CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
Triennio 2022, 2023, 2024
(art. 22, comma 4, lett. B4) del CCNL 19 aprile 2018)
Il giorno 24 del mese di febbraio dell’anno 2022, alle ore 11,00, ad Ancona, nella sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Via XXV Aprile, n. 19, le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale legittimate alla contrattazione integrativa a livello regionale per il personale del comparto Scuola, composte come segue:
Parte pubblica
- Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx | Direttore Generale |
- Xxxx Xxxxxxxx | Dirigente amministrativo |
- Xxxx Xxxxxxxxxx | Dirigente amministrativo |
Parte sindacale
- Xxxxxxx Xxxxx | FLC CGIL |
- Xxxx Xxxxxxxxx | CISL SCUOLA |
- Xxxxxxx Xxxxxxxx | XXX. UIL SCUOLA RUA |
- Xxxxx Xxxxxxx | XXXXX-CONFSAL |
- Xxxxxxxx Xxxxxx | XXXXX UNAMS |
VISTO l’art. 40, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la nota UCB_MIUR.0003677 del 17 febbraio 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca, Ufficio III, ac- quisita al protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0003750 del 18 febbraio 2022, con la quale si comunica l’esito positivo del controllo preventivo (visto n. 273 del 17 feb- braio 2022) sull’Ipotesi di contratto integrativo regionale, sottoscritta in data 12 febbraio 2022, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del com- parto scuola per gli anni 2022, 2023, 2024,
PROCEDONO
alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di contratto integrativo regionale del 12 febbraio 2022, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del com- parto scuola per gli anni 2022, 2023, 2024,
Allegati:
1) Ipotesi di C.I.R. sottoscritta in data 12 febbraio 2022 (file 202201121230rev3);
2) nota UCB_MIUR.0003677 del 17 febbraio 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ufficio centrale di Bilancio presso il Mi- nistero dell’Istruzione e il Ministero dell’Università e della Ricerca, Ufficio III, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA.0003750 del 18 febbraio 2022 (comunicazione registrazione dell’Ipotesi di C.I.R. 12 febbraio 2022 ex art. 5, comma 2, lette- ra e) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123: visto n. 273 del 17 febbraio 2022).
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Ancona, 24 febbraio 2022.
la delegazione di Parte pubblica
componente | firma |
- Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx | firmato: Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx |
- Xxxx Xxxxxxxx | firmato: Xxxx Xxxxxxxx |
- Xxxx Xxxxxxxxxx | firmato: Xxxx Xxxxxxxxxx |
la delegazione di Parte sindacale
componente | firma | |
- Xxxxxxx Xxxxx | FLC CGIL | firmato: Xxxxxxx Xxxxx |
- Xxxx Xxxxxxxxx | CISL SCUOLA | firmato: Xxxx Xxxxxxxxx |
- Xxxxxxx Xxxxxxxx | XXX. UIL SCUOLA RUA | firmato: Xxxxxxx Xxxxxxxx |
- Xxxxx Xxxxxxx | XXXXX-CONFSAL | firmato: Xxxxx Xxxxxxx |
- Xxxxxxxx Xxxxxx | XXXXX UNAMS | firmato: Xxxxxxxx Xxxxxx |
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Xxxxxxx XX
IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
Triennio 2022, 2023, 2024
(art. 22, comma 4, lett B4) del CCNL 19 aprile 2018)
• Articolo 1: Norme Generali – Campo di applicazione
• Articolo 2: Determinazione del contingente
• Articolo 3: Tempi e modalità di presentazione delle domande
• Articolo 4: Natura dei corsi la cui frequenza può dar titolo a permessi studio e relative mo- dalità di concessione
• Articolo 5: Certificazione
• Articolo 6: Informazione
• Articolo 7: Controversie
• Articolo 8: Durata del contratto
• Articolo 9: Interpretazione autentica
• Articolo 10: Norme transitorie e finali. Durata ed efficacia.
Ancona, 12 gennaio 2022
Ministero dell’Istruzione
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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DI- RITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA
PER GLI ANNI 2022, 2023, 2024
L’anno 2022, il giorno 12 del mese di gennaio, in Ancona, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche (d’ora in avanti denominato U.S.R.), in sede di negoziazione decentrata a livello di uffi- cio scolastico periferico,
T R A
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello di U.S.R. costituita dal Di- rettore Generale Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx, il Dirigente dell’Xxxxxxx XX Xxxx Xxxxxxxxxx e il Dirigente dell’Xxxxxxx XXX Xxxx Xxxxxxxx
E
i rappresentanti della delegazione sindacale (d’ora in avanti denominati XX.XX.) costituita da:
- Xxxx Xxxxxxxxx (C.I.S.L. Scuola)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxx delegato dal Segretario regionale Xxxxxxx Xxxxx (F.L.C. - C.G.I.L.)
- Xxxxxxx Xxxxxxxx (U.I.L. Scuola)
- Xxxxxxxx Xxxxxx (G.I.L.D.A.-UNAMS)
- Xxxxx Xxxxxxx (S.N.A.L.S. Scuola)
PREMESSO
CHE l'art. 3 del D.P.R. 395/1988, che prevede che i pubblici dipendenti abbiano titolo a beneficiare nel corso dell'anno solare di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 275 dell'08 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO l'art. 146, comma 1, lettera g), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007;
VISTA la C.M. del 24 ottobre 1991, n. 319, che detta le istruzioni operative per la fruizione dei permessi;
VISTA la C.M. del 21 aprile 2000, n. 130, che individua quale destinatario dei permessi anche il
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personale assunto a tempo determinato, in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;
VISTO l'art. 22, comma 4, lett. B4) del CCNL 19 aprile 2018, che prevede la contrattazione integra- tiva a livello regionale in merito ai "criteri per Ia fruizione dei permessi per il diritto allo studio”;
VISTO l'art. 1, comma 10, del CCNL 19 aprile 2018 che prevede che per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovale applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001;
DATO ATTO della precedente ipotesi di contratto decentrato regionale sottoscritta in data 25 no- vembre 2021 recepita con DDG n. 1433 27 novembre 2021 e trasmessa all’UCB per le veri- fiche di competenza;
PRESO ATTO dell’osservazione n. 390 del 28 dicembre 2021 del Dipartimento Della Ragioneria Generale Dello Stato_UCB protocollo MEF n. 43400 del 28 dicembre 2021 assunto a proto- collo m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0026594.28-12-2021;
CONSIDERATO
che la definizione dei criteri per la fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo stu- dio è materia demandata alla contrattazione integrativa regionale, dall’art.22 comma 4 lett. B4) del
C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
V I E N E C O N C O R D A T O
il seguente contratto collettivo decentrato concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale del comparto scuola, per il triennio 2022, 2023, 2024
ART. 1 - NORME GENERALI - CAMPO DI APPLICAZIONE
• i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, di cui all’art. 3 del DPR 395/88 sono fruibili per un massimo di 150 ore annue individuali (dal 1° gennaio al 31 dicembre);
• la fruizione dei permessi da parte del personale a tempo determinato può avvenire entro l’ambito temporale del rapporto di impiego anche per l’intero monte orario (150 ore)
• può usufruire dei permessi il personale docente, educativo ed ATA, in servizio a tempo inde- terminato, compreso quello di cui agli artt. 43 e 44 L. 270/82, e il personale a tempo determina- to, assunto con contratto stipulato sino al termine dell'anno scolastico o sino al termine delle at- tività didattiche, nonché il personale con contratto d'incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica. Per il personale che presta servizio con orario inferiore a quello di cattedra
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(personale docente) o a quello di servizio (personale ATA ed educativo), le ore di permesso complessivamente fruibili devono essere rapportate all’orario settimanale di cattedra o di servi- zio.
• il limite massimo dei permessi individuali concedibili è stabilito nella misura corrispondente al 3% delle unità complessive in servizio in ogni anno scolastico, con arrotondamento all’unità su- periore;
• fermo restando il limite del 3% provinciale sono previste compensazioni interprovinciali all’interno della regione sino a concorrenza di tale limite, ridistribuendo quella parte del contin- gente che non sia stata interamente utilizzata in favore delle province nelle quali, esaurito il con- tingente assegnato, residuino domande insoddisfatte, proporzionalmente alla consistenza dei ri- spettivi organici. Allo scopo, i Dirigenti delle articolazioni territoriali (d’ora in avanti denomina- ti A.T.) forniranno immediata comunicazione all’U.S.R. delle quote dei contingenti provinciali non utilizzati. Di tale operazione viene data informazione alle XX.XX. provinciali.
ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE
• ai fini dell’individuazione del contingente di personale pari al 3%, va considerata come base di calcolo tutta la dotazione organica provinciale complessiva, per il personale ATA. L'organico del personale docente dovrà essere considerato distintamente per gradi di istruzione, l’individuazione del contingente di personale pari al 3%, va considerata come base di calcolo sempre sulla dotazione organica provinciale complessiva (ex organico di fatto), compresa la do- tazione organica di sostegno, le D.O.P. e l'eventuale personale in esubero, il numero dei posti di sostegno in deroga e il numero dei docenti di religione cattolica;
• il Dirigente di ogni A.T. determinerà, con atto da affiggere all'albo dell'Ufficio entro il 30 otto- bre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei per- messi concedibili, distribuendolo altresì, proporzionalmente agli addetti, tra personale docente (distinto per grado d'istruzione), educativo e A.T.A. (distinto per profilo professionale). La satu- razione dell'aliquota complessiva del 3%, assegnata a ciascuna provincia, può essere garantita anche compensando aree professionali ed ordini di scuola in cui si registra scarsità di richiesta, con una ridistribuzione, proporzionale alle quote iniziali, dei permessi tra il personale apparte- nente a profili ove si manifesti una domanda insoddisfatta. Si precisa che dopo aver operato le citate compensazioni tra categorie omogenee di personale, esiste la possibilità di disporre com- pensazioni tra diverse categorie di personale docente, educativo ed A.T.A.
ART. 3 - TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
• la domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio deve essere pre- sentata, esclusivamente per il tramite del Dirigente Scolastico, all’A.T. della rispettiva pro-
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vincia di servizio entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i permessi.
• ogni A.T. (l’U.S.R. per i docenti di religione cattolica1) formerà, entro il 5 dicembre di ogni anno del triennio oggetto del presente accordo, più graduatorie distinte a seconda delle tipo- logie di personale, di cui al punto "determinazione del contingente", secondo il seguente or- dine di priorità:
1. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della quali- fica di appartenenza;
2. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professiona- le, compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, i corsi di ri- conversione professionale, i corsi per il Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) e quelli comun- que riconosciuti dall'ordinamento pubblico;
3. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del diploma di laurea (o titolo equi- pollente), o di istruzione secondaria;
4. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, compreso il dottorato di ricerca;
5. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio, di pari grado di quello già posseduto.
6. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche certificate secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento;
• ove il contingente dei posti si riveli incapiente sarà attribuita con priorità (entro ciascuna ca- tegoria dalla numero 1 alla numero 6) al personale di ruolo; nel caso in cui l’incapienza im- ponga il sacrificio di alcune posizioni omogenee (personale di ruolo versus personale di ruo- lo, supplente versus supplente) varrà la maggiore anzianità di ruolo\servizio e in ulteriore subordine la minore età;
• all'interno di ogni categoria (da 1 a 6) prevalgono i richiedenti che hanno diritto alla confer- ma. Pertanto, in ogni singola fascia saranno collocati prioritariamente i richiedenti che han- no diritto alla conferma, successivamente il personale a tempo indeterminato e in subordine il personale a tempo determinato". Si conviene di consentire la fruizione dei permessi per la frequenza di corsi di studio in modalità telematica subordinando l’attribuzione dei permessi all’assoluta mancanza - in ambito regionale - di aspiranti alla frequenza di corsi in presenza. Pertanto, la fruizione dei corsi on-line sarà autorizzata solo se - compiute le prescritte opera- zione di compensazione in ambito provinciale ed interprovinciale – residuino permessi non utilizzati, né utilizzabili da alcuno;
• i permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta rispetto a tutti i nuovi richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale dei corsi di cui sopra;
1 in quanto titolari in ambito diocesano che in alcuni casi comprende province anche di regioni diverse
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• oltre il numero di anni pari alla durata legale del corso, i permessi sono rinnovabili per un periodo analogo, solamente dopo aver soddisfatto tutte le richieste per qualsiasi tipologia di corso;
• I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dai relativi Dirigenti Scolastici entro il 31 dicembre di ogni anno del triennio di validità del presente accordo.
• La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente alla esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 D.P.R. 395/88, i seguenti dati:
1. nome e cognome, luogo e data di nascita;
2. motivo di richiesta dei permessi (con specificazione dei corsi di studio che si i tendono frequentare);
3. prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare;
4. ordine e gradi di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
5. anzianità di servizio di ruolo per il personale a tempo indeterminato con esclusione dell’anno scolastico in corso all’atto della presentazione dell’istanza; per il personale a tempo determinato, estremi del contratto stipulato e indicazione del numero di anni sco- lastici di insegnamento con rapporto di lavoro instaurato (fino al termine delle attività didattiche ovvero fino al termine dell’anno scolastico) con atto dell’A.T. o del Dirigente Scolastico;
6. l'eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattual- mente previsto come obbligatorio;
7. indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio di cui sopra, ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.
8. La dichiarazione di iscrizione al corso di studio con l’indicazione della data e ente presso cui si risulti iscritti al corso per cui si chiede la concessione dei permessi studio;
9. per le istanze di permessi da concedere al personale per la frequenza a corsi per i quali è in fase di perfezionamento l’iscrizione nelle more delle procedure di selezione per l’ammissione agli stessi (es. partecipazione al T.F.A.) è consentito, nel limite del contin- gente, a coloro che abbiano presentato istanza di ammissione al corso, presentare la do- manda ed essere inseriti con riserva nelle graduatorie. In tal caso nell’istanza andrà di- chiarata la preiscrizione/istanza di ammissione al corso per cui è prevista la selezione di ammissione;
La fruizione dei permessi sarà consentita dalla data di presentazione all’istituto scolasti- co di servizio di idonea dichiarazione di avvenuta iscrizione/ammissione al corso;
10. Eventuali domande tardive potranno essere prese in considerazione, purché prodotte prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento, nel caso che, esaudite positivamente
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tutte le istanze presentate nei termini rimanga disponibile parte dell’aliquota fissata per l’anno medesimo.
ART. 4 - NATURA DEI CORSI LA CUI FREQUENZA PUO' DAR TITOLO A PERMESSI STUDIO E RELATIVE MODALITA' DI CONCESSIONE
• i corsi, finalizzati al conseguimento di titoli di studio o qualificazione professionale, la cui frequenza può dar titolo ai permessi di cui trattasi, sono quelli indicati all'art. 3 del D.P.R. 395/88, come di seguito specificati:
1. corsi universitari o post-universitari, questi ultimi purché previsti dagli statuti delle università statali o legalmente riconosciute, o quelli indicati dagli artt. 4, 6, 8 della L. 19 dicembre 1990 n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari);
2. corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale, di attestati professionali, di titoli di specializzazione riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
• il personale beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto ha diritto, sal- vo inderogabili e motivate esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi, tirocini formativi e la preparazione agli esami, non è obbligato a prestazioni di la- voro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale;
• allo scopo di consentire l’effettivo esercizio del diritto allo studio il Dirigente scolastico adotta prioritariamente ogni misura organizzativa idonea a sopperire alla temporanea assen- za del personale che fruisce dei permessi studio, anche attraverso un’articolazione flessibile dell’orario di insegnamento e dei turni di servizio: ove l’adozione di tali misure non consen- ta in concreto la fruizione del diritto allo studio, la sostituzione del personale beneficiario dei permessi è attuata utilizzando le ore a disposizione non impiegate nell’attività didattica frontale;
• i permessi sono usufruibili anche nel caso in cui le attività didattiche sono erogate con il si- stema della formazione a distanza sempre che, ferma restando la presentazione della docu- mentazione relativa all’iscrizione e/o agli esami sostenuti, sia possibile per l’ente formativo certificare l’avvenuto collegamento dello studente alla piattaforma telematica durante l’orario di servizio e che le attività didattiche potevano essere frequentate esclusivamente nell’orario in cui il permesso è stato richiesto;
• i permessi studio possono essere fruiti per il raggiungimento della sede in cui si svolge il corso o in cui si deve sostenere l’esame o la tesi. A tal fine il lavoratore dovrà documentare la presenza al corso o il sostenimento dell’esame per cui è stato richiesto il permesso;
• ove non sia possibile sopperire all’assenza del personale beneficiario dei permessi studio con risorse interne all’istituzione scolastica, è consentita – per il tempo strettamente necessario – la sostituzione del predetto personale secondo le norme vigenti;
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• nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiun- xxxx la sede di svolgimento dei corsi o dell’esame. I permessi retribuiti, concessi nella misu- ra massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente, decorrono dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
• Il personale con contratto a tempo determinato potrà richiedere l’inclusione del giorno dell'esame nei permessi per il diritto allo studio.
ART. 5 - CERTIFICAZIONE
• la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame, nell'ipotesi as- similata, va presentata al Dirigente scolastico di servizio subito dopo la fruizione del per- messo e comunque non oltre l'anno solare (per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione). I docenti che fossero chiamati a prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzo etc.), dovranno presentare la documentazione al Diri- gente Scolastico che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di riferi- mento. La mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà la tra- sformazione del permesso retribuito già concesso, in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte;
• i titoli di studio posseduti, la qualità di studente, gli esami sostenuti ed ogni altro stato, quali- tà personale o fatto possono certificati con apposita dichiarazione dell’interessato, ai sensi della normativa vigente;
• il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui agli artt. 15 comma 1 e 19, comma 7 del CCNL del 29 novembre 2007.
ART. 6 – INFORMAZIONE
• annualmente i Dirigenti degli XX.XX. comunicano all’U.S.R. (per la susseguente informa- zione alle XX.XX. firmatarie del presente contratto) il numero complessivo dei permessi au- torizzabili, il numero delle richieste pervenute, distinte per ordine scolastico (per il personale docente) e per profilo professionale (per il personale A.T.A.), la tipologia dei corsi di studio per cui sono state presentate le domande. I Dirigenti degli XX.XX. della regione comuniche- ranno alle istituzioni scolastiche, con apposita circolare e con congruo anticipo, i termini e le modalità previsti dal presente contratto, nonché l’eventuale modello di domanda da utilizza- re per ottenere la fruizione dei permessi.
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ART. 7 - CONTROVERSIE
• qualora in sede di applicazione del presente contratto insorgano delle controversie le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto, sulla base delle procedure previste dal CCNL sottoscritto in data 29 novembre 2007. Per quello che concerne i reclami e le contro- versie individuali si applicano le disposizioni contenute negli artt. 65 e 66 del D.L.vo n. 165 30 marzo 2001e nell’art. 135 del citato C.C.N.L. 24.11.2007.
ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO
• il presente contratto ha validità triennale; trova applicazione per i permessi da fruire nel cor- so degli anni 2022, 2023, 2024 potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l’eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall’accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.
ART. 9) INTERPRETAZIONE AUTENTICA
• qualora insorgano controversie sull’interpretazione del testo del presente accordo, ciascuna delle parti firmatarie può chiedere con richiesta scritta e motivata un incontro da tenersi en- tro dieci giorni dalla data della richiesta, per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
• l’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della validità del con- tratto. Di tale ulteriore accordo sarà data informazione a tutte le istituzioni scolastiche se- condo le procedure di cui al precedente art. 6.
ART. 10) NORME TRANSITORIE E FINALI – EFFICACIA
• il presente contratto è inviato all’organo di controllo, per la registrazione.
• Il presente contratto avrà efficacia all’esito della procedura di verifica
• Nelle more del perfezionamento del presente contratto continueranno ad applicarsi le dispo- sizioni precedentemente contrattate;
• In esito al perfezionamento il presente contratto viene divulgato presso le istituzioni scola- stiche e gli XX.XX. della regione, in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di averne conoscenza.
Letto e approvato in data 12 gennaio 2022
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Xxxxxxx XX
Per la delegazione di parte pubblica:
- DIRETTORE GENERALE Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx
- DIRIGENTE UFFICIO II Xxxx Xxxxxxxxxx
- DIRIGENTE UFFICIO III Xxxx Xxxxxxxx
firmato: Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx firmato: Xxxx Xxxxxxxxxx firmato: Xxxx Xxxxxxxx
Per la delegazione di parte sindacale:
- Xxxx Xxxxxxxxx (C.I.S.L. Scuola)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (F.L.C. - C.G.I.L.)
firmato: Xxxx Xxxxxxxxx
firmato: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx firmato: Xxxxxxx Xxxxxxxx
- Xxxxxxx Xxxxxxxx (U.I.L. Scuola)
- Xxxxxxxx Xxxxxx (G.I.L.D.A.-UNAMS)
- Xxxxx Xxxxxxx (S.N.A.L.S. Scuola)
firmato: Xxxxxxxx Xxxxxx
firmato: Xxxxx Xxxxxxx _
ID: 3807
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO
PRESSO IL
MINISTERO ISTRUZIONE E MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA
Ufficio III
Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale – Ufficio II - Pec: xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx
Oggetto: Protocollo nr: 2144 - del 28/01/2022 - AOODRMA - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche CONTRATTO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LA CONCESSIONE, AL PERSONALE SCOLASTICO, DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 3 DEL D.P.R. 395\1988 - ANNI SOLARI 2022, 2023 E 2024. CONTRATTAZIONE.
Si attesta che il decreto n. 2144 del 28/01/2022, emanato dal Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale – Ufficio II , protocollato da questo Ufficio in data 28/01/2022 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 1712,
ha superato
il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. Pertanto, e' stato registrato ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art. 5 Comma 2 , al n. 273, in data 17/02/2022.
Data 17/02/2022
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DIREZIONE GENERALE
Si attesta che la presente copia informatica, composta da n. 14 (quattordici) pagine, è conforme all'originale sottoscritto in forma autografa, conservato su supporto informatico in formato immagine agli atti della m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.0000191.02-03-2022 di questo Ufficio Scolastico Regionale.
Ancona, 2 marzo 2022.
IL DIRETTORE GENERALE
Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXXXXXX XXXXX XXX
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE