COMUNE DI MASSA
COMUNE DI MASSA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO MONTE DI PASTA E DEGLI ORTI URBANI
L’anno --- (----) il giorno ---(---) del mese di ---- (---), in Massa presso , in attuazione di
quanto previsto dall’art.11 dell’ Avviso per l’ affidamento in gestione dell’area verde di pregio botanico Monte di Pasta, attrezzata con arredi ludici, Orti Urbani all’interno del parco.
.
Tra
Il Comune di Massa, nella persona
E
……………………..
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione regola la gestione del Parco pubblico Monte di Pasta, l’area completamente recintata, ha accesso principale su Piazza del Partigiano, si estende su una superficie complessiva di mq. 24.040 circa, catastalmente identificata al N.C.E.U. al Foglio 80 mappale 348.
Dispone delle seguenti strutture:
Prefabbricato in legno con servizio igienico, e ripostiglio recentemente ristrutturato Area gioco costituita dalle seguenti attrezzature: uno scivolo ed una altalena
Orti Urbani : n. 9
Arredo urbano (46 panchine , 9 cestini portarifiuti, 2 fontane) Impianto di illuminazione pubblica
Linea elettrica ed idrica
assegnato a seguito di gara a ----- secondo le norme dell’ Avviso e l’offerta presentata dal gestore assegnatario;
Art. 2
ONERI ED OBBLIGHI DEL GESTORE
Il gestore, tramite il proprio responsabile, si impegna a:
a. Rispettare la Convenzione
b. Nell’eventuale esercizio dell’attività di somministrazione dovrà essere destinata solo allo svolgimento della sola attività di somministrazione di cibi e bevande in conformità alla normativa vigente (L.R.T. n°28/2005 e smi). Il gestore si farà carico a propria cura e spesa di tutti gli arredi interni ed esterni e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività. L’attività sopramenzionata dovrà essere svolta solo negli spazi aperti esterni di pertinenza al manufatto esistente che non interferiscono con
l’attività degli Orti Urbani;
c. Non esercitare altre attività commerciali, a pena di decadenza della concessione;
d. svolgere l’attività di pubblico servizio;
e. garantire la manutenzione, la conservazione e il ripristino dello stato degli individui arborei e del sottobosco visto che il Monte Pasta è annoverato tra i siti vegetali pregiati (vd. Regolamento Comunale del Patrimonio del verde pubblico e privato allegato e approvato con atto di C.C. n. 26 del 31/03/2009);
f. Farsi carico gratuitamente della gestione del complesso degli Orti Urbani, realizzati recentemente, e provvedere all’emanazione di un Bando per la selezione degli ortisti predisposto dalla Regione Toscana secondo gli allegati C,D,F. Tale bando dovrà essere validato dal Comune, e pubblicato sulla “Banca della Terra”
g. Farsi carico di oneri e spese inerente la gestione in oggetto senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.
h. Garantire e mantenere la destinazione ad uso pubblico dell’area verde assicurando il libero accesso al parco
i. provvedere, alla pulizia giornaliera dell’area, svuotatura cestini, rasatura dei tappeti erbosi con idonea macchina e raccolta del materiale verde di risulta, potatura siepi, irrorazioni in funzione delle necessità vegetative, verifiche di piante pericolose ed eventuali loro potature ai fini della messa in sicurezza;
j. utilizzare in occasione degli eventi ospitati nel parco, idonei cassonetti per la raccolta differenziata da richiedersi e collocarsi in accordo con il competente ufficio comunale differenziata
k. verificare costantemente la stabilità delle alberature, dei giochi, delle delimitazioni e delle strutture, provvedendo alle necessarie opere atte alla sicurezza.
l. provvedere alla pulizia ed igiene delle strutture esistenti;
m. garantire la sorveglianza, l’efficienza, la manutenzione e la verifica delle delimitazioni dell’area, delle strutture pubbliche esistenti e dei giochi.
n. All’interno dell’area possono essere effettuate attività economiche quali mercatini, giochi ed attività ludiche a pagamento, preventivamente autorizzate dagli uffici preposti (commercio, annonaria, etc.), per un’area non superiore al 20 % della superficie del parco e comunque non oltre mq. 400 nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Verde pubblico.
o. I servizi igienici, devono essere tenuti puliti e liberi alla fruizione a chiunque frequenti l’area indipendentemente dall’utilizzo o meno di servizi a pagamento;
p. Il gestore dovrà provvedere direttamente agli allacci e/o volture dei servizi a rete e sostenerne le relative spese
q. Il gestore si impegna ad osservare e fare osservare all’utenza qualsiasi disposizione di legge o regolamenti regionali e/o nazionali ed il Regolamento Comunale vigente del Verde Pubblico relativi all’utilizzo di aree pubbliche, nonché le eventuali disposizioni che il Comune intende impartire in merito alla conduzione delle stesse es. allerta di Protezione civile.
r. Tempestiva segnalazione all’Ufficio tecnico comunale di qualsiasi danno riscontrato alle strutture del parco e alle alberature.
s. L’affidamento non dà luogo ad alcuna forma di locazione, affitto e/o concessioni e l’Amministrazione in ogni momento potrà utilizzare direttamente l’area e/o autorizzare soggetti sul territorio ad effettuare spettacoli, incontri e iniziative senza che da ciò possa derivare alcuna forma di indennizzo nei confronti del gestore;
t. Il gestore si farà carico di tutti gli oneri per l’esecuzione dei nuovi manufatti che possano essere realizzati in conformità agli strumenti urbanistici;
u. Il gestore si impegna a garantire quanto previsto nell’offerta tecnica presentata in sede di gara;
v. Nel parco dovrà essere affisso all’ingresso un cartello di misura 70x50 con indicazione delle norme, e del gestore il cui modello tipo verrà fornito dal Comune
w. Il cancello di ingresso del parco deve essere giornalmente e chiusi secondo gli orari stabiliti;
x. Costituiscono oneri per il gestore le spese per i lavori di manutenzione ed
adeguamento alla normativa vigente dell’area e delle strutture oggetto della concessione nonché le spese necessarie a garantire la sicurezza delle strutture, con l’acquisizione dei pareri da parte degli organi competenti in ragione dell’attività;
Art. 3 CONSEGNA DEL PARCO
La consegna del parco e delle strutture in esso ospitate sarà oggetto di apposito verbale di consegna da redigere in contraddittorio tra Ufficio tecnico comunale e gestore.
Al termine della concessione il parco e le strutture dovranno essere restituiti in buono stato di conservazione, funzionanti ed utilizzabili, senza pretesa alcuna da parte del gestore. La
riconsegna dovrà comprendere anche le attrezzature eventualmente sostituite, riparate o migliorate dal gestore, senza alcun onere a carico del Comune di Massa.
Qualsiasi danno arrecato alle strutture o alle persone durante l’esercizio delle attività organizzate o per cause a questa inerenti, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dal gestore a sue spese.
Gli arredi e le suppellettili di proprietà del gestore, nonché le eventuali attrezzature autorizzate, dovranno essere rimossi a spese del medesimo al termine della concessione, con il conseguente smaltimento e ripristino dei siti. Al concessionario non sarà riconosciuto nessun diritto e/o compenso, pertanto nulla potrà pretendere dal concedente al termine della concessione o in qualsivoglia altra circostanza quale corrispettivo dell’eventuale incremento di valore dovuto alle attività praticate o migliorie effettuate.
Art. 4 DURATA
La presente convenzione ha validità di anni 4 (quattro ) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Allo scadere del termine, salvo diversa determinazione appositamente e preventivamente comunicata dall’Amministrazione Comunale, il gestore dovrà lasciare libera da persone e cose la zona che e’ stata oggetto della concessione Alla riconsegna dell’area il soggetto gestore non avrà nulla a pretendere dal Comune a titolo di indennizzo, indennità, buonuscita, o altro. Alla scadenza, previa formale comunicazione da inviare almeno tre mesi prima, l’area dovrà essere riconsegnata al Comune mediante redazione di apposito verbale. Entro i successivi 30 gg. dovranno essere eventualmente espletate tutte le procedure per la rimozione di attrezzature di proprietà degli aggiudicatari insistenti nelle aree. Con la firma della presente convenzione è accettata la formale disdetta alla scadenza naturale, anche qualora non venga effettuata comunicazione nei tre mesi prima della sua scadenza.
Art. 5 RESPONSABILITÀ
L’area, con il verbale di consegna, viene consegnata al gestore che si sostituisce all’Amministrazione quale titolare dell’area ed accetta le responsabilità civili e penali conseguenti alle attività di cui ai punti precedenti. L’Amministrazione viene sollevata da ogni responsabilità derivante dalla conduzione dell’area.
Art. 6
EVENTUALE GESTIONE BAR E/O PUNTI DI RISTORO E/O ATTIVITA’ COMMERCIALI
Le attività commerciali sono esercitate nel rispetto degli orari di apertura e chiusura al pubblico delle aree verdi con l’utilizzo di propri mezzi, attrezzature e personale, nel rigoroso rispetto di tutte le norme vigenti che regolano l’esercizio di tale attività, in particolare:
a) Il gestore deve, in particolare, essere in regola con le vigenti norme di legge commerciali ed igienico sanitarie per l’uso dei punti di ristoro, di giochi a pagamento e/o di ogni forma commerciale presente nell’area;
b) Eventuali revoche, mancato rilascio di autorizzazioni commerciali, mancato esercizio delle attività commerciali e/o punto ristoro, non daranno diritto ad alcun rimborso e/o indennizzo a carico dell’Ente. Per espressa disposizione tra le parti, alla scadenza l’area tornerà nella piena disponibilità del Comune.
c) Il gestore si obbliga a praticare prezzi non superiori a quelli fissati dalle Associazioni esercenti della Provincia di Massa Carrara. Il tariffario dei prezzi praticati deve essere comunicato al Comune entro il 1 maggio di ogni anno. Le tabelle ed i cartellini con le indicazioni dei prezzi praticati dovranno essere esposti in modo ben visibile al pubblico e rispettate le norme sul commercio.
È fatto divieto al gestore di:
Art. 7 DIVIETI
- destinare i manufatti ad un uso diverso da quello previsto e di apportarne modifiche di qualsiasi genere se non preventivamente ed espressamente autorizzate dal Comune di Massa;
- installare insegne, cartelli, tende o altre attrezzature di qualsiasi genere senza le prescritte autorizzazioni.
Art.8 IMPORTO
Il gestore dovrà corrispondere, come offerto dallo stesso in sede di gara, al Comune di Massa un importo annuale suddiviso in due rate semestrali, da pagarsi entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni anno,
Art. 9 ASSICURAZIONI
Il gestore dovrà consegnare al Comune entro 60 gg dalla stipulazione della presente, polizza fideiussoria della durata di anni 4 a garanzia degli importi dovuti stabilita in €. 20.000,00, oltre a polizza assicurativa RCT/RCO per la gestione dell’area, avente massimale non inferiore a
€.1.000.000,00(unmilione/00) per ciascun sinistro e di €.1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per annualità.
Art. 10 DEPOSITO CAUZIONALE
Il gestore presenta all’atto della sottoscrizione della presente convenzione la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, cauzione o fideiussione n……… da restituirsi alla scadenza della convenzione.
Art. 11 VIGILANZA E CONTROLLO
Il personale del Comune può, in qualsiasi momento, accedere alle aree interessate al fine di verificare la corretta gestione del parco. Il gestore ha l’obbligo entro il 30/06 e 31/12 di ogni anno di inviare report sull’attività esperita e relazione generale su eventuali problematiche sorte nella gestione.
Art. 12 PENALI
Al verificarsi di irregolarità nella gestione oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale applicherà le seguenti penali:
a) € 250,00 nei casi in cui siano collocate attrezzature, strutture o manufatti in genere senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale. Potrà comunque essere richiesto che le attrezzature, strutture o manufatti siano rimossi a cura e spese dell’inadempiente;
b) € 250,00 in caso di inadeguata gestione degli orti urbani;
L’applicazione delle penali di cui sopra avverrà previa contestazione scritta da parte dell’Amministrazione Comunale; il gestore avrà la facoltà di fornire per iscritto, entro cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, chiarimenti da cui risulti la non imputabilità dell’irregolarità poiché derivante da forza maggiore o caso fortuito. L’Amministrazione Comunale procederà all’incameramento della penale rivalendosi sulla cauzione.
Art. 13 RISOLUZIONE
In difetto di consegna entro 60 gg delle polizze assicurative e in caso di mancata osservanza degli impegni assunti con la presente convenzione, la stessa si intenderà ipso facto ed automaticamente risolta, fatta salva la responsabilità civile e penale conseguente alla violazione stessa, responsabilità che rimarrà a carico del gestore anche nel caso in cui la violazione sia commessa da dipendenti o personale incaricato. La risoluzione avrà altresì luogo nell’evenienza in cui l’interesse pubblico esiga che l’area torni nella piena disponibilità del Comune. In caso di risoluzione il gestore si impegna a liberare l’area e riconsegnarla al Comune entro 30 (trenta) giorni.
Art. 14 CONTROVERSIE
Per tutte le controversie è competente, in via esclusiva, il Foro di Massa.
Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti sono trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente per le finalità connesse alla presente convenzione e ai conseguenti obblighi notiziari previsti dalla normativa vigente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Massa Per …….
Si procede alla rilettura degli articoli da 1 a 15 e le parti con la firma sottostante dichiarano di averli riletti, essere edotti delle norme e delle responsabilità reciproche, ed accettarli integralmente senza riserva alcuna.
Per il Comune di Massa Per …….