UNIONE TERRA DI MEZZO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REPUBBLICA ITALIANA
UNIONE TERRA DI MEZZO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI RETE SUL TERRITORIO A POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE NEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E ALL'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA, PER ANNI TRE CON DECORRENZA INDICATIVAMENTE DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023. CIG GARA: – CIG DERIVATO:
Atto redatto nella modalità elettronica
L’anno (202_), ed il giorno ( ) del mese di
in Cadelbosco di Sopra, nella sede municipale
AVANTI A ME
Dott.ssa , nata a , C.F. , residente a
, Vice Segretario Generale dell'Unione Terra di Mezzo, autorizzato a rogare, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e comma 5 del medesimo decreto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione Terra di Mezzo in Comune di Cadelbosco di Sopra
SONO COMPARSI
Da una parte:
- Dott.ssa , nato a il , C.F.
, residente in , domiciliato per la sua
carica presso la sede municipale dell'Unione Terra di Mezzo in Comune di Cadelbosco di Sopra, che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell'Unione, codice fiscale/partita IVA 02408320352, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Sociale e Socio-Sanitaria, in forza di decreto n.
del ; l'Unione Terra di Mezzo, nel seguito del presente atto è denominato anche per brevità “Unione” o “Committente”;
Dall'altra parte:
- , nato a ( ) il , residente a ( ) in Via
CF , il quale interviene in questo atto in qualità di Amministratore e Legale Rappresentante della avente sede legale a
in Xxx , Xxx. - XX x X.XXX , come risulta da visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di , acquisita agli atti d'ufficio in data e da comunicazione p.g.
.
(eventuale) La suddetta risulta iscritta all'Albo delle Società
Cooperative con n. Cooperative .
La suddetta Società, in prosieguo, nel presente contratto, verrà denominata per brevità anche “Appaltatore” o “Ditta Aggiudicataria” o “Aggiudicatario” o “Cooperativa”.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Vice-Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:
PREMETTONO
- che con delibera del Consiglio dell'Unione Terra di Mezzo n. 35 del 28 dicembre 2019 ad oggetto: “Nota di aggiornamento documento unico di programmazione ses 2019/2024-seo 2020/2022 - bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati - approvazione”, e in particolare nell'allegato Piano Biennale degli acquisti e dei servizi,
si disponeva di affidare a terzi, il servizio di rete sul territorio a potenziamento del Servizio sociale negli interventi di Sostegno alla Genitorialità e all'inclusione sociale e lavorativa, a valere sul fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
- che con determinazione n. del ad oggetto “ ” ”, dell'Unione Terra di Mezzo, il Responsabile dell'Area Sociale e Socio-Sanitaria ha stabilito di demandare alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia l’espletamento della procedura di gara, secondo quanto previsto dalla “Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Reggio Emilia di funzioni di supporto tecnico- amministrativo in materia di Stazione Unica Appaltante e di servizi di architettura e ingegneria”, sottoscritta dalle parti (Unione Terra di Mezzo e Provincia di Reggio Emilia) in data 23.12.2015 (Repertorio Unione Terra di Mezzo n. 31/2015) , dando atto che la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 t.v., e che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; e stabilendo l'importo a base di gara in €
(al netto di IVA), di cui presunti per costo manodopera ed €
per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, ed un valore, stimato, comprensivo dell'eventuale proroga in € così suddiviso:
✔ € per il contratto originario compresi gli oneri per la sicurezza (€
);
✔ € per l'eventuale proroga;
- che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia, a seguito di apposita richiesta del Responsabile dell'Area Sociale e Socio-Sanitaria trasmessa con nota Prot. Unione Terra di Mezzo n. del , ha provveduto a pubblicare, nelle forme di legge, il bando di gara Prot. n. del , avente scadenza il , recante:
>Criterio di aggiudicazione: “Procedura aperta ex artt. 60 e 142 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del predetto decreto, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
>Importo a base di gara: € (Iva esclusa), di cui presunti per manodopera ed € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
>Il valore dell'appalto ai sensi dell’art. 35, co. 4 del Codice il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell’appalto, è pari ad €
.
> L'appalto ha la durata di tre anni, con decorrenza indicativamente dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni.
> Su richiesta del Committente e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi, nelle more dello svolgimento della successiva gara, l'operatore economico aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la prestazione dei servizi di cui al presente appalto fino ad un massimo di 180 giorni, agli stessi, prezzi, patti e condizioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente – con particolare riguardo all'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 – e dalle norme di gara.
> Alla scadenza, il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta”.
> L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, di applicare le disposizioni in materia di recesso/risoluzione del contratto di cui agli artt. 108-109 del D.LGS 50/2016.
- che con determinazione n. del ad oggetto: “SUA: Aggiudicazione definitiva non efficace ”, la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, ha stabilito di approvare, a seguito dell’apposita procedura esperita nelle sedute del (il giorno n. sedute, una
pubblica alle ore e una riservata alle ore ), il verbale di gara allegato alla determinazione stessa e di aggiudicare in via definitiva non efficace a favore della , con sede legale in , C.F./P.IVA
che ha riportato un punteggio complessivo di su ed ha offerto una percentuale di ribasso del % sul valore a base di gara, per un importo complessivo netto di € di cui € per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA di legge;
- che, con la determinazione da ultimo menzionata, la Stazione Unica Appaltante ha altresì dato atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti da parte della Provincia di Reggio Emilia;
- che con nota del , acquisita al protocollo dell'Unione Terra di Xxxxx x.
xxx , xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx ha provveduto a comunicare l'aggiudicazione definitiva non efficace e ha altresì comunicato che, “ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la data di scadenza del termine dilatorio, prima del quale l'Ente, in qualità di Amministrazione Committente, non potrà stipulare il contratto di appalto, è fissata nel giorno , secondo la normativa vigente in materia, a condizione, tuttavia, che entro tale data la suddetta aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, a seguito dell'esito regolare dei controlli richiamati. Qualora non fosse possibile ultimare i suddetti controlli entro la data sopraindicata, la data di stipula del contratto di appalto si intenderà prorogata fino alla data di acquisizione di efficacia della aggiudicazione definitiva citata”;
- che con determinazione n. del dell'Unione Terra di Mezzo, il Responsabile dell'Area Sociale e Socio-Sanitaria ha preso atto dell’aggiudicazione definitiva non efficace del servizio di cui all'oggetto, come da determinazione sopra
richiamata della Provincia di Reggio Emilia n. del , alla
, alle condizioni prescritte nel capitolato speciale, nell'offerta economica e nei documenti di gara, per un importo complessivo contrattuale netto di €
( /00), IVA %, di cui € (millecinquecento/00) per oneri per la sicurezza.
- che con nota del , acquisita al protocollo dell'Unione Terra di Xxxxx xx
x. xxx , xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx ha provveduto a comunicare che “Con riferimento alla lettera trasmessa via pec in data - ns. Prot. n° , si comunica che la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità. Pertanto il provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva, n. del è, alla data odierna, divenuto efficace”;
- che con determinazione n.
del
dell'Unione Terra di Mezzo, il
Responsabile dell'Area Sociale e Socio-Sanitaria ha preso atto dell’aggiudicazione definitiva efficace del servizio di cui all'oggetto, confermando l'importo contrattuale di €
( /00) di cui per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;
- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta aggiudicataria (INPS con scadenza il ), e che lo stesso risulta regolare;
- che la ditta aggiudicataria ha trasmesso la dichiarazione relativa alla composizione societaria ai sensi del DPCM n. 187/1991 (acquisita al prot. Dell'Unione Terra di Mezzo n. del );
- che nei documenti di gara è stata espressamente richiamata l’applicazione al presente appalto del “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Xxxxxx in data 11.12.2014;
- che la Provincia di Reggio Emilia, con nota del , ha trasmesso alla ditta aggiudicataria, comunicazione in materia di adempimenti antimafia;
- che con riferimento alla ditta aggiudicataria “ ”, la Provincia di Reggio Emilia (SUA) ha acquisito la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con scadenza
;
- che, come risulta dalla dichiarazione contenuta nella determinazione del Responsabile dell'Area Sociale e Socio-Sanitaria n. del , veniva attestato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di obblighi di approvvigionamento tramite convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER.
DATO ATTO CHE
con decorrenza dal 1 marzo 2010, l'Unione Terra di Mezzo ha acquisito, per conferimento dai Comuni aderenti (Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto) le funzioni relative all'Area Sociale e socio sanitaria, come da deliberazione approvata con atto n. 4 nella seduta del 23/02/2010;
Volendosi ora determinare le norme e condizioni che regolano l'appalto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante formale e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 (Premesse – Allegati – Documenti contrattuali)
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti:
1. Il capitolato speciale d’appalto (all A), la relazione tecnica, i criteri di aggiudicazione;
2. Copia dichiarata conforme all'originale dalla Provincia di Reggio Emilia dell'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
3. Polizza fideiussoria per la garanzia definitiva (beneficiario Unione Terra di
Mezzo) p.g. /2020
4. Polizza assicurativa RCT/RCO nr. ;
5. Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Xxxxxx in data 11.12.2014;
6. Accordo per il trattamento dei dati personali.
3. I documenti di cui ai commi 2 del presente articolo, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza previa loro sottoscrizione con firma analogica, in segno di piena ed incondizionata accettazione, vengono depositati nel fascicolo contrattuale agli atti della Segreteria Generale. L'originale analogico della garanzia di cui al punto 2.3 sarà depositato presso il tesoriere dell'Unione Terra di Mezzo.
ARTICOLO 2 (Norme applicabili)
1. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del D.Lgs.50/2016, del D.P.R. 207/2010 limitatamente alle parti ancora in vigore, della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica
amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
3. Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Xxxxxx in data 11.12.2014. ARTICOLO 3 (Oggetto del Contratto)
1. L'Unione come sopra rappresentato, conferisce all’Aggiudicatario che, come sopra rappresentato, accetta, l'affidamento a terzi del “servizio di rete sul territorio a potenziamento del servizio sociale negli interventi di sostegno alla genitorialità e all'inclusione sociale e lavorativa” dell'Unione Terra di Mezzo per il periodo dal
2021 al 2023, ai patti e condizioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nel presente contratto e nei documenti ad esso allegati o da esso richiamati, che l'Appaltatore accetta e si obbliga ad osservare.
2. In particolare , l'appalto ha per oggetto l'affidamento a terzi del “servizio di rete sul territorio a potenziamento del servizio sociale negli interventi di sostegno alla genitorialità e all'inclusione sociale e lavorativa” le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte e meglio specificate all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto, cui integralmente si rinvia.
3. L'aggiudicatario ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso e ad eseguire i servizi secondo le indicazioni
previste dal capitolato e nel rispetto delle migliorie tecniche ed operative offerte in sede di gara.
ARTICOLO 4 (Decorrenza e durata)
1. Le parti danno atto che si è proceduto alla consegna della gestione del “Servizio di rete sul territorio a potenziamento del servizio sociale negli interventi di sostegno alla genitorialità e all'inclusione sociale e lavorativa” di cui al presente contratto, (eventuale) in pendenza della stipula dello stesso, a far data dal 01.01.2021, come da verbale di avvio urgente dell'esecuzione del contratto del , acquisito al protocollo dell'Unione Terra di Mezzo.
2. Il presente contratto termina il 31.12.2023.
0.Xx contratto si intende risolto, scaduto il termine contrattuale di cui al punto precedente, senza necessità di preavviso, fatta salva la facoltà del Committente di richiederne il rinnovo per ulteriori tre anni.
4.L'Appaltatore, su richiesta del Committente, sarà obbligato a prorogare la prestazione dei servizi di cui al presente appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Unione Terra di Mezzo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dall'art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.
5. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico essenziale” e non potranno essere sospesi od abbandonati.
ARTICOLO 5 (Corrispettivo dell'appalto – Pagamenti)
1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Unione è stabilito in €
( /00), di cui € 3.000,00 (tremila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. L’importo contrattuale è al netto di IVA.
2. L'Unione corrisponderà all'aggiudicatario le somme dovute comprensive d'oneri fiscali in relazione alle prestazioni effettivamente rese e calcolati sulla base di costi di riferimento indicati nell'offerta economica presentata. Il corrispettivo è da intendersi a misura ai sensi dell'art. 3, lett. eeeee) del D.lgs 50/2016 e sarà rapportato alle ore di prestazione e dei servizi effettivamente resi.
3. Il pagamento del corrispettivo avverrà in quattro soluzioni trimestrali rispettivamente entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.
4. L'Unione, in particolare, procederà al pagamento sulla base delle verifiche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto. A tal fine l'Aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia. Le fatture dovranno essere emesse indicando la quantità oraria delle prestazioni rese e dovranno pervenire in formato elettronico.
5. L'Unione si obbliga ad effettuare il pagamento spettante all'Aggiudicatario a 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura (attestata dal protocollo in arrivo dell'Amministrazione). Le fatture dovranno riportare il CIG derivato e tutti gli elementi indicati all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto e ai sensi della normativa vigente.
6. La liquidazione del compenso dovuto per il regolare svolgimento della prestazione parzialmente resa (comprensivo in generale di tutti i costi derivanti dal funzionamento e uso dei mezzi necessari per l'esecuzione del servizio) comprenderà le detrazioni per eventuali dimissioni o assenze, scioperi o sospensioni del servizio, penali e IVA dovuta ai sensi di legge.
7. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del
certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
8. Tutti i pagamenti sono condizionati all'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa (INPS, INAIL) e all'esito favorevole delle ulteriori verifiche prescritte dalla normativa vigente.
9. Nel caso in cui il pagamento della fattura non dovesse avvenire nei termini concordati nel contratto ovvero in caso contrario nei termini di legge, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora secondo quanto stabilito all'art. 4 del D.Lgs. 231/02. Ai fini dell'applicazione degli interessi moratori, il ritardo ex art. 1218 del codice civile deve essere imputabile alla Stazione Appaltante. Da ciò consegue che sono improduttivi di interessi i ritardi imputabili ad eventi non dipendenti dalla Stazione Appaltante quali, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero cause riconducibili a fatto dello stesso Appaltatore ovvero alla necessità di procedere nei confronti dell'Appaltatore alle verifiche prescritte dalla legge e dal disciplinare di gara. L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento della somma dovuta entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.
ARTICOLO 6 (Revisione prezzi)
1. La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata fra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita adeguata istruttoria del responsabile del procedimento. L'aumento dei prezzi deve essere richiesto su iniziativa dell'Aggiudicatario, il quale dovrà indicare in modo puntuale i relativi, oggettivi e documentati, elementi giustificativi.
2. La revisione del prezzo sarà riconosciuta dalla Stazione Appaltante solamente a decorrere dalla data del ricevimento della richiesta dell'Aggiudicatario, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo.
3. Saranno ritenuti legittimi solo gli aumenti richiesti dall'Aggiudicatario sulla base di nuove tabelle pubblicate dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali relative ai costi della manodopera in seguito alla sottoscrizione di un nuovo CCNL per il settore oggetto del presente appalto recepito ed applicato dall'appaltatore per tutti i lavoratori impiegati per l'esecuzione – che evidenzino un costo medio orario della manodopera per i livelli di inquadramento pertinenti. Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA. La richiesta di revisione prezzi potrà essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata entro il 31 agosto di ogni anno. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.
ARTICOLO 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
2. I pagamenti a favore dell’Aggiudicatario saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato dall'Aggiudicatario presso l'Istituto Bancario , - Agenzia di
n. - IBAN , tramite mandato di pagamento; i soggetti autorizzati dall’Aggiudicatario al ricevimento, riscossione e quietanza delle somme ricevute in conto o a saldo sono - come da comunicazione Prot. n. del
dell'Unione Terra di Mezzo i Sigg.ri: , nato a ( ) il ,
C.F. , in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante,
, nata a il , C.F. , in qualità di delegata. 3.L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto
costituisce, ai sensi dell'art.3, comma 9-bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
4. L’Aggiudicatario deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell’ottenimento del pagamento.
In caso di successive variazioni dei conti correnti dedicati e/o delle persone fisiche delegate ad operare sui suddetti conti, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è avvenuta.
4. L’Aggiudicatario si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il CIG DERIVATO: .
ARTICOLO 8 (Obblighi a carico dell'Appaltatore)
1.L'Appaltatore è tenuto a garantire la fedele esecuzione del servizio in modo che le attività eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del capitolato che con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a rispettare in toto ed in particolare le seguenti prescrizioni ivi contenute:
- Oggetto e finalità dell'appalto (art.1)
- Descrizione del servizio (art.2)
.- Requisiti del personale (art.8)
- Obblighi e oneri dell'aggiudicatario (art.11)
- Rendicontazione delle attività svolte (art.12)
- Nomina del referente (art.13)
- Responsabilità e coperture assicurative (art. 15)
2. L'Appaltatore è altresì tenuto al rispetto di quanto indicato nel documento di offerta tecnica presentato in sede di gara, depositato, in copia conforme, nel fascicolo contrattuale agli atti della Segreteria Generale dell'Unione.
ARTICOLO 9 (Continuità dei servizi)
1. L'Aggiudicatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto del presente contratto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualsiasi titolo. Nulla è dovuto all'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante in caso di mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da sciopero dei propri dipendenti o altre legittime cause di impedimento di forza maggiore. Le vertenze sindacali all'interno dell'Appaltatore devono rispettare pienamente le leggi vigenti in materia. E' fatta, comunque, salva l'applicazione delle eventuali penalità di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.
ARTICOLO 10 (Garanzia definitiva)
1. L’Aggiudicatario, in conformità a quanto previsto e disciplinato dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché dell'art. 20 del Capitolato speciale d’appalto, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo allegati o richiamati, ha prestato apposita garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria, per l'importo di Euro €
( /50), x. xxxxxx il , rilasciata da
. - con sede legale a in .
Ai sensi dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, considerato il ribasso presentato in sede di gara pari al %, e del possesso, in capo all'aggiudicatario della certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie , rilasciata da (Cert. n. Rev. ) con validità fino al ), l'importo della cauzione prevista è pari al % dell'importo contrattuale.
2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, l'Unione avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato qualora il
Committente abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La garanzia definitiva sarà svincolata con le modalità di cui all’art. 20 del capitolato speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.
ARTICOLO 11 (Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa)
1. Ai sensi dell’articolo 103, c. 7, del D.Lsg. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 15 del capitolato speciale di appalto l’Aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto (non potendo opporre all'Unione Terra di Mezzo e ai comuni ad essa aderenti e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di Responsabilità Civile Terzi a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, con le seguenti caratteristiche minime:
sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00. sezione RCO massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia:
• danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, con un massimale non inferiore ad € 300.000,00;
• responsabilità civile conduzione ed uso di beni non di proprietà;
• danni a cose di terzi detenute nell’ambito del servizio con un massimale non inferiore ad € 150.000;
• danni da interruzione o sospensione di attività con un massimale non inferiore ad € 150.000,00
• danni a cose nell’ambito di esecuzione dei servizi;
• i danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere assunte in uso da terzi;
2.2. L'Aggiudicatario ha stipulato a tale scopo apposita polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile Verso Terzi) e RCO ( Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro) e precisamente: polizza n. , emessa in data , rilasciata da
con sede Legale in , con decorrenza e successivi atti di variazione:
- atto di variazione, alla polizza n. , con effetto dal , appendice n. , emessa da ;
- polizza n. , emessa in data , rilasciata da
con sede Legale in , con decorrenza ;
3. È obbligo dell’Aggiudicatario, alla scadenza della polizza, procedere al suo rinnovo tale da garantire senza soluzione di continuità la copertura assicurativa e trasmettere copia della nuova polizza o della quietanza relativa al semestre/anno di riferimento al Committente.
ARTICOLO 12 (Divieto di cessione del contratto)
1. In conformità al disposto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto nell'art. 106 del medesimo decreto. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fine del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o di cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l'Unione.
2. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Responsabile del procedimento/direttore dell'esecuzione del contratto, che può, a sua discrezione, non
autorizzarlo, restando così l'Aggiudicatario obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art 106, del D.Lgs. 50/12 (Art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto). In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ARTICOLO 13 (Cessione dei crediti)
1. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’amministrazione committente. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili al Committente qualora questi non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
2. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. L’Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG “DERIVATO” n. al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.
3. L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto
4. In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ARTICOLO 14 (Subappalto)
1. E' vietato il sub appalto delle prestazioni contrattuali (art. 23 del capitolato speciale d'appalto), a pena di nullità e di risoluzione di diritto del contratto. In caso di qualsiasi infrazione alla presente disposizione, l'unico responsabile verso l'Unione e verso terzi è individuato nell'Aggiudicatario.
ARTICOLO 15 (Modifiche in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx)
0. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.
2. La Stazione Appaltante può disporre variazioni al contratto secondo quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
3. In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo del servizio per motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto. L'Aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal contratto.
ARTICOLO 16 (Sanzioni e Penali)
1. Per ogni ritardato inadempimento, da parte dell'Aggiudicatario senza giustificato motivo, agli obblighi contrattuali inerenti la qualità e la corretta esecuzione delle
prestazioni, l'Unione si riserva di applicare specifiche penali, comprese tra un minimo e un massimo, in relazione, all'entità qualitativa e quantitativa dell'inadempienza di volta in volta accertata. L'importo delle penali è stabilito in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo di penale superiore al 10% il Responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
2. Sono stabilite inoltre le seguenti penalità:
• ingiustificata e reiterata assenza degli operatori negli orari di svolgimento del servizio concordato: importo pari allo 0,002 dell'importo contrattuale, per ogni ora di assenza;
• mancata disponibilità ad incontri di verifica e/o progettazione: importo pari allo 0,002 dell'importo contrattuale per ogni singolo incontro saltato;
• mancata presentazione dei rendiconti necessari sulle attività del servizio: importo pari allo 0,003 dell'importo contrattuale per ogni rendinconto mancante.
3. L’applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta da parte dell'Unione, a mezzo di lettera raccomandata. L’Aggiudicatario potrà presentare, entro i 10 (dieci) giorni successivi, le relative controdeduzioni. Il recupero delle penalità avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese relativo alla conclusione del procedimento di contestazione.
4. Qualora manchino crediti dell’Aggiudicatario nei confronti dell’Amministrazione ovvero siano insufficienti, l'ammontare della penale verrà addebitato alla cauzione definitiva e/o ai crediti dello stesso aggiudicatario derivanti da altri contratti in essere con l’Amministrazione.
ARTICOLO 17 (Risoluzione e Recesso)
1. L'Unione e l’Aggiudicatario si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., quelle di cui all’art. 28 del capitolato speciale d’appalto e le ulteriori disposizioni previste in materia dalla legge, dai regolamenti nonché nel presente contratto o negli atti a questo allegati o da questo richiamati.
2. L'Unione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
3. L'Unione avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora l'aggiudicatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:
- la mancata assunzione del servizio, quando richiesto dalla Stazione Appaltante, per oltre tre giorni anche non consecutivi;
- l'abbandono del servizio senza giustificato motivo;
- il danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente;
- l'inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente;
4. In tali casi l'Unione, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) comunicherà all'Aggiudicatario la causa di grave inadempienza o il motivo di risoluzione del contratto e darà un termine per eventuali controdeduzioni; successivamente verrà presa la decisione di eventuale risoluzione del contratto.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile, nel D.Lgs 50/2016 s.m.i. e nelle disposizioni normative vigenti che disciplinano casi di risoluzione dei contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni.
6. Le parti danno atto che, in attuazione delle previsioni di cui al Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Xxxxxx in data 11.12.2014, rep. 21 del 31/12/2014, il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente ex art.
1456 del c.c., qualora nei confronti dell'appaltatore, durante la gestione contrattuale, vengano emesse informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Si applicano in materia le ulteriori disposizioni, con particolare riferimento alle penali, previste dal Protocollo di intesa.
7. Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente ex art.
1456 del c.c, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
8. L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere, in ogni momento dal contratti. In assenza di cause di forza maggiore, è richiesto per tale recesso un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In difetto, alla Ditta aggiudicataria è data facoltà di presentare istanza di indennizzo per eventuali sanzioni o risarcimento che si dovesse trovare a pagare a seguito di tale recesso.
ARTICOLO 18 (Recepimento del protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici – ulteriori clausole di risoluzione espressa del contratto e penali)
1. In ottemperanza al Protocollo d'intesa l'appaltatore e, per quanto compatibile con l'oggetto e le condizioni del presente affidamento:
- (Clausola n. 1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto in data
11/12/2014 presso la Prefettura di Reggio Xxxxxx, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
- (Clausola n. 2) si impegna a comunicare al Concedente l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- (Clausola n. 3) si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
- (Clausola n. 4) si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
- (Clausola n. 5) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Concedente, del relativo importo dalle somme dovute al Concessionario in relazione alla prima erogazione utile.
- (Clausola n. 6) dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
- (Clausola n. 7) dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
2. In attuazione del menzionato protocollo l'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Unione ogni eventuale variazione dei dati riportati nella visura camerale e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della visura stessa relativa ai soggetti che hanno rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa.
ARTICOLO 19 (Domicilio dell’appaltatore)
1. A tutti gli effetti del presente contratto l’Aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso in ( ) – via n. . Dichiara altresì che il Sig. , nato a ( ) il , quale legale rappresentante, PEC , rappresenterà la scrivente Cooperativa nell’esecuzione del servizio.
ARTICOLO 20 (Controversie)
0.Xx caso di controversia tra l'Appaltatore e il Committente circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del Capitolato Speciale d'Appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia.
Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza del Foro di Reggio Xxxxxx. In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione o il rifiuto dell’esecuzione del contratto.
2. E' esclusa la clausola compromissoria.
ARTICOLO 21 (Codice di comportamento)
1. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165”) nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Terra di Mezzo (approvato con deliberazione di G.C. n. 75 del 19/12/2013). L’Aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione, si impegna a osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, detti codici di seguito congiuntamente indicati anche come i “Codici di comportamento”, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.
Si dà atto che il Committente ha trasmesso all’Aggiudicatario copia di entrambi i Codici di comportamento tramite propria nota Prot. Unione n° del inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: . L’Aggiudicatario si impegna inoltre a trasmettere copie di entrambi i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Committente, la prova dell’avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. A tal fine, il Committente
contesta per iscritto la violazione all’Aggiudicatario, assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Se queste non sono presentate entro detto termine o risultano non accoglibili, il Committente procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo ogni altro diritto e rimedio eventualmente spettante ai sensi del presente contratto o ai sensi di legge.
ARTICOLO 22 (Sicurezza e Riservatezza)
1. L'appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che L'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. L'appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.
ARTICOLO 23 (Trattamento dei dati personali)
1. Le parti si impegnano al rispetto dell'accordo per il trattamento dei dati personali, parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto ad esso non materialmente allegato.
ARTICOLO 24 (Spese contrattuali – Disciplina fiscale – Registrazione)
L’Aggiudicatario assume a proprio carico, come previsto dall’art. 139 del D.P.R. 207/10 e dall’art. 8 del D.M. 145/00, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA, che rimane a carico del Committente. Ai fini fiscali, si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto si applica l'IVA con aliquota al ai sensi dell'art. DPR 633/72, si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.4.86, n. 131 . L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale sul presente atto.
Del presente Xxxx, redatto in modalità elettronica, io Vice Segretario Generale Xxxxxxx ho dato lettura alle parti, che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono, unitamente ai documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, con firma digitale e marca temporale.
Io Vice Segretario Generale Xxxxxxx, infine, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale e marca temporale, mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, sul presente contratto e sui documenti che, sia pure non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Tutta la documentazione contrattuale è depositata come stabilito all'art. 1.
Questo atto, nel suo formato di visualizzazione, consta di n. fogli, di cui intere facciate e quanto alla successiva, dattiloscritte in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Vice Segretario Generale Xxxxxxx.
Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto
p. l'Unione Terra di Mezzo
Il Responsabile dell'Area Sociale e Socio-Sanitaria,
Dott. X.xx in modalità elettronica
p. L'Aggiudicatario
Legale rappresentante della
Dott. X.xx in modalità elettronica
I
Il Vice Segretario Generale dell'Unione Terra di Mezzo
Dott.ssa X.xx in modalità elettronica