Data di pubblicazione: 16/12/2022
Data di pubblicazione: 16/12/2022
Nome allegato: All. 2 - Schema di Contratto.pdf
CIG: 9493382AA6;
Nome procedura: Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. m. 50/2016, svolta mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo per la acquisizione di servizi professionali Red Hat
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti
Procedura celebrata attraverso il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, volta all’acquisizione dei
“SERVIZI PROFESSIONALI RED HAT”
C.I.G. n. 9493382AA6
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001
CONTRATTO
per l’affidamento della « Fornitura dei SERVIZI PROFESSIONALI “RED HAT” ».
C.I.G. n. 9493382AA6 TRA
L’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA
n. 02121151001), con sede in Roma, in via Xxxx il Grande, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Dott. […], nato a […] il […], in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse strumentali e Centrale Unica Acquisti dell’INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto;
(indicato anche nel prosieguo come l’«Istituto» o «Stazione Appaltante»)
e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […], domiciliato nella qualità presso la sede legale della Società;
(indicato anche nel prosieguo come l’«Appaltatore») (di seguito collettivamente indicati come le «Parti»)
Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in
modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14°, del D.Lgs. 50/16.
PREMESSO CHE
a) a mezzo di Determina a contrarre n. RS30/788/2022 del 25/11/2022, adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l’Istituto ha avviato una procedura da celebrarsi attraverso il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento della «Fornitura dei servizi professionali “Red Hat”» (da qui in poi, la
«Fornitura»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione e nei relativi Capitolati, nella Lettera di Invito, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e sul sito xxx.xxxx.xx;
c) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l’Istituto ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’Appaltatore, quale soggetto che ha espresso l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del minor prezzo;
d) l’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
e) l’Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), alle verifiche sul possesso da parte dell’Appaltatore dei suddetti requisiti e le stesse si sono concluse con esito positivo;
f) a mezzo cauzione [bancaria] / [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di Euro […], l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/16, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
g) ai sensi dell’art. 31, comma 4°, lettera c) del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, l’Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell’Aggiudicatario, mediante l’acquisizione del D.U.R.C. n. […] del […];
h) trattandosi di appalto specifico basato su un Sistema Dinamico di Acquisizione, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9°, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del comma 10°, lett. b), del medesimo articolo;
i) le Parti, con il presente contratto (di seguito il «Contratto»), intendono dunque disciplinare
i reciproci diritti e obblighi inerenti all’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 (Definizioni)
Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:
• «Affidatario», «Aggiudicatario» o «Appaltatore»: il soggetto cui, a seguito dell’aggiudicazione, viene affidato il Contratto in relazione al servizio in oggetto, all’esito dell’avvenuta selezione ad evidenza pubblica;
• «Appalto» o «Servizio»: complessivamente intesa la prestazione della « Fornitura dei servizi Professionali “Red Hat” », oggetto di procedura;
• «Capitolato tecnico»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
• «Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
• «Contratto»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
• «DCRSCUA»: la Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti dell’INPS,
quale articolazione funzionale della Stazione Appaltante che stipulerà il Contratto;
• «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente della Stazione Appaltante del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell’esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla l’esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
• «Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’Appalto o della procedura, compresi il Bando Consip istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione e relativi Capitolati, la Lettera di Invito, il Capitolato, il presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
• «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2°, del Codice,
nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
• «Lettera di Invito»: il documento volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della
procedura e gli elementi minimi negoziali dell’appalto specifico;
• «Offerente», «Concorrente» o «Operatore»: l’impresa, il raggruppamento di operatori economici, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha partecipato alla procedura, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione dell'Appalto;
• «Offerta»: complessivamente inteso, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere economico (da qui in poi «Offerta Economica»), che l’Operatore economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
• «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
• «Responsabile dell’Appaltatore»: l’esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso l’Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
• «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l’esponente dell’Istituto cui competono i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
• «Fornitura»: Fornitura di Servizi professionali “Red Hat”, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico;
• «Stazione Appaltante» o «Amministrazione Aggiudicatrice» o «Istituto»: l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato mediante la presente procedura.
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
Allegato “A”: Capitolato Tecnico;
Allegato “B”: Bando Consip istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione e relativi Capitolati, Lettera di Invito e relativi allegati minori di procedura;
Allegato “C”: Offerta Economica dell’Appaltatore;
Allegato “D”: Atto giuridico di nomina quale Responsabile del Trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.
2. Le disposizioni del Capitolato prevalgono sulle prescrizioni del presente Contratto, nei casi di non piena conformità.
Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)
1. Oggetto del presente Appalto è l’affidamento della “Fornitura dei servizi professionali ‘Red Hat’”.
2. Le caratteristiche e le condizioni tecnico - prestazionali della Fornitura e le ulteriori disposizioni negoziali sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato sub “A” al presente Contratto e riguardano principalmente la tipologia dei servizi, l’organizzazione e la metodologia di erogazione degli stessi. In particolare, l’Operatore dovrà erogare i servizi con le modalità dettagliatamente indicate nel Capitolato Tecnico.
3. Il contratto avrà una durata di 12 mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data del Verbale di avvio dell’esecuzione dei servizi manutentivi.
4. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del contratto originario.
5. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.
6. L’Appaltatore si impegna, in ogni caso, ad affiancare, nel corso dell’ultimo mese di vigenza contrattuale, il nuovo appaltatore della procedura all’uopo indetta, con le modalità descritte nel Capitolato, e a fornire e trasferire all’Istituto tutte le conoscenze acquisite durante il Servizio.
7. L’Appaltatore che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, senza oneri per l’Istituto.
8. Sull’istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore
dell’Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
9. L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Art. 4 (Modalità generali di esecuzione del Servizio)
1. Il Servizio verrà svolto presso le Strutture dell’INPS indicate nel Capitolato Tecnico. L’Istituto si riserva comunque la facoltà, senza oneri aggiuntivi a carico dello stesso, di variare in ogni momento l’ubicazione dei locali necessari per lo svolgimento dei servizi.
2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Istituto, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle migliori prassi commerciali.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti e prassi sopra richiamati. L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
6. Il servizio di assistenza in parola è dettagliatamente indicato nel Capitolato tecnico, allegato del presente Contratto.
7. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’esecuzione del Servizio, da svolgersi presso gli uffici della medesima Stazione Appaltante, dovranno essere eseguite da parte del Fornitore senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto, nella Lettera di Invito, nel Bando o nei Capitolati Consip, o nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.
8. L’Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della medesima Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L’Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
9. Per tutta la vigenza contrattuale l’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell’Istituto il numero di telefono […], nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata […] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
10. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate
dalla Stazione Appaltante, nell’adempimento delle proprie prestazioni;
d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;
e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione
delle attività di cui al presente Contratto.
11. Sarà facoltà dell’Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, l’Appaltatore
acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
12. L’Appaltatore prende atto e accetta che la prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell’ubicazione della sede.
13. L’Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi.
14. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato all.
sub “A” al presente Contratto.
Art. 5 (Governance dell’esecuzione contrattuale)
1. L’esecuzione del Contratto è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1°, il R.U.P. si avvale del Direttore dell’Esecuzione,
accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Il Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto è il Dott. […].
4. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico/contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla l’esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento.
5. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
6. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.
Art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel
presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. L’Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.
3. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di
diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione del Servizio.
4. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Il corrispettivo per la Fornitura è complessivamente pari ad € […] (Euro/[…]), IVA esclusa, suddiviso come segue:
Categoria Merceologica | Descrizione Servizio | Codice articolo Red Hat | Unità di misura | Quantità totale | Totale valore fornitura (IVA esclusa) |
Software - Servizi di Supporto Specialistico/Sistemistico | Red Hat GPS (Global Professional Services) | GPS-C | Giorni/Persona | 1.400 | […] |
2. Con riferimento alla Fornitura sopra descritta, la fatturazione avverrà dopo la sottoscrizione del Verbale di Regolare esecuzione della fornitura, relativamente alle competenze maturate dal fornitore.
3. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (Euro Zero/00), trattandosi di mera fornitura di servizi da remoto;
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
5. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto dell’esecuzione del Contratto.
6. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Direzione Centrale Risorse strumentali e centrale unica acquisti, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
7. Ciascuna fattura dovrà riportare il codice di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore
dell’Esecuzione.
8. Il pagamento della fattura è subordinato:
• alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9°, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto;
• alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
• all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
9. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
10. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02.
11. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136/2010.
12. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla
movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].
13. In riferimento ai commi 13° e 14° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxxx) giorni dal verificarsi delle stesse.
14. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 106, comma 13°, del Codice. L’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
15. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all’Istituto.
16. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l’operatore plurisoggettivo dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria.
17. Sarà facoltà della Stazione Appaltante:
- prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta dell’Operatori Aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;
- variare, con semplice comunicazione all’Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di
fatturazione in corso.
Art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie)
1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.
4. Ove il Servizio debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto.
5. Ove il Servizio debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
6. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore.
7. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una garanzia ai sensi dell’art. 103 del Codice come indicato nella lettera f) delle premesse del presente Contratto dell’importo di Euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […].
8. L’Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all’art. 103, comma 2°, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, l’Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
9. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.
10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 9 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)
1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all’esecuzione del medesimo Contratto, fornendo all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio con l’Appaltatore, redige apposito verbale, contenente:
a) l’indicazione delle aree e degli ambienti in cui l’Appaltatore svolgerà il Servizio;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione
dall’Istituto all’Appaltatore per la prestazione del Servizio;
c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire
l’avvio e la prosecuzione delle attività.
3. Il verbale di avvio dell’esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore.
4. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del Contratto. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell’Istituto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.18.
5. Qualora le attività di supporto specialistico prevedano l’installazione di prodotti, verrà effettuato apposito collaudo e redatto verbale per certificare la conformità delle attività svolte.
Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’utile prosecuzione del Servizio e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione dell’esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
a) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime;
b) le prestazioni già effettuate;
c) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano richiesti
ulteriori oneri;
d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività
contrattuale era in corso di svolgimento.
2. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico
interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del Servizio, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l’Istituto si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso, viene redatto apposito verbale, firmato dall’Appaltatore e dal Direttore dell’Esecuzione e inviato al R.U.P., con le modalità di cui al precedente comma 2°.
6. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
7. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa.
8. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne dà
avviso all’Autorità Nazionale AntiCorruzione.
9. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)
1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, firmato dal Direttore dell’Esecuzione e dall’Appaltatore.
Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)
1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal R.U.P.
2. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei
casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Nei casi di cui all’art. 106, comma 1°, lett. b) e c), del Codice, in particolare:
• il Contratto potrà essere modificato solo qualora l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
• a seguito della modifica del Contratto, l’Istituto pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea.
4. Nei casi di cui all’art. 106, commi 1°, lett. b), e 2°, del Codice, l’Istituto comunicherà all’Autorità Nazionale AntiCorruzione le modificazioni apportate al Xxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal loro perfezionamento.
5. Ai sensi dell’art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
6. È ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.
Art. 13 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)
1. Le attività di consegna ed installazione delle licenze oggetto del presente Contratto si svolgeranno in conformità a quanto prescritto dal paragrafo 5) del Capitolato Tecnico.
2. Il Direttore dell’esecuzione redige il verbale di consegna e installazione delle licenze in contraddittorio con l’appaltatore.
3. All’esito dell’attività di verifica, il Direttore dell’esecuzione rilascia il “certificato di verifica di conformità” controfirmato dall’appaltatore.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi che sarà concesso dall’Istituto in sede di verbale di verifica di conformità. Ferma restando l’eventuale
applicazione di penali, nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia eliminato i vizi causa dell’esito
negativo della verifica di conformità, la verifica di conformità verrà ripetuta.
5. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l’Istituto, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 22, nonché dell’articolo 1456 del Codice civile.
6. Il Direttore dell’esecuzione riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni dell’Appaltatore anche ai fini dell’eventuale applicazione delle penali.
7. All’esito positivo della verifica, il Direttore dell’esecuzione, al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione dei servizi di manutenzione, redige, in contraddittorio con l’Appaltatore, apposito “Verbale di avvio dell’esecuzione”.
8. All’esito positivo della verifica, inoltre, il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore.
Art. 14 (Penali)
1. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Istituto le penali di cui al Capitolato Tecnico, paragrafo 4 - “Livelli di servizio e Penali”.
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o
l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.
3. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 18, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera f) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
7. A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.
Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)
1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
[Da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta]
2. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Affidatario di subappaltare
le prestazioni oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.
[Nel caso in cui il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta sostituire il precedente comma 2 con i successivi commi da 2 a 17].
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Codice e secondo le modalità ed i limiti previsti nella Lettera di Xxxxxx, All. sub “B” al presente Contratto.
3. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8°, del Codice.
4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a. all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
b. il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
6. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata;
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx;
d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, comma 17°, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.
7. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
8. Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.
9. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
10. Ai sensi dell’art. 31, comma 6°, del D.L. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l’Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.
11. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’ambito dell’appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.
12. L’affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.
13. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
14. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7°, del Codice.
15. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
16. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 16 (Recesso)
1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.
2. L’Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
3. I servizi, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente comma 1°, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell’Esecuzione, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 4°.
4. L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.
Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)
1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 8°, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L’Appaltatore garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L’Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’eventuale avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’Appalto. A tal fine il
R.U.P. accerterà in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Art. 18 (Risoluzione del Contratto)
1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1°, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2°, del Codice.
2. Quando il Direttore dell’Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle
prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2°, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. Il Direttore dell’esecuzione procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2° e 3°, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Servizi, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1°, del Codice.
Art. 19 (Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le
modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da
parte dell’Appaltatore;
e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
i) affidamenti di subappalti;
j) esito negativo della verifica di conformità definitiva;
k) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
l) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall’Istituto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto.
4. Il presente Xxxxxxxxx si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell’Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.
5. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
6. L’INPS si avvarrà altresì della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.
Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione
del Contratto)
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l’Istituto provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge
187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con
modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni
e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera
delle Imprese.
2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga:
a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7;
b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa;
c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla
normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese,
l’Appaltatore:
a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.
Art. 23 (Lavoro e sicurezza)
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso l’Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l’Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l’Istituto tratterà definitivamente le somme
corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L’Appaltatore, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell’art. 105, comma 9°, del Codice prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17° del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
9. Ai sensi dell’art. 31, comma 4°, del D.L. 69/13, convertito in legge 90/13, l’Istituto verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
• per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;
• per il certificato di verifica di conformità;
• per il pagamento del saldo finale.
10. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l’Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo D.U.R.C..
11. Per il caso di pendenze contributive verso l’INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l’Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 24.
12. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
13. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro,
previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere l’estromissione dell’Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
14. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
Art. 24 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze
contributive e retributive dell’Appaltatore o del subappaltatore)
1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’Affidatario o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1°, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
3. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art.
15.
Art. 25 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati il Dott. […], In forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. […] in qualità di Referente Unico per l’Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata a mezzo PEC o e-mail ai seguenti indirizzi:
per l’Appaltatore
[…]
Via […], n. […] Alla c.a. […]
e-mail […]
PEC: […]
per l’Istituto
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale Via Xxxx il Grande, n. 21, 00000 - Xxxx
Alla c.a. del Dott. […]
e-mail […]
PEC: […]
3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di
cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.
Art. 26 (Spese)
1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.
Art. 27 (Foro competente)
1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018
n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e
dell’esecuzione dei Lavori, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare è il R.U.P., nonché il personale che lo supporta in tale attività;
b) Responsabile della Protezione dei dati è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, contattabile all’indirizzo
indicato alla successiva lettera h), punto 1;
c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell’art.53, comma 5, lett. a), del d.lgs.50/2016;
d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata;
f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell’Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall’Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
h) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:
I. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’INPS:
− INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali
− Indirizzo: Xxx Xxxx xx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
− posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx;
II. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
III. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall’Istituto e reperibile sul sito istituzionale.
2. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), del D.lgs. 196/03, così come modificato ed integrato ai sensi del d.lgs.101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì,
si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
4. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. L’Appaltatore, per l’espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE. Con la sottoscrizione dell’Atto di designazione di cui all’allegato E del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. L’appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d’appalto, e che l’appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo l’Istituto da eventuali pretese e azioni dell’incaricato.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere alla sua sostituzione, in corso di esecuzione del servizio, mediante una nuova e formale designazione con l’utilizzo dello schema allegato.
Art. 29 (Varie)
1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui
abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni della Lettera di Invito, del Capitolato, del Bando e dei Capitolati Consip, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma,
L’Appaltatore L’Istituto
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto), Art. 5 (Governance dell’esecuzione contrattuale), Art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore), Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie), Art. 10 (Sospensione dell’esecuzione del Contratto), Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 13 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite), Art. 14 (Penali), Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 16 (Recesso), Art. 18 (Risoluzione del Contratto), Art. 19 (Clausole risolutive espresse), Art. 24 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell’Appaltatore o del subappaltatore), Art. 25 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 26 (Spese), Art. 27 (Foro competente).
Roma, L’APPALTATORE