Accordo di cooperazione pubblico-pubblico di tipo orizzontale per l’effettuazione delle attività tecnico-scientifiche di audit ambientale delle Opere denominate “Lotto Alvisopoli – Gonars” e “Lotto Gonars – Villesse” della terza corsia della Autostrada A4
Accordo di cooperazione pubblico-pubblico di tipo orizzontale per l’effettuazione delle attività tecnico-scientifiche di audit ambientale delle Opere denominate “Lotto Alvisopoli – Gonars” e “Lotto Gonars – Villesse” della terza corsia della Autostrada A4
Il Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d'Altino e Villesse nonché dell’adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse-Gorizia, di seguito denominato “Commissario”, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx, codice fiscale 90122600324, avv. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012,
e
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambientale del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata “ARPA” con sede legale in Xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxxxx (XX), C.F. P.IVA 02096520305, rappresentata dal Direttore Amministrativo di ARPA FVG, dott.ssa Xxxx Xxxx, nella sua qualità di Direttore Generale sostituto e legale rappresentante dell’Agenzia ai sensi dell’art. 4, comma 6, dello Statuto dell’Agenzia, di seguito congiuntamente definite “le Parti”;
PREMESSO CHE
▪ l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale “Corridoio V” dell’Autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia” (di seguito “Ordinanza”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell’11 settembre 2008, prevede disposizioni specifiche per assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell’emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita;
▪ l’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza stabilisce che il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è nominato Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell’area interessata dalla realizzazione della terza corsia del tratto della Autostrada A4 tra Quarto d’Altino e Villesse nonché dell’adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse- Gorizia;
▪ la competenza del Commissario è riferita alle opere previste dall’art. 1 dell’Ordinanza, già individuate nella convenzione di concessione della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, tra le quali rientrano anche le opere denominate “Lotto Alvisopoli - Gonars” (d’ora in avanti “3° Lotto”) e “Lotto Gonars – Villesse” (d’ora in avanti “4° Lotto”);
▪ con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010, 13 dicembre 2011, 22 dicembre 2012, 20 gennaio 2015 e 23 dicembre 2016, con i quali lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4 nella tratta Quarto d’Altino – Trieste nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2017;
▪ con Decreto del 22 dicembre 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato Commissario Delegato per l’emergenza il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
▪ i lavori e le attività sono finanziati dalla S.p.A. Autovie Venete, in virtù di quanto previsto dall’art. 6 dell’Ordinanza citata;
▪ il Commissario deve attuare, in base a quanto prescritto nella Delibera CIPE 18 marzo 2005, n. 13, le attività programmate con i Piani di Monitoraggio Ambientale (di seguito “PMA”) delle Opere, di concerto con ARPA;
▪ per quanto concerne il 3° Lotto, le attività previste dal PMA sono state affidate al Contraente Generale (art. 176 del D.Lgs. 163/2006), affidatario della progettazione esecutiva, delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della “IIIª Corsia dell’Autostrada A4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63+300) - Gonars (progr. km 89+000)”;
▪ per quanto concerne il 4° Lotto, il Commissario ha proceduto al frazionamento dell’opera in tre sublotti funzionali da realizzare separatamente ed ha avviato le attività previste dal PMA per il Sublotto 1 (d’ora in avanti denominato “4° Lotto – Sublotto 1”), avvalendosi di un operatore economico al quale sono state appaltate le attività stesse;
▪ alla data di sottoscrizione del presente Accordo l’iter di approvazione del progetto esecutivo dell’Opera “4° Lotto – Sublotto 1” non è ancora ultimato;
▪ ARPA è ente strumentale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituito con Legge Regionale
n. 6 del 3 marzo 1998 e succ. mod. ed int. e dotato, ai sensi dell’art. 2, di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile;
▪ ARPA, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale citata, svolge le attività tecnico-scientifiche di cui all’articolo 1 del D.L. n. 496/1993 convertito nella Legge n. 61/1994, connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell’ambiente relative alla prevenzione e controllo ambientale con riferimento a: 1) acqua; 2) aria, compreso l’inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita; 3) suolo; 4) rifiuti solidi e liquidi, radioattività ambientale e ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;
▪ ARPA, in virtù di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4 della medesima legge istitutiva, per l’esercizio delle funzioni di controllo ambientale di rispettiva competenza, può garantire il necessario supporto tecnico-scientifico e analitico a soggetti pubblici, secondo modalità stabilite da apposite convenzioni;
▪ l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che non si applichi il citato decreto ai contratti conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte – cumulativamente – le seguenti condizioni:
a) il contratto sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle attività̀ interessate dalla cooperazione.
▪ sia ARPA che il Commissario sono enti dotati di personalità giuridica pubblica;
▪ sussistono le condizioni di cui all’art. 5, comma 6, D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO
▪ l’esistenza dei presupposti per la sottoscrizione di un accordo di cooperazione pubblico – pubblico di natura contrattuale;
▪ l’interesse comune delle Parti alla realizzazione della suddetta iniziativa;
▪ che la definizione dell’Accordo consente di perseguire l’interesse pubblico attraverso una accelerazione dell’azione amministrativa, in un quadro di reciproche responsabilità;
▪ la necessità delle Parti di dar corso alla fase attuativa attraverso la fissazione in forma giuridicamente vincolante dei reciproci impegni, oggetto del presente Accordo;
VISTO
▪ che l’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;
▪ che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per amministrazioni pubbliche si intendono "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI";
▪ che, pertanto, il Commissario e l'ARPA ricadono nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241;
▪ che, inoltre, l’esecuzione dei lavori di cui sopra si configura come "svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune", finalizzate ad agevolare il perseguimento dell’interesse pubblico;
▪ che le predette Amministrazioni si impegnano a coordinare l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione;
▪ che, pertanto, la regolamentazione di tale cooperazione ben può rientrare nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241.
Tutto ciò premesso, considerato e visto
si conviene quanto segue
Articolo 1 – Valore della premessa.
1.1. La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo e si devono intendere qui integralmente riportati.
1.2. Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati, secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti e in particolare, ai fini del raggiungimento dei risultati attesi, si impegnano alla massima diligenza per superare eventuali imprevisti dovessero sopraggiungere.
Articolo 2 – Principio di leale collaborazione.
2.1. Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna di esse è affidataria.
Articolo 3 – Oggetto.
3.1. Il Commissario deve attuare, in base a quanto prescritto nella Delibera CIPE 18 marzo 2005, n. 13, le attività programmate con i PMA delle due Opere.
3.2. ARPA sottoscrive il presente atto, svolgendo le seguenti prestazioni:
• per entrambe le opere, l’audit relativo alle attività di cantiere inerenti la fase di realizzazione (vedi art 4.5);
• per la sola opera denominata 4° Lotto – Sublotto 1, la validazione dei dati del monitoraggio ambientale, ai sensi delle “Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale delle opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2011, n. 443)” della Commissione Speciale VIA del Ministero dell’Ambiente (vedi art 4.6);
3.3. L’accordo costituisce la totalità delle intese relative all’iniziativa indicata in epigrafe, da realizzarsi coerentemente con le funzioni attribuite alle Parti dalle disposizioni normative citate in premessa, individuando modalità gestionali unitarie, organiche e integrate, in grado di consentire l’effettivo conseguimento degli obiettivi, nei tempi prefissati.
Articolo 4 – Obblighi delle Parti.
4.1. Le Parti, per l’attuazione di tutto quanto previsto in oggetto, stabiliscono quanto segue.
4.2. Il Commissario é competente alla predisposizione del PMA dell’opera, attuando, in base a quanto prescritto nella Delibera CIPE 18 marzo 2005, n. 13, nonché nel Decreto del Commissario delegato n. 318 del 30 dicembre 2016, avente ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo del 3° Lotto e nel Decreto che verrà emanato avente ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo del 4° Lotto – Sublotto 1, le attività programmate; il Commissario deve procedere al finanziamento degli interventi, con risorse rinvenute ai sensi dell’Ordinanza citata.
4.3. ARPA esercita le attività di audit relativo alle attività di cantiere inerente la realizzazione delle due Opere e, relativamente alla sola Opera denominata 4° Lotto – Sublotto 1, anche le funzioni relative all’audit sul monitoraggio ambientale in corso d’opera e post operam per le componenti atmosfera, acqua, suolo, rumore, vegetazione e, secondo le attività programmate con il PMA nella versione relativa al Progetto Esecutivo e in conformità a quanto previsto dalle “Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale delle opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2011, n. 443)” della Commissione Speciale VIA del Ministero dell’Ambiente.
4.4. Il Commissario si impegna a consegnare ad ARPA, per entrambe le opere, in formato digitale e cartaceo, la seguente documentazione:
a) il Progetto Esecutivo con planimetrie aggiornate;
b) il Decreto Ministeriale di approvazione dei Progetti, comprendente l’elenco di tutte le prescrizioni date dalle diverse strutture ambientali competenti;
c) il Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri, comprensivo anche del Piano per le Emergenze;
d) la documentazione previsionale di impatto acustico, allegata al progetto esecutivo;
e) le autorizzazioni da parte delle amministrazioni comunali, anche in deroga ai valori limite in materia di inquinamento acustico per lo svolgimento delle attività temporanee;
f) il piano generale delle movimentazioni terre, allegato al progetto esecutivo, suddiviso per affidatari / lotti.
4.5. ARPA, a seguito della documentazione ricevuta, si impegna ad effettuare le attività tecnico- scientifiche di audit ambientale sulle attività di cantiere in relazione ad entrambe le Opere, come di seguito dettagliato:
1) verifica per quanto di competenza, a livello documentale ed operativo, dell’attuazione delle prescrizioni ambientali contenute negli atti di approvazione dei progetti da parte dell’Autorità Ambientale competente;
2) supporto tecnico nella gestione degli aspetti ambientali relativi ai cantieri mediante verifiche documentali e sopralluoghi;
3) verifica della gestione dei materiali da scavo e relativi campionamenti ed analisi di controllo in fase esecutiva;
4) evidenziazione di eventuali criticità ambientali;
5) definizione, di concerto con gli uffici del Commissario Delegato, dei flussi delle comunicazioni e delle procedure operative per la gestione delle eventuali criticità ambientali;
6) predisposizione di relazioni e documenti tecnici di competenza;
7) verifica delle mitigazioni ambientali previste;
8) supporto per risposte a richieste pubbliche ambientali od informazioni ad enti e cittadini;
9) verifica dell’attendibilità e della rappresentatività in merito allo stato dell’ambiente dell’insieme dei dati prodotti dai soggetti affidatari, anche tramite campionamenti e analisi;
10) verifica della corretta realizzazione del PMA, compresa la valutazione degli esiti del monitoraggio e l’adozione delle eventuali azioni conseguenti;
11) verifica della adeguatezza delle procedure di validazione dei dati da parte del Contraente generale (solo per il 3° Lotto).
4.6. ARPA, inoltre, per la sola Opera denominata 4° Lotto – Sublotto 1, si impegna ad effettuare anche le seguenti attività tecnico-scientifiche di audit per la validazione dei dati del monitoraggio ambientale:
1) verifica della professionalità degli operatori impiegati;
2) verifica di idoneità del sistema informativo utile alla gestione delle attività e dei dati;
3) supporto tecnico per l’individuazione e l’approvazione di eventuali modifiche e/o integrazioni dei siti di monitoraggio;
4) condivisione delle metodiche relative a campionamento, preparazione ed analisi di laboratorio dei campioni e delle metodiche relative alle misure in campo;
5) partecipazione ad incontri tecnici con i soggetti affidatari delle misure/analisi previste dal PMA, ai fini del confronto sulle metodiche operative e di eventuali intercalibrazioni;
6) verifica degli strumenti di misura utilizzati;
7) verifica delle procedure operative e della loro applicazione da parte degli operatori impiegati;
8) sopralluoghi, in fase di corso d’opera e post operam, con campionamenti e misure, eventual- mente anche in doppio, sui punti del PMA in numero adeguato per permettere ad ARPA FVG la validazione dei dati prodotti dai soggetti affidatari;
9) analisi di laboratorio conseguenti al punto 8), ai fini della validazione dei dati prodotti dai soggetti affidatari;
10) validazione dei dati di monitoraggio prodotti in corso d’opera e post operam.
Per l’Opera denominata 4° Lotto – Sublotto 1 si considerano verificati i dati ante operam sulla base dei pareri già rilasciati da ARPA FVG.
4.7 Tutte le attività relative all’Opera Lotto 4° - Sublotto 1 verranno svolte solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario Delegato.
4.8. Il flusso di comunicazione tra ARPA ed il Commissario deve essere continuo e prevedere periodici momenti di verifica sullo stato di avanzamento delle attività, pertanto il Commissario si impegna a mettere a disposizione – entro trenta giorni dalla firma del presente Accordo - un sistema informativo adeguato ed idoneo a gestire la documentazione, la programmazione delle attività e l’archiviazione e consultazione dei risultati che man mano si renderanno disponibili, garantendo ad ARPA l’autonomo accesso a tutte le informazioni e flussi di dati prodotti. Al medesimo fine il Commissario si impegna a rendere disponibili i rapporti tecnici predisposti dalle ditte incaricate dell’esecuzione del monitoraggio.
Articolo 5 – Decorrenza e durata.
5.1. Gli effetti giuridici ed economici del presente Accordo decorrono dalla data della sottoscrizione fino al 31.12.2017, con possibilità di ulteriore estensione temporale dovuta alla eventuale proroga della dichiarazione dello stato di emergenza. Nel caso in cui non dovessero essere emessi uno o più appositi D.P.C.M. al riguardo, le attività dovranno concludersi entro i successivi sei (6) mesi dal termine dello stato di emergenza, al fine di consentire al soggetto subentrante lo svolgimento di apposito procedimento per completare le attività di monitoraggio.
Articolo 6 – Responsabile contrattuale e referente tecnico-scientifico.
6.1 Al fine di vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni e coordinare in modo ottimale, all’interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività, le Parti nominano ciascuna un responsabile contrattuale e referente tecnico scientifico, come segue:
• Commissario: dott. ing. Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxx – Responsabile dell’Unità Organizzativa Manutenzione Opere di Autovie Venete S.p.A;
• ARPA: dott. xxx. Xxxxxx Xxxxxx – Direttore Tecnico Scientifico.
Articolo 7 – Oneri economici.
7.1. Per le attività effettuate da ARPA, oggetto del presente Accordo, il Commissario riconoscerà un importo massimo di euro 320,172,00 (dicesi trecento ventimila e cento settantadue/00); tale somma è destinata a compensare unicamente i costi sostenuti da ARPA ed è determinata in ragione dell’importo massimo preventivato per l’esercizio della funzione esercitata (vedasi Allegato sub 1 al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale ).
L’importo massimo di cui all’Allegato sub 1 è calcolato sulla base di un numero preventivato di prestazioni che potrà essere modificato, a giudizio di ARPA FVG in accordo con il Commissario, sulla base dell’andamento dei lavori, dell’esito dei controlli e delle criticità ambientali.
Nel caso specifico non sussiste il carattere dell’onerosità, dal momento che non è pattuita - in corrispondenza di un’attività - la presenza di un vantaggio, né di natura economica tanto meno di natura non patrimoniale, includendo, oltre a corrispettivi monetari, anche un qualsivoglia tipo di impegno ad erogare una controprestazione assunto dal Commissario a motivo della realizzazione delle attività di competenza di ARPA, quale può essere, ad esempio, l’impegno a stanziare contributi a copertura di eventuali passività sorte in fase d’esecuzione dei lavori.
7.2. Il Commissario procederà all’erogazione dei pagamenti dietro presentazione di un’adeguata rendicontazione delle spese sostenute nell’anno precedente.
Articolo 8 – Modalità di pagamento.
8.1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Responsabile contrattuale di ARPA trasmetterà al Responsabile contrattuale del Commissario una relazione, corredata da adeguata rendicontazione sulle attività svolte nel corso dell’anno precedente. Il Commissario, previa accettazione della documentazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione, trasferirà ad ARPA l’importo a rimborso dei costi sostenuti e correttamente rendicontati.
8.2. Gli importi previsti saranno corrisposti da Autovie Venete S.p.A., xxx Xxxxxx 00, Xxxxxxx, CAP 34143, entro 60 giorni dal ricevimento del nulla osta da parte del Commissario, in virtù di quanto stabilito ai sensi dell’art. 6, dell’Ordinanza citata, e pertanto ogni documento contabile conseguente al presente Accordo dovrà essere indirizzato alla stessa società.
Articolo 9 – Proprietà e riservatezza dei dati.
9.1. I risultati ottenuti nell’ambito dell’Accordo in oggetto sono di proprietà del Commissario ed é fatto divieto ad ARPA di cedere a terzi, a titolo oneroso, i dati; i risultati sono a disposizione di ARPA che li può utilizzare in conformità alla vigente normativa in materia di divulgazione dei dati ambientali.
9.2. Qualora i dati e/o i risultati fossero oggetto di pubblicazione, il promotore ha l’obbligo di citare nelle pubblicazioni l’altra parte.
Art. 10 – Rinvio.
10.1 Al presente Accordo si applicano i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 11 - Efficacia dell’attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente Accordo.
11.1Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi verbali già approvati, posti in essere da parte degli enti firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo, con particolare riferimento agli obblighi comunque precedentemente assunti tra le Parti.
Articolo 12 – Definizione delle controversie.
12.1 Tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere durante ed in dipendenza della presente convenzione e che non trovino composizione in via bonaria, sono devolute al giudice amministrativo del Foro di Trieste, eletto dalle parti.
Articolo 13 – Accettazione. Modifiche.
13.1. La sottoscrizione del presente Accordo costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale anche come comunicazione ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 5, comma 5.1.
13.2. Qualsiasi integrazione e/o modifica ai contenuti del presente Accordo deve essere concordata dalle parti in forma scritta e gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di sottoscrizione.
13.3. La sottoscrizione del presente accordo non esime ARPA dall’esercitare tutte le attività di vigilanza e controllo derivanti dalle proprie competenze istituzionali.
Articolo 14 – Norme finali.
14.1 Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente ed è assoggettato all’applicazione dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.
Il presente atto, composto da otto facciate intere, viene siglato in ciascuna di esse e sottoscritto in duplice originale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Trieste - Palmanova,
Per IL COMMISSARIO DELEGATO Per ARPA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Dott.ssa Xxxx Xxxx