ACCORDO FRA
ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBUCA ITAUANA E
IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE RELATIVO AL PROGRAMMA DEL
LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A MONTEROTONDO
II Governo della Repubblica ltaliana ed ii Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare,
con riferimento all'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra ii 10 maggio 1973;
in considerazione del fatto che ii Consiglio del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare ha deciso di creare gruppi di ricerca in Italia e che ii Governo italiano ha dichiarato di essere pronto a fornire al Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare dei locali adeguati siti a Monterotondo come descritto nell'Allegato 1;
manifestando la propria disponibilita a concludere un accordo per definire i privilegi e le immunita del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare in relazione ai suoi gruppi di ricerca operanti a Monterotondo ed a regolamentare le questioni derivanti dalla sua creazione, ai sensi dell'articolo XI dell'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare;
hanno convenuto quanta segue:
Articolo I Definizioni Parte I
Ai fini del presente Xxxxxxx:
(a) per "Xxxxxxx di Laboratorio" si intende l'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra ii 10 maggio 1973 e relativi emendamenti;
(b) per "Laboratorio" si intende ii Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare;
(c) per "Programma" si intende ii Programma di Ricerca del Laboratorio creato a Monterotondo e stabilito nei locali e strutture di cui all'Allegato 1;
(d} per "Governo" si intende ii Governo della Repubblica ltaliana;
(e) per "Agenzia" si intende qualsiasi organismo designato dal Governo;
(f) per "Membri del Personale" si intendono i membri del personale del Laboratorio, ai sensi del Regolamento sul Personale, comandati in Italia;
(g) per "Stato membro" si intende uno Stato parte all'Accordo di Laboratorio;
(h) per "Rappresentanti degli Stati membri" si intendono i capi delle delegazioni degli Stati membri, i loro supplenti e consulenti che partecipano alle riunioni organizzate dal Programma o dal Laboratorio in Italia;
(i) per "Direttore Generale" si intende ii Direttore Generale del Laboratorio o la persona di cui al comma 1(b} dell'Articolo VII dell'Accordo di Laboratorio;
(j) per "Esperto" si intende una persona che non faccia parte del personale, nominata dal Consiglio o dal Direttore Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per canto del Laboratorio.
Articolo II
Programma del Laboratorio di Monterotondo
Parte II:
(1) II Governo mettera a disposizione del Laboratorio, per fungere da sede del Programma, locali e strutture adeguate necessarie per la creazione e la gestione del Programma. Detti locali e strutture saranno forniti a titolo gratuito ad eccezione dei costi di cui alla Parte IV del presente Xxxxxxx. L'esatta collocazione e le dimensioni dei locali e delle strutture figurano nell'Allegato I al presente Xxxxxxx. Questa sede, ove ii Laboratorio espleta le funzioni per le quali e stato creato, sara pasta sotto ii controllo e l'autorita del Laboratorio.
(2) II Laboratorio avra diritto di dotarsi di un regolamento interno, applicabile a detti locali e strutture, mirante a creare le condizioni necessarie per facilitare l'esercizio delle sue funzioni. II Governo adottera tutte le misure necessarie per facilitare la creazione ed ii funzionamento del Programma.
Parte Ill:
II Governo, o l'Agenzia da esso designata, manterra titolo su tutti gli edifici ed i materiali messi a disposizione del Laboratorio dal Governo o dalla sua Agenzia designata di cui all'Allegato I, fatto salvo ii diritto esclusivo del Laboratorio di decidere sulla gestione ed ii funzionamento del Programma.
Parte IV:
(a) II Laboratorio sosterra ii costo della manutenzione ordinaria dei locali e di tutti i servizi di comunicazione e pubblica utilita di cui alla Parte V del presente Xxxxxxx.
(b} II Governo xxxx responsabile della prevenzione e della riparazione dei danni strutturali e delle modifiche e ristrutturazioni dei locali di cui alla Parte II che si renderanno necessarie ed in conformita con i piani convenuti di concerto dal Governo e dal Laboratorio. Dette opere saranno effettuate in modo tale da non impedire l'espletamento dei compiti del Laboratorio.
Articolo Ill
Servizi pubblici
Parte V:
II Governo fara sl che le autorita competenti forniscano al Laboratorio i servizi pubblici necessari, ivi compresa la fornitura di elettricita, acqua, gas, fognature, servizi postali, telefonici, internet, di trasporto locale e di raccolta dei rifiuti e servizi anti-incendio. Detti servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle Amministrazioni pubbliche italiane.
In caso di interruzione o di minaccia di interruzione di detti servizi, le autorita italiane competenti considereranno le esigenze del Laboratorio di eguale importanza rispetto a quelle delle Amministrazioni pubbliche essenziali del Governo ed adotteranno le relative misure al fine di far sl che non venga pregiudicata !'opera del Laboratorio. Al fine di garantire la continua erogazione di elettricita in una qualsiasi fase di interruzione del servizio, ii Governo sara responsabile dell'installazione e della manutenzione speciale, nell'ambito del Programma, delle necessarie attrezzature per l'erogazione di elettricita in casi di emergenza.
Parte VI:
Su richiesta, ii Laboratorio consentira ai rappresentanti debitamente autorizzati dei competenti organismi che erogano servizi pubblici di ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e ripristinare servizi, condotte, e fognature nell'ambito del Programma a condizioni che non impediscano l'espletamento delle funzioni del Laboratorio.
Articolo IV
Privilegi ed immunita
Parte VII:
lmmunita dalla giurisdizione e dalla esecuzione
(a) La sede del Laboratorio, quale definita nella Parte II del presente Xxxxxxx, e inviolabile.
(b) Nessun agente o funzionario della Repubblica ltaliana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica ltaliana puo entrare nella sede del Laboratorio per esercitarvi le proprie funzioni senza ii consenso del Direttore Generale. In caso di calamita naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attivita ufficiale del Laboratorio, ii consenso del Direttore Generale si considera presunto.
(c) II Direttore Generale impedira che ii Laboratorio divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della liberta personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica ltaliana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.
(d) I beni di proprieta del Laboratorio ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono esenti da sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altro atto coattivo di natura civile o amministrativa sempreche i beni e gli archivi siano direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali del Laboratorio.
(e) II Laboratorio non gode dell'immunita dalla giurisdizione e dalla esecuzione se ha espressamente rinunciato all'immunita nei seguenti casi particolari:
(i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o e utilizzato per conto del, Laboratorio ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;
(ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformita al Regolamento sul Personale, senza la clausola arbitrale di cui all'Articolo XIII;
(iii) in relazione all'esecuzione di un lodo arbitrale reso ai sensi dell'Articolo XIII del presente Xxxxxxx;
(iv) nel caso di un ordine di pignoramento di salario, stipendio ed emolumenti dovuti dal Laboratorio ad un membro del suo personale;
(v) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dal Laboratorio.
(f) Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Accordo di Laboratorio o dal presente Xxxxxxx, le attivita del Laboratorio concernenti ii Programma a Monterotondo saranno regolate dalla legislazione italiana. II Laboratorio avra facolta di definire direttive di ricerca, operative nell'ambito della sede, per l'esecuzione completa ed indipendente delle proprie funzioni, tenendo conto delle direttive nazionali ed internazionali a tal fine che non dovrebbero, tuttavia, essere meno severe di quelle del Paese ospite. II Governo ed ii Laboratorio si consulteranno al fine di evitare incompatibilita fra i regolamenti del Laboratorio e le direttive nazionali ed internazionali. II Laboratorio garantira l'incolumita del suo personale e la sicurezza dell'ambiente.
Parte VIII:
Nell'ambito del Programma, ii Laboratorio puo effettuare tutte le attivita atte a promuovere le sue funzioni quali definite all'Articolo II dell'Accordo di Laboratorio. In particolare, potra convocare riunioni nella sede del Programma o, di concerto con le autorita italiane competenti, in un altro luogo sito in Italia. II Governo cooperera a tal fine con ii Laboratorio per mettere a disposizione le strutture necessarie. Con riferimento alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio ed al trasferimento dei suoi documenti, ii Laboratorio godra di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo alle altre organizzazioni internazionali. Non sara applicata alcuna censura alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio effettuate tramite un qualsiasi mezzo di comunicazione.
Articolo V Responsa bilita Parte IX:
(a) Responsabilita giuridica internazionale
In ragione delle attivita del Laboratorio sul suo territorio ii Governo non dovra incorrere in alcun tipo di responsabilita giuridica internazionale per atti o omissioni del Laboratorio o dei suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei limiti delle loro funzioni. Qualora una richiesta venga tuttavia avanzata nei confronti del Governo, esso avra diritto di fare ricorso contro ii Laboratorio.
(b) Assicurazione per responsabilita
II Laboratorio dovra disporre di una assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilita ai sensi del presente Xxxxxxx.
Articolo VI
Parte X:
(1) Liberta dalle restrizioni valutarie
II Laboratorio potra ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti; potra disporre liberamente di essi per qualsiasi fine di cui all'Accordo di Laboratorio e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi obblighi.
(2) Disposizioni doganali e imposizione fiscale
{a) Merci e materiali di qualsiasi tipo importati o esportati dal Laboratorio necessari per la creazione e la gestione del Programma e per l'esercizio delle attivita ufficiali dello stesso saranno esenti da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione, ad eccezione di quegli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi, e da tutti i divieti e le restrizioni sulle importazioni e sulle esportazioni. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto si applichera alle importazioni di beni e materiali di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. L'importazione di materiale biologico pub essere soggetto a restrizioni, ivi compresa la quarantena in conformita alle disposizioni generalmente applicate in materia di sanita e fito-sanita, ed alle esenzioni concesse in base ad una procedura da concordarsi fra ii Governo e ii Laboratorio.
Le strutture per la quarantena potranno essere situate nei locali del Laboratorio.
(b) Le merci importate esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Xxxxxxx non saranno vendute o cedute ad un terzo salvo che le autorita italiane abbiano fornito ii loro previo accordo ed i dazi, le imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore delle merci, si applicheranno ii valore al momenta della cessione e le aliquote in vigore a quel momenta.
{c) In particolare, ii Laboratorio sara esente da dazi doganali ed altri prelievi, proibizioni e restrizioni sLill'importazione di un numero di automobili non superiore a tre che siano strettamente necessarie ai suoi scopi ufficiali e dei loro pezzi di ricambio.
II Laboratorio sara altresl esente dalle tasse automobilistiche per i veicoli registrati in una serie
speciale.
II carburante ed i lubrificanti per detti veicoli potranno essere acquistati in regime di esenzione
dalle imposte secondo le quantita ed i tassi generalmente concessi alle missioni diplomatiche in Italia.
II Laboratorio potra disporre liberamente di detti veicoli tre anni dopo la loro importazione senza alcuna proibizione, restrizione, dazio doganale o altra imposta.
Parte XI:
Esenzione dalle imposte
{a) II Laboratorio, le sue proprieta ed i suoi beni, nei limiti delle sue attivita ufficiali, saranno esenti da tutte le imposte dirette e dalle tasse dovute a Stato, Regioni, Province e Comuni.
{b) II Laboratorio godra della non imponibilita sul valore aggiunto per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi alla attivita istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per acquisti rilevanti si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.
{c) Le esenzioni non saranno accordate in relazione a imposte che sono in realta soltanto oneri per i servizi pubblici resi al Laboratorio.
Articolo VII
Notifica delle nomine
Parte XII:
II Laboratorio informera ii Governo qualora un membro del personale assuma o rinunci ai suoi compiti presso ii Laboratorio in Italia. lnoltre, ii Laboratorio dietro richiesta inviera al Governo una lista di tutto ii personale ad esso assegnato in Italia indicando in ciascun caso se la persona e un cittadino italiano o residente permanente in Italia.
Prima di impiegare una persona che si trova al momenta in territorio italiano, ii Laboratorio dovra fare in modo di accertarsi che detta persona non sia presente in Italia in violazione delle relative leggi in materia di immigrazione o non sia soggetta ad alcuna proibizione ad assumere un impiego in Italia. Qualora ii Governo determini che una qualsiasi unita di personale si trovasse al momenta dell'impiego in violazione delle leggi in materia di immigrazione o soggetta a detta proibizione, ii Laboratorio ed ii Governo dovranno consultarsi al fine di concordare su un rimedio appropriato, ivi compreso, se necessario, la cessazione di detto impiego.
Membri del Personale
Parte XIII:
(a) I membri del personale del Laboratorio nonche gli Esperti godono nel territorio e nei riguardi della Repubblica ltaliana di:
(i) immunita dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti
nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
(ii) immunita dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, fatto salvo ii controllo per motivi di sicurezza.
{b) In particolare, i membri del personale del Laboratorio, nonche gli Esperti che non abbiano la cittadinanza italiana:
{i) saranno esenti dagli obblighi del servizio nazionale;
{ii) saranno immuni, cosl come i loro coniugi e relativi familiari a carico, dalle restrizioni in materia di immigrazione e dalla registrazione a carico degli stranieri. Ai coniugi ed ai relativi familiari a carico del personale del Laboratorio reclutato a livello internazionale, che sono residenti in Italia, sara accordata la possibilita di assumere un impiego in Italia;
{iii) avranno gli stessi privilegi in materia di facilitazioni di cambio accordati agli agenti diplomatici in conformita alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche;
{iv) avranno, cosl come i loro coniugi e relativi familiari a carico, le stesse facilitazioni in materia di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionali.
(c) I membri del personale del Laboratorio avranno diritto di importare in franchigia doganale e senza altre proibizioni o restrizioni, dal Paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini, ii loro mobilio e altri effetti personali, ivi compresa una automobile entro sei mesi dal momenta in cui prendono servizio in Italia, in uno o piu invii. Pertanto saranno autorizzati ad importare in esenzione da imposta i pezzi di ricambio che si renderanno necessari per questi beni.
(d) In base alle condizioni e alla procedura definite dal Consiglio del Laboratorio, i membri del personale e ii Direttore Generale del Laboratorio sono soggetti ad una imposta interna effettiva, a beneficio di EMBL, sugli stipendi ed emolumenti pagati dal Laboratorio. I membri del personale e ii Direttore Generale del Laboratorio anche se cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, nonche gli Esperti che non sono cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, sono esentati dalle imposte dirette sugli stipendi ed
emolumenti corrisposti dal Laboratorio. Tuttavia, tali stipendi ed emolumenti rilevano ai fini della determinazione dell'imposta dovuta sui redditi provenienti da altre fonti.
(e) Gli Esperti in missione per ii Programma, i Rappresentanti degli Stati membri, nonche, i funzionari in visita impiegati da un'altra componente del Laboratorio, godranno dei privilegi e delle immunita di cui ai precedenti commi (a) (i) e (ii), (b) (iii) e (iv).
(f) Le esenzioni ai sensi della presente Parte non si applicheranno agli oneri che altro non sono se non corrispettivi per servizi resi.
(g) i privilegi e le immunita previsti nella presente Parte non si applicheranno al personale impiegato per servizi locali del Laboratorio da fornitori esterni di servizi.
(h) Ogni anno ii Laboratorio comunichera al Governo la lista dei membri del personale e degli Esperti ai quali si applicheranno le disposizioni della presente Parte.
(i) L'immunita dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, ne in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica. II Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita civile verso terzi allo scopo di garantire ii risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
Parte XIV:
Fatta salva la Parte XIII (b} (ii}, ii Governo facilitera l'entrata, la residenza in, e la partenza dall'ltalia di tutte le persone di cui alla Parte XIII e, se necessario, delle loro famiglie e degli appartenenti alle loro famiglie. Le autorita italiane competenti forniranno a tutti coloro che rientrano in queste categorie i visti necessari senza oneri ii piu sollecitamente possibile ed accorderanno loro altresl la necessaria assistenza nella fase di transito.
Articolo VIII Direttore Generale Parte XV:
(a) II Direttore Generale del Laboratorio gode, nel territorio della Repubblica ltaliana, della immunita dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunita non si estende all'immunita dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sara necessaria una separata rinuncia.
(b) II Direttore Generale che non sia cittadino italiano o residente permanente in Italia da data anteriore alla sua nomina gode, oltre che della immunita prevista alla lettera (a), delle seguenti immunita e privilegi:
(i) immunita dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare;
(ii) le stesse agevolazioni doganali riguardo al proprio bagaglio personale che sono accordate agli agenti diplomatici sul territorio della Repubblica ltaliana;
(iii) inviolabilita dei documenti ufficiali in suo possesso;
(iv) esenzione per lui e per i familiari a carico delle misure restrittive relative all'immigrazione;
(v) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente.
(c) II Direttore Generale del Laboratorio, che sia cittadino italiano da una data anteriore a quella della sua nomina, gode, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunita prevista alla lettera (a), dei seguenti privilegi ed immunita:
(i) immunita dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica ltaliana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore a tre anni;
(ii) le stesse agevolazioni doganali riguardo al proprio bagaglio personale che sono accordate agli agenti diplomatici sul territorio della Repubblica italiana;
(iii} inviolabilita dei documenti ufficiali in suo possesso;
(iv) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione in Italia limitatamente, pero, alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario accordato ai membri delle missioni diplomatiche.
(d) L'immunita dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo canto, ne in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica. II Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilita civile verso terzi, allo scopo di garantire ii risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.
Articolo IX
Parte XVI
Oggetto dei privilegi e delle immunita
L'oggetto dei privilegi e delle immunita accordati dal presente Xxxxxxx ai membri del personale ed Esperti del Laboratorio e esclusivamente quello di garantire al meglio la gestione del Laboratorio e l'indipendenza delle persone a cui sono accordati.
Fatti salvi i privilegi e le immunita accordate dal presente Xxxxxxx, tutti coloro che godono di detti privilegi ed immunita hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica ltaliana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.
Parte XVII:
II Direttore Generale ha ii diritto ed ii dovere di rinunciare alle immunita, eccetto la sua, quando ritiene che esse ostacolino la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Laboratorio.
Parte XVIII:
II Laboratorio cooperera in qualsiasi momenta con le autorita competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunita e facilitazioni di cui al presente Xxxxxxx.
Articolo X Comunicazioni e trasporti Parte XIX:
(a) Tutte le comunicazioni dirette al Laboratorio, o a membri del personale del Laboratorio nella
sede del Programma, e tutte le comunicazioni ufficiali esterne del Laboratorio, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo trasmesse, non saranno soggette alla censura o a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza.
(b) II Laboratorio avra diritto di utilizzare codici ed inviare e ricevere comunicazioni ufficiali per corriere o in bolgette sigillate, in quanto sono estesi ad essi gli stessi privilegi ed immunita accordati al corriere ed alle bolgette diplomatiche.
(c) Xxxxxx in questa Parte xxxx interpretato in modo tale da precludere l'adozione delle precauzioni in materia di sicurezza che ii Governo ed ii Laboratorio devono concordare.
(d) La presente Parte xxxx altresl applicata alle pubblicazioni, ai registri informatici, alle fotografie, ai film ed alle registrazioni sonore.
Articolo XI
Assistenza sanitaria e previdenza sociale
Parte XX
(a) Nella misura in cui ii Laboratorio gestisce un sistema di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, ii Laboratorio, ii suo Direttore Generale ed i membri del personale saranno esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorita nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale. Tuttavia, i membri del personale possono versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste.
(b) E' possibile stipulare accordi complementari ad hoc al fine di consentire al Direttore Generale e ai membri del personale di beneficiare delle prestazioni previste dal Sistema Sanitario Nazionale italiano.
(c) Le disposizioni della lettera a) della presente Parte si applicano ai familiari, salvo nel caso in cui essi esercitino un'attivita lavorativa all'esterno del Laboratorio o un'attivita autonoma e possano beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale previste dalla legislazione italiana.
Articolo XII
Collegamento con ii Governo
Parte XXI
II Governo designera una autorita competente al fine di cooperare con ii Direttore del Programma in relazione a tutte le questioni relative alla amministrazione e gestione del Programma.
Articolo XIII Contratti Parte XXII
(a) II Laboratorio potra inserire in tutti i contratti scritti di diritto privato da esso sottoscritti,
diversi da quelli conclusi in conformita ai Regolamenti sul Personale, una clausola arbitrale in base alla quale le controversie che insorgono in relazione all'interpretazione o alla esecuzione del contratto potranno, su richiesta di una delle due Parti, essere sottoposte ad arbitrato. Questa clausola di arbitrato specifichera ii metodo di nomina degli arbitri, la legge applicabile ed ii Paese ove gli arbitri avranno sede. La procedura arbitrale sara quella del Paese ove hanno sede gli arbitri.
(b) L'applicazione del lodo arbitrale sara regolata dalle norme in vigore nello Stato in cui esso viene fatto eseguire.
Articolo XIV
Controversie fra ii Laboratorio ed ii suo personale
Parte XXIII
Le controversie che dovessero insorgere fra ii Laboratorio ed ii suo personale saranno composte in conformita ai Regolamenti in materia di personale del Laboratorio.
Articolo XV
Composizione delle controversie
Parte XXIV
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del presente Xxxxxxx, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalita convenuta, xxxx, su richiesta di una delle due Parti, sottoposta ad un tribunale arbitrale. II Laboratorio ed ii Governo designeranno ciascuno un arbitro ed i due arbitri cosl designati eleggeranno un terzo arbitro che fungera da presidente del tribunale.
Qualora entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrate, una delle due Parti non abbia designate un arbitro, una delle due Parti puo chiedere al Presidente della Corte lnternazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura sara applicata se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, ii terzo non sia stato ancora eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituira ii quorum e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sara stabilita dal tribunale le cui decisioni, ivi comprese quelle concernenti la sua costituzione, procedura, giurisdizione e la ripartizione delle spese di arbitrate fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le Parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sara determinata sulla stessa base di quella dei giudici ad hoc della Corte lnternazionale di Giustizia.
necessari.
Articolo XVI
Xxxxxxx supplementari
Parte XXV
II Governo ed ii Laboratorio potranno stipulare quegli accordi supplementari che si renderanno
Articolo XVII
Entrata in vigore
Parte XXVI
II presente Xxxxxxx entrera in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalita richieste dai rispettivi ordinamenti interni.
Articolo XVIII Revisione e cessazione Parte XXVII
delle due
(a) I negoziati per la revisione o cessazione del presente Xxxxxxx avranno luogo su richiesta di una Parti contraenti.
Xxxxxxx
(b) Qualora questi negoziati non abbiano portato, dopa un anno, ad una intesa, ii presente potra essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.
Articolo XIX Durata dell'Accordo Parte XXVIII
fino a che
Fatte salve le disposizioni del comma (b) dell'Articolo XVIII, ii presente Xxxxxxx restera in vigore ii Laboratorio manterra ii Programma in Italia.
Parte XXIX
Dalla data della sua entrata in vigore, ii presente accordo sostituisce l'Accordo tra ii Governo della Repubblica ltaliana e ii Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare a Monterotondo, con allegati , fatto a Roma ii 29 giugno 1999.
t �
italiano,
Fatto a/lt/tltl il 1,.o1t.).1 e a R,� ii � �r{> 2.1in due originali nelle lingue inglese ed entrambi i testi centi egualmente fede.
Per ii Gover o e�lla Repubblica ltaliana
\JV
Per ii Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare
Allegato 1. EMBL Strutture e Locali accessori Edificio 21
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00
00015 Monterotondo (RM), Italy European Molecular Biology Laboratory
Tel: x00 00000 00000
Fax: x00 00000 00000 Website: xxx.xxxx.xx
--Locali Tecnici