CONVENZIONE PER LA GESTIONE
CONVENZIONE PER LA GESTIONE
IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE FRA I COMUNI DI
PIOLTELLO e RODANO
ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
L’anno ----------il giorno ------ del mese di -------, presso la sede municipale del Comune di -------
TRA
1
- il Comune di Pioltello – C.F. 83501410159, rappresentato dalla Sig.ra Cosciotti Xxxxxx, nata a Cernusco sul Naviglio (MI), il 12.05.1967, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Pioltello;
- il Comune di Rodano – C.F. 83503550150 rappresentato dal Sig. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, nato a Rudiano (BS), il 11.12.1957, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Rodano;
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del C.C. n. 24 del 29.4.2011 è stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata di alcune funzioni di Polizia Locale fra i Comuni di Pioltello e di Rodano;
- con deliberazione del C.C. n. 72 del 18.12.2014 è stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale fra i Comuni di Pioltello e di Rodano;
- è in corso fino al 31.12.2018 la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale fra i Comuni di Pioltello e di Rodano;
- la Legge 30.07.2010 n. 122 all’art. 14 prevede espressamente l’obbligo da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, di esercitare le funzioni di Polizia Locale in forma associata, attraverso convenzioni o unioni;
- la Legge Quadro 07.03.1986 n. 65 prevede la costituzione di Corpi di Polizia Locale, con un organico minimo e la ridefinizione del ruolo e dei compiti d’istituto;
- con Legge Regionale 1.4.2015 n. 6 la Regione Lombardia ha disciplinato la materia della Polizia Locale e della sicurezza urbana, con il fine specifico di promuovere e incentivare la gestione associata del servizio di Polizia Locale e, quindi, di
aumentare il grado di efficienza, efficacia ed economicità (art. 8);
- le gestioni associate costituiscono un importante strumento per garantire l’applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza nella gestione delle funzioni e per dare una risposta migliore sul piano dell’efficienza, dell’efficacia ed economicità della gestione dei servizi;
- in linea con le finalità dell’associazione e per quanto sopra, i Comuni coinvolti e in considerazione della omogeneità dei rispettivi territori, intendono incentivare il controllo sul territorio interessato;
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:
ARTICOLO 1 - PREMESSE
1) Le sopra riportate premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono destinate alla interpretazione della stessa.
ARTICOLO 2 - ENTE CAPO CONVENZIONE
1) Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 65/1986 e dell’art. 8 della Legge Xxxxxxxxx x. 0/0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comuni di Pioltello e Rodano si convenzionano per la gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale ed amministrativa, relativi alle attività di cui alle leggi citate.
2) La denominazione della forma associativa, all’interno della presente convenzione e anche ai fini della predisposizione della relativa modulistica, è “Corpo di Polizia Locale di Pioltello e Rodano”.
3) Ai fini della gestione organizzativa, il Comune capo convenzione è Pioltello, presso il quale è istituita la sede della Polizia associata.
4) L’organizzazione della Polizia Locale associata, ai sensi della presente convenzione e per tutta la durata della stessa, sostituisce la struttura organizzativa e la relativa disciplina del personale dei singoli Comuni.
ARTICOLO 3 - FINALITA’ ED OBIETTIVI
1) Scopi della presente Convenzione e della gestione unificata sono:
- il miglioramento della qualità dei servizi resi ai Cittadini;
- maggiore efficienza e specializzazione nell’attività degli attuali Corpi e servizi di Polizia Locale;
- la graduale unificazione delle norme regolamentari e l’omogeneità delle modalità operative;
- la promozione di una cultura professionale e di una formazione comune tra il personale;
- un migliore utilizzo delle risorse umane e strumentali;
- la promozione di un sistema integrato di sicurezza dei Cittadini, anche attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione e di sinergia con le altre Forze di Polizia operanti sul territorio;
- presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, per la tutela del consumatore, per i bisogni emergenti nel territorio e per lo sviluppo della convivenza civile dei Comuni associati.
ARTICOLO 4 - PERSONALE
1) Nel rispetto dei criteri fissati dal presente atto e degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci, le modalità operative per lo sviluppo dei servizi e delle attività da svolgere in forma associata sono adottate mediante gli atti di gestione del Responsabile individuato nella figura del Comandante di Polizia Locale di Pioltello.
2) Il personale di Polizia Locale opera, nello svolgimento dei compiti e dei servizi assegnati, nel territorio dei Comuni Convenzionati,
mantenendo a tal fine tutte le qualità e le facoltà attribuitegli dalle Leggi e dai Regolamenti.
3) L’erogazione delle retribuzioni del personale, così come i versamenti degli oneri e delle ritenute previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali e di tutti gli adempimenti connessi, avverrà a cura dei rispettivi Enti di appartenenza.
4) L’erogazione della retribuzione del Comandante avverrà a cura del Comune di Pioltello;
la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato avverrà previo accordo fra le Amministrazioni Convenzionate ai sensi del vigente C.C.N.L.
Il Comune di Pioltello e il Comune di Rodano provvederanno ad inserire in quota parte all’interno del tetto del salario accessorio, a norma dell’art. 23 del D. L.vo n. 75/2017, la quota di competenza. Il Comune di Rodano provvederà a rimborsare al Comune di Pioltello le quote relative agli emolumenti erogati al Comandante.
ARTICOLO 5 - AMBITO TERRITORIALE
1) L’ambito territoriale, ai fini dello svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Locale, è individuato nel territorio dei Comuni di Pioltello e Rodano, così come previsto dall’art. 4 della Legge n. 65/1986.
2) Nell’esercizio dei compiti assegnati, il personale del Servizio Associato è in ogni caso sottoposto all’autorità del Sindaco del territorio in cui si trova ad operare.
ARTICOLO 6 - ATTI E ACCERTAMENTI
1) Gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di gestione associata sono formalizzati quali atti della Polizia Locale Associata, con la specificazione del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.
2) I proventi delle sanzioni e degli atti di accertamento spettano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.
3) Gli Agenti di Polizia Locale, a tal proposito, utilizzeranno preavvisi e verbali con l’intestazione e l’indicazione del c.c.p. di ciascun Comune.
ARTICOLO 7 - REGOLAMENTI COMUNALI
1) Per lo svolgimento del Servizio Associato si applica il Regolamento di Polizia Locale del comune capo convenzione.
ARTICOLO 8 - MEZZI OPERATIVI
1) I Comuni Convenzionati mettono a disposizione le dotazioni e i mezzi di loro proprietà per lo svolgimento dell’attività associata. In caso di scioglimento anticipato o di mancato rinnovo della presente convenzione, gli automezzi e i mezzi operativi ritorneranno a disposizione dei Comuni proprietari, nelle condizioni in cui gli stessi si trovano.
ARTICOLO 9 - RIPARTIZIONE DEI COSTI
1) Sono a carico del comune di Rodano tutti i costi relativi a:
- spese degli uffici di Rodano;
- personale in servizio presso il Comune di Rodano al momento della sottoscrizione della convenzione;
- personale eventualmente assunto direttamente dallo stesso Comune durante la vigenza della convenzione;
- inoltre il Comune di Rodano erogherà un contributo annuale di
€ 8.000,00 per l’anno 2019, e € 10.000,00 per gli anni a seguire(durata della Convenzione),mediante specifico accertamento d’entrata redatto dal Comandante a favore del Comune di Pioltello, quale Capo convenzione, per spese forfettarie relative alla convenzione, spese di carburante e manutenzione dei mezzi di proprietà del Comune di Rodano. Rimarranno in capo allo stesso Comune le spese legate alla RC auto e tassa di possesso.
2) Tutti i beni acquistati durante la validità della presente Convenzione, verranno inventariati dal Comune sulla quale
graverà l’impegno di xxxxx, dando atto che varranno i presupposti di cui all’art. 8 della presente convenzione.
3) Compete al Comandante, in sede di predisposizione del bilancio preventivo, richiedere lo stanziamento per le spese necessarie per la gestione ordinaria del Servizio in convenzione.
ARTICOLO 10 - CONFERENZA DEI SINDACI
1) I Comuni concordano di istituire una Conferenza Permanente costituita dai Sindaci per indirizzare e seguire lo svolgimento dell’attività del Servizio di Polizia Locale convenzionato.
La Conferenza dei Sindaci è convocata di norma dal Sindaco del Comune Capo Convenzione.
La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati.
2) Spetta alla Conferenza dei Sindaci stabilire e controllare:
- gli obiettivi e le priorità del Servizio anche sulla base delle indicazioni del Comandante;
- la ricognizione delle dotazione dei beni in uso alla gestione associata;
- l’effettuazione di eventuali spese di carattere straordinario, previa acquisizione della relativa copertura finanziaria da parte dei singoli Comuni.
3) La Conferenza dei Sindaci è tenuta altresì a verificare, unitamente al Comandante, l’andamento del Servizio, anche sulla base di una relazione semestrale del medesimo Comandante sull’attività svolta dal Servizio stesso.
4) I Segretari Comunali dei Comuni convenzionati svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica.
5) Alla Conferenza partecipa il Comandante, che redige i verbali della Conferenza dei Sindaci e ne cura l’invio ai Comuni associati entro il termine di 30 giorni.
ARTICOLO 11 - DECORRENZA E DURATA
1) La presente Convenzione decorre dalla data del 01.01.2019 e cesserà il 31.12.2023, dando atto del tacito rinnovo salvo disdetta dei Comuni aderenti.
2) Qualsiasi Comune potrà recedere dalla Convenzione, dandone comunicazione entro il 30 giugno. Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell’anno successivo. Qualora il recesso avvenga entro il
31 dicembre, esso decorrerà dal 1 luglio dell’anno successivo. Durante i predetti periodi (e cioè fino al 31 dicembre o fino al 30 giugno) il Comune che recede rimane obbligato per gli impegni precedentemente assunti.
3) La Convenzione potrà, inoltre, essere sciolta anticipatamente, qualora vi sia la volontà espressa dei Comuni coinvolti. Lo scioglimento avverrà con le modalità di cui ai precedenti commi.
4) Al momento dello scioglimento o del recesso dei Comuni in convenzione, il personale riprenderà le sue funzioni nel Comune di appartenenza.
ARTICOLO 12 - DIREZIONE E COORDINAMENTO
1) Il Servizio Associato di Polizia Locale è diretto e coordinato dal Comandante ed allo stesso spetta:
- emanare le direttive e vigilare sull’espletamento dei servizi, in attuazione degli indirizzi espressi dai Sindaci degli Enti Convenzionati;
- disporre l’assegnazione, la destinazione del personale secondo le specifiche necessità operative, tenendo conto delle attribuzioni di ciascun addetto ed in conformità alle qualifiche dallo stesso possedute (Ufficiali - Sottufficiali - Agenti);
- coordinare i servizi di Polizia Locale con quelli delle altre forze di Polizia dello Stato;
- rappresentare il Corpo di Polizia Locale di Pioltello e Rodano nei rapporti interni e di istituto;
- curare ogni adempimento amministrativo connesso all’organizzazione.
ARTICOLO 13 - ADDETTI AL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE
1) Corpo di Polizia si avvale del contingente di personale assegnato al Settore di Polizia Locale del Comune aderente, specificando che la dotazione organica ( Agenti di P.L.) posta a disposizione dall’A.C. di Rodano dovrà essere non inferiore alle due unità, di cui una unità immediatamente disponibile e la seconda in un momento successivo, a seguito del reclutamento da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente.
Rimarranno in capo all’A.C. di Rodano tutte le attività legate alla gestione amministrativa, ai procedimenti sanzionatori, al rilascio di atti e alla gestione di postazioni front office, garantendone la necessaria dotazione organica.
2) Al personale di Polizia Locale associato, potranno essere riconosciuti eventuali emolumenti contrattuali da convenirsi in apposito tavolo negoziale.
ARTICOLO 14 - COMPITI DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE
1) Il personale del Corpo di Polizia Locale Associato espleta tutte le mansioni inerenti alle funzioni d’istituto. Esso è tenuto a prestare il servizio utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui viene munito per l’esecuzione degli interventi.
2) In particolare nell’uso degli strumenti e nella conduzione dei veicoli, gli addetti al servizio dovranno usare la massima perizia ed accortezza, segnalando al Comandante con tempestività ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
ARTICOLO 15 - MODALITA’ DI SERVIZIO E OBBLIGO DI RAPPORTO
1) Gli Operatori della Polizia Locale in convenzione si adeguano al disposto del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Pioltello
2) Tutti gli addetti al Servizio, al termine del servizio, provvedono alla compilazione del rapporto giornaliero relativo agli interventi operati, secondo lo schema predisposto dal Comandante.
ARTICOLO 16 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE
1) La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.
2) Le eventuali ulteriori adesioni, modifiche ed integrazioni dovranno essere approvate da tutti i Consigli Comunali dei Comuni associati.
ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1) La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, attuando le forme di consultazione di cui all’articolo 10.
2) Qualora le controversie rimanessero, il Sindaco del Comune Capo Convenzione può proporre ai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati la risoluzione della convenzione, che si attua secondo quanto fissato nell’articolo 11.
3) I Consigli Comunali sono tenuti a deliberare sulla proposta di risoluzione nella prima seduta utile e comunque entro 30 giorni dalla data di formulazione della stessa.
ARTICOLO 18 - RINVIO
1) Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Xxxxx.
2) Si dà atto infine che la presente convenzione annulla e sostituisce quelle di cui in premessa.