CONTRATTO DI LICENZA DI DIRITTI AUDIOVISIVI NON ESCLUSIVI
CONTRATTO DI LICENZA DI DIRITTI AUDIOVISIVI NON ESCLUSIVI
TRA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A, associazione privata di diritto italiano con sede legale presso la sede associativa in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, Codice Fiscale e P.IVA: 06637550960, in persona del Presidente xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, (di seguito “Lega Calcio Serie A”)”
E
[ nome della società], con sede legale e uffici operativi in [indirizzo],Codice Fiscale e P.IVA: [numero] in persona del legale rappresentante [nome] (di seguito “Licenziatario”)
Premesso che
A. Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e delle Linee Guida approvate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Lega Calcio Serie A offre al mercato pacchetti di diritti audiovisivi non esclusivi resi noti mediante pubblicazione sul proprio sito internet;
B. il Licenziatario ha manifestato alla Lega Calcio Serie A il proprio interesse all’assegnazione del pacchetto di diritti audiovisivi non esclusivi oggetto dal presente contratto.
Ciò premesso, a valere quale parte integrante del presente contratto (“Contratto di Licenza”) tra le parti si stipula quanto segue.
Sezione 1. Definizioni
I seguenti termini recanti iniziale maiuscola, indifferentemente per le corrispondenti versioni singolare o plurale, hanno nella presente scrittura il seguente significato:
– A Pagamento: modalità di trasmissione dei Diritti Audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell’Utente, anche a richiesta individuale (quali, esemplificativamente, sistemi pay tv, pay-per-view e video-on-demand).
– Competizione: è il/la Campionato o Coppa oggetto del contratto che avrà luogo nelle Stagioni Sportive 2010-2011 e 2011/2012.
– “Contratto” (o Contratto di Licenza): è il contratto recepito nella presente scrittura, avente a oggetto la licenza a termine, al Licenziatario, di Prodotti Audiovisivi basati sui Diritti Audiovisivi in conformità alle condizioni del presente Contratto.
– Decreto: è il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, attuativo della legge delega 19 luglio 2007, n. 106; le definizioni non contenute nel presente Contratto hanno il significato loro attribuito dall’art. 2 del Decreto.
– Diritti Audiovisivi: sono, relativamente alla Competizione, i diritti non esclusivi di comunicare e mettere a disposizione del pubblico le fissazioni degli Eventi, come meglio individuati nel Pacchetto.
– Durata: è la durata del Contratto di Licenza.
– Evento: è la singola gara della Competizione, incluse le fasi di pre gara e post gara.
– Giornata: è il turno della Competizione che comprende tutti gli Eventi disputati in uno o più giorni solari, secondo il calendario predisposto dalla Lega Calcio Serie A.
– Immagini Correlate: sono le immagini filmate all’interno dell’impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo l’Evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle Interviste, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell’Evento, che il Licenziatario può utilizzare solo qualora il Pacchetto lo contempli espressamente e purché nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto di Licenza.
– Immagini di Archivio: sono le fissazioni delle immagini dell’Evento utilizzabili, solo qualora il Pacchetto lo contempli espressamente, per la realizzazione di Prodotti Audiovisivi del Licenziatario a partire dalla mezzanotte dell’ottavo giorno che segue la disputa dell’Evento medesimo, limitatamente alle immagini di
cui ai Diritti Audiovisivi che compongono il Pacchetto ed esclusivamente per la stagione sportiva cui le dette immagini si riferiscono, nonché per la stagione precedente. Pertanto, quanto alla prima Stagione Sportiva della Durata, le immagini delle Stagioni Sportive 2009-2010 e 2010-2011 e, quanto alla seconda Stagione Sportiva della Durata, le immagini delle Stagioni Sportive 2010-2011 e 2011-2012.
– Immagini Salienti: sono le immagini più significative dell’Evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l’istant replay e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in forma animata, che il Licenziatario può utilizzare solo qualora il Pacchetto lo contempli espressamente e purché nei limiti e alle condizioni previste nel presente Contratto di licenza.
– In chiaro: sono le modalità di trasmissione dei Diritti Audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli Utenti.
– Interviste: sono le interviste a calciatori, allenatori e dirigenti di Società Sportive realizzabili, solo qualora il Pacchetto lo contempli espressamente, negli spazi e secondo le modalità di cui al Regolamento Produzioni Audiovisive, comunque subordinatamente (i) alla disponibilità dei soggetti interessati, (ii) agli impegni agonistici delle Società Sportive e dei loro tesserati; e (ii) alla necessità di mantenere la riservatezza delle tattiche di gioco e dalla tutela della privacy richiesta dalle circostanze o dai tesserati;.
– Linee Guida: sono le Linee Guida approvate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 14 maggio 2009 e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 1 luglio 2009.
– Pacchetto: è il complesso di Diritti Audiovisivi non esclusivi relativi agli Eventi della Competizione descritto nella Sezione 2 del presente Contratto di Licenza.
– Piattaforma Analogica Terrestre: è la piattaforma televisiva di trasmissione e ricezione di immagini audiovisive via etere terrestre mediante segnale in formato analogico.
– Piattaforma Digitale Terrestre: è la piattaforma televisiva di trasmissione e ricezione di immagini audiovisive via etere terrestre mediante segnale nel formato digitale delle tecnologie note come DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) e DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld) e loro future evoluzioni o sistemi derivati, e le tecnologie note come DAB (DMB, T-DMB, DAB-IP) e loro future evoluzioni o sistemi derivati.
– Piattaforma Internet: è la piattaforma basata su tecnologie e standard di comunicazione IP (Internet Protocols) per la trasmissione e ricezione di immagini audiovisive esclusivamente destinate a computer interconnessi alla rete pubblica Internet.
– Piattaforma IPTV: è la piattaforma basata su tecnologie e standard di comunicazione IP (Internet Protocols) per la trasmissione e ricezione di immagini televisive esclusivamente destinate a televisori abilitati alla ricezione tramite apparecchi set-top box e/o decoder collegati al sistema di distribuzione gestito dall’operatore.
– Piattaforma Radiofonica: è la piattaforma di trasmissione e ricezione di suoni via etere terrestre mediante segnale in formato analogico o digitale.
– Piattaforma Satellite: è la piattaforma televisiva di trasmissione e ricezione di immagini audiovisive via satellite “direct-to-home” mediante le tecnologie di tipo DVB per satellite (quali DVB-S, DVB-S2, DVB-H by satellite) e loro future evoluzioni o sistemi derivati, e le tecnologie di tipo V-SAT e loro future evoluzioni o sistemi derivati.
– Piattaforma Telefonia Mobile: è la piattaforma per comunicazioni personali mobili cosiddette “punto a punto” mediante le tecnologie note come GSM, GPRS, EDGE e UMTS (“Universal Mobile Telecommunications System”) e loro evoluzioni o sistemi derivati (ad es. UMTS-TDD, MBMS, HSDPA, HSPA, I-HSDA) e relative applicazioni (ad es. WAP, MMS, I-mode) per la trasmissione e ricezione di immagini audiovisive destinate a terminali di telefonia mobile.
– Piattaforma Televisiva: è, secondo quanto applicabile sulla base del/dei titolo/i abilitativo/i posseduto/i dal Licenziatario, la Piattaforma Analogica Terrestre, la Piattaforma Digitale Terrestre e/o, purché nel pieno rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.7 let. (g), la Piattaforma Satellite.
– Prodotti Audiovisivi: sono i prodotti editoriali concernenti i Diritti Audiovisivi degli Eventi, che il Licenziatario può realizzare o personalizzare sulla base del Pacchetto e nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.
– Regolamento Produzioni Audiovisive: è il Regolamento approvato dalla Lega Nazionale Professionisti per il campionato di Serie A 2010/2011 e 2011/2012 e pubblicato sul sito internet della Lega Calcio Serie A per disciplinare regole e procedure in materia di produzione audiovisiva degli Eventi, Interviste ai tesserati e accessi al Segnale e agli impianti sportivi.
– Segnale: è il segnale audiovisivo contenente le immagini delle telecamere che riprendono gli Eventi.
– Società Sportiva: è ciascuna delle società che partecipano in ognuna delle Stagioni Sportive alla Competizione.
– Stagione Sportiva: è il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il primo luglio e il 30 giugno dell’anno solare successivo.
– Territorio: è il territorio che include l’Italia, San Marino e la Città del Vaticano, salvo che per le trasmissioni televisive o radiofoniche consentite in ambito locale, nel qual caso il Territorio identifica l’ambito territoriale del bacino d’utenza, regionale e/o provinciale, per il quale l’emittente ha ottenuto idoneo titolo abilitativo alla emissione radiotelevisiva.
– Utenti: sono i soggetti che accedono alle trasmissioni di Prodotti Audiovisivi effettuate dal Licenziatario.
Sezione 2. Pacchetto oggetto della licenza
2.1 La Lega Calcio Serie A concede al Licenziatario il diritto non esclusivo di esercitare i Diritti Audiovisivi per realizzare i Prodotti Audiovisivi, entrambi infra descritti, per trasmetterli sulla Piattaforma infra indicata con l’utilizzo di mezzi di trasmissione contraddistinti da propri marchi, nel Territorio, nella sola lingua italiana, nel rispetto delle caratteristiche e dei limiti indicati nel seguito del presente articolo e di i tutti i termini e le condizioni del presente Contratto di Licenza:
a) | Pacchetto: | [ ] (cfr. Allegato B) |
b) | Piattaforma: | [ ] |
c) | Descrizione dei Diritti Audiovisivi: | [ ] |
d) | Eventi e Competizione: | [ ] |
d) | Territorio di esercizio dei Diritti: | [ ] |
f) | Prodotti Audiovisivi concessi: | [ ] |
g) | Canali di emissione consentiti: | [ ] |
2.2 La licenza è concessa su base non esclusiva, per cui i medesimi o analoghi diritti riferiti agli Eventi della Competizione potranno essere liberamente esercitati dalla Lega Calcio Serie A, dagli organizzatori degli Eventi e dai loro aventi causa e da qualsiasi altro terzo senza che il Licenziatario possa dogliarsi di alcunché o avanzare alcuna eccezione rispetto a tali altre utilizzazioni.
2.3 La licenza è concessa con espressa esclusione di qualsiasi forma e/o possibilità per il Licenziatario di consentire a terzi, tramite sub-concessioni, sub-licenze o altri negozi aventi analoghi effetti, di sfruttare o utilizzare in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, gli Eventi e la Competizione.
2.4 Sono esclusi dai Diritti Audiovisivi oggetto della licenza tutti i diritti non specificamente individuati e descritti al paragrafo 2.1, il cui esercizio è riservato a tutti gli effetti alla Lega Calcio Serie A o agli organizzatori degli Eventi e loro aventi causa.
Sezione 3. Accesso al Segnale degli Eventi
3.1 La produzione audiovisiva degli Eventi viene effettuata dalle Società Sportive o, per le Società Sportive che non intendano effettuare tale produzione, dalla Lega Calcio Serie A. Le modalità di produzione di ogni Evento, inclusi gli standard tecnici minimi e i criteri qualitativi ed editoriali di ogni produzione, sono indicati nel Regolamento Produzioni Audiovisive pubblicato sul sito internet della Lega Calcio Serie A e valevole per la durata del presente Contratto. A salvaguardia anche del regolare svolgimento della Competizione e della sicurezza negli impianti sportivi, la Lega Calcio emana, per ciascuna Stagione Sportiva, un regolamento contenente norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione.
3.2 La Lega Calcio Serie A assicura la messa a disposizione del Segnale degli Eventi a favore del Licenziatario, procurando l’accesso a tale Segnale in forma integrale o per Immagini Salienti, secondo quanto previsto in relazione al Pacchetto, direttamente o tramite il produttore dell’Evento. E’ a carico del Licenziatario la dotazione di idonei impianti per la ricezione delle immagini messe a disposizione del Licenziatario.
3.3 Per l’accesso al suddetto Segnale, la Lega Calcio Serie A addebita a ciascun operatore della comunicazione il prezzo applicabile sulla base del tariffario pubblicato sul sito internet della Lega Calcio Serie A e riprodotto sub Allegato A del presente contratto.
3.4 Il Licenziatario può riprendere con propria telecamera le Interviste post gara solo qualora il Pacchetto lo contempli espressamente e nei limiti ivi previsti. A eccezione di quanto precede, non sono ammesse telecamere del Licenziatario nell’impianto sportivo per l’effettuazione di alcuna ripresa riferita agli Eventi, e il Licenziatario è in ogni caso tenuto a utilizzare il Segnale messo a disposizione dalla Lega Calcio Serie A, anche con riferimento alle Immagini Salienti e alle Immagini Correlate diverse dalle Interviste, qualora il Pacchetto le contempli espressamente.
Sezione 4. Corrispettivo - Pagamenti
4.1 A fronte della licenza riferita al Pacchetto, il Licenziatario si obbliga a pagare alla Lega Calcio Serie A il seguente corrispettivo:
(i) per la Stagione Sportiva 2010-2011: [ ] oltre Iva.
(ii) per la Stagione Sportiva 2011-2012: [ ] oltre Iva.
4.2 Il Licenziatario deve pagare il corrispettivo in 4 rate trimestrali anticipate rispettivamente scadenti al primo luglio, primo ottobre, primo gennaio e primo aprile di ciascuna Stagione Sportiva.
In deroga a quanto precede, se il corrispettivo della Stagione Sportiva è inferiore a Euro 100.000,00 (centomila) oltre Iva, esso è pagato dal Licenziatario in 2 rate semestrali anticipate rispettivamente scadenti al primo luglio e primo gennaio di ciascuna Stagione Sportiva.
Il Licenziatario deve inoltre pagare a ricevimento fattura, su base mensile, alla Lega Calcio Serie A o al fornitore del servizio tecnico di distribuzione da essa indicato, il prezzo relativo all’accesso al Segnale degli Eventi di cui all’art. 3.3 e all’Allegato A, salvo conguaglio, come di seguito disciplinato, che si rendesse necessario nell’ipotesi di differenza tra quanto mensilmente fatturato e quanto dovuto.
Al termine della Stagione Sportiva, alla data del 30 giugno, verranno inoltre addebitati a consuntivo al Licenziatario gli accessi al Segnale degli Eventi in conformità al paragrafo 3.3, che il Licenziatario dovrà pagare a ricevimento fattura.
4.3 I pagamenti hanno effetto liberatorio solo ed esclusivamente se effettuati mediante bonifico bancario, con valuta alla scadenza, sul conto corrente intestato a Lega Nazionale Professionisti Serie A, IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000, o sul diverso conto corrente comunicato per iscritto dalla Lega Calcio Serie A. La ricevuta del bonifico medesimo costituisce quietanza di pagamento.
4.4 Il ritardo anche di un solo giorno del pagamento del corrispettivo comporta la maturazione in favore della Lega Calcio Serie A di interessi di mora, senza alcuna necessità di preventiva comunicazione e/o costituzione in mora, da calcolarsi nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca d’Italia sulla base del REPO-BCE (Tasso Rendimento Politiche comunitarie della Banca Europea) vigente nel periodo relativo all’inadempimento, maggiorato di 3 punti percentuali. Resta ferma in ogni caso la validità del patto sul tasso nei limiti massimi di cui alla legge n.108/96.
4.5 Il pagamento del corrispettivo e del rimborso dei costi per gli accessi al Segnale dovuti alla Lega Calcio Serie A non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Licenziatario, qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione in sede giudiziaria. Qualora il Licenziatario sospenda per qualsiasi motivo il pagamento, la Lega Calcio Serie A può legittimamente sospendere l’esecuzione del presente Contratto, anche al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 1453 e seguenti del cod. civ..
4.6 Il corrispettivo dovuto alla Lega Calcio Serie A non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato nel caso in cui il Licenziatario non possa esercitare alcuni dei Diritti Audiovisivi per qualsiasi causa diversa da inadempimento della Lega Calcio Serie A.
Sezione 5. Disposizioni generali riguardanti la licenza
5.1 Fermo in particolare quanto previsto al seguente paragrafo 5.5, la Lega Calcio Serie A riconosce al Licenziatario il diritto di esercitare la più ampia libertà di autodeterminazione editoriale e imprenditoriale nel confezionamento dei Prodotti Audiovisivi, purché nel rispetto dell’immagine, del prestigio e dell’identità della Lega Calcio Serie A e delle Società Sportive e senza modifiche al contenuto del Segnale e alla fruizione delle riprese messe a disposizione dalla Lega Calcio Serie A. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, il Licenziatario può esercitare tale diritto:
(a) con commenti parlati, che devono essere, nell’ambito della libera attività di critica sportiva, imparziali e non discriminatori o colposamente lesivi dell’immagine della Lega Calcio Serie A e delle Società Sportive o degli altri soggetti dell’ordinamento sportivo;
(b) realizzando proprie grafiche, nei limiti indicati ai paragrafi 5.2 e 5.3;
(c) con diritto di abbinare ai Prodotti Audiovisivi del Licenziatario le iniziative pubblicitarie e promozionali consentite dalle normative in vigore, purché le stesse non comportino alcuna utilizzazione delle immagini di tesserati e fermi i seguenti divieti:
- le comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere sponsorizzate da soggetti i cui prodotti o servizi siano in concorrenza con i prodotti o servizi di sponsor ufficiali della Competizione o della Lega Calcio Serie A,;
- nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere inseriti messaggi grafici, sonori o di altro tipo suscettibili di ingenerare negli Utenti l’impressione che tali inserimenti siano parte reale dello svolgimento degli Eventi stessi (c.d. “pubblicità virtuale”);
- nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere inserite norme di pubblicità ingannevole né possono essere realizzate pratiche scorrette o di altra natura così come disciplinate in extenso dagli articoli 18 e xx. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 0 xxxxxxxxx 0000 x.000 (x.x. “Codice del Consumo”);
- nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere effettuate, in alcun caso e sotto alcuna forma, interazioni con attività di scommesse sportive, né possono essere visualizzati attività o risultati di attività collegate a tali scommesse sportive.
Il Licenziatario compie ogni sforzo, nell’ambito della più ampia libertà di cronaca e di critica, per non enfatizzare a fini di spettacolo immagini di violenza dentro e fuori l’impianto sportivo.
5.2 Il Licenziatario è tenuto a:
(a) inserire in apertura e chiusura di ciascun tempo di gioco di ogni gara della Competizione e in apertura e chiusura di tutte le trasmissioni relative alla Competizione la sigla istituzionale della Lega Calcio Serie A, della durata di circa 15 secondi, contenente i loghi degli sponsor della Competizione; e
(b) inserire il logo della Lega Calcio Serie A e il partner logo della Competizione nella grafica di presentazione dei risultati, delle classifiche e dei servizi sulle partite inserite nelle trasmissioni sportive.
La Lega Calcio Serie A fornisce al Licenziatario, con congruo anticipo rispetto all’inizio della Competizione e, in ogni caso, entro i sette giorni antecedenti tale ultima data, i supporti contenenti il materiale (sigle e loghi) per l’effettuazione degli inserimenti sub a) e b).
5.3 Per realizzare le grafiche utilizzate in occasione della trasmissione dei Prodotti Audiovisivi e le relative sigle di apertura e chiusura, ovvero per realizzare materiale promozionale dei Prodotti Audiovisivi, è consentito al Licenziatario di utilizzare immagini degli Eventi e la denominazione sociale, il logo figurativo o altro segno distintivo ufficiale della Lega Calcio Serie A e delle Società Sportive, in funzione esclusivamente e strettamente descrittiva e dunque solo quando ciò sia strettamente necessario per identificare l’attività di trasmissione dei Prodotti Audiovisivi. E’ fatto quindi espresso e tassativo divieto di
utilizzare le immagini degli Eventi e le denominazioni sociali, i loghi figurativi, i colori o gli altri segni distintivi della Lega Calcio Serie A e delle Società Sportive per qualsiasi diverso fine, e quindi, a titolo esemplificativo, in abbinamento, in associazione e/o al fine di promuovere qualsiasi altro prodotto o servizio. I predetti usi non determinano comunque acquisizione di alcun diritto in capo al Licenziatario.
5.4 E’ esclusivamente a carico del Licenziatario ogni onere, costo e responsabilità relativi alle attività promo- pubblicitarie consentite ai sensi dei precedenti paragrafi e all’osservanza delle norme, anche amministrative, applicabili con riguardo a tali attività.
5.5 Il Licenziatario è obbligato in ogni caso ad esercitare i diritti avuti in licenza nel rispetto e comunque compatibilmente con:
(a) le Linee Guida, il contenuto del Pacchetto, il Regolamento Produzioni Audiovisive applicabile alla Competizione;
(b) la normativa e ogni altro regolamento amministrativo e sportivo vincolante e applicabile, ivi inclusi il Regolamento contenente norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione e gli ulteriori regolamenti e le decisioni di qualunque natura emanati dagli enti sportivi nazionali (Lega Calcio, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Coni) e/o internazionali (UEFA e FIFA);
(c) le ragionevoli istruzioni che l’organizzatore della Competizione si riserva di impartire, nell’esercizio di tale funzione, a salvaguardia della sicurezza degli impianti, del regolare svolgimento della Competizione, dei diritti di altri legittimi aventi causa e degli interessi degli Utenti.
5.6 Il Licenziatario è altresì obbligato:
(a) ad esercitare i Diritti Audiovisivi e a trasmettere i Prodotti Audiovisivi nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità descritti nel presente Contratto. Il Licenziatario prende atto che tali limiti e modalità sono tassativi e quindi non modificabili né in forza di asserite prassi né tantomeno in via interpretativa e che eventuali modifiche dovranno risultare ad substantiam da atto sottoscritto dalla Lega Calcio Serie A;
(b) nel caso di Diritti Audiovisivi concessi A Pagamento, a far sì che: (i) i sistemi di codifica del segnale distribuito agli Utenti abbiano un elevato livello di sicurezza e inviolabilità tale da consentire effettivamente l’accesso alle immagini solo previa autorizzazione individuale agli Utenti e nell’ambito del Territorio; (ii), il servizio sia presentato al pubblico come a pagamento e che non venga in ogni caso, neppure in sede promozionale, promosso mediante l’utilizzo di aggettivi quali “gratuito”, “gratis” e similari; e (iii) per la visione in diretta degli Eventi gli Utenti siano tenuti a versare un corrispettivo coerente con i valori espressi dal mercato di riferimento per servizi analoghi;
(c) a non compiere alcun atto che possa pregiudicare lo sfruttamento dei Diritti Audiovisivi acquisiti da soggetti terzi;
(d) a non trasmettere in differita o altrimenti rendere disponibili immagini di Eventi durante le finestre di gioco della Competizione e comunque mentre sono in corso di svolgimento gare della Competizione;
(e) a non trasmettere o far trasmettere comunque consentire a terzi di trasmettere gli Eventi su schermi giganti posizionati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o mediante circuiti chiusi di alcun genere e tipo;
(f) ad esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l’immagine della Lega Calcio Serie A, delle Società Sportive e dello sport del calcio in generale;
(g) a ottenere che le proprie trasmissioni non siano in alcuna forma e ad alcun titolo ricevibili o altrimenti fruibili al di fuori del Territorio. A tal fine il Licenziatario si obbliga a mettere in atto ogni accorgimento necessario o richiesto dalla Lega Calcio Serie A al fine di impedire qualsiasi debordamento del Segnale dal Territorio. Per l’effetto:
- nel caso di Diritti Audiovisivi concessi per Piattaforma Satellite, il Licenziatario deve criptare il Segnale e impedire l’accesso a soggetti al di fuori del Territorio e comunque deve astenersi dallo svolgere attività di marketing in tal senso;
- nel caso di Diritti Audiovisivi concessi per Piattaforma Analogica Terrestre e/o Digitale Terrestre, il Licenziatario deve impedire overspill del proprio segnale al di fuori del Territorio, con la sola eccezione del debordamento tecnico e involontario del segnale nelle aree limitrofe al confine di Stato;
- nel caso di Diritti Audiovisivi concessi per Piattaforma Telefonia Mobile, il Licenziatario deve impedire l’accesso alle immagini degli Eventi da parte di Utenti situati al di fuori del Territorio, fatto salvo il caso di roaming tra operatori di rete;
- nel caso di Diritti Audiovisivi concessi per Piattaforma Internet, il Licenziatario deve garantire che le comunicazioni al pubblico siano circoscritte al Territorio utilizzando i migliori sistemi tecnici disponibili per assicurare tale protezione delle immagini, quali a titolo esemplificativo sistemi di “geo-blocking”;
(h) a consegnare presso la Lega Calcio Serie A, entro 24 ore dalla richiesta che dovesse pervenirgli in tal senso dalla Lega Calcio Serie A, la registrazione delle proprie trasmissioni o immagini messe a disposizione del pubblico, o eventuali riprese da esso effettuate, anche se non trasmesse, riferite agli Eventi, su idoneo supporto tecnico indicato dalla Lega Calcio Serie A;
(i) a riconoscere che, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Decreto, non gli spetta alcun diritto sulle immagini e sulle fissazioni delle immagini degli Eventi. In tal senso, il Licenziatario espressamente rinuncia a pretese di qualsiasi tipo su dette immagini e fissazioni e riconosce che, eccezion fatta per quanto strettamente necessario all’esecuzione della licenza e nei limiti dalla stessa previsti, non ha e non potrà vantare alcun diritto né immateriale né materiale sulle immagini e sulle fissazioni di qualsiasi immagine degli Eventi, che possono essere commercializzate dalla sola Lega Calcio Serie A e, nei limiti di quanto di loro competenza, dalle Società Sportive, con la sola tassativa esclusione del commento giornalistico, che resta di titolarità del Licenziatario e che la Lega Calcio Serie A potrà tuttavia utilizzare senza costi a suo carico, per fini non commerciali, in forma non esclusiva e previa comunicazione al Licenziatario;
(j) a fornire alla Lega Calcio Serie A le informazioni relative alle comunicazioni al pubblico effettuate con riferimento agli Eventi, che la Lega Calcio Serie A potrà richiedere, secondo quanto applicabile in riferimento alla Piattaforma utilizzata, con riferimento a date e orari delle trasmissioni o dei servizi effettuati, numero e tipologie di accessi da parte degli Utenti, dati di audience, numero abbonati, share, penetrazioni, ecc.. La Lega Calcio Serie A potrà utilizzare tali dati sotto obbligo di riservatezza e solo per la finalità di elaborare proprie statistiche o per altri fini interni;
(k) a non consentire a terzi, tramite sub-concessioni, sub-licenze o altri negozi aventi analoghi effetti, di sfruttare in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, gli Eventi di cui abbia acquisito il diritto di trasmissione.
Sezione 6 - Durata e cessazione anticipata della Licenza
6.1 Il presente Contratto decorre dal primo luglio 2010 e termina il 30 giugno 2012 e quindi ricomprende le due Stagioni Sportive 2010-2011 e 2011-2012.
6.2 Fermo il disposto dell’art. 1454 c.c., è facoltà della Lega Calcio Serie A di risolvere in qualsiasi momento il Contratto di Licenza ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento dello stesso alle seguenti previsioni: 2.3, 4.2, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 lett. b) e g). In caso di risoluzione sarà dovuto alla Lega Calcio Serie A a titolo di penale, fatto salvo ogni maggior danno, l’importo corrispondente al lucro cessante della Lega Calcio Serie A, intendendosi per lucro cessante l’importo pari alla differenza tra il corrispettivo totale previsto a carico del Licenziatario sulla base del presente Contratto per l’intera sua Durata e le somme che la Lega Calcio Serie A abbia eventualmente incassato dallo stesso Licenziatario.
6.3 Il Licenziatario dichiara espressamente inoltre sin d’ora di manlevare e tenere indenne la Lega Calcio Serie A, le Società Sportive e i loro aventi causa da qualsiasi pretesa, da chiunque fatta valere, derivante da propri inadempimenti alle previsioni del presente Contratto.
6.4 Al termine, allo scioglimento anticipato, o alla scadenza, per qualsiasi causa, del presente Contratto ciascuno e tutti i Diritti Audiovisivi concessi al Licenziatario torneranno nella piena disponibilità della Lega Calcio Serie A e delle Società Sportive. In conseguenza di ciò, è vietato ogni e qualsiasi successivo sfruttamento da parte del Licenziatario.
Sezione 7 - Miscellanee
7.1 Il Licenziatario consente sin d’ora che la Lega Calcio Serie A possa a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento cedere il presente Contratto ad altra associazione o ente che dovesse subentrarle nella commercializzazione dei Diritti Audiovisivi e sia riconosciuto dall’ordinamento calcistico italiano nelle forme dallo stesso previste, a condizione che il cessionario garantisca al Licenziatario la continuazione del rapporto agli stessi termini e condizioni del presente Contratto. La cessione si perfeziona con il ricevimento, da parte del Licenziatario, di comunicazione scritta da parte della Lega Calcio Serie A, sottoscritta dal cessionario a conferma del suo obbligo a rispettare termini e condizioni del Contratto di Licenza. La cessione perfezionata nelle forme descritte libera la Lega Calcio Serie A dalle sue obbligazioni nei confronti del Licenziatario.
7.2 L’identificazione della Competizione ai fini del presente Contratto non comporta modifiche del medesimo nel caso di diversa denominazione assunta dalla Competizione nel corso della Durata né inibisce alla Lega Calcio Serie A di diversamente nominarla.
7.3 L’eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti dell’altra, posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti.
7.4 In caso di eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole contenute nel presente Contratto le parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l’obiettivo di raggiungere i medesimi risultati perseguiti dalla clausola invalida o inefficace e di salvaguardare la sostanza economica del presente Contratto.
7.5 Il presente Contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana e per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano. Detta competenza esclusiva resta ferma ed impregiudicata anche per le ipotesi di connessione e/o continenza di cause, anche successivamente alla Durata.
7.6 Il trattamento dei dati personali comunicati dai soggetti interessati si svolge in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con garanzia di riservatezza e piena tutela dei diritti dei soggetti offerenti. Il trattamento dei dati ha la finalità esclusiva di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi. Responsabili del trattamento sono i funzionari e i consulenti della Lega Calcio Serie A coinvolti nelle procedure di assegnazione per quanto di rispettiva competenza. Il titolare del trattamento è la Lega Calcio Serie A nella persona del proprio legale rappresentante, nei confronti della quale il soggetto interessato potrà fare valere i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Letto, approvato e sottoscritto in data 2010.
Lega Nazionale Professionisti Serie A Il Licenziatario
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Licenziatario dichiara di avere valutato ed esplicitamente approvato le clausole di cui ai precedenti paragrafi sopra esposti: 4.4 (interessi di mora);
4.5 (rinuncia a far valere eccezioni); 4.6 (irriducibilità del corrispettivo); 6.2 (clausola risolutiva espressa);
6.3 (manleva del licenziatario); 7.5 (foro esclusivo).
Il Licenziatario
Allegato A
PREZZO DEGLI ACCESSI AL SEGNALE
( estratto dell’allegato 4 alle Linee Guida approvate da AGCOM e AGCM )
ACCESSO AL SEGNALE PER EVENTO DI SERIE A (*)
DIRETTE SERIE A
MOBILE | Standard A | € | 1.500 |
Standard B | € | 1.300 | |
Standard C | € | 1.000 |
HIGHLIGHTS
(IMMAGINI SALIENTI)
COPPA ITALIA
HIGHLIGHTS
(IMMAGINI SALIENTI)
SERIE A
TV NAZIONALI | Standard A | € 1.300 |
Standard B | € 1.100 | |
Standard C | € 800 |
TV LOCALI | Standard A | € | 50 |
Standard B | € | 40 | |
Standard C | € | 25 |
INTERNET | Standard A | € | 200 |
Standard B | € | 180 | |
Standard C | € | 120 |
TV NAZIONALI | Standard A | € 1.300 |
Standard B | € 1.100 | |
Standard C | € 800 | |
Standard D | € 400 | |
Standard E | € 300 |
TV LOCALI | Standard A | € 50 |
Standard B | € 40 | |
Standard C | € 25 | |
Standard D | € 15 | |
Standard E | € 10 |
INTERNET | Standard A | € 200 |
Standard B | € 180 | |
Standard C | € 120 | |
Standard D | € 100 | |
Standard E | € 50 |
(*) Nel corso di ciascuna Stagione di Serie A è prevista la produzione di 38 Eventi in Standard A, 190 Eventi in Standard B e 152 Eventi in Standard C, salvo modifiche che la Lega Calcio Serie A può determinare a propria discrezione.
ACCESSO AL SEGNALE PER EVENTO DI COPPA ITALIA
DIRETTE COPPA ITALIA
MOBILE | Standard A | € 1.500 |
Standard B | € 1.300 | |
Standard C | € 1.000 | |
Standard D | € 300 | |
Standard E | € 250 |
ACCESSO AL SEGNALE PER EVENTO DI SUPERCOPPA ITALIANA
DIRETTE SUPERCOPPA
MOBILE | Standard A | € 1.500 |
HIGHLIGHTS
(IMMAGINI SALIENTI)
SUPERCOPPA
TV NAZIONALI | Standard A | € 1.300 |
TV LOCALI | Standard A | € 50 |
INTERNET | Standard A | € 200 |
Allegato B