Contract
X X X X X X X X X A N O
Provincia di Pesaro e Urbino
*****
Settore 8° - Cultura e Turismo
U.O. Politiche Comunitarie
CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EUROPROGETTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA INERENTI LE ATTIVITA' D'INTERESSE DEL COMUNE DI FANO ED I PROGRAMMI FINANZIATI DA SVILUPPARE E GESTIRE. CIG: 7642869704. Gara n. 7212192.
INDICE
Art. 1 – Oggetto dell'Appalto Art. 2 – Durata dell'Appalto
Art. 3 - Importo a base d’asta e valore complessivo dell’appalto Art. 4 - Variazione quantitativa dei servizi
Art. 5 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara Art. 6 – Requisiti minimi di partecipazione
Art. 7 – Procedure e criteri di aggiudicazione Art. 8 – Luogo di esecuzione del contratto Art. 9 - Obblighi della ditta appaltatrice
Art. 10 – Obblighi del Comune
Art. 11 – Clausola di recesso unilaterale Art. 12 – Penalità
Art. 13 - Spese contrattuali
Art. 14 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 16 - Trattamento dati personali Art. 17 - Cauzione provvisoria
Art. 18 – Garanzie definitive Art. 19 – Recesso
Art. 20 – Risoluzione
Art. 21 – Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa Art. 22 – Subappalto e divieto di cessione del contratto Art. 23 - Elezione di domicilio
Art. 24 - Controversie contrattuali
Art. 25 - Accettazione del capitolato speciale d'appalto Art. 26 – Rinvio normativo
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del Servizio di EUROPROGETTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA INERENTI LE ATTIVITA' D'INTERESSE DEL COMUNE DI FANO
ED I PROGRAMMI FINANZIATI DA SVILUPPARE E GESTIRE, nelle seguenti modalità che costituiscono, nel loro insieme, l’oggetto principale dell’appalto:
A) SERVIZIO DI PROGETTAZIONE EUROPEA
Il servizio di progettazione europea deve prevedere l’espletamento delle seguenti attività:
1) attività di informazione su nuove direttive e/o orientamenti comunitari e nazionali con conseguente consulenza nella fase di adeguamento ad esse da parte del Comune;
2) attività di segnalazione di bandi internazionali, nazionali e regionali di potenziale interesse del Comune;
3) analisi delle principali caratteristiche del bando (modalità di presentazione del progetto, documentazione di supporto necessaria, tempistica, fondi disponibili, durata massima dei progetto, ecc);
4) analisi di tutta la documentazione ufficiale del Programma al fine di predisporre una proposta progettuale rispondente alle caratteristiche ed aspettative del Programma stesso (manuali, linee guida, rapporti tematici, programma operativo, ecc.);
5) ricerca e gestione del partenariato in accordo con l'Ente affidatario;
6) predisposizione del draft della proposta progettuale in lingua inglese, redatto in condivisione con i referenti del Comune e con i potenziali partner al fine della definizione del partenariato e dei pacchetti di lavoro;
7) redazione definitiva del progetto in conformità con quanto previsto dal bando e dai documenti ufficiali del Programma (contenuti tecnici e piano finanziario), e raccolta di tutta la documentazione di supporto necessaria da parte dei partner;
8) inserimento dei contenuti del formulario e dei relativi documenti di supporto nelle piattaforme online dei singoli Programmi UE, ove previste;
9) realizzazione del controllo finale del progetto prima dell'invio alle autorità competenti;
10) monitoraggio dell’iter dell’approvazione;
11) partecipazione ad eventuali tavoli di lavoro locali, regionali e transnazionali e ad altre riunioni preparatorie, nonché eventuali fasi di negoziazione successive alla candidatura, finalizzate all'approvazione definitiva del progetto, inclusa la fornitura di tutta la documentazione di supporto e redazione di eventuali chiarimenti che dovessero essere richiesti da parte degli organi competenti del Programma prima dell’approvazione definitiva del progetto;
12) ripresentazione, in caso di esito negativo, del progetto debitamente rivisto e aggiornato, in uno dei successivi bandi, se ritenuto opportuno dalla stazione appaltante.
13) il servizio di progettazione contempla anche le attività connesse alla partecipazione del Comune di Fano (o da Istituzioni, Enti ed altri soggetti da esso indicati) in qualità di partner di progetto di iniziative promosse da altri Enti capofila. In questo caso il servizio include la collaborazione con l'Ente proponente e specificatamente la fornitura di ogni contenuto richiesto funzionale alla redazione della proposta condivisa e di tutta la documentazione amministrativa di volta in volta necessaria.
B) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L’IMPLEMENTAZIONE, LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE FINANZIARIA DI PROGETTI EUROPEI (solo in
caso di approvazione della proposta progettuale)
Il servizio di assistenza tecnica prevede l’espletamento delle seguenti attività:
1) assistenza tecnica complessiva rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento siglato con l'Autorità di Gestione del Programma e/o dall'Accordo di Partenariato da svolgere a supporto del Servizio responsabile del progetto all'interno della struttura comunale;
2) assistenza tecnica complessiva al responsabile e coordinatore di progetto per la buona attuazione
di tutte le fasi di progetto, con costanti rapporti di comunicazione e interrelazione con i referenti dell'Ente, del Programma e del partenariato a seconda che il ruolo ricoperto dall'Ente sia di Lead Partner o Partner semplice;
3) attività di rendicontazione finanziaria (svolta direttamente o in assistenza/supporto al responsabile del progetto) consistente in: predisposizione dei documenti di supporto alle rendicontazioni e monitoraggio degli impegni assunti; redazione in lingua inglese dei rapporti tecnici e finanziari sia intermedi che finali e quelli che dovessero eventualmente rendersi necessari; caricamento delle spese su eventuali sistemi di rendicontazione on-line previsti dal Programma; monitoraggio rilascio delle certificazioni di spesa e predisposizione di eventuali integrazioni richieste;
4) verifica dell'andamento della liquidazione della spesa rispetto ai timing di progetto;
5) supporto alla gestione del budget di progetto in stretto raccordo con i referenti del Comune e predisposizione della documentazione necessaria per l'invio di richieste di eventuali modifiche di budget;
6) supporto agli incontri previsti dal progetto ed alla preparazione degli stessi;
7) supporto ad eventuale attività negoziale sia nell'ambito del partenariato sia con gli organi di gestione del Programma qualora dovesse rendersi necessario;
8) attività di chiusura del progetto e completamento degli adempimenti connessi.
C) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DI PROGETTI GIA' FINANZIATI
Il Comune di Fano partecipa attualmente ad una serie di progetti sostenuti da Programmi comunitari e nazionali, sia in qualità di Ente capofila che in qualità di partner di progetto.
Nello specifico:
Strategia di Sviluppo Urbano sostenibile Pesaro-Fano. La Strategia è finanziata con lo strumento sperimentale degli Investimenti Territoriali Integrati previsto dai Fondi Strutturali 2014-2020. Ha l'obiettivo di avviare processi di sviluppo innovativo che facciano leva sulla cultura, sulla tutela ambientale, sulla ricerca tecnologica.
Start Up Tunisia è un progetto di Cooperazione Territoriale sostenuto dal Comune di Fano per favorire lo sviluppo agricolo e rurale nella regione di Jendouba in Tunisia con il sostegno di CEFA Ong e grazie alle competenze tecniche impegnate nel settore del biologico del territorio fanese.
Green Fest è un progetto LIFE, coordinato da ANCI Lombardia in qualità di Ente capofila con l'obiettivo di definire e applicare standard minimi di tutela ambientale nell'organizzazione di eventi culturali.
In questo contesto il servizio di assistenza tecnica prevede l’espletamento delle seguenti attività:
1) coordinamento del partenariato ovvero partecipazione ad ogni tavolo tecnico/operativo con i partner di progetto per la gestione delle attività previste;
2) confronto sistematico con l'Autorità di Gestione del singolo progetto ovvero con l'Ente Capofila e disbrigo di ogni pratica amministrativo-operativa di volta in volta richiesta;
3) coordinamento degli interventi in capo al Comune di Fano da svolgersi sul proprio territorio;
4) monitoraggio degli obiettivi e dei risultati attesi;
5) coordinamento delle attività di comunicazione delle iniziative progettuali;
6) gestione dei budget e gestione contabile delle iniziative in coerenza con i dettami del Programma/progetto e predisposizione di ogni documentazione e pratica di rendicontazione delle spese.
D) SERVIZIO DI SEGNALAZIONE E ASSISTENZA RELATIVAMENTE ALLA PARTECIPAZIONE A BANDI DI INTERESSE DEL COMUNE EMESSI ANCHE AL DI FUORI DEI FONDI COMUNITARI
Il servizio consiste nella segnalazione ai referenti del Comune di opportunità di finanziamento e/o
comunque di sviluppo derivanti da procedure o bandi emessi da enti pubblici o privati che possano costituire interesse per l'Amministrazione Comunale ed in una, se richiesta, supervisione alla struttura comunale che decide la partecipazione.
Art. 2 - Durata dell'appalto.
Il servizio avrà una durata di anni 3 (tre) con inizio presumibile dal 1 dicembre 2018 e termine il 30 novembre 2021 e comunque dalla data di inizio del servizio, fermo restando la durata triennale.
Nelle more dell’esperimento di una nuova procedura di gara potrà essere disposta una proroga del servizio fino ad un massimo di quattro mesi alle medesime condizioni contrattuali.
Art. 3 -Importo a base d’asta e valore complessivo dell’appalto.
Il valore complessivo dell'appalto per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara e riferito all’intero periodo di durata di cui all’art. 2 è stimato, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in euro 216.664,00 oltre Iva (importo stimato comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo per tre anni e quattro mesi pari ad euro 195.000,00 e proroga per un massimo di mesi 4 pari ad euro 21.664,00), come dal seguente dettagliato prospetto.
I costi per la sicurezza vengono stimati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.
Anno | Importo a base d'asta, soggetto a ribasso | IVA 22% | Importo complessivo |
Anno 2018 (dicembre) | 5.416,00 | 1.191,52 | 6.607,52 |
Anno 2019 | 65.000,00 | 14.300,00 | 79.300,00 |
Anno 2020 | 65.000,00 | 14.300,00 | 79.300,00 |
Anno 2021 (gennaio-novembre) | 59.584,00 | 13.108,48 | 72.692,48 |
Periodo 2018-2021 | 195.000,00 | 42.900,00 | 237.900,00 |
Eventuale proroga massimo 4 mesi | 21.664,00 | 4.766,08 | 26.430,08 |
Importo complessivo a base d'asta comprensivo della proroga tecnica (4 mesi) | 216.664,00 | 47.666,08 | 264.330,08 |
Il corrispettivo per la prestazione oggetto dell’appalto sarà pari a quanto dichiarato nell’offerta economica. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell’appalto e comunque di ogni altra attività necessaria per l’esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nei documenti di gara.
Art. 4 - Variazione quantitativa dei servizi.
I quantitativi complessivi relativi ai servizi oggetto di appalto possono essere ridotti o aumentati in corso di esecuzione, nella misura massima del 20% dell'importo del contratto, da parte del Comune alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs.
50/2016. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 5 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale specificati al successivo articolo 6. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. n. 50/2016.
I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. E’ altresì vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento.
In caso di partecipazione in forma di costituenda associazione, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs n. 50 del 2016.
I partecipanti al raggruppamento dovranno specificare le quote di esecuzione del servizio che saranno svolte da ciascun soggetto.
Ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento dovrà comunque essere in possesso dei requisiti richiesti per la quota del servizio che intenderà eseguire, nella relativa misura.
La composizione del raggruppamento che ha partecipato alla gara non può essere variata dopo la presentazione dell'offerta, salvo i casi di cui dell'art. 48, commi 17 e 18, del D. Lgs. 50/2016. Eventuali variazioni successive alla presentazione della domanda di partecipazione devono far salva la sussistenza dei requisiti generali speciali previsti dal presente capitolato.
Art. 6- Requisiti minimi di partecipazione.
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico- finanziario e tecnico-professionale:
6.1) Requisiti di ordine generale:
a) insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016;
b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.lgs. Del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
6.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a, D. Lgs. 50/2016):
a. iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad analogo registro dello stato aderente all'U.E. per oggetto di attività analogo e coerente a quello del contratto;
b. essere iscritti, se Cooperative o Consorzi di cooperative, all’Albo delle Società Cooperative.
6.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b, D. Lgs. 50/2016):
a. aver realizzato un fatturato minimo nel settore oggetto del servizio pari ad almeno € 130.00,00 di cui almeno € 50.000,00 nel settore Enti Locali (Comuni, Unioni di Comuni, Province, Regioni).
A tal fine occorre presentare un elenco dei principali servizi resi nel predetto ambito indicando, per ciascuno di essi: tipologia del servizio svolto, data di inizio e fine, committente pubblico/privato e relativo indirizzo, valore contrattuale (iva esclusa), con l’indicazione dell’assenza di risoluzione contrattuale per colpa.
6.4) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c, D. Lgs. 50/2016):
a. Il personale impiegato dovrà essere in possesso di diploma di laurea o laurea specialistica o laurea
magistrale di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.
b. Il personale impiegato dovrà conoscere la lingua italiana e la lingua inglese. La conoscenza di entrambe le lingue dovrà consentire la piena padronanza delle stesse in situazioni complesse ed in particolare dovrà essere in grado di leggere e scrivere su ogni tipo di argomento, di esprimere ol proprio pensiero in modo complesso e ricco di sfumature, di gestire tutti gli aspetti collegati alla prestazione del servizio.
c. La società affidataria dovrà avere la disponibilità di una figura professionale avente esperienza almeno decennale, anche non consecutiva, con funzioni di responsabilità nella progettazione europea e nelle attività di assistenza tecnica. L'attività dovrà essere stata svolta in prevalenza a favore di soggetti pubblici o privati a maggioranza di partecipazione pubblica.
Le competenze e le capacità dovranno essere attestate mediante curriculum (da allegare).
La società affidataria si impegna ad utilizzare la suddetta figura professionale nello svolgimento del presente appalto.
Nel caso di A.T.I., di consorzi e di G.E.I.E i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica devono essere posseduti cumulativamente dagli operatori che compongono il raggruppamento.
La mandataria in ogni caso deve essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica con una percentuale maggiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento dovrà comunque essere in possesso dei requisiti richiesti per la quota del servizio che intenderà eseguire, nella relativa misura.
Il requisito di cui al punto 6.4, lettera c), deve essere posseduto almeno dalla mandataria.
Art. 7 - Procedura e criteri di aggiudicazione.
La gara sarà espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell'art. 61 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art. 95 dello stesso D. Lgs. 50/2016.
Alle offerte sarà attribuito un punteggio complessivo massimo pari a 100, come dettagliato assegnando al fattore qualità fino al massimo di 80 punti ed al fattore prezzo fino al massimo di 20 punti secondo le seguenti modalità:
A ) Elementi relativi alla qualità del servizio (offerta tecnica):
Tenendo conto di tutte le prescrizioni relative alle modalità di svolgimento del servizio dovranno essere predisposti gli elaborati di seguito indicati.
Si assegneranno fino ad un massimo di 80 punti sulla base dei seguenti parametri :
Parametro | Max punti assegnabili | Max punti assegnabili sotto indicatori |
Elementi di valutazione di natura qualitativa (da inserire nell’offerta tecnica) – punteggio totale 80, suddiviso come di seguito indicato: | ||
A) Proposta metodologica per lo svolgimento del servizio di progettazione | 28 | |
A1) analisi del contesto e individuazione degli strumenti di finanziamento EU per lo sviluppo del territorio, con riferimento ai Fondi Strutturali e ai Fondi Diretti | 8 | |
A2) modalità di gestione del servizio | 8 | |
A3) proposta di raccordo con le strutture comunali | 4 |
A4) proposta di informazione e sensibilizzazione della cultura progettuale fondi europei sia fra la parte politica che tecnica del Comune | 4 | |
A5) descrizione delle possibili collaborazioni e professionalità coinvolte nell'elaborazione progettuale | 4 | |
B) Proposta metodologica per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica | 18 | |
B1) modalità di gestione del servizio | 5 | |
B2) metodologia di lavoro finalizzata al raccordo con la struttura comunale responsabile del progetto finanziato | 4 | |
B3) procedure proposte per il monitoraggio dei risultati attesi e previsti dai programmi | 5 | |
B4) proposta di azioni correttive in caso di ritardi o risultati disattesi | 4 | |
C) Proposta per una strategia di partenariato | 12 | |
C1) proposta di raccordo con i Comuni o altri Enti del Territorio finalizzata alla composizione di partenariati | 6 | |
C2) proposta di organizzazione della rete partenariale funzionale alla partecipazione di Xxxxx UE | 6 | |
D) Proposta per una strategia comunicativa | 8 | |
D1) proposta di attività di comunicazione/informazione alla cittadinanza sugli interventi praticati dal Comune di Fano a valere sui fondi comunitari per lo sviluppo del territorio | 4 | |
D2) proposta di attività di sensibilizzazione/informazione agli stakeholder locali sulle politiche comunitarie e sui relativi strumenti di finanziamento | 4 | |
E) Servizi migliorativi rispetto alle prescrizioni di cui al capitolato ed inclusi nel prezzo complessivo d'offerta | 14 | |
E1) Proposte integrative ed innovative per migliorare le prestazioni previste | 8 | |
E2) descrizione delle possibili collaborazioni e professionalità coinvolte nell'attività migliorativa | 6 | |
PUNTEGGIO TOTALE | 80 | 80 |
Le cartelle in formato A4 e per un massimo di 30 facciate si intendono compilate nel modo seguente: margine sinistro 3.80, margine destro 3.80, interlinea singola, 50 righe per pagina, carattere Times New Roman, dimensione 14, spaziatura normale, oltre ad eventuali allegati purché meramente esplicativi come ad esempio grafici, tabelle, prospetti. Le diverse parti del progetto dovranno essere articolate in modo che gli indicatori richiesti dall’offerta tecnica risultino chiaramente rilevabili. Tutti in 3 copie.
Ogni componente della commissione attribuirà il punteggio assegnando un valore compreso tra 0 e 1, espresso in centesimi, a ciascun sub indicatore come segue:
Coefficiente di rispondenza delle offerte rispetto ai parametri valutativi
Coefficiente1,00 Valutazione ottimo | Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante |
rispetto ai mandati previsti dal Capitolato | |
Coefficiente 0,90 Valutazione distinto | Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
Coefficiente 0,80 Valutazione buono | Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
Coefficiente 0,70 Valutazione discreto | Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
Coefficiente 0,60 Valutazione sufficiente | Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
Coefficiente 0,50 Valutazione superficiale | Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
Coefficiente 0,40 Valutazione scarso | Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
Coefficiente 0,30 Valutazione insufficiente | Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
Coefficiente 0,20 Valutazione gravemente insufficiente | Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
Coefficiente 0,10 Valutazione completamente fuori tema | Giudizio sintetico: l’elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato |
Coefficiente 0,00 Argomento non trattato | ================================================== |
La media dei coefficienti variabili da 1 a 0, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, verrà moltiplicata per i fattori ponderali ovvero per i singoli punti assegnati a ciascuno degli indicatori sopra indicati.
Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei singoli punti attribuiti a ciascun indicatore. Terminato il calcolo del punteggio attribuito a ciascun progetto tecnico, la Commissione Giudicatrice procederà alla riparametrazione dei punteggi, attribuendo 80 punti al concorrente con il punteggio totale più alto ed alle altre il punteggio in proporzione lineare. Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.
B ) Elemento di valutazione del prezzo :
1) L'offerta dovrà essere presentata sulla base del Modello “scheda di offerta economica”, da rendere legale mediante l'applicazione di una marca da bollo da € 16,00.
2) L’offerta, dovrà essere completata di tutti i dati di identificazione della ditta, numero di telefono, e-mail, pec, partita IVA ed essere firmata dal legale rappresentante. È nulla l’offerta
priva di sottoscrizione.
3) L'offerta dovrà contenere l'indicazione del prezzo annuo offerto espresso in cifre ed in lettere. Qualora vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere.
- All'offerta con il prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo di 20 punti;
- Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:
offerta più bassa X 20 importo di ogni offerta
Non saranno ammesse, e conseguentemente saranno escluse, offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni. Xxxxxxx altresì escluse offerte parziali, indeterminate o in aumento.
Verrà effettuata la valutazione della congruità delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Decreto Legislativo n.50/2016, nel caso in cui sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione, sia i punti relativi al prezzo, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti per le rispettive offerte tecnica ed economica.
L’appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo (progetto tecnico + offerta economica). A parità di punteggio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio sull’offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.
L’appalto sarà aggiudicato anche in caso di una sola offerta valida.
Si precisa che in caso di ATI non ancora costituite tutte le componenti dell’offerta dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentati delle imprese facenti parte del costituendo raggruppamento.
Art. 8 – Luogo di esecuzione del contratto.
Il luogo di esecuzione del servizio è la sede di lavoro della Stazione Appaltante. Le attività da svolgere non richiedono la costante presenza dell’aggiudicatario presso gli uffici della Stazione Appaltante, ma il servizio può essere fornito anche nella sede operativa di appartenenza dello stesso.
L'aggiudicatario deve comunque garantire la propria presenza almeno settimanalmente presso la sede comunale, uffici deputati, in base alle necessità derivanti dalle attività in corso e secondo accordi informali con il dirigente del Servizio politiche comunitarie.
Qualora il rappresentante della società aggiudicataria partecipasse, in rappresentanza dell'Amministrazione, agli eventi e/o meeting dei progetti finanziati avrà diritto al rimborso delle spese sostenute (viaggio, vitto, alloggio), purché documentate, così come previste e finanziate dal progetto stesso.
Art. 9 – Obblighi della ditta appaltatrice.
L’impresa si impegna a:
a. svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, nell'interesse del Comune di Fano e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite. Potranno essere previste modifiche, parziali, limitate e non sostanziali, esclusivamente per motivate ragioni ed in accordo con il committente;
b. impiegare, per la gestione di servizi in appalto, operatori in possesso dei requisiti e dell’esperienza di cui al precedente art. 6, punto 6.4, e presentati in sede di offerta. Qualora l'aggiudicatario, per lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto, per cause a lui non imputabili, a sostituire la richiamata figura professionale, dovrà formulare preventiva e motivata richiesta al Comune di Fano, indicando il nuovo nominativo che intende proporre in sostituzione e
che, comunque, deve possedere almeno i requisiti sopra specificati.
c. svolgere attività di sportello almeno settimanale presso l'Ufficio Politiche Comunitarie del Comune di Fano;
d. garantire lo svolgimento del servizio per tutta la durata dell’affidamento, come specificato all’art. 2 del presente capitolato;
e. mantenere riservati i dati e le informazioni relative all'Ente affidatario di cui essa o il proprio personale venga in possesso nel corso dell’esecuzione dell’appalto e a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, note o elaborazioni di qualsiasi informazione, atto o documento dell'Ente affidatario di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione del presente appalto;
f. tenere indenne la stazione appaltante da eventuali danni che la ditta o personale da essa incaricato dovessero cagionare a cose sia dell'Ente affidatario che di terzi e/o a persone durante l’esecuzione dell’appalto;
g. comunicare tempestivamente eventuali modifiche ai dati dichiarati in sede di offerta e dare all'Ente immediatamente notizia di ogni eventuale variazione che la Ditta dovesse subire o effettuare (es. cambiamento della Ragione Sociale, poteri di firma, ecc.), fatta salva la facoltà di accettazione da parte dell'Ente stesso, fino alla conclusione del rapporto contrattuale eventualmente originatosi a seguito dell’affidamento dell’appalto;
h. impiegare propri mezzi e risorse e accollarsi gli oneri relativi al reperimento di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi illustrati negli articoli precedenti nonché all'utilizzo della documentazione necessaria;
i. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase;
j. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il Comune senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dal Comune;
k. mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione delle attività di cui al presente Capitolato;
l. fornire semestralmente relazioni di carattere generale sull’andamento della progettazione in corso, sulla gestione delle attività, sulle possibilità future di partecipazione a bandi;
m. fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune;
n. assicurare la completa gestione di tutte le attività che sono state ampiamente descritte nel presente Capitolato;
o. tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio così come è previsto nell'art. 1176 del Codice Civile;
p. designare, fin dalla presentazione dell'offerta tecnica, un proprio incaricato, in possesso di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente affidatario, anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultima. La ditta affidataria dovrà successivamente concordare e comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica);
q. trasmettere al Comune di Fano, alla scadenza del contratto, tutta la documentazione in suo possesso, sia per le attività concluse che per i progetti in corso di realizzazione sia in formato elettronico (fascicolo informatico), sia in formato cartaceo (se richiesto dal Comune di Fano).
Nell'espletare i propri compiti la ditta affidataria dovrà aver cura di uniformarsi sempre alle disposizioni e alle regole del Programma e dei Regolamenti Comunitari di riferimento, avendo cura di aggiornarsi progressivamente in merito alle novità introdotte nel corso della Programmazione.
Fermo restando che la mancata citazione di norme generali comunque applicabili non esimono l’impresa dalla loro integrale applicazione, si precisa che l’appalto sarà comunque soggetto alle norme emanate anche successivamente alla formalizzazione del rapporto contrattuale che - per
specifico disposto di legge - debbano o possano essere applicate alle prestazioni in corso di esecuzione.
Art. 10 - Obblighi del Comune di Fano.
L'Ente si impegna a fornire all'affidatario la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti i servizi in precedenza descritti.
L'Ente si impegna inoltre a mettere a disposizione l'Ufficio Politiche Comunitarie quale sede operativa per lo svolgimento delle attività afferenti l'affidamento.
Art. 11 - Clausola di recesso unilaterale.
Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012 n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135, il comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, numero 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 numero 488.
Art. 12 – Penalità.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo. L’applicazione della penale riguarda ogni termine che la Stazione Appaltante assegna all’appaltatore ai sensi del presente atto.
La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.
La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Il ritardo e l’entità della penale sono computati in termini di giorni solari.
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, vengono avviate le procedure di risoluzione previste dal presente atto. La penale è comminata su richiesta del responsabile unico della procedura.
É ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento.
Art. 13 - Spese contrattuali.
Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della ditta.
La ditta assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti della stazione appaltante.
Art. 14 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento.
Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato è previsto un corrispettivo annuo di € 65.000,00 oltre ad IVA di legge, come dettagliato al precedente art. 3.
I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura bimestrale corredata da relazione delle attività svolte e trasmessa dall’impresa in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell’Economia, indicando il Codice Univoco UFUD0S.
Le fatture dovranno essere intestate a “Comune di Fano – Settore Cultura e Turismo – U.O. Politiche Comunitarie” e dovranno riportare obbligatoriamente Codice Identificativo di Gara (CIG), numero impegno di spesa e relativo capitolo, Codice IBAN.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dalla Società capofila.
I pagamenti avverranno entro 60 (sessanta giorni) dalla data di ricevimento delle fatture. Tale termine dovrà intendersi interrotto qualora il pagamento risulti impossibile per il verificarsi di cause non imputabili al Comune e comunque nel caso in cui:
- non siano stati comunicati gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- la fattura non risulti conforme alla prestazione richiesta/eseguita.
L'Ente avrà cura di fornire all'affidatario informazioni specifiche in merito al momento della stipula del contratto.
Le eventuali spese per i bonifici bancari su conto corrente acceso presso istituti bancari diversi dalla Banca che svolge attualmente il servizio di tesoreria per il Comune saranno a carico della ditta beneficiaria.
L’impresa aggiudicataria si impegna a emettere le fatture solo dopo la stipula formale del contratto.
Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
La ditta aggiudicataria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, numero 136, ed in particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il CIG, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.
Art. 16- Trattamento dati personali.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s'informa che il Responsabile del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Responsabile Unico del Procedimento. Nella procedura di gara saranno rispettati, ai sensi della normativa vigente in materia, i principi di protezione e riservatezza delle informazioni e dei dati personali forniti.
I dati forniti dagli operatori economici partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula del contratto.
Art. 17 - Cauzione provvisoria.
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385.
Tale cauzione per l'aggiudicatario definitivo sarà svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari sarà restituita, a cura dell'Ufficio Appalti e
Contratti del Comune di Fano, entro 30 gg. dalla definitiva aggiudicazione.
Art. 18 – Garanzie definitive.
Ai fini della sottoscrizione del contratto, l’Impresa Aggiudicataria deve costituire una garanzia pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
La stazione appaltante può richiedere all’Impresa Aggiudicataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicataria e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
La mancata costituzione della garanzia in oggetto determina la decadenza dell’aggiudicazione e l'acquisizione da parte della stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, con conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'Impresa aggiudicataria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del d. lgs. 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia in oggetto è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 19 – Recesso.
La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 codice civile
e conformemente a quanto previsto dall’art. 109 del Codice.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni solari,comunicato con posta certificata, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua il loro collaudo.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione Appaltante che incidano sulla prestazione, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto od in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicarsi all’appaltatore con posta certificata.
Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
Il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.
Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.
L’appaltatore deve rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della prestazione assunta con il presente atto, non accettati, e deve mettere i relativi spazi a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d’ufficio e a sue spese.
L’appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.
In ogni caso di recesso l’appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante può sempre ordinare l’esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo.
L’intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.
Art. 20 – Risoluzione.
Al presente atto si applica quanto previsto dall’art. 108 del Codice.
Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.
In caso di risoluzione del presente atto, l’esecutore è tenuto a fornire al committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.
In caso di risoluzione del presente atto, il committente acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, nonché di procedere nei confronti dell’esecutore per il risarcimento del maggiore danno.
In ogni caso, si conviene che il committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’esecutore con raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:
a) in caso di perdita da parte dell’esecutore del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale previsti in sede di gara;
b) in caso di mancata integrazione della cauzione definitiva parzialmente o totalmente escussa, entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente;
c) in caso di mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
d) in caso di azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il committente, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
e) in caso di mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010, n.° 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
f) in caso di reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa alla mancata accettazione di prestazioni secondo la disciplina del presente atto;
g) in caso di inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell’esecutore;
h) in caso di ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.
In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l’esecutore ha diritto al pagamento da parte del committente delle prestazioni rese correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.
Art. 21 – Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa.
L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’appaltatore stesso quanto della Stazione Appaltante o di terzi, in dipendenza di attività lavorative non autorizzate (es. pubblicazione di contenuti soggetti a copyright), omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’esecutore ha stipulato una polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene indenne il committente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno l’esecutore possa arrecare al committente, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, nell’esecuzione della prestazione.
Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto.
La polizza prevede la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti del committente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per il committente, e, pertanto, qualora l’esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
Resta ferma l’intera responsabilità dell’esecutore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Art. 22 – Subappalto e divieto di cessione del contratto.
Il concorrente dovrà indicare nell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell’atto medesimo.
Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo d’azienda), atti di trasformazione, fusione e scissione,trasferimento o affitto di azienda relativi alla ditta aggiudicataria sono disciplinate dall’art. 106 del Codice. In tali casi la prosecuzione del contratto è autorizzata dal committente entro 60 giorni solari dalla relativa richiesta previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale previsti in sede di gara in capo al soggetto subentrante.
Per le prestazioni di forniture di beni, ai fini della predisposizione dell’atto autorizzatorio, l’esecutore si impegna a comunicare immediatamente al committente ogni variazione che
comporti il subentro di altra soggetto nella commercializzazione dei beni, indicando, in particolare: a)la motivazione della cessione o trasformazione o fusione o scissione o affitto, corredata
dalla relativa documentazione probatoria
b) il dettagliato elenco dei prodotti interessati, con specifico riferimento al presente atto, completo della descrizione dei prodotti, dei codici identificatori, del riferimento della scheda fabbisogno e di ogni altro elemento di distinzione.
Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del legale rappresentante dell’esecutore e della ditta subentrante, in relazione alla loro specifica natura giuridica e secondo la disciplina del presente atto.
L’esecutore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati al committente da omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste in tema di ritardo nell’esecuzione della prestazione o di inadempimento.
In caso di esecutore costituito da ditta individuale, qualora si verifichi il decesso del titolare, il contratto si risolve, salvo la facoltà insindacabile del committente di consentirne la prosecuzione da parte degli eredi. In tal caso, comunque, il committente ha
facoltà di recedere dal contratto se gli eredi dell’esecutore non offrono affidamento per la buona esecuzione del contratto stesso.
L’esecutore può cedere i crediti derivanti dal presente contratto nelle modalità espresse
all’articolo 106 del Codice. a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.° 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’esecutore di conferire, in qualsiasi forma,procure all’incasso.
In caso di inadempimento da parte dell’esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, il committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Art. 23 - Elezione di domicilio.
A tutti gli effetti del contratto la ditta appaltatrice elegge domicilio legale nella Provincia di Pesaro e Urbino.
Art. 24 - Controversie contrattuali.
Qualsiasi questione dovesse insorgere tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione dei servizi appaltati, verrà deferita al giudizio di tre arbitri, nominati uno dalla stazione appaltante, uno dalla ditta e uno dal Presidente del Tribunale di Pesaro, i quali decideranno senza formalità di giudizio.
La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le spese del giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.
Art. 25 - Accettazione del capitolato speciale d'appalto.
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto.
Art. 26 - Rinvio normativo.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Si applicano inoltre le Leggi ed i Regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso del contratto (comprese le norme regolamentari comunali e le ordinanze municipali) e, comunque, aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.