Contract
CONTRATTO PER LA FORNITURA, IN NOLEGGIO, CON EVENTUALE OPZIONE DI RISCATTO, DI N. 1000 PC PORTATILI E SERVIZI CONNESSI PER L’INFORMATICA OCCORRENTI ALLA SEDE CENTRALE E AGLI UFFICI TERRITORIALI – CENTRI PER L’IMPIEGO DELL’ASPAL - PIANO DI POTENZIAMENTO CPI INTERVENTO 3.5.
CUP D79J21016110007 CIG 90015813A2
L'anno 2022, li 06 del mese di maggio
Premesso che
Con determinazione a contrarre n°3560/ASPAL del 07/12/2021 è stata indetta una procedura negoziata senza bando, ex art. 48.3 e 53 l. 108/2021 per il noleggio, con eventuale opzione di riscatto, di n. 1000 personal computer portatili per un periodo di 36 mesi comprese licenze software- assistenza tecnica – manutenzione.
Con determinazione n° 464/ASPAL del 02/03/2022 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice ed è stata approvata la proposta di aggiudica- zione della RDO 5959 per la fornitura in oggetto per un importo complessivo pari ad Euro 745.610,47 IVA esclusa, a favore della Ditta Infordata Spa, con sede in Latina Piazza Paolo VI n.1, P.Iva 00929440592.
Con determinazione n°881/ASPAL del 13/04/2022 è stata autorizzata l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, nelle more del rilascio del certi- ficato antimafia.
Ai sensi dell’art.5 del Regolamento per l’organizzazione, l’affidamento e
l’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture e lavori, approvato con Determinazione della Direttrice Generale n. 3798 del 29/12/2021, in vigore dal 20/01/2022, la stipula dei contratti è di competenza del Direttore del Servizio sicurezza sul lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili;
Con Determinazioni n. 44 del 12/01/2022 è stato conferito al Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx l’incarico di Direttore del Servizio sicurezza sul lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2021, n. 3/4, recante come oggetto ‘Revisione Piano attuativo regionale di potenzia- mento dei Centri per l'impiego (CPI) dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Adeguamento indirizzi operativi di cui al Decreto del Segretario del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 31/0000123 del 4 settembre 2020 e deliberazione della Giunta regionale n. 58/1 del 20 novembre 2020’, e la nota prot. n. 46548/2021 del 25 maggio 2021 recante come oggetto ‘Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. Piano regionale Sardegna prot. n. 5545 del 2 febbraio 2021 – richiesta integrazioni nota vs. prot.n. 4387 del 30 aprile 2021’. La stessa è stata recepita e approvata nella verifica di coerenza dei Piani regionali di potenziamento con il Piano Nazionale Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego con nota del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali nr. 31.0006948 del 22 luglio 2021 recante in oggetto ‘Piano regionale Sardegna’;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione
del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segreta- riato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 che alla Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. “Potenziamento dei Centri per l’impiego” ricomprende tra gli interventi già avviati quelli a valere sulle risorse nazionali (art. 12, co. 3-bis, DL 4/2019 e art. 1, co. 258, l. 145/2018);
RICHIAMATA inoltre la Circolare MEF/RGS n. 21 del 14 OTTOBRE 2021, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Istruzioni Tecniche interventi PNRR trasmessa con nota del Ministero del Lavoro prot. n. UO0009760 del 25.10.2021 ai fini della RENDICONTAZIONE SPESE INFRASTRUTTURALI CPI;
QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE TRA:
il Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Ozieri il 01/08/1968, nella sua qualità di Direttore del Servizio Sicurezza, Forniture e Manutenzioni dei beni mobili ed immobili dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, con sede legale in Cagliari alla Via Is Mirrionis n. 195, (C.F. 92028890926), nel prosieguo indicata come “ASPAL”
e
il Signor Xxxxxx Xxxxxxxxx nato a Mongrassano (CS) il 04/07/1950 e residente in Latina alla xxx Xxxxxx x. 00, X.X. XXXXXX00X00X000X, che partecipa al presente atto nella sua qualità di Presidente del CdA e Rappresentante legale dell'Impresa INFORDATA, con sede in Latina (LT) Piazza Xxxxx XX n.1, partita Iva e codice fiscale n. 00929440592, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone Latina al numero 00929440592dal 19/02/1996R.E.A. 64033, nel prosieguo, indicata come "Ditta".
Articolo 1 – DISCIPLINA DELL’APPALTO e NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l’Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.
Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
a) Progetto Tecnico aggiornato (all. 1);
b) Offerta economica dell’aggiudicatario (all.2);
1.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si ap- plica quanto previsto dai documenti menzionati al punto 1.1 lett a, b, c e dal disciplinare di gara;
1.3 In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:
1. Progetto Tecnico aggiornato;
2. Disciplinare di gara;
3. Offerta economica dell’aggiudicatario;
4. Offerta tecnica dell’aggiudicatario;
5. Contratto
6. Leggi, regolamenti e norme in materia, in quanto non imperative.
la Ditta Infordata SpA, come in atti rappresentata, con il presente contratto si obbliga legalmente e formalmente a eseguire il servizio di cui all'oggetto, nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni vigenti in materia (in partico- lare da quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dal codice civile) e di quanto previsto dagli atti di gara, dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati nonché dalle Offerte tecniche ed economiche presentate dalla Ditta.
2. La Ditta Infordata SpA si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al
Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 Approvato con Determinazione n. 104/ASPAL del 31/01/2018, pubblicato sul sito dell’ASPAL sezione Amministrazione Trasparente, finalizzato anche alla prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei con- tratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettare incondizionata- mente il contratto e gli effetti.
3. La Ditta Infordata SpA dichiara, inoltre, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 161/2001 come modificato dall’art. 42 della Legge n. 190/2012 e di accettare il Patto di Integrità, allegato B, al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016 – 2018 Approvato con Determinazione n. 3/ARL del 29.01.2016, che si allega al presente contratto sotto 4) per farne parte integrante e sostanziale.
4. Si da atto che tutti i documenti sopra citati, seppur non tutti material- mente allegati al contratto, si intendano integralmente richiamati, conosciuti ed accettati dalle parti contraenti e che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2 – OGGETTO dell’APPALTO
L’oggetto del presente contratto (qui di seguito denominato “Contratto”) con- siste nello svolgimento da parte dell’Appaltatore della fornitura di cui al Progetto tecnico aggiornato allegato al presente contratto, che qui si intende integralmente richiamato, consistente riassuntivamente in:
• noleggio n. 1000 PC portatili con inclusione delle relative licenze software Microsoft Windows 10 Pro;
• servizio di consegna e installazione n. 1000 apparecchiature;
• servizio di manutenzione Hardware e Software n. 1000 apparecchiature.
La fornitura e i servizi connessi delle apparecchiature comprendono anche le seguenti prestazioni:
• servizio di assistenza e manutenzione in garanzia per il periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di collaudo finale della fornitura.
• trasporto e consegna delle apparecchiature;
• predisposizione degli apparati;
• installazione;
•eventuale opzione, anche parziale, di riscatto.
Articolo 3 – DURATA, CONSEGNA E INSTALLAZIONE
La durata dell’appalto è di 36 mesi (trentasei mesi), decorrenti dal verbale finale di positivo collaudo di tutte le apparecchiature oggetto della forni- tura. La consegna e l’installazione dei pc, ai sensi dell’art.8 del Progetto tecnico, deve essere effettuata a cura e spese della Ditta Aggiudicataria, dovrà iniziare entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto, nelle sedi indicate all’art. 6 del Progetto tecnico aggiornato, e nel rispetto del piano operativo di consegne, come di seguito concordato:
- nr. 250 prime due settimane di giugno
- nr. 250 due settimane centrali di luglio
- nr. 100 prima settimana di agosto
- nr. 100 ultima settimana di agosto
- nr. 150 due settimane centrali di settembre
- nr. 150 prime due settimane di ottobre
Articolo 4 – PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il prezzo è stabilito per tutta la durata del Contratto secondo la percentuale di ribasso rispetto al valore nominale indicato nell’offerta economica dell’aggiudicatario, ovvero 38,3793%.
I pagamenti verranno effettuati secondo le modalità previsto all’art. 26 del disciplinare di gara come segue:
- alla consegna, di 250 pc (pari al 25% dell’intera fornitura prevista), attestata con i verbali di positivo collaudo parziale di cui all’art. 8 del progetto tecnico, verrà erogato l’importo indicato in sede di gara - costo unitario (pc portatile, tastiera, supporto)*250 pari a € 183.290,00 iva di legge esclusa;
- canone mensile per la durata di 36 mesi pari a € 15.620,01, a decorrere dal completamento dell’intera fornitura e previa emissione del verbale finale di positivo collaudo, secondo gli importi indicati nel modello di offerta econo- mica.
Le coordinate bancarie dell’Appaltatore per gli accreditamenti delle rate di saldo sono le seguenti: IT 95 K 03104 03200 000000823502;
Articolo 5 –LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le prestazioni di cui al Progetto tecnico saranno eseguite, presso le sedi indicate nell’art. 6.
Resta inteso che eventuali spese di trasporto e trasferta saranno poste a carico dell’Appaltatore, il quale nulla potrà pretendere oltre al compenso determinato in sede di offerta.
Articolo 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI
Il Fornitore si obbliga a iniziare la consegna dei dispositivi richiesti dalla
Committente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla stipula del contratto, secondo le modalità concordate con la Stazione Appaltante e richiamate nel piano operativo concordato tra le parti, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art.7.
l Fornitore si impegna altresì, alla scadenza del presente contratto, a ri- muovere i dispositivi, non riscattati, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza dello stesso, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 7.
Il Fornitore si impegna a fornire i dispositivi oggetto del presente contratto secondo tutte le caratteristiche indicate nel Progetto tecnico aggiornato e nell’offerta tecnica. Nel caso in cui, a seguito dell’eventuale verifica di conformità e/o funzionale (verifica su campione), i dispositivi appaiano non conformi alle caratteristiche sopra individuate, la Committente potrà preve- dere l’applicazione di una penale secondo le modalità di cui al successivo art. 7 del presente contratto.
Il Fornitore è comunque responsabile, indipendentemente dalla verifica di conformità delle apparecchiature, per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili al momento stesso della stessa verifica.
Il Fornitore assume tutte le obbligazioni di cui al progetto tecnico, al disciplinare, all’offerta presentata ed al Contratto; in caso di violazione il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e facoltà di risoluzione dal contratto, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun ulteriore in- dennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, rispetto a quello dovutogli per le attività già svolte.
Inoltre, il Fornitore ha l’obbligo di:
- osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- osservare le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assicurazione relative ad infortuni, previdenza ed assistenza;
- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto;
- eseguire la fornitura e i servizi connessi di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell’esecuzione del presente contratto;
- rispettare le specifiche disposizioni previste dalla L. 108/2021 in particolare in materia di Pari opportunità e inclusione lavorativa nei con- tratti pubblici ai sensi dell’art. 47;
Il Fornitore dovrà comunicare il nominativo del Responsabile della fornitura (art. 14 del Progetto), che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante, inoltre, entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto, dovrà altresì comunicare quali saranno il referente o i referenti responsabili della consegna, dell’assistenza tecnica relativamente alle strumentazioni oggetto del Progetto, nonché le modalità per contattarli.
Il Fornitore si obbliga a non cedere a terzi il servizio in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e a non subappaltare al di fuori dei limiti di cui all’art.
105 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Nel caso in cui, come richiamato anche dall’art.12 del Progetto, durante il periodo di definizione del presente affidamento, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna/sostituzione delle apparecchiature offerte a causa della messa "fuori produzione" delle stesse da parte della casa produt- trice ovvero ci sia un aggiornamento e adeguamento tecnologico delle stesse, il Fornitore dovrà comunicare tale circostanza per iscritto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi allegando contestualmente idonea di- chiarazione.
Tale dichiarazione conterrà precisa indicazione delle apparecchiature offerte in sostituzione, nonché l'attestazione che queste ultime hanno caratteristiche identiche o migliorative rispetto a quelle originariamente offerte. Nel ter- mine di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dall'invio della predetta comunica- zione la Stazione Appaltante effettuerà la verifica tecnica delle apparec- chiature offerte. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione dell'esito negativo della verifica, dovrà rendere disponibili nuove apparec- chiature per l’effettuazione della seconda verifica tecnica. In caso di man- cata messa a disposizione dell'apparecchiatura sostitutiva e, comunque, in caso di esito negativo della seconda verifica tecnica, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 12.
Qualora l’esecuzione del presente contratto implichi lo svolgimento di atti- vità di trattamento di dati personali, le parti si impegnano reciprocamente e svolgerlo in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema
di trattamento dei dati personali.
Articolo 7 – PENALI
Ai sensi dell’art. 50 della L 108/2021 (PNRR) le penali sono così previste:
1. Ritardo o gravi carenze nel rispetto degli obblighi e nella realizza- zione delle attività previste all'art. 8 del Progetto tecnico aggiornato come da cronoprogramma/piano operativo approvato tra le parti 0,06 per mille, iva esclusa, dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo o gravi carenze;
2. Ritardo o gravi carenze nella realizzazione delle attività di assi- stenza e manutenzione di cui all’art. 9 del Progetto tecnico aggiornato 0,06 per mille, iva esclusa, dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo o gravi carenze;
Le penali saranno trattenute, a scelta dell’Amministrazione, sulle liquida- zioni successive al verificarsi dell’inadempimento o dalla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs 56/2017, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa dell’inadempienza. L’ammontare della penale non potrà comunque superare il 20% dell’importo contrattuale; in caso di superamento del 20%, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Aggiudicatario, nell'esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uni- formarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’ac- quisto in oggetto.
L’Aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali, danni conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvi- mento, al loro non corretto adempimento.
L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’Ag- giudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre n. 10 (dieci) giorni consecutivi dalla notifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell’Aggiudicatario, delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Articolo 8 – MODALITÀ FORNITURA
La fornitura dovrà essere svolta con le modalità indicate:
• nel Progetto tecnico;
• nel disciplinare di gara;
• nell’offerta tecnica dallo stesso Appaltatore;
Articolo 9 – MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, variazioni al servizio oggetto dell’appalto, con semplice preavviso scritto, fino al massimo, in aumento o diminuzione, di un quinto del prezzo complessivo previsto dall’appalto.
Nel caso di cui al comma precedente, il Committente sarà tenuto unicamente al pagamento del servizio svolto, e l’Appaltatore nulla potrà pretendere a qual- siasi titolo dal Committente, nemmeno a titolo di lucro cessante.
Articolo 10 – REVISIONE DEI PREZZI
Durante il primo anno, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto il
Fornitore non potrà richiedere l’aggiornamento e/o la revisione dei prezzi, per aumento del costo dei materiali, della mano d’opera o per ogni altra circostanza sfavorevole che possa verificarsi dopo la presentazione dell’of- ferta, qualunque ne sia l’incidenza sulle spese di esecuzione della fornitura. I prezzi potranno essere soggetti a revisione a decorrere dal secondo anno di durata del contratto, su richiesta documentata del Fornitore, ai sensi dell’Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 20 per cento rispetto all’importo contrattuale.
La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
Articolo 11 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto ai sensi dell’art.111 comma 2 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii e ai sensi degli articoli 16 e seguenti del DM 49/2018, , è il Sig. Xxxxxx Xxxxx - Settore Sistemi informativi, nominato con determinazione n°464/ASPAL del 02/03/2022;
Articolo 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale di cui all’art. 4 del presente contratto riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo: 90015813A2; L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
L’Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010,
entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esi- stenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate sono comunicate al Committente entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Il Committente non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s’intendono sospesi.
Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri stru- menti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.
Articolo 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA
Il venir meno, durante l’esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti negli atti di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte del Committente.
Il contratto può essere altresì risolto, ad insindacabile giudizio del Com- mittente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
• nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 20
% dell’importo contrattuale;
• nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte della Ditta affidataria nell'esecuzione del contratto;
• nel caso di ingiustificata sospensione del contratto da parte dell’Ap- paltatore;
• nel caso di subappalto non autorizzato;
• nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
• nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali dell’aggiudica- tario;
• nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
• nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al pre- cedente art. 11;
• nel caso individuato dall’ultimo periodo del precedente art. 6 del presente contratto.
Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese aggiuntive incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.
Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge.
Il Fornitore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.
Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), il quale prevede, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione di contratti pubblici, fino al 30/06/2023, il rilascio dell’informativa liberatoria prov- visoria immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazio- nale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle ulteriori banche dati disponibili, il contratto viene stipulato con la clausola risolu- tiva espressa, pertanto, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Articolo 14 – RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE
E' a carico del Fornitore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell’Aspal e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsi- voglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che
potesse essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.
In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresen- tanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressa- mente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, il Fornitore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.
Articolo 15 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DELLE ECCEZIONI
La Ditta non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.
Tutte le riserve che la Ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’ASPAL e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene aver diritto
Articolo 16 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente con- tratto la Ditta, all’atto della stipulazione del presente contratto, deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del D.L.vo 50/2016 mediante polizza fideiussoria n. 1865768, rilasciata il 14.04.2022 dalla Elba Assicurazioni SpA, dell’importo di Euro 169.458,56, che si allega al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori della prestazione principale ed è prestata
a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni della Ditta, compresa l'applicazione delle eventuali penali. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per qualsiasi causa, la Ditta deve provvedere all'immediato reintegro entro e non oltre il termine di gg. 15 dal ricevimento della relativa richiesta.
Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone o a cose in pendenza dei servizi oggetto del presente contratto si intendono a carico della Ditta sollevando, in tal senso, l’ASPAL da ogni responsabilità. Art. 17 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
L’Appaltatore dichiara di conoscere tutte le norme in materia di lotta alla mafia contenute nelle disposizioni vigenti (di cui al D.lgs. n. 159/2011 e altre in materia) e prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata al rispetto della vigente normativa antimafia.
In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione dell’Impresa non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legislazione antimafia né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all’Aspal, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
• eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a
carico delle società costituenti l’Aggiudicatario, dei legali rappresentanti delle società medesime, nonché degli eventuali altri componenti degli organi di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
• ogni variazione della composizione societaria di ciascuna impresa dell’Aggiudicatario eccedente il 2%;
• ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto
Articolo 18 - SUBAPPALTO
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
- consegna, installazione, collaudo e ritiro apparecchiature;
- servizio di manutenzione hardware e software;
- servizio di call center;
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Aspal o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente con- tratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore deposita presso Aspal il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, cor- redato della documentazione tecnica e amministrativa e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussi- stenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla presta- zione subappaltata. La dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Aspal non autorizzerà il subappalto.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione inte- grativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105 ss.mm.ii.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di Aspal, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subap- paltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indi- cati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Aspal da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subap- palto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati da Aspal
inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse di Aspal. In tal caso l’Appalta- tore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Aspal, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Aspal può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i su- bappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice ss.mm.ii.così come modificato dall’art.49 L.108/2021 Articolo 19 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari e, anche nel caso in cui l’Appaltatore sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana.
Articolo 20 - CLAUSOLE FINALI
Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà ne- goziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.
Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo né potrà essere
provata che mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che il Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposi- zioni contenute nella lettera di invito ed alla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia in quanto applicabile e al codice civile.
Articolo 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati personali è ASPAL, che li tratterà in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Rego- lamento (UE) 2016/679, D. Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018). I contenuti dell'Informativa che deve essere obbligatoriamente visionata dai partecipanti al presente appalto sono consultabili al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/xxxxxxxxxxxxxxxx-
cyaspalappalti.pdf
Articolo 22 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTO
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta. Il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata ed è è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in tal caso la ditta potrà avvalersi del Disposto art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131. E’ dovuta l’imposta di bollo, mediante apposizione sull’atto di una marca da bollo ogni 4 facciate,
secondo quanto previsto dal DPR 642/1972.
Il presente atto, quale documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate, bollato nei modi di legge ed integrato a tutti gli effetti dagli allegati 1), 2), 3), 4),5) viene dalle parti così sottoscritto.
Per la Ditta affidataria Per l’ASPAL
Il Legale rappresentante Il Dirigente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXX XXXXXXXXX
CN = XXXXXXXXX XXXXXX C = IT
Data e ora della firma: 06/05/2022 11:56:14
XXXXXXXX XXXXXXX 06.05.2022
08:21:44 UTC
Allegati:
1. Progetto Tecnico aggiornato;
2. Offerta economica dell’aggiudicatario;
3. garanzia definitiva;
4. Patto di integrità;
5. DUVRI;