REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI
Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acque SpA nella seduta del 25 Luglio 2016, modificato con determina del Amministratore Delegato del 25 ottobre 2016, del 15/05/2017, del 5/09/2017, del 28/06/2018, del 14/12/2018 e del 08/07/2019 ai sensi dell’art.30, comma 2 del Regolamento stesso.
Entrato in vigore dal 02/11/2016 per le attività di qualifica dei fornitori e da gennaio 2017 per le procedure di individuazione del contraente.
Rev.5 del 08/07/2019
SOMMARIO
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 4
TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE 9
Sezione I – Appalti di Lavori, Servizi e Forniture 9
Art. 6 - Modalità di affidamento e sistemi di individuazione degli operatori economici
Art. 7 - Affidamento diretto 10
Art. 8 - Acquisti per beni di largo consumo 12
Art. 9 - Incarichi professionali 12
Art. 9 Bis - Incarichi fiduciari 13
Art. 10 - Procedimento di Appalto – Commissione, sedute, comunicazioni 14
Sezione II – Criteri di Aggiudicazione 15
Art. 11 - Scelta Procedura e figura del Responsabile del Procedimento 15
Art. 12 - Aggiudicazione con criterio del prezzo più basso 15
Art. 13 - Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 13 bis – Offerte anomale 17
Capo II – Gestione Fornitori 18
Sezione I – Procedura con sistemi di qualificazione 18
Art. 14 - Sistema di qualificazione 18
Sezione II – Albo dei Fornitori ex art. 134, d. lgs. n. 50/16 19
Art. 16 - Valutazione Fornitori 20
Capo III – Normativa in materia di Pubblicità 22
Art. 17 - Pubblicità – Appalti ordinari 22
Art. 18 - Pubblicità – Sistema Qualificazione 23
TITOLO III – ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ 22
Art. 19 - Autorizzazione per i contratti da stipulare 22
Art. 20 - Attivazione della procedura 23
TITOLO IV – IL CONTRATTO D’APPALTO 25
Art. 22 - Capitolati generali societari di Appalto - Capitolato d’oneri - Capitolato Speciale d’Appalto 25
Art. 24 - Cauzioni definitiva e provvisoria 26
Art. 27 - Forma e contenuto del contratto in funzione dell’importo 29
Art. 28 - Definizione delle controversie 29
Art. 29 - Efficacia del contratto e responsabilità 29
Art. 31 - Entrata in vigore 31
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Scopo del regolamento
1. Acque S.p.A., di seguito denominata Società, è una società a capitale misto pubblico – privato (con socio scelto con gara), al quale è demandata la gestione in esclusiva del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Basso Valdarno. Per tale qualità essa opera nei c.d. “Settori Speciali”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito richiamato anche solo come: Codice degli Appalti e delle concessioni.
2. Con riferimento ai contratti di appalto connessi alla gestione del servizio idrico integrato, la Società è pertanto:
- tenuta ad applicare, per appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la disciplina di cui al d. lgs. n. 50/16 nella parte applicabile ai settori speciali;
- nella facoltà di adottare, per appalti sotto tale soglia, un proprio Regolamento, disciplinante le procedure di affidamento e le modalità di contrattazione degli appalti lavori o di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell’ art. 36, comma 8, del d. lgs. n. 50/16.
3. Gli appalti c.d. “estranei” di lavori, servizi e forniture (cioè non ricompresi nell’ambito applicativo sancito dall’art. 117 del d. lgs. n. 50/16, elencati nell’allegato B al presente regolamento) non sono disciplinati dal d. lgs. n. 50/16, avuto riguardo alla natura di ‘impresa pubblica’ di Acque: il presente regolamento non si applica anche a tali contratti, i quali non sono soggetti al Codice degli appalti e delle concessioni. Per gli stessi trovano applicazione le disposizioni della procedura aziendale interna.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua una disciplina omogenea per tutti i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture. Tali procedimenti sono suddivisi nelle seguenti categorie:
(a) Appalti correlati alla gestione istituzionale del servizio idrico integrato (c.d. rientranti nei settori speciali), di importo pari o superiore alla vigente soglia di rilevanza comunitaria 🡺 in relazione ai quali trova applicazione il d.lgs 16 aprile 2016, n. 50: Acque si conforma al presente regolamento per quanto non espressamente disciplinato nel d. lgs. n. 50/16;
(b) Appalti correlati alla gestione istituzionale del servizio idrico integrato (c.d. rientranti nei settori speciali), di importo inferiore alla vigente soglia di rilevanza comunitaria 🡺 in relazione ai quali trova applicazione il presente regolamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 8, d. lgs. n. 50/16;
2. In tutti i casi previsti dal presente regolamento, resta salva la facoltà della Società di affidare direttamente l’erogazione di servizi, forniture e lavori (anche se non attinenti ai propri scopi istituzionali) a società partecipate ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d. lgs. n. 50/16.
3. Il presente Regolamento, sarà utilizzato anche in riferimento agli appalti ed ai conseguenti contratti stipulati in veste di ente aggiudicatore dalle Società Collegate e/o Controllate.
4. Pertanto, anche quando la Società non sia normativamente vincolata da regole specifiche in fatto di pubblicità e procedure, questa osserverà criteri di condotta che, in proporzione alla rilevanza economica dello specifico intervento, siano comunque improntati a garantire i principi sopra ricordati, quale Società gestore di pubblico servizio.
Art. 3 – Fonti di disciplina e struttura organizzativa
1. Il presente Regolamento è integrato dai seguenti Allegati, che costituiscono istruzioni operative (come tali, specificano il contenuto del presente regolamento, senza capacità novativa dello stesso):
- REGOLAMENTO COMMISSIONE DI GARA (Allegato A);
- ELENCO APPALTI ESTRANEI (Allegato B);
- NUMERO DELLE DITTE, TIPOLOGIA DEGLI OPERATORI ECONOMICI E MODALITA’ DI INTERPELLO (Allegato C).
- PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEI FORNITORI (Allegato D)
2. La Struttura denominata Gestione Acquisti e Appalti è competente in materia di procedure di selezione del fornitore e di redazione dei conseguenti contratti/ordini, salvo quanto previsto al successivo punto 3.
3. Restano riservate alle Strutture competenti per materia le seguenti attività:
a) l’istruttoria degli affidamenti degli incarichi fiduciari, di cui all’art. 9 bis del presente Regolamento, la cui adozione è di competenza del Presidente o dell’Amministratore delegato;
b) il conferimento del mandato ad avvocati per l’assistenza in giudizio di Xxxxx, di competenza del Presidente o dell’Amministratore delegato o di loro Procuratore;
c) stipula di contratti non soggetti per materia al rispetto delle regole di evidenza pubblica stabilite dal Codice degli appalti, tra i quali, a titolo esemplificativo: sponsorizzazioni, protocolli d’intesa, accordi di programma, contratti conto terzi, vendita di forniture e servizi, concessioni, affitti, contratti infragruppo, contratti concernenti servizi finanziari
relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, o ad operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale.
4. Per le suddette attività, la Gestione Acquisti e Appalti provvederà alla mera registrazione del contratto nel sistema aziendale.
Art. 3 Bis - Acquisti di Gruppo
1. Acque S.p.A. partecipa ai processi di efficientamento ed ottimizzazione del sistema degli acquisti, attuati congiuntamente alle altre Società soggette ad influenza dominante, diretta o indiretta, di Acea S.p.A.. A tal fine Acque S.p.A. può svolgere funzione di centrale di committenza, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per tali Società, ovvero ricorrere alle predette Società, qualora siano queste ultime ad assumere funzione di centrale di committenza.
2. Le determinazioni in merito al ruolo di centrale di committenza, di volta in volta assunto da Xxxxx S.p.A.. e/o dalle Società di cui al comma precedente, saranno direttamente concordate tra l Società interessate, anche tramite comunicazione scritta dei Responsabili del Procedimento.
3. In caso di applicazione del presente articolo, Acque S.p.A. o la Società designata svolgeranno le funzioni di Stazione Appaltante, in nome proprio, per conto delle altre Società committenti interessate, in base a mandato senza rappresentanza. Salvo diversa regolamentazione introdotta nella specifica procedura, i rapporti contrattuali potranno essere disciplinati direttamente tra il o i Fornitore/i prescelto/i e la Committente interessata.
4. E’ condizione necessaria per l’applicazione del presente articolo che le Società interessate alla sua applicazione abbiano adottato un Regolamento coerente con i principi che formano il presente Regolamento.
Art. 4 - Principi generali del regolamento
1. Il presente Regolamento persegue il fine di orientare l’attività contrattuale della Società secondo criteri di unità di indirizzo, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, concorrenza, qualità dei servizi, nel rispetto dei principi del Trattato UE a tutela della concorrenza.
2. L’attività negoziale di Acque persegue i seguenti obbiettivi:
a. Realizzazione della massima economicità ed efficienza.
b. Osservanza della obiettività nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti.
c. Garanzia di conformità e qualità dei beni-servizi-lavori in affidamento.
Art. 5 – Qualificazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Società dovranno possedere:
a. i requisiti generali ex art 80 del Codice degli Appalti;
b. gli ulteriori requisiti, inerenti l’idoneità tecnica necessaria per l’esecuzione delle specifiche tipologie di lavorazione o di fornitura oggetto dell’appalto, inseriti nei capitolati, conformemente a quanto disposto agli artt.134, 135 e 136 del Codice.
TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE CAPO I – PROCEDURA
Sezione I – Appalti di Lavori, Servizi e Forniture
Art. 6 - Modalità di affidamento e sistemi di individuazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici partecipanti ad una procedura di affidamento di appalto di lavori, servizi, forniture, saranno in caso di:
- procedure aperte o ristrette precedute da pubblicazione di bando (senza riferimento ad un sistema di qualificazione), quelli che abbiano fatto domanda di partecipazione o abbiano presentato offerta in risposta al bando pubblico;
- procedure ristrette o negoziate con riferimento ad un sistema di qualificazione, quelli iscritti al sistema di qualificazione, ai sensi dell’art. 134, comma 8, d. lgs n. 50/16;
- ogni altra procedura selettiva, quelli iscritti al sistema di qualificazione di riferimento (se esistente e valevole anche per procedimenti di importo inferiore alla soglia comunitaria) oppure quelli iscritti nell’Albo dei Fornitori di riferimento (se esistente in luogo del sistema di qualificazione).
- affidamento diretto, l’operatore individuato come destinatario di affidamento diretto.
2. Per appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria Acque
S.p.A. utilizza quale ordinaria tipologia di individuazione del contraente la procedura selettiva mediante interpello di più ditte rientranti nel Sistema di Qualificazione disciplinato ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n.50/16, o nell’Albo Fornitori aziendale. Il numero delle ditte interpellabili in funzione dei relativi scaglioni di importi è contenuto nell’Allegato C al presente Regolamento.
3. Le modalità di selezione delle ditte destinatarie di invito sono stabilite dall’articolo 15 “Albo fornitori” del presente Regolamento Gare.
4. Laddove non fossero istituiti appositi Sistemi di Qualificazione, per appalti di importo sopra soglia comunitaria si provvederà con procedura ad evidenza pubblica; laddove non fossero istituiti appositi Sistemi di Qualificazione o Albi per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria si provvederà con procedura ad evidenza pubblica o ricerca di mercato.
5. per lavori, servizi e forniture nei casi di assenza di categoria e nel caso in cui non sia possibile per l’urgenza ricorrere a manifestazione d’interesse, per affidamenti d’importo fino a
€.150.000 si potrà procedere alla stipula del contratto tramite confronto di almeno tre preventivi proposti dalla struttura. Il responsabile del procedimento dovrà motivare le ragioni dell’adozione della procedura di cui sopra e come sono stati individuati i fornitori.
6. Resta salva la facoltà di pubblicare tutti quegli appalti per i quali, indipendentemente dal loro valore, si ritenga opportuno ricorrere al mercato.
Art. 7 - Affidamento diretto
1. Il ricorso all’affidamento diretto rappresenta una modalità eccezionale di acquisizione della prestazione o del bene. Tale procedura è richiesta dal Responsabile di struttura nei limiti delle deleghe assegnate e autorizzata per importi fino ad Euro 20.000,00 dal Direttore Area Acquisti, e per importi superiori dall’ Amministratore Delegato della Società.
2. L’affidamento diretto è processato solo se il Responsabile della struttura richiedente, nella richiesta di acquisto o mediante relazione tecnica, dichiara la congruità del prezzo offerto e dà evidenza, motivando opportunamente, della sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti:
• unicità del fornitore/materiale per comprovati motivi tecnici, correlati alle specifiche esigenze di Acque, riferite anche alla tempistica (rif. lett. a, lett. c e lett. h), nonché per economicità del procedimento di selezione del contraente;
• emergenza per motivi di sicurezza (rif. lett.b);
• ragioni di speciale opportunità (rif. lett.e e lett.i);
• ragioni di speciale convenienza (rif. lett.d, lett.f e lett. g);
• urgenza (rif. lett.b);
A titolo esemplificativo, l’affidamento diretto può essere adottato:
a) quando la concorrenza è assente per motivi tecnici o artistici ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
b) nella misura strettamente necessaria, quando per l’estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili i termini stabiliti per altra procedura di gara non possono essere rispettati;
c) quando la peculiarità della prestazione richiede esperienze professionali e conoscenze specifiche di settore o della Società;
d) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari a quelle effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate o maggiori costi;
e) per gli acquisti di opportunità, quando è possibile, approfittando di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato, purché ricorrano le condizioni di cui all’art. 125, comma 1, lettera F del Codice Appalti;
g) per le tipologie di forniture di beni e servizi che rientrano nelle ipotesi previste al precedente punto d) si potrà provvedere con la stipula di un Accordo Quadro attraverso negoziazione con un unico fornitore previa relazione giustificativa da parte del Responsabile della struttura richiedente;
h) qualora, in risposta a una procedura con indizione di una gara o una diversa procedura selettiva non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura; nella procedura di affidamento diretto non potranno essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell’appalto;
i) quando l’affidamento è destinato a scopi di ricerca;
j) appalti d’importo non superiore a € 5.000 quando l’adozione di procedure di selezione del contraente risulti anti- economica e non competitiva.
3. Il Responsabile della struttura richiedente l’affidamento allegherà alla richiesta di acquisto i documenti tecnici e l’offerta del fornitore al quale propone l’affidamento diretto controfirmandoli per convalida a sistema SRM – sistema informatico dedicato alla gestione delle richieste di acquisto e alle procedure di gara – con l’approvazione del carrello d’acquisto.
Art. 8 - Acquisti per beni di largo consumo
1. Gli acquisti di beni di largo consumo o di facile reperibilità sul mercato o in casi di urgenza dove il modico quantitativo e valore degli stessi rende non competitiva l’adozione della procedura ordinaria e la relativa tempistica, la struttura organizzativa interessata potrà provvedere direttamente all’acquisto presso gli esercenti secondo i limiti sotto indicati.
2. Il valore di detti acquisti è autorizzato fino ad un massimo di 500,00 euro giornalieri per singola fornitura e nei limiti massimi stabiliti negli specifici contratti e/o procedure interne.
Art. 9 - Incarichi professionali
1. Gli affidamenti di prestazioni professionali sotto soglia comunitaria finalizzati alla resa di consulenze aziendali, informatiche e per la formazione professionale, saranno ammessi, di regola, quando all’interno dell’organizzazione è già stato verificato dal richiedente che non è disponibile una figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico o qualora, per particolari situazioni,
si rendesse necessario ottenere pareri di conferma o supporto per particolari conoscenze ed esperienze in materia o rilevanza/novità della questione. Nel caso di richiesta di incarico ad un soggetto in affidamento diretto le motivazioni devono essere indicate nella relazione allegata al flusso approvativo di SRM.
2. In merito agli incarichi di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificati di regolari esecuzioni, studi di fattibilità, indagini geotecniche ed altre prestazioni tecniche, in via ordinaria Acque S.p.A. si affida alla Società di ingegneria partecipata ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 50/16.
Art. 9 Bis - Incarichi fiduciari
1. Il presente articolo si applica agli affidamenti di incarichi professionali specialistici di consulenza, rientranti nell’ambito tipico di una professione intellettuale ordinistica, ed aventi carattere essenzialmente personalissimo e fiduciario, in quanto richiedano valutazioni ad alto tasso di discrezionalità o si concretino in attività non predeterminabili da Acque e quindi rimesse all’autonoma valutazione del professionista.
2. Acque ricorre agli incarichi fiduciari se necessario per sopperire a deficit di competenza interne all’Azienda, ovvero per l’acquisizione di valutazioni particolarmente complesse, oppure di carattere strategico (in quanto riferite a questioni suscettibili di generare contenzioso con l’Azienda).
3.Gli incarichi di cui al presente articolo saranno affidati direttamente dal Presidente o dall’Amministratore delegato, previa motivazione sul carattere fiduciario dell’affidamento e previa valutazione del curriculum del professionista, che denoti la presenza di preparazione ed esperienza professionale adeguate al profilo richiesto per lo svolgimento dell’incarico.
4. Il presente articolo non si applica agli incarichi ad avvocati, per l’assistenza in giudizio di Xxxxx.
Art. 10 - Procedimento di Appalto – Commissione, sedute, comunicazioni
1. In tutte le procedure di gara di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sia ad evidenza pubblica, sia per le quali la Società intende avvalersi di Sistemi di Qualificazione, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento nomina una commissione di gara per la valutazione delle offerte secondo quanto regolamentato con l’Allegato A; in tali casi, la commissione procederà in seduta pubblica. La commissione di gara esemplificativamente procede:
- ad accertare l’integrità formale e la regolarità delle istanze pervenute;
- a verificare, l’ammissibilità o meno delle ditte partecipanti, attraverso la valutazione documentale prevista dalla lettera d’invito o dal bando di gara;
- all’ apertura dei plichi contenenti l’offerta economica;
- alla ricognizione del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell’ offerta economicamente più vantaggiosa.
Al termine delle operazioni di gara, uno dei commissari con funzione di segretario redigerà il verbale di gara che sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento per la determina di aggiudicazione definitiva e la comunicazione dell’esito della gara ai partecipanti.
2. Per appalti inferiori alle soglie comunitarie e di importo superiore ad Euro 40.000,00 nel caso di appalti di forniture e servizi, e di importo superiore ad Euro 150.000= nel caso di appalti di lavori, si procederà come previsto al precedente comma 1;
3. Per appalti di importo pari o inferiore a quelli minimi del comma 2, è possibile, in alternativa:
- procedere in seduta riservata (nel rispetto del principio di trasparenza);
- redigere, in luogo del verbale, una scheda riepilogativa firmata dal Responsabile della Gestione Acquisti e Appalti e da due Membri scelti fra il personale della Società o delle Società controllate, di cui almeno uno con competenze tecniche sugli aspetti qualitativi del prodotto/prestazione offerto, scheda da trasmettere al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento per l’approvazione definitiva di assegnazione e la comunicazione dell’esito della procedura ai
partecipanti.
Sezione II – Criteri di Aggiudicazione
Art. 11 - Scelta Procedura e figura del Responsabile del Procedimento
1. L’Amministratore Delegato riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione. In virtù dell’art. 31, comma 10, del Codice degli Appalti, l’Amministratore Delegato può nominare in detta funzione propri delegati, indicando espressamente in procura i relativi compiti ed importi di competenza per le distinte fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione. Tali soggetti, nell’ambito del presente Regolamento, sono identificati con le seguenti denominazioni: Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione (coincidente anche con il Responsabile della Struttura richiedente), Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione. Un medesimo soggetto procurato può compiere le funzioni di più di una delle tre fasi.
2. Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, in ragione della tipologia di richiesta determina la procedura competitiva da seguire in conformità del presente Regolamento e delle normative vigenti in materia. Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento svolge i propri compiti fino alla sottoscrizione del contratto secondo deleghe e procure.
Art. 12 - Aggiudicazione con criterio del prezzo più basso
1. Per gli appalti c.d. istituzionali di importo superiore alla soglia comunitaria l’adozione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sarà disposta se ricorrono le condizioni previste dall’art. 95 del d. lgs. n. 50/16;
2. Per gli appalti c.d. istituzionali di importo inferiore alla soglia comunitaria, i contratti inerenti l’acquisto di lavori, beni e servizi sono aggiudicati di regola mediante l’utilizzo del criterio del prezzo più basso.
3. Il prezzo più basso potrà essere espresso mediante:
x. xxxxxxx sull’elenco prezzi posto a base di gara;
b. offerta a prezzi unitari;
c. ribasso sull’importo posto a base di gara.
Art. 13 - Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
1. Quando sia imposto dalla normativa, ovvero per motivata scelta dell’Azienda, sarà applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con applicazione della disciplina delle offerte anomale, prevista dall’art. 97 del d. lgs. n. 50/16, secondo le modalità seguenti.
2. Il Responsabile per la fase di Progettazione, nel capitolato speciale di appalto o nelle relazioni tecniche, stabilisce gli elementi/parametri di valutazione dell’offerta a cui si deve attenere la commissione valutatrice.
3. L’identificazione delle varie componenti di valutazione dell’offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all’oggetto dell’appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità. A titolo esemplificativo, gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all’attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza, agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese e ai tempi di consegna e lavorazione.
4. Qualora la natura dell’affidamento lo consenta, nella definizione degli elementi di valutazione dell’offerta potranno essere presi in considerazione anche elementi di sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio energetico, l’utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l’approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l’utilizzo di materiali riciclati, l’introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica. Nei casi in cui è previsto l’impiego diretto di lavoratori, la Società, compatibilmente con la natura del contratto, terrà conto di misure per l’inserimento lavorativo di persone disabili, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori in cassa integrazione.
Art. 13 bis – Offerte anomale
1. Nelle procedure con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, si procederà alla individuazione del criterio del calcolo della soglia di anomalia secondo il criterio sorteggiato in fase di gara, fra quelli indicati ai commi 2, 2-bis e 2-ter dell’ art. 97 del D.Lgs. 50/2016 in ragione del numero dei concorrenti ammessi;
Si procederà quindi:
- a valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a tale soglia, ed, eventualmente a effettuare la verifica di anomalia se ricorrono le condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 97;
- nei casi previsti dal comma 8 del citato art. 97, (per importi inferiori alle soglie comunitarie e che non presentano carattere transfrontaliero) e (previa indicazione di tale facoltà nella documentazione di gara), all’ esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come al punto 1. L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
2. Nelle procedure con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, è considerata anormalmente bassa l’offerta che ottenga almeno i quattro quinti dei punteggi
disponibili, sia per il punteggio relativo al prezzo, sia per la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione. Il calcolo di cui al punto precedente è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
3. La verifica di anomalia è condotta secondo quanto previsto nei commi 4, 5, e 6 dell’art. 97 del d. lgs. 50/16.
4. Acque si riserva di effettuare la verifica di anomalia su qualsiasi altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
5. Prima dell’aggiudicazione acque provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d).
Sezione I – Procedura con sistemi di qualificazione
Art. 14 - Sistema di qualificazione
1. La Società, predilige il ricorso, per i propri affidamenti di lavori, servizi e forniture, a Sistemi pubblici di qualificazione, istituiti ai sensi dell’art. 134 del Codice Appalti.
2. I sistemi di qualificazione potranno essere suddivisi in categorie in base al tipo di appalto per il quale la qualificazione è valida (lavori, beni, servizi) e per fasce di importo, anche inferiori alle soglie comunitarie; ciascuna categoria potrà essere relativa ad uno o più gruppi merce; tale strumento permetterà di dotarsi di un parco di operatori economici di provata affidabilità
preventivamente e specificamente qualificati riducendo altresì i tempi delle procedure di affidamento.
3. Ciascun Sistema sarà appositamente regolamentato, tramite il “REGOLAMENTO DEI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE”, ove saranno indicati:
- i requisiti generali e speciali che i fornitori dovranno possedere per essere iscritti ed essere invitati a procedura ristretta o negoziata o a diversa procedura selettiva (i requisiti speciali di qualificazione - inerenti la capacità tecnica/organizzativa e quella economico/finanziaria - sono stabiliti di concerto tra la struttura tecnica della società, e la funzione Acquisti);
- in base agli importi da aggiudicare, il numero delle imprese da invitare. Si precisa che il numero delle imprese da invitare ad una procedura selettiva coincidono con quelli previsti al successivo art. 15 per un “Albo Fornitori”;
- meccanismi di esclusione o penalizzazione in caso di inadempimenti delle imprese nelle fasi di qualificazione, aggiudicazione ed esecuzione.
4. L’ istituzione di un sistema di qualificazione non è vincolante per l’ adozione della procedura di scelta del fornitore: su indicazione del Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione, il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento potrà infatti ricorrere alle altre procedure previste dal Regolamento, senza che per questo le ditte qualificate ed iscritte nel sistema di qualificazione abbiano titolo per procedere a richieste di danni o pretese di compensi di qualsiasi natura.
5. Le richieste di iscrizione ai Sistemi di Qualificazione procederanno mediante registrazione online sul portale fornitori di Acque S.p.A. seguendo le regole ivi pubblicate; le modalità di iscrizione sono disciplinate da apposito regolamento anch’esso disponibile sul portale fornitori della Società.
Sezione II – Albo dei Fornitori ex art. 134, d. lgs. n. 50/16
Art. 15 - Albo fornitori
1. Gli Albi Fornitori sono istituiti per categorie d’acquisto esclusivamente per fasce di importo inferiori alle soglie comunitarie; gli Albi non saranno istituiti per quelle categorie per le quali siano presenti sistemi di qualificazione di cui al precedente articolo 14, istituiti anche con riferimento a fasce di importo inferiori alle soglie comunitarie.
2. Gli operatori Economici iscritti agli Albi fornitori, saranno utilizzati per l’espletamento delle procedure selettive di cui all’art. 36, comma 8 del d. lgs. n. 50/16.
3. Anche gli Albi dei fornitori saranno istituiti per ciascuna categoria d’acquisto, la quale farà riferimento ad uno o più Gruppi Merce omogenei in base alla tipologia di attività espletate o prodotti forniti.
4. Gli operatori interessati potranno fare richiesta di iscrizione agli albi mediante registrazione online sul portale fornitori di Xxxxx S.p.A. seguendo le regole ivi pubblicate; le modalità di iscrizione, sono disciplinate da apposito regolamento anch’esso disponibile sul portale fornitori della Società.
5. L’elenco delle ditte da invitare ad ogni singola Procedura Selettiva, è approvato dal Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, qualora non sia fornito in automatico dal sistema (SQM – Sistema informatico per la gestione della qualifica e valutazione dei Fornitori) come definito all’Allegato C del presente regolamento.
6. In relazione ad ogni singola procedura, i fornitori da invitare saranno individuati secondo una delle modalità alternative riportate nell’Allegato C.
Art. 16 - Valutazione Fornitori
1. I Fornitori che eseguono prestazioni di lavori, servizi o forniture sono, di norma annualmente, valutati dalla Società sulla base di campagne avviate da Gestione Acquisti e Appalti con i propri
valutatori interni. La valutazione è avviata a livello di Categoria di Acquisto e il punteggio che ne deriva applicato alla categoria stessa. Le valutazioni saranno verbalizzate.
2. Per ciascuna categoria di acquisto la valutazione prevede un punteggio minimo di 50 punti in base ai parametri di cui all’Allegato D.
3. In relazione alle valutazioni espresse dai Responsabili del procedimento per la fase di esecuzione dei contratti e dal Responsabile della Gestione Acquisti e Appalti e debitamente motivate durante la fase istruttoria, si procederà all’aggiornamento del punteggio dei fornitori. I fornitori con punteggio inferiore a 50 punti saranno sospesi dal sistema; ai fornitori destinatari di sospensione sarà data relativa comunicazione a firma dell’Amministratore Delegato o suo Procuratore.
4. L’applicazione della sanzione di cui sopra spetterà all’Amministratore Delegato o suo Procuratore ad esito della campagna di valutazione. Eventuali richieste di riammissione saranno valutate dall’Amministratore Delegato o suo Procuratore decorsi 12 mesi dalla data di sospensione.
5. Negli stessi termini e modalità previsti dai commi precedenti si procederà in caso di mancata presentazione di offerte o manifestazione di interesse a seguito di invito per tre volte consecutive; la sospensione del fornitore per lo specifico albo sarà comminata ad esito di verifica annuale.
CAPO III – NORMATIVA IN MATERIA DI PUBBLICITÀ
Art. 17 - Pubblicità – Appalti ordinari
1. Per appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, qualora la Società non si avvalga di propri albi fornitori o di Sistemi di Qualificazione, ma intenda ricorrere al mercato si provvederà alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del committente e qualora di interesse rilevante si potrà pubblicare anche sul portale internet dell’Osservatorio Regionale, e su un quotidiano o a attivare ricerche di mercato specifiche.
Art. 18 - Pubblicità – Sistema Qualificazione
1. Il sistema di qualificazione sarà pubblicato per ogni tipologia di appalto (di lavori, di servizio e di fornitura) nel rispetto di quanto disposto dall’art. 128 del Codice degli Appalti e disciplinato da apposito regolamento, denominato Regolamento dei Sistemi di Qualificazione.
TITOLO III – ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’
Art. 19 - Autorizzazione per i contratti da stipulare
1. La stipula dei contratti è competenza e responsabilità dell’Amministratore Delegato o suo Procuratore, secondo i limiti per materia e per procura previsti con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento è deputato pertanto alla scelta del contraente in base alle norme di legge e al presente Regolamento, con il potere di indizione delle procedure di gara, di aggiudicazione delle medesime, di sottoscrizione, modificazione, risoluzione dei relativi contratti, nonché in genere è chiamato a vigilare sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme in materia di appalti, ivi compreso il dovere/responsabilità di attivare presso le competenti autorità le denunce o comunicazioni che fossero necessarie/opportune nell’esercizio della citata funzione. Tale funzione non è subdelegabile a terzi né a dipendenti di Gestione Acquisti e Appalti. Il Presidente di gara trasmetterà al Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento i verbali di gara e le eventuali osservazioni o rilievi affinché egli adotti la relativa determina e le conseguenti azioni.
3. Per quanto concerne la specifica procedura vigente in materia di autorizzazioni si elencano di
seguito gli elementi minimi che ogni richiesta di attivazione del contratto dovrà contenere:
a. il fine che il contratto intende perseguire;
b. l’oggetto del contratto e le relative specifiche tecniche idonee all’identificazione inequivocabile del bene/servizio/lavoro a cui si riferisce;
c. la disponibilità economica nel budget o POT assegnato;
d. la stima dei costi o dei ricavi derivanti dal contratto;
e. la nomina del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto.
f. durata;
Con esclusivo riferimento ai lavori dovrà altresì prevedere:
g. la nomina del Direttore Xxxxxx;
h. la nomina del Coordinatore della sicurezza qualora previsto;
i. il verbale di validazione del Progetto;
j. la dichiarazione di disponibilità delle aree ed espletamento procedura espropriativa.
4. La responsabilità delle dichiarazioni rese su tale richiesta di attivazione della procedura, ricadono sul richiedente e firmatari della stessa. Tali richieste devono comunque essere controfirmate dal Responsabile della struttura richiedente o suo delegato, a convalida e conferma delle dichiarazioni ivi contenute.
Art. 20 - Attivazione della procedura
1. Spettano ai Responsabili delle strutture richiedenti e al Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (REC), risultanti dall’organigramma aziendale per tempo vigente, i compiti rispettivamente di attivazione e gestione dell’attività oggetto del contratto, ivi compresa la predisposizione ed approvazione di capitolati speciali e relazioni tecniche descrittive. Eventuali deleghe devono essere comunicate alla struttura Acquisti e Appalti. Nella richiesta di attivazione del procedimento competitivo o dell’affidamento diretto tramite flusso informatico SRM andrà indicato anche il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto (REC).
2. Il Richiedente riceverà anche per e-mail, il diniego della richiesta presentata ovvero la conferma della conclusione dell’iter procedurale, di avvenuta aggiudicazione e quindi copia del contratto registrato in SAP (sistema informatico della Società). Sarà poi cura del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto la gestione del contratto stesso, in particolare, a titolo esemplificativo:
a. Liquidare le fatture relative alla prestazione.
b. Verificare la correttezza della prestazione.
c. Rilevare l’applicazione delle penali previste nel contratto o le non conformità.
d. Richiedere la proroga o la modifica del contratto.
e. Monitorare la scadenza, attivando una nuova richiesta nei tempi congrui per l’aggiudicazione ad un nuovo fornitore.
f. Rilascio dei Certificati Lavori Eseguiti e tutte le comunicazioni dovute all’Anac attraverso la procedura informatica.
3. Il mancato inoltro della richiesta di attivazione della procedura in tempo utile per l’espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento, è responsabilità esclusiva della struttura competente.
TITOLO IV – IL CONTRATTO D’APPALTO CAPO I – FORMA E CONTENUTI
Art. 21 - Contratto
1. Il contratto è predisposto secondo i contenuti previsti nei capitolati generali/schema di contratto o nei capitolati speciali della specifica procedura di affidamento.
Art. 22 - Capitolati generali societari di Appalto - Capitolato d’oneri - Capitolato
Speciale d’Appalto
1. La predisposizione dei Capitolati speciali di appalto o capitolati d’oneri, deve rispettare le linee guida presenti negli elaborati predisposti e approvati dalla Società (capitolati generali societari di appalti).
2. I singoli capitolati speciali di appalto o d’oneri, per la stipulazione di uno specifico contratto, sono predisposti dalla struttura richiedente, precostituendone il contenuto contrattuale specifico e le condizioni tecniche, economiche ed organizzative specifiche necessarie alla scelta del contraente.
3. Gli stessi sono approvati dal Responsabile della struttura richiedente prima della procedura di gara o della stipulazione del contratto; ai medesimi fanno capo le responsabilità da essi derivanti.
4. Gli elaborati di gara sono altresì integrati con i Capitolati Generali societari d’Appalto depositati presso Gestione Acquisti e Appalti che redige tutti i contratti/ordini.
Art. 23 - Durata
1. I contratti devono avere termini e durata certa. Di norma non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovo. La durata del contratto può altresì essere legata all’esaurimento dell’importo.
2. Sono ammesse, previa istruttoria di Gestione Acquisti e Appalti le proroghe del contratto secondo la disciplina del quinto d’obbligo ovvero le proroghe del contratto che, alla scadenza, abbia ancora capienza economica.
3. I contratti pluriennali devono, preferibilmente, contenere a favore della Società la clausola di recesso anticipato senza oneri aggiuntivi. E’ ammesso prevedere, quando ve ne siano i presupposti, la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per il terzo contraente.
4. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i nove anni, salvo diversa motivata determinazione, contenuta nell’autorizzazione alla stipulazione del contratto.
5. Salvo il rispetto dei limiti di cui al comma precedente, il rinnovo dei contratti è ammesso solo per periodi non superiori a quello originario del contratto prorogato.
Art. 24 - Cauzioni definitiva e provvisoria
1. E’ di norma dovuta cauzione provvisoria, pari al 2% del valore dell’appalto, in tutte le procedure superiori a 40.000,00 euro.
2. E’ di norma prevista cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento del contratto/ordine. Sono esonerati dall’obbligo di prestare la cauzione definitiva le Società partecipate, le imprese comuni costituite dalla Società con altri soggetti aggiudicatori, gli esercenti libere professioni, nonché i soggetti affidatari di incarichi di progettazione di importo a base d’asta inferiore a Euro 40.000,00; la cauzione può non essere richiesta per gli affidamenti di forniture servizi e lavori di importo a base d’asta inferiori ad Euro 40.000,00.
3. Le cauzioni, provvisoria e definitiva, sono costituite ai sensi degli artt. 93 e 103 del d. lgs. n. 50/16 e secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.M. 123/2004 e potranno essere ridotte del 50% in presenza di certificazione di qualità.
4. La misura della cauzione definitiva, per i contratti di servizi e forniture laddove non determinata diversamente, sarà pari 10% dell’importo contrattuale, mentre per i contratti di lavori sarà determinata ai sensi dell’art.103 del codice degli appalti
5. Lo svincolo o la restituzione della cauzione definitiva è effettuato da Gestione Acquisti e Appalti previa nulla osta rilasciato in forma scritta dal Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione del Contratto, ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.
6. In caso di inadempimento o ritardo nell’esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione provvede ad informare Xxxxxxxx Acquisti e Appalti affinché attivi la procedura di escussione della cauzione definitiva segnalando all’unità Legale l’eventuale necessità di azioni ulteriori di risarcimento del danno.
7. Per importi superiori a Euro 40.000,00 e comunque non eccedenti Euro 150.000,00 sarà esclusa la cauzione definitiva solo dove espressamente richiesto dal Responsabile della struttura richiedente.
Art. 25 - Assicurazioni
1. Nel caso in cui la natura dell’appalto lo richieda, i Capitolati d’appalto o le Relazioni Tecniche dovranno prevedere la presentazione di idonee garanzie assicurative (tipo Polizze CAR) che garantiscano la Società verso Terzi e per danni a persone, cose o opere della Società. In relazione alle caratteristiche di ogni affidamento il Responsabile della struttura richiedente dovrà stabilire i massimali delle coperture assicurative RCT e RCO richieste per l’esecuzione del lavoro da acquisire. Tali coperture assicurative sono allegate al fascicolo del contratto di appalto.
2. Le polizze di cui trattasi vanno prodotte integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Le polizze di assicurazione non devono prevedere fattispecie di rischi esclusi e/o di inoperatività/inefficacia della copertura non compatibili
e/o in insanabile contrasto con la tipologia delle prestazioni e/o con le modalità e/o il luogo di loro esecuzione.
3. Per gli appalti di servizi e forniture le polizze potranno essere stipulate “ad hoc” per ogni affidamento oppure potranno essere accettate polizze già in essere tra l’aggiudicatario e la propria compagnia di assicurazione mediante presentazione di appendice alle polizze stesse con specifico riconoscimento della Società come terzo in relazione all’oggetto dell’appalto a cui si riferisce.
Art. 26 - Penali
1. Nei capitolati speciali o d’oneri sarà prevista, quando la tipologia dell’appalto lo richieda, l’applicazione di penali all’appaltatore disciplinandone altresì espressamente la modalità di quantificazione e applicazione.
2. Le penali potranno essere stabilite, a titolo esemplificativo, per ritardo, per prestazione non conforme a standard predeterminati nel capitolato, per errori o omissioni del fornitore nell’esecuzione della prestazione. La necessità di penali specifiche dovrà essere manifestata dal Responsabile apicale richiedente in sede di presentazione del capitolato o relazione tecnica.
3. Nel caso di servizi, lavori o fornitura e posa in opera con impiego prevalente di manodopera, l’importo delle penali non potrà superare il 10% del fatturato del mese precedente alla contestazione della penalità. In tale evenienza verranno pertanto ridotte fino all’importo massimo consentito.
4. Qualora il valore delle penali irrogate superasse il 10% dell’importo contrattuale, sarà prevista in sede contrattuale a favore della Società specifica clausola risolutiva espressa, fatta salva la facoltà di richiedere l’ulteriore risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri sostenuti, che dovessero derivare in dipendenza dell’inadempimento stesso. Gestione Acquisti e Appalti segnalerà le dette casistiche all’unità legale.
Art. 27 - Forma e contenuto del contratto in funzione dell’importo
1. La stipulazione del contratto potrà avvenire tramite scrittura privata mediante la sottoscrizione di contratto tipo, capitolato speciale di appalto o d’oneri, se presente, nonché di tutti gli elementi che hanno contribuito alla formulazione dell’offerta (ad esempio elenco prezzi, listini, schede tecniche).
2. Potrà essere ritenuta valida la sottoscrizione mediante scambio di corrispondenza, preventivi, ordini sottoscritti e tutto ciò che è consentito dagli usi del commercio a condizione che siano riportati almeno i seguenti requisiti: i dati completi del fornitore, l’oggetto e modalità della prestazione, il prezzo, la tracciabilità ove richiesta, la durata ed eventuali penali.
3. Il contratto deve contenere la clausola di divieto di cessione - integrale o parziale - del medesimo, fatto salvo quanto previsto all’art.106 del Codice Appalti.
4. I crediti e i debiti derivanti dai contratti con Xxxxx S.p.A. non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all’incasso se non previa autorizzazione scritta di Xxxxx S.p.A. .
Art. 28 - Definizione delle controversie
1. Qualora non espressamente derogato, per la definizione delle controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro ove ha sede Legale Acque S.p.A. salvo necessità specifiche e motivate.
Art. 29 - Efficacia del contratto e responsabilità
1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo alla Società all’atto della stipulazione definitiva. Fino a tale momento gli atti del procedimento possono essere in ogni momento revocati dal Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento.
2. Nell’ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, si dovranno attivare le procedure per la risoluzione d’ufficio del contratto su iniziativa del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto e previa segnalazione all’unità Legale.
3. In caso di inadempimento, salvo il diritto della Società al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Società.
4. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all’interesse della Società, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto può richiedere che l’esecuzione, ove possibile, avvenga con mezzi propri, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell’originario contraente le maggiori spese ed i danni.
Art. 30 - Norme Finali
1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione cui sono demandate le modifiche sostanziali del medesimo.
2. Modifiche di carattere meramente operativo che non incidono sui principi regolatori ovvero degli scaglioni di importo riportati nell’Allegato C o dei parametri di valutazione dei fornitori riportati nell’Allegato D allegati al presente regolamento possono essere apportate mediante determina dell’Amministratore Delegato.
3. Le modifiche delle soglie di rilevanza comunitaria, disposte dalle direttive e dai regolamenti europei, in quanto di diretta applicazione nell’ordinamento giuridico, sono immediatamente recepite dall’Azienda, previa diramazione delle opportune istruzioni dell’Amministratore Delegato.
Art. 31 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione e comunque a decorrere dalla data stabilita con Determina dell’Amministratore Delegato.
Composizione e funzioni
1. Per tutte le tipologie di appalti di lavori beni e servizi affidati attraverso procedure previste all’ art. 10 commi 1 e 2 del presente Regolamento, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento nomina un’apposita Commissione di gara. La commissione di gara è responsabile all’effettuazione della procedura di gara. La Commissione opera in modo collegiale, con la presenza di tutti i membri (anche avvalendosi di procedure telematiche che consentano di lavorare a distanza, e che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni). In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.
2. Nel caso in cui il criterio di individuazione della migliore offerta sia quello della offerta economicamente più vantaggiosa, si provvede anche alla nomina, da parte Responsabile per la fase di affidamento, della Commissione Tecnica Valutatrice delle offerte, che provvede esclusivamente alla valutazione degli aspetti tecnici dell’ offerta e alla attribuzione dei coefficienti di valutazione di tali criteri, secondo le modalità stabilite negli atti di gara. Le norme di nomina e funzionamento di tale ultima Commissione, sono quelle sotto riportate, in forza di quanto previsto dal comma 13 dell’ art. 77 del D.Lgs. 50/2016 , che prevede la non applicazione di tale articolo alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 del Xxxxxx (contratti inerenti i settori speciali).
3. Nei casi di cui all’ art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il metodo di individuazione della soglia di anomalia è sorteggiato dal Presidente della Commissione di Gara, in presenza degli altri Membri della Commissione, in seduta pubblica, prima dell’apertura delle offerte, fra quelli elencati al citato comma 2.
4. Sia la Commissione di Gara sia la Commissione Tecnica Valutatrice delle Offerte sono composte da un numero dispari di membri effettivi variabile, da tre a cinque, di cui uno con funzioni di presidente, e con un numero di supplenti preferibilmente pari a quelli effettivi; i membri supplenti non partecipano alle sedute. I componenti della Commissione Tecnica Valutatrice delle
Offerte non devono avere svolto né possono svolgere, con riferimento all’affidamento di cui si tratti, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo.
5. Sia la Commissione di Gara sia la Commissione Tecnica Valutatrice delle Offerte sono nominate dal Responsabile per la fase di affidamento, con apposita lettera di nomina (allegato Fac simile), dove verranno attribuite le funzioni di Presidente, di commissari effettivi e di commissari supplenti. La nomina della Commissione Tecnica Valutatrice delle Offerte deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte stesse; la notifica deve essere effettuata con congruo anticipo antecedentemente al giorno stabilito per la gara.
6. Nel caso in cui, pur avendo scelto quale criterio di individuazione della migliore offerta quello del prezzo più basso, la gara preveda una valutazione anche qualitativa del prodotto offerto in termini di rispondenza con i criteri minimi fissati dal capitolato, sulla base della quale procedere alla ammissibilità dell’ offerta, nella Commissione di Gara, dovranno risultare presenti Membri in possesso di particolari conoscenze specifiche sugli aspetti qualitativi del prodotto/prestazione di servizi offerto scelti dal Responsabile per la fase di affidamento, sentito il Dirigente Competente.
7. Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, su indicazione del Presidente di gara, richiederà al Responsabile del Procedimento per la Fase di Progettazione/Responsabile di Struttura, una valutazione di congruità per tutte le offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell’art. 13 bis del presente Regolamento.
8. La Commissione di Gara e quella Tecnica Valutatrice delle Offerte, per le attività istruttorie o preparatorie, qualora le competenze possedute risultino strumentali al perseguimento di un interesse specifico e garantiscano l’ottenimento dei migliori risultati possibili in termini di efficienza, potrà essere coadiuvata da personale tecnico, ferma restando la competenza esclusiva della Commissione per le attività di giudizio.
9. Il giorno della gara il Presidente della Commissione di Gara provvederà a verificare la presenza dei commissari di cui all’atto di nomina. Qualora rilevasse l’assenza di uno dei membri effettivi provvede alla sua sostituzione con il supplente indicato nell’atto di nomina.
10. Individuato il seggio di gara effettivo il Presidente verifica che non sussistano cause di
incompatibilità tra i membri della commissione e l’esercizio delle loro funzioni, ne dà atto nel verbale di gara.
11. Sono idonei d’ufficio ad essere nominati in Commissione di Gara con funzioni di commissario i dipendenti che in organigramma risultano essere assegnati a Gestione Acquisti e Appalti.
Elenco appalti estranei
APPALTI DI SERVIZI/LAVORI ESTRANEI:
1) Servizi di disinfestazione e derattizzazione (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
2) Servizi di manutenzione hardware e macchine per ufficio;
3) Servizi di noleggio hardware e macchine per ufficio;
4) Servizi di noleggio automezzi (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
5) Servizi di officine meccaniche;
6) Servizi di manutenzione/ sostituzione / riparazione pneumatici;
7) Servizi di carrozzeria automezzi;
8) Servizio di vigilanza e sorveglianza sedi;
9) Servizi di pulizia sedi;
10) Servizi di lavaggio;
11) Servizi di pubblicità e pubblicità legale, comunicazione, informazione e promozione (esclusa la comunicazione all’utenza da piano di ambito);
12) Servizi di stampa, tipografici di riproduzioni eliografiche e fotografiche (se diversi dalla stampa bollette);
13) Servizi di telefonia e telecomunicazioni;
14) Servizi di addestramento e formazione professionale;
15) Servizi sostitutivi di indennità mensa;
16) Servizi assicurativi, bancari e finanziari (se non direttamente strumentali alla gestione del
S.I.I.);
17) Servizi di traslochi;
18) Servizio di facchinaggio e postalizzazione;
19) Servizi di somministrazione di lavoro interinale;
20) Servizi di manutenzione impianti elettrici, termici, condizionamento ecc. per le sedi (escluso gli impianti di produzione);
21) Lavori edili e di impianti elettrici, termici, condizionamento ecc. per le sedi (escluso gli impianti di produzione);
22) Servizio di informazioni commerciali per la valutazione della solvibilità e della garanzia di affidabilità (rating) di gestione e recupero credito (se diverso da quello di riscossione coattiva) e di accesso alle informazioni al cliente;
23) Servizi legali;
24) Servizi di consulenza gestionale, tenuta libri contabili, revisione contabile;
25) Servizi di catering;
26) Servizi di medicina (medicina del lavoro);
27) Servizi di consulenza informatica su software gestionali;
28) Servizi di manutenzione e riparazione di macchine operatrici semoventi;
29) Servizi di manutenzione/riparazione attrezzature espurghi (pompe alta pressione, decompressori) e cisterne;
30) Servizio di agenzie di viaggio per trasferte dipendenti;
31) Lavori inerenti la realizzazione di impianti antiintrusione;
32) Lavori di realizzazione di reti e impianti di telecomunicazioni e trasmissioni dati (se non direttamente strumentali alla gestione del S.I.I.);
APPALTI DI FORNITURE ESTRANEE:
1) Fornitura di cancelleria e toner stampanti;
2) Fornitura di software e hardware;
3) Fornitura per l’ arredamento uffici sedi Acque S.p.A.;
4) Dispositivi telefonici e fax;
5) Fornitura di carburante;
6) Sistemi di pesatura veicoli;
7) Omaggio o strenne a dipendenti.
NUMERO DELLE DITTE, TIPOLOGIA DEGLI OPERATORI ECONOMICI E MODALITA’ DI INTERPELLO
PER PROCEDURA SELETTIVA EX ART. 36, COMMA 8 DEL D. LGS. N. 50/16D. LGS. N. 50/16DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
C.1 – Numero delle ditte
a. per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 si procederà mediante invito di sei ditte;
b. per lavori, servizi e forniture di importo compreso tra € 40.000,00 ed inferiore a € 150.000,00 si procederà mediante invito di otto ditte;
c. per lavori, servizi e forniture di importo compreso tra € 150.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria per forniture e servizi nei settori speciali si procederà mediante invito di dodici ditte;
d. per appalti di lavori di importo compreso tra la soglia comunitaria per forniture e servizi nei settori speciali e la soglia comunitaria per lavori nei settori speciali si procederà mediante invito di venti ditte.
C.2 – Modalita’ di individuazione fornitori
1. Mediante rotazione dei fornitori iscritti all’Albo
Con riferimento a ciascuna procedura di affidamento di cui al seguente allegato, i Fornitori invitabili saranno individuati all’interno della lista degli iscritti alla Categoria di Acquisto e classe di importo di riferimento (in caso di lavori con pluralità di categorie, categoria prevalente dei lavori e classe di importo corrispondente all’ intero importo dei lavori a base d’ asta).
Un operatore economico invitato in qualità di singola impresa può presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti, secondo quanto previsto dall’ art. 48, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
Al fine di contemperare quanto previsto normativamente dall’ art. 48, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, soprariportato, con l’esigenza di garantire un effettivo confronto concorrenziale nell’ambito dell’insieme dei concorrenti invitati, già ristretto per effetto del meccanismo di rotazione, non sarà ammesso il raggruppamento fra operatori economici invitati singolarmente alla stessa procedura.
Qualora il numero delle ditte iscritte sia superiore a quello che sia necessario invitare ai sensi del punto c.1) del presente Allegato, con riferimento a ciascun Albo istituito, si provvederà a selezionare le ditte da invitare ordinando l’elenco dei fornitori secondo i seguenti quattro criteri riportati in ordine di priorità:
I. data di effettiva iscrizione in albo coincidente con la comunicazione dell’esito positivo di qualifica al fornitore stesso (ordine crescente); per favorire l’accesso agli inviti, la data di iscrizione sarà, per ciascun Albo, di volta in volta, aggiornata automaticamente con quella di ultimo invito dando priorità ai fornitori formalizzati e mai invitati;
II. punteggio ottenuto dal fornitore ad esito di valutazione delle prestazioni eseguite (ordine decrescente);
III. punteggio ottenuto dal fornitore ad esito della procedura di qualifica (se previsto), avviata tramite portale (ordine decrescente);
IV. data e ora di passaggio della richiesta di qualifica da stato in bozza a stato in valutazione (ordine crescente); qualora una richiesta passi per più volte nello stato in valutazione (a seguito di una richiesta di integrazione), si terrà conto dell’ultima data in cui la richiesta è passata in valutazione; tale valore, garantisce una priorità ai fornitori che hanno fatto Richiesta di
qualificazione da un maggior intervallo di tempo.
I fornitori da invitare all’interno della lista risultante dall’applicazione dei criteri sopra riportati saranno individuati, come meglio specificato nella tabella riepilogativa, nell’ordine, tra i seguenti:
- fornitori tipo a): fornitori che sono stati valutati positivamente (punteggio => 50);
- fornitori tipo b): fornitori che, non avendo ancora eseguito (o avendo in corso) prestazioni per la Società, sono in attesa di valutazione;
- fornitori tipo c): fornitori che hanno in termine assoluto punteggio di valutazione più alto (non computando i fornitori già invitabili di tipo a). Per estrarre tale tipologia di fornitori la lista viene riordinata ponendo quindi come primo criterio, il punteggio di valutazione (II) pertanto la sequenza sarà (II, I, III, IV).
Tipo appalto | Importo in euro | Numero Ditte da invitare | Tipo a) | Tipo b) | Tipo c) |
L/S/F | Da 0 a inf. 40.000,00 | 6 | 3 | 2 | 1 |
L/S/F | Da 40.000,00 ed inf. a150.000,00 | 8 | 4 | 2 | 2 |
L/S/F | Da 150.000,00 ed inf. a soglia comunitaria per forniture e servizi | 12 | 6 | 3 | 3 |
nei settori speciali. | |||||
L | Da soglia comunitaria per forniture e servizi nei settori speciali e la soglia comunitaria per lavori nei settori speciali | 20 | 10 | 5 | 5 |
Inoltre, tale elenco sarà integrato automaticamente dal sistema con tutti i fornitori che, valutati positivamente e non inclusi nella selezione ottenuta con l’applicazione dei criteri descritti in precedenza, sul medesimo Albo hanno contratti in corso. Sono ammissibili solo offerte presentate da fornitori iscritti nell’Albo di riferimento; tale condizione sarà espressamente indicata nella lettera di invito.
Il punteggio minimo di valutazione per l’accesso agli inviti è pari a 50 punti.
L’iscrizione del fornitore è comunque sempre richiesta anche in caso si proceda in affidamento diretto.
Si precisa che il sistema di estrazione è automatizzato e tiene conto, durante la selezione, delle seguenti ulteriori casistiche che si possono verificare nel processo sopradescritto.
A. Il numero di fornitori di tipo a), con punteggio=> 50, non è sufficiente a coprire la richiesta.
In questo caso il sistema passerà all’estrazione di fornitori di tipo b), escludendo quelli già selezionati, che saranno ordinati secondo la seguente logica:
1) data di effettiva iscrizione all’Albo aggiornata automaticamente con quella di ultimo invito (ordine crescente) dando priorità ai fornitori formalizzati e mai invitati;
2) punteggio di qualifica ove previsto (ordine decrescente);
3) data e ora di passaggio della richiesta di qualifica da stato in bozza a stato in valutazione (ordine crescente); qualora una richiesta passi per più volte nello stato in valutazione (a seguito di una richiesta di integrazione), si terrà conto dell’ultima data in cui la richiesta è passata in valutazione; tale valore, garantisce una priorità ai fornitori che hanno fatto Richiesta di qualificazione da un maggior intervallo di tempo
Nel caso in cui non ci siano fornitori sufficienti di tipo b) con tali caratteristiche, la selezione termina.
B. Il numero di fornitori di tipo b), in attesa di valutazione, non è sufficiente a coprire la richiesta.
In questo caso il sistema passerà all’estrazione di fornitori di tipo c), escludendo quelli già selezionati, che saranno ordinati secondo la logica:
1) punteggio di valutazione (ordine decrescente);
2) data di effettiva iscrizione all’Albo aggiornata automaticamente con quella di ultimo invito (ordine crescente) dando priorità ai fornitori formalizzati e mai invitati;
3) punteggio di qualifica ove previsto (ordine decrescente);
4) data e ora di passaggio della richiesta di qualifica da stato in bozza a stato in valutazione (ordine crescente); qualora una richiesta passi per più volte nello stato in valutazione (a seguito di una richiesta di integrazione), si terrà conto dell’ultima data in cui la richiesta è passata in valutazione; tale valore, garantisce una priorità ai fornitori che hanno fatto Richiesta di qualificazione da un maggior intervallo di tempo.
5) Nel caso in cui non ci siano fornitori sufficienti di tipo c) con tali caratteristiche, la selezione termina.
C. Il numero di fornitori di tipo c), che hanno in termine assoluto punteggio di valutazione più alto, non è sufficiente a coprire la richiesta.
In questo caso il sistema passerà all’estrazione di fornitori di tipo b), escludendo quelli già selezionati, che saranno ordinati secondo la logica:
1) data di effettiva iscrizione all’Albo aggiornata automaticamente con quella di ultimo invito (ordine crescente) dando priorità ai fornitori formalizzati e mai invitati;
2) punteggio di qualifica ove previsto (ordine decrescente);
3) data e ora di passaggio della richiesta di qualifica da stato in bozza a stato in valutazione (ordine crescente); qualora una richiesta passi per più volte nello stato in valutazione (a seguito di una richiesta di integrazione), si terrà conto dell’ultima data in cui la richiesta è passata in valutazione; tale valore, garantisce una priorità ai fornitori che hanno fatto Richiesta di qualificazione da un maggior intervallo di tempo.
4) Nel caso in cui non ci siano fornitori di tipo b) con tali caratteristiche, la selezione termina.
2. Mediante invito dei fornitori presenti in albo o ricerca di mercato
Il Responsabile per la Fase di Affidamento, qualora si accerti che nell’albo di riferimento risulta iscritto un numero di imprese inferiore rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento, stabilisce se procedere con le ditte presenti in albo o attivare un’ apposita ricerca di mercato, che potrà essere svolta anche invitando le imprese già qualificate negli elenchi delle altre società del gruppo che hanno adottato le stesse procedure di qualificazione della società.
Si procederà con apposita ricerca di mercato anche qualora non sia stato pubblicato
specifico albo per le prestazioni richieste.
Il Responsabile per la Fase di Affidamento può, in ogni caso, procedere ad invitare TUTTI gli operatori economici iscritti.
PARAMETRI DI VALUTAZIONE FORNITORI ESECUTORI DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE
AREA | PESO AREA | SEZIONE | PESO SEZIO NE | DOMANDA | PESO DOMAN DA |
Gestione Acquisti e Appalti | 30 | Performance Commercial e | 100 | Disponibilità ad eventuali varianti al contratto/ordine proposte dalla stazione appaltante | 15 |
Presentazione di offerte attendibili e conformi | 20 | ||||
Puntualità e accuratezza della risposta agli inviti nel semestre | 20 | ||||
Disponibilità a fornire documenti e informazioni commerciali | 10 | ||||
Assortimento di prodotti e servizi | 15 | ||||
Termini di pagamento | 20 | ||||
TOTALE | 100 | ||||
Servizio Richiedent e | 70 | Performance Tecnica | 60 | Rispetto dei tempi di consegna/esecuzione | 20 |
Corrispondenza della prestazione/bene con le disposizioni previste nell’ordine/contratto | 15 |
Pregio tecnico, caratteristiche funzionali e qualitative | 15 | ||||
Numerosità di non conformità rilevate | 30 | ||||
Flessibilità e prontezza nella gestione di urgenze durante la prestazione | 10 | ||||
Capacità di adeguamento tempestivo in corso d'opera in caso di modifiche alla normativa vigente | 10 | ||||
TOTALE | 100 | ||||
Assistenza Post-Vendita | 15 | Attitudine al problem solving del personale messo a disposizione per l'assistenza post vendita | 50 | ||
Disponibilità a fornire documentazione post vendita | 25 | ||||
Assistenza, manutenzione, fornitura di pezzi di ricambio post-vendita (anche fuori dai limiti della garanzia) | 25 | ||||
TOTALE | 100 | ||||
Sicurezza | 10 | Adozione di misure e procedure di sicurezza ulteriori rispetto ai minimi previsti per Legge | 100 | ||
TOTALE | 100 |
Ambiente | 15 | Adozione di misure e procedure di tutela ambientale ulteriori rispetto ai minimi previsti per Legge e a quanto disposto dai capitolati prestazionali aziendali | 50 | ||
Utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili (smaltimento materiali, utilizzo materiali riciclati ed ecologici) | 50 | ||||
TOTALE | 100 |
Per ciascun fornitore, il punteggio di valutazione sarà determinato in base al punteggio (da 0 a 100) associato alle opzioni di risposta selezionate dal valutatore (Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del Contratto e Responsabile della Gestione Acquisti e Appalti), in particolare:
⮚ Insufficiente (0pti)
⮚ Sufficiente (50pti);
⮚ Buono (75pti);
⮚ Ottimo (100pti);
⮚ Nessuna indicazione;
Unicamente per la domanda “Numerosità di non conformità rilevate” invece le opzioni di risposta previste saranno le seguenti:
⮚ oltre 3 (0pti);
⮚ fra 1 e 3 (50pti);
⮚ Nessuna (100pti);
⮚ Nessuna indicazione;
L’algoritmo per il calcolo del punteggio di valutazione sarà articolato nei seguenti passaggi:
a. il punteggio per singola domanda (ad es. “Rispetto dei tempi di consegna/esecuzione”) sarà ottenuto come media semplice delle risposte date alla domanda dai valutatori (se più di uno);
b. il punteggio a livello di sezione (ad es. “Performance Tecnica”) sarà ottenuto pesando i punteggi delle domande all’interno della sezione (ottenute come descritto al punto precedente) in base ai pesi attribuiti a ciascuna domanda;
c. il punteggio a livello di area (ad es. “Servizio Richiedente”) sarà ottenuto pesando i punteggi delle sezioni all’interno dell’area (ottenute come descritto al punto precedente) in base ai pesi attribuiti a ciascuna sezione.
Il punteggio di valutazione complessivo sarà ottenuto pesando i punteggi ottenuti a livello di area (ovvero, “Gestione Acquisti e Appalti” e “Servizi Richiedenti”) in base ai pesi attribuiti alle due aree.
Si precisa che, in caso di risposta “Nessuna indicazione", il punteggio della relativa sezione sarà ottenuto pesando il punteggio delle domande valutate non su un totale di 100, ma sul totale dei pesi delle domande effettivamente valutate. Tale logica è adottata anche ai livelli di valutazione successivi, nel caso in cui risultassero non valutate intere sezioni o aree. La risposta “Nessuna indicazione” potrà essere resa nel caso in cui, per la tipologia di contratto, la domanda non risultasse pertinente.
Criteri per stabilire il parco fornitori | Ambito di applicazione possibile | Procedimenti a cui sono invitati | Divieti di istituzione | Criterio di istituzione |
Sopra soglia: | (Art. 13 | |||
procedure ristrette / | Regolamento) | |||
negoziate plurime | per categorie di | |||
Sopra | acquisto di core- | |||
1) Sistema di | soglia e | business e ove si | ||
qualificazione | sotto soglia | Sotto soglia: | prevede | |
comunitaria | procedure selettive | possibilità di | ||
ex comma 8 art. 36, | utilizzo per gare | |||
D.Lgs. 50/2016 | sopra soglia | |||
comunitaria | ||||
a) per scaglioni di importo | (Art. 14 Regolamento) per categorie di acquisto ove non si prevede possibilità di utilizzo per gare sopra soglia comunitaria | |||
2) Albo Fornitori | Sotto soglia: | superiori alla soglia comunitaria | ||
adottato ai | Sotto soglia | procedure selettive | ||
sensi dell’ art. | comunitaria | ex comma 8 art. 36 | b) qualora sulla stessa | |
134 del D. | D.Lgs. 50/2016 | categoria di acquisto sia già | ||
Lgs 50/2016 | stato istituito un Sistema di | |||
qualificazione |
Procedure di selezione del contraente | Ambito di applicazione possibile | Parco fornitori | Circostanze che consentono la tipologia di procedura |
1) | Sistema di qualificazione | ||
Procedure | (se con classi di importo | ||
selettive ex comma 8 art. 36 | Sotto soglia comunitaria | inferiori a soglia comunitaria) | Intervento ricadente in categorie di acquisto su cui sono stati creati sistemi di qualificazione o Albi fornitori |
D.Lgs. | Albo fornitori ai sensi art. | ||
50/2016 | 36 c. 8) | ||
2) Procedura pubblica (aperta o ristretta) | Sopra e Sotto soglia comunitaria | Fornitori che presentano offerta o domanda alla specifica procedura | Intervento ricadente in categorie di acquisto su cui NON sono stati creati Sistemi di qualificazione o Albi fornitori |
Se il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento ritiene opportuno ricorrere al mercato | |||
3) Ricerca di mercato (procedura negoziata plurima) | Sopra e Sotto soglia comunitaria | Fornitori individuati tramite la ricerca | Intervento ricadente in categorie di acquisto su cui NON sono stati creati Sistemi di qualificazione o Albi fornitori o qualora il numero delle imprese qualificate sia inferiore a quello stabilito |
4) Procedura ristretta o negoziata | Sopra soglia comunitaria | Sistema di qualificazione | Intervento ricadente in categorie di acquisto su cui sono stati creati Sistemi di qualificazione |
5) Affidamento diretto | Sopra e sotto soglia comunitaria | Fornitore individuato dalla Struttura richiedente | Casistica individuata esemplificativamente dall’art.6 del Regolamento Modalità eccezionale di acquisizione della prestazione o del bene. Richiesta dal Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione/Responsabile di Struttura ed autorizzata dal Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento |