UNIVERSITA’ DEGLI STUDI EUROPEA DI ROMA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI EUROPEA DI ROMA
Regolamento per lo svolgimento del tirocinio post-lauream professionalizzante in psicologia.
Art. 1
Definizione della pratica professionale di tirocinio
I tirocini professionalizzanti (TP) costituiscono requisito indispensabile per l’accesso all’esame di stato per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi in virtù di quanto previsto dal D.M. 13.01.1992 n. 239 e dal D.P.R. 05.06.2001 n. 328, e sono rivolti a laureati provenienti dai corsi di laurea in “Scienze e tecniche psicologiche” (sezione B) e dai corsi di laurea specialistica e Magistrale in “Psicologia” (sezione A).
Il tirocinio rappresenta un'esperienza professionale, assistita e supervisionata da psicologi professionisti, finalizzata ad incrementare e a favorire lo sviluppo delle competenze connesse alla figura dello psicologo e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.
In particolare, il tirocinio ha l’obiettivo di favorire:
1. la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale;
2. l’acquisizione di competenze operative professionalizzanti che abbiano come matrice teorica il sapere acquisito durante il percorso di studio;
3. la facilitazione dei processi di integrazione socio - lavorativa;
4. l'analisi delle caratteristiche distintive della professione e la riflessione critica sugli eventi significativi del lavoro professionale.
Art. 2 Durata/interruzione dell’attività
Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, dovrà avere la durata di:
1. 12 mesi per l’accesso all’esame di Stato valevole per l’iscrizione alla Sez. A dell’Albo per un totale di
1.000 ore, da distribuirsi in due semestri consecutivi di 500 ore. Sono previste assenze per un totale massimo che non superi il 30%;
2. 6 mesi per l’accesso all’esame di Stato valevole per l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo per un totale di 500
ore.
La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi per l’Albo A e 6 mesi per l’Albo B, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l’art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 24 mesi.
Secondo quanto disposto dal D.M. n. 239/92, il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto. Conseguentemente, un’interruzione prolungata e ingiustificata, tale da impedire lo svolgimento delle ore previste rispettivamente per l’accesso all’esame di Stato valevole per l’iscrizione alla Sez. A ed alla Sez. B dell’Albo, costituisce motivo di nullità del tirocinio svolto, con conseguente obbligo del tirocinante di ripetere l’intera esperienza formativa.
Coloro i quali, dopo il primo semestre, non accedono immediatamente al successivo dovranno ripetere per intero l’anno di tirocinio.
Solo in caso di maternità /paternità o di altri gravi e documentati motivi, l’Ufficio Orientamento e Job Placement e la Commissione Paritetica di Tirocinio valuteranno eventuali richieste di sospensione del tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato.
Le domande di sospensione del tirocinio dovranno essere inoltrate, in forma scritta, all’Ufficio Orientamento e Job Placement dell’Università Europea di Roma unitamente alla documentazione che certifichi le ragioni della richiesta.
Qualora l’interruzione del tirocinio sia disposta dalla Struttura/Ente ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, la Struttura/Ente ospitante dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Orientamento e Job Placement che provvederà a sottoporre il caso all’attenzione della Commissione paritetica al fine di valutare l’opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.
Le attività dovranno essere ripartite omogeneamente durante il periodo di tirocinio. Tali attività non potranno superare le 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali.
Art. 3 Sedi di tirocinio
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate dall’Università Europea di Roma e Strutture/Enti pubblici e privati ospitanti, nazionali e internazionali (ad esclusione dei Paesi considerati a rischio secondo i criteri e indicazioni del Ministero degli Affari Esteri), quali:
1. Strutture Universitarie, dipartimenti psicologici, servizi interdipartimentali, servizi di Corso di Laurea o di Ateneo. La loro frequenza è regolamentata dalle disposizioni di ciascuna di queste strutture, per quanto riguarda il numero di accessi, i responsabili e le modalità dei controlli.
2. Strutture extrauniversitarie convenzionate, quali Strutture pubbliche e private convenzionate con l’Università Europea di Roma, previa convalida della Commissione Paritetica di Tirocinio.
Le Convenzioni devono essere redatte secondo le modalità indicate dall’Ateneo e approvate dalla Commissione Paritetica di Tirocinio. Il possesso dei requisiti sarà verificato a ogni nuova richiesta di attivazione e attraverso la verifica della rispondenza dei dati dichiarati nella “Dichiarazione di disponibilità ad accogliere tirocinanti”.
Per l’iscrizione all’Albo A, il tirocinio potrà essere svolto in un’unica struttura (con lo stesso Tutor o con due Tutor diversi), differenziando contenuti e obiettivi del progetto di tirocinio, o in due strutture differenti. In entrambi i casi, le due aree in cui è svolto il progetto di tirocinio dovranno essere differenti.
Per l’iscrizione all’Albo B, il tirocinio dovrà essere svolto nella stessa struttura.
Art. 4
Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio
Le Strutture/Enti pubblici e privati che si candidano a ospitare i tirocinanti o autorizzano questi ultimi allo svolgimento del tirocinio devono assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, nonché possedere i seguenti requisiti:
1. presenza delle funzioni e attività di natura psicologica all’interno delle attività svolte dall’intera struttura o in una specifica area;
2. presenza di Psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che assumano il ruolo di tutor;
3. i professionisti individuati come tutor devono avere con la struttura un rapporto professionale consistente e sistematico con la qualifica specifica di Psicologo;
4. l’accettazione dello svolgimento delle attività di tirocinio non deve in alcun modo essere subordinata a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante,
Per le sedi di tirocinio all’estero valgono gli stessi criteri, compatibilmente con le normative internazionali attualmente vigenti e, nel caso di tirocini svolti all’interno dell’Unione Europea, con la certificazione Euro-psy del tutor.
Le richieste di convenzione per attivare nuove sedi di tirocinio devono essere presentate all’Ufficio Orientamento e Job Placement dell’Università Europea di Roma che provvede a verificare la rispondenza delle caratteristiche della Struttura/Ente Ospitante e delle attività oggetto di tirocinio con i requisiti indicati dalla Commissione Paritetica.
Il Possesso dei requisiti sarà verificato periodicamente e, nel caso di esito positivo, la convenzione con la Struttura/Ente potrà essere riconfermata. Di norma tale verifica avviene ogni tre anni.
Le Strutture ospitanti non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori, o considerare l’attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva. I tirocinanti non possono percepire alcuna retribuzione dalla Struttura ospitante.
Sarà impegno della Struttura/Ente sede del tirocinio informare la Commissione Paritetica circa eventuali variazioni sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della convenzione. Qualora dovessero intervenire modifiche nell’articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.
La Struttura ospitante dovrà altresì autorizzare il tirocinante allo svolgimento del tirocinio, aggiornando i propri dati in autocertificazione attraverso la compilazione della “Dichiarazione di disponibilità ad accogliere tirocinanti.”
A suo insindacabile giudizio, è facoltà della Commissione Paritetica interrompere il rapporto di convenzione con la Struttura/Ente ospitante in qualunque momento lo ritenga opportuno.
Art. 5
Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio
In virtù di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo1998 n.142, alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
1. obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, una continuità con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
2. i nominativi del tutor incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
3. gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all’art. 3;
4. la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
5. il settore aziendale di inserimento.
Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in coerenza con gli obiettivi definiti nel progetto formativo di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor e in accordo con i Responsabili della Struttura/Ente ospitante, secondo gli obiettivi e le finalità dalla Struttura medesima.
Ai sensi del D.M. n. 239 del 1992, l'anno di tirocinio si articola in due semestri consecutivi, con inizio il 15 marzo e/o il 15 settembre, e dovrà riguardare aspetti teorici e applicativi nell'ambito di due tra le seguenti aree (una per semestre):
- psicologia clinica
- psicologia generale
- psicologia sociale
- psicologia dello sviluppo.
Nella stesura del progetto formativo di tirocinio deve essere dato rilievo alle attività che concorrono a promuovere una graduale assunzione di responsabilità e di autonomia. Tali attività andranno accompagnate e sostenute da momenti di riflessione e rielaborazione dell’esperienza, sotto la supervisione del tutor.
Il progetto formativo di tirocinio deve essere compilato dal tutor e controfirmato dal responsabile della struttura ospitante, specificando l’area psicologica, gli obiettivi formativi e le facilitazioni previste.
Le attività descritte nel progetto formativo individuale dovranno tenere conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:
1. per l’ammissione all’Esame di Stato abilitante all’iscrizione nella Sez. A dell’Albo: le attività dovranno essere finalizzate all’acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla Legge 56/89, del DPR 328/01 e della l. 170/03;
2. per l’ammissione all’Esame di Stato abilitante all’iscrizione nella Sez. B dell’Albo: le
attività dovranno essere finalizzate all’acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/03;
Le attività oggetto del tirocinio includeranno i seguenti ambiti:
1. diagnosi psicologica, anche mediante l’utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi e delle funzioni cognitive, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
2. pratica del colloquio psicologico e clinico;
3. partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all’analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente;
4. attuazione d’interventi di diagnosi, valutazione, riabilitazione funzionale e integrazione sociale;
5. realizzazione d’interventi diretti a sostenere la relazione familiare e a sviluppare reti di sostegno;
6. interventi nelle attività di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio;
7. realizzazione di progetti formativi diretti ad es. a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
8. applicazione di modelli per l’orientamento scolastico e professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
9. interventi nell’ambito della progettazione, pianificazione, implementazione di attività finalizzate al monitoraggio e alla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi;
10. realizzazione di progetti in ambito psicologico e delle neuroscienze cognitive;
11. progettazione, realizzazione e valutazione di interventi nei contesti assistenziali, educativi, organizzativi, sociali, territoriali e di comunità;
12. applicazione della psicologia in ambito giuridico-forense;
13. applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività;
14. costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica.
Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività, sotto la supervisione di un Tutor, in accordo con le finalità perseguite dalla Struttura/Ente in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito, nonché ai regolamenti generali della Struttura/Ente.
Esso dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili della Struttura/Ente ospitante.
Art. 5 Requisiti del tutor
Nel caso di tirocini extrauniversitari, il professionista dovrà essere iscritto da almeno 3 anni all’Ordine degli psicologi, sez. A, e operare, come dipendente, consulente o supervisore esterno, a contratto di collaborazione o a progetto, ecc., per almeno 20 ore settimanali presso la Struttura ospitante.
Nel caso di tirocinio universitario, possono svolgere la funzione di tutor:
1. il personale docente incardinato in raggruppamenti disciplinari M-PSI e personale non docente strutturato iscritto all’Albo degli psicologi. sez. A, di qualunque ateneo, afferente a qualunque tipo di dipartimento o servizio, purché venga stipulato apposito accordo.;
2. docenti e ricercatori strutturati dell’Università Europea di Roma, non iscritti all’Albo degli psicologi, incardinati in raggruppamenti disciplinari M-PSI.
Il tutor dovrà sottoscrivere un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara l’Ordine regionale di appartenenza e:
1. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano lo svolgimento dell’attività di tutor. Nel caso in cui il soggetto si trovi in una delle condizioni sopra elencate, sarà suo onere dichiararlo alla Commissione paritetica che sarà chiamata ad esprimersi nel merito;
2. di non essere attualmente sospeso/a dall’esercizio professionale e di non aver riportato alcun tipo di sanzione disciplinare da parte dell’ordine negli ultimi 5 anni;
3. di essere in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all’Ordine;
4. di non svolgere/avallare, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, attività volte a favorire/incentivare l’abuso della professione e/o l’usurpazione del titolo, né iniziative che operino in tal senso;
5. di non concorrere a formare soggetti non psicologi (ad es. counselor) all’esercizio di attività che impieghino strumenti e tecniche finalizzate all’intervento sui processi mentali, cognitivi ed emotivi dell’interlocutore/trice, con l’utilizzo di schemi e teorie propri delle scienze psicologiche, tali da configurare la potenzialità di esercizio abusivo della professione di psicologo.
Per le competenze professionali e le attività del Tutor si rimanda a quanto specificato agli Artt. 5 e 20 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.
Al tutor, per l’intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
1. introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell’attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
2. programmazione, con il tirocinante, dei dettagli del progetto formativo di tirocinio: definizione degli obiettivi, dei metodi e delle fasi di lavoro. Il tutor dovrà in questa fase prendere in considerazione il curriculum formativo del tirocinante per armonizzare il
programma delle attività con le competenze possedute;
3. verifica dell’esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell’esperienza;
4. valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all’interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l’esperienza.
5. svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle azioni di monitoraggio;
6. applicazione dell’art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante.
Art. 6
Numero di tirocinanti per tutor
Ciascun Tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti per sede, fino ad un massimo di 5 tirocinanti in totale. Il tutor, nel progetto formativo, dovrà sottoscrivere un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 3 per sede e di 5 in totale.
In ogni caso, il numero globale di tirocinanti che chiedono di afferire a determinate strutture non può prescindere dalla loro capacità organizzativa; queste pertanto sono autorizzate a porre dei limiti numerici all’accesso di tirocinanti o a richiedere particolari modalità di frequenza.
Qualora il Tutor debba interrompere l’incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, la Struttura/Ente dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dal presente Regolamento comunicarlo tempestivamente alla Commissione Paritetica. Nel caso in cui non sia disponibile presso la Struttura/Ente un altro psicologo con i requisiti richiesti, la Commissione Paritetica, dovrà incaricare un docente universitario avente i requisiti richiesti per svolgere la funzione di Tutor, oppure cambiare la sede del tirocinio.
Art. 7
Diritti e doveri del tirocinante
Il tirocinante è tenuto in primo luogo a seguire le indicazioni del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività, deve attenersi al presente Regolamento.
In particolare, il tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto e a compilare eventuali schede di valutazione, se previste.
Il tirocinante si impegna:
1. a svolgere le attività indicate nel progetto formativo;
2. a seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo;
3. a rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante;
4. rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante dovrà redigere una relazione finale sulle attività svolte e le competenze acquisite che deve essere controfirmato dal tutor.
Qualora il tirocinante ritenga che l’esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nel presente Regolamento e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all’apprendimento, entro due mesi dall’inizio del semestre di tirocinio egli ha la possibilità di segnalare la situazione all’Ufficio Orientamento e Job Placement il quale valuterà insieme alla Commissione paritetica di Tirocinio come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto. Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute nel presente Regolamento non siano state rispettate, l’Ufficio Orientamento e Job Placement, di concerto con la Commissione Paritetica di Tirocinio, adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la convenzione.
Art. 8 Copertura assicurativa
L'Università copre con assicurazione (polizza per infortunio e responsabilità civile verso terzi) l'intero periodo del tirocinio.
A tale forma di copertura hanno diritto soltanto gli studenti laureati presso l’Università Europea di Roma da non più di 12 mesi, così come previsto dalla L. 196/97 e dal D.M. n. 142 del 25 marzo 1998.
Art. 9
Inizio dell’attività di tirocinio e date di scadenza per la presentazione della domanda
I tirocini possono iniziare dopo aver conseguito la laurea triennale, per l’iscrizione all’Albo B e dopo aver conseguito la laurea specialistica/magistrale, per l’iscrizione all’Albo A.
Il tirocinio può essere avviato in data 15/03 e 15/09.
La scelta della Struttura è responsabilità personale del tirocinante, così come personale è il suo rapporto con la Struttura Ospitante. L'Università è garante solo della conformità ai termini di legge e al presente regolamento dei dati dichiarati in autocertificazione dalle varie Strutture.
La documentazione per l’avvio del tirocinio dovrà pervenire all’Ufficio Orientamento e Job Placement entro:
il 15 febbraio per il tirocinio con inizio nel semestre 15 marzo – 14 settembre il 15 luglio per il tirocinio con inizio nel semestre 15 settembre – 14 marzo
Art. 10
Certificazione delle attività di tirocinio
La frequenza giornaliera deve essere registrata e firmata dal Tutor responsabile del tirocinio sul Libretto di Tirocinio rilasciato dall’Ufficio Orientamento e Job Placement.
In ogni pagina del Libretto di Tirocinio sarà apposto il timbro della Struttura/ Ente ospitante e la firma del Tutor, a convalida delle attività indicate.
Per ogni semestre il tirocinante dovrà dimostrare di aver effettuato le ore previste, pena l’annullamento della
validità del tirocinio. Al termine del tirocinio il registro, con l'attestazione giornaliera delle presenze, va consegnato all’Ufficio Orientamento e Job Placement.
Art. 11 Variazioni del tirocinio
L’Ufficio Orientamento e Job Placement, in accordo con il Corso di Laurea e con la Commissione Paritetica dei Tirocini, valuta eventuali domande di modifica della sede del tirocinio in corso che devono essere motivate dal Tirocinante.
Sono accettate richieste di modifica della sede del tirocinio per motivi di salute, per motivi anagrafici, familiari (es. cambio di residenza) e lavorativi, debitamente certificati, nonché in caso di gravi controversie fra il Tutor e il tirocinante.
In quest’ultimo caso l’Ufficio Orientamento e Job Placement si riserva di verificare i motivi della controversia con entrambi gli interessati coinvolgendo, se necessario, il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi.
In caso di accertamento da parte dell’Ufficio Orientamento e Job Placement di gravi controversie tra Tutor e Tirocinante, il tirocinio può essere interrotto.
In ogni caso restano salvi, da un lato, il diritto/dovere del Tutor o del responsabile dell’Ente, a risolvere l’impegno con il tirocinante, se questi si mostra gravemente inadeguato all’apprendimento e all’esercizio della pratica professionale e, dall’altro, il diritto del tirocinante a non perdere il tirocinio svolto fino a quel momento, qualora l’interruzione non dipenda da sue inadempienze.
Art. 12 Tirocinio all’estero
Il tirocinio all'estero può essere di norma svolto solo presso Strutture pubbliche (universitarie o ospedaliere), ove si svolga attività a carattere psicologico e ove vi sia la presenza di uno Psicologo, con certificazione Euro-psy, se il tirocinio è svolto all’interno dell’Unione Europea.
Il tirocinante è tenuto a prendere contatti diretti e personali con strutture straniere. Di volta in volta tale sede dovrà essere ritenuta idonea dalla Commissione Xxxxxxxx, che deve accordare una autorizzazione preventiva al tirocinio stesso, quindi una convalida finale dell’attività. Per ottenere l’autorizzazione preventiva, il tirocinante deve presentare alla Commissione Tirocini di Corso di Laurea una lettera di presentazione della Struttura straniera, con l’indicazione delle aree in cui è possibile svolgere il tirocinio e con la dichiarazione di disponibilità ad accogliere il tirocinante. La lettera dovrà essere redatta su carta intestata (e nella lingua originale dello scrivente), timbrata e firmata dal referente della Struttura e la documentazione presentata alla Commissione Tirocini del Corso di Laurea almeno 3 mesi prima del presunto inizio dell’attività. Ottenuta l'autorizzazione preventiva dalla Commissione Tirocini del Corso di Laurea, la pratica dovrà comunque essere poi perfezionata con la presentazione degli altri documenti di cui all’art. 3.
Al termine del tirocinio, il tirocinante dovrà presentare all’Ufficio Orientamento e Job Placement una relazione firmata dal Tutor nella quale compaiano le attività svolte, nonché tutte le caratteristiche del tirocinio (ore e giorni di presenza).