Contract
Bando di concorso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale sul tema "Evoluzione dei paradigmi civilistici e innovazioni tecnologiche. Le risposte del diritto al potere della tecnica” – Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata – settore scientifico disciplinare IUS/01 (Diritto privato).
Decreto Rettorale n. 184 del 18.05.2021.
Art. 1 Oggetto
1. È indetta la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di durata annuale per lo svolgimento di attività di ricerca come di seguito specificato:
Programma di ricerca: | Evoluzione dei paradigmi civilistici e innovazioni tecnologiche. Le risposte del diritto al potere della tecnica |
Descrizione sommaria dell’attività di ricerca: | La ricerca, muovendo dall’analisi empirica delle odierne innovazioni tecnologiche, è volta da un lato ad indagare la «resistenza» o meno – alla nuova realtà informatica e digitale – dei paradigmi, degli schemi concettuali e dei criteri di indagine ereditati dalla tradizione civilistica italiana (e.g., concetti di validità, di atto, di «programma», di autonomia, di fattispecie e di effetto), dall’altro, a costruire, sul piano giuridico, risposte adeguate alla potenza non arginabile della tecnologia che si struttura come potere spontaneo, decentrato, sociale; e che – negli studi più recenti di diritto, sociologia del diritto e filosofia del diritto – entra in competizione con i modelli della sovranità statuale, promuove una dilatazione semantica del fenomeno giuridico, finisce per annacquare il concetto stesso di «giuridicità». Si prenderanno in esame i nodi più problematici del rapporto tra diritto civile e innovazioni tecnologiche. Istituti e questioni come – ad esempio – i diritti della personalità (in specie, il diritto all’identità personale e il diritto all’oblio), la responsabilità civile, la nozione di contratto e l’adempimento dell’obbligazione oggi si confrontano con le caratteristiche della tecnologia blockchain, con i registri distribuiti o DLT (Distributed Ledger Technology), con l’intelligenza artificiale, con il fenomeno delle transazioni effettuabili senza costi di intermediazione mediante software distribuiti, noti come smart contracts. È, questo, uno scenario che offre agli attori del mercato digitale – nei settori più vari – sicurezza e calcolabilità, infondendo un senso di fiducia e di libertà di iniziativa che genera un consenso immediato e condiviso. Di qui l’idea di un «diritto» o di un potere, per così dire, «parallelo» al diritto statuale. La ricerca – che nell’individuare vecchi e nuovi paradigmi si aprirà ad altre discipline – sarà volta a proporre soluzioni tecniche coerenti con il quadro normativo vigente ricorrendo ai comuni criteri di interpretazione della legge oggi in uso tra gli operatori del diritto; soluzioni innovative, suggerite anche dalla comparazione con indirizzi di pensiero di altre esperienze giuridiche, che siano tuttavia compatibili con i principi del nostro |
sistema giuridico; soluzioni radicali che, prendendo atto dell’esistenza di lacune, vuoti, incongruenze presenti nel nostro ordinamento, prospettino l’introduzione di nuove norme e la modificazione di discipline legislative ritenute ormai inadeguate alla realtà contemporanea dell‘homo digitalis. | |
Ulteriori indicazioni sul programma di ricerca: | L’assegno di ricerca si inserisce nell’ambito del progetto “Diritto e Innovazione: Italia e Cina di fronte alle sfide della globalizzazione” finanziato dal Miur (“Dipartimenti di Eccellenza”) – CUP D84I18000300001. L’assegnista dovrà collaborare alle iniziative di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza previste dal progetto, con particolare riferimento all’implementazione della piattaforma web. È richiesta la stretta collaborazione con il responsabile scientifico dell’assegno, anche in funzione della partecipazione ad ulteriori progetti ed attività che saranno individuati, compatibilmente con la tematica dell’assegno di ricerca. L'attività preponderante di ricerca sarà effettuata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata. Sarà cura del responsabile scientifico del progetto concordare le modalità logistiche della collaborazione e i giorni di presenza dell'assegnista presso la sede. |
Struttura di afferenza: | Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata |
Responsabile scientifico: | Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Professore di I Fascia di Diritto privato (IUS/01) |
Settore scientifico disciplinare: | IUS/01 – Diritto privato |
Numero di assegni: | 1 |
Durata: | 1 (uno) anno |
Prove di selezione: | La data, l’ora e la sede del colloquio saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università al link xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- ricerca/bandi-assegni-ricerca con contestuale comunicazione via e- mail a ciascuno dei candidati |
2. L’Ateneo applica i principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori e Codice di Condotta per l’assunzione dei Ricercatori, disponibili sul sito di Ateneo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxx/xxx0x/xxx0x-xxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx.
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento dell’assegno di ricerca coloro che abbiano conseguito la Laurea Magistrale o Laurea equivalente o il Diploma di Laurea
del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, corredata da un curriculum scientifico- professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca.
2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne l’equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione. I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, secondo le vigenti norme in materia di ammissione di studenti stranieri a corsi di studio delle Università italiane.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
4. Per partecipare al presente bando, inoltre, è necessario possedere i seguenti requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici;
b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c. possedere adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri.
5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante comunicazione all’indirizzo e-mail eletto nella domanda di partecipazione.
Art. 3 Domanda e termine
1. La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il form online disponibile al seguente link xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/, selezionando Università degli Studi di Macerata – Bandi/Calls. La procedura di presentazione telematica della domanda dovrà essere completata, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nel sito istituzionale dell’Ateneo.
2. Costituiscono altresì cause di esclusione automatica alla procedura selettiva:
- la mancanza della firma autografa e/o digitale del candidato sul modello di domanda;
- la mancanza dei requisiti generali di ammissione di cui all’art. 2 del presente bando;
- il mancato pagamento del contributo di partecipazione al concorso di cui al successivo comma 8;
- il mancato rispetto delle modalità di presentazione indicate al comma 1 del presente articolo.
3. Il bando sarà reso pubblico sul sito web dell’Ateneo (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx- e-concorsi/finaziamenti-ricerca/bandi-assegni-ricerca), sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (xxxx://xxxxx.xxxx.xx) e sul sito dell’Unione Europea (xxxx://xx.xxxxxx.xx), nonché sul portale PICA xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx/.
4. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua italiana, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa (ad esclusione della lettera e):
a. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico, l’eventuale numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica;
b. (se cittadini italiani) il Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
c. di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
d. il diploma di Laurea posseduto, il titolo della tesi, il nome del relatore, nonché la data di conseguimento, la votazione conseguita e l’Università sede del corso;
e. l’eventuale diploma di Dottore di ricerca posseduto, il titolo della tesi, il nome del coordinatore nonché la data di conseguimento del diploma e l’Università sede amministrativa del corso di dottorato ovvero il titolo accademico equipollente conseguito presso un’Università straniera;
oppure, nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente,
richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai documenti (copia del titolo accademico accompagnato da copia della traduzione legalizzata, nonché certificato con indicazione delle prove sostenute e relativa valutazione, accompagnato anch’esso da copia della traduzione legalizzata) utili a consentire alla Commissione giudicatrice la dichiarazione di equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione (i documenti dovranno essere presentati secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 3);
f. l’/gli eventuale/i assegno/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
g. di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di impegnarsi a rinunciarvi in caso di superamento della presente procedura selettiva;
h. l’eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione di cui al comma 6, art. 2 del presente bando;
i. di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all’art. 22 (Assegni di ricerca) e all’art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui alla successiva lett. j) del presente comma, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando;
j. di non essere personale di ruolo presso università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, comma quarto, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
k. di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo;
l. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria posizione di cui alle lettere g), h), i), j) nonché della residenza e/o del recapito;
m. i cittadini stranieri debbono dichiarare altresì la cittadinanza di cui sono in possesso, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
n. di aver preso visione ed attenersi alla normativa vigente in materia di assegni di ricerca, richiamata nel presente bando.
5. I candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero dovranno allegare alla domanda una traduzione in italiano del titolo di studio estero, corredata da autodichiarazione relativa alla conformità all’originale della traduzione stessa. Il titolo di studio estero può essere dichiarato ammissibile dalla Commissione giudicatrice, ai soli fini dell’ammissione alla selezione.
6. Il vincitore, nel caso in cui abbia conseguito il titolo di studio all’estero, dovrà trasmettere all’Ufficio, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di ammissione,
l’originale della traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese che ha rilasciato il titolo, secondo le norme vigenti in materia, entro 60 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione, a pena di decadenza dal diritto alla stipula del contratto.
7. I candidati diversamente abili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta dell’eventuale ausilio necessario per poter sostenere le prove.
8. I candidati sono tenuti, pena l’esclusione dalla selezione, a versare entro il termine di scadenza utile per la presentazione della domanda, € 15,00 quale contributo alle spese concorsuali, da effettuarsi tramite il sistema di pagamento PagoPA nel portale dei pagamenti al seguente link: Portale dei pagamenti UNIMC (scegliere “pagamento spontaneo” – indicare come “motivo pagamento” l’opzione “Contributo spese assegni di ricerca – partecipazione bando concorso” e scrivere nella causale “Assegno di Ricerca IUS/01”).
9. Alla domanda i candidati dovranno allegare:
a. il proprio curriculum scientifico-professionale, firmato e datato;
b. l’elenco di tutti i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione e delle pubblicazioni. In caso di pubblicazioni a più nomi, si richiede di dichiarare il contributo individuale apportato;
c. le pubblicazioni di cui al precedente punto b) su supporto informatico;
d. fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
e. fotocopia del codice fiscale;
f. copia della ricevuta di versamento di € 15,00 di cui al precedente comma 8.
10. I titoli dei quali i candidati richiedono la valutazione debbono essere posseduti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande.
11. Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva potranno essere oggetto, da parte dell’Università di Macerata, di idonei controlli circa la veridicità degli stessi.
12. Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi indetti dall’Università degli Studi di Macerata.
13. Oltre ai casi espressamente previsti quali cause di esclusione, non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, della documentazione e delle dichiarazioni indicate nel presente articolo. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata esclusa sarà data comunicazione a mezzo e-mail, all’indirizzo eletto in sede di domanda.
14. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni, da parte del candidato, della propria residenza e del recapito indicati nella domanda, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4 Commissione esaminatrice
selezione e formazione della graduatoria di merito
1. La Commissione, nominata dal Rettore, è composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori e dei ricercatori universitari designati dal Consiglio di Dipartimento.
2. La selezione è per titoli e colloquio.
3. Saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione i seguenti elementi (verificabili dai titoli di studio e/o professionali dichiarati nel curriculum):
• possedere una comprovata esperienza di ricerca nell’ambito tematico oggetto del presente bando;
• possedere pubblicazioni scientifiche in materia di diritto civile, che comprovino attitudine alla ricerca in ambito contrattuale e nella prospettiva della responsabilità civile;
• esperienze pregresse di studio e di ricerca scientifica compiuta all’estero;
• possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
• possedere conoscenza, almeno buona, dei principali programmi informatici;
• eventuali ulteriori esperienze di ricerca come borse di studio o contratti pregressi saranno valutati se strettamente attinenti al progetto di ricerca;
• eventuali ulteriori esperienze extraaccademiche saranno valutate se attinenti al programma di ricerca.
4. Il possesso del titolo di Dottore di ricerca in ambito giuridico privatistico – ovvero titolo equivalente conseguito all’estero – costituisce titolo preferenziale.
5. La Commissione giudicatrice definirà gli specifici range di punteggio ai criteri di selezione sopradetti prima dell’esame delle domande di partecipazione.
6. La valutazione dei titoli è effettuata prima del colloquio.
7. Per sostenere la prova suddetta i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
8. La mancata presentazione al colloquio di ammissione sarà considerata come rinuncia al concorso.
9. La Commissione giudicatrice redige appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
10. La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante l’esame dei titoli e il colloquio, che il candidato possieda le conoscenze necessarie per svolgere la ricerca finalizzata allo studio del tema: Evoluzione dei paradigmi civilistici e innovazioni tecnologiche. Le risposte del diritto al potere della tecnica.
11. Al termine dei lavori la Commissione formulerà, per ciascun candidato, un giudizio complessivo, che viene registrato a verbale, e redigerà una graduatoria di merito, designando il vincitore.
12. La graduatoria di merito è approvata con Decreto del Rettore, è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul sito dell’Ateneo.
13. Sono considerati idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100. A parità di merito è preferito il candidato più giovane d’età.
14. Al candidato utilmente collocato nella graduatoria verrà data comunicazione scritta dell’attribuzione dell’assegno.
15. Nel caso di rinuncia dell’assegnatario prima dell’inizio dell’attività o di risoluzione per ingiustificato mancato inizio dell’attività di ricerca, l’assegno può essere conferito ai candidati che siano risultati idonei secondo l’ordine di graduatoria.
Art. 5
Stipula del contratto e interruzioni
1. L’assegno di cui al presente bando ha durata annuale.
2. L’Assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è conferito con contratto di diritto privato, nel quale sono indicati i diritti e gli obblighi contrattuali. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.
3. L’importo lordo percipiente annuo dell’assegno è di € 19.367,00 e il pagamento è effettuato in rate mensili.
4. Il vincitore designato che non accetti l’assegnazione del contratto entro il termine indicato dall’amministrazione e/o non inizi l’attività di ricerca entro il termine previsto decade dal diritto all’assegno. Eventuali differimenti della data di inizio verranno consentiti esclusivamente al vincitore che, alla data di ricezione della comunicazione del conferimento dell’assegno, documenti di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.
5. Il soggetto beneficiario del differimento del termine di inizio di attività è tenuto ad esibire all’Amministrazione un certificato dell’autorità medica che giustifichi il differimento. Il titolare dell’assegno dovrà comunque iniziare l’attività di ricerca il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di differimento.
6. L’attività di ricerca potrà essere interrotta, previa comunicazione, qualora l’assegnista documenti di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave, documentate da apposito certificato medico da esibire all’Amministrazione.
7. L’intera durata dell’assegno non può essere ridotta a causa delle interruzioni previste dal precedente comma.
8. Durante il periodo di interruzione dell’attività di ricerca viene sospesa l’erogazione del relativo assegno.
9. Non costituisce sospensione e conseguentemente non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.
Art. 6
Valutazione dell’attività di ricerca
1. Il titolare dell’assegno, entro 30 giorni dal termine dell’assegno, è tenuto a presentare al Consiglio della struttura presso cui ha svolto la ricerca una relazione scritta sull’attività svolta, accompagnata dal parere del docente responsabile. Il Consiglio esprimerà una valutazione in merito all’attività di ricerca.
Art. 7
Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni
1. Gli assegni di ricerca possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili. La durata complessiva degli assegni di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
2. L’assegno non può essere cumulato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del titolare dell’assegno.
3. Il beneficiario dell’assegno non può cumularlo, a pena di decadenza, con i proventi da attività professionali o da rapporto di lavoro subordinato svolti in modo continuativo.
4. L’assegno di ricerca non può essere conferito, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, al personale di ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, comma quarto, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.
5. L’assegno di ricerca può essere conferito, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle indicate nel comma precedente, che si collochino in aspettativa senza assegni presso l’Amministrazione di appartenenza per tutto il periodo di durata del contratto di cui all’articolo 5 del presente bando.
6. L’assegno di ricerca non può essere conferito, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, a coloro che sono iscritti, per tutto il periodo di durata del contratto di cui all’articolo 5 del presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero e a master universitari.
7. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l’assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento/Centro di ricerca o altra struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
8. L’assegno di ricerca non può essere conferito ai titolari di contratti di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010, presso l’Ateneo di Macerata o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al presente articolo, per un periodo che, sommato alla durata del contratto di cui al presente bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
9. L’attività di ricerca è sospesa nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e per malattia debitamente comprovate, fermo restando che l’intera durata dell’assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.
Art. 8
Diritti e doveri dei titolari degli assegni
1. Il titolare dell’assegno di ricerca ha diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, delle Strutture e delle attrezzature della Struttura presso la quale opera e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti nella struttura stessa.
2. Al titolare dell'assegno può essere affidata, previo parere favorevole del responsabile della ricerca e autorizzazione del Consiglio della struttura di afferenza, una limitata attività didattica secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.
3. La struttura presso la quale il titolare dell’assegno svolge la propria attività ha il dovere di vigilare affinché il cumulo delle attività didattiche eventualmente affidate a qualunque titolo al titolare dell’assegno sia tale da non pregiudicare il proficuo svolgimento delle attività di ricerca.
4. Compatibilmente con l’attività di ricerca assegnata e previa autorizzazione scritta del responsabile della ricerca, vistata dal Direttore della Struttura, il titolare dell’assegno di ricerca può partecipare all’esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all’Università e alla ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari.
5. Il titolare dell’assegno può essere autorizzato, previo parere favorevole del responsabile della ricerca e del Consiglio di Dipartimento, a svolgere parte dell’attività di ricerca all’estero presso una o più qualificate università o enti di ricerca. La spesa aggiuntiva è a carico delle strutture proponenti. Il titolare dell’assegno deve ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso suddette strutture di ricerca all’estero.
Art. 9
Il Responsabile Scientifico della ricerca
1. Il Responsabile Scientifico della ricerca è il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Professore di I Fascia in Diritto privato (IUS/01) presso il Dipartimento di Giurisprudenza, sotto la cui direzione debbono svolgersi le attività scientifiche.
Art. 10
Recesso e risoluzione del rapporto contrattuale
1. In caso di recesso dal contratto, il titolare dell’assegno di ricerca è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni.
2. In caso di mancato preavviso l’Università ha il diritto di trattenere all’assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
3. Il titolare dell'assegno decade dal medesimo, con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
a. mancata accettazione dell'assegno entro il termine comunicato;
b. ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
c. ingiustificata interruzione dell'attività;
d. violazione del regime delle incompatibilità;
e. giudizio negativo sull’attività di ricerca espresso dalla struttura di appartenenza durante il periodo della collaborazione, su proposta del responsabile scientifico;
f. altre gravi inadempienze, su proposta motivata del responsabile della ricerca, approvata dal Consiglio della struttura di afferenza.
4. In caso di violazione del regime delle incompatibilità, il titolare dell’assegno è tenuto a restituire i ratei già percepiti relativi al periodo in cui è insorta l’incompatibilità.
5. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
Art. 11
Trattamento fiscale e previdenziale
1. Xxxx assegni attribuiti ai sensi del presente bando si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
2. In materia di astensione obbligatoria per maternità si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari di assegno, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 e del GDPR UE 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
ART. 13
Responsabile del procedimento
1. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, Area Ricerca – Ufficio Ricerca Scientifica e Dottorato, T 0733.258.2843 – e-mail xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx
Art. 14 Rinvio normativo
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.
Dato in Macerata.
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse