Contratto di assicurazione multirischio per attività economiche.
AMISSIMA VALORE AZIENDA
Contratto di assicurazione multirischio per attività economiche.
Il presente Fascicolo, contenente:
• Nota Informativa
• Glossario
• Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Gruppo Assicurativo Amissima
Fasc. FA60022 – AMISSIMA VALORE AZIENDA Ed. 09/2018
Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI “RAMI ELEMENTARI” - POLIZZA AMISSIMA VALORE AZIENDA
(predisposta ai sensi dell’Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni del Fascicolo Informativo prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
1. INFORMAZIONI GENERALI
Il contratto è concluso con Amissima Assicurazioni S.p.A., società per Azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo AMISSIMA, iscritto con il n. 044 all’Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l’IVASS ed assoggettata a direzione e controllo della Capogruppo Assicurativa AMISSIMA Holdings S.r.l., già Primavera Holdings S.r.l. Sede legale e Direzione Generale: ITALIA
- Xxxxx Xxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxxxx tel. 02.3076.1 – telefax. 02.3086.125 – sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx.
Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: n. 1.00031 Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
2. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Al 31 dicembre 2016, l’ammontare del Patrimonio Netto è pari ad Euro 281,1 milioni, di cui Capitale Sociale Euro 209.652.480,00 e Riserve Patrimoniali Euro 61,9 milioni. L’indice di solvibilità è pari al 110,66% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza - Durata del contratto
In mancanza di disdetta, da inviare a mezzo lettera raccomandata, fax o P.E.C. (per disdette inviate dal Contraente alla Società la P.E.C. dedicata è: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx) almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato, secondo quanto previsto dall’Art. 10.11 – Proroga dell’Assicurazione (tacito rinnovo), delle Norme comuni a tutte le Sezioni.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Le coperture offerte dal contratto sono:
• Sezione 1 - Incendio e garanzie accessorie
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di uno degli eventi espressamente indicati all’Art. 1.2 e seguenti.
• Sezione 2 - Furto e garanzie accessorie
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di uno degli eventi espressamente indicati all’Art. 2.2 e seguenti.
• Sezione 3 - Elettronica
La Società indennizza i danni materiali causati alle macchine elettroniche, secondo quanto previsto dall’Art. 3.2.
• Sezione 4 – Guasto macchine
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate, collaudate e pronte per l’uso, causate da fenomeno elettrico, secondo quanto previsto dall’Art. 4.2.
• Sezione 5 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
La Società tiene indenne l’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla attività descritta in polizza, secondo quanto previsto dall’Art. 5.2 e seguenti.
• Sezione 6 - Responsabilità Civile Operai (RCO)
La Società tiene indenne l’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a prestatori d’opera per morte e lesioni personali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla attività descritta in polizza, secondo quanto previsto dall’Art. 6.2 e seguenti.
• Sezione 7 - Responsabilità Civile Prodotti (RCP)
La Società tiene indenne l’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza dopo la loro consegna a terzi, per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza, secondo quanto previsto dall’Art. 7.2.
• Sezione 8 – Tutela Legale
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale pattuito e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie, a tutela dei diritti delle persone assicurate, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia secondo quanto previsto dall’Art. 8.3 e seguenti.
• Sezione 9 - Assistenza
La Società garantisce interventi di emergenza tramite l’invio di personale specializzato per gli interventi di riparazione e manutenzione descritti secondo quanto previsto dall’Art. 9.2 e seguenti.
Estensioni di copertura
È data facoltà di estendere le coperture assicurative prestate ai casi previsti da specifiche garanzie operanti solo se espressamente richiamate.
Avvertenza - Esclusioni di copertura
Le “Esclusioni” di polizza espressamente indicate nelle Norme che regolano l’assicurazione per ogni Sezione di riferimento, determinano i casi di inoperatività della copertura (Artt. 1.28, 2.9, 3.3, 4.3, 5.9, 6.4, 7.6, 8.8, 9.12).
Avvertenza - Limitazioni di copertura - Franchigie e scoperti di polizza
Le coperture di polizza possono prevedere limitazioni derivanti dall’applicazione di scoperti, franchigie, minimi non indennizzabili e sottolimiti di risarcimento come previsto dagli Artt. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13,
1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.32, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.13, 3.2, 4.6, 4.17,
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.14, 7.5, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, e dalle Condizioni operanti sulle singole tipologie assicurate.
Esempi di applicazione di franchigie, scoperti e sottolimiti di risarcimento:
a) Danno materiale accertato: € 1.000 Franchigia: € 150 - Indennizzo: € 850.
b) Danno materiale accertato: € 1.000 Scoperto 10% - Indennizzo: € 900.
c) Danno materiale accertato: € 600 Scoperto 10%, minimo non indennizzabile € 550 - Danno indennizzabile: € 50.
Avvertenza - Assicurazione parziale
In caso di assicurazione parziale, troveranno applicazione i criteri di indennizzo sanciti dall’Art. 1907 c.c., secondo quanto previsto dall’Art. 1.39.
4. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ Avvertenza - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze relative alla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare effetti sulla prestazione, secondo quanto previsto dall’Art. 10.1.
Avvertenza - Il contratto di Assicurazione è nullo nei seguenti casi:
1) se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
2) se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
3) nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c. come indicato all’Art. 10.1.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione di rischio, secondo quanto previsto dall’Art. 10.6 - Aggravamento del rischio e Art. 10.7 - Diminuzione del rischio, delle Norme comuni a tutte le Sezioni.
Esempio: Autofficina che viene successivamente adibita anche ad Elettrauto, compreso audio-fono-visivi.
6. PREMI
Il premio va pagato alla firma del contratto nonché ad ogni scadenza di polizza successiva, come indicato all’Art. 10.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, delle Norme comuni a tutte le Sezioni.
Per il pagamento del premio, possono essere concordate forme di frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale.
Il frazionamento semestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 3%, il frazionamento quadrimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 4%, mentre il frazionamento trimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 5%.
Il contratto può essere stipulato con durata poliennale; in tal caso sono previsti specifici sconti predisposti a fronte di tale poliennalità, con le seguenti modalità:
- 2 anni – sconto 2%;
- 3 anni – sconto 3%;
- 4 anni – sconto 4%;
- 5 anni o più anni – sconto 5%.
Avvertenza – Nel caso di polizza poliennale a fronte della suddetta riduzione di premio il Contraente non può esercitare la facoltà di disdetta fino alla scadenza pattuita nei primi 5 anni.
Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme:
a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze aventi premio annuo non superiore a € 750,00 (settecentocinquanta).
Avvertenza - è facoltà della Società o dell’intermediario prevedere sconti di premio con le seguenti modalità:
• concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
• sulla base di specifiche valutazioni o iniziative di carattere commerciale.
7. RIVALSA
È il diritto dell’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c..
Avvertenza – L’Art. 1.31 – Rinuncia alla rivalsa, della Sezione 1 - Incendio e garanzie accessorie, cita: “Eccettuato il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall’Art. 1916 c.c., verso i dipendenti ed i familiari dell’Assicurato, nonché verso le eventuali Società controllate, consociate o collegate rispetto all’Assicurato medesimo”.
8. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE
Le somme assicurate ed il premio possono essere soggetti ad adeguamento, secondo quanto previsto dalla clausola di indicizzazione indicata all’Art. 10.4 – Adeguamento automatico, valida ed operante se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza.
9. DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza – Le Parti hanno la possibilità di recedere entro i termini previsti dall’Art. 10.12 - Facoltà di recesso, delle Norme comuni a tutte le Sezioni.
In caso di polizza annuale, emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. (per disdette inviate dal Contraente alla Società la P.E.C. dedicata è: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, come previsto dall’Art. 10.11 – Proroga dell’assicurazione (tacito rinnovo).
Avvertenza – Nel caso di polizza poliennale a fronte della suddetta riduzione di premio il Contraente non può esercitare la facoltà di disdetta fino alla scadenza pattuita nei primi 5 anni.
Avvertenza - In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C..
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
10. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
L’inadempimento da parte dell’Assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell’Art. 1913 c.c. (tre giorni da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennità, come meglio specificato dagli Artt. 1.33, 2.14, 3.9, 4.7, 5.16, 6.9, 7.11, 8.11, 9.13.
11. LEGGE APPLICABILE
Ai sensi dell’Art. 180 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209, il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
La legge italiana si intende pertanto applicata al presente contratto, fatta salva espressa contraria pattuizione delle parti.
12. REGIME FISCALE
Gli oneri fiscali a carico del Contraente, sono:
• Sezione 1 - Incendio e garanzie accessorie, pari al 22,25% del premio imponibile (Cristalli pari al 21,25% del premio imponibile);
• Sezione 2 - Furto e garanzie accessorie, pari al 22,25% del premio imponibile;
• Sezione 3 - Elettronica, pari al 21,25% del premio imponibile;
• Sezione 4 – Guasto macchine, pari al 22,25% del premio imponibile;
• Sezione 5 - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), pari al 22,25% del premio imponibile;
• Sezione 6 - Responsabilità Civile Operai (RCO), pari al 22,25% del premio imponibile;
• Sezione 7 - Responsabilità Civile Prodotti (RCP), pari al 22,25% del premio imponibile;
• Sezione 8 – Tutela Legale, pari al 21,25% del premio imponibile;
• Sezione 9 - Assistenza, pari al 10% del premio imponibile.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza - In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso per iscritto, anche via P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.. Le Norme Comuni alle Sezioni e dei singoli i Settori, disciplinano quali sono gli obblighi alla cui osservanza l’Assicurato deve attenersi in caso di sinistro (Artt. 1.33, 2.14, 3.9, 4.7, 5.16, 6.9, 7.11, 8.11, 9.13), sanciscono i criteri relativi alla procedura da osservare per la valutazione del danno (Art. 1.34, 2.15, 3.10, 4.8) e determinano i criteri per la determinazione del valore delle cose assicurate e per la determinazione del danno (Art. 1.38, 2.19, 3.14, 4.12).
Avvertenza - in merito alla garanzia Assistenza, la gestione dei sinistri viene affidata all’impresa EUROP ASSISTANCE ITALIA
S.p.A. – X.xxx Trento, 8 – 20135 – Milano (MI) (Art. 9.1).
Avvertenza - Limitatamente alla garanzia Tutela Legale, la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale a
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., denominata D.A.S., con sede in Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X -; a D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri di Tutela Legale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 8.1 e seguenti.
14. RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI
Informazioni sulla procedura reclami ex. art. 10 Regolamento Isvap n. 24/2008
Secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 24/2008 e successive integrazioni, in tutti i casi in cui l’utente - ad esempio Contraente, Assicurato, beneficiario o danneggiato, Associazione dei Consumatori - si ritenga insoddisfatto relativamente ad un contratto o a un servizio assicurativo, potrà in prima battuta sporgere formale reclamo per iscritto alla Compagnia assicuratrice, attraverso i seguenti canali:
• a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Amissima Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx
• a mezzo fax 02/00000000
• a mezzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Si precisa che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
• nome, cognome e domicilio del reclamante,
• elementi che consentano un’esatta individuazione del prodotto o servizio oggetto di reclamo (a scopo semplificativo e non esaustivo indichiamo numero di polizza, numero di sinistro, targa del mezzo);
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• ogni documento utile all’esatta identificazione del caso oggetto di doglianza.
Il preposto Ufficio Reclami evade la citata doglianza entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Reclami relativi ai comportamenti degli Agenti (sez. A del Registro Unico Intermediari) e dei loro dipendenti e collaboratori
Amissima Assicurazioni S.p.A. gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori, fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
Il suddetto termine è sospeso per un massimo di 15 giorni al fine di procedere alle integrazioni istruttorie nei confronti dell’agente interessato.
Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari quali Banche, Intermediari Finanziari, (sez. D del Registro Unico Intermediari), Broker (sez. B del Registro Unico Intermediari) e dei loro dipendenti e collaboratori.
Il reclamo relativo al comportamento degli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico Intermediari, nonché quello relativo ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, dovrà essere inviato esclusivamente allo stesso intermediario, il quale provvederà ad emettere il relativo riscontro nel termine massimo di 45 giorni.
Al fine di proporre il reclamo si dovrà utilizzare il modulo presente sul sito xxx.xxxxx.xx.
Qualora il reclamo presenti problematiche inerenti ad Amissima Assicurazioni S.p.A., oltre che agli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico Intermediari, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, verrà autonomamente riscontrato da entrambi entro il termine massimo di 45 giorni.
Il reclamante che non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, avrà la facoltà di ricorrere:
• all’Ivass (xxx.xxxxx.xx) inoltrando l’apposito modulo
o via posta: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx,
o xxx xxx 00.00.000.000,
o via PEC all'indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
L’esposto, comunque inviato, andrà corredato di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto. Secondo quanto previsto dall’Art. 4 del Regolamento Isvap n. 24/2008 potranno essere inviati all’IVASS:
a. i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
b. i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione ai sensi dell’Art. 8, che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
c. i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere di cui all’Art. 7.
L’impresa fornirà riscontro all’IVASS entro 30 giorni dal pervenimento della relativa nota.
In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
• all’arbitrato, qualora sia espressamente previsto dalle Condizioni di polizza.
• alla conciliazione paritetica, di cui il consumatore può avvalersi in presenza dei seguenti requisiti:
o non ha già incaricato altri soggetti a rappresentarlo;
o richiesta di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti all’Impresa non superiore a 15.000,00 euro;
o assenza di risposta da parte dell’Impresa;
o diniego al risarcimento;
o offerta accettata solamente a titolo di acconto.
Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema.
Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Mediazione; il
D. Lgs. 28/2010, così come modificato dall’Art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede, infatti, l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione civile in materia di responsabilità medica e sanitaria e per tutti i contratti assicurativi (ad esclusione del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti). In tal caso, l’istanza di mediazione dovrà essere presentata con l’assistenza del proprio avvocato presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia e successivamente inoltrata alla Compagnia all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000.
Il reclamante può anche ricorrere, in forma facoltativa, alla procedura di Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n. 162), la quale può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
15. ARBITRATO
Per l’accertamento relativo alle lesioni fisiche, le controversie di natura medica, nonché sui criteri di indennizzabilità, possono essere demandate ad un Collegio di tre medici, fatta salva la possibilità di rivolgersi alla Autorità Giudiziaria. Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato. Per l’accertamento del danno materiale a cose, l’ammontare del danno può essere concordato direttamente tra la Società ed il Contraente oppure tra due Periti nominati dalle parti (Contraente e Società) che in caso di disaccordo possono nominarne un terzo o direttamente o tramite nomina del Presidente del Tribunale. Le decisioni sui punti controversi, sono prese a maggioranza.
Avvertenza - è fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Mediazione civile
Si rammenta che il D. Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per maggiori informazioni si rinvia al Decreto sopraindicato, oltreché al Decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Con riferimento alla mediazione civile ex D. Lgs 28/2010, Xx informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000.
Per ogni controversia relativa al contratto assicurativo, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria innanzi l’organo giudiziario competente, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione.
L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, con l’assistenza del proprio avvocato.
La mediazione non si applica, invece, alle controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti.
La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98.
RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB
Avvertenza - la Società, in ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 22 comma 8 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha predisposto nella home page del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx l’apposita area riservata “Le mie polizze”, attraverso la quale Lei potrà accedere alla Sua posizione assicurativa.
Consultando il sito Internet, potrà conoscere le modalità di accesso all’area riservata.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
Amissima Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.
Il Rappresentante Legale (xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
ADDETTI:
i titolari, i loro familiari coadiuvanti partecipanti all’attività, i dipendenti e gli apprendisti regolarmente assunti, nonché i lavoratori parasubordinati e chiunque altro presti la sua opera per l’Impresa - salvo gli appaltatori e propri dipendenti - a qualsiasi titolo, purché in regola con gli obblighi di Legge in vigore.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:
sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer e minielaboratori, macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, terminali P.O.S., registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine ed impianti di telecomunicazione, di segnalazione, di prevenzione e di allarme, conduttori di collegamento; elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine.
Il tutto ad uso esclusivo e nei locali dell’attività assicurata indicati in polizza, non destinato a semplice deposito.
Sono inoltre escluse le apparecchiature elettroniche in vendita, produzione o riparazione che appartengono, se assicurate, alla definizione “merci”.
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
ATTIVITÀ ARTIGIANALE INDUSTRIALE:
attività svolta da impresa per la produzione, lavorazione, installazione e manutenzione di merci e prodotti ed in generale ogni attività non di esclusiva vendita o commercializzazione di prodotti.
ATTIVITÀ COMMERCIALE:
attività svolta da impresa per la vendita e/o commercializzazione di merci e prodotti, munita di licenza o autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità, per la vendita al minuto, anche in forma ambulante, oppure all’ingrosso di merci e prodotti per i quali nell’esercizio non si effettui lavorazione, trasformazione od operazione di assemblaggio, fatta eccezione per gli esercizi destinati allo smercio di generi alimentari e per i quali la licenza o l’autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità preveda anche la produzione propria di generi venduti direttamente al consumatore.
ATTIVITÀ DI SERVIZI:
attività, diversa o ausiliaria di quelle artigianali, industriali o commerciali, svolta da impresa che effettua servizi, esclusi quelli professionali liberali o di sola consulenza.
ATTIVITÀ DI IMPRESA EDILE:
attività, diversa da quelle artigianali, industriali, commerciali o di servizi, svolta da impresa per la:
a) Costruzione e manutenzione di fabbricati ad uso civile ed industriale (compresi lavori di scavo e demolizione purché in necessaria connessione con i lavori di costruzione e opere di fondazione);
b) Lavori di carpenteria in legno e metallo;
c) Ristrutturazione e sopraelevazione di manufatti di stabili, Armature e rifiniture, preparazione e disarmo dei cantieri;
d) Pavimentazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili
e) Manutenzioni e riparazioni, lavori di rifinitura, di abbellimento, decorazione di muri, soffitti, infissi, intonacatura, tinteggiatura, applicazioni di tappezzerie;
anche con uso di ponteggi ed impalcature e per costruzioni e stabili fino a 20 metri di altezza, esclusa la vendita o commercializzazione di prodotti.
COLLEZIONE:
raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.
COLPO D'ARIETE:
l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione.
CONTENUTO:
Attrezzature e macchinari - l’insieme dei beni posti nei locali dell’Azienda, anche in diverse ubicazioni purché indicate in polizza, più precisamente:
a) arredamento - mobilio ed arredamento, cancelleria, registri, stampati, macchine d’ufficio compresi oggetti d’arte e quadri di valore singolo non superiore a Euro 5.000,00;
b) attrezzature - impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), impianti ed attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, quanto costituisce attrezzatura ed arredamento dei depositi e dipendenze dell’attività assicurata;
c) macchinario - macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, nonché apparecchiature elettroniche come da specifica definizione;
d) valori - valuta a corso legale, nazionale od estera (escluse le monete da collezione), titoli di credito in genere, carte valori, valori bollati e postali, biglietti di lotterie, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche e autostradali a consumo, e qualsiasi altra carta rappresentante valore, fustelle farmaceutiche, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 5.000,00 (ad eccezione di somme assicurate e casistiche dedicate, come ad es. Gioiellerie).
e) cose particolari:
1. archivi: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
2. modelli: modelli, stampi, garbi, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni e simili; sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 7.000,00, senza tenere conto del valore a nuovo, d’affezione, artistico e scientifico e di ogni altro danno indiretto o conseguenziale.
Non sono compresi:
• gli oggetti in genere di pietre e/o metalli preziosi sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi o loro parti, salvo quanto previsto alla lettera d) - merci;
• gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione.
g) effetti personali dell’Assicurato e dei suoi addetti con il limite del 5% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 500,00 per singolo oggetto e di Euro 2.000,00 per sinistro.
Merci - materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.
Sono tollerate per queste ultime le seguenti quantità:
• 1 Kg. di “esplodenti”;
• 500 Kg. di “infiammabili” (non tenendo conto di quelli in serbatoi completamente interrati);
• 500 Kg. di “merci speciali” (non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito).
Sono comprese merci e materie prime di natura diversa rispetto a quelle relative all’attività dichiarata nonché metalli preziosi, oggetti totalmente o parzialmente di metallo prezioso, le pietre preziose, perle naturali e di coltura, sino al 10% della somma assicurata per il “Contenuto” con il massimo di Euro 3.000,00 nonché veicoli iscritti al P.R.A. ricoverati presso i locali dell’esercizio dell’assicurato non in circolazione su strade e/o aree ad uso pubblico o ad esse equiparate, per lavori di riparazione e/o manutenzione.
Merci speciali - celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).
Non si considerano Xxxxx speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
CONTRAENTE:
il soggetto che stipula l’assicurazione.
COSE:
sia gli oggetti materiali che, limitatamente alla Responsabilità Civile, gli animali.
CRISTALLI:
lastre di vetro, cristallo, mezzo cristallo, insegne e altri materiali trasparenti, specchi, purché stabilmente installati al fabbricato e/o su arredamento e/o attrezzature assicurate.
DANNO LIQUIDABILE:
danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, entro la Somma assicurata/Massimale assicurato o il limite di Indennizzo/risarcimento previsto, senza tener conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili.
ESERCIZIO:
il luogo situato in territorio italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, dove l’assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
ESPLODENTI:
sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
• a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
• per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
ESPLOSIONE:
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE (REATO DI):
l'impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo chi la detiene alla consegna mediante violenza alla persona o minaccia, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Ai fini dell'assicurazione, la violenza deve essere esercitata solo su persone e si intendono escluse attività criminali volte a ottenere il pagamento periodico di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione (racket) o riconducibili al Reato di usura.
FABBRICATO:
l’intera costruzione edile o parte della stessa, occupata dall’Impresa assicurata comprese le relative quote di proprietà comune nonché dipendenze anche se separate purché realizzate nel fabbricato di cui fanno parte i locali dell’Impresa o negli spazi ad esso adiacenti, compresi inoltre infissi, impianti fissi di servizio ed in particolare impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese le tinteggiature, escluso quanto indicato nella definizione “macchinario”, “attrezzatura” ed “arredamento”.
a) Ai fini e per l’efficacia delle garanzie di cui al Sezione 1 - Incendio e Garanzie Accessorie, il fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:
• strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
• solai ed armature del tetto comunque costruiti.
Non hanno influenza nella valutazione del rischio, sono cioè tollerati:
1. le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dal fabbricato stesso;
2. i materiali nelle porzioni di pareti esterne, quando la loro superficie non supera 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne;
3. le materie plastiche non espanse né alveolari impiegate nelle porzioni di pareti esterne quando la loro superficie non supera 1/3 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne;
4. i materiali impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
5. i materiali combustibili, rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm. da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti.
b) Ai fini e per l’efficacia delle garanzie di cui al Sezione 2 - Furto e Garanzie Accessorie, il fabbricato dei locali contenenti gli enti assicurati deve essere costruito in muratura di laterizi o cemento armato ed elevato a più piani fuori terra, oppure, se elevato ad un solo piano, anche parzialmente, abbia la linea di gronda del tetto situata ad altezza, in linea verticale, non inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore abbia tetto in cemento armato o laterizio armato, vetrocemento armato, senza lucernari, fatta eccezione di quelli in vetro antisfondamento.
Le sopraindicate caratteristiche costruttive del fabbricato influiscono sulla valutazione del rischio. Le dichiarazioni ad esse relative hanno carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto sulle dichiarazioni inesatte e sull’aggravamento del rischio (Artt. 10.1 e 10.6).
FATTURATO:
il volume di affari (fatturato con esclusione dell’IVA).
FRANCHIGIA:
l’importo prestabilito, espresso in cifra fissa o in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato e per il quale la Società non riconosce alcun indennizzo.
FURTO:
l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
FURTO CON DESTREZZA:
il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.
FURTO CON ROTTURA O SCASSO:
furto commesso mediante rottura, forzatura o rimozione delle serrature e/o dei mezzi di chiusura o di protezione dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.
IMPLOSIONE:
repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
INCENDIO:
combustione, con fiamma, degli enti materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILI:
le sostanze ed i prodotti che, alla temperatura di 750 ° C, non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
INFIAMMABILI:
le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 ° centesimali) non classificabili Esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche:
• gas combustibili;
• liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 ° C;
• ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
• sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
• sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche ed integrazioni.
INFISSI:
telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
INDENNIZZO / RISARCIMENTO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
LUCI:
aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale.
MACCHINE MORDENTI:
macchine operatrici i cui residui di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere con potenza superiore ad 1 Kw.
MASSIMALE ASSICURATO:
l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate di Responsabilità Civile. Il massimale unico rappresenta altresì il limite per Sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose e animali.
MEZZI DI CUSTODIA:
contenitori quali armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, etc., aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:
• pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;
• battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
• movimento di chiusura:
• manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o due lati di un battente;
• rifermato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;
• le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
I Mezzi di custodia (escluse le casseforti a muro) devono avere un peso minimo di 200 Kg; in caso contrario, devono essere ancorati al pavimento o ad una parete.
OCCLUSIONE:
ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei. Non si considera Occlusione quella provocata da accumulo di grandine di grondaie e pluviali.
PERIODO DI ASSICURAZIONE:
nel caso in cui l'assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'assicurazione e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue di Polizza; nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
PORTAVALORI:
l’Assicurato, un suo familiare o qualunque dipendente dell’Assicurato incaricato del trasporto di valori in relazione all’attività assicurata.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRESTATORI DI LAVORO:
tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'Attività dichiarata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Non rientrano pertanto nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché i prestatori di opere e servizi (Art. 2222 c.c.).
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:
la forma assicurativa con la quale l’Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati. Non è pertanto applicabile con questa forma la regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 c.c.
PRODOTTI:
cose che l’Assicurato produce e/o assembla direttamente o importa da paesi extra CEE.
PRODUTTORE:
soggetto come definito dall’art. 3 del D.P.R. 24/05/1988 e successive modifiche.
RAPINA (REATO DI):
la sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia.
REGOLA PROPORZIONALE:
criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore degli Enti assicurati dichiarato nella Scheda di Polizza sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'Art. 1907 c.c.
RETRIBUZIONI:
l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori, nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati, i compensi riconosciuti all'azienda somministratrice e le retribuzioni dei lavoratori in distacco.
RIGURGITO:
riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
SCIPPO:
il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO:
la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO:
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.
SERRAMENTI:
strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, ecc., destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.
SINISTRO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SINISTRO IN SERIE (RELATIVO ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI):
più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche quando si è manifestato in più prodotti ed in diversi anni. Ai fini liquidativi vengono considerati come un unico sinistro.
SOCIETÀ:
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.
SOLAI:
complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del Fabbricato, escluse le pavimentazioni.
SOMMA ASSICURATA:
l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.
TERRORISMO:
qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
TETTO:
complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana.
TRABOCCAMENTO:
fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, non dovuta ad Occlusione, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana.
UBICAZIONE:
sito, insediamento, identificato con specifico indirizzo, ove l'Assicurato, entro il perimetro fisico in cui sono posti gli Enti assicurati, svolge l'Attività dichiarata. In tale ambito sono ammesse anche eventuali dipendenze, servizi aziendali e depositi denominate Strutture accessorie, purché poste a non più di 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.
VALORE A NUOVO:
criterio di valutazione convenuto tra le Parti in base al quale si procede al calcolo dell'Indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento degli enti danneggiati. Tale valutazione presuppone che il valore assicurato corrisponda:
per il Fabbricato, al valore o costo di ricostruzione: è la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato al momento del Sinistro, escludendo soltanto il valore dell'area.
per il Macchinario, al valore o costo di rimpiazzo: è la spesa necessaria per rimpiazzare gli Enti assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
VALORE ALLO STATO D'USO:
il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
VALORE INTERO:
la forma assicurativa che copre la totalità dei beni assicurati e che comporta, in caso di sinistro, l’applicazione della regola proporzionale, come previsto dall’articolo dall’Art. 1907 c.c., qualora risulti dalle stime che al momento del sinistro era assicurato un valore inferiore.
VETRO ANTISFONDAMENTO:
manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 millimetri.
RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE
ARBITRATO:
E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
ASSISTENZA/FASE STRAGIUDIZIALE:
E’ l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.
CONTRAVVENZIONE:
E’ un reato punito con l’arresto e/o l’ammenda.
DANNO EXTRACONTRATTUALE:
E’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
DAS:
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione.
DELITTO:
E’ un reato punito con la multa o la reclusione.
DIRITTO CIVILE:
E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
FATTO ILLECITO:
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
INSORGENZA (DEL SINISTRO):
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
SPESE DI GIUSTIZIA:
Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna.
SPESE DI SOCCOMBENZA:
Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
TRANSAZIONE:
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE ASSISTENZA
ESERCIZIO:
il luogo situato in territorio italiano dove l’assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
ESTENSIONE TERRITORIALE:
Italia, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
IN VIAGGIO:
qualunque località ad oltre 50 km dal comune in cui è insediato il fabbricato assicurato.
PRESTAZIONI:
sono le assistenze prestate dalla Struttura organizzativa all’Assicurato.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.
AMISSIMA VALORE AZIENDA
Condizioni di Assicurazione
• Sezione 1 - Incendio e garanzie accessorie
• Sezione 2 - Furto e garanzie accessorie
• Sezione 3 - Elettronica
• Sezione 4 - Guasto macchine
• Sezione 5 - Responsabilità civile verso terzi (RCT)
• Sezione 6 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
• Sezione 7 - Responsabilità civile prodotti (RCP)
• Sezione 8 - Tutela legale
• Sezione 9 - Assistenza
• Sezione 10 - Norme comuni a tutte le Sezioni
Indice
Sezione 1 - Incendio e garanzie accessorie………………………………………. pag. 3
• Che cosa posso assicurare pag. 3
• Contro quali danni posso assicurarmi…………………………………………………pag. 3
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro………………………………… pag. 11
• Che cosa fare in caso di sinistro……………………………………………………… pag. 11
• Xxxxxxx riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti…………………………………. pag. 14
Sezione 2 – Furto e garanzie accessorie…………………………………………… pag. 16
• Che cosa posso assicurare……………………………………………………………. pag. 16
• Contro quali danni posso assicurarmi………………………………………………... pag. 16
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro .............................................. pag. 18
• Che cosa fare in caso di sinistro ........................................................................... pag. 20
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti ............................................... pag. 22
Sezione 3 – Elettronica…………………................................................................. pag. 23
• Che cosa posso assicurare ................................................................................... pag. 23
• Contro quali danni posso assicurarmi ................................................................... pag. 23
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro .............................................. pag. 24
• Che cosa fare in caso di sinistro ........................................................................... pag. 25
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti ............................................... pag. 26
Sezione 4 – Guasto macchine ………………………............................................. pag. 27
• Che cosa posso assicurare ................................................................................... pag. 27
• Contro quali danni posso assicurarmi ……............................................................ pag. 27
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro .............................................. pag. 27
• Che cosa fare in caso di sinistro ........................................................................... pag. 29
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti ............................................... pag. 31
Sezione 5 – Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) ........................................ pag. 32
• Chi è assicurato .................................................................................................... pag. 32
• Per quali controversie posso assicurarmi ............................................................. pag. 32
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro .............................................. pag. 37
• Che cosa fare in caso di sinistro ........................................................................... pag. 40
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti ............................................... pag. 40
Sezione 6 – Responsabilità Civile Operai (RCO) ................................................ pag. 42
• Chi è assicurato .................................................................................................... pag. 42
• Per quali controversie posso assicurarmi ............................................................. pag. 42
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro .............................................. pag. 43
• Che cosa fare in caso di sinistro ........................................................................... pag. 43
Sezione 7 – Responsabilità Civile Prodotti (RCP) .............................................. pag. 44
• Chi è assicurato .................................................................................................... pag. 44
• Per quali controversie posso assicurarmi ............................................................. pag. 44
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro ...............................................pag. 45
• Che cosa fare in caso di sinistro ........................................................................... pag. 45
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti ............................................... pag. 45
Sezione 8 - Tutela legale ....................................................................................... pag. 46
• Chi è assicurato .................................................................................................... pag. 46
• Per quali controversie posso assicurarmi ............................................................. pag. 46
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro .............................................. pag. 48
• Che cosa fare in caso di sinistro ........................................................................... pag. 48
Sezione 9 - Assistenza .......................................................................................... pag. 50
• Di quali servizi posso usufruire in caso di imprevisti ............................................. pag. 50
• Che cosa fare in caso di sinistro ........................................................................... pag. 53
• Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti ............................................... pag. 53
Sezione 10 - Norme comuni a tutte le Sezioni..….…..…………………………..... pag. 54
SEZIONE 1 - INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
Che cosa posso assicurare
Art. 1.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate le seguenti cose:
1. Il fabbricato in cui viene esercitata l’attività indicata nella scheda di polizza;
2. Il contenuto e le attrezzature ubicati nel fabbricato di cui sopra per lo svolgimento dell’attività assicurata;
3. Le merci utilizzate per la produzione ed anch’esse ubicate nel fabbricato di cui al punto 1. Per le cose assicurate è necessario indicare nella scheda di polizza l’indirizzo di ubicazione.
La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi e, in tal caso, la polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi, proprietari o comproprietari.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 1.2 - INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
1. incendio;
2. fulmine ed elettricità atmosferica;
3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4. implosione;
5. caduta di aeromobili e satelliti artificiali - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti o di cose da essi trasportate;
6. meteoriti;
7. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
8. urto di veicoli stradali o di natanti, con una franchigia di Euro 200,00, esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato;
9. caduta di ascensori o montacarichi;
10. fuoriuscita di fumo o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente parte dei beni assicurati e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
11. guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio.
A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di Contenuto, la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da:
12. merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 50.000,00;
13. merci ed attrezzature trasportate a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, subiti dalle merci acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate dall’Assicurato e da attrezzi ed utensili connessi all’attività dell’Azienda, durante il trasporto su veicoli trasporto cose di massa a pieno carico fino a 35 x.xx (autocarri fino a 35 x.xx, motocarri, ciclomotori trasporto cose, quadricicli ecc.) di proprietà o in locazione all’Assicurato e condotti dall’Assicurato stesso o da uno dei suoi addetti.
La garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 e con un limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e per anno.
Sono comprese inoltre:
14. i danni materiali direttamente causati da eventi garantiti dalla presente Sezione 1 al Contenuto riposto presso mostre, fiere e mercati, purché nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. L’assicurazione è prestata nel limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
15. i danni da interruzione di esercizio dell’attività esercitata conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza fino a concorrenza del 10% dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro;
16. i danni da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore A, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 mt. Da esse, fino a concorrenza di una somma massima del 30% calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro;
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 300,00;
17. le spese documentate sostenute dall’Assicurato per trasportare altrove e ricollocare il contenuto assicurato rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali. La garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 20.000,00 per sinistro e per anno;
18. le spese per il rimpiazzo di combustibile fino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato;
19. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto;
20. le spese per onorari dei tecnici, ingegneri ed architetti per l’attività di riprogettazione del fabbricato, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato.
Art. 1.3 - RICORSO TERZI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza, per la somma che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente settore.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% 10% del massimale stesso con il massimo di Euro 200.000,00.
L’assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
c) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
d) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera c).
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 c.c.
Art. 1.4 - RISCHIO LOCATIVO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Se il fabbricato è goduto in locazione dall’Assicurato, la Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 x.x. xxxxxxxx, secondo le condizioni che regolano l’assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dal presente settore ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.
Art. 1.5 - COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza i danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati da fuoriuscita accidentale di acqua o di altro fluido da impianti automatici di estinzione.
L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza di Euro 200.000,00 e con l’applicazione della Franchigia di Euro 200,00.
Art. 1.6 - DISPERSIONE LIQUIDI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle Merci assicurate, contenute in appositi contenitori a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi ad essi collegati.
Sono esclusi i danni:
a) derivanti o conseguenti ad imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti anche se conseguenti a guasto;
b) dovuti ad imperfetta tenuta dei contenitori;
c) di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
d) di fuoriuscita di materiale fuso;
e) causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
f) nonché le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.
L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza di Euro 200.000,00 e con l’applicazione della Franchigia di Euro 250,00.
Art. 1.7 - MERCI IN REFRIGERAZIONE IN BANCHI / ARMADI FRIGORIFERI SENZA SISTEMI DI CONTROLLO (operante se
richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione causati da:
a) mancato od anormale mantenimento della temperatura;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; purché conseguenti:
c) a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione;
d) a guasti o rotture nell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso.
L’Assicurato è tenuto a dare immediato avviso all’Impresa con il mezzo ritenuto più idoneo.
L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Somma assicurata predisposta in polizza a tale titolo e con l’applicazione di uno scoperto del 10% con minimo di Euro 250,00.
Art. 1.8 - MERCI IN REFRIGERAZIONE CONSERVATE IN CELLE FRIGORIFERE CON SISTEMA DI CONTROLLO (operante se
richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione conservate in celle frigorifere con sistema di controllo causati da:
a) mancato od anormale mantenimento della temperatura;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; purché conseguenti:
c) a danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione;
d) a guasti o rotture nell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’ impianto stesso.
La garanzia ha effetto a condizione che:
1) esistano sistemi di controllo come dichiarato dal Contraente e/o Assicurato in sede di stipulazione del contratto;
2) tali sistemi siano attivi e consentano di segnalare all’Assicurato il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore;
3) il mancato od anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore;
4) l’Assicurato ne dia immediato avviso alla Società con il mezzo ritenuto più idoneo, entro e non oltre le 6 ore dal malfunzionamento.
L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, fino a concorrenza della Somma assicurata predisposta in polizza a tale titolo e con l’applicazione di scoperti e minimi espressi in polizza e dipendenti dalla somma assicurata.
Art. 1.9 – ACQUA CONDOTTA (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato.
La Società non risponde:
a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio ed infiltrazioni di acqua piovana;
b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
c) dei danni alle merci che si trovano in locali interrati e/o seminterrati nonché a quelle poste a meno di 12 cm. dal suolo se queste, per natura, peso o destinazione non possono essere altrimenti collocate;
d) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali assicurati.
• Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a Euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti da spargimento d’acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo.
Da tale copertura sono esclusi i danni:
• da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno del fabbricato o interrate;
• da spargimento d’acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
Agli effetti della presente garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 250,00;
• in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e fermo il disposto dell’art. 1.39, somma superiore ad Euro 20.000,00.
Art. 1.10 – OCCLUSIONE DI CONDUTTURE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonché rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato pertinente l’Azienda assicurata oppure di pertinenza dell’intero edificio qualora il fabbricato faccia parte di una maggiore costruzione.
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 250,00.
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore ad Euro 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.11 – ACQUA CONDOTTA – ESTENSIONI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A complemento di quanto previsto dalla Garanzia ACQUA CONDOTTA che precede, la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta anche per merci che si trovino in locali interrati e/o seminterrati.
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a Euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.12 – SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A complemento di quanto previsto dalla Garanzia ACQUA CONDOTTA che precede, a seguito di un sinistro che coinvolga la stessa la Società indennizza:
1) le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura che ha dato origine all’evento dannoso, sempre che l’evento stesso sia indennizzabile a termini di polizza anche in assenza di danno materiale e diretto alle cose assicurate.
Sono comprese le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino del fabbricato.
Si intendono escluse le tubazioni e relativi raccordi interrati esterni al fabbricato.
2) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi, in caso di dispersione del gas relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, accertata dall’Azienda erogatrice e che comporti, da parte della stessa, il blocco dell’erogazione del servizio.
Sono comunque escluse le spese necessarie per rendere l’impianto conforme alle normative vigenti in materia.
Per entrambe le coperture:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 250,00;
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.13 – SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO – ESTENSIONI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A complemento di quanto previsto dalla Garanzia SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO che precede, a seguito di un sinistro che coinvolga la stessa la Società indennizza anche le tubazioni e relativi raccordi interrati esterni al fabbricato.
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 400,00
• in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.14 - EVENTI ATMOSFERICI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi atmosferici, sotto forma di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non; sono altresì compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
La società non risponde dei danni:
causati da:
a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d) gelo;
e) cedimento o franamento del terreno, valanghe e slavine, anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
subiti da:
f) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
g) gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
h) enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
i) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, tende o tendoni, e quanto in essi contenuto;
l) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
m) lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 300,00;
• in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore all’80% del valore assicurato di ciascuna partita.
Art. 1.15 – EVENTI ATMOSFERICI – ESTENSIONI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A complemento di quanto previsto dalla Garanzia EVENTI ATMOSFERICI che precede, la Società risponde anche dei danni previsti dalla stessa subiti da:
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, tende o tendoni, e quanto in essi contenuto;
- serramenti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Agli effetti della presente garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 300,00;
• in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore all’80% del valore assicurato di ciascuna partita.
I danni da grandine a manufatti in materiale plastico e/o lastre di fibro/cemento verranno indennizzati fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di Euro 15.000,00. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 500,00.
I danni a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati, sino ad un massimo indennizzo di Euro 10.000,00, causati dai predetti eventi atmosferici con esclusione del sovraccarico di neve e dei danni al relativo contenuto.
Art. 1.16 – SOVRACCARICO NEVE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Si intendono compresi i danni da sovraccarico di neve sul tetto e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.
Da tale copertura sono esclusi i danni a:
a) fabbricati non conformi alle norme vigenti al momento della costruzione relative a sovraccarichi da neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali);
b) lucernari, vetrate, serramenti in genere, pannelli solari, all’impermeabilizzazione a meno che il danno sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con un minimo di
Euro 300,00.
In nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore al 50% della somma assicurata per Fabbricato e/o Contenuto.
Art. 1.17 – EVENTI SOCIO POLITICI – XXXX XXXXXXXXX (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato (esclusi i danni da contaminazione biologica e/o chimica);
La Società risponde altresì degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a) da inondazione o frana;
b) da furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od emissione di controlli o manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
g) di imbrattamenti e deturpazione di muri esterni del fabbricato e sue pertinenze;
h) a lastre e cristalli.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per danni avvenuti nel corso di occupazione non militare delle proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde degli altri danni di cui sopra, anche se verificatisi nel suddetto periodo.
Le spese per demolizione e sgombero per i residuati del sinistro sono assicurate, se richiamata la Garanzia Interruzione di esercizio, danni indiretti/conseguenziali di cui all’art. 1.14, nei limiti previsti dall’estensione al punto 2).
Agli effetti della presente garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 300,00.
• in nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro, somma superiore all’80% del valore assicurato di ciascuna partita.
Art. 1.18 – FENOMENO ELETTRICO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi e circuiti elettrici anche mobili, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, insegne luminose, apparecchiature elettriche ed elettroniche ed impianti d’allarme, purché di pertinenza dell’azienda.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
d) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. Agli effetti della presente garanzia:
• i danni saranno indennizzati fino a concorrenza del 10% del totale delle somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e Contenuto;
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 250,00;
• in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 20.000,00.
Art. 1.19 – INTERRUZIONE DI ESERCIZIO, XXXXX XXXXXXXXX/CONSEGUENZIALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza:
1. i danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino a concorrenza di una somma massima del 30% calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro;
2. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto;
3. le spese effettivamente sostenute per la riparazione o ricostruzione di Cose particolari danneggiate o distrutte da incendio od altro evento indennizzabile compresi, relativamente agli archivi, gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi per la perdita dei documenti, fino alla concorrenza della somma assicurata prevista dalla definizione Contenuto;
4. le spese di rifacimento di documenti personali, come patenti di guida, carte di identità e passaporti, danneggiati o distrutti da incendio od altro evento indennizzabile, con il massimo di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
5. le spese di ammortamento dei titoli per i quali è possibile tale procedura, fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il Contenuto;
6. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato;
7. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato locato od utilizzato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. I locali locati od utilizzati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 annui.
Art. 1.20 – XXXXX XXXXXXXXX IN FORMA A DIARIA (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza all’Assicurato le perdite che possono derivargli da interruzioni dell’attività causate all’Azienda da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.
La Società indennizza all’Assicurato l’importo della diaria per ogni giorno di inattività totale.
Per i giorni durante i quali l’inattività è solo parziale la diaria si intende ridotta in proporzione.
L’assicurazione è limitata ai danni da inattività dei primi novanta (90) giorni consecutivi successivi al sinistro.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni da inattività verificatisi nel giorno del sinistro e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo.
Ferme restando le esclusioni previste all’Art. 1.27, sono escluse dall’assicurazione le perdite o le spese conseguenti a sinistro:
1) causato da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, sovraccarico neve;
2) causato da fenomeno elettrico;
3) subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorigeno;
che comporti prolungamento od estensione dell’inattività provocato da:
4) dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
5) tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall’Autorità;
6) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
7) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.
Art. 1.21 – TERREMOTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società risponde dei danni materiali e subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia aggiuntiva:
• le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”;
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto e del minimo indicati nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella scheda di polizza.
Art. 1.22 – INONDAZIONI, ALLUVIONI ed ALLAGAMENTI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Esclusioni – Ai soli effetti della presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate;
c) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
e) da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
f) a enti mobili all’aperto;
g) alle merci e/o contenuto posti in locali interrati o seminterrati;
h) alle merci e/o contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto e del minimo indicati nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella scheda di polizza.
Art. 1.23 - AUMENTO PERIODICO MERCI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Il capitale assicurato per la partita Merci si intende aumentato dell’ulteriore somma e per il periodo indicato nella scheda di polizza.
Art. 1.24 - SPESE DI TRASLOCO E RICOLLOCAMENTO DEL CONTENUTO IN AUMENTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società rimborsa le spese documentate sostenute dall’Assicurato per trasportare altrove e ricollocare il contenuto assicurato rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali vengono indennizzate sulla base dei seguenti ulteriori limiti di indennizzo:
10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 1.25 - ATTREZZATURE ED ARREDI POSTI ALL’APERTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza attrezzature ed arredi posti all’aperto, nelle adiacenze dell’esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi durante le ore di apertura e/o chiusura dell’azienda.
La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 20%.
Art. 1.26 - VALORI IN AUMENTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto nella definizione di Contenuto, il limite di somma assicurata per i valori si intende elevata sino alla concorrenza del 20% con il massimo di Euro 10.000,00.
Art. 1.27 - CRISTALLI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza, nel limite della somma assicurata indicata nella scheda di polizza, le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa delle lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, specchio, mezzo-cristallo, vetro e simili (compresi serramenti, telai, cornici) indicare le , comprese le insegne, stabilmente collocate tanto all’esterno che all’interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi di trasporto e di installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza, salvo le cavillature subite da lastre anti sfondamento.
In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui alle Sezioni 1 – Incendio e Garanzie Accessorie e 2 – Furto e Garanzie Accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalle suddette garanzie.
Agli effetti della presente garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 100,00;
• in nessun caso la Società risarcirà per singola lastra somma superiore a Euro 2.500,00.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
L’assicurazione non comprende le rotture:
a) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro locali, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
b) causate da incendio, da fulmine, da scoppio, da esplosione, da gelo;
c) di lastre che alla data dell’entrata in vigore della presente polizza non fossero integre o esenti da difetti;
d) di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.
Art. 1.28 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
b) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
c) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza, salvo quanto previsto all’Art. 1.19 e all’Art. 1.20 se richiamati nella scheda di polizza;
e) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo quelli determinati da azione del fulmine;
f) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi, salvo quanto previsto dall’Art. 1.21 e/o dall’Art. 1.22 se richiamati nella scheda di polizza;
h) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
i) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
j) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware;
k) derivanti da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
l) derivanti da responsabilità dell’assicurato nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Società.
Sono inoltre esclusi, se non espressamente richiamati nella scheda di polizza:
a. i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza;
b. i danni da tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
c. i danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati da fuoriuscita accidentale di acqua o di altro fluido da impianti automatici di estinzione;
d. i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi;
e. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento;
f. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento, nonché rigurgiti e trabocchi delle fognature al servizio del fabbricato;
g. le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura legata alla fuoriuscita di acqua condotta;
h. i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi atmosferici;
i. i danni da sovraccarico di neve sul tetto;
j. i danni da fenomeno elettrico;
k. i danni ad attrezzature ed arredi posti all’aperto;
l. i danni ai cristalli.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 1.29 - UNIVERSALITÀ
Qualora venga prestata copertura a tutto quanto nel suo complesso costituisca bene dell’Azienda, restando esclusi le aree nude e tutto quanto espressamente escluso, se un determinato bene non trovasse una precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, tale bene verrà attribuito al Contenuto.
Art. 1.30 - COMPENSAZIONE TRA PARTITE
In caso di sinistro, qualora la somma assicurata Contenuto risulti eccedente al valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza verrà attribuita alla partita Merci, se tale partita è assicurata per una somma insufficiente. Identica compensazione verrà effettuata anche in senso contrario (partita Contenuto insufficiente e partita Merci eccedente).
Art. 1.31 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
Eccettuato il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall’Art. 1916 c.c., verso i dipendenti ed i familiari dell’Assicurato, nonché verso le eventuali Società controllate, consociate o collegate rispetto all’Assicurato medesimo.
Art. 1.32 - CONDIZIONI OPERANTI SULLE SINGOLE TIPOLOGIE ASSICURATE
Quando l’assicurazione sia riferita ad uno o più dei rischi o delle circostanze sotto indicati, le Condizioni sotto riportate sono da intendersi prevalenti rispetto a quanto previsto dalle altre norme che regolano l’Assicurazione in generale:
1) FALEGNAMERIE, SEGHERIE e attività che prevedono la lavorazione del legno con macchine mordenti
Ai fini e per l’efficacia delle garanzie previste dalla presente Sezione, nel caso in cui l’attività assicurata preveda la lavorazione del legno con macchine mordenti, oltre la metà delle stesse deve essere collegata ad impianto centralizzato di aspirazione.
2) ARMERIE
A parziale deroga di quanto previsto nel Glossario alla Definizione Contenuto – Merci, si conviene fra le Parti che è tollerata l’esistenza di munizioni contenenti polvere da sparo (esplosivo) fino ad un massimo di 10 Kg.
3) FARMACIE Fustelle farmaceutiche
A parziale deroga di quanto previsto nella definizione Contenuto, lettera f) valori, se le fustelle farmaceutiche sono riposte in contenitore antincendio, la somma assicurata ad esse riferita si intende elevata sino alla concorrenza di Euro 30.000,00.
Che cosa fare in caso di sinistro
(gli articoli seguenti sono validi per tutte le garanzie della sezione “Incendio e garanzie accessorie” ad eccezione della garanzia “Danni a terzi da incendio”, per la quale si deve far riferimento alla sezione “Responsabilità civile per danni a terzi”)
Art. 1.33 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 c.c.;
b) darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire
– se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese – la procedura di ammortamento;
e) tenere a disposizione tanto le cose salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 1.34 – CHI VALUTA L’AMMONTARE DEL DANNO (ARBITRATO IRRITUALE)
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Le spese dei Periti sono a carico della Società.
Art. 1.35 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
II Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose
che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose non rubate o salvate, adopera a
giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 1.36 – L’ATTIVITÀ DEI PERITI (MANDATO DEI PERITI)
I Periti devono:
• indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura causa e modalità del sinistro;
• verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 1.33;
• verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 1.38;
• procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, laddove previste.
I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 1.37 – OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art. 1.38 – LA DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri qui di seguito riportati.
Premesso che le Parti hanno convenuto di stipulare l’assicurazione – limitatamente a fabbricati, attrezzature, macchinari ed arredamento – in base al “valore a nuovo”, l’ammontare del danno si determina:
• per i fabbricati si stima la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui;
• per attrezzature, macchinari e arredamento si stima:
a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali oppure equivalenti per rendimento economico e funzionalità anche estetica, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio nonché degli oneri fiscali qualora questi non possano essere recuperati dall’Assicurato;
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, al rendimento, allo stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui al punto b) al costo di riparazione o di rimpiazzo deducendo il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
• per le merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi, deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate;
• le spese di demolizione e sgombero dei residui vanno stimate a parte in quanto per esse non è operante il disposto dell’Art. 1.38.
Qualora risultino danneggiate “merci vendute” in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, l’indennizzo per tali merci, con il limite del 30% di quello complessivo, sarà basato sul prezzo di vendita convenuto (Selling Price), dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Per quanto riguarda raccolte o collezioni, rimane stabilito che qualora una raccolta o collezione venga distrutta, danneggiata o sottratta solo parzialmente, la Società indennizzerà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti.
Art. 1.39 – ASSICURAZIONE PARZIALE PER LA FORMA DI ASSICURAZIONE A VALORE INTERO
Quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del sinistro supera le somme assicurate di oltre il 20%, la regola proporzionale è applicata alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata del 20%. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.
Art. 1.40 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 1.41 – ANTICIPO INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore ad Euro 500.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Art. 1.42 – XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX, CONSULENTE, INGEGNERE, ARCHITETTO
La Società rimborsa le spese e gli onorari del Perito, Consulente, Ingegnere ed Architetto che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall’Art. 1.34 nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, fino alla concorrenza del 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, col massimo di Euro 5.000,00.
Art. 1.43 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando non ricorrano le esclusioni di cui all’Art. 1.28 punto i).
Art. 1.44 – CLAUSOLA IN NOME E PER CONTO (operante se richiamata nella scheda di xxxxxxx)
La presente polizza assicura Il fabbricato in nome proprio e nell’interesse del proprietario del fabbricato; in questo caso le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni;
inoltre se il fabbricato assicurato è goduto in locazione dall’Assicurato, la Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 c.c. risponde, secondo le condizioni che regolano l’assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dalla Sezione 1, ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.
In ogni caso la Società non indennizzerà, per effetto della presente condizione e della copertura Rischio Locativo, somma assicurata superiore a quella indicata alla partita Fabbricato cui si riferiscono entrambe.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il coniuge proprietario o comproprietario e/o per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato
Art. 1.45 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 1.46 – TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco delle cose assicurate l’assicurazione è operante, sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella nuova, per i
dieci giorni successivi alla comunicazione. In base a quanto sopra e per l’efficacia della garanzia, il Contraente o l’Assicurato si
impegna a darne avviso scritto alla Società prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di emissione e perfezionamento di appendice di trasloco, salvo le disposizioni per l’aggravamento di rischio.
Art. 1.47 – COESISTENZA DI COPERTURA ELETTRONICA E/O GUASTO MACCHINE
Qualora risulti operativa la Sezione 3 - Elettronica e/o la Sezione 4 - Guasto Macchine, dalla copertura della presente Sezione devono intendersi esclusi i beni rientranti nelle coperture Elettronica e/o Guasto Macchine.
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Urto veicoli stradali | 1.2 punto 8 | Euro 200,00 | |
Merci, mobilio, ecc. | 1.2 punto 12 | 5% della somma assicurata del contenuto con il massimo di Euro 50.000,00 | |
Merci ed attrezzature trasportate | 1.2 punto 13 | 10% della somma assicurata del contenuto con il massimo di Euro 3.000,00 | Euro 250,00 |
Contenuto presso mostre, fiere e mercati | 1.2 punto 14 | 10% della somma assicurata del contenuto con il massimo di Euro 10.000,00 | |
Interruzione di esercizio | 1.2 punto 15 | 10% del danno liquidabile | |
Sviluppo di fumi | 1.2 punto 16 | 30% del danno liquidabile | Euro 300,00 |
Ricollocamento contenuto | 1.2 punto 17 | 10% della somma assicurata del contenuto con il massimo di Euro 20.000,00 | |
Spese per rimpiazzo combustibile | 1.2 punto 18 | Euro 1.500,00 | |
Spese per demolire, sgombrare, trasportare i residuati del sinistro | 1.2 punto 19 | 10% della somma assicurata per fabbricato e/o contenuto | |
Onorari dei tecnici, ingegneri ed architetti | 1.2 punto 20 | 5% dell’indennizzo per danni materiali del fabbricato | |
Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività per Ricorso terzi | 1.3 | 20% della somma assicurata per Ricorso terzi con il massimo di Euro 200.000,00 | |
Colaggio impianti automatici di estinzione | 1.5 | Euro 200.000,00 | Euro 200,00 |
Dispersione liquidi | 1.6 | Euro 200.000,00 | Euro 250,00 |
Merci in refrigerazione in banchi / armadi frigoriferi senza sistemi di controllo | 1.7 | La somma assicurata indicata in polizza a tale titolo | Scoperto del 10% dell’importo del danno con il minimo di Euro 250,00 |
Merci in refrigerazione conservate in celle frigorifere con sistema di controllo | 1.8 | La somma assicurata indicata in polizza a tale titolo | Scoperto del 10% dell’importo del danno con il minimo di Euro 250,00 fino ad una somma assicurata pari ad Euro 10.000,00; Scoperto del 10% dell’importo del danno con il minimo di Euro 500,00 per una somma assicurata superiore ad Euro 10.000,00 |
Acqua condotta – rottura accidentale impianti | 1.9 | Euro 200.000,00 | Euro 200,00 |
Acqua condotta – gelo | 1.9 | Euro 20.000,00 | Euro 250,00 |
Occlusione condutture | 1.10 | Euro 30.000,00 | Euro 250,00 |
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Acqua condotta – estensioni | 1.11 | Euro 200.000,00 | Euro 200,00 |
Spese di ricerca e riparazione del guasto | 1.12 | Euro 10.000,00 | Euro 250,00 |
Spese di ricerca e riparazione del guasto - estensioni | 1.13 | Euro 10.000,00 | Euro 400,00 |
Eventi atmosferici | 1.14 | 80% della somma assicurata per fabbricato e/o contenuto | Scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00 |
Eventi atmosferici – estensioni ai fragili | 1.15 | 80% della somma assicurata per fabbricato/contenuto; Euro 10.000,00 per tettoie, fabbricati/porticati aperti | Scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00 |
Eventi atmosferici - grandine | 1.15 | 5% della somma assicurata per fabbricato con il massimo di Euro 15.000,00 | Euro 500,00 |
Sovraccarico neve | 1.16 | 50% della somma assicurata del fabbricato e/o contenuto | Scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00 |
Eventi sociopolitici – atti vandalici | 1.17 | 80% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto | Scoperto del 10% con il minimo di Euro 300,00 |
Fenomeno elettrico | 1.18 | 10% della somma assicurata fabbricato e/o contenuto con il massimo di Euro 20.000,00 | Euro 250,00 |
Interruzione di esercizio | 1.19 punto 1. | 30% dell’indennizzo per danno diretto | |
Spese per demolire, sgombrare, trasportare i residuati del sinistro in aumento | 1.19 punto 2. | 20% della somma assicurata per fabbricato e/o contenuto | |
Rifacimento documenti personali | 1.19 punto 4. | Euro 500,00 | |
Ammortamento titoli | 1.19 punto 5. | 5% della somma assicurata del contenuto | |
Oneri di urbanizzazione | 1.19 punto 6. | 5% dell’indennizzo per danni materiali del fabbricato | |
Perdita di pigioni o mancato godimento | 1.19 punto 7. | Euro 10.000,00 | |
Danni indiretti a diaria | 1.20 | Primi 90 giorni | |
Terremoto | 1.21 | Prime 72 ore; somma assicurata indicata nella scheda di polizza | Scoperti e minimi indicati nella scheda di polizza |
Inondazione, alluvione, allagamenti | 1.22 | Somma assicurata indicata nella scheda di polizza | Scoperti e minimi indicati nella scheda di polizza |
Spese di trasloco e ricollocamento | 1.24 | 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di Euro 50.000,00 | |
Attrezzature ed arredi posti all’aperto | 1.25 | Scoperto del 20% | |
Valori in aumento | 1.26 | 20% della somma assicurata per Attrezzature, macchinari, arredamenti con il massimo di Euro 10.000,00 | |
Cristalli | 1.27 | Euro 2.500,00 per singola lastra | Euro 100,00 |
Farmacie | 1.32 punto 3) | Fustelle in contenitore antincendio: Euro 30.000,00 |
SEZIONE 2 – FURTO E GARANZIE ACCESSORIE
Che cosa posso assicurare
Art. 2.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate le seguenti cose:
1. Il contenuto e le attrezzature ubicati nel fabbricato indicato in polizza e ove si svolge l’attività assicurata;
2. Le merci utilizzate per la produzione ed anch’esse ubicate nel fabbricato di cui sopra. Per le cose assicurate è necessario indicare nella scheda di polizza l’indirizzo di ubicazione.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 2.2 – FURTO, RAPINA, ESTORSIONE
La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata, i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
3) furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene, sempreché la sottrazione sia stata denunciata nei cinque giorni successivi mediante dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno, trasmettendo copia di tale dichiarazione alla Società e la serratura venga sostituita appena l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Per i valori custoditi in cassaforte murata ed ancorata, o di peso non inferiore a 200 kg., i limiti previsti dalla definizione di Contenuto si intendono raddoppiati, sempre che l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati, abbia poi violato tali mezzi di custodia mediante rottura o scasso.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati abbia violato tali mezzi con rottura o scasso.
Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o tentare di commetterlo.
La garanzia è estesa ai furti commessi:
a) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
b) durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro fisso;
c) mediante rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti.
L’assicurazione comprende inoltre:
1. la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
2. i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza di quanto indicato in polizza entro il limite della somma assicurata;
3. i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, fino ad un massimo di quanto indicato in polizza entro il limite della somma assicurata;
4. l’estorsione dei beni assicurati sia per violenza o minaccia diretta verso l’Assicurato, i suoi familiari e i suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere posti in atto all’interno dei locali indicati in polizza;
5. il furto commesso dai dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le seguenti circostanze:
• il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interna o della sorveglianza interna dei locali stessi;
• il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
6. il furto, la rapina e l’estorsione anche in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa, con esclusione degli atti di terrorismo o di sabotaggio, con l’applicazione di una franchigia di Euro 200,00 per sinistro;
7. il furto, la rapina e l’estorsione di mobili, arredamento e attrezzatura, posti nelle minori ed esclusive dipendenze dell’attività assicurata non direttamente comunicanti con la stessa, anche in altri fabbricati, purché gli stessi siano posti nell’area recintata di pertinenza del fabbricato contenente i beni oggetto dell’assicurazione, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata;
8. il furto, la rapina e l’estorsione di merci presso terzi a cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, fino a concorrenza del 5% della somma assicurata.
Art. 2.3 – PORTAVALORI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
fino alla concorrenza dell’importo indicato nella scheda di polizza, sono assicurati i valori contro:
a) il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
d) la rapina;
commessi sulla persona dell’Assicurato, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all’azienda, purché di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ad 80 anni, mentre al di fuori dei locali indicati in polizza detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa. In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato l’importo liquidabile a termini di polizza, al netto di uno scoperto del 20%, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Questa garanzia è prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto”.
Art. 2.4 – MANCATO UTILE, DANNI INDIRETTI o CONSEGUENZIALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società, a parziale deroga dell’Art. 2.8 lettera l), indennizza:
1. in caso di furto, rapina od estorsione indennizzabile a termini di polizza, un importo pari al 20% della somma liquidabile, quale danno indiretto per mancato utile;
2. le spese di ammortamento dei titoli per i quali è possibile tale procedura fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il Contenuto;
3. le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all’Assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo di Euro 500,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo;
4. le spese sanitarie documentate, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici ed esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dall’Assicurato o dagli addetti a seguito di xxxxxx o rapina, tentati o consumati, indennizzabili a termini di polizza, con il massimo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
5. le spese effettivamente sostenute per la riparazione o ricostruzione di Cose particolari danneggiate o sottratte in occasione di furto, rapina od estorsione, commessi o tentati, compresi, relativamente agli archivi, gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi per la perdita dei documenti, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 3.000,00.
Art. 2.5 - AUMENTO PERIODICO MERCI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Il capitale assicurato per la partita Merci si intende aumentato dell’ulteriore somma e per il periodo indicato nella scheda di polizza.
Art. 2.6 - INFEDELTÀ DIPENDENTI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società, a parziale deroga dell’Art. 2.8 – lettera d), indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che:
a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione;
b) il reato sia stato accertato dall’Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.
Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l’attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell’assicurazione.
Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l’assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell’assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.
L’assicurazione cessa rispetto al dipendente infedele dal momento in cui l’infedeltà è scoperta o doveva essere scoperta ai sensi dell’Art. 1176 secondo comma c.c., per i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa senza diritto al rimborso di premi.
Ferme restando le esclusioni di cui all’Art. 2.8, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:
a) se il Contraente o l’Assicurato non aderisce all’invito della Società di denunciare il dipendente infedele all’Autorità Giudiziaria e di costituirsi parte civile con l’obbligo di non revocare la sua costituzione senza il consenso della Società;
b) se il Contraente o l’Assicurato addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele o con chi per esso.
Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00.
Art. 2.7 - RIMBORSO SPESE PER MIGLIORARE I SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (operante se richiamata nella
scheda di polizza)
La Società rimborsa le spese sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate. Questa garanzia è prevista fino a concorrenza di Euro 1.500,00 per anno assicurativo.
Art. 2.8 - VALORI IN AUMENTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto nella definizione di Contenuto, il limite di somma assicurata per i valori si intende elevata sino alla concorrenza del 20% con il massimo di Euro 10.000,00.
Art. 2.9 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, trombe d’aria, xxxxxxx ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
• da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
• da persone, del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
• da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
• da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni e scoppi provocati dall’autore del sinistro;
f) alle cose contenute nelle eventuali vetrine o vetrinette ad uso mostra, anche fisse, non comunicanti con i locali che contengono le cose assicurate;
g) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi; relativamente ai preziosi e valori l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
h) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
i) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
j) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
l) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza;
k) derivanti da responsabilità dell’assicurato nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Società.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 2.10 – MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm2.
Qualora in caso di furto dovesse risultare che l’introduzione nei locali sia avvenuta forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo non conforme a quanto sopra indicato, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
Laddove invece risulti che l’introduzione nei locali sia avvenuta forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture
protette in modo conforme a quanto sopra indicato, anche qualora venga accertata l’esistenza di aperture non ugualmente
protette, la Società corrisponderà l’indennizzo liquidabile a termini di polizza senza applicazione di alcuno scoperto.
Art. 2.11 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO ED EVENTUALE REINTEGRO
In caso di sinistro le somme assicurate ed i limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termini di polizza, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente rimborso del premio.
Su richiesta del Contraente e su esplicito consenso della Società la somma ed i limiti potranno essere reintegrati negli importi originari, in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’Art. 10.12.
Art. 2.12 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
Art. 2.13 – CONDIZIONI OPERANTI SULLE SINGOLE TIPOLOGIE ASSICURATE
Quando l’assicurazione sia riferita ad uno o più dei rischi o delle circostanze sotto indicati, le Condizioni sotto riportate sono da intendersi prevalenti rispetto a quanto previsto dalle altre norme che regolano l’Assicurazione in generale:
1) TABACCHERIE
Merci trasportate (tabacchi)
Se indicato nella scheda di polizza un importo per “Portavalori” la garanzia si intende prestata anche per “tabacchi” fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per i “valori”.
Distributore automatico di merci
Durante le ore di chiusura diurna e serale con esposizione dopo le ore 8 fino alle ore 24 e notturna dell’esercizio dopo le ore 24 fino alle ore 8, l’assicurazione, fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata con il limite di Euro 500,00, comprende inoltre il furto di merci e denaro riposti in distributori automatici, installati a Norme di Legge, posti all’interno del locale con apertura per il prelievo delle merci dall’esterno mediante luci dei serramenti di metallo o lega metallica con caratteristiche previste nell’Art. 2.9 – Mezzi di chiusura dei locali oppure all’esterno purché stabilmente ancorati al suolo o muro di pertinenza dei locali assicurati sempreché il distributore sia dotato di blindatura antieffrazione nonché sensore di rilevazione pedate, urti e vibrazioni collegato a sistema di allarme sonoro.
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che il furto sia stato perpetrato mediante rottura o scasso delle difese dei distributori automatici sopra descritte e sono esclusi i danni o guasti cagionati dai ladri al distributore automatico per commettere il furto o tentare di commetterlo.
2) FARMACIE Fustelle farmaceutiche
A parziale deroga di quanto previsto nella definizione Contenuto, lettera e) valori, se le fustelle farmaceutiche sono riposte in cassaforte o armadio corazzato, la somma assicurata ad esse riferita si intende elevata sino alla concorrenza di Euro 30.000,00.
Distributore automatico di merci
Durante le ore di chiusura diurna e serale con esposizione dopo le ore 8 fino alle ore 24 e notturna dell’esercizio dopo le ore 24 fino alle ore 8, l’assicurazione, fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata con il limite di Euro 500,00 e con l’applicazione di uno scoperto del 10%, comprende inoltre il furto di merci e denaro riposti in distributori automatici, installati a Norme di Legge, posti all’interno del locale con apertura per il prelievo delle merci dall’esterno mediante luci dei serramenti di metallo o lega metallica con caratteristiche previste nell’Art. 2.9 – Mezzi di chiusura dei locali oppure all’esterno purché stabilmente ancorati al suolo o muro di pertinenza dei locali assicurati sempreché il distributore sia dotato di blindatura antieffrazione nonché sensore di rilevazione pedate, urti e vibrazioni collegato a sistema di allarme sonoro.
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che il furto sia stato perpetrato mediante rottura o scasso delle difese dei distributori automatici sopra descritte e sono esclusi i danni o guasti cagionati dai ladri al distributore automatico per commettere il furto o tentare di commetterlo.
3) COESISTENZA DI RICEVITORIA E SLOT MACHINE
Se con l’attività assicurata indicata in polizza dovesse coesistere servizio di Ricevitoria del Lotto, Superenalotto e
Totocalcio e/o Slot machine, l’assicurazione è prestata con applicazione di uno scoperto a carico dell’Assicurato del
10% dell’importo del danno, con il minimo di Euro 500,00 per ogni sinistro.
4) ATTIVITÀ ESERCITATA IN CHIOSCO
Nel caso in cui l’attività sia esercitata in chiosco, l’assicurazione è prestata a condizione che gli Enti assicurati siano posti sottotetto ad un Fabbricato costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell’edilizia, pareti perimetrali e copertura costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno, con linea di gronda anche inferiore ai 4 metri di altezza.
5) COMMERCIO AMBULANTE
Qualora l’Assicurato eserciti anche l’attività di commercio ambulante su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (esclusi quelli all’ingrosso), si considerano in copertura:
• la rapina di Xxxxx e Xxxxxxxxxx relativi all’attività esercitata (riportata in polizza), fino alla concorrenza della somma garantita alla relativa partita, sia quando si trovino all’aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all’ interno dell’automezzo ivi parcheggiato utilizzato dall’Assicurato per effettuare tale attività;
• la perdita di Xxxxxx in conseguenza di rapina o scippo, commessi durante il periodo temporale corrispondente a quello intercorrente fra l’inizio e la fine del mercato e negli spazi dello stesso, sulla persona dell’Assicurato o Contraente o degli addetti all’attività di commercio ambulante.
La garanzia è inoltre estesa:
• al furto, anche con xxxxxxxxx, in seguito a infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i Valori, entro il limite previsto nel Glossario alla voce Contenuto - Valori;
• all’estorsione.
La presente garanzia non opera per i Beni elettronici ad impiego mobile.
La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con limite di indennizzo pari ad Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, scoperto 10% e minimo di Euro 500,00.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 2.14 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 c.c.;
b) darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire
– se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese – la procedura di ammortamento;
e) tenere a disposizione tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 2.15 – CHI VALUTA L’AMMONTARE DEL DANNO (ARBITRATO IRRITUALE)
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Le spese dei Periti sono a carico della Società.
Art. 2.16 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
II Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose
che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose non rubate o salvate, adopera a
giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 2.17 – L’ATTIVITÀ DEI PERITI (MANDATO DEI PERITI)
I Periti devono:
• indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura causa e modalità del sinistro;
• verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 2.13;
• verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 2.18;
• procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, laddove previste.
I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 2.18 – OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art. 2.19 – LA DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene ed il suo ammontare è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.
Art. 2.20 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 2.21 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando non ricorrano le esclusioni di cui all’Art. 2.8 punti c) e d).
Art. 2.22 – DIRITTO DI SURROGAZIONE
Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c. l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo
Art. 2.23 – TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 2.24 – RACCOLTE E COLLEZIONI
Qualora una raccolta o collezione venga distrutta, danneggiata o sottratta solo parzialmente, la Società indennizzerà
unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della
raccolta o collezione o delle singole parti.
Art. 2.25 – TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco delle cose assicurate l’assicurazione è operante, sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella nuova, per i dieci giorni successivi alla comunicazione. In base a quanto sopra e per l’efficacia della garanzia, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne avviso scritto alla Società prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di emissione e perfezionamento di appendice di trasloco, salvo le disposizioni per l’aggravamento di rischio.
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Guasti cagionati dai ladri | 2.2 punto 2. | Euro 2.000,00 oppure Euro 4.000,00 | |
Atti vandalici | 2.2 punto 3. | Euro 1.000,00 oppure Euro 3.000,00 | |
In occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa | 2.2 punto 6. | Euro 200,00 | |
Nelle minori ed esclusive dipendenze dell’attività assicurata | 2.2 punto 7. | 5% della somma assicurata furto | |
Merci presso terzi | 2.2 punto 8. | 5% della somma assicurata furto | |
Portavalori | 2.3 | La somma assicurata indicata in polizza | Scoperto del 20% del sinistro indennizzabile |
Mancato utile | 2.4 punto 1. | 20% della somma liquidabile per furto, rapina od estorsione | |
Ammortamento titoli | 2.4 punto 2. | 5% della somma assicurata per il furto | |
Sostituzione serrature | 2.4 punto 3. | Euro 500,00 | |
Spese sanitarie | 2.4 punto 4. | Euro 2.000,00 | |
Riparazione cose danneggiate | 2.4 punto 5. | 10% della somma assicurata per furto con il massimo di Euro 3.000,00 | |
Infedeltà dipendenti | 2.6 | Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 | |
Rimborso spese per migliorare i sistemi di prevenzione e protezione | 2.7 | Euro 1.500,00 | |
Valori in aumento | 2.8 | 20% della somma assicurata per Furto con il massimo di Euro 10.000,00 | |
Tabaccherie – distributori automatici | 2.13 punto 1) | Durante le ore di chiusura: 5% della somma assicurata furto con il massimo di Euro 500,00 | |
Farmacie | 2.13 punto 2) | Fustelle in cassaforte: Euro 30.000,00 | |
Ricevitorie e Slot machine | 2.13 punto 3) | Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 | |
Commercio ambulante | 2.13 punto 5) | Euro 10.000,00 | Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 |
SEZIONE 3 – ELETTRONICA
Che cosa posso assicurare
Art. 3.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate le apparecchiature elettroniche in uso dell’Assicurato. Per le cose assicurate è necessario indicare sulla scheda di polizza l’indirizzo di ubicazione.
La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi e, in tal caso, la polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi, proprietari o comproprietari.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 3.2 – RISCHI ELETTRONICA
La Società si obbliga ad indennizzare:
1) i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche in uso dell’Assicurato anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da qualunque guasto non espressamente escluso.
Sono escluse apparecchiature portatili, quelle relative a pannelli fotovoltaici e solari, apparecchiature elettroniche in
vendita, produzione e/o riparazione. Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia pari
ad Euro 150,00;
2) le spese supplementari per la continuazione dell’attività in caso di danno alle apparecchiature elettroniche indennizzabile a termini di polizza e costituite da:
a. le spese di utilizzazione di un’altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata;
b. le spese di personale per l’utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva;
c. le spese di trasporto dell’apparecchiatura elettronica.
Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo al momento in cui insorgono le maggiori spese assicurate e fino alla concorrenza della somma di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
3) le spese, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, necessariamente sostenute dall’Assicurato per la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi – riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri – e fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di polizza. Il pagamento sarà effettuato con detrazione di una franchigia pari ad Euro 150,00 ed entro il limite di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
4) le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico dei residuati del sinistro fino alla concorrenza della somma di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
5) i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge, e se l’Assicurato o il Contraente è una persona giuridica, dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori;
6) i danni materiali e diretti, indennizzabili a termini di polizza, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, con esclusione degli atti di terrorismo o di sabotaggio. Questi danni sono assicurati previa applicazione di una franchigia di Euro 150,00 ed entro il limite del 70% della somma assicurata alla presente Sezione.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
Art. 3.3 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione:
a) i danni di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
b) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
c) i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
d) i danni dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
e) i danni puramente estetici tali da non compromettere la funzionalità degli apparecchi elettronici assicurati;
f) i danni attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
g) le spese direttamente od indirettamente risalenti o derivanti da: errata programmazione, errata perforazione, errata iscrizione, errato inserimento, interruzione di corrente, cancellature conseguenti ad errori di ogni genere, perdita di dati memorizzati conseguenti ad errori di ogni genere, perdita di dati memorizzati causati dall’azione di campi magnetici o da inattività degli apparecchi;
h) i guasti conseguenti a guasti meccanici o elettrici, che non siano causati da un evento esterno;
i) i danni a tubi e valvole elettronici nonché a lampade adibite all’illuminazione dei locali ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
j) i danni per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di
k)
occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
l) i danni causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
m) i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
n) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware;
o) i danni da eventi previsti nella Sezione 1;
p) I danni e/o perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o derivanti da:
• virus informatici di qualsiasi tipo;
• uso non autorizzato delle apparecchiature e dei sistemi informatici;
• perdita di funzionalità operativa dati a software;
q) i danni a conduttori esterni alle cose assicurate;
r) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili.
Art. 3.4 - ESCLUSIONI DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAI CONTRATTI ASSISTENZA TECNICA
Ad integrazione di quanto previsto in precedenza, sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicurato.
Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
• controlli di funzionalità;
• manutenzione preventiva;
• eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
• aggiornamento tecnologico dell’impianto;
• danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell’impianto assicurato, verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all’impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 3.5 – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
L’assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l’efficacia del contratto che gli enti assicurati siano conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste dal costruttore.
Art. 3.6 – CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d’aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell’umidità e della temperatura ambientale, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall’impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l’intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
Art. 3.7 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 3.8 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 3.9 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 c.c.;
b) darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) tenere a disposizione tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 3.10 – CHI VALUTA L’AMMONTARE DEL DANNO (ARBITRATO IRRITUALE)
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Le spese dei Periti sono a carico della Società.
Art. 3.11 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
II Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 3.12 – L’ATTIVITÀ DEI PERITI (MANDATO DEI PERITI)
I Periti devono:
• indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura causa e modalità del sinistro;
• verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 3.9;
• verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 3.14;
• procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, laddove previste.
I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 3.13 – OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art. 3.14 – LA DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:
A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1. si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1) detratto l’importo come ad A) 2). B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 1), detratto l’importo stimato come a B) 2). Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione; b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure a questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 3), detratto l’importo stimato come a B) 4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio calcolato come a B) (stima B1 – B2 oppure B3 – B4 a seconda del caso).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.
Art. 3.15 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 3.16 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando non ricorrano le esclusioni di cui all’Art. 3.3 lettera a).
Art. 3.17 – DIRITTO DI SURROGAZIONE
Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c. l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo
Art. 3.18 – TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco delle cose assicurate l’assicurazione è operante, sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella nuova, per i dieci giorni successivi alla comunicazione. In base a quanto sopra e per l’efficacia della garanzia, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne avviso scritto alla Società prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di emissione e perfezionamento di appendice di trasloco, salvo le disposizioni per l’aggravamento di rischio.
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Danni materiali e diretti | 3.2 punto 1) | Euro 150,00 | |
Spese supplementari | 3.2 punto 2) | Euro 2.500,00 | Due giorni |
Supporti dati | 3.2 punto 3) | Euro 2.500,00 | Euro 150,00 |
Spese di demolizione e sgombero | 3.2 punto 4) | Euro 1.000,00 | |
Scioperi, sommosse, tumulti popolari | 3.2 punto 6) | 70% somma assicurata Elettronica | Euro 150,00 |
SEZIONE 4 – GUASTO MACCHINE
Che cosa posso assicurare
Art. 4.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate le macchine non considerate “apparecchiature elettroniche” in uso dell’Assicurato.
Le macchine assicurate sono indicate nell’elenco allegato alla polizza con indicazione della loro somma assicurata e della loro ubicazione.
La Società assicura anche le cose di proprietà di terzi e, in tal caso, la polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi, proprietari o comproprietari.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 4.2 – GUASTO MACCHINE CAUSATO DA FENOMENO ELETTRICO
La Società si obbliga ad indennizzare esclusivamente i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico alle cose assicurate, anche se di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto” cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
Art. 4.3 – DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:
a) da incendio, esplosione, azione del fulmine, da furto o tentativo di furto, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti; sono altresì esclusi i danni causati dall’opera di spegnimento e demolizione;
b) causati da difetti di cui il Contraente o l’Assicurato o il preposto all’esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato;
d) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore delle cose assicurate;
e) dovuti: all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
f) da deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettono la funzionalità delle cose assicurate;
g) a lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici nonché a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
h) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
i) verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d’aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo dei fabbricati per sovraccarico di neve, salvo che l’Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
j) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscano per conto od in connessione con organizzazioni la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto od ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio ed atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
k) verificatisi in occasione di esplosione, o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 4.4 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 4.5 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 4.6 – CONDIZIONI OPERANTI SULLE SINGOLE TIPOLOGIE ASSICURATE
Quando l’assicurazione sia riferita ad uno o più dei rischi o delle circostanze sotto indicati, le Condizioni sotto riportate sono da intendersi prevalenti rispetto a quanto previsto dalle altre norme che regolano l’Assicurazione in generale:
• DANNI AI MAGLI
Sono esclusi dalla garanzia i danni alla mazza battente ed alla chabotte (blocco incudine) dei magli.
• DANNI AI FRANTOI, FRANGIZOLLE E XXXXXX IN GENERE
Sono esclusi dalla garanzia i danni agli organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle e mulini in genere.
• DANNI ALLE MACCHINE PER PRODUZIONE DI CARTA E CARTONE
Sono esclusi dalla garanzia i danni alle tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone.
• DANNI AGLI SCARDASSI
Sono esclusi dalla garanzia i danni agli scardassi, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate. L’indennizzo in ogni caso terrà conto del degrado d’uso al momento del sinistro.
• DANNI AI FORNI
Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati dalle fuoriuscite di masse in fusione.
• DANNI ALLE TURBINE A GAS
In caso di danno alle palettature, l’indennizzo terrà conto del degrado d’uso al momento del sinistro.
• DANNI ALLE MACCHINE DA STAMPA IN QUADRO E CONTINUE DI TESSUTI
In caso di danno al tappeto di trascinamento del tessuto, l’indennizzo terrà conto del degrado d’uso al momento del sinistro.
• DANNI AI NASTRI TRASPORTATORI NON METALLICI
In caso di danno ai nastri trasportatori non metallici, l’indennizzo terrà conto del degrado d’uso al momento del sinistro.
• TRASFORMATORI ED ALTERNATORI
In caso di danno ai trasformatori e ad alternatori che siano in esercizio da oltre 12 anni, l’indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d’uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 40%.
• ELETTROPOMPE SOMMERSE
Il Contraente o l’Assicurato deve effettuare periodicamente i seguenti controlli, tenendo anche presenti le disposizioni fornite dalla ditta costruttrice:
a) livello d’acqua, allo scopo di evitare che la pompa lavori parzialmente od interamente a secco;
b) parte strumentale, allo scopo di evitare che la pompa lavori in condizioni diverse da quelle di targa;
c) contenuto di sabbia nell’acqua, che non deve superare quello prescritto dal costruttore.
• REVISIONE DI IMPIANTI DI TURBINE A VAPORE
Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l’Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all’accurata revisione di ogni turboalternatore a vapore (parti meccaniche ed elettriche), completamente aperto.
Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall’ultima revisione. Nel caso di turboalternatori a vapore, nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir eseguita prima che scada la garanzia.
Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all’anno, la revisione deve avvenire almeno ogni tre anni, quando le turbine sono protette da efficaci chiusure e drenaggi nelle condotte del vapore di alimentazione e di scarico contro le infiltrazioni di vapore ed acqua, durante i periodi di inattività.
Quanto sopra non solleva il Contraente o l’Assicurato dall’obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.
Il Contraente o l’Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.
L’inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell’Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d’esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l’impianto.
• REVISIONE DI IMPIANTI DI TURBINE IDRAULICHE CON POTENZA SUPERIORE A 375 KW
Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l’Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all’accurata revisione della turbina completamente aperta.
Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall’ultima revisione. Nel caso di turbine idrauliche nuove di fabbrica, la prima revisione deve venire eseguita prima che scada la garanzia.
Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all’anno, l’ispezione deve avvenire almeno ogni tre anni.
Quanto sopra non solleva il Contraente o l’Assicurato dall’obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.
Il Contraente o l’Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.
L’inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell’Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni dì esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l’impianto.
• REVISIONE DI MOTORI ELETTRICI TRIFASE CON POTENZA SUPERIORE A 750 KW IN ESECUZIONE BIPOLARE, OPPURE CON POTENZA SUPERIORE A 1.000 KW IN ESECUZIONE A 4 O PIÙ POLI
Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l’Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all’accurata revisione del motore, completamente aperto.
Le revisioni vanno fatte indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 8.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall’ultima revisione. Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.
Quanto sopra non solleva il Contraente o l’Assicurato dall’obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.
Il Contraente o l’Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a Sue spese, un proprio incaricato.
L’inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale dal diritto all’indennizzo.
La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell’Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d’esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l’impianto.
• REVISIONE DI MOTORI IN C.C. CON POTENZA SUPERIORE A 375 KW
Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l’Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all’accurata revisione del motore, completamente aperto.
Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, dopo un anno di funzionamento per i motori in c.c. in impianti di laminazione, in acciaierie, in cementifici, in mulini, e dopo due anni di funzionamento per i motori in c.c. in altri impianti, a partire dall’ultima revisione.
Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.
Quanto sopra non solleva il Contraente o l’Assicurato dall’obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.
Il Contraente o l’Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.
L’inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell’Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d’esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l’impianto.
• POSABINARI E SIMILI
La garanzia viene limitata ai danni materiali e diretti derivanti da sinistri causati dall’urto o deragliamento provocato da locomotive, locomotori, carri, carrelli e ruotabili in genere, nonché da ostacoli fissi e mobili presenti sulla rete ferroviaria delle XX.XX. e di altre Società private, nell’ambito del territorio nazionale.
In caso di sinistro il pagamento dell’indennizzo avverrà previa detrazione del 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza con il minimo di Euro 500,00.
• ESERCIZIO STAGIONALE
Il premio di polizza prevede uno sconto percentuale per esercizio stagionale limitato che il Contraente o l’Assicurato si riserva di modificare preventivamente a mezzo lettera raccomandata.
Nel rimanente periodo assicurato la garanzia è prestata unicamente per i danni derivanti da eventi naturali non esclusi dalle condizioni di polizza od avvenuti in occasione delle operazioni di manutenzione per la buona conservazione delle cose assicurate.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 4.7 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 c.c.;
b) darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) tenere a disposizione tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
e) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 4.8 – CHI VALUTA L’AMMONTARE DEL DANNO (ARBITRATO IRRITUALE)
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Le spese dei Periti sono a carico della Società.
Art. 4.9 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
II Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 4.10 – L’ATTIVITÀ DEI PERITI (MANDATO DEI PERITI)
I Periti devono:
a. indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura causa e modalità del sinistro;
b. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 4.7;
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 4.12;
d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, laddove previste.
I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 4.11 – OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art. 4.12 – LA DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:
A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1. si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite. L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come ad A) 1) detratto l’importo come ad A) 2). B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
3) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 1), detratto l’importo stimato come a B) 2). Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione; b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure a questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:
5) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
6) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come a B) 3), detratto l’importo stimato come a B) 4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio calcolato come a B) (stima B1 – B2 oppure B3 – B4 a seconda del caso).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.
Art. 4.13 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 4.14 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando non ricorrano le esclusioni di cui all’Art. 4.3 lettera c).
Art. 4.15 – DIRITTO DI SURROGAZIONE
Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c. l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo.
Art. 4.16 – TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco delle cose assicurate l’assicurazione è operante, sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella nuova, per i dieci giorni successivi alla comunicazione. In base a quanto sopra e per l’efficacia della garanzia, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne avviso scritto alla Società prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di emissione e perfezionamento di appendice di trasloco, salvo le disposizioni per l’aggravamento di rischio.
Art. 4.17 – FRANCHIGIA
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione di una franchigia pari al 5% del costo di rimpiazzo a nuovo della macchina o impianto danneggiato, con il minimo di Euro 260,00 ed il massimo di Euro 2.600,00. I motori elettrici al servizio di macchine o impianti sono considerati – ai fini dell’applicazione della franchigia – come singole macchine ed in caso di sinistro la franchigia per detti motori è fissata nel 10% del costo di rimpiazzo a nuovo del motore colpito da sinistro, fermi il limite minimo e massimo sopraindicati.
Se più macchine o impianti sono colpiti dallo stesso sinistro è dedotta solo la maggiore delle franchigie afferenti le singole cose.
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Trasformatori ed alternatori | 4.6 | Degrado del 5% per ogni anno o frazione dopo i primi 12 anni con il massimo del 40% | |
Posabinari e simili | 4.6 | Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 | |
Franchigia | 4.17 | Scoperto del 5%, aumento al 10% per i motori elettrici al servizio di macchine, con il minimo di Euro 260,00 ed il massimo di Euro 2.600,00 |
SEZIONE 5 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
Chi è assicurato
Art. 5.1 - ASSICURATO
I soggetti assicurati sono:
• l’Impresa assicurata indicata nella scheda di polizza nello svolgimento delle attività indicate;
• i Xxxxxx, Dirigenti e lavoratori parasubordinati nello svolgimento delle loro mansioni in occasione di lavoro o di servizio per conto dell’impresa assicurata sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 c.p.
Per quali controversie posso assicurarmi
Art. 5.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, nel limite del massimale indicato nella scheda di polizza, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza, nonché delle attività complementari, collaterali, accessorie, sussidiarie e secondarie se connesse con l’attività principale, il tutto svolto con il numero di addetti indicati nella scheda di polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che:
1) possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2) ricada sull’Assicurato anche per danni cagionati a terzi da subappaltatori mentre eseguono lavori per conto dell’Assicurato stesso. Questa garanzia è valida a condizione che la quota dei lavori ceduti non sia superiore al 50% del valore di ogni singola opera, ridotta al 30% se subappalto riferito ad attività di impresa edile.
L’assicurazione comprende inoltre i fatti derivanti:
a) dalla proprietà e conduzione dei fabbricati indicati in polizza e dei relativi impianti, in cui l’assicurato svolge l’attività dichiarata nonché quelle complementari e sussidiarie, ivi compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, mobilio, macchinario, attrezzatura e arredamento interni ed esterni, giardini, parchi ed alberi ad alto fusto.
Sono compresi i danni prodotti da spargimento di acqua, dovuti a rotture accidentali – escluse quelle dovute ad usura e/o corrosione – di tubazioni e condutture; per i danni da spargimento d’acqua il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di Euro 150,00 per ciascun sinistro;
b) da lavori di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ed impianti indicati in polizza in cui si svolge l’attività dichiarata e le attività complementari e sussidiarie, gestione e manutenzione dell’impianto di riscaldamento, effettuati in proprio o ceduti in appalto. In quest’ultimo caso la presente estensione vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale committente dei lavori stessi;
c) dalla proprietà di muri di cinta, tettoie, porte e cancelli anche automatici, strade private facenti parte dell’azienda, nonché di antenne ricetrasmittenti, pannelli solari e fotovoltaici;
d) dall’esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all’attività dichiarata in polizza e in essa specificamente indicati;
e) dalle operazioni di prelievo, consegna o rifornimento di merce, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
f) dall’impiego da parte degli addetti di biciclette, ciclofurgoncini e mezzi di trasporto a mano in occasione di lavoro o di servizio;
g) dalla partecipazione a fiere, esposizioni, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento o smontaggio di stands; limitatamente ai commercianti ambulanti, per l’allestimento e smontaggio di stands e tendoni, la garanzia è prestata limitatamente a danni a cose sino ad un massimo di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con una franchigia di Euro 300,00 per sinistro;
h) dall’uso autorizzato, nei locali dell’esercizio, di armi esclusivamente per difesa personale;
i) dalla proprietà o possesso di cani da guardia; questa garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di
Euro 300,00 per ogni sinistro;
j) dall’attività delle squadre antincendio composte da dipendenti dell’impresa ed esplicata nell’ambito dell’esercizio assicurato;
k) dall’esistenza di servizio di vigilanza con guardiani anche armati;
l) dai servizi sanitari aziendali, prestati in infermerie e posti di primo soccorso all’interno dell’esercizio, compresa la responsabilità personale degli addetti al servizio;
m) dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l’intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni;
n) dalla proprietà e dalla gestione, nell’ambito dell’azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall’esistenza di distributori di proprietà di terzi; nel caso di ingestione di cibi guasti o avariati i dipendenti sono considerati terzi;
o) dalla gestione della mensa aziendale e spacci, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi, restando però esclusa – qualora la gestione venga affidata a terzi – la responsabilità civile imputabile al gestore, con l’intesa che l’assicurazione vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti. Della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
p) dall’organizzazione di gite aziendali, con l’esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei mezzi di trasporto e quelli imputabili al vettore;
q) dall’organizzazione di corsi di istruzione ed addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nei luoghi riferiti all’esercizio;
r) di quanto previsto dall’Art. 2049 c.c. per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, compresi lavoratori parasubordinati, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 300,00 per ogni sinistro;
s) dall’organizzazione di visite all’impresa, di manifestazioni organizzate dall’impresa e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell’impresa stessa;
t) da Responsabilità Civile personale e diretta dei familiari coadiuvanti nello svolgimento delle loro mansioni.
L’assicurazione vale, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali), anche per i danni a:
u) dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in occasione di lavoro o di servizio;
v) coloro che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno durante la loro partecipazione all’attività cui si riferisce l’assicurazione a scopo di istruzione nell’ambito di regolari corsi di addestramento organizzati da Regioni o da altri Enti Pubblici;
w) subappaltatori ed i loro dipendenti, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’Art. 583 c.p. nonché i titolari e dipendenti di altre ditte che si trovino negli ambienti ove si esercita l’attività assicurata per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte a lavori formanti oggetto dell’attività assicurata;
x) titolari e dipendenti di altre ditte quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, partecipino a lavoro di carico e scarico oppure complementari all’attività assicurata;
y) ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi o legali ed in genere tutte le persone non soggette all’assicurazione obbligatoria appartenenti ad altre ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro dell’azienda assicurata, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile;
z) titolari e dipendenti di altre ditte che si trovino negli ambienti ove si esercita l’attività assicurata per eseguire lavori di manutenzione, riparazione e collaudo, purché non prendano parte a lavori formanti oggetto dell’attività assicurata.
L’assicurazione vale anche per:
aa) la responsabilità personale dei dipendenti dell’Assicurato – compresi Xxxxxx, Dirigenti e lavoratori parasubordinati per danni dagli stessi involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni in occasione di lavoro o di servizio per conto dell’impresa assicurata sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 c.p.
Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti ed i lavoratori parasubordinati dell’Assicurato;
bb) la responsabilità derivante all’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi causati dalle cose vendute, compresi i danni all’acquirente, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
Per lo smercio di prodotti alimentari o galenici la garanzia comprende anche quello di generi di produzione propria venduti nello stesso esercizio.
L’assicurazione vale per i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Tale copertura si intende operante se compatibile con la tipologia di attività assicurata (commercializzazione di prodotti).
Art. 5.3 – RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore anche di impianti non installati dall’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei lavori. L’assicurazione è prestata per le attività di cui all’Art. 1 della Legge 05.03.1990 n. 46 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, purché l’Assicurato sia in possesso
dell’abilitazione prevista dall’Art. 2 della Legge stessa e vale per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario o ad altri usi.
L’assicurazione non comprende i danni:
• agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
• da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
• da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati;
• da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
• da interruzione o sospensione di attività.
L’assicurazione è prestata per i lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione. In caso di cessazione del presente contratto di assicurazione senza continuità con la Società, il Contraente deve denunciare il sinistro alla Società entro un anno dalla data di cessazione del contratto, a pena di decadenza del diritto al risarcimento.
L’assicurazione è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% dell’importo del danno, con il minimo assoluto di Euro 300,00, col massimo risarcimento di Euro 150.000,00 limitatamente ai danni alle cose (per danni alle persone vedi massimali di polizza) per ogni sinistro e per anno assicurativo o minor periodo
Art. 5.4 - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA GENERICA (operante se richiamata nella scheda di polizza)
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, per danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i committenti) dalle cose installate, riparate o sottoposte a manutenzione, dopo l’ultimazione dei lavori.
L’assicurazione non comprende i danni:
• alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse o loro mancato uso;
• da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
• da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti sono destinati;
• da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
• da interruzione o sospensione di attività;
• conseguenti e/o derivanti da attività di installazione di impianti destinati ad edifici previsti dal D.M. 37/2008;
• conseguenti e/o derivanti da attività di autoriparazione previste dalla L. 122/1992;
• derivanti e/o conseguenti alla rovina di immobili rientranti nell’ambito di quanto previsto dall’Art. 1669 c.c.
L’assicurazione è prestata per i lavori eseguiti e danni verificatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione. In caso di cessazione del presente contratto di assicurazione senza continuità con la Società, il Contraente deve denunciare il sinistro alla Società entro un anno dalla data di cessazione del contratto, a pena di decadenza del diritto al risarcimento.
L’assicurazione è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% dell’importo del danno, con il minimo assoluto di Euro 300,00, col massimo risarcimento di Euro 150.000,00 limitatamente ai danni alle cose (per danni alle persone vedi massimali di polizza) per ogni sinistro e per anno assicurativo o minor periodo.
Art. 5.5 – RESPONSABILITA’ CIVILE POSTUMA VEICOLI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per lavori di riparazione, manutenzione o revisione di veicoli, per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’Assicurato, dovuti a fatti od omissioni per i quali l’Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed a condizione che il danno si manifesti entro sei mesi dalla data di riconsegna ai clienti, rilevabile da documentazione certa e comunque durante il periodo di validità dell’assicurazione. In caso di cessazione del presente contratto di assicurazione senza continuità con la Società, il Contraente deve denunciare il sinistro alla Società entro un anno dalla data di cessazione del contratto, a pena di decadenza del diritto al risarcimento.
L’assicurazione non comprende i danni:
• da mancato uso o disponibilità dei veicoli;
• alle parti oggetto di installazione, riparazione o manutenzione;
• i danni il cui risarcimento è previsto dalla Legge 990 del 31.12.69 e successive modifiche e/o integrazioni;
• da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
• da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento dell’impianto antifurto.
L’assicurazione è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% dell’importo del danno, con il minimo assoluto di Euro 300,00, col massimo risarcimento di Euro 100.000,00 limitatamente ai danni alle cose (per danni alle persone vedi massimali di polizza) per ogni sinistro e per anno assicurativo o minor periodo.
Art. 5.6 – RETROATTIVITA’ SU GARANZIA POSTUMA (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto agli Artt. 5.3, 5.4 e 5.5, le estensioni di garanzia postuma operano per i sinistri verificatisi durante l’efficacia dell’assicurazione e denunciati alla Società nei termini previsti dai corrispondenti articoli, anche se i lavori stessi siano stati effettuati in data antecedente alla decorrenza della presente assicurazione, con il massimo di 2 anni prima di tale decorrenza.
Art. 5.7 – ESTENSIONI VARIE RCT (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Sono compresi anche i danni: 1a. alle cose di terzi:
a) sollevate per esigenze di carico e/o scarico, sempreché i danni in questione siano la conseguenza della caduta delle cose sollevate;
b) movimentate, trasportate o rimorchiate nell’ambito della sede aziendale del Contraente e/o presso terzi: sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso delle cose danneggiate.
1b. ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose che si trovano sui mezzi danneggiati.
Sono comunque esclusi i casi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209.
Queste garanzie sono prestate con una franchigia di Euro 500,00 per sinistro e con un massimo risarcimento di Euro 10.000,00 per sinistro e di Euro 30.000,00 per anno assicurativo.
2. diretti e materiali subiti dai veicoli di terzi o dei dipendenti stazionanti nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività assicurata; questa garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 150,00 per ogni veicolo danneggiato;
3. diretti e materiali a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, durante i lavori presso terzi; questa garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo pari al 50% del massimale di polizza con il limite di Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00 per ogni sinistro;
4. alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori presso terzi che, per volume e peso, non possono essere rimosse; questa garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 150,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni a cose, con il massimo di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo;
5. cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile; questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00, nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di Euro 200.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo;
6. cagionati a terzi da lavoratori occasionali in conseguenza della loro partecipazione all’attività assicurata, purché in regola con le norme di Legge e rientranti nel numero degli addetti complessivamente previsto in polizza;
7. cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, da parte dei prestatori di lavoro temporaneo, purché in regola con le norme di Xxxxx e rientranti nel numero degli addetti complessivamente previsto in polizza;
la garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli stessi nello svolgimento delle loro mansioni.
Agli effetti della presente garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti nonché i prestatori di lavoro temporaneo dell’Assicurato sempreché dall’evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime così come definite dal Codice Penale;
8. sofferti dai clienti dell’Assicurato se esiste servizio di guardaroba con relativo rilascio di contromarca, in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell’Azienda e consegnate dall’Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell’Art. 1784 c.c., ferma l’esclusione per i danni alle cose non consegnate. La garanzia è prestata sino alla concorrenza massima di Euro 500,00 per ogni danneggiato con il massimo di Euro 2.600,00 per più danneggiati e per anno assicurativo.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell’importo di Euro 150,00 per ogni danneggiato. L’assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute;
9. da responsabilità civile derivante al responsabile della sicurezza (R.S.P.P.) ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche;
10. da responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del Decreto Legge 196/2003 e successive modifiche per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento dei dati personali di terzi, con esclusione delle multe e delle ammende inflitte direttamente all’Assicurato. L’assicurazione si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo di Euro 50.000,00;
11. a cose che l’Assicurato ha in consegna o custodia nei locali dell’attività indicata in polizza. L’assicurazione si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 250,00 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo di Euro 100.000,00. Restano esclusi i danni da incendio e furto e i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori e non è operante per gli oggetti preziosi, denaro, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute.
5.8 - GARANZIA LIMITATA ALLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati indicati in polizza, comprese: le dipendenze, gli spazi adibiti a giardino compresi i parchi e alberi anche di alto fusto, le recinzioni e gli impianti a servizio dei fabbricati stessi.
Pertanto l’operatività della presente Sezione è limitata ai rischi previsti dall’Art. 5.2 alla lettera a) per la sola proprietà.
Qualora la presente garanzia debba essere applicata per fabbricati locati a terzi l’assicurazione vale per il Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario dell’immobile.
Inoltre la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall’Art. 1916 c.c., nei confronti del locatario sempre che il Contraente/Assicurato stesso non eserciti egli stesso tale azione nei confronti del medesimo.
Art. 5.9 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) da furto ed a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
b) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore nonché da impiego di aeromobili;
c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
d) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo quanto previsto all’Art. 5.7;
e) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, salvo quanto previsto all’Art. 5.7;
g) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; si intende invece compreso l’inquinamento accidentale con il massimo di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
h) conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua;
i) conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
j) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato (salvo i lavoratori parasubordinati) e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività;
k) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata;
l) alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
m) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto agli Art. 5.3 - 5.4 e 5.5 nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi salvo quanto previsto alla Sezione “Responsabilità Civile Prodotti”; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico;
n) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all’Art. 5.7;
p) derivanti all’Assicurato - escluso l’R.S.P.P. - ai sensi dell’applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche;
q) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 c.c.;
r) derivanti da detenzione di merci da parte dell’Assicurato, non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’attività esercitata ed assicurata;
s) causati da cose vendute o consegnate negli esercizi per la vendita all’ingrosso;
t) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
u) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
v) causati con dolo del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
z) da detenzione od impiego di esplosivi;
aa) derivanti da detenzione di merci da parte dell’Assicurato, non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’attività assicurata;
bb) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
cc) derivanti da emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
dd) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, maturati o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
ee) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware;
ff) derivanti da responsabilità dell’assicurato nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o
regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Società;
gg) derivanti dalle RC professionali specifiche.
Art. 5.10 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.:
a) il Contraente/l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando il Contraente/l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all’attività cui si riferisce l’assicurazione, salvo quanto previsto dall’Art. 5.2.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 5.11 – LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei.
Art. 5.12 – TOLLERANZA VARIAZIONE ADDETTI
La Società rinuncerà all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’Art. 1898 c.c. a condizione che il numero degli addetti risulti superiore di due sole unità rispetto a quanto dichiarato in polizza.
Art. 5.13 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 5.14 – CONDIZIONI OPERANTI SULLE SINGOLE TIPOLOGIE ASSICURATE
Quando l’assicurazione sia riferita ad uno o più dei rischi o delle circostanze sotto indicati, le Condizioni sotto riportate sono da intendersi prevalenti rispetto a quanto previsto dalle altre norme che regolano l’Assicurazione in generale:
I. XXXXXXXXXX, STIRERIE e TINTORIE
Ad integrazione di quanto previsto all’Art. 5.2, limitatamente alle attività di Lavanderia, Stireria e/o Tintoria, la garanzia comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con l’applicazione di una franchigia di Euro 150,00 per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Non sono compresi i danni a capi in pelle, similpelle, pelliccia naturale o artificiale (ecologica) e tappeti.
II. PARRUCCHIERI e ISTITUTI DI TRATTAMENTI ESTETICI
Ad integrazione di quanto previsto all’Art. 5.2, l’assicurazione, limitatamente alle attività di istituto di trattamenti estetici – parrucchiere per uomo o donna, comprende anche:
a) i danni cagionati in occasione di servizi professionali prestati a domicilio dei clienti;
b) i danni corporali derivanti dall’applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico. La garanzia è valida in quanto l’applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell’assicurazione e il danno si sia manifestato entro 60 giorni dall’applicazione o dal trattamento e comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Xxxxxx intendersi esclusi i danni da difetto originario dei prodotti cosmetici applicati. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo;
c) i danni a capi di vestiario indossati dai clienti, derivanti dall’applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodotti permanenti, previa detrazione di Euro 150,00 e col massimo risarcimento di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all’impresa, dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.
III. AUTOFFICINE, ELETTRAUTO, CARROZZERIE e GOMMISTI
Ad integrazione di quanto previsto all’Art. 5.2, limitatamente alle attività di Autofficine, Elettrauto, Carrozzeria e Gommista, la garanzia comprende i danni agli autoveicoli che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, purché non siano diretta conseguenza di lavorazione.
Questa garanzia è prestata esclusivamente nell’ambito dei locali dell’esercizio assicurato indicato in polizza, con esclusione dei danni da furto e da incendio e con l’applicazione di una franchigia di Euro 300,00 per sinistro e con il massimo risarcimento di Euro 10.000,00 per sinistro ed Euro 30.000,00 per anno assicurativo.
IV. STAZIONI DI SERVIZIO PER RIFORNIMENTO CARBURANTE
Ad integrazione di quanto previsto all’Art. 5.2, l’assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o in custodia ovvero sotto rifornimento, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l’attività cui si riferisce l’assicurazione e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione, di manutenzione meccanica o lavaggio.
L’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 300,00 per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
V. IMPRESE EDILI Esclusioni
Ad integrazione di quanto previsto dal Glossario nella Definizione di Attività di Impresa Edile, sono esclusi i lavori: sotto il livello dell’acqua, che prevedono la detenzione o l’uso di esplosivi, su strade aperte al traffico, che riguardano gallerie, dighe e/o viadotti, ferroviari o filoviari, riferiti a funicolari o filovie e seggiovie, aeroportuali, di bonifica, riferiti ad acquedotti, impianti idroelettrici, gasdotti, fognature, elettrodotti, centrali elettriche e/o stazioni di trasformazione, marittimi, lagunari, lacuali e fluviali, di palificazione (pali e diaframmi per fondazione, opere di sostegno e simili) ed in genere quelli non previsti nella Definizione di Impresa Edile nel Glossario.
L’assicurazione R.C.T., salvo sia diversamente richiamato e/o specificamente previsto in polizza, non comprende inoltre i danni:
a. da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
b. da impiego di aeromobili;
c. da impiego di veicoli a motore, natanti, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
d. alle colture e alle opere sulle quali si eseguono i lavori e alle opere in costruzione;
e. alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
f. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
g. ai mezzi di trasporto e agli animali sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di tali operazioni, nonché alle cose su di essi trasportate o già caricate;
h. alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
b. a cose di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783 – 1784 – 1785 bis – 1786 c.c.;
c. a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
d. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
e. provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell’Assicurato della cui opera lo stesso si avvalga;
f. cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
x. xxxxxxxxx da opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;
h. cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l’esecuzione dei lavori;
i. cagionati da proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l’attività assicurata;
j. cagionati da responsabilità derivanti all’Assicurato ai sensi dell’applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
x. conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
l. conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
a) conseguenti alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
b) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware.
Nei casi di cui alle lettere j) e k) si tiene conto, per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico.
Franchigia frontale
Xxxxx ed invariati i casi in cui siano previste in polizza franchigie superiori, negli altri casi il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell’importo, per singolo sinistro, di Euro 500,00 (franchigia).
Resta inteso che tale franchigia riguarda esclusivamente la garanzia responsabilità civile prevista dalla presente condizione riferita all’attività di Impresa Edile.
Danni a condutture ed impianti sotterranei
La copertura comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. L’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Danni da cedimento o franamento del terreno
La copertura comprende i danni dovuti a franamento o cedimento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
Per i danni a fabbricati, l’assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Per i danni ad altre cose in genere, viene prevista una franchigia di Euro 250,00 per singolo sinistro.
Danni da furto
La copertura comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di macchinari, impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato. L’assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
VI. FARMACIE (estensione alla responsabilità civile professionale) Oggetto dell’assicurazione
Ad integrazione di quanto previsto all’Art. 5.2 ed a parziale deroga di quanto indicato all’Art. 5.9 – punto gg), la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza di Farmacia.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso dei suoi dipendenti.
L’assicurazione opera solo ed esclusivamente se l’Assicurato (e/o il suo dipendente e/o la persona della quale debba rispondere) al momento del comportamento colposo sia regolarmente abilitato all’esercizio della professione dichiarata in polizza ed iscritto al relativo albo istituito ai sensi di legge;
inoltre l’operatività della polizza è subordinata al fatto che l’Assicurato (e/o il suo dipendente e/o la persona della quale debba rispondere) non sia sospeso, al momento del comportamento colposo e per qualunque causa, dall’esercizio della professione.
L’assicurazione si intende operante anche per i danni derivanti da:
1. interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche quando la prestazione professionale dell’assicurato non rientri nell’ambito dell’attività dichiarata in polizza (esclusi interventi chirurgici per quelle professioni per cui non è previsto l’esercizio della chirurgia), purché si tratti di azione compiuta in stato di necessità;
2. I danni derivanti dall’uso di apparecchiature in genere anche elettriche, purché correlate all’attività esercitata, escluso il laser.
Inizio e termine della garanzia
Ad integrazione e/o parziale deroga delle Norme che regolano l’assicurazione in generale nonché delle Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile – Sezione 5 (RCT) e limitatamente a quanto previsto dalla presente condizione, l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dalla data di effetto della polizza.
L’assicurato dichiara, ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun fatto e/o circostanza che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile.
Limiti di risarcimento
La presente copertura è prestata fino a concorrenza del 15% del massimale indicato in polizza, con il massimo di Euro 300.000,00, per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’assicurato nello stesso periodo.
Rischi esclusi
Specificamente per quanto previsto nella presente condizione, l’assicurazione r.c.t. non comprende i danni: a) da attività di sperimentazione clinica;
b) da attività di ricerca;
c) da analisi chimiche nel settore merceologico ed ambientale;
d) derivanti da fatti e/o circostanze noti all’assicurato al momento della stipula della polizza; n) derivanti dalla pratica della fecondazione artificiale e della procreazione assistita;
o) conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di referti, prenotazioni o ricette mediche; p) da furto, rapina o incendio;
q) derivanti e/o conseguenti a prenotazioni di visite ed esami specialistici in regime di Servizio Sanitario Nazionale da effettuare presso le Strutture Pubbliche e convenzionate;
r) uso di apparecchiature laser e/o per le quali è richiesta abilitazione non prevista dalla professione di Farmacista. L’assicurazione r.c.t./r.c.o. non opera inoltre se al momento del compimento del comportamento che ha originato il sinistro l’assicurato non era iscritto al relativo albo professionale o, per quanto riguarda l’area paramedica e tecnica, al relativo collegio, ruolo, registro e simili o non era in possesso di valido diploma, certificato o documento equivalente abilitante all’esercizio dell’attività professionale dichiarata in polizza ai sensi della normativa vigente o era comunque sospeso dall’esercizio della professione.
Coesistenza di altre assicurazioni
Qualora esista altra polizza di responsabilità civile stipulata dal Contraente o da altri soggetti che presenti la medesima copertura, che assicura il Contraente / Assicurato nonché il personale sia dipendente che libero professionista, la presente assicurazione agirà in eccesso ai massimali garantiti dalla/e polizza/e sopra indicata/e e comunque fino alla concorrenza del massimale del presente contratto nei limiti previsti al precedente punto “Limiti di risarcimento”.
Diritto di surrogazione
Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c. l’assicurato si obbliga, a richiesta della società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo.
Vincolo di solidarietà
in caso di responsabilità solidale dell’assicurato con altri soggetti, la società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell’assicurato stesso, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che dovesse ricadere sull’assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.
Franchigia frontale
Xxxxx ed invariati i casi in cui siano previste in polizza franchigie superiori, negli altri casi il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell’importo, per singolo sinistro, di Euro 1.000,00 (franchigia).
Resta inteso che tale franchigia riguarda esclusivamente la garanzia responsabilità civile professionale prevista dalla presente Condizione.
Definizione di “Sinistro”
Ad integrazione della Definizione di “Sinistro” prevista nel Glossario, limitatamente a quanto previsto dalla presente condizione, per sinistro si intende:
la richiesta di risarcimento relativa all’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione pervenuta durante la vigenza della polizza.
VII. ESERCIZIO CON VENDITA ALL’INGROSSO E PER CORRISPONDENZA
Se l’attività prevede la vendita all’ingrosso o per corrispondenza, la copertura non comprende il rischio di cui alla garanzia “Rischio dello Smercio”.
Art. 5.15 – CALCOLO DEL PREMIO
Relativamente alle garanzie previste dalla presente Sezione, il Premio è convenuto sulla dichiarazione del Contraente che il numero degli Addetti che prestano l’attività per l’azienda assicurata è quello indicato nella Scheda di polizza. Nel numero degli Addetti sono compresi, ad ogni effetto, i titolari, i soci, i loro familiari coadiuvanti, tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvalga per l’esercizio dell’Attività dichiarata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Non rientrano pertanto nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti (Art. 2222 c.c.). Qualora detto numero sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso alla Società che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni e il Premio.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 5.16 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.
Se l’Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione, o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
Art. 5.17 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Proprietà e conduzione fabbricati | 5.2 punto a) | Euro 150,00 per danni da spargimento d’acqua | |
Fiere, esposizioni, mostre, mercati | 5.2 punto g) | Euro 10.000,00 per danni a cose | Euro 300,00 |
Proprietà o possesso di cani da guardia | 5.2 punto i) | Euro 300,00 | |
Guida autovetture | 5.2 punto r) | Euro 300,00 |
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Postuma da installazione | 5.3 | Euro 150.000,00 per danni a cose Il massimale di polizza per danni alle persone | Scoperto 10% con il minimo di Euro 300,00 |
Postuma generica | 5.4 | Euro 150.000,00 per danni a cose Il massimale di polizza per danni alle persone | Scoperto 10% con il minimo di Euro 300,00 |
Postuma veicoli | 5.5 | Euro 100.000,00 per danni a cose Il massimale di polizza per danni alle persone | Scoperto 10% con il minimo di Euro 300,00 |
Carico e scarico Cose di terzi movimentate, trasportate o rimorchiate | 5.7 punto 1a. | Euro 10.000,00 per sinistro Euro 30.000,00 per anno assicurativo | Euro 500,00 |
Mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta | 5.7 punto 1b. | ||
Veicoli di terzi o dei dipendenti | 5.7 punto 2. | Euro 150,00 | |
Da incendio durante i lavori presso terzi | 5.7 punto 3. | 50% del massimale con il limite di Euro 1.000.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di Euro 150,00 |
A cose nell’ambito di esecuzione dei lavori | 5.7 punto 4. | Euro 100.00,00 | Euro 150,00 |
Da interruzioni di attività | 5.7 punto 5. | Euro 200.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di Euro 500,00 |
Cose consegnate in guardaroba | 5.7 punto 8. | Euro 500,00 per ogni danneggiato e di Euro 2.600,00 per più danneggiati | Euro 150,00 |
Errato trattamento dei dati | 5.7 punto 10. | Euro 50.000,00 | Scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 |
Cose in consegna e custodia | 5.7 punto 11. | Euro 100.000,00 | Scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 |
Lavanderie, tintorie, stirerie - danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori | 5.14 punto I. | Euro 2.000,00 | Euro 150,00 |
Parrucchieri ed istituti di trattamenti estetici – danni corporali | 5.14 punto II. | Euro 250.000,00 | |
Parrucchieri ed istituti di trattamenti estetici – danni a capi di vestiario | 5.14 punto II. | Euro 1.000,00 | Euro 150,00 |
Autofficine, elettrauto, carrozzerie e gommisti | 5.14 punto III. | Euro 10.000,00 per sinistro Euro 30.000,00 per anno assicurativo | Euro 300,00 |
Stazioni di servizio per rifornimento carburante | 5.14 punto IV. | Euro 1.000,00 | Euro 300,00 |
Imprese edili | 5.14 punto V. | Euro 500,00 | |
Imprese edili – danni a condutture ed impianti sotterranei | 5.14 punto V. | Euro 50.000,00 | Euro 500,00 |
Imprese edili – danni da cedimento o franamento del terreno | 5.14 punto V. | Euro 50.000,00 per danni a fabbricati | Scoperto 10% con minimo Euro 1.500,00 per danni a fabbricati; Euro 250,00 per danni ad altre cose |
Imprese edili – danni da furto | 5.14 punto V. | Euro 50.000,00 | Scoperto 10% con minimo Euro 250,00 |
Farmacie | 5.14 punto VI. | 15% del massimale assicurato con il massimo di Euro 300.000,00 | Euro 1.000,00 |
SEZIONE 6 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)
Chi è assicurato
Art. 6.1 - ASSICURATO
Il soggetto assicurato è l’impresa indicata nella scheda di polizza.
Per quali controversie posso assicurarmi
Art. 6.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000
n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio.
La garanzia vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Per le imprese artigiane limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Non costituisce motivo di decadenza l’inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell’INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all’infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale per l’assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l’assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).
Art. 6.3 – MALATTIE PROFESSIONALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
L'assicurazione è estesa, al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.
La copertura è prestata fino a concorrenza di 1/2 del massimale indicato in polizza e rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3. per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato».
Art. 6.4 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) da detenzione od impiego di esplosivi;
b) derivanti da detenzione di merci da parte dell’Assicurato, non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’attività assicurata;
c) derivanti da asbesto o da qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
d) derivanti da emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
e) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, maturati o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
f) per le Attività di Impresa Edile, sono esclusi i lavori: sotto il livello dell’acqua, che prevedono la detenzione o l’uso di esplosivi, su strade aperte al traffico, che riguardano gallerie, dighe e/o viadotti, ferroviari o filoviari, riferiti a funicolari o filovie e seggiovie, aeroportuali, di bonifica, riferiti ad acquedotti, impianti idroelettrici, gasdotti, fognature, elettrodotti, centrali elettriche e/o stazioni di trasformazione, marittimi, lagunari, lacuali e fluviali, di palificazione (pali e diaframmi per fondazione, opere di sostegno e simili) ed in genere quelli non previsti nella Definizione di Impresa Edile nel Glossario.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 6.5 – LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
Art. 6.6 – TOLLERANZA VARIAZIONE ADDETTI
La Società rinuncerà all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’Art. 1898 c.c. a condizione che il numero degli addetti risulti superiore di due sole unità rispetto a quanto dichiarato in polizza.
Art. 6.7 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi che presentino la medesima copertura, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 6.8 CALCOLO DEL PREMIO
Relativamente alle garanzie previste dalla presente Sezione, il premio è convenuto sulla dichiarazione del Contraente che il numero degli addetti che prestano l’attività per l’azienda assicurata è quello indicato nella Scheda di polizza. Nel numero degli addetti sono compresi, ad ogni effetto, i titolari, i soci, i loro familiari coadiuvanti, tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvalga per l’esercizio dell’Attività dichiarata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Non rientrano pertanto nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti (Art. 2222 c.c.). Qualora detto numero sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso alla Società che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni e il Premio.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 6.9 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.
Se l’Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione, o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
Art. 6.10 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
SEZIONE 7 – RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (RCP)
Chi è assicurato
Art. 7.1 - ASSICURATO
Il soggetto assicurato è l’impresa indicata nella scheda di polizza.
Per quali controversie posso assicurarmi
Art. 7.2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza – per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione comprende altresì i danni derivanti da:
• interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
• errate, omesse o carenti istruzioni d’uso;
la garanzia è prestata nell’ambito del massimale di polizza, fino al massimo del 10% del massimale stesso.
Art. 7.3 – LIMITI DI INDENNIZZO
Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:
• per sinistro;
• per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o – per le polizze di durata inferiore all’anno;
• per più sinistri avvenuti nell’intero periodo di assicurazione;
• per “sinistro in serie”, intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in più anni. In tal caso si conviene che la data della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del contratto.
Art. 7.4 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).
Art. 7.5 – SCOPERTO OBBLIGATORIO
Rimane a carico dell’Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 2.500,00.
Art. 7.6 – ESCLUSIONI E PRECISAZIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) da detenzione od impiego di esplosivi;
b) derivanti da detenzione di merci da parte dell’Assicurato, non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’attività assicurata;
c) derivanti da asbesto o da qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
d) derivanti da emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
e) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, maturati o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
Sono esclusi dall’indennizzo:
f) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l’importo pari al suo controvalore;
g) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
h) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
i) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;
j) i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages);
k) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa originati, congiunti a inquinamento dell’atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o culture, interruzioni o derivazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e in genere di quanto trovantisi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
l) i danni derivati da prodotti aventi destinazione specifica nel settore aereonautico e impiegati quali componenti di aeromobili;
m) i danni che i prodotti, quali componenti inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 7.7 – LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per i prodotti per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi USA e CANADA e MESSICO), e per i danni ovunque verificatisi.
Per i danni verificatisi in USA, CANADA e MESSICO, noti o non noti all’Assicurato (c.d. “esportazione occulta”) lo scoperto è quello specificatamente indicato nella scheda di polizza.
Art. 7.8 – LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 7.9 – CALCOLO DEL PREMIO
Relativamente alle garanzie previste dalla presente Sezione, il premio è convenuto sulla dichiarazione del Contraente che il numero degli addetti che prestano l’attività per l’azienda assicurata è quello indicato nella Scheda di polizza. Nel numero degli addetti sono compresi, ad ogni effetto, i titolari, i soci, i loro familiari coadiuvanti, tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvalga per l’esercizio dell’Attività dichiarata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Non rientrano pertanto nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti (Art. 2222 c.c.). Qualora detto numero sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione suddetta, il Contraente deve darne immediato avviso alla Società che provvederà alla sostituzione del contratto adeguando le condizioni e il Premio.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 7.10 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.
Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.
Se l’Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione, o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
Art. 7.11 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Tabella Riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
RC Prodotti | 7.5 | Scoperto del 10% con minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 2.500,00 |
SEZIONE 8 – TUTELA LEGALE
Art. 8.1 - PREMESSA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx, Numero Verde 000.00.00.00, e-mail xxxxxxxx@xxx.xx, in seguito denominata DAS.
Chi è assicurato
Art. 8.2 - ASSICURATI
Le garanzie operano a favore del Contraente e delle seguenti persone:
• per le ditte individuali e le imprese familiari: il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari del titolare che collaborano nell’attività, stagisti e praticanti;
• per le società di persone: i soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari che collaborano nell’attività, stagisti e praticanti;
• per le società di capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro; stagisti e praticanti.
Per quali controversie posso assicurarmi
Art. 8.3 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale pattuito e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un Sinistro rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
• per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
• per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
• di Giustizia;
• di Soccombenza liquidate a favore di controparte, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
• conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• attinenti l’esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi;
• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli organismi pubblici;
• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso d’arresto, minaccia d’arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura, sempre nei limiti del massimale pattuito indicato in polizza:
• le spese per l’assistenza di un interprete;
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
• l’anticipo della cauzione, disposta dell’autorità competente. L’importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
Art. 8.4 - FORMA DI GARANZIA BASE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati nell’ambito dell’attività di impresa dichiarata in polizza, qualora:
a) siano sottoposti a procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 8.8 - Esclusioni;
b) siano sottoposti a procedimento penale per Delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 8.8 - Esclusioni;
c) debbano presentare opposizione davanti l’autorità competente contro una sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione
relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad Euro 1.000,00.
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
• D. Lgs. n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento UE 2016/79 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, GDPR), in materia di trattamento e protezione dei dati personali, successive integrazioni e modificazioni;
• D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
• D. Lgs. n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
• D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente);
• D. Lgs. n. 231/2001 in tema di “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini l’Assicurato/Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato/Contraente. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di Euro 2.500,00 per sinistro, già compreso nel massimale indicato in polizza.
Art. 8.5 - FORMA DI GARANZIA PLUS (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A integrazione delle garanzie previste dalla forma di garanzia Base, la garanzia opera inoltre qualora:
a) l’Assicurato debba sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti a persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
b) l’Assicurato debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 c.c..
c) il Contraente, nell’ambito dell’attività dichiarata in polizza, debba sostenere vertenze di Diritto Civile, il cui valore in lite sia superiore ad Euro 500,00 relative a:
• controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
• controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro e inoltre con agenti e rappresentanti;
• controversie riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l’attività, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali.
Art. 8.6 - VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI 2 CASI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
In estensione a quanto previsto dalla forma di garanzia Plus, la garanzia viene prestata per le vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo.
La garanzia vale per le spese legali relative all’intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. Limitatamente ad una sola denuncia per ciascun anno assicurativo, delle due indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.
Art. 8.7 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
A integrazione delle garanzie sottoscritte, DAS offre un servizio di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in copertura, tramite numero verde 000.00.00.00. L’Assicurato potrà telefonare in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) e ottenere consulenza legale per:
• affrontare in modo corretto una controversia legale in copertura;
• impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
• ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
Art. 8.8 - ESCLUSIONI
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui l’Assicurato non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
La garanzia è esclusa per:
a) danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
c) materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nelle singole garanzie;
d) vertenze di natura contrattuale relative a o forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente, salvo che sia stata sottoscritta l’apposita Estensione Opzionale e pagato il relativo sovrappremio, nei limiti di quanto indicato;
e) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni e aerei;
f) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività indicati in polizza;
g) operazioni di acquisto, di trasformazione e costruzione di beni immobili;
h) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
i) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
j) controversie relative a rapporti fra socie e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto, cessione o affitto di azienda;
k) controversie nei confronti della Società.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 8.9 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• per le vertenze relative a danni extracontrattuali ed i procedimenti penali: in tutti gli Stati d’Europa;
• per le vertenze di natura contrattuale: nei paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera;
• per l’opposizione a sanzioni amministrative, le vertenze contrattuali con i clienti e il servizio di consulenza legale telefonica: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Art. 8.10 - INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, se si tratta di controversie di natura contrattuale;
• dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, negli altri casi.
Se la polizza è emessa in sostituzione di analogo contratto di assicurazione precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione della nuova polizza.
La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale).
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione dell’assicurazione, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
• vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 8.11 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE
Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS al numero verde 000.00.00.00. DAS raccoglierà la denuncia, indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del Sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Sinistro.
L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare a DAS un legale – residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per Sinistro e per anno.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.
Art. 8.12 - GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS (ai sensi dell’Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.
In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Art. 8.11 - Denuncia del sinistro e scelta del legale.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 8.13 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO – ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 8.14 - RECUPERO SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
SEZIONE 9 – ASSISTENZA
Art. 9.1 - PREMESSA
Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestate dalla Società tramite la struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – P.zza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.
Di quali servizi posso usufruire in caso di imprevisti
Art. 9.2 - INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI URGENTI
(Prestazione fornita con un massimo di 3 volte per Assicurato e per anno assicurativo)
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in seguito a:
• otturazione, rottura o guasto delle tubature fisse o mobili dell’impianto idraulico o igienico sanitario che provochino un allagamento, infiltrazione o mancanza di erogazione d’acqua all’esercizio;
• mancanza totale di riscaldamento nell’esercizio, provocato da rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure da ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento;
la prestazione non è fornita quando il sinistro è dovuto a guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.
• allagamento dell’esercizio, provocato da un guasto delle valvole delle tubazioni dell’impianto di riscaldamento.
La Struttura Organizzativa invierà l’artigiano per risolvere il problema, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, tenendo a proprio carico le spese inerenti l’intervento, con un limite massimo di Euro 260,00 per evento.
Qualora la Struttura Organizzativa, per cause indipendenti dalla propria volontà, non potesse erogare la prestazione in tempi utili provvederà a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute per l’uscita dell’artigiano fino alla concorrenza di Euro 260,00 per evento, a fronte di presentazione di regolare fattura.
In ogni caso il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell’Assicurato.
Art. 9.3 - INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI URGENTI
(Prestazione fornita con un massimo di 3 volte per Assicurato e per anno assicurativo)
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista in seguito a:
• mancanza di corrente elettrica, guasti o corto circuiti che provochino mancanza di luce nell’esercizio;
• guasto, o scasso dell’impianto di allarme.
La Struttura Organizzativa invierà l’artigiano per risolvere il problema, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, tenendo a proprio carico le spese inerenti l’intervento, con un limite massimo di Euro 260,00 per evento.
Qualora la Struttura Organizzativa, per cause indipendenti dalla propria volontà, non potesse erogare la prestazione in tempi utili, provvederà a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute per l’uscita dell’artigiano fino alla concorrenza di Euro 260,00 per evento, a fronte di presentazione di regolare fattura.
In ogni caso il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell’Assicurato.
Art. 9.4 - INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI URGENTI
(Prestazione fornita con un massimo di 3 volte per Assicurato e per anno assicurativo)
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro in seguito a:
• furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell’esercizio;
• smarrimento delle chiavi;
• scippo delle chiavi regolarmente denunciato alle Autorità;
• rottura delle chiavi o guasto alla serratura che impediscano l’ingresso nell’esercizio;
la Struttura Organizzativa invierà l’artigiano per risolvere il problema, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, tenendo a proprio carico le spese inerenti l’intervento, con un limite massimo di Euro 260,00 per evento.
Qualora la Struttura Organizzativa, per cause indipendenti dalla propria volontà, non potesse erogare la prestazione in tempi utili, provvederà a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute per l’uscita dell’artigiano fino alla concorrenza di Euro 260,00 per evento, a fronte di presentazione di regolare fattura.
In ogni caso il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell’Assicurato.
Art. 9.5 - INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI URGENTI
(Prestazione fornita con un massimo di 3 volte per Assicurato e per anno assicurativo)
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio in seguito a:
• compromessa funzionalità delle vetrine dei locali dell’esercizio, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di furto o tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.
La Struttura Organizzativa invierà l’artigiano per risolvere il problema, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, tenendo a proprio carico le spese inerenti l’intervento, con un limite massimo di Euro 260,00 per evento.
Qualora la Struttura Organizzativa, per cause indipendenti dalla propria volontà, non potesse erogare la prestazione in tempi utili, provvederà a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute per l’uscita dell’artigiano fino alla concorrenza di Euro 260,00 per evento, a fronte di presentazione di regolare fattura.
In ogni caso il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell’Assicurato.
Art. 9.6 - INVIO DI UN SERRAMENTISTA PER INTERVENTI URGENTI
(Prestazione fornita con un massimo di 3 volte per Assicurato e per anno assicurativo)
Qualora l’Assicurato necessiti di un serrandista in seguito a:
• smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l’accesso ai locali dell’esercizio;
• quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell’esercizio, in modo tale da non garantire la sicurezza, a seguito di furto o tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.
La Struttura Organizzativa invierà l’artigiano per risolvere il problema, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, tenendo a proprio carico le spese inerenti l’intervento, con un limite massimo di Euro 260,00 per evento.
Qualora la Struttura Organizzativa, per cause indipendenti dalla propria volontà, non potesse erogare la prestazione in tempi utili, provvederà a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute per l’uscita dell’artigiano fino alla concorrenza di Euro 260,00 per evento, a fronte di presentazione di regolare fattura.
In ogni caso il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell’Assicurato.
Art. 9.7 - INVIO DI UN FRIGORISTA PER INTERVENTI URGENTI
(Prestazione fornita con un massimo di 3 volte per Assicurato e per anno assicurativo)
Qualora l’Assicurato necessiti di un frigorista la Struttura Organizzativa invierà l’artigiano per risolvere il problema, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, tenendo a proprio carico le spese inerenti l’intervento, con un limite massimo di Euro 260,00 per evento.
La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.
Qualora la Struttura Organizzativa, per cause indipendenti dalla propria volontà, non potesse erogare la prestazione in tempi utili, provvederà a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute per l’uscita dell’artigiano fino alla concorrenza di Euro 260,00 per evento, a fronte di presentazione di regolare fattura.
In ogni caso il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell’Assicurato.
Art. 9.8 - ACCESSO AL NETWORK DI ARTIGIANI
(prestazione erogabile anche in assenza di sinistro)
Per effettuare lavori di sistemazione, riparazione, ristrutturazione o manutenzione, la Struttura Organizzativa fornisce il nominativo di un fornitore selezionato, al quale l’Assicurato potrà illustrare le proprie esigenze e necessità in merito all’intervento, riconducibili alle seguenti categorie di prestatori d’opera:
• idraulico;
• elettricista;
• muratore e piastrellista;
• tinteggiatore;
• vetraio;
• fabbro.
Art. 9.9 - INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA PER SORVEGLIANZA
(Prestazione fornita con un massimo di 3 volte per Assicurato e per anno assicurativo)
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’esercizio, si renda necessaria la vigilanza dell’esercizio stesso, la Struttura Organizzativa in attesa dell’invio degli artigiani per le riparazioni e qualora l’esercizio veda compromessa l’efficienza degli accessi con l’oggettivo rischio che rimanga esposto a furti o ad atti vandalici, reperisce ed invia una guardia giurata in loco tenendo a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza di Euro 260,00 per evento.
Art. 9.10 - RIENTRO DELL’ASSICURATO IN SEGUITO A SINISTRO
Qualora l’Assicurato in viaggio necessiti del rientro immediato a causa di un sinistro nel suo esercizio di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco (furto, incendio, scoppio, allagamento), la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del massimale di Euro 210,00 per evento.
Nel caso in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Struttura organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino alla concorrenza del massimale di Euro 210,00 per evento.
Art. 9.11 - INFORMAZIONI SULL’ESERCIZIO, BUROCRATICHE, LEGALI, FISCALI
(prestazione erogabile anche in assenza di sinistro)
(Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora l’Assicurato desideri avere informazioni relativamente a:
• Diritto del lavoro: contributi assicurativi e sociali, assegni familiari, trattamento di fine rapporto, normativa del contratto collettivo.
• Diritto previdenziale: consulenze su trattamenti pensionistici.
• Rifacimento documenti: informazioni su procedure burocratiche.
• Segnalazioni ed informazioni su fiere e manifestazioni nazionali ed internazionali.
• Imposte dirette.
• IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro beni immobili del modello UNICO.
• IMU: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili.
• Imposte indirette.
• IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell’ambito della compravendita di beni immobili. Telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste. Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte con l’esclusione dei calcoli per ogni caso specifico.
Nel caso in cui vengano istituite dallo Stato nuove imposte, la Struttura Organizzativa erogherà il servizio solo a seguito della pubblicazione della normativa ufficiale.
La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall’Assicurato ad un proprio legale.
Art. 9.12 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
• danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
• scioperi, sommosse, tumulti popolari;
• coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
• confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
• viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
• trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
• esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
• materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
• inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
• dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
• atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
• abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
• infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
• suicidio o tentativo di suicidio;
• virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
• epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
• quarantene.
Disposizioni e Limitazioni di responsabilità:
• La Struttura Organizzativa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
• La Struttura Organizzativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
• nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli
eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione. In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
• La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell’Assicurato;
• il diritto alle prestazioni di assistenze decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
• ogni diritto dell’Assicurato nei confronti della Struttura Organizzativa derivante dal presente contratto si prescrive ai sensi dell’Art. 2952 c.c. al compimento di due anni dalla data di scadenza del servizio stesso.
La Struttura Organizzativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
• xxxxxxx conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 9.13 – ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per permetterne l’intervento immediato l’Assicurato deve comunicare alla Struttura organizzativa tramite: 1) Linea Verde 000.000.000
2) Telefono (anche per chiamate dall’estero) +39 02 / 00000000
3) Fax +39 02 / 00000000
indicando con precisione:
• tipo di Assistenza di cui necessita;
• nome e cognome;
• indirizzo e luogo da cui chiama;
• eventuale recapito telefonico.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Struttura organizzativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – X.xxx Trento, 8 – 00000 Xxxxxx (XX)
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa non saranno rimborsate. Inoltre l’Assicurato dovrà:
• farsi rilasciare dall’operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
• comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Invio di un idraulico per interventi urgenti | 9.2 | Euro 260,00 | |
Invio di un elettricista per interventi urgenti | 9.3 | Euro 260,00 | |
Invio di un fabbro per interventi urgenti | 9.4 | Euro 260,00 | |
Invio di un vetraio per interventi urgenti | 9.5 | Euro 260,00 | |
Invio di un serramentista per interventi urgenti | 9.6 | Euro 260,00 | |
Invio di un frigorista per interventi urgenti | 9.7 | Euro 260,00 | |
Invio di una guardia giurata per sorveglianza | 9.9 | Euro 260,00 | |
Rientro dell’Assicurato in seguito a sinistro | 9.10 | Euro 210,00 |
SEZIONE 10 - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 10.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
• se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
• se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
• nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c..
Art. 10.2 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni che prevedano la medesima operatività, il Contraente o l’Assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Quando sono previsti scoperti o franchigie a carico dell’Assicurato, questi verranno detratti successivamente dall’importo così calcolato.
Art. 10.3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 10.4 – ADEGUAMENTO AUTOMATICO (valida solo se espressamente richiamata in polizza)
I capitali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall’Istituto Centrale di Statistica.
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice corrispondente a quello del mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.
Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione.
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio.
Qualora la variazione sia inferiore al 2%, la variazione stessa viene arrotondata al 2%. Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento.
Qualora in conseguenza delle variazioni dell’indice i capitali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è facoltà del Contraente rinunciare all’adeguamento della polizza ed i capitali ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
Nell’ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto.
Sono soggetti ad adeguamento anche tutti gli importi previsti in polizza espressi in moneta, esclusi scoperti e franchigie e relativi minimi.
Art. 10.5 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 10.6 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 c.c..
Art. 10.7 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 10.8 – BUONA FEDE
L’omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all’indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell’Assicurato e con l’intesa che gli stessi avranno l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Art. 10.9 - COLPA GRAVE
A deroga dell’Art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell’Assicurato, del Contraente e del Beneficiario e da dolo e colpa grave delle persone di cui devono rispondere.
Art. 10.10 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
Per la copertura RCT/O, l’assicurazione vale per i danni avvenuti durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa.
Per la copertura RC Prodotti, l’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa.
In caso di “sinistro in serie”, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione.
Art. 10.11 – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE (tacito rinnovo)
Se la polizza è stata emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. della Società (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 10.12 – FACOLTÀ DI RECESSO
Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)
Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. (per disdette inviate dal Contraente alla Società la P.E.C. dedicata è: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx) come previsto dall’Art. 9 – Proroga dell’assicurazione (tacito rinnovo).
Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità)
Le Parti, nel caso di polizza poliennale con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza e comunque al quinto anno se la polizza ha durata superiore, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Per sinistro
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
Art. 10.13 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10.14 – FORO COMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato.
Art. 10.15 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 10.16 - RESTRIZIONI INTERNAZIONALI – INEFFICACIA DEL CONTRATTO
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.