ATTI DEL DIRETTORE GENERALE DELIBERAZIONE N. 588 del 06/07/2022 OGGETTO:
ATTI DEL DIRETTORE GENERALE DELIBERAZIONE N. 588 del 06/07/2022 OGGETTO:
CONVENZIONE CON HUMANITAS UNIVERSITY PER LO SVOLGIMENTO,
PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI, DEL TIROCINIO FORMATIVO DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA IN INFERMIERISTICA ED IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
PROPONENTE: FORMAZIONE
Il Dirigente Responsabile: XXXXXXXXXX XXXXXXXX Il Funzionario istruttore: XXXXX XXXXX
Fascicolo n. 22 - 0 Anno 2022
Titolario 01 - 01 - 03
Immediatamente esecutiva: SI Xxxxxxxx a privacy: NO Pubblicazione differita: NO Con introiti: NO
Con oneri: NO
Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
PREMESSO che con nota prot. n. 8025 del 15 marzo 2022, conservata in atti, Humanitas University di Pieve Xxxxxxxx (MI), ha fatto pervenire a questa Azienda richiesta di stipula convenzione per lo svolgimento, pres- so le strutture aziendali, del tirocinio formativo degli studenti iscritti ai corsi di laurea in Infermieristica ed in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (magistrale), per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dai medesimi corsi;
RICORDATO che la materia è disciplinata :
- dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. mm. e ii.;
- dal Decreto Legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, “Disciplina dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università”;
- dalla Delibera di Giunta Regionale 16 febbraio 2005, n. 7/20950, “Approvazione del protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e le Università per la stipula di convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie”;
- dal Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, “Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie”, che conferma la formazione universitaria delle figure professionali sanitarie, presso le strutture del
S.S.N. accreditate e che, a tal fine, vengano stipulati appositi protocolli d’intesa tra Università e Regioni;
- dalla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità” e ss. mm. e ii.;
- dalla Delibera di Giunta Regionale 22 dicembre 2010, n. IX/1053, “Protocollo d’intesa con le Università del- la Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ri - cerca”, con particolare riferimento al Titolo II relativo ai corsi di studio delle classi delle professioni sanitarie;
PRESO ATTO del parere favorevole, conservato agli atti, in merito alla stipula della convenzione espresso con nota prot. n. 16286 del 24 maggio 2022, dal Dirigente Professioni Sanitarie Direzione Aziendale Profes- sioni Socio Sanitarie – DAPSS – e Responsabile del procedimento, xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx;
ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dott.ssa Xxxx Xxxx Xxxxxxxxx, con- servato agli atti;
VISTO il testo della convenzione così come condiviso con Humanitas University, con nota prot. n. 18003 del 14 giugno 2022, conservato agli atti, con validità biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabi- le, per uguale periodo, previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti;
PRECISATO che Humanitas University si impegna a fornire ai tirocinanti idonea copertura assicurativa con- tro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, come evidenziato all’art. 6 della convenzione allo scopo predisposta;
CONSIDERATO che saranno a carico di questa Azienda i costi relativi alla fornitura dei camici, all’accesso alla mensa alle stesse condizioni del personale dipendente, secondo quanto previsto dalla DGR n. 7/20950 del 16 febbraio 2005, nonché l’applicazione della visita medica per l’idoneità alla mansione (art. 41 D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.);
VERIFICATO che i suddetti costi sono già ricompresi nei rispettivi provvedimenti aziendali per la fornitura di detti beni e servizi e che quindi dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del bilan- cio aziendale;
RITENUTO di autorizzare, la stipula della convenzione in esame, approvandone il testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO inoltre necessario incaricare il Dirigente Professioni Sanitarie Direzione Aziendale Professioni Socio Sanitarie – DAPSS –, xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, quale Responsabile del procedimento, di interfacciarsi con il coordinatore della Scuola, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell’avvenuta formazione degli specializzandi in materia di privacy;
SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.S.D. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecni- co/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;
ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Xxxxxxxx e Risorse Finanziarie l’attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, allegato al presente provvedimento;
IL DIRETTORE GENERALE
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Xxxxxx- xxxxxxxx, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;
- d e l i b e r a -
per le motivazioni esposte in premessa:
- di approvare il testo della convenzione con Humanitas University di Pieve Xxxxxxxx (MI), allegato alla pre- sente deliberazione quale parte integrante della stessa, per lo svolgimento, presso le strutture aziendali, del tirocinio formativo degli studenti iscritti ai corsi di laurea in Infermieristica ed in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (magistrale) per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dai medesimi corsi;
- di autorizzare la stipula della convenzione con validità biennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, rin- novabile, per uguale periodo, previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti;
- di dare mandato al Dirigente Professioni Sanitarie Direzione Aziendale Professioni Socio Sanitarie – DAPSS –, xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx, quale Responsabile del procedimento, di interfacciarsi con il coordinatore della Scuola, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell’avvenuta formazione degli specializzandi in materia di privacy;
- di dare comunicazione del presente provvedimento a Humanitas University, al Responsabile del procedi- mento ed ai servizi aziendali interessati;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere con- tabile, allegato al presente provvedimento;
- di conferire mandato al Responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all’ese- cuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge re- gionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale. IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Proposta n° 606 del 29/06/2022
OGGETTO: CONVENZIONE CON HUMANITAS UNIVERSITY PER LO SVOLGIMENTO, PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI, DEL TIROCINIO FORMATIVO DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA IN INFERMIERISTICA ED IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
Parere Contabile
Parere : Favorevole
Data : 29/06/2022
Note:
Direttore U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
Dott.ssa Domenica Luppino
Mastro | Conto | Descrizione | Sez. | Importo | Anno | Da | A |
RELATA DI PUBBLICAZIONE
DELIBERAZIONE N. 588 / 2022 DEL 06/07/2022
OGGETTO: CONVENZIONE CON HUMANITAS UNIVERSITY PER LO SVOLGIMENTO, PRESSO LE STRUTTURE AZIENDALI, DEL TIROCINIO FORMATIVO DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA IN INFERMIERISTICA ED IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio sul sito aziendale, come previsto dalle norme vigenti, dal giorno 06/07/2022 al giorno 24/07/2022.
CONVENZIONE
PER L’ESPLETAMENTO DI TIROCINI CURRICULARI E PRATICI – CDL INFERMIERISTICA E CDLM SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE
tra
Humanitas University, di seguito denominato anche “soggetto promotore”, con sede a Pieve Xxxxxxxx (MI) in Via Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx n.4, codice fiscale 97692990159 rappresentato dal dottor Xxxxxxx Xxxxxxx, Consigliere delegato dell’Ateneo, nato a Milano il 05/08/1959 autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della deliberazione consiliare del 16/06/2020
e
ASST Nord Milano, di seguito denominato “soggetto ospitante”, con sede a Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) xx Xxxxx Xxxxxxxxx x. 00, C.F. e P.i.v.a. n. 09320420962, rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx nata a Firenze (FI) il 12.02.1963 , domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente,
premesso
a. che il soggetto promotore è una Università non statale legalmente riconosciuta, istituita con Decreto MIUR del 14 febbraio 2014 presso il quale sono attivati, tra gli altri, Corso di Laurea e Laurea magistrale delle Professioni Sanitarie;
b. che la L.R. Lombardia n. 33/2009 e successive modifiche ed integrazioni prevede che i rapporti tra le Università e le Aziende Ospedaliere pubbliche o private, ASL e IRCCS vengano disciplinati da convenzioni attuative finalizzate a regolamentare, tra altro, le attività di tirocinio previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie di cui al Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 da svolgersi presso le istituzioni sanitarie accreditate;
c. che i tirocini sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico;
d. che, a tal fine, il soggetto promotore ha richiesto al Soggetto ospitante la sottoscrizione della convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari e tirocini pratici previsti dall’ordinamento del Corso di laurea in Infermieristica (classe LSNT/01) e del Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche (Classe LMSNT/01);
e. che i tirocini, non costituiscono rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa e non potranno comportare, in nessun caso, l’insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e il soggetto ospitante;
si conviene e si stipula quanto segue Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
ARTICOLO 1 - Soggetti della Convenzione
1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, compatibilmente con le attività di servizio, nel numero e nelle modalità che saranno previamente concordate per ciascun periodo in relazione alle disponibilità del soggetto ospitante, i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art.3), in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente “tirocinante”, per lo svolgimento di tirocini curriculari e pratici su proposta del soggetto promotore. A tal fine, il soggetto promotore inoltra alla Soggetto ospitante, con congruo anticipo, domanda di ammissione al tirocinio indicando: nominativo di ciascun allievo, struttura presso la quale si richiede lo svolgimento, durata e periodo del tirocinio.
2. Con riferimento ai corsi di studi indicati al punto h) delle premesse, l’accoglienza avverrà presso la
struttura del soggetto ospitante, nei settori ed ambiti attivati nella Struttura stessa.
ARTICOLO 2 - Oggetto della Convenzione
1. Il tirocinio sarà svolto nell’arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del
tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.
ARTICOLO 3 - Progetto Formativo Individuale
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale (PFI).
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7. Il soggetto promotore fornisce ai tirocinanti ospitati presso il soggetto ospitante copia della presente convenzione.
ARTICOLO 4 - Funzioni di tutoraggio
1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore elabora, d’intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali e di presidiare la qualità dell’esperienza di tirocinio.
3. Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell’attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell’attività svolta, sulla base della validazione operata
anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.
ARTICOLO 5 - Indennità di partecipazione
1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione, le parti concordano che per i tirocini pratici delle professioni sanitarie non è prevista l’indennità di partecipazione.
ARTICOLO 6 - Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie
1. Il tirocinante è assicurato:
a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore;
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
ARTICOLO 7 Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Come richiamato nell’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n.86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell’art.2 comma 1 lett.a) del D.lgs. n.81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:
a. il soggetto promotore è garante della formazione generale sulla sicurezza art.37 D.lgs. n.81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n.221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale, come previsto dalla circolare regionale 17.9.2012, n.7 e s.m.i. – DG Sanità;
b. il soggetto promotore è responsabile della formazione specifica sulla sicurezza in base all’art.37 del
D. lgs. n.81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti dall’Accordo in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n.221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;
c. la “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41D.Lgs. 81/08 è a carico del soggetto promotore;
d. sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all’art.36 (Informazione ai lavoratori) del D.lgs. n.81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.
ARTICOLO 8 - Utilizzo Servizi Accessori
Gli studenti immatricolati hanno diritto di usufruire, alle medesime condizioni del personale del soggetto ospitante, che riceve gli studenti in tirocinio, dei seguenti servizi accessori:
a) spogliatoi, servizi igienici (etc..)
b) fruizione servizio mensa:
I. nei presidi ospedalieri e strutture dove vi è la mensa aziendale agli studenti sarà fornito il buono mensa;
II. nei poliambulatori e strutture dove non vi è la mensa aziendale agli studenti sarà fornito il
ticket;
III. il costo del servizio mensa a carico dello studente sarà di € 1,03 per il buono e di € 1,30 per il
ticket;
IV. gli studenti acquisteranno il buono o il ticket presso l’U.O. Provveditorato – Economato
dell’ASST Nord Milano;
ARTICOLO 9 - Durata della Convenzione
1. La presente Convenzione ha validità di anni due dalla data di sottoscrizione, salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a seguito di emanazioni di norme legislative o regolamentari da parte di organi istituzionali, ed è rinnovabile su espressa intesa scritta fra le parti. Eventuali richieste di variazione della presente convenzione dovranno essere concordate fra le parti in forma scritta.
2. La convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino
alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
ARTICOLO 10 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio
1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
2. Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
3. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
4. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.
5. È fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di
almeno 60 giorni da notificarsi all’altra parte mediante PEC.
6. Il soggetto ospitante si riserva espressamente di rivedere la presente convenzione in relazioni ad eventuali modifiche normative intervenute.
ARTICOLO 11 - Osservanza D.lgs. n.231/01
1. Il soggetto promotore, in relazione alla presente convenzione, dichiara di essere a conoscenza delle norme di cui al D.lgs. 8.06.2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle disposizioni previste dal Codice Comportamentale adottato dal Soggetto ospitante. A detto riguardo si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dai suddetti documenti e, comunque, tale da non esporre il Soggetto ospitante al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.
2. Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell’organizzazione aziendale del Soggetto ospitante e della volontà di quest’ultimo di sottoscrivere la presente convenzione.
3. Il soggetto ospitante, in relazione alla presente convenzione, dichiara di essere a conoscenza del Codice Etico di Humanitas University, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, pubblicato sul sito dell'Università stessa al link hiip://xxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxx -e-governance/documenti- ufficiali-di-ateneo/
4. A detto riguardo si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dal suddetto documento.
5. Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali principi è un elemento essenziale dell’organizzazione del soggetto proponente e della volontà di quest’ultima di sottoscrivere la presente convenzione.
6. La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento della presente convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1456 c. c., legittimando la risoluzione del contratto con effetto immediato, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato".
ARTICOLO 12 - Trattamento dei dati personali
1. Ciascuna parte precisa che i dati personali dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o incaricati dell’altra parte, contenuti nel presente accordo o comunque comunicati od acquisiti nel corso della sua esecuzione, saranno trattati, anche tramite mezzi elettronici, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. 196/2003 come novellato dal
D. Lgs. 101/2018), allo scopo di adempiere alle obbligazioni assunte contrattualmente, nonché per controllare e valutare la relazione tra le parti e/o per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.
2. Con particolare rifermento ai dati dei tirocinanti (dati identificativi, informazioni inerenti le attività pratiche svolte nell’ambito del progetto formativo individuale, giudizi espressi dai professori/tutor, eventuali immagini fotografiche e, ove espressamente previsto dalla convenzione, dati di reperibilità, dati relativi alla carriera scolastica e/o universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.), le parti, in qualità di autonomi Titolari, saranno legittimate al trattamento esclusivamente nei limiti dell’esecuzione delle finalità didattico-formative di cui alla convenzione e per il tempo a ciò strettamente necessario.
3. In ottemperanza al principio di trasparenza di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali il soggetto promotore si impegna a procedere alla comunicazione dei dati personali dei tirocinanti al soggetto ospitante previa informativa sul trattamento dei dati e, ove necessario, acquisizione di specifico consenso.
4. Il centro ospitante si impegna, a sua volta, a garantire adeguata informativa sul trattamento dei dati personali ai tirocinanti al momento della loro accettazione presso la struttura. Ai tirocinanti sarà consentito l’accesso e, più in generale, il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari all’espletamento dell’attività formativa e gli sarà richiesta l’osservanza di specifiche istruzioni impartite dal soggetto ospitante tra cui l’obbligo di astenersi, in ogni caso, dalla divulgazione di qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio e/o in ragione dello stesso.
5. Qualora necessario, le parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione nonché a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli Interessati secondo le proprie procedure interne
6. Eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali saranno gestite secondo le policy attuate nelle rispettive istituzioni.
ARTICOLO 13 - Riservatezza
1. Le Parti si impegnano reciprocamente, durante la vigenza della convenzione ed anche successivamente, a non diffondere a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell’altra parte, e a utilizzare ai soli scopi previsti dal presente accordo qualsiasi informazione, documento, dato e/o notizia di carattere riservato, del quale possano venire a conoscenza nell’ambito delle attività previste dal presente accordo, adottando tutte e misure e le cautele più opportune e idonee a tal fine.
2. A tale obbligo sfuggono le informazioni: (i) che siano o diventino di pubblico dominio in assenza di violazione del presente contratto da ciascuna delle parti; (ii) che siano già note alla parte ricevente alla data in cui gli vengono trasmesse, a condizione che la conoscenza sia adeguatamente comprovata; (iii) che siano rivelate alla parte ricevente da un terzo autorizzato a rivelarle.
3. Resta inteso tra le Parti che, in caso di divulgazione, pubblicazione o comunicazione non autorizzata delle informazioni, sarà onere della Parte dalla quale la diffusione delle informazioni è propagata provare di aver adottato misure idonee al fine di assicurare quanto previsto dal presente accordo; in difetto, il presente accordo potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa della Parte dalla quale la diffusione non autorizzata è propagata.
ARTICOLO 14 - Imposta di xxxxx e registrazione
1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.5, comma 2 del
D.P.R. n.131/86 con oneri a carico del richiedente. L’imposta di bollo ai sensi del DPR n.131 del 26/04/1986 è a carico del soggetto promotore.
Art.15 – Rinvio
1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle “Linee guida in materia di tirocini” approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla X.X.X. 00/00/0000 x.0000 xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx e/o alle disposizioni di altre Regioni.
Art. 16 – Foro Competente
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o validità della presente convenzione. Qualora non sia possibile giungere ad un accordo bonario, si conviene che il Foro competente sarà quello previsto per legge.
Letto, confermato e sottoscritto
Per Humanitas University Il Consigliere Delegato Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
, lì …………………………
Per ASST Nord Milano
Il Direttore Generale
Dott. ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Sesto San Xxxxxxxx, lì …………………………
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxx Data: 17/06/2022 1177::1177::0172
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(Timbro e firma)
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(Timbro e firma)