Spett.le
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BANCA D'ITALIA Filiale di........................
Oggetto: Condizioni generali di contratto per l’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema - Lettera-contratto
(Versione 2022.1 approvata il 23.06.2022 con protocollo 980841/22).
Il/La ,
(di seguito la “Controparte”),
codice meccanografico ,
codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie ,
(MFI code)
C.F. ............................................................................................................................................
P.IVA .........................................................................................................................................
(V.A.T. number)
numero di iscrizione al registro delle imprese …………………………………………………...…
(company number)
avente sede legale in
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
(Stato; città; indirizzo)
legalmente rappresentat. da:
...................................................................................................................................................
nella sua qualità di:
...................................................................................................................................................
DICHIARA
a) di aver preso visione e di accettare le “Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria” (di seguito “Condizioni generali”), che costituiscono parte integrante della presente Lettera-contratto;
b) di confermare, a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto, il domicilio eletto ai sensi dell’articolo 47 del codice civile per il rapporto di conto PM - ovvero di conto HAM - in essere con la Banca d’Italia, nonché i dati resi noti nell’ambito di tale rapporto per l’esecuzione delle comunicazioni via Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC).
ovvero, in assenza di tale rapporto:
elegge il domicilio - ai sensi dell’articolo 47 del codice civile - al seguente indirizzo:
………………………………………………………………………………………………………………..
(Stato; città; indirizzo)
indica per lo scambio di comunicazioni con codesto Istituto il seguente:
Indirizzo PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) di accettare che, in caso di perfezionamento con codesto Istituto di un rapporto di conto PM - ovvero di conto HAM – successivo alla data di sottoscrizione della presente lettera-contratto, il domicilio eletto, e l’indirizzo PEC e il numero di fax resi noti per tale rapporto sostituiscono senza ulteriori formalità quelli sopra specificati.
…………….…. , ……………………..
(Luogo) (Data)
…………………………..…………………………….. (Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)
Al riguardo, la Controparte approva specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., le previsioni di cui agli artt. 8 (Comunicazioni), comma 5, 9 (Modulistica), comma 2, 10 (Potere di rappresentanza. Modifiche), comma 3 e comma 4, 11 (Divieto di rappresentanza della controparte),
13 (Regolamento), comma 2, 15 (Risoluzione), 16 (Recesso), 17 (Inadempimento e clausola risolutiva espressa), 18 (Altri rimedi a favore della Banca in caso di inadempimento contrattuale della Controparte), 20 (Effetti del recesso e della risoluzione), 21 (Compensazione), 22 (Misure discrezionali basate su motivi prudenziali o conseguenti a situazioni di inadempimento), 23 (Sospensione dall’accesso alle operazioni di politica monetaria in caso di inadempimento), 24 (Sospensione dall’accesso alle operazioni di politica monetaria per esigenze di politica monetaria), 25 (Modifiche alla disciplina delle operazioni di politica monetaria), 27 (Foro competente) delle “Condizioni generali di contratto per l’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema”.
…………….…. , ……………………..
(Luogo) (Data)
………………………………………
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE OPERAZIONI DI POLITICA MONETARIA
Titolo I
Definizioni, ambito di applicazione, requisiti generali di idoneità, modalità di accesso
Articolo 1
(Definizioni)
Ai fini delle presenti Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria (di seguito “Condizioni generali”), si applicano le seguenti definizioni:
- “attività idonee”: attività che possono essere utilizzate, ove richiesto dalla natura dell’operazione, nell’ambito delle operazioni di politica monetaria. Si distinguono in negoziabili e non negoziabili;
- “autorità di vigilanza competente”: una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, ivi compresa la BCE con riferimento ai compiti che le sono attribuiti dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
- “Banca”: la Banca d'Italia;
- “conto PM”: conto detenuto da un partecipante a TARGET2 nel PM (Payment Module) presso una Banca centrale nazionale (di seguito BCN) dell’Eurosistema, necessario per consentire di:
1. immettere ordini di pagamento o ricevere pagamenti attraverso TARGET2; e
2. regolare tali pagamenti attraverso tale BCN dell’Eurosistema;
- "conto HAM”: conto detenuto presso la Single Shared Platform (SSP) nell’Home Accounting Module della Banca d’Italia, che consente di immettere e regolare ordini di pagamento verso conti HAM e verso conti PM;
- "conto corrente a gestione accentrata": il conto PM ovvero il conto HAM;
- “Controparte”: il soggetto che, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 4, può accedere alle operazioni di politica monetaria;
- “Contratti quadro per le operazioni di politica monetaria” (di seguito anche “Contratti quadro”: i seguenti contratti:
– Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto;
– Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti;
– Contratto quadro per le operazioni di swap in valuta a fini di politica monetaria;
– Contratto quadro per operazioni di anticipazione di dollari USA;
- “Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento”: le previsioni che disciplinano le attività idonee, negoziabili e non, che possono essere costituite a garanzia delle operazioni di rifinanziamento;
- “credito ECONS”: il credito fornito nell’ambito dell’elaborazione in contingency di cui al paragrafo 6 dell’Appendice IV all’Allegato II dell’Indirizzo della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2012 (BCE/2012/27) relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2), come successivamente modificato e integrato ( di seguito TARGET2 Guideline);
- “ente di liquidazione”: un ente, di proprietà pubblica o privata, (a) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero
(b) per la gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario, incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un’azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE)
n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1 o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio2;
- “Eurosistema”: la Banca centrale europea (di seguito BCE) e le BCN degli Stati appartenenti all’Unione Europea che hanno adottato l’euro;
- “giornata lavorativa”: qualunque giornata di calendario nella quale è operativo il sistema TARGET2; con riferimento a un'obbligazione di trasferimento di titoli, qualunque giornata nella quale il depositario centrale, ovvero qualunque altro sistema di regolamento attraverso cui il trasferimento deve essere fatto, siano operativi;
- “Guida": il documento della Banca d’Italia intitolato “Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema”, disponibile sul sito internet della Banca d’Italia alla sezione “Attuazione della politica monetaria ed Emergency Liquidity Assistance”;
- “operazioni di fine-tuning”: una categoria di operazioni di mercato aperto utilizzate dall’Eurosistema principalmente per far fronte a variazioni della liquidità sul mercato;
- “operazioni di finanziamento dell'Eurosistema” (Eurosystem credit operations) si intendono: a) operazioni temporanee di immissione di liquidità, ossia operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di immissione di liquidità esclusi gli swap in valuta a fini di politica monetaria e acquisti definitivi; b) credito infragiornaliero; e c) credito ECONS;
- “operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema”: operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia in attuazione di quanto previsto dall’articolo 127, paragrafo 2, primo trattino del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (di seguito “Trattato”) e dagli articoli
1 Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il Xxxxxxxxxxx (XX) x.
0000/0000 (XX L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
2 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
3 paragrafo 1 primo trattino, 9 paragrafo 2, 12 paragrafo 1, 14, paragrafo 3, 18 paragrafo 2 e 20 paragrafo 1 dello Statuto del SEBC e della BCE, nonché degli atti di indirizzo della BCE. Esse si distinguono in:
– operazioni di mercato aperto:
• operazioni temporanee (incluse le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine), operazioni definitive, emissione di certificati di debito da parte della BCE, swap in valuta a fini di politica monetaria e raccolta di depositi a tempo determinato;
– operazioni su iniziativa della Controparte (standing facilities):
• operazioni di deposito overnight;
• operazioni di anticipazione su pegno per rifinanziamento marginale.
– operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD) garantite da attività idonee dell’Eurosistema;
- “R.N.I.”: la Rete Nazionale Interbancaria;
- “ricapitalizzazione in natura con strumenti di debito pubblico” (in-kind recapitalisation with public debt instruments): qualsiasi forma di aumento del capitale sottoscritto di un ente creditizio in cui il corrispettivo è, in tutto o in parte, versato attraverso un collocamento diretto presso l'ente creditizio di strumenti di debito sovrano o pubblico emessi da uno Stato sovrano o da un soggetto del settore pubblico che fornisce i nuovi capitali all'ente creditizio.
Articolo 2
(Ambito di applicazione e obblighi)
1. Le presenti “Condizioni generali” si applicano a tutti i contratti relativi a operazioni di politica monetaria e a tutte le operazioni di politica monetaria effettuate con la Controparte.
2. La Controparte si impegna ad adempiere tutte le proprie obbligazioni rispetto a ciascuna operazione di politica monetaria e accetta e riconosce che l’inadempimento di alcuna di tali obbligazioni costituirà un inadempimento con riguardo a tutte le operazioni.
3. La Controparte si ritiene a conoscenza degli obblighi imposti dalla normativa in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e si impegna a osservare gli stessi.
Articolo 3
(Requisiti generali di idoneità)
Salvo quanto previsto dai Contratti quadro relativi a ciascuna tipologia di operazione, la Banca ammette alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema esclusivamente enti che
3 Il testo consolidato dell’Indirizzo BCE/2014/60 è disponibile sul sito EurLex: per effettuare la ricerca della versione consolidata più recente: EurLex in italiano e in inglese (per entrambi, chiave di ricerca: 02014O0060).
soddisfano i seguenti criteri:
(a) essere assoggettati al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema, ai sensi dell’articolo 19.1 dello Statuto del SEBC e non essere stati esentati dagli obblighi imposti dal regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema ai sensi del Regolamento (CE) n. 2531/98 e del Regolamento (CE) n. 2021/378 (BCE/2021/1).
(b) essere in una delle seguenti situazioni:
essere assoggettati ad almeno una delle forme di vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/Spazio Economico Europeo (SEE), da parte delle autorità competenti, in conformità alla Direttiva 2013/36/UE e al Regolamento (UE) n. 575/2013;
i. essere enti creditizi di proprietà pubblica nell'accezione di cui all'articolo 123, paragrafo 2, del Trattato, soggetti a vigilanza rispondente a criteri comparabili a quelli della vigilanza delle autorità competenti ai sensi della Direttiva 2013/36/UE e del Regolamento (UE) n. 575/2013;
ii. essere enti soggetti a vigilanza non armonizzata, da parte delle autorità competenti, rispondente a criteri comparabili a quelli della vigilanza armonizzata da parte delle autorità competenti nell’ambito dell’Unione/SEE ai sensi della Direttiva 2013/36/UE e del Regolamento (UE) n. 575/2013, ad es. succursali di enti che hanno sede legale al di fuori del SEE stabilite in Stati membri la cui moneta è l'euro. Al fine di valutare l'idoneità di tali enti a partecipare a operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, il regime di vigilanza non armonizzato cui i medesimi sono sottoposti è considerato rispondente a criteri comparabili a quelli della vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE ai sensi della Direttiva 2013/36/UE e del Regolamento (UE) n. 575/2013 se in esso sono attuati i pertinenti criteri di Xxxxxxx XXX adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria;
(c) essere finanziariamente solidi, secondo quanto previsto dall’ articolo 3 bis;
(d) soddisfare tutti i requisiti operativi specificati nelle disposizioni contrattuali o di altra natura applicate dalla Banca o dalla BCE rispetto a un determinato strumento o operazione;
(e) avere la sede legale e una struttura operativa in Italia o, in caso contrario, essere insediati con almeno una succursale, debitamente autorizzata ove richiesto, nel territorio della Repubblica Italiana;
(f) svolgere le operazioni di politica monetaria per il tramite della struttura operativa o succursale di cui alla lettera (e).
Articolo 3 bis
(Valutazione della solidità finanziaria degli enti)
1. Nella valutazione della solidità finanziaria di singoli enti ai fini dell’articolo 3 lettera c), la Banca può prendere in considerazione le seguenti informazioni prudenziali:
(a) informazioni trimestrali sui coefficienti di capitale, leva finanziaria e liquidità comunicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, in conformità ai requisiti in materia di vigilanza; ovvero
(b) ove applicabile, informazioni prudenziali in forme comparabili alle informazioni di cui al punto a).
2. Qualora tali informazioni prudenziali non siano rese disponibili alla Banca e alla BCE da parte dell'autorità di vigilanza dell'ente, la Banca o la BCE possono richiedere all'ente di rendere disponibili tali informazioni. Quando tali informazioni sono fornite direttamente da un ente, questo dovrà fornire anche una valutazione delle informazioni effettuata dall'autorità di vigilanza competente. Può altresì essere richiesta un'ulteriore certificazione da parte di un revisore esterno.
3. Nel caso di succursali, le informazioni comunicate ai sensi del comma 1 devono riguardare l'ente cui appartiene la succursale.
4. Per quanto riguarda la valutazione della solidità finanziaria di enti che sono stati sottoposti a ricapitalizzazione in natura con strumenti di debito pubblico, la Banca può prendere in considerazione i metodi usati per tali ricapitalizzazioni in natura ed il ruolo da esse svolto, ivi compresi la tipologia e la liquidità dei suddetti strumenti e l'accesso al mercato dell'emittente di tali strumenti, nell'assicurare il rispetto dei coefficienti di capitale segnalati ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013.
5. Un ente di liquidazione non è idoneo ad accedere alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.
Articolo 4
(Modalità di accesso alle operazioni di politica monetaria)
1. Possono accedere alle operazioni di politica monetaria i soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo 3 che abbiano sottoscritto le presenti Condizioni generali, le Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e i Contratti quadro regolanti le operazioni di politica monetaria di cui intendano essere Controparte.
2. L’accesso alle operazioni di mercato aperto avviene, su iniziativa della Banca, secondo le modalità stabilite dal Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.
3. L’accesso alle operazioni su iniziativa della Controparte avviene su richiesta della Controparte, secondo le modalità stabilite dal Contratto quadro per le operazioni su iniziativa della Controparte.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in relazione alle operazioni di tipo strutturale (operazioni definitive) svolte per mezzo di procedure bilaterali, la procedura verrà comunicata quando necessario.
Articolo 5
(Richiesta e scambio di informazioni)
1. La Controparte si impegna a trasmettere senza indugio alla Banca mediante comunicazione all’indirizzo PEC o mediante altro mezzo indicato dalla Banca tutte le informazioni e la documentazione richieste per l’accesso e/o lo svolgimento delle operazioni di politica monetaria.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Banca e l'Eurosistema si riservano il diritto di richiedere alla Controparte le informazioni pertinenti necessarie all’adempimento dei propri compiti e al conseguimento dei propri obiettivi in relazione alle operazioni di politica monetaria, anche in epoca successiva alla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni generali.
3. Se necessario per l'attuazione della politica monetaria, la Banca può scambiare con le altre BCN informazioni individuali relative alle controparti che partecipano alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Tali informazioni sono sottoposte all'obbligo del segreto professionale di cui all’articolo 37 dello Statuto del SEBC.
Titolo II
Attività in contropartita delle operazioni di politica monetaria
Articolo 6
(Attività idonee)
La Banca effettua le operazioni di politica monetaria, ove richiesto dalla natura dell’operazione svolta, in contropartita delle attività idonee come disciplinate nelle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento.
Titolo III
Conclusione e forma dei contratti; rappresentanza; regolamento; cessione del contratto
Articolo 7
(Conclusione e forma dei contratti)
1. Le presenti Condizioni generali, le Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e i Contratti quadro per le operazioni di politica monetaria sono redatti per iscritto. A tal fine, la Controparte trasmette via PEC per accettazione alla Banca una lettera-contratto da essa sottoscritta digitalmente, secondo la modulistica predisposta dalla Banca medesima e nel rispetto delle modalità ivi previste.
2. I contratti relativi alle singole operazioni di politica monetaria sono conclusi secondo le forme e le modalità previste dai Contratti quadro per le operazioni di politica monetaria.
Articolo 8
(Comunicazioni)
1. Qualunque comunicazione (a titolo esemplificativo e senza intento limitativo: dichiarazioni, notifiche, estratti conto, lettere, ordini di girofondi, ordini di giroconto, lettere di addebito) tra la Banca e la Controparte relativa a operazioni di politica monetaria deve essere effettuata in lingua italiana. La Banca determina quali comunicazioni possono essere effettuate in forma scritta e quali per via telematica.
1a. La Banca si riserva di ricorrere a comunicazioni via PEC, via mail ovvero per via telefonica in caso di urgenza, ove sia nell’impossibilità di servirsi delle modalità stabilite ai sensi del comma precedente.
2. Le comunicazioni redatte in forma scritta devono essere trasmesse dalla Controparte alla Banca per il tramite della PEC, ovvero, in mancanza di tale strumento, previa autorizzazione della Banca, possono essere consegnate direttamente a mano, tramite corriere, inviate via fax, ovvero per posta, secondo quanto stabilito in materia dalla Banca per ciascun tipo di comunicazione. Le comunicazioni per via telematica possono avvenire esclusivamente attraverso i sistemi di messaggistica determinati dalla Banca e secondo le norme e le modalità stabilite dalla medesima.
3. La Banca e la Controparte si comunicano reciprocamente i recapiti (indirizzo, indirizzi PEC, recapiti personali, numero di fax) ai quali intendono ricevere le comunicazioni, nonché ogni variazione dei dati forniti. Le comunicazioni indirizzate alla Banca vengono inviate, salva diversa indicazione, a Banca d’Italia - Servizio Operazioni sui mercati, Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx. La Banca comunica le specifiche relative ai sistemi di trasmissione telematica.
4. Le comunicazioni si intenderanno ricevute e conosciute dal destinatario delle medesime:
- se inviate per via telematica, allorquando tali comunicazioni siano state effettuate e risultino ricevute e conosciute secondo le modalità e i protocolli del sistema di
messaggistica utilizzato;
- se consegnate a mano o mediante corriere, al momento della consegna;
- se inviate via fax, quando le apparecchiature utilizzate segnalano un messaggio di avvenuta ricezione;
- se inviate per posta, alla data di ricevimento per la posta ordinaria o la raccomandata ovvero, in caso di raccomandata con avviso di ricevimento, al momento in cui dall’avviso di ricevimento la raccomandata risulta essere stata consegnata al destinatario.
5. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità, non dovuta a colpa grave, in caso di erroneo utilizzo dei mezzi di trasmissione in parola o di inesattezza dei dati comunicati.
6. Nel caso di comunicazioni da effettuarsi per via telematica, la formazione e la provenienza della comunicazione vengono attestate secondo le modalità e i protocolli tecnici del sistema di messaggistica utilizzato.
Articolo 9
(Modulistica)
1. Le comunicazioni di cui al precedente articolo 8 redatte in forma scritta devono avvenire a mezzo dell’apposita modulistica predisposta dalla Banca, ove esistente.
2. La Banca si riserva la facoltà di non eseguire le istruzioni pervenute dalla Controparte che non abbia fatto uso della suddetta modulistica.
Articolo 10
(Potere di rappresentanza. Modifiche)
1. Salvo il disposto dell’articolo 11, la Controparte comunica per iscritto le generalità delle persone che sono autorizzate a rappresentarla, congiuntamente o disgiuntamente, nei rapporti di affari con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. La Banca può richiedere alle persone autorizzate a rappresentare la Controparte il deposito della firma presso la Banca stessa.
3. Le revoche, modifiche o rinunzie aventi a oggetto i poteri di rappresentanza attribuiti alle persone autorizzate non sono opponibili alla Banca finché questa non ne abbia ricevuto apposita comunicazione scritta, ovvero per via telematica, se così disposto dalla Banca, e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
4. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca, sino a quando quest’ultima non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Articolo 11
(Divieto di rappresentanza della Controparte)
Nella sottoscrizione delle presenti Condizioni generali, delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento, dei Contratti quadro e dei contratti relativi alle singole operazioni di politica monetaria, la Controparte non può farsi rappresentare da terzi.
Articolo 12
(Moneta legale)
Tutti i pagamenti connessi alle operazioni di politica monetaria sono denominati in euro, salve diverse previsioni contenute nei Contratti quadro per le operazioni di politica monetaria che prevedano pagamenti in valuta diversa dall’euro.
Articolo 13
(Regolamento)
1. Le obbligazioni di pagamento di somme di denaro vengono regolate a mezzo di movimentazione in addebito o in accredito del conto PM presso TARGET2-Banca d’Italia, ovvero del conto HAM, salvo quanto previsto dall’articolo 11 del Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto. Il regolamento avente a oggetto attività idonee date in garanzia è disciplinato dalle previsioni delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento o dei Contratti quadro di volta in volta applicabili.
2. In ogni caso l’adempimento da parte della Banca della propria prestazione è condizionato all’avvenuto adempimento da parte della Controparte della propria prestazione corrispondente.
3. L’adempimento della Controparte di obbligazioni di pagamento di somme di denaro, secondo le modalità previste dal primo comma, si intende effettuato presso il domicilio della Banca.
Articolo 14
(Divieto di cessione)
È fatto divieto alla Controparte di cedere i contratti relativi a operazioni di politica monetaria o qualunque credito od obbligazione dai medesimi riveniente, salvo il previo espresso consenso per iscritto da parte della Banca.
Titolo IV
Risoluzione; recesso; sospensione ed esclusione dall’accesso alle operazioni di politica monetaria
Articolo 15
(Risoluzione)
I contratti relativi alle operazioni di politica monetaria e le operazioni di politica monetaria in corso si risolvono in caso di:
a) adozione, da parte della competente autorità, giudiziaria o di altra natura, di un provvedimento che disponga la liquidazione coatta della Controparte, la designazione di un liquidatore o di un organo analogo, o di altra analoga procedura;
b) assoggettamento della Controparte a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo imposte dalla UE ai sensi dell’articolo 75 del Trattato.
Articolo 16
(Recesso)
Al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
a) adozione, da parte della competente autorità giudiziaria o di altra natura, di un provvedimento che disponga l’amministrazione straordinaria della Controparte o altra analoga procedura diretta a salvaguardare o risanare la situazione finanziaria della Controparte, al fine di evitare l’adozione delle misure di cui all’articolo 15;
b) dichiarazione resa per iscritto dalla Controparte di incapacità a fronteggiare i propri impegni relativi alle operazioni di politica monetaria, ovvero adesione della Controparte a un concordato con i propri creditori, ovvero situazioni di insolvenza o di ritenuta insolvenza della Controparte;
c) effettuazione di adempimenti propedeutici all’adozione di uno dei provvedimenti di cui all’Articolo15 o alla lettera a) del presente articolo;
d) revoca o sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria o all’esercizio dei servizi di investimento;
e) sospensione o esclusione della Controparte da un sistema di pagamento o da una convenzione attraverso cui sono regolati i pagamenti relativi alle operazioni di politica monetaria o da un sistema o associazione per la liquidazione di valori mobiliari utilizzato per il regolamento delle operazioni di politica monetariadell’Eurosistema;
f) verificarsi di una causa di recesso o risoluzione, sostanzialmente analoga a quelle previste dal presente articolo e dall’articolo 17, in qualunque operazione condotta da un membro dell’Eurosistema per finalità di politica monetaria, di gestione delle riserve
valutarie o di fondi propri con la Controparte o una sua succursale, se in forza di tale causa il predetto membro abbia esercitato una facoltà di recesso o risoluzione;
g) adozione nei confronti della Controparte di una delle misure previste dagli articoli 78 e 79 del d.lgs. 1.9.1993 n. 385 o di analoghe misure in un altro Stato membro dell’Unione, in applicazione degli articoli 41, paragrafo 1, 43, paragrafo 1, e 44 della Direttiva n. 2013/36/UE;
h) assoggettamento della Controparte a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo imposte da uno Stato membro;
i) assoggettamento di tutte o di una parte significativa delle attività della Controparte a un ordine di congelamento, sequestro, confisca o qualunque altra procedura diretta a proteggere l’interesse pubblico o i diritti dei creditori del partecipante;
j) cessione di tutte o di una parte significativa delle attività della Controparte;
k) qualunque evento imminente o attuale il cui verificarsi possa porre in pericolo l’adempimento da parte della Controparte dei propri obblighi derivanti dagli accordi dalla stessa conclusi ai fini della partecipazione a operazioni politica monetaria o da qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra la Controparte e una Banca centrale dell’Eurosistema;
l) venir meno di uno dei requisiti generali di idoneità di cui all’articolo 3 delle Condizioni generali;
m) venir meno di uno dei requisiti di cui all’articolo 4 delle Condizioni generali;
la Banca, senza pregiudizio di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, può comunicare alla Controparte per iscritto l’intenzione di recedere con effetto immediato da uno, alcuni o tutti i contratti relativi alle operazioni di politica monetaria in essere con la Controparte medesima.
Articolo 17
(Inadempimento e clausola risolutiva espressa)
Se con riferimento agli obblighi della Controparte derivanti dalle presenti Condizioni generali, dalle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e dai Contratti quadro e/o dai contratti relativi alle singole operazioni di politica monetaria:
a) la Controparte ha reso alla Banca dichiarazioni false, inesatte o reticenti, e per l’effetto ha causato alla stessa gravi conseguenze; oppure
b) la Controparte non ha rispettato le condizioni contrattuali circa la costituzione, l’utilizzo e lo svincolo delle attività idonee e le misure di controllo dei rischi; oppure
c) la Controparte, alle scadenze contrattualmente previste, non ha adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso o pagamento di somme di denaro o di consegna delle attività acquistate;
la Banca, senza pregiudizio di quanto previsto all’articolo 2, comma 2, può:
- comunicare alla Controparte per iscritto l’intenzione di risolvere con effetto immediato uno, alcuni o tutti i contratti relativi alle operazioni di politica monetaria in essere; oppure
- diffidare per iscritto la Controparte ad adempiere le proprie obbligazioni inadempiute
e/o porre rimedio alle conseguenze dell’inadempimento entro un termine, non superiore a tre giorni, scaduto il quale senza che la Controparte abbia adempiuto tali obbligazioni e/o posto rimedio alle conseguenze del proprio inadempimento, il contratto o i contratti indicati nella diffida si intendono risolti.
Articolo 18
(Altri rimedi a favore della Banca in caso di inadempimento contrattuale della Controparte)
Al verificarsi di uno degli eventi di cui all'articolo 17, la Banca può, in relazione alle circostanze ed indipendentemente dall'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 17:
a) eccepire l'inadempimento contrattuale alla Controparte che richieda l'adempimento di una prestazione;
b) pretendere interessi di mora sui crediti scaduti nella misura pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale indicato dalla BCE, maggiorato di due punti e mezzo percentuali, calcolato sulla base di un anno di 360 giorni, computando i giorni di effettiva inadempienza nonché l'indennizzo delle perdite subite in seguito all'inadempimento della controparte;
c) applicare una penale ai sensi dell’articolo 19, ove non sia disponibile alcun rimedio ai sensi della lettera b).
Articolo 19
(Clausola penale)
La Banca applica una penale secondo le previsioni di cui all’Allegato A delle presenti Condizioni generali nei casi di cui all’articolo 18, all’articolo 11 delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento, nonché nei casi in cui l’applicazione di penali sia prevista dai singoli Contratti quadro.
Articolo 20
(Effetti del recesso o della risoluzione)
1. In caso di recesso o risoluzione dei contratti, gli importi dovuti da ciascuna delle parti vengono determinati dalla Banca, in conformità a quanto previsto dai Contratti quadro.
2. Tenendo conto di tali importi, la Banca calcola, avvalendosi anche della compensazione ai sensi dell’articolo 21, comma 2, il saldo netto finale pagabile dalla parte risultata debitrice.
La Banca comunica alla Controparte i risultati del calcolo di cui al precedente comma. Dal giorno successivo alla data di effettuazione del calcolo, o, qualora la Controparte risulti debitrice, dalla data in cui essa riceve la comunicazione, il saldo netto finale risulterà liquido ed esigibile.
Articolo 21
(Compensazione)
1. La Controparte rinuncia ad avvalersi della compensazione di legge in relazione a rapporti x xxxxx di qualsiasi genere o natura intrattenuti con la Banca per lo svolgimento di operazioni di politica monetaria e non, anche di deposito.
2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui agli articoli 15, 16 o 17 la Banca ha il diritto di avvalersi della compensazione nei confronti della Controparte, ancorché alcuno o tutti dei crediti non siano liquidi ed esigibili, senza obbligo di preavviso e/o formalità alcuna, utilizzando allo scopo tutte le somme depositate presso di essa dalla Controparte per operazioni di politica monetaria.
3. Dell’intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione alla Controparte.
Articolo 22
(Misure discrezionali basate su motivi prudenziali o conseguenti a situazioni di inadempimento)
1. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui agli articoli 16, salva la facoltà di recesso dal medesimo prevista, e 17, la Banca può disporre la sospensione, la limitazione o l’esclusione della Controparte dall’accesso alle operazioni di politica monetaria.
2. Per ragioni prudenziali, la Banca può con effetto immediato, escludere, limitare o sospendere, anche a tempo indeterminato, l’accesso della Controparte a una o più delle operazioni di politica monetaria.
3. Per ragioni prudenziali la Banca può rifiutare un’attività, limitare l’uso di un’attività o applicare scarti di garanzia supplementari alle attività date a garanzia delle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema da specifiche controparti.
4. La Banca può adottare le misure discrezionali di cui al presente articolo anche sulla base di informazioni prudenziali fornite dalle controparti o dalle autorità di vigilanza. In tal caso l’uso delle informazioni è disciplinato dal comma 11 del presente articolo.
5. Per le controparti che sono soggette alla vigilanza di cui all'articolo 3 (b) (i) ma che non soddisfano i requisiti in materia di fondi propri stabiliti dal Regolamento (UE)
n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, in conformità ai requisiti di vigilanza, e per le controparti soggette a vigilanza in forme comparabili di cui all'articolo 3 (b) (iii) ma che non soddisfano requisiti comparabili a quelli in materia di fondi propri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è automaticamente limitato per motivi prudenziali. La limitazione corrisponde al livello di accesso alle operazioni di politica monetaria della Banca in essere al momento in cui tale inosservanza è comunicata alla Banca. Tale limitazione fa salve eventuali ulteriori misure discrezionali. Se il rispetto dei requisiti in materia di fondi propri non è stato ripristinato mediante misure adeguate e tempestive al più tardi entro 20 settimane dalla data di riferimento dell'esercizio di raccolta dei dati in cui è stata rilevata l’inosservanza, le controparti sono automaticamente sospese dall'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema per motivi prudenziali.
6. Nel contesto della valutazione della solidità finanziaria di una controparte ai sensi dell'articolo
3, lettera c) e fatte salve le altre eventuali misure discrezionali, la Banca può limitare, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema delle seguenti controparti:
a) controparti per le quali le informazioni sui coefficienti di capitale e/o di leva finanziaria ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 sono incomplete o non sono rese disponibili alla Banca o alla BCE in maniera tempestiva e al più tardi entro 14 settimane dalla fine del trimestre pertinente;
b) controparti cui non è richiesta la segnalazione di coefficienti di capitale e di leva finanziaria ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 ma per le quali informazioni in forme comparabili di cui all'articolo 3, lettera b), punto iii) sono incomplete o non sono rese disponibili alla Banca o alla BCE in maniera tempestiva e, al più tardi, entro 14 settimane dalla fine del trimestre pertinente.
L'accesso è ripristinato una volta che le informazioni pertinenti siano state rese disponibili alla Banca e sia stato stabilito che la controparte soddisfi il criterio di solidità finanziaria ai sensi dell'articolo 3, lettera c). Se le informazioni pertinenti non sono state fornite al più tardi entro 20 settimane dalla fine del trimestre di riferimento, l'accesso della controparte alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è automaticamente sospeso per motivi prudenziali.
7. La Banca può sospendere, limitare o escludere, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria delle controparti che convogliano liquidità dell'Eurosistema verso un altro ente appartenente allo stesso “gruppo” bancario (come definito al punto 26), dell'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/59/UE e al punto 11), dell'articolo 2 della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4, ove il soggetto che riceve tale liquidità sia (i) un ente di liquidazione non idoneo ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 5 delle presenti Condizioni generali o (ii) assoggettato a misure discrezionali per motivi prudenziali.
8. Fatta salva ogni altra misura discrezionale, la Banca, per motivi prudenziali, limita l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema delle controparti considerate “in dissesto o a rischio di dissesto” dalle autorità competenti in base alle condizioni dettate all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a d), del Regolamento (UE) n. 806/2014 ovvero dettate dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 4, lettere da a) a d), della Direttiva 2014/59/UE. La limitazione opera in modo automatico, corrisponde al livello di accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema in essere al momento in cui tali controparti sono considerate “in dissesto o a rischio di dissesto” ed è efficace dal giorno seguente a quello nel quale l'autorità competente ha considerato la controparte “in dissesto o a rischio di dissesto”. Tale limitazione fa salva ogni ulteriore misura discrezionale eventualmente adottata dall'Eurosistema.
9. Oltre a limitare l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema ai sensi del comma 8, la Banca può sospendere, limitare ulteriormente o escludere, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema delle controparti se sono considerate "in dissesto o a rischio di dissesto" ai sensi dello stesso comma 8 e
4 Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
soddisfano uno qualsiasi dei seguenti requisiti:
a. non sono sottoposte a un'azione di risoluzione da parte dell'autorità di risoluzione in quanto si può ragionevolmente prospettare che una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 806/2014 o della normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva 2014/59/UE, permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli, in considerazione dello sviluppo di detta alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza;
b. si valuta che soddisfino le condizioni per la risoluzione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 806/2014 o della normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva 2014/59/UE, in considerazione dello sviluppo dell'azione di risoluzione;
c. derivano da un'azione di risoluzione, come definita dall'articolo 3, paragrafo 10 del Regolamento (UE) n. 806/2014 o dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 2, paragrafo 40 della Direttiva 2014/59/UE, ovvero derivano da una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 806/2014 o dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva 2014/59/UE.
10. Oltre ad una limitazione dell'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema ai sensi del comma 8, la Banca sospende, limita ulteriormente o esclude, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema delle controparti che sono considerate "in dissesto o a rischio di dissesto" ma per le quali non sia stata intrapresa alcuna azione di risoluzione, né si possa ragionevolmente prospettare che una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza permetta di evitarne il dissesto in tempi ragionevoli, secondo le previsioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 806/2014 o della normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva 2014/59/UE.
11. Nel caso in cui una misura discrezionale sia basata su informazioni di carattere prudenziale, la Banca farà di tali informazioni, siano esse fornite dalle competenti autorità di vigilanza o dalle controparti, un uso strettamente commisurato, e necessario, all’assolvimento dei compiti dell’Eurosistema per la conduzione della politica monetaria.
12. Tutte le previste misure discrezionali della Banca sono applicate in maniera proporzionale e non discriminatoria, e sono adeguatamente giustificate dalla Banca stessa.
13. Per ragioni prudenziali, la Banca può recedere con effetto immediato da uno, alcuni o tutti i contratti relativi alle operazioni di politica monetaria in essere con la Controparte.
Articolo 23
(Sospensione dall’accesso alle operazioni di politica monetaria in caso di inadempimento)
1. Congiuntamente all’applicazione della penale di cui all’articolo 19, la Banca dispone la sospensione della Controparte dall’accesso alle operazioni di mercato aperto nei casi e con le modalità di cui all’articolo 11 bis delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e all’articolo 10 del Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto.
2. La Banca può altresì disporre la sospensione dall’accesso a una o più delle operazioni di mercato aperto in caso di violazione degli obblighi della Controparte derivanti dal regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema.
3. In casi eccezionali, la Banca può disporre, congiuntamente all’applicazione della penale di cui all’Articolo19, la sospensione della Controparte dall’accesso a tutte le operazioni di politica monetaria per un periodo di tre mesi in considerazione della gravità della violazione o delle violazioni commesse, tenuto conto degli importi e/o del valore delle attività, della frequenza e della durata delle stesse,
4. L’applicazione delle misure di sospensione può essere estesa, su decisione dell’Eurosistema, alle succursali della Controparte stabilite in altri Stati membri che hanno adottato l’euro. Qualora una Controparte di un membro dell’Eurosistema incorra nelle misure di sospensione di cui ai commi 1 e 3 la Banca può disporre, previa decisione dell’Eurosistema, l’estensione dell’applicazione delle misure di sospensione alle succursali della Controparte inadempiente stabilite nel territorio della Repubblica.
Articolo 24
(Sospensione dall’accesso alle operazioni di politica monetaria per esigenze di politica monetaria)
La Banca può sospendere, con provvedimento generale a effetto immediato, l’accesso a una o più delle operazioni di politica monetaria anche a tempo indeterminato in relazione a esigenze di politica monetaria.
Titolo V
Disposizioni speciali in caso di interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative
Articolo 24 bis
(Interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative)
1. La Banca Centrale Europea (di seguito BCE) può dichiarare, mediante un annuncio sul proprio sito internet, che un’interruzione di TARGET2 che ostacoli la normale elaborazione dei pagamenti sia da considerare una “interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative”, nel caso in cui:
– la soluzione di contingency di cui al punto 86 dell’articolo 2 della Target2 Guideline (ECONS) è attivata a seguito di una interruzione del servizio Target2; e
– la disfunzione si protragga, o la BCE ritenga possa protrarsi, per più di una giornata operativa.
2. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, le regolari operazioni di politica monetaria possono essere ritardate o annullate.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, o successivamente ad essa, la BCE comunica le conseguenze dell’interruzione per le operazioni e gli strumenti di politica monetaria e, ove del caso, quali disposizioni speciali di cui alla Parte settima bis delle Regole per l’attuazione della politica monetaria applicare nella specifica circostanza.
4. Al verificarsi delle condizioni di cui ai commi precedenti, la Banca applica le “disposizioni speciali” di cui al presente titolo, alle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e ai Contratti quadro relativi a ciascuna tipologia di operazione in linea con la comunicazione della BCE di cui al comma 3
Articolo 24 ter
(Ripristino della normale operatività dopo un’interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative)
1. Allorchè la BCE comunica sul proprio sito internet che le “disposizioni speciali” di cui alla Parte settima bis delle Regole per l’attuazione della politica monetaria cessano di avere applicazione, la Banca cessa di applicare le “disposizioni speciali” di cui all’articolo 24 bis comma 3.
Articolo 24 quater
(Inadempimento in caso di interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative)
Al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 24 bis, la Banca, fino al verificarsi delle
condizioni di cui all’articolo 24 ter, non applica gli articoli 17, 18 e 19 nei confronti della Controparte che, per effetto dell’interruzione di TARGET2 prolungata nell’arco di diverse giornate operative, non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni generali, dalle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e dai Contratti quadro relativi alle singole operazioni di politica monetaria.
Titolo VI
Previsioni finali
Articolo 25
(Modifiche alla disciplina delle operazioni di politica monetaria)
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente la disciplina delle presenti Condizioni generali, delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e dei Contratti quadro, dandone comunicazione alla Controparte tramite PEC.
2. La Banca comunica alle controparti le modifiche di cui al comma 1 di norma almeno quattordici giorni prima della data di cui all’articolo “Data di applicazione e decorrenza” della versione modificata oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1, salvo che un termine minore sia determinato dall’esigenza della Banca di rispettare i termini contenuti in atti per essa vincolanti.
3. Successivamente alla ricezione della comunicazione delle modifiche ai sensi del comma 1, la partecipazione della Controparte a nuove operazioni come regolate dalla disciplina modificata implica accettazione delle modifiche comunicate. In ogni caso, la Controparte accetta e riconosce che le modifiche hanno effetto a partire dalla data specificata nell’articolo “Data di applicazione e decorrenza” della versione modificata delle Condizioni generali, delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e dei Contratti quadro, oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1.
4. La Controparte prende atto che le operazioni di politica monetaria possono essere disciplinate da disposizioni direttamente applicabili adottate dalla BCE anche in difformità da quanto stabilito nelle Condizioni generali, nei Contratti quadro, nelle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e rispettivi allegati e anche in deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3.
5. La Banca comunica tempestivamente alle controparti le disposizioni di cui al comma 4 con le modalità di cui al comma 1.
Articolo 26
(Legge applicabile)
La legge applicabile ai contratti relativi alle operazioni di politica monetaria, alle operazioni di politica monetaria e a tutti i rapporti a esse connessi è quella italiana che trova applicazione anche per quanto non previsto nelle presenti Condizioni generali e nei Contratti quadro.
Articolo 27
(Foro competente)
1. Per ogni controversia tra la Banca e la Controparte in dipendenza dei rapporti di cui alle operazioni di politica monetaria, il Foro competente è in via esclusiva quello del luogo in cui è situata l’amministrazione centrale della Banca.
2. Quanto previsto dal comma 1 non limita il diritto della Banca ad avviare procedimenti nelle sedi giudiziali di qualsiasi altro Paese la cui giurisdizione sia competente.
Articolo 28
(Rimborsi di spese, commissioni e tariffe)
La Controparte è tenuta a corrispondere alla Banca i rimborsi di spese e le altre commissioni e tariffe calcolate nelle misure e secondo le modalità stabilite dalla Banca medesima.
Articolo 29
(Invalidità o inefficacia parziale)
Ogni disposizione e previsione contenuta nelle presenti Condizioni generali, nelle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e nei Contratti quadro deve considerarsi valida ed efficace nonostante l’eventuale inefficacia o invalidità di qualunque altra disposizione o previsione dei predetti contratti.
Articolo 30
(Modalità di calcolo degli interessi per le operazioni di politica monetaria)
1. La formula convenzionale applicata nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema (actual/360 day-count convention) consente di determinare il numero effettivo di giorni di calendario rilevanti ai fini del calcolo degli interessi utilizzando come base un anno di 360 giorni (“giorni effettivi/360”).
2. In un prestito garantito, l’importo degli interessi è determinato applicando un dato tasso di interesse all'importo del credito per la durata dell'operazione.
3. Il tasso applicato alle operazioni temporanee è pari al tasso di interesse semplice basato sulla formula convenzionale “giorni effettivi/360”.
Articolo 31
(Trattamento dei dati personali)
La Controparte dichiara di aver preso visione e accettare l’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato B alle presenti Condizioni generali e di aver
acquisito il consenso dei contatti della Controparte medesima alla comunicazione alla Banca d’Italia e al trattamento dei dati personali.
Articolo 32
(Data di applicazione e decorrenza)
La presente versione delle Condizioni generali si applica a decorrere dall’8 luglio 2022.