ALLEGATO
ALLEGATO
Criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai display elettronici
QUADRO DI RIFERIMENTO
Finalità dei criteri
I criteri per l’Ecolabel UE sono basati sui display elettronici in commercio che hanno le migliori prestazioni ambientali; sono incentrati sui principali impatti ambientali associati al ciclo di vita di questi prodotti e promuovono gli aspetti dell’economia circolare.
I criteri mirano in particolare a promuovere i prodotti efficienti sul piano dell’energia, riparabili, facili da smantellare (per facilitare il recupero delle risorse in fase di riciclaggio alla fine della loro vita), con un contenuto minimo di materiale riciclato e con quantità limitate di sostanze pericolose.
A tal fine i criteri:
— stabiliscono requisiti sul consumo di energia che richiedono le migliori classi disponibili di efficienza energetica e fissano limiti per il consumo massimo di energia in modalità acceso;
— stabiliscono i requisiti per la gestione del consumo elettrico;
— riconoscono e premiano i prodotti caratterizzati da un uso limitato di sostanze pericolose;
— stabiliscono i requisiti per garantire un contenuto minimo di plastica riciclata post consumo;
— stabiliscono i requisiti per garantire la riparabilità grazie a una progettazione adeguata del prodotto e alla disponibilità di un manuale di riparazione, di informazioni sulla riparazione e di pezzi di ricambio;
— stabiliscono i requisiti per garantire una gestione corretta della fine del ciclo di vita, imponendo l’obbligo di fornire informazioni per migliorare la riciclabilità, limitando la scelta dei materiali e promuovendo la facilità di smantellamento;
— stabiliscono i requisiti in materia di responsabilità sociale delle imprese, affrontando le condizioni di lavoro durante la fabbricazione e l’approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.
Con la definizione dei requisiti in materia di istruzioni d’uso e informazione dei consumatori s’intende evidenziare l’importanza di un uso e smaltimento corretti dei display elettronici per l’impatto che questi prodotti hanno durante il loro ciclo di vita.
I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE ai «display elettronici» sono:
1. Consumo di energia
1.1 Risparmio energetico
1.2 Gestione del consumo elettrico
2. Sostanze soggette a restrizioni
2.1 Sostanze escluse o limitate
2.2 Attività intese a ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nella catena di approvvigionamento
3. Riparabilità e garanzia commerciale
4. Gestione della fine del ciclo di vita
4.1 Scelta dei materiali e informazioni per migliorare la riciclabilità
4.2 Progettazione concepita per lo smantellamento e il riciclaggio
5. Responsabilità sociale delle imprese
5.1 Condizioni di lavoro durante la fabbricazione
5.2 Approvvigionamento di minerali non provenienti da zone di conflitto
6. Criteri di informazione
6.1 Informazioni per l’utilizzatore
6.2 Informazioni che figurano sull’Ecolabel UE
Valutazione e verifica - Per ciascun criterio sono indicati i requisiti specifici di valutazione e verifica.
Qualora il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, questa documentazione può all’occorrenza provenire dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi ecc.
Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
Se opportuno, si possono utilizzare metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall’organismo competente che esamina la domanda.
Se opportuno, gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare verifiche indipendenti o ispezioni in loco per accertare la conformità ai criteri.
Eventuali cambiamenti riguardanti i fornitori e i siti di fabbricazione dei prodotti cui è stato assegnato l’Ecolabel UE sono notificati agli organismi competenti, fornendo contestualmente le informazioni che consentono di verificare il non venir meno del rispetto dei criteri.
Come prerequisito, il display elettronico soddisfa tutti gli obblighi giuridici del o dei paesi in cui è destinato a essere commercializzato. Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a tale requisito.
Si applicano le seguenti definizioni:
(1) «controllo automatico della luminosità (ABC, Automatic Brightness Control)»: il meccanismo automatico che, se abilitato, comanda la luminosità di un display elettronico in funzione del livello di luce ambiente che incide sulla parte anteriore del display;
(2) «impostazione predefinita»: con riferimento a un’impostazione specifica, il valore definito in fabbrica e disponibile quando il cliente usa il prodotto per la prima volta e dopo averne «ripristinato le impostazioni di fabbrica», se il ripristino è consentito;
(3) «fase di smantellamento»: l’operazione che termina con la rimozione di una parte o con un cambio di attrezzo;
(4) «avvio rapido»: la funzione di riattivazione avanzata in grado di completare la transizione al modo acceso in un tempo più breve rispetto a quello della funzione di riattivazione normale;
(5) «gamma dinamica ampia (HDR, High Dynamic Range)»: il metodo per aumentare il rapporto di contrasto dell’immagine del display elettronico tramite metadati generati durante la creazione di materiale video; i circuiti di gestione dei display interpretano i metadati per produrre un rapporto di contrasto e una resa del colore percepiti dall’occhio umano come più realistici rispetto a quanto ottenuto con un display non HDR-compatibile;
(6) «LCD»: il display a cristalli liquidi;
(7) «luminanza»: la misura fotometrica dell’intensità luminosa, per unità di superficie, di un flusso luminoso proiettato in una determinata direzione, espressa in candele per metro quadrato (cd/m2). Per denotare in modo soggettivo la luminanza del display elettronico si usa spesso il termine «luminosità»;
(8) «configurazione normale», «configurazione domestica», «modo standard» o, per i televisori, «modo domestico»: l’impostazione dello schermo del display che il fabbricante raccomanda all’utilizzatore finale dal menù iniziale di impostazione, oppure l’impostazione di fabbrica del display elettronico per l’uso cui è destinato; deve offrire all’utilizzatore finale la qualità ottimale per l’ambiente domestico o d’ufficio. La configurazione normale è la condizione in cui sono misurati i valori dichiarati per i modi spento, stand-by, stand-by in rete e acceso;
(9) «modo acceso»: la condizione in cui il display elettronico è collegato a una fonte di alimentazione, è stato attivato e fornisce una o più funzioni di display;
(10) «attrezzi proprietari»: gli attrezzi che non sono disponibili per l’acquisto da parte del pubblico o per i quali non è disponibile alcun brevetto valido cedibile in licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;
(11) «riciclabilità»: la capacità di un prodotto di essere riciclato alla fine del suo ciclo di vita, in base alle attuali pratiche;
(12) «pezzi di ricambio»: tutti i componenti o assiemi che possono cessare di funzionare e/o presumibilmente dovranno essere sostituiti nell’arco della durata di servizio del prodotto. Altri pezzi la cui durata è di norma superiore alla durata tipica del prodotto non sono pezzi di ricambio;
(13) «UHD»: il display elettronico in grado di ricevere un segnale UHD come definito nella raccomandazione BT.2020 dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni e di visualizzarlo sullo schermo alle risoluzioni di 3840 × 2160 (UHD-4K) e 7680 × 4320 (UHD-8K).
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ECOLABEL UE
Criterio 1 - Consumo di energia
1.1 Risparmio energetico
(a) I display elettronici soddisfano le specifiche dell’indice di efficienza energetica di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione per le classi di efficienza energetica indicate in appresso o per una classe di efficienza superiore.
Fino al 31 marzo 2021:
i) classe di efficienza energetica E (F per le risoluzioni UHD e superiori) per i televisori;
ii) classe di efficienza energetica D (F per le risoluzioni UHD e superiori) per i monitor;
iii) classe di efficienza energetica F per i pannelli segnaletici digitali. Dopo il 31 marzo 2021:
una delle due classi energetiche più efficienti che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione dell’Ecolabel UE, hanno modelli registrati (1) nella banca dati dei prodotti (2) di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369 (3) per la risoluzione e il tipo di display (televisori, monitor o pannelli segnaletici) oggetto della domanda.
Nota: una volta ottenuto l’Ecolabel, il richiedente dimostra, almeno ogni due anni durante il periodo di validità della licenza, la conformità con una delle due classi energetiche più efficienti che hanno modelli registrati (1) nella banca dati dei prodotti.
(b) La potenza massima richiesta in modo acceso nella configurazione normale è ≤ 64 W (125 W per i pannelli segnaletici digitali, per le risoluzioni UHD e superiori).
Valutazione e verifica - Per il requisito a), il richiedente presenta un rapporto di prova del display in base ai metodi di misurazione di cui all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/2013. Alla data di presentazione della domanda e almeno ogni due anni durante il periodo di validità della licenza, sono inoltre forniti elementi comprovanti che nelle classi energetiche più efficienti della banca dati EPREL sono presenti modelli registrati per la risoluzione e il tipo di display per cui si chiede il marchio. Per il requisito b), il richiedente presenta un rapporto di prova del display in base ai metodi di misurazione e alle condizioni di cui all’allegato III, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2021.
Nota: Per i display con funzionalità HDR, la misurazione del consumo di energia in modo acceso per soddisfare i requisiti a) e b) è eseguita nella configurazione normale, a gamma dinamica standard (SDR, Standard Dynamic Range).
1.2 Gestione del consumo elettrico
(a) Controllo manuale della luminosità: il display elettronico consente all’utilizzatore di regolare manualmente l’intensità della retroilluminazione.
(b) Controllo automatico della luminosità (ABC): i display elettronici con ABC soddisfano i requisiti che consentono di ridurre del 10 % il valore di Pmeasured di cui all’allegato II, sezione B, punto 1, del regolamento (UE) 2019/2021.
(c) Funzionalità di avvio rapido: dopo aver attivato la funzionalità di avvio rapido (se supportata), l’apparecchio torna automaticamente in modo stand-by o spento come impostazione predefinita al più tardi due ore dopo l’ultima attività dell’utente.
Valutazione e verifica - Il richiedente presenta una dichiarazione attestante che l’apparecchio è commercializzato con le impostazioni di gestione del consumo elettrico sopra indicate.
(1) Per essere considerate ai fini della conformità di una determinata risoluzione e di un determinato tipo di display (televisori, monitor o pannelli segnalatici), le due classi energetiche più efficienti devono contenere cumulativamente almeno 25 modelli registrati. Se per una risoluzione e un tipo di display il numero di modelli registrati è inferiore a 25, si considerano, per quella risoluzione e quel tipo di display, le due classi energetiche più efficienti che hanno modelli registrati (a prescindere dal numero).
(2) xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxx-xxx-xxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxx-xxx-xxxxxxxxxxxx/ energy-label-and-ecodesign/product-database_en
(3) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
Per il requisito b), il richiedente presenta un rapporto di prova del display da cui risulti che le condizioni illustrate sono soddisfatte. Le misurazioni sono effettuate conformemente all’allegato III del regolamento (UE) 2019/2021.
Per il requisito c) il richiedente presenta le relative pagine della documentazione del prodotto.
Criterio 2 — Sostanze soggette a restrizioni
2.1 Sostanze escluse o limitate
La presenza nel prodotto, o in determinati sottoassiemi e componenti, di sostanze identificate in base all’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o di sostanze e miscele che rispondono ai criteri di classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per le classi di pericolo, le categorie di pericolo e i relativi codici di indicazione di pericolo di cui alla tabella 1 è limitata in conformità del sottocriterio 2.1, lettere a) e c). Ai fini del presente criterio la tabella 1 raggruppa le sostanze che figurano nell’elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti e le classi di pericolo, le categorie di pericolo e i relativi codici di indicazione di pericolo. Il sottocriterio 2.1 (b) limita la presenza di sostanze specifiche.
Tabella 1
Gruppi di sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC, substances of very high concern) e classi di pericolo, categorie di pericolo e relativi codici di indicazione di pericolo
Pericoli del gruppo 1
— Xxxxxxxx che figurano nell’elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti (SVHC)
— Cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B CMR; X000, X000, X000x, X000, X000X, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df
Pericoli del gruppo 2
— CMR, categoria 2: X000, X000, X000x, X000x, X000xx, X000
— Tossicità per l’ambiente acquatico, categoria 1: H400, H410
— Tossicità acuta, categorie 1 e 2: H300, H310, H330
— Tossicità in caso di aspirazione, categoria 1: H304
— Tossicità specifica per organi bersaglio, categoria 1: H370, H372
Pericoli del gruppo 3
— Tossicità per l’ambiente acquatico, categorie 2, 3 e 4: H411, H412, H413
— Tossicità acuta, categoria 3: X000, X000, X000, XXX000
— Tossicità specifica per organi bersaglio, categoria 2: H371, H373
2.1(a) Restrizione delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)
Le sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006, identificate secondo la procedura di cui all’articolo 59 del medesimo regolamento e incluse nell’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all’autorizzazione non sono aggiunte intenzionalmente al prodotto in concentrazioni superiori a 0,10 % (peso/peso). La stessa restrizione vale per i sottoassiemi che costituiscono parte del prodotto elencati nella tabella 2. Questo requisito non ammette deroghe.
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/ 67/CEE, 00/000/XX x 0000/00/XX (XX L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica xx xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
Tabella 2
Sottoassiemi e componenti cui si applica il criterio 2.1(a)
Circuiti stampati (PCB, PWB, schede madri con circuiteria, schede di alimentazione (alimentatori) e schede modulo)
> 10 cm2
Conduttori/cavi elettrici (aggregati)
Cavi esterni (cavo di alimentazione - a corrente alternata e continua -, cavo modem e cavo LAN se pertinenti, cavo HDMI e cavo RCA)
Involucro esterno (pannello posteriore, pannello anteriore - mascherina decorativa - e supporti
Involucro esterno del telecomando Retroilluminazione a LED (array di LED)
Ai fini della comunicazione del presente requisito ai fornitori dei sottoassiemi/componenti elencati, i richiedenti possono dapprima vagliare l’elenco delle sostanze candidate di cui al regolamento REACH in base all’elenco delle sostanze dichiarabili di cui alla norma CEI 62474 (6). Il vaglio è inteso a determinare la potenziale presenza di sostanze nel prodotto.
Valutazione e verifica - Il richiedente compila dichiarazioni che attestino l’assenza di sostanze estremamente preoccupanti in concentrazioni pari o superiori al limite specificato per il prodotto e i sottoassiemi di cui alla tabella 2. Le dichiarazioni fanno riferimento all’ultima versione dell’elenco delle sostanze candidate pubblicata dall’ECHA (7)alla data di presentazione della domanda di assegnazione dell’Ecolabel UE. Se le dichiarazioni si fondano su un vaglio preliminare dell’elenco delle sostanze candidate in base alla norma IEC 62474, il richiedente fornisce anche l’elenco vagliato trasmesso ai fornitori dei sottoassiemi. La versione dell’elenco delle sostanze dichiarabili secondo la norma IEC 62474 deve riprodurre l’ultima versione dell’elenco delle sostanze candidate.
Le dichiarazioni possono anche essere presentate direttamente agli organi competenti da qualsiasi fornitore che fa parte della catena di approvvigionamento del richiedente.
2.1 (b) Restrizione della presenza di sostanze specifiche
Le sostanze pericolose di cui alla tabella 3 non sono aggiunte intenzionalmente né si formano nei sottoassiemi e componenti specificati in concentrazioni pari o superiori ai limiti previsti.
Tabella 3
Restrizione delle sostanze nei sottoassiemi e componenti
Gruppo di sostanze | Portata della restrizione (sostanze e sottoassiemi/componenti) | Limiti di concentrazione (se pertinenti) |
i) Saldature e contatti metallici | Non è ammessa l’esenzione 8b) a norma della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), relativa all’uso di cadmio nei contatti elettrici. | 0,01 % in peso Metodo di prova: IEC 62321-5 |
ii) Stabilizzanti, coloranti e contaminanti polimerici | I seguenti composti organostannici classificati nei gruppi di pericolo 1 e 2 non sono presenti nei cavi di alimentazione esterni: ossido dibutilstannico | n. p. |
diacetato dibutilstannico | ||
dilaurato dibutilstannico | ||
maleato dibutilstannico | ||
ossido diottilstannico | ||
dilaurato diottilstannico |
(6) Commissione elettrotecnica internazionale (CEI/IEC), IEC 62474: Material declaration for products of and for the electrotechnical industry, xxxx://xxx.xxx.xx/xxx00000
(7) ECHA, Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione, xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxx-xxxxx
L’involucro esterno del display non contiene i seguenti colo ranti: | n. p. | |
i coloranti azoici in grado di legarsi alle arilammine cance rogene di cui all’appendice 8 del regolamento (CE) n. 1907/ 2006, e/o i composti coloranti inclusi nell’elenco delle sostanze dichiarabili IEC 62474. | ||
Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) classificati nei gruppi di pericolo 1 e 2 non sono presenti in concentrazioni superiori o uguali ai limiti individuali e cumulativi totali in qualsiasi superficie esterna di plastica o di gomma artificiale dei seguenti elementi: cavi esterni involucro esterno del telecomando parti in gomma del telecomando Si accerta la presenza e la concentrazione dei seguenti IPA: IPA soggetti a restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/ 2006: | Il limite di concentrazione individuale degli IPA soggetti a restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/ 2006 è inferiore a 1 mg/kg. Il limite di concentrazione cumulativo totale dei 18 IPA elencati non è superiore a 10 mg/kg. Metodo di prova: AfPS GS 2014:01 PAK. | |
benzo[a]pirene | ||
benzo[e]pirene | ||
benzo[a]antracene | ||
crisene | ||
benzo[b]fluorantene | ||
benzo[j]fluorantene | ||
benzo[k]fluorantene | ||
dibenzo[a,h]antracene | ||
Ulteriori IPA soggetti a restrizione: | ||
acenaftene | ||
acenaftilene | ||
antracene | ||
benzo[ghi]perilene | ||
fluorantene | ||
fluorene | ||
indeno[1,2,3-cd]pirene | ||
naftalene | ||
fenantrene | ||
pirene | ||
iii) Biocidi | I biocidi aventi una funzione antibatterica non sono incor porati nell’involucro esterno e nelle parti in gomma del teleco mando. | n. p. |
iv) Mercurio nella retroilluminazione | Non è ammessa l’esenzione 3 a norma della direttiva 2011/ 65/UE relativa all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) | n. p. |
v) Affinanti per vetro | Non è ammesso l’uso dell’arsenico e dei suoi composti nella fabbricazione del vetro delle unità display LCD e del vetro protettivo degli schermi. | 0,0050 % in peso |
vi) Plastica a base di cloro | Le parti in plastica > 25 g non devono contenere polimeri clorurati. Nota: per questo sottorequisito la guaina dei cavi di plastica non è considerata «parte in plastica». | n. p. |
vii) Ftalati | Lo ftalato di diisononile (DINP), e lo ftalato di diisodecile (DIDP) non sono usati nei cavi elettrici esterni. | n. p. |
(1) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88).
Valutazione e verifica - Il richiedente presenta le dichiarazioni di conformità e i rapporti di prova conformemente ai requisiti della tabella 3. I rapporti di prova, se necessari, sono validi al momento della domanda per il modello di prodotto interessato e per tutti i fornitori associati. Per i sottoassiemi o i componenti aventi le stesse specifiche tecniche e fornitori diversi, le eventuali prove sono eseguite sulle parti di ciascun fornitore. Le dichiarazioni/rapporti di prova possono anche essere presentati direttamente agli organismi competenti da qualsiasi fornitore che fa parte della catena di approvvigionamento del richiedente.
2.1(c) - Restrizione delle sostanze classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008
I ritardanti di fiamma e i plastificanti assegnati a qualsiasi classe di pericolo, categoria di pericolo e relativo codice di cui alla tabella 1, in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, non sono aggiunti intenzionalmente nei sottoassiemi e componenti di cui alla tabella 4 in concentrazioni uguali o superiori a 0,10 % (in peso).
Tabella 4
Sottoassiemi e componenti cui si applica il criterio 2.1(c)
— Circuiti stampati
— Cavi esterni
— Involucro esterno del display
— Cavi esterni
— Conduttori elettrici interni
— Involucro esterno del display
Parti contenenti ritardanti di fiamma
Parti contenenti plastificanti
Deroghe all’uso di ritardanti di fiamma e plastificanti pericolosi
L’uso di ritardanti di fiamma e di plastificanti rispondenti ai criteri di classificazione per qualsiasi classe di pericolo, categoria di pericolo e relativo codice di cui alla tabella 1 è esonerato dai requisiti del criterio 2.1(c) purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla tabella 5.
Tabella 5
Deroghe alla restrizione delle sostanze classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e condizioni applicabili
Tipo di sostanza/ miscela | Applicabilità | Classe, categoria e codice di indicazione di pericolo in deroga e condizioni derogatorie |
Ritardanti di fiamma | Circuiti stam pati | L’uso dei ritardanti di fiamma classificati nel gruppo di pericolo 3 e del TBBPA (classificato nel gruppo 2) è autorizzato in deroga. |
Cavi esterni | L’uso del ritardante di fiamma e del suo catalizzatore classificati nel gruppo di pericolo 3 e l’uso del triossido di antimonio (Sb2O3) classificato nel gruppo di pericolo 2 sono autorizzati in deroga. |
Involucro esterno del display | L’uso dei ritardanti di fiamma e dei loro catalizzatori classificati nei gruppi di pericolo 2 e 3 è autorizzato in deroga. | |
Plastificanti | Cavi esterni, conduttori elettrici interni e involucro esterno del display | L’uso dei plastificanti classificati nel gruppo di pericolo 3 è autorizzato in deroga. |
Valutazione e verifica - Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio 2.1 (c). La dichiarazione è corroborata dall’elenco dei ritardanti di fiamma, dei plastificanti e degli additivi e rivestimenti metallici utilizzati nei sottoassiemi e componenti di cui alla tabella 4 e corredata della scheda dati di sicurezza a sostegno della classificazione o meno nella classe di pericolo.
Per le sostanze e le miscele oggetto di deroga di cui alla tabella 5, il richiedente dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni di deroga. Se sono richiesti rapporti di prova, questi devono essere validi al momento della domanda per il modello di prodotto.
Le dichiarazioni/rapporti di prova possono anche essere presentati direttamente agli organismi competenti da qualsiasi fornitore che fa parte della catena di approvvigionamento del richiedente.
2.2 Attività intese a ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra nella catena di approvvigionamento
Il richiedente raccoglie dai propri fornitori di display LCD le seguenti informazioni, dalle quali devono risultare le attività da essi svolte per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel processo di produzione, compresa l’efficienza dei loro sistemi di abbattimento:
(a) i gas fluorurati a effetto serra utilizzati e quelli il cui uso è ridotto;
(b) intensità annua delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (in kg CO2 eq per m2 di display a pannello piatto
- substrato in vetro - prodotti) in tutti i siti di fabbricazione per l’anno più recente;
(c) indicazione dell’efficienza di distruzione o rimozione dei sistemi di abbattimento installati per ciascuno dei gas fluorurati a effetto serra utilizzati.
Valutazione e verifica - Il richiedente presenta all’organismo competente la documentazione contenente le informazioni di cui sopra ottenuta dai propri fornitori di display. La documentazione può anche essere presentata direttamente agli organismi competenti da qualsiasi fornitore che fa parte della catena di approvvigionamento del richiedente.
Criterio 3 - Riparabilità e garanzia commerciale
(a) Progettazione concepita per la riparazione:
i) i seguenti pezzi di ricambio dei display elettronici sono accessibili e sostituibili con l’ausilio di attrezzi disponibili in commercio (vale a dire tutti gli attrezzi tranne quelli proprietari, ad esempio cacciavite, spatola, pinze, pinzette):
— gruppo schermo e retroilluminazione a LED,
— supporti,
— circuiti di alimentazione e comando;
ii) per fissare il pannello posteriore del display elettronico non si utilizzano adesivi la cui rimozione richiede l’uso di calore o sostanze chimiche;
iii) le parti dell’involucro non presentano assiemi elettronici che non possono essere rimossi con l’ausilio di attrezzi disponibili in commercio.
(b) Manuale di riparazione: il richiedente fornisce e mette a disposizione del pubblico, senza costi aggiuntivi, istruzioni chiare di disassemblaggio e riparazione (ad esempio, su supporto cartaceo, digitale o video) che consentono di disassemblare il prodotto senza distruggerlo per sostituire componenti o parti essenziali a fini di aggiornamento o riparazione;
(c) Informazioni/Servizio assistenza: le istruzioni d’uso o il sito web del fabbricante dovrebbero contenere informazioni che consentono all’utilizzatore di reperire servizi professionali di riparazione e assistenza per il display elettronico, compresi i relativi recapiti e il prezzo di listino dei pezzi di ricambio. Durante il periodo di garanzia di cui alla lettera e) quest’obbligo può limitarsi ai fornitori di servizi autorizzati del richiedente.
(d) Disponibilità dei pezzi di ricambio: il richiedente assicura la disponibilità in commercio dei pezzi di ricambio originali o retrocompatibili (quelli di cui alla precedente lettera a), punto i), e quelli di cui all’allegato II, sezione D «Specifiche per la riparazione e il riutilizzo», punto 5, lettera a) «Disponibilità dei pezzi di ricambio», del regolamento (UE) 2019/2021) per almeno 8 anni dalla fine della produzione del modello.
(e) Garanzia commerciale: fatti salvi gli obblighi giuridici del venditore a norma del diritto nazionale in materia di garanzie legali e commerciali, il richiedente offre senza costi aggiuntivi una garanzia commerciale per un periodo di almeno 3 anni durante il quale garantisce la conformità dei beni al contratto di vendita. La garanzia include un accordo di servizio che offre al consumatore il ritiro e la restituzione del prodotto nei casi in cui la riparazione non è fatta in loco.
(f) Le informazioni sulla riparazione, sui pezzi di ricambio e sulla garanzia commerciale sono fornite, su richiesta, in formato accessibile alle persone con disabilità in conformità con i requisiti di accessibilità della direttiva (UE) 2019/882.
Valutazione e verifica - Il richiedente dichiara all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti. Il richiedente fornisce inoltre:
(a) un diagramma esploso che mostra come sono assemblati le parti dell’involucro, il telaio e gli assiemi elettrici/elettronici del prodotto;
(b) una copia della garanzia commerciale;
(c) una copia del manuale di riparazione;
(d) una copia delle istruzioni d’uso;
(e) un elenco pubblico dei distributori autorizzati dei pezzi di ricambio.
Criterio 4— Gestione della fine del ciclo di vita
4.1 Scelta dei materiali e informazioni per migliorare la riciclabilità
(a) Riciclabilità della plastica:
(i) le parti di peso superiore a 25 g sono composte da un singolo polimero oppure da una miscela o lega polimerica riciclabili;
(ii) la presenza di vernici e rivestimenti non ha un impatto significativo sulla resilienza dei materiali riciclati di plastica prodotti da questi componenti in fase di riciclaggio e quando sottoposti alle prove eseguite in conformità della norma ISO 180 [1] o equivalente;
(iii) gli alloggiamenti di plastica non contengono inserti metallici incollati né incorporati durante lo stampaggio a meno che non possano essere rimossi con l’ausilio di attrezzi disponibili in commercio;
(iv) gli involucri, gli alloggiamenti e le mascherine che contengono ritardanti di fiamma sono riciclabili.
Nota [1]: Ai fini di questo criterio si definisce impatto significativo una riduzione > 25 % della resilienza di una resina riciclata nella prova d’urto di Izod, misurata secondo la norma ISO 180.
(b) Informazioni per facilitare il riciclaggio:
1. Le parti di plastica di peso superiore a 25 grammi sono contrassegnate conformemente alle norme ISO 11469 e ISO 1043, sezioni 1 e 4. Per le parti in plastica > 100 g, le dimensioni e la posizione del contrassegno sono tali da renderli ben visibili.
Al presente requisito si applicano le deroghe di cui all’allegato II, sezione D, punto 2, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione;
2. Il richiedente mette a disposizione dei gestori professionisti dei rifiuti, in un sito web e gratuitamente, le informazioni utili allo smantellamento e al recupero, tra le quali almeno: a) un diagramma del prodotto indicante la posizione dei componenti di plastica che contengono ritardanti di fiamma; b) la posizione dei componenti che contengono le sostanze tossiche o ecotossiche.
(c) Contenuto di materiali riciclati:
Il prodotto contiene in media almeno il 10 % di plastica riciclata post consumo, misurata come percentuale del peso totale della plastica contenuta nel prodotto, ad esclusione dei circuiti stampati. Se il contenuto riciclato è superiore al 25 %, si può indicare tale menzione nel campo di testo sull’Ecolabel (cfr. criterio 6.2). I prodotti con un involucro metallico sono esenti da questo sottocriterio.
Valutazione e verifica - Il richiedente fornisce un diagramma esploso del display elettronico in forma scritta o audiovisiva, in cui sono indicate le parti di plastica di peso superiore a 25 grammi con la relativa composizione polimerica e marcatura conformemente alle norme ISO 11469 e ISO 1043. Sono raffigurate le dimensioni e la posizione della marcatura e sono fornite le giustificazioni tecniche delle eventuali deroghe applicate.
Il richiedente fornisce le informazioni disponibili utili per lo smantellamento e il recupero a opera dei gestori professionisti e il sito web in cui sono reperibili.
Il richiedente dimostra la riciclabilità fornendo elementi attestanti che la plastica, individualmente o congiuntamente, non incide sulle proprietà tecniche della plastica riciclata che ne risulta al punto da impedirne il riutilizzo in prodotti elettronici. Tali elementi di prova potrebbero consistere in:
— una dichiarazione di un’impresa di riciclaggio di comprovata esperienza o di un gestore autorizzato del trattamento in conformità dell’articolo 23 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
— i risultati delle prove effettuate da un laboratorio indipendente o da un’impresa di riciclaggio di comprovata esperienza;
— letteratura tecnica, applicabile all’Unione europea, sottoposta a revisione inter pares e del settore.
Il richiedente presenta una verifica indipendente e la tracciabilità del contenuto riciclato post consumo. A sostegno della verifica è possibile presentare un certificato delle imprese di riciclaggio in conformità del regime di certificazione EuCertPlast o equivalente.
4.2 Progettazione concepita per lo smantellamento e il riciclaggio
(a) Le parti indicate di seguito, se presenti nel prodotto, devono poter essere smontate manualmente da un’unica persona (vale a dire, deve poter essere allentato non più di un collegamento a scatto alla volta) con l’ausilio di attrezzi comunemente usati, disponibili in commercio (come pinze, cacciaviti, taglierini e martelli, secondo le definizioni delle norme ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601):
(i) circuiti stampati > 10 cm2;
(ii) unità transistor a pellicola sottile > 100 cm2 e relativi conduttori;
(iii) guida luminosa in polimetilmetacrilato (PMMA) per circuiti.
(b) Deve anche poter essere disassemblato manualmente almeno uno dei seguenti componenti opzionali (se presente) con l’ausilio di attrezzi comuni disponibili in commercio:
i) unità di retroilluminazione a LED;
ii) magneti per le unità altoparlanti (per i display di dimensioni pari o superiori a 25 pollici);
iii) disco HDD (se applicabile nel caso degli apparecchi smart).
Valutazione e verifica - Il richiedente presenta:
un rapporto di prova che illustri la sequenza di smantellamento, compresa una descrizione dettagliata delle singole fasi, degli attrezzi e delle procedure di smantellamento, per i componenti di cui alla lettera a) e i componenti opzionali scelti tra quelli che figurano alla lettera b).
Criterio 5 - Responsabilità sociale delle imprese
5.1 Condizioni di lavoro durante la fabbricazione
Considerati la dichiarazione di principi tripartita sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il patto mondiale delle Nazioni Unite (secondo pilastro), i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e gli orientamenti dell’OCSE per le imprese multinazionali, il richiedente ottiene una verifica indipendente, corroborata da controlli in loco, attestante che presso lo stabilimento di assemblaggio finale del prodotto sono stati rispettati i principi applicabili contenuti nelle convenzioni fondamentali dell’OIL e nelle disposizioni supplementari in appresso.
(8) Direttiva 2008/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
Convenzioni fondamentali dell’OIL:
a) lavoro minorile:
i. Convenzione sull’età minima per l’assunzione all’impiego, 1973 (n. 138);
ii. Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (n. 182);
b) lavoro forzato e obbligatorio:
i. Convenzione concernente il lavoro forzato e obbligatorio, 1930 (n. 29) e relativo protocollo del 2014;
ii. Convenzione concernente l’abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105);
c) libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva:
i. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87);
ii. Convenzione concernente il diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949 (n. 98);
d) discriminazione:
i. Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione, 1951 (n. 100);
ii. Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione, 1958 (n. 111); disposizioni supplementari:
a) orario di lavoro:
i. Convenzione OIL sull’orario di lavoro (stabilimenti industriali), 1919 (n. 1);
b) retribuzione:
i. Convenzione OIL sulla fissazione dei salari minimi, 1970 (n. 131);
ii. salario di sussistenza: il richiedente garantisce che i salari corrisposti (al netto di tasse, gratifiche, indennità o retribuzioni per straordinari) per una settimana lavorativa normale (non superiore a 48 ore) siano sufficienti a soddisfare i bisogni di base (abitazione, energia, alimentazione, abbigliamento, assistenza sanitaria, istruzione, acqua potabile, assistenza all’infanzia e trasporti) del lavoratore e di una famiglia di quattro persone e forniscano un certo reddito discrezionale. L’attuazione è verificata conformemente agli orientamenti sulla retribuzione della norma SA8000 (9);
c) salute e sicurezza:
i. Convenzione OIL sulla sicurezza nell’utilizzazione delle sostanze chimiche sul luogo di lavoro, 1990 (n. 170);
ii. Convenzione OIL concernente la sicurezza, la salute dei lavoratori e l’ambiente di lavoro, 1981 (n. 155).
Ove il diritto alla libertà di associazione e alla negoziazione collettiva sono limitati dalla legislazione, l’impresa non osta a che i lavoratori sviluppino meccanismi alternativi di reclamo e tutela dei loro diritti per quanto riguarda l’ambiente e le condizioni di lavoro. e riconosce le legittime associazioni dei lavoratori con cui tenere un dialogo in merito alle questioni afferenti al posto di lavoro.
Il processo di controllo include la consultazione dei portatori di interessi delle organizzazioni settoriali esterne indipendenti delle zone circostanti i siti di produzione, compresi i sindacati, le comunità, le ONG e gli esperti del lavoro. Per essere significative le consultazioni devono vedere la partecipazione di almeno due portatori di interessi di due sottogruppi diversi.
Durante il periodo di validità dell’Ecolabel UE il richiedente dimostra la propria condotta ai consumatori interessati pubblicando online i risultati aggregati e le conclusioni principali dei controlli, compresi i dettagli su: a) numero e gravità delle violazioni di ogni diritto del lavoro e norma in materia di salute e sicurezza sul lavoro; b) misure di rimedio (tra le quali figura la prevenzione degli abusi sancita dai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani - UNGP, United Nations Guiding Principles); c) valutazione delle cause all’origine delle violazioni persistenti emerse dalla consultazione dei portatori di interessi (chi è stato consultato, quali temi sono stati sollevati, come questo esercizio ha influito sul piano delle azioni correttive).
Valutazione e verifica - Il richiedente dimostra la conformità a questi requisiti presentando copia dell’ultima versione del proprio codice di condotta, che deve essere coerente con le disposizioni illustrate sopra, e le relazioni sul controllo per ogni stabilimento di assemblaggio finale del o dei modelli di prodotto per i quali chiede l’Ecolabel UE; fornisce anche il link al sito internet in cui sono pubblicati i risultati e le conclusioni.
(9) Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, xxxx://xxx.xx-xxxx.xxx
I controlli indipendenti in loco sono svolti da ispettori qualificati per valutare la conformità dei siti di fabbricazione alle norme sociali o ai codici di condotta oppure, nei paesi che hanno ratificato la convenzione dell’OIL sull’ispezione del lavoro, 1947 (n. 81), e la supervisione dell’OIL indica che il sistema nazionale d’ispezione del lavoro è efficace e copre i settori elencati in precedenza (10), dal o dagli ispettori del lavoro nominati da un’autorità pubblica.
Sono ammesse certificazioni valide rilasciate nel quadro di sistemi o processi d’ispezione indipendenti che attestano, in toto o in parte, la conformità ai principi applicabili delle convenzioni fondamentali dell’OIL e alle disposizioni supplementari di cui sopra in materia di orario di lavoro, retribuzione, salute e sicurezza e consultazione dei portatori di interessi esterni. Le certificazioni dovranno essere state rilasciate non più di 12 mesi prima della data di presentazione della domanda.
5.2 Approvvigionamento di minerali non provenienti da zone di conflitto
Il richiedente sostiene l’approvvigionamento responsabile di stagno, tantalio, tungsteno, relativi minerali e oro dalle zone di conflitto e ad alto rischio:
(i) esercitando il dovere di diligenza in conformità alla Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio; e
(ii) promuovendo nelle zone di conflitto e ad alto rischio una produzione e un commercio responsabili dei suddetti minerali usati nei componenti del prodotto, conformemente alla Guida dell’OCSE.
Valutazione e verifica - Il richiedente dichiara la conformità a questi requisiti fornendo la documentazione seguente a sostegno della dichiarazione:
— una relazione che descrive l’esercizio del dovere di diligenza lungo la catena di approvvigionamento per i quattro minerali suddetti. Sono anche ammessi documenti giustificativi come le certificazioni di conformità rilasciate a norma del regime dell’Unione europea;
— la menzione del o dei componenti che contengono i minerali individuati e relativo o relativi fornitori, nonché il tipo o progetto di catena di approvvigionamento utilizzato ai fini di un approvvigionamento responsabile.
Criterio 6 - Criteri di informazione
6.1 Informazioni per l’utilizzatore
Il prodotto è venduto con le informazioni che servono all’utilizzatore per usarlo e smaltirlo correttamente senza nuocere all’ambiente.
Sull’imballaggio e/o nella documentazione che accompagna il prodotto sono riportati i dati di contatto (telefono e/o posta elettronica) e un rimando alle informazioni online in cui i consumatori possono trovare le risposte a determinati quesiti o indicazioni specifiche sull’uso o lo smaltimento del display elettronico. Sono incluse almeno le informazioni seguenti (laddove applicabili):
(a) il consumo di energia: la classe di efficienza energetica secondo il regolamento delegato (UE) 2019/2013; la potenza massima richiesta in ogni modo di funzionamento; istruzioni su come usare l’apparecchio in modo risparmio energetico, nonché la menzione che l’efficienza energetica riduce il consumo energetico e consente quindi un risparmio economico in bolletta;
(b) le indicazioni seguenti su come ridurre il consumo di energia:
(i) spegnere il prodotto scollegando il cavo di alimentazione o usando l’interruttore fisico per il modo spento, se presente, (quasi) azzera il consumo di energia;
(ii) mettere il prodotto in modo stand-by riduce il consumo di energia ma non lo azzera;
(iii) i salvaschermo (monitor di computer) possono impedire al display di passare a un modo di consumo energetico ridotto quando non è usato, disattivando i salvaschermo nei display si può pertanto ridurre il consumo energetico;
(iv) la funzionalità di avvio rapido potrebbe aumentare il consumo di energia;
(v) le funzioni integrate, come i ricevitori per segnali digitali (ad esempio DVB-T, Digital Video Broadcasting- Terrestrial) o i registratori su disco rigido, possono contribuire a ridurre il consumo di energia se rendono superfluo l’uso di un dispositivo esterno;
(c) connettività di rete: informazioni su come disattivare le funzioni di collegamento in rete;
(d) la posizione dell’interruttore fisico per il modo spento;
(e) il prolungamento della durata del prodotto ne riduce l’impatto globale sull’ambiente;
(10) Cfr. ILO NORMLEX (xxxx://xxx.xxx.xxx/xxx/xxxxxxx/xx) e gli orientamenti contenuti nel manuale d'uso.
(f) le indicazioni seguenti su come prolungare la durata del prodotto:
(i) istruzioni chiare di disassemblaggio e riparazione che consentono di disassemblare il prodotto senza distruggerlo per sostituire componenti o parti essenziali a fini di aggiornamento o riparazione;
(ii) informazioni che consentono all’utilizzatore di reperire servizi professionali di riparazione e assistenza per il prodotto, compresi i relativi recapiti;
(g) istruzioni per lo smaltimento corretto del prodotto presso le isole ecologiche o mediante i sistemi di resa ai dettaglianti, a seconda dei casi, in conformità della direttiva 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
(i) qualsiasi versione cartacea del manuale di istruzioni/riparazione contiene materiale riciclato e la carta utilizzata non è stata sbiancata con cloro. Per risparmiare risorse, si devono privilegiare le versioni online.
Valutazione e verifica - I richiedenti dichiarano all’organismo competente la conformità del prodotto a questi requisiti e gli forniscono il link alla versione online o una copia del manuale di istruzioni /riparazione.
6.2 Informazioni che figurano sull’Ecolabel UE
Sull’etichetta facoltativa con campo di testo devono figurare tre delle diciture seguenti:
(a) elevata efficienza energetica;
(b) restrizione di sostanze pericolose;
(c) progettato per essere riparato e riciclato facilmente;
(d) contiene xy % di plastica riciclata post consumo (solo quando superiore al 25 % della plastica totale).
Valutazione e verifica - Il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corredata di un’immagine ad alta risoluzione dell’imballaggio del prodotto che mostra in modo chiaro l’etichetta, il numero di registrazione/licenza e, se del caso, le diciture che possono figurare insieme all’etichetta.