TRA
XXXXXXXXX XX XXX. 0, XXXXX 0, XXXXXXX LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020
Recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19
TRA
L’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) in qualità di Committente con sede in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, x. 00, codice fiscale/P.IVA 02421770997, di seguito più brevemente denominata “ALISA”, in persona del Commissario Straordinario Dott. X. Xxxxxx XXXXXXXXX
E
L’Azienda Sociosanitaria Ligure n 3 incaricata di gestire in nome e per conto di X.Xx.Xx. il presente contratto con sede in Xxx X. Xxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx (codice fiscale/P.IVA n. 03399650104), in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX.
E
Villa Serena S.p.A., Casa di Cura Privata autorizzata, non accreditata con il S.S.N., con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx 00, Xxxxxx, C.F. 00262530108, di seguito denominata “VILLA SERENA” in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, Amministratore Delegato, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
PREMESSO CHE
- Villa Serena è una casa di cura privata Autorizzata, in forza di Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal Comune di Genova con provv. N. 49 del 10.03.2000, successivamente ampliata con provv. 117/2008 e provv. e n. 2/2009 del Comune di Genova.
- A seguito della grave emergenza epidemiologica COVID 19, ASL 3 si trova nell’urgente stato di necessità di liberare posti letto nelle sue strutture ospedaliere attualmente occupati da pazienti non affetti da COVID 19, per destinarli a pazienti affetti da tale virus, pertanto ASL 3 si trova nell’urgente stato di necessità di reperire presso strutture sanitarie autorizzate posti letto per ricoverare pazienti internistici a bassa/media complessità non affetti da COVID 19.
- La Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 “Istituzione dell’Azienda Sanitaria della Regione Liguria (X.Xx.Xx.)” e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”, ed in particolare l’art. 3, comma 1, attribuisce ad X.Xx.Xx. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale e l’art.3, comma 2 “lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con
riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati”;
- la legge regionale n. 27/2016 “Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (X.Xx.Xx.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”, ha precisato dette funzioni;
- con deliberazione n.600 del 18.12.2019 è stata stipulata da ASL 3 con Villa Xxxxxx convenzione per l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia, ai sensi della DGR n.1646 del 20.12.2013, come modificata con DGR n.283 del 12.4.2019, quale Struttura Privata autorizzata, ma non accreditata con il S.S.N., neppure parzialmente;
- Il DL 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), entrato in vigore il 17/03/2020 prevede all’art.3, comma 1, che:
“1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1- ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui: a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l’attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;
b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell’assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.”
E all’art.3, comma 2 che: “Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell’art. 8 ter del medesimo decreto legislativo”
E all’art.4, comma 1, che :”Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all’interno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell’emergenza COVID19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.”
- con nota prot. n.39673 del 19.3.2020 X.Xx.Xx., nell’ambito delle funzioni alla stessa assegnate dalla
sopra citata normativa e da Regione Liguria ed in relazione all’emergenza COVID 19 di cui al citato
D.L. n.18 del 17.3.2020, stante l’urgente necessità di liberare posti letto nelle strutture ospedaliere di ASL3 attualmente occupati da pazienti non affetti da COVID 19, per destinarli a pazienti affetti da tale virus, valutata la ricorrenza dei presupposti di cui all’art.3, comma 2 dello stesso D.L., in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha autorizzato ASL3 a stipulare il presente contratto per reperire posti letto per ricoverare pazienti internistici a bassa/media complessità non affetti da COVID 19 con la struttura privata Villa Xxxxxx non accreditata, ma autorizzata ai sensi dell’articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo, alle condizioni di cui al presente accordo contrattuale, dando mandato ad ASL 3 di:
- procedere alla sottoscrizione del presente contratto con Villa Xxxxxx per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all’emergenza, al fine di garantire tempestività dell’intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;
- remunerare Villa Xxxxxx per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate, secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali vigenti e relative ai D.R.G. attribuiti ai singoli ricoveri richiesti da ASL 3.
- produrre ad X.Xx.Xx., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria, in sede di ripartizione a favore di ASL3 del FSR;
- consentire ai propri medici liberi professionisti non dirigenti del S.S.R., ai medici dirigenti del S.S.R. in regime extramoenia, ai medici dirigenti del S.S.R. in regime intramoenia, di esercitare la loro libera professione, sempre nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, come da deliberazione di X.Xx.Xx. n.90 del 13.3.2020 (che limita detta attività a prestazioni urgenti ed indifferibili ed al rispetto delle norme su prevenzione e contenimento del COVID 19), utilizzando la casa di Cura Villa Serena contestualmente alla vigenza del contratto di cui trattasi, non rappresentando quest’ultimo incompatibilità allo svolgimento delle dette libere professioni da parte dei citati medici né accreditamento, neanche parziale di Villa Serena, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
- consentire a Villa Xxxxxx, nell’adempimento delle prestazioni ospedaliere di cui al presente contratto di utilizzare suoi medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra Villa Xxxxxx e ASL 3 e , nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, di utilizzare i suoi ambulatori ed i suoi servizi di diagnostica per svolgere attività ambulatoriale verso pazienti privati solventi;
- monitorare che l’eventuale attività libero professionale dei Dirigenti del S.S.R. di A.S.L.3 sia erogata con i limiti di cui alla deliberazione di X.Xx.Xx. n.90 del 13.3.2020;
- ALISA e ASL 3 chiedono a Villa Serena pertanto di dare la disponibilità di posti letto per erogare a nome e per conto del S.S.R. prestazioni ospedaliere nei confronti di pazienti trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero della stessa ASL 3 non positivi a COVID 19, come certificato da preventivo tampone effettuato presso le strutture ospedaliere di ASL 3 ove si trovano ricoverati i predetti pazienti.
- Villa Xxxxxx dichiara la propria disponibilità ad accogliere i ricoveri di pazienti trasferiti dalle strutture ospedaliere di ASL 3 di cui al precedente punto e a mettere a disposizione di ASL 3 alcuni dei suoi posti letto, come da presente contratto.
- il presente contratto non costituisce accreditamento neanche parziale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nazionale e regionale, pertanto restano validi e non decadono i contratti per l’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia dei dirigenti medici del S.S.R. conclusi con Asl, IRCCS, Cliniche Universitarie, Enti Ospedalieri, Aziende Ospedaliere, Ospedali Classificati, ecc. del S.S.R.. Il presente accordo non costituisce incompatibilità alcuna per la casa di cura di svolgere la sua attività di casa di cura privata non accreditata con il S.S.R. e pertanto di ricoverare o svolgere attività ambulatoriale verso pazienti privati solventi.
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono patto.
Art. 2
Villa Xxxxxx si impegna ad erogare a nome e per conto del S.S.R. prestazioni ospedaliere nei confronti di pazienti internistici a bassa/media complessità non affetti da COVID 19 trasferiti da strutture ospedaliere di ricovero di ASL 3, come certificato da preventivo tampone effettuato presso le strutture ospedaliere di ASL 3 ove si trovano ricoverati i predetti pazienti.
Il ricovero dei pazienti di cui al precedente comma, presso Villa Xxxxxx, avverrà in forza di una lettera di trasferimento redatta dai dirigenti medici di ASL 3.
I posti letto che Villa Xxxxxx mette a disposizione del S.S.R. e, per esso di ASL3, per i pazienti di cui al comma 1 del presente articolo, sono in numero di 16 unità, pertanto il numero di pazienti ricoverati quotidianamente a Villa Xxxxxx non potrà essere superiore alle 16 unità, salvo successivo accordo di variazione in aumento del numero di posti letto che potrà avvenire anche con scambio di lettere inviate a mezzo PEC.
Villa Serena, nell’adempimento delle prestazioni ospedaliere di cui al primo comma del presente articolo, potrà avvalersi dei laboratori per esami chimico clinici di ASL3 previo accordo specifico.
Villa Xxxxxx, nell’adempimento delle prestazioni ospedaliere di cui al primo comma del presente articolo utilizzerà suoi medici e infermieri, tuttavia potrà anche avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del
S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra Villa Xxxxxx e ASL 3.
Villa Serena, nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, potrà utilizzare le restanti n. 44 unità di posti letto autorizzate per il ricovero di pazienti privati solventi ed eventualmente stipulare accordi analoghi al presente come infra si vedrà.
Villa Xxxxxx, nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, potrà utilizzare i suoi ambulatori ed i suoi servizi di diagnostica per svolgere attività ambulatoriale verso pazienti privati solventi.
I medici liberi professionisti non dirigenti del S.S.R., i medici dirigenti del S.S.R. in regime extramoenia, i medici dirigenti del S.S.R. in regime intramoenia, potranno esercitare la loro libera professione, sempre nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, come da deliberazione di X.Xx.Xx. n.90 del 13.3.2020 (che limita detta attività a prestazioni urgenti ed indifferibili ed al rispetto delle norme su prevenzione e contenimento del COVID 19), utilizzando la casa di Cura Villa Xxxxxx contestualmente alla vigenza del presente contratto, non rappresentando quest’ultimo alcuna incompatibilità allo svolgimento delle dette libere professioni da parte dei citati medici.
Villa Xxxxxx potrà stipulare accordi analoghi al presente con altre ASL, Enti Ospedalieri, Aziende Ospedaliere, IRCCS, Ospedali Classificati, ecc. del S.S.R. fatte salve le n. 16 unità di posti letto messe a disposizione del
S.S.R. per i ricoveri di pazienti trasferiti da ASL 3 e di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 3
ASL 3 si impegna a remunerare Villa Xxxxxx per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate, di cui all’art. 2, comma 1, secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali vigenti e relative ai D.R.G. attribuiti ai singoli ricoveri richiesti da ASL 3.
A fine mese verrà emessa da Villa Xxxxxx nei confronti di ASL 3 apposita fattura fiscale avente ad oggetto la remunerazione di tutte le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate di cui al precedente comma.
ASL 3 si obbliga a saldare l’importo delle fatture di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data di emissione.
ASL3 si riserva in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione.
ASL3 ha facoltà di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento, nonché delle clausole del presente contratto.
La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle ASL per la migliore identificazione delle prestazioni erogate.
Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere.
Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all’importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.).
In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge.
Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l’accettazione della prestazione.
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 della legge 23.12.2014
n. 190 (legge di stabilità 2015), in quanto applicabili, l’ASL provvederà a versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale
n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art.1, comma 19, della L. 24- 12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, l’ASL non può accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.
Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è:
per l’ASL 3: UFKKL6
Art. 4
Villa Xxxxxx, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento), sarà designato, con separato atto di incarico, “Responsabile del trattamento dati personali” relativamente ai dati comunicati da ASL3 per compiere le operazioni di trattamento necessarie ad inserire il paziente a fini di cura restando titolare del trattamento per le attività direttamente gestite e svolte sui pazienti stessi dopo l’inserimento.
Tale designazione che il gestore dichiara di accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, è presupposto necessario alla stipula del presente contratto.
L’Azienda, all’atto di designare Villa Xxxxxx quale Responsabile del trattamento dei dati, accerta che la stessa sia in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.
Villa Xxxxxx si impegna, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi.
Xxxxx restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, Villa Xxxxxx si impegna fin d’ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato.
Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna fin d’ora a:
✓ fornire le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGDP, secondo i modelli forniti da ASL3 acquisendo i relativi consensi, ove previsti;
✓ nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
✓ garantire agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all’art. 20, per quanto applicabile;
✓ garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all’art. 33 par. 2 (data breach);
✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell’art. 30 par. 2;
✓ designare, ai sensi dell’art. 37.1, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al capo IV, Sezione 4, qualora rientrante nei casi previsti dall’art. 37.1 e, comunque, un referente Privacy;
✓ produrre acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra ad ASL 3 e per essa al suo RPD, consentendo eventuali verifiche sul campo.
✓ produrre ed aggiornare in caso di modifiche l’elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy, impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati dei pazienti nell’ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite;
✓ comunicare ad ASL 3, tempestivamente, il nominativo e l’indirizzo e-mail di una o più persone fisiche autorizzate da Villa Serena a richiedere, qualora previsto, le credenziali di accesso alle procedure
informatiche dedicate alla registrazione/invio del debito informativo ovvero per rettifiche o modifiche in caso di erronea registrazione. Resta fermo che le credenziali, di natura personale, non possono essere cedute ad altri operatori e che il gestore è onerato di comunicare ogni variazione dei soggetti abilitati al fine di consentire la cessazione della credenziale stessa e l’attivazione, se del caso, di una nuova nominale.
Il paziente/assistito ha diritto al massimo rispetto dell’integrità e della dignità personali; pertanto, Villa Xxxxxx si impegna a garantire, nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.
Inoltre la qualità delle risposte assistenziali fornite da Villa Xxxxxx deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità.
Nell'esecuzione del presente accordo contrattuale, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300” per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all’art. 53 del X.X.xx. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. (fatto salvo quanto precisato negli articoli precedenti) e/o relative all’esclusione di situazioni di conflitto di interesse.
Art. 5
Il presente contratto ha decorrenza dal 18 marzo 2020 ed ai sensi e per gli effetti dell’Art. 3, comma 4, del
D.L. n. 18/2020, cesserà di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.
Art. 6
In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente accordo contrattuale non suscettibile di risoluzione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxxxxx, xx parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.
Art. 7
Il presente contratto è redatto in tante copie quante sono le parti. Una copia verrà trasmessa ad ALISA.
Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.
ALISA e ASL 3 provvederanno alla pubblicità del presente contratto prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.
È a carico di Villa Serena ogni responsabilità sia civile sia penale derivante alla stessa ai sensi di legge nell’espletamento del servizio dalla stessa svolto e delle conseguenti attività dalla stessa espletate di cui al contratto.
Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta da Villa Xxxxxx in relazione al presente contratto grava esclusivamente sulla stessa, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e ASL 3, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati da Villa Xxxxxx per eventuali richieste di terzi.
Asl 3 sarà invece responsabile per l’attività di consulenza e per gli atti medici posti in essere dai dirigenti medici della stessa Asl 3 che svolgano tali attività in forza di accordi contrattuali di cui all’art. 2, comma 5, del presente contratto. Pertanto, sia le richieste risarcitorie connesse alle predette attività, sia gli oneri economici della loro copertura assicurativa, graveranno su ASL 3 che dà al riguardo amplia manleva a Villa Xxxxxx anche per richieste risarcitorie di terzi.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., Villa Xxxxxx assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti da detta normativa. Villa Serena in particolare è obbligata ad effettuare i movimenti finanziari afferenti il presente contratto mediante bonifico bancario o postale, tramite conto corrente dedicato n. x/x XXXXXX XX00 XXXXXX, coordinate IBAN XX00X0000000000000000000000, come formalmente comunicato dal legale rappresentante della stessa, indicando, nel suddetto bonifico bancario o postale, il codice CIG acquisito dall’Azienda e a comunicare preventivamente, con nota formale sottoscritta dal proprio legale rappresentante, all’Azienda medesima le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente, nonché ogni eventuale modifica dei dati trasmessi.
Come formalmente comunicato da Villa Xxxxxx, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente sono le seguenti:
• Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx- Amministratore Delegato C.F. MZZ SDR 48P30 D969B.
I movimenti finanziari afferenti il presente contratto avverranno, per quanto riguarda l’Azienda, sul conto corrente n. 23794.90 - coordinate IBAN XX00X0000000000000000000000.
L’inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art.3 della L.136/2010 comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, come previsto dall’art. 3 comma 8 della stessa L.136/2010, fermo restando l’obbligo di contestuale comunicazione di cui all’art.3 comma 8 della Legge 13/08/2010, n. 136 ed alla nota 8.10.2010 prot. n° 0041478/2010 della Prefettura di Genova.
Villa Xxxxxx si impegna a garantire il rispetto dell’art.3 L.136/2010 anche nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio. A tal fine si obbliga a trasmettere copia dei relativi contratti, che devono prevedere, pena la nullità, l’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa da parte di subappaltatori e subcontraenti. Analoghi obblighi di tracciabilità operano a carico di eventuali cessionari del credito.
Villa Serena si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Azienda verifica, in occasione di ogni pagamento e con controlli ulteriori, l’assolvimento da parte di Villa Serena dei suddetti obblighi.
Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico di Villa Serena, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente.
L.C.S.
Genova, lì
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Commissario Straordinario
Dott. X. Xxxxxx Xxxxxxxxx
L’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 Il Delegato del Direttore Generale Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX
Villa Xxxxxx S.P.A. L’Amministratore Delegato
XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
FirDmoattot.dSaa:ndro Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Motivo:
Data: 19/03/2020 17:27:36
Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:
ARTICOLO 3 (Pagamenti) ARTICOLO 6 (Foro competente)
ARTICOLO 7 (Norme residuali, coperture assicurative, registrazione e flussi finanziari)
Genova, lì
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Commissario Straordinario
Dott. X. Xxxxxx Xxxxxxxxx
L’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 Il Delegato del Direttore Generale Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX
Villa Xxxxxx S.P.A. L’Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx