COMUNE DI CANALE
COMUNE DI CANALE
Provincia di Cuneo
Contratto/concessione per la realizzazione di un sistema per l’efficientamento energetico e la messa a norma del sistema di illuminazione pubblica sul territorio comunale, tramite l’istituto del project financing
COMUNE DI CANALE
N. di rep. del
REPUBBLICA ITALIANA
OGGETTO: CONTRATTO/CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA MESSA A NORMA DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE, TRAMITE L’ISTITUTO DEL PROJECT FINANCING
L’anno [●], il giorno [●] del mese di [●], presso la Sede del Comune sita in p.zza Italia n. 18, avanti a me, Segretario Comunale del Comune di Canale autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97 TUEL 18/08/2000 n. 267, tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali, nonché tutti gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
- [●], nato a [●] il [●], che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Canale (di seguito nel presente atto "Comune"), codice fiscale [●] e partita IVA [●], che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio [●];
- [●], nato a [●] il [●], che interviene in questo atto in qualità di [●] della Società [●], con sede legale in [●], codice fiscale e partita IVA [●], di seguito nel presente atto denominata “Concessionario” o “Società”;
comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
Premesso che:
a) in data 27 marzo 2014 EGEA Produzioni e Teleriscaldamento S.r.l., con sede in Xxxx (XX), xxx Xxxxxx x. 0, ha depositato una proposta (di seguito “Proposta”) per la gestione del servizio di illuminazione pubblica presente sulle strade, aree urbane e pedonali del territorio comunale, finalizzato ad un migliore efficientamento energetico ed adeguamento normativo dello stesso, comprensivo della fornitura di energia elettrica, costituito da:
- studio di fattibilità,
- specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione,
- bozza di contratto di concessione,
- il piano economico finanziario asseverato,
- importo spese sostenute per la predisposizione della proposta,
- l’indicazione degli elementi di cui all’art. 83, comma 1 del D.Lgs 163/2006,
- specificazione delle garanzie offerte dal promotore,
- autodichiarazioni relative al possesso dei necessari requisiti e i documenti richiesti dall’ art. 153 del D.Lgs. 163/2006;
- cronoprogramma,
- quadro sinottico della proposta;
b) con atto deliberativo n. [●] adottato in data [●], la Giunta Municipale ha dichiarato d’interesse pubblico per il Comune la Proposta presentata dalla succitata società e specificata al precedente punto;
c) con atto deliberativo n. [●] adottato in data [●], il Consiglio Comunale ha inserito tale Proposta nel Programma Annuale dell’Attività contrattuale per l’acquisizione di Beni e Servizi ex art. 271 del DPR 207/2010;
d) con nota protocollo n. 2/2016 del 16 gennaio 2016, acclarata al Protocollo comunale al n. [•], la Società ARDEA Energia S.r.l. ha comunicato al Comune che con atto Repertorio n. 111.936 Raccolta N. 17.540 del 18 dicembre 2015, a rogito Notaio Xxxxxxx Xxxxxx, EGEA Produzioni e Teleriscaldamento S.r.l. ha ceduto ad ARDEA Energia S.r.l. stessa (di seguito “ARDEA”) il proprio ramo d’azienda, avente a oggetto l'attività di illuminazione pubblica, comprendente, i beni, i diritti, i cespiti e i rapporti contrattuali relativi ai servizi in essere. La cessione del ramo d’azienda ha avuto efficacia dalle ore 24.00 del 30 dicembre 2015;
e) in forza della predetta comunicazione ARDEA ha altresì:
- confermato il contenuto tecnico-economico della Proposta già presentata da EGEA Produzioni e Teleriscaldamento S.r.l. in data 27 marzo 2014 e delle successive integrazioni e
- fornito l’indicazione dei propri requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria;
f) a seguito di ulteriori incontri ARDEA, sulla scorta di alcune richiesta dell’Amministrazione comunale, ha integrato la Proposta. In particolare è stata recepita la richiesta dell’Amministrazione di inserire, tra i costi a carico del Promotore e, quindi, del successivo Concessionario, quelli relativi al consumo energetico dei punti luce di Enel Sole S.r.l., nonché il costo di efficientamento sugli stessi punti luce (intervento che sarà realizzato da Enel Sole S.r.l.);
g) per quanto sopra ARDEA, in data 31 marzo 2016, ha depositato i seguenti atti:
- presentazione ARDEA Energia S.r.l.
- relazione illustrativa stato di fatto e proposte di intervento
- caratteristiche del servizio e della gestione
- bozza di convenzione
- importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta
- indicazione degli elementi di cui all’art. 83, comma 1, del D.Lgs 163/2006
- specificazione delle garanzie offerte all’Amministrazione
- autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti
- piano economico finanziario asseverato
- quadro sinottico della proposta
- cronoprogramma
- planimetria e tabelle
h) con atto deliberativo n. 52 adottato in data 28 maggio 2016, la Giunta Municipale ha preso atto:
- della cessione del ramo d’azienda, di cui al precedente punto d) e, conseguentemente, che ARDEA è subentrata a EGEA Produzioni e Teleriscaldamento S.r.l. nel ruolo di Promotore e
- degli atti di cui al punto precedente, depositati in data 31 marzo 2016, confermando l’interesse pubblico per il Comune in merito alla Proposta;
i) con nota del 9 giugno 2016 l’Amministrazione comunale, nell’evidenziare come:
- successivamente al deposito di cui alla precedente lettera g), il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 ed il successivo Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207 del 5 ottobre 2010, siano stati abrogati, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice - D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,
ha richiesto alla Società di provvedere all’aggiornamento degli atti depositati, secondo quando prescritto dall’art. 183, comma 15, del citato X.Xxx 50/2016;
j) per quanto sopra ARDEA, in data [●], ha depositato i seguenti atti, redatti in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 183, comma 15, del Codice, che sostituiscono quelli precedentemente depositati:
- progetto di fattibilità
- specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
- planimetrie
- bozza di convenzione
- garanzia di cui all’art. 93 del Codice
rimanendo inteso che i documenti, precedentemente depositati e non modificati restano validi;
k) con determina n. [●] adottata in data [●], il Responsabile del Servizio [●] ha approvato ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, per l’affidamento del servizio in parola, e contestualmente ha indetto, ai sensi dell'art. 153, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 una gara, tramite procedura aperta,
per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato D.Lgs. n. 50/2016, previa adozione della relativa determina a contratte ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
l) in data [●], è stato pubblicato il relativo bando di gara per un importo presunto di € [●], ponendo a base di gara la Proposta così come successivamente integrata;
m) a seguito di tale gara è risultato aggiudicatario la società[●];
n) per quanto sopra in data [●], con determina n. [●], adottata in data [●] è stato affidato alla Società [●] il servizio in oggetto;
Tutto ciò premesso
tra il Comune di [●] e il Concessionario si conviene quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 – DEFINIZIONI
I termini e le espressioni definiti nelle premesse e negli articoli del presente atto, ai fini dello stesso, avranno il seguente significato:
1. Adeguamento normativo dell’impianto: si intende l'insieme degli interventi atti a mettere a norma l'impianto, rendendolo cioè perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti.
Sono quindi ricomprese:
a) messa in sicurezza degli impianti: intendendosi per tali gli interventi che riguardano la protezione contro i contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza (C.E.I. 64-7), nonché la verifica della stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente l'impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;
b) adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso: intendendosi gli interventi mirati al completo rispetto delle normative regionali/nazionali sul tema;
c) interventi mirati al rispetto di tutte le normative/leggi riguardanti gli impianti di pubblica illuminazione.
2. Armatura: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da lampade a LED, e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione della lampada a LED inclusi i relativi circuiti ausiliari di alimentazione e raffreddamento (dissipazione del calore), e i loro collegamenti al
circuito di alimentazione. Equipaggiato con alimentatore elettronico (programmabile per dimmerazione automatica tramite telecontrollo).
3. Codice: indica il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
4. Comune o Concedente: è il Comune di Canale;
5. Concessionario: è la Società [●] alla quale, a seguito di gara, è stato affidato il servizio di gestione dell’impianto di illuminazione pubblica presente sulle strade, aree urbane e pedonali del territorio comunale, comprendente gli interventi di adeguamento normativo, gli interventi di efficientamento energetico, di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto infra previsto, e la fornitura di energia elettrica;
6. Contratto/Concessione: è il contratto di concessione;
7. ENEL Sole: si intende la società Enel Sole S.r.l.;
8. Efficientamento energetico dell’impianto: si intende il minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, conseguito con l'uso di sorgenti luminose della massima efficienza (lampade con alto rapporto fra la potenza luminosa resa e potenza elettrica assorbita) sia a scarica che a LED, e/o con dispositivi di stabilizzazione-regolazione della tensione (per lampade a scarica), e/o con dispositivi di regolazione della corrente di alimentazione (per lampade a LED), che consentano la regolazione del flusso luminoso nel rispetto dei minimi di legge prescritti.
9. Franchigia: indica l’importo annuo degli interventi di manutenzione straordinaria, la cui esecuzione è a carico del Concessionario e che, quindi si considera ricompreso nel canone di concessione. Tale importo è pari al prodotto dei punti luce esistenti in un dato momento, per € [•], così come offerto in sede di gara. La franchigia che non viene applicata nell’anno si somma a quella dell’anno successivo e così di seguito.
10. Impianto di illuminazione pubblica o Impianto: si intende il complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature il tutto di proprietà comunale, esclusi quindi i Punti Luce Enel Sole, destinato a realizzare l'illuminazione di aree esterne ad uso pubblico, presenti sulle strade, aree urbane e pedonali del territorio comunale. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica. E’ da considerarsi ampliamento di detto impianto, la realizzazione di ulteriori linee di alimentazione, sostegni e centri luminosi;
11. Investimento Enel Sole: si intendono gli investimenti di efficientamento energetico che saranno realizzati da ENEL Sole sui Punti luce ENEL Sole, in forza del contratto sottoscritto in data [•],
per complessivi € [•] oltre IVA ai sensi di legge. Tale importo sarà versato a ENEL Sole dal Comune. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del Comune l’importo di cui sopra sarà rimborsato dal Concessionario al Comune;
12. Punti luce ENEL Sole: si intendono i punti luce di proprietà di ENEL Sole, la cui conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico di ENEL Sole stessa;
13. Richiesta intervento non urgente: richiesta di intervento da parte del Concedente che obbliga all’intervento tecnico il Concessionario entro le 24 ore successive la segnalazione.
14. Richiesta intervento urgente: richiesta di intervento da parte del Concedente che obbliga all’intervento tecnico il Concessionario entro le 2 ore successive la segnalazione.
15. Intervento tecnico non urgente: intervento tecnico, entro le 24 ore dalla segnalazione richiesta del Concedente, del Personale a disposizione del Concessionario, atto a visionare lo stato di fatto di una porzione di impianto.
16. Intervento tecnico urgente: intervento tecnico, entro le 2 ore dalla segnalazione richiesta del Concedente, del Personale a disposizione del Concessionario, atto a visionare lo stato di fatto di una porzione di impianto.
17. Messa in sicurezza dell’impianto: insieme di operazioni, anche provvisorie, atte a rendere sicuro l’impianto. A titolo di esempio non esaustivo: disalimentazione elettrica, perimetrazione di parte di impianto con cartellonistica e bande di delimitazione bianco rosse o barriere mobili da cantiere, rimozione supporti, linee o quadri elettrici incidentati e / o pericolanti, delimitazione e segnalazione chiusini sollevati, rotti o incidentati, fornitura e posa di carter, portelle, scatole di derivazione provvisorie di chiusura e protezione parti elettriche, morsettiere, collegamenti elettrici provvisori ecc. La messa in sicurezza dell’impianto o porzione di esso, si intende generalmente a carattere provvisorio e deve essere seguita da un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria finalizzato al ripristino integrale delle condizioni tecniche e di esercizio.
18. Manutenzione ordinaria: si intende l'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento dell’impianto o di un suo componente e a mantenere gli stessi in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti all’utilizzo e invecchiamento, mediante l'impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente o con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi, secondo le specifiche previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti stessi. È compreso nella manutenzione ordinaria la sostituzione di punti luce oggetto di fulminazione da eventi atmosferici o di danneggiamento per atti vandalici o sinistri.
19. Manutenzione straordinaria: si intendono gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria, inclusi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto di illuminazione pubblica a quello previsto dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sostituzione dei sostegni, delle linee, dei quadri elettrici, dell’elettronica a bordo delle armature led e delle armature stesse, ecc.
Fino alla concorrenza della Franchigia gli interventi di manutenzione straordinaria sono eseguiti dal Concessionario, a sua cura e spese. Superata la Franchigia gli interventi di Manutenzione straordinaria sono realizzati dal Concessionario, a spese del Comune, previa sua autorizzazione, secondo quanto riportato nel successivo articolo 7. Sono inoltre a carico del Concessionario gli interventi di Manutenzione straordinaria nel Periodo di Garanzia, così come specificato al successivo punto 10 della convenzione.
20. Periodo di Garanzia: indica il periodo entro il quale il Concessionario si obbliga a eseguire, a sua totale cura e spesa, gli interventi di manutenzione straordinaria/sostituzione delle porzioni di Impianto che sono già state oggetto di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico. Tale garanzia è in capo esclusivamente al Concessionario e non al produttore del materiale installato. Tali interventi in garanzia non concorrono alla determinazione della Franchigia.
21. POD: indica il codice composto da lettere e numeri che identifica in modo certo il punto fisico di consegna dell'energia elettrica.
22. Punto luce: è il terminale elettrico a led, sap, ioduri metallici o altra tecnologia e relativi accessori quali alimentatori, pali, mensole o tesate aeree, che produce l’illuminamento;
23. Proposta: è la proposta per la realizzazione di un sistema per l’efficientamento energetico e la messa a norma del sistema di illuminazione pubblica sul territorio comunale, tramite l’istituto del project financing, presentata in data 27 marzo 2014, da ARDEA Energia S.r.l. (già EGEA Produzioni e Teleriscaldamento S.r.l., in forza della cessione del ramo d’azienda di cui alle premesse), successivamente integrata;
24. Progetto esecutivo: è l’elaborato progettuale, che la Concessionaria dovrà presentare, entro il termine indicato in sede di gara e che dovrà ai sensi del Codice, elaborare, a seguito di specifico progetto definitivo, quanto riportato nelle varie relazioni tecniche presentate con l’offerta tecnica in sede di gara;
25. Quadro elettrico è la parte dell’impianto elettrico, con la funzione di alimentare e, nell'eventualità di un guasto o in caso di manutenzione, di scollegare elettricamente una o più utenze ad esso connessa;
26. Rete: è il complesso della rete elettrica di alimentazione, post contatore energia elettrica, dell’illuminazione pubblica che veicola l’energia elettrica acquistata dal distributore o prodotta (o auto prodotta) dalla Società o Concessionario;
27. Servizio: indica il complesso delle attività svolte dal Concessionario in forza del presente Contratto/Concessione;
28. Servizio pubblico: indica il servizio gestito generalmente da un ente pubblico o suo concessionario, reso alla collettività e suscettibile di essere organizzato in forma d'impresa, secondo la disciplina vigente;
29. Società: Concessionario e/o suoi aventi causa;
30. Sostegno: è il sostegno meccanico delle armature, all’interno del quale sono presenti i conduttori elettrici e i relativi accessori.
31. Database impianto: gestione, in ogni singola caratteristica, del censimento informatizzato degli impianti di illuminazione pubblica, con relativo e costante aggiornamento delle informazioni di impianto a seguito di ogni intervento (riqualificazione, realizzazione di nuovi impianti o dismissione, manutenzione ordinaria e straordinaria).
32. Gestione del sistema di tele-controllo: utilizzo, con aggiornamento progressivo delle funzioni del sistema di telecontrollo. Il fine ultimo di questa attività è quello di erogare in modo ottimale il servizio di illuminazione e migliorare costantemente i livelli di efficienza energetica e la qualità del servizio reso, seguendo l’aggiornamento tecnologico. Il sistema di telecontrollo consentirà, fra l’altro, di adeguare in modo flessibile il flusso luminoso ed ottimizzare i consumi in osservanza della classificazione illuminotecnica stradale, garantendo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.
33. Conduzione dell’impianto, gestione del servizio: mediante accensione, regolazione del flusso e spegnimento delle singole porzioni di impianto in base alla normativa vigente, al periodo dell’anno ed alle condizioni di illuminazione effettiva. Questa attività è completata dal rilevamento automatico (nelle zone raggiunte dal telecontrollo) delle lampade spente o in esaurimento ai fini manutentivi.
34. Flusso luminoso: il flusso luminoso è la quantità totale di energia luminosa emessa al secondo da una sorgente di luce, l’unità di misura è il lumen [lm].
35. Regolazione del flusso luminoso: gli apparecchi di illuminazione a led provvisti di sistemi di regolazione posso essere eserciti con diversi livelli di emissione di flusso luminoso. Si intende per flusso pieno la massima energia luminosa dell’armatura led disponibile. Si intende per flusso ridotto una porzione di energia luminosa inferiore alla massima emessa da un’armatura led.
ART. 3 – OGGETTO
Il Comune, affida al Concessionario, che accetta, la concessione per la realizzazione di un sistema per l’efficientamento energetico e la messa a norma del sistema di illuminazione pubblica sul territorio comunale.
In particolare, la concessione comprende: gli interventi di adeguamento normativo, di efficientamento energetico, di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i punti luce di proprietà comunale e la fornitura di energia elettrica di tutti i punti luce compresi quelli di proprietà Enel Sole, sotto l’osservanza e alle condizioni e modalità indicate nel:
• Proposta e successiva integrazione presentata dal Promotore;
• Bando e Disciplinare di gara;
• Offerta presentata dalla ditta concessionaria in sede di gara;
• Progetto esecutivo, così come indicato al punto 2);
• Cronoprogramma;
che qui non vengono allegati, ma integralmente richiamati e che le parti dichiarano di ben conoscere e di averli sottoscritti in ogni loro pagina.
Il Servizio è esercitato con diritto di esclusiva dal Concessionario su tutto il territorio comunale. A tale scopo l’Impianto e le dotazioni necessarie per l’espletamento del Servizio sono concessi in uso dal Comune al Concessionario, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
La gestione del Servizio sarà effettuata dal Concessionario in piena autonomia organizzativa ed a suo completo rischio d’impresa, comunque nell’ambito di quanto stabilito nel presente Contratto.
Resta inteso tra le parti che la titolarità di tutte le posizioni giuridiche ed economiche relative alla concessione di Titoli di Efficienza Energetica e Tariffe incentivanti, ove previste, o qualsiasi altra forma di supporto pubblico o privato rimarrà in capo al Concessionario.
ART. 4 – PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il Servizio ha natura di servizio pubblico, deve avere carattere di regolarità, continuità ed economicità ed è svolto dal Concessionario, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti, dei regolamenti, delle direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento nell’ordinamento italiano.
Il Concessionario rimane l’unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali eventi o circostanze pregiudizievoli che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione dei lavori e della gestione del Servizio, essendo a tal proposito completamente sollevato e manlevato da qualsivoglia responsabilità il Comune ed i funzionari dallo stesso dipendenti.
Il Concessionario ha l’obbligo di assicurare la continuità del Servizio e di ripristinare l’erogazione nei casi di interruzione, nonché l’obbligo di giustificare al Comune i casi di interruzione o di irregolarità della prestazione.
Relativamente ai Punti luce ENEL Sole la responsabilità in caso di eventi o circostanze pregiudizievoli, che dovessero verificarsi in conseguenza della realizzazione dei lavori, della conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, resta in capo a ENEL Sole, che ha l’obbligo di assicurare la continuità del servizio e di ripristinare l’erogazione nei casi di interruzione.
ART. 5 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLE DOTAZIONI
Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Comune consegna al Concessionario, per tutta la durata del Contratto stesso e con le modalità indicate negli atti richiamati all’art. 3), l’Impianto e le dotazioni funzionali alla gestione del Servizio.
Per quanto sopra la sottoscrizione del presente Contratto ha validità anche ai fini della consegna dell’Impianto, come risulta dal verbale di consistenza allegato sub A.
Nel corso della gestione del Servizio, il Concessionario è tenuto a curare l’aggiornamento di tale stato di consistenza, nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 6.
ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE E DEL CONCESSIONARIO
Per la piena attuazione del presente Contratto, il Comune si impegna e si obbliga:
• a rilasciare le autorizzazioni di sua competenza con la massima sollecitudine, al fine di consentire alla Società di eseguire i lavori nei tempi previsti;
• ad accordare gratuitamente al Concessionario l’occupazione temporanea delle proprie aree comunali con attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione e manutenzione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica;
• a fornire alla Società il supporto necessario all’ottenimento delle servitù e di ogni altro titolo necessario in caso di utilizzo di aree non di proprietà comunale;
• a curare e manutenere il verde pubblico affinché lo stesso non provochi danni e interferenze ai i corpi illuminanti e non pregiudichi la corretta illuminazione al suolo;
• a versare alla Società il canone di concessione di cui al successivo art. 10.
Il Concessionario si impegna e si obbliga a provvedere alla gestione operativa e alla manutenzione dell’Impianto, così come specificato nel Progetto presentato in fase di gara e nel successivo art. 7, provvedendo altresì a mero titolo indicativo e non esaustivo:
• a garantire il corretto presidio e gestione dell’Impianto;
• a realizzare gli interventi previsti secondo le tempistiche riportate nel cronoprogramma, eseguendoli a perfetta regola d'arte. Le opere saranno eseguite e gestite sotto l’assoluta ed esclusiva responsabilità della Società, la quale dovrà tenere manlevato ed indenne il Comune da qualsiasi domanda di risarcimento da parte di terzi, per eventuali danni procurati agli stessi nell’esecuzione dei lavori o dal malfunzionamento dell’Impianto;
• a tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno o responsabilità, civile o penale, che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dell’esecuzione del presente Contratto;
• alla gestione delle pratiche autorizzative inerenti la realizzazione dei lavori e delle opere, presso gli Enti competenti;
• ad effettuare gli scavi e relativi ripristini per l’eventuale posa di reti interrateo parti di esse riducendo il più possibile i disagi alla viabilità;
• all’immediata riparazione di manufatti di proprietà del Comune e/o di terzi che dovessero risultare danneggiati durante l’esecuzione dei lavori e/o gestione oggetto della presente Contratto;
• a fornire annualmente al Comune un documento scritto-grafico in scala adeguata, riportante l’Impianto nella sua intera consistenza, evidenziando, eventualmente, i nuovi punti luce installati con la relativa potenza e quelli eventualmente eliminati;
• alla gestione dell’Impianto secondo un criterio razionale di sicurezza ed efficienza;
• a garantire la continuità del servizio di illuminazione pubblica così come disposto dalla normativa di ambito vigente e futura;
• a garantire una consistenza di personale necessario ad assicurare il funzionamento dell’Impianto e delle strutture accessorie nella piena osservanza di tutte le vigenti disposizioni di legge, norme e regolamenti in materia;
• al ripristino a regola d’arte del manto stradale in corrispondenza agli scavi eseguiti per la posa di cavidotti o
similari, compresa la stesa del manto di usura nelle pavimentazioni bituminose;
• a versare al Comune l’importo di euro 143.770,00 (oltre all’Iva), corrispondente all’Investimento ENEL Sole, effettuato sugli impianti di sua proprietà. Tale versamento deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione del Comune stesso a lavori eseguiti (da parte di Enel Sole sugli impianti di sua pertinenza) e collaudati;
• a volturare a proprio nome i POD relativi ai Punti luce ENEL Sole.
Il Concessionario potrà utilizzare per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in toto o in parte, proprie ditte appaltatrici di comprovata esperienza e capacità nel settore, rimanendo comunque responsabile e fermo restando il rispetto delle norme di legge.
Ove venisse accertato che il Concessionario ha cagionato danni all’Impianto e/o alle dotazioni, non dipendenti, quindi, dal normale uso, il Concessionario stesso dovrà provvedere al relativo ripristino, nel termine assegnato dal Comune, il tutto a propria cure e spese. In mancanza, il Comune procederà d’ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria prestata dal concessionario.
ART. 7 – ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO
L’attività di manutenzione si esplica in ordinaria e straordinaria.
Sono a carico del Concessionario gli interventi di Manutenzione ordinaria dell’Impianto, così come definiti all’art. 2.
La manutenzione straordinaria, così come definito sempre dall’art. 2, invece, è a carico del Comune, ad eccezione dell’importo annuo previsto in Franchigia, pari a € [●] [importo che verrà indicata in fase di gara] oltre IVA a punto luce, così come più volte disciplinato dall’art. 2.
Tali interventi di manutenzione straordinaria devono essere richiesti dal Concessionario ed essere autorizzati dal Comune.
A tale fine il Concessionario dovrà presentare una relazione/progetto predisposta secondo il prezziario della Regione Piemonte vigente e sul quale verrà applicato un ribasso d’asta del [●] offerto in sede di gara.
Nessun onere è dovuto dal Comune per lavori di manutenzione straordinaria da effettuare su parte dell’impianto soggetta a periodo di garanzia, così come offerto in sede di gara, e di seguito specificato:
Porzione di impianto | Periodo di Garanzia |
Armature | [periodo che verrà indicata in fase di gara] |
Quadri elettrici | [periodo che verrà indicata in fase di gara] |
Linee | [periodo che verrà indicata in fase di gara] |
Sostegni | [periodo che verrà indicata in fase di gara] |
ART. 8 – AMPLIAMENTO O MODIFICA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
I lavori di ampliamento o modifica dell’impianto di illuminazione, quali:
1. nuove estensioni di Rete
2. realizzazione di nuovi Punti luce
3. dismissione di Punti luce esistenti, sono a carico del Comune.
A tal fine il Concessionario dovrà presentare una relazione/progetto predisposta secondo il preziario della Regione Piemonte vigente e sul quale verrà applicato un ribasso d’asta del [●] offerto in sede di gara.
Il Comune potrà realizzarli autonomamente, salvo il collaudo da parte del Concessionario, oppure affidarli a quest’ultimo.
Il Comune si riserva di chiedere al Concessionario il pagamento dilazionato dell’investimento richiesto. In tal caso verrà concordato uno specifico piano di ammortamento.
A tale disposizione non sono soggetti gli impianti che dovranno essere realizzati dai privati all’interno di piani esecutivi convenzionati, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Il progetto di tali ultimi impianti dovrà, comunque, essere approvato dal Concessionario, che provvederà altresì al loro collaudo al termine dei lavori, al fine di una omogeneizzazione delle scelte tecnologiche e realizzative adottate in relazione all’impianto.
ART. 9 – DURATA DEL CONTRATTO E DECORRENZA
La durata del presente Contratto è fissata in anni 21 (ventuno), decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
All’inizio della Contratto tutti i punti di fornitura di energia elettrica di alimentazione dell’Impianto, inclusi i punti di fornitura dei Punti luce ENEL Sole, saranno volturati a nome del Concessionario. Allo stesso modo, alla scadenza, saranno volturati a nome del Comune, il tutto a spese del Concessionario.
Il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine stabilito al precedente comma 1, senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune. Il Contratto non è comunque rinnovabile.
Il Concessionario è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto, la continuità del Servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione e fino all’affidamento dello stesso ad altro concessionario da parte del Comune, nel rispetto della normativa vigente sui servizi pubblici, o a una sua gestione autonoma da parte del Comune.
Alla scadenza del presente Contratto l’Impianto rientrerà nella disponibilità del Comune, senza che la Società possa pretendere alcun rimborso o indennizzo di sorta.
ART. 10 – CORRISPETTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo dovuto al Concessionario in considerazione delle prestazioni e degli investimenti posti contrattualmente a proprio carico, per tutto il periodo di affidamento, è unicamente rappresentato dal canone di concessione, calcolato alla luce del contenuto dell’offerta, da quest’ultimo avanzata in sede di gara.
Tale corrispettivo annuo ammonta ad € [●] oltre IVA prevista per legge.
In tale prospettiva resta espressamente inteso fra le parti che, oltre al corrispettivo di cui sopra, il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso dal Comune in ragione della prestazione del Servizio, ad eccezione di quanto stabilito per gli interventi di manutenzione straordinaria eccedenti la Franchigia e gli interventi di cui al precedente art. 8.
Sono esclusi, inoltre, dal corrispettivo di cui sopra i consumi di energia elettrica relativi a manifestazioni ed eventi, per i quali trova applicazione quanto previsto al successivo articolo 13.
Il corrispettivo di cui sopra sarà versato dal Comune al Concessionario in 12 rate mensili, con scadenza al giorno 30 di ogni mese e pagamento a 30 giorni data fattura.
In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento entro il termine sopra indicato, oltre alle spese documentabili eventualmente sostenute per il recupero del credito, verranno applicati sugli importi non pagati interessi di mora cosi come previsti dalla vigente normativa.
In caso di mancato pagamento di sei mensilità consecutive il Concessionario potrà invocare l’applicazione dell’articolo 19, ultimo comma.
ART. 11 – REVISIONE DEL CANONE
Il canone sarà aggiornato al variare dei seguenti parametri economici:
- X) approvvigionamento energia elettrica;
- Y) conduzione del servizio, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria inclusa nella Franchigia ed altri oneri.
L’incidenza convenzionale delle suddette voci di costo, rispetto all’importo complessivo del canone è la seguente:
- X): pari al 50%
- Y): pari al 50%
L’aggiornamento del canone avverrà annualmente (e quindi ogni 1° gennaio) con esclusione del primo, che verrà effettuato dopo che siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
In occasione del primo aggiornamento gli indici di riferimento saranno quelli alla data di presentazione dell’offerta da parte della Concessionaria.
Per la voce X, si farà riferimento alla variazione del costo totale dell’energia elettrica medio E.E.tot (servizi di vendita, servizi di rete, oneri accessori, accise) segnalate dall’Acquirente Unico (AU) per il servizio di maggior tutela per la fornitura di illuminazione pubblica - fascia di consumo 20.000 kWh - così come determinato dalla delibere AEEGSI, e relative al periodo di competenza.
Per la voce Y, si farà riferimento alla variazione dell’indice “ISTAT FOI” (indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - medie annue).
ART. 12 - VARIAZIONE DEL CANONE PER VARIAZIONI DI CONSISTENZA DELL’IMPIANTO
Il canone per variazione di consistenza dell’impianto, varierà in aumento o in diminuzione in proporzione al costo di ogni punto luce in aumento o diminuzione.
Il costo di ogni punto luce, sarà determinato suddividendo il canone vigente in quel momento con il numero di punti luce esistenti sempre nello stesso momento.
L’aggiornamento del canone per variazioni di consistenza sarà effettuato entro 30 giorni dalla presa in carico, da parte del Concessionario, dei nuovi punti luce, ovvero entro 30 giorni dalla dismissione.
ART. 13 - CORRISPETTIVO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI
Per ogni prelievo aggiuntivo di energia elettrica dagli impianti di illuminazione pubblica a servizio di illuminazione e/o servizi diversi a supporto temporaneo, anche ripetitivo, per manifestazioni ed eventi
(a titolo di esempio non esaustivo: illuminazione Natalizia, Notte Bianca, concerti, manifestazioni in genere, mercati e fiere ecc.) il Concessionario applicherà un canone forfettario extra, pari al prezzo kWh vigente, così come previsto nelle convenzioni Consip per la fornitura di energia elettrica agli impianti di illuminazione pubblica, moltiplicato per i kWh effettivamente consumati durante la manifestazione o evento.
Eventuali lavorazioni provvisorie sull’impianto di illuminazione pubblica in riferimento a quadri, linee, pali e mensole per le opere a supporto dei servizi elettrici necessari per manifestazioni ed eventi verranno realizzate dal Concessionario e addebitate al Comune, come per la manutenzione straordinaria.
ART. 14 - CONTROLLI
Ai fini della verifica dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del Servizio, il Comune può svolgere nei confronti del Concessionario attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest’ultimo.
A tal fine il Concessionario consente l’effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che il Comune ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti al Servizio.
In particolare, il Comune ha diritto di:
• chiedere ed ottenere tempestivamente dal Concessionario dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del Servizio e sulla realizzazione degli interventi;
• effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive sulla Rete e sull’Impianto.
Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive possono essere sempre effettuati dal Comune.
Ai fini dell’effettuazione dell’attività di controllo, il Comune può avvalersi di personale interno o esterno.
ART. 15 - PENALI
In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma allegato al Progetto presentato in fase di gara il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune una penale pari a
€ 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. Resta salvo quanto previsto al successivo art. 19.
In caso di ritardo nell’esecuzione dei servizi gestionali, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune le penali come definito nella tabella degli standard riportata nella relazione del modello gestionale e manutentivo di cui all’offerta tecnica.
Il Concessionario non sarà responsabile per le sospensioni e/o ritardi, parziali e/o totali, delle attività oggetto del presente Contratto, né potrà essere in alcun modo considerato inadempiente rispetto ad alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto nel caso in cui le proprie prestazioni siano divenute impossibili per fatto dovuto a caso fortuito e/o Forza Maggiore.
In particolare, in via puramente esemplificativa e assolutamente non esaustiva, le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente convengono che saranno ritenute cause di Forza Maggiore i seguenti eventi:
1. cataclismi naturali come alluvioni, tempeste, tornadi, terremoti, inondazioni, distruzioni causate da fulmini, esplosioni, incendi;
2. boicottaggi e gli scioperi generali;
3. aspetti tecnici concernenti la fornitura dell’energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc.
4. provvedimenti di natura amministrativa ovvero giudiziaria o di altra Autorità, non cagionati da colpa o dolo del Concessionario, che possano impedire, anche parzialmente, il regolare svolgimento dell’esecuzione delle opere e della gestione del servizio.
Il Concessionario, colpito dall'evento di Forza Maggiore dovrà darne comunicazione al Comune, impegnandosi fin d'ora a fare tutto quanto possibile per continuare ad adempiere alle proprie obbligazioni, concordando con il Comune le migliori azioni da intraprendere per superare e/o mitigare gli effetti dell’evento di Forza Maggiore.
I termini e le condizioni fissati dalla presente Contratto per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario saranno ridefiniti in relazione al perdurare dell’evento di Forza Maggiore, ai sensi di quanto previsto nell’art.20 per ripristinare le condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della presente Contratto.
ART. 16 - RICONSEGNA AL COMUNE DELL’IMPIANTO
Al termine della concessione il Concessionario dovrà riconsegnare al Comune l’impianto corredato dalla certificazione che l’impianto è in regola con la vigente normativa, sottoscritta da una Commissione composta da tre tecnici abilitati di cui uno nominato dalle due parti ed il terzo da ambo le parti oppure in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale.
Con la riconsegna dell’impianto il Concessionario dovrà cedere al Comune anche il sistema informatico attraverso il quale ha gestito l’impianto per tutta la durata della sua gestione così come previsto dall’art. 2.1 della relazione gestionale.
ART. 17 - GARANZIE
Il Concessionario ha costituito la garanzia di cui all’art. 103 del Codice, dell’importo di Euro _, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, mediante fideiussione [bancaria o assicurativa] n. rilasciata in data da .Tale garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. Trova applicazione quanto previsto all’art. 103, comma 5, del Codice.
Il Concessionario ha altresì costituito la cauzione di Euro
, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, ai sensi dell’art. 183, comma 13 (secondo periodo) del Codice.
Nel caso di incameramento (totale o parziale) della/e cauzione/i da parte del Comune, il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla/e sino all’importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la risoluzione del Contratto.
Il Concessionario ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente efficacia fino ad un massimale minimo di €……………………. (euro ………………), rilasciata in
data da , per i danni
causati a terzi nell’erogazione del Servizio.
ART. 18 - TRACCIABILITÀ
Il concessionario, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della predetta legge.
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE DEL CONCESSIONARIO
E’ fatto divieto al Concessionario di cedere, anche parzialmente il Contratto a terzi.
Il Concessionario potrà dare luogo a processi di ristrutturazione societaria, comprese fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di azienda o rami d’azienda. In tal caso troverà applicazione quanto previsto all’art. 175 del Codice.
È facoltà del Concessionario cedere i propri crediti derivanti dalla presente Convenzione.
ART. 20 – DECADENZA CONCESSIONE E RISOLUZIONE
In caso di persistenti e gravi violazioni del presente contratto il Comune previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a
15 giorni, provvederà a dichiarare risolto il presente contratto e conseguentemente dichiarare decaduta la concessione.
Potranno costituire motivi di risoluzione automatica del presente Contratto e di decadenza della concessione:
a) il mancato inizio dei lavori, entro 60 giorni dalla data prevista dal cronoprogramma, per motivi dipendenti dal Concessionario;
b) tre diffide ad adempiere, per inadempimenti gravi nella gestione del servizio, rimaste inevase;
c) la dichiarazione di stato di insolvenza, di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario.
E’ fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della risoluzione del contratto e della conseguente decadenza della concessione.
In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Concessionario, secondo quanto previsto al precedente paragrafo, dovrà essere a questo rimborsato il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario.
Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente, salvo le cause di forza maggiore, ovvero da questo revocato per motivi di pubblico interesse, si applica quanto previsto all’art. 176 del Codice.
ART. 21 – VARIAZIONI CONTRATTUALI
Ove venisse accertato che a seguito di variazioni progettuali richieste e approvate dal Comune, nonché in forza di norme legislative e regolamenti, che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nel presente Contratto o mutamenti della realtà sia socio economica che normativa, si determini per il Concessionario una modifica dell’equilibrio economico finanziario dell’iniziativa, le Parti si impegnano ad operare una rideterminazione delle condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della Convenzione.
ART. 22 - CONTROVERSIE
Qualora ed in qualsiasi momento fra il Comune ed il Concessionario sorgano contestazioni sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, ciascuna Parte potrà notificare all’altra, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC/fax, l’esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l’oggetto.
Le parti si incontreranno per esaminare l’argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.
Tutte le controversie in ordine all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione del Contratto che non sia stato possibile risolvere bonariamente ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, sono deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in via
esclusiva è quello del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio del Comune e quindi il Tribunale di Asti.
È esclusa la applicabilità dell’articolo 209 del Codice ed è comunque escluso il ricorso all’ arbitrato
ART. 23 – INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per l’attività oggetto del Servizio, il Concessionario assumerà la qualifica d’incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Con tale qualifica il Concessionario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del Servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.
ART. 24 – REGISTRAZIONE
Il presente atto sarà soggetto a registrazione a tassa fissa, afferendo tutte le prestazioni in esso contemplate a operazioni ricadenti nel campo applicativo dell’imposta sul valore aggiunto.
Le spese contrattuali saranno tutte a carico del Concessionario. Il valore dichiarato ai fini contrattuali è pari a € [●], corrispondenti al valore attualizzato dei canoni di concessione.
ART. 25 – RINVIO
Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di concessioni di pubblico servizio e a quelle in materia di misure per la prevenzione di carattere patrimoniale e per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.
Del presente atto, io segretario generale xxxxxxx, ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me segretario rogante.
Questo atto consta di n. [●] intere facciate di altrettanti fogli e di una undicesima per le sottoscrizioni, in parte dattiloscritte da persona di mia fiducia ed in parte manoscritte da me segretario rogante.