CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI OZIERI
CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI OZIERI
PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE
ART. 1 – PREMESSA - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente Capitolato Speciale disciplina l’affidamento in concessione triennale del pubblico servizio di gestione dei parcheggi a pagamento mediante parcometri e ausiliari della sosta, comprensivo di fornitura e installazione dei parcometri , senza custodia, siti nel territorio del Comune di Ozieri, ai sensi del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
Nel presente Capitolato Speciale vengono indicati con il nome di:
• Concessionario: l’Impresa aggiudicataria che assumerà la concessione;
• Concedente: Comune di Ozieri
• Servizio Comunale: Comando Polizia Locale di Ozieri
Il presente Capitolato Speciale disciplina l’affidamento in concessione del pubblico servizio e per nessuna ragione potrà essere abbandonato o sospeso senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La gestione del servizio parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri comprende le seguenti prestazioni minime a cura e spese del concessionario del servizio:
1. la fornitura e l’installazione, in base alle indicazioni del concedente contenute nel presente atto, dei parcometri elettronici per la riscossione delle tariffe di sosta, nella misura minima di n. 11 (undici), soggetto ad incremento migliorativo, e aventi le caratteristiche minime riportate al successivo art. 12 compresi la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli apparecchi nonché il software di gestione degli stessi che permetta la trasmissione e/o la consultazione in tempo reale dei dati contabili di ciascun parcometro da parte del Concedente, altresì incluso ogni onere e adempimento necessario per il rispetto della normativa di settore;
2. la manutenzione ordinaria (esempio: pulizia, sostituzione carta e batterie, ripristino inceppamento, scassettamenti, ripristino alimentazione, ecc.) e straordinaria (esempio: riprogrammazione delle tariffe, sostituzione della cpu, dei tasti, degli schermi ed ogni altro componente utile per il funzionamento del parcometro derivante da guasti di qualsiasi natura, danni propri, atti vandalici o eventi atmosferici) dei parcometri per il corretto funzionamento e la gestione degli stessi;
3. la fornitura di tutti i materiali e pezzi di ricambio necessari anche a seguito di atti di vandalismo o furti e/o manomissioni;
4. la fornitura e posa in opera della segnaletica verticale e orizzontale necessaria per l’espletamento del servizio nelle aree oggetto della concessione. Il concessionario dovrà provvedere al rifacimento totale della segnaletica verticale e orizzontale, come meglio specificato nel successivo art. 9 punto d);
5. il prelievo dei corrispettivi consistente nella rimozione periodica dei contenitori sigillati, delle monete, nello svuotamento degli stessi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta dei “ticket di gestione” o abbonamenti emessi dagli apparecchi e nella ricollocazione presso ogni apparecchio dei contenitori vuoti;
8. la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle aree oggetto di concessione, in tutte le giornate ed orari previsti, mediante personale della Ditta nominato “ausiliario del traffico” con decreto del Sindaco, ai sensi dell’art. 17, commi 132 e 133, della Legge n. 127/97;
9. l’idonea assistenza ed informazione agli utenti del servizio;
10. il compimento di tutte le attività finalizzate alla pubblicizzazione del servizio anche con campagne informative proposte quali migliorie del servizio, compresa l’esposizione visibile per gli utenti delle tariffe dei parcheggi, l’indicazione degli orari e le modalità di pagamento tramite segnaletica diffusa nelle aree di concessione.
ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO
La concessione del servizio di cui all’art. 1 avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data indicata in sede di stipula del contratto ovvero dalla data di consegna del servizio e delle aree se antecedente. L’esecuzione del servizio deve avere inizio, a seguito di formale consegna - risultante da apposito verbale - entro 30 giorni dalla data di
comunicazione dell’ aggiudicazione definitiva da parte della Centrale Appalti, fatta salva comunque la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.
Non è tacitamente rinnovabile e la sua scadenza sarà automatica senza necessità di disdetta, salvo eventuale proroga per il periodo necessario all’espletamento delle procedure di nuovo affidamento della concessione del servizio a terzi.
Il concessionario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni del contratto di concessione del servizio vigente fino all’inizio dell’esercizio da parte del nuovo affidatario.
Il mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti, determinerà, se non debitamente giustificato, l’immediata revoca dell’aggiudicazione e risoluzione del contratto con incameramento della cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno e del mancato guadagno da parte dell’Amministrazione Comunale.
ART. 4 – CONOSCENZA CONDIZIONI D’APPALTO
L’assunzione dell’appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell’Impresa Appaltatrice la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilità e costo di mano d’opera e più in generale di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio dell’Impresa appaltatrice circa la convenienza di assumere l’appalto sulla base del rialzo offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.
ARTICOLO 5 - VALORE DEL SERVIZIO E CANONE DELLA CONCESSIONE
Il valore economico del servizio dato in concessione è costituito dai ricavi annui derivante dall’incasso dei parcometri, dalla vendita degli abbonamenti o da altre forme di pagamento, nonché dall’incremento delle tariffe orarie che decorrerà dall’inizio della nuova concessione ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 103 del 19/06/2018.
A titolo di informazione agli interessati alla partecipazione alla gara, si rende noto che, in riferimento ai dati relativi agli ultimi anni di gestione, si rende noto che:
nel corso dell’anno 2015 l’importo degli incassi totali derivanti dalle aree di sosta a pagamento è stato di € 147.017,00;
nel corso dell’anno 2016 l’importo degli incassi totali derivanti dalle aree di sosta a pagamento è stato di € 185.079,00;
nel corso dell’anno 2017 l’importo degli incassi totali derivanti dalle aree di sosta a pagamento è stato di € 180.561,00 con una media di incassi annui pari ad € 170.885,66.
Tale importo è, inoltre, incrementato dalla percentuale di aumento delle tariffe - per la somma pari ad € 55.537,84 - per complessive € 226.423,50 annue per un importo complessivo presunto di € 679.270,50 circa nell’arco della durata contrattuale.
Canone concessorio a favore del Comune: il canone concessorio minimo posto a base di gara è fissato nella percentuale minima del 15% (quindici per cento) del predetto valore economico quindi € 33.963,52 annuali e, quindi, in complessivi € 101.890,57 in riferimento all’intera durata della concessione. Il canone da versare al Comune – con le modalità descritte nel presente Capitolato d’Oneri – sarà pari alla somma dell’importo posto a base di gara e della percentuale offerta in sede di gara che potrà essere solo in rialzo rispetto al minimo fissato.
Non saranno pertanto prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione. Il canone da corrispondere al Comune non è soggetto a IVA, mentre le somme versate dagli utenti per l’utilizzazione delle aree di parcheggio sono soggette ad IVA.
Ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 267/2000 il concessionario è agente contabile ed è tenuto a rendere conto della gestione.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.
ARTICOLO 6 – INDIVIDUAZIONE AREE
L’ubicazione delle aree oggetto di pagamento e gestione, riportata nell’allegato al presente Capitolato, potrà variare con il mutare nel tempo dell’assetto organizzativo dei parcheggi. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ampliare le aree ove è istituita la sosta a pagamento mediante aggiunta di nuovi stalli, nei modi e nelle forme previste dal Codice della Strada, in base a piani del traffico o simili. L’Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere o modificare, d’intesa con la ditta aggiudicataria, la sosta a pagamento nelle aree date in concessione nei
casi in cui ciò si renda necessario in base a modifiche di ordine viario, esecuzione di lavori pubblici o altri motivi di interesse generale. In caso di diminuzione degli stalli per i motivi sopracitati e nel caso in cui non sarà possibile integrare il numero degli stalli, il Comune si riserva il potere di rideterminare in proporzione l’importo del canone.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in occasione di festività o manifestazioni, di interdire le aree parcheggio e di autorizzare per altre finalità i predetti spazi, con apposita ordinanza, per periodi non superiori a 15 giorni all’anno.
Il Comune si impegna ad avvisare la ditta aggiudicataria con anticipo di almeno 5 giorni prima affinché la stessa possa effettuare le relative variazioni al servizio.
ARTICOLO 7 - ORARIO DELLA SOSTA A PAGAMENTO
Il concessionario si obbliga ad eseguire per conto del Comune di Ozieri il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia dei veicoli negli orari stabiliti con apposita deliberazione di G.C. come indicati nell’allegato al presente capitolato. Al di fuori dei suddetti periodi la sosta è libera senza alcun corrispettivo.
ARTICOLO 8 – TARIFFE E MODALITÀ DI RISCOSSIONE
Le tariffe sono così fissate:
ZONE | TARIFFA ORARIA | ABBONAMENTI MENSILI |
Piazza Garibaldi, piazza C. Xxxxxxx, Via Xxxxxxx, parcheggio coperto via Cirenaica; | € 1,00 con possibilità di frazione prima mezz’ora | € 17,00 residenti € 22,00 per esercenti attività commerciali, servizi, studi professionali nella misura di un abbonamento per ogni unità produttiva € 20,00 per residenti che utilizzano il parcheggio coperto di via Cirenaica € 32,00 per utenti non rientranti nelle categorie precedenti |
Via Roma (da negozio Manunta in poi) , p.zza Xxxxxxx, Via Vitt. Veneto in entrambi i lati dall’intersezione di via F.lli Xxxxxxxx | € 0,80 con possibilità di frazione prima mezz’ora | € 17,00 residenti € 22,00 per esercenti attività commerciali, servizi, studi professionali nella misura di un abbonamento per ogni unità produttiva € 20,00 per residenti che utilizzano il parcheggio coperto di via Cirenaica € 32,00 per utenti non rientranti nelle categorie precedenti |
Parcheggio multipiano | € 0,40 | € 10,00 per i residenti zona multipiano € 15,00 per esercenti attività commerciali, servizi e studi professionali nella misura di un abbonamento per ogni unità produttiva |
Parcheggio ex Campo sportivo S. Xxxxxxx | € 0,80 con possibilità di frazione prima mezz’ora | € 15,00 per i dipendenti dell’Ospedale nell’area ex campo sportivo S. Xxxxxxx |
Le predette tariffe orarie verranno riscosse nelle aree dal concessionario attraverso parcometri, conformi alle direttive e alle norme vigenti, che rilascino apposita ricevuta da esporre in modo visibile sul cruscotto del veicolo.
Nel caso di variazioni di tariffe superiori al 10% deliberate dall’Amministrazione Comunale, l’aggio dovrà essere ragguagliato, in misura proporzionale, al maggiore ammontare delle riscossioni.
ARTICOLO 9 – MODALITÀ E CONDUZIONE DEI PARCHEGGI
Nell’espletare il servizio in concessione dovranno essere osservate le disposizioni contenute nel presente Capitolato. Eventuale modifica o l’adozione di ulteriori disposizioni potranno essere concordate ed entreranno in vigore dal momento in cui saranno comunicate dall’Amministrazione Comunale.
Inoltre le aree di parcheggio possono essere liberamente utilizzate dai seguenti: a) veicoli a servizio di persone munite di apposito contrassegno invalidi esposto nella parte anteriore dei veicolo; b) veicoli di polizia, soccorso ed emergenza;
c) veicoli comunali e veicoli di ditte svolgenti servizi o lavori per conto del Comune per ragioni di servizio; d) veicoli, in servizio delle ditte erogatrici dei seguenti servizi essenziali: energia (elettricità, gas), telecomunicazioni, servizio idrico integrato.
ARTICOLO 10 – INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI A CARICO DELLA DITTA
La Ditta aggiudicataria del servizio, di seguito chiamata Concessionario, si impegna:
a) alla installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature e degli impianti, ivi compresi gli interventi derivanti da atti vandalici – e le eventuali sostituzioni di interi apparecchi- , al fine di assicurare sempre il buono stato di funzionamento dei dispositivi stessi;
b) ad apporre tempestivamente gli appositi avvisi nell’eventualità di non funzionamento o disattivazione delle apparecchiature;
c) a predisporre a proprie spese nelle zone interessate, senza pertanto alcun onere di qualsiasi tipo per l’Amministrazione, la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale, a norma del Nuovo Codice della Strada rispettando la disposizione dei posti auto, compresi gli stalli per disabili;
d) alla fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale che dovrà essere conforme a quanto stabilito dall’art. 45 del C.d.S. D. Lgs. n. 285/92 e relativo Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R.
n. 495/1992 ( artt. 77 e 79 D.P.R. 495/1992) oltre all’eventuale sostituzione, spostamento, modifica o rimozione ritenuta necessaria durante la durata della concessione ed al rinnovo della segnaletica orizzontale, almeno una volta all’anno – all’inizio nel periodo estivo- e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario per mantenerla in perfetta efficienza a seguito di richiesta del Comando di Polizia Locale e sotto il diretto controllo di quest’ultimo ;
e) ad effettuare la raccolta degli incassi mediante scassettamento dei parcometri e la relativa rendicontazione, con consegna delle copie delle ricevute rilasciate dal parcometro;
f) riservare all’Amministrazione Comunale la percentuale indicata nell’offerta in aumento sul canone annuo fissato in € 33.963,52 ( pari al 15% dell’introito annuo presunto);
g) per quanto riguarda i parcheggi coperti:
- installazione di adeguato impianto di videosorveglianza ( compresa idonea segnaletica) al fine di garantire più sicurezza agli utenti che faranno richiesta della sosta notturna nei parcheggi coperti, dotando il Comando di Polizia Locale di apposito software di applicazione e visualizzazione delle immagini;
- installazione di pannello di visualizzazione sullo stato occupazionale dei parcheggi coperti;
- al mantenimento dell’efficienza dei sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio nonché assicurare un’adeguata informazione e formazione del personale che espleta il servizio sui rischi d’incendio;
- al rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei certificati Prevenzione Incendi rilasciati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- alla manutenzione ordinaria, pulizia e lavaggio delle aree;
h) piano di comunicazione all’utenza;
i) la rendicontazione mensile degli introiti ed il versamento del canone al Comune, secondo quanto previsto dal presente Capitolato;
j) il controllo delle aree di parcheggio individuate, tramite proprio personale in qualità di ausiliari della sosta ai sensi dell’art. 17, commi 132 e 133 della legge 127/1997;
k) la fornitura al proprio personale dipendente addetto al controllo di:
- vestiario e tessere di riconoscimento;
- strumenti di comunicazione adeguati al servizio di controllo da svolgere;
- blocchi-verbali per il rilevamento delle infrazioni al C.d.S. di loro competenza. Il tipo di materiale e di attrezzature sopra indicati dovranno essere concordati con il Comando di Polizia Locale;
l) ad applicare e riscuotere le tariffe a carico degli utenti nella misura stabilita dalla Giunta Comunale, anche ove oggetto di rideterminazione;
m) obbligo di garantire la continuità del servizio fino al subentro del nuovo eventuale soggetto, alle medesime condizioni del contratto.
Costituisce inadempienza contrattuale la constatazione della mancata manutenzione delle apparecchiature ed il mancato rifacimento della segnaletica con il conseguente disservizio, atteso che – in carenza di attrezzature non funzionanti e di segnaletica – il pagamento della sosta non è esigibile.
ART. 11 - PARCOMETRI
E’ a carico del soggetto concessionario la fornitura e l’installazione di un numero minimo di 11 (undici) parcometri elettronici nuovi entro 45 giorni dalla consegna del servizio o dalla consegna delle aree se antecedente. Il concedente dovrà mantenere in perfetta efficienza, fino al termine del contratto, tutti i parcometri installati, provvedendo al ripristino o alla sostituzione di quelli non funzionanti o irrimediabilmente fuori uso.
Tutte le spese di rimozione, ritiro e smaltimento dei parcometri sostituiti si intendono a carico del concessionario, compreso il ripristino dello stato dei luoghi, comprese opere murarie e pavimentazione stradali.
E’ consentito l’eventuale mantenimento degli attuali sistemi di riscossione nel periodo transitorio compreso tra l’affidamento del servizio e l’installazione dei parcometri nuovi entro i tempi previsti dal primo capoverso del presente articolo.
ART. 12 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE PARCOMETRI – CARATTERISTICHE
Il controllo della durata della sosta deve avvenire mediante parcometri elettronici, alimentati a pila o con allacciamento alla rete elettrica o con pannelli solari.
Il concessionario dovrà provvedere alla istallazione di parcometri che devono essere nuovi, di prima installazione, tutti dello stesso modello, di ultima generazione e avere necessariamente le seguenti caratteristiche minime:
rispondenza alla normativa Comunitaria UNI CEI- EN 12414 :2001;
- avere l’omologazione ministeriale ed presentare la caratteristiche richieste dal nuovo Codice della Strada;
- conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 476/92 di recepimento della normativa 92/31/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica;
- essere conformi al D. Lgs .476/1992;
- essere conformi alla Legge 208/2015;
- avere il certificato di qualità secondo le norme ISO 9001:2000 e UNI CEI EN 12414 2001 (allegare copia certificato)
- essere conformi alla direttiva CE, relativa alle compatibilità elettromagnetiche;
- garantire la possibilità di ricavare dati statistici sull’utilizzo della sosta ed il pieno riscontro degli importi incassati;
- avere la più ampia possibilità di programmazione delle tariffe;
- essere predisposti per il pagamento della “integrazione della sosta”;
- struttura in acciaio rinforzato con serrature e chiavi di sicurezza;
- dotazione di strutture antivandaliche;
- pannello di istruzioni per l’uso e cappello con indicazione segnaletica “P”;
- presentare una resistenza alle temperature esterne a norme CEI -20 +50°C;
- predisposizione al pagamento anticipato a mezzo di monete di taglio diverso inseribili tutti in un’unica fessura, attraverso tessere prepagate a micro- chip ricaricabili dagli stessi parcometri o tramite carte bancomat;
- possibilità di annullamento dell’operazione con restituzione della moneta;
- stampa del biglietto perfettamente leggibile anche a distanza e dovrà contenere i seguenti elementi:
1. targa del veicolo;
2. numero progressivo non azzerabile;
3. ora e data di emissione;
4. ora e data di scadenza della sosta,
5. importo pagato e indicazione di porre il biglietto all’interno della vettura in modo che sia ben visibile dall’esterno;
- la carica dei biglietti deve avere un’autonomia minima di 4000 biglietti;
- dispositivo di segnalazione anticipata di fine rotolo che potrà essere disposto sia sul display quanto con led separato o altro sistema comunque visibile dall’esterno;
- in caso di guasto dell’ apparecchiatura , dovrà automaticamente comparire in modo evidente la scritta “FUORI SERVIZIO” sul display;
- inibire l’accesso all’introduzione monete nelle ore o nei giorni di sospensione e di non vigore del servizio.
Il possesso delle predette caratteristiche dovrà essere certificata con apposita dichiarazione dal legale rappresentante della ditta costruttrice dei parcometri.
I parcometri devono essere programmati in modo di consentire all’utenza l’integrazione del periodo di sosta
scaduto. La condizione per poter usufruire dell’integrazione è che tale operazione deve essere documentata entro il giorno successivo per regolarizzare il procedimento sanzionatorio. L’utente dopo aver inserito l’importo dovuto riceverà dal parcometro uno scontrino di ricevuta che, insieme al ticket del periodo di sosta scaduto, dovrà essere consegnato agli ausiliari della sosta in servizio oppure presso la sede che dovrà essere istituita ad Ozieri ai sensi dell’art. 30 del presente Capitolato.
E’ fatto obbligo al Gestore di:
- provvedere allo scassettamento dei parcometri e comunicare al servizio comunale le date in cui saranno effettuati i singoli svuotamenti dei terminali al fine di consentire opportune verifiche degli incassi di cui si dovrà rilasciare copia su cui saranno indicati i seguenti dati giorno, mese, anno, ora, minuto e secondo dello
scassettamento con l’indicazione dell’importo prelevato, numero progressivo degli scassettamenti effettuati, dati di identificazione del parcometro con trasferimento telematico dei dati al comando della polizia locale;
- mantenere perfettamente funzionante ogni singolo parcometro e in casi di guasto lo stesso deve essere funzionante entro le 24 ore successive o sostituito e nel frattempo la riscossione dei pagamenti deve essere garantita da personale presente in loco.
L’ installazione di parcometri dovrà avvenire secondo le direttive impartite dal Comando di Polizia Locale, in relazione alle esigenze di viabilità e di armonizzazione con il contesto cittadino, sentito il Settore Tecnico, per quanto di sua competenza.
La consistenza numerica, lo stato di manutenzione e conservazione, nonché il corretto funzionamento degli stessi sarà oggetto di un verbale di consegna sottoscritto tra il Comune e la Ditta Concessionaria prima della firma del contratto.
ARTICOLO 13 - RISCOSSIONE PAGAMENTI ATTRAVERSO PERSONALE
Il Concessionario, nell’ipotesi di guasto del parcometro, potrà avvalersi del personale indicato nell’art 15 che rilascerà all’utente apposita ricevuta che dovrà essere esposta evidenziando anno, mese, giorno e ora dell’inizio della sosta con l’avvertenza che l’omessa esposizione, la parziale visibilità ovvero l’esposizione in luoghi diversi (sui sedili, sui vetri posteriori ecc.) sarà considerata mancata esposizione e sanzionata ai sensi del Codice della Strada.
Il gestore si impegna, nel caso di ampliamento delle aree da dare in concessione, ad assegnare un numero di addetti proporzionato al numero di posti macchina e tale , comunque, da assicurare la perfetta efficienza del servizio e garantire il controllo delle soste non conformi a quanto previsto dal Codice della Strada.
Il gestore, in tutti i casi, ha l’obbligo di certificare lo svolgimento del servizio e il riscontro degli incassi, rendendone mensilmente conto all’Amministrazione Comunale, entro il giorno 10 del mese successivo, mediante la presentazione di una dettagliata relazione contenente i dati di cui al successivo art. 24, per la valutazione dell’andamento della prestazione, ed un prospetto relativo agli abbonamenti di sosta venduti.
ARTICOLO 14 – CONTROLLO DEI PAGAMENTI
Il controllo del pagamento anticipato della sosta è eseguito direttamente dal Gestore con proprio personale al quale il Sindaco, con proprio decreto, riconoscerà la qualifica di Ausiliario del traffico di cui all’art. 17 della legge 127/1997.
ARTICOLO 15 – AUSILIARI DEL TRAFFICO E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL GESTORE
La ditta aggiudicataria , ancora prima dell’inizio dell’effettivo servizio ovvero entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione - pena la revoca dell’affidamento - deve trasmettere all’Amministrazione Comunale di Ozieri i nominativi di un adeguato numero di dipendenti della ditta che svolgeranno il servizio di controllo della sosta e accertamento delle violazioni nelle aree in concessione.
Il predetto personale da adibire alle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni dovrà essere in possesso, oltre che di adeguata formazione tecnica – relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri- e di formazione alla comunicazione, dei seguenti requisiti:
- possesso patente di guida cat. “B” o superiore;
- titolo di studio della scuola dell’obbligo;
- assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati non colposi;
- specifica idoneità psico-fisica.
I suddetti dipendenti dovranno frequentare un xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x. 00 ore organizzato dal Comando di Polizia Locale di Ozieri finalizzato alla conoscenza di:
norme in materia di disciplina della sosta, con particolare riguardo alla sosta regolamentata e tariffata;
compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta;
nozioni sul procedimento sanzionatorio amministrativo;
esercitazioni pratiche sull’uso e la compilazione dei modelli per l’accertamento delle violazioni.
Dopo avere partecipato al corso tecnico pratico i candidati dovranno svolgere un colloquio e sostenere l’esame di idoneità.
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Comandante e n. 2 appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
Al personale che avrà superato l’esame di idoneità verrà conferita, con provvedimento del Sindaco, la qualifica di addetto al servizio di Prevenzione e accertamento delle violazioni in materie di sosta nelle aree oggetto di concessione.
Nell’ipotesi in cui il personale inviato a frequentare il corso di formazione risulti a seguito della prova non idoneo alla funzione, la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad avviare al corso di formazione ulteriore personale, fermo restando che qualora nel contempo sia già avviato il servizio di gestione, gli esiti della mancata presenza degli Ausiliari del traffico siano da ritenersi a totale carico del Gestore.
Al fine di garantire il decoro e l’identificabilità il personale di controllo dovrà indossare, durante il servizio, apposita divisa ( diversa da quella indossata dal personale della Polizia Locale e dalle Forze dell’Ordine) e dovrà essere in possesso di tesserino di riconoscimento, recante le stemma del Comune, dotato di foto e numero progressivo di rilascio; le caratteristiche delle divisa dovranno essere concordate con il Comando di P.L..
La dotazione della divisa è ad esclusivo carico del Gestore. La dotazione minima degli ausiliari (abbigliamento ed accessori) viene individuata nel seguente materiale:
- giubbotto invernale riportante sul retro la scritta rifrangente” Ausiliari del traffico”;
- borsello;
- giubbotto estivo riportante sul retro la scritta rifrangente” Ausiliari del traffico”;
- polo riportante sul retro la scritta rifrangente” Ausiliari del traffico”.
Il personale ausiliario, nell’eseguire il controllo nelle aree in concessione, è tenuto a:
- essere cortese e rispettoso verso gli utenti, inadempienti e non, e verso il personale della Polizia Locale con il quale dovrà instaurarsi un reciproco rapporto di fiducia e collaborazione;
- salvaguardare, nel migliore dei modi, l’igiene e il decoro;
- fornire agli utenti ogni informazione richiesta che si riferisca alla disciplina della tariffazione della sosta e dei parcheggi;
- procedere all’accertamento delle violazioni e alla redazione dei conseguenti verbali che devono essere consegnati entro giorni 2 (due) al Servizio verbali del Corpo di P.L. che provvede ai successivi adempimenti del procedimento sanzionatorio;
- tenere presente che ogni modulo utilizzato per la contestazione immediata delle infrazioni è progressivamente numerato e dovrà essere utilizzato perciò in progressione;
- nel caso di errore nella compilazione, riportare sull’originale e su tutte le copie del modulo errato il termine “ERRATO”, indicandone il motivo;
I proventi della sanzioni pecuniarie saranno introitati dal Comune.
Il personale dipendente dal gestore provvederà a segnalare al competente servizio comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.
Qualora l’Amministrazione Comunale accertasse che il comportamento di taluno degli addetti alla vigilanza non sia soddisfacente o fosse incompatibile con la funzione assegnatali, potrà richiederne alla ditta aggiudicataria l’immediata sostituzione.
ARTICOLO 16 - ELEMENTI MIGLIORATIVI DELL’OFFERTA
Gli elementi migliorativi all'offerta proposti in sede di gara costituiscono obbligo contrattuale e dovranno pertanto essere adempiuti entro l'arco temporale di svolgimento del servizio, secondo le modalità e tempistiche indicate nel presente capitolato.
ART. 17 - IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E INTERVENTI DI INVESTIMENTO
Durante la gestione dovranno essere obbligatoriamente eseguiti gli interventi descritti nel presente articolo, nonché quelli proposti in sede di aggiudicazione:
1) entro il 6° mese di gestione dovrà essere eseguito l’intervento di installazione dell’impianto di videosorveglianza nei parcheggi coperti di via De Gasperi e via Cirenaica;
2) entro il 6° mese di gestione dovrà essere eseguito l’intervento di riparazione del cancello di chiusura del parcheggio coperto di via Cirenaica.
Prima della stipula del contratto sarà richiesto di prestare polizza fideiussoria a garanzia dello svolgimento dei predetti interventi e i migliorativi proposti in sede di gara.
ART.18 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare i soggetti singoli o raggruppati di cui all’art. 45 del D. Lgs. n 50/2016 che qui espressamente ed integralmente si richiama, per i quali non sussistano una o più cause di esclusione di cui all’art. 80 del citato D. Lgs. n 50/2016 e che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Assenza delle cause di esclusione:
Di cui all’art. 14 del DLgs n. 81/2008, all’art. 1bis comma 14 della legge 383/2001 in materia di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Di cui alla legge n. 123/2007;
Di cui all’art. 53 comma 16ter del D. Lgs. 165/2001 in materia di repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A..
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
’
art. 10 della Legge n° 575/1965 e ss.mm.ii. con attivazione dell’ oggetto sociale per la gestione del servizio di sosta a pagamento;
15 per i servizi oggetto del presente appalto; sono ancora fatti salvi i certificati ISO 2008 rilasciati prima dell’adeguamento della norma ISO al 2015: il predetto requisito deve essere garantito per tutta la durata della concessione.
REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 86 e dell’allegato XVII del D. Lgs. n. 50/2016 la capacità economica e finanziaria deve essere provata mediante idonea dichiarazione di un istituto bancario, operante negli Stati membri dell’U.E., o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n° 385/1993, rilasciata in data non anteriore a trenta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, dalla quali risulti che la ditta ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio di cui alla presente gara.
REQUISITI TECNICI
a) Possesso di organizzazione idonea a garantire il corretto espletamento del servizio;
b) La dimostrazione della capacità tecnica dovrà avvenire mediante dichiarazione concernente l’effettuazione di servizi di gestione aree di sosta a pagamento con parcometri negli anni 2015-2016-2017 in più siti di enti pubblici o in un solo sito di ente pubblico, avente un numero minimo di 400 posti auto; tale dichiarazione deve essere comprovata tramite attestazione di buon esito del servizio rilasciata dagli enti pubblici presso cui è stato espletato il servizio.
ART. 19 – MODALITA’ DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO E CRITERI DI VALUTAZIONE
La gara verrà esperita con procedura aperta al rialzo da tenersi ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo secondo i criteri, sub criteri, punteggi e sub punteggi di seguito indicati. L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché valida.
I criteri tecnico gestionali ed economici a cui attribuire i punteggi sono di seguito riportati:
CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA | 70 |
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA | 30 |
TOTALE | 100 |
OFFERTA TECNICA (massimo 70 punti)
In sede di gara i partecipanti dovranno presentare una relazione riportante i seguenti elementi di valutazione ritenuti essenziali, richiesti a pena di esclusione, descritti nel presente Capitolato d’Oneri per la gestione del servizio.
La documentazione tecnica dovrà essere presentata con indice riassuntivo – con numerazione delle pagine – con uno sviluppo degli argomenti conciso, chiaro, coerente e nell’ordine richiesto come di seguito descritto:
Valutazione tecnica | Punteggio massimo 70 | |
A | Parametro A) Modalità di gestione e controllo | Max 20 così ripartiti |
La relazione, a pena di esclusione, deve illustrare le qualifiche ed esperienze professionali | ||
maturate dal personale a disposizione, il numero totale degli ausiliari, le modalità di controllo | ||
da parte degli ausiliari, modalità di gestione del controllo e verifica dei pagamenti | ||
A1 Professionalità ed esperienza del personale da adibire al controllo della sosta | 5 | |
Giudizio ottimo 5 | ||
Giudizio buono 3 | ||
Giudizio sufficiente 1 | ||
A2 Unità di personale: indicare il numero totale di ausiliari dedicati al controllo, tenuto conto | 10 | |
che il servizio dovrà garantire giornalmente, limitatamente all’arco orario di pagamento, la | ||
presenza contemporanea di almeno 3 operatori | ||
Al concorrente che avrà offerto il maggior numero di ausiliari (per garantire il mantenimento | ||
del servizio in occasione di ferie , malattia ecc.) in aggiunta rispetto a quello assorbito dalla | ||
precedente gestione ai sensi dell’art. 21 verranno attribuiti n. 10 punti. Agli altri concorrenti | ||
verranno attribuiti punteggi applicando la seguente formula | ||
P= n. aus. Offerti x 10 (punteggio massimo) | ||
n.ausil. off. Migliore | ||
A3 Descrivere le modalità con cui gli ausiliari svolgeranno i controlli, le loro tempistiche, | 5 | |
nonché l’organizzazione degli stessi | ||
Giudizio ottimo 5 | ||
Giudizio buono 3 | ||
Giudizio sufficiente 1 | ||
B | Parametro B) Parcometri La relazione, a pena di esclusione, deve illustrare le caratteristiche tecniche e prestazionali delle apparecchiature- parcometro proposte, allegando relative schede tecniche. Posto che il numero minimo di parcometri da fornire è n. 11, offrire eventualmente ulteriori parcometri, specificando la loro possibile ubicazione nel centro abitato. Trasmettere, a pena di esclusione, una relazione tecnica ove si illustri i sistemi di pagamento delle tariffe (pluralità dei sistemi di pagamento). Fornitura di un sistema di trasmissione dati che consenta all’Amministrazione il pieno accesso in qualsiasi momento e per l’intera durata della concessione a tutte le informazioni relative alla contabilità dei parcometri. B1 caratteristiche tecniche e prestazionali delle apparecchiature Giudizio ottimo 10 Giudizio buono 8 Giudizio suff. 6 B2 numero dei parcometri offerti oltre quelli minimi previsti Al concorrente che avrà offerto il maggior numero di parcometri verranno attribuiti 4 punti. Agli altri concorrenti verrà attribuito punteggio applicando la seguente formula P= n. parc.. offerti x 4 (punteggio massimo) n. parcometri. Off. Migliore B3 pluralità dei sistemi di pagamento per facilitare l’accesso all’utenza al servizio e ai pagamenti Al concorrente che avrà offerto il maggior numero di sistemi di pagamento aggiuntivi a quelli minimi indicati nell’art. del presente capitolato verranno attribuiti 4 punti Agli altri concorrenti verrà attribuito punteggio applicando la seguente formula P= n. sistemi di pag. offerti x 4 (punteggio massimo) n. sistemi di pag. offerta migliore | Max punti 22 così ripartiti 10 4 4 |
B4 Tecnologie finalizzate al pieno accesso da parte dell’Amministrazione a tutte le informazioni relative alla contabilità dei parcometri tramite dotazione di un sistema trasmissione dati via Gprs in grado di trasmettere tutti i dati contabili ad una centrale dedicata e installata presso la sede del servizio comunale competente Giudizio ottimo 4 Giudizio buono 3 Giudizio suff. 1 | 4 | |
C | Parametro C Manutenzione e assistenza tecnica La relazione, a pena di esclusione, deve illustrare le modalità e le tempistiche proposte per gli interventi e per i successivi ripristini, in caso di malfunzionamenti. C1 a fronte di guasti dei parcometri la concessionaria dovrà garantire un tempo di intervento massimo di 24 ore dalla comunicazione Tempo di intervento inferiore a 8 (otto) ore : punti 7 Tempo di intervento inferiore a 16 (sedici) ore : punti 5 Tempo di intervento inferiore a 24 (ventiquattro): punti 2 C2 tempi previsti per interventi di manutenzione straordinaria o ripristino o sostituzione delle attrezzature e della segnaletica stradale Tempo di intervento inferiore a 16( sedici) ore : punti 7 Tempo di intervento inferiore a 32 (trentadue) ore : punti 5 Tempo di intervento inferiore a 48 (quarantotto): punti 2 | Max 14 così ripartiti 7 7 |
D | Parametro D Sistemi di informazione, assistenza e comunicazione all’utenza. La relazione tecnica, a pena di esclusione, deve illustrare le modalità di espletamento del servizio di informazioni e assistenza al pubblico, orari di apertura della sede ( minimo 2 ore al giorno), modalità di distribuzione degli abbonamenti, installazione pannelli indicanti lo stato occupazionale dei parcheggi coperti D1 qualità complessiva del sistema offerto Giudizio ottimo 4 Giudizio buono 2 Giudizio suff. 1 D2 orari di apertura giornaliera della sede al pubblico Fino a 2 ore = 0 punti 3 ore = 2 punti Più di 3 ore = 4 punti | Max 8 così ripartiti 4 4 |
E | Parametro E Servizi migliorativi e di investimento che saranno valutate in considerazione dell’efficentamento del sistema e dell’interesse pubblico ( es. implementazione sistemi di illuminazione – automazione varchi di accesso nei parcheggi coperti ecc.) | Max 6 punti |
La valutazione dell’offerta tecnica è demandata ad una Commissione Giudicatrice, nominata dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, composta da un numero dispari di componenti, forniti di specifica competenza nel settore cui afferisce l’oggetto del contratto.
I Commissari non devono avere svolto né potranno svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico-amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e per essi valgono le cause di astensione previste dall’art. 77, comma 9, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione avverranno dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
L’attribuzione dei singoli punteggi sulle offerte tecniche ritenute valide di cui ai precedenti punti A1, A3, B1, B4, D1, E sarà a discrezione della Commissione esaminatrice che valuterà ciascun elemento di cui si compone l’offerta tecnica attraverso l’attribuzione di giudizio Xxxxxx Xxxxx Sufficiente
OFFERTA ECONOMICA ( massimo 30 punti)
I 30 punti a disposizione saranno attribuiti al soggetto che avrà offerto il maggior aumento percentuale rispetto alla base di gara pari al 15 % sugli incassi presunti derivanti dalla gestione dei servizi. L’attribuzione dei relativi punteggi alle altre offerte economiche ritenute valide avverrà in base alla seguente formula matematica:
X= punteggio da attribuire p= rialzo offerto
30= punteggio massimo attribuibile P= maggior rialzo offerto
X = p x 30
P
La graduatoria, ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà determinata dalla sommatoria del punteggio tecnico e di quello economico. L’aggiudicazione della concessione avverrà a favore della ditta che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto, previa eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta secondo quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse offerte economiche pari o in ribasso rispetto alla percentuale del 15 % posta a base di gara. In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico tra due o più concorrenti si procederà all’aggiudicazione della ditta che avrà ottenuto maggiore punteggio nell’offerta economica; a parità di punteggio ulteriore la gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà conseguito il maggiore punteggio nella offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio ex art. 77 comma 2 del R.D. 827/24.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una offerta valida e congrua. In caso di assoluta mancanza di offerte e/o comunque di offerte ritenute non appropriate agli interessi dell’Amministrazione concedente, si potrà procedere ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii..
PARTE SECONDA - CONDIZIONI CONTRATTUALI
ART. 20 – RESPONSABILE UNICO
Il concessionario deve nominare un responsabile unico della prestazione, a cui il Comune può fare riferimento per ogni problematica relativa all’esecuzione del contratto; in caso di assenza o sostituzione del responsabile, la società dovrà immediatamente comunicare il nominativo di un nuovo incaricato. Il responsabile deve assicurare in particolare lo svolgimento delle attività in modo conforme al presente capitolato speciale d’appalto, il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità e problematiche organizzative.
ARTICOLO 21 – OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
Il concessionario, anche in virtù di quanto disposto dall’art.50 del Dlgs n.50/2016 e s.m.i concernente l’inserimento della clausola sociale, assume il personale impiegato nella precedente gestione (n. 4 unità) con le medesime mansioni di ausiliario del traffico adibiti, esclusivamente, al controllo delle aree a pagamento.
Il concessionario deve ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
La società concessionaria si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi. Si impegna altresì ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Il Concedente si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione del Concessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in materia di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.
ART. 22 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
Il soggetto concessionario dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro; tutte le relative spese di gestione, comprese quelle necessarie per la fornitura al personale delle dotazioni di protezione individuale (DPI) e per la sua formazione, sono a carico dello stesso.
Il concessionario s’impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
S’impegna in particolare a rispettare e far rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.
Il concessionario dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.
Le prestazioni previste non comportano rischi di interferenze di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 ( si intendono interferenze contatti rischiosi tra il personale dell’appaltante e quello dell’appaltatore) e quindi non si procede alla redazione del DUVRI . (Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenze) e non sono previsti oneri per la sicurezza da detrarre dalla base d’asta.
ART. 23 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Il Concessionario è tenuto ad osservare l’obbligo di riservatezza e a non diffondere, asportare o utilizzare, in alcun modo per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni del concedente, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La società deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
Il concessionario e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d’ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell’esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell’esecuzione del contratto. La società manleva il concedente da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.
ARTICOLO 24 – VERIFICA E CONTROLLO
Il concessionario deve inviare al comune concedente, entro il 10 del mese successivo - i report mensili dai quali devono risultare oltre agli incassi- per periodo e parcometri - delle operazioni di scassettamento dei parcometri, le somme incassate dagli eventuali abbonamenti emessi o mediante qualsiasi altro sistema ricollegabile o meno ai parcometri (schede prepagate, carte bancomat, tramite app.) e le somme eventualmente incassate brevi manu se si dovessero verificare momentanei guasti ai parcometri e venissero emesse ricevute cartacee.
Il Comune concedente potrà chiedere di effettuare accessi a tutti i parcometri ovvero a un campione di essi, finalizzati al riscontro della corrispondenza tra gli incassi comunicati e quelli risultanti dai singoli apparecchi.
Alle periodiche operazioni di “scassettamento” effettuate dalla società concessionaria può assistere personale incaricato dal Comando di Polizia Locale.
Al fine di permettere al personale incaricato dal Comando di Polizia Locale di presiedere alle suddette operazioni, il concessionario dovrà comunicare, almeno cinque ore prima, l'orario esatto di ogni “scassettamento” inviando comunicazione via pec al Concedente .
Al Comune dovrà essere comunque garantita per ogni parcometro installato, con modalità di accesso remoto, la possibilità di verifica in tempo reale del corretto funzionamento e dell’ammontare dei proventi riscossi.
È facoltà dell’Amministrazione Comunale effettuare attività periodica di verifica e controllo del regolare espletamento del servizio da parte del concessionario . Tale controllo verrà assunto dal Corpo di Polizia Locale, dal quale la Ditta aggiudicataria dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l’Amministrazione Comunale potrà emanare nei riguardi del servizio in oggetto.
ART. 25 - PAGAMENTO DEL CANONE
Il canone da versare all’Amministrazione comunale per la gestione dei parcheggi a pagamento è stabilito in € 33.963,53 annui maggiorato con la percentuale offerta in sede di gara. Il concessionario dovrà provvedere al versamento dell’importo complessivo presso la Tesoreria Comunale in rate trimestrali entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente.
Il ritardo nei pagamenti protratto per oltre trenta giorni legittima l’incameramento della cauzione fino alla concorrenza del credito. La mancata ricostituzione della cauzione nell’importo originario entro i successivi venti giorni dalla data di notifica di apposito invito, può giustificare la revoca della concessione e l’eventuale aggiudicazione al secondo classificato.
ARTICOLO 26 – INFORTUNI E DANNI
Il concessionario assume ogni responsabilità in caso di infortunio o danneggiamento di terzi, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, restando sollevato il Comune di Ozieri da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.
Eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla gestione del servizio delle aree di sosta a pagamento sono a totale carico del gestore che è tenuto a stipulare, a questo fine, adeguata assicurazione.
A garanzia di tale responsabilità, prima dell’inizio del servizio, il gestore dovrà dimostrare di essere titolare di idonea polizza assicurativa.
ART. 27 - ONERI FISCALI E TRIBUTI
Il soggetto concessionario è tenuto, con oneri a suo esclusivo carico, all’osservanza di tutti gli obblighi fiscali derivanti dal servizio, ivi compresa l’IVA sugli introiti od altro tributo sostitutivo di tale imposta, provvedendo al relativopagamento e rispondendo in via esclusiva delle eventuali omissioni o parziali versamenti.
I canoni da corrispondere al Comune non sono soggetti ad IVA mentre le somme versate dagli automobilisti per l’utilizzazione delle aree di parcheggio a pagamento sono soggette ad IVA.
(Agenzia Entrate R.M. n° 134/E del 15/11/2004).
ARTICOLO 28 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di concessione, disciplinato dal presente capitolato sono a carico del concessionario.
ARTICOLO 29– PENALITÀ – INADEMPIENZE
È fatto divieto, in linea generale, al gestore di cedere in tutto o in parte il contratto ovvero subappaltare la prestazioni inerenti la gestione degli stalli per i quali viene complessivamente affidata la gestione. In caso contrario, sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale risolvere di diritto il contratto. È consentito il subappalto solo per la posa in opera della segnaletica stradale, ferma restando la responsabilità del gestore nei confronti del Comune di Ozieri per il complesso degli obblighi previsti nel presente Capitolato.
Qualora nel corso della gestione del parcheggio venissero accertate violazioni da parte del gestore alle condizioni contenute nel presente Capitolato, il Responsabile del Procedimento, procederà all’immediata contestazione formale delle inadempienze rilevate, mediante comunicazione a mezzo comunicazione A.R. o P.E.C., assegnando la gestore un termine perentorio per adempiere o comunicare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui il gestore non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze riscontrate, il Dirigente del servizio interessato applicherà, a titolo di penale una sanzione pari a € 300,00.
Per eventuali inadempienze contrattuali da parte del gestore, che non comportino per la loro gravità la risoluzione del contratto, si applicheranno le penali qua di seguito analiticamente elencate:
Per ogni giorno di ritardo nell’attivazione o cessazione anticipata del servizio verrà applicata una penale giornaliera pari a € 500,00 (cinquecento/00); qualora il ritardo nell’attivazione superi i 3 giorni si procederà all’immediata risoluzione del contratto; qualora si verificasse la cessazione anticipata, la penale verrà applicata fino alla scadenza naturale del contratto.
Per il mancato o ritardato invio della documentazione analitica relativa agli incassi mensili verrà applicata la penale di
€ 100,00.
Per inosservanza dei termini di consegna dei verbali di accertamento di violazione sarà applicata la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Per ogni giorno di ritardo nel ripristinare e/o sostituire l’eventuale parcometro non funzionante nei tempi stabiliti verrà applicata una penale di € 100,00 (cento/00).
Per mancato rifacimento della segnaletica orizzontale ogni anno - all’inizio del periodo estivo – o, comunque, ogni qualvolta si renda necessario per mantenerla in perfetta efficienza , verrà applicata la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo dalla scadenza del termine indicato nella specifica richiesta in tal senso dal Comando di Polizia Locale, fatta salva l’eventuale l’applicazione delle sanzioni previste dal C.d.S..
Per mancato ripristino di eventuale segnaletica abbattuta o non più utilizzabile entro 24 ore dalla richiesta verrà applicata € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Per ogni volta che il servizio di ausiliario del traffico non sarà prestato dalle unità come indicato nell’offerta di gara verrà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00).
Per il mancato rispetto delle ore giornaliere di apertura al pubblico o le maggiori ore offerte in sede di gara verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni violazione.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza formulata dal Responsabile del servizio, rispetto alla quale il gestore avrà facoltà di presentare controdeduzioni (da inviare tramite pec o posta elettronica) entro giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della contestazione stessa che, in caso di urgenza, potrà avvenire anche tramite fax. In assenza di controdeduzioni, ovvero qualora queste non vengano accolte perché ritenute insufficienti e/o carenti sia in fatto che in diritto , il Dirigente competente applicherà le penali previste nel presente articolo, indicando un termine massimo di 30 giorni (trenta) per il pagamento della stessa. Il provvedimento di irrogazione della penale è inviata al gestore mediante raccomandata A.R.. Scaduto il termine senza che la concessionaria abbia proceduto al pagamento, il Dirigente escuterà quota parte della cauzione definitiva.
ARTICOLO 30 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario si obbliga ad eleggere domicilio nel Comune di Ozieri.
È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di aprire in loco una sede con recapito telefonico con apertura al pubblico per almeno 2 ore giornaliere per:
- rilascio degli abbonamenti:
- integrazione tickets;
- informazioni al pubblico;
- ricezione reclami.
La sede deve essere strutturata secondo l’articolazione degli orari di apertura proposti in sede di gara.
Ogni eventuale diversa articolazione dell’orario e/o modifica nelle modalità di gestione dell’attività di sportello, dovuta a circostanze sopravvenute, deve essere preventivamente segnalata e autorizzata dall’Amministrazione Comunale.
Al di fuori di tali orari, un responsabile di zona deve essere sempre raggiungibile tramite cellulare di servizio per l’assistenza ai clienti e agli addetti.
ARTICOLO 31 – RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati forniti dal concessionario sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e della successiva stipula e gestione del contratto.
ART. 32 - DIVIETO DI ABBANDONO DEL SERVIZIO
Il servizio, oggetto del presente capitolato, è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato senza autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Dovrà essere assicurata sempre la presenza di unità lavorative nel numero minimo previsto in modo tale da assicurare la vigilanza costante in ogni giorno e per l’intero orario di funzionamento dei parcheggi.
Nella conduzione dell’attività, il concessionario dovrà osservare gli obblighi di diligenza previsti dall’art. 1587 del Codice Civile e prestare puntualmente e correttamente il servizio richiesto.
ART. 33 – ALTRI OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO
Il soggetto concessionario s’impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei servizi secondo quanto specificato nel presente capitolato speciale d’appalto;
b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione Comunale di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel Contratto;
c) relativamente al servizio di controllo e accertamento delle violazioni e relativamente al servizio di gestione delle aree soggette a parcheggio a pagamento, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di custodia;
d) comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale le eventuali variazioni intervenute nella propria struttura organizzativa, indicando analiticamente i nominativi dei nuovi responsabili;
e) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene e di sanità;
f) rispettare, anche nell’espletamento di eventuali ed accessori lavori richiesti per la gestione del servizio e per la fornitura indicata nel presente capitolato, tutte le normative applicabili vigenti e obbligatorie;
g) versare tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto;
h) rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione Comunale;
i) dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al contratto.
Il concessionario, a mezzo del proprio Responsabile verso l’Amministrazione Comunale, dovrà curare il coordinamento di tutte le operazioni verificandone i tempi e le modalità nel rispetto del presente capitolato.
ART. 34 - CLAUSOLE DI DIVIETO – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Non è ammessa, sotto pena di risoluzione del contratto e conseguente incameramento della cauzione, la cessione totale o parziale del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 let d) del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
ART. 35 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale.
Le condizioni offerte dalla ditta aggiudicataria della concessione in fase di gara sono per la stessa vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.
Al ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, al ditta aggiudicataria deve presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto. Al ricevimento dell'invito ufficiale da parte del Comune, al Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi alla firma del contratto.
In caso di mancato rispetto di quanto sopra, la ditta aggiudicataria viene dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e la concessione viene aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria di gara.
ART. 36 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Comune applicherà nei confronti della società affidataria la clausola risolutiva espressa, mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite raccomandata A.R. o PEC alla società, nei seguenti casi:
a) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita nel contratto o nel verbale di consegna anticipata;
b) abbandono ingiustificato del pubblico servizio, salvo comprovate cause di forza maggiore;
c) l’interruzione non autorizzata del servizio, nella singola unità operativa, per l’intera giornata lavorativa o frazione di essa, per cause imputabili al concessionario, ai suoi dipendenti e collaboratori;
d) rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal Comune di Ozieri;
e) disattivazione volontaria totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo;
f) grave e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte a carico del concessionario;
g) per aver ceduto la concessione a terzi o per aver subappaltato il servizio in modo non conforme alla normativa vigente;
h) la mancata sostituzione degli ausiliari del traffico a seguito di segnalazione della Polizia Locale relativa alla condotta e obblighi di correttezza verso gli utenti;
i) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
j) mancata presentazione di ogni eventuale documentazione richiesta dal concedente;
k) il mancato versamento delle rate trimestrali del canone alla data fissata;
l) la violazione degli obblighi, contrattuali, previdenziali, retributivi e contributivi, nei confronti dei dipendenti e collaboratori;
m) utilizzo di soggetti in numero inferiore a quello indicato nel presente capitolato;
n) violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro;
o) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, e s.m.i.;
p) fallimento del concessionario o se è in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, oppure in liquidazione;
q) allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della società concessionaria una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l’applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
r) allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l’esecuzione del contratto;
La risoluzione del rapporto contrattuale sarà preceduta da notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte del concessionario delle deduzioni di discolpa.
La cauzione prestata dal concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata dall’Amministrazione comunale, salvo ulteriori azioni di risarcimento del danno.
Verificandosi tale scioglimento contrattuale, il Comune provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la concessione della gestione del servizio ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Costituisce motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento mancata assunzione del servizio entro la data stabilita e il verificarsi di uno seguenti fatti:
1. rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal Comune di Ozieri;
2. disattivazione volontaria totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo;
3. interruzione non motivata del servizio;
4. impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
5. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
6. infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
7. gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro gg. 15 (quindici) dalla diffida ad adempiere da parte del competente Servizio Comunale;
8. mancato versamento dell’importo del canone;
9. mancata presentazione di ogni eventuale documentazione richiesta dall’Amministrazione Comunale, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida da parte del competente Servizio Comunale;
10. mancata rispondenza con quanto proposto in sede di offerta;
11. nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva, in tutto o in parte, e la concessionaria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine assegnato dall’Amministrazione;
12. mancato rispetto del divieto di sub-concessione totale e/o parziale del servizio oggetto della concessione, salvo il servizio di approntamento della segnaletica stradale;
13. apertura di una procedura concorsuale a carico del gestore;
14. allorché sopraggiunga la perdita da parte del gestore dei requisiti generali previsti dal bando di gara;
15. allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della concessionaria una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l’applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
16. allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l’esecuzione del contratto;
17. nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia civile che penale.
18. inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 6, comma 5, della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 1382 c.c., in caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione incamererà la cauzione definitiva. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli ulteriori danni subiti dalla stessa.
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare l’esecuzione del servizio all’impresa che segue immediatamente dopo l’aggiudicataria in graduatoria.
La risoluzione del rapporto contrattuale sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e sarà fissato un termine per la presentazione, da parte del gestore, delle
deduzioni di discolpa, ferma restando la possibilità di intraprendere azioni di risarcimento ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile ed incameramento dell’intero deposito cauzionale previsto.
La diffida sarà omessa e si procederà alla risoluzione immediata del contratto qualora la gravità dell’infrazione sia tale da escludere, anche in via temporanea, la prosecuzione del rapporto.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione del gestore dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.
ART. 37 - REVOCA
Il Comune potrà sempre revocare la concessione del servizio per rilevanti sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, secondo quanto previsto dall’art. 21 quinques della Legge. n. 241/1990 e s.m.i., con preavviso di 6 (sei) mesi, ovvero senza preavviso se ricorrono motivi di estrema urgenza, e salvo indennizzo che si quantifica nelle sole spese sostenute e provate per l’installazione delle apparecchiature e automazioni oggetto del presente capitolato.
ART. 38 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’affidatario del servizio, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, dei canoni dovuti, del pagamento delle penali, delle sanzioni, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, è obbligato a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva - nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D. Lgs. n.50/2016 - per un importo pari al 10% del valore della concessione decurtato dal canone da versare al Comune.
La cauzione può essere costituita, a scelta del concessionario, ai sensi dell’art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n.50/2016 :
a) con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione concedente;
b) garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione ha durata pari a quella della concessione; è presentata in originale al Comune concedente prima della sottoscrizione del contratto di concessione.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del comune che affiderà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il concessionario del servizio ha l’obbligo di reintegrare la cauzione sino all’importo convenuto, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del Comune concedente.
La garanzia è svincolata dal Comune annualmente nella misura del 15% entro 60 giorni dalla fine di ciascun anno contrattuale e, per la restante parte, entro 90 giorni dalla fine del contratto, previa verifica della conformità dell’esecuzione.
La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione del contratto per cui il concessionario sia riconosciuto inadempiente.
In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo scritto da parte del Comune. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.
In caso di proroga o rinnovo del contratto il concessionario s’impegna a produrre la garanzia fideiussoria nell’importo proporzionale al valore della proroga o rinnovo contrattuale.
Le eventuali suddette inadempienze saranno contestate alla società concessionaria dal Dirigente competente anche su segnalazione del Comandante di Polizia Locale, in forma scritta tramite raccomandata A.R. o PEC.
Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione il concessionario potrà far pervenire al Dirigente competente le proprie deduzioni/scritti difensivi atti a dimostrare l’insussistenza della violazione ovvero la non riconducibilità del fatto a proprie responsabilità.
In assenza di scritti difensivi, ovvero qualora questi non vengano accolti perché ritenuti non accoglibili, insufficienti e/o carenti sia in fatto che in diritto, il Comune procederà all’applicazione della penale prevista dal presente articolo, indicando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per il pagamento della stessa.
Il provvedimento di irrogazione della penale è inviato alla società concessionaria tramite raccomandata A.R. o PEC. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia provveduto al pagamento, il Dirigente competente escuterà la relativa quota dalla cauzione.
Le penali sono portate in deduzione sulla cauzione costituita dall’impresa, con l’obbligo per quest’ultima di reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune, pena l’eventuale risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento di tutti i danni che possano derivare al Comune dall’inadempimento del concessionario per effetto della ritardata o della mancata prestazione.
Il Comune potrà inoltre esercitare il diritto di ritenzione sulle attrezzature di proprietà del concessionario posizionate sul suolo pubblico a garanzia del totale soddisfacimento delle obbligazioni contrattuali; tali attrezzature potranno essere in tal caso smontate ed immagazzinate in aree in uso al Comune e restituite soltanto ad avvenuto soddisfacimento delle obbligazioni da parte dell’impresa concessionaria.
Le spese di montaggio/smontaggio e trasporto saranno poste a carico del concessionario, che nulla potrà pretendere dal Comune in caso di danneggiamento/deterioramento dei beni.
ART. 39 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
Sono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, la documentazione presentata in sede di gara, il bando di gara, il presente Capitolato Speciale.
ART. 40 -NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE E L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La gestione e l’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato sono regolati dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari per quanto applicabili:
a) D.Lgs. 14 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, limitatamente all’art. 30, alle disposizioni della parte III ed a quelle espressamente richiamate nei documenti di gara e limitatamente alla portata del richiamo;
b) D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt.216 e 217 del D.Lgs.50/2016 ed a quelle espressamente richiamate nei documenti di gara e limitatamente alla portata del richiamo;
c) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
d) Codice Civile;
e) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada”;
f) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada”;
g) X.X. 00 maggio 1924, n. 827 e s.m.i. “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
h) Legge Regionale 18/03/2018 n. 8 .
ART. 41 – RICONSEGNA DELLE AREE
Al termine del contratto e/od in caso di recesso motivato:
• le aree, le opere ed i beni affidati al concessionario dall’Amministrazione Comunale per l’esecuzione del presente capitolato, gli impianti e le attrezzature installate e realizzate dovranno essere riconsegnate in buono stato di conservazione ed efficienza;
• le opere installate ed i beni acquistati a spese del gestore, rimarranno di proprietà del Comune di Ozieri, senza la corresponsione di alcun compenso e/o rimborso delle spese sostenute dal concessionario;
• deve essere ripristinato lo stato dei luoghi quali pavimentazioni stradali, marciapiedi ecc..
ART. 42 - CLAUSOLE FINALI
Oltre agli obblighi specificamente indicati, il concessionario ha, in via generale, l’obbligo di rispettare integralmente tutte le normative vigenti e tutte le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto nonché quanto previsto nell’offerta presentata in sede di gara.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le norme contenute nel disciplinare di gara sono soggette a revisione automatica qualora diventassero incompatibili con i dispositivi di nuove normative.
ARTICOLO 43 - CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all’esecuzione e allo svolgimento del presente capitolato sono esclusivamente devolute alla competenza del Foro di Sassari.
Elenco aree destinate ai parcheggi a pagamento
Località | N. stalli | Durata giornaliera del servizio e orari | Tariffe orarie | Giorni | ||||
Xxx Xxxx | 00 | Ore 8 | € 0,80 con | Tutti | ||||
09,00-13,00 16,00-20,00 | possibilità di frazione prima mezz’ora | esclusi festivi e sabato pomeriggio | ||||||
X.xxx X.Xxxxxxx | 22 | Ore 8 | € 1,00 | Tutti | ||||
09,00-13,00 16,00-20,00 | con possibilità di frazione prima mezz’ora | esclusi festivi e sabato pomeriggio | ||||||
P.zza Mazzini | 11 | Ore 8 | € 0,80 | Tutti | ||||
09,00-13,00 16,00-20,00 | con possibilità di frazione prima mezz’ora | esclusi festivi e sabato pomeriggio | ||||||
Xxx Xxxxxxx | 00 | Ore 8 | € 1,00 | Tutti | ||||
09,00-13,00 16,00-20,00 | con possibilità di frazione prima mezz’ora | esclusi festivi e sabato pomeriggio | ||||||
X. xxx Xxxxxxxxx | 00 | Ore 8 | € 1,00 | Tutti | ||||
09,00-13,00 16,00-20,00 | con possibilità di frazione prima mezz’ora | esclusi martedì e venerdì mattina, festivi e sabato pomeriggio | ||||||
Parcheggio coperto | 40 | Ore 8 | € 1,00 | Tutti | ||||
di via Cirenaica | 09,00-13,00 16,00-20,00 | con possibilità di frazione prima mezz’ora | esclusi festivi e sabato pomeriggio | |||||
Via Vitt. Veneto | 20 | Ore 8 | € 0,80 | Tutti | ||||
9,00-13,00 16,00-20,00 | con possibilità di frazione prima mezz’ora | esclusi festivi e sabato pomeriggio | ||||||
Area ex campo | 131 | Ore 10 | € 0,80 | Tutti | ||||
sportivo S. Xxxxxxx | 8,00-14,00 16,00-20,00 | con possibilità di frazione prima mezz’ora | esclusi festivi | il | sabato | e | i | |
Parcheggio | 57 | Ore 8 | € 0,40 | Tutti | ||||
multipiano | di | via | 09,00-13,00 | esclusi festivi e sabato | ||||
De Gasperi | 16,00-20,00 | pomeriggio | ||||||
Totale | 342 |
Il costo degli abbonamenti mensili è fissato nell’art. 8 del presente Capitolato.