co di Coordinatore dell’Area registrazione e l’incarico di Direttore dell’Ufficio valutazione e autorizzazione;
co di Coordinatore dell’Area registrazione e l’incarico di Direttore dell’Ufficio valutazione e autorizzazione;
Visto l’art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009,
n. 219 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”, e s.m.i.;
Visto il comma 5 dell’art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella Gazzet- ta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
Viste le “Linee Guida “Sunset Clause – basi legali” pubblicate nel portale internet dell’AIFA sezione Regi- strazione/Sunset Clause;
Considerato che i titolari delle AIC hanno l’obbligo di trasmettere i dati di commercializzazione dei propri me- dicinali ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita- liana n. 2 del 4 gennaio 2005 concernente “Istituzione presso l’Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medi- cinali all’interno del sistema distributivo” e del decreto legislativo 219/06, art. 130, comma 11, come modifica- to dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 conver-
xxxx in legge 8 novembre 2012, n. 189, art 10, comma 1, lettera c), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 13 settembre 2012, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;
Vista la determina n. 952 del 25 maggio 2015, pub- blicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 129 del 6 giugno 2015, relativa all’elenco dei medici- nali la cui autorizzazione all’immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed inte- grazioni, nel quale è inserito il medicinale FLUCOSTE- NOL AIC n. 038418;
Tenuto conto che il titolare delle AIC, nella nota perve- nuta all’AIFA in data 12 giugno 2015 – prot. n. 61790-A del 17 giugno 2015, ha dichiarato di aver trasmesso al Si- stema della tracciabilità del Farmaco del Ministero della salute i dati relativi alla commercializzazione del medici- nale FLUCOSTENOL AIC n. 038418 in maniera errata e di aver provveduto a chiedere l’apertura del flusso delle eccezioni allo stesso Ministero;
Considerato che per il medicinale FLUCOSTENOL AIC n. 038418 è stata trasmessa, sebbene successivamen- te alla data del 6 giugno 2015, con la medesima nota sur- riferita, all’Ufficio Valutazione e Autorizzazione dell’AI- FA, copia di idonea documentazione che ne comprova la commercializzazione in data antecedente alla data di presunta decadenza;
Ritenuto, pertanto, non applicabile al medicinale FLU- COSTENOL AIC n. 038418 l’art. 38, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 219/06 e s.m.i.;
Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e per gli effet- ti di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i., art. 21-nonies,
escludere il medicinale FLUCOSTENOL AIC n. 038418 dall’elenco dei medicinali decaduti per mancata commer- cializzazione (Allegato alla determina n. 952 del 25 mag- gio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub- blica italiana n. 129 del 6 giugno 2015);
Determina:
Art. 1.
1. È parzialmente annullata, ad ogni effetto di leg- ge, la determina n. 952 del 25 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 6 giugno 2015 nella parte in cui, nell’Allegato rela- tivo, risulta inserito il medicinale FLUCOSTENOL AIC n. 038418.
Art. 2.
1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzet- ta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2015
Il dirigente: Xxxxx
15A05192
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 28 gennaio 2015.
Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO) art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, converti- to dalla legge n. 114/2014. (Delibera n. 15/2015).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cd. «legge obiettivo»), che — all’art. 1, come modificato dall’art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 — ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti stra- tegici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma predi- sposto secondo i criteri e le indicazioni procedurali conte- xxxx nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, detto Programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Dispo- sizioni ordinamentali in materia di pubblica ammini- strazione», che, all’art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto di investimento pubblico sia dotato del «Codice unico di progetto» (CUP) per le finalità previste dalla legge 17 marzo 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), istituito presso questo Comitato ai sensi dell’art. 1, comma 5, di detta legge;
Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato costi- tuito il Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), in relazione al disposto dell’art. 15, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190, ora trasfuso nell’art. 180, comma 2, del de-
creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l’art. 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006 — come integrato dall’art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 — che deman- da a questo Comitato di definire, sulla base delle linee guida indicate dal CCASGO, i contenuti degli accordi in materia di sicurezza e prevenzione e repressione della criminalità, che il soggetto aggiudicatore di infrastrutture strategiche è tenuto a stipulare con gli organi competenti, e di definire altresì lo schema di articolazione del monito- raggio finanziario;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, agli articoli 3 e 6, detta disposizioni in termini di adempimenti antimafia, prevedendo la tracciabilità dei flussi finanziari a carico di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese e a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche, dispo- nendo — tra l’altro — che gli strumenti di pagamento riportino il codice identificativo di gara (CIG) e, ove ob- bligatorio, il CUP, e stabilendo le relative penali;
Visto il regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 ai sensi del quale tutte le banche dovevano sostituire, entro il 1° feb- braio 2014, le procedure nazionali dei servizi di bonifico al dettaglio e di addebito diretto (RID) sino ad allora uti- lizzate con le equivalenti procedure europee, avvalendosi in particolare, per i pagamenti, del bonifico SEPA;
Visto l’art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III, capo IV del menzionato decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (rubricato
«Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamen- ti produttivi»), il controllo dei flussi finanziari previsto dall’art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche in- formatiche, individuate dalla delibera di questo Comi- tato n. 45/2011 di cui appresso, tra l’altro demandando a questo Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera da adottarsi ai sensi del suddetto art. 176;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge
n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infra- strutture strategiche;
Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003; errata corrige in Gazzetta Ufficia- le n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha defini- to il sistema per l’attribuzione del CUP, che deve esse-
re richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa, e viste le ulteriori delibere adottate da questo Comitato ai sensi del citato art. 11 della legge
n. 3/2003, tra cui in particolare la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che CUP deve essere riporta- to su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubbli- co e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari siste- mi informatici, comunque interessati ai suddetti progetti;
Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Uf-
ficiale n. 234/2011; errata corrige in Gazzetta Ufficiale
n. 281/2011), con la quale questo Comitato, tra l’altro:
ha approvato la relazione conclusiva del gruppo di lavoro incaricato di seguire la sperimentazione del moni- toraggio finanziario di cui all’art. 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sperimentazione avviata con le delibere 27 marzo 2008, n. 50 (Gazzetta Ufficiale
n. 186/2008 supplemento ordinario), e 18 dicembre 2008,
n. 107 (Gazzetta Ufficiale n. 61/2009), su parte della tratta T5 della metro C di Roma;
ha preso atto, altresì, che le attività svolte e i risultati ottenuti con detta sperimentazione — poi estesa alla «Va- riante di Cannitelio» con delibera 13 maggio 2010, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 216/2010 supplemento ordinario)
— erano stati utilizzati per l’elaborazione del «progetto C.A.P.A.C.I.» (Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts), ammesso a cofi- nanziamento dalla Commissione europea e conclusosi in data 2 settembre 2014;
ha disposto, con riferimento alle due infrastrut- ture strategiche sopra citate, che la sperimentazione proseguisse in sede di attuazione del suddetto progetto C.A.P.A.C.I., con l’obiettivo di mettere a punto alcuni ap- plicativi informatici, tra cui in particolare quello concer- nente un sistema di warning automatico, dettando criteri e procedure analoghi a quelli adottati per la precedente fase di sperimentazione;
ha previsto la possibilità di estendere ad altro in- tervento, da individuare successivamente, la suddetta sperimentazione;
Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 58 (Gazzetta Uffi- ciale n. 3/2012), con la quale questo Comitato ha dettato linee guida per la stipula degli accordi in materia di si- curezza e lotta antimafia di cui al menzionato art. 176, demandando, tra l’altro, la tenuta dell’anagrafe degli esecutori alla stazione appaltante, consentendo alla stes- sa di delegare le relative funzioni al contraente generale o concessionario, che vi attende sotto la vigilanza del- la stazione appaltante stessa, e disponendo l’obbligo di conformarsi alle disposizioni sulla tracciabilità recate dagli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni nelle more della definizio- ne delle direttive sul monitoraggio finanziario, nonché prevedendo l’assunzione — da parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell’opera — dell’obbligo di adeguarsi alle suddette direttive sui monitoraggio fi- nanziario che questo Comitato medesimo avrebbe detta- to per la fase a regime;
Considerato che il progetto C.A.P.A.C.I. è stato esteso al progetto «Grande Pompei», giusta protocollo stipulato in data 6 febbraio 2013, e alla linea M4 della metropoli- tana di Milano, con protocollo stipulato in attuazione a quanto previsto al punto 4.10 della delibera 9 settembre 2013, n. 66 (Gazzetta Ufficiale n. 128/2014);
Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26 (Gazzetta Uf- ficiale n. 1/2015 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordi- ne al programma delle infrastrutture strategiche di cui all’11° allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2013;
Vista la nota 12 dicembre 2014, n. 12/12/CCASGO 2014, con la quale il coordinatore dei CCASGO ha tra- smesso, ai fini della sottoposizione a questo Comitato, il documento licenziato nella seduta del 17 novembre 2014 dal CCASGO stesso, recante «Sistema monitoraggio finanziario delle grandi opere, MGO, schema di linee- guida», finalizzato ad aggiornare le modalità del moni- toraggio finanziario stabilite con delibera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, ai sensi del citato decreto- legge n. 90/2014, art. 36;
Preso atto che tale documento, tra l’altro:
puntualizza la portata della succitata norma sotto il profilo oggettivo e sotto il profilo soggettivo, riportando
— per quanto concerne quest’ultimo aspetto — la defini- zione della filiera;
individua, tramite la predisposizione di un prototipo di protocollo operativo (allegato A, a sua volta correda- to di due sub-allegati, I e II), gli obblighi che debbono assumere tutte le imprese della filiera, cioè le imprese comunque coinvolte nella progettazione e realizzazione dell’infrastruttura strategica considerata, i quali consisto- no principalmente:
nell’obbligo di accendere uno o più conti «dedica- ti» in via esclusiva all’opera considerata,
nell’obbligo di effettuare tutti i pagamenti, salve le eccezioni puntualmente indicate in detto prototipo, tra- mite bonifici SEPA sui quali riportare il CUP nell’ambito di una stringa alfanumerica di individuazione del paga- mento e delle relative causali,
nell’obbligo di rilasciare agli intermediari finan- ziari presso cui sono accesi i suddetti conti dedicati una
«lettera di xxxxxxx», che li autorizzi a trasmettere al Di- partimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) le informazioni del pari specificate nel prototipo in discorso,
nell’obbligo di alimentare la citata «anagrafe de- gli esecutori»;
individua altresì, tramite il menzionato prototipo di protocollo operativo, le sanzioni applicabili in caso di inosservanza ai suddetti obblighi, delineando il procedi- mento per l’applicazione delle sanzioni stesse;
identifica le informazioni, che gli intermediari fi- nanziari sono tenuti a trasmettere, tramite rinvio al docu- mento tecnico denominato «Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a supporto del monitoraggio finanziario», pubblicato nell’apposita sezione del porta- le del consorzio Customer to business interaction (CBI)
xxx.xxx-xxx.xx e diramato con le circolari predisposte sul tema dallo stesso CBI a supporto dei consorziati;
prevede che l’ente indicato da CBI quale terminale informativo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati monitoraggio delle grandi opere (di segui- to banca dati MGO) le informazioni di cui sopra;
reca indicazioni circa la linea d’azione che debbono adottare le imprese titolari di conti correnti presso inter- mediari bancari non aderenti al Consorzio CBI;
rileva l’opportunità che al monitoraggio dei flus- si informativi provveda apposito gruppo di lavoro isti- tuito presso il DIPE e del quale prospetta la possibile composizione;
prevede che alla gestione e manutenzione della ban- ca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato, venga preposto il DIPE, specificando le amministrazioni e gli altri soggetti ai quali rendere immediatamente ac- cessibili le informazioni contenute in detta banca dati e prevedendo la stipula di protocolli d’intesa per regolare l’accesso da parte di altre amministrazioni ed organismi interessati;
Rilevato che lo schema di linee guida e i relativi allega- ti non recano distinzioni circa la nazionalità delle imprese interessate e quindi gli obblighi e gli adempimenti sopra descritti devono intendersi riferiti a tutti gli operatori eco- nomici coinvolti, indipendentemente dalla nazionalità;
Ritenuto, con l’occasione, di fornire più puntuali indi- cazioni in merito ai versamenti che gli aggiudicatari della realizzazione di infrastrutture strategiche sono tenuti ad effettuare in base al disposto del citato art. 36, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014;
Tenuto conto dell’esame della proposta effettuato ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2013, n. 62);
Vista la nota 28 gennaio 2015, n. 422-P, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base dell’odierna seduta di questo Comitato;
Udita la relazione del Sottosegretario di Stato al Mini- stero dell’interno, che fa sua la richiesta del coordinatore del CCASGO;
Delibera:
1. Aggiornamento modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario.
1.1. Ai sensi dell’art. 36, comma 3, del decreto-legge
n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, le moda- lità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario relativo alle infrastrutture strategiche vengono aggiorna- te come indicato nel documento «Sistema monitoraggio finanziario delle grandi opere, MGO, Schema di linee- guida», licenziato dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) nella seduta del 17 novembre 2014, che, unitamente agli alle- gati, viene accluso alla presente delibera per farne parte integrante.
1.2. Il documento di cui al punto precedente, allegati inclusi, viene ridenominato «Linee guida per il monito- raggio finanziario delle grandi opere (MGO)».
1.3 Le linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere di cui ai punti precedenti sono ri- ferite a tutte le imprese della filiera, intesa quale no- vero dei soggetti che intervengono a qualunque tito- lo — anche con contratti diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale — nel ciclo di progettazione e di realizzazione delle opere. Le linee guida de quo sono da applicare anche alle imprese estere della filiera.
1.4. Per le procedure a evidenza pubblica avviate suc- cessivamente alla data di pubblicazione della presente de- libera, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione de- finitiva, la stazione appaltante provvederà a comunicare al Dipartimento per la programmazione e il coordinamen- to della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE) e al CCASGO l’esito della gara stessa e a trasmettere il protocollo operativo per il monitoraggio finanziario sottoscritto con l’aggiudicatario.
2. Gruppo di lavoro.
2.1. È istituito, presso il DIPE, apposito gruppo di lavoro per l’espletamento dei compiti individuati dalla delibera di questo Comitato n. 45/2011 e, più in gene- rale, di tutti i compiti connessi all’attuazione della pre- sente delibera. Detto gruppo di lavoro è costituito da 2 rappresentanti designati dal DIPE, 1 rappresentante designato dalla Direzione investigativa antimafia del Ministero dell’interno, 1 rappresentante designato dalla Segreteria tecnica del CCASGO, 1 rappresentante desi- gnato dall’Associazione bancaria italiana, 1 rappresen- tante designato dal consorzio Customer to business in- teraction, 2 rappresentanti dei gestori informatici della banca dati.
2.2. I lavori del gruppo sono diretti dal DIPE, che ne organizza la struttura, prevedendone all’occorrenza una articolazione in sottogruppi per l’espletamento di speci- fiche incombenze, e ne assicura le funzioni di segreteria.
3. Versamenti a carico degli aggiudicatari.
3.1. Le risorse di cui all’art. 36, comma 5, del decreto- legge n. 90/2014, vengono versate annualmente dai sog- getti aggiudicatari, nel mese di gennaio di ciascun anno, sino alla messa in esercizio degli interventi. I versamenti relativi all’esercizio 2015 devono essere effettuati en- tro un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera.
3.2. Le risorse di cui al punto precedente devono essere imputate al capitolo dello stato di previsione dell’entrata, in corso di istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di capo X, n. 3694 (entrate di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri), art. 19, cosi denominato: «Versamenti delle somme derivanti dall’at-
tuazione dell’art. 176, comma 3, lettera e), ultimo perio- do, del decreto legislativo n. 163 del 2006, da parte dei soggetti aggiudicatari nella quota percentuale stabilita dall’art. 36, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, da riassegnare con le modalità e per le finalità di cui al medesimo comma 5».
Roma, 28 gennaio 2015
Il Ministro dell’economia e delle finanze
con funzioni di Presidente
Padoan
Il segretario
Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2015
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, xxx.xx prev. n. 1759
Allegato
CCASGO
Comitato di Coordinamento
per l’Alta Sorveglianza Grandi Opere
SISTEMA MONITORAGGIO FINANZIARIO DELLE GRANDI OPERE, MGO
SCHEMA DI LINEE-GUIDA
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001).
Approvazione di aggiornate linee guida in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 163/2006.
Art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114.
A) Premessa.
1. Art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
L’art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha disposto che il controllo dei flussi finanziari relativi alla realizzazione di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi venga attuato secondo le modali- tà e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato interministeriale per la programma- zione economica (CIPE).
È previsto inoltre che, dalla data di entrata in vigore del citato de- creto-legge, le stazioni appaltanti debbono adeguare gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario previste dalla citata delibera CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera che il medesimo organismo è chiamato ad adottare.
Sempre l’art. 36, al comma 2, contiene una disposizione transitoria volta a estendere, entro sei mesi dalla predetta data, ai contratti stipulati anteriormente, le modalità di controllo dei flussi finanziari alle indica- zioni della citata delibera n. 45 del CIPE e della successiva che il CIPE intenderà adottare.
Si tratta di un complesso di disposizioni volte a rafforzare la cor- nice di sicurezza, trasparenza e legalità del sistema di realizzazione degli appalti relativi alle grandi opere, disposizioni che costituiscono un’evoluzione del modello già introdotto con le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 attraverso meccanismi di cui si dirà più in dettaglio nel prosieguo.
Al fine di un migliore inquadramento del sistema MGO (Moni- toraggio delle grandi opere), relativo al monitoraggio finanziario de- gli investimenti per la realizzazione delle infrastrutture strategiche, è opportuno ripercorrere le fasi che, nel corso del tempo, hanno portato all’adozione delle recenti misure di cui al decreto-legge in argomento.
2. Quadro generale di riferimento.
Come è noto, l’art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006 e suc- cessive modificazioni ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici) attribuisce al CIPE il compito di definire i contenuti degli accordi in ma- teria di sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità, sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO).
A tal fine, con delibera n. 58 del 3 agosto 2011, il CIPE ha appro- vato l’atto di indirizzo formulato dal CCASGO, ai sensi del cennato art. 176.
Per quanto concerne, in particolare, il monitoraggio finanziario, le cennate linee guida prevedevano, nel testo approvato dal CIPE, che i pagamenti relativi ai contratti, subcontratti e subappalti sarebbero stati soggetti alle norme del monitoraggio finanziario secondo i criteri di ca- rattere generale che sarebbero stati fissati dal CIPE stesso.
Con le medesime linee guida veniva, altresì, confermato che, nelle more dell’adozione della cennata delibera, sarebbe proseguita la speri- mentazione di monitoraggio finanziario, prevista per alcune infrastrut- ture dalla citata delibera CIPE n. 45/2011, mentre, per tutte le opere non rientranti nella cennata sperimentazione, avrebbero continuato a trovare applicazione le ordinarie procedure di tracciamento finanziario di cui alla legge n. 136/2010.
B) Fase di sperimentazione.
Il progetto del sistema MGO è stato avviato nel 2008 da un gruppo di lavoro che riuniva fra gli altri, oltre alla Presidenza del Consiglio, Di- partimento della programmazione e della politica economica (DIPE), e al Ministero dell’interno (CCASGO), anche il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il consorzio CBI di ABI e che ha iniziato a lavorare sui dati relativi alla realizzazione di una parte di una tratta della metro C di Roma e poi della variante di Cannitello, opera propedeutica al Ponte sullo Stretto di Messina.
I risultati ottenuti hanno fatto ritenere opportuno completare il pro- getto, specie per la messa a punto di un sistema di warning, comple- tamento che è stato proposto, per il cofinanziamento, agli uffici della Commissione europea dal CCASGO.
La positiva risposta della commissione ha dato luogo al progetto C.A.P.A.C.I. (Creation of Automatic Procedures Against the Criminal Infiltration in public contracts), avviato nel settembre 2012 e completato a settembre 2014.
Il CIPE ha xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx sopra sintetizzate con le delibere 27 marzo 2008, n. 50, 18 dicembre 2008, n. 107, 13 maggio
2010, n. 4 e 5 maggio 2011, n. 45.
Il sistema MGO, e in particolare il progetto C.A.P.A.C.I., prevede- va che la sperimentazione sulle singole opere oggetto di monitoraggio avrebbe dovuto discendere dalla stipula di «protocolli operativi», com- plementari rispetto agli accordi di legalità antimafia previsti dall’art. 176 del Codice dei contratti, fondati quindi sul reciproco consenso ad avva- lersi di tale procedura di controllo sul flusso finanziario da parte di tutti i soggetti contraenti e di quelli facenti parte della filiera degli operatori economici interessati alla realizzazione dell’opera.
Le disposizioni contenute in tali accordi prevedevano l’obbligo per i soggetti della filiera di inserire, nei contratti e subcontratti, la cosiddet- ta «clausola di monitoraggio» e l’impegno ad apporre su tutte le fatture e i bonifici di pagamento il CUP (Codice unico di progetto) richiesto per l’opera in questione.
Nel periodo conclusivo del progetto C.A.P.A.C.I. (giugno 2014) hanno cominciato a pervenire alla banca dati del sistema MGO anche informazioni relative al Grande progetto Pompei (il cui protocollo ope- rativo è stato firmato nel febbraio 2013) e alla metropolitana M4 di Mi- lano (il cui protocollo operativo è stato firmato a maggio 2014).
La citata delibera CIPE 45 del 2011 individuava gli architravi del sistema di monitoraggio nella creazione di:
un database contenente le informazioni sugli estratti conto e sulle transazioni elettroniche dei singoli operatori e, in particolare, le notizie sui pagamenti individuali della «filiera delle imprese» (vedi la definizione di filiera riportata alla successiva lettera C), paragrafo 1.2);
un sistema di alert o di avvisi per la rilevazione/segnalazione di comportamenti insoliti o anomali.
Sempre nella delibera erano poi individuati gli strumenti necessari al sistema per conseguire gli obiettivi di controllo sui flussi, e cioè:
l’obbligo di apertura e di utilizzo di un conto corrente dedicato in via esclusiva all’opera pubblica da parte di tutti i soggetti, compresi stazione appaltante (che non sia amministrazione pubblica) e contraente generale o concessionario, che devono rilasciare alla propria banca una
«lettera di manleva» per autorizzare ciascun istituto a trasmette i dati del conto corrente al DIPE, come di seguito indicato;
l’obbligo di procedere in genere ai pagamenti tramite bonifici on-line, conformi allo standard XML SEPA (sistema di pagamento area euro), allora non ancora obbligatorio;
l’apposizione sul bonifico SEPA del CUP all’interno di una stringa alfanumerica di individuazione del pagamento e delle sue causa- li MGO (vedi allegato I);
la veicolazione della ricevuta di pagamento al DIPE insieme agli estratti conto giornalieri di ciascun conto corrente dedicato. In sostanza, l’acquisizione da parte del DIPE delle informazioni relative agli estratti conto e all’esito delta singola operazione di bonifico si realizza via rete interbancaria attraverso un apposito focal point scelto dal consorzio CBI dell’ABI;
la realizzazione di un applicativo finalizzato a prelevare giornal- mente dal suddetto focal point i dati dei bonifici e gli «estratti conto» e a caricarli in una banca dati DIPE per conservarli, analizzarli, metterli a confronto e renderli disponibili al gruppo di lavoro;
la «rendicontazione» al gruppo di lavoro che sovrintende alle operazioni di monitoraggio; tale gruppo si occupa delle analisi delle informazioni via via acquisite in banca dati, anche al fine di individua- re eventuali errori e relative cause; informazioni che sono messe poi a disposizione delle amministrazioni e degli enti che partecipano al monitoraggio;
un corretto circuito informativo fra DIPE e stazione appaltante o contraente generale o concessionario, al fine di attivare e verificare i meccanismi pattizi per il corretto adempimento, da parte degli operatori economici della filiera, delle procedure di monitoraggio finanziario e per l’invio al DIPE della «anagrafe» dei fornitori e delle sue variazioni (vedi allegato II).
C) Fase a regime.
Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, concernente le «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’ef- ficienza degli uffici giudiziari», convertito dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, si pone ora come momento evolutivo della progettualità connes- sa al monitoraggio finanziario della spesa pubblica per le opere strate- giche, concludendo la fase sperimentale e aprendo l’ordinario percorso del monitoraggio della spesa nel settore delle grandi opere.
Il decreto — pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica ita- liana n. 144 del 24 giugno 2014 — estende i criteri di monitoraggio, contenuti nella delibera CIPE n. 45 del 2011, a tutte le infrastrutture di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo un aggiornamento degli indirizzi sino ad oggi elaborati, che consenta l’acquisizione di dati, tempestivi e affidabili, sui flussi finanziari (incassi e pagamenti) delle imprese interessate ai lavori e i criteri operativi di intervento necessari.
Sul piano della trasparenza dei comportamenti e dell’assunzione delle rispettive responsabilità, l’esperienza acquisita con i protocolli operativi sino ad oggi sperimentati su talune grandi opere è evidente- mente necessaria per contribuire a mettere a punto l’emanando provve-
dimento del CIPE, in base alle esigenze dettate dall’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 90/2014.
In tale prospettiva, la delibera del CIPE dovrà contenere principi di carattere generale, volti a orientare l’applicazione delle procedure di monitoraggio finanziario, unitamente a prescrizioni di carattere più tecnico.
1. Campo di applicazione.
1.1. Portata della norma.
La norma, come esposto, estende il monitoraggio finanziario a tutte le opere di cui alla parte II titolo III capo IV del Codice dei contratti pub- blici, cioè a tutte le infrastrutture strategiche, e pone la copertura degli oneri di gestione del sistema di monitoraggio a carico delle risorse de- rivanti dall’applicazione dell’aliquota forfettaria prevista al comma 20 del citato art. 176 del medesimo Codice, aliquota destinata all’attua- zione di idonee misure di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa e che il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara in misura ragguagliata all’importo complessivo dell’intervento.
Le direttive sul monitoraggio finanziario sono quindi applicabili, tra l’altro, agli interventi della cui realizzazione sia responsabile il con- cessionario, anche qualora quest’ultimo assuma — a sua volta — la posizione di soggetto aggiudicatore. Sono però da considerare stazioni appaltanti, soggette alle disposizioni riportate al punto 1.2 per le ammi- nistrazioni pubbliche aggiudicatrici, anche le società concessionarie a totale partecipazione pubblica, cui incombe espletare anche gli adempi- menti concernenti il procedimento sanzionatorio.
1.2. La «filiera».
Secondo gli indirizzi espressi dalla soppressa Autorità di vigilan- za sui contratti pubblici, ora confluita nell’Autorità nazionale anticor- ruzione, nella determina del 7 luglio 2011, per «filiera» si intende il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo — anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipen- dentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizzazione im- prenditoriale — nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell’opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al contraente generale o al concessionario nei termini indicati al precedente punto 1.1, l’appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali; a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella
«filiera» le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegati alla realizzazione dell’opera, ivi incluse quelle di natura in- tellettuale — come i servizi di consulenza, d’ingegneria e architettura
— che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o subcontratti. Sono altresì comprese nella «filiera» le società affidatarie infragruppo della società concessionaria.
Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l’opera in questione: a esempio, macchinari, attrez- zature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un’impresa della filiera compra per il proprio magazzi- no, compra cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l’opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «ge- nerico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.
Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monito- raggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).
Non rientra ovviamente nella filiera l’amministrazione pubblica aggiudicatrice, sulla quale grava però l’obbligo, anche ai sensi del com- ma 6-bis dell’art. 161 del Codice dei contratti pubblici, di apporre il CUP su tutti i mandati di pagamento a favore del primo operatore eco- nomico della filiera in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE.
1.3. Indennità di esproprio.
È sottoposto a monitoraggio finanziario anche il pagamento delle indennità di esproprio per il quale il documento approvato con la ri- chiamata delibera CIPE n. 58/2011 prevedeva l’obbligo di seguire le procedure di tracciabilità.
Il pagamento delle indennità di esproprio rientra tra le causali di cui al quadro A dell’allegato I al presente documento, cioè tra i paga- menti da effettuare a favore di «conti non dedicati».
Se l’incarico di procedere agli espropri viene affidato, compatibil- mente con la vigente normativa, ad altra impresa, quest’ultima è consi- derata, a tutti gli effetti, parte della «filiera».
2. Principi generali.
2.1. Accensione C/C presso istituti aderenti a CBI.
Il monitoraggio finanziario fa perno sul principio dell’apertura ob- bligatoria, da parte di ciascun operatore della filiera, di uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva ai singoli progetti. In particolare l’ope- ratore economico della filiera dovrà:
a) servirsi di uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva all’opera: è prevista, cioè, l’accensione, da parte delle imprese e degli altri operatori economici che partecipano alla realizzazione dell’opera, di uno o più appositi conti correnti, postali o bancari, dedicati in via esclusiva all’opera (cd. «conti dedicati»), sui quali dovranno essere re- gistrati tutti e solo i movimenti finanziari connessi all’esecuzione dei contratti ed eventuali operazioni di giroconto/girofondo; non sarà più possibile, pertanto, usufruire di uno stesso conto, sia pure «dedicato», per più progetti, dovendo, viceversa, essere destinato uno o più con- ti correnti ad hoc per ciascuna singola opera, individuata da apposito CUP; naturalmente tale effetto potrà ottenersi anche attraverso l’uti- lizzazione di un conto già esistente purché, da una certa data, non vi confluiscano più operazioni finanziarie che abbiano motivazioni non coerenti con l’intervento monitorato;
b) trasmettere alla stazione appaltante — che, ai sensi della citata delibera CIPE n. 58/2011, è legittimata a delegare la costituzione, la ge- stione e l’alimentazione di tale piattaforma informatica al contraente ge- nerale o al concessionario, che vi attende sotto la vigilanza della Stazione appaltante stessa — gli elementi identificativi del contratto e l’IBAN del proprio conto corrente (per la preparazione e l’aggiornamento della cosiddetta «anagrafica delle imprese», vedi allegato II): la stazione ap- paltante o il soggetto come sopra delegato invia detti elementi al DIPE;
c) utilizzare il bonifico elettronico Single Euro Payments Area (SEPA) per effettuare tutti i pagamenti, fatte salve le eccezioni esplici- tamente previste ed indicate nel prototipo di protocollo di cui al succes- sivo punto 3, inserendo in detti bonifici l’apposita stringa alfanumerica obbligatoria, e non utilizzare altri sistemi di pagamento, quali le Xx.Xx.;
d) autorizzare la banca ove è radicato il proprio conto corrente dedicato, con apposita «lettera di manleva», a trasmettere al focal point di CBI, per il successivo inoltro alla banca dati presso il DIPE, le infor- mazioni relative agli estratti conto giornalieri e ai bonifici emessi.
Gli standard tecnici CBI relativi alle suddette funzioni del focal point, nonché le regole applicative appositamente introdotte sui flus- si, indispensabili al fine di consentire la corretta riconciliazione tra le rendicontazioni e i dati dei bonifici relativi alle disposizioni sottoposte a monitoraggio, sono indicati nel documento tecnico pubblicato nell’ap- posita sezione del portale CBI xxx.xxx-xxx.xx e diramato con le circo- lari predisposte sul tema a supporto dei consorziati nel 2009.
Comportamenti anomali o abuso dell’operatività del conto dedica- to sono oggetto di avvisi per gli operatori del sistema, sia per una valuta- zione sui finanziamenti pubblici, sia per riscontrare possibili anomalie, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, che potrebbero essere riconduci- bili a fenomeni criminali.
2.2. Accensione C/C presso istituti non aderenti a CBI.
Nei casi in cui l’impresa, per il conto corrente dedicato, utilizzi intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI, dovrà operare ri- spettando le misure riportate alle lettere a), b) e c) del punto 2.1, se- gnalando la sua scelta al gruppo di lavoro di cui al successivo punto 4, che provvederà a fornirle le istruzioni necessarie, comunicando — tra l’altro — le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti i bonifici e gli estratti conto.
3. Prescrizioni di carattere operativo.
A) Come esposto in premessa, l’art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto mede- simo «le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria compe- tenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera
n. 45 del 2011 del CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3» del medesimo articolo.
Pertanto, tutti i bandi di gara pubblicati successivamente alla data di efficacia dell’adottanda delibera (data di pubblicazione nella Gazzet- ta Ufficiale) dovranno prevedere, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, l’impegno dell’aggiudicatario ad assolvere a tutti gli obblighi posti a suo carico da detta delibera e dovranno stabilire che a tal fine i concorrenti alleghino alla propria offerta copia, debitamente sottoscritta in segno di adesione, del protocollo operativo redatto secondo il proto- tipo allegato sub A alle presenti linee guida e corredato dagli allegati 1 e 2.
Il suddetto prototipo reca le prescrizioni di carattere tecnico che disciplinano i criteri che le imprese devono seguire, soprattutto per gli aspetti finanziari, e che rappresentano un’esplicitazione dei principi ge- nerali di cui al precedente punto 2, in parte già presenti nella menzionata delibera n. 45/2011. Include, tra gli obblighi a carico dell’aggiudicata- rio, quello di inserire nei contratti che il medesimo stipulerà apposita clausola con cui la controparte, del pari a pena di nullità assoluta del contratto, assume i medesimi obblighi, nonché l’obbligo di verificare che nei contratti stipulati da tutte le altre imprese della filiera (intesa l’espressione nel senso chiarito al precedente punto C 1.2) sia inserita analoga clausola. Il menzionato prototipo definisce altresì le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza agli obblighi assunti con il pro- tocollo operativo e delinea il procedimento per l’applicazione di tali sanzioni.
B) Con riferimento agli intermediari finanziari le prescrizioni, che anche in tal caso rappresentano in gran parte un’esplicitazione dei prin- cipi generali di cui al precedente punto 2, riguardano:
B.1) l’adeguamento, da parte degli istituti di credito che non ab- biano ancora proceduto in tal senso, delle «interfacce» informatiche al fine di semplificare l’inserimento dei dati utili al sistema di monitorag- gio finanziario;
B.2) l’impegno degli intermediari finanziari a trasmettere al «fo- cal point»:
a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti dedicati: in par- ticolare — posto che l’impresa deve compilare correttamente il bonifi- co SEPA indicando nello spazio dedicato alla causale la stringa //MIP/ CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che eviden- zia, pertanto il CUP dell’intervento, la causale MGO e il codice IBAN del conto addebitato — il flusso conterrà, oltre agli estremi del conto corrente dedicato addebitato e al nome dell’ordinante, la data di esecu- zione, l’importo, il soggetto beneficiario con il corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN e BIC in caso di beneficiario estero), nonché il CUP e la causale MGO;
b) gli estratti conto giornalieri relativi ai suddetti conti dedi- cati, da cui si potranno desumere anche le movimentazioni finanziarie, in accredito di detti conti dedicati, provenienti da conti non dedicati e i pagamenti disposti da detti conti verso conti non dedicati.
4. Gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi informativi e banca dati MGO.
4.1. Gruppo di lavoro.
Ai compiti individuati nella più volte richiamata delibera
n. 45/2011 e, in linea più generale, al monitoraggio dei flussi informativi provvede apposito gruppo di lavoro istituito presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), struttura di supporto al CIPE, e composto da rappresentanti del DIPE stesso, che dirige i lavori del gruppo, della D.I.A., della segreteria tecnica del C.C.A.S.G.O., del consorzio CBI dell’ABI e dei gestori informatici della banca dati.
Alle riunioni del gruppo possono essere invitati, per gli specifici progetti seguiti, anche i rappresentanti dei soggetti firmatari dei pro-
tocolli di legalità antimafia e di altre amministrazioni ed istituzioni e ulteriori soggetti il cui intervento si rilevi opportuno. Possono inoltre essere invitati a partecipare, per l’esame di problematiche di particolare rilevanza, rappresentanti di tutti gli altri soggetti istituzionali interessati dalla realizzazione del sistema stesso (quali Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, Autorità nazionale anticorruzione, Banca d’Italia/UIF).
4.2. Banca dati MGO.
Il DIPE, cui viene affidato il ruolo di gestione e manutenzione della banca dati, resta impegnato a mettere a disposizione le informazioni contenute in detta banca dati, configurata come sito web ad accesso riservato, al Ministero dell’interno - CCASGO e Direzione investiga- tiva antimafia e — per quanto di competenza — ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, alle stazioni appaltanti, ai contraenti generali o ai concessionari.
Sulla base di specifici protocolli di intesa le informazioni sono rese accessibili al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Direzione nazionale antimafia e all’Autorità nazionale anticorruzione: ogni proto- collo dovrà riportare la specifica delle persone legittimate ad accedere alla banca dati e le informazioni di interesse.
In base alle indicazioni fornite dalle varie amministrazioni inte- ressate il gruppo di lavoro provvederà a redigere ed aggiornare l’elenco puntuale e nominativo, specifico per ogni CUP/progetto, delle persone abilitate — a vario titolo e misura — ad accedere alla banca dati e relati- va reportistica. L’accesso sarà personalizzato, con la fornitura di userid e password strettamente personali, ed ogni utente si deve impegnare a cancellare le proprie userid e password quando si sia esaurita la sua funzione in MGO, segnalando tali attività al DIPE.
5. Relazione del gruppo di lavoro.
Alla scadenza del 1° anno dalla pubblicazione della delibera di cui al comma 3 dell’art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 il gruppo di lavoro sottoporrà al CIPE, tramite il DIPE, una relazione sull’attuazione del- le linee guida, segnalando eventuali criticità in modo che il Comitato possa valutare l’opportunità di emanare ulteriori direttive, integrative o modificative.
D) Disciplina transitoria.
Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 90/2014, il decreto stesso prevede che le mo- dalità di controllo dei flussi finanziari vengano adeguate alle indicazioni della delibera n. 45/2011 entro 6 mesi. La norma non definisce le moda- lità dell’adeguamento a tali prescrizioni né le modalità di adeguamento alle ulteriori prescrizioni CIPE.
Analoga problematica si pone per i contratti che siano stati sotto- scritti medio tempore o che vengano sottoscritti dopo la pubblicazione della delibera CIPE sulla base di bandi di gara pubblicati prima dell’en- trata in vigore del decreto-legge in questione: il comune denominatore è infatti rappresentato dal fatto che all’epoca di pubblicazione del bando le modalità di controllo dei flussi finanziari dovevano essere stabilite in via pattizia, sia pure in attuazione delle direttive CIPE, nell’ambito dei protocolli di legalità previsti dal citato art. 176 del Codice dei contratti pubblici.
È peraltro da sottolineare che il soggetto aggiudicatario era tenuto a partecipare alla stipula di protocolli del genere sin dal luglio 2007 allorché, con l’art. 3 del decreto legislativo n. 113 del 31 di detto mese, è stato integrato il comma 3, lettera e), del menzionato art. 176. È da aggiungere che, secondo la determina n. 4 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 10 ottobre 2012 e secondo il provvedimen- to dell’Autorità nazionale anticorruzione in data 2 settembre 2014, il protocollo di legalità costituisce documento da produrre all’atto di pre- sentazione dell’offerta si che la mancata accettazione di tale protocollo può rappresentare causa di esclusione dalla gara (vedi anche art. 1, com- ma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e sent. Cons. giust. amm. della regione Sicilia - sez. giurisd. 2 settembre 2014, n, 490, nonché sen- tenze Cons. Stato 8 maggio 2012, n. 2657, e 9 settembre 2011, n. 5066). Al riguardo è altresì da aggiungere che — come accennato al punto 2 della premessa — il CIPE, nella delibera 3 agosto 2011, n. 58, ha recepi- to le linee guida formulate dal CCASGO in tema di stipula degli accordi
in materia di sicurezza e lotta antimafia e, in tale contesto, ha disposto l’obbligo di conformarsi alle disposizioni sulla tracciabilità recate dagli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed inte- grazioni, nelle more della definizione delle direttive sul monitoraggio fi- nanziario, ma ha altresì esplicitamente previsto l’assunzione — da parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell’opera — dell’ob- bligo di adeguarsi alle suddette direttive che il CIPE medesimo avrebbe dettato per la fase a regime.
In altri termini il soggetto aggiudicatario doveva recepire, nel con- testo del protocollo di legalità, le indicazioni formulate dal CIPE sulla base delle linee guida elaborate dal CCASGO.
Ciò premesso, nell’ambito della categoria sopra enucleata (con- tratti stipulati sulla base degli esiti di gare bandite prima della pubbli- cazione dell’adottanda delibera CIPE) può effettuarsi una distinzione a seconda che gli aggiudicatari abbiano sottoscritto (o fossero tenuti a sottoscrivere in base alle previsioni della lex specialis di gara) o meno il protocollo di legalità con cui si sono impegnati a rispettare le direttive
Tra:
MINISTERO DELL’INTERNO
Comitato di Coordinamento
per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere
PROTOCOLLO OPERATIVO
PER IL MONITORAGGIO FINANZIARIO RELATIVO AL PROGETTO .........................
(CUP )
che il CIPE avrebbe impartito ai sensi del richiamato art. 176 del Codice dei contratti pubblici.
1. Stipula di protocollo di legalità con obbligo di adeguarsi a direttive CIPE.
Nel caso all’esame a carico della stazione appaltante grava l’ob- bligo di stipulare con il soggetto aggiudicatario — entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE — apposito protocollo opera- tivo secondo il citato prototipo accluso alle presenti linee guida — da adeguare secondo le indicazioni di cui alle note 8, 9 e 12 del prototipo stesso — e di trasmettere, entro sette giorni dalla stipula, copia di detto protocollo al CCASGO ed al DIPE.
Qualora non si addivenga alla stipula del protocollo per fatto im- putabile all’aggiudicatario, il soggetto aggiudicatore, considerate le cir- costanze del caso concreto e tenuto conto dello stato di esecuzione del contratto, assume le conseguenti determinazioni di competenza, anche ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento.
2. Mancata stipula di protocollo di legalità con obbligo di adeguarsi a direttive CIPE.
Nel caso in cui gli aggiudicatari non abbiano a suo tempo sotto- scritto il protocollo di legalità o abbiano sottoscritto protocolli che non includano il menzionato obbligo di conformarsi alle direttive CIPE sul monitoraggio finanziario, va previsto, a carico della stazione appaltante, l’obbligo di stipulare con il soggetto aggiudicatario — entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE — apposito protocollo operativo secondo il citato prototipo accluso alle presenti linee guida, modificato come sopra indicato, e di trasmettere, entro sette giorni dalla stipula, copia di detto protocollo al CCASGO ed al DIPE.
Qualora non si addivenga alla stipula del protocollo per fatto im- putabile all’aggiudicatario, soggetto aggiudicatore, considerate le cir- costanze del caso concreto e tenuto conto dello stato di esecuzione del contratto, valuta se e quali misure adottare, rendendole note alla prefet- tura competente, al CCASGO e al DIPE.
3. Verifiche delle prefetture.
In entrambe le fattispecie sopra considerate prefetto competente per territorio procederà a vigilare che gli adempimenti previsti vengano assolti in termini per tutte le infrastrutture strategiche rientranti nell’am- bito di sua competenza e la cui realizzazione sia affidata ad imprese che si trovino nella situazione rappresentata. Nell’ipotesi in cui non si addivenga alla stipula del protocollo entro il termine indicato, il pre- fetto, dopo essersi attivato per superare le eventuali criticità del caso e dopo aver valutato le motivazioni addotte dal soggetto aggiudicatore a giustificazione della mancata stipula, ne dà comunicazione al CCASGO e al DIPE.
................. (nota 1), nella persona di , che sottoscrive il
presente protocollo nella qualità di (nota 2);
................. (nota 3) nella persona di ............... (nota 2), sig.
..................;
Premesso:
che l’art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha disposto che, per le opere di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, il controllo dei flussi finanziari previsto dall’art. 176 del medesimo decreto legislativo venga effettuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, in- dividuate dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45, statuendo che per i contratti già stipulati l’adeguamento alle suddette indicazioni debba essere effettuato entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso e demandando al Comitato di aggiornare le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario con delibera adottata ai sensi del suddetto art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006;
che nella seduta del il CIPE, su proposta del CCA-
SGO, ha emanato, con la delibera n. adottata ai sensi del comma 3
del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, direttive finalizzate ad aggiornare le modalità del monitoraggio finanziario stabilite con de- libera n. 45/2011 e a definirne i tempi di attuazione, tra l’altro:
individuando, tramite la predisposizione di un prototipo di proto- collo operativo, gli obblighi che le imprese comunque coinvolte nella re- alizzazione dell’infrastruttura strategica considerata debbono assumere;
identificando le informazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere tramite rinvio al documento tecnico denominato
«Monitoraggio finanziario su rete CBI: i nuovi servizi CBI a suppor- to del monitoraggio finanziario», pubblicato nell’apposita sezione del portale CBI xxx.xxx-xxx.xx e diramato con le circolari predisposte sul tema dal 2009 a supporto dei consorziati (nota 4);
prevedendo che l’ente indicato da CBI quale terminale informa- tivo del proprio circuito provveda a trasmettere alla banca dati Monito- raggio delle grandi opere (di seguito banca dati MGO) le informazioni di cui sopra (nota 4);
procedendo all’istituzione, presso il Dipartimento per la pro- grammazione e il coordinamento della politica economica della Presi- denza del Consiglio dei ministri (DIPE), di apposito gruppo di lavoro che provveda al monitoraggio dei flussi informativi e che è composto di rappresentanti del DIPE stesso, della Direzione investigativa antimafia (DIA), della segreteria tecnica del CCASGO, dell’ABI, del consorzio CBI e dei gestori informatici della banca dati;
prevedendo che il DIPE — che ha il compito della gestione e manutenzione della banca MGO, configurata come sito web ad accesso riservato — renda accessibili le informazioni contenute in detta banca al Ministero dell’interno, CCASGO e D.I.A. e — per quanto di compe- tenza — ai gruppi Interforze costituiti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003, alla stazione appaltante o al contraente generale o con- cessionario (nota 5);
che (nota 6) (di seguito «Opera») è incluso/a nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche approvato dal CIPE con delibera 21 di- cembre 2001, n. 121;
che il progetto preliminare dell’opera è stato approvato dal CIPE con delibera n. ...... del .................. (Gazzetta Ufficiale n. .../. ) e che il
progetto definitivo è stato approvato con delibera n. ..... del (Gaz-
zetta Ufficiale n. .../. ) (nota 7) (nota 8),
tutto ciò premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate, concordano sul fatto
Convengono: Art. 1.
Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente protocollo.
Art. 2.
Conti dedicati
1. Per il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi all’opera le imprese rientranti nella filiera, come definita al successivo comma 3, devono utilizzare uno o più conti correnti, bancari o postali, aperti pres- so gli intermediari abilitati di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e dedicati in via esclusiva all’opera stessa tramite indicazione del relativo CUP, sul quale/sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realiz- zazione dell’intervento medesimo.
2. Le imprese della filiera si impegnano ad aprire il conto corrente/i conti correnti dedicati entro sette giorni dalla stipula del proprio contrat- to e comunque prima di effettuare qualsiasi operazione finanziaria rela- tiva all’opera (nota 9) ovvero a convertire, entro il medesimo termine, in conti correnti dedicati in via esclusiva all’opera stessa eventuali conti già attivati e a trasmettere alla stazione appaltante (nota 10), per il suc- cessivo invio al DIPE, l’IBAN del conto e le generalità della persona au- torizzata a operarvi prima di attivare incassi/pagamenti su detto conto.
Le suddette imprese si impegnano a cambiare il conto dedicato solo dopo averne inviato specifica comunicazione, con l’indicazione del nuovo IBAN e la data di attivazione del nuovo conto e di disattivazione del precedente, al soggetto preposto alla tenuta dell’anagrafe degli ese- cutori, che provvederà ad informare il DIPE.
3. Ai fini del presente protocollo si intende per «filiera delle im- prese» il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo
— anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell’ambito dell’organizza- zione imprenditoriale — nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell’opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al contraente ge- nerale o al concessionario non a totale partecipazione pubblica, l’appal- tatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto prin- cipale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali: a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi diretta- mente collegate alla realizzazione dell’opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale — come i servizi di consulenza, d’ingegneria e architettura
— che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti, e sono comprese nella «filiera» anche le società affidatarie infragruppo della società concessionaria.
Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l’opera in questione: a esempio, macchinari, attrez- zature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un’impresa della filiera compra per il proprio magazzi- no, compra cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l’opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «ge- nerico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato.
Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monito- raggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti).
Non rientra ovviamente nella filiera l’amministrazione pubblica aggiudicatrice, sulla quale grava però l’obbligo di apporre il CUP su tut- ti i mandati di pagamento a favore del primo operatore economico della filiera in modo da consentire al DIPE di rilevare le relative informazioni anche tramite il sistema SIOPE (nota 11).
Eventuali incertezze operative sulla riconducibilità di singole aziende alla filiera potranno essere segnalate, anche per xxx xxxxxxxxxxx, xx gruppo di lavoro istituito presso il DIPE di cui in premessa.
4. Le movimentazioni dei conti dedicati dovranno avvenire esclu- sivamente tramite bonifico unico europeo (di seguito SEPA), bancario o postale (salvo le eccezioni di cui ai seguenti commi 6) e 7).
5. I pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, a consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6 e 7), all’acquisto di im- mobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamen- te individuate ed autorizzate (vedi quadro A dell’allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.
6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fideiussioni i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
7. Per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri, ciascuna di importo inferiore o uguale a cinquecento euro ovvero complessivamente non superiori a tremila euro a trimestre per ciascuno operatore della filiera, le imprese di cui al comma 1 potranno avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico SEPA, fermo re- stando l’utilizzo dei conti dedicati, il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa: più specificatamente per «pic- xxxx spese giornaliere» s’intendono spese non solo di modesta entità, ma anche relative ad esigenze non prevedibili, restando comunque escluse quelle destinate a forniture ordinarie, che debbono essere programmate dall’impresa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico SEPA, bancario o postale, a favore di uno o più dipendenti: la causale da indicare è A10 «costituzione dei fondi cassa per piccole spese di cantiere».
8. Oltre che per i pagamenti direttamente connessi alla realizzazio- ne dell’intervento, il conto corrente dedicato può essere movimentato solo:
con giroconti/girofondi,
per l’addebito delle spese bancarie relative alla tenuta e alla ge- stione del conto stesso,
per movimenti di cash pooling, se debitamente rendicontati;
per l’addebito di SDD (Sepa Direct Debt), effetti e simili, colle- gati comunque all’intervento,
per l’incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il pagamento delle spese relative.
Art. 3.
Lettera di manleva
1. Le imprese di cui all’art. 2, comma 1, si impegnano altresì ad autorizzare, tramite rilascio di apposita «lettera di manleva», gli inter- mediari finanziari, presso i quali hanno istituito i conti dedicati, a tra- smettere al DIPE (nota 4):
(a) le informazioni relative alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte con bonifici SEPA a valere sui conti correnti dedi- cati: di ogni transazione dovranno essere specificati «a evento», oltre al conto corrente dedicato addebitato e all’ordinante, la data, il CUP (Codice unico di progetto) attribuito all’intervento, l’importo, il sog- getto beneficiario col corrispondente codice fiscale o partita IVA e le relative coordinate bancarie (codici IBAN o BIC), nonché la causale MGO (identificata mediante apposito codice, come specificato nell’alle- gato 1 al presente atto) ed in particolare, su ciascun bonifico deve essere
riportata la stringa //MIP/CUP/codifica MGO/IBAN del conto corrente addebitato, che evidenzia:
il CUP dell’intervento,
la causale MGO (di cui all’allegato 1), il codice IBAN del conto addebitato;
(b) gli estratti conto giornalieri relativi a detti conti, da cui desu- mere anche le movimentazioni finanziarie in accredito, provenienti da conti non dedicati, e i pagamenti disposti da detti conti dedicati verso conti non dedicati.
2. La «lettera di manleva» deve essere inviata entro il termine di cui al precedente punto 2.2 e comunque prima che vengano effettuate ulteriori operazioni sul conto corrente.
Nei successivi cinque giorni l’impresa provvederà ad informare il soggetto preposto alla tenuta dell’anagrafe degli esecutori in merito all’invio della lettera in questione, indicando anche la data di detto invio
Art. 4.
Procedure di alimentazione dei dati
1. Le imprese di cui all’art. 2, comma 1, comunicano alla stazio- ne appaltante (nota 10) gli estremi identificativi di cui all’allegato 2 o, nell’ipotesi che sia già istituita l’anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di legalità, i dati mancanti.
Il soggetto preposto alla tenuta della suddetta anagrafe comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE.
Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempe- stivamente il soggetto preposto alla tenuta dell’anagrafe degli esecutori, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque varia- zione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all’impresa con cui hanno firmato il contratto.
2. La stazione appaltante (nota 1) provvederà a informare tempesti- vamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emetterà, se- gnalando CUP, data, nome e IBAN della società/impresa beneficiaria e importo. Darà altresì comunicazione al DIPE dell’avvenuto pagamento.
Art. 5.
Ulteriori adempimenti a carico dell’aggiudicatario
1. L’impresa aggiudicataria s’impegna ad adottare tutte le misure necessarie affinché l’intera filiera dei soggetti comunque coinvolti nel- la realizzazione dell’opera si conformi agli obblighi di cui al presente protocollo.
2. In particolare l’impresa aggiudicataria si adopererà affinché tut- ti i soggetti della «filiera» sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impe- gnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori (nota 12) analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire — a loro volta — le medesime clausole nei contratti da essi stipulati.
3. I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come so- pra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli sen- za necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsa- bilità a carico dell’impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio sub contraente o fornitore.
Art. 6.
Sanzioni
1. Ferma restando l’applicazione del sistema sanzionatorio di cui all’art. 6 della legge n. 136/2010 sono previste le sanzioni sotto indicate, fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.
In caso di pagamenti eseguiti verso terzi senza avvalersi degli in- termediari di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b) del decreto legi- slativo 21 novembre 2007, n. 231, ferma restando l’applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà irrogata una penale corrispondente al cinque per cento della transazione a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.
Inoltre, sono valutati i seguenti comportamenti non collaborativi:
a) sono causa di risoluzione del contratto, in quanto essenziali della speciale forma di tracciamento finanziario, e soggetti all’applica- zione di una penale pari al 5% del valore del contratto medesimo a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo maggior danno:
la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente dedicato o di conti correnti dedicati in via esclusiva all’opera entro un mese dalla scadenza del termine di cui all’art. 2, punto 2 o il mancato invio della «lettera di manleva» entro il medesimo termine;
il mancato utilizzo del bonifico SEPA nei casi previsti; l’effettuazione di pagamenti con bonifico SEPA non utilizzan-
do il conto corrente dedicato;
b) la mancata acquisizione della disponibilità di conto corrente o di conti correnti «dedicati» o il mancato invio della «lettera di manleva» nel periodo compreso tra la scadenza del termine di cui all’art. 2.2 ed il termine previsto alla precedente lettera a) comporta l’applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento;
c) la mancata annotazione sul bonifico SEPA delle informazioni obbligatorie comporta l’applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione;
d) il mancato invio al soggetto preposto alla tenuta dell’anagrafe degli esecutori di indicazioni che non consenta il monitoraggio finan- ziario comporta l’applicazione di una penale nella misura fissa di euro mille;
e) la comunicazione di dati inesatti, se non riconducibile ad erro- re scusabile, comporta l’applicazione, a carico della parte inadempien- te, di una penale determinata nella misura fissa del cinque per cento dell’importo della parte residua del contratto per il quale non si è proce- duto a dare le preventive comunicazioni;
f) ogni altro inadempimento agli obblighi previsti dal presente protocollo comporta l’applicazione di una penale nella misura fissa di euro cinquecento per ogni operazione.
Le suddette violazioni, se ripetute per più di due volte, comporta- no — previa diffida della stazione appaltante (nota 1) ad adeguarsi alle prescrizioni del presente protocollo entro i successivi trenta giorni — la risoluzione del contratto. Anche in tal caso alla risoluzione è associata l’applicazione di una penale pari al 5% della parte residua del valore del contratto a titolo di liquidazione forfettaria del danno e salvo il maggior danno.
Nel contratto di affidamento dell’opera e nei subcontratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fatti- specie previste ai commi 3, lettera a) e 4 del presente punto. La mancata inclusione di detta clausola comporterà la nullità dell’atto.
2. Il soggetto aggiudicatore (nota 1) pone a disposizione del sog- getto che ha attivato la clausola risolutiva espressa, nei limiti dei co- sti sostenuti per la sostituzione della controparte contrattuale, le penali applicate ai sensi del 2° comma, della lettera a) del 3° comma e del 4° comma del punto 6.1.
La parte residua di dette penali e le penali applicate ai sensi delle altre lettere del richiamato punto 6.1 sono destinate all’incremento della sicurezza dell’opera e a far fronte ai costi delle attività di monitoraggio secondo un programma che la stazione appaltante, sentito il contraente generale o il concessionario (nota 5), sottoporrà all’approvazione del gruppo di lavoro e nel quale verranno dettagliate le misure previste, il costo relativo ed i criteri adottati per quantificare il costo medesimo.
Dopo il collaudo tecnico-amministrativo dell’opera, la stazione ap- paltante (nota 1) rendiconta al gruppo di lavoro sull’utilizzo delle som- me in questione. L’eventuale saldo viene versato al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell’art. 36, comma 5, del citato decreto-legge n. 90/2014.
Art. 7.
Il procedimento sanzionatorio
Il contraente in bonis che, anche su segnalazione, abbia notizia che la controparte è incorsa in una delle violazioni sopra sanzionate provve- de a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante, al contra- ente generale o concessionario, alla Direzione investigativa antimafia, per gli aspetti investigativi di competenza, ed al proprio xxxxx causa.
La stazione appaltante invia formale contestazione al contraente indicato quale autore della violazione, assegnando un termine non supe- riore a trenta giorni per la formulazione di controdeduzioni. Eventuali cause giustificative prospettate dalla parte inadempiente sono valutate da detta stazione appaltante che, sentiti i rappresentanti del soggetto ag- giudicatario, stabilisce se sussistono i requisiti per l’applicazione della relativa penale, comunicando al contraente in bonis, ai suoi danti causa, al contraente generale o concessionario ed alla Direzione investigativa antimafia le proprie decisioni.
Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da b) a f) del precedente punto 6.1, la stazione appaltante trattiene il relativo im- porto sul primo SAL successivo alla conclusione dell’istruttoria. Il con- traente generale o concessionario tratterrà, a sua volta, l’importo della penale dal compenso dovuto all’appaltatore capofila della specifico fi- lone della «filiera» che ricomprende l’impresa inadempiente e così via in modo che l’importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente. L’ammontare delle penali resta così nella disponibilità della stazione appaltante, cui è affidato in custodia e che l’accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità separata.
La stazione appaltante ha l’obbligo di indicare in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un’apposita partitura del certificato di pa- gamento riservata alle note, le penali applicate nell’arco temporale di competenza del SAL medesimo e dovrà dare evidenza, nel quadro eco- nomico dell’opera, delle penali via via applicate ai sensi dei precedenti commi.
Se la sanzione applicabile è la risoluzione del contratto ai sensi del 2° comma, della lettera a) del comma 3 o del 4° comma del punto 6.1 e se la stazione appaltante, espletata la procedura prevista al 2° comma del presente punto, reputa sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto, tale risoluzione avviene automaticamente mediante at- tivazione della clausola risolutiva espressa da parte del contraente in bonis, previa comunicazione della decisione della stazione appaltante effettuata, oltre allo stesso contraente in bonis, al contraente generale o concessionario e alla Direzione investigativa antimafia con lettera rac- comandata con AR (nota 13).
Art. 8.
Vigilanza
La stazione appaltante (nota 1) vigila sull’attuazione del presente protocollo, comunicando al CCASGO e al gruppo di lavoro intervenuti casi di violazioni, ed è responsabile dell’esattezza dei dati conferiti al DIPE in merito alle imprese della filiera.
Art. 9.
Efficacia e durata del protocollo
Le disposizioni del presente protocollo si applicano a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e per tutta la durata dei lavori di rea- lizzazione dell’opera, sino al collaudo definitivo.
Data e firme
NOTE
1. Inserire gli estremi della stazione appaltante o — ai sensi del punto C 1.1 della delibera ex art. 36, comma 3, del decreto-legge
n. 90/2014 — della concessionaria, se a totale partecipazione pubblica.
2. Indicare la carica rivestita nell’ambito dell’impresa.
3. Inserire la denominazione del soggetto aggiudicatario.
4. Nell’eventualità che l’impresa accenda il conto dedicato presso intermediari bancari non aderenti al consorzio CBI segnalerà la sua scel- ta al gruppo di lavoro, che provvederà a fornire le istruzioni necessarie.
5. Se la realizzazione dell’opera non è affidata a contraente genera- le né a concessionario non rientrante nella fattispecie di cui alla nota 1, i richiami sono da considerare riferiti all’appaltatore.
6. Specificare l’intervento oggetto del protocollo ed indicare il re- lativo CUP, nonché l’eventuale articolazione in lotti contrassegnati da CUP diversi.
7. Depennare la parte che non interessa e citare eventuali delibere CIPE concernenti altri aspetti quale il parziale finanziamento dell’opera.
8. Nei protocolli stipulati con riferimento a contratti sottoscritti an- teriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90/2014 inserire, nelle premesse:
a) che (vedi precedente nota 3) è risultato aggiudica-
tario della gara per la realizzazione e gestione della suddetta opera sulla base di gara indetta il ed ha sottoscritto il relativo contratto in
data ;
b) che in data tra la prefettura di ..................., e l’ag-
giudicatario è stato stipulato il protocollo di legalità previsto dal men- zionato art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifi- cazioni ed integrazioni (se tale stipula è intervenuta).
9. Nei protocolli concernenti i contratti di cui alla precedente nota 8 prevedere che l’apertura del conto/dei conti dedicati o la conversione dei conti esistenti in conti dedicati in via esclusiva all’opera debba av- venire entro trenta giorni dalla stipula del protocollo (che dovrà interve- nire, ai sensi della disciplina transitoria di cui alle linee guida approvate ai sensi del comma 3 dell’art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera stessa) e comunque prima che vengano effettuate ulteriori movimentazioni finanziarie dopo detta stipula.
10. Citare, in luogo della stazione appaltante, il contraente generale o il concessionario, se abilitato alla tenuta dell’anagrafe degli esecutori ai sensi della delibera n. 58/2011: di seguito, nello schema si fa riferi- mento al «soggetto preposto alla tenuta dell’anagrafe degli esecutori.
11. Stralciare la parte in corsivo se la stazione appaltante non è un’amministrazione pubblica.
12. Nei protocolli di cui alla precedente nota 8 inserire, all’art. 5, comma 2, rigo 4°, dopo le parole «nei subcontratti e nei contratti con fornitori», l’inciso «anche in essere e ancora attivi».
13. Se ricorre la fattispecie di cui alla nota 1, le funzioni della sta- zione appaltante vengono svolte dal concessionario a totale partecipa- zione pubblica, mentre — in assenza della figura del contraente generale e del concessionario di cui alla precedente nota — le comunicazioni loro riferite sono effettuate all’appaltatore.
Qualora l’intervento venga realizzato mediante ricorso alla finanza di progetto, senza alcuna forma di contribuzione pubblica neanche tra- mite assegnazione di «misure di defiscalizzazione» o riconoscimento di
«credito d’imposta», gli adempimenti della stazione appaltante in tema di valutazione delle infrazioni sanzionabili con penali e di applicazio- ne delle penali stesse, secondo la procedura delineata nel prototipo di protocollo, sono effettuati dall’aggiudicatario, che provvederà a versare i relativi importi sul proprio conto corrente, facendone oggetto di conta- bilità separata e destinandoli secondo le indicazioni del prototipo stesso.
MINISTERO DELL’INTERNO
Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere
PROTOCOLLO OPERATIVO ALLEGATI TECNICI
Allegato 1
Schema delle causali MGO da utilizzare nei bonifici SEPA
Quadro 1: pagamenti a favore di conti non dedicati
Xxxxxx | Xxxxxxx | |
1A | Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati) | |
1B | Manodopera (emolumenti a operai) | |
1C | Personale distaccato | |
1D | Spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti, pubblicità, canoni per utenze e affitti) | |
1E | Immobilizzazioni (cespiti ammortizzabili all’atto dell’acquisto) | |
1F | Consulenze generiche (legali, amministrative, tributarie e tecniche) | |
1G | Gestori e fornitori di pubblici servizi | |
1H | Espropri (pagamento indennizzi) | |
1M | Giroconti e girofondi | |
1N | Costituzione dei fondi cassa per piccole spese giornaliere di cantiere | |
1O | Pagamenti per interferenze | |
1P | Factor e cessione crediti (*) |
Quadro 2: pagamenti da e incassi a favore di conti dedicati
Xxxxxx | Xxxxxxx | |
2A | Committenti (affidatari e subaffidatari) | |
2B | Affidamenti lavori | |
2C | Scavo e movimento terra | |
2D | Smaltimento terra | |
2E | Smaltimento rifiuti | |
2F | Servizi di ingegneria, architettura e altri specifici esclusivamente dedicati all’opera monitorata | |
2G | Noleggi a freddo | |
2H | Noleggi a caldo | |
2M | Forniture di ferro | |
2N | Forniture di calcestruzzo/cemento | |
2O | Forniture di inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere) | |
2P | Altre forniture specifiche esclusivamente dedicate all’opera monitorata | |
2R | Trasporti (tutti) | |
2S | Guardiania | |
2T | Mensa cantiere | |
2U | Pulizie cantiere | |
2V | Altre spese di cantiere a fronte di esigenze prevedibili |
(*) Il pagamento dell’impresa «cliente» alla società factor o all’istituto di credito avviene verso conti correnti non dedicati; il pagamento della società di factor e dell’istituto di credito all’impresa «fornitrice» avviene verso conti correnti dedicati.