CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE
PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE VARIE SEDI DELL’AZIENDA DSU TOSCANA PER LA DURATA DI 12 MESI CON OPZIONE DI PROSECUZIONE PER ULTERIORI 12 MESI.
N. GARA
N. CIG
Articolo 1 – Definizioni e premesse
Il presente Capitolato Speciale di concessione (di seguito denominato “Capitolato”) definisce il contenuto del servizio di somministrazione bevande calde, fredde e snack mediante l’installazione, il rifornimento e la manutenzione di distributori automatici, da effettuarsi a cura dell’Operatore Economico Aggiudicatario (di seguito denominato “Concessionario” o “Aggiudicatario”) presso le Residenze Universitarie, le Mense Universitarie e le sedi amministrative dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (di seguito denominata “Azienda” o “Stazione concedente”).
Il servizio di cui al presente Capitolato è destinato a soddisfare le esigenze di un’utenza composta prevalentemente da studenti universitari e da dipendenti dell’Azienda, oltre che da ospiti occasionali, la cui consistenza numerica indicativa è riportata nell’allegato A “Tipologie, numero e ubicazione distributori, consistenza numerica utenza”.
I dati riportati nel suddetto allegato sono puramente indicativi, in quanto calcolati sulla base di una stima storica, al fine di determinare il valore della presente concessione.
Pertanto l’Azienda non è responsabile degli effettivi introiti dell’Aggiudicatario, il quale non potrà vantare pretese, indennizzi o risarcimenti di sorta.
Articolo 2 – Oggetto e durata della concessione
L’oggetto della concessione consiste in:
✓ installazione ed allacciamento dei distributori automatici di bevande calde e fredde, merendine/biscotti e snack presso i locali indicati nel citato allegato A;
✓ servizio di gestione dei distributori installati (ricarica dei prodotti, manutenzione, pulizia e sanificazione dei macchinari e servizio di assistenza);
✓ fornitura e installazione nelle immediate vicinanze dei distributori di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Il numero dei distributori indicato nell'Allegato A è rapportato alle reali esigenze dell’Azienda accertate al momento della stesura del presente Capitolato. Esso potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della concessione in base al mutare delle esigenze dell'Azienda.
L’Operatore Economico, partecipando alla gara, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i documenti riguardanti la presente procedura, oltreché dei luoghi interessati dalla concessione e s'impegna aa eseguire la prestazione in conformità all'offerta presentata in sede di gara ed in conformità al presente Capitolato.
L’attività oggetto di affidamento sarà espletata mediante concessione onerosa.
La concessione avrà la durata di mesi 12 (dodici) dalla stipula del contratto o altra data stabilita dall’Azienda, con opzione per la medesima Azienda di disporne la prosecuzione per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi.
Qualora l'Azienda intenda avvalersi dell'opzione di cui sopra dovrà darne comunicazione scritta al Concessionario almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza contrattuale. La prosecuzione della
concessione viene disposta agli stessi patti e condizioni dell'affidamento originario. In mancanza di tale comunicazione la concessione s’intenderà conclusa alla scadenza del termine originario.
L'Aggiudicatario è in ogni caso obbligato ad assicurare la continuità del servizio anche dopo la scadenza del contratto fino all'individuazione da parte della Stazione concedente del nuovo concessionario e per un periodo massimo di 6 (sei) mesi. La suddetta prosecuzione contrattuale avviene agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza.
I locali e gli spazi occupati dai distributori automatici saranno messi a disposizione del Concessionario che ne potrà usufruire solo per l'installazione delle macchine e per lo svolgimento delle attività connesse al presente servizio.
Articolo 3 – Valore della concessione
La gestione dei distributori automatici di cui alla presente concessione comporta l'onere a carico dell’Aggiudicatario di corrispondere all'Azienda un canone mensile pari a quello offerto in sede di gara per singolo distributore, moltiplicato per il numero di distributori installati e sarà corrisposto in n. 2 (due) rate annue con cadenza semestrale posticipata.
Il pagamento del canone avverrà a seguito di fatture emesse dall’Azienda, da pagare entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.
Tale canone costituisce il corrispettivo spettante all'Azienda per remunerare:
• la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici;
• il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano;
• lo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.
Il canone mensile per distributore posto a base di gara è pari a Euro 54,00 (Euro cinquantaquattro/00) oltre IVA di legge.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto il numero di distributori vari, in aumento o diminuzione, in base alle richieste dell'Azienda, il canone di concessione si adeguerà di conseguenza in virtù del numero dei distributori rideterminato a seguito della variazione.
Nessun ulteriore importo dovrà essere versato dal Concessionario all’Azienda, con specifico ma non esclusivo riferimento a canoni o corrispettivi comunque richiesti da enti terzi nei casi in cui l’Azienda concedente non sia proprietaria degli immobili.
Il valore presunto della concessione è determinato in Euro 602.227,86 IVA e altre imposte e contributi di legge esclusi, di cui:
− Euro 240.000,00 IVA e altre imposte e contributi di legge esclusi quale importo stimato degli incassi dei distributori per la durata contrattuale di mesi 12;
− Euro 240.000,00 IVA e altre imposte e contributi di legge esclusi quale importo stimato degli incassi dei distributori per l'opzione di prosecuzione contrattuale di mesi 12;
− Euro 60.912,00 IVA e altre imposte e contributi di legge esclusi quale importo stimato del canone di concessione per la durata contrattuale di mesi 12;
− Euro 60.912,00 IVA e altre imposte e contributi di legge esclusi quale importo stimato del canone di concessionei per per l'opzione di prosecuzione contrattuale di mesi 12;
− Euro 403,86 escluso IVA e/o di altre imposte e contributi di legge quale importo degli oneri di sicurezza per la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso.
Articolo 4 – Descrizione e modalità di esecuzione del servizio
In ottemperanza al divieto di utilizzo di prodotti in plastica monouso di cui alla Direttiva del Parlamento Europeo n. 5133/19, recepita dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 715 del 3 giugno 2019 al punto 3, comma 7, lettera ii) e definita dalla “Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile” – Carbon Free, tra le cui azioni di intervento si prevede: “Dal 1° ottobre 2019………., è operativo il divieto di utilizzo dei prodotti della parte B dell’allegato della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente approvata in via definitiva dal Consiglio il 21-5-2019…”, il servizio di somministrazione bevande calde, fredde e snack si svolge mediante l’installazione di macchine distributrici che dovranno consentire l’erogazione di:
a) bevande calde;
b) bevande fredde in lattina o tetrapak, acqua minerale in lattina o tetrapak;
c) alimenti solidi preconfezionati dolci e salati;
d) gelati.
L’Aggiudicatario deve mettere a disposizione dell’Azienda prima dell’inizio del servizio le schede tecniche e le schede di sicurezza dei prodotti che intende somministrare e che dovranno essere gli stessi o analoghi rispetto a quelli indicati in sede di offerta.
Qualora in corso di esecuzione del servizio alcuni prodotti fossero reputati dalla Stazione concedente non idonei o di qualità non gradita all’utenza, dovranno essere prontamente sostituiti con altri di tipologia similare senza variazioni di prezzi né condizioni di sorta.
L’Aggiudicatario dovrà effettuare, a sua cura e spese e nel rispetto della normativa vigente, l’installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici negli spazi che gli verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dall’Azienda.
L’installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d’arte, secondo le norme vigenti. Non sarà ammesso in ogni caso l’uso di gas combustibili.
L’Aggiudicatario deve assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con frequenza almeno bisettimanale e giornaliera per quelle installate presso le mense, in occasione della ricarica delle macchine e comunque in modo tale da garantire il mantenimento di un’ottimale condizione igienica delle stesse.
Il Concessionario dovrà installare recipienti portarifiuti da litri 100 (indicativamente n. 1 per ciascun distributore di bevande calde, n° 1 per lattine/tetrapak nel caso di distributore di bevande fredde), con coperchio a ritorno automatico, che devono essere tenuti in perfette condizioni igieniche, vuotati dal Concessionario nei relativi contenitori per la raccolta differenziata, mediante sostituzione dei sacchi e dovranno essere sostituiti qualora diventassero inidonei allo scopo.
L’Aggiudicatario, inoltre, deve programmare gli interventi di carico e di ordinaria manutenzione dei distributori con una periodicità stabilita dallo stesso in rapporto all’entità dei consumi e darne comunicazione ai singoli Servizi aziendali interessati. In ogni caso gli interventi di carico presso le mense dovranno essere giornalieri.
In caso di chiamata (a mezzo telefono e/o e-mail) per guasto o per esaurimento dei prodotti l’Aggiudicatario deve impegnarsi ad intervenire entro 3 (tre) ore lavorative dalla chiamata medesima, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e ciò per tutti i giorni dell’anno (festività comprese). Qualora il guasto non sia riparabile in loco o comporti il fermo macchina l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione del distributore entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi a propria cura e spese con altra apparecchiatura almeno di uguali caratteristiche.
In presenza di segnalazioni ricevute fuori dalla fascia oraria di cui sopra l’Aggiudicatario dovrà attivare sistemi idonei, come l’utilizzo di una segreteria telefonica, per raccogliere le richieste ed evadere gli interventi il mattino successivo entro il termine sopradetto di 3 ore. Parimenti in caso di assenza dell’operatore telefonico indicato sulla targhetta del distributore, l’Aggiudicatario dovrà attivarsi mettendo a disposizione una segreteria telefonica per la raccolta delle chiamate che dovrà esaminare il mattino successivo ed evadere nei termini sopradetti.
Eventuali disservizi verranno segnalati all’Aggiudicatario a cura dei Servizi aziendali interessati.
Articolo 5 – Norme tecniche per le apparecchiature e requisiti di conformità
I distributori automatici utilizzati dall'Aggiudicatario devono essere di nuova fabbricazione e non ricondizionati e mantenuti in perfetto stato, in modo da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo di concessione.
I distributori dovranno rispettare le specifiche per tipologia di prodotto di cui all’Allegato A “Tipologie, numero e ubicazione dei distributori, consistenza numerica utenza” e dovranno avere dimensioni conformi rispetto ai locali in cui saranno collocati al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.
Gli Operatori economici che intendono concorrere all'aggiudicazione della concessione al momento del sopralluogo previsto tra gli adempimenti di gara dovranno, quindi, prendere atto dello stato dei luoghi, dell'ampiezza dei locali, degli accessi, dei collegamenti alla rete elettrica e idrica e di ogni altro elemento utile ad acquisire tutte le informazioni necessarie per la formulazione dell'offerta.
I distributori dovranno:
• essere muniti di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di moneta attualmente in corso (valuta Euro, da Euro 0,05 a Euro 2,00) ed erogare il resto in moneta, segnalando chiaramente l'eventuale assenza di monete
per il resto;
• possedere lettori per strumenti elettronici di pagamento (chiavi, schede o altra modalità di pagamento);
• essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
• avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
• avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e bevande;
• avere le superfici destinate a venire in contatto con i prodotti alimentari di materiale idoneo, ai sensi del Reg. CE 1935/2004 e s.m.i. e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
• essere muniti, laddove necessario, di appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare le condizioni di temperatura degli alimenti e delle bevande erogati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
• essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, l'indicazione degli ingredienti in ordine decrescente, l’eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice e la sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
• riportare una targhetta con la ragione sociale del Concessionario ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
• consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero (almeno secondo le tipologie amaro, dolce, molto dolce) contenuta nelle bevande preparate al momento, compresa la sua esclusione;
• avere una capace autonomia di bicchierini e palette. I bicchierini e le palette dovranno essere di materiale compostabile;
• avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello retrattile;
• per i distributori di bevande calde, essere dotati di sistema di filtrazione, purificazione e protezione esterna da contaminazioni;
• segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto;
• avere menù selezione disabili ed ipovedenti.
Requisiti di Conformità dei distributori
I distributori dovranno:
✓ essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine e di prevenzione incendi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del D.Lgs. 17/2010 (direttiva macchine), nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi di settore;
✓ essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. 327 del 26 marzo 1980 e alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
✓ rispettare la norma XXX XX 00000 - Xxxxx particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita (norme riferite all'igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti);
✓ essere in Classe Energetica idonea rispetto all'obiettivo di una riduzione dei consumi energetici posti a carico dell'Azienda ed essere studiati appositamente per generare un ridotto impatto ambientale durante l’erogazione, l’utilizzo e lo smaltimento del prodotto, privilegiando l’ottimizzazione del consumo energetico e l’illuminazione a LED a basso voltaggio;
✓ essere alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
✓ essere provvisti di adeguate protezioni come involucri e quant'altro necessario contro il contatto accidentale delle parti attive da parte dell'utilizzatore;
✓ essere muniti di idonea omologazione e marchio CE;
✓ rispettare la norma XXX XX 000000 “Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita” ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica;
✓ l’impianto refrigerante dei distributori deve essere privo di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale. L’Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza sia italiane che europee, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato; di ogni distributore automatico dovrà essere fornita all’Azienda la seguente documentazione:
a) dichiarazione di conformità;
b) manuale d’istruzioni per l'uso.
La distribuzione delle chiavi/schede è a carico del Concessionario.
La chiave/scheda deve essere fornita esclusivamente ai dipendenti dell'Azienda che ne facciano richiesta dietro versamento di una cauzione unitaria massima non superiore a Euro 3,00 da restituire alla riconsegna della chiave/scheda.
Il possesso della chiave/scheda dà diritto ad uno sconto di Euro 0,05 (cinque centesimi di Euro) ad erogazione sui costi dei prodotti erogati.
Qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all’utente utilizzatore, i dispositivi ricaricabili dovranno essere sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo.
Al momento della cessazione del contratto il Concessionario deve provvedere a ritirare le chiavi/schede restituendo sia la cauzione originaria che l'importo monetario eventualmente caricato.
Il Concessionario uscente è tenuto all'effettuazione delle suddette restituzioni fino a 6 (sei) mesi successivi alla cessazione del servizio.
Articolo 6 – Tempi di installazione e disinstallazione distributori
L’Aggiudicatario è tenuto ad installare i distributori entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) inviata tramite PEC.
Entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di cui sopra il Concessionario dovrà trasmettere al R.U.P. una proposta di cronoprogramma della fase di installazione dei distributori che sarà oggetto di valutazione congiunta tra le Parti e che dovrà essere approvata dal R.U.P. entro i 7 (sette) giorni successivi. L'installazione dei macchinari dovrà essere organizzata in modo tale da evitare o ridurre al minimo indispensabile sospensioni nell'erogazione del servizio conseguenti alla rimozione dei distributori da parte del Concessionario uscente e all’installazione di quelli da parte dell'Aggiudicatario.
I distributori dovranno essere installati nei locali dei Servizi aziendali indicati nel richiamato Allegato A “Tipologie, numero e ubicazione dei distributori, consistenza numerica utenza”, previo contatto con il R.U.P. o soggetto da esso individuato; l’Azienda si riserva comunque la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, con oneri a carico dell’Aggiudicatario.
Al completamento dell'installazione l’Aggiudicatario dovrà fornire l’elenco dettagliato dei distributori installati, distinti per sito e tipologia di prodotti erogati. Lo stesso elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modifiche del parco macchine installate, per consentire l’adeguamento del canone di concessione.
L’Aggiudicatario s’impegna ad istallare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell’Azienda eventuali nuovi distributori, ulteriori rispetto a quelli indicati nell’Allegato X.
Xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla richiesta dell’Azienda il Concessionario dovrà disinstallare distributori qualora la loro presenza non sia più necessaria.
Al termine del contratto il Concessionario dovrà disinstallare a proprie spese e senza onere alcuno per l’Azienda le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta inviata a mezzo PEC dall'Azienda; in caso di inadempimento alla rimozione provvederà l’Azienda con spese a carico del concessionario inadempiente.
Di ogni installazione e/o disinstallazione deve essere redatto verbale del quale il R.U.P. dovrà darne comunicazione ai Servizi Gestione Risorse Economiche e Finanziarie e Approvvigionamenti e Contratti dell’Azienda.
Articolo 7 – Prodotti di consumo
I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale, rispettare la normativa vigente in materia di H.A.C.C.P., essere esenti da O.G.M. (organismi geneticamente modificati), confezionati in atmosfera protettiva, conservati a temperatura compresa tra +2° e +4°C e tra - 10° e – 12°C e trasportati presso i distributori installati nelle strutture dell’Azienda con automezzi adeguati dotati di frigo.
Le ditte produttrici dei prodotti dovranno essere in possesso del manuale H.A.C.C.P. e della documentazione di autocontrollo, completa di schede, documenti di non conformità e/o dei risultati degli eventuali test di laboratorio effettuati.
Nelle macchine distributrici dovranno sempre essere applicate ben visibili le etichette con la marca, la composizione dei prodotti posti in vendita e la relativa data di scadenza.
L’Azienda si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.
Le tipologie e le caratteristiche dei prodotti erogati dovranno essere le seguenti:
1) BEVANDE CALDE:
- CAFFE’ (normale, decaffeinato, equo solidale in base alla Mozione del Parlamento Europeo del 2/7/1998 A4 – 198/98 e alla Comunicazione n. 4 della Commissione del Consiglio Europeo del 29/11/1999 – COM. 1999/619): dovrà essere di “1° miscela bar" macinato all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione;
- CAFFE’ D’ORZO: miscela liofilizzato concentrato con grammatura min. gr. 2,5 a gr. 3;
- LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;
- CAPPUCCINO/CAPPUCCINO AL CIOCCOLATO/CAPPUCCINO D’ORZO: almeno gr. 8/10 di latte in polvere cad. erogazione (normale, equosolidale in base alla Mozione del Parlamento Europeo del 2/7/1998 A4 – 198/98 e alla Comunicazione n. 4 della Commissione del Consiglio Europeo del 29/11/1999 – COM. 1999/619);
- THE AL LIMONE: almeno 12 gr. di the in polvere per cad. erogazione;
- CIOCCOLATO NORMALE/AL LATTE/FORTE: grammatura da gr. 23 a gr. 26 di miscela di cioccolato in polvere cad. erogazione, di una marca di rilevanza nazionale;
- bevande a base di caffè d’orzo.
2) BEVANDE FREDDE:
- Acqua minerale naturale e gassata in lattina o tetrapack o in contenitori composti totalmente o prevalentemente in materiale compostabile;
3) BEVANDE FREDDE IN LATTINA E TETRAPACK (succhi di frutta e the, bevande analcoliche miste):
- Contenuto minimo bevanda fredda di 1^ qualità in lattina: 33 cl.;
- Contenuto minimo bevanda fredda di 1^ qualità in tetrapack: 20 cl.;
- di marca a rilevanza nazionale incluse almeno 2 linee senza zucchero.
4) ALIMENTI SOLIDI PRE-CONFEZIONATI:
- Prodotti salati;
- Prodotti snack;
- Prodotti lievitati;
- Yogurt;
- Frutta/Verdura;
- Gelati;
- Caramelle/Gomme da masticare;
- Salumi/Formaggi.
L’Aggiudicatario dovrà produrre, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e relative schede tecniche, che dovrà essere approvata dall’Azienda. E’ fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcoolici, tabacchi, riviste e quotidiani, bevande energizzanti a base di guaranà, taurina, carnitina e similari, ogni forma di riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti e quant’altro non espressamente specificato dal presente Capitolato.
Dovrà essere posta la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti, che non dovrà mai essere superata; non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato “consumare preferibilmente entro il…” dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata, pena l’applicazione delle penali come da successivo articolo 21.
Per esigenze di carattere stagionale o per mutate preferenze dei consumatori il Concessionario potrà, dietro esplicita autorizzazione dell’Amministrazione, sostituire alcuni prodotti o introdurne di nuovi, ferma restando la qualità del nuovo o diverso prodotto e purché il prezzo del nuovo o diverso prodotto non sia superiore a quello del prodotto precedente.
Articolo 8 – Prezzo dei prodotti di consumo per l’utente
I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza e devono essere identici per tipologia di prodotti in tutte le apparecchiature.
I prodotti offerti nei vari distributori devono risultare i medesimi per la stessa tipologia di prodotto offerto.
Articolo 9 – Mancato pagamento del canone
Il mancato pagamento del canone di concessione di cui all'articolo 3 potrà essere causa di revoca della concessione. Il Concessionario avrà comunque l’obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all’Azienda che, a tal fine, potrà avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 18.
Articolo 10 – Variazioni del servizio
L’Aggiudicatario non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto. Ha invece l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall’Azienda e che questa gli abbia ordinato, che non rappresentino modifica essenziale alla natura del servizio.
In questi casi l’Aggiudicatario rimarrà comunque vincolato all’esecuzione del contratto, cosicché resta escluso per esso il diritto di recesso o la richiesta di risoluzione del contratto o il diritto a compensi o indennizzi, a qualsiasi titolo
Articolo 11 – Esecuzione del contratto e verifica di conformità e di qualità
La verifica del regolare andamento dell’esecuzione del contratto è effettuata dal R.U.P. e dal Direttore dell’esecuzione, in base alle competenze a ciascuno di essi attribuite dagli articoli 31 e 102 del D.Lgs. 50/2016.
La verifica di conformità è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore e dal presente Capitolato.
La verifica di conformità si realizza attraverso:
• verifica di conformità in corso di esecuzione, trattandosi di servizio con prestazioni continuative;
• verifica di conformità definitiva.
Nel corso dell'esecuzione contrattuale l’Azienda ha diritto di eseguire la verifica dei parametri quantitativi, qualitativi e il controllo del rispetto dei parametri previsti dall’offerta tecnica e dei prezzi di vendita dei prodotti, con ricorso anche ad analisi presso laboratori convenzionati, senza che l’Aggiudicatario possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.
Articolo 12 – Obblighi dell’Aggiudicatario
Il Concessionario dovrà:
a) fornire ed installare entro i termini previsti dall’articolo 6 i distributori automatici utilizzati per l'esecuzione del servizio;
b) essere iscritto per tutta la durata del contratto alla C.C.I.A.A., per attività corrispondente a quella oggetto della presente concessione; essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività oggetto di concessione; l’eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto; tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all’Azienda;
c) garantire la costante pulizia e l’igiene e sanificazione dei distributori installati, procedere al periodico
controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare;
d) possedere Autorizzazione Sanitaria o Certificato, rilasciati dall’Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti utilizzati per il rifornimento dei distributori;
e) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
f) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura, tracciabilità e alimentarietà;
g) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
h) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l’installazione dei distributori automatici;
i) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino inidonei allo scopo - in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell’utilizzo delle apparecchiature;
j) fornire all’Azienda il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica della concessione;
k) impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e corrispondere la giusta retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
l) adempiere, all’interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
m) provvedere, su richiesta dell'Azienda, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un’accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
n) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti con modalità e procedure da concordare con l’Azienda;
o) comunicare all’Azienda qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.);
p) provvedere alla rimozione e avvio alle pubbliche discariche del materiale di risulta, imballaggi, ecc.;
q) risultare come detentore/produttore dei rifiuti sopra citati, sollevando l’Azienda da qualsiasi responsabilità. Entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esecuzione della concessione dovrà trasmettere all'Azienda copia dell’eventuale formulario di identificazione dei rifiuti o idoneo documento dal quale è desumibile che ha provveduto a proprio nome al corretto smaltimento dei rifiuti;
r) allo scadere della concessione, liberare gli spazi concessi e ripristinare, mediante pulizia e ove necessario la verniciatura dei locali, infissi o quant’altro sia stato accidentalmente rotto o sporcato durante l’attività;
s) ai sensi dell’art. 24, comma 1, L.R.T. 38/2007 informare immediatamente l’Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Articolo 13 - Sistema HACCP - Piano di igiene e pulizia
Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.Lgs. 193/2007 e dalla normativa vigente in materia. Lo stesso Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa. Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti. Il Concessionario deve garantire un adeguato Piano di igiene e pulizia e, quindi, provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei distributori oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e secondo il sistema HACCP.
Il Manuale di Autocontrollo deve essere inviato all’Amministrazione prima della sottoscrizione del contratto di concessione.
Articolo 14 – Personale
Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Azienda, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, i nominativi del personale addetto ai rifornimenti ed alla manutenzione dei distributori automatici, nonché l'elenco dei mezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti.
Tutto il personale impiegato nel servizio deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Concessionario.
Questi si avvarrà di personale in possesso della necessaria qualificazione professionale e esperienza e lo impiegherà sotto la sua diretta responsabilità.
Il personale impiegato dal Concessionario non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell’Azienda; dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato, nonché quelle del “Codice di Comportamento della Azienda” e quelle derivanti dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) redatto ai sensi dell’art. 26, c. 3 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i..
I dipendenti del Concessionario che prestano servizio presso le strutture dell'Azienda sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
In particolare il Concessionario deve curare che il proprio personale durante l’espletamento del servizio:
✓ vesta decorosamente con idonea tenuta da lavoro e porti ben visibile una tessera di riconoscimento contenente l'indicazione delle generalità del Concessionario, il nominativo e la foto del dipendente, al fine di un'agevole identificazione da parte dell'utenza;
✓ abbia sempre con sé un documento di identità personale;
✓ consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e lo stato, rinvenute nell'ambito delle strutture dell'Azienda, al proprio Responsabile diretto che le dovrà consegnare all’Azienda;
✓ segnali subito agli organi competenti dell’Azienda ed al proprio Responsabile diretto, le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
✓ non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio; rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
✓ svolga l'attività di competenza negli orari e tempi stabiliti;
✓ mantenga un comportamento adeguato all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività dei servizi aziendali.
Il Concessionario è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti ed è direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell’Azienda, per colpa imputabile ai propri dipendenti.
Il Concessionario dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata formazione e un aggiornamento professionale periodico, avente come obiettivo generale l’acquisizione di competenza nell’applicare correttamente le tecniche operative per la corretta gestione del servizio e sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Esso si impegna ad assumere tutte le responsabilità relative al personale da adibire al servizio oggetto del presente Capitolato, che dovrà essere costituito da persone capaci e fisicamente idonee, in regola con le posizioni previdenziali I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. e provviste di assicurazione di legge.
L’elenco del personale adibito al servizio dovrà essere tempestivamente aggiornato qualora si verifichino nuovi inserimenti, riguardo ai quali, entro una settimana dagli stessi, devono essere fornite all'Azienda, unitamente alla documentazione di entrata in servizio di nuovo personale, tutte le certificazioni sopra indicate.
L’Azienda si riserva il diritto di chiedere al Concessionario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tale caso il Concessionario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiori oneri per l’Azienda.
Articolo 15 – Sicurezza del personale
Il Concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla tutela della salute dei propri lavoratori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. In particolare dovrà avere provveduto:
✓ all'istituzione, all'interno della propria organizzazione, del Servizio Prevenzione e Protezione e alla designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente;
✓ alla predisposizione del documento in cui siano individuati e valutati i rischi connessi alle diverse fasi dell'attività lavorativa necessaria allo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato e siano specificate le relative procedure di sicurezza; pertanto il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Concessionario dovrà prendere contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda per definire i rischi connessi all'attività di cui al presente Capitolato;
✓ alla formazione del personale alle proprie dipendenze impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, al fine di identificare e prevenire i rischi connessi all'attività lavorativa.
L'Aggiudicatario dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
Inoltre esso è tenuto a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché ad ogni altra indicazione, contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) prodotto dall’Azienda ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed allegato al presente Capitolato.
L’Azienda fornirà al Concessionario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui all’art. 26, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Articolo 16 – Rischi della concessione
Il Concessionario, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. zz), del D.Lgs. 50/2016, assume il rischio operativo connesso alla gestione del servizio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, secondo la declinazione del medesimo definita dal presente Capitolato e dalla restante documentazione di gara.
Non sono previsti da parte dell’Azienda meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio. Il rischio di disponibilità di cui all’art. 3, comma 1, lett. bbb), del D.Lgs. 50/2016, è a carico del Concessionario. Al Concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio oggetto della Concessione, il rischio di riduzione della domanda specifica di detto servizio e i rischi derivati da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione del servizio, da inflazione nonché da fallimento. Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati. È trasferito al Concessionario il rischio di investimento, connesso al ritardo nei tempi di acquisizione dei distributori automatici di nuova fabbricazione o all’aumento dei relativi costi rispetto a quanto previsto dallo stesso. Il rischio di temporanea sospensione del servizio, il rischio finanziario, connesso sia all’aumento dei tassi di interesse che all’indisponibilità delle coperture finanziarie necessarie per gli investimenti o per la gestione e il rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono allocati in capo al Concessionario.
Il rischio derivante da modifiche o innovazioni a leggi e regolamenti, da qualsiasi ente statuite, applicabili direttamente o indirettamente alla concessione, che stabiliscano nuove condizioni per la realizzazione degli investimenti, e/o l’erogazione del servizio è trasferito al Concessionario. .
È condiviso tra le Parti in misura paritetica il rischio di forza maggiore, connesso alla possibilità del verificarsi di eventi o circostanze imprevedibili e al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario o dell’Amministrazione da cui derivi l’impossibilità anche temporanea, parziale o totale, per ciascuna delle due Parti, di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Capitolato e che incida sull’equilibrio economico-finanziario della concessione.
Gli eventi o le circostanze di cui al comma precedente sono rappresentanti da:
a) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze;
b) epidemie, terremoti;
c) calamità naturali, incendi, inondazioni o simili eventi o circostanze.
In caso di effettiva manifestazione di eventi o circostanze di forza maggiore può essere attivata. ai sensi dell’art. 165, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la procedura di riequilibrio economico-finanziario della concessione.
Articolo 17 - Reportistica
Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere all’Amministrazione, su base semestrale e ogni volta che il R.U.P. lo richieda, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:
- numero dei distributori, tipologia, posizionamento, data di installazione
- elenco prodotti erogati
- numero di erogazioni per tipologia di prodotto, suddivise per distributori
- numero di erogazioni totali suddivise per distributori
- incasso per tipologia di prodotto, suddiviso per distributori
- incasso totale suddiviso per distributori
- report statistici e relazioni sulla tipologia dei disservizi segnalatati, con l’indicazione delle soluzioni
- misure correttive adottate per il miglioramento del servizio.
Il resoconto dovrà essere inviato al R.U.P. entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuna scadenza semestrale.
Articolo 18 - Deposito cauzionale e polizza assicurativa
All’atto della stipulazione del contratto l’Aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva per la copertura di tutte le obbligazioni contrattuali poste a suo carico, in una delle forme previste dall'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall’Azienda comporta la revoca dell’aggiudicazione, con ulteriore azione in danno dell’Aggiudicatario e l’escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara.
Prima della stipula del contratto il Concessionario deve dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa relativa alla copertura dei seguenti rischi:
− danni subiti dall’Azienda con un massimale pari a Euro 2.500.000,00 a causa di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio;
− responsabilità civile RCT per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio con un massimale pari a Euro 500.000,00.
L’Aggiudicatario è tenuto comunque a manlevare l’Azienda da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio della concessione. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra l’Azienda e l’Aggiudicatario al momento della segnalazione pervenuta all’Azienda o comunque al momento della riconsegna degli spazi concessi per l’esercizio della concessione.
Copia delle polizze di cui sopra dovrà essere consegnata all’Azienda al momento della firma del contratto. Nelle polizze dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli l’Assicuratore a segnalare all’Azienda l’eventuale mancato pagamento nei termini del premio assicurativo.
L’Aggiudicatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale conseguente ai sensi di legge, all'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato.
L’Azienda è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicatario, durante l'esecuzione del servizio.
Articolo 19 – Rischi da interferenze e norme sulla sicurezza
Per quanto concerne i rischi da interferenza si rinvia al Documento di Valutazione Rischi da Interferenze – DUVRI, allegato al presente Capitolato (Allegato B).
L'Aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
Articolo 20 - Subappalto
È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 50/2016, a cui si rinvia, fermo restando che il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione concedente.
Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con il Concessionario, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Le imprese subappaltatrici, per tramite del Concessionario, devono trasmettere all’Azienda, prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.
Il subappalto dovrà essere autorizzato, ai sensi dell’art. 1656 del Codice Civile, dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed
economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo della Concessione.
Ai fini dell’autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
a) che il Concessionario abbia indicato all’atto dell’offerta l’intenzione di subappaltare la parte della prestazione oggetto di richiesta di autorizzazione;
b) che il Concessionario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
c) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
d) che il Concessionario, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni da espletare in subappalto;
e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011.
È fatto obbligo al Concessionario di comunicare all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, che non si configurano come subappalti il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo al Concessionario di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub- contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Articolo 21 - Penalità
Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali saranno applicate a carico del Concessionario le penali secondo quanto di seguito indicato:
⮚ mancata istallazione e/o rimozione dei distributori nei termini prescritti dall'articolo 6: uno per mille del valore della concessione per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati;
⮚ mancata corrispondenza dei distributori installati rispetto a quelli offerti in gara: Euro 100,00 al giorno per ogni distributore, fintanto che non saranno installati i distributori conformi;
⮚ mancato pagamento del canone entro i termini: uno per mille del valore della concessione per ogni giorno di ritardo;
⮚ mancato rifornimento dei distributori, assenza di un prodotto o difformità rispetto a quelli offerti: Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo e per ciascun distributore per cui si è verificato l’evento;
⮚ mancata pulizia e/o disinfezione dei distributori: Euro 70,00 al giorno per ogni distributore, fintanto che non sarà constatata l’effettuazione dell’intervento;
⮚ mancata assistenza tecnica: uno per mille del valore della concessione per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’assistenza tecnica.
Per tutte le fattispecie sopra previste l’inadempienza verrà considerata, ai fini della risoluzione contrattuale di cui al successivo articolo 24, reiterata qualora si protragga per più di 10 (dieci) giorni o qualora, anche se di durata minore, si ripeta nell’arco dell’anno e grave qualora l’ammontare delle penali superi il 10% del valore della concessione. In tali casi l’Azienda avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione tramite pec con possibilità di ricorrere all’esecuzione in danno del Concessionario presso altri Operatori Economici. Le penali saranno applicate anche qualora dipendano da fatto di terzi senza che alcuna eccezione possa essere sollevata dall’Aggiudicatario.
Prima di applicare la penale, l’Azienda provvederà a comunicare tramite PEC l’avvio del procedimento al Concessionario, il quale entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento potrà inviare le proprie controdeduzioni; qualora queste non vengano accolte, l’Azienda applicherà la penale imputandola sull'importo del canone di cui all'articolo 3.
Nel caso in cui l’Azienda accerti l’esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Concessionario, non procederà con l’applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all’applicazione delle penali.
Articolo 22 – Recesso
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione concedente può recedere dal contratto secondo quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
L’Azienda si riserva in ogni momento la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione all’Aggiudicatario con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
In caso di recesso l’Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere il canone di cui all'articolo 3 limitatamente al termine contrattuale come rideterminato per effetto del recesso, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di recedere dal contratto.
Articolo 23- Rinuncia all'aggiudicazione
Qualora l'Aggiudicatario rinunci all’aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito che verrà incamerato dalla Stazione concedente previa escussione. L’Azienda in tal caso richiederà il risarcimento dei danni eventualmente sofferti, oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.
Articolo 24 – Risoluzione del contratto
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
✓ apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario;
✓ messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Aggiudicatario;
✓ abbandono della concessione, salvo che per causa di forza maggiore;
✓ impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario;
✓ casi accertati di tossinfezioni alimentare;
✓ ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
✓ cessione del contratto a terzi;
✓ violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
✓ in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati;
✓ in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda;
✓ comminazione di penalità per un importo pari al 10% dell’importo della concessione.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.
Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il R.U.P. propone all’organo competente della Stazione concedente la risoluzione del contratto.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda, resa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Nei casi previsti dal presente articolo l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione di cui al precedente articolo 18 che viene incamerata dall’Azienda ed è fatto salvo il risarcimento dei danni per tutte le ulteriori spese che ne possono derivare a carico della stessa.
L’incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.
Articolo 25 – Stipula del contratto e spese contrattuali
Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa con il rogito dell'Ufficiale Rogante dell'Azienda e in modalità elettronica. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, con la sola esclusione dell’I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario.
La stipula del contratto dovrà intervenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione della concessione e in ogni caso decorso il termine di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 26 - Cessione del contratto
È fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 175, comma 1, lett. d), punto 2, del Codice, a pena di nullità della cessione stessa.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto il Concessionario dovesse maturare crediti nei confronti dell’Azienda è possibile ricorrere alla cessione del credito ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
Articolo 27 - Fallimento del Concessionario
In caso di fallimento dell’Aggiudicatario, la Stazione concedente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016. Se l’Aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo d’imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del suddetto X.Xxx. 50/2016.
Articolo 28 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia di derrate alimentari, anche in materia di igiene e sanità, in quanto applicabili
Articolo 29 – Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.i., si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx, dipendente dell’Azienda.
Ai sensi dell'articolo 101 del D.Lgs. 50/2016 sarà nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal R.U.P.,.