Condizioni Generali
LOCAZIONE FINANZIARIA
Condizioni Generali
1. Il Contratto tra il Concedente e l’Utilizzatore. Definizioni
1.1. Le presenti Condizioni Generali di locazione finanziaria congiuntamente alle Condizioni Particolari costituiscono il contratto tra il Concedente e l’Utilizzatore (nel seguito il “Contratto”).
1.2. In caso di contrasto tra le disposizioni delle presenti Condizioni Generali e le Condizioni Particolari, prevalgono le Condizioni Particolari.
1.3. Nell’ambito del presente Contratto, i seguenti termini hanno i significati di seguito ripor- tati.
“Bene”: ciascun bene concesso in locazione finanziaria all’Utilizzatore e dettaglia- tamente indicato nelle Condizioni Particolari. Salvo che il contesto richieda diver-
entro i 30 giorni successivi alla consegna del Bene, avrà facoltà di pretendere dall’Utiliz- zatore il pagamento dei corrispettivi previsti dai successivi artt. 5 e 6, così come di ogni altra somma dovutagli ai sensi del Contratto.
3.5. In caso di mancata consegna del Bene da parte del Fornitore entro 180 giorni dalla conclusione del Contratto, ciascuna delle parti avrà la facoltà di recedere dal Contratto, dandone comunicazione mediante raccomandata a.r. In tal caso, l’Utilizzatore dovrà rimborsare al Concedente tutti i costi già sostenuti o ancora da sostenere in relazione al Contratto (ivi inclusi il prezzo di acquisto del Bene e/o eventuali penali), nonché le altre spese ed oneri aggiuntivi previsti dal Documento di Sintesi, al netto degli eventuali im- porti ricavati dal Concedente dalla vendita del Bene.
4. Durata
samente, ogni riferimento ad un Bene contenuto nel presente Contratto deve
intendersi quale riferimento a tutti i beni concessi in locazione ai sensi delle Condizioni Particolari;
“Canone”: l’importo periodico riconosciuto al Concedente dall’Utilizzatore; “Concedente”: il soggetto che concede il finanziamento richiesto dall’Utilizzatore, assumendo l’impegno di procurare il bene indicatogli da quest’ultimo e pagando il prezzo al Fornitore scelto dall’Utilizzatore. Nel presente Contratto, il Conceden-
4.1. Il presente Contratto decorrerà dalla data di consegna del Bene e avrà la durata indicata nelle Condizioni Particolari.
4.2. Alla scadenza, la locazione finanziaria cessa di diritto, senza bisogno di disdetta alcuna, salva la facoltà delle parti di concordare la proroga del presente Contratto.
5. Corrispettivo della locazione finanziaria
te è Zoomlion Capital (Italy) Spa, società con unico azionista sottoposta
all’attività di direzione e coordinamento di Zoomlion Capital (H.K.) Co. Ltd., capi- tale sociale € 1.000.000 i.v., con sede legale in XXX XXXXX XXXXX X'XXXXXXX, 00, XXXXXX, XX, C. F. e P. IVA: 06698230965 - REA MI-MI1908850, Iscritta
nell’elenco generale degli intermediari finanziari al n. 41735;
“Documento di Sintesi”: il frontespizio del Contratto, recante le condizioni eco- nomiche applicate al rapporto con l’Utilizzatore;
“Fornitore”: il soggetto che fornisce al Concedente il bene strumentale che sarà concesso in locazione all’Utilizzatore;
“Opzione di Riscatto”: è la facoltà data all’Utilizzatore di divenire proprietario del Bene, ad un prezzo determinato alla stipula del Contratto;
FACSIMILE
“SEPA Direct Debit.”: Il SEPA Direct Debit (SDD) è uno strumento di incasso utilizzabile all'interno dei paesi dell'Area unica dei pagamenti in Euro (SEPA), mediante il quale il pagatore pre-autorizza il beneficiario ad addebitare l'importo dovutogli sul conto corrente del medesimo pagatore. Dal 1° febbraio 2014, sostituisce il RID nazionale;
“T.U.B.”:acronimo per Testo Unico Bancario ed indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le sue successive modificazioni;
“Utilizzatore”: il soggetto a cui il Concedente mette a disposizione il Bene per scopi connessi all’attività imprenditoriale o professionale svolta, indicato nelle Condizioni Particolari.
2. Oggetto
2.1. Il Concedente acquista dal Fornitore il Bene descritto nelle Condizioni Particolari e lo concede in uso all’Utilizzatore per tutta la durata del Contratto. L’Utilizzatore dà atto di aver liberamente selezionato il Bene, sulla base delle proprie conoscenze specialistiche ed esclusivamente per scopi attinenti all’attività imprenditoriale o professionale da lui svolta. Restano pertanto esclusi dall’ambito del presente Contratto tutti gli usi persona- li, familiari o comunque domestici del Bene e l’applicazione della normativa in materia di credito ai consumatori di cui agli artt. 121 e ss. T.U.B..
2.2. Salvo il diritto dell’Utilizzatore di esercitare l’opzione di riscatto del Bene ai sensi del successivo art. 8, per tutta la durata del Contratto e anche dopo la scadenza o lo sciogli- mento dello stesso, il Bene resta di esclusiva proprietà del Concedente.
3. Consegna
3.1. Salvo non sia diversamente previsto, la consegna del Bene all’Utilizzatore viene effettua- ta direttamente dal Fornitore, a spese dell’Utilizzatore nel luogo da questi indicato, ove necessario previo espletamento di tutte le pratiche relative all’immatricolazione e alla targatura. L’Utilizzatore si impegna a prendere in consegna senza ritardo il Bene reso disponibile dal Fornitore.
3.2. L’Utilizzatore assume ogni rischio e rinuncia ad ogni diritto, azione, eccezione nei con- fronti del Concedente, ove si verificassero ritardi nella consegna o nel collaudo del Bene, nella trascrizione della proprietà nei pubblici registri, nella consegna dei documenti di circolazione ovvero altre inadempienze del Fornitore, così come in caso di vizi palesi od occulti del Bene.
3.3. Al momento della consegna, l’Utilizzatore sottoscrive una dichiarazione attestante l’av- venuta consegna del Bene, la sua completa funzionalità, l’inesistenza di vizi che lo ren- dano inidoneo al pieno utilizzo o non conforme all’ordine d’acquisto e la sua conformità alle norme di legge, redigendo e sottoscrivendo apposita dichiarazione di ricevimento e constatazione. Entro i 60 giorni successivi alla consegna del Bene, l’Utilizzatore è tenuto a trasmettere al Concedente l’originale del certificato di proprietà (intestato al Conce- dente) e copia di tutta la documentazione relativa al possesso del Bene ed alla sua cir- colazione.
3.4. Il mancato rilascio della dichiarazione di cui all’art. 3.3 che precede al momento della presa in consegna del Bene da parte dell’Utilizzatore comporta la piena ed incondizio- nata accettazione del Bene e la conseguente decadenza dal rilievo di ogni vizio. Pertanto,
5.1. L’Utilizzatore dovrà versare al Concedente i canoni di locazione nella misura, nei termini e con le modalità specificati nelle Condizioni Particolari. I canoni saranno assoggettati all’I.V.A. secondo l’aliquota vigente e ad ogni altro eventuale tributo od onere fiscale dovuto.
5.2. L’Utilizzatore deve provvedere al puntuale pagamento di ogni somma dovuta al Conce- dente, anche in presenza di contestazioni o vertenze tra le parti o con terzi.
5.3. Salvo diverso accordo, il pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta al Concedente sarà effettuato sulla base di una autorizzazione di addebito diretto, conforme allo schema SEPA Direct Debit che l'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere e rilasciare al Concedente contestualmente alla conclusione del presente Contratto. In ogni caso, qualsiasi pagamento si intenderà eseguito alla data in cui le somme saranno disponibili per il Concedente in base alle modalità di pagamento utilizzate.
5.4. In caso di ritardo, nel pagamento dei canoni e/o di qualsiasi altro importo dovuto al Concedente, l’Utilizzatore, senza necessità di richiesta o di costituzione in mora, è tenu- to al pagamento degli interessi moratori nella misura indicata nel Documento di Sintesi, fermo restando che, qualora il tasso di interesse dovesse eccedere il limite massimo previsto dalle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di usura, lo stesso si in- tenderà ridotto al tasso di interesse massimo consentito da tali disposizioni.
5.5. Il Concedente addebiterà per ciascun insoluto, a titolo di rimborso spese, l’importo indi- cato nel Documento di Sintesi, nonché le spese e commissioni bancarie.
5.6. Le spese legali, anche stragiudiziali, sono a carico esclusivo dell’Utilizzatore, così come le spese e/o le commissioni relative al recupero dei crediti e del Bene. Gli importi antici- pati dal Concedente saranno immediatamente rimborsati dall’Utilizzatore a semplice richiesta.
5.7. Qualora tra il Concedente e l’Utilizzatore fossero in vigore più contratti, il Concedente, avrà la facoltà di indicare a quale di questi debbano essere imputati i pagamenti.
6. Adeguamento del corrispettivo
6.1. Le parti si danno atto che il canone di cui al precedente art. 5 è calcolato utilizzando quale parametro il tasso di riferimento, valido per l’intera durata della locazione, indica- to nel Documento di Sintesi (di seguito anche “tasso storico”).
6.2. In caso di tasso indicizzato, le parti espressamente convengono che il canone di locazio- ne sia soggetto a conguaglio durante il periodo della locazione, a seconda della variazio- ne del tasso storico. Il canone è indicizzato al variare della media di periodo dell’Euribor (Euro Interbank offered rate) 3 mesi, come pubblicato su “Il Sole 24 ore”.
6.3. Alla fine di ciascun trimestre il Concedente conteggerà il conguaglio di indicizzazione, determinando l’imponibile da fatturare o la nota di credito da emettere, con la seguen- te formula:
Ac = (QCR x (Tm - Tr) x GG) / 36.500
Ac = Adeguamento canone QCR = Quota Capitale Residua
Tm = Tasso medio (calcolato rilevando quotidianamente i tassi EURIBOR 3 mesi pubbli- cati su “Il Sole 24 Ore”)
Tr = Tasso di riferimento base concordato in contratto GG = periodo di indicizzazione
6.4. Non si darà luogo all’immediata emissione di addebiti o accrediti sul singolo canone qualora la variazione del tasso nel periodo di riferimento sia uguale od inferiore allo 0,25%, oppure qualora l’adeguamento del canone risultante dalla variazione sia pari o inferiore a Euro 50,00 oltre I.V.A.. Tali importi verranno fatturati quando la loro somma superi complessivamente il limite di cui sopra oppure in un’unica soluzione alla scaden- za del Contratto.
Doc. 0004 - Rev. 02 del 01/02/2014
6.5. Gli adeguamenti verranno fatturati alla fine di ogni trimestre e addebitati sul conto corrente dell’Utilizzatore entro 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto tale termine, si darà luogo all’applicazione
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degli interessi di mora previsti nel Documento di sintesi. In caso di conguaglio a credito, il Concedente provvederà all’emissione di nota di credito e, qualora l’Utilizzatore non sia debitore per altri importi, rimetterà entro 30 giorni il conguaglio con bonifico bancario sul conto corrente dell’Utilizzatore o a mezzo assegno bancario.
6.6. Resta inteso che, qualora il tasso di interesse applicato alla locazione finanziaria dovesse eccedere il limite massimo previsto dalle disposizioni tempo per tempo vigenti in mate- ria di usura, lo stesso si intenderà automaticamente ridotto al tasso di interesse massimo consentito da tali disposizioni.
7. Restituzione del Bene
7.1. Qualora non venga esercitata l’opzione di riscatto di cui al successivo art. 8, il giorno successivo a quello di scadenza l’Utilizzatore deve restituire il Bene, completo di ogni accessorio, variante o allestimento, unitamente ai documenti che per legge accompa- gnano il medesimo, in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deteriora- mento per l’uso.
7.2. La restituzione del Bene, anche nel caso di scioglimento anticipato del Contratto, avvie- ne a cura e spese dell’Utilizzatore, nel luogo, con le modalità e nei termini indicati dal Concedente; le eventuali spese di smontaggio e trasporto sono a carico dell’Utilizzatore. La riconsegna del Bene risulterà da un apposito verbale predisposto dal Concedente.
7.3. L’Utilizzatore prende atto che, in caso di mancata restituzione del Bene, la detenzione e l’utilizzo del medesimo si considerano contrarie alla volontà del Concedente e che, in caso di mora nella riconsegna, l’Utilizzatore sarà tenuto al pagamento di un’indennità pari al canone previsto dal precedente art. 5.1 per ogni mese o frazione di ritardo, ferma la facoltà del Concedente di procedere direttamente al relativo recupero in via giudizia- le.
8. Opzione di riscatto
FACSIMILE
8.1. Alla scadenza del Contratto ed a condizione che l’Utilizzatore abbia provveduto all’inte- grale e puntuale pagamento di tutti i corrispettivi dovuti, l’Utilizzatore stesso potrà ac- quistare la proprietà del Bene, mediante invio al Concedente di raccomandata a.r., alme- no 60 giorni prima della scadenza del Contratto e pagando il prezzo di riscatto indicato nel Documento di Sintesi, oltre I.V.A., xxxxx, imposte, tasse per il passaggio di proprietà e spese notarili. Egli dovrà inoltre trasmettere al Concedente la documentazione occor- rente per il passaggio di proprietà del Bene; in difetto, tale facoltà si intenderà rinunziata ed il Xxxx dovrà essere restitutito secondo quanto previsto dal precedente art. 7.
8.2. Il Bene viene venduto all’Utilizzatore nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, risul- tando esclusa ogni garanzia per vizi palesi o occulti a favore dell’Utilizzatore, cui lo stato del Bene è noto.
9. Assicurazione del Bene
9.1. L’Utilizzatore si impegna, a sua cura e spese, ad assicurare il Bene dalla data di consegna del medesimo sino alla data della relativa riconsegna o a quella di riscatto, trasmettendo al Concedente, contestualmente alla conclusione del Contratto, copia delle polizze, sti- pulate con primarie compagnie di assicurazione preventivamente approvate dal Conce- dente, a copertura dei rischi e per i massimali di seguito indicati:
(a) Furto e Incendio, per il valore commerciale del Bene, comprensivo di eventuali accessori e optionals, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9.2 che segue; la poliz- za dovrà essere vincolata al nome del Concedente, il quale dovrà essere anche l’esclusivo titolare del diritto a percepire l’indennizzo; previo consenso scritto del Concedente, l’importo assicurato potrà essere adeguato al valore commerciale del Bene a decorrere dal secondo anno di Contratto;
(b) Responsabilità civile, per un massimale unico non inferiore al minimo di legge. L’Utilizzatore dovrà dimostrare, a richiesta del Concedente, il regolare pagamento dei premi delle polizze suddette. In ogni caso, l’Utilizzatore sopporterà integralmente il rischio di perdita o danneggiamento del o cagionato dal Bene, nel caso e sino al limite in cui le polizze stipulate non coprano o non coprano integralmente il sinistro (comprese le franchigie), a prescindere dalla causa della mancata e della parziale copertura. L’Utilizzatore prende atto ed accetta che il Concedente provvederà a versare al Fornitore il prezzo per l’acquisto del Bene soltanto dopo aver acquisito copia delle suddette polizze assicurative.
9.2. Fermo restando l’obbligo di stipula della polizza prevista dall’art. 9.1 (b) che precede, l’Utilizzatore può scegliere, al momento della conclusione del Contratto, di non attivare la polizza di assicurazione di cui all’art. 9.1 (a), ma il Concedente dovrà autorizzare la scelta dell’Utilizzatore, contrassegnando l’apposita casella delle Condizioni particolari di locazione. L’Utilizzatore prende atto e riconosce che, in tal caso:
(a) avranno efficacia le “Condizioni generali di assicurazione” della polizza stipulata dal Concedente;
(b) il corrispettivo della locazione sarà determinato tenendo altresì conto del premio, nella misura determinata dal Documento di Sintesi, versato dal Concedente per conto dell’Utilizzatore per la copertura assicurativa del Bene;
(c) l’Utilizzatore sopporterà integralmente il rischio di perdita o danneggiamento del o cagionato dal Bene, nel caso e sino al limite in cui la polizza stipulata dal Con- cedente non copra o non copra integralmente il sinistro (comprese le franchigie), a prescindere dalla causa della mancata e della parziale copertura;
(d) egli accetta che il Concedente compensi ogni e qualsiasi importo dovutogli dall’U- tilizzatore per effetto del perimento o del danneggiamento del Bene con l’even-
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tuale indennizzo percepito per effetto della copertura assicurativa sopra richia- mata;
(e) egli non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’assicuratore sulla base della polizza stipulata dal Concedente, il quale è l’esclusivo beneficiario di ogni diritto;
(f) la copertura assicurativa cesserà al momento del riscatto del Bene o a quello dello scioglimento del Contratto per qualsiasi causa esso intervenga;
(g) la segnalazione all’Utilizzatore della polizza collettiva di cui al presente art. 9.2 e la sua adesione non costituiscono attività di intermediazione assicurativa e, in ogni caso, non daranno diritto al Concedente di pretendere dall’Utilizzatore, dalla compagnia di assicurazione o da terzi intermediari il pagamento di alcun compenso a tale titolo.
9.3. Resta inteso che qualora il Concedente, per qualsiasi motivo, abbia ritenuto di non autoriz- zare l’Utilizzatore all’adesione alla polizza di cui al precedente art. 9.2, l’Utilizzatore resterà assoggettato all’obbligo di stipulare la polizza prevista dall’art. 9.1 (a).
10. Norme in caso di sinistro
10.1. L’Utilizzatore dovrà denunciare al Concedente qualunque danneggiamento, deteriora- mento, distruzione, perdita o sottrazione o qualsiasi altro fatto analogo che interessi il Bene, come pure ogni danno provocato a terzi dal medesimo, entro 48 ore, a mezzo telefax o telegramma, facendo seguire al più presto comunicazione scritta con la descri- zione dei danni e delle modalità in cui è avvenuto il sinistro. Analoga denuncia dovrà essere tempestivamente inviata alla compagnia di assicurazione, rimettendone copia al Concedente.
10.2. In caso di danno causato da incendio e/o furto, l’Utilizzatore si impegna inoltre a spor- xxxx formale denuncia all’autorità giudiziaria, specificando che il Bene è di proprietà del Concedente e rimettendo al medesimo copia del verbale.
10.3. L’Utilizzatore è tenuto a compiere tutti gli atti necessari per la limitazione del danno, per la tutela e salvaguardia dei diritti della compagnia di assicurazione verso terzi responsa- bili, nonché a conservare le parti danneggiate e difettose per l’esame del perito della compagnia di assicurazione, a permettere ogni rilevazione dell’oggetto danneggiato, a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova sull’esistenza, il genere ed il valore del Bene, nonché sull’evento e sull’importanza del danno.
11. Modifiche, addizioni e migliorie
11.1. In mancanza del preventivo consenso scritto del Concedente, l'Utilizzatore non può apportare al Bene modifiche, addizioni, migliorie od aggiunte di parti ed apparecchiatu- re addizionali o ausiliarie; il consenso del Concedente non esonera comunque l’Utilizza- tore da ogni responsabilità a riguardo.
11.2. Le eventuali modifiche, addizioni o migliorie restano comunque acquisite al Concedente, senza indennizzo a favore dell’Utilizzatore, anche in caso di scioglimento anticipato del Contratto, per qualunque causa intervenga.
12. Obblighi dell’Utilizzatore
12.1. Per tutta la durata del presente Contratto, l’Utilizzatore si obbliga:
(a) a mantenere il Bene libero da privilegi, pegni, oneri o vincoli di ogni specie e na- tura, come pure a fare quanto necessario per impedire l’accensione sul Bene da parte di terzi degli stessi privilegi, pegni, oneri o vincoli;
(b) ad opporsi ad ogni azione pregiudizievole posta in essere da terzi sul Bene, nonché a darne comunicazione immediata a mezzo di raccomandata a.r., al Concedente. In caso di provvedimenti cautelari o esecutivi e di azioni conseguenti a fallimenti o ad altre procedure concorsuali, l’Utilizzatore deve comunque prontamente in- formare che il Bene è di proprietà del Concedente ed assumere ogni opportuna iniziativa, anche giudiziale, atta a difendere i diritti del Concedente;
(c) a non cedere a terzi il godimento e l’uso, anche parziale, del Bene, a non subloca- re il Bene o cedere il Contratto a terzi, anche in caso di cessione, affitto o usufrut- to di azienda o di ramo di azienda, senza il preventivo consenso scritto del Conce- dente. Tale consenso, in ogni caso, non libererà l’Utilizzatore dalle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, quale obbligato in solido con il cessionario. Il cessionario, inoltre, dovrà garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni contrat- tuali che dovessero risultare non adempiute anche se anteriori alla cessione;
(d) a comunicare al Concedente immediatamente, a mezzo di raccomandata a.r. o telegramma, eventuali alterazioni o mutamenti del Bene che possano comporta- re il rischio della sua perdita o danneggiamento;
(e) a dare pronta comunicazione al Concedente, mediante raccomandata a.r., di va- riazioni di indirizzo, della propria fusione o concentrazione con altre società, della sua trasformazione oppure del cambio della proprietà o composizione del capitale sociale, nonché a trasmettere al Concedente, entro 30 giorni dalla rela- tiva approvazione o presentazione la copia dell’ultimo bilancio o della dichiara- zione dei redditi disponibile;
(f) a consentire che gli incaricati del Concedente possano accertare in qualsiasi momento lo stato d’uso e di conservazione del Bene e, in generale, l’adempimen- to degli obblighi posti a suo carico, consentendo altresì, se necessario, facile ac- cesso al luogo o all’immobile in cui il Bene risulta essere utilizzato o custodito;
(g) a non spostare il Bene al di fuori del territorio nazionale senza il preventivo con- senso scritto del Concedente.
(h) a non revocare per qualsiasi motivo l'autorizzazione di addebito diretto di cui all'art. 5.3 che precede, né a richiedere alla banca presso la quale egli intrattiene il proprio conto di pagamento alcuna limitazione di importi o di periodicità di pagamento rispetto a quelli indicati nella predetta autorizzazione, ovvero il rimborso delle somme addebitate o il blocco delle operazioni richieste dal Concedente;
Doc. 0004 - Rev. 02 del 01/02/2014
(i) a comunicare per iscrittto al Concedente, entro 3 giorni dal loro verificarsi, ogni variazione o modifica dei dati del conto di pagamento (tra cui l'iIBAN), nonché, in presenza di tali variazioni, a rilasciare al Concedente, entro 3 giorni dalla richiesta, una nuova autorizzazione all'addebito diretto conforme allo schema SEPA Direct Debit.
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13. Facoltà del Concedente
13.1. Il Concedente si riserva la facoltà in qualsiasi momento di cedere in tutto o in parte i diritti derivanti dal presente Contratto, ivi compresi i crediti da esso derivanti. Di tale cessione con le relative modalità di esecuzione è data comunicazione da parte del Con- cedente all’Utilizzatore, il quale sin d’ora si obbliga ad accettarla.
13.2. Il Concedente potrà sottoporre il Bene a pegno, vincoli, privilegi ed oneri, purché ciò non ne comporti turbativa al godimento da parte dell’Utilizzatore, il quale acconsente e presterà la propria collaborazione a tutti quegli atti e formalità che si rendano necessari per la costituzione di tali vincoli: nel caso di costituzione in pegno, l’Utilizzatore assume la qualifica di custode del Bene con tutti i relativi obblighi.
13.3. Il Concedente potrà compensare ogni e qualsiasi importo dovutogli per effetto del peri- mento o del danneggiamento del Bene con l’indennizzo percepito per effetto delle co- perture assicurative di cui al precedente art. 9.
14. Uso del Bene - Accollo di responsabilità
14.1. L’Utilizzatore ha diritto di godere del Bene, per l’attività della sua impresa ed entro i li- miti consentiti dalla legge.
14.2. Con la consegna l’Utilizzatore è costituito custode del Bene e di tutti i documenti che per legge accompagnino il medesimo. Dal momento della consegna sino a quello del riscat- to o della restituzione, l’Utilizzatore sostiene la totalità dei rischi, anche derivanti da caso fortuito o da forza maggiore, connessi all’uso, detenzione, circolazione e manutenzione del Bene.
14.3. L’Utilizzatore si obbliga ad usare il Bene in conformità alle istruzioni del Fornitore, alle leggi ed alle disposizioni, anche locali, che ne regolano il funzionamento, nonché alle vigenti norme antinfortunistiche ed antinquinamento.
FACSIMILE
14.4. L’Utilizzatore deve usare il Bene per lo svolgimento della propria attività e per gli usi previsti dal Contratto, mantenerlo in buono stato di conservazione, senza apportare alcun mutamento alla relativa destinazione ed utilizzo in mancanza di previo consenso scritto del Concedente, provvedendo, a proprie cura e spese, alla manutenzione e riparazioni, anche straordinarie, necessarie per mantenerlo in perfetta efficienza, assumendosi ogni rischio per la conservazione del medesimo e liberando il Concedente da qualsiasi onere. E’ fatto assoluto divieto all’Utilizzatore di manomettere, modificare o tentare di appor- tare cambiamenti al Bene ed agli accessori che lo compongono.
14.5. L’Utilizzatore prende atto ed accetta che il Concedente ha fatto installare sul Bene dispo- sitivi di rilevazione satellitare, di protezione e di sicurezza, che ne consentano l’individua- zione da remoto ed il blocco dell’utilizzo e della circolazione. E’ fatto assoluto divieto all’Utilizzatore di manomettere, disinstallare o alterare i dispositivi di rilevazione satelli- tare e di sicurezza installati sul Bene o delle loro componenti hardware e software.
14.6. In caso di danneggiamento o perdita parziale del Bene, a qualsiasi evento dovuto, l’Uti- lizzatore è direttamente tenuto a far eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori di ripara- zione necessari per il ripristino del Bene nello stato in cui si trovava prima dell’evento dannoso, mettendolo nella condizione di assolvere alla funzione cui esso è destinato.
15. Vizi del Bene - Esonero di responsabilità
15.1. L’Utilizzatore assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità conseguenti all’utiliz- zo del Bene, rinunciando espressamente ad ogni suo eventuale diritto, ragione ed azione verso il Concedente per:
(a) ritardata consegna o disponibilità del Bene od altre inadempienze del Fornitore;
(b) evizione totale o parziale, molestie e/o turbative da parte di terzi, rivendicanti diritti sul Bene, anche a seguito dell’esercizio di azioni revocatorie fallimentari o ordinarie;
(c) vizi del Bene, anche di costruzione, palesi od occulti, originari e sopravvenuti, nonché difetti di funzionamento del Bene, anche se intervenuti nel corso della locazione finanziaria;
(d) qualunque danneggiamento, deterioramento ed altri fatti che rendano necessarie opere di riparazione o che impediscano, in tutto o in parte, l’utilizzo del Bene;
(e) perdita o sottrazione, anche parziale, del Bene, compresi il caso fortuito e la forza maggiore;
(f) impossibilità di utilizzo totale o parziale del Bene, a qualsiasi causa imputabile;
(g) danni derivanti direttamente o indirettamente all’Utilizzatore o a terzi dall’uso, dalla detenzione, dalla circolazione e dalla manutenzione del Bene.
15.2. In caso di vizi o difetti del Bene o in caso di responsabilità del Fornitore, restano fermi gli obblighi previsti dal Contratto a carico dell’Utilizzatore, incluso il dovere di corrisponde- re regolarmente i canoni. In ogni caso, rimane esclusa la possibilità per l’Utilizzatore di richiedere la risoluzione del Contratto.
15.3. L’Utilizzatore rinuncia a qualsiasi azione e pretesa nei confronti del Concedente e si im- pegna a tenerlo indenne da qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria, avanzata in via giu- diziale e/o stragiudiziale dalle eventuali controparti, nonché a rifondere al Concedente le eventuali spese sostenute per la propria difesa.
15.4. Con la conclusione del Contratto, il Concedente cede all’Utilizzatore ogni e qualsiasi garanzia relativa al Bene, affinché egli possa azionare tali garanzie nel proprio interesse ed a proprie spese.
Doc. 0004 - Rev. 02 del 01/02/2014
15.5. Il Bene è garantito dal Fornitore, secondo le norme riportate nel documento di garanzia rilasciato all’atto della consegna e comunque secondo le normali regole del Codice Civi- le. In ogni caso, l’Utilizzatore deve comunicare, con raccomandata a.r. e nei termini
prescritti dalla legge, il rilievo dei vizi e difetti di funzionamento al Fornitore e al Conce- dente, il quale avrà diritto di richiedere all’Utilizzatore ogni eventuale risarcimento di danni per comunicazioni effettuate fuori termine.
15.6. L’Utilizzatore prende atto che l’esito delle vicende e delle liti anzidette, qualunque esso sia, e l’impossibilità di uso (parziale o totale) del Bene non lo esonerano dal puntuale pagamento dei canoni alle scadenze previste e non costituiscono titolo per pretendere dal Concedente la sospensione del pagamento dei canoni o la loro riduzione, la sostitu- zione del Bene, il pagamento di indennità di qualsiasi genere ovvero la risoluzione del Contratto.
16. Inadempimento
16.1. In caso di mancato o ritardato pagamento anche di un solo canone o di qualsivoglia inadempimento ad ogni altra obbligazione di cui al presente Contratto, il Concedente - qualora non intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 17 - ha facoltà di chiedere all’Utilizzatore l’immediato adempimento di ogni prestazione derivante dal presente Contratto, anche in via coattiva, e conserverà il diritto al risarci- mento di tutti i danni ed al rimborso di tutte le spese cui l’Utilizzatore è tenuto a titolo di premi assicurativi, imposte, tasse ed ogni altro onere connesso o relativo.
17. Clausola risolutiva espressa
17.1. Fermo quanto previsto dall’art. 16 che precede, il Concedente, in aggiunta ad ogni altra ipotesi prevista dalle presenti Condizioni Generali, ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di alcun preavviso o costituzione in mora, qualora l’Utilizzatore non abbia adempiuto tempestivamente ed esattamente anche ad una sola delle seguenti obbligazioni:
(a) presa in consegna del Bene e sottoscrizione della dichiarazione di accettazione del Bene, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3.4 che precede;
(b) consegna della documentazione prevista all’art. 3.3 che precede;
(c) pagamento di ogni canone e/o di ogni importo dovuto a titolo di adeguamento del canone (indicizzazione) alle scadenze contrattualmente previste;
(d) stipula delle polizze di assicurazione previste dall’art. 9.1, tempestiva consegna di loro copia al Concedente, puntuale pagamento dei relativi premi, esecuzione degli obblighi in caso di sinistro previsti dall’art. 10 che precede;
(e) esecuzione di ciascuno degli obblighi previsti dagli artt. 12.1, 14.3, 14.4, 14.5 e
14.6 che precedono;
(f) obbligo di tenere indenne il Concedente da pretese di terzi.
17.2. Il Concedente ha altresì il diritto di risolvere il Contratto, con le modalità di cui sopra, nei seguenti casi:
(a) l’Utilizzatore sia messo in liquidazione per qualsiasi causa o sia sottoposto ad una procedura concorsuale ovvero abbia concluso con i creditori o avviato trattative per accordi di ristrutturazione dei debiti, anche di natura stragiudiziale;
(b) sospensione o revoca, per qualsivoglia motivo, di autorizzazioni, licenze o permes-si previsti dalla normativa per l’esercizio dell’attività d’impresa dell’Utilizzatore;
(c) siano diminuite le garanzie date o promesse o i requisiti economici e di affida- mento dell’Utilizzatore rispetto al momento di stipula del presente Contratto;
(d) le Autorità competenti emettano provvedimenti con cui venga disposto il ritiro dal mercato o il divieto di messa in servizio del Bene, ai fini della sicurezza di persone, animali cose e/o ambiente;
(e) non sia stato erogato, per qualsiasi causa, l’indennizzo di cui alle polizze previste dall’art. 9 che precede.
17.3. La risoluzione del Contratto opera di diritto con la semplice comunicazione a mezzo di raccomandata a.r. o telegramma da parte del Concedente di volersi avvalere di detta clausola risolutiva.
18. Effetti dello scioglimento anticipato del Contratto
18.1. Fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni maggior danno subito dal Concedente - ivi compresi, a titolo non esaustivo, l’importo corrisposto a titolo di prezzo per l’acquisto del Bene e/o ogni altra somma versata al Fornitore, nonché tutti i costi già sostenuti o ancora da sostenere - in caso di risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art.
17.1 (a), il Concedente avrà diritto di trattenere, a titolo di penale, il versamento iniziale pagato dall’Utilizzatore indicato nel Documento di Sintesi, oltre a recuperare il Bene, se lo stesso sia già stato consegnato.
18.2. Fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni maggior danno subito dal Concedente, in caso di risoluzione anticipata del Contratto ai sensi del precedente art. 17 - eccettuata l’ipo- tesi di cui all’art. 17.1 (a) -, così come in ogni altro caso di scioglimento anticipato del Contratto, per qualunque causa esso intervenga, l’Utilizzatore sarà tenuto a:
(a) riconsegnare il Bene al Concedente entro 15 giorni dalla data di risoluzione;
(b) corrispondere le spese sostenute dal Concedente per il recupero e l’eventuale riparazione del Bene;
(c) versare entro 10 giorni dalla data di risoluzione del Contratto i canoni scaduti e non pagati e quant’altro specificatamente previsto dal presente Contratto, mag- giorati degli interessi di mora previsti nel Documento di Sintesi, nonché, in caso di ritardo nella restituzione del Bene e sino alla data dell’effettiva riconsegna, versare, a titolo di indennità, gli importi previsti nell’art. 7.3 che precede, oltre agli interessi di mora;
LOCAZIONE FINANZIARIA
(d) versare entro 10 giorni dalla data di risoluzione del Contratto, a titolo di penale, tutti i canoni a scadere ed il prezzo di riscatto indicato nel Documento di Sintesi, attualizzati al tasso di riferimento pure esso ivi precisato, oltre agli interessi di mora in caso di ritardo del pagamento.
18.3. Nel caso in cui l'Utilizzatore abbia provveduto alla restituzione del Bene al Concedente ed abbia corrisposto gli importi previsti dalle lettere (c) e (d) del precedente art. 18.2, dal totale delle somme dovute ai sensi della lettera (d) del medesimo art. 18.2, verrà dedotto quanto eventualmente ricavato della vendita del Bene (al netto d’I.V.A.) o il di- verso importo assunto a base di calcolo per la sua diversa ricollocazione, e quanto eventualmente ricevuto a titolo di risarcimento e/o di indennizzo assicurativo.
18.4. In ogni caso, il Concedente avrà diritto a trattenere tutte le somme corrisposte dall’Uti- lizzatore a qualunque titolo.
18.5. Fermo quanto precede, nelle ipotesi di risoluzione anticipata del Contratto previste dall’art.
17.1 (b), (c), (d) ed (e) e dall’art. 17.2 (b) e (d) e di mancata o ritardata restituzione del Bene, l’Utilizzatore acconsente che il Concedente, in aggiunta ai suoi diritti derivanti dal Contratto, avrà la facoltà di sospendere l’uso del Bene da parte dell’Utilizzatore stesso, attivando i dispositivi di rilevazione, protezione e sicurezza ivi installati. L’Utilizzatore rinuncia ad ogni risarcimento, indennizzo o somma a qualsivoglia altro titolo che possa derivare dall’esercizio di tale facoltà.
19. Spese, imposte e tasse
19.1. Tutti gli importi dovuti dall’Utilizzatore al Concedente devono intendersi al netto di qualsiasi gravame.
19.2. Qualsivoglia imposta o tassa, a qualunque titolo e per qualsiasi causa dovuti, connesse alla conclusione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, ivi compreso ogni gravame inerente alla consegna, al trasporto, all’acquisto, alla conservazione della pro- prietà, all’uso ed alla restituzione del Bene ed operazioni simili o collegate, sono ad esclusivo carico dell’Utilizzatore, il quale deve, in ogni momento, tenerne indenne e sollevato il Concedente.
20. Obblighi in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari
FACSIMILE
20.1. L’Utilizzatore prende atto e specificamente approva che il Concedente ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali della locazione finanziaria in pre- senza di un giustificato motivo, a norma e nei limiti dell’art. 118 T.U.B..
20.2. In conformità agli obblighi informativi dettati dalla vigente normativa in materia di Tra- sparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, l’Utilizzatore ha diritto di ricevere, con la periodicità indicata nelle Condizioni Particolari e, comunque, almeno una volta all’an- no, un rendiconto conforme a quanto previsto dall’art. 119 T.U.B. ed un documento di sintesi che aggiorna quello che costituisce il frontespizio del presente Contratto. Le parti possono stabilire una diversa periodicità per il loro invio.
20.3. L’Utilizzatore ha diritto di ricevere le comunicazioni previste dall’art. 118 T.U.B. e quelle periodiche di cui all’art. 20.2 che precede, in forma cartacea o elettronica, all’indirizzo postale o elettronico indicato nelle Condizioni Particolari, fermo restando che egli, in ogni momento, potrà chiedere per iscritto al Concedente la modifica della tecnica di comuni- cazione utilizzata (ove ciò non sia incompatibile con la natura dell’operazione), previo rimborso delle spese indicate nel Documento di Sintesi.
20.4. L’Utilizzatore prende atto che il Concedente è tenuto, ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza, a comunicare periodicamente ad eventuali garanti, almeno una volta l’anno, le informazioni inerenti alle modalità di svolgimento della locazione che siano rilevanti per il rapporto di garanzia ed autorizza incondizionatamente tale comu- nicazione ad ogni effetto di legge. L’Utilizzatore autorizza altresì il Concedente a comu- nicare ad enti, consorzi, associazioni e/o società aventi finalità di tutela del credito, l’ammontare complessivo del proprio debito all’inizio e nel corso del rapporto, nonché l’eventuale mancato pagamento alla scadenza di una o più rate o di altre somme dovute.
Doc. 0004 - Rev. 02 del 01/02/2014
20.5. Alla scadenza del Contratto o in caso di suo scioglimento anticipato, per qualunque causa intervenga, il rapporto sarà chiuso entro il termine massimo di 60 giorni dalla data in cui l’Utilizzatore avrà completamente adempiuto a tutte le proprie obbligazioni nei confronti del Concedente, compreso il pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovutagli ai sensi del presente Contratto. Il Concedente addebiterà all’Utilizzatore le spese di chiusura indicate nel Documento di Sintesi.
21. Obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti relativi a contrat- ti pubblici
21.1. Qualora l’Utilizzatore abbia dichiarato nelle Condizioni Particolari che il Bene sarà desti- nato all’esecuzione, ancorché in via indiretta e/o non esclusiva, di un appalto pubblico, troveranno applicazione le norme che seguono.
21.2. L’Utilizzatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 l. 13 agosto 2010, n. 136, di propria competenza, accettando che, in caso di mancanza, incompletezza o erroneità di tale dichiarazione, così come in caso di inadempimento anche ad una delle obbligazioni previste dalla norma sopra richiamata, il Concedente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con ogni effetto di cui agli artt. 17 e 18 che precedono.
21.3. Il Concedente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 l. 13 agosto 2010, n. 136, di propria competenza, impegnandosi a comunicare alla sta- zione appaltante notizia dell’inadempimento dell’Utilizzatore a tali obblighi (ove ne venga a conoscenza), nonché dell’esistenza del presente Contratto, la cui copia l’Utiliz- zatore dovrà immediatamente trasmettere alla stazione appaltante, offrendo prova al Concedente della positiva ricezione.
21.4. Il pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta dall’Utilizzatore dovrà essere effettuato su un conto corrente acceso dal Concedente e dedicato, anche in via non esclusiva, per la gestione dei movimenti finanziari relativi ad appalti e commesse pubbliche. L’inosservanza di tale obbligo darà titolo al Concedente di risolve-re il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con ogni effetto di cui agli artt. 17 e 18 che precedono.
21.5. L’Utilizzatore si impegna a comunicare tempestivamente al Concedente ed alla stazione appaltante ogni mutamento della destinazione dell’uso del Bene che possa incidere sull’adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa sopra richiamata, manlevando e tenendo indenne il Concedente da ogni conseguenza derivante da comunicazioni omesse o tardive.
22. Legge applicabile, sistemi di risoluzione stragiudiziale delle con- troversie e foro competente
22.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
22.2. Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con il Concedente, l’Uti- lizzatore può presentare reclamo in forma scritta all’Ufficio Reclami di Zoomlion Capital (Italy) Spa, in 00000 XXXXXX, VIA STATI UNITI D'AMERICA, 26, ovvero all’indirizzo e- mail xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con le modalità indicate nel documento “Princi- pali diritti del cliente”, disponibile presso la sede e sul sito internet del Concedente. Il Concedente dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
22.3. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro il predetto termine, l’Utilizzatore potrà, qualora ne sussistano i presupposti, presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finan- ziario (“ABF”), secondo le modalità reperibili sul sito internet www.arbitrobancariofinan- xxxxxx.xx o presso la sede del Concedente o della Banca d’Italia, ferma restando, in ogni caso, la facoltà di avvalersi dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto. Entro i limiti ed alle condizioni previste dall’art. 000-xxx X.X.X. e della norma- tiva regolamentare attuativa, il procedimento innanzi all’ABF costituisce, in alternativa al ricorso al procedimento di mediazione di cui all’art. 22.4 che segue, assolvimento della condizione di procedibilità della domanda giudiziale prevista dall’art. 5, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle contro- versie civili e commerciali.
22.4. Fermo quanto previsto dall’art. 22.3 che precede, per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono insorgere con riferimento al presente Contratto ed in confor- mità con l’obbligo sancito all’art. 5, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione previsto dal medesimo decreto per adire l’Autorità Giudi- ziaria, le parti potranno rivolgersi all’Organismo di conciliazione bancaria presso il “Conciliatore BancarioFinanziario Associazione per la soluzione delle controversie ban- carie, finanziarie e societarie - ADR” ovvero ad ogni altro organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
22.5. Per ogni eventuale controversia relativa al presente Contratto, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del foro di Milano.
NUMERO CONTRATTO
Timbro e Firma
FIRMA