminuire il danno, in nessun altro caso la Compagnia sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
È prevista una franchigia assoluta di € 250 per ciascun sinistro. Art. 4.2.1. Limiti e massimali dell’OPZIONE FURTO
La somma assicurabile per tale Opzione, se indicata nella Proposta di assicurazione, è compresa tra il 5% del Valore di ricostruzione e la somma assicurata per la Garanzia B - DANNI AL CONTENUTO, con un minimo di € 10.000 e un massimo di € 50.000.
La Compagnia indennizza fino al massimo della somma assicurata indicata in polizza per questa specifica garanzia, per ogni annualità assicurativa.
Sono inoltre previsti i seguenti sotto massimali in base alla formula scelta e di seguito descritta:
Formula “Basic” (se selezionata in polizza)
È stabilito un limite di indennizzo per ogni sinistro e per ciascuna delle seguenti tipologie di beni facenti parte del Contenuto assicurato, pari a:
a) € 500 per i valori;
b) 20% della somma assicurata per gioielli e preziosi;
c) 20% della somma assicurata per collezioni numismatiche e filateliche;
d) 20% della somma assicurata per pellicce, tappeti, oggetti d’arte e argenteria.
Qualora tali beni siano custoditi in cassaforte o armadio corazzato, la misura del limite di indennizzo stabilito per ciascuna delle tipologie sopra elencate è raddoppiata.
Beni | Valore Beni | Opzione Furto formula Basic | Rimborso |
Gioielli e orologi | € 10.000 | 20% x € 30.000 = € 6.000 | € 6.000 |
Argenteria | € 5.000 | 20% x € 30.000 = € 6.000 | € 5.000 |
Finestre | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 |
TV, Smartphone, Ipad ecc. | € 8.000 | € 8.000 | € 8.000 |
Totale | € 25.000 | Totale | € 21.000 |
Franchigia | € 250 | ||
Somma Assicurata | € 30.000 | Totale Indennizzato | € 20.750 |
Resta inteso che l’indennizzo complessivo non potrà mai superare la somma assicurata per questa specifica copertura.
Esempio 3 |
Ho subito un furto presso la mia abitazione e riporto un danno complessivo per i seguenti valori: - Orologi e gioielli € 10.000 - Argenteria € 5.000 - Finestre € 2.000 - TV, smartphone, ipad, ecc € 8.000 |
Valore assicurato in polizza: € 30.000 |
Rimborso del danno con Opzione Furto (Formula Basic) ripartito per i vari beni assicurati sarà: - 20% x € 30.000 (somma assicurata) = € 6.000 per orologi e gioielli - 20% x € 30.000 (somma assicurata) = € 6.000 per Argenteria - € 2.000 per finestre - € 8.000 per tv, smartphone, ipad ecc. |
L’indennizzo effettivo sarà: |
Formula “Plus” (se selezionata in polizza)
È stabilito un limite di indennizzo per ogni sinistro e per ciascuna delle seguenti tipologie di beni facenti parte del Contenuto assicurato, pari a:
a) € 1.000 per i valori;
b) 40% della somma assicurata per gioielli e preziosi;
c) 40% della somma assicurata per collezioni numismatiche e filateliche;
d) 40% della somma assicurata per pellicce, tappeti, oggetti d’arte e argenteria.
Qualora tali beni siano custoditi in cassaforte o armadio corazzato, la misura del limite di indennizzo stabilito per ciascuna delle tipologie sopra elencate è raddoppiata.
Resta inteso che l’indennizzo complessivo non potrà mai superare la somma assicurata per questa specifica estensione di garanzia.
Indipendentemente dalla formula scelta, laddove in fase di sottoscrizione sia stata specificata la presenza di impianto di allarme antintrusione a norme CEI, in caso di inosservanza di quanto pattuito al precedente art. 3.2.2., al verificarsi del sinistro, verrà applicato uno scoperto del 20% rispetto all’indennizzo dovuto dalla Compagnia per il danno subito.
È prevista una franchigia assoluta di € 250 per ciascun sinistro.
Art. 4.3. Limiti e massimali della GARANZIA C – Responsabilità Civile
Il massimale per la presente Garanzia è determinato dal Contraente in fase di sottoscrizione della proposta tra le seguenti somme: € 1.000.000, € 1.500.000 o € 2.000.000.
Pur essendo l’assicurazione prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno
cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in polizza, salvo i casi di incendio, esplosione e scoppio di beni immobili e mobili di proprietà o detenuti dall’Assicurato, per i quali la garanzia è prestata nei limiti del 50% del massimale indicato in polizza.
Qualora per tali beni siano operanti le Garanzie A e/o B, per le quali è già contemplato il rischio locativo, la presente garanzia di Responsabilità Civile viene prestata a secondo rischio, cioè per l’eccedenza rispetto all’importo indennizzabile per le garanzie A e/o B e fino a concorrenza del 50% del massimale.
Art. 4.4. Limiti e massimali delle Prestazioni di Assistenza
Ciascuna prestazione, può essere richiesta per un massimo di tre volte per ogni anno di validità della
polizza.
Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’abitazione interessate dall’intervento di assistenza.
In relazione alle prestazioni 1.“Invio di un idraulico per interventi di emergenza”, 2.“Invio di un elettricista per interventi di emergenza”, 3.“Invio di un fabbro per interventi di emergenza”, è previsto un massimale per uscita e manodopera pari ad € 200 per sinistro, restando a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
In relazione alla sola prestazione 4.“Invio di un artigiano per interventi ordinari” la Struttura Organizzativa provvederà unicamente all’invio dello stesso, restando a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).
Per la prestazione 5.“Spese di albergo” la Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di € 300 per sinistro, qualunque sia il numero di persone coinvolte nel sinistro.
Per la prestazione 6.“Rientro anticipato” è previsto un massimale pari ad € 300 per sinistro.
Per la prestazione 7.“Interventi di emergenza per danni da acqua” è previsto un massimale pari ad € 200 per sinistro.
Per la prestazione 8.“Invio di un sorvegliante” è previsto un massimale pari ad € 200 per sinistro, e in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l’Istituto di Vigilanza.
In relazione alla prestazione 9.“Trasloco”, la Compagnia terrà a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso, restando a carico dell’Assicurato il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.
In relazione alla prestazione 10.“Trasferimento di mobili”, la Compagnia terrà a proprio carico il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino ad un massimo di € 200 per sinistro.
Per la prestazione 11.“Ripristino abitazione” è previsto un massimale pari ad € 200 per sinistro.
Si riportano di seguito le tavole sinottiche rappresentative di ciascuna prestazione, anche di assistenza, con relativi limiti, massimali e franchigie o scoperti:
Garanzia A | Limiti | Massimali | Franchigie/Scoperti |
Danni al Fabbricato | Somma assicurabile pari al 100% del valore di ricostruzione a nuovo: ➢ Minimo € 80.000 ➢ Massimo € 1.500.000 | ➢ € 250 per sinistro | |
Sottomassimali: ➢ Sino a concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza per le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica dei residui del sinistro. | |||
➢ massimo di € 3.000 per le spese sostenute per la ricerca e riparazione, in caso di rottura accidentale o guasto di tubazioni di acqua e/o gas collocate sotto terra al di fuori delle mura del fabbricato. | |||
➢ massimo di € 3.000 per ciascun sinistro in caso di allagamento. | |||
➢ massimo di € 5.000 per singolo valore relativamente ad opere d’arte fisse. | |||
➢ l’importo massimo di € 10.000 per piante, fiori e coltivazioni in genere | |||
Opzione Terremoto | ➢ entro il limite massimo del 70% della somma assicurata per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa | ➢ Detrazione di una franchigia pari al 10% della somma assicurata per singolo sinistro. | |
Garanzia B | Limiti | Massimali | Franchigie/Scoperti |
Danni al contenuto | Somma assicurabile tra il 10% e il 30% del Valore di ricostruzione a nuovo: ➢ Minimo € 15.000 ➢ Massimo € 450.000 | ➢ € 250 per sinistro | |
Sottomassimali: ➢ sino a concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza per le spese di demolizione, sgombero e trasporto alla più vicina discarica dei residui del sinistro | |||
➢ massimo di € 1.000 per ciascun sinistro in caso di allagamento | |||
➢ sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a valori | |||
➢ sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a gioielli e preziosi | |||
➢ sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a collezioni numismatiche e filateliche | |||
➢ sino a concorrenza del 10% della somma assicurata per danni a pellicce, tappeti, oggetti d’arte e argenteria |
Opzione Furto | Somma assicurabile compresa tra il 5% del Valore di ricostruzione e la somma assicurata per la Garanzia B - DANNI AL CONTENUTO ➢ minimo di € 10.000 ➢ massimo di € 50.000 | ➢ € 250 per sinistro | |
Opzione Furto – Formula Basic | ➢ Qualora i beni siano custoditi in cassaforte o armadio corazzato, la misura del limite di indennizzo stabilito (vedi cella affianco) è raddoppiata. | ➢ € 500 per i valori; ➢ 20% della somma assicurata per gioielli e preziosi; ➢ 20% della somma assicurata per collezioni numismatiche e filateliche; ➢ 20% della somma assicurata per pellicce, tappeti, oggetti d’arte e argenteria. | ➢ scoperto del 20% rispetto all’indennizzo dovuto in caso di non presenza dell’allarme o di mancata attivazione qualora non ci fosse nessuno all’interno del fabbricato. |
Opzione Furto – Formula Plus | ➢ Qualora i beni siano custoditi in cassaforte o armadio corazzato, la misura del limite di indennizzo stabilito (vedi cella affianco) è raddoppiata | ➢ € 1.000 per i valori; ➢ 40% della somma assicurata per gioielli e preziosi; ➢ 40% della somma assicurata per collezioni numismatiche e filateliche; ➢ 40% della somma assicurata per pellicce, tappeti, oggetti d’arte e argenteria. | ➢ scoperto del 20% rispetto all’indennizzo dovuto in caso di non presenza dell’allarme o di mancata attivazione qualora non ci fosse nessuno all’interno del fabbricato. |
Garanzia C | Limiti | Massimali | Franchigie/Scoperti |
Responsabilità Civile | € 1.000.000, € 1.500.000 o € 2.000.000 | ||
➢ limiti del 50% del massimale indicato in polizza in casi di incendio, esplosione e scoppio di beni immobili e mobili di proprietà o detenuti dall’Assicurato | |||
➢ fino a concorrenza del 50% del massimale se operanti le garanzie A e/o B per le quali è già contemplato il rischio locativo, la Responsabilità Civile viene prestata a secondo rischio, cioè per l’eccedenza rispetto all’importo indennizzabile per le garanzie A e/o B |
Garanzia D - Assistenza | Limiti | Massimali |
Invio di un idraulico per interventi di emergenza | Xxxxxxx tre volte per ogni anno di validità polizza | ➢ € 200 per sinistro per uscita e manodopera |
Invio di un elettricista per interventi di emergenza | Xxxxxxx tre volte per ogni anno di validità polizza | ➢ € 200 per sinistro per uscita e manodopera |
Invio di un fabbro per interventi di emergenza | Xxxxxxx tre volte per ogni anno di validità polizza | ➢ € 200 per sinistro per uscita e manodopera |
Invio di un artigiano per interventi ordinari | Xxxxxxx tre volte per ogni anno di validità polizza | A carico dell’Assicurato: ➢ il totale costo relativo all’uscita, manodopera, materiali, ecc. |
Spese di albergo | Massimo tre volte per ogni anno di validità polizza | A carico della Compagnia: ➢ le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di € 300 per sinistro, qualunque sia il numero di persone coinvolte nel sinistro |
Rientro anticipato | Xxxxxxx tre volte per ogni anno di validità polizza | ➢ € 300 per sinistro |
Interventi di emergenza per danni da acqua | Massimo tre volte per ogni anno di validità polizza | ➢ € 200 per sinistro |
Invio di un sorvegliante | Massimo tre volte per ogni anno di validità polizza | ➢ € 200 per sinistro |
Trasloco | Massimo tre volte per ogni anno di validità polizza | A carico della Compagnia: ➢ il costo relativo al trasloco stesso A carico dell’Assicurato ➢ il costo dell’eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco |
Trasferimento di mobili | Massimo tre volte per ogni anno di validità polizza | A carico della Compagnia: ➢ il costo del relativo noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore), fino ad un massimo di € 200 per sinistro |
Ripristino abitazione | Xxxxxxx tre volte per ogni anno di validità polizza | ➢ € 200 per sinistro |
D. LIMITAZIONI ALL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Art. 7. Estensione territoriale Per le GARANZIA A - Danni al fabbricato, GARANZIA B – Danni al contenuto e GARANZIA D - Assistenza, l’assicurazione ha validità su tutto il territorio Italiano (Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano).
Per la Garanzia C – Responsabilità Civile l’assicurazione ha invece validità in tutto il Mondo, ad eccezione degli Stati Uniti d’America e del Canada.
Art. 8. Beni immobili e persone non assicurabili Non sono oggetto di coperture i Fabbricati che non presentino le condizioni di assicurabilità per come riportate ai precedenti artt. 1. e 3.1. e le persone non rientranti nell’elenco specificato all’art. 2.
Art. 9. Esclusioni dall’assicurazione Si riportano di seguito le esclusioni, laddove previste, operanti per ogni singola Garanzia, Opzione e prestazione.
Art. 9.1. Esclusioni per la GARANZIA A – Danni al Fabbricato Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, tumulti popolari e scioperi, terrorismo e sabotaggio;
b) che siano conseguenza diretta o indiretta di reazioni o radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, comunque tali effetti possano essere causati;
c) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo dell’Assicurato, di familiari conviventi con l’Assicurato o di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere;
d) conseguenti o verificatisi in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, salvo il caso di danni da incendio e di atti di vandalismo diversi dall’imbrattamento di muri esterni;
e) dovuti a truffa, appropriazione indebita, smarrimenti o perdite di qualsiasi genere, ammanchi;
f) causati direttamente da animali;
g) causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento. L’esclusione non si applica nei casi di danni da incendio, esplosione e scoppio;
h) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, rifacimento o ristrutturazione;
i) conseguenti a terremoto, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, mareggiata o penetrazione di acqua marina, valanga o slavina, frana o cedimento del terreno, gelo, crollo o collasso strutturale;
j) indiretti quali il cambiamento di costruzione e quant’altro non riguardi la materialità delle cose assicurate; da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
k) derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione, assestamento post costruttivo, nonché quelli verificatisi in occasione di traslochi;
l) causati e subiti da impianti di irrigazione;
m) ai beni destinati ad attività professionali, commerciali o artigianali esercitate per conto proprio o di terzi;
n) da infiltrazioni di acqua piovana dovuti a difetti di impermeabilizzazione o all’infiltrazione di acqua dal terreno;
o) causati da umidità, stillicidio, da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione.
Art. 9.1.1. Esclusioni per l’OPZIONE TERREMOTO La Compagnia non indennizza i danni:
a) che siano conseguenza diretta o indiretta di reazioni o radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, comunque tali effetti possano essere causati;
b) causati da eruzioni vulcaniche e relativi tremori provocati dal magma in risalita, inondazioni, frane o cedimento del terreno, valanghe o slavine, alluvioni e maremoti, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
c) per furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
e) a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
f) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
g) a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture.
Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia.
Art. 9.2. Esclusioni per la GARANZIA B – Danni al Contenuto Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, tumulti popolari e scioperi, terrorismo e sabotaggio;
b) che siano conseguenza diretta o indiretta di reazioni e/o radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive, comunque tali effetti possano essere causati;
c) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo dell’Assicurato, del Contraente, di familiari conviventi con l’Assicurato o di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere;
d) conseguenti o verificatisi in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, o di atti di vandalismo, salvo il caso di danni da incendio;
e) dovuti a truffa, appropriazione indebita, smarrimenti e/o perdite di qualsiasi genere, ammanchi;
f) causati direttamente da animali;
g) causati dal naturale deperimento, usura e deterioramento. L’esclusione non si applica nei casi di danni da incendio, esplosione e scoppio;
h) causati direttamente da operazioni di pulizia, riparazione, rifacimento o ristrutturazione;
i) conseguenti a terremoto, eruzione vulcanica, alluvione o inondazione, mareggiata o penetrazione di acqua marina, valanga o slavina, frana o cedimento del terreno, gelo, crollo o collasso strutturale;
j) alle cose mobili situate all’esterno, comprese piante, fiori e coltivazioni in genere;
indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate; da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati;
l) derivanti da vizio di costruzione o difetto di installazione nonché quelli verificatisi in occasione di traslochi;
m) causati e subiti da impianti di irrigazione;
n) ai beni destinati ad attività professionali, commerciali o artigianali esercitate per conto proprio o di terzi;
o) da infiltrazioni di acqua piovana nel Fabbricato identificato dovuti a difetti di impermeabilizzazione o all’infiltrazione di acqua dal terreno;
p) causati da umidità, stillicidio, da acqua penetrata attraverso finestre e lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
q) a veicoli a motore immatricolati, natanti, nonché parti dei medesimi.
Art. 9.3. Esclusioni per la GARANZIA C – Responsabilità Civile Sono esclusi dalla garanzia i danni:
a) derivanti dalla proprietà e conduzione degli immobili diversi dalla residenza anagrafica dell’Assicurato, salvo quelli identificati in polizza per i quali sia operante la GARANZIA A - Danni al Fabbricato;
b) verificatisi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili);
c) direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici e dall’amianto o da prodotti contenenti amianto;
d) derivanti da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo degli Assicurati;
f) provocati in stato di ebbrezza o a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti;
g) da circolazione di veicoli o natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante da detta circolazione, salvo che per le somme dovute a seguito dell’esercizio
dell’azione di rivalsa da parte di imprese esercenti tale assicurazione in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori - all’insaputa dell’Assicurato stesso - di cui egli debba rispondere;
h) relativi alla proprietà, uso e guida di veicoli e natanti a motore, mezzi di locomozione aerea, deltaplano, paracadute, parapendio e sport aerei in genere;
i) causati, in qualità di trasportato su veicoli o natanti, al guidatore, agli altri trasportati e al veicolo o natante stesso;
j) alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, oppure detenga o utilizzi a qualsiasi titolo o destinazione;
k) per furto, e quelli a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute per l’eccedenza ai limiti previsti all’art. 4.3.;
l) derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e manutenzione straordinaria dei fabbricati di proprietà o in conduzione, salvo quelli relativi alla sola committenza dei lavori stessi;
m) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
n) derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo, salvo che per le attività svolte dagli addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari in genere;
o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
p) conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali;
q) derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
r) derivanti dalla violazione di leggi o regolamenti relativi alla proprietà, detenzione o uso di armi;
s) derivanti dall’esercizio dell’attività venatoria;
t) provocati dalla pratica di sport comportanti l’uso o l’utilizzo di veicoli e natanti a motore, mezzi di locomozione aerea, deltaplano, paracadute, parapendio e sport aerei in genere.
Art. 9.4. Esclusioni per la GARANZIA D – Assistenza
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo del Contraente o dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Sono inoltre previste le esclusioni indicate nella seguente tabella:
PRESTAZIONE | EVENTI DI RIFERIMENTO | ESCLUSIONI |
1.“Invio di un idraulico per interventi di emergenza” | - allagamento o infiltrazione nell’abitazione provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico; - mancanza d’acqua nell’abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore, provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico. | sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore. |
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico. | danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari. |
2.“Invio di un elettricista per interventi di emergenza” | - corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato; - interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore; - guasto al cavo di alimentazione dei locali dell’abitazione a monte del contatore. | |
6.“Rientro anticipato” | mancata presentazione alla Struttura Organizzativa di un’adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni. |
SEZIONE II. PRINCIPALI CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 10. Premio Il premio è sempre determinato per il periodo di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Qualora il Contraente non paghi i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Compagnia alla riscossione dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
Art. 11. Conclusione dell’assicurazione L’assicurazione si conclude con la ricezione, da parte del Contraente, dell’accettazione della Proposta di assicurazione da parte della Compagnia. La comunicazione dell’accettazione avviene mediante invio al Contraente del Documento di Polizza, a seguito del buon fine del pagamento del primo premio da parte del Contraente medesimo. La proposta del Contraente rimane ferma per il tempo stabilito dall’Art. 1887 del Codice Civile e non pone a carico della Compagnia alcun obbligo, né di conclusione del Contratto, né di comunicazione del rifiuto della Proposta di assicurazione. La Proposta di assicurazione si intende rifiutata decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione in sede senza che il Contraente abbia ricevuto l’accettazione da parte della Compagnia.
Art. 12. Effetto e decorrenza dell’assicurazione Il Contratto si conclude con la ricezione, da parte del Contraente, dell’accettazione della Proposta di assicurazione da parte della Compagnia. La comunicazione dell’accettazione avviene mediante invio al Contraente del documento di polizza, a seguito del buon fine dei mezzi di pagamento del primo premio da parte del Contraente medesimo.
Art. 13. Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha durata annuale ed è rinnovabile per un periodo di pari durata e così successivamente.
SEZIONE III. ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 14. Modifiche delle Condizioni di Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 15. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 16. Foro Competente Per le controversie relative al presente contratto la sede del Foro competente è quella di residenza o domicilio dell’Assicurato.
Art. 17. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Art. 18. Assicurazione per conto altrui o di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata in nome e nell’interesse di altra persona, le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.
Gli obblighi derivanti dal contratto devono essere assolti dall’Assicurato, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dal Contraente, così come disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d’impugnativa.
Le somme liquidate a termini di polizza non possono essere pagate se non nei confronti o con il consenso del
Contraente quale titolare dell’interesse contrattuale.
Art. 19. Altre assicurazioni Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare alla Compagnia l’esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. L’omissione dolosa della comunicazione può comportare la perdita del diritto alla prestazione assicurativa da parte della Compagnia ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso a tutte le imprese assicuratrici interessate, indicando a ciascuna di esse il nome delle altre, e può richiedere a ciascuna di esse la prestazione assicurativa dovuta secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 20. Diritto di recesso Le Parti possono risolvere il contratto di assicurazione dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
La disdetta può riguardare soltanto il Contratto nella sua interezza e, in difetto, è inefficace.
Inoltre, dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, le parti possono recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata.
Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte di chi lo subisce e obbliga la Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di copertura del rischio non goduta.
Art. 21. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le somme assicurate e la conseguente entità del premio sono determinate sulla base del valore di ricostruzione a nuovo del Primo immobile e/o del Secondo immobile.
Tale valore è calcolato sulla base delle informazioni fornite dal Contraente riguardo la tipologia dell’immobile/degli immobili, la sua/loro classificazione, posizione, provincia, i metri quadri della/e abitazione/i e i metri quadri delle pertinenze. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa nonché la cessazione stessa dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 22. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 23. Buona fede A parziale deroga dell’art. 21. delle presenti Condizioni di Assicurazione, si conviene che le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza o riduzione del diritto all’indennizzo, sempreché tali inesattezze od omissioni siano state compiute in buona fede.
La Compagnia ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 24. Rinuncia al Diritto di Rivalsa La Compagnia rinuncia alla Rivalsa, salvo il caso di dolo, e al Diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
Art. 25. Esagerazione dolosa del Danno Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara nel danno cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 26. Periodo di Prescrizione Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 del Codice Civile.
Art. 27. Vincolo Nel caso sia stato richiesto con la Proposta di assicurazione o successivamente all’effetto della polizza, il contratto è vincolato, a tutti gli effetti, a favore del Vincolatario richiamato nella Proposta stessa o nell’appendice di vincolo alla polizza.
Pertanto, la Compagnia si obbliga a:
• riconoscere detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del vincolo stesso;
• conservarlo inalterato nonché riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
• non liquidare alcun indennizzo se non con il concorso e il consenso scritto del Vincolatario;
• pagare direttamente al Vincolatario l’importo dell’indennizzo senza il concorso del Contraente, salvo diversa disposizione scritta da parte del Vincolatario stesso;
• notificare al Vincolatario, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento da parte del Contraente dei premi di assicurazione e a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata è stata consegnata all’Ufficio Postale;
• non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto del Vincolatario e notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze compromettenti la validità ed efficacia dell’assicurazione.
Il vincolo richiesto dal Contraente/Assicurato sarà efficace solo alla ricezione da parte della Compagnia
dell’apposita appendice di vincolo debitamente sottoscritta dal Contraente/Assicurato e dal Vincolatario.
SEZIONE IV. SINISTRI
Art. 28. Denuncia del Sinistro e Obblighi dell’Assicurato In caso di sinistro, l’Assicurato, a parziale deroga dell’Art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto alla Compagnia tempestivamente e comunque entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del dirit to al risarcimento (Art. 1915 del Codice Civile).
La denuncia di sinistro deve essere inviata all’Ufficio Sinistri di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. attraverso una delle seguenti modalità:
• Online: “Denuncia Sinistro”, collegandosi al sito xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed accedendo alla sezione
“Protezione” all’interno della propria area personale.
• Posta raccomandata: Mediolanum Assicurazioni S.p.A, Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci I° piano, Xxx X. Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx (XX)
• Fax: n. 00.0000.0000
• Tramite il proprio Family Banker
e dovrà contenere le seguenti informazioni:
• luogo del sinistro (indirizzo completo);
• la causa del sinistro;
• l’elenco dei beni danneggiati, con la specifica del valore e se siano riparabili.
Per la gestione del sinistro sarà poi necessaria ulteriore documentazione che verrà comunicata dalla
Compagnia attraverso un Tutor che prenderà in carico la pratica.
Art. 28.1. Obblighi dell’Assicurato in relazione alla GARANZIA A – Danni al Fabbricato – Opzione Terremoto e GARANZIA B – Danni al Contenuto – Opzione Furto
Il Contraente o l’Assicurato, in caso di sinistro, deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della
Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile;
b) in caso di incendio, furto o rapina, o di sinistro presumibilmente doloso, farne denuncia all’autorità competente entro 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza - precisando modalità, circostanze ed entità approssimativa del danno - e trasmettere copia della denuncia alla Compagnia entro 3 giorni;
c) conservare le tracce ed i residui del sinistro sino alla conclusione della perizia - sempre che ci sia accordo fra le parti sulla quantificazione del danno - altrimenti sino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate o sottratte (rubate), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i rendiconti, registri, conti, fatture, ricevute, scontrini o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
La riparazione può essere subito iniziata dopo l’avviso prescritto al precedente art. 28., ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, soltanto nella misura strettamente necessaria per la conservazione o la custodia dell’abitazione.
4) In caso di furto di beni all’interno del Fabbricato, oltre a sporgere denuncia presso le competenti Autorità, cosa devo fare per poter dimostrare l’entità del danno e in particolare il valore delle cose rubate?
È necessario predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti e delle cose assicurate al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore tramite fatture, ricevute, scontrini o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti designati dalle parti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 29. Determinazione del valore del Danno
Art. 29.1. GARANZIA A – Danni al Fabbricato
L’ammontare del danno è determinato con il criterio del “valore a nuovo” del Fabbricato, cioè la stima del costo di riparazione delle cose soltanto danneggiate e di ricostruzione di quelle distrutte, con analoghe caratteristiche costruttive, escludendo il valore dell’area, di eventuali opere d’arte fisse e detraendo il valore dei recuperi.
Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro sono tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto esse sono indennizzabili a parte sino a concorrenza della somma assicurata.
Art. 29.2. GARANZIA B – Danni al Contenuto
L’ammontare del danno è determinato con il criterio del “valore a nuovo” del Contenuto, cioè il costo di rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e montaggio, delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione.
Le eventuali spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro sono tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto esse sono indennizzabili a parte sino a concorrenza della somma assicurata.
Art. 30. Procedura di definizione della natura del sinistro, valutazione, quantificazione e criteri di liquidazione per la GARANZIA A – Danni al Fabbricato e GARANZIA B – Danni al Contenuto
La natura del sinistro, nonché la valutazione e quantificazione dell’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia o da persona questa incaricata, con il Contraente o l’Assicurato o persona da questi designata. La Compagnia potrà altresì avvalersi di strumenti tecnologici per procedere con le opportune valutazioni “a distanza”, senza che vi sia quindi un effettivo momento di incontro con il Contraente o l’Assicurato;
b) su richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche soltanto su richiesta di uno di essi; il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia
provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti ai punti c) degli artt. 9.1. e 9.2.
Il Contraente/Assicurato, potrà attivare la Riparazione Diretta, ossia una forma di liquidazione del danno alternativa a quella dell’Indennizzo ordinario. Il Contraente/Assicurato avrà a sua disposizione una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla Compagnia che provvederanno al ripristino dei danni. La scelta della procedura di Riparazione diretta consente al Contraente/Assicurato di non dover anticipare il costo della riparazione e di non sostenere il costo della Franchigia.
Art. 30.1. Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente e l’Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’art. 28.1.;
3) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità e il valore del Fabbricato assicurato (per sinistro relativo alla GARANZIA A – Danni al Fabbricato) o del Contenuto assicurato (per sinistro relativo alla GARANZIA B – Danni al Contenuto);
4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura effettuata ai sensi del punto b) del precedente art. 30. i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 31. Gestione delle vertenze di Xxxxx in relazione alla GARANZIA C – Responsabilità Civile La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale indicato in polizza.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia
e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato è responsabile verso la Compagnia di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi previsti dalla polizza. Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.
Art. 32. Servizio di Assistenza Ogni intervento dovrà essere richiesto alla Struttura Organizzativa attiva 24 ore su 24 telefonando al Numero Verde 800-019320 per le chiamate dall’Italia.
Per telefonate dall’estero comporre il numero 0258308560 preceduto dal prefisso per chiamate dall’estero.
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 00.00000000 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX.
In ogni caso di richiesta di intervento è necessario che l’utente comunichi con precisione:
1. indirizzo e numero telefonico del luogo da dove chiama per consentire alla Struttura Organizzativa di richiamare nel corso dell’assistenza. Le spese telefoniche sono a carico della Struttura Organizzativa;
2. il tipo di assistenza che necessita;
3. nome e cognome;
4. numero di polizza preceduto dalla sigla MENF. La Struttura Organizzativa potrà chiedere all’utente - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Retro di copertina
CAS1 10/01/20
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