ACCORDO FRA ENTE DI GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA’ EMILIA OCCIDENTALE E TERNA RETE ITALIA spa PER L’INSTALLAZIONE DI NIDI ARTIFICIALI PER UCCELLI SELVATICI
ACCORDO FRA ENTE DI GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA’ EMILIA OCCIDENTALE E TERNA RETE ITALIA spa PER L’INSTALLAZIONE DI NIDI ARTIFICIALI PER UCCELLI SELVATICI
tra
L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversita’ Emilia Occidentale- Area Conservazione Ricerca e Monitoraggio Risorse Naturali C.F. 02635070341, rappresentato dal Presidente xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che interviene ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 domiciliato per la carica in Langhirano (Pr), xxxxxx Xxxxxxx 0, per dare esecuzione alla deliberazione di Comitato Esecutivo C.E. n. del ;
e
La Società TERNA RETE ITALIA SpA (di seguito denominata “Terna”), con xxxx xx xxx xxx Xxxxx Xxxxxx
x. 00/0X – 00000 Xxxxxxx, C.F. e P.IVA 11799181000, rappresentata dall’Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di Responsabile della A.O.T. di Firenze, nato a Napoli il 19.01.1966;
premesso
Che l’Ente Parchi Emilia Occidentale gestisce cinque parchi regionali e quattro riserve naturali distribuiti tra le province di Parma e Piacenza;
che nel territorio sono presenti aree ad alta valenza naturalistica, indispensabili per conservare e incrementare le specie animali e vegetali, soprattutto quelle più rare e minacciate;
che le zone più ricche di biodiversità costituiscono aree ove salvaguardare gli uccelli, ai sensi della Dir.79/409/CEE, detta ''Direttiva Uccelli'';
che uno degli obiettivi dell’Ente Parchi è l’incremento della biodiversità anche tramite la diffusione delle specie nidificanti sul territorio, favorendone la diffusione soprattutto nelle aree dove sono poco presenti a causa di difficoltà nel reperimento di siti idonei per la riproduzione;
che oltre all’avifauna anche i chirotteri possono essere favoriti utilizzando medesime metodiche;
che il Gruppo Terna tra i propri fini istituzionali sostiene interventi e progetti di recupero naturale e mette le proprie strutture e le proprie competenze tecniche al servizio della comunità per la salvaguardia della biodiversità e la conservazione dell’ambiente.
considerato
che risulta di particolare rilevanza la possibilità di utilizzare i tralicci di Terna per l’installazione dei nidi artificiali per uccelli con particolare riferimento ai rapaci e ai coraciformi, data la loro favorevole ubicazione sul territorio e la possibilità di realizzare installazioni in luoghi elevati;
che allo stesso modo si ritiene utile utilizzare i tralicci Terna per l’installazione di bat-box per chirotteri;
che pertanto si è evidenziata l’utilità di un accordo di collaborazione tra l’Ente Parchi Emilia Occidentale e il Gruppo Terna per completare l’installazione dei rifugi artificiali previsti dal progetto;
SI CONVIENE e SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 = Individuazione delle parti e valore delle premesse
L’individuazione delle parti e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 = Oggetto dell’accordo
L’Ente Parchi Emilia Occidentale e Terna instaurano un rapporto di collaborazione per l’installazione complessiva di n. 30 nidi artificiali per uccelli rapaci (es. xxxxx xxxxxxxxxx, gheppio) e coraciformi (es. ghiandaia marina) su altrettanti sostegni, di seguito specificati, presenti nel territorio delle aree protette
di competenza e gestiti da Terna, oltre ad alcuni rifugi per chirotteri denominati “bat box”. Le installazioni stesse saranno a cura del personale specializzato di Terna.
Elenco dei sostegni individuati dalle parti:
Parco dello Stirone e del Piacenziano; linea 672, sostegni 052, 053, 055, 057.
Parco del Trebbia; linea 643, sostegni 006, 011, 012, 013.
Parco Boschi di Carrega; linea 603, sostegni 012, 013, 015.
Parco dei Cento Laghi; linea 610, sostegni 081, 083, 086, 068, 057.
Linea 962; sostegni 016, 024, 028, 030, 040, 047, 058, 060, 066.
Linea 650; sostegni 071, 074, 075, 078, 083.
Inoltre:
1. a carico dell’Ente Parchi Emilia Occidentale: la fornitura di n. 30 cassette nido da installare sui sostegni della linea elettrica che attraversano le aree protette per favorire nuove nidificazioni di rapaci e coraciformi, a valle dell’installazione le cassette nido si intenderanno cedute in proprieta’ a Terna;
2. a carico di Terna: la posa in opera di tali cassette nido su tralicci di propria gestione e le eventuali attività di manutenzione – sempre a carico Terna l’eventuale fornitura e l’installazione di “bat box” in numero simile alle cassette nido (curandone per numero e posizionamento la convivenza rispetto agli altri nidi installati sul sostegno, secondo quanto indicato dai partner scientifici dell’iniziativa);
3. La posa delle cassette nido dovrà tenere conto della necessaria altezza da terra (min. 7 metri) e rispettare il giusto posizionamento orizzontale. Sul fondo di ogni cassetta dovrà essere collocato del materiale sciolto fornito dall’Ente Parchi Emilia Occidentale.
4. il monitoraggio delle cassette nido potrà essere oggetto di studi sulla biodiversità e interventi di carattere divulgativo per un corretto approccio alla conoscenza degli uccelli, da definire tra le parti.
5. Su alcuni tralicci, da definire tra le parti, potranno essere posizionati dei cartelli esplicativi riguardanti il presente accordo, collocati in aree facilmente accessibili per agevolare le attività di educazione ambientale. I cartelli saranno realizzati a cura dell’Ente Parchi e posizionati a cura di Terna.
Art. 3 = Durata
Le installazioni sui tralicci e su altre eventuali strutture gestite da Terna, nei termini già specificati, dovranno essere eseguite a valle della firma del presente Accordo e terminate entro la fine di febbraio 2017. I nidi potranno essere mantenuti per almeno 5 anni a partire dalla firma, salvo contraddittorie verifiche della loro integrità strutturale. Il presente Accordo potrà essere aggiornato o integrato, previo accordo scritto tra le parti.
Art. 4 = Responsabili
L’Ente Parchi designa quale proprio responsabile, il responsabile dell’Area Conservazione Ricerca e Monitoraggio Risorse Naturali o uno specifico funzionario con successivo atto dirigenziale; Terna designa quale proprio responsabile il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx.
Art. 5 = Proprietà dei risultati e loro pubblicazione
Entrambi i contraenti del presente accordo avranno pieno diritto d’uso dei risultati e degli elaborati relativi all’installazione e alla colonizzazione dei suddetti rifugi artificiali e delle “bat box”. Nelle pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati dovrà in ogni caso comparire l’indicazione che si tratta di una attività scientifica coordinata dall’Ente Parchi Emilia Occidentale e compiuta in collaborazione tra Ente Parchi e Terna. Ogni altra citazione di collaborazione tra Ente Parchi e Terna dovrà preventivamente essere concordata tra le parti se relativa ad altri contesti territoriali o di progetto.
Art. 6 = Responsabilità e rischi
Terna ritiene indenni l’Ente Parchi Emilia Occidentale da qualsiasi danno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare a persone o cose dalla esecuzione delle attività previste dal presente Accordo. Analogamente, solo personale Terna può salire sui tralicci per le attività di installazione e di manutenzione dei nidi, pertanto Terna è esonerata da qualsiasi responsabilità riguardante il personale eventualmente inviato dall’Ente Parchi.
Art. 7 = Risoluzione
In considerazione della importanza prioritaria del servizio elettrico e delle relative attività di Terna, e delle mutabili disponibilità di personale tecnico afferente all’Ente Parchi, si conviene che qualora una delle due parti si trovi nella sopravvenuta impossibilità di effettuare la collaborazione oggetto del presente accordo, deve dare tempestiva comunicazione all’altra dei motivi che hanno determinato tale impossibilità.
Art. 8 = Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lg. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni ed attività connesse al presente Accordo, nonché per fini statistici.
Art. 9 = Risoluzione delle controversie
Date le sinergie che legano i due Enti e lo spirito di collaborazione che le accomuna, le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti sarà competente il foro di Parma.
Per l’Ente Parchi Emilia Occidentale,
Per la società Terna Rete Italia SpA,
il Responsabile della AOT di Firenze Xxx. Xxxxx Xxxxxxx
Collecchio (Pr), lì