INTESA
INTESA
tra
il Ministero dell’Istruzione, nella persona del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, sentito il Capo di Gabinetto
e
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.- SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto istruzione e ricerca
LE PARTI PRENDONO ATTO
che in data 3 agosto 2020 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità ex art. 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, (di seguito, DL 69/2013) del personale ATA reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui all’articolo 1, commi 619-622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
che con il CCNI sottoscritto in data 3 agosto 2020 (CCNI 2020) è stato integrato il Titolo III del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019 ed è stata disciplinata la mobilità del personale ATA reclutato con le procedure di internalizzazione ed assunto, a decorrere dal 1° marzo 2020, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale del collaboratore scolastico per gli anni scolastici previsti dal CCNI 2019;
che l’articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha autorizzato il Ministero dell'istruzione, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021, al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolastici assunti, a decorrere dal 1° marzo 2020, in esito alla procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del DL 69/2013, nonché di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria;
che la norma introdotta dalla legge n. 178 del 2020 modifica il quadro operativo originariamente previsto dal CCNI del 03 agosto 2020.
IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE SI IMPEGNA
a promuovere l’adozione di soluzioni anche normative finalizzate a consentire che alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno prevista dal citato articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si accompagni l’attivazione di un’adeguata dotazione organica aggiuntiva, nonché a verificare soluzioni normative finalizzate a consentire il trattamento del personale soprannumerario attraverso le procedure dell’organico di fatto.
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SI IMPEGNANO
a sottoscrivere un accordo integrativo al CCNI sottoscritto in data 3 agosto 2020, che preveda:
1. l’inserimento, nelle graduatorie di istituto finalizzate all’individuazione del soprannumerario, del personale destinatario della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno previsto dal citato articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
2. la partecipazione del personale di cui al punto 1), qualora individuato come soprannumerario, alle conseguenti procedure di mobilità a domanda o d’ufficio previste dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019.
LE PARTI CONCORDANO
in merito alla necessità di prevedere nella nuova redazione del CCNI relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25
1. forme di salvaguardia del diritto al rientro nella sede di precedente titolarità per coloro che siano stati individuati come soprannumerari per effetto della trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno di cui al citato articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
2. forme di riconoscimento al personale internalizzato del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali prima dell’espletamento delle procedure di internalizzazione.
AI PREDETTI FINI LE PARTI CONDIVIDONO LA SEGUENTE IPOTESI NEGOZIALE
concernente l’integrazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità ex
art. 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, (di seguito, DL 69/2013) del personale ATA reclutato ai sensi e per gli effetti delle procedure di selezione di cui allo stesso articolo 58, indetta con D.D.G. 2200/2019, nonché del personale di cui all’articolo 1, commi 619-622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sottoscritto in data 03/08/2020, per la durata del vigente CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto il giorno 6 marzo 2019 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione in sede di negoziazione integrativa nazionale
ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
1. Al fine di rispettare il contingente di organico di cui all’articolo 58, comma 5 ss., del decreto legge n. 69 del 2013 e di evitare che l’applicazione dell’articolo 1, comma 964, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 non consenta la corretta gestione delle situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale, il personale destinatario della trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno di cui al citato articolo 1, comma 964, della legge n. 178 del 2020, in deroga all’articolo 1, comma 6, del CCNI 2020, è inserito nella graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
2. Il personale di cui al comma 1, qualora risultante in soprannumero sull’organico di diritto dell’istituzione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022, in assenza di ulteriori posti disponibili, partecipa alle conseguenti procedure di mobilità a domanda o d’ufficio, secondo le ordinarie modalità previste dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 6 marzo 2019. Fatto salvo quanto previsto per le categorie di cui all’articolo 40, comma 2, del CCNI del 6 marzo 2019, detto personale è graduato sulla base del punteggio conseguito in base all’Allegato E del CCNI sottoscritto in data 6 marzo 2019.
3. La mancata presentazione della domanda comporta in ogni caso il trasferimento d’ufficio secondo il punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto.
Roma, 20 maggio 2021
Per l’Amministrazione Per le Organizzazioni Sindacali
Firmato digitalmente da
Firmato digitalmente da XXXXXXX XXXXXXX C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
F.L.C.-C.G.I.L
C.I.S.L. Scuola
XXXXXXXXX XXXXXXXX
CN = XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXX 20.05.2021 13:04:30 UTC
Federazione U.I.L. Scuola R.U.A.
XXXXXXXX XXXXXX
S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L.
20.05.2021 12:13:43
UTC
Firmato da:XXXXXX XXXXXXXXX
FEDERAZIONE GILDA-UNAMDaSta: 20/05/2021 19:44:15