Contract
<.. image(Document Cover Page. Document Number: 6533/22 ADD 1. Subject Codes: DRS 11 XXXXXXX 00 XXXXX 000 IA 20 COMPET 118. Heading: PROPOSTA. Originator: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-XXXXXXXXX, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: ALLEGATO della PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. Commission Document Number: COM(2022) 71 final - annex. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 24 febbraio 2022. Interinstitutional Files: 2022/0051(COD). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 4618744053646779213_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2022/0051(COD)
Bruxelles, 24 febbraio 2022 (OR. en)
6533/22
ADD 1
DRS 11
XXXXXXX 00
XXXXX 000
IA 20
COMPET 118
PROPOSTA
Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Xxxxxxx XXXXXX, direttrice
Data: 24 febbraio 2022
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-XXXXXXXXX, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2022) 71 final - annex
Oggetto: ALLEGATO della PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 71 final - annex.
All.: COM(2022) 71 final - annex
6533/22 ADD 1 lk
COMPET 2 IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 23.2.2022
COM(2022) 71 final ANNEX
ALLEGATO
della
PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937
{SEC(2022) 95 final} - {SWD(2022) 38 final} - {SWD(2022) 39 final} -
{SWD(2022) 42 final} - {SWD(2022) 43 final}
ALLEGATO
PARTE I
1. VIOLAZIONI DEI DIRITTI E DIVIETI CHE FIGURANO NEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI
1. Violazione del diritto delle persone di disporre delle risorse naturali di una terra e di non essere privati dei mezzi di sussistenza in conformità dell'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
2. Violazione del diritto alla vita e alla sicurezza in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani.
3. Violazione del divieto di tortura e di trattamento crudele, inumano o degradante in conformità dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani.
4. Violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza in conformità dell'articolo 9 della Dichiarazione universale dei diritti umani.
5. Violazione del divieto di interferenze arbitrarie o illegittime nella vita privata, nella famiglia, nella casa o nella corrispondenza di una persona e di offese alla sua reputazione, in conformità dell'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti umani.
6. Violazione del divieto di interferenze nella libertà di pensiero, di coscienza e di religione in conformità dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani.
7. Violazione del diritto di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, tra cui un equo salario, un'esistenza decorosa, la sicurezza e l'igiene del lavoro e una ragionevole limitazione delle ore di lavoro in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.
8. Violazione del divieto di limitare l'accesso dei lavoratori a un alloggio adeguato, se vivono in alloggi forniti dalla società, nonché a un'alimentazione, a un vestiario e a servizi idrici e igienico-sanitari adeguati sul luogo di lavoro, in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.
9. Violazione del diritto del fanciullo a che il suo interesse superiore sia una considerazione preminente in tutte le decisioni e le azioni relative ai fanciulli, in conformità dell'articolo 3 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Violazione del diritto del fanciullo di sviluppare appieno le sue potenzialità in conformità dell'articolo 6 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Violazione del diritto del minore al miglior stato di salute possibile in conformità dell'articolo 24 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Violazione del diritto di beneficiare della sicurezza sociale e di un livello di vita adeguato in conformità degli articoli 26 e 27 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Violazione del diritto all'educazione in conformità dell'articolo 28 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Violazione del diritto del fanciullo di essere protetto contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale nonché dal rapimento, dalla vendita o dalla tratta in un luogo diverso all'interno o all'esterno del suo paese a fini
di sfruttamento, in conformità degli articoli 34 e 35 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
10. Violazione del divieto di impiego di un minore di età inferiore all'età alla quale si compie l'obbligo scolastico e che, in ogni caso, non può essere inferiore a 15 anni, salvo che lo preveda la legge del luogo di lavoro in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, e degli articoli da 4 a 8 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'età minima per l'assunzione all'impiego, del 1973 (n. 138).
11. Violazione del divieto del lavoro minorile ai sensi dell'articolo 32 della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, comprese le forme peggiori di lavoro minorile per i minori (persone di età inferiore ai 18 anni), conformemente all'articolo
3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, del 1999 (n. 182). Queste comprendono:
(a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;
(b) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
(c) l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti;
(d) lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.
12. Violazione del divieto del lavoro forzato; quest'ultimo comprende ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente, ad esempio in conseguenza della servitù per debiti o della tratta di esseri umani; è escluso dal lavoro forzato ogni lavoro o servizio conforme all'articolo 2, paragrafo 2, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato, del 1930 (n. 29) o all'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
13. Violazione del divieto della schiavitù sotto qualsiasi forma, di pratiche assimilabili alla schiavitù, all'asservimento o ad altre forme di dominazione o oppressione sul luogo di lavoro, quali forme estreme di sfruttamento economico o sessuale e umiliazione, in conformità dell'articolo 4 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
14. Violazione del divieto della tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 3 del protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (protocollo di Palermo).
15. Violazione del diritto alla libertà di associazione e di riunione, del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva in conformità dell'articolo 20 della Dichiarazione universale dei diritti umani, degli articoli 21 e 22 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dell'articolo 8 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto
sindacale, del 1948 (n. 87), e della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, del 1949 (n. 98), compresi i diritti seguenti:
(a) i lavoratori sono liberi di costituire sindacati o di aderirvi;
(b) la costituzione di un sindacato, così come l'adesione e l'appartenenza ad esso, non deve essere invocata come motivo di discriminazione ingiustificata o ritorsione;
(c) le organizzazioni di lavoratori sono libere di operare nel rispetto delle proprie costituzioni e norme, senza ingerenze da parte delle autorità;
(d) il diritto di sciopero e il diritto di negoziazione collettiva.
16. Violazione del divieto di disparità di trattamento in materia di occupazione, a meno che ciò non sia giustificato dai requisiti dell'impiego ai sensi degli articoli 2 e 3 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente l'uguaglianza di retribuzione, del 1951 (n. 100), degli articoli 1 e 2 della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, del 1958 (n. 111) e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; la disparità di trattamento comprende, in particolare, il pagamento di una retribuzione ineguale per un lavoro di pari valore.
17. Violazione del divieto di trattenere un salario atto a garantire condizioni di vita dignitosa in conformità dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.
18. Violazione del divieto di causare qualsiasi degrado ambientale misurabile, quali cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico o atmosferico, emissioni nocive o consumo eccessivo di acqua o altri effetti sulle risorse naturali, che:
(a) comprometta le basi naturali per la conservazione e la produzione di alimenti, o
(b) privi una persona dell'accesso ad acqua potabile sicura e pulita, o
(c) ostacoli l'accesso di una persona ai servizi sanitari o distrugga questi ultimi, o
(d) leda la salute, la sicurezza, il normale uso di un bene o di un terreno o il normale svolgimento dell'attività economica di una persona, o
(e) incida sull'integrità ecologica, come il disboscamento,
in conformità dell'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell'articolo 5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dell'articolo 12 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.
19. Violazione del divieto di espulsione o accaparramento illecito di terreni, foreste e acque al momento dell'acquisto, dello sfruttamento o del diverso utilizzo, anche mediante disboscamento, relativamente ai terreni, foreste e acque che assicurano il sostentamento di una persona in conformità dell'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.
20. Violazione del diritto dei popoli indigeni alle terre, ai territori e alle risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti utilizzato o acquisito, in conformità dell'articolo 25, dell'articolo 26, paragrafi 1 e 2,
dell'articolo 27 e dell'articolo 29, paragrafo 2, della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.
21. Violazione di un divieto o di un diritto non contemplato dai precedenti punti da 1 a 20 ma incluso negli accordi sui diritti umani elencati nella sezione 2 della presente parte, che arreca direttamente pregiudizio a un interesse giuridico tutelato da tali accordi, purché la società fosse ragionevolmente in grado di accertare il rischio di pregiudizio e di adottare misure adeguate per assolvere gli obblighi ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva, tenendo conto di tutte le circostanze specifiche delle sue attività, quali il settore e il contesto operativo.
2. CONVENZIONI SUI DIRITTI UMANI E SULLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
• Dichiarazione universale dei diritti umani
• Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
• Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
• Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio
• Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
• Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
• Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
• Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
• Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
• Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni
• Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche
• Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e protocollo addizionale della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (protocollo di Palermo)
• Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro
• Dichiarazione tripartita di principi dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulle imprese multinazionali e la politica sociale
• Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro:
• Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87)
• Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98)
• Convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29) e relativo protocollo del 2014
• Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105)
• Convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138)
• Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182)
• Convenzione concernente l'uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100)
• Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, 1958 (n. 111)
PARTE II
Violazioni di obiettivi e divieti riconosciuti a livello internazionale inclusi nelle convenzioni ambientali
1. Violazione dell'obbligo di adottare le misure necessarie relative all'utilizzazione delle risorse biologiche per evitare o attenuare gli impatti negativi sulla diversità biologica, in linea con l'articolo 10, lettera b), della convenzione sulla diversità biologica del 1992 [tenendo conto di eventuali modifiche a seguito della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica per il periodo post 2020], compresi gli obblighi derivanti dal protocollo di Cartagena in materia di sviluppo, manipolazione, trasporto, uso, trasferimento e immissione nell'ambiente di organismi viventi modificati e dal protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla convenzione sulla diversità biologica, del 12 ottobre 2014.
2. Violazione del divieto di importare o esportare senza permesso qualunque esemplare di una specie iscritta in un'appendice della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), del 3 marzo 1973, a norma degli articoli III, IV e V.
3. Violazione del divieto di fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'allegato A, parte I, della convenzione di Xxxxxxxx sul mercurio, del 10 ottobre 2013 (convenzione di Xxxxxxxx).
4. Violazione del divieto di utilizzare mercurio e composti di mercurio nei processi di fabbricazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'allegato B, parte I, della convenzione di Xxxxxxxx a decorrere dalla data di eliminazione progressiva specificata nella convenzione per i rispettivi prodotti e processi.
5. Violazione del divieto di trattamento dei rifiuti di mercurio in contrasto con le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione di Xxxxxxxx.
6. Violazione del divieto di produzione e uso di sostanze chimiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'allegato A della convenzione di Stoccolma, del 22 maggio 2001, sugli inquinanti organici persistenti, nella versione del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del
25.6.2019, pag. 45).
7. Violazione del divieto di manipolazione, raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti in modo non ecologicamente corretto in conformità della normativa in vigore nella giurisdizione applicabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punti i) e ii), della convenzione sugli inquinanti organici persistenti.
8. Violazione del divieto di importazione di una sostanza chimica elencata nell'allegato III della convenzione sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO), adottata il 10 settembre 1998, secondo quanto indicato dalla parte importatrice della convenzione conformemente alla procedura di previo assenso informato (procedura PIC).
9. Violazione del divieto di produzione e consumo di sostanze specifiche che riducono lo strato di ozono (ad es. CFC, halon, CTC, TCA, BCM, MB, HBFC e HCFC) dopo la loro eliminazione progressiva a norma della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del relativo protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
10. Violazione del divieto di esportazione di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, e di altri rifiuti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, del 22 marzo 1989 (convenzione di Basilea), e ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1) (regolamento (CE)
n. 1013/2006), modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione, del 19 ottobre 2020 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11):
(a) verso una parte che ha vietato l'importazione di tali rifiuti pericolosi e di altri rifiuti (articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Basilea);
(b) verso uno Stato di importazione, quale definito all'articolo 2, punto 11, della convenzione di Basilea, che non dà per iscritto il suo accordo specifico all'importazione di questi rifiuti, qualora detto Stato non abbia vietato l'importazione di tali rifiuti pericolosi (articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della convenzione di Basilea);
(c) verso uno Stato non parte della convenzione di Basilea (articolo 4, paragrafo 5, della convenzione di Basilea);
(d) verso uno Stato di importazione se tali rifiuti pericolosi o altri rifiuti non sono gestiti secondo metodi razionali dal punto di vista ecologico in detto Stato o altrove (articolo 4, paragrafo 8, prima frase, della convenzione di Basilea).
11. Violazione del divieto di esportazione di rifiuti pericolosi dai paesi elencati nell'allegato VII della convenzione di Basilea verso paesi non compresi nell'elenco dell'allegato VII (articolo 4a della convenzione di Basilea, articolo 36 del regolamento (CE) n. 1013/2006).
12. Violazione del divieto di importazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti da paesi non parti della convenzione di Basilea (articolo 4, paragrafo 5, della convenzione di Basilea).