Contract
N. Rep. /2019
BOZZA DI CONVENZIONE
CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE E L’ASSOCIAZIONE V.A.B. TOSCANA PER L’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO BOSCHIVO NEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO PER L'ANNO 2019.
L’anno 2019 del mese di aprile il giorno …….., in una sala della Direzione Risorse umane e organizzazione della Città Metropolitana, posta in Xxx Xxxxxx, x. 0,
XXX
la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx nata a , la
quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto “Stazione Appaltante”) con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Risorse umane e organizzazione, come da decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, integrato con DSM n. 2 del 29/1/2018 e con DSM n. 11 del 19/7/2018, con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx l’incarico della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, comprendente la gestione del Parco Mediceo di Pratolino, in applicazione dell’art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente, domiciliata per le funzioni presso la sede dell’Ente medesimo;
E
l’Associazione V.A.B. Toscana (di seguito denominata Associazione), con sede in Firenze, via Piagentina n. 37 CAP 50121, (C.F. n. 80042390486), rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxx, nato a Firenze il 08/05/1974 e domiciliato per il presente atto presso la sede dell’associazione;
PREMESSO
− che la Città Metropolitana di Firenze è proprietaria del Parco mediceo di Pratolino, complesso monumentale riconosciuto patrimonio UNESCO dal 2013, che l’amministrazione è tenuta a tutelare e valorizzare;
− all'interno del Parco, che si estende su una superficie di 155 ettari, sono custoditi immobili storici e molti manufatti di pregio, tra cui il Colosso dell’Appennino del Giambologna, le fonti di Giove e del Mugnone, le spugne medicee, la peschiera della Maschera, la Grotta di Cupido, statue, panchine e fontane;
- il Parco ha inoltre la specificità di ospitare un consistente patrimonio naturalistico e boschivo, contando circa 106 ettari di bosco, con esemplari arborei di pregio (alberature monumentali di impianto ottocentesco), che rappresentano un patrimonio boschivo da tutelare;
- nel periodo di apertura al pubblico occorre garantirne la sorveglianza con particolare riferimento alle aree a maggiore frequentazione, per prevenire e scongiurare danni irrecuperabili al patrimonio ospitato dal parco, di inestimabile valore;
- durante il periodo di apertura al pubblico nel Parco si registrano elevate affluenze di visitatori, con un trend in costante crescita, tali da raccomandare la presenza di una squadra specificatamente addestrata per attività di Protezione Civile;
- l’area del Parco è chiusa da muri e reti su tutto il perimetro;
- che il Piano operativo AIB 2014-2016 (art. 74 L.R. 39/00), approvato con Delibera di Giunta regionale n. 50 del 28 gennaio 2014, e successive proroche e integrazioni, inserisce il Comune di Vaglia tra i comuni con classe di rischio incendi “Alta”;
- che la Regione Toscana ha sottoscritto una convenzione con il Coordinamento Volontario Toscano (CVT) per lo svolgimento delle attività di prevenzione incendi, dove assegna all’associazione di volontariato denominata V.A.B. Toscana la competenza territoriale nei comuni di Fiesole e Vaglia, tramite la Sezione denominata Fiesole (Pian di X. Xxxxxxx);
- che l’Associazione V.A.B. Toscana è un'associazione di volontariato operante nell'ambito della protezione civile (ai sensi della L. 266/1991, DPR 613/1994 della L.R.T. 67/2003);
- che l’Associazione V.A.B. Toscana è iscritta all'Albo delle Associazioni di Volontariato dell'ente con Decr. PGR n. 1621 del 11/11/1994, ed ha per finalità statutarie sia la repressione incendi boschivi che gli interventi in genere di Protezione Civile;
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE -
Il presente atto disciplina i rapporti fra la Città Metropolitana di Firenze e l’Associazione, per le attività di sorveglianza Antincendio e .Protezione Civile nel Parco mediceo di Pratolino per l'anno 2019.
ART. 2 – RESPONSABILITA’
L’Associazione solleva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità, civile e penale, garantendo che i volontari, distaccati presso la sede allestita
all’interno del Parco Mediceo di Pratolino, impiegati nelle fasi operative di prevenzione e/o lotta attiva agli incendi boschivi ovvero in attività di protezione civile, rispettino i seguenti requisiti:
- maggiore età;
- idoneità fisica allo svolgimento dell’attività antincendi boschivi/protezione civile;
- partecipazione agli specifici corsi di addestramento e aggiornamento sull’attività antincendi boschivi previsti dal Piano AIB ovvero protezione civile;
- dotazione di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), di mezzi ed attrezzature conformi alle rispettive normative in vigore;
- copertura assicurativa per l’attività antincendi boschivi e protezione civile, per l’ambito operativo in questione;
- l’idoneità AIB ovvero l'attestato Protezione Civile dei singoli volontari.
L’Associazione solleva altresì Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità, civile e penale, garantendo che i volontari, distaccati presso la sede allestita all’interno del Parco Mediceo di Pratolino, rispettino il Regolamento del Parco mediceo di Pratolino e le disposizioni impartite dai funzionari del Parco finalizzate alla sicurezza dei visitatori, al mantenimento dell'ordine pubblico e al rispetto del decoro del Parco mediceo di Pratolino e dell'Ente.
ART. 3 –ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L’attività all’interno del Parco è dettata dalla necessità di presidiare un complesso monumentale a valore storico, artistico e ambientale, bene pubblico tutelato dalla Soprintendenza e patrimonio UNESCO. Ogni attività di seguito elencata è dunque finalizzata a scongiurare danni al patrimonio inestimabile ospitato nel Parco.
L’Associazione si impegna a effettuare un’attività di vigilanza, presidio ed avvistamento mediante pattugliamento in itinerari prestabiliti e/o da punti fissi, nei giorni ed orari di apertura al pubblico del Parco Mediceo di Pratolino come definiti nel successivo art. 5.
Le attività consistono in:
- pattugliamento lungo il perimetro e all’interno delle zone interdette al pubblico, ove sono presenti manufatti, monumenti e alberature monumentali, che rappresentano patrimonio pubblico da tutelare (Montili, Mulino, Buianelle);
- attività di gestione delle emergenze, con particolare riferimento a stati di calamità (protezione civile) ovvero a gestione eventi pericolosi per l’incolumità pubblica;
- vigilanza (sia mediante telecamere che mediante pattugliamento o osservazioni da punti fissi predefiniti) finalizzata a scongiurare che i visitatori o intrusi permangano all’interno del Parco oltre l’orario;
- negli eventi ad elevata affluenza (quali Ruralia, giornata ADSI, Festa rinascimentale, Manifestazione INBANDA nel Parco), come da calendario allegato, l'Associazione garantisce un supporto logistico aggiuntivo incrementando il numero di personale e di mezzi senza ulteriori contribuzioni in denaro da parte dell'Amministrazione.
L’Associazione si obbliga a condurre l’attività nel rispetto del Regolamento del Parco e alle prescrizioni dell’Amministrazione e delle autorità competenti.
L’Associazione si impegna ad effettuare altresì interventi integrativi di pubblico interesse, finalizzati alla prevenzione e mitigazione dei rischi, compresi quelli di natura meteorologica, all’informazione e sensibilizzazione della popolazione, ad attività di tipo formativo ed esercitazioni, a partecipazione gratuita per il personale della Città Metropolitana di Firenze.
ART. 4 – REFERENTI E CONTATTI
Il Referente per l'Amministrazione è individuato nella Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, Dirigente della Direzione Risorse umane e organizzazione dell'ente Città Metropolitana di Firenze che cura la gestione del Parco Mediceo di Pratolino per tramite degli uffici ivi ubicati, ai seguenti recapiti:
Telefono 0000000000 Email:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx.
L’Associazione dovrà individuare, tra i propri volontari, la figura di riferimento (Referente Parco) cui l’Amministrazione dovrà indirizzare in via prioritaria tutte le informazioni, disposizioni, aggiornamenti, etc.
L'Associazione dovrà comunicare (e tenere aggiornati), attraverso il proprio Referente Parco, i nominativi dei volontari che potranno accedere al Parco ed i rispettivi recapiti cellulari.
La squadra in turno deve poter essere immediatamente contattata in caso di necessità: in tal senso essa fornisce alla Direzione un recapito cellulare che si impegna e tenere sempre attivo e reperibile.
I volontari in servizio verranno registrati giornalmente in apposito registro (Diario giornaliero), conservato presso i locali della portineria.
L’Associazione dovrà fornire altresì tutti i riferimenti (PEC, recapiti cellulari, etc.) necessari per assicurare un flusso di comunicazioni immediato tra questa e la Direzione del Parco.
ART. 5 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
I volontari dovranno tenere una condotta adeguata al prestigio e all'immagine del luogo e dell'ente proprietario, Città Metropolitana di Firenze.
L'Associazione nelle attività di cui all'art.3 impiega una propria squadra composta da almeno 2 operatori e n. 1 mezzo fuoristrada allestito con modulo AIB.
Con separate disposizioni, verranno impartite indicazioni dettagliate sulla periodicità e sui percorsi oggetto di pattugliamento per la vigilanza. Dette disposizioni verranno aggiornate in caso di intervenute modifiche nelle esigenze dell’amministrazione, anche riguardo a variazioni negli orari di apertura.
I volontari in servizio dovranno indossare divise adeguate (o comunque indumenti con logo dell’Associazione ben visibile) in modo da poter risultare immediatamente riconoscibili rispetto al resto dei visitatori. I volontari dovranno altresì spostarsi all’interno del Parco unicamente con mezzi di servizio, ove sia ben visibile il logo dell’Associazione o con autovettura di servizio fornita dall’Amministrazione.
Il Referente Parco si adopera affinché il Regolamento del Parco (con particolare riferimento ai divieti in esso contenuti) venga portato a conoscenza di tutti i volontari e rispettato.
La squadra viene appositamente istruita mediante giornate in affiancamento al personale del Parco e al responsabile della sicurezza.
ART. 6 – TEMPI E DURATA
L’attività di vigilanza da parte dell'Associazione VAB verrà svolta nei giorni ed orari di apertura al pubblico del Parco Mediceo di Pratolino ovvero a partire dal 5 aprile 2019 e fino al 27 ottobre 2019, indicativamente come segue:
Da Aprile a Settembre:
• tutti i venerdì, orario 14-20
• tutti i sabati e domenica, orario 10-20
• i giorni festivi da calendario (lunedì 22 aprile, giovedì 25 aprile, mercoledì 1 maggio, giovedì 2 maggio, lunedì 24 giugno, giovedì 15 agosto)
Ottobre:
• venerdì orario 14-18
• sabato e domenica orario 10-18 Dicembre:
• domenica 1 dicembre orario 10-18
per complessivi 97 servizi.
ART. 7 – UTILIZZO DEI LOCALI
L’amministrazione consente all’Associazione di utilizzare, per la durata della presente convenzione, un locale di servizio (spogliatoio e servizi igienici) da individuarsi tra quelli disponibili all'interno del Parco che siano idonei allo scopo.
Per l'esercizio dell'attività di cui al precedente articolo, l'Associazione potrà accedere, in accordo con la Direzione del Parco, in locali che si configurino idonei ad assicurare un'efficace e tempestiva sorveglianza del complesso.
L’utilizzo dei locali da parte dell’Associazione avviene a titolo gratuito, in via temporanea, esclusivamente per esigenze di servizio oggetto della presente convenzione e nelle modalità e prescrizioni indicate con separato provvedimento.
Le utenze per energia elettrica, gas, acqua sono a carico dell’Amministrazione. La manutenzione dei locali ed impianti, ordinaria e straordinaria, resta a carico dell’Amministrazione.
E’ tassativamente vietato apportate innovazioni o modificazioni ai locali oggetto del presente atto, immobile tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.
L'Associazione dovrà rispondere di eventuali danneggiamenti e/o deterioramenti arrecati ai locali o a parte di essi, che venissero riscontrati e dovrà altresì provvedere a rimuovere a proprie spese ogni cosa di sua proprietà o di terzi, che l’Amministrazione non abbia interesse a ritenere.
ART. 8 – UTILIZZO BENI DELL’AMMINISTRAZIONE
Sarà consentito l’utilizzo da parte dell’Associazione di beni di proprietà dell’amministrazione, quali ad esempio PC o veicoli.
In caso di necessità l'Associazione, impiegando volontari in possesso di adeguata formazione, è autorizzata ad utilizzare il mezzo antincendio.
I beni eventualmente utilizzati nell’ambito della presente convenzione rimangono di proprietà dell’Amministrazione, e dovranno essere custoditi e mantenuti in perfetta efficienza e riconsegnati a richiesta della Città Metropolitana e, in ogni caso, qualora intervenga il recesso della presente convenzione.
ART. 9- ADEMPIMENTI RIGUARDO LA SICUREZZA
Per ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, l’Associazione dichiara di essere stata messa a conoscenza delle note informative per il personale che opera all’interno del Parco, dei cosiddetti comportamenti di sicurezza e delle procedure di
intervento per le situazioni di emergenza, nonché del DUVRI, appositamente aggiornato, e di aver preso visione delle planimetrie di emergenza.
ART. 10 – ATTIVITA’ IN ORARIO EXTRA
Per il periodo di validità della presente Convenzione, la Città Metropolitana potrà richiedere all’Associazione la disponibilità a svolgere il servizio previsto in orari extra, aggiuntivi rispetto a quelli disposti annualmente, eventualmente dietro riconoscimento di rimborso delle spese, da concordare preventivamente con specifico atto.
ART. 11 – RIMBORSO SPESE
Per lo svolgimento delle attività in parola, Città Metropolitana di Firenze riconosce a VAB un contributo a titolo di rimborso spese forfettario per vitto e trasporto dei volontari.
L'importo annuo è determinato nella somma di Euro 14.000,00 che verranno corrisposte a consuntivo, in un'unica soluzione ovvero in tre quote, ciascuna delle quali in misura comunque non inferiore al 30% dell’intero importo.
La corresponsione dell’importo suddetto è comunque subordinata alla positiva valutazione circa la persistente idoneità dell'attività a soddisfare un pubblico interesse.
L'ultima quota, sarà da corrispondersi a conclusione dell’attività, come previsto dall'art. 6 del Regolamento per la concessione di benefici economici a persone, enti pubblici e privati approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 575 del 14 dicembre 1990.
La suddetta somma forfettaria verrà adeguatamente rideterminata nel caso in cui il presente contratto venga anticipatamente concluso (recesso, risoluzione) o vengano ridotti gli orari, rispetto a quanto indicato nell'art. 6, indipendentemente dalle cause e motivazioni.
ART. 12 - CONCERTAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ ALL’INTERNO DEL PARCO
Il Referente Parco nominato all'interno dell'Associazione (di cui all'art. 4 del presente contratto) concerterà con la Direzione del Parco la programmazione annuale delle attività. Per garantire una corretta e funzionale applicazione del presente accordo e per concordare e coordinare l’attività da svolgere, anche tenuto conto della presenza, oltre ai dipendenti della Città metropolitana assegnati al parco di Pratolino, di altri soggetti nel Parco con funzioni di vigilanza e primo soccorso (Polizia della Città metropolitana, Coordinamento delle Misericordie) o incaricati alla gestione dei servizi preordinati alla fruizione (concessionario della caffetteria/ristoro, receptionist/addetti all'Ufficio Informazioni, etc) sono effettuati degli incontri tra la Direzione del Parco e l’Associazione, che si terranno con cadenza mensile o su richiesta di una delle parti.
ART. 13 – DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, per quanto attiene i dati personali, l’Amministrazione informa il Concessionario che i dati personali sono acquisiti e trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Città Metropolitana di Firenze, il responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Risorse Umane e organizzazione, ed il responsabile della protezione dei dati (RDP) è il Xxxx. Xxxx Xxxxxx (tel: 0000000000; posta-e: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx).
ART. 14 – VALIDITA’
Il presente accordo ha validità a partire dalla data della sottoscrizione, per la stagione di apertura del Parco 2019. La validità dell’accordo si intende cessata alla data stabilita, senza necessità di disdetta, che si intende data ed accettata sin d’ora.
ART. 15- RECESSO
La Città Metropolitana di Firenze potrà recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, per motivate ragioni di interesse pubblico.
ART. 16 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO
Si prevede espressamente che l’atto stesso si risolva automaticamente e senza bisogno di specifica comunicazione nei seguenti casi:
- le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento dell'attività, nonché la ripetuta violazione della tutela e decoro del Parco;
- ogni e qualsiasi atto, fatto od omissione dell’Associazione e/o dei suoi volontari che possa comunque compromettere il servizio o arrecare un danno economico o d’immagine all’Amministrazione;
- la sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità dell’attività da parte dell’Associazione anche per cause ad essa non imputabili;
- variazione dell’assetto istituzionale dell'Amministrazione con trasferimento di funzioni ad altro soggetto pubblico che non intenda continuare l’attività;
- mutamento di destinazione dell’uso dei locali o concessione a terzi del godimento degli stessi.
La Direzione del Parco contesterà con propria nota a mezzo PEC gli eventuali motivi all’Associazione, la quale potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause entro i quindici giorni successivi alla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine sarà pronunciata la risoluzione.
ART. 17 - EFFICACIA -
Il presente accordo produce effetti dalla data della sua stipulazione che avverrà con la forma della scrittura privata, non sottoposta a diritti di rogito e registrabile solo in caso d’uso. Tutte le spese inerenti e conseguenti (imposta di bollo) sono comunque a carico dell’Associazione, che espressamente dichiara di assumerle.
ART. 18 – FORO COMPETENTE -
Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente accordo, ove la Città Metropolitana di Firenze sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 19 – NORME DI RINVIO -
Per quanto non contemplato nel presente atto si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei beni demaniali nonché la conservazione e la salvaguardia del patrimonio artistico e la tutela dell'ambiente.
Il presente accordo, redatto in n. 9 pagine, viene letto e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione
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l presente documento e relativi allegati sono firmati digitalmente, con firma digitale disgiunta in data xxxxxxxxxx