COMUNE DI ROZZANO
COMUNE DI ROZZANO
R E G O L A M E N T O PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI
C A P O I
SCOPO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 - Scopo del Regolamento
1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso e la gestione dei veicoli di proprietà dell'Ente (o comunque in disponibilità ) nelle fasi di: consegna, uso e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, oltre alla responsabilità per quanto attiene agli adempimenti fiscali ed amministrativi (assicurazione, tasse, ecc.).
2. La disciplina oggetto del presente regolamento viene affidata al Settore - Provveditorato- che, pertanto, ne diventa il Settore competente.
Articolo 2 - Campo di applicazione
1. Il presente regolamento trova applicazione per la gestione di tutti i veicoli come definiti dagli articoli 52, 53, 54, 56 e 57 del Testo aggiornato del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.2851, inerente il Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 3 - Suddivisione dei veicoli
1. Ai soli fini del presente regolamento, i veicoli di cui al precedente Articolo 2 vengono suddivisi come segue:
a) Macchine di rappresentanza: comprendono le sole autovetture di cui all'Articolo 54, lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, adibite al trasporto degli Amministratori dell'Ente e dei Funzionari per missioni, trasferte e sopralluoghi sempre nell'interesse dell'Ente;
b) Veicoli adibiti ai servizi d'istituto: tutti i veicoli esclusi quelli di cui alla precedente lettera a).
2. Ove la stessa autovettura fosse adibita ad ambedue le destinazioni, troveranno applicazione, caso per caso, le rispettive discipline.
Articolo 4 - Acquisto dei veicoli
1. L 'acquisto dei veicoli viene effettuato, su richiesta dei vari settori in base a motivate necessità dal Settore Provveditorato, secondo le modalità stabilite dal regolamento dei contratti e degli appalti o, se del caso, dal regolamento per gli acquisti in economia, che provvederà, quindi, alla presa in carico dei veicoli acquistati con annotazione negli appositi registri, curandone, altresì, la sub-consegna ai Settori e Servizi competenti .
1 VEDI Allegato
C A P O II
NORME COMUNI ALLE "MACCHINE DI RAPPRESENTANZA" E AI "VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO"
Articolo 5 - Patente di guida
1. Sia gli autisti che gli altri conduttori dovranno essere muniti della patente di guida di cui all'Articolo 116 2 del Nuovo Codice della Strada approvato con X.Xxx. 30 aprile 1992, n.285 o di altro documento equipollente, validi per il veicolo di cui si pongono alla guida.
2. I conduttori di mezzi speciali dovranno essere muniti di idonea corrispondente documentazione abilitante alla guida degli stessi (certificato di abilitazione professionale).
Articolo 6 - Consegnatario e consegna dei veicoli
1 Su tutti i veicoli, prima della consegna, dovrà essere applicato, in modo ben visibile, lo stemma del Comune con la scritta "Comune di Rozzano” ed il nome del Settore cui sono assegnati.
2. Tutti i veicoli, a prescindere dagli uffici, servizi o settori cui sono assegnati, sono assunti in carico dal Provveditore Economo, il quale darà corso alla sub consegna al Dirigente del Settore/Servizio o suo delegato.
3. Della sub-consegna dovrà essere compilato apposito verbale redatto con le modalità previste per il patrimonio mobiliare ai fini della tenuta degli inventari.
4. L'avvenuta sub-consegna dovrà essere annotata nel "LIBRETTO DEL VEICOLO" di cui al successivo Articolo 7.
Articolo 7 - Libretti dei veicoli - Cartella del veicolo
1 Ogni veicolo, per l’uso, dovrà essere dotato di apposito libretto che consenta le seguenti registrazioni: a ) Numero di targa, tipo e caratteristiche del veicolo - Estremi assicurazione;
b) Materiale di dotazione e di scorta;
c) Settore cui il veicolo è assegnato; d ) Sub-Consegnatari del veicolo;
e) Incaricati dell’ uso occasionale del veicolo;
f) Manutenzione ordinaria e straordinaria;
g) Incidenti stradali;
h) Indicazione dell’utilizzo del mezzo e dei Km effettuati;
i) Percorsi effettuati.
2 Il libretto di cui al precedente comma dovrà seguire sempre il veicolo e, a cura del sub-consegnatario, vi dovranno essere registrati tutti i dati, come previsto dagli stessi libretti, nonché quant’altro ritenuto utile.
3 A cura del Responsabile del Settore Provveditorato sarà assicurata la conservazione di tutti gli atti relativi a ciascun veicolo in apposita cartella nella quale dovranno essere fatte tutte le registrazioni ivi previste.
2 Vedi allegato
Articolo 8 - Limitazione all'uso dei veicoli – Divieti
1. Tutti i veicoli nel periodo di servizio, potranno lasciare il locale di ricovero solo:
• per raggiungere il posto di lavoro o per la missione;
• per le operazioni di rifornimento;
• per raggiungere l’officina in caso di riparazioni o per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. E' fatto assoluto divieto ai conducenti:
• di trasportare persone estranee all'Amministrazione che non siano elencate nel foglio d'uscita o la cui presenza sul mezzo non sia in diretto rapporto con il lavoro da eseguire;
• di fare uso del veicolo per il rientro alla propria abitazione salvo deroga scritta e motivata;
• di abbandonare, durante l'orario di lavoro, il mezzo senza prendere le dovute cautele;
• di fare, del veicolo, uso personale o comunque diverso da quello autorizzato.
3. Durante gli intervalli dal servizio o periodi di non utilizzo e di notte, i veicoli dovranno restare nei locali di ricovero.
Articolo 9 – Responsabilità
1. I Sub-Consegnatari dei veicoli sono personalmente responsabili della perfetta conservazione e tenuta dei mezzi.
2. I conduttori dei veicoli sono personalmente responsabili:
a) di qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, compresi gli eventuali danni conseguenti;
b) della piena efficienza del mezzo affinché sia assicurato il rigoroso rispetto di tutte le norme del codice della strada approvato con X.Xxx. 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di tutte le altre norme regolamentari e di legge.
3. Nel caso di furto dell'automezzo, l'autista o conduttore o chi comunque risultasse sub-consegnatario del mezzo nel momento del furto stesso dovrà presentare dettagliato rapporto al Responsabile del Settore Provveditorato.
Articolo 10 - Incidenti stradali
1. In caso di incidente stradale il conducente del mezzo ha l'obbligo:
a) di fermarsi immediatamente anche se l'incidente è ritenuto di lieve entità e dare la massima assistenza possibile agli eventuali infortunati;
b) di darne comunicazione, anche telefonica, al Responsabile del Settore Provveditorato;
c) di richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale per gli accertamenti di rito;
d) di xxxxxxxsi dal discutere con alcuno circa le responsabilità e le cause dell'incidente;
e) di osservare tutte le norme relative all'infortunistica stradale;
f) di fare immediatamente una relazione scritta al Settore Provveditorato consegnando l'eventuale copia del verbale, testimonianze, xxxxxxx, ecc.;
g) di fornire al Responsabile del Settore Provveditorato tutti i dati utili per gli adempimenti di sua competenza.
2. E' fatto obbligo al Responsabile del Settore Provveditorato di dare corso a tutti gli adempimenti conseguenti agli incidenti di qualsiasi natura specialmente per quanto riguarda la copertura assicurativa e le eventuali azioni di rivalsa.
3. Anche ai fini di eventuali azioni di rivalsa dovranno essere disposti i soli lavori di riparazione del danno subito anche nel rispetto degli adempimenti previsti dai contratti di assicurazione.
4. Sarà assicurata, sempre a cura del Responsabile del Settore Provveditorato, prima di disporre le riparazioni, specialmente nel caso di danno grave, una adeguata documentazione fotografica delle parti danneggiate.
CAPO III
RIFORNIMENTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE - MANUTENZIONE
Articolo 11 - Registri e registrazioni ai fini fiscali
1. Sarà cura del responsabile del Settore Provveditorato disporre e vigilare affinché siano osservate tutte le norme relative alle registrazioni ai fini dell'IVA e di tutte le altre disposizioni fiscali.
Articolo 12 - Rifornimenti presso pubblici distributori
1. Per rifornimenti presso pubblici distributori è tassativamente prescritto ai Sub-Consegnatari o conduttori:
a) di rivolgersi esclusivamente presso i distributori indicati dal Responsabile del Settore Provveditorato;
b) di rilasciare, in corrispondenza di ciascuna operazione di rifornimento, apposito buono da staccarsi dal bollettario in dotazione, con obbligo di compilarlo in ogni sua parte.
2. Della consegna dei blocchi dei buoni di cui al precedente comma - lettere a) e b), dovrà essere presa nota nell'apposito registro di carico e scarico dei bollettari, con i seguenti accorgimenti:
• potrà essere consegnato un solo blocco;
• per le successive richieste, il Responsabile del Settore Provveditorato dovrà pretendere la restituzione del vecchio blocco debitamente compilato in ogni sua parte.
Articolo 13 - Rifornimenti al distributore dell'Ente
1. Nel caso in cui l'Ente, valutandone la convenienza, venisse nella determinazione di dotarsi di un distributore proprio, ne disciplinerà, con lo stesso atto nel rispetto delle norme vigenti, il funzionamento.
2. In ogni caso sarà prevista la tenuta di un registro giornaliero per:
• l'annotazione di tutte le operazioni;
• la firma, in corrispondenza di ciascuna registrazione, del conducente;
• la targa dell’automezzo utilizzato, al fine della sua identificazione;
• la registrazione della lettura del contachilometri;
• i percorsi effettuati giornalmente;
• una scheda per ciascun automezzo per la rilevazione statistica dei consumi.
Articolo 14 - Rifornimento di lubrificante
1. Del rifornimento di lubrificante, fermi restando gli adempimenti relativi ai carburanti, dovrà anche essere presa nota nel "libretto del veicolo", negli appositi spazi riservati.
Articolo 15 - Rifornimenti nei casi di missione
1. Prima di iniziare la missione è fatto obbligo agli autisti di accertarsi dello stato del veicolo e di disporre del carburante necessario per l'intera missione; di dotarsi presso l’ufficio competente di una somma adeguata quale “anticipo spese missione” da rendicontare entro il giorno successivo al rientro, con le dovute pezze giustificative.
2. Ove si rendesse necessario fare rifornimento presso un distributore non convenzionato con l’Ente, è fatto obbligo all'autista:
a ) di emettere regolare buono;
b) ove fosse preteso il pagamento:
c) dovrà essere annotata, sul buono, la dicitura "Pagato";
d) dovrà essere richiesto il rilascio della fattura o altro documento fiscale;
ultimata la missione dovrà essere richiesto il rimborso al Responsabile del Settore Provveditorato.
Articolo 16 – Controllo visivo giornaliero dello stato di efficienza del veicolo
1. Compito dell’utilizzatore del veicolo (autoveicoli e /o motocicli) è di mantenere quella attenzione e vigilanza al veicolo che normalmente si riscontra in un coscienzioso proprietario di autoveicolo.
Articolo 17 - Manutenzione ordinaria - Manutenzione programmata
1. Alla manutenzione ordinaria provvederà il sub-consegnatario del veicolo ed è disposta dal Responsabile del Settore Provveditorato ogni Km.5.000 percorsi, su segnalazione dei conduttori, a mezzo di meccanici di fiducia.
2. Tale manutenzione deve essere sempre preceduta dalla lubrificazione di tutti gli organi del veicolo che sono indicati nel grafico della lubrificazione riportato nel libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice e dovrà essere annotata nel "libretto del veicolo".
Articolo 18 - Manutenzione straordinaria
1. Ai fini del presente regolamento si intende manutenzione straordinaria qualsiasi intervento che richieda la sostituzione di pezzi ed è sempre disposta dal Responsabile del Settore Provveditorato.
2. Della stessa dovrà essere fatta dettagliata annotazione nel "libretto del veicolo", riportando informazioni sulle seguenti voci:
a ) tipologia di riparazione;
b) costo della riparazione;
c) causa del guasto;
d) tempo di fermo dell’automezzo, necessario per l’effettuazione della riparazione.
CAPO IV
MACCHINE DI RAPPRESENTANZA
Articolo 19 - Assicurazione speciale per le macchine di rappresentanza
1. Le macchine di rappresentanza dovranno essere coperte da assicurazione per qualsiasi rischio e, in particolare:
• dall'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969, n.990 e successive modificazioni ed integrazioni;
• dall'assicurazione prevista dall'Articolo 23 del D.P.R. 3 agosto 1990, n.333; 3
2. La norma che precede è estesa ai "veicoli adibiti a servizi d'istituto" qualora venissero usati a scopo di rappresentanza.
Articolo 20 - Persone che possono assumere la guida delle macchine di rappresentanza
1. La guida delle macchine di rappresentanza, oltre che dal sub consegnatario, può essere assunta:
a) dagli amministratori dell'Ente;
b) dai dipendenti, anche giornalieri, dell'Ente, sempre che siano in possesso della prescritta patente di guida.
Articolo 21 - Uso diretto delle macchine di rappresentanza
1. Delle macchine di rappresentanza, limitatamente però a spostamenti nell'ambito territoriale di operatività, possono disporre direttamente:
• il Capo dell'Amministrazione ed i Componenti degli Organi Esecutivi;
• Il Segretario; i Dirigenti cui fosse eventualmente assegnata apposita macchina di rappresentanza.
2. Sarà in ogni caso obbligo degli stessi, al rientro, di compilare il referto di viaggio di cui al successivo articolo 23.
Articolo 22 - Richiesta di messa a disposizione della macchina di rappresentanza - Foglio d'uscita
1. La macchina di rappresentanza è a disposizione degli Amministratori e dei funzionari Comunali.
3 Vedi allegato
2. Per ottenerne la disponibilità, dovrà essere inoltrata una richiesta di prenotazione in tempo utile al Settore Provveditorato. Per i dipendenti la richiesta dovrà riportare il visto del Dirigente del dipartimento.
3. Il Settore Provveditorato, accertata la disponibilità del mezzo e fatti gli ulteriori eventuali riscontri per il rispetto delle disposizioni ricevute, compila il foglio d'uscita.
4. Sia la "domanda di prenotazione" di cui al comma 2 sia "il foglio d'uscita" di cui al comma 3 da predisporre in unico foglio, dovranno essere compilati in ogni loro parte.
Articolo 23 - Foglio di uscita - Referto di viaggio
1. Nessuna macchina di rappresentanza, fatta eccezione per i casi previsti dall’ articolo 8, comma 1 e dall’articolo 13, potrà lasciare il locale di rimessa se non provvista del foglio d'uscita di cui al precedente Articolo 22, da compilare in duplice copia.
2. Alla fine del viaggio, a cura del conducente, dovrà essere restituito, al Responsabile del Settore Provveditorato, il "foglio di uscita", completato e sottoscritto, foglio che a cura dello stesso dovrà essere conservato a norma di legge.
3. Qualsiasi fatto straordinario dovesse verificarsi durante il viaggio dovrà essere segnalato dal conduttore al Responsabile del Settore Provveditorato con il "referto di viaggio".
4. Degli adempimenti che precedono sono personalmente responsabili il conducente e il Responsabile del Settore Provveditorato per quanto riguarda la vigilanza a prescindere dalla qualifica e grado delle persone che hanno fatto uso del mezzo.
Articolo 24 - Registro delle autorizzazioni per l'uso delle macchine di rappresentanza
1. Tutte le autorizzazioni per l'uso delle macchine di rappresentanza (fogli d'uscita) di cui al precedente Articolo 15, debbono essere annotate, a cura del Responsabile del Settore Provveditorato, in apposito registro, distinto per ciascuna macchina di rappresentanza.
Articolo 25 - Obblighi degli autisti delle macchine di rappresentanza
1. L'autista delle macchine di rappresentanza ha l'obbligo:
a) di presentarsi in Settore in perfetto orario con l'automezzo efficiente e pulito; curare costantemente la pulizia dell'interno della macchina e tenere nei confronti dei trasportati contegno irreprensibile;
b) non effettuare lo smontaggio di organi che richiedono riparazioni non di sua competenza; annotare ogni anormalità riscontrata sul "referto di viaggio" come previsto dallo stampato ed, appena possibile, darne comunicazione al superiore da cui dipende;
c) comunicare con il mezzo più celere al Responsabile del Settore Provveditorato, ogni grave avaria o incidente occorso all'autoveicolo e, in quest'ultimo caso, annotare le notizie necessarie in base alle istruzioni ricevute.
Articolo 26 - Rimborsi di spese agli autisti
1. Il Responsabile del Settore Provveditorato darà corso al rimborso agli autisti delle somme anticipate:
• per pedaggi autostradali, spese di garage e soste;
• per rifornimento di carburante.
CAPO V
VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO
Articolo 27 - Persone che possono assumere la guida dei "Veicoli adibiti ai servizi d'istituto"
1. La guida dei veicoli adibiti ai servizi d'istituto può essere assunta solo dal personale dipendente, anche giornaliero, in possesso della prescritta patente ed assicurato presso l'I.N.A.I.L..
Articolo 28 - Assicurazione dei "veicoli adibiti ai servizi d'istituto"
1. I veicoli adibiti ai servizi d'istituto dovranno essere coperti, oltre che dall'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969, n.990 e successive modificazioni ed aggiunte, dall'assicurazione cumulativa dei trasportati e del conducente. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del di pendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'Articolo 23 del
D.P.R. 3 agosto 1990, n.333. 4
2. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
Articolo 29 - Limiti all'uso dei "veicoli adibiti ai servizi d'istituto"
1. L'uso dei "veicoli adibiti ai servizi d'istituto" è soggetto ai seguenti limiti:
• territoriali: nel senso che non potranno mai lasciare il territorio di competenza senza preventiva autorizzazione di itinerario;
• regolamentari: nel senso che è vietato farne uso per scopi diversi da quelli istituzionali e nei limiti previsti dai regolamenti speciali.
2. Qualsiasi deroga dovrà risultare da ordine scritto del Dirigente del dipartimento cui sono assegnati i singoli automezzi.
4 vedi allegato
CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 30 - Osservanza dei regolamenti speciali
1. Sia gli autisti che i Sub-Consegnatari dei veicoli sono tenuti ad osservare qualsiasi altra norma o disposizione emanata in esecuzione di regolamenti speciali. E’ comunque fatta salva l’applicazione della normativa speciale relativa all’attività di istituto del Corpo di Polizia Municipale.
Articolo 31 - Entrata in vigore del presente regolamento
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione.
Articolo 32 - Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma dell'Articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
CAPO I
I N D I C E
SCOPO DEL REGOLAMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 - Scopo del regolamento Articolo 2 - Campo di applicazione Articolo 3 - Suddivisione dei veicoli Articolo 4 - Acquisto dei veicoli
CAPO II
NORME COMUNI ALLE "MACCHINE DI RAPPRESENTANZA"E AI "VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO"
Articolo 5 - Patente di guida
Articolo 6 - Consegnatario e consegna dei veicoli Articolo 7 - Libretti dei veicoli - Cartella del veicolo Articolo 8 - Limitazione all'uso dei veicoli – Divieti Articolo 9 – Responsabilità
Articolo 10 - Incidenti stradali
CAPO III
RIFORNIMENTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE – MANUTENZIONE
Articolo 11 - Registri e registrazioni ai fini fiscali Articolo 12 - Rifornimenti presso pubblici distributori Articolo 13 - Rifornimenti al distributore dell'Ente Articolo 14 - Rifornimento di lubrificante
Articolo 15 - Rifornimenti nei casi di missione
Articolo 16 – Controllo visivo giornaliero dello stato di efficienza del veicolo Articolo 17 - Manutenzione ordinaria – Manutenzione programmata
Articolo 18 - Manutenzione straordinaria
CAPO IV
MACCHINE DI RAPPRESENTANZA
Articolo 19 - Assicurazione speciale per le macchine di rappresentanza
Articolo 20 - Persone che possono assumere la guida delle macchine di rappresentanza Articolo 21 - Uso diretto delle macchine di rappresentanza
Articolo 22 - Richiesta di messa a disposizione della macchina di rappresentanza - Foglio d'uscita Articolo 23 - Foglio di uscita - Referto di viaggio
Articolo 24 - Registro delle autorizzazioni per l'uso delle macchine di rappresentanza Articolo 25 – Obblighi degli autisti delle macchine di rappresentanza
Articolo 26 - Rimborsi di spese agli autisti
CAPO V
VEICOLI ADIBITI AI SERVIZI D'ISTITUTO
Articolo 27 - Persone che possono assumere la guida dei "veicoli adibiti ai servizi d'istituto" Articolo 28 - Assicurazione dei "veicoli adibiti ai servizi d'istituto"
Articolo 29 - Limiti all'uso dei "veicoli adibiti ai servizi d'istituto"
CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 30 - Osservanza dei regolamenti speciali Articolo 31 - Entrata in vigore del presente regolamento Articolo 32 - Pubblicità del regolamento
ALLEGATO: ELENCO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE
Allegato: riferimenti
Articolo 52. Ciclomotori
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
c) [sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente] (31).
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli
Articolo 53. Motoveicoli.
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun mototrattore (32);
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e) f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al trasporto,
Articolo 54. Autoveicoli.
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'Articolo 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'Articolo 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'Articolo 62 e non superiori a quelli di cui all'Articolo 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'Articolo 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su xxxxxx x xxxxx xxxxxx (00/x).
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.
(32/a) Vedi, anche, l'Articolo 11, L. 23 dicembre 1997, n. 454, riportata alla voce Trasporto di merci mediante autoveicoli.
56. Rimorchi.
1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'Articolo 54 e dai filoveicoli di cui all'Articolo 55, con esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'Articolo 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle lettere g) e h) dell'Articolo 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da autoveicoli di cui all'Articolo 54, comma 1, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento (33).
(33) Articolo così modificato, con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'Articolo 24, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
57. Macchine agricole.
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice xxxxxxxx;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate
Articolo 116. Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli.
A. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. (79/a).
B. Per sostenere gli esami di idoneit` per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti .
C. La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, pur contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale h tenuto a verificarne l'esattezza.
Tale indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
A. Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B. Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non h superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C. Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida h richiesta la patente della categoria D;
D. Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, h superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E. Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali h richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.
F. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
G. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose.
H. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali h richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gi` lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida h richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
I. La validit` della patente pur essere estesa dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi
J. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con
conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di et` inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalità` e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non pur essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sar` definita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività
K. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità`, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
X. Xxx regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità` e i programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
M. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per
posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di
guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o
su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 10 dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente
dichiarato che il soggetto trasferito non h titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento (79/d)
(79/e).
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilit` di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, h soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida h punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici milioni; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perchi revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice
(79/f) (79/cost).
14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente
h soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica
quanto disposto dal comma 13.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, h soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento.
16. [Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine stabilito h soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila] (79/g).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (79/e).
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Quando non
h possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di xxxxx eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI (80).
De Agostini Giuridica - LEGGI D'ITALIA (testo vigente) Aggiornamento alla GU 06/06/2000
175. IMPIEGATI E SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI
A) Personale di ruolo
D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 (1).
23. Copertura assicurativa.
1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (9), gli
enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in
occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto,
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione
obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di
lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in
ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di
lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge
per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di
quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo
indennizzo per lo stesso evento.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 novembre 1990, n. 270, S.O.
(9) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
De Agostini Giuridica - LEGGI D'ITALIA (testo vigente) Aggiornamento alla GU 06/06/2000
88. CIRCOLAZIONE STRADALE
A) Disposizioni generali
L. 24 dicembre 1969, n. 990 (1).
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti (1/a) (1/circ).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 gennaio 1970, n. 2.
(1/a) Per il regolamento di esecuzione vedi il D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, riportato al n.
A/XVIII. Vedi, anche, la L. 10 giugno 1978, n. 295, riportata alla voce Assicurazioni private.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
-
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 3 aprile 1998, n. 74;
- Ministero dell'interno: Circ. 2 ottobre 1998, n. 67;
- Ministero delle finanze: Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 3 aprile 1997, n. 94/E.
Comune di Rozzano
Provincia di Milano
Dipartimento Finanziario
Settore Provveditorato
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE PER L’USO DELLA MACCHINA DI RAPPRESENTANZA
NOMINATIVO DEL RICHIEDENTE:
(scrivere in stampatello)
MOTIVO DELLA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE:
(scrivere in stampatello)
ITINERARIO: partenza: arrivo: (scrivere in stampatello)
GIORNO DI USCITA PREVISTO:
GIORNO DI RIENTRO PREVISTO :
FIRMA DEL RICHIEDENTE VISTO DEL DIRIGENTE DEL
(firma leggibile) DIPARTIMENTO
FOGLIO DI USCITA
TARGA DELL’AUTOMEZZO DISPONIBILE:
MODELLO:
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PROVVEDITORATO
Comune di Rozzano
Provincia di Milano
Dipartimento Finanziario
Settore Provveditorato
REFERTO DI VIAGGIO
TARGA DELL’AUTOMEZZO:
MODELLO:
EVENTO STRAORDINARIO RILEVATO:
•
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DATA
FIRMA DEL CONDUCENTE
(firma leggibile)
Comune di Rozzano
Provincia di Milano
Dipartimento Finanziario
Settore Provveditorato
RELAZIONE IN CASO DI INCIDENTE
NOMINATIVO DEL CONDUCENTE :
TARGA DELL’AUTOMEZZO DI SERVIZIO COINVOLTO :
LUOGO DELL’INCIDENTE : CITTA’: CAP.
VIA :
DESCRIZIONE DELL’ACCADUTO :
DATA
FIRMA DEL CONDUCENTE
(firma leggibile)