COMUNE DI RICCIONE
COMUNE DI RICCIONE
(Provincia di Rimini)
REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA O CON CONTRATTI APERTI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA E/O COTTIMI FIDUCIARI CONNESSI ALLA ESECUZIONE DI OPERE O LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA COMUNALE
• APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 74 DEL 19.07.2001
INDICE
TITOLO I
LAVORI IN ECONOMIA
Art. 1 Oggetto del Regolamento e suo ambito di applicazione; Art. 2 Sistemi di esecuzione;
Art. 3 Designazione delle spese per lavori che possono eseguirsi in economia;
Art. 4 Designazione delle spese per servizi e forniture che possono eseguirsi in economia;
Art. 5 Procedure;
Art. 6 Modalità di esecuzione delle spese in amministrazione diretta; Art. 7 Modalità di esecuzione delle spese per cottimo fiduciario;
Art. 8 Modalità di esecuzione delle spese con il sistema misto; Art. 9 Casi di urgenza e di somma urgenza;
Art. 10 Contratto di Cottimo; Art. 11 Contenuto del contratto; Art. 12 Garanzie;
Art. 13 Direzione Lavori;
Art. 14 Contabilità, Stati d’Avanzamento e liquidazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia;
Art. 15 Variazioni per maggiori spese in economia; Art. 16 Penali;
Art. 17 Normativa antimafia; Art. 18 Piani della Sicurezza; Art. 19 Nuovi Prezzi
Art. 20 Rinvio
TITOLO II
CONTRATTI APERTI DI MANUTENZIONE
Art. 21 Oggetto del regolamento e suo ambito di applicazione; Art. 22 Programmazione degli interventi di manutenzione; Art. 23 Elementi progettuali e loro approvazione;
Art. 24 Modalità di scelta del contraente;
Art. 25 Contenuto del contratto aperto di manutenzione; Art. 26 Normativa antimafia e sub-appalto;
Art. 27 Piani di sicurezza;
Art. 28 Modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione;
Art. 29 Contabilità, Stati d’avanzamento e liquidazione dei lavori ordinati; Art. 30 Varianti e maggiori spese;
Art. 31 Collaudi / Certificati di regolare esecuzione; Art. 32 Norme di riferimento;
Art. 33 Entrata in vigore
TITOLO I
LAVORI IN ECONOMIA
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Titolo disciplina l’attività negoziale del Comune necessaria per l’esecuzione di lavori servizi e forniture propedeutici alla realizzazione di opere e lavori pubblici in applicazione e ad integrazione delle norme contenute negli art. 88, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 153 e 154 del DPR 554 del 21/12/2001 e di tutte le altre disposizioni vigenti contenute in leggi statali e regionali.
2. Le norme contenute nel presente Titolo possono essere applicate esclusivamente al fine di realizzare opere o lavori pubblici limitatamente alle ipotesi descritte nei successivi artt. 3 e 4.
3. Il limite di importo per ammettere l’esecuzione di lavori in economia è quello previsto dall’art.24 comma 6 della legge 11/02/1994 n°109 e successive modificazioni ovvero pari od inferiore a 200.000 euro, IVA esclusa, salvo gli ulteriori limiti quali-quantitativi previsti dalla normativa vigente.
4. Il limite di importo per ammettere l’esecuzione di forniture o servizi in economia è quello di 50.000 euro IVA esclusa.
ART. 2 – SISTEMI DI ESECUZIONE
1. I lavori e le somministrazioni da farsi in economia possono essere effettuati con uno dei seguenti sistemi:
a) In amministrazione diretta;
b) Per cottimo fiduciario;
c) Con sistema misto ossia parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.
2. AMMINISTRAZIONE DIRETTA: sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l’intervento di alcun imprenditore, essi sono eseguiti da operai dipendenti dell’Amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà, in uso, o acquistati dall’ Amministrazione stessa sulla base delle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento.
Ai sensi dell’art. 143 del DPR 554/99 i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
3. COTTIMO FIDUCIARIO: sono eseguiti in cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le forniture, per i quali si rende necessario ovvero opportuno, l’affidamento a ditte esecutrici o prestatrici di servizi o forniture.
ART. 3 – DESIGNAZIONE DELLE SPESE PER LAVORI CHE POSSONO ESEGUIRSI IN ECONOMIA.
1. Ai sensi dell’art. 88, 1° comma, del DPR 554/99 possono effettuarsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e di quelle dello stesso DPR 554/99, le spese relative ai seguenti lavori:
a) All’esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenze. In questo caso l’importo massimo di cottimo non potrà superare i 50.000 euro;
b) Alla realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale sul patrimonio edilizio, viabile ed impiantistico di non rilevante complessità che per loro natura non necessitano il triplice livello di progettazione previsto dalla legge n°109/94 e succ. mod. (max.50.000 euro);
c) Alla esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti infissi e manufatti presi in affitto dall’amministrazione comunale, nei casi in cui, per legge e per contratto, le spese siano a carico del locatario (max 50.000 euro);
d) All’esecuzione di lavori pubblici necessari alla manutenzione, sistemazione messa in condizioni di sicurezza e/o di migliore funzionalità di reti, impianti, strade, marciapiedi percorsi pedonali e ciclabili (max 50.000 euro);
d) Alle provviste di materiali da cantiere occorrenti per l’esecuzione di lavori e la realizzazione di opere di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) (max 50.000 euro);
e) Alla gestione diretta da parte del Comune dei servizi pubblici ai sensi dell’art. 113 comma 1 della lettera a) del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 (con limite di importo in base alla natura del cottimo);
f) Ai lavori da eseguirsi da parte dell’appaltatore nell’ambito del contratto d’appalto principale ai sensi dell’art. 17 comma 1 (punto a) del DPR 554/99, (max 200.000 euro) e dei lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ai sensi dell’art. 17 comma 1 (punto b1) della stessa norma (max 200.000 euro);
g) All’esecuzione di lavori non compresi nelle precedenti lettere derivanti da provvedimenti di somma urgenza, come puntellamenti, concatenamenti, e demolizione di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero dei relativi materiali ecc. quando non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste dall’art. 146 e 147 del DPR 554/99 (max.
200.000 euro);
h) Ai lavori di eseguirsi di ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai Regolamenti e alle ordinanze del Sindaco (max 200.000 euro);
i) Ai lavori che debbono essere eseguiti d’ufficio, casi di risoluzione o scioglimento del contratto (max 200.000 euro);
2. L’amministrazione Comunale ha la facoltà di effettuare spese in economia per l’esecuzione di lavori, opere, provviste, forniture e servizi non espressamente previsti nel precedente comma 1, purché ne dimostri la convenienza e ne deliberi la loro esecuzione in economia.
ART. 4 – DESIGNAZIONE DELLE SPESE PER SERVIZI E FORNITURE CHE POSSONO ESEGUIRSI IN ECONOMIA.
1. Possono effettuarsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, le spese relative ai seguenti servizi e forniture nel limite di 50.000 euro:
a) Acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l’esecuzione di lavori e servizi in economia connessi all’esecuzione di un’opera pubblica;
b) Divulgazione di bandi di gare e di concorso a mezzo di stampa o altri mezzi di informazione;
c) Servizi o forniture di stampe, tipografie, litografie, fotocopie, plottaggio, controlucidi, eliocopie, ecc. attinenti alla fase della progettazione, affidamento ed esecuzione di OO.PP;
d) Xxxx a caldo o a freddo di mezzi, attrezzi e strumenti necessari per l’esecuzione di opere o lavori pubblici;
e) Xxxxxxx assicurative previste dalle disposizioni vigenti a copertura dei rischi per la progettazione interna;
f) Forniture o servizi da eseguirsi d’ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o quelle da eseguirsi nei casi di risoluzione o scioglimento del contratto;
g) Forniture o servizi da eseguirsi con somme a disposizione dell’Xxx.xx appaltante nei lavori dati in appalto;
h) Ogni fornitura o servizio da eseguirsi d’urgenza quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all’appalto, oppure quando siano stati infruttuosamente sperimentati gli incanti o le licitazioni private e non siano riuscite le trattative private.
ART. 5 - PROCEDURE
1. Le procedure per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia di cui al presente regolamento dovranno seguire i criteri e rispettare i limiti di cui ai successivi artt. 6, per amministrazione diretta, e 7, per le spese di cottimo fiduciario.
2. Nessun lavoro, servizio o fornitura, della stessa natura o tipologia, potrà essere artificiosamente frazionato al fine di eludere le norme di pubblicità previste in base all’importo complessivo, ovvero al fine ricondurle a “spese in economia”.
ART. 6 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE SPESE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.
1. Per l’esecuzione delle spese in economia con il sistema della amministrazione diretta viene osservata la seguente procedura:
- Il Dirigente del Servizio provvede direttamente all’effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale indicati nel PEG od in altro atto di indirizzo.
- Il Responsabile Unico del Procedimento provvede direttamente all’effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle previsioni contenute nei progetti di competenza qualora ne sia stata prevista la realizzazione in economia con una determina adottata ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000.
- Per quanto concerne l’esecuzione dei lavori e dei servizi, il Dirigente competente od il RUP utilizzano il personale già in servizio presso l’Xxx.xx o quello eventualmente assunto in via straordinaria. Per quanto concerne gli acquisti il Dirigente dispone gli stessi, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi concordati, con la ditta fornitrice richiedendo, di norma, appositi preventivi a ditte specializzate nel settore secondo i sotto indicati limiti:
a) per le iniziative di spesa di importo inferiore a 20.000 euro, mediante trattativa diretta con uno o più fornitori, privilegiando il criterio della “rotazione”. Non potranno essere effettuate ordinazioni dallo stesso fornitore per un importo superiore di 50.000 euro/anno;
b) per iniziative di spesa oltre 20.000 euro fino ai limiti di legge o del presente regolamento (50.000 euro), a mezzo trattativa privata con preventiva
richiesta di offerte ad almeno 5 soggetti specializzati nel ramo, di provata esperienza e fiducia, possibilmente dedotti dall’Albo Ditte di fiducia dell’Ente;
2. E’ consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di privativa della fornitura, di comprovata urgenza e negli altri casi previsti dalla normativa nazionale e dal Regolamento dei Contratti del Comune.
3. L’ordinazione della spesa viene disposta dal Dirigente responsabile del Servizio con lettera od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa, con le modalità stabilite dagli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e sue ulteriori modifiche e dal relativo Regolamento di Contabilità del Comune.
4. Effettuata la spesa il Dirigente responsabile del Servizio attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della stessa, con le modalità stabilite nell’art.
184 del richiamato D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento di Contabilità del Comune, evidenziando anche eventuali economie rispetto all’importo impegnato.
ART. 7 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE SPESE PER COTTIMO FIDUCIARIO.
1. Per l’esecuzione delle spese in economia con il sistema del cottimo fiduciario, viene osservata la seguente procedura:
- Il Dirigente del Servizio provvede direttamente all’effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale indicati nel PEG od in altro atto di indirizzo.
- Il Responsabile Unico del Procedimento provvede direttamente all’effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi nel rispetto delle previsioni contenute nei progetti di competenza qualora ne sia stata prevista la realizzazione in economia con una determina adottata ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000.
- il Dirigente del Servizio od il Responsabile Unico del Procedimento provvedono direttamente a stabilire accordi con persone o ditte di fiducia per lavori, forniture o servizi di competenza. Nella stipula dei predetti accordi gli stessi avranno cura di valutare la congruità dei prezzi pattuiti con la ditta appaltatrice richiedendo di norma appositi preventivi a ditte specializzate nel settore, secondo i sotto indicati limiti:
-
- a) per le iniziative di spesa di importo inferiore a 20.000 euro, mediante trattativa diretta con uno o più fornitori, privilegiando il criterio della “rotazione”. Non potranno essere effettuate ordinazioni dallo stesso fornitore per un importo superiore di 50.000 euro/anno;
-
- b) per iniziative di spesa oltre 20.000 euro fino ai limiti di legge o del presente regolamento, a mezzo trattativa privata con preventiva richiesta di offerte ad almeno 5 soggetti specializzati nel ramo, di provata esperienza e fiducia, possibilmente dedotti dall’Albo Ditte di fiducia dell’Ente;
2. E’ consentita comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di privativa della fornitura, di comprovata urgenza e negli altri casi previsti dalla normativa nazionale e dal Regolamento dei Contratti del Comune.
3. L’ordinazione della spesa viene disposta dal Dirigente responsabile del Servizio con lettera od altro atto idoneo, previa assunzione da parte dello stesso del relativo impegno di spesa, con le modalità stabilite dagli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e sue ulteriori modifiche e dal relativo Regolamento di Contabilità del Comune.
4. Effettuata la spesa il Dirigente responsabile del Servizio attiva le ulteriori procedure per la liquidazione della stessa, con le modalità stabilite nell’art.
184 del richiamato D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento di Contabilità del Comune, evidenziando anche eventuali economie rispetto all’importo impegnato. Dovranno, inoltre, essere rispettate le norme sulla contabilità previste dal successivo art. 14.
ART. 8 – MODALITA’ PER L’ESECUZIONE DI SPESE CON IL SISTEMA MISTO.
1. Per le modalità di effettuazione delle spese in economia con il sistema misto si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti artt. 6 e 7 del presente regolamento per le norme di rispettiva competenza.
ART. 9 – XXXX XX XXXXXXX X XX XXXXX XXXXXXX
0 Nel caso di lavori di urgenza si dovrà rispettare quanto previsto dall’art. 146 del DPR 554/99
2 In circostanze di somma urgenza od emergenza di cui all’art. 147 del DPR 554/99, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione dei lavori, il tecnico che per primo si è recato sul luogo predisporrà un verbale di somma urgenza che constatati la situazione, evidenziandone il grado di pericolosità della stessa ed indicherà le caratteristiche e le modalità di intervento.
3 Il Dirigente Responsabile del servizio competente, ovvero, in sub-ordine, lo stesso tecnico che ha redatto il verbale di somma urgenza, reperirà a trattativa diretta e senza indugio un’impresa di fiducia in grado di intervenire con la massima urgenza e tempestività.
4 I lavori di cui al presente articolo potranno essere direttamente ordinati dal Dirigente interessato senza la preventiva determina autorizzativa. Il dirigente provvederà all’adozione di un’apposita determina che approva l’intervento regolarizzando l’ordinazione fatta a terzi nel termine di 30 giorni e comunque entro il 31.12 dell’anno in corso, se a tale data non sia scaduto predetto termine. Ai fini di cui al presente comma il tecnico Responsabile del procedimento ovvero il dirigente competente del servizio interessato compila entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette , unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta Comunale che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.
5 Qualora i lavori intrapresi non ottengano l’approvazione, sono approvate e liquidate le sole spese relative ai lavori eseguiti sino alla data di comunicazione del diniego.
6 Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui al comma 2, dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all’esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Xxxxxxx disporrà che il dirigente competente provveda senza indugio ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione di urgenza o di emergenza.
ART. 10 – CONTRATTO DI COTTIMO
1. La stipula dei contratti di cottimo fiduciario per lavori, servizi e forniture qualora l’importo contrattuale sia inferiore a 10.000 euro (diecimilaeuro) IVA esclusa, avviene mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici o anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte nonché mediante sottoscrizione a piè del capitolo o del disciplinare, a cura del Dirigente del Settore competente, il quale ne curerà altresì la conservazione.
2. Per le forniture ed i servizi disciplinati dal presente regolamento alla stipula del contratto di cottimo provvede direttamente il Dirigente competente, con le modalità di cui al comma precedente.
3. Per i cottimi di lavori, servizi e forniture di importo superiore a L. 10.000.000 i dirigenti interessati dovranno sottoscrivere un contratto di cottimo secondo quanto stabilito dal successivo art. 11.
ART. 11 – CONTENUTO DEL CONTRATTO
1. Nel contratto di cottimo saranno indicati:
a) la prestazione del contratto;
b) i prezzi unitari e/o l’importo a corpo;
c) le condizioni e le modalità di esecuzione;
d) i termini delle prestazioni;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità;
g) la facoltà che si riserva l’Amministrazione in caso di inadempimento di provvedere d’ufficio a rischio del cottimista o di risolvere il contratto mediante semplice denuncia a seguito di contraddittorio;
h) la cauzione, salvo non si provveda ad espresso esonero;
i) l’obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l’invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi di lavoro.
2. Per i cottimi relativi ai lavori, ove non diversamente stabilito dal Dirigente, si fa riferimento allo schema allegato.
ART. 12 – GARANZIE
1 Le Ditte appaltatrici dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario.
2 Il Dirigente in sede di approvazione dei preventivi di spesa può comunque introdurre, a suo insindacabile giudizio l’obbligo della costituzione della garanzia fidejussoria da parte della Ditta appaltatrice quando i lavori, le forniture e i servizi da affidare superano l'importo di 20.000 euro.
3 Nel caso di cui al precedente comma 2 l’ammontare della garanzia fidejussoria viene stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori, delle forniture e dei servizi affidati in cottimo salvo diversa e motivata quantificazione.
ART. 13 – DIREZIONE LAVORI
1. Alla direzione e alla sorveglianza dei lavori, forniture e servizi che si eseguono in economia, provvedono i settori rispettivamente competenti con il proprio personale.
2. Di norma sarà esclusa la possibilità di eseguire lavori in economia da parte di professionisti esterni ad eccezione di lavori in economia da realizzare nel contesto della realizzazione di opere pubbliche per opere comprese od escluse dal contratto principale purchè preventivamente autorizzate da parte del responsabile unico del procedimento e dal dirigente competente per materia.
ART. 14 – CONTABILITA’, STATI D’AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA
1. Il Direttore dei lavori o il responsabile del procedimento, sulla base delle previsioni contrattuali ovvero, qualora non siano previste, discrezionalmente, può redigere uno o più stati d’avanzamento in corso d’opera entro i limiti delle somme autorizzate e dei lavori effettivamente eseguiti.
2. Il Direttore dei lavori od il soggetto dallo stesso incaricato dovrà curare la contabilità dei lavori nel rispetto di quanto disciplinato dagli art. 176-182 del DPR 554/99.
ART. 15 – VARIAZIONI PER MAGGIORI SPESE IN ECONOMIA
1. In nessun caso la spesa complessiva per gli interventi in economia potrà superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata.
2. Ove durante l’esecuzione delle spese in economia si riconosca insufficiente la somma risultante dal preventivo di spesa, il responsabile del procedimento, dovrà presentare una perizia suppletiva per conseguire l’autorizzazione ad impegnare l’eccedenza della spesa.
3. La spesa complessiva finale non potrà tuttavia superare la spesa prevista in origine incrementata del 100% e comunque i 200.000 euro.
ART. 16 – PENALI
1. In caso di ritardo imputabile all’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera od atto di ordinazione delle spese in economia.
2. L’importo della penale giornaliera in relazione all’importanza e all’entità del lavoro, è determinato nel contratto, dal Dirigente, di norma nei limiti previsti per i contratti d’appalto dall’ art. 117 del DPR 554/99. In casi particolari e motivati potranno essere previste penali di maggiore entità.
3. Il ritardo nell’espletamento del servizio, fornitura o lavoro in economia oltre un mese dal termine previsto, deve ritenersi sempre come un grave ritardo e come tale costituire titolo per la risoluzione del contratto per “grave inadempimento”.
ART. 17 – NORMATIVA ANTIMAFIA
1. Ai rapporti disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in materia di antimafia di cui alla L. 17.01.1994 n° 47, al D.Lgs. 08.08.1994 n° 490, D.P.R. n° 252 del 03.06.1998 ed alle loro successive eventuali modificazioni.
ART. 18 – PIANI DELLA SICUREZZA
Per i lavori da eseguire in economia (sia per cottimi fiduciari, sia in economia diretta) dovrà essere rispettato, per quanto applicabile, il D.Lgs. 494/96.
Il piano della sicurezza redatto dall’Xxx.xx Com.le (o da esperti esterni) dovrà essere in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto alle specificità dell’intervento.
ART. 19 – NUOVI PREZZI
1 Nel caso si renda necessaria la determinazione di un prezzo non previsto dai singoli contratti di cottimo si farà riferimento ai Prezziari Ufficiali della Camera di Commercio della Provincia di Rimini in vigore al momento dell’effettuazione della prestazione.
ART. 20 - RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà espresso rinvio alla seguenti norme di riferimento sulla base del riportato ordine gerarchico:
a) norme statali in materia di lavori, servizi e forniture in economia;
b) norme statali in materia di OO.PP.;
c) Capitolato Generale d’Appalto di OO.PP. in vigore.
TITOLO II
CONTRATTI APERTI DI MANUTENZIONE
ART. 21 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Titolo disciplina le modalità di espletamento dei “contratti aperti di manutenzione” così come definite dall’art. 154, comma 2, del DPR 554/99.
2. Per “ Contratti aperti di manutenzione” si intendono quei particolari appalti la cui prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi di manutenzione del patrimonio comunale non predeterminati nel numero, ma nell’entità economica complessiva i quali si rendono necessari in rapporto alle esigenze manutentive della Stazione Appaltante.
3. Di norma tali interventi devono essere contraddistinti dall’oggettiva impossibilità, o estrema difficoltà, di predeterminare a priori l’oggetto dell’intervento, le prestazioni da svolgere, le quantità ed i luoghi dell’intervento in quanto scaturenti da richieste contingenti di cittadini, associazioni, enti, manifestazioni ecc., ovvero da necessità impellenti od imprevedibili sotto un profilo previsionale. Per tali ragioni gli interventi di cui al presente capo sfuggono, per natura, alla programmazione ex art. 14 ed alla rigidità progettuale prevista dall’art. 16 della l. 109/94 e succ. mod.;
4. I contratti aperti per manutenzione potranno essere affidati per tipologie omogenee (lavori edili, stradali, termoidraulici, elettrici, ecc) o miste;
5. Il limite di importo per tali forme di contratti viene stabilito in 1.000.000 di euro (pari a £. 1.936.270.000=);
6. Sotto il profilo temporale possono essere fissati convenzionalmente dei tempi massimi di validità del rapporto contrattuale. Qualora tali tempi non siano stabiliti varrà il principio dell’esaurimento dell’importo contrattuale.
ART. 22 – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTEVENTI DI MANUTENZIONE
1 Ai sensi dell’art. 4 del D.M. LL.PP. del 21 giu 2000 gli interventi di manutenzione sono indicati in maniera aggregata nel programma triennale per ciascuna categoria di lavori e, pertanto, non si rende necessaria la redazione del progetto preliminare.
2 L’entità economica degli interventi dovrà basarsi sulla base dei dati storici della spesa o, più analiticamente, dagli studi di pianificazione generale della manutenzione redatti dai settori competenti (Patrimonio e Lavori Pubblici)
3 Nell’elenco annuale, a norma di legge, gli interventi di importo superiore a
150.000 euro devono essere indicati singolarmente, mentre vengono aggregati quelli di importo inferiore. In entrambi i casi viene indicata la stima sommaria dei costi.
4 I singoli interventi (di entità inferiore a 150.000 euro) verranno eseguiti sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, dall’Assessore di riferimento o autonomamente e motivatamente assunti dal dirigente competente per materia in rapporto ai doveri d’ufficio ovvero in attuazione del PEG.
ART: 23 ELEMENTI PROGETTUALI E LORO APPROVAZIONE
1 I “contratti aperti di manutenzione” dovranno essere affidati sulla base dei seguenti elementi progettuali minimi, da considerarsi, ai sensi dell’art. 16,
comma 2, della L. 109/94 e succ. mod., quali elaborati grafici e descrittivi costituenti il progetto “definitivo”:
a) Elenco prezzi;
b) Schema di contratto;
c) Capitolato speciale d’appalto;
d) Schemi tipo o particolari esecutivi (eventuale);
e) Elaborati grafici (eventuale);
2 ELENCO PREZZI : L’elenco prezzi può essere redatto specificamente per il complesso di interventi da appaltare ovvero si può fare riferimento a prezziari ufficiali validi nella Provincia o nella Regione;
3 SCHEMA DI CONTRATTO : Lo schema di contratto, per quanto compatibile, deve essere redatto conformemente ai contratti previsti dalla Legge e dai regolamenti per gli appalti dei lavori ordinari.
4 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: Deve disciplinare i livelli prestazionali, tecnici e temporali del contratto aperto di cui costituisce un allegato. Per quanto compatibili si applicano le norme previste dall’art. 45 del DPR 554/99.
5 SCHEMI TIPO O PARTICOLARI ESECUTIVI : Qualora il complesso degli interventi, per quanto non preventivabile nell’ubicazione specifica, presenti delle condizioni di ripetitività e di modularità esecutiva è opportuno includere tra gli elaborati da porre a base di gara schemi grafici che illustrino il livello prestazionale richiesto.
6 ELABORATI GRAFICI : Qualora sia possibile dettagliare alcuni interventi con elaborati grafici specifici è opportuno redigerli nella scala ritenuta tecnicamente più opportuna per una corretta esecuzione da parte dell’appaltatore.
7 Ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis, della l. 109/94 e succ. mod. il progetto “definitivo” come sopra dettagliato, dopo essere stato approvato dal competente soggetto, può essere posto direttamente a base d’asta in quanto l’esecuzione dei lavori di manutenzione può prescindere dall’ avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo.
ART: 24 MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
1. I “contratti aperti di manutenzione” dovranno essere affidati sulla base della vigente normativa in materia di “qualificazione” e “scelta del contraente di appalti di opere pubbliche” in relazione all’importo complessivo del contratto posto a base d’asta.
ART: 25 CONTENUTO DEL CONTRATTO APERTO
1 Nel contratto aperto di manutenzione, salvo i normali elementi convenzionali contenuti nei contratti di appalto, saranno indicati:
a) la definizione dell’oggetto del contratto con la specificazione di “contratto aperto”;
b) la definizione della prestazione generale del contratto con l’indicazione della/e categoria/e di intervento;
c) i prezzi unitari e/o l’importo complessivo del contratto;
d) la durata massima del contratto ovvero la determinazione della scadenza coincidente con l’esaurimento delle somme di contratto;
e) le condizioni e le modalità di esecuzione;
f) la specificazione delle modalità di determinazione dei termini delle singole prestazioni da ordinare;
g) le modalità di pagamento;
h) le penalità;
i) la facoltà che si riserva l’Amministrazione in caso di inadempimento di provvedere d’ufficio a spese dell’appaltatore o di risolvere il contratto nelle forme di legge;
l) l’obbligo dell’appaltatore di uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l’invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi di lavoro.
ART: 26 NORMATIVA ANTIMAFIA E SUB-APPALTO
1 Ai contratti aperti di manutenzione si applicano le disposizioni in materia di antimafia di cui alla L. 17.01.1994 n° 47, al D.Lgs. 08.08.1994 n° 490, D.P.R. n° 252 del 03.06.1998 ed alle loro successive eventuali modificazioni con riferimento all’importo complessivo dell’appalto.
2 Ai contratti aperti di manutenzione sono altresì applicabili le norme che disciplinano il sub-appalto dalla vigente normativa sugli appalti di Opere Pubbliche.
ART: 27 PIANI DI SICUREZZA
1 Per i contratti aperti di manutenzione dovrà essere rispettata, per quanto applicabile, la normativa sulla sicurezza dei cantieri edili prevista dal D.lgs. 494/96 e succ. mod.
2 Il Piano della sicurezza sarà redatto dall’Xxx.xx Com.le (o da esperti esterni appositamente incaricati) in conformità con le norme che regolano la materia in rapporto ai singoli interventi manutentivi da attuare.
In relazione alla specificità dei contratti aperti, caratterizzati dall’imprevedibilità della loro concreta e puntuale esecuzione (essendo costituiti da una pluralità di interventi di manutenzione non prevedibili al momento dell’appalto), i piani della sicurezza non saranno redatti prima dell’appalto ma prima dell’inizio dei lavori di ogni singolo intervento manutentivo (se ed in quanto soggetto alla normativa di cui trattasi).
3 Ciascun intervento sarà caratterizzato da uno specifico piano della sicurezza (da approvare con determina del dirigente competente per materia), un computo specifico degli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso, da uno o più soggetti a cui affidare i compiti del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (coincidente con il D.L. se questi ha i requisiti) ed un responsabile dei lavori (di norma coincidente con il RUP).
ART: 28 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
1. Ogni singolo intervento, nell’ambito del più generale contratto aperto di manutenzione, prima della sua esecuzione, dovrà essere contraddistinto dai seguenti elementi:
a) INDIRIZZO POLITICO DI ATTUAZIONE
b) PROGETTO MANUTENTIVO
c) PIANO DELLA SICUREZZA
d) TITOLO AUTORIZZATIVO EDILIZIO/URBANISTICO
e) NOMINA DELLE COMPETENTI PROFESSIONALITA’ TECNICHE
f) ORDINE DI ESECUZIONE
2 Tutti gli interventi, che non risultino obbligatori per specifiche disposizioni di legge, per i quali ultimi è sufficiente una comunicazione alla Giunta Comunale da parte del Dirigente competente per materia, dovranno essere oggetto di uno specifico INDIRIZZO POLITICO DI ATTUAZIONE da parte dell’Assessore di riferimento competente per materia o della Giunta Comunale.
3 Il PROGETTO MANUTENTIVO, consiste nella specificazione tecnica di ogni singolo intervento da attuare In rapporto alla natura e all’ entità dell’intervento dovrà essere corredato dagli elaborati progettuali che si rendono necessari al fine di consentire alla ditta appaltatrice di eseguire correttamente l’intervento in rapporto alla corretta diligenza del buon imprenditore edile (planimetrie, sezioni, particolari, esplicitazione delle modalita di esecuzione, relazioni tecniche, progetti ex L 46/.90 ecc.). L’approvazione di tale progetto, attinente alla sfera gestionale dell’Ente, è riservata al dirigente competente per materia.
4 Ogni intervento manutentivo, qualora soggetto alle norme sulla sicurezza dei cantieri ex L. 494/96 dovrà essere corredato da un PIANO DELLA SICUREZZA come precisato dall’art. 27 del presente regolamento.
5 Il TITOLO AUTORIZZATIVO sarà, di norma, conseguito con l’approvazione del progetto manutentivo di cui al precedente comma ai sensi e nel rispetto delle procedure previste dall’art. 2, comma 60 punto 16, della Legge 663/97.
6 Per ciascun intervento dovranno essere designate le COMPETENTI PROFESSIONALITA’ TECNICHE previste dalla legge ovvero il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (se obbligatorio per legge) ed, eventualmente, un ispettore di cantiere od un direttore operativo.
7 L’ORDINE DI ESECUZIONE deve specificare le modalità di svolgimento dell’intervento e deve contenere:
a) Gli estremi del contratto di appalto aperto di manutenzione (salvo il caso di lavori da eseguire sotto riserve di legge);
b) L’allegato progetto manutentivo e l’eventuale piano di sicurezza dei lavori;
c) L’indicazione del termine di esecuzione dei lavori e la relativa penale giornaliera in caso di ritardo;
d) L’indicazione del titolo autorizzativo edilizio;
e) L’indicazione del Responsabile del Procedimento, del Direttore Lavori, del Responsabile della Sicurezza (se previsto), del direttore operativo e/o dell’ispettore di cantiere (se nominati).
ART: 29 CONTABILITA’ STATI DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ORDINATI
1. Per l’espletamento della contabilità dei lavori manutentivi di cui al presente capo e la liquidazione degli stati d’avanzamento parziali e finale troverà applicazione, per quanto compatibile, la vigente normativa in materia di OO.PP. disciplinata dal DPR 554/99.
2. Considerate le peculiarità proprie del contratto aperto di manutenzione, tuttavia, la contabilità e la liquidazione dei singoli interventi ordinati potrà assumere carattere autonomo (intervento per intervento) o cumulativo (unica contabilità per l’intero contratto). Tale facoltà dovrà essere specificata nel contratto di appalto. Qualora tale contratto non contenga tale indicazione la contabilità dei lavori si potrà implementare per ogni singolo intervento o per insiemi omogenei di interventi ordinati (per competenza o per affinità di finanziamento o di programmazione).
ART: 30 VARIANTI E MAGGIORI SPESE
1. Le varianti degli interventi già ordinati dovranno essere approvate ed impartite con gli stessi criteri previsti dal presente capo per gli interventi originari attraverso opportune varianti o varianti suppletive da redigere a cura del D.L. o del RUP.
2. Qualora l’importo complessivo del contratto di appalto aperto di manutenzione ecceda l’importo originario troverà applicazione l’art. 154, 1° comma, del DPR 554/99 (1).
(1) Art. 154, 1° comma, DPR 554/99: Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l’importo dei lavori da eseguire ecceda l’importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l’ulteriore spesa, sino ad un totale complessivo pari all’originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 euro.
ART: 31 COLLAUDI/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE
1. I contratti aperti di manutenzione sono soggetti a Collaudo o Certificato di regolare esecuzione sulla base delle vigenti normative sui lavori pubblici ed in rapporto all’importo oggetto di contabilizzazione (per singoli interventi o per importo complessivo) così come stabilito dall’art. 29, 2° comma del presente regolamento.
2. Tutti gli altri aspetti connessi alla contabilità finale, modalità di designazione del collaudatore, opzione tra certificato di collaudo o di regolare esecuzione ecc. sono rimesse alla disciplina generale prevista dalla L. 109/94 e succ. mod. ed integr. e dal DPR 554/99.
ART: 32 RINVIO
1. Per quanto applicabili con il presente titolo, ai lavori in economia ed ai contratti aperti di manutenzione troveranno applicazione le seguenti norme di riferimento:
a) L. 109/94 e succ. mod. ed integr.;
b) DPR 21 dicembre 1999 n° 554;
c) DM 19 aprile 2000 n° 145;
d) DPR 25 gennaio 2000 n° 34;
ART. 33 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, dopo l’avvenuto esame da parte dell’organo regionale di controllo.
REPERTORIO N.
CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO
COMUNE DI RICCIONE
Provincia di Rimini
L’anno duemila il giorno del mese di
.
dell’anno
; In Riccione presso la Residenza Comunale.
SCRITTURA PRIVATA TRA
nato a
il ,
domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI RICCIONE, codice fiscale: 00143280402, nella sua qualità di
Dirigente del Settore dell’Ente medesimo, per dare
esecuzione alla deliberazione di
n. del esecutiva ai sensi di legge e alla Determinazione Dirigenziale n. del ;
E
, nato a il
, domiciliato per la carica presso la sede della ditta, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di
e legale rappresentante della ditta
con sede in
via
, codice
fiscale: iscritta nel Registro delle Società del Tribunale di al n. , si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1
Il COMUNE DI RICCIONE, a mezzo come sopra, conferisce col sistema del cottimo fiduciario, di cui agli artt, 88, 142, 143, 144, 145, 146,147,148,153,e 154 del DPR 554/99 all’impresa
,
che accetta a mezzo come sopra, i lavori di
alle condizioni di seguito riportate, condizioni che la ditta suddetta dichiara di conoscere ed accettare senza riserve.
ARTICOLO 2
L’importo complessivo dei lavori ammonta a
£.
(
), oltre ad I.V.A., salvo liquidazione finale.
I prezzi unitari per i lavori, le opere e le somministrazioni sono quelli risultanti dall’elenco prezzi che, firmato dalle parti per piena accettazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto non sia ad esso materialmente allegato e viene depositato agli atti dello stesso.
Ai suddetti prezzi si applica il ribasso del per cento offerto dal cottimista in sede di gara ufficiosa oltre ai costi della sicurezza non assogettabili a ribasso.
[ eventualmente]
I lavori in economia e la manodopera verranno contabilizzati in base Ai prezziari Ufficiali della Camera di Commercio della provincia di Rimini in vigore al momento della prestazione.
ARTICOLO 3
Tutti indistintamente i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, salvo il giudizio dell’Ufficio Tecnico Comunale che avrà la facoltà di fare demolire tutte le opere che esso ritenga non costruite regolarmente, e ciò senza che il cottimista possa accampare diritto a speciale compenso.
In quanto ai materiali tutti da impiegarsi nei lavori, resta stabilito che essi dovranno essere delle migliori qualità, siano essi di cava che provenienti dalle industrie, e il Direttore, a suo insindacabile giudizio, potrà vietarne l’impiego ove li riconosca di cattiva qualità, facendoli allontanare dal cantiere.
Il cottimista dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli obblighi assicurativi e alla retribuzione dei dipendenti secondo i contratti collettivi di lavoro e le leggi vigenti, e sostenere tutte le spese per bolli, diritti e registrazione relativi al presente contratto
Nel prezzo si intendono remunerati tutti i costi della sicurezza ex L. 494/96;
ARTICOLO 4
I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di giorni
( ) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
ARTICOLO 5
Il pagamento del cottimo avverrà in n. soluzioni
sulla base delle fatture debitamente controllate dal direttore dei lavori o di regolari certificati emessi dallo stesso. L’ultima rata di pagamento sarà corrisposta a lavori ultimati e collaudati sulla base di regolare certificato del Direttore dei Lavori.
Oppure:
Il pagamento del cottimo sarà eseguito in unica soluzione a lavori ultimati e collaudati, sulla base di regolare certificato del Direttore dei Lavori.
Il cottimo non può essere , in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri.
ARTICOLO 6
Non consegnando i lavori ultimati entro il termine stabilito nel presente atto, il cottimista sarà soggetto ad una penale di
£.
( ) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni.
[eventualmente]
Inoltre, entro 10 giorni dall’ultimazione dei lavori, l’impresa dovrà avere anche sgomberato le aree di pertinenza e le aree circostanti di tutti i materiali ed attrezzature di sua proprietà. In caso contrario, nei confronti dell’impresa dovrà applicarsi una penale di
£. ( )
per ogni giorno di ritardo dello sgombero.
L’importo della/e penale/i sarà inserito in contabilità e dedotto dell’importo del cottimo. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere d’ufficio ai lavori, a rischio del cottimista, oppure di risolvere mediante semplice lettera con ricevuta di ritorno, il presente contratto, qualora il cottimista medesimo manchi ad uno solo dei patti come sopra stipulati nel modo indicato dal DPR 554/99..
ARTICOLO 7
E’ fatto obbligo al cottimista di uniformarsi a sua cura e spese alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per l’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l’invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione e la tubercolosi ed in materia del lavoro delle donne e dei fanciulli.
Il cottimista è tenuto, inoltre, di sua iniziativa a:
1. rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
2. porre sui luoghi del lavoro, ove necessario, le regolamentari segnalazioni diurne e notturne;
3. ad adottare tutte le precauzioni e gli apprestamenti atti ad impedire, durante il lavoro od in conseguenza degli stessi, qualsiasi danno a persone o a cose;
4. a rispettare le seguenti condizioni:
• ogni orario diverso da quelli tradizionali va concordato con le Organizzazioni Sindacali di categoria;
• vanno osservati gli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti Scuola contemplati nei contratti collettivi di lavoro;
• giornalmente sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato, va esposto l’elenco della manodopera che lavora in cantiere con l’indicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza. Qualora l’impresa intensa avvalersi di lavoratori trasferitisi dovrà comunicare all’amministrazione a quale Xxxxx Xxxxx gli stessi siano iscritti.
Resta sempre a totale carico del cottimista, senza diritto ad alcuna rivalsa per qualsiasi titolo nei confronti dell’Amministrazione comunale e della Direzione dei Lavori, ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e cose che potranno derivare direttamente o indirettamente dall’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto.
[eventualmente]
PIANO DI SICUREZZA: Anche nel rispetto della L. 494/96 l’impresa è tenuta, ai sensi dell’art. 31 della Legge 109/94, alla predisposizione di un “Piano di Sicurezza sostitutivo” secondo le disposizioni di cui all’art. del Capitolato Speciale.
ARTICOLO 8
Per le motivazioni indicate dalla determinazione dirigenziale in epigrafe citata, la ditta viene esonerata dal prestare cauzione.
oppure:
A garanzia di tutti gli obblighi previsti nel presente atto il cottimista ha prestato cauzione di
£. (
) mediante
.
ARTICOLO 9
Il cottimista avrà l’obbligo di impiegare nei lavori affidatigli unicamente manodopera reclutata tramite il competente Ufficio del Lavoro.
ARTICOLO 10
Per quanto non è qui previsto valgono le norme e le condizioni di cui alla L. 109/94 e succ. mod. al DPR 21 dicembre 1999 n° 554 al DM 19 aprile 2000 n°145 ed al DPR 25 gennaio
2000 n° 34
e al Capitolato Speciale.
[eventualmente]
ARTICOLO 11
Le parti danno atto che a carico dell’impresa e degli altri soggetti di cui all’art. 5 del D. Lgs. 08/08/1994 n. 490, non sussistono le misure ostative di cui allo stesso D.Lgs. 490/94 e successive integrazioni.
ARTICOLO 12
Tutte le spese di questo atto, soggetto ad I.V.A. e conseguenziali sono a carico del cottimista che espressamente le assume.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.