ACCORDO QUADRO
Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione
Direzione Centrale per lo Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo
ACCORDO QUADRO
del 7 agosto 2012
fra
IL MINISTERO DELL’INTERNO individuato nel Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxx, 0, nella persona del Prefetto Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo
e
IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, individuato nel
Dipartimento per l’Istruzione, con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00, nella persona della Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Capo Dipartimento per l’Istruzione
di seguito congiuntamente definite le “Parti”
PREMESSO CHE
- l’articolo 4-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dì cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, ha previsto la sottoscrizione di un accordo dì integrazione tra lo straniero e lo Stato;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, emanato con il concerto anche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha regolamentato la disciplina
dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato;
- l’Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 455 del 29 luglio 1997 ha istituito i Centri Territoriali Permanenti, che, per le parti compatibili con la vigente normativa in materia, si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative da istruzione e formazione in età adulta e che svolgono un ruolo fondamentale nell’accoglienza degli stranieri e nella diffusione della conoscenza della lingua italiana;
- l’art. 1, comma 632 della L.296/2006 stabilisce che “ferme restando le competenze delle Regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall’Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati <Centri provinciali per l’istruzione degli adulti>.
- il decreto 25 ottobre 2007 del Ministro della pubblica istruzione recante norme in materia di
“Riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali, applicativo dell’art, 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” nel definire i criteri generali per il conferimento dell’autonomia ai Centri ha individuato tra le tipologie di percorsi di competenza dei Centri medesimi quelli relativi alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati stranieri per la loro integrazione linguistica e sociale;
- lo schema di regolamento recante “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell’ad. 64, comma 4, dei decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”, approvato in prima lettura il 12 giugno 2009, prevede, tra le tipologie di percorsi di competenza dei Centri, percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri;
- la Direttiva congiunta del Ministro dell’Interno e del Ministro della Cooperazione internazionale e dell’Integrazione in data 2 marzo 2012 ha fornito le linee di indirizzo per l’applicazione del D.P.R. n. 179/20l1;
- l’Accordo-Quadro, stipulato in data 11 novembre 2010, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha sancito la collaborazione interistituzionale tra i predetti Dicasteri per dare attuazione al Decreto Ministeriale del 4 giugno 2010 che ha disciplinato le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- in data 14 giugno 2012, con comunicazione n. 0001963 P-1.1.5 Gab è stata acquisita l’intesa, sul contenuto del presente accordo, dell’ufficio del Ministro per la Cooperazione internazionale e
l’Integrazione, come previsto dalla citata Direttiva congiunta del 2 marzo 2012
CONSIDERATO CHE
- l’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 179/2011 prevede che lo stramero che ha stipulato l’accordo di integrazione debba partecipare gratuitamente ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia di durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore;
- il comma 2 del predetto articolo 3 dispone che le conoscenze che lo straniero deve acquisire, relative ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, all’organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia, nonché ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, debbano essere definite d’intesa con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;
- il comma 1 dell’articolo 5 del D.P.R. n. 179/2011 prescrive che, in assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i centri per l’istruzione degli adulti, di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l’art 10 del predetto Regolamento dispone che, in relazione all’organizzazione ed allo svolgimento delle sessioni di formazione civica e informazione, nonché ai test linguistici e culturali il Prefetto concluda o promuova la conclusione di accordi, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione tra lo sportello unico e la struttura territorialmente competente dell’ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per
l’istruzione degli adulti di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le università;
- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha predisposto un Vademecum contenente indicazioni tecnico-operative per la definizione dei contenuti delle prove che compongono il test, criteri di assegnazione del punteggio e durata del test, di cui al D.M. 4 giugno 2010, nonché le “Linee guida per la progettazione di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana”, contenenti indicazioni per l’articolazione dei livelli A 1 e A 2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue in competenze, conoscenze e abilità e che fanno parte integrante del presente Accordo;
RITENUTO CHE
- l’accordo di integrazione è un patto con il quale il cittadino non appartenente all’Unione Europea regolarmente soggiornante nel territorio nazionale assume l’impegno al rispetto delle leggi del nostro Paese e, più in generale, alle regole di convivenza della società in cui vive al fine di perseguire un ordinato percorso d’integrazione;
- con l’accordo di integrazione lo Stato si impegna a fornire allo straniero gli strumenti per raggiungere specifici obiettivi di integrazione, tra i quali l’acquisizione della lingua, della cultura e dei principi generali della costituzione italiana;
- una reale inclusione sociale si realizza attraverso la conoscenza dei principi fondamentali
dell’ordinamento dello Stato, dei valori espressi dalla Costituzione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche, nonché della lingua dello Stato ospitante;
- un efficace svolgimento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 179/2011 relativi, in particolare, alle sessioni di formazione civica e di informazione e ai test per
l’assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, si realizza attraverso il potenziamento della collaborazione interistituzionale
TUTTO CIÒ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Oggetto
Con il presente Accordo le Parti si impegnano alla più ampia e proficua collaborazione per dare applicazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, con particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e di informazione, di cui all’articolo 3, e ai test per
l’assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all’ articolo 5, comma 1.
Articolo 2 – Finalità
Il presente Accordo ha la finalità di definire modalità condivise tra il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Interno per l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 10 dei decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, in modo coerente con i principi di efficienza, efficacia ed economicità nell’impiego delle risorse disponibili sia nazionali che comunitarie, valorizzando il ruolo delle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri per l’istruzione degli adulti, anche in relazione alle professionalità ivi operanti.
Articolo 3 – Obiettivi
1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a definire criteri e modalità per lo svolgimento:
a) della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011;
b) dei test per l’assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a definire:
a) ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di
informazione e per l’assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia;
b) criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a favorire l’efficacia,
l’economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.
Articolo 4 – Criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione
1. La sessione di formazione civica e di informazione, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, ha luogo presso i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, di cui
all’articolo 1, comma 632 della L. 296/06 e successive modifiche e integrazioni. In attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all’ articolo 64, comma 4, lettera f) della Legge 133/08, la sessione di formazione civica e di informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti, funzionanti ai sensi dell’O.M. 455/97 per le parti compatibili con la vigente normativa in materia.
2. L’individuazione delle istituzioni scolastiche, di cui al precedente comma 1, avviene mediante stipula di un protocollo d’intesa tra Prefettura e Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competenti, sulla
base dei criteri di cui all’articolo 4 dell’Accordo Quadro 11 novembre 2010, tenuto conto delle istituzioni scolastiche già sedi di sessioni per lo svolgimento del test di cui al D.M. 4 giugno 2010.
3. Le istituzioni scolastiche, individuate ai sensi del precedente comma 2, sulla base di accertati fabbisogni, possono stipulare accordi di rete, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99, con altre istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti, al fine di rendere più efficace ed efficiente l’organizzazione della sessione di cui al precedente comma 1.
4. La sessione, di cui al precedente comma 1, si svolge nelle date stabilite dal calendario definito con il protocollo, di cui al precedente comma 2, ha una durata complessiva di dieci ore e può essere articolata in più sedute.
5. Per lo svolgimento della sessione, di cui ai precedente comma 1, le istituzioni scolastiche, di cui ai precedenti commi 2 e 3, individuano almeno due docenti in servizio presso te istituzioni scolastiche medesime.
6. Per lo svolgimento della sessione, di cui al precedente comma 1, le istituzioni scolastiche, di cui ai precedenti commi 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011, utilizzano, nell’ambito della loro autonomia, i sussidi predisposti dal Ministero dell’Interno, dai Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o ogni altro materiale predisposto dai Centri Territoriali Permanenti.
7. I docenti di cui al precedente comma 5 identificano lo straniero secondo le medesime modalità già adottate per lo svolgimento del test, di cui al D.M. 4 giugno 2010 e comunicano alla Prefettura competente l’avvenuta frequenza della sessione, di cui al precedente comma 1, secondo le modalità
indicate dal Ministero dell’Interno.
Articolo 5 – Criteri e modalità per lo svolgimento del test per l’assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia
1. Il test per l’assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, ha luogo presso i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, di cui all’articolo 1, comma 632 della L. 296/06 e successive modifiche e integrazioni. In attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all’articolo 64, comma 4, lettera f) della Legge 133/08, il test per l’assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, si svolge presso le
istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti, funzionanti ai sensi dell’O.M. 455/97 per le parti compatibili con la vigente normativa in materia.
2. L’individuazione delle istituzioni scolastiche, di cui al comma 1, avviene nell’ambito del protocollo d’intesa, di cui all’articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri di cui all’articolo 4 dell’Accordo Quadro 11
novembre 2010, tenuto conto delle istituzioni scolastiche già sedi di sessioni per lo svolgimento del test di cui al D.M. 4 giugno 2010.
3. Il test per l’assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue si svolge presso le istituzioni scolastiche, di cui al comma 1, secondo le modalità di cui all’articolo 5 dell’Accordo Quadro 11 novembre 2010 e le indicazioni tecnico-operative contenute nel Vademecum che fa parte integrante dei presente Accordo.
4. Fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si impegna a definire, sentite le Parti, ulteriori criteri per lo svolgimento del test di cui all’ articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, ivi comprese le relative modalità di valutazione.
Articolo 6 – Ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per l’assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana della cultura civica e della vita civile in Italia
1. L’iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.
2. Il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, rilasciato ad esito dei corsi, di cui al precedente comma 1, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011 e consente, altresì, allo straniero il raggiungimento della soglia di adempimento di cui all’articolo 6, comma 5, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.
3. Il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi, di cui al precedente comma 1, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, e consente, altresì, allo straniero il pieno
raggiungimento della soglia di adempimento, di cui all’articolo 6, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.
4. Ai finì dell’assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, i corsi, di cui all’articolo 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011, si svolgono secondo le Linee guida, di cui al successivo articolo 7, comma 4, parte integrante del presente Accordo, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 4.
Articolo 7 – Criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota
1. Per favorire l’efficacia, l’economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011, oggetto del presente Accordo, sono promossi i progetti pilota, di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, i Consigli Territoriali per l’Immigrazione, di cui all’articolo 3, comma 6 del Testo Unico sull’immigrazione, promuovono progetti pilota di informazione per illustrare le modalità di adempimento di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011 anche in collaborazione con i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti di cui all’articolo 1, comma 632 della L. 296/06 e successive modifiche e integrazioni.
3. Ai fini di cui al precedente comma 1, le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, individuate nell’ambito del protocollo d’intesa, di cui al precedente articolo 4, comma 2, promuovono progetti pilota per la realizzazione di corsi di integrazione linguistica e sociale.
4. I corsi, di cui al precedente comma 3, sono organizzati secondo le Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana predisposte dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che fanno parte integrante del presente Accordo.
5. L’iscrizione e la frequenza ai corsi di cui al precedente comma 3, costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.
6. Il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, rilasciato ad esito dei corsi, di cui al precedente comma 3, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011; tale titolo costituisce, altresì, documentazione idonea ad attestare il raggiungimento da parte dello straniero di un livello elevato di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia ed utile ai finì del riconoscimento delle agevolazioni di cui
all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011.
Articolo 8 – Tavolo congiunto
I compiti del Tavolo congiunto, già previsti dall’articolo 7 dell’Accordo Quadro 11 novembre 2011, si intendono confermati anche in relazione alle attività di attuazione del presente Accordo, con particolare riferimento ai progetti pilota, di cui al precedente articolo 7.
Articolo 9 – Impegni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in applicazione delle finalità, degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente Accordo, si impegna a:
- trasmettere il presente Accordo ed i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante agli Uffici Scolastici Regionali per promuovere il loro attivo coinvolgimento anche ai fine di favorire la partecipazione delle istituzioni scolastiche, di cui al precedente articolo 4, comma 1;
- assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto tra tutti i soggetti coinvolti, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi previsti dal presente Accordo in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti;
- partecipare con i propri rappresentanti al Tavolo congiunto di cui al precedente articolo 8;
- diffondere ogni utile informazione sul presente Accordo tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l’eventuale pubblicazione sul proprio sito web;
- assicurare il necessario supporto tecnico alle istituzioni scolastiche coinvolte attraverso l’Ufficio competente (Istruzione degli adulti) della Direzione Generale per l’Istruzione e Formazione tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, anche per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali.
Articolo 10 – Impegni del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’interno, in applicazione delle finalità, degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente Accordo, si impegna a:
- assegnare, per il tramite delle Prefetture, alle istituzioni scolastiche, individuate ai sensi dell’articolo 4 del presente Accordo, il relativo finanziamento per lo svolgimento delle azioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, e 7 comma 3, secondo le modalità che verranno stabilite nei protocolli di intesa, di cui
all’articolo 4, comma 2 del presente Accordo, nei tempi e nella misura consentiti dalle risorse finanziarie che saranno rese disponibili per l’attuazione dell’Accordo di integrazione - ai sensi
dell’art. 4, comma 3, del decreto interministeriale del 6 ottobre 2011 - e sulla base degli standard di costo che saranno comunicati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- trasmettere il presente Accordo alle Prefetture-U.T.G. per il loro attivo coinvolgimento anche al fine di agevolare il compito dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione di promozione dei progetti pilota di informazione di cui all’articolo 7, comma 2 del presente Accordo;
- assicurare la propria disponibilità, attraverso le Prefetture-UTG, a un continuo e diretto confronto con le istituzioni scolastiche, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi previsti in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti;
- partecipare con propri rappresentanti al Tavolo congiunto, di cui al precedente articolo 8;
- diffondere ogni utile informazione sulle attività tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l’eventuale pubblicazione sul proprio sito web.
Articolo 11 – Efficacia e durata
Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha efficacia da tale data per due anni con rinnovo tacito, salvo disdetta da una delle Parti che dovrà essere comunicata entro 60 giorni dalla scadenza o dal rinnovo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Articolo 12 – Modifiche
Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo mediante Accordo sottoscritto dalle Parti.
Letto e approvato, per il Ministero dell’Interno, dal Direttore Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo – Prefetto Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Letto e approvato, per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal Capo Dipartimento per l’Istruzione – Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Roma, 7.8.2012